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Domande e risposte (RISERVATO AGLI UTENTI DI MILANO, MONZA, PAVIA e LODI)

L’ultimo commento e 8 altri commenti devono essere approvati.
2931 commenti
  1. sara b dice:

    Buongiorno,
    mia figlia si è trasferita a Francoforte e si iscritta all’anagrafe degli italiani residenti all’estero e quindi non è più residente presso di me. Sono obbligata ad informare il mio ex marito della nuova situazione? e ho ancora il diritto di percepire gli alimenti destinati a lei? e se mio il mio ex marito venisse a saperlo potrebbe chiedermi la restituzione degli arretrati?
    Sara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ciò che fa venire meno l’obbligo di mantenimento non è il trasferimento di sua figlia ma l’eventuale raggiungimento dell’autosufficienza economica di quest’ultima. Se sottaciuta, può comportare obblighi restitutori.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  2. giuliana dice:

    Buongiorno,
    Ho sottoscritto ricorso di separazione e divorzio consensuali in un unico atto, e non sono ancora decorsi i 6 mesi dall’omologa di separazione.
    E’ possibile rinunciare al divorzio, e mantenere solo la separazione (per volere di entrambi i coniugi) o ormai l’iter è avviato e non modificabile?
    Sinceramente ci siamo resi conto che pur non essendoci riconciliati, desideriamo prenderci del tempo prima procedere con un atto definitivo come il divorzio.
    Come possiamo fare?
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
  3. giuseppe dice:

    Buongiorno, sono un papa’ di due bimbi divorziato, vorrei capire se posso chiedere una percentuale del bonus mamma che prende la mia ex moglie in proporzione ai giorni in cui in mio affido. Non so se questo aspetto sia regolamentato legislalmente.
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Il bonus mamma spetta alle lavoratrici madre. Al massimo lei potrà chiedere ad un Giudice che l’assegno di mantenimento che il padre deve pagare sia diminuito in ragione del fatto che quando era stato stabilito l’ammontare di quest’ultimo, il Giudice non era a conoscenza del beneficio economico (il bonus) percepito dalla madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  4. JENNY dice:

    Buongiorno, la sorella di mio marito vive in una casa di proprietà dei genitori non pagando affitto da 25 anni. Gli altri fratelli possono chiedere gli arretrati dal momento che non hanno ricevuto nulla dai genitori ancora in vita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’iniziativa (relativa alla richiesta dei canoni arretrati), sino a quando i genitori proprietari dell’immobile sono ancora in vita, potrà essere intrapresa esclusivamente da questi ultimi. Dopo il loro decesso, gli eredi potranno sostenere che sia stata effettuata una donazione indiretta in favore della sorella di suo marito e sempre che quest’ultima donazione leda le loro quote legittime di eredità.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  5. Alessio dice:

    Salve avvocato avrei una domanda, ho 20 anni e vivo con mia mamma mio papà e mia sorella entrambi siamo maggiorenni.. negli ultimi anni io e mia sorella abbiamo visto i nostri genitori litigare, io mia sorella e mio papà subiamo costantemente violenze verbali molto pesanti da parte di nostra mamma.. spesso anche con oggetti lanciati,la casa è di proprietà di mio nonno paterno e noi vogliamo che mamma se ne vada da casa perché siamo molto stanchi di subire, mio papà ha pura che nonostante i continui maltrattamenti un giudice alla fine darà la casa a nostra mamma e che mio papà sarà anche costretto a pagare gli alimenti, cosa possiamo fare? Grazie mille della comprensione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      credo che ci siano buone possibilità che la casa venga assegnata al padre considerato che oggi i figli potranno confermare in giudizio le loro volontà che saranno determinanti ai fini dell’assegnazione della casa familiare.
      Occorre avviare il procedimento di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  6. Silvio dice:

    Buongiorno sono separato da 3 anni,nella separazione ci siamo accordati al 50% di tutto, abbiamo un figlio minore che fa una settimana con me e una con lei.La casa coniugale è stata venduta e il ricavato al 50,non verso niente a Lei che lavora part time. Io ho acquistato casa spendendo tutti i miei risparmi, lei in affitto in monolocale. Io pago tutte le spese straordinarie di mio figlio anche se erano al 50 per mia scelta. Io guadagno il doppio di Lei.Adesso vorrei divorziare ,sul mio reddito grava il mutuo di casa mia e tanti prestiti per la casa( stufa,clima,e altri prestiti per liquidità). Lei vuole penso qualcosa. Cosa mi devo aspettare???

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie lavora, non può avanzare richieste di mantenimento personali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  7. Giulia dice:

    Buongiorno avvocato,
    mi sono sposata in comunione dei beni. Durante il matrimonio mio padre è venuto a mancare e quindi la casa familiare è stata divisa in parti uguali tra me, mia sorella e mia madre. Mia madre ha l’usufrutto del bene (noi viviamo fuori) e tutto ciò che riguarda tasse e spese varie è a nome suo. Ora vorremmo separaci e vorrei sapere se mio marito potrebbe richiedere parte della quota ricevuta in eredità.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      suo marito non può vantare diritti sui beni da lei ricevuti in eredità.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  8. Paola dice:

    Buongiorno avvocato volevo chiedere se acquisto di un cellulare è una spesa straordinaria? Altro non va più.
    Grazie mille risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno, l
      l’acquisto di un telefono cellulare per un figlio a seguito della separazione dei genitori è generalmente considerato una spesa straordinaria.
      Non dovrebbe infatti considerarsi una necessità primaria.
      Se, tuttavia, anche prima della separazione, i genitori avevano deciso e poi acquistato un cellulare al figlio diventa difficile sostenere davanti ad un Giudice che questa spesa non rientra più tra quelle necessarie.
      Personalmente, poi, ritengo che sia tutta una questione di costi: comprare un cellulare usato può comportare una spesa contenuta (anche 200 euro) che potrebbe essere ripartita tra i genitori senza stravolgere il loro equilibrio economico. Ben diverso se il figlio o uno dei genitori pretendono l’acquisto di un Iphone 15!
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  9. Mario dice:

    Buongiorno Avvocato,
    in caso di separazione (o regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio), se la casa coniugale viene assegnata alla madre ed il padre per ristrettezze economiche è costretto ad andare a vivere in una stanza in affitto in condivisione con altre persone, cosa succede per i suoi giorni di competenza con i figli?
    Ovviamente non sarebbe possibile portarsi i figli in questa casa.
    La madre sarebbe obbligata a farmi vedere i figli per alcune ore all’interno della ex casa coniugale? (Non credo sia interesse dei figli stare in mezzo alla strada con 40 gradi d’estate o con le temperature sotto zero d’inverno).
    Il giudice potrebbe sanzionare la mia impossibilità a far fare dei pernottamenti dei figli con me?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che si ci sono ragioni oggettive e comprovabili a livello documentale che giustificano la sua impossibilità di condurre in locazione un immobile in grado di accogliere i suoi figli, un Giudice non potrebbe sanzionare il Suo comportamento. Ovviamente resta integra la possibilità/dovere di esercitare il diritto di visita nelle ore diurne. Sempre al di fuori, comunque, dell’abitazione coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  10. Ilario P. dice:

    Buongiorno,
    Ho mandato una raccomandata alla mia ex moglie per informarla che non avrei più pagato gli alimenti per mio figlio, 33 anni, contratto di lavoro a tempo indeterminato e che lavora ormai da un anno e per mia figlia, 30 anni, residente in Francia dove lavora e convive con il suo compagno. Tuttavia non ho ricevuto alcuna risposta e sono trascorsi già diversi giorni. In mancanza di una risposta da parte della mia exmoglie posso procedere a interrompere i versamenti?
    Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la procedura più corretta sarebbe quella di interrompere il pagamento del mantenimento dopo avere coinvolto un Giudice.
      Ritengo comunque che avere lasciato traccia delle ragioni che giustificano il mancato pagamento, dovrebbe permetterle di opporsi ad eventuali future richieste (anche in sede giudiziale con apposita opposizione agli atti esecutivi).
      Conviene aggiungere che in caso di azione esecutiva, il giudice dell’esecuzione dovrà valutare le prove presentate e, se riterrà fondata l’opposizione, sospenderà l’esecuzione e disporrà la rimessione della causa al giudice del merito per l’accertamento definitivo dell’estinzione dell’obbligo di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  11. Concetta dice:

    Mia figlia 14 enne è in ferie col mio ex ( suo padre)
    In caso di malessere/ febbre ecc il padre è tenuto ad avvisarmi?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      solo in caso di gravi patologie. Una febbre passeggera, gestibile dal genitore con tachipirina, per esempio, non comporta un necessario obbligo di informativa all’altro genitore.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  12. Marc dice:

    Buongiorno avvocato
    Ho riconsegnato due anni fa le chiavi della casa coniugale (di mia proprietà al 50%) assegnata alla mia ex come da provvedimento per risiedere unitamente alla figlia minore.
    Due mesi fa la mia ex mi aveva avvisato che doveva cambiare una serratura in quanto usurata avvisandomi che la spesa, a detta del suo avvocato era considerata straordinaria, quindi da dividere in due (io avevo dissentito rispondendo” NON ESISTE” mi informerò).
    Due settimane fa mi invia il consuntivo della spesa sostenuta per il cambio di 2 cilindri di sicurezza e non uno in quanto usurati.
    Faccio presente che le serrature della parta d’ingresso erano funzionanti quando ho lasciato il tetto coniugale (solo una chiave su tre aveva qualche problema in quanto copia).
    Oggi mi scrive “se non è tua intenzione sostenere la spesa al 50% sono a richiedere una risposta scritta con documentate le motivazioni, ricordandomi che il suo avvocato aveva già confermato che la manutenzione straordinaria va ripartita al 50%”.
    Cosa devo fare ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      molto semplice: se la serratura non era rotta ma è stata sostituita per altre ragioni, la spesa non le compete.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  13. Maria dice:

    Buongiorno, sono una nonna di due bambini i cui genitori si sono separati un anno fa. Il più piccolo ,9 anni, ha delle crisi di pianto spesso, dicendo che non sopporta passare da una casa all’altra, nel giro di una settimana. I genitori hanno optato per la cura dei figli al 50%. La legge dice chiaro e tondo che il benessere dei figli viene al primo posto; allora perché si consente che il genitore che invita il coniuge a lasciare il tetto coniugale è anche lo stesso che decide che i figli debbano lasciare la casa al 50%. ?Quale bambino ne potrebbe essere contento? Perché gli adulti non si alternano nella stessa casa? A me sembra che la legge dia ragione ai capricci degli adulti piuttosto che ad un esigenza evidente dei minori. Mi piacerebbe poter firmare una petizione per cambiare quest assurda legge.
    Grazie mille ler l attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      condivido le sue considerazioni e la necessità che le Leggi siano ispirate prioritariamente all’interesse dei minori.
      Allo stato attuale, tuttavia, la soluzione da lei prospettata (i genitori si alternano nella casa in cui vivono i figli) può essere inclusa in una separazione CONSENSUALE (con accordo dei genitori), senza la possibilità, tuttavia, che la stessa soluzione possa essere imposta da un Giudice in una separazione GIUDIZIALE.
      cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  14. paolo forti dice:

    Buongiorno Avvocato,
    ho divorziato 10 anni fa da mia moglie e le verso gli alimenti per lei e per le miei due figlie, da quasi un anno la figlia maggiore di 33 anni ha un contratto di lavoro fulltime a tempo indeterminato, e la minore di 29 anni vive e lavora in Portogallo ed è iscritta all’AIRE. Desidero procedere a togliere gli alimenti alle ragazze, il mio reddito è anche diminuito perchè ho cambiato lavoro e non posso più andare avanti così. Ho due domande; posso comunicare con una raccomandata la mia intenzione alla exmoglie o è necessario l’intervento di un avvocato e successivamente deve sentenziare un giudice? Posso pretendere la restituzione degli alimenti versati da quando le ragazza hanno iniziato a lavorare stabilmente?
    Grazie
    Paolo F.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      In teoria occorrerebbe rivolgere domanda ad un giudice. Nella prassi si fa come ha detto lei. Mandi la raccomandata. Per il pregresso si puó ipotizzare una richiesta restitutoria soprattutto se lei ha pagato ma non sapeva che le sue figlie erano autosufficienti. Cordiali saluti

      Rispondi
  15. Carla dice:

    Buongiorno sono in fase di separazione senza figli minori con sentenza a novembre se vado in vacanza ho l’obbligo di avvisare il coniuge? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se avete incardinato il giudizio di separazione e non ci sono figli, lei può fare quello che preferisce. Non si può piú verificare, infatti, dopo l’avvio della separazione, l’abbandono del tetto coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  16. Romina dice:

    Buongiorno, da luglio il figlio ventenne del mio compagno abita stabilimente con lui che mantiene in modo diretto e a cui versa anche mensilmente il corrispondente dell’ assegno che versava alla madre. Nulla pretende dalla madre. Il ragazzo vorrebbe mantenere la residenza dalla madre per non pagare tasse esagerate all’ università. Come fa il padre a tutelarsi ovvero che la madre a un certo punto non le chieda i soldi dell’ assegno nonostante il figlio viva da lui stabilmente? Abbiamo tentato con una scrittura privata ma la madre pretende di scrivere che se il figlio un giorno tornasse da lei automaticamente l’ assegno tornerebbe a lei, mentre il figlio e il padre desiderano che l’ assegno venga versato da ora in poi in ogni caso direttamente al ragazzo ventenne. Può il figlio fare una mail a entrambi i genitori in cui chiede il mantenimento diretto? Sarebbe tutelato il padre o è necessario andare dal giudice? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il figlio è maggiorenne, quindi, può avanzare domanda al Giudice affinché l’assegno gli venga pagato direttamente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  17. Valentina dice:

    Buongiorno,
    da sentenza separazione alla moglie è stata assegnata la casa coniugale, con onere di pagamento delle spese condominiali ordinarie. Spese straordinarie a carico dell’ex marito, proprietario della casa. L’ex marito non ha pagato le spese ordinarie antecedenti la sentenza di separazione, viene avviata causa nei suoi confronti ed emessa rata straordinaria in capo a tutti i condomini. La moglie è tenuta al pagamento di tale rata? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non si tratta di una spesa condominiale ordinaria, quindi, lei non è tenuta al pagamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  18. separatamente dice:

    Buongiorno,
    se vuole mi può contattare e le fornisco tutte le informazioni. Possiamo avanzare noi la domanda nel suo interesse per essere ammessa al gratuito patrocinio. L’assegno unico figli non è giusto che venga percepito da suo marito. Se lei oggi fa domanda le verrà riconosciuto il 50% dell’assegno.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola (02.72022469)

    Rispondi
  19. Paola dice:

    Buonasera avvocato sono separata da un’anno mio ex dovrebbe stare con il figlio ogni 2 weekend. Non aveva passato neanche uno e neanche un giorno di vacanza. Si vedono x un pranzo se va bene una volta alla settimana. Non aveva mai fatto un regalo al figlio massimo 5 €. Posso chiedere aumento di mantenimento di 100 € ? Se chiedo divorzio con stesse condizioni di separazione e aumento solo x weekend che non aveva mai rispettato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre giustifica la sua richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento ma anche una richiesta di sanzionare il comportamento paterno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  20. Luca dice:

    Buongiorno Avvocato,
    convivo senza essere sposato in un appartamento di mia proprietà con la mia compagna e nostro figlio.
    Mettiamo il caso che lei mi tradisca e io voglia mettere fine alla convivenza, evitando però l’assegnazione della casa coniugale a lei.
    Una volta scoperto il tradimento farei finta di non sapere nulla. Nel frattempo propongo di ristrutturare completamente la casa a mie spese, dato che sono io il proprietario.
    Vista l’incertezza della durata dei lavori e l’arrivo dei mobili nuovi, si renderebbe necessario prendere in affitto un’altra casa. Gli direi che visto che si tratterebbe di una soluzione temporanea, di prendere uno anche brutto, vecchio, in una posizione scomoda e all’interno di un condominio orribile, l’importante è che costa il meno possibile. Con la scusa che io non potrei trasferirci la residenza (altrimenti pagherei l’IMU sulla casa di mia proprietà), farei trasferire la residenza a lei e a nostro figlio.
    Una volta trasferiti, farei subito rimuovere da casa mia tutti i pavimenti, le piastrelle dei bagni, i sanitari e la cucina in modo da renderla inabitabile. Subito dopo fingerei di aver scoperto il tradimento (che in realtà già sapevo), chiuderei immediatamente la relazione e chiederei in tribunale la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
    Ovviamente sospenderei immediatamente i lavori di ristrutturazione in modo che il mio appartamento non sia abitabile. Ora mi chiedo:
    Mi conferma che il giudice non potrebbe assegnare a lei il mio appartamento ma solo la casa presa in affitto prima dell’inizio dei lavori? (in quanto sarebbe la nuova casa coniugale e casa mia sarebbe un cantiere senza mobili). So che dovrei pagare un mantenimento più alto visto l’affitto che lei dovrà pagare, ma ho scelto intenzionalmente un appartamento brutto, vecchio proprio per fare in modo che spenda il meno possibile.
    Io riprenderei i lavori di ristrutturazione di casa mia solo dopo che il tribunale avrà preso una decisione.
    Inoltre mi chiedo: una volta che avrò finito di ristrutturare casa (quindi sicuramente diversi mesi dopo), se lei manda disdetta del contratto d’affitto, potrà chiedere l’assegnazione del mio appartamento con la scusa che il figlio rimarrebbe senza casa?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la nuova casa corrisponderà con la nuova casa familiare dove il figlio stabilirà la propria dimora abituale, vicino alla quale il figlio frequenterà la nuova scuola, vi sono buone possibilità che la casa da assegnare al genitore collocatario prevalentemente del figlio sia proprio quest’ultima. Meglio ancora se la nuova casa viene venduta.
      Io piuttosto suggerisco di affittarla la nuova casa.
      Consideri, tuttavia, che stiamo parlando anche della casa dove vivrà prevalentemente suo figlio (sempre che sia stata la madre ad occuparsi prevalentemente di lui sino ad oggi).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  21. Mario pascale dice:

    Salve vorrei mettere fine ad una storia con la mia compagna con cui ho un figlio di 4 anni ,attualmente vivono insieme a me a casa mia ma ufficialmente loro due sono residenti da quando lui è nato in un suo appartamento in cui paga la rata di mutuo, poi lei ha ereditato alla morte del padre metà casa dove adesso vive la madre e metà seconda casa delle vacanze, potrebbe lei chiedermi metà mutuo della casa dove vive con mio figlio? Inoltre tutti e due abbiamo uno stipendio di circa 2000 euro quando potrebbe essere un assegno di mantenimento mensile? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      più che altro la madre potrebbe avanzare una richiesta di assegnazione della casa familiare (la casa in cui vivete con il figlio) in ragione di una potenziale domanda di collocamento prevalente del figlio presso di sè.
      Non ritengo si allontani da un possibile provvedimento giudiziario la quantificazione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 (in presenza di contestuale assegnazione della casa familiare alla madre), ovvero, per importi superiori laddove la casa familiare non venga assegnata alla madre.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  22. francesco dice:

    buonasera, ho ricevuto 3 mesi lettera di separazione > situazione : sposato da 20 anni , 2 figli minori, moglie di 44 anni che non ha mai lavorato, casa coniugale ( vado 500K di propietà della moglie ma acquistata con soli soldi del mio lavoro ( dimostrabile da movimenti bancari ). Io ho 43 anni , ho acquetato un appartamento ( valore 250k ) per andarci a vivere dopo aver ricevuto la lettera ( ci andrò a vivere tra 1 mese ) ma ho perso il lavoro perche non mi è stato rinnovato il contratto annuale. HO dei importanti risparmi / investimenti in banca .

    in caso di giudiziale cosa si potrebbe prospettare ?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è molto probabile che il genitore che si è occupato prevalentemente dei figli in passato divenga collocatario prevalente di questi ultimi con conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore.
      Oltre all’assegno di mantenimento in favore dei figli, è anche probabile che il Giudice ritenga corretto determinare un assegno di mantenimento a titolo personale in favore di Sua moglie (considerato che non ha mai lavorato).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  23. Maria dice:

    Buonasera , sto prendendo in considerazione l’idea di separarmi da mio marito . Al momento non lavoro e abitiamo in una casa che i suoi genitori hanno dato a lui in commodato d’uso, quindi per me dal punto di vista pratico non e’ semplicissimo
    Abbiamo un figlio di quasi 5 anni ; non potendo al momento affrontare le spese di un’altra casa , l’unica alternativa sarebbe tornare dai miei genitori ma abitano lontano e non sarebbe la soluzione ideale. Mio marito sta abusando di me psicologicamente con continue offese nei miei confronti, verso la mia famiglia ed ha creato il vuoto attorno a me ; sono mesi che registra tutte le conversazioni con il cellulare e sta facendo di tutto per manipolare il bambino per portarlo dalla sua parte. Per il momento riesco ancora ad essere economicamente indipendente , ma non per molto se non riesco a trovare niente ( ha fatto in modo che non accettassi 2 proposte di lavoro )
    La ringrazio molto .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      due suggerimenti ed una informazione: 1) non si trasferisca con i suoi figli in un altra abitazione; 2) se si vuole separare si affidi ad un avvocato; 3) anche se la casa appartiene ai nonni lei può chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Se lei si trasferisse perderebbe il diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Resto a disposizione per approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  24. Mario dice:

    buongiorno
    sono separato in casa da ormai un anno e mezzo, dalla relazione sono nati due figli, la mia ex compagna ha un altro compagno e me lo tiene all’oscuro, esce, fa gite e porta i miei figli insieme al suo compagno nascondendomi il tutto, io lo vengo a scoprire dai miei figli però facendo fatica a farmi dire le cose perchè la madre li terrorizza
    dicendoli di non dire niente a me, fra un po’ la mia ex compagna andrà al mare con i figli quasi sicuramente ci sarà anche il suo nuovo compagno la sua presenza tenuta anche questa volta all’oscuro da me, cosa posso fare in questo caso, visto che viviamo ancora sotto lo stesso tetto posso impedire che lei esca con il suo compagno insieme ai miei figli?
    ringrazio
    saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può avviare un procedimento per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Voi non siete sposati, quindi, non avete un dovere di fedeltà quanto meno da un punto di vista giuridico.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Mario dice:

        buongiorno,
        ringrazio per la risposta, inoltre essendo separati in casa io vorrei andarmene da quella casa, la casa è intestata alla mia ex compagna però abbiamo un mutuo cointestato, io per andarmene vorrei un rimborso dii tutte le spese sostenute fatte fino ad oggi per la casa (mutuo + mobili + elettrodomestici e lavori fatti in casa) + l’esonero dall’altra parte del mutuo intestato a me, lei non vuole dicendo che la casa che è intestata a lei e avendo due figli la casa è dei nostri figli e io non ho diritto ad un risarcimento , vorrei sapere come muovermi in questo caso
        inoltre io vorrei comprarmi una casa di mia proprietà per fare questo devo assolutamente chiudere questa vicenda
        ringrazio
        saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          vi sono scarse possibilità che le sue domande vengano accolte. La casa potrebbe essere assegnata a Sua moglie ma questo non significa che verrà trasferita la titolarità dell’immobile che resta pur sempre di sua proprietà e che una volta raggiunta l’autousufficienza economica dei figli tornerà nella sua disponibilità.
          cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  25. Ana dice:

    Buongiorno.
    Se il matrimonio rumeno è trascritto in Italia, allora posso avere il diritto a casa che lui l’ha comprata quando eravamo insieme?
    Il mutuo è la casa sono intestate al suo nome .
    Come il matrimonio non è riconosciuto in Italia, la legge non mi da questo diritto.
    Abbiamo 3 figli che hanno rimasto con me . Lui vive con la sua fidanzata. Siamo in divorzio.
    A messo la casa in vendita e già a trovato una persona che lo vuole comprare.
    In caso che lui non firma il foglio rilasciato da un avvocato dove chiedo di dare la metà del prezzo che lo prende alla vendita, io in questo caso posso bloccare la vendita, essendo con 3 bambini minorenni con me?
    Poi, mi interessa a sapere come ho detto prima
    Se il matrimonio è trascritto e riconosciuto anche in Italia, allora posso avere il diritto a metà?
    Grazie!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se i suoi figli vivono con Lei in Italia nella casa coniugale, possiamo affermare che il Tribunale in Italia è competente per giudicare con riferimento alla collocazione dei figli, l’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore collocatario di questi ultimi, l’assegno di mantenimento per i figli.
      Io le consiglio di tutelare in giudizio i suoi diritti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  26. Martina dice:

    Buonasera ho 20 anni mio padre e un papà molto autoritario e minaccia io e mia mamma vorremmo scappare di casa mia mamma prende una piccola pensione di invalidità 337 euro e lui minaccia che non ce ne possiamo andare via perche mia sorella a settembre fa 16 anni ? Cosa possiamo fare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sua madre può avviare un procedimento di separazione chiedendo la collocazione delle figlie presso di sé, l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento.
      In pratica vi sto consigliando di fare uscire il padre di casa con le buone o con le cattive, come si suole dire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  27. Alessandro dice:

    Buongiorno,il mio ex ha perso in appello il ricorso che aveva fatto per avere metà dell’ assegno unico, può agire in qualche altro modo? Esiste solo più la cassazione oppure ci potrebbero essere altri modi ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      come ha detto Lei può solo agire in Cassazione.
      In futuro, invece, laddove cambino le circostanze in fatto (reddito, patrimonio, eventi eccezionali, etc.) che hanno giustificato il provvedimento giudiziario, si potrà agire con apposita istanza di modifiche delle condizioni della separazione e/o del divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Lyen Lay La O Boizan dice:

        Buongiorno Dottoressa il mio compagno ha fatto la separazione consensuale dalla moglie 36 anni fa. Noi conviviamo insieme da vent’anni. E dà un’anno che vogliamo sposarsi. Abbiamo aspettato tanto per ché il mio compagno a dovuto garantire la assegurazioni sanitaria alla moglie in una casa di cura. Il mio compagno e molto malato e i figli fanno di tutto per allungare il divorzio no presentandosi la avvocatessa il giorno fissato dal giudice . Cosa possiamo fare ? Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          se suo marito ha un avvocato ed ha presentato ricorso in Tribunale per formalizzare il divorzio il procedimento si può concludere anche senza la presenza in giudizio della moglie. In pratica, si tratterebbe di un procedimento in contumacia.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  28. Luigia dice:

    Buonasera sono sposata da 1 anno con un uomo tunisino e il mese di aprile ho chiesto la separazione avendo visto che mio marito come ha avuto il permesso di soggiorno e cambiato, mi sono sentita usata. Adesso vive con i suoi paesani e molto probabilmente ha già un altra storia. Come posso fare per togliergli il permesso di soggiorno visto che mi ha solo usato per il suo scopo. Documenti. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Luigia,
      gli individui scoperti a contrarre matrimoni di convenienza possono affrontare accuse di frode e falsificazione di documenti. Inoltre, il permesso di soggiorno ottenuto attraverso un matrimonio fittizio viene revocato, e lo straniero può essere espulso dal paese. Occorre, tuttavia, presentare denuncia presso la Procura della Repubblica; io consiglio di farlo con l’assistenza di un avvocato penalista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  29. GIADA dice:

    Buonasera, ho 20 anni e vivo con mia madre di 50 anni, l’ altro giorno mi ha detto che vuole far venire a vivivere con noi il suo compagno ( casa di 45/50 mq del comune) ! Io attualmente non lavoro ma sono in cerca,mi ha detto che se non voglio convivere con loro( lui non mi piace come uomo ha qualcosa che non mi convince) mi da 4 mesi massimo per trovarmi un’altra soluzione! Cosa posso fare? Mia madre ha avuto problemi di salute e ho pagato tutto io per più di un aanno ( lavoravo all’epoca) e ho comprato pure la cucina che voleva lei,ora mi sbatte fuori

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Giada,
      i genitori sono obbligati a mantenere e assistere i figli fino al raggiungimento di un sufficiente grado di indipendenza economica.

      Questo significa che i genitori devono provvedere a vitto, alloggio, vestiario e istruzione ai figli, anche se questi sono maggiorenni, a patto che si stiano impegnando attivamente per trovare un lavoro o per proseguire gli studi.

      In taluni casi, peraltro, i Giudici hanno ritenuto ammissibile l’allontanamento del figlio maggiorenne dall’abitazione familiare quali quest’ultimo si sia reso artefice di comportamenti pregiudizievoli (ad esempio aggressioni fisiche o verbali, minacce o gravi insulti,) oppure se il figlio sia ormai in età avanzata (l’obbligo di mantenimento dei genitori cessa quando il figlio raggiunge i 30 anni anche se questo limite non è rigido).
      In caso di conflitto, è consigliabile rivolgersi ad un mediatore familiare o ad un assistente sociale e ad un avvocato per cercare di trovare un accordo consensuale tra le parti. Se non è possibile trovare un accordo, si può adire le vie legali, rivolgendosi a un giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  30. Marco dice:

    Buongiorno,
    Siamo una coppia non sposata che hanno un bambino di quasi 4 anni.
    Ci stiamo, purtroppo, separando per decisione della madre.
    Il nostro rapporto è buono, condividiamo comunque tutte le scelte per nostro figlio e la decisione di separarci alla fine è stata condivisa non essendoci più amore da parte di una persona nei confronti dell’altro.
    Siamo ovviamente molto legati a nostro figlio e tutti e due stiamo cercando una soluzione per il suo bene.
    Siamo convinti che servano tutti e due i genitori presenti per la crescita e per star vicino al bambino, ma ovviamente si presentano di fattori dove non abbiamo un accordo ovvero con chi vivrà il bambino e a chi andrà la casa essendo l’unica casa che abbia.o con mutuo cointestato.
    Come bisogna comportarsi in questi casi? Per il bene del bambino non ci siamo ripromessi mai conflitti tra di noi e una presenza libera di entrambi i genitori anche quando abiteranno in case diverse.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Marco,
      il genitore presso il quale verrà collocato prevalentemente il figlio diverrà assegnatario della casa familiare sino a quando quest’ultimo non diverrà autosufficiente.
      In caso di collocazione paritetica (50 e 50), di solito l’assegnazione della casa viene effettuata in favore del coniuge più debole a livello economico.
      Queste sono le regole e consiglio, anche in caso di separazione consensuale, di regolamentare il diritto di visita in quanto ci sarà un giorno in cui avrete nuovi compagni/compagne e la presenza da Lei definita libera dei genitori potrebbe non essere così semplice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Marco2 dice:

        situazione molto simile alla mia (compreso nome dell’utente).. unica differenza: casa in cui viviamo attualemnte è di proprieta al 50% per ogni convivente con mutuo a carico del solo padre, a seguito di accollo del muto 7 anni fa circa. La madre tuttavia è proprietaria al 50% con il fratello di altro immobile di pregio attualmente messo a rendita, ma facilmente svincolabile. i redditi di entrambi da lavoro dipendente sono per il resto simili, il patrimonio della madre sarebbe tuttavia molto maggiore.
        in questo contesto, quanto è probabile che la casa in cui viviamo sia assegnata al padre?
        aggiungo per completezza che la separazione non sarebbe consensuale, ma per sola decisione della madre che potrebbe avere già in corso un’altra relazione.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          indipendentemente da chi sia il proprietario della casa coniugale, quest’ultima verrà assegnata dal Giudice al coniuge che si occuperà in misura prevalente dei figli. In caso di collocazione paritetica, è assai probabile che venga assegnata al coniuge più debole da un punto di vista economico.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  31. davide dice:

    Buongiorno ,io e la mia ex moglie siamo in giudiziale e avremo tra breve l udienza
    io passo alla mia ex moglie 700 euro su uno stipendio di 1600/1700 e lasciò tutto l assegno unico pari a 420 a lei
    i 700 sono cosi divisi
    500 (394 metà del mutuo+106 metà spese ristrutturazione)
    200 (per i bambini abbiamo 2 figli)
    assegno unico interamente a lei pari a a 430 euro
    lei vive nella casa coniugale con i bambini
    i bambini stanno con me tutti i martedì compresa la notte e week da venerdì sabato e domenica sera alternati
    spese straordinarie tutte al 50 %
    io vivo in una mansarda libera per fortuna sopra i miei genitori ,anche perché se dovessi avere un affitto con le 900/1000 che mi rimangono non riscurirei a sostenere le spese me ne avanzerebbero 300 per vivere al mese (spese bilocale nelle mie zone 600/700)
    mi moglie chiede 500 mutuo+600 per bambini (1100 euro) ,contando anche che vive in casa mia/sua con un nuovo compagno che lavora e ha reddito
    Si potrebbe avere una stima della cifra di mantenimento quanto il giudice potrebbe decidere
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra rilevante il fatto che la Sua ex viva nella casa coniugale con un nuovo compagno che lavora e ha reddito. Sicuramente rilevante al fine di ridurre il suo impegno economico anche se meno di 200 euro a figlio credo sia difficile da ipotizzare; invece, insisterei affinché l’assegno unico figli venga versato in favore di entrambi i genitori 50 e 50.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  32. Giusy dice:

    Buongiorno avvocato.
    Vivo al estero. Separata legalmente con un cittadino italiano. L’affidamento del bambino minore è condiviso. Il collocamento è preso la madre( io). Mantenimento del minore non lo fa da quando si sono stabiliti i provvedimenti necessari ed urgenti. E noi abitiamo al estero. Il mio figlio studia al estero.Sto per viaggiare in italia con mio figlio minore per un mese. E il padre mi minaccia di non lasciarlo uscire dall’Italia. Lo può fare anche se il collocamento del minore è preso me?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovrei leggere con attenzione gli accordi di separazione prima di risponderle.
      Fossi in lei agirei comunque per recuperare le somme non pagate a titolo di assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  33. dounia dice:

    Buongiorno,

    sono una figlia di 23 anni, vivo con i miei genitori però mio padre non ha mai fatto la parte del padre/marito non mi ha mai garantito una vita semplice ( non mi ha mai chiesto se ho bisogno di qualcosa non si è mai interessato di nulla pur vivendo nella stessa cosa ne economicamente ne “sentimentalmente”) tutte le agevolazioni famigliari li ha sempre presi per se (essendo “capo famiglia”) io e mia mamma non abbiamo mai visto una lira. mia mamma per poter mantenere me in giovane età ha sempre lavoricchiato in nero come badante per pochi spicci, io crescendo all’età di 12/13 anni lavoricchiavo pure io per aiutare in qualsiasi modo mia mamma. ora che ho 23 anni e vorrei proseguire la mia vita ” forse sposandomi” mio padre ha deciso che mia mamma “non gli serve più” (in quanto tutte le agevolazioni di cui ha usufruito fino ad ora erano per nucleo familiare) nel momento in cui io decido di andare via di casa (casa del comune MM presa più di 40 anni fa) e ha deciso di procedere con una domanda del divorzio. in questo caso volevo sapere se mia mamma è tutelata e che potesse rimanere in casa anche se il contratto di locazione con MM è intestato a mio padre ( che ormai non lavora da parecchi anni, però tra poco va in pensione) pagherei io le spese di affitto a mia mamma. ho solo l’ansia che mia mamma perda la dimora ingiustamente. io e mia mamma abbiamo sempre vissuto in una casa divisa a metà nel terrore di mio padre

    grazie mille se mi potere dare delle delucidazioni in merito non so se sono stata chiara ma è molto difficile da spiegare

    Cordialmente
    Dounia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Dounia,
      è stata molto chiara.
      Occorre subito precisare che i diritti di sua madre sulla casa familiare, come Lei sa, sono connessi alla prole (i figli). Se questi sono diventati autosufficienti la madre non può chiedere l’assegnazione della casa familiare anche se in locazione.
      Mi concentrerei di più sul fatto che Sua madre ha sacrificato la propria crescita lavorativa e ridotto le proprie entrate a causa del fatto che si è dovuta occupare dei figli. Punterei, quindi, ad un assegno di mantenimento. Occorre leggere il ricorso per la separazione e impostare una strategia difensiva.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  34. Enrica dice:

    28/06/2024
    Buongiorno avvocato

    Riassumo, all prima udienza il giudice ha sentenziato l’affido alla madre e al padre, sempre che i bimbi lo desiderano, più l’assegno mensile ai bimbi e la madre. alla udienza il marito ha chiesto la perizia del CTU per i figli e la mia persona su consiglio del legale ho accettato.
    IL marito non soddisfatto ha fatto ricorso per la sentenza, secondo Lui non adeguata.
    Quindi il marito ha fatto ricorso alla sentenza, ultimamente la corte di Appello del Tribunale di Milano ha giustificato quanto disposto dal Giudice precedentemente, condannandolo a pagare le spese Legali è una mensilità che non ha pagato.
    In questa fase del CTU il marito vuol portare il bimbo dal dentista quanto è con lui (da notare il bimbo viene curato dal dentista come la bimba e tutti noi da dentista di ns. fiducia da anni) usando lo stratagemma con il messaggio se non DISSENSI e questo per altri motivi, tipo LUI ha calendarizzato autonomia i giorni di vacanza e altro sempre con il messaggio se non DISSENSI.

    Ho fatto presente al CTP e mi ha risposto di non rispondere, e corretto?

    Altra cosa, qualora i bimbi non volessero andare con il padre in vacanza , di certo la Bimba di 10 anni rifiuterà, cosa succede o fare?

    Le scuole sono terminate, il padre andava a prendere il mercoledì il bimbo a scuola 10 minuti prima dell’orario di termine affinché il bimbo era costretto andare con Lui, poi lo riportava a scuola il il giovedì seguente, e lo prendevo io con la Bimba, venerdì riportavo i bimbi a scuola, il marito riprendeva il bimbo per tenerlo sino a domenica sera e lo riportava alla casa mia (questo a settimana alternata). Ora il padre mi chiede di andarlo a prendere il bimbo a casa sua è corretto dato che i bimbi sono collocati dalla madre?
    come comportarmi ?

    grazie della sua attenzione
    Ho fatto presente al CTP e mi ha detto di non risponder

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza una attenta lettura dei provvedimenti giudiziari è difficile rispondere esaustivamente.
      Tuttavia, mi preme ricordare che il Protocollo di Milano per le spese straordinarie per i figli prevede sia necessario il consenso dell’altro coniuge. In particolare, il protocollo relativo alle spese straordinarie del Tribunale di Milano indica che in merito alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore che non le voglia sostenere deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell’ex coniuge, “manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta” (protocollo Tribunale di Milano).
      Rammento, infine, che nel caso di affido condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, la responsabilità di andare a prendere i figli e di riaccompagnarli spetta al genitore non collocatario. Salvo diversi disposizioni del Giudice, questo significa che il genitore che ha i figli per un periodo di tempo minore (solitamente nei weekend e durante le vacanze) è tenuto a recarsi presso l’abitazione del genitore collocatario per prendere i figli e riportarli indietro al termine del periodo di frequentazione. Tuttavia, è importante precisare che la legge non impone rigidi schemi e che la modalità di accompagnamento e riaccompagnamento dei figli può essere concordata tra i genitori in base alle loro esigenze e a quelle dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Antonietta dice:

        Buon giorno volevo chiedere un informazione.mia mamma a 92 e a la demenza senile o due sorelle e una sorella e morta e a due figli.mia sorella so occupa di mia mamma con la 104.mia mamma da più lucida dividitebbe tutto mia mamma a una casa dei miei in Calabria . Che usiamo per le vacanze dato che ognuno a la casa .che mi a dato mia mamma di milano e senza il consenso degli eredi fa firmare lo stesso a mia mamma un atto dal notaio che si intesta le la casa senza il mio consenso e quello dei miei nipoti?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          sua mamma se ha una demenza senile importante non può firmare un atto davanti un Notaio in quanto incapace di intendere e volere.
          Le consiglio di prendere in considerazione una domanda di Amministrazione di sostegno in favore di Sua madre. In questo modo un soggetto terzo nominato dal Tribunale dovrà autorizzare gli atti di sua madre con la conseguenza di non autorizzare quelli protesi a privilegiare un erede rispetto ad un altro.
          In ogni caso, le disposizioni in vita fatte da Sua mamma in favore di altri soggetti che ledono la Sua quota legittima, anche dopo il decesso di Sua mamma, potranno essere contestate con la rivendicazione della predetta quota di sua spettanza. La quota legittima è quella che spetta ad un erede anche contro la volontà del de cuius (sua madre).
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  35. Francy88 dice:

    Buongiorno,
    Abbiamo una bambina di due anni e mezzi e ci siamo separati poco meno di un anno fa, dopo molti litigi. Sono stata buttata fuori di casa, di proprietà del mio ex compagno, ovviamente senza mia figlia, solamente io. Per diversi mesi, ho passato solamente il giorno con mia figlia ma poi non mi era permesso rimanere a dormire nella casa dove ho vissuto per 7 anni e per 1 anno dalla nascita di mia figlia. Questa situazione l’ho accettata (sbagliando, purtroppo) solo pensando in una riappacificazione e riunione familiare, solo per il bene della bambina. Cosa che non è ovviamente avvenuta. Mi sono dovuta prendere una casa e trasferire li. Non contento, il mio ex compagno, una sera che la bambina faceva i capricci, cosa comune ai bambini x quell’età, ha chiamato anche i carabinieri inventando che la stessi picchiando. Poi si è rimangiato ogni cosa, i giorni successivi. Attualmente, di comune accordo, teniamo a turni ogni due giorni alternati la bambina e un we alternato. Mi chiedo se è la cosa più giusta per il bene della bambina. Il continuo cambiare casa ogni due giorni e il fatto di non avere una abitazione principale. Inoltre la residenza attuale della bambina è con suo padre e nello stato di famiglia rientra pure la nonna paterna. Io non ho mai avuto residenza con il mio ex compagno in quanto non mi è stata mai concessa. Come posso io avere la residenza e stato di famiglia con mia figlia? Cosa potrei fare? Vorrei che mia figlia fosse il più possibile serena, nonostante la situazione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      avete regolamentato l’affidamento, la collocazione della minore, il mantenimento della minore davanti ad un Giudice?
      Prima di avanzare suggerimenti, dovrei leggere il connesso provvedimento giudiziario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Francy88 dice:

        No, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo preso accordi tra di noi, nulla di scritto. Il mantenimento è sempre stato equo al 50%. Io non ho mai fatto nulla perché se io facessi la prima mossa con avvocato, lui farebbe di tutto (tutto) per provare a togliermela. Grazie. Saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Se ne avrà voglia ne parliamo. Per togliere una figlia alla madre, in giuridichese, quindi, per toglierle l’affidamento, occorrono fatti gravi (per es. dipendenze e condotte che minano le capacità genitoriali). Consideri che il genitore più debole a livello economico in caso di collocamento paritetico ha diritto di ricevere un assegno di mantenimento per il figlio.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
          • Francy88 dice:

            Buonasera, non punterei molto sull’assegno anche perché lui non ha mai lavorato, ma ha alcune case a reddito. Più che altro io vorrei l’affido di mia figlia, averla di più con me, e la residenza con me e quindi lo stato di famiglia (a mio avviso che sia in quello del padre e della nonna e non nel mio è assurdo). Poi Lei mi consiglia di rivolgermi ad un giudice per regolarizzare tutto? Anche la suddivisione dei giorni durante la settimana? La mia paura è che il giudice la possa affidare maggiormente a lui (genitore collocatario) visto che non lavora e ha orari molto flessibili. Mentre io lavoro dalle 8.30 alle 17.30. Inoltre lui ha casa enorme con giardino, mentre io appartamento. Noi prima vivevamo li, poi quando sono stata cacciata di casa ho preso quello che mi potevo permettere. Ma inizialmente la bambina conosceva poco la mia casa.
            Il problema, in ogni caso, come già le dicevo, è che lui prende il discorso del giudice come una minaccia nei suoi confronti e mi ha più volte anticipato che me la farebbe pagare in tutti i modi e so che ne sarebbe capace ( perfino ad inventare cose non veritiere).
            Mi consigli lei cosa fare. Grazie mille e buona giornata

          • separatamente dice:

            Buonasera,
            i Giudici, con i propri provvedimenti, con riferimento alla collocazione dei minori, cercano di rispettare gli equilibri e gli accordi della coppia che c’erano prima della separazione. Mi spiego meglio, se un figlio sino ad una certa età è rimasto più spesso in compagnia della madre rispetto a quella del padre, è molto difficile che un Giudice conceda una collocazione prevalente presso il padre.
            Fatte queste premesse, se vuole siamo disponibili per un primo confronto conoscitivo senza reciproco impegno.
            Cordiali saluti,
            Avv. Marco Pola

  36. domenico campobasso dice:

    Passo un mantenimento alla mia ex moglie perché non lavora in regola ma lavora in nero
    Il figlio minore è con me
    Cosa posso fare x non pagare il mantenimento

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la dimostrazione che sua moglie lavora in nero è difficile ma non impossibile.
      Il problema è che le attività investigative tese ad accertare un lavoro non regolare sono costose.
      Ma ci sono anche altre prove come per esempio le testimonianze (che possono confermare di aver visto il coniuge svolgere un’attività lavorativa in nero, le loro dichiarazioni possono essere utili in giudizio); o le richieste (durante un procedimento giudiziario) di esibizione degli estratti conto bancari e delle carte di credito al fine di dimostrare movimenti di denaro incongruenti con il reddito dichiarato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  37. Andrea Mondini dice:

    Buongiorno,
    sono separato da 13 mesi e gestiamo il nostro bimbo con collocamento paritario e mantenimento diretto secondo accordi verbali di fronte ai servizi sociali.
    Premetto che la separazione è avvenuta perché ho scoperto la mia ex compagna in atteggiamenti intimi con un’ altra persona (che ora è il suo compagno), a seguito di ciò sono stato denunciato per stalking (archiviazione dopo 20 giorni).
    Nei mesi successivi le ho inviato parecchi messaggi cercando di farla ragionare e ricostruire la famiglia, al contrario si è opposta all’ archiviazione salvando tutti i messaggi(a settembre ci sarà udienza penale che credo si concluderà con nuova archiviazione).
    Ad aprile, dopo 11 mesi ha fatto ricorso chiedendo 2 giorni in più al mese(17 a 13) e 300 euro di mantenimento.
    Il dispositivo provvisorio ha lasciato tutto allo stato di fatto e a breve ci sarà il giudizio definitivo.
    È possibile che il collocamento paritario a mantenimento diretto sia confermato?

    Grazie mille in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra abbastanza difficile ma solo in ragione della tenera età di Vostro figlio. Di solito i giudici prima dei tre anni di età della prole tendono a privilegiare la madre con riferimento al collocamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  38. Margherita Dall' Angelo dice:

    Brevemente le spiego la mia situazione nel lontano 2006 il mio non più attuale marito in seguito ad un nostro litigio a pensato bene di dirmi che io non ero figlia di mio padre( premetto che io il papà l’ho perso all’età di 11 anni infarto fulminante) ma bensì di un collega di lavoro di mia mamma,le lascio immaginare la mia reazione! Chiesi subito spiegazioni a mia madre ma fu vaga ho continuato le mie ricerche e l’anno scorso con un figlio del mio patrigno ho fatto l’esame del DNA il quale dava l’esito che abbiamo un genitore in comune ora le chiedo io ho diritto all’eredità del defunto patrigno? A quanto pare c’è che lui era usofruttuario dopo la morte di sua moglie e ha sistemato tutti gli altri figli e a me nulla anche se io gli ho parlato lui mi disse di lasciare stare le cose come stavano e non disturbare la mia mamma morta e non peggiorare la sua memoria…ma siccome io ho sofferto e sono caduta in una forte depressione voglio mettere una parola fine su di questa triste storia.lei AVV.cosa mi consiglia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che ci sono i presupposti per chiedere agli eredi di quello ha scoperto essere il suo padre naturale la quota di eredità che le spetta per Legge.
      In passato, abbiamo trattato pratiche molto simili e Le preannuncio che occorre dapprima chiedere in giudizio il riconoscimento del suo status di erede.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (per un primo appuntamento in studio senza impegno: 02.72022469)

      Rispondi
  39. alessandro baldassari dice:

    Buongiorno,

    Nel 2020 ritornai in Italia con mia moglie, lei è di origine canadese e il nostro matrimonio è avvenuto in Canada(poi legalizzato anche qui in Italia), fummo ospitati dai miei genitori e immediatemente eseguimmo tutte le procedure per la richiesta di cittadinanza. Alla fine delle varie procedure burocratiche lei mi propose di iniziare una vita altrove ed io per rispondere alle sue esigenze le dissi che non possedevo le capacità finanziarie per viaggiare, lei al contario lavorava a distanza, e che quindi se avesse trovato un posto dove stabilirsi l’avrei poi raggiunta. Ovviamente i suoi progetti erano ben differenti e dopo qualche mese mi comunicò che si era trovata un’altro compagno. Ora, dopo ben tre anni e mezzo, mi arriva una lettera dal suo avvocato(da Lecce) che mi comunica la richiesta di separazione. Immagino che siccome abbia ricevuto la cittadinanza italiana la mia utilità sia venutà meno e abbia finalmente preso la decisione di scaricarmi definitivamente.
    Visto che la nostra convivenza si riduce a qualche mese e che i nostri contatti telefonici sono stati interrotti dopo che lei ha trovato un nuovo compagno, esiste la possibilità di fargli revocare la cittadinza acquisita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in verità non sono un esperto di procedimenti di revoca della cittadinanza. Mi permetto solo di ricordare che si tratta di procedimenti lunghi e dispendiosi di tempo e di denaro e che, nel suo caso, dovrebbe anche dimostrare che al momento del matrimonio vi era già l’intento fraudolento di ottenere la cittadinanza per il tramite di un matrimonio con un cittadino italiano.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  40. Margherita Dall' Angelo dice:

    Io,sono stata sposata con il mio ex marito 31 anni ci siamo separati e divorziati lui passa un assegno divorzile di 500,00 euro al mese ora io,ho la necessità di comprare un auto ed avere qualche soldo in parte per la mia vecchia (57anni) ho anche problemi di salute,ora vorrei chiedere di interrompere l’assegno di mantenimento e pagarmi una cifra congrua è possibile?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’assegno divorzile matura i propri effetti in Suo favore sino a quando non verrà revocato da un Giudice. In alternativa all’assegno divorzile si può tentare di trovare un accordo per il pagamento di un importo una tantum (un importo da versare in una unica soluzione facendo poi venire meno l’assegno divorzile). L’assegno una tantum tuttavia non può essere oggetto di una pronuncia di un Giudice ma può essere concordato con il Suo ex per poi trovare conferma innanzi ad un Giudice (che deve limitarsi a prendere atto delle Vostre intese).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  41. ANGELA dice:

    Buonasera vorrei sottoporre un quesito,sono separata nel 2016 e avevo diritto al 100% degli assegni familiari e detrazioni figli a carico.Il divorzio è del 2018 e non viene trascritta la ripartizione degli assegni. I figli sono in affido condiviso.La domanda è : ho diritto al 100% all’assegno unico o il mio ex marito può richiedere il 50% del pagamento dato che non abbiamo nessun accordo scritto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se nulla è stato previsto nella sentenza di divorzio con riferimento all’assegno unico per i figli, allora i coniugi possono avanzare entrambi richiesta all’INPS che verserà quando di spettanza. Preciso che ai fini della quantificazione dell’assegno unico, se Lei risulta collocataria prevalente del figlio (o dei figli), l’ISEE che deve essere considerato è quello del nucleo familiare dove è collocato prevalentemente il minore. È sempre consigliato in queste situazioni, presentarsi in comune e verificate lo stato di famiglia, se i genitori risultano sempre nel medesimo stato di famiglia, dovranno provvedere a modificare il nucleo di appartenenza e successivamente presentare l’ISEE, in questo modo si avrà la certezza assoluta di aver dichiarato il nucleo familiare corretto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  42. Rocco Gasparri dice:

    Buona sera ho una domanda che mi tormenta vorrei saperne di più. Si dice sempre che i figli dei genitori separati possano intraprendere una nuova relazione affinche non crei pregiudizio ai figli. Ma se fino ai 12 anni i figli non vengono ascoltati in tribunale come faccio a dimostrare che mia figlia mi dice sempre di voler stare sempre con me e non a casa del nuovo compagno quando ha solo 5 anni? Grazie buona serata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      con la riforma Cartabia non esiste più il limite di età che lei menziona. Proprio ieri mi è capitato in tribunale a Monza il caso di un un minorenne di anni 8 che è stato ascoltato dal Giudice in un procedimento nel quale dovrà essere rivista la collocazione dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  43. Delia dice:

    Carissimo Avvocato, necessiterei di un suo parere. E’ stata notificata istanza ex art. 473 bis 37 c.p.c. all’Inps quale ente gestore del trattamento pensionistico di mio padre, per il pagamento dell’assegno di mantenimento a mio favore nei confronti di mia madre; tale assegno veniva corrisposto prima direttamente dalla questura quale suo datore di lavoro così come disposto sin dal decreto di omologazione della separazione. L’istanza, unitamente alla sentenza di divorzio attestante tale obbligo,sono state notificate via pec nel mese di maggio, decorsi i 30 giorni dalla messa in mora agli indirizzi di notifica degli atti giudiziari centrale e provinciale, alla direzione provinciale e agenzia territoriale, alla direzione centrale pensioni e all’ufficio segreteria direttore generale; dell’istanza è stata data comunicazione al debitore inadempiente.
    A seguito di sollecito l’agenzia territoriale ha inoltrato per competenza alla direzione provinciale UO PENSIONI FONDI ALTERNATIVI ALL’AGO , prestazioni in regime internazionale. Così come prescrive la normativa, l’ente è tenuto a provvedere dal mese successivo a quello della notificazione dell’istanza, tuttavia non è stato ancora effettuato alcun pagamento nè abbiamo avuto notizie. Spero possa darmi qualche consiglio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso solo consigliarle di sollecitare. Farlo tramite un avvocato, ovviamente, comporterebbe dei costi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  44. Gino dice:

    Buongiorno,
    Sono divorziato da 12 anni e sono in pensione da alcuni mesi, e circa un anno fa ho fatto confluire tutto il mio TFR nella pensione integrativa aziendale. La mia ex moglie vorrebbe il 40% del mio TFR per gli anni in cui siamo stati sposati, ma io non lo percepirò perché è nel Fondo pensionistico, di fatto non è più un TFR. Lei sostiene che voglio truffarla, come devo regolarmi? è suo diritto avere pretese su mio fondo pensionistico in sostituzione del TFR?
    Cordialmente
    Gino

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Gino,
      l’art. 12-bis, primo comma, della legge sul divorzio stabilisce che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

      I requisiti necessari per poter godere del diritto a tale quota, quindi, sono: avere divorziato; non essere passati a nuove nozze; essere percettori dell’assegno divorzile.
      In merito alla modalità della determinazione della quota da riconoscere all’ex coniuge, il secondo comma dell’art. 12-bis della legge sul divorzio stabilisce che si applica una percentuale pari al 40% all’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di Tfr comprende anche il periodo della separazione.

      Nello specifico la Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità dovuta si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo al netto di eventuali anticipi ricevuti.
      La Cassazione ha specificato che nell’applicazione dell’art. 12-bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del Tfr percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005). L’art. 12-bis L. Divorzio garantisce al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di Tfr, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio al netto delle anticipazioni.
      Del pari non dovranno essere tenute in considerazione ai fini della quantificazione della quota, le somme destinate dal lavoratore al fondo di previdenza complementare.
      L’art. 12-bis della legge sul divorzio afferma, infatti, che l’ex coniuge ha diritto “ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Il Tfr destinato al fondo di previdenza complementare, invece, non si percepisce all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; le somme che vengono liquidate, infatti, hanno natura di pensione integrativa ai sensi dell’art. 2123 del codice civile.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  45. Carlo R. dice:

    Gentile Avvocato,
    ho divorziato 10 anni fà e verso il mantenimento alla mia exmoglie e a mio figlio ormai 30enne che non fa nulla, non studia, non lavora e non ci parliamo da tre anni. Tra poco andrò in pensione e il mio reddito subirà un calo di circa il 20% rispetto a quello attuale. Le chiedo se, a suo parere, è possibile richiedere la revisione delle condizioni dell’assegno divorzile (attualmente verso una cifra cospiqua) per mutate condizioni economiche? Avrei anche una seconda domanda; come pensionato riceverò dallo stato l’adeguamento ISTAT annuale che, però, verrà calcolato secondo i criteri stabiliti dall’INPS, e io dovrò adeguare gli alimenti alla mia ex moglie ogni anno, ma secondo l’INPS la mia pensione subirà un incremento ISTAT molto più basso di quello nazionale. Quindi come dovrò regolarmi con la mia ex moglie? Lei può pretendere un adeguamento ISTAT che io non percepisco?
    grazie per la sua risposta
    Carlo R.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da quello che lei ci riferisce discende che lei dovrebbe agire in giudizio per chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di Sua moglie e la cessazione del mantenimento di Suo figlio. Esiste giurisprudenza sui cosiddetti figli fannulloni che dovrebbe fare al caso suo.
      Se ha bisogno di assistenza legale, il primo incontro in studio non comporta spese legali a suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  46. Federico dice:

    Buongiorno, nel 2016 i miei genitori si sono legalmente separati; mio padre aveva obbligo di versare il mantenimento a mia madre ed anche a me. Poco fa mia madre è deceduta. Dunque le chiedo, mio padre ha ancora l’obbligo di pagare il mantenimento a me, oppure con la morte di mia madre la sentenza viene annullata? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      preferirei leggere la sentenza ovvero il provvedimento di omologa della separazione consensuale prima di rispondere. In ogni caso, se nel predetto provvedimento era stato specificato che sua madre aveva diritto ad un assegno di mantenimento per i figli, allora suggerisco di proporre domanda in Tribunale per vedere riconosciuto l’anzidetto diritto in suo favore. Ovviamente, il Tribunale valuterà una serie di fattori, tra cui le esigenze dei figli, le condizioni economiche dell’eredità (i figli hanno beneficiato dell’eredità della madre?)e la disponibilità di altri mezzi di sostentamento per i figli (ad esempio, borse di studio, redditi da lavoro autonomo o precedenti assegni di mantenimento ricevuti dall’altro genitore).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  47. enrica dice:

    07/06/2024
    Buongiorno avvocato
    all prima udienza il giudice ha sentenziato l’affido alla madre e al padre, sempre che i bimbi lo desiderano, più l’assegno mensile ai bimbi e la madre. alla udienza il marito ha chiesto la perizia del CTU per i figli e la mia persona su consiglio del legale ho accettato.
    IL marito non soddisfatto ha fatto ricorso per la sentenza, secondo Lui non adeguata.
    Quindi il marito ha fatto ricorso alla sentenza, ultimamente la corte di Appello del Tribunale di Milano ha giustificato quanto disposto dal Giudice precedentemente, condannandolo a pagare le spese Legali è una mensilità che non ha pagato
    Ora il marito non soddisfatto ulteriormente ha intrapreso la via della cassazione.
    Chiedo è giustificato quanto il marito ha intrapreso per questa ulteriore azione?
    Quanto impiega la cassazione per esprimersi.

    grazie da Enrica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra che la strategia di suo marito sia quella di sommergerla di costi per le spese legali.
      In media un giudizio di cassazione richiede tre o quattro anni di tempo per una pronuncia definitiva.
      Il terzo grado di giudizio è un diritto previsto dalle Leggi italiane: se il ricorso in cassazione risulterà infondato suo marito verrà nuovamente condannato a pagare le spese legali del giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  48. raffaella dice:

    Buongiorno,
    La contatto perchè a breve mi trasferirò con i figli dalla provincia di Lodi ad un’altra provincia (100 km di distanza).
    Con il mio ex marito stiamo modificando gran parte delle condizioni soprattutto riguardante il calendario visite.
    Da quando inizia la scuola fino a metà giugno staranno con me e il padre verrà a prenderseli al domicilio a weekend alternati.
    Da metà giugno a metà settembre saranno collocati dal padre. La domanda è nei weekend di mia competenza, il padre deve portarli al domicilio dove andrò ad abitare (a 100 km da dove abito adesso) oppure in questo lasso di tempo nei weekend di mia competenza devo andare a prenderli io?
    Preciso che non guido in autostrada e impiegherei due ore a viaggio per fare un tratto di strada che normalmente con l’autostrada si impiegherebbe un’ora.
    In attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di solito, il diritto di visita viene esercitato con i trasferimenti a carico di chi esercita il diritto.
      In ogni caso, occorre leggere con attenzione le Vostre intese (formalizzate con la separazione) prima di fornire un suggerimento più analitico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  49. Paolo Bresciani dice:

    Buongiorno Avvocato,
    convivo in affitto con la madre di mio figlio senza essere sposati. Sono socio unico di una SRL ed il contratto d’affitto è intestato alla società.
    L’immobile dove viviamo è accatastato come ufficio, anche se in realtà viene da noi utilizzato abusivamente come appartamento, tranne che per una stanza che utilizzo come studio per il mio lavoro. Essendo accatastato come ufficio NON abbiamo la residenza. Io l’ho lasciata a casa di mia madre, mentre lei e nostro figlio a casa dei genitori di lei.
    In caso di fine della convivenza (e conseguente collocamento del figlio presso la madre), l’immobile può essere assegnato alla madre anche se ufficialmente non è una abitazione?
    In fase di giudizio potrei dichiarare che non sapevo che fosse accatastato in modo diverso, avendo firmato senza leggere con attenzione e che mi impegnerò ad usarlo solo come ufficio, ovviamente chiedendo di NON assegnarlo a lei. Poi di fatto continuerei ad abitarci dopo essere riuscito a mandare via lei.
    E’ fattibile?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      vi è il rischio che la casa non venga assegnata al genitore presso il quale il figlio verrà collocato prevalentemente perché non c’è l’abitabilità dell’appartamento e perché quest’ultimo è di proprietà della società per cui lavora il padre. Ma a questo punto il Giudice potrebbe essere indotto a tenere più alto il contributo per il mantenimento in favore del genitore collocatario prevalente dei figli (considerato che non c’è una casa). Non imposterei invece una iniziativa giudiziaria riferendo che in ragione della carenza di abitabilità dell’appartamento, il padre chiede l’allontanamento della madre con il figlio dalla casa familiare ma poi continuerà ad abitarci da solo.
      Occorre avviare una trattativa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  50. Paola dice:

    Buongiorno avvocato, mio marito mi ha praticamente buttata fuori di casa senza un motivo valido, mi ha tolto le chiavi e non mi ha più permesso di entrare neanche x prendere le mie cose.Altra cosa in tutti qs mesi non si e’ occupato minimamente di me,faccio presente che non sono autosufficiente, non ho più la patente e non posso più lavorare in quanto sono stata dichiarata inabile totale e permanente al lavoro.Adesso vuole obbligarmi ad andare in comune x la separazione, cosa posso fare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo poche informazioni per dare un suggerimento.
      Prima di tutto, vorrei sapere se avete dei figli.
      Comunque se vuole possiamo fornirle assistenza. Che sia io o un altro ma Le consiglio di rivolgersi ad un legale per tutelare i suoi interessi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Paola dice:

        Buongiorno avvocato, no noi insieme non abbiamo figli, lui ne ha una avuta dal suo precedente matrimonio, siamo in separazione dei beni, oltrettutto la casa e’ intestata a me.Volevo chiederLe ma in qs caso lui non incorre nel reato di violenza privata non facendomi entrare e nel reato di abbandono? Altra cosa lui può avvalersi del gratuito patrocinio mentre io no, quindi spettano a me tutte le spese?
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno, si rivolga subito ad un avvocato. Suo marito non aveva il diritto di cacciarla di casa. Non vedo perché dovrebbero spettare a lei le spese legali di suo marito. Agisca subito in giudizio e valuterei anche il coivolgimenti di un collega penalista.
          Saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
      • Paola5 dice:

        Buongiorno Avvocato, le confermo che non abbiamo figli, lui pero’ ne ha una da un precedente matrimonio, siamo in separazione dei beni e oneri del vero la casa e’ intestata a me anche se e’ stata pagata da entrambi.Volevo sapere se x avermi cacciata potrebbe incorrere nel reato di violenza privata e x non avermi dato assistenza nel reato di abbandono.Oltrettutto lui può usufruire del gratuito patrocinio mentre io no, quindi lui dice che spetterebbero a me tutte le spese giudiziali.
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          le consiglio iniziative giudiziarie più invasive. Si rivolga non solo ad un civilista ma anche ad un penalista. Suo marito non aveva il diritto di metterla fuori di casa. Lei può rientrarvi immediatamente. Per il resto ripeto quello che le ho già scritto: si trovi in fretta un avvocato e non resti passiva di fronte alle iniziative di suo marito.
          Non spettando di certo a lei tutte le spese legali.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
        • separatamente dice:

          Gentile Signora,
          mi scriva a questo indirizzo: marcopola@npassociati.com. In tutta sincerità non ricordo la sua domanda e se lei ci scrive da Milano e dintorni (Lodi, Pavia, Como, Lecco) rispondiamo sempre!
          Cordiali sauti,
          Marco Pola

          Rispondi
  51. Irina dice:

    Salve. Il mio marito(non siamo più insieme ma siamo ancora sposati ..) ha fatto una richiesta di prestito pochi giorni prima della separazione dei beni(a mia insaputa, lui giocava al casino) ma ha ricevuto i soldi dopo circa 2 settimane dalla separazione dei beni. Ovviamente non è più riuscito ha pagarlo ed è tornato nel suo paese. Visto che io lavoro ancora in Italia dovrei pagare i suoi debiti anche se io non ho mai visto una moneta… Lui i soldi li ha presi a mia insaputa e li ha presi fisicamente dopo la separazione ma la richiesta è stata fatta prima della separazione. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei non deve rispondere per i debiti contratti da suo marito, a meno che lei abbia si sia fatta garante dei debiti di suo marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  52. Ilenia dice:

    Buonasera avvocato le spiego la mia situazione sono andata via di casa per svariati motivi troppo lunghi da spiegare qui. Convivevo e da questa relazione è nato uno splendido bimbo che ad oggi ha 7 mesi il papà dal 14 maggio che sono andata via non ha versato un euro di mantenimento del figlio a parte I 150 euro dell’assegno unico del bimbo che prendeva lui, posso fare qualcosa intanto che aspetto la sentenza del giudice? E poi posso recuperare quello che non mi ha versato? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se aspetta la sentenza del Giudice, significa che c’è un avvocato che sta tutelando i suoi interessi e che saprà consigliarla al meglio conoscendo nei dettagli la vostra situazione.
      In ogni caso, gli effetti delle domande giudiziali con riferimento al mantenimento decorrono dal momento in cui proponete la domanda giudiziale. Non prima.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  53. Salvatore dice:

    Buongiorno, vorrei capire, cortesemente, se spese come gite scolastiche, campo scuola organizzato dall’oratorio con pernottamento di più gg e simili sono da considerarsi obbligatoriamente da suddividere al 50% fra i genitori. Premetto che l’assegno di mantenimento è alquanto elevato e, nonostante dei momenti bui, ho sempre adempito ai miei obblighi. Ora mi ritrovo in un momento in cui ho parecchie spese, fra cui un mutuo che da 3 anni è quasi raddoppiato, e non posso più partecipare a spese come quelle elencate sopra. Vorrei capire come ci si deve comportare. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni della separazione per risponderle. Di solito comunque, la spesa relativa ad una gita giornaliera senza pernotto è considerata una spesa ordinaria per la quale non occorre il consenso di entrambi genitori; diversamente, quando vi è anche il pernottamento, si tratta di una spesa straordinaria e come tale deve esserci il consenso di entrambi i genitori. Ovviamente, è indispensabile lasciare traccia documentale (basta un whatsapp) del suo diniego se non vuole sostenere la spesa relative a spese straordinarie. Il silenzio, infatti, viene considerato un tacito consenso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  54. wanda dice:

    buonasera avv.

    Sono separata da 4 mesi ho in affido i due figli condiviso con mio marito. Il Giudice ha stabilito che se i figli di 5 e 9 anni non vogliono andare con il padre non sono obbligati, quindi il piccolo di 5 anni va, come stabilito e la bimba si rifiuta. Ora mio marito vuole cambiare il dentista ai bimbi ( sono da due anni che sono in cura) è andata anche il marito a curarsi e non ha avuto niente di cui lamentarsi.
    La sua motivazione è che lo Studio è distante da casa sua, quindi dato che sabato scorso aveva il bimbo con se per il fine settimana ha disdetto l’appuntamento con lo Studio ed è andato in montagna, altrettanto anche mercoledì scorso aveva con se il bimbo ha pure disdetto/riviato la visita programmata dal logopedista.

    E’ corretto questo comportamento?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è un comportamento corretto.
      Per contestarlo e sanzionarlo potrebbe chiedere aiuto ad un Giudice instaurando un procedimento giudiziario ex art. 473 bis, punto 39 del codice di procedura civile. Ma dovrebbe spendere dei soldi per una simile iniziativa e capisco che ad un problema ne aggiungerebbe un altro.
      Provi a fare presente a suo marito per iscritto che se non cesserà i predetti comportamenti chiederà aiuto ad un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è sicuramente vietato all’ex coniuge di fare da garante per il mutuo o altro finanziamento in favore dell’altro coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  55. Enrica dice:

    da Enrica

    Buongiorno Avvocato

    sono separata da 4 mesi, sono andata ad abitare nella mia casa con i bimbi portando via tutte le cose personali dei due bimbi mie compreso un comò e una poltrona, lasciando un armadio a sei ante. L’armadio che era in casa dei miei genitori , essendo mio lo portato in casa coniugale circa 10 anni fa in quanto mancava con il consenso del marito, evitando una spesa a carico della famiglia. Principalmente era usato per il vestiario dei Bimbi e di tutti quanti. Ora il marito pretende di portarlo via da casa sua altrimenti mi addebiterà la spesa per portarlo in discarica.
    E’ giusto? Cosa possa dire?
    in attesa
    Cordiali saluti

    Rispondi
  56. Enrica dice:

    16/05/2024

    Sono in separazione dopo ( la sentenza ora ricevuta scrive: autorizza i coniugi a vivere separati nel muto rispetto ) questa è una vera separazione?
    Prima del matrimonio mio marito mi ha regalato un anello di fidanzamento, ore desidera riaverlo, sono tenuta a ridarlo?

    grazie della sua attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se si tratta della sentenza finale e non del provvedimento in prima udienza, siete separati. Giusto il tempo di permettere ai cancellieri di trasmettere all’anagrafe il Vostro nuovo status. La Cassazione si è espressa con riferimento al suo secondo quesito: tra coniugi separati, i regali realizzati per il matrimonio (compresi anelli di fidanzamento) ed in costanza di matrimonio, ad esempio per ricorrenze speciali come compleanni, anniversari, non vanno restituiti dall’ex coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  57. Elisa dice:

    Buongiorno avvocato mi chiamo Elisa sono separata dal 2022 nell’accordo si separazione è stabilito un weekend a testa oltre a giorni infrasettimanali, sono assegnataria della casa cointestata e cointestato anche il mutuo poiché abbiamo un bambino di quasi 4 anni. Il mio ex marito ha sempre fatto quello che voleva al punto che più e più volte ho dovuto ricordargli quali erano gli accordi firmati nella separazione e lui continua imperterrito a farmi dispetti avvisandomi all’ultimo dei giorni di visita, spostandoli a suo piacimento, pretendendo di vedere il figlio nei weekend che spettano a me senza però rispettare il suo diritto di visita settimanale, sempre sottoforma di minaccia, con insulti accuse diffamatorie. inoltre è andato a convivere senza comunicarmelo e porta nostro figlio a casa dalla nuova compagna facendolo dormire sul divano.Posso oppormi in qualche modo? Come posso muovermi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere con attenzione cosa è stato stabilito con riferimento all’esercizio del diritto di visita. Se ci sono giorni predeterminati in cui è previsto che il padre stia con la figlia lei non è tenuta a fargli vedere il figlio nelle altre giornate. Esistono anche dei procedimenti giudiziari che si possono intraprendere per chiedere ad un giudice di sanzionare il genitore inadempiente anche con sanzioni pecuniarie (ex art. 473-bis 39 cod. proc. civ. (recentemente rafforzato dalla Riforma Cartabia).
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  58. raffaella dice:

    Buongiorno Avvocato,
    la contatto perchè avrei bisogno di una delucidazione. Sono divorziata dal 2022, ho due figli minori e mi è stata assegnata la casa coniugale dove sono proprietaria al 50% con il mio ex marito. So perfettamente che le bollette sono a carico mio, ma la mia domanda è, in caso di una perdita d’acqua dovuta ad una rottura del tubo:
    – l’intervento per riparare il tubo è a carico solo mio o di entrambi?
    – la bolletta sicuramente “salata” dell’acqua sarà a carico totalmente mio o da dividere al 50% in quanto dipendente dalla perdita del tubo?
    in attesa di un cortese riscontro invio cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Raffaella,
      di solito le riparazioni di carattere ordinario competono a chi ha a disposizione l’immobile e quelle straordinarie ai proprietari nelle misure previste dalle rispettive quote di proprietà. Per i tubi rotti occorre verificare se si tratta di manutenzione ordinaria. Se, per esempio, si tratta delle sostituzione di un tubo per usura, si può sostenere che si tratti di una riparazione straordinaria a carico dei proprietari.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  59. Marco dice:

    Buongiorno, io e mia moglie siamo separati da 4 mesi ed abbiamo una figlia di 7 anni collocata pariteticamente presso entrambi (a settimane alterne). In vista della fine dell’anno scolastico ho manifestato a mia moglie la mia disponibilità (lavorando da casa) ad occuparmi della figlia durante i mesi di giugno e luglio. Mia moglie, ignorando la mia disponibilità, ha deciso in totale autonomia di iscrivere la minore ad un centro estivo comunale (per cui non è necessario consenso) e mi ha presentato richiesta di rimborso per la mia parte. La mia domanda è: ma io sono obbligato a pagare la mia parte per il centro estivo quando questa iscrizione (stando la mia possibilità di tenerla a casa con me) non era necessaria? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la risposta deve essere trovata nelle condizioni della separazione nella quale avete regolamentato la collocazione prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario dei figli. Temo che non abbiate previsto previsto quanto lei mi riferisce. Ed effettivamente, sulla scorta del Protocollo di Milano sulle spese per i figli, che immagino abbiate richiamato nella separazione, tra le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo si considerano: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  60. Giuseppe dice:

    Buona sera
    Ho fatto un bonifico di 10 Mila € all’impresa di costruzione quale acconto acquisto box per conto di mio genero circa 4 anni fa. Ora mia figlia e il marito si stanno separando , io ho inviato una richiesta di restituzione, dato che mio genero ha acquistato casa e due box a proprio nome per usufruire l’agevolazione prima casa e celebrato il rogito il quale menziona questo mio bonifico. Ha valenza la mia richiesta o devo perdere la speranza di restituzione.
    I due coniugi sono in separazione dei beni.
    grazie, in attesa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il debito contratto dal suo genero è fondata su documenti che provano l’obbligo restitutorio, non vedo perché Lei non debba tutelare il suo credito, anche in giudizio se necessario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  61. Isotta dice:

    Buona sera, sono divorziata e ho due figli collocati presso il padre a cui verso un mantenimento ordinario mensile di euro 550 più gli straordinari da 4 anni. In precedenza i figli erano collocati presso di me e il mio ex marito versava il loro mantenimento. Sono proprietaria della casa coniugale e Il mutuo è cointestato. Da 4 anni lo sto pagando in maniera esclusiva tutto io. Considerato che negli ultimi 2 anni il mutuo variabile è raddoppiato, il mio ex marito è tenuto a partecipare alla rata del mutuo oppure no ?
    Posso eventualmente chiedere al giudice di abbassare l’assegno di mantenimento ?
    E’ corretto che il genitore collocatario cessi di versare la metà del mutuo cointestato ?
    Ringrazio fin da ora per l’eventuale risposta.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni del divorzio per rispondere esaustivamente alle sue domande. Di solito, il pagamento del mutuo compete al proprietario nonché intestatario del mutuo. Se le sue condizioni economiche sono peggiorate sensibilmente, rispetto a quando è stato stabilito che lei dovesse provvedere al mantenimento dei figli, può avanzare istanza per la modifica delle condizioni del divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  62. Natalya dice:

    Buon giorno avvocato
    Sono divorziata ufficialmente da un anno e cinque mesi ex marito ha lasciato casa pero la residenza sua ancora risulta con me e adesso che doveva fare modello ISSEE aggiunnto anche il suo reddito per la richiesta del CAF, si come lavoro part-time e ho diritto dei alcuni bonus ma con reddito suo non posso fare nulla , chiedo come posso togliere la sua residenza da me
    Grazie mille per la vostra attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      faccia una raccomandata con ricevuta di ritorno al suo ex facendo presente che se entro 15 giorni non trasferirà la residenza anagrafica, Lei si recherà in comune per comunicare formalmente che lei non risiede più in quella abitazione. Se preferisce si rechi subiti in Comune.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  63. Fabio dice:

    Se compro un auto da separato e poi chiedo il divorzio , auto k compro a k va se abbiamo la condivisione dei beni.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se siete in comunione dei beni, ogni acquisto deve considerarsi rientrante nel patrimonio comune quindi deve considerarsi di entrambi al 50%. Potete venderle e dividere il ricavato, potete mettervi d’accordo sul trasferimento in favore di chi l’ha pagata, in caso di separazione e/o divorzio consensuale/congiunto, ma il Giudice della separazione/divorzio, se farete un procedimento contenzioso (uno contro l’altro) non potrà mutare la co-intestazione del bene mobile che rimarrà proprietario di entrambi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  64. Paolo dice:

    Buongiorno Avvocato,
    convivo con la madre di mio figlio (6 anni) senza essere sposati. Viviamo in una casa in affitto con il contratto intestato solo a lei. Io ho un appartamento di mio proprietà lasciato vuoto, sia perché troppo piccolo per essere abitato in tre, sia per tutelarmi da una futura separazione ed assegnazione della casa.
    Stiamo prendendo in considerazione l’idea di separarci perché non andiamo più d’accordo, anche se al momento non ne siamo ancora sicuri del tutto.
    Il punto su cui non siamo d’accordo riguarda il denaro. Entrambi lavoriamo e guadagnami 1.600 euro ciascuno. L’affitto della casa è pari 800 euro al mese.
    Io sarei disposto a dare al massimo 250 euro al mese per il figlio, mentre invece non voglio dare nulla per l’affitto (il contratto è intestato a lei e inoltre non ci vivrei nemmeno più una volta tornato a casa mia). Lei invece vorrebbe 250 euro per il figlio e altri 800 euro per l’intero importo dell’affitto, quindi 1050 euro. Cifra che non voglio e non posso pagare, In base alla sua esperienza e in base ai nostri redditi, andando in giudizio il giudice che importo deciderebbe?
    Ovviamente darei per scontato che il collocamento sarebbe presso di lei.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in sintesi, lei non potrà essere obbligato a pagare parzialmente la locazione ma è assai probabile che un Giudice determini un contributo per il mantenimento del figlio in misura superiore ad € 250,00 proprio in considerazione del fatto che la madre (se collocataria prevalente del figlio) dovrà pagare l’affitto della casa dove vivrà anche suo figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  65. Cristian dice:

    Salve,
    La mia situazione:
    Mutuo cointestato,conviventi non sposati con figlio di tre anni.
    Lui mi ha lasciato e non vuole lasciare casa (sono la mamma),vengo vessata verbalmente tutti i giorni,vengo registrata in continuazione tramite audio, è capitato anche che lui si tirasse sberle da solo x fare credere fossi io a farlo(🤦).
    Come posso farlo andare via prima dell’iter di affidamento ecc ecc?
    Altro problema:
    Stupidamente le rate del mutuo le pagava spesso lui e io mi occupavo di bollette,spesa ecc ecc per questioni di comodità nom avendo un conto in comune…ho sbagliato e ho paura lui usi questo contro di me…come posso difendermi?
    Grazie marta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ha avviato un procedimento giudiziario per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio?
      Se non lo ancora fatto non esiti a depositare il ricorso con l’assistenza di un avvocato chiedendo l’assegnazione della casa familiare, la collocazione prevalente del figlio presso la madre ed un contributo economico a carico del padre per il mantenimento del figlio. In attesa della prima udienza, se la situazione diventa insostenibile può sporgere denuncia se suo marito diventa pericoloso o anche solo se la minaccia. Non mi preoccuperei troppo delle altre questioni ma sin da ora raccolga prove dei pagamenti che lei effettuava.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (per approfondimenti: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  66. Marilena dice:

    Buonasera
    Ho bisogno una consulenza.
    Mio marito, mio cognato e mia suocera hanno ricevuto in successione una casa dopo la morte di mio suocero.
    In questo appartamento vive mio cognato che ha una bambina di 5 anni che si vuole separare ed è in comunione dei beni (vive lì prima della morte di mio suocero)
    Considerando che la casa è di tutti gli eredi, possiamo mettere in vendita la casa se siamo tutti d’accordo?
    Oppure come possiamo tutelare l’eredità dato che la mia ex cognata vuole fare trasferire i suoi genitori con lei in questo appartamento? Ovviamente non farà fare la resistenza ai suoi genitori in quanto hanno una loro casa di proprietà.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Vi coniglio di avviare un procedimento di divisione ereditaria sempre che il cognato non voglia rilevare la quota degli altri eredi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (per approfondimenti: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  67. Luca dice:

    Buongiorno separato da 8 mesi. 3 figli di cui l ultima bambina è nata da 2 mesi. L ex compagna mi ha tradito con un altro, la figlia e mia ma l ex compagna vive a casa del suo nuovo compagno con mia figlia nel letto con loro. È possibile fare qualche azione legale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima di tutto dovete avviare un procedimento giudiziario per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Se alcuni comportamenti possono nuocere sua figlia, può anche ipotizzare il coinvolgimento degli assistenti sociali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  68. palmiro dice:

    buongiorno,
    mi sono separato legalmente nel 2019, a seguito della scoperta del tradimento di mia moglie. Scoperta per altro taciuta per evitare tristi ripercussioni sulle mie figlie.
    La mie ex moglie, insieme alle bambine (all’epoca di 4 e di 11 anni), si sono traferite in una casa in affitto. Avendo l’affidamento congiunto, ho sempre tenuto le bambine a wend alterni, piu’ 2 giorni infrasettimanali, passando regolarmente un’assegno di mantenimento mensile di €600 (come deciso dal giudice e scritto sulla sentenza).
    Dopo circa un anno si trasferiscono tutte e tre, nella casa del compagno della madre.
    Al raggiungimento dei 16 anni, la grande decide di volersi trasferire definitivamente da me, in quanto, le mancava la casa in cui e’ nata, le zie, la nonna che l’ha cresciuta, le sue amiche … lamentando inoltre una non presenza morale ed affettiva della madre.
    Nel giro di una settimana avviene il trasferimento. informo la madre, avvisandola che non avrei piu’ passato il mantenimento delle figlie, in quanto io avrei pensato alla grande e lei alla piccola e che nel frattempo avrei iniziato anche le pratiche per il divorzio.
    Sono passati 8 mesi, mesi in cui ha giurato di farmela pagare, sostenendo che io devo pagare ancora il mantenimento della piccola.
    Premetto che lei lavora 6 ore guadagnando circa 1400 mensili, io per 8 ore guadagno circa 1900. Non ci sono spese di baby sitter in quanto, durante la chiusura della scuola, durante le malattie e il prelevamento fuori da scuola, se ne occupa SEMPRE mia sorella che e’ in pensione. Le esigenze di una bambina di 9 anni sono differenti delle esigenze di un’adolescente di 16, quindi le spese sono diverse.
    Settimana scorsa ho ricevuto dal suo legale un’atto di precetto in cui mi obbligano a pagare 8 mesi di mancato mantenimento della piccola piu’ tutti gli aumenti instat del corso degli anni. Ma non si menziona nulla circa il mantenimento della grande, anzi, la mia ex moglie si rende disponibile al divorzio solo ed esclusivamente alla condizione che io continui a mentenere la piccola per la somma di €350 mensili e che non abbia nulla da pretendere nei suoi confronti per il mantenimento della grande.

    La mia domanda e’ :

    sono obbligato a pagare quanto notificatomi? oppure posso farmi rivalere sul fatto che anche lei dovrebbe darmi qualcosa per la grande??

    puo’ lei pretendere davanti alla legge, ad un giudice, che debba solo io passare un mantenimento, o anche lei deve provvedere al mantenimento della figlia grande??
    non sarebbe piu’ logico che ognuno di noi mantenga la figlia collocata??

    cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con il senno del poi è sempre facile dare suggerimenti ma nel suo caso sarebbe stato opportuno proporre immediatamente una istanza di modifica delle condizioni della separazione dopo il trasferimento di sua figlia maggiore. Non esiti a farlo anche ora.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  69. Nicoleta dice:

    Buongiogiorno, vivo in casa coniugale assegnata dal Tribunale per la crescita di mia figlia 14 anni.
    Ho conosciuto una brava persona, due anni fa e vogliamo fare un figlio, posso rimanere in casa assegnata con i figli, finché, Elena 14 anni diventa maggiorenne per non perdere lei assegnazione della casa? Il compagno vive a casa sua.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se ha costruito una relazione affettiva senza convivenza non ci sono ragioni per le quali l’assegnazione della casa venga meno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  70. Cocchi stefano dice:

    Buongiorno avvocato oggi ho ricevuto un avviso di pagamento prima della riscossione coatta di euro 367.50 dicono per una multa da me presa il 26 dicembre 2022 ma io non ho ricevuto nessun avviso qui a paullo la città metropolitana si serve di una posta privata tale fulmine group che non ci ha consegnato niente come devo fare io anche per capire se ls multa e.mia o no grazie mille per la sua risposta

    Rispondi
  71. Gilberto dice:

    Gentile Avvocato,

    Mi rivolgo a Lei in merito a una circostanza particolarmente anomala. Ieri ho ricevuto notifica da parte del legale della mia ex moglie della presentazione, presumibilmente effettuata 2 o 3 anni fa, di una richiesta di separazione presso il tribunale di Milano. Sono stato altresì informato dell’esistenza di una sentenza definitiva di separazione/divorzio emessa nel 2022, della quale non ero a conoscenza in precedenza, nonostante io continuassi a risiedere nella casa coniugale, sebbene non vi abitassi più. Desidero sottolineare ed evidenziare che non mi è stata notificata né la richiesta di separazione, né la sentenza, né attraverso posta ordinaria (lettera raccomandata) né tramite corrispondenza telematica (PEC). Sono fermamente convinto che avrei intrapreso tutte le azioni necessarie per mediare e contestare quanto presentato e deliberato in tribunale, qualora fossi stato debitamente informato sin dall’inizio e avessi avuto la possibilità di difendermi con l’assistenza di un legale. Ritengo che ciò che è accaduto sia stato pianificato in modo tale da tenermi all’oscuro sia del procedimento legale sia degli accordi relativi al divorzio.

    Le circostanze che mi preoccupano e che richiedono una valutazione accurata sono le seguenti:

    – La mancata notifica della presentazione della domanda di separazione/divorzio.

    – La mancata notifica della sentenza di separazione/divorzio, nonostante io non fossi a conoscenza del procedimento in atto. Vorrei far notare che fino a pochi mesi fa io stesso sollecitavo e invitavo la mia ormai ex moglie a procedere come di rito tramite l’ausilio di avvocati e a rendere ufficiale la nostra separazione.

    – La decisione sull’affidamento super esclusivo di mia figlia alla mia ex moglie, una condizione con la quale non sono per niente d’accordo. In passato, avevamo concordato verbalmente un affidamento congiunto, ma la situazione è cambiata radicalmente dopo che la  mia ex moglie ha iniziato una nuova relazione e ha avuto un altro figlio (in concomitanza di matrimonio); da quel momento ho notato un progressivo ridimensionamento dei miei diritti di visita.

    – La registrazione del secondo figlio, avuto dalla mia ex moglie con un nuovo compagno in concomitanza del nostro matrimonio, nel mio certificato di residenza e stato di famiglia, senza la mia previa autorizzazione.

    – Mia figlia di 11 anni mi ha riferito della nascita del bambino della mia ex solo dopo che l’evento è avvenuto, segnalandomi che le è stato intimato di non informarmi in alcun modo della gravidanza in atto. Sono stato informato per caso solo al momento della nascita, per una leggerezza da parte di un genitore di un minore che frequentava lo stesso istituito e classe di mia figlia.

    – Il legale della mia ex sostiene che io sia stato presente alla prima udienza in tribunale, quando in realtà non avevo alcuna conoscenza del procedimento legale in corso nè tanto meno vi sono mai stato presente.

    – La sentenza fornita dal legale della mia ex moglie riporta solo due pagine su nove e risulta essere in parte censurata.

    La prego cortesemente di fornirmi indicazioni su come procedere in merito a questa situazione. La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione e la Sua consulenza in questa delicata vicenda.

    Distinti saluti,

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra, anzitutto, importante ricordare che la Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 2023, con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari in ipotesi di separazione di fatto dei coniugi – muovendo dal principio che l’ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l’ignoranza della residenza , del domicilio o della dimora del notificando deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall’art 1147 cc e non può tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile, comprese quelle che implicano ingenti spese economiche e tempi di attesa assai dilatati – ha chiarito che “ è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale dare comunicazioni all’altro coniuge e/o all’ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale; la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art 143 cc, in presenza dei presupposti per l’applicazione della norma” (cfr. Cass Civ. sez I Ord 14.11.2023 n. 31722). Sebbene la predetta pronuncia possa considerare negligente il comportamento del coniuge che si allontana dalla residenza anagrafica senza mutare la stessa, direi che solo una attenta disamina degli atti causa potrebbe permetterci di verificare eventuali vizi procedurali. Occorre, anzitutto, verificare con quali modalità si è perfezionata la notifica del ricorso presso la sua residenza anagrafica. Vorrei, inoltre, leggere tutti gli atti di causa. Allo stato attuale, in ogni caso, le consiglio di modificare la sua residenza anagrafica in quanto le notifiche a quest’ultimo indirizzo potrebbero perfezionarsi anche per compiuta giacenza.
      Se lo desidera siamo disponibili per un primo confronto.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  72. Barbara dice:

    Buongiorno, vorrei sapere, in regime di divorzio, chi paga le spese per fare passaporti a figli
    Nella sentenza c’è scritto che le spese extra vanno divise a metà, ma temo che la controparte dica che a lui i passaporti non servono e si rifiuti di pagare
    Come comportarsi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      nella maggiore parte dei casi le spese per il passaporto dei figli sono considerate straordinarie da concordare previamente tra i coniugi.
      Per confermarLe quanto sopra occorre, tuttavia, leggere con attenzione gli atti di causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  73. Gioia dice:

    Buonasera.
    Sono una mamma di una bambina di 9 anni, residente con il papà, a carico di entrambi al 50%.
    Il tempo trascorso con papà e mamma è gestito in base agli impegni lavorativi, senza alcun problema.
    Io e il padre siamo in buoni rapporti.
    Al momento vivo in affitto cointestato con il mio (ex) compagno. I mobili sono miei e le utenze sono intestate a me.
    Lui è uscito di casa per un mese, ma non trovando un altro appartamento, è tornato.
    Mia figlia vorrebbe poter stare con me in casa senza più vedere il mio ex compagno… Ha manifestato attacchi d’ansia e rifiuto nei confronti di questa persona, e ovviamente anch’io non vorrei più vederlo.
    Quale sarebbe la strada giusta da intraprendere per accelerare la sua uscita? (ha un genitore che potrebbe ospitarlo)
    Ho provato più volte, ma non c’è modo di poter discutere civilmente.
    Grazie per l’attenzione e per un’eventuale riscontro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’approccio più diligente e rispettoso delle norme prevede che lei indichi per iscritto un termine entro il quale il Suo ex compagno deve uscire di casa. Se il Suo ex compagno, per esempio, vive con lei da due anni potrebbe essere congruo un termine di due mesi.
      Se vuole essere più aggressiva, potrebbe anche intraprendere altre iniziative più perentorie ma soltanto se il contratto di locazione risulti intestato solo a lei.
      Maggiori dettagli potrebbero permettere di delineare meglio una strategia difensiva.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  74. Ivano dice:

    Buongiorno, sono un padre con divorzio consensuale da quando mia figlia aveva 3 anni e ora ne ha 12.
    Da un paio di anni ho intrapreso una relazione seria e duratura con un’altra donna vedova con un figlio di 11 anni. Dopo alcuni mesi di relazione abbiamo fatto incontrare i ns figli e fatto un weekend insieme, dove siamo stati tutti molto bene insieme. Dopodichè da quando la mia ex moglie ne è venuta a conoscenza mi ha “vietato” di far vedere ns figlia con persone che lei non conosce. E per evitare questioni e storie, da allora ho iniziato e ho evitato di vedere la mia attuale partner e suo figlio quando sono con mia figlia. Quando spettano i giorni che deve stare con me, faccio esclusivamente le cose da solo con mia figlia, anche per quanto riguada vacanze ecc.. A lungo andare però questa situazione sta diventando complicata, in quanto anche la mia attuale partner vorrebe avere una situazione più stabile e non che io conduca “2 vite” , una da solo con mia figlia e una con lei e suo figlio, le piacerebbe che fossimo liberi di stare tutti quanti insieme. A livello legale e di diritti non so però come comportarmi. Se mia ex moglie poi mi vieta di vedere o non mi fa vedere ns figlia? O se fa delle cose strane? Mi piacerebbe ricevere un parare legale. Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      considerato il tempo trascorso, non ci sono leggi che Le vietano di costruire nuovi equilibri familiari con la frequentazione della Sua prima figlia con il figlio della Sua compagna.
      Quest’ultima non ha il diritto di vietare tali frequentazioni a meno che vi siano ragioni gravi che possano suggerire altro genere di
      I comportamenti da adottare si evincono dai precedenti giurisprudenziali: l’importante è che venga sempre rispettato il principio di bigenitorialità nell’interesse superiore del minore, quindi, il genitore deve tenere conto dei sentimenti e delle opinioni della figlia, evitando di forzarla a frequentare la nuova compagna o il suo figlio se non se la sente. La presentazione deve avvenire in modo graduale e delicato, tenendo conto dell’età e del carattere della figlia. È anche importante che il genitore mantenga una buona comunicazione con l’altro genitore e lo informi della sua intenzione di presentare il nuovo partner e la sua nuova famiglia alla figlia nata dal primo matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  75. Matteo dice:

    Buongiorno,mi chiamo Matteo.
    Ho bisogno di un chiarimento in merito alla mia situazione.
    Ero imprenditore,l’ex moglie casalinga.
    Separazione avvenuta nel 2005, separazione dei beni, con conseguente assegno di mantenimento di euro 900,00 negli anni a susseguire non ho più pagato il mantenimento per motivi economici e abbiamo raggiunto un accordo con il quale chiudevamo la posizione con un assegno di euro 5.000,00.
    Nei vent’anni trascorsi mai nessuna richiesta, nel frattempo ho instaurato una relazione stabile ed equilibrata perciò vorrei il divorzio ma sono ostacolato l’ex moglie non vuole concedermi nulla ho provato in tutti i modi e mi chiede il pagamento di 50k per gli assegni mai versati per concedermi il divorzio.
    L’azienda è fallita nel frattempo, la casa è stata venduta all’asta sei mesi fa,ho debiti con Agenzia delle Entrate, risparmi pochissimi, stipendio con presenza di pignoramenti. Sono molto avvilito, come posso tutelarmi e liberarmi da questa situazione? Grazie infinite per un aiuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre analizzare con attenzione la data, le forme ed in contenuti dell’intesa con la quale ha concordato di pagare l’importo di € 5.000,00. Se l’accordo non è stato raggiunto per iscritto, l’obbligazione di mantenimento matura ancora i propri effetti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  76. Laura dice:

    Buongiorno,
    se un coniuge chiede la separazione consensuale, quella fatta in Comune, e l’altro coniuge non firma i moduli? La coppia non ha figli e ha la separazione dei beni.
    Grazie
    L

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si chiama consensuale proprio perché entrambi i coniugi devono essere d’accordo e, quindi, firmare le condizioni della separazione.
      Se uno dei due coniugi non firma l’altro potrà agire in giudizio con ricorso per la separazione giudiziale (con l’indispensabile assistenza di un avvocato).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  77. Tiziana decorato dice:

    Buongiorno avvocato sono in fase di separazione Mio marito ha avuto la possibilità di far carriera e io no !! In quanto mi sono occupata dei figli di fare la governante così detta casalinga la parola casalinga nn piace più. Quindi oltre a fare la mamma ho fatto La domestica non retribuita senza una pensione in più o dolori di schiena causato da gravidanza a tenere i bambini in braccio ecc.posso fare qualche causa in base a questi argomenti oltre alla separazione.?
    Perché lui ha avuto la possibilità di farle carriera nel 2000 quando ancora non c’era bisogno del diploma per fare la bidella o per lavorare in posta io ero stata chiamata alle poste ho dovuto rinunciare perché dalla mia regione mi sono trasferita nella sua regione quindi ora a 52 anni in questi posti pubblici come bidella o poste non posso essere piu assunta….
    posso fare solo le pulizie forse, lavori che mi portano a stare in piedi per troppo tempo non riesco sto male.. oltretutto sto facendo infiltrazioni alla schiena alquanto dolorose… un suggerimento per risarcimento danni o altro
    Ora dopo Essere trattata e usata come uno straccio vecchio vuole buttarmi via con €350 senza una casa e senza un lavoro.
    Grazie molto gentile Tiziana.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i fatti che lei mi ha descritto giustificano richiesta di mantenimento in favore della madre per il mantenimento dei figli ma anche per la moglie. Quindi due distinti assegni di mantenimento. E se il padre è proprietario della casa coniugale, la madre collocataria prevalentemente dei figli ha diritto anche all’assegnazione della casa coniugale.
      Spero di averle dato qualche utile informazione.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  78. Roberta dice:

    Buongiorno. L’anno s scorso sono stata coinvolta in una causa. Percependo nel nucleo familiare una pensione d’invalidità che secondo l’avvocato non facesse reddito, mi ha suggerito di richiedere il patrocinio gratuito. È stato accettato ma dopo alcuni mesi revocato dal giudice di pace dopo verifica dell’agenzia delle entrate. Ho scoperto che quindi anche la pensione che per l’isee e non faceva reddito per la richiesta del gratuito patrocinio invece si.
    Ora come possiamo procedere? Rischio delle conseguenze penali?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      conseguenze penali solo se qualcuno sporge denuncia e se nel conseguente procedimento penale si riesca a dimostrare la sua colpevolezza che si dovrebbe escludere, o quanto meno ridimensionare, se lei non era a conoscenza del fatto che la pensione di invalidità non faceva reddito ai fini della concessione del GP. Questa ovviamente è solo una primissima analisi da approfondire.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  79. Francesca dice:

    Buonasera, la mia storia é un po’ particolare, ma la faró breve , il mio padre biologico mi ha abbandonata appena nata, non si é più fatto vivo, in più era introvabile anche per le forze dell’ordine. Dopo 10 anni riusciamo a far decadere la patria potestà e vengo adottata.
    Ad oggi ho ritrovato il mio padre biologico so dov é e che ha avuto un altra figlia, la mia domanda é posso denunciarlo ed avere un risarcimento?
    Grazie mille

    Rispondi
  80. Debora dice:

    Salve,dopo 4 anni di separazione vorrei chiedere divorzio da mio marito e lui è d’accordo…mi è venuto però un dubbio…lui è geometra con partita iva… e stavamo e lui sta tuttora benissimo economicamente…ma se lui in questi anni avesse trasferito tutto intestatando alla partita iva e lui risulta quindi nullatenente come funzionerebbe poi in causa di divorzio x il mio mantenimento e x quello di nostro figlio minorenne??? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di divorzio giudiziale si devono esibire le ultime tre dichiarazioni dei redditi con la ulteriore compilazione di dichiarazioni (disclosure) aventi ad oggetto la situazione patrimoniale (immobili, investimenti, situazioni conti correnti con movimentazioni, etc.). Di solito, se i coniugi sono disponibili per trovare un accordo amichevole (separazione consensuale), gli avvocati che li difendono dovrebbero ottenere reciproca trasparenza con riferimento, quanto meno, alle ultime tre dichiarazioni dei redditi. In questo modo si riescono a formalizzare condizioni della separazione che tutelino anche i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  81. Giorgia dice:

    Salve

    Sono cittadina italiana divorziata e con un bimbo di 5 anni, sto con un ragazzo in tunisino residente in tunisia che fa studi per ottenere il certificato linguistico e salire in europa per sposarci e continuare la nostra vita in Europa. Volevo sapere se c’è un modo per non dare il consenso a lui di ottenere la cittadinanza italiana grazie a me. Vorrei rassicurarmi del fatto che non approfitti della mia cittadinanza solo per farsi i documentari. C’è un metodo dove lui fa richiesta senza il mio consenso e grazie al mateimonio italiano?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il matrimonio di uno straniero con un cittadino italiano consente al primo di conseguire la cittadinanza italiana.
      Non esistono strumenti o cautele preventive che possano condizionare o impedire la concessione della cittadinanza italiana. Tranne ovviamente l’applicazione del buon senso. Ma ricordo che il coniuge straniero acquisisce la cittadinanza solo se ha risieduto in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio, nonché che la cittadinanza può essere revocata nel caso in cui il matrimonio viene dichiarato nullo o annullabile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  82. Daniela dice:

    Buona sera! La e. Di mio marito con la sentenza della separazione ha ottenuto un automobile dopo 5 anni non lo ha messo a nome suo e mi lo ha lasciato su la strada la
    Machina senza assicurazione dicendo che non la vuole più , poi la vuole ma senza il passaggio! Ho scritto se vuole la macchina e di rispondere entro 3 giorni ma non ha risposto nulla né si ne no! Poso io vendere quella machina senza aver problemi visto che non ho più dove tenerla!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      bollo auto, assicurazione, eventuali danni a terzi: per il momento, senza trasferimento della proprietà, sono a suo carico.
      Dovrebbe inviare una diffida a Suo marito invitandolo a trasferire la proprietà entro quindici o trenta giorni, precisando che in difetto di tale trasferimento lei venderà l’auto dopo avere estinto ogni debito generato dalla stessa. Ma se è stato deciso con la separazione che l’auto è di Suo marito, dopo la vendita dovrebbe versargli quanto residua dopo il pagamento di ogni debito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  83. Antonio dice:

    Buongiorno, chiedo come non versare più l’assegno figli in quanto lavorano. Mi pare assurdo e discriminante aprire una causa. È ovvio che la mia ex rifiuti la mia volontà…posizione tutelata dalla legge. Assurdo! Attendo suggerimenti e ringrazio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non trova una intesa amichevole, vi è il rischio che Sua moglie agisca per gli importi che verranno pagati.
      Suggerisco raccomandata con avviso di ritorno a Sua moglie specificando le ragioni che giustificano il mancato pagamento (la raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli), precisando che in difetto di risposta lei cesserà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della lettera.
      Se sua moglie non risponde e dopo la cessazione del pagamento del mantenimento da parte sua, prenderà iniziative giudiziarie nei suoi confronti per il pagamento del mantenimento (con precetto e pignoramento), lei avrà la possibilità di fare opposizione al precetto sostenendo la Sua tesi difensiva. Se il Giudice accerterà che i suoi figli sono effettivamente diventati autonomi da un punto di vista causa allora vincerà la causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  84. elio dice:

    Buona sera,
    desidero un chiarimento sull’assegno di mantenimento.
    Mia figlia fra 2 anni raggiunge la maggiore eta, posso tramite comunicazione versare direttamente la parte spettante direttamente al suo conto corrente?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non può unilateralmente decidere di versare direttamente a sua figlia l’assegno di mantenimento. Serve un accordo con la sua ex moglie (nero su bianco) oppure un provvedimento giudiziario. Anche sua figlia maggiorenne potrebbe agire per chiedere il mantenimento diretto che però non è detto che venga riconosciuto se sua figlia soggiorna prevalentemente presso la madre.
      Per fornire suggerimenti più analitici occorrerebbe anche sapere cosa fa sua figlia (lavora? studia?) e dove vive.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  85. Mara dice:

    Buonasera,

    sono venuta ufficialmente a conoscenza che il mio ex marito è in pensione perchè mi ha inoltrato una citazione in giudizio per la sospensione dell’assegno di divorzio (dato che ora io lavoro) e nella lettera c’era scritto che “percepisce X euro di pensione”. Adesso scopro che è in pensione da 11 anni, posso ancora chiedere al mio ex marito il TFR a me spettante?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il diritto alla quota del TFR è riconosciuto solo se il coniuge richiedente ha diritto all’assegno divorzile e se il richiedente non ha contratto nuove nozze al momento della maturazione del diritto del TFR (ossia alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge). La quota spettante ammonta al 40% del TFR maturato durante il periodo di matrimonio, incluso il tempo intercorso tra la separazione legale e il divorzio. Ovviamente occorre anche verificare che l’ex coniuge non abbia già percepito parte del TFR durante la pendenza del matrimonio.
      La quota del TFR può essere richiesta in via giudiziale, mediante un ricorso al tribunale, o in via stragiudiziale, mediante accordo tra le parti. Sembra opportuno ricordare anche il termine di prescrizione previsto in 10 anni dalla maturazione del diritto, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  86. Luca dice:

    Buonasera, informandomi ho saputo che in caso di separazione anche di una coppia non sposata con figli, la riforma Cartabia prevede di presentare gli estratti conto degli ultimi 3 anni. Il problema è che non vorrei far vedere come spendo i miei soldi nel caso in futuro dovessi separarmi.
    Vorrei procedere nel seguente modo: ogni mese mi faccio versare lo stipendio sul mio conto personale, lascio la cifra sufficiente per le spese essenziali come bollette e spese condominiali. Poi effettuo un bonifico della differenza con indicata come causale “donazione” oppure “restituzione prestito” ad un conto che ho aperto a nome di mia madre, ma che in realtà uso esclusivamente io ed alimentato esclusivamente da me con i miei bonifici ogni mese. Poi userò la carta legata a questo conto per effettuare le miei spese.
    Mettiamo il caso che in futuro dovessi separarmi, vedendo tutti questi bonifici in uscita con beneficiaria mia madre, la mia ex potrà chiedere di presentare anche gli estratti conto dei conti correnti di mia madre? Io posso rifiutarmi e presentare solo quello a mio nome?
    Lo scopo di questa operazione non è nascondere guadagni (sono un lavoratore dipendente, anche volendo non potrei) ma è quella di non far vedere come e dove spendo il mio denaro.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sono disponibile per un confronto in studio se lo ritiene opportuno. Il primo incontro non comporta spese legali a Suo carico.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  87. Vale dice:

    Buonasera, sono separata ormai da 9 anni.
    Io e il mio ex marito tempo fa abbiamo aperto un libretto di risparmio in posta € 5.000 bloccati in buoni fruttiferi più € 5.000 di liquidità, per un totale di € 10.000, intestato a nostro figlio di 13 anni.

    Ora il mio ex mi ha chiesto di averlo per incassare i soldi depositati in quanto si è dichiarato pieno di debiti.

    So che per svincolare i buoni fruttiferi ci vuole l’autorizzazione di un giudice per farlo.

    La mia domanda è: può procedere senza la mia autorizzazione o è necessaria la presenza di entrambi i genitori per svincolare i soldi?
    La parte di liquidità gli è stata data senza problemi, i buoni no.
    So che esiste un modulo da consegnare per fare richiesta, dove si richiedono solo i dati e le firme dei genitori, che ahimè potrebbe tranquillamente compilare di suo pugno anche nella mia parte senza dirmelo.

    La mia paura, considerando che la situazione economica di tutti quanti non è idilliaca, è che mio figlio rimanga con un pugno di mosche al compimento dei 18 anni e io vorrei potergli salvare almeno i buoni fruttiferi.

    La ringrazio per gli eventuali chiarimenti che potrà darmi e la saluto cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, non è sufficiente l’iniziativa di uno solo dei due genitori.
      Occorre presentare un’istanza al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza del minore. L’istanza può essere presentata da entrambi i genitori o da uno solo di essi, con il consenso dell’altro. Poi sarà il Giudice considerando l’interesse del minore.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  88. GIULIANA POLES dice:

    Buongiorno,
    Sono in fase di separazione, per il momento sto cercando di raggiungere un accordo consensuale. Siamo in comunione dei beni. Abbiamo due figli di 18 e 15 anni, casa cointestata, costruita su terreno donato da mio padre ad entrambi (50% ciascuno). Avevamo mutuo cointestato appoggiato a conto cointestato alimentato solo da mio marito (io provvedo a tutte le spese dei figli e per la casa). Alcuni mesi fa, nel momento in cui ho manifestato il mio desiderio di separarmi, mio marito ha estinto il mutuo a mia insaputa e senza il mio accordo, ed ora pretende la restituzione del 50% della somma. Sul conto cointestato ha ricevuto una somma di denaro in eredità, che poi ha spostato su suo altro conto personale, sempre a mia insaputa, e poi per estinguere il mutuo ha trasferito nuovamente tale somma sul conto cointestato su cui era appoggiato il mutuo. La sua richiesta è lecita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che Suo marito non sia mosso con cautela. Ora Lei può chiedere l’assegnazione della casa coniugale se otterrà la collocazione prevalente di Suo figlio in sede di separazione. Ritengo che la richiesta restitutoria sul mutuo residuo possa avere fondamento ma soltanto con modalità di pagamento rateizzato rispettando le tempistiche del precedente mutuo. Ma sul punto restituzione importi si potrebbe anche cercare di essere maggiormente aggressivi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  89. Lea dice:

    Buongiorno,
    Lui abita in Piemonteda solo ha casa di proprietà Io ho casa di proprietà in Sicilia dove ho tutta la mia famiglia. Non ho un lavoro e qui non ho parenti. Posso trasferirmi in Sicilia con mio il figlio di un anno che abbiamo in comune?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le consiglio di avviare la pratica di separazione (o di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio se non siete sposati) manifestando anche al Giudice la Sua intenzione di trasferirsi specificando analiticamente le ragioni della Sua esigenza.
      Un trasferimento senza preavviso con il minore potrebbe giustificare una denuncia anche in ambito penale nei suoi confronti ed, in ogni caso, il suo comportamento potrebbe essere ritenuto criticabile (dal punto di vista genitoriale) anche in sede civile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  90. Clara dice:

    Ho un veicolo cointestato, altro proprietario è deceduto, gli eredi legittimi rinunciano all’eredità, non sono un’ erede, come posso fare per diventare unico proprietario?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anzitutto, le consiglio di entrare in possesso di una copia autentica della rinuncia all’eredità da parte di tutti gli eredi legittimi. Se lei non è un erede, dovrebbe gestire il passaggio di proprietà tramite una agenzia specializzata ovvero direttamente al PRA presentando il certificato di morte e le rinunce all’eredità, carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo. Poi le faranno compilare altri moduli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  91. Tm dice:

    Salve.
    Volevo un informazione per quanto riguarda la parcella dell’avvocato. Spiegherò brevemente la situazione:
    Decreto ingiuntivo (dipendente di un’azienda in liquidazione che non pagava).
    L’avvocato non fa un preventivo nonostante richiesto più volte oralmente. La causa non arriva ad una fase decisionale ma solo a quella istruttoria/trattazione, l’azienda decide di pagare senza portare avanti la causa. Mi reco dall’avvocato una volta versatomi l’ammontare dalla controparte e lui mi richiede più di 3mila €, il 40%, con una buona parte non fatturata (in particolare degli interessi di cui dice che io devo fare metà con lui). Inoltre aggiungo che altri colleghi nei 2 anni e mezzo di causa, che avevano incaricato altri avvocati, grazie ad essi, hanno avuto il risarcimento durante il primo anno. Come bisogna comportarsi? Quali sono i miei diritti? Come posso farmi valere con qualcuno del mestiere che probabilmente avrebbe già pronto qualche escamotage? Potrei pagare solo la parte fatturata e soprattutto chiedere di avere una copia della fattura prima di fare il bonifico? Senza possibilmente dover entrare in causa o questioni del genere che non potrei permettermi, nè avrei la forza di affrontare.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il compenso matura ugualmente anche in assenza di preventivo.
      Fossi in lei preciserei verbalmente che non intende pagare cash e che non farà a metà degli interessi (quest’ultima richiesta assolutamente inconciliabile con l’esercizio diligente della nostra professione). Poi quando arriverà la parcella, effettuerei attenta verifiche dei compensi richiesti alla luce del tariffario forense (dm 147/2022). Se la richiesta eccede il dovuto coinvolgerei l’ordine di appartenenza che potrebbe anche sanzionare il Collega per la mancata predisposizione di un preventivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  92. Andrea dice:

    Buonasera Avvocato,
    ho dato in affitto un appartamento ad una coppia non sposata con un figlio minore. Più di due mesi fa ho ricevuto la lettera di disdetta anticipata (il contratto è intestato solamente a lui). Il contratto in oggetto prevede un preavviso di 3 mesi per la disdetta.
    Parlando con l’inquilino sono venuto a sapere che si sta per separare dalla compagna, che lei non sapeva nulla della lettera di disdetta e che l’avrebbe avvisata solo alcuni giorni prima della scadenza dei 3 mesi. Ha cercato di rassicurarmi dicendo che la compagna andrà a vivere dai genitori.
    Mi sto preoccupando del fatto che alla scadenza lui lasci regolarmente l’appartamento e mi restituisca le chiavi, ma la ex compagna si rifiuti di lasciare libera la casa.
    Se ciò dovesse accadere dovrei far causa all’intestatario del contratto (cioe lui) oppure alla ex che è ancora in casa?
    L’ex inquilino ha assolto i suoi obblighi liberando l’appartamento e il fatto che la ex compagna sia in casa sarebbe un’occupazione abusiva di quest’ultima del quale lui non ha obblighi/responsabilità?
    Il fatto che ci sia di mezzo un minore creerà problemi per lo sfratto?
    Tengo a precisare che vorrei rientrare in possesso dell’appartamento e non ho intenzione di far subentrare la compagna nel contratto d’affitto.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le consiglio di inviare dapprima una diffida tesa alla liberazione dell’immobile rivolta al titolare del contratto di locazione ma anche all’attuale occupante dello stesso. Se non riceve soddisfazione, dovrà avviare una procedura di sfratto per finita locazione invocando la disdetta del titolare. La presenza di un minore, effettivamente, rallenta la fase esecutiva dello sfratto.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  93. ELENA dice:

    Buongiorno volevo sapere se devo rifare l’atto notarile della nuda proprietà relativa a un appartamento che miei genitori mi hanno dato precedentemente all’aggiunta del nuovo cognome grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le posso solo consigliare di verificare che il decreto che autorizza la modifica del nome o cognome sia stato trascritto e annotato presso gli Uffici di stato civile del Comune di residenza; dopodiché, con la prova del decreto e della predetta trascrizione, chiederei semplicemente la variazione delle annotazioni catastali che riguardano le proprietà a Lei intestate (presso l’Agenzia del Territorio/Conservatoria).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  94. Vittoria dice:

    Buon giorno mio marito è separato e divorziato e ha un figlio con la ex , ha sempre versato il. Mantenimento per quest ultimo , facendo una ricarica postpay presso il tabaccaio , la ex ora sostiene che non sono stati versati questi mantenimenti e ora siamo in causa , non trovando più le ricevute di queste ricariche non avendole fatta tramite conto è possibile chiedere l estratti conto della ex dove versa i mantenimento??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la ricarica postpay come è stata fatta? con un bonifico? Quest’ultimo potrebbe costituire la prova richiesta.
      Comunque vi è anche la possibilità di chiedere al Giudice di autorizzare l’esibizione documentale dei movimenti del conto corrente della ex moglie ma non è certo che venga concessa considerato che l’onere di provare i pagamenti è carico dell’ex marito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  95. Mauramaura dice:

    Mi sposo l8 giugno ma a distanza di 3 anni dal tribunale dove ho fatto il divorzio non è stato mai mandato al comune per essere registrato cosa devo fare per averlo con urgenza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre sollecitare la cancelleria del Tribunale competente affinché recapiti il provvedimento al Comune. Di solito se ne può occupare l’avvocato che ha seguito il divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  96. Krystiana dice:

    Salve ,
    sono una madre di un bimbo di 8 anni , ho avuto 5 anni fa una sentenza di separazione , attraverso procedimento giudiziale .
    E’ stata accettata da entrambe le parti , senza nessuna richiesta di revisione ,
    ora ho chiesto il divorzio ma il mio ex coniuge vuole ritrattare tutte le parti gia decise dal giudice esempio richiede tenere più notti il bambino,elimnare mantenimento del figlio(io non percepisco nessuno assegno , solo quello per il figlio) siccome non si riesce a trovare un accordo si riandrà in tribunale , nella sua esperienza ,

    1) il giudice potrebbe ricambiare tutte le decisioni prese in precendenza?
    considerando che
    A)fino ora abbiamo avuto una vita dignitosa da entrambe le parti , senza farci mancare nulla ne a noi ne al bambino.Io non ho idea della situazione economica del mio ex sicuramente non ho notato riduzioni del lavoro ne fino a ora ha mai richiesto come dicevo una revisione del assegno del mantenimento
    B) le notti che chiede in più farebbe svegliare il bambino prima la mattina e portato dalla baby sitter a scuola che è dalla parte opposta rispetto a dove abita il padre e di fianco alla mia abitazione/residenza di mio figlio.

    2) siccome è lui che non vuole tenere decisioni della separazione giudiziale potrei mettere a suo carico tutte le spese processuali che dovrò affrontare per colpa sua?

    Grazie In anticipo per disponibilità e aiuto
    Krystiana

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      tanti fattori potrebbero indurre il Giudice a modificare il provvedimento emesso dopo la separazione.
      Di solito, tuttavia, non ci sono grandi rivoluzioni salvo, per esempio, quando i redditi dei coniugi siano cambiati, i tempi di permanenza dei figli con i genitori cambino rispetto alla separazione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  97. Anvika dice:

    Buongiorno avv,
    Sono di origine srilanka e sono sposata con un italiano. Ho una madre anziana che vuole il mio aiuto e devo tornare e stare con lei per circa 6 mesi e altri sei mesi faccio lo scambio con la mia sorella. Ultimamente mio marito non sembra contenta quando vado a mio paese e ho timore che lui può fare la denuncia di abbandono di tetto coniugale se anche lui è stato avvisato e sa dove vado e sono riparabile. Che cosa devo fare per non rischiare un eventuale denuncia? Magari mi sto allarmando per niente, ma non voglio rischiare.
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      le posso consigliare di lasciare traccia documentale (whatsapp, sms, mail) del fatto che lei si sta trasferendo solo TEMPORANEAMENTE nel suo paese di origine.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  98. Anna dice:

    Buongiorno
    Io e mio fratello abbiamo ereditato una casa con terreni agricoli da mio padre .
    Io ho marito disabile al 75% con la 104. Posso obbligare mio fratello a vendere la proprietà visto che mio marito ha bisogno di cambiare abitazione a causa di barriere architettoniche?
    Grazie mille per l’aiuto che potrete darmi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di comunione della proprietà, anche uno solo dei comproprietari può agire (con iniziative stragiudiziali e/o con un giudizio di divisione) per vendere l’immobile.
      Non serve una motivazione particolare per giustificare la richiesta di vendere.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  99. Patrizia dice:

    Buongiorno Avvocato,
    vorrei chiedere la separazione da mio marito.
    Abbiamo 2 figli maggiorenni che vivono con noi, uno lavora e l’altro è in attesa di occupazione dopo aver fatto un master.
    La casa in cui viviamo è di proprietà al 50%
    In caso di separazione, a chi resterebbe la casa?
    Grazie
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Patrizia,
      la casa viene assegnata al genitore con il quale vengono collocati i figli, anche se maggiorenni, ma che non hanno ancora raggiunto l’autosufficienza economica.
      Questa è la regola ma poi si possono trovare degli accordi (soprattutto quando l’autonomia dei figli è molto vicina). A volte, non si trovano intese e si deve procedere con un giudizio di divisione (UN PROCEDIMENTO DIVERSO DALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI) che porta alla vendita all’asta dell’immobile. Io professionalmente tendo a cercare di trovare un accordo amichevole prima di agire in giudizio. Nel giudizio di separazione CONSENSUALE potreste trovare un accordo sull’immobile ma solo se lo inserirete nelle condizioni della separazione; il Tribunale, in caso di separazione GIUDIZIALE, può solo assegnare o non assegnare l’immobile ma non vi può obbligare a vendere.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  100. Giorgio dice:

    Buongiorno,
    sono sposato in separazione dei beni con una figlia. Io e mia moglie stiamo prendendo di comune accordo la decisione di separarsi. Molto probabilmente sarà una separazione giudiziale in quanto non troviamo un accordo economico. Mi sono informato su internet ed ho visto che con la riforma Cartabbia è necessario depositare gli estratti conto degli ultimi anni. Siccome alcuni mesi fa ho pagato con la carta dei soggiorni in hotel e dei regali ad una donna con cui ho avuto una relazione extraconiugale (di cui mia moglie non ha mai saputo nulla), se deposito gli estratti conto, potrebbe essere un bel problema. Dal punto di vista della relazione non cambierebbe nulla perché ci stiamo già per separare, però se sapesse quello che è accaduto, oltre al problema dell’addebito della separazione, sicuramente ci sarebbe da parte sua del rancore che renderebbe ancora più problematica la gestione della figlia per il futuro. Cosa potrei fare per risolvere il problema?
    Se chiudo il conto e ne riapro uno “pulito”? Direi che non ho più modo di recuperare i vecchi estratti conto e depositerei solo quelli relativi al nuovo conto.
    Quale sarebbe la sanzione in questo caso?
    In alternativa cosa potrei fare?
    Grazie in anticipo
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di separazione giudiziale, gli obblighi imposti dalla riforma prevedono che lei produca estratti e movimenti dei suoi conti degli ultimi tre anni (anche quelli che oggi risultano chiusi).
      Per il resto, meglio vedere di quali movimenti stiamo parlando per poi provare a trovare soluzioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  101. Manuel dice:

    Buongiorno,
    mi trovo in una situazione dove mia madre, separata da mio padre ma non divorziata per rifiuto dell’ultimo di firmare i dovuti documenti con conseguente sua sparizione, si è trovata tra le mani la richiesta da parte di MM di saldare gli arretrati legati ad un’abitazione di cui non sapevamo nemmeno l’esistenza. Entro nel dettaglio:
    Mio padre è morto circa due anni fa, ne siamo venuti a conoscenza dopo circa 18 anni in cui non abbiamo più avuto alcuna sua notizia né da parte delle forze dell’ordine né da parte del diretto interessato e la sua famiglia. Questa persona si è letteralmente volatilizzata dopo una sentenza che prevedeva la sua diffida all’avvicinarsi al nostro nucleo famigliare, da quel giorno in poi non abbiamo più saputo assolutamente nulla di lui e della sua vita fino a due anni fa (notizia della sua morte).

    Quando ci è stata notificata la sua morte, non ci è stato detto niente sulla sua situazione abitativa, l’unica certezza che abbiamo è che lui non vivesse con noi.
    Non abbiamo percepito alcun tipo di eredità in quanto nullatenente.
    L’unica cosa che mia madre ha ricevuto, è stata l’integrazione di un paio di centinaio di euro sulla sua pensione visto che in questi 18 anni, mio padre è riuscito ad andare in pensione.

    A grandi linee è questa la situazione attuale. Oggi abbiamo ricevuto questa lettera dalla MM per quanto riguarda gli arretrati di questa abitazione popolare abitata da mio padre e chiedono a noi di saldare insoluti e morosità arretrate. Abbiamo provato a contattarli telefonicamente ma abbiamo avuto solo attese infinite.

    La mia domanda è: Siamo tenuti realmente a saldare i debiti di una persona che è letteralmente svanita dalla nostra vita e con cui non abbiamo nulla da spartire da 18 anni?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il diritto alla pensione di reversibilità, costituisce un diritto autonomo e del tutto distinto rispetto ai diritti che cadono in successione (compresi i debiti); esso infatti risponde ad esigenze di natura prettamente ‘assistenziale’.
      Ciò che rileva però, al fine di non compiere atti che potrebbero invece comportare l’accettazione della eredità relitta, è che il superstite avente diritto provveda a riscuotere solo i ratei di pensione di reversibilità successivi alla morte del de cuius: si noti infatti che la riscossione di ratei di pensione già maturati ma non riscossi dal defunto, comporterebbe accettazione dell’eredità.
      Fatte queste precisazioni, formalizzerei la rinuncia all’eredità (anche in tribunale, presso la sezione volontaria giurisdizione) e poi la invierei alla MM.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  102. Anna dice:

    Sto avviando una separazione giudiziale con potenziale addebito da un manipolatore (perizie) lui ha fatto in modo di non avere nulla, ma la madre è estremamente abbiente con proprietà immobiliari importanti e denaro, ho speranza che se lui finge non non avere nulla possa essere in qualche modo obbligata? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace, troppo pochi elementi per dare consigli.
      Non mi ha riferito se ci sono dei figli. Non conosco i Vostri redditi e la vostra occupazione.
      Se vuole possiamo sentirci telefonicamente in modo che io posso esserle concretamente d’aiuto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  103. Giovanni dice:

    Buongiorno, mio figlio ha necessità di comprare un computer necessario per la scuola.
    La mia ex vorrebbe comprare un MAC da 2.000 euro e chiede che io ne metta 1.000 di tasca mia.
    Io sono contrario perché per l’uso che deve fare, va benissimo anche un computer da 300 euro.
    Quindi gli ho messo per iscritto che sono contrario, gli ho mandato la schermata del PC da proposto e gli scritto che sono disponibile a dargli solo 150 euro.
    Se lei nonostante il mio rifiuto, effettuasse comunque l’acquisto di 2.000 euro e io gli faccio un bonifico di 150 euro, lei potrebbe pretendere la differenza dei rimanenti 850 euro?
    Lei giocherebbe sul fatto che serve per la scuola e lo studio.
    In un caso del genere il giudice a chi darebbe ragione?
    Stessa cosa si potrebbe porre in futuro se lei volesse acquistargli un iPhone 1.200 euro e io un telefono da 100 euro.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che le scuole non possono obbligare gli alunni a comprare un portatile MAC. Stesso dicasi per il cellulare, mi sembra più educativo contenere i costi di questi strumenti.
      Lasci traccia delle sue contestazioni via mail o via messaggio (anche WA) avendo cura di conservarne copia. Ma paghi la metà di quello che ritiene giusto pagare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  104. Fabrizio dice:

    Gentile avvocato , avendo trovato nel web pareri discordanti che aumentano i miei dubbi e tools che calcolano quote inesatte,
    per favore può dirmi se la quota di rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento , in sede di adeguamento va inserita nell’anno e mese successivo a partire dalla data del primo versamento statuito nell’accordo di separazione?
    Mi spiego meglio , la data del mio primo versamento è stabilita al 30/01/2020 quindi dovrò rivalutare la quota mensile con il FOI di Gennaio 2021, tale quota rivalutata costituirà l’importo mensile dell’assegno da versare da Febbraio 2021 a Gennaio 2022 che a sua volta verrà rivalutata a Gennaio2022 e sarà quindi il nuovo importo da Febbraio 2022 e cosi via, è corretto cosi come calcolo?
    cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      corretto fare il primo aggiornamento istat l’anno successivo al primo pagamento (salvo diversamente disposto nel provvedimento giudiziario). per gli anni successivi la base di calcolo è sempre l’importo originario. Comunque in internet trova molteplici calcolatori automatici della rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  105. Fabrizio dice:

    Gentile avvocato , avendo trovato nel web pareri discordanti che aumentano i miei dubbi e tools che calcolano quote inesatte,
    per favore può dirmi se la quota di rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento , in sede di adeguamento va inserita nell’anno e mese successivo a partire dalla data del primo versamento statuito nell’accordo di separazione?
    Mi spiego meglio , la data del mio primo versamento è stabilita al 30/01/2020 quindi dovrò rivalutare la quota mensile con il FOI di Gennaio 2021, tale quota rivalutata costituirà l’importo mensile dell’assegno da versare da Febbraio 2021 a Gennaio 2022 che a sua volta verrà rivalutata a Gennaio2022 ed il nuovo importo da Febbraio 2022 e cosi via, è corretto cosi come calcolo?
    cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è corretto rivalutare l’importo dopo un anno dal primo pagamento ma la base di calcolo per gli anni successivi deve sempre essere l’importo originario. Comunque in internet ci sono parecchi calcolatori automatici del contributo al mantenimento con rivalutazione ISTAT.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  106. Luciano Ronga dice:

    Salve da quasi un anno conosco una donna che fingeva di essere single per approfittare dei miei soldi. Ho inviato molti soldi a questa donna che fingeva di essere libera per ottenere il denaro per mantenere lei e la sua famiglia. Ho persino pagato un viaggio per fare in modo che lei potesse lasciare il pause dove vivesse per una vita migliore.ora vorrei sapere se può essere considerato truffa o semplicemente i miei soldi li ho solo buttati?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      valuterei attentamente tutta la corrispondenza tra di voi intercorsa, nonché i fatti accaduti, con un bravo penalista, al fine di verificare se lei è stato effettivamente raggirato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  107. Kimberly dice:

    Salve , mi sono sposata nel2021 , nel 2023 incinta del mio secondo figlio ho denunciato mio marito per violenza verbale e subito dopo sono andata a vivere con i miei genitori, dal tribunale dei minori successivamente mi giunse un procedimento provvisorio dove il padre non poteva avvicinarsi al primogenito a meno che non fosse allo spazio neutro, ad oggi dopo un anno da questi avvenimenti , io sono andata a vivere da sola con i bambini ed io e il papà dei bambini abbiamo avuto rapporti e sono rimasta nuovamente incinta.., dato che siamo seguiti dagli assistenti sociali questa gravidanza causerebbe dei problemi dal punto di vista legale? Potrei perdere i bambini ? Io e lui tuttavia non siamo tornati insieme .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho sufficienti elementi per valutare le sue capacità genitoriali sulla scorta delle informazioni che mi ha fornito. Il solo riavvicinamento occasionale con il suo ex marito di per sé non è determinante nel senso che lei potrebbe essere una buona madre che ha semplicemente voluto dare un’altra chance a suo marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  108. Persico dice:

    Gentile Avv.
    sono un uomo divorziato che si è rifatto una famiglia e ora vive felicemente con moglie e prole.
    Circa 20 anni fà ho affrontato un matrimonio durato meno di 12 mesi, in cui sono diventato padre, ero contrario alla nascita del bambino poichè non vi era più una relazione e si era in disaccordo su tutto, non vi erano i presupposti per creare una famiglia, messo però alle strette dalla parte femminile che non ha sentito ragioni si è proseguito con la gravidanza, la mia contrarietà non ha avuto nessun effetto. Poco prima della nascita del bambino, essendo io religioso e avendo una forte propensione alla famiglia, ho chiesto di far nascere il bimbo all’interno di una famiglia sposata e non di una coppia di fatto.
    Nato mio figlio pochi mesi dopo ci siamo separati come prevedibile visto la completa disarmonia.
    Separazione dolorosa dal punto di vista della gestione del figlio che vedevo e vedo ancora oggi con il contagocce, con mille difficoltà messe in atto dalla madre, pago regolarmente il mensile pattuito e non ho mai ricevuto/richiesto il 50% dell’assegno familiare o sono mai stato contattato dalle scuole per mio figlio (ergo qui qualche problema c’è perchè qualcuno firmava per me verosimilmente? Ormai il figlio è maggiorenne e questi pensieri sono andati in archivio ma non crede che ci fosse qualcosa di sbagliato?)
    Quando mio figlio aveva pochi anni, In uno dei periodi di “buona” in cui vedevo regolarmente mio figlio e lo accompagnavo in casa, vengo messo a conoscenza del fatto che la madre era nuovamente in dolce attesa, io non ho a memoria nessun rapporto consumato con la suddetta.
    Col tempo, visto le mille problematiche che questa persona creava nella mia vita personale e lavorativa l’ho allontanata e non ho più avuto nessun contatto per salvaguardare la mia persona e il benessere psicofisico sia mio che del figlio.
    E qui veniamo ai giorni nostri e al motivo per cui le scrivo:
    La sig.ra mi ha fatto recapitare una notifica per esame del dna per la paternità del secondo figlio.
    Fermo restando la mia serenità descritta sopra, mi preoccupa però il fatto che possa aver fatto qualcosa o stia architettando alcunchè perchè viceversa non mi spiego questa notifica.
    Stabilito che anche il figlio avuto con lei è stato concepito in circostanze ambigue e dove la sicurezza della contraccezione è teoricamente al 100% (pillola anticoncezionale, preservativo e coito interrotto) mi preoccupa che possa manipolare in qualche modo i test del dna. Sarebbe possibile?
    Oltre a questo mi chiedo:
    Come e perchè una madre che mette al mondo un figlio senza il “consenso” del padre, che presumibimente non ne sa nulla, quindi non riconosce la figlia non sapendone nulla, viene poi obbligato al riconoscimento e ai costi che questo comporta?
    Capisco la logica per la quale i figli hanno diritto al mantenimento ma non comprendo la forzatura per la quale una madre che decide tutto in autonomia possa poi obbligare il padre a pagare arrettrati e così via oltre al riconoscimento del figlio di cui non sapeva nulla.
    La legge non pone nessuno “scudo” all’uomo?
    Capisco il padre “fuggitivo” che non riconosce il figlio sapendo cosa sta facendo e che quindi fugge dalle responsabilità, ma in questo caso, se riuscisse a dimostrare la paternità del secondo genito e attribuirmela senza che io ne sapessi nulla non è ingiusto? Anche nei confronti del bambino ormai adolescente?
    Fermo restando che mi recherò al più presto dal mio legale per sapere quali sono le mie opzioni migliori le chiedo: come ci si difende da tutto questo?
    Io ho una bellissima famiglia con un bimbo ancora piccolo e non ho voglia di esser trascinato in una disputa legale per una persona che non è stata in grado di far scelte giuste nella vita ed andare avanti ma soprattutto che prova piacere a creare problemi nella vita degli altri.
    La ringrazio per il tempo che vorrà dedicare a rispondermi e spero sia utile anche ad altri uomini che si potrebbero trovare in situazione similare.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il suo legale saprà consigliarla al meglio. Le procedure con accertamento della paternità comportano esami del DNA che vengono gestiti su incarico del Giudice, quindi, è difficile che la madre riesca a contraffarli. Le consiglio sicuramente di costituirsi in giudizio. Nel caso in cui lei si rifiutasse di sottoporsi al test del DNA, la conseguenza sarebbe quella che lei verrebbe riconosciuto come padre naturale del nascituro.
      Per il resto posso solo ricordare che la scelta ultima di abortire resta, nel nostro ordinamento, una prerogativa della donna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  109. Michela dice:

    Buongiorno, il mio compagno era stato lasciato dalla madre di sua figlia con la quale conviveva. Poi lei ha deciso che voleva riprovarci e portandosi la figlia appresso entrambe in lacrime l’ha convinto a farsi perdonare ma dopo un mese lui se n’è andato perché non l’amava più. Ora lei è molto incattivita vuole andare dal giudice perché non vuole un accordo pacifico vieta alla figlia di frequentare me e mia figlia minacciandola ancge solo se viene al bar a fare colazione parla male alla bambina del padre dicendole che l’ha abbandonata ha buttato i suoi attrezzi da palestra (2000 euro circa) in giardino sotto l’acqua perché non era venuto a riprenderseli ma x farlo bisognava noleggiare un furgone e al momento economicamente non può e infine vuole far fare un percorso psicologico alla figlia perché dice che a causa del padre è triste ( forse questo atteggiamento non aiuta) e poterne trarre vantaggio all’udienza
    Cosa può fare lui per difendersi da tutto questo? Lei racconta continuamente menzogne su di lui ed è arrivata anche a minacciare me e i miei figli
    Grazie per l’attenzione, spero in un consiglio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      immagino che il suo compagno abbia nominato un bravo avvocato che sicuramente gli suggerirà anche di fare valutare con una CTU le capacità genitoriali e lo stato di salute psicofisico della minore.
      Le minacce invece se tali si possono considerare da un punto di vista penale possono essere denunciate.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  110. Michela dice:

    Bongiorno! Sto per aquistare casa,(quasi arrivati al rogito) ci è stato chiesto da la banca un assicurazione per successione,perché la venditrice la ricevuta tramite testamento nel 2022…la mia domanda chi devi pagare questa assicurazione noi come acquirenti ho la venditrice?! Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’assicurazione vuole essere pagata dall’eventuale beneficiario della polizza quindi dall’acquirente.
      Poi magari potete trattare sul prezzo di compravendita in ragione della spesa che dovete sostenere per la polizza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  111. ANTONIO SANAPO dice:

    Buonasera, sono un locatore di un appartamento in affitto con contratto 4+4, il contratto è intestato a una coppia convivente(non sposata) con una figlia, si sono separati e con sentenza del giudice la casa è stata lasciata a lei e la bimba, e lei dovrà ora pagare l’intero canone. Ora dovrò comunicare all’agenzia delle entrate questa variazione sul contratto, lui però ora chiede a me l’intera caparra, 2000 euro, che lui mi aveva versato con bonifico da suo conto intestato solo a lui. Lei però attualmente non riesce a darmi caparra. Non vorrei rimanere senza caparra, non dovrebbero vedersela tra di loro? Cosa mi consigliate?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il subentro nel contratto di locazione, conseguente all’assegnazione della casa familiare, consente ad un soggetto diverso dell’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle obbligazioni che ne derivano, prima fra tutte quelle di corrispondere il canone. Tra le obbligazioni in capo al nuovo conduttore ritengo che debba sicuramente ricomprendersi anche la cauzione/caparra versata. Prudenzialmente chiederei il versamento della caparra al nuovo conduttore e dopo il pagamento soddisferei la richiesta restitutoria del precedente locatore ma si tratta di una iniziativa criticabile da un punto di vista del diritto.
      Cordiali saluti,
      avv. Marco Pola

      Rispondi
  112. Gilberto dice:

    Buonasera, da una mia storia passata (non spostato) è nato un bambino. Tramite varie cause mi hanno assegnato 150€ di mantenimento e gli extra. Vivevo però in casa dei miei genitori. Ad oggi con le stesse entrate di stipendio (1500€) ho un affitto, bollette di luce, acqua e gas da pagare e in più per mangiare. Mi spetterebbe dare di meno? E soprattutto gli extra sono obbligatori o se si ha la possibilità si danno?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in tutta sincerità non ricordo pronunce recenti con importi inferiori ad € 150,00 mensili per il mantenimento di un figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  113. Mauro pozzi dice:

    salve
    sono divorziato da 10 anni e pago il mantenimento di mia figlia (solo lei non alla madre)
    pago regolarmente cu conto corrente intestato alla madre la quale ha avuto un’altra figlia dall’attuale compagno con cui vivono tutti in sieme in casa di proprieta’,compiendo la maggiore eta’ mia figlia fra pochi mesi,vorrei sapere se è possibile versare il mantenimento direttamente a mia figlia su un conto nuovo intestato a lei e non piu’ alla madre (il tutto senza variare cifre e tutto tracciato naturalmente)
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mauro,
      per fare cambiare il beneficiario dell’assegno di mantenimento dovrebbe essere sua figlia a chiedere il pagamento diretto in suo favore con apposita iniziativa giudiziaria. Quest’ultima potrebbe venire evitata se la madre, dopo avere richiesto esplicita richiesta in tal senso, acconsente al mantenimento in favore della figlia. Diversamente, sino a quando sua figlia vivrà con la madre e non avrà raggiunto l’autosufficienza, permane l’obbligo di mantenimento in favore del genitore collocatario prevalentemente della figlia maggiorenne.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  114. Sebastiano dice:

    Buona sera avvocato…. Una domanda. Io convivevo, ci siamo lasciati aendo 2 bambini minori, lei e andata a ivere in affitto 3 anno fa portandosi la residenza ove kei ancora vive, ora la casa dove lei vive in affitto e stata venduta, e lei mimaccia che vuole la casa dove vivevamo assieme… Oreciso che la casa era di mia mamma dove la stessa la donata a mia figlia….. Cordiali saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la madre dei suoi figli non riuscirebbe ad ottenere in giudizio l’assegnazione di quella che una volta era la abitazione familiare in ragione del trasferimento di tre anni fa. Con questo trasferimento è venuto meno il collegamento tra i figli e l’ex casa familiare. Ovviamente permangono obblighi di mantenimento dei figli a carico del padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  115. Anto dice:

    Buongiorno avvocato,

    Mio compagno è separato (non divorziato) dalla sua ex moglie (brasiliana) da quasi 10 anni e hanno un figlio di 12 anni. Lei 9 anni fa ha firmato la renuncia della casa, proprietà di mio compagno, per trasferirsi in Brasile a vivere con il figlio.
    Lei continua a vivere in Brasile, ha un altro compagno e hanno un figlio di 8 anni.
    Lei e il figlio di mio compagno sono residenti a Milano perche qualcuno li ha aiutati ad avere la residenza in casa di una sua amico/a però non vengono mai a Milano (solo viene il bambino in vacanza per stare con suo papà).

    Anche noi abbiamo due figli di 4 e 1 anno.

    Lei sostiene che mio compagno deve pagare il mantenimento del figlio e la parte di affitto di lei e del figlio in Brasile.

    La domanda è: Questa cosa è così? Mi compagno paga il mantenimento al figlio ma non crede di dover pagare l’affitto di lei perche lei ha già un altro nucleo famigliare.

    Adesso mio compagno ha chiesto il divorzio, lei è da anni che non vuole firmarlo.

    Grazie mille del aiuto!!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il padre ha sicuramente il dovere al mantenimento di Suo figlio e la situazione che mi ha descritto non dovrebbe comportare altri costi a carico del Suo compagno.
      Occorre, tuttavia, leggere anche i provvedimenti giudiziari prima di dare per certo che non esistono altri costi a carico del suo compagno.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  116. Susy dice:

    Buongiorno Avvocato sono separata in casa il giudice in udienza ha cercato di trovare una soluzione per non finire in giudizio per una somma in cambio della vendita della mia quota della casa che io intendo vendere solo a mio ex è no alla sorella, chiedo se posso chiedere al mio avvocato che vendo solo a mio ex come nuda proprieta ai figli e lui l’ ‘usufrutto e in cambio gli do il Divorzio che tramite il suo Avvocato mi hanno detto che vogliono chiederlo ad Aprile. L’ accordo in corso deve essere depositato al 22 febbraio , posso chiedere lo spostamento della data al mio avvocato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come sempre, quando esiste l’assistenza di un difensore già nominato è quest’ultimo che la invito a rivolgere le sue domande in quando conoscerà sicuramente meglio di me la Sua situazione anche a livello processuale.
      Mi permetto solo di rilevare che il divorzio non si concede in quanto se richiesto anche solo da uno dei coniugi il Giudice accoglie la domanda. Gli accordi amichevoli, inoltre, se non sono in contrasto con norme di legge, possono avere ad oggetto anche la cessione della nuda proprietà ai figli e l’usufrutto all’ex marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  117. Giovanna castelli dice:

    Buonasera Avvocato.
    Ho 60 anni e tre figli e vivo nella casa di famiglia in affitto con due dei figli e una nipotina di 4 anni. Il contratto d’affitto è intestato alla società di mio marito: in base alla Sua esperienza, a chi verrà lasciato l’uso della casa familiare? I figli che vivono con me sono maggiorenni: la mamma della mia nipotina è autosufficiente, mentre l’altra non ancora. Grazie mille per un Suo cortese riscontro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo pochi elementi per valutare. Ma se suo marito fosse l’unico proprietario della società, ritengo che vi siano margini per chiedere l’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale i figli saranno collocati prevalentemente.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  118. Lucia dice:

    Buongiorno, convivo da diversi anni con il mio compagno con il quale ho una figlia di 10 anni. Viviamo in affitto con il contratto intestato solamente a lui.
    Tra di noi le cose non vanno più bene e già da tempo stavo valutando l’idea di separarmi. Alla fine di gennaio sono andata con nostra figlia a trovare dei parenti fuori regione. Lui nel frattempo ha dato disdetta anticipata al contratto d’affitto pagando la penale per il mancato preavviso, ha preso tutti gli effetti personali miei e di mia figlia e li ha portati in un deposito che viene utilizzato per i traslochi. Ha fatto rimettere la vecchia serratura che era presente al momento in cui abbiamo affittato la casa e ha restituito l’appartamento al proprietario facendosi firmare un verbale di riconsegna. Prima che ritornassi a Milano mi ha chiamata al telefono per dirmi quello che aveva fatto. Una volta tornata a Milano sono stata costretta ad andare dai miei genitori insieme a mia figlia. Lui al telefono mi ha detto che è disponibile a darmi una cifra ogni mese per la figlia, ma che per la casa non ne vuole sapere niente e che posso stabilirmi definitivamente a casa dei miei genitori in modo da non avere spese.
    Mi chiedo se il suo comportamento scorretto possa in qualche modo essere sanzionato e se posso chiedere l’assegnazione del nuovo appartamento dove è andato a vivere.
    La ringrazio molto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che il comportamento possa essere oggetto di denuncia anche in ambito penale. E Le suggerisco di agire anche in sede civile per chiedere il contributo al mantenimento per sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  119. Alessandro dice:

    Mi sono serato e la casa è stata affidata alla mamma che vive con mia figlia. Non eravamo sposati né coppia di fatto. La casa è di mia proprietà al 65% e della ex compagna al 35%. C’è ancora un mutuo in essere e io pago la mia parte. È vero che, non essendo legati legalmente io e la mia ex compagna, dopo 9 anni posso chiederle l’affitto per lei relativamente alla mia quota di proprietà.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la tutela dei figli minori (indipendentemente dal fatto che siano nati in costanza di matrimonio) con riferimento all’assegnazione della casa familiare è soggetta all’unico limite temporale del raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  120. Nic dice:

    Buongiorno, la mia domanda è : Se un coniuge |A| cede l’azienda al figlio eppoi |A| divorzia dall coniuge |B|, il futuro ex coniuge |B| può avere pretese sul azienda di |A| (che è stata costituita dopo il matrimonio) anche se non ha mai partecipato in alcun modo al attività della azienda, nè ha mai partecipato economicamenre al sostentamento nè di se stesso nè della famiglia e se il figlio che eredita l’azienda non è in comune?

    Ha rilevanza la durata (breve) del matrimonio?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre, anzitutto, capire se eravate in regime di comunione o separazione dei beni.
      In ogni caso, anche nel primo caso, recentemente la Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di impresa gestita solo da un coniuge, costituita dopo il matrimonio, all’altro coniuge spetta un diritto di credito (cioè non il diritto di proprietà) pari al 50% del valore dell’azienda determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  121. marco dice:

    Buongiorno la mia domanda è già stata posta sul forum ma non si legge bene la risposta:: l’ adeguamento ISTAT assegno mantenimento decorre dalla data della Presidenziale o dalla data della sentenza di divorzio ? alla data presidenziale 350 confermata con sentenza di divorzio stesso identico importo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’adeguamento avviene a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’assegno. Quindi anche dall”udienza presidenziale. Una attenta lettura del provvedimento giudiziario è comunque sempre suggerita prima di trarre conclusioni che potrebbero essere disattese dalla volontà del Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • marco dice:

        nella sentenza di divorzio cito testualmente si conferma l importo di euro 350 in virtu che dietro consenso del resistente l assegno unico (195 euro) è interamente percepito dalla ricorrente
        pertanto il mio dubbio è solo questo posso ripartire da 350 o devo continuare ad aggiornare dalla presidenziale?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          l’aggiornamento ISTAT è dovuto per Legge anche quando non è previsto dalle condizioni della separazione o del divorzio.
          Cordiali saluti,
          Avv- Marco Pola

          Rispondi
  122. Luca Colombo dice:

    Buongiorno Avvocato,
    vivo in affitto con la mia convivente (non siamo sposati) e nostro figlio. Il contratto è intestato ad entrambi.
    Siccome voglio separarmi avrei un dubbio: se io decido di inviare la lettera di disdetta dal contratto solo per me, cioè fare un recesso parziale, il proprietario potrà chiedere delle garanzie economiche di un’altra persona? Se lei non sarà in grado di offrire queste garanzie il proprietario potrà chiudere il contratto d’affitto anche per lei?
    Ovviamente io non intendo farmi carico di essere il garante perché non voglio avere problemi se lei in futuro smetterà di pagare l’affitto.
    So che nel mantenimento del figlio sarà tenuto conto che la madre dovrà pagare un affitto, ed è per questo motivo che io vorrei mandare la disdetta per fare in modo che vengano meno le garanzie reddituali e di conseguenza lei sia costretta a prendere in affitto un altro appartamento (ovviamente a costo inferiore) e di conseguenza spendere meno in mantenimento.
    Grazie in anticipo per le risposte

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza avere letto il contratto di locazione diventa difficile risponderle.
      A livello ipotetico posso solo dire che il contratto di locazione cointestato a due inquilini può essere disdettato parzialmente (da uno dei due coinquilini) e la locazione prosegue con l’altro coinquilino.
      Con riguardo alle garanzie, meglio leggere il contratto prima di dare suggerimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  123. Daniela di Giulio dice:

    Buonasera avvocato sono divorziata da 3 e cmq dal 2018 che faccio unico reddito ho 2 figli oggi maggiorenni abbiamo scoperto in questi giorni con il nuovo ISEE che i miei figli hanno dei libretti intestati chiedendo al mio ex marito prima ha negato poi ha detto che quella donazione era stata fatta dal padre e poteva farne ciò che voleva.premetto che eravamo in separazione dei beni e di questi libretti non ne sapevo nulla ora con i miei figli abbiamo fatto la richiesta della copia del libretto per poter chiudere questi conti abbiamo inviato la documentazione all inps che dovrà ricalcolate il mio Isee ora la mia paura è che io venga sansionata per non aver dichiarato questi due libretti dal 2018 ad oggi cosa possa fare per dimostrare che non ero a conoscenza di questi libretti e che l unica persona ad essere al corrente era il mio ex marito? Naturalmente alla posta mi hanno detto che facendo la copia libretto potremmo vedere tutti i movimenti fatti nel tempo. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la donazione è stata fatta dal padre o dal nonno paterno in favore dei figli sono questi ultimi che vantano un diritto che non può essere compresso dalla semplice nuova volontà del padre.
      Per l’ISEE, direi che il suo comportamento ha buone possibilità di essere giustificato in caso di sanzioni.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  124. Angelo dice:

    Buonasera, nel 2020 ho rinunciato all’eredità di mio padre
    Adesso qualche giorno fa è morto lo zio di mio padre fratello di mio nonno, avendo io rinunciato all’eredità di mio padre, posso o non posso accettare l’eredità dello zio di mio padre?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza una descrizione analitica di tutti gli aspetti che caratterizzano le due successioni (successione con o senza testamento, indicazione di tutti i componenti della famiglia dei due fratelli, esistenza di legati nel testamento) non è possibile rispondere alla Sua domanda.
      Mi permetto anche di ricordare l’esistenza della revoca della rinuncia all’eredità soggetta a prescrizione decennale.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  125. tiziano dice:

    Buongiorno
    dopo provvedimenti di separazione del giudice, tra le cose emesse, l’auto di mia proprietà non è stata assegnata a Lei, pertanto ne ho preteso la restituzione. Sto chiedendo risarcimento dei costi, tra cui i bolli che io ho pagato nel periodo che lei ha usufruito della mia auto. mi conferma che ho diritto al risarcimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho compreso in quale lasso temporale si collocano le sue richieste rispetto al provvedimento del Giudice.
      Non ho neanche compreso le ragioni per le quali l’auto è ancora nella disponibilità di sua moglie e da quanto tempo.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  126. Rivera dice:

    Buongiorno.Io e la mia ex abbiamo l’affido condivis e sono il genitore collocatario. un giorno abbiamo il colloquio con gli insegnanti la mia ex ha chiesto il colloquio separatamente ed è entrato nella stanza anche il suo nuovo compagno. è giusto anche senza il mio consenso o non ho il diritto di non lasciarlo essere lì?. Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli insegnanti di suo figlio abbiano facoltà di ammettere ai colloqui solo i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  127. Luna dice:

    Buongiorno avvocato, sono una mamma separata che percepisce 200€ di mantenimento dall ex . Assegno stabilito nel 2014 quando mia figlia aveva un anno. Volevo sapere se facendo il ricalcolo avevo possibilità di avere qualcosa in più, e se soprattutto dandomi il minimo è giusto che io divida l’assegno unico con il mio ex. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le suggerisco, anzitutto, di pretendere la rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento (sempre dovuto, per Legge).
      Se vuole agire in giudizio per chiedere che venga rettificato l’assegno, mi sembra opportuna una disamina preventiva delle attuali situazioni reddituali e patrimoniali dei genitori. Se è solo separata, peraltro, potrebbe anche agire per il divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  128. Salvatore dice:

    Buona sera vorrei fare una domanda ho casa in affitto e con me vive la mia compagna e ancora sposata a due figli minorenni visto ché non andiamo d’accordo posso allontanarla da casa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può chiedere la compagna ed i figli di quest’ultima si trasferiscano altrove, ma Le consiglio comunicazioni per iscritto e preavviso congruo e proporzionato al periodo di tempo in cui avete vissuto insieme.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  129. Adriana dice:

    Salve, vorrei dei chiarimenti ove possibile,sono divorziata e ho un bambino di 4 anni ,in sede di divorzio abbiamo pattuito un mantenimento di 300€per il bambino da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese(così scritto su accordo )ma il problema è che puntualmente il pagamento avviene in ritardo,dopo mia richiesta con pagamento post datato tramite bonifico.. fatto notare al mio ex questa cosa ogni mese trova 1000 scuse dicendo che lui fa il suo dovere..ora io vorrei sapere c’è qualcosa che posso fare o lui può inviare i soldi quando e con vuole? grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il ritardo del padre può essere contestato in sede giudiziale al fine di ottenere una sanzione del predetto comportamento.
      Si tratta del procedimento previsto dall’ art. 473 bis.39 c.p.c. con il quale, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
      a) ammonire il genitore inadempiente;
      b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
      c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
      Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  130. Gianni dice:

    Buongiorno avvocato, vorrei sapere se ho il diritto o possibilità di sapere l’isee della mia ex moglie.
    Premetto che entrambi ci siamo risposati ed abbiamo avuto figli dai rispettivi compagni.
    La domanda la pongo perché abbiamo un figlio 14enne in comune e vorrei sapere se lei ha la possibilità di accedere ad agevolazioni scolastiche in base al suo isee, visto che sistematicamente mi chiede di contribuire alle spese scolastiche ma allo stesso tempo dichiara ( a voce) di non essere in condizioni economiche agiate.
    Posso in qualche modo chiedere di sapere o vedere il suo isee? Così da scongiurare l’opzione che lei acceda ad aiuti economici ma mi chieda comunque la mia parte.
    La ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno
      ritengo che la richiesta possa essere avanzata formalmente tramite avvocato ma ammetto che in caso di mancato riscontro dovrebbe agire in giudizio per chiedere che la trasparenza venga ricreata tramite ordine del Giudice.
      Più che altro ritengo che se siete separati le Vostre rispettive condizioni economiche avrebbero dovuto essere rese note durante il confronto tra avvocati.
      cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  131. Simona dice:

    Ho inviato la lettera di separazione a lui ad ottobre 2021. Abbiamo deciso di restare separati in casa per i figli. Ad agosto 2022 trova un messaggio di una persona sul mio wathapp accedendo dal PC. Adesso stiamo in giudiziale perché vuole farmi l’addebito.
    Punto primo è lui che non ha voluto rispondere alla richiesta di separazione
    2 non poteva leggere i miei msg
    3 il matrimonio era finito già 10 anni prima per maltrattamenti di tutti i tipi (denunce annesse)

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che il suo avvocato dovrà e potrà ricondurre la separazione al fatto che siete separati di fatto. Un tradimento, considerata la Vostra situazione, potrebbe non essere considerato motivo di addebito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  132. Milena dice:

    Buongiorno, volevo organizzare una vacanza in famiglia nell unione europea, sono divorziata e ho l affidamento esclusivo super di mia figlia 13 anni.
    Il padre è irreperibile e ha una restrizione nei confronti della stessa.
    Non ho capito come fare, e ci siamo stufati di rinunciare a viaggiare per questo motivo.
    Grazie

    Rispondi
  133. Adele dice:

    Buongiorno,i miei genitori in comunione dei beni hanno un cc cointestato dove vengono accreditati la pensione da lavoro e x entrambi l’indennità di accompagnamento
    Ora mio papà è in fase terminale e so che alla sua morte verrà congelato il c.c che hanno in comune.al 50%
    CIÒ CHE LE CHIEDO E SE ANCHE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DI MIA MADRE CHE ACCREDITA SUL CONTO INPS VERRÀ CONGELATO
    CIOÈ MIA MADRE NON POTRÀ PIÙ PRELEVARLA?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la banca, dopo il decesso di un cointestatario del conto corrente, potrà congelare solo il 50% del conto corrente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  134. Cristina dice:

    Ho dimenticato di specificare che volevo chiedere trasferimento di regione , dalla Lombardia alla Puglia , non di certo autorizzazione per potermi sposare nuovamente , scusate

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se fossi in lei o nel suo avvocato cercherei di fare una cosa alla volta: in ordine di priorità, prima di tutto, cercherei di ottenere la collocazione dei figli prevalente; formalizzerei separazione e divorzio con una unica procedura (con la sola separazione lei non si può sposare nuovamente); dopo avere ottenuto anche il divorzio e la conferma della collocazione presso di sé dei figli mi preoccuperei di costruire una motivazione del trasferimento connesso alla volontà di sposarsi ma non posso negarle che ciascuna situazione familiare verrà analizzata dal Giudicante. Se il padre lotterà per chiedere che i figli non vengano trasferiti ci sarà sicuramente un rilevante conflitto in sede giudiziale. Comunque il tema è delicato e deve essere affrontato con maggiori approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Cristina dice:

        Grazie mille per la risposta avvocato!
        Volevo aggiungerle che attualmente vivo in affitto, ho un lavoro precario e che il bambino di anni 9 viene con me già da un paio di anni spesso in Puglia (vacanze o weekend) e ha già mostrato la sua volontà di trasferirsi , andando giù infatti la nostra situazione migliorerebbe di gran lunga , avrei un lavoro che mi garantirebbe anche di poter badare a mio figlio . Il padre , invece , lavora come artigiano e spesso è via all’estero , infatti come da separazione , quando non ha il rientro a casa , io ho accettato a rinunciare a tre su 4 weekend. Per me potrà vedere il bambino ogni qual volta volesse . Economicamente è molto forte e io pur arrivare ad una firma sulla separazione , ho rinunciato a tutto ( mantenimento e casa), ora per me la situazione sta diventando insostenibile , vorrei solo rifarmi una vita con il mio compagno , sposarmi . Lui ha provato a trasferire la sua attività dalla Puglia alla Lombardia per un anno ma ho dovuto ritrasferirla giù perché non andava e ora vorrebbe che ci riunissimo ma giù

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          molto rilevante da un punto di vista giuridico e da mettere in debita evidenza al Giudice, il fatto che lei avrebbe una occupazione lavorativa in Puglia. Tale circostanza legittima il trasferimento ed il minore potrebbe essere ascoltato davanti al Giudice.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  135. Tony dice:

    Buongiorno,
    mi sono separata nel 2021.
    L’ordinanza presidenziale del 2021 ha posto a carico del mio ex marito di versare un assegno di mantenimento per le mie due figlie di € 1.200 mensili, nonché un assegno di mantenimento in mio favore pari a € 300 mensili, entrambi con rivalutazione annuale ISTAT.
    Con sentenza definitiva del 2023 è stato confermato l’obbligo di versare, con rivalutazione annuale annuale ISTAT, la somma di di € 1.200 mensili per le figlie e un assegno di mantenimento in mio favore pari a € 200 mensili. Il mio ex marito ha pagato gli entrambi gli assegni di mantenimento, aggiornati con rivalutazione annuale ISTAT, sino alla data della sentenza definitiva.
    Dalla data della sentenza definitiva in poi, ha azzerato l’adeguamento annuale ISTAT già maturato, pagando € 1.200 per le figlie e € 200 per il coniuge.
    Vorrei sapere gentilmente se l’adeguamento ISTAT di entrambi gli assegni decorre dalla data del deposito del ricorso o dalla data della sentenza giudiziale di separazione.
    Chiedo, inoltre, conferma che non è dovuta da parte alcuna restituzione delle somme già percepite dell’assegno di mantenimento in mio favore, oggetto di una rimodulazione con la sentenza definitiva.
    in attesa di un cortese riscontro alla presente, invio distinti saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Tony dice:

        Mi scusi, ma non ho capito.
        Nella fase presidenziale sono stati emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti, che hanno stabilito che il mio ex marito versi € 1.200 mensili per le figlie.
        La sentenza definitiva ha confermato per le figlie un assegno di pari importo.
        La rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento delle figlie parte dalla data dell’ordinanza presidenziale o dalla data della sentenza definitiva di separazione giudiziale?
        Il mio ex marito sino alla data della sentenza definitiva ha versato l’importo corretto comprensivo della rivalutazione ISTAT. Dalla data della sentenza definitiva ha versato solo € 1.200 senza la rivalutazione ISTAT maturata dall’ordinanza presidenziale.
        Cordiali saluti

        Rispondi
  136. Sergio Carli dice:

    Buon giorno avvocato, anticipo che ho perso una causa in tribunale e la controparte vuole essere risarcita e si è costituita parte civile.
    Io sono nulla tenente ma vivo in casa da mio figlio che è proprietario dell’appartamento, vorrei chiederLe se la controparte puo avvalersi sull’immobile di proprietà di mio figlio?
    La ringrazio in anticipo per la risposta e la sua gentilissima disponibilità.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le proprietà di suo figlio (anche se lei vive con lui) non potranno essere aggredite in forza di un debito da lei personalmente dovuto come quello portato da una sentenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  137. Bruna dice:

    Buongiorno Io e mio marito ci stiamo separando sono due mesi che mi dà i soldi a singhiozzo perché dice che non ne ha Io vorrei fare la separazione giudiziaria per prendermi direttamente i soldi dal suo stipendio perché sono due mesi che mi ha dato non mi dà niente in questo caso intervengono che io ho tre figli minori a carico intervengono gli assistenti sociali

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le azioni per il recupero del contributo al mantenimento comportano precetto e pignoramento (anche presso terzi, per esempio, banche e datore di lavoro). Gli assistenti sociali non intervengono se non sono stati coinvolti direttamente dalle parti ovvero dal Giudice anche perché occorre capire se nel procedimento instaurato pende una domanda di affidamento esclusivo. Solo in quest’ultimo caso, il mancato pagamento potrebbe costituire un ulteriore elemento per valutare l’eventuale richiesta di affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  138. Shayla dice:

    Buonasera, io e mio marito ci stiamo separando, abbiamo due figli. Di comune accordo abbiamo deciuso di vendere la casa coniugale, per poter comprare entrambi una casa. I figli vivranno da me. Per entrambi i figli il mantenimento sarà pari a 500 euro. Per l’acquisto della nuova casa entrambi faremo richiesta di mutuo. Deve essere presentato il ricorso alla banca dove risulta il mantenimento dei figli? Oppure la banca non può richiederlo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Barbara,
      la banca ha facoltà di chiedere documenti comprovanti la Vostra situazione reddituale e patrimoniale e se non soddisfa le richieste ha facoltà di non concedere il mutuo.
      Piuttosto, rilevo che le condizioni della separazione in apparenza sembrano disequilibrate in favore del padre. Se nella Vostra situazione familiare, la madre coincide con il genitore presso il quale vengono collocati prevalentemente i figli dopo la separazione, allora mi permetto di rilevare che lei avrebbe avuto diritto all’assegnazione della casa coniugale. Anche il mantenimento per i figli, mi sembra piuttosto basso. Mi scuso per eventuali considerazioni forse da lei non richieste.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  139. Christian Lopez dice:

    Buongiorno sono Marco sono cittadino italiano nato a Milano residente a Milano voglio sposarmi con il mio compagno nato a San salvo residente a Milano con promesse di soggiorno e abbiamo un affitto in comune siamo riusciti a ottenere il nullaosta del mio compagno che arriva da San salvo volevamo chiedere una volta ottenuto il nullaosta per unione civili Cosa bisogna fare che altro c’è da fare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovete solo recarvi in Comune per riferire che volete formalizzare una unione civile. Fisserete la data e dovrete anche portare due testimoni il giorno in cui farete le vostre dichiarazioni di volervi unire civilmente. I costi variano anche a secondo dell’orario in cui vi vorrete sposare. Dovete ricordarvi (molto importante) di scegliere il Vostro regime patrimoniale. Se nulla preciserete, prevale la comunione dei beni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  140. Anna Oliveri dice:

    Buongiorno,

    vorrei chiedere il motivo per cui la vedova del mio ex marito mi chiede documento di sentenza di divorzio.

    Grazie

    Rispondi
  141. Karin dice:

    Buongiorno, sono sposata da 10 anni , sono straniera e ho due figlie non di matrimonio, (sono mie ) adesso ho chiesto la separazione amichevole , senza intermediari, perché sto aspettando la cittadinanza, e vorrei capire quale sono i miei diritti come moglie . Lui è un dirigente e sento che mi vuole fregare con la manutenzione . Una delle ragazze è minorenne, e vorrei capire se lei ha anche qualche diritto? Non è stata adottata da lui però .
    Grazie mille di antemano .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Suo marito non ha obblighi di mantenimento nei confronti delle sue figlie. Occorre comprendere quali erano i vostri equilibri in famiglia, se lei ha un lavoro, se avevate deciso insieme che lei non lavorava. Insomma per darle un consiglio devo conoscere tutte le informazioni possibili riguardanti la vostra famiglia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  142. Susy dice:

    Buongiorno Avvocato io ho due finanziamenti intestati a me e come coobligato il mio ex marito, la sentenza della separazione non è stata ancora omologata, in questo caso il finanziamenti li pago solo io?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la sentenza relativa alla separazione non farà maturare i propri effetti su un contratto (quello di finanziamento) in cui il soggetto terzo (chi ha prestato i soldi) avrà diritto di pretendere il dovuto dai due obbligati che hanno sottoscritto il finanziamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  143. Mino dice:

    Salve,sono separato e la madre ha ottenuto l’esclusivo sul minore di 14 anni,il prossimo anno dice che vuole fare il liceo linguistico ed all’open day la madre sostiene che hanno richiesto il passaporto ,domanda: io sono obbligato a pagare il 50% del passaporto e firmarlo? Premessa mio figlio nn mi parla da 8 mesi. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      per risponderle dovrei leggere il provvedimento del Giudice.
      Ci sono comunque buone possibilità che si tratta di una spesa straordinaria da concordare preventivamente ma come ho riferito, meglio leggere il provvedimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  144. Alessia Orofino dice:

    Salve io volevo capire come fare per togliere il papà dei bimbi dall’ isee lui non a la residenza con noi però a riconosciuti i bambini e quindi mi risulta nell’ isee e mi fa reddito. Come posso fare ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se siete separati o divorziati e madre e padre hanno due distinte residenze anagrafiche, può chiedere che l’ISEE riguardi soltanto madre e figli. Sempre che in casa con lei non abitino altre persone con un reddito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  145. lucio dice:

    salve ho 61 anni , e da pochi anni ho perso mia madre , la quale prima di morire mi ha detto come si chiama mio padre Biologico , quindi adesso io vorrei provare a conoscerlo però non vorrei che andassi incontro a qualche problema di tipo legale , so che è sposato e che non ha avuto figli , di notte quando non riesco ad addormentarmi continuo a pensarci su come comportarmi e questo tante volte fa si che io mi senta nervoso anche con le persone che fanno parte della mia famiglia.
    non so se mi sono spiegato .

    saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      comprendo il suo stato d’animo e la sua volontà di conoscere il Suo padre biologico.
      Lei ha diritto di contattarlo ed in verità avrebbe anche diritto di chiedergli le ragioni per le quali non ha fatto parte della Sua vita. Tra l’altro lei avrebbe anche diritti successori che potrebbero essere accertati in sede giudiziale nei confronti del padre naturale.
      Sono disponibile per un confronto prima di fornire ulteriori suggerimenti anche con riferimento ad ulteriori eventuali richieste risarcitorie (in verità, non conosco abbastanza le sue intenzioni per supporre che voglia avanzare richieste economiche).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di due procedimenti distinti, uno per la separazione e l’altro per i danni che lei ha subito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  146. Pietro dice:

    Buongiorno,
    con la riforma in vigore dal 1 marzo 2023, oltre alle dichiarazioni dei redditi sarà necessario portare anche gli estratti bancari di tutti i conti correnti detenuti negli ultimi 3 anni. Ho un dubbio in merito a questo punto. E’ sufficiente portare la dichiarazione della banca in cui viene indicato il saldo al 31/12 e la giacenza media (la stessa che viene usata per calcolare l’ISEE) oppure serve proprio l’estratto conto con indicata ogni singola voce di spesa? Nell’estratto conto viene riportato oltre all’importo speso, anche data, ora e luogo in cui si è effettuato ogni singolo acquisto. Capisco far vedere l’ammontare del conto, però mi chiedo non sarebbe una violazione della privacy far vedere dove mi trovavo ogni singolo giorno degli ultimi 3 anni e come ho speso ogni singolo euro? Teniamo conto che al giorno d’oggi anche una transazione di 2 o 3 euro viene effettuata con la carta.
    Inoltre mi chiedo, se 1 o 2 anni fa ho chiuso uno dei miei tanti conti online, quindi rendendo di fatto irreperibile la documentazione richiesta dal tribunale, cosa posso fare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo sia meglio che si rivolga al suo Avvocato che sta seguendo il procedimento. In ogni caso, deve presentare anche i movimenti del conto corrente.
      Per il resto, Lei avanzi la richiesta per iscritto alla sua banca e se non risponde quanto meno avrà modo di dimostrare al Giudice che lei avrebbe voluto produrre quei documenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  147. Paolo dice:

    Buongiorno
    Ho acquisto una macchina prima del matrimonio Il finanziamento intestato a mé Il veicolo l’ho cointestato il matrimonio è stato fatto con la divisione dei beni Adesso lei vuole attaccarsi all’ veicolo a cosa vado incontro ??
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il veicolo risulta cointestato, la richiesta di Sua moglie risulta legittima. Per contrastarla occorrerebbe dimostrare che si trattava di una intestazione fittizia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • Sara dice:

      Buongiorno, sono una ragazza madre di 28 anni con un affidamento super esclusivo, il padre non è mai stato presente in alcun modo nella vita della bambina.
      Vivo con i miei genitori nella loro abitazione e con la mia bimba di 7 anni.
      Ho un lavoro indeterminato a tempo pieno e ho necessità di distaccare il mio nucleo familiare da quello dei miei genitori. C’è possibilità chiedendo al comune di ottenere una divisione dello stato di famiglia ?

      Rispondi
      • separatamente dice:

        Buongiorno,
        anche al fine di chiedere l’assegno unico universale è necessario considerare il reddito del nucleo familiare che vive nella stessa abitazione. Senza un trasferimento effettivo, deve considerare tutti i membri con reddito anche ai fini delle dichiarazioni ISEE.
        Cordiali saluti,
        Avv. Marco Pola

        Rispondi
  148. Fabio dice:

    Buonasera, io mi sono separato dalla mia compagna. Abbiamo 2 figli, uno nostro ed uno che ha riconosciuto solo lei alla nascita, in quanto di un altro che però si è dileguato. Volevo capire, il mantenimento sarà per entrambi o solo del legittimo?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il suo impegno economico a titolo di mantenimento riguarderà solo i suoi figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  149. Pisoni Enza dice:

    Buongiorno,
    Chiedevo un’informazione.
    Nel caso di separazione se nella casa al 50% rimane mio marito io ho diritto alla mia metà del valore della casa per poterne acquistare un’altra ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Mi dispiace non ho compreso la sua domanda. Provi a riproporre la domanda con maggiori dettagli. La cada a chi appartiene ? Vi siete messi d’accordo per abitarla 15 giorni dal marito e gli altri 15 dalla moglie? Attendo, se lo desidera, dettagli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Enza Pison dice:

        Buonasera,
        Chiedo scusa non è ben chiara la mia situazione:
        Sono sposata da quasi 22 anni ,con 3 figli ( 20-14-10 ).Abbiamo una casa di proprietà al 50% e la separazione dei beni .
        In caso di separazione e se i figli minori fossero affidati a me visto che lavorando part time posso dedicarmi maggiormente a loro la mia domanda è la seguente.
        Io posso cambiare casa con i figli ( visto che L abitazione dove siamo ora ha troppi ricordi di brutti momenti e preferirei allontanarmi da lì)e chiedere a mio marito il valore di metà casa per poter acquistare una nuova casa per vivere ?
        O lui ha diritto ad avere la nostra casa se rimane lì e a non liquidarmi la parte che è intestata a me?
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          può cercare di trovare un accordo con suo marito che potrebbe essere confermato in una separazione consensuale. Ma si ricordi che i provvedimenti tipici di un Giudice, quando si affronta una separazione contenziosa (uno contro l’altro) possono riguardare soltanto la casa coniugale non altre case. In pratica, se lei risulta collocataria prevalente dei figli ha diritto a chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  150. Susy dice:

    Buonasera Avvocato sono separata e vivo nella stessa casa familiare cointestata, però il mio ex potrebbe comprare la mia quota ma ho due figli di 31 e 34 che vivono con noi perché non hanno un lavoro stabile e non si possono permettere ad oggi una casa, Se io vendo la quota a mio marito, lui potrebbe un indomani buttare fuori casa i figli?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se le sue figlie hanno un reddito (sebbene senza un lavoro stabile), c’è la possibilità che il padre si rivolga ad un Giudice per chiedere la liberazione della casa. Aggiungo che l’età dei figli è piuttosto avanzata, quindi, sussiste il rischio che un Giudice consideri autonomi ed autosufficienti i figli privandoli della possibilità di vivere con il padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  151. Massimo Piras dice:

    Salve! Sono padre di 3 figli che vivono con me e sono nel mio nucleo familiare, mentre la madre è in un nucleo familiare a parte.
    Ho dato il mio appartamento in comodato a mio fratello disabile al 100% che non ha altro luogo dove vivere. La madre dei miei figli (non siamo sposati e nemmeno conviventi) vive provvisoriamente nello stesso appartamento pur non avendo alcuna autorizzazione e vorrebbe portare con se due dei nostri tre figli che da circa due anni vivono con me all’estero tranne i soli due mesi estivi dove viviamo insieme.
    La finalità è quella di vedergli assegnato da un giudice l’appartamento, quali sono le possibilità che questo possa accadere? Grazie e complimenti x la disponibilità e competenza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il rischio sussiste: l’abitazione sulla quale il genitore collocatario dei figli può avanzare richiesta di assegnazione è quella dove i figli vivono stabilmente e a volte sono anche sufficienti pochi mesi. Basti pensare che se i figli sono iscritti a scuola vicino a questa abitazione è molto probabile che il diritto di assegnazione si radichi presso questo immobile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  152. Gabriella Rizzo dice:

    Salve sono sposata in seconde nozze, io ho tre figli avuti dal 1 marito che vivono con me,da poco abbiamo deciso per il questo vivere di andare a vivere in due case diverse in due comuni diversi. Ma ai fini fiscali soprattutto per le tasse universitarie di mia figlia i nostri redditi fanno sempre cumulo?se si, come posso fare per scorporare mia figlia dallo stato di famigliaai fini delle tasse universitarie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza una separazione, siete ancora un nucleo familiare ed il reddito si calcola con riferimento ad entrambi i coniugi anche ai fini delle tasse universitarie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  153. Lisa Landi dice:

    Buongiorno avendo ereditato x metà la casa di sua madre mio marito ne paga le intere utenze xchè sua sorella nn interessa altresì che la liquidazione in denaro della sua parte di casa ….ha sostenuto che nn servendosene mai lei nn paga tasse né utenze domestiche di questa ….io e mio marito la usiamo solo l estate circa 2 mesi e l inverno a dirla tutta saltuariamente saranno sette giorni in 4/5 mesi ….lei vuole la sua parte ….in questo caso posso chiederle che vengano sottratte dall’ importo dovuto la metà delle spese dal 2017 fino a d oggi sostenute e riparazioni e utenze domestiche da lui pagare ed ancora intestate alla madre??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il pagamento delle utenze, salvo diverse intese, è riconducibile a chi utilizza l’abitazione.
      La manutenzione straordinaria compete ai proprietari quella ordinaria sempre a chi utilizza l’immobile. Per queste ultime, potreste ipotizzare una richiesta di rimborso al 50% per quelle spese che non sono riconducibili al mero utilizzo dell’abitazione ma ad una normale usura.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  154. Marco Vi dice:

    Buondì a tutti,

    Abbiamo una bambina minore in affidamento congiunto, la madre …..
    mi è capitato che un giorno non abbia potuto andare a prendere mia figlia ( auto meccanico ) ho telefonato a mia figlia il giorno prima dicendole che non avrei potuto
    andarla a prendere e se aveva chi potesse farlo, rispose ok chiedo. le dissi di fammi sapere, …dopo poco arrivò l’intimazione dalla madre che devo chiederlo a lei e non a mia figlia, possibile che ci debba essere anche questa situazione ? voglio dire so benissimo che mia figlia avrebbe chiesto a sua madre . Sono obbligato a queste situazioni ? . scusate magari piccole cose che fanno un grande male.

    Grazie ancora per quanto potrete rispondermi
    Marco V.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i figli non sono proprietà dell’uno o dell’altro genitore. Le consiglio comunque di comunicare ad entrambe (madre e figlia) eventuali contrattempi perché cosí farebbe un diligente genitore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  155. Rosa Petronelli dice:

    Salve… Ho una domanda da porle… Nel mese di novembre 2023 ho attivato il servizio post asilo per i miei due bambini, chiedendo all’asilo stesso però,nel caso in cui non mi sia più servito,se avessi potuto annullare lo stesso… La risposta è stata positiva, dicendomi che bastava una semplice email con la mia comunicazione in anticipo… Così è stato fatto.. in un secondo momento però hanno ritrattato ,dicendomi che sul foglio d’iscrizione c’era scritto che la domanda era relativa all’intero anno scolastico.. volevo chiederle, c’è un modo per non pagare il servizio!? Anche xké utilizzato solo per un mese e adesso non viene usufruito? Mi sembra tanto un ricatto. Grazie in anticipo per la sua risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      prima di fornire un suggerimento occorre leggere con attenzione le condizioni del contratto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  156. mario stuccillo dice:

    Buonasera sono una mamma separata abbiamo l’affidamento congiunto di 2 bambini volevo cortesemente sapere se il loro padre nei giorni di visita può affidare ad altre persone estraene senza nessuna delega e a quanto riferito dai bambini sembra essere la sua nuova compagna, premetto che nell’atto di separazione si specifica che nei suoi giorni di visita il prelievo dei bambini dalla casa materna lui a il compito di prenderli e poi riportarli a casa volevo sapere come comportarmi grazie x l’attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dopo la separazione entrambi i genitori hanno facoltà di intrattenere nuove relazioni affettive con la conseguenza che diventa inevitabile la frequentazione dei figli nati nel precedente matrimonio da parte del nuovo nucleo familiare.
      I casi in cui si possono limitare tali frequentazioni sono riconducibili alle ipotesi in cui il nuovo partner possa rappresentare un pericolo per la serena crescita dei minori. Fatta questa osservazione è altrettanto vero che il genitore non collocatario deve esercitare il diritto di visita prevalentemente in prima persona senza delegare a terzi tale esercizio; in difetto di tale comportamento, è ipotizzabile una istanza al Giudice per chiedere che il diritto di visita venga ridotto, ovvero, nei casi più gravi, che il genitore colpevolmente inadempiente venga sanzionato ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  157. Luciano dice:

    Buongiorno,
    sono un papà di una bambina nata in Italia, alla quale sono legatissimo e lei stravede per me. La madre tedesca si era trasferita in Italia 3 anni fa e dalla nostra relazione nasceva nostra figlia. La madre, che non ho mai sposato, immediatamente dopo il parto manifesta la volontà di andare via dall’Italia e di tornare in Germania. Dopo una lunga lotta giudiziaria ottiene dai giudici italiani l’affido condiviso con collocazione presso di lei e l’autorizzazione a partire. Di fatto lei lascia l’Italia e torna in Germania. Da quel momento in poi, dopo aver stabilito la nuova residenza in Germania, mette in atto una serie di comportamenti atti ad impedire il contatto padre-figlia con la chiara intenzione di estromettermi dalla gestione della bambina.
    Mi sono rivolto all’avvocato e facendo appello all’art. 8 del regolamento europeo 1111 del 2019, che prevede la competenza dell’autorità italiana a decidere su una decisione del diritto di visita, propongo ricorso entro i previsti 3 mesi dal cambio di residenza. Con il ricorso chiedo una modifica della decisione del diritto di visita e chiedo anche che il giudice stabilisca una nuova collocazione della bambina presso il padre in Italia e che disciplini il diritto di visita della madre. Il giudice di primo grado rigetta la mia richiesta dichiarandosi incompetente poiché l’articolo 8 del regolamento europeo prevede la possibilità di chiedere una modifica del diritto di visita e non anche una richiesta di affido. Il mio avvocato dice che il giudice ha sbagliato la valutazione in quanto non è assolutamente previsto che “la modifica richiesta dalla parte ricorrente riguardi il diritto di visita” ma che la modifica deve essere richiesta rispetto ad una precedente decisione relativa al diritto di visita, non vi sono preclusioni o indicazioni circa l’oggetto della richiesta di modifica.
    Dunque il mio quesito riguarda proprio l’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento europeo. Esistono delle sentenze di giudici italiani o anche europei che avvallino la posizione del mio avvocato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      mi permetto di fare solo due rilievi. Il primo è che senza leggere le carte sembra difficile esprimere un parere attendibile. Il secondo, prevede solo una disamina dell’art. 8 che, a mio avviso, non prevede la possibilità di modificare l’affidamento ma solo il diritto di visita. Segue il dettato normativo:
      Articolo 8
      Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita
      1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro
      a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità
      giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore
      permane, in deroga all’articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per
      modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del
      trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di
      visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente
      residenza abituale del minore.
      Buona serata,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  158. Barbara dice:

    Buongiorno, sono una ragazza con un bimbo di pochi mesi. Il padre, con il quale non vado d’accordo, non risiede con noi e nemmeno ha mai convissuto. Volevo avere informazioni e delucidazioni su come procedere per vie legali per l’affidamento del bambino. Quali sono i tempi, i costi e come verrà gestita la situazione visita e mantenimento.
    Grazie
    Barbara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      occorre procedere con ricorso per la regolamentazione del figlio nato fuori dal matrimonio.
      L’affidamento, di solito, è condiviso tra i genitori. La collocazione abitativa del minore, invece, viene abitualmente disposta presso il genitore che si occupa prevalentemente del figlio.
      Per richiedere l’affidamento esclusivo del figlio occorre dimostrare che il padre non ha la volontà o le capacità di occuparsi del minore. In ogni caso, il mantenimento del figlio compete anche al genitore che non risulta affidatario esclusivo.
      Per un preventivo di spese legali, occorre esaminare la situazione reddituale e patrimoniale della Vostra famiglia e le possibili soluzioni giuridiche. Nei casi più semplici comunque si possono contenere le spese legali ad € 2.000,00.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  159. ROCCO dice:

    Dopo che la moglie è stata con un altro è rimasta incinta partorendo un maschio. Per anni mi ha fatto credere che fosse mio . Dopo il DNA è una causa il giudice ha riconosciuto il vero padre togliendomi la patria potestà. Domanda: cosa posso fare in modo che possa vedere il figlio? Dato il rapporto affettivo con il ragazzo. In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      si tratta di un tema assai delicato e non vi sono univoche risposte. Io mi permetto di segnalare una interessante pronuncia del Tribunale di Como del 13 marzo 2019 che ha sancito il principio teso a tutelare il diritto del minore a a conservare rapporti significativi con soggetti non consanguinei. Con maggiore dettaglio, il Tribunale lariano ha precisato che il minore deve essere tutelato ex art.333 c.c. dalle conseguenze pregiudizievoli, per la sua crescita, del conflitto coniugale, che rischia di allontanarlo, una volta disgregato il nucleo familiare, dalla figura del “genitore sociale”, atteso l’interesse dei minori alla stabilità dei legami affettivi con le persone con cui hanno vissuto e alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo.
      L’idoneità genitoriale va valutata anche con riferimento alla capacità di preservare al figlio la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa genitoriale. [Nel caso di specie, la madre aveva dedotto e fatto accertare la non paternità biologica del marito; il tribunale, anche in considerazione dell’esigenza di tutela del legame affettivo della minore con il padre – indipendentemente dalla consanguineità – ha disposto la collocazione prevalente della bambina presso il padre.]
      Mi auguro di esserle stato di aiuto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  160. Daniele dice:

    Buongiorno,
    mettiamo il caso che una coppia di conviventi si rivolga ad un centro di fecondazione assistita per avere un figlio.
    A causa di un errore umano (non frequente ma assolutamente possibile) vengono usati i gameti di un altro uomo.
    Prima della nascita del figlio viene effettuato un test del DNA prenatale e si scopre che il padre genetico non è lo stesso.
    Al momento della nascita lui può rifiutarsi di riconoscere il figlio visto che non sarebbe suo?
    Nel caso la madre faccia causa al compagno, il tribunale potrebbe imporgli il riconoscimento nonostante il DNA sia diverso?
    Tengo a precisare che NON sto parlando di fecondazione eterologa e che NON sto parlando di una coppia sposata, dove esiste la presunzione di paternità al momento nascita.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      solo il padre biologico può riconoscere il figlio naturale. Se il suo compagno, pur consapevole di non essere il padre, riconoscesse il figlio, commetterebbe un illecito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  161. silvana colombo dice:

    Mia sorella si separa e successivamente divorzia e dall’atto risulta l’impegno a trasferire, da parte dell’ex marito, a titolo gratuito la quota di un immobile diviso tra quattro persone. La suddetta non dà seguito all’accettazione – per ignoranza, per non aver letto l’atto.
    Crede comunque di essere diventata proprietaria al 50% e provvede a pagare imposte, tasse e spese condominiali al 50%.
    Solo in vista di una compravendita dell’immobile citato nell’atto il Notaio della parte acquirente fa notare che la documentazione non è completa.
    Nel frattempo l’ex coniuge è morto. Il figlio ha rinunciato all’eredità per troppe passività.
    Mi chiedo essendo terzi coinvolti in questa vicenda cosa si può fare? Si può far valere l’atto di separazione/divorzile facendo valere l’omologazione. L’atto è stato trascritto nelle note dell’immobile nell’anno 2023 ma il Notaio non lo ritiene corretto? Nella visura immobiliare dell’Agenzia delle Entrate risultano tre quote (due al 25% e una al 50%) come doveva essere, ma il Notaio persiste nella Sua idea e quindi la compravendita non è fattibile. Che cosa si può fare? Spero che il quesito Vi possa interessare. Ho fatto visure immobiliari e ispezioni ipotecarie. Notaio insiste col chiedere cancellazione all’Agenzia delle Entrate della quota al 50% (in precedenza 25%).
    Ho letto un po’ di materiale su questo tema … Aiuto!!!!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le “carte”. Non ricordo, comunque, casi di accettazione tacita della donazione. Anzi la Cassazione è molto rigorosa sul punto e pretende un’accettazione formale al fine del perfezionamento della donazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  162. Mauro Salluzzo dice:

    Buongiorno,Avvocato,
    Sono sposato con una ragazza madre .Il figlio maggiorenne che non è italiano convive nello stesso appartamento da 4 anni.Nonostante lavori non ha mai contribuito con le spese e non a mi ha mai rispettato non saluta,non mi da una mano in niente.Abbiamo anche fatto un trasloco ma lui non a mosso un dito a trovato solo scuse.Come anche altri lavori.In pratica si chiude nella sua stanza e non si interessa di niente.Naturalmente quando gli viene rinfacciato qualcosa mente approfittando che la madre è sorda.Quindi non è possibile andare d’accordo.Cosa posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovreste, anzitutto, trovare un punto d’intesa fra marito e moglie. Sembra una risposta ovvia ma senza l’appoggio di sua moglie non potrebbe intraprendere una iniziativa giudiziaria al fine di chiedere l’allontanamento del figlio dalla casa coniugale. Iniziativa, quest’ultima, che lei potrebbe prendere se avviasse un procedimento di separazione. L’autosufficienza del figlio non permetterebbe a sua moglie di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ci contatti pure per un primo confronto a questo numero: 02.72022469. Chieda pure del sottoscritto.
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  163. Massimo dice:

    Buongiorno, sono divorziato da quasi 8 anni, ho 2 figli, una di 21 e l’altro di 18 anni, ho sempre pagato gli alimenti per loro non ho mai mancato a niente, neanche agli extra.
    Premessa che il mio stipendio si aggira sui 1800 senza straordinari, mantenimento 625 al mese per entrambi, e 509 di mutuo, più spese condominiali, e altre utenze .
    Vivo da solo, senza altre entrate.
    Sono 4 anni che non riesco a portare i figli a fare una sola settimana al mare.
    La grande da gennaio 2023 lavora come apprendistato e fa partime con una entrata che si aggira sui 900
    Finché il mio mutuo era basso , non mi premeva chiedere di fermare il mantenimento, ma adesso che il mio mutuo è aumentato di 150 euro, faccio fatica ad arrivare a fine mese.
    Ho fatto richiesta tramite l’avvocato, con cui ho fatto il divorzio di chiedere la sospensione della rata per la grande.
    Mi è stata negata dalla mia ex ,con la richiesta di fare la rivalutazione .
    Altra premessa, lei si è risposata.
    Come posso procedere, cosa posso dire all’avvocato?
    Che per telefono mi ha detto che vedremo di patteggiare…
    Voi cosa mi consigliate?
    Cordiali saluti
    Massimo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovrebbe proporre istanza di modifica delle condizioni della separazione. Ma le suggerisco di attendere che il contratto di apprendistato si trasformi in un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato.
      Per gli arretrati a titolo di rivalutazione lei ha maturato un debito se il contributo non è stato annualmente aggiornato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  164. Lucia dice:

    Salve vorrei sapere se io mamma di una bambina di 10 anni posso chiede di cambiare turnazione per fare sempre mattina. Abbiamo due turnazione mattina e pomeriggio il pomeriggio inizia alle 15 fino alle 22.15 non ho la patente dove io lavori non pasa un pulman. E per me e troppo difficile perché non ho nessuno che si prenda cura della mia figlia minore si invece faccio il turno di mattina finisco alle 14.15. Così mio marito la porta a scuola e io vado a prendere di scuola e mi prendo una di lei. Cosa posso fare grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la posizione del lavoratore dipendente genitore di figli è ampiamente tutelata a livello normativo sia italiano che europeo; la ratio di tali norme è quella di imporre al datore di lavoro di valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro o flessibilizzazione degli orari.
      A tal proposito, l’art. 37 della Costituzione italiana afferma il principio inderogabile secondo cui “le condizioni di lavoro [di una lavoratrice madre] devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Tale principio è stato ampiamente sviluppato, altresì, nella L. n. 53/2000 e nel D. Lgs. n. 124/2004 (che tutela i genitori “turnisti”): dalla lettura delle disposizioni ivi contenute, emerge l’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’attività lavorativa apprezzabili difficoltà organizzative.
      Peraltro, l’esigenza di tutelare la figura genitoriale di un lavoratore dipendente è fortemente percepita anche a livello governativo che, con la recentissima Legge 3 luglio 2023 n. 85, ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto ad operare in smart-working per i lavoratori genitori di figli minori di anni 14.
      A proposito della predetta proroga, rileviamo che la siCome a Voi noto, la posizione del lavoratore dipendente genitore di figli è ampiamente tutelata a livello normativo sia italiano che europeo; la ratio di tali norme è quella di imporre al datore di lavoro di valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro o flessibilizzazione degli orari.
      A tal proposito, l’art. 37 della Costituzione italiana afferma il principio inderogabile secondo cui “le condizioni di lavoro [di una lavoratrice madre] devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Tale principio è stato ampiamente sviluppato, altresì, nella L. n. 53/2000 e nel D. Lgs. n. 124/2004 (che tutela i genitori “turnisti”): dalla lettura delle disposizioni ivi contenute, emerge l’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’attività lavorativa apprezzabili difficoltà organizzative.
      Peraltro, l’esigenza di tutelare la figura genitoriale di un lavoratore dipendente è fortemente percepita anche a livello governativo che, con la recentissima Legge 3 luglio 2023 n. 85, ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto ad operare in smart-working per i lavoratori genitori di figli minori di anni 14.
      A proposito della predetta proroga, rileviamo che la sig.ra Costanzo è in possesso di tutti i requisiti necessari per avvalersi della possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in smart-working, con facoltà, quindi, di avanzare la connessa domanda di svolgere la propria mansione da remoto senza possibilità per il datore di lavoro di sindacare tale decisione. La sig.ra Costanzo, tuttavia, è conscia del fatto che FSH preferisca ricevere la prestazione lavorativa presso i propri uffici, quindi, sino ad oggi, ha preferito privilegiare le esigenze del proprio datore di lavoro.
      La sig.ra Costanzo, peraltro, è grata della disponibilità da Voi dimostrata in merito alla trasformazione temporanea del contratto di lavoro da full-time a part-time: tuttavia, la proposta avanzata lo scorso 30 giugno da parte di FSH dovrebbe essere migliorata al fine di consentire alla nostra assistita di assolvere diligentemente il proprio ruolo di genitore.
      Considerate queste premesse occorre relazionarsi formalmente con il suo datore di lavoro la fine di verificare la disponibilità del datore di lavoro di venire incontro alle esigenze della lavoratrice madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  165. Nico La Porta dice:

    Gentili Avvocati, vi ringrazio anticipatamente per questo servizio di supporto e consulenza che avete voluto presiedere. Vi spiego la mia situazione situazione nella speranza di poter avere un VS autorevole parere: sono divorziato da circa 7 mesi, io e la mia ex moglie abbiamo una bambina di 12 anni attualmente in regime di affido condiviso, con residenza presso la casa della madre. Io vivo per conto mio, posso vedere la bambina un pomeriggio a settimana e a weekend alterni. La casa dove mia figlia vive con la madre è gestita malissimo, intendo come pulizia, ordine della casa stessa. La mia ex moglie avalla una situazione della casa (dove vivono peraltro insieme come animali domestici un cane, un coniglio, due topolini, un riccio) disordinata, sporca, piena di escrementi degli animali stessi. Inoltre la bambina segue arbitrariamente un regime di alimentare non consono alla sua età e sviluppo, ingrassando. Non ritengo che mia figlia debba crescere in questo ambiente. Vi chiedo se, per tali motivi, possa essere mia facoltà rivolgermi ai servizi di assistenza sociale del comune di Milano. Vi ringrazio molto. Vi saluto cordialmente. Nico La Porta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la mancanza di igiene dell’ambiente in cui vive sua figlia può sicuramente giustificare la richiesta di intervento degli assistenti sociali. Mi chiedo solo se questa situazione era già stata messa in evidenza durante la separazione?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  166. Viviana dice:

    Buona sera.
    Avrei una domanda in merito alla sfera della salute di figli minorenni di genitori separati. Il figlio e’ in gestione condivisa, anche se sta per la maggior parte con uno dei due genitori, nella cui casa ha la residenza. In eta’ adolescenziale si rende necessario un supporto psicologico e dei trattamenti sanitari presso un centro specializzato, ma il genitore presso cui vive il figlio, ritiene di non dovere dire nulla all’altro genitore. Vorrei sapere come puo’ configurarsi questo comportamento. Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      durante il regime dell’affidamento condiviso le cure mediche e anche quelle psicologiche devono essere concordate tra i genitori. In caso di inadempimento, un simile comportamento potrebbe essere sanzionato anche a livello economico ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  167. Federica dice:

    Buonasera a tutti. Posso inviare una lettera al futuro padre di mia figlia , chiedendo che faccia un test di paternità PREnatale ora? So che non posso obbligarlo poiché la bambina ancora non è nata e occorre il giudice. Vorrei solo invitarlo a fare il test ora . Qualora rifiutasse aspetterò il normale iter di nascita-giudice ecc. Possibile questa richiesta o non esiste? Grazie infinite

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      chiedere, senza minacce, è sempre lecito.
      Forse sarebbe meglio concordare l’iniziativa con sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  168. Paola dice:

    Salve , volevo chiedere un info. Sto avendo problemi con il mio ex nonché futuro padre di mia figlia (sono incinta) . Volevo fare una diffida per comportamento scorretto. Chiedo di non essere più contattata, aggredita e che vengano cancellate le mie foto intime. Ma soprattutto posso chiedere nella diffida che non si presenti in ospedale il giorno del parto? Dato che minaccia di fare casino quel giorno e dato che tanto non vuole riconoscere la figlia? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che è, anzitutto, un suo diritto chiedere che il padre riconosca il figlio con le buone (riconoscimento spontaneo) o con le “cattive” (test DNA in sede giudiziale). Il padre, infatti, è tenuto, in ogni caso, al mantenimento del figlio.
      Poi ovviamente nella sua stanza di ospedale lei può ricevere chi desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  169. Maria Beninato dice:

    Buongiorno, sono sposata da 10 anni con un bimbo di 8, ora la sua ex compagna ha pignorato il c/c di mio marito poiché lavora da un anno in regola, chiedendo 29.000 euro x gli arretrati mantenimento x i due figli avuti con lei uno ha 18 e una 12.Ho un bimbo e ciò ci crea grossi problemi x 8 anni quando mio marito non lavorava ho provveduto a tutto io ora che finalmente ha un lavoro mi ritrovo ancora da sola.Cosa posso fare? L’udienza è il 12/12/2023

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ci sono tre figli con identici diritti quanto meno agli occhi dei Giudici.
      Poi ovviamente il padre potrebbe cambiare destinazione dell’accredito del suo stipendio.
      Il rischio, tuttavia, è anche quello che l’ex di suo marito faccia un pignoramento diretto nei confronti del datore di lavoro con il risultato che 1/5 dello stipendio di suo marito venga destinato all’estinzione del debito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  170. Lorena dice:

    Buongiorno
    Separa ede il padre regolarmente la prende a scuola due giorni a settimana lui abita in un appartamento condiviso con due estranei e con un solo bagno igiene lascia desiderare e ha un lettino x una persona cioè x lui ,ha problemi di salute xchè è obeso dormi con un apparecchio che l’aiuta a respirare può avere il consenso x passare il sabato e domenica a casa sua?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      non ho capito se siete separati e se esiste una regolamentazione del diritto di visita del padre stabilita o confermata da un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  171. Donatella dice:

    Buonasera,sono separata dal 2019 e non ho più la casa intestata a me. Tuttavia mi è arrivata la tari del 2014.l, anno in cui era ancora intestata a me.Vorrei sapere se spetta pagare solo a me o dovrebbe contribuire il mio ex marito dal momento che in quell’ anno eravamo ancora felicemente sposati e in comunione di beni.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il fatto che vi siete separati non incide sui pregressi debiti in capo ai comproprietari dell’appartamento o al singolo proprietario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  172. Roberta dice:

    Buongiorno avvocato volevo chiederle essendo ormai separata da quasi 2 anni e abbiamo l’affidamento congiunto il mio problema riguarda le visite mediche e di controllo a cui mi sono dovuta sempre interessare io perché lui dice che non può perché lavora ma lavoro anch’io e purtroppo gli appuntamenti sono quasi sempre appunto in orari lavorativi che non si possono spostare puo lui sempre rifiutarsi la ringrazio anticipatamente se mi darà una risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori si devono occupare dei figli. Una soluzione potrebbe essere quella di delegare al Suo anche l’organizzazione e la fissazione degli appuntamenti.
      Lasci comunque traccia degli inadempimenti del padre. Se lo riterrà utile, Lei potrà agire in giudizio nei suoi confronti per accertare l’inadempimento e sanzionarlo pecuniariamente come dettagliatamente previsto dall’art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  173. Sara dice:

    Buongiorno,
    ho una bambina di 21 mesi, avuto dal mio ex compagno (conosciuto più di 25 anni fa e con il quale convivevo dal 2015). Dopo la nascita di nostra figlia abbiamo avuto frequenti vedute di pensiero (su ogni cosa, partendo dal mettere o meno il ciccio, alla marca di biberon da acquistare, fino alla modalità di educazione). Ogni cosa che io dicevo o facevo non gli andava bene e si doveva fare quanto diceva lui, per non avere discussioni o litigi. A fine aprile/inizio maggio mi ha buttata fuori di casa (io non stavo a dormire con lui e la bambina) però poi tornavo a prendere la mattina il mattino presto, la portavo a fare giri vari, poi ci vedevamo per mangiare, poi pomeriggio andavo ancora in giro, ci vedevamo per mangiare alla sera e poi dovevo ancora andarmene. Premetto che non avevo una casa dove andare (se non dai miei che però distano più di 50 km di distanza, mentre lui vive in una casa di 3 piani con 3 letti matrimoniali dove abita solo lui, in più ha residenza anche la bambina e sua madre che non abita li). Premetto che a luglio 2022 abbiamo mandato la bambina al nido , io sono rientrata al lavoro, ma poi a fine settembre ha preso un otite con perforazione timpano e io mi sono licenziata per curare mia figlia. Poi a settembre di quest’anno ho trovato un nuovo posto di lavoro perchè con il NAspi non riuscivo ad arrivare a fine mese. A luglio ho poi comperato (grazie a mia nonna) una abitazione ed ora abito li (la sto sistemando piano piano ogni mese con i piccoli risparmi che riesco a ritagliarmi). Da settembre quando ho cominciato a lavorare, la bambina ha iniziato il nido e fino al mese scorso, io dormivo a casa mia, al mattino alle 7 circa andavo a casa del mio ex compagno, preparavo la bambina per il nido, poi io andavo al lavoro, loro andavano all’asilo. Alle 17 andavo io a prenderla all’asilo e la portavo a casa del mio ex compagno dove rimanevo fino a quando la bambina si addormentava (facendo da mangiare e sistemando la cucina e pulendo secondo necessità).
    Ultimamente insistevo sempre di più per portare a dormire la bambina anche a casa mia, ma erano tantissime le scuse per evitare ciò. Solo poche volte mi è stato concesso e sempre con lui che dormiva a casa mia.
    Fino a che una sera dove lui avrebbe dovuto mangiare e dormire a casa mia, dopo una discussione causata dal fatto che la bambina non voleva essere cambiata (spesso fa capricci alla sera quando è stanca, dopo che frequenta l’asilo) ho cercato di convincerla per 40 minuti, dopo di che l’ho vestita perchè faceva freddo, lei si è messa a piangere e il mio ex compagno si è adirato e ha chiamato i carabinieri accusandomi che picchio la bambina. Ha preso il telefono attivando il registratore e messo in scena una fuga per le scale (tenendo la bambina in braccio) gridando verso di me di smetterla di tirare i capelli alla bambina, di starle lontano e di smetterla di picchiarla. Ai carabinieri ha dichiarato che più volte ho picchiato la bambina, cosa ovviamente falsa, visto che non l’ho mai toccata con un dito. In più ha dichiarato che era venuto quella sera a casa mia a portarmi da mangiare perchè io non dò mai da mangiare a mia figlia. I carabinieri hanno visto che il frigorifero e la dispensa non erano di certo vuote.
    Cosa posso fare? Premetto che lui ha telecamere in casa, alle quali io non ho mai avuto accesso. Lui vuole chiedere l’affidamento esclusivo e presubibilmente togliermi la bambina? Può farlo?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Vostra conflittualità richiede a mio avviso una regolamentazione in giudizio. Esiste un procedimento giudiziale in tal senso con il quale potrà essere regolamentata la collocazione prevalente del figlio, il contributo al mantenimento per il figlio e i diritti di visita del genitore non collocatario.
      Se lei è una buona madre non ha nulla da temere con riferimento a provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  174. Simona22 dice:

    Buongiorno avvocato,

    La ringrazio moltissimo per questa opportunità innanzitutto.
    Convivo con un uomo di 40 anni, io ne ho 30, lui si ubriaca e si droga abitualmente. Il tenore di vita è molto scadente e devo liberarmi di questa situazione. Abbiamo mutuo e casa cointestati, dovrei essere io ad andarmene volendolo lasciare? Io sto bene in questa casa, sono a 1km dal lavoro e non vorrei scombussolare la mia vita. I suoi pagamenti sono regolari rispetto ai debiti che abbiamo, non posso nemmeno appellarmi a ciò. È un travaglio avere serenità però. vorrei sapere gentilmente quali sono i miei diritti in una situazione del genere o se sono costretta ad andarmene perdendo ormai i 20k anticipati per l’acquisto della casa cointestata. Entrambi abbiamo il contratto a tempo indeterminato. Vani i plurimi tentativi di cura come Serd, comunità … È una persona apparentemente adeguata e consapevole che dichiara di non voler abbandonare i suoi vizi.

    La ringrazio moltissimo per la sua attenzione e le auguro buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci sono figli. Quindi un giudice non privilegerà uno dei due genitori in caso di interruzione della convivenza con un provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di un solo genitore.
      In questi casi, le consiglio di avvisare un giudizio di divisione della proprietà immobiliare. Se uno dei due comproprietari non vuole acquistare il 50% della casa intestato all’altro, il Giudice metterà all’asta l’immobile. Meglio evitare questi procedimenti e mettersi d’accordo anche mettendo in vendita l’immobile senza passare da una asta giudiziaria.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  175. Eleonora dice:

    Nel 2006 ho avuto una figlia. Il “padre” non l ha riconosciuta e non si è mai fatto vivo ed è sparito dalle nostre vite. Vive all estero e mi ha bloccata su qualsiasi canale. Ultimamente ho scoperto,monitorando a random il cellulare di mia figlia, che è da mesi che si scrivono tramite i social. Loro due e non solo. Anche con la nuova compagna di lui. Tutto a mia insaputa. Può farlo essendo mia figlia ancora minorenne?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la Vostra è una situazione molto particolare. Mi stupisce che sua figlia voglia parlare con un padre che non l’ha riconosciuta, che è scappato all’estero, che non versa un euro per il suo mantenimento. Tutti diritti violati che potrebbero essere riconosciuti davanti ad un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  176. Manuela dice:

    Buongiorno avvocato
    Le sottopongo questa domanda in merito alla richiesta del mio Ex marito, da cui sono divorziata da 5 anni che, mi sta chiedendo di spostare un mutuo di una seconda casa, in altra filiale, di cui ero intestataria insieme a LUI, senza però pagare nulla, in quanto essendo la casa intestata a Lui, le pagava l’Ex, inoltre pensavo che con la sentenza di divorzio, venivo automaticamente tolta dal contratto.
    Ora mi stanno chiedendo la carta identità nella filiale dove era stato stipulato il contratto, poiché lo stesso vuole trasferirlo in altra sede.
    Ma ha distanza di cosi tanto tempo e come faccio per non farne più parte.
    Grazie per la consulenza e aspetto notizie

    Manuela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      con separazione e divorzio, come spesso accade, non si mutano gli impegni finanziari che i coniugi hanno preso, anche individualmente, con un soggetto terzo, nel caso da Lei descritto, la banca per un mutuo. Per spostare il mutuo dovete essere entrambi d’accordo ma se lei non paga la rata (e tale circostanza verrà confermata) non ravviso controindicazioni allo spostamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  177. Claudia dice:

    Buona sera avvocato io devo chiedere se mio ex marito e morto da poco e io con la sua figlia minore stio in un affitto e siamo in grandi difficoltà tutti familiari e figli ano rinunciato alla eredità per che sono dei debiti io ancora non o fatto la rinuncia per mia figlia posso andare a vivere in casa di mio ex grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se va a vivere in quella casa realizza con un comportamento concludente (tacito) l’accettazione dell’eredità.
      Quindi, mi sembra molto rischioso. Ma ovviamente non potete andare a dormire sotto un ponte.
      Vi auguro che la fortuna giri.
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  178. Riccardo dice:

    Buongiorno, in relazione alla costituzione dell’unione civile in cui uno dei due futuri coniugi è divorziato, a chi compete la verifica della mancanza di impedimenti? All’Ufficiale dello stato civile o è in capo al futuro coniuge la produzione della documentazione ( atto di divorzio) ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli impedimenti possono essere evidenziati anche successivamente all’unione. Ed il Comune non fa ricerche preventive. Si limita a chiedere i documenti necessari per celebrare l’unione civile: documento di identità valido; stato di famiglia; codice fiscale; marca da bollo; autocertificazione da compilare presso l’Ufficio di Stato Civile.
      In pratica non è possibile essere certi al 100% che non vi siano impedimenti come un preesistente vincolo matrimoniale ladove la documentazione presentata non si aggiorna, l’indegnità di una delle parti senza dimenticare la dichiarazione di morte presunta (se il presunto morto coniugato con uno degli uniti civili, si fa di nuovo vivo (mi scuso per il gioco di parole), per l’art. 68 c.c. è nulla anche la precedente unione civile contratta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  179. Marcello Pasquali dice:

    Buongiorno avvocato,
    sono convivente con due figli e per volere della mia compagna sto lasciando casa, volevo chiedere, l’assegno unico spetta al 50% giusto?
    Prendo uno stipendio di 1300 ma l’assegno di mantenimento viene calcolato solo sullo stipendio ho anche sull’assegno unico?
    Se con 1300 devo darne 600 di mantenimento posso usufruire dei circa 200 di assegno unico o ne dovrò dare 800?
    Grazie mille dell’attenzione.
    Cordiali salut

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se entrambi i genitori fanno domanda per l’assegno unico, l’INPS eroga lo stesso ripartito in egual misura tra i genitori.
      Occorre, ricordare, tuttavia, che un Giudice potrebbe diversamente disporre con riferimento all’assegno unico. Potrebbe, infatti, disporre un contributo fisso per il mantenimento in favore del genitore presso il quale sono collocati prevalentemente i figli nonchè il pagamento in favore esclusivo di quest’ultimo dell’assegno unico. Ovviamente in quest’ultima ipotesi di solito i giudici quantificano in misura più contenuta l’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  180. Golden dice:

    Mio padre rifiuta di pagare qualsiasi spesa extra inerente all’università,(spettanti all80%, e in accordo solo se non fondamentali per il percorso)dice che non ho più diritto al mantenimento universitario perché fuori corso(faccio triennale e adesso sarebbe il “4” anno,ma dall’universita abbiamo ricevuto fino a giugno prolungamento anno accademico per laurearsi causa covid)
    Già l’anno scorso,quando ero in regola non ha pagato ultima tassa e l’università ha preteso una denuncia scritta di mancato versamento da parte di mio padre per non annullare l’anno.
    Mio padre rifiuta in tutti i modi i contatti,solo mail e nonostante abbia fornito tutte le prove di essere in corso dice che non non mi spetta niente e che dopo la denuncia posso farne quante ne voglio che tanto a lui non cambia niente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il pagamento è previsto come dovuto dal padre nella separazione o nel divorzio, occorre agire con atto di precetto e poi pignoramento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  181. Simona dice:

    Buongiorno avvocato la prego mi aiuti..
    nel 2021 feci richiesta al tribunale di trasferimento chiedendo di spostare mia figlia minore a 20 km di distanza però nella regione confinante alla nostra nella casa del mio attuale compagno nonché padre della mia seconda figlia. all’epoca il mio ex marito versava un mantenimento pari a euro 300 mensili a favore della bambina.dopo aver presentato domanda al tribunale per trasferirmi il giudice ha deciso bene dopo esattamente un anno dalla richiesta nel quale ovviamente non mi sono potuta trasferire più, di dimezzare il mantenimento di euro 300 a euro 150 per il semplice motivo che il padre doveva sostenere ulteriori spese di benzina e di viaggio per poter vedere regolarmente la figlia ( distanza 20 km) e precisando che trasferendomi a casa del mio attuale compagno non avrei dovuto più sostenere le spese di mutuo che tutt’ora pago (370 euro mensili) per aver ristrutturato l’abitazione dei miei genitori divenuta casa coniugale mia e del mio ex marito seppur di proprietà ancora dei miei genitori.
    Al dimezzamento del mantenimento il giudice ha però deciso che l’intero ammontare dell’assegno unico (200 euro) dovessi percepirlo io avendo e lavoro part-time e un reddito inferiore ai 10.000 € annui.dopo questa sentenza che è uscita dopo esattamente un anno dalla richiesta, non potendomi trasferire perché in attesa dell’autorizzazione del tribunale, ho provveduto con il mio avvocato a fare l’appello sia perché non mi sono più trasferita e quindi ancora devo sostenere le spese di ristrutturazione e sia perché ad oggi il padre di mia figlia mi versa 150 € al mese.dopo un altro anno( quindi 2 in totale) esce la sentenza dell’appello dove i giudici danno ragione al mio ex marito dicendo che percepisco l’intero ammontare dell’assegno unico (cifra calcolata sul mio isee) e che essendomi trasferita a casa del mio compagno quest’ultimo avrebbe dovuto contribuire al mantenimento di mia figlia nata dal mio primo matrimonio. Oltre al danno anche la beffa perché i giudici mi hanno condannato a al pagamento delle spese legali di controparte che ammonta a circa 6000 €.il mio avvocato vuole fare ricorso alla cassazione dicendo che a parte il discorso trasferimento che non è mai avvenuto perché c’è voluto un anno per autorizzarlo, ma sostiene che al mantenimento della bambina non può essere addebitato nessun costo di trasporto.non so cosa fare, ho paura di perdere anche in cassazione e di dover pagare ulteriori spese e parcelle della controparte nonostante io usufruisca del gratuito patrocinio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      difficile pronunciarsi senza leggere le due sentenze. Mi sento, tuttavia, di evidenziare che se il trasferimento non vi è stato e lo stesso giustificava almeno in parte la riduzione dell’assegno di mantenimento, occorre, anzitutto, comprendere se la Corte di Appello sia stata messa correttamente a conoscenza della circostanza e le ragioni che l’hanno indotta ad ignorare la rilevanza di tale informazione.
      Ma devo ammettere che la decisione sulla opportunità di proporre ricorso in Cassazione necessita un approfondimento, anche in termini temporali, molto analitico che non possiamo affrontare in questo veloce scambio di messaggi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  182. Aleksandra dice:

    Buona sera,
    Siamo residenti della Svizzera tedesca, con la cittadinanza italiana, dove il tribunale ha deciso che immobile nella provinca di Como restasse al mio ex marito ( nel contratto risulta solo mio ex marito nonostante che eravamo sposati e il primo figlio era nato, non abbiamo separazione dei beni,ha fatto falsa dichiarazione). Cosa posso fare in questa situazione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere la sentenza e verificare anzitutto che sia ancora appellabile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  183. Barbara samperi dice:

    Nel 2013 è nata mia figlia dopo un travaglio molto complicato e un cesareo tardivo. Mia figlia purtroppo ne ha pagato le conseguenze.
    Dopo vari consulti medici nel 2020 con mio marito decidiamo di fare causa all’azienda ospedaliera per ottenere un rimborso del danno.
    L’avvocato ci ha parlato di un cambio normativa negli anni.
    Il punto è la bambina è nata prima di questa nuova legge. Noi facciamo causa quando già esiste la nuova legge. Il parere che chiediamo è a quale legge fare riferimento?
    Vale la data nascita o data della causa?
    Si applica la nuova legge Gelli?
    Cambia tutto relativamente al numero di anni 5 o 10 se abbiamo capito bene.
    Non abbiamo chiamato in causa medici ma azienda.
    Avremmo potuto chiamare medici in causa? Possiamo ancora farlo?
    Grazie!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lo desidera posso metterla in contatto esperto in responsabilità medica e risarcimenti.
      Io non me ne occupo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  184. Cristian dice:

    Buon giorno,
    sono venuto a conoscenza che la madre di mio figlio ha occupato abusivamente un appartamento (anche stesso lavorando e prendendo il mantenimento da parte mia) e sta usando mio figlio di 8 anni per non farsi buttare fuori dai vigili urbani. Inoltre ho chiesto una copia della carta d’identità del bambino e lei continua a rifiutarsi a darmela.
    come dovrei comportarmi?
    grazie per la vostra risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace troppe poche informazioni. Dovrei leggere le condizioni della separazione.
      In ogni caso, immagino che il mantenimento sia stato previsto soddisfare i bisogni del minore. A questo punto occorre chiedersi le ragioni per le quali la madre di suo figlio occupa un appartamento. Se queste ultime non sono riconducibili ad un grave stato di bisogno, la circostanza potrebbe anche giustificare una revisione dei provvedimenti aventi ad oggetto la collocazione e l’affidamento della prole.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  185. Alessandro fiorindo dice:

    Salve io avendo una figli dove passo alimenti e dove la madre prende tutti i bonus e dove mi richiede tutte le spese extra io come mi devo comportare e posso richiedere anche io il bonus 3000 euro non essendo mai sposato con la signora visto che l’affidamento è congiunto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non è stabilito diversamente dalle condizioni della separazione, l’assegno universale per i figli a carico, se viene richiesto all’INPS da entrambi i genitori, viene pagato dall’INPS in eguale misura tra i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  186. Andrea dice:

    Buongiorno,
    sono il fortunato padre di uno splendido bambino di 7 anni, convivente non sposato con la madre nella periferia di Milano. Il mio stipendio è di circa 2700/2800 al mese più benefit ed eventuali premi produttività. Lo stipendio della madre è variabile sui 1200/1300 più eventuali maggiorazioni, oltre ad un appartamento in affitto a circa 700 (comprensivo delle spese condominiali) ed alcune proprietà immobiliari all’estero di cui non conosco il valore reale.
    Lei lavora su turni molto dinamici mentre io ho i classici orari di ufficio con una forte componente di lavoro da casa che mi permette di essere abbastanza presente nella vita di mio figlio soprattutto quando la mamma è di turno. Viviamo nella casa di mia proprietà per cui verso un mutuo variabile al momento di circa 450 euro al mese. Se dovessi lasciare l’abitazione per cercare una casa in affitto equivalente a Milano dovrei spendere circa 700/800 euro al mese.
    In caso di separazione giudiziaria temo dovrei lasciare la casa e mi chiedo a quando ammonterebbe un eventuale mantenimento considerando la mia disponibilità a passare anche più del 50% del tempo col bambino. Ho sentito della possibilità di lasciare invariato il collocamento del bambino nella mia casa ed essere io e la mamma ad alternarci riducendo l’impatto di una separazione sul piccolo, questa soluzione potrebbe essere decisa in giudiziaria? grazie anticipatamente per le eventuali risposte.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’ipotesi in cui i genitori si alternano nella casa familiare, non può essere imposta da un Giudice.
      Se i genitori sono d’accordo in tal senso, un Giudice può confermare la liceità dell’accordo in occasione di un procedimento di separazione consensuale ovvero in occasione di un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Più che altro, si ricordi che, almeno teoricamente, il Giudice, quando dovrà decidere a chi assegnare la casa, dovrebbe privilegiare il genitore che ha trascorso più tempo con i figli. Valuti se partire con una richiesta di collocazione prevalente dei figli presso il padre con la conseguente domanda di assegnazione della casa familiare a quest’ultimo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Andrea dice:

        Grazie molte per le delucidazioni avvocato, quanto crede potrebbe costarmi il mantenimento se se la collocazione fosse con la madre?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Troppi pochi dati. Se vuole mi contatti in studio, raccolgo le info e provo a quantificare.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  187. Luca dice:

    Buongiorno
    Sono separato da più di un anno
    Avevamo beni in comune
    Mi chiede dei debiti a lei intestati , degli accertamenti fiscali sulla sua partita iva come mancato pagamento dell’IVA o accertamento IRPEF
    Io ho sempre saputo che fosse apposto con i pagamenti
    Ma ora lei mi chiede di pagare il 50%
    Sono obbligato a farlo?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dalle poche informazioni che ci ha fornito, sembra che si tratti di debiti personali per il quali non vi è solidarietà passiva tra i coniugi (il padre non deve pagarli).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  188. Luca dice:

    Buonasera vorrei esporvi la mia situazione:
    Sono separato,ormai da 5 anni affidamento condiviso e con un mantenimento allora di euro 650 per 3 figli minori.
    In questo ultimo anno la figlia più grande lavora abbiamo trovato accordo privato con la mia ex moglie di euro 550 più spese extra (psicologo e visite private che non vengono mai concordate)
    Da un anno vengo a. Conoscenza dell’ assegno unico che la mia ex percepisce al 100% omettendo mi senza accordo.
    Nonostante ciò presentandomi e ricevendo le spese extra compreso libri scolastici acquistati con dote scuola
    Vorrei precisare che io non riesco a permettermi una casa in affitto per le grosse richieste mensili che mi vengo richieste e sono costretto a vivere da mia madre ospitano i miei figli nei weekend alterni
    Più i miei 2giorni settimanali senza un’adeguata soluzione di letti notturni in 3 nel lettone
    Cosa devo fare?
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      deve chiedere la restituzione del 50% dell’assegno unico universale a Sua moglie. Deve collegarsi al sito dell’INPS ed avanzare domanda di pagamento del 50% dell’assegno. L’INPS, innanzi a due richieste, liquida 50 e 50 ai genitori.
      Alcune spese straordinarie devono essere concordate. E aggiungo, per iscritto. Se non sono concordate può rifiutarsi di rimborsale. Ma mi raccomando deve risultare traccia scritta anche del suo rifiuto. Basta un messaggio tramite cellulare.
      Per i libri scolastici, lei deve partecipare al 50% alle spese che residuano dopo la dote scuola.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  189. Emilio dice:

    Salve, ho due figli con la mia ex moglie alla quale verso un assegno di mantenimento per i due, mio figlio maggiorirenne studia in un’altra regione(senza parlarne neanche con me), la domanda è sono cmq tenuto a versare alla madre l’assegno di mantenimento ed in più pagare tutto( vitto alloggio tasse ecc) al 50%?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ci sono più i presupposti del mantenimento, riconducibili al fatto che Suo figlio è diventato autosufficiente da un punto di vista economico, le strade sono solo due: trova una intesa con la Sua ex con riferimento alla cessazione del contributo del mantenimento; oppure, si deve rivolgere ad un Giudice. Un’altra possibile soluzione potrebbe essere riconducibile all’iniziativa in giudizio del figlio maggiorenne che chiede il contributo in proprio favore. Per il resto, occorre leggere le condizioni del divorzio: di solito i costi relativi all’università devono essere previamente concordati tra i genitori senza che vengano imposti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  190. Maria Luisa Bonanomi dice:

    Buonasera, sono divorziata da giugno 2023. Il mio exmarito versa 300€ di mantenimento per nostro figlio di 17 anni. In tutti questi anni di separazione (circa dieci) non ho mai chiesto rimborso x spese straordinarie (portatile x la scuola di grafica, fisso a casa, cellulari, spese mediche ecc ecc.
    Ora però dopo divorzio, non posso più lasciar correre, sono senza lavoro e ho bisogno che contribuisca. A luglio 23 ho acquistato ennesimo cellulare rotto e dopo avergli chiesto di contribuire. Prima era d’accordo ora dice che non è un bene di prima necessità. So che la questione delle spese straordinarie è a discrezione dei tribunali. Noi siamo di Monza. Posso fare qualcosa x chiedere il rimborso della metà della spesa sostenuta? Grazue

    Rispondi
  191. Laura dice:

    Buongiorno, sono separata con figlio minore, il padre vuole iscrivere nostro figlio al servizio di pre scuola per sue necessità personali. Io non ne ho bisogno ma mi chiede la metà della cifra. Devo pagare anche io se il servizio occorre solo a lui? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la spesa non rientra tra quelle obbligatorie. E deve essere concordata. In difetto di manifesto (per iscritto) mancato accordo, Lei non paga. Ma il Suo ex potrebbe, solo in linea teorica, chiedere ad un Giudice che la spesa venga ripartita tra i genitori considerato che gli impegni lavorativi del padre non gli permettono di stare in compagnia del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  192. Lory dice:

    Buonasera sono una donna figlia unica con marito e due bambini. Abbiamo un ISEE di circa 6000 euro e non abbiamo casa intestata o altro solo due auto per altro neanche nuove.Ho problemi con i miei genitori monoreddito che hanno bisogno di cure ma con un ISEE di circa 13000€ che vorrebbero denaro da me per cure e altro questo anche a causa di una cattiva gestione del denaro da parte loro. Potrebbero in qualche modo rifarsi su di me anche se io ho meno soldi di loro due bambini che hanno bisogno di logopedia ed altro per spese mediche? Oltretutto sono soldi che io non ho. Attendo vostra risposta al mio quesito grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’unica ipotesi in cui i discendenti devono aiutare economicamente gli ascendenti deve ricondursi allo stato di bisogno di questi ultimi. In pratica, un aiuto economico da parte dei figli in favore dei genitori soltanto quando questi ultimi non sono in grado di provvedere alle loro necessità primarie ma, nella mia esperienza, i Giudici, se riscontrano lo stato di bisogno nei richiedenti, quantificano un mantenimento per importi quasi sempre molto modesti. Per le cure, esiste il sistema sanitario nazionale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  193. Claudia dice:

    Buongiorno,
    Il mio compagno ha divorziato nel 2019, ha uno stipendio attuale di 1800€ al mese, la sua ex moglie lavora, al momento del divorzio la ex moglie aveva un contratto part time da 900€ al mese, da un’anno circa ha un contratto a tempo indeterminato full time da circa 1300€/1400€.
    All’atto del divorzio avevano pattuito un mantenimento onnicomprensivo di 150€ per la minore e il pagamento del 50% della rata del mutuo fino al 2021.
    Nel 2021 la ex moglie avrebbe dovuto svincolare il mio compagno dal mutuo, con accollo liberatorio, accollandosi la sua quota a titolo gratuito (non corrispondendo nulla al mio compagno) e nel caso non c’è l’avesse fatta, avrebbe dovuto mettere la casa in vendita e il ricavato dividerlo in parti uguali.
    Tutto ciò non è avvenuto ed è stato trovato un accordo privato dove il mio compagno ha ricevuto i soldi della vendita del box come acconto nell’attesa che la ex moglie avesse trovato apposito garante per svincolarlo, facendosi carico ovviamente solo lei delle rate del mutuo gravanti sull’immobile.
    Siamo ad oggi e ancora il mio compagno è vincolato a lei con il mutuo, avevano un tasso variabile che attualmente la sua ex moglie non riesce a sostenere e vorrebbe richiedergli un mantenimento per la figlia maggiore.
    Lui attualmente versa come mantenimento 300€ onnicomprensivo di spese straordinarie (ovviamente poi gli compra anche extra senza chiedere la parte a lei. Es. cellulare, PlayStation,ricariche, vestiti..), lei ha un mutuo cointestato , che paga sola e che ad oggi è arrivato a 900€, dai quali il mio compagno doveva essere già svincolato nel 2021.
    Può lei ad oggi chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento per la figlia che oggi ha 14 anni?
    La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori , ma attualmente il padre la vede due volte a settimana per una pizza/cinema, perché la ex moglie, ogni volta che la minore doveva trascorrere il week and con il padre, inventava scuse per non farla venire.
    Può lei decidere di tenerlo ancora vincolato al mutuo e decidere, pagando da sola la rata del mutuo, di non dare la parte della casa al mio compagno (ovviamente sottratta dell’acconto già ricevuto)?
    È giusto come mantenimento 300€? L’assegno unico lo prendono diviso al 50%.
    Grazie
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      alquanto complessa la Sua domanda. E senza leggere le carte difficile sbilanciarsi.
      Occorre partire dalla lettura degli accordi divorzili nei quali tra l’altro dubito che sia stato pattuito un mantenimento onnicomprensivo di 150€ per la minore perchè è sempre necessario prevedere la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori.
      Occorre poi verificare l’origine e i documenti che provano l’accollo del mutuo a carico dell’ex coniuge. Sicuramente, impegno che non può fare maturare i propri effetti nei confronti della banca. Fatte queste precisazioni, l’importo di € 150,00 per il mantenimento della figlia mi sembra basso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  194. Giada dice:

    Buongiorno,
    io e il mio compagno abbiamo deciso di separarci.
    I primi anni di convivenza li abbiamo passati nel suo appartamento, però quando ho deciso che avrei voluto un figlio, lui ha accettato solo a condizione che ci trasferissimo in una casa in affitto. Lui ha posto questa condizione per paura di perdere la sua casa in caso di una eventuale futura separazione. Io non ero d’accordo però poi ho dovuto cedere perché altrimenti lui non avrebbe più voluto andare avanti nella relazione.
    Da alcuni anni ci siamo trasferiti in questa casa in affitto e nel frattempo abbiamo avuto un figlio che ha sempre vissuto in questa casa.
    Il contratto d’affitto è intestato solo a me e lui non ha mai spostato la residenza dal suo appartamento per evitare di dover pagare l’IMU.
    La nostra convivenza è diventata insostenibile e di comune accordo lui è tornato a viverre nel suo appartamento.
    Lavoriamo entrambi e lui ha iniziato a farmi un bonifico per le spese del figlio. Non c’è stato nessun accordo sulla cifra mensile ma l’ha quantificata da solo (con questa cifra riesco a coprire appena la metà delle spese di nostro figlio).
    Il problema è che il contratto d’affitto scadrà tra qualche mese (il proprietario non intende rinnovarlo) e il prezzo degli affitti a Milano in questi anni è aumentato moltissimo. Non riuscirei a permettermi di pagare un affitto di una nuova casa con i nuovi prezzi.
    E’ possibile chiedere l’assegnazione dell’appartamento di suo proprietà, dove ora lui vive, anche se nostro figlio non ci ha mai vissuto?
    Lui mi dice che non essendo sposati non ha alcun obbligo nei miei confronti e che mantenere i figli è un obbligo di entrambi i genitori e non solo del padre. Per questo motivo intende versare solo il 50% di quello che sono le spese effettive di mantenimento, mentre per la casa mi dice di tornare a casa dei miei genitori, in questo modo il costo abitativo sarebbe pari a zero. Io ovviamente non sono d’accordo perché vorrei avere la mia indipendenza.
    E’ possibile chiedere l’assegnazione della sua casa?
    In caso negativo, il giudice potrebbe obbligarlo a pagare un mantenimento più alto (comprendente anche parte dell’affitto) nonostante io abbia effettivamente la possibilità di andare ad abitare a casa dei miei genitori?
    Grazie per la vostra attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è possibile chiedere l’assegnazione di una casa dove suo figlio non ha vissuto.
      E’ però possibile agire in giudizio per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ed ottenere un contributo al mantenimento in misura fissa oltre alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative).
      Lei non deve andare ad abitare dai suoi genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  195. Saverio dice:

    Buongiorno,
    ho un amica che risulta separata legalmente
    col marito, che ha suo carico un assegno di mantenimento
    per i figli(solo figli).
    Ora la situazione è questa.
    I figli si sono sposati, tranne una ragazza maggiorenne che risulta invalida al 100% e
    a carico della madre, mentre il papà che era titolare di una pensione tedesca è morto.
    La madre penso di no, ma chiedo se questa
    ragazza abbia diritto alla pensione di reversibilità deceduto.
    Cordiali Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Legge prevede che il figlio totalmente inabile possa beneficiare dellla pensione di reversibilità del genitore venuto a mancare. A patto che al momento del decesso sia dimostrato il mantenimento del figlio da parte di quest’ultimo. E non mi sembra la situazione che lei mi ha descritto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  196. Alessandro dice:

    Buongiorno, sono convivente da 19mesi con figlio di 16mesi. Probabilmente ci separiamo. Avrei due domande:
    – è vero che, se non sarà consensuale (previsione data dalla madre), non potrò stare con mio figlio per giorni consecutivi (pernottamenti)?
    – l’assegno di mantenimento è previsto per le esigenze del solo bambino? Madre lavora, guadagna meno di me.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dopo il compimento del ventiquattresimo mese di vita può essere previsto anche il pernottamento con il padre. Alcuni giudici, attendono il compimento dei tre anni. Per il resto, in qualità di mera convivente lei non ha diritto ad un mantenimento personale ma è revisto l’assegno di mantenimento per il figlio laddove quest’ultimo venga collocato prevalentemente presso di lei.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  197. Anna dice:

    Buongiorno sono Anna ho un problema siamo tre sorelle eredi di un appartamento di mia mamma e dobbiamo sgomberare oggettistica e vestiario perché lo vendiamo ma la cifra di un preventivo fatto dalle mie sorelle per me è molto alto e mi sono proposta di fare io lo sgombero con lo sconto a testa di 50 euro vorrei sapere se ne ho diritto o possono obbligarmi a pagare e tra le altre cose io voglio vedere cosa mia madre ha lasciato nel suo guardaroba quindi(perché un estraneo lo deve fare?)grazie per ricevere una risposta
    Anna Rocco

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di spese che devono essere concordate e lei ha diritto di accedere all’immobile in qualità di erede. A meno che il possesso sia in capo ad una delle tre sorelle.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  198. Giuseppe dice:

    Buonasera ,come da accordo preso in giudiziale a luglio 2023 , 2 venerdì si è 1 no devo andare a prendere mio figlio a scuola a 40 Km di distanza per tenerlo poi il week end! Esiste un permesso apposito o una giustificazione valida prima che l’azienda mi possa dir qualcosa ? Premetto da contratto mi spettano 2 mezze giornate a settimana a casa , Dato che è il venerdì e il giorno con più flusso di lavoro so che prima o poi arriveranno a bussare … grazie mille in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non sono stati tipizzati o normati appositi permessi per i genitori separati. Occcorre attingere a permessi/ROL.
      Le nuove norme hanno ampliato i congedi parentali ma non dovrebbero essere adattabili alle sue esigenze.
      A volte conviene trovare una intesa con il datore di lavoro offrendo una prestazione lavorativa che compensi i permessi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  199. Stelio Traversa dice:

    Chiedo un giudizio circa la correttezza del calcolo dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato. Mi spiego:
    Solitamente viene stabilito l’importo, con adeguamento annuale all’indice ISTAT, e fin qui nulla da eccepire. Ma negli ultimi 10 anni circa (governo Monti in poi) i redditi da pensione hanno subito un adeguamento parziale in funzione del reddito, nel mio caso l’adeguamento é stato pari a circa il 60-70% dell’indice, pertanto se a suo tempo era stato stabilito un assegno pari al 33% del reddito netto, ora l’assegno corrisponde al 36%. E la cosa non mi sembra sia corretta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il problema credo consista nel fatto che lei per fare valere le sue ragioni dovrà agire in giudizio con una istanza di modifica delle condizioni della separazione con i conseguenti oneri legali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  200. Barbara dice:

    Tema spese straordinarie: mio figlio necessità di apparecchio per i denti. Informo il padre della cosa mi da il via libera a portarli dal dentista
    Viene fattta impronta e preventivo prontamente inviato al padre il quale risponde che nn intende pagare e aggiungendo che altrove costerebbe meno.
    Gli ho chiesto preventivo alternativo: se non me lo mandasse posso procedere comunque e pretendere la metà? Ci sono delle tempistiche in tal senso? Siamo divorziati e negli accordi c’è scritto che deve mantenimento mensile e metà delle
    Spese extra

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei ha fatto bene ad invitare il padre (mi auguro per iscritto) a fornirle un altro preventivo. Insista sempre per iscritto precisando che in assenza di preventivo alternativo sarà costretta ad accettare il primo preventivo. Con questi documenti e prove dovrebbe riuscire ad ottenere il pagamento del dovuto in giudizio.
      Questo sempre che abbiate l’affidamento condiviso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  201. Elisa dice:

    Salve sono divorziata da 6 anni. Con mio ex marito non c è comunicazione. Scrivo per sms e lui non risponde o se lo fa solo con emoticon, scappa via appena mi lascia ns figlio di 12 anni. Lo si può obbligare a comunicare? Lui dice che la pensa in un modo io in un altro e si va avanti così. Cerco solo il bene e serenità di mio figlio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esistono procedimenti in giudizio tesi ad accertare, prima, e sanzionare, successivamente, i comportamenti dei genitori che non collaborano al fine di educare e gestire serenamente la crescita dei figli (ex art. 709 ter cod. proc. civ.). Si tratta di una causa con un Giudice che valuterà la fondatezza dei lamentati inadempimenti genitoriali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  202. Daniela dice:

    Buongiorno , le scrivo per chiedere informazioni su come intervenire sulla vicenda: Mio nonno , 93 anni, autonomo di buona salute e vedovo, ha conosciuto una sua vicina di casa di età 50 anni senza impiego lavorativo , perciò volontariamente ha sempre dato una mano a lui aiutandolo con le faccende domestiche. Da un paio d’anni lei ha iniziato a vivere a casa di mio nonno , lui sostiene che ci sia dell’affetto. Da mesi litigano spesso perché lei vuole dei soldi , 400 euro al mese, altrimenti minaccia di tornarsene nel suo paese d’origine, in Romania , e non la rivedrà più. Così lui ,da uomo infatuato, ha deciso di sposarla per tutelarla , in caso della sua scomparsa, dandogli almeno la pensione. Tutto ciò , si può evitare ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      tutto ciò si può evitare soltanto se suo padre venisse dichiarato incapace di intendere e di volere.
      O quanto meno che gli venga affiancato un amministratore di sostegno che possa sostituirsi a Vostro padre in alcune decisioni.
      Se c’è un patrimonio da preservare ai fini ereditari, suggerisco di agire in fretta con il sottoscritto ovvero con l’avvocato che preferite.
      Ovviamente, sapete che la moglie diventa erede insieme ai figli in caso di decesso. E aggiungo anche che la moglie conserva il diritto di abitazione nella casa coniugale dopo il decesso del marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  203. Giovanna dice:

    Buongiorno,vorrei porvi un quesito.Sono recentemente venuta a conoscenza che mio marito mi ha tradita per anni con la stessa donna la quale ha anche frequentato casa mia a mia insaputa(ciò é stato ammesso da mio marito).L’amante in questione in questo caso é denunciabile per violazione di domicilio? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giovanna,
      non ravviso alcun genere di reato a livello penale.
      Il tradimento, tuttavia, se non tollerato e prontamente contestato in ambito civile con apposita iniziativa giudiziaria (ricorso per la separazione dei coniugi), può giustificare l’addebito della separazione a suo marito.
      La pronuncia di addebito determina delle conseguenze di carattere patrimoniale, infatti, il coniuge a cui sia addebitata la separazione subisce:
      la perdita del diritto all’assegno di mantenimento;
      la perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge;
      la condanna alle spese legali del giudizio,
      Aggiungo anche che se la moglie domanda l’addebito della separazione al marito fedifrago, il quale ha perpetrato pubblicamente l’infedeltà con modalità tali da ledere l’onere e la dignità della consorte, la consorte ha diritto anche al risarcimento del danno (richiesta quest’ultima da avanzare con separato giudizio rispetto al ricorso per la separazione).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  204. Cristina dice:

    Buongiorno, sono divorziata da 8 anni e mi sono risposata in regime di separazione dei beni. Ho un figlio dal precedente matrimonio che vive con il padre e per il quale verso mantenimento. Il mio ex continua ad accampare pretese economiche per mio figlio dicendo che grazie a mio marito ho un buon tenore di vita (lavoriamo entrambi) e che mio marito deve contribuire al mantenimento di mio figlio. A me non sembra corretto (dato che già contribuisce scrupolosamente e giustamente al mantenimento dei suoi figli), ma non so se la legge possa permettere al mio ex di rivalersi economicamente sul mio attuale marito. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il suo provvede al mantenimento dei figli in base ad un provvedimento giudiziario che per essere modificato necessita una nuova iniziativa giudiziaria. Del resto, il suo nuovo compagno non è tenuto per legge al mantenimento dei suoi figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  205. Pamela dice:

    Buongiorno avrei una curiosità,il mio compagno ha appena firmato il divorzio durante la quale la ex moglie ha chiesto un assegno di mantenimento per il figlio che però tengono 15 giorni per uno al mese,spese divise al 50%.L avvocato che li ha seguiti ha detto al mio compagno che deve versare l assegno per differenza del reddito.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci vedo nulla di strano. Se c’è squilibrio economico tra i coniugi, anche in caso di collocamento paritetico, un Giudice può stabilire un aiuto economico per il mantenimento dei figli in favore del coniuge più debole.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  206. Monica dice:

    Buongiorno, scrivo per mio suocero.Nel 2017 si sposò per la seconda moglie (lui adesso 83 anni e lei 80) andarono ad abitare nella casa del figlio di lei, mio suocero pagava un affitto e fece delle modiche che abbellirono l’ appartamento anche se non suo .inoltre lui portò in casa arredi molto belli per il 70 %dell’arredo totale.Iniziano ad invecchiare e lei comincia a cadere e le scale diventano un problema, allora si decise per un trasferimento in un appartamento più piccolo tutto su un piano sempre di un figlio di lei.Succede che questa estate iniziano a scrivere i figli di lei a mio marito dicendo che dovranno prendere una badante, lo spazio è poco e mio suocero in poche parole non è più gradito in quanto e’ diventato anche insopportabile.attraverso whatsapp con tutta una serie di messaggi esortano il suocero ad andarsene e a traslocare, lui si trasferisce in fretta e furia in una casa di proprietà della sorella, portandosi via i suoi oggetti ed arredi ( suoi da prima del matrimonio) Ora i figli hanno scritto (sono avvocati) che rivogliono indietro tutto arredi ed oggetti ( anche se nn loro) .
    La mia domanda sorge spontanea: lo hanno esortato talmente tanto ad uscire e a traslocare, hanno portato la loro madre da amici e ora pretendono soldi e arredi?? Ma mio suocero è stato cacciato letteralmente e il trasloco è stato fatto sotto gli occhi di loro quindi??la signora (moglie) è stata messa da parte e non sappiamo se è al corrente di tutto ciò, parla solo il figlio!! ma tutto ciò è giusto?Se mi potete dare un consiglio vi ringrazio Monica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi scuso per la sintesi ma occorre anzitutto precisare chesino a quando i due coniugi saranno in vita, gli altri (potenziali) eredi possono solo descrivere quelli che saranno i futuri diritti senza possibilità di fare alcunchè in giudizio. La moglie di Vostro padre sta avanzando personalmente delle richieste ?
      Comunque, fatte queste precisazioni, suo suocero è meglio che si faccia assistere da un avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  207. milena dice:

    Buongiorno, scrivo per il mio compagno che è separato da 15 anni e divorziato da 10.
    Mantiene i figli regolarmente con un assegno di mantenimento versato alla ex moglie di circa € 1100/mese.
    Ora i figli hanno, uno quasi 25 anni sta per laurearsi in ingegneria e lavora n Svizzera con contratto di un anno e possibilità di rinnovo (stip iniziale 1500€) e convive ai confini Svizzeri con la sua fidanzata. L’altro figlio 22 anni diplomato da 3 anni lavora in “nero” e si mantiene tranquillamente (+/- € 1600/mese) facendo vari lavori inoltre vive nella casa della nonna materna (deceduta a gennaio) ed ereditata dalla madre, che gli fa pagare le utenze+spese condominiali. Comunque entrambi i figli hanno residenza fuori dalla casa materna.
    A giugno i due ex coniugi telefonicamente si sono accordati perchè il padre non versasse più il mantenimento visto i figli autonomi.
    Una settimana fa al mio compagno è arrivata la lettera dell’avvocato della ex moglie che gli intimava di pagare immediatamente gli arretrati di mantenimento (4 mesi) più altre spese (quali??? non lo sappiamo).
    Siamo a conoscenza che per legge il figlio che fa “lavoretti vari” è ancora da mantenere, ma l’altro figlio?
    Il mio compagno sarebbe disposto a mantenere il figlio più piccolo ma i soldi li vuole versare direttamente a lui e non alla ex moglie.
    E’ possibile capire a chi rivolgersi e se si può uscire da questa situazione?
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si registrsano precedenti gurisprudenziali che anche con redditi bassi (800/900 euro mese) dei figli hanno confermato l’autosufficienza economica degli stessi, con conseguente revoca dell’assegno di mantenimento.
      I figli maggiorenni possono fare domanda autonoma davanti ad un Giudice se ritengono di avere diritto al mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  208. Elisa Gualtiero dice:

    Gentile Avvocato,
    Mi chiamo Elisa e vivo a Milano. Sono divorziata e ho due figli. Sono casalinga e percepisco l’assegno di mantenimento dal mio ex marito per me e per i miei figli, i quali hanno rispettivamente 30 e 33 anni. Da alcuni anni, non ricevo l’adeguamento dell’assegno in base all’indice ISTAT. Mio marito sostiene che sta versando gli alimenti anche per nostra figlia che convive con il suo compagno da 3 anni e per il figlio maggiore, il quale lavora già da un anno con un contratto a tempo indeterminato. Egli afferma che, se insisto, mi chiede la restituzione degli alimenti versati per mia figlia e per mio il figlio, sostenendo che non ho più il diritto di ricevere tali pagamenti e che quindi essi compensano il mancato l’adeguamento ISTAT. Credo che il motivo per cui mio exmarito non interrompe il pagamento degli alimenti per i due figli sia il desiderio di non litigare con loro. Ora mi chiedo se il mio exmarito ha ragione e se, nel caso in cui io insista per l’adeguamento ISTAT, lui possa fare riferimento alle somme già versate per il mantenimento dei due ragazzi e utilizzarle in compensazione, oltre a richiedere la restituzione delle mensilità precedentemente versate.
    Grazie per la sua assistenza.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i suoi figli hanno 30 e 33 anni ? E lavorano ? Se risponde affermativamente ad entrambe le domande il padre non sarebbe più tenuto al pagamento del mantenimento in favore della madre dei figli. Potrebbe agire in giudizio per chiedere la revoca dell’assegno. Oppure potrebbe smettere di pagare attendo eventuali iniziative giudiziarie della madre nei confronti della quale potrà difendersi sostenendo il raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  209. Marcella Melis dice:

    Buongiorno, devo separarmi da mio marito ,sono disoccupata e malata oncologica, mio marito ha un reddito alto e quindi volevo chiedere se ho lo stesso diritto al gratuito patrocinio..grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il reddito di suo marito non si considera al fine del riconoscimento del Gratuito Patrocinio per i casi di separazione e divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  210. Piera dice:

    Buongiorno,
    Convivo con un uomo divorziato da 7 anni, durante il corso di questi ne ho passate di tutti i colori con la ex signora, senza raccontarvi i numerosi fatti pietosi, ho fatto di tutto per farmi accettare da lei e dai 2 figli minorenni con cui andiamo d’accordissimo. Per un periodo le ho anche dato le chiavi di casa per agevolarla nel venire a prendere i bambini e le ho messo a disposizione il box perchè parcheggiasse le sue cose dopo un trasloco. Un giorno ha fatto una sfuriata in piazza con venuta alle mani e parolacce oscene davanti ai bambini che ho dovuto chiamare i carabinieri e fare denuncia per percosse che poi ho ritirato per amore dei bambini e sperando ancora una volta di guadagnarci in armonia (inutile), ma prima di ciò, un giorno entrata in casa ha avuto l’indecenza di fotografare un piatto di riso in bianco (non avevamo altro da mangiare quel giorno) e mandare la foto ai suoi e i parenti del mio compagno dicendo che faccio mangiare merda ai suoi figli e che lei ci mantiene (erano 2 mesi che i bambini stavano nel nostro monolocale perchè la signora si era infilata a casa del nuovo compagno e non li voleva tra i piedi ma i 600 euro al mese se li prendeva) in sostanza eravamo alla fame e lei ogni tanto portava ai figli patatine, caramelle e briosh, così secondo lei ci manteneva. Arrivo al punto… Quel giorno ho deciso, ovviamente di riprendermi le chiavi di casa e le ho dato 1 mese per portare via le sue cose dal mio box, cosa che non ha fatto. Persa la pazienza le ho detto che entro la fine della settimana avrei messo tutte le sue cose fuori dal mio box. Così ho fatto. La signora è andata a prendersi le cose ma è riuscita a riaprire il box e buttarci dentro quelle cose che destinava alla discarica e non contenta mi ha ribaltato e buttato per terra tutte le cose che tra parentesi erano della casa di mia mamma che avevo svuotato perchè era venuta a mancare. LA DOMANDA E’ questa sta pretendendo di avere le chiavi di casa per essere comoda a venire a prendere i bambini come le pare, il mio compagno succube grazie a ricatti emotivi usando i figli come arma, sarebbe anche d’accordo ma IO NO!!! Vorrei sapere se sbaglio oppure è mio diritto poter stare serena in casa nostra?(le spese le pago anche io) Per favore ditemi se sbaglio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi scuso per la sintesi: la consegna delle chiavia di casa alla ex, non è sicuramente prevista nei provvedimenti dei Giudici, ma è anche veramenmte anomalo e raro negli accordi tra ex coniugi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  211. Sara dice:

    Salve volevo chiedere un informazione. Sono incinta e il padre sostiene che il bambino non è suo, ovviamente lo è. So che esiste il mantenimento test del DNA ecc. Ma soffro a pensare di dover fare le guerre quando il bambino sarà nato. Mi chiedo se è possibile inviare una lettera adesso al padre, per fargli fare un test del dna prenatale , dal valore legale, così da constatare già in gravidanza che il bambino è suo.
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il padre non vuole sottoporsi al test soltanto un Giudice può obbligarlo.
      Tra l’altro, se non si sottoporrà al test dopo il provvedimento del giudice, il riconoscimento diverrà automatico.
      Treamite il sottoscritto o un altro avvocato ma non esiti ad incardinare un giudizio.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  212. egidio dice:

    Salve qualche anno fa ho fatto un contratto di affitto in comodato gratuito ad un conoscente, e naturalmente ad oggi lui ha la residenza ancora nel mio appartamento.. Siccome da qualche mese non riesco a contattarlo ed avrei bisogno di cessare il contratto, vorrei sapere cosa devo fare per avere l’appartamento nella mia disponibilità, in quanto devo venderlo. Ribadisco la persona è irrintracciabile. Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo che abbia sbagliato forum. Comunque se vuole un consiglio credo di poterglielo dare lo stesso: occorte inviare la risoluzione del contratto di comodato all’indirizzo di residenza e poi occorre avviare una procedura di sfratto (valida anche per i contratti di comodato). In verità dopo l’invio della lettera di risoluzione del comodato cercherei di capire se la casa da lei messa a disposizione è ancora abitata dal comodatario … Se vuole mi chiami (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  213. Claudio dice:

    Buongiorno le scrivo per mia figlia.
    Mia figlia è separata e divorziata da due anni e mamma di due fijli di 10ve 8 anni.
    Vive in un appartamento con i suoi figli di proprietà di mia moglie, e da 1 anno e mezzo convive con una persona non domiciliato da lei, ma comunque vive con lei.
    La loro convivenza non funziona e lei gli ha chiesto di uscire di casa e di lasciare il tetto, ma lui si rifiuta di andarsene, con problematiche create ai minori.
    Come ci si deve comportare, visto che non c’è nulla di scritto?
    Grazie
    Claudio Mazza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste un procedimento giudiziario (ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio) con il quale si può chiedere che venga stabilito il giorno in cui il genitore non collocatario dei figli prevalentemente debba uscire di casa; oltre ovviamente alla quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli ed al diritto di visita.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  214. Luisa Carmela dice:

    Buongiorno sono sposata da 5 anni in seconde nozze in separazione di beni.
    Mio marito corrisponde all’ex moglie un assegno divorzile di 500,00 euro mensili calcolati 8 anni fa quando la ex moglie aveva un lavoro a chiamata.
    Ora la stessa è regolarmente assunta da una ditta ma non ce lo ha comunicato(lo abbiamo verificato con ufficio del lavoro), per interrompere il versamento dobbiamo andare dal giudice o intercorriamo in qualcosa se smettiamo?
    Se mio marito oggi dovesse mancare lei avrebbe diritto alla reversibilità?
    E sempre se mio marito dovesse mancare dovrei io o il loro figlio (sposato e autonomo) corrisponderle l’assegno divorzile alla ex?
    Grazie
    Luisa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la ex moglie non rinuncia spontaneamente, meglio rivolersi ad un Giudce con una istanza di modifica delle condizioni divorzili.
      L’assegno divorzile non può essere posto a carico degli eredi. Ma il beneficiario laddove si trovi in stato di bisogno può agire nei confronti degli eredi per chiedere un aiuto economico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  215. Medd dice:

    Buongiorno,
    Mi farebbe cortesemente piacere ricevere informazioni riguardo alla procedura di compilazione del modulo per la cittadinanza italiana basata su 10 anni di residenza. In particolare, vorrei sapere come devo compilare la sezione relativa alla posizione giudiziaria del richiedente in Italia.
    Nel caso in cui abbia avuto una condanna penale e abbia poi presentato una richiesta di riabilitazione che sia stata accettata, dovrei indicare “si” o “no” in questa sezione?

    Rispondi
  216. Laura dice:

    Salve, io a febbraio sono stata costretta ad andarmene dalla casa dove vivevo con mia madre e mio fratello perché subivo gravi maltrattamenti soprattutto da parte di mia madre. C’è da premettere che la casa dove subivo i maltrattamenti è anche mia ( in comproprieta’ ). Vorrei sapere se a distanza di 8 mesi da quando ho preso mia figlia e ce ne siamo andate, posso ancora denunciarli. Non ho potuto farlo prima perché ho avuto un brutto incidente e non ho potuto muovermi dal letto per questo motivo. Grazie. PS sono vedova e senza un lavoro mentre mio fratello lavora, non ha figli, mia madre lo mantiene e gli fa fare ciò che vuole in quella casa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      meglio rivolgersi ad un penalista. Io sono un civilista.
      Se lei è comproprietaria le consiglio una azione di divisione giudiziaria che potrebbe condurre alla vendita all’asta dell’immobile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197997 – 02.72022469)

      Rispondi
  217. LORENZA dice:

    Buongiorno il padre avvocato vuole cambiare pediatra ASL che ha diffidato. La pediatra in 20anni non hai mai ricevuto diffida alcuna e sempre operato opportunamente. Padre chiede di cambiare pediatra ASL, la madre no xche la pediatra ha sempre prescritto le cure opportune x i bimbo di a 5 anni. La pediatra ha controdiffidato. La madre vuole adire il giudice x mantenere la pediatra che opera nell interesse della salute del bimbo. Può ilgiudice decidere di far cambiare il pediatra, grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che siate separati e/o divorziati. Se confermate tale ipotesi, Lei può demandare ad un Giudice la decisione che i genitori non riescono a trovare insieme. Dispendioso in termini economici perchè si tratta di un giudizio a tutti gli effetti (art. 709 ter cpc). Se la condotta del pediatra non è obbiettivamente criticabile, difficile che un Giudice faccia prevalere la decisione del padre. Se, invece, la denuncia del padre è fondata, Vi è il rischio che la domanda di quest’ultimo venga accolta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  218. maria cristina dice:

    Buongiorno, ho bisogno di una consulenza, ho versato tramite due bonifici al mio ex marito nel periodo covid la somma complessiva di euro 1400, ora ho chiesto la restituzione ma lui vuole restituirmeli in comode rate da euro 100. Premesso che lui fa un part-time ma guadagna circa 1200 più assegno di mantenimento per i due bambini di circa 800,00 istat compreso. E’ possibile ottenere la somma dilazionata in 3/4 rate, come posso fare?
    Grazie in anticipo per la vostra attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come precisato nel forum, forniamo risposte solo agli utenti di Milano e dintorni.
      Comunque, valuti che 3 o 4 mesi sono pochi rispetto alle tempistiche necessarie per coltivare un recupero del credito in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  219. Silvia dice:

    Domanda: un avvocato ha rinunciato 4 giorni lavorativi prima dell’udienza delle conclusioni
    l’avvocato dovrebbe dare alla parte assistita un congruo preavviso: esttamente quanti giorni sono un congruo preavvviso? perche in 4 giorni è stato impossibile trovare un altro avvocato se non a un costo esagerato – divorzio giudiziale

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ma la rinuncia all’incarico nell’imminenza dell’udienza giustifica un rinvio della udienza, anche quella prevista per la precisazione delle conclusioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  220. sara dice:

    Buongiorno, con mio marito viviamo separatamente da più di otto anni, anche se lui ha la residenza sempre a casa nostra. Ora lui mi chiede la separazione e quindi presumo il divorzio. Abbiamo casa e mutuo cointestato, il mutuo lo ha sempre pagato lui perchè ha un reddito triplo del mio. Con l’aumento dei tassi però il mutuo è raddoppiato e quindi mi ha chiesto di pagare anch’io. Volevo capire se sono obbligata a pagare o se posso pagare in base al mio stipendio. Preciso che è stato lu ad andarsene per vivere con un’altra e che tutte le pese inerenti la casa le pago io.

    Rispondi
  221. Marco dice:

    Buongiorno,
    Mi trovo nuovamente a scrivere e a chiedere aiuto in materia
    Nello specifico avrei un quesito sulle uscite anticipate della scuola di mio figlio
    Sulla separazione c’è scritto che posso prelevare mio figlio dall’uscita di scuola/pomeriggio fino al mattino successivo al suo ingresso
    Quando fu scritta la separazione non mi curai di notare e fare inserire l’orario specifico del prelevamento perché il bambino usciva alle 16:30 da scuola e coincideva con i miei orari lavorativi, che la mia ex moglie conosce bene.
    Ad oggi mi trovo in difficoltà perché la scuola fino a novembre farà uscire da scuola il bambino anticipatamente alle 12:30
    Io esco da lavoro alle 16:00 e non so davvero come fare, la mia ex moglie cerca di mettermi i bastoni fra le ruote e non mi viene incontro in nessun modo asserendo che essendo ilio giorno di visita devo provvedere io al recupero anticipato
    La mia domanda è: posso in qualche modo dimostrare e asserire che essendoci scritto sulla separazione “uscita di scuola/pomeriggio” e finendo io alle 16:00, le uscite anticipate sono a cura della madre essendo io impossibilitato?
    Oppure è come asserisce lei, quindi costretta provvedere io personalmente pagando una persona per farlo prendere ( persona che ad oggi è difficile trovare)
    Vi ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso solo suggerire di presentare istanza di modifica delle condizioni della separazione sostenendo che sono cambiati gli orari di uscita di scuola e che lei non riesce ad occuparsi del ritiro di suo figlio a causa del lavoro. In verità, il Giudice, tuttavia, prenderà in considerazione tanti elementi per valutare se accogliere la sua domanda non ultimo il fatto che sua moglie lavori o meno.
      Giusto per essere obbiettivi, peraltro, il significato semantico di pomeriggio, coincide con la fascia oraria tra le 12.00 e le 18.00, quindi, meglio coinvolgere il Giudice. Ma tale iniziativa potrebbe risultare antieconomica considerato che noi avvocati abbiamo la cattiva abitudine di farci pagare per il nostro lavoro. A parte gli scherzi comprendo che a volte “il gioco non valga la candela”.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  222. Mara dice:

    Buongiorno, sono sposata con due bambini piccoli, le cose con mio marito non vanno bene da un paio di anni e da un anno io sto a sua insaputa con un’altro uomo, ho scoperto di essere incinta .. ho deciso di tenere il bambino.. dirgli tutto e chiedere la separazione .. vorrei sapere cosa rischio? A livello economico immagino ma la cosa che mi preme di più è se rischio di perdere i miei figli o comunque che abbia lui l’affido .. spero risponda alla mia domanda !! Grazie
    Mara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le consiglio di avviare il procedimento di separazione, di non spostarsi dalla Sua abitazione coniugale, di costriire una strategia difensiva con il suo avvocato di fiducia e poi avviare un dialogo con Suo marito. La mera relazione extraconiugale non comporta necessariamente un giudizio negativo sulle sue capacità genitoriali, quindi, non rischia che le vengano tolti i suoi figli a meno che ci siano altre circostanze.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  223. Giuseppina dice:

    Buongiorno, il mio ex compagno ha diversi debiti e una macchina sotto sequestro a casa sua e una denuncia perché non ha voluto sottoporsi all’alcol test io e mia figlia non viviamo con lui da almeno 10 anni non mi ha mai dato nulla adesso che per problemi di alcol ha solo qualche mese di vita , mia figlia è stata dai carabinieri per sapere cosa fare di questa auto e le è stato detto che tutti i debiti ricadranno su di lei . Premetto il padre nullatenente e mia figlia ha 19 anni e studia all’ università.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il padre è pieno di debiti meglio non accettare l’eredità (per non accollarsi i debiti del padre).
      La soluzione migliore sarebbe quella di vendere l’auto finchè il padre è in vita e sempre che il corrispettivo della vendita venga poi donato a sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  224. Cinzia dice:

    Buongiorno, il mio compagno ha deciso di lasciarmi ora che aspetto un bambino. Lui mi ha riferito dietro consiglio di un avvocato, che solo dopo il test di paternità riconoscerà il bambino versando il mantenimento che deciderà il giudice ma senza prendersi cura del bambino.
    Io potrò chiedere che lui faccia visita al bambino e che se ne prenda cura o la legge gli permetterà di passare solo un contributo e non occuparsene?
    Perché qualora venga stabilito che lui debba vederlo so che non si tirerebbe indietro ,ma la sua paura che gli altri suoi figli vengano a scoprirlo e non accetterebbero mai una situazione del genere.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste il test del DNA al quale il padre potrà essere obbligato a sottoporsi laddove venga instaurato un giudizio per il riconoscimento della paternità. Di solito si cerca di fare pervenire a miti consigli il padre con confronti stragiudiziali anche tra avvocati.
      Il padre in ogni caso sarà tenuto al mantenimento del figlio. Se il padre non vorrà esercitare il diritto di visita, Lei potrà salvaguardare gli aspetti economici (mantenimento del figlio) chiedendo che al padre venga tolta la responsabilità genitoriale (una volta definita patria potestà).
      Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  225. Francesco dice:

    Buongiorno,
    ho bisogno di un parere legale per comprendere se sussiste possibilità di rivalersi del danno subito, la sera di domenica 10 Settembre 2023, durante un evento ove venivano utilizzate dallo staff delle pistole ad acqua, quindi fornite alle persone (anche se non ho le prove, presumibilmente la stessa ero dello staff) da membri dell’evento, sono stato colpito da una ragazza con un getto d’acqua, situazione che poteva anche essere divertente, mentre ero seduto su un pouf di sabbia, il problema nasce nel momento in cui scivolando di lato sono atterrato con la dentatura sulla parte in ferro di una sedia sdraio, scheggiando il dente centrale dell’arcata superiore, l’esito in breve è stato un danno economino di 200 euro e un danno perpetuo, praticamente dovrò stare attento perennemente a cosa andrò a masticare (addentare) con tale dente, vietati cibi duri praticamente. Non perdendo sangue non ho avuto necessità di chiedere medicazioni, anche perchè non era comprensibile chi fosse l’organizzatore dell’evento stesso. Vedendo che a parte i miei amici, le persone da cui ero circondato non sembravano minimamente preoccupate, anzi la ragazza colpevole ha continuato per tutto il tempo a dirmi che avevo il dente già così da prima, ho foto che dimostrano il contrario e testimoni, ad un certo punto sono andato via con i miei amici per comprendere l’entità del danno. Aggiungo che la ragazza durante la conversazione si è dileguata e che al momento ho avviato una conversazione via email con l’organizzatore e i proprietari del posto dell’evento. In sintesi mi chiedo se sia possibile fare qualcosa, ho fattura di quanto speso per il danno, foto e testimoni. Finirà tutto in una bolla di sapone solo a mio danno o qualcosa posso fare ? Se necessario posso aggiungere maggiori dettagli, tutto quello che serve per dare più dati utili possibili.

    Grazie
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso organizzare un confronto con un mio collega esperto in responsabilità civile. Se lo desidera. Io sono specializzato in diritto di famiglia.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  226. Bea dice:

    Buongiorno
    Da più di un anno e mezzo mio marito da una parte lavora in nero senza portare i soldi a casa ( se controllo il suo portafoglio spesso ho trovato tanti soldi che dopo un po’ sono spariti) e dall’altra parte, con la sua attività in proprio non fattura, quindi si accumulano debiti per le tasse ed i contributi non pagati. Io ho un reddito molto più basso del suo. Vorrei capire cosa posso fare per tutelare me e i due figli. Posso chiedere il divorzio per infedeltà finanziaria?Come la dimostro? Sono molto preoccupata per il nostro futuro.
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il reddito di una persona fisica in un procedimento di separazione può essere provato anche tramite prove testimoniali ovvero altri documenti che non sono per forza riconducibili ad un contratto di assunzione o alla apertura di una partita iva.
      Lei può separarsi e poi divorziare in ragione della semplice volontà di interrompere la convivenza indipendentemente dal fatto che non si fida più di suo marito.
      Occorre approfondire alcuni questioni patrimoniali (proprietà casa coniugale per esempio) e reddituali per comprendere quali domande possono essere avanzate nell’interesse della madre e dei figli in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  227. Sarah dice:

    Mio marito dopo due anni di matrimonio e sei di convivenza mi ha chiesto il divorzio. Matrimonio in separazione dei beni ma io ho venduto la mia casa e ho svuotato il conto per finanziare il matrimonio e la sua azienda agricola. Lavoriamo entrambi, lui guadagna più di me, è possibile tramite un legale rientrare di almeno metà del patrimonio che avevo in liquidità?(fatture alla mano ove risulta in intestazione il mio conto corrente)
    Io non vorrei separarmi perché le sue ragioni non sono concrete quindi non sono d’accordo sul divorzio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      le sue richieste restitutorie potrebbero non essere oggetto del procedimento di separazione bensì di domanda restitutoria in un giudizio ordinario laddove i prestiti possano essere ricostruiti anche a livello documentale.
      Servono ovviamente maggiori dettagli. Esiste una casa coniugale cointestata ? Ci sono figli ? Lei lavora ed ha un reddito ?
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (O2.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  228. Angela Fontana dice:

    Buongiorno avendo un basso reddito ho ottenuto La dote scuola. Marito pretende che io utilizzi La dote scuola e che lui quindi non versi la parte eccedente. Ma la parte eccedente deve essere divisa tra di noi. Quindi lui vorrebbe utilizzare tutta la dote scuola a mio nome e la parte eccedente da dividere. Non sono d’accordo in quanto la dote scuola è un diritto che io ho in base al basso reddito. È corretto che lui metta la metà del costo dei libri e io possa utilizzare il contributo totale della dote scuola?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho compreso se siete separati e/o divorziati.
      In queste ultime ipotesi, la ripartizione dei costi per le spese scolastiche e l’acquisto dei libri scolastici, è regolata dalle condizioni della separazione e/o del divorzio.
      Se siete ancora marito e moglie non vi sono regole predeterminate e dovreste trovare un accordo tra di voi. Dovreste comunque partecipare alle spese in misura proporzionale ai Vostri redditi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  229. Alessandro De blasis dice:

    Buongiorno, sono separato e sono padre di due bambini, da due anni cerco di essere sempre accondiscendente e per non creare attrito ho sempre preso i bambini nei giorni di visita fuori scuola non curandomi dei miei orari lavorativi.
    Ieri ho fatto presente alla mia ex moglie che nel giorno di visita sarei andato a prendere i bambini a casa e non all’uscita del centro estivo in quanto per motivi lavorativi non ho più ore di permesso da prendere per uscire prima e andarli a prendere, così le ho detto che sarei andato a prenderli a casa appena staccavo e li avrei riportati a casa il mattino seguente.
    Vedendo il comportamento poco comprensivo della mia ex moglie ho preso l’atto di separazione perché non ho più intenzione di farmi sopraffare dalla mia ex moglie essendo io troppo buono.
    Cito ciò che è riportato sulla separazione:”i figli potranno trascorrere con il padre il mercoledì di ogni settimana dall’uscita di scuola/pomeriggio sono all’ingresso a scuola del giorno successivo, i figli potranno trascorrere con il padre weekend alternati dall’uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica. (Poi sono citati i giorni festivi come il natale o i compleanni, la possibilità di trascorrere essi con entrambi ecc.)Nei giorni che i figli trascorreranno insieme al padre,i genitori, salvo diversi accordi, stabiliscono che i minori saranno prelevati dal padre dalla dimora materna ed ivi riaccompagnati.”
    La mia domanda è, dato che sulla separazione c’è scritto dall’uscita di scuola /pomeriggio,senza essere specificato orario o che io debba prelevarli da scuola alle ore x, ma essendo poi scritto in basso che le parti stabiliscono che io debba prelevarli a casa, come devo comportarmi in caso di disaccordo? Devo prenderli a scuola perché è da intendersi così o a casa perché c’è scritto che devo prelevarli presso la casa materna?
    Vi ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se intepretiamo con razionalità e buon senso le clausole da Lei citate, dovrebbe andare a prenderli a scuola; a casa, invece, quando non vanno a scuola.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  230. Vincenzo dice:

    Buongiorno, tra un paio di settimane mi sposo. Mia moglie ha contratto un mutuo qlc anno fa per una casa dove vive la madre. Noi viviamo già in una casa di mia proprietà. Vorrei sapere se ci sposiamo in comunione dei beni e mia moglie nn paga la rata del mutuo della sua casa, la Banca può rifarsi su di me? Se sì, mi conviene fare, la separazione dei beni?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la banca può rivalersi su tutto quello che, dopo il matrimonio, ricadrà nella comunione dei beni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  231. Natalia dice:

    Buongiorno, può un avvocato che è la compagna del mio ex marito mandare documenti per il divorzio? Grazie. Non c’è conflitto di interessi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      comprendo solo in parte la sua domanda.
      Ovviamente la nuova compagna di suo marito non può assisterlo in giudizio nel procedimento di separazione.
      Cordiali saluti.
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  232. Elisa dice:

    Buonasera,il mio ex marito non ha rispettato oramai da 3 mesi e adesso saranno 4 l’assegno di mantenimento per le figlie. Volevo sapere se fosse possibile pignorare una casetta mobile che risiede in un campeggio anche se lui l’ha già venduta da pochi giorni ma lui ne fa ancora uso fino a metà settembre. Io avrei diritto al 30%del ricavato ma ad oggi non ho ancora visto nulla!! È possibile bloccare tutto me ottenere io la casetta a titolo di risarcimento visto che non paga da mesi? Posso bloccare la vendita perché lui è inadempiente. Spero di essere stata chiara! Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei può agire per il recupero del suo credito. Deve essere apposta la formula esecutiva sulla sentenza; poi deve essere inviato atto di precetto: ed infine potrà agire con atto di pignmoramento. Quest’ultimo può interessare anche gli immobili purchè ancora di proprietà di suo marito. Mi sembra però più conveniente aggredire il conto corrente di suo marito piuttosto che un immobile considerati i costi di una procedura di pignoramento immobiliare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  233. Maurizio dice:

    Buongiorno avvocato,

    vorrei capire se avessi diritto a chiedere alla mia ex-moglie indietro mobili e oggetti che sono rimasti nella casa coniugale disposta in sede di separazione consensuale alla stessa ex-moglie.

    Premetto che non ho mai concordato o firmato che rinunciavo a mobili o oggetti comprati in comunione di beni durante il matrimonio e, non avendo possibilità di avere supporto dal mio attuale legale che mi ha supportato nella fase di divorzio consensuale (che non si è chiusa per mancato accordo), vorrei capire con lei se presume che possa legalmente chiedere la restituzione di mobili e oggetti che non sono necessari ai bimbi (quindi escludendo cucina, loro camera e loro oggetti) ?
    Grazie in anticipo
    Maurizio

    Grazie in anticipo

    Maurizio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni del divorzio.
      In ogni caso, se la casa coniugale viene assegnata al coniuge presso il quale vengono collocati prevalentemente i figli, l’arredo non può essere asportato e chi esce di casa ha diritto di trasferire solo i beni strettamente personali (tra i quali non rientra l’arredo, quadri inclusi, etc. …).
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  234. Marco dice:

    Buongiorno
    Sono separato ed ho due bambini, da sentenza li vedo ogni mercoledì, venerdì e sabato mattina più un weekend per intero alternato, dall’uscita di scuola con pernottamento.
    Ho una nuova compagna con la quale convivo, come si sa spesso possono comparire esigenze sanitarie personali o lavorative, nel caso in cui io dovessi avere un imprevisto e non riuscissi a prendere nell’orario stabilito sulla sentenza i bambini, comunicandolo in anticipo via mail alla mia ex moglie, può quest’ultima rifiutarsi rispondendomi che non è un suo problema e che devo vedermela io come riprenderli?
    È legale? Se per lavoro faccio un ora di ritardo e non riesco a prenderli a scuola ma li prendo a casa dopo, può lei rifiutarsi di riprenderli?
    Se per motivi personali devo accompagnare la mia compagna a fare una visita e comunico in anticipo che devo riportarle i bambini un ora prima o che devo prenderli più tardi, lei può rifiutarsi e dirmi no tu li prendi come c’è scritto sulla sentenza?
    Nel caso in cui io avessi un imprevisto personale o lavorativo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’imprevisto è sicuramente ammissibile. E’sufficiente comunicare all’altro coniuge, con congruo anticipo (se non si tratta di una emergenza), che è impossibilitato ad esercitare il diritto di visita. Tuttavia, se anche la madre dei figli è impegnata allora è sempre meglio preoccuparsi di trovare una diversa soluzione (con l’aiuto di una baby sitter o di parenti).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  235. Marco dice:

    Buongiorno, io e mia moglie stiamo per affrontare un percorso di separazione (al momento non sappiamo ancora se sarà consensuale o giudiziale, visto che non abbiamo ancora avviato alcuna pratica). Da mesi ho scoperto un tradimento da parte di mia moglie, ed ho scoperto che in diverse occasioni mia moglie ha fatto parlare mia figlia di 6 anni con l’amante. Vorrei sapere se la cosa costituisce reato. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      comportamento biasimevole ma non si tratta di un reato con rilevanza penale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  236. Imane dice:

    Buongiorno avvocato.
    Siamo una coppia Tunisina con 2 bambini ( 8anni é 4 anni ) residente in Italia i bambini sono nati in Italia
    il mio Ex é andato in Tunisia é ha fatto il divorzio posso fare la modifica della sentenza emessa all’estero chiedendo ( il mantenimento,l’affidamento …)visto che viviamo in Italia é non in Tunisia.
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonguiorno,
      il Tribunale di Monza è sicuramente competente per decidere il mantenimento dovuto da suo marito in suo favore.
      Se vuole maggiori informazioni non esiti a contattarmi (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  237. Edoardo dice:

    Buongiorno
    La storia è molto lunga e cercherò di abbreviarla.
    la madre dei miei figli, ora 11 e 14 anni, (ex convivente da ormai 6 anni) in questo periodo a promosso, nei miei confronti, 8 cause civili 2 penali coinvolgendo i servizi sociali, forze dell’ordine con l’obbiettivo di avere casa, figli, soldi ecc.., ma ottenendo di contro sino a 46.000 euro di spese legali da rifondermi, che aumenteranno con il suo appello nel marzo 2024.
    Fino a 3 mesi fa era in vigore affido ai servizi sociali con coocollocamento paritario dei figli e mantenimento diretto.
    Io ho sempre cercato di non litigare e avere un rapporto civile oltre che è disponibile al dialogo ma, purtroppo, senza risultati.
    Premetto di avere un bellissimo (normale) rapporto con i miei figli, sono presente nella loro vita ecc..
    Da 3 mesi, a seguito dell’ennesima denuncia con richiesta di affido super esclusivo, con valutazione CTU, ascolto dei servizi sociali, ascolto di terze parti rilevanti e ascolto dei miei figli che, dinanzi al giudice, hanno chiaramente espresso il desiderio di vivere come me (papà) è stata accolta la richiesta di “affido super esclusivo” alla madre con collocamento presso la casa coniugale ad uso della medesima con giorni più o meno paritetici e mantenimento diretto.
    Nella sentenza c’è scritto che l’affido super esclusivo non è una punizione nei confronti del padre ma è scelta dovuta per la forte litigiosità che inibisce….. Ecc
    Per me non c’è nessun problema ma per i miei figli si in quanto manifestano in modo forte la volontà di non vivere dalla madre, io cerco di parlare con loro e rassicurarli ma con scarsi risultati.
    Da lunedì (dopo scuola) a venerdì sono con mamma e il venerdì (dopo scuola) sino al lunedì mattina con me.
    Personalmente ritengo che tutti questi anni di rotture di palle (chiedo scusa) siano dovuti ad una cultura che a tutt’oggi vede ancora, ahimè, la mamma come UNICO riferimento nella vita dei minori e lho capito ascoltando la troppe inutili logiche di assistenti sociali, avvocati, giudici, ctu, mediatori famigliari ecc..
    “per fortuna che esistono padri presenti” dico io..
    Non ho mai richiesto formalmente i 46.000 euro perché non fa parte del mio modo di vivere la vita.
    Domanda: cosa faccio con i miei figli??
    Sono in estrema difficoltà
    Grazie e buona giornata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dove risiede la vostra famiglia ? come specificato nel sito, questo forum è riservato agli utenti di Milano e dintorni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  238. Selena garcia dice:

    Buongiorno. Sono una mamma di 26 anni con due figli di 10 e 8 anni avuto dalla mia precedente relazione. Al momento sono in gravidanza all’ottavo mese, e da poco ho lasciato il mio appartamento in affitto a nome mio, per trasferirmi con il papà del bambino in arrivo, nel suo appartamento acquistato per lui dai suoi genitori. La situazione purtroppo è degenerata. Non è più possibile per me vivere con lui, non è un ambiente sicuro per i miei figli, ne tranquillo per il bambino che ho in arrivo. Vorrei capire in questo caso cosa posso fare. Io sono rimasta senza casa per seguire il padre del bambino e ora, non posso lasciarlo e devo subire umiliazioni, urla e altre cose insieme ai miei due figli. In questo caso lui può avere qualche obbligo per lo meno per agevolarmi nel trovare una nuova soluzione abitativa.. o qualcosa del genere? Spero di essere riuscita a far capire un po’ la situazione.. grazie. Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ci fosse un problema di incolumità fisica (per lei e per il bambino), io le consiglierei di restare in quella casa ed avviare un procedimento regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Il diritto del figlio ad avere una casa propaga i suoi effetti comprimendo (escludendo) il diritto del genitore proprietario non collocatario prevalentemente del figlio. Se può, resti in quella casa e si affidi ad un bravo avvocato a Genova. Io esercito a Milano e dintorni …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  239. Federico dice:

    Buonasera, la figlia della mia compagna (non siamo sposati) si è trasferita da noi nella casa di mia proprietà al 100 per 100. Qualora la figlia della mia compagna dovesse rimanere incinta e magari succedesse che io e la mia compagna litighiamo e decidiamo di porre fine alla convivenza, dovrei lasciare la casa a sua figlia ed al bambino? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da dove ci scrive? Occorre, anzitutto, studiare quale legislazione applicare. Di solito, quella del luogo dove risiede la famiglia.
      In ogni caso, il diritto di abitazione del convivente proprietario dell’abitazione familiare viene limitato o compromesso solo quando sono presenti figli di almeno uno dei conviventi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’affermazione non ha alcun fondamento e la volontà di separarsi può essere manifestata in giudizio senza condizionamenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  240. Elisa dice:

    Buon giorno , sono sposata da 12 anni e abbiamo una bambina di 12 anni , mio marito dalla sera alla mattina del giorno dopo mi ha comunicato che dovevo lasciare le appartamento in cui abitavo in affitto, con una enorme bugia, dicendo che era in vendita e il propietario rivule l immobile. In verità solo dopo 2 mesi sono venuta a conoscenza che era già in atto da un anno il procedimento di sfratto per morosità. Mi sono ritrovato al secondo giorno di scuola della 1 media dalla bambina a stravolgere la sua vita , dovendo abitare per forza con i genitori di lui . Anche loro non sapevano nulla. Ora mi ritrovo da quasi ormai un anno a dover vivere qui , la bambina vede sente e ha capito molto bene chi sono siano i nonni paterni ed il padre che non è mai stato presente , nonostante sposato ha sempre dormito qui dai genitori lasciandoci sempre sole , perché diceva con me non si può vivere per il mio carattere , (ora invece qui con i genitori il mio carattere va bene ? ) quindi già appurato con antecedenti sedute di terapie di coppia che lui ha bisogno e i suoi di terapia per questo morboso rapporto . La mia domanda è : visto che qui comandano tutti, tutti fanno i padronipadroni dicono questa è casa mia , non portano rispetto neanche se abbiamo sonno io e la bambina o non stiamo bene con febbre .Non ho una camera tutti i nostri vestiti su 2 tavoli in taverna e qui ci sono 3 camere da letto piene solo di cose loro Il 2 figlio viene qui alle 7 di mattina per il suo cane , che non si è portato via nella sua casa ,e mi sveglia sempre perché io dormo sul divano , mente il mio sacrificato chiuso .
    Quali diritti ho ? Per rimetterli tutti al loro posto ?
    Posso separati ma chi se ne deve andare io o mio marito !
    Ovvio che se potessi me ne andrei subito , ma non posso , loro possono se vogliono mandarmi via da qui se chiedo la separazione, o va via mio marito? visto che mio marito ha un lavoro di 1600 euro al mese mentre io no, è sono invalida al 46% posso chiederè una assegno hai miei suoceri per poter vivere altrove? Fino a quando non trovo lavoro ? Premetto che tanto lui resterebbe sempre qui a vivere anche riesco ad andare in un altra casa perché è morbosamente attaccato qui alla loro villa e a loro . Sia che mi separò sia che resto sposata .
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le suggerisco di non muoversi da quella casa ed avviare un procedimento di separazione.
      Ritengo che nella sua situazione l’assegno di mantenimento per il mantenimento dei figli sarà piuttosto elevato.
      I nonni, invece, non sono tenuti al mantenimento tranne in casi eccezzionali (evidente stato di bisogno).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  241. Giorgio dice:

    Buonasera, mi chiamo Giorgio e sono felicemente padre di un bimbo di poco più di un mese. Purtroppo le cose con la mia compagna (non siamo sposati) non vanno proprio bene, e stanno avvenendo molti litigi e molte discussioni sia personali, sia per la gestione del bimbo (che ora ha residenza a casa della madre e sta con lei). Ora stiamo cercando di capire se con una terapia di coppia le cose potranno migliorare. In caso contrario, dovremo affrontare la possibilità di separarci e di capire ovviamente come affrontare la problematica del bambino. Quello che vi vorrei chiedere sono una serie di domande, vediamo se posso riassumerle in un unico messaggio per facilitare la comprensione. Innanzitutto, la mia compagna, da diversi mesi a questa parte, più e più volte ha iniziato a controllare quante volte e in quali momenti ero sulla app di WhatsApp. E qui nasce la mia prima domanda: è lecito, oppure è possibile che si configuri un realto di stalking su questa azione da parte sua? Andando avanti, vorrei sapere se il fatto che per lavoro – e prima di partorire – si sia fatta rilasciare un certificato medico da uno psicologo che indicava una possibile depressione sul lavoro, può essere causa ostativa per poter avere la custodia o il mantenimento del bimbo? Ancora, e questa è l’ultima domanda, vorrei sapere i miei diritti in caso di visita al bimbo. Questo risiede, come dicevo, con la madre; quello che mi chiedo è se ho la possibilità e il diritto di poterlo vedere tutte le volte che voglio e dove lo posso vedere. Lei insiste a dire che a casa sua non dovrei entrare; ma da quanto so, la visita da parte del padre che riconosce il figlio, è possibile proprio dove risiede la madre e il figlio, è corretto? Grazie ancora se vorrete rispondere a queste mie domande. Buona giornata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la visita del padre non collocatario, al figlio neonato, si possono verificare anche presso l abitazione materna. Dopo il secondo anno di età del figlio (talvolta il terzo), potranno iniziare i pernottamenti con il padre al di fuori dell’abitazione familiare. Sarà un giudice a stabilirlo se non vi metterete d accordo con una consensuale. Infine preciso che l eventuale incapacità genitoriale della madre dovrà essere valutata da un CTU ed i documenti da lei citati potranno essere esaminati da quest’ultimo.
      Non ravviso gli esterni del reato di stalking (quanto meno sino a quando convivrete sotto lo stesso tetto).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  242. Alessia Barone dice:

    Salve, ho ricevuto richiesta da parte del mio ex marito di annullamento del matrimonio. Abbiamo divorziato nel 2017. Non abbiamo figli e nessun tipo di vincolo. Io non ho la disponibilità economica per attivare la procedura dell’annullamento e sinceramente non sono nemmeno interessata. Mi può dire a cosa vado incontro se mi rifiuto e non rispondo alla sua richiesta? Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se rimane contumace (dopo la notifica degli atti giudiziari non si costituisce in giudizio per difendersi) il procedimento va avanti lo stesso. Se poi i motivi dell annullamento comportano colpe a suo carico potebbe essere condannata a pagare le spese del giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  243. Andrea dice:

    Salve Avvocato posso farle solo una domanda ?
    Ho un dubbio familiare che vorrei esporle.
    Io sono figlio unico di genitori separati ormai dagli anni 80 e mio padre (83 anni) convive ormai da circa 25 anni con una signora e suo figlio e non ho rapporti con lui. mentre mia madre (80 anni) è sola e invalida 100% vive a casa sua con aiuti vari e io che bado a lei con Legge 104 sul lavoro.
    I miei genitori sono solo separati legalmente non divorziati.
    Ora mio padre mi dicono i suoi conviventi ha una grave patologia senile tipo alzheimer e vogliono praticamente mandarlo via da casa.
    Ora a parte trovare una RSA idonea o altro per lui io le chiedevo i conviventi di mio padre possono “legalmente” rifarsi su di me?? cioe’ legalmente devo occuparmene io per forza??? Anche con aiuti finanziari?? per eventuali RSA o altro???
    Grazie e scusi il disturbo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei in qualità di figlio ha doveri di assistenza previsti dal codice civile. Ma ha anche il diritto di decidere quali soluzioni siano più adeguate per suo padre senza ingerenze da parte di terzi conviventi. Se questi ultimi vogliono decidere in autonomia possono anche sostenere le relative spese.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  244. DI DIO GIUSEPPE dice:

    Buongiorno AVVOCATO
    spiego quanto accaduto.

    mia Mamma del 1936, (87 anni) residente da sola a Catania, con un inizio di demenza senile (dimentica tutto ciò che è accaduto pochi minuti prima) e di deambulazione (stampelle). Non potendola più lasciare da sola, io abito a Milano dove la stessa non si è voluta trasferire, abbiamo deciso, di comune accordo, per il ricovero presso una casa di riposo nelle vicinanze della sua abitazione.

    Nel Luglio del 2022 , pertanto, è stata ricoverata presso una “Casa di Riposo” a Catania.
    Abitando a Milano e non potendo andarla a trovare frequentemente, pregavo una persona di fiducia,tale GIANLUCA che provvedeva, saltuariamente, una due volte al mese, ad andarla a trovare facendole portare qualcosa e ad accompagnarla al cimitero da mio papà.
    Ultimamente mia Mamma, credo sia peggiorata, diventando aggressiva e  con continui capogiri e riferiva di essere anche caduta per terra, tanto che, varie volte, ho io stesso chiamato il suo medico curante che e andato a visitarla.
    A seguito di ciò, di comune accordo con una  responsabile della struttura abbiamo deciso di farle fare una visita accurata dal Neurologo, avvenuta, in data 24.07.2023 che le prescriveva alcuni farmaci, ed esami più accurati.
    In data 08 c.m. alle ore 19,59 ricevevo una telefonata da parte di GIANLUCA che mi diceva le testuali parole ” ma lei non sa niente, non l’hanno chiamata”.
    Quindi mi diceva, di essere stato chiamato da personale della struttura  che lo informava del fatto che mia mamma era caduta e di andare subito in loco inquanto si era fatta male.
    Solo alle ore 20,35 dopo miei vari tentativi di mettermi in contatto con la responsabile del centro, questi mi chiamava mettendomi al corrente di quanto era accaduto, cioè, che mentre mia mamma era a tavola le “infermiere/assistenti” andavano a mettere a letto gli altri ospiti della casa di riposo lasciando mia mamma da sola, in balia di sé stessa, che, finito di cenare si è alzata per recarsi in soggiorno da sola.
    A causa di ciò, vuoi per un capogiro, un momentaneo malore o per aver messo male il piede cadeva rovinosamente a terra.
    Le badanti constatato lo stato di mia mamma chiamavano la responsabile, quindi il Massimiliano e il 118, quest’ultimo giunto sul posto la trasportava presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania senza che nessuno della struttura la assistesse.
    Presso il policlinico dopo vari esami riscontravano la rottura scomposta del femore quindi ricoverata in pronto soccorso in attesa che si liberasse un letto in ortopedia.
    Nessuno della struttura è andato in ospedale,
    Solo la mattina 09.c.m. alle 07,37 la responsabile della struttura mi manda un messaggio su WhatsApp con la quale mi riferiva che solo pochi minuti prima era venuta a conoscenza che mia mamma nella caduta aveva riportato la  rottura del femore.
    E sino a tutt’ora che sto scrivendo, non sono piu stato contattato da nessuno dei responsabili la casa di riposo.
    Con la presente chiedo:
    – È normale che una persona con tali patologie venga lasciata da sola (incustodita);
    – E normale che una persona a loro affidata e con tali patologie, dopo un incidente simile, prevedibile, venga messa su un’autolettiga e mandata da sola in pronto soccorso in balia di se stessa, ben sapendo che a Catania mia mamma e da sola, e che il più vicino di Noi si trova a 1.400 km.
    Pertanto per quanto sopra riportato, sussistano degli estremi per procedere nei loro confronti?
    Ringraziandola anticipatamente e in attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Ricostruendo anche a livello probatorio la dinamica dell’incidente è possibile ipotizzare un’azione di risarcimento del danno. Si rivolga ad un difensore in loco. Le trasferte da Milano a Catania per le udienze potrebbero comportare costi ingenti se nomina un difensore a Milano.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  245. Sara dice:

    Buongiorno,
    Vi sottopongo la seguente situazione: coppia di conviventi da 9 anno con figlio di 7 anni.
    Casa in locazione,contratto intestato al compagno nonche’padre del bambino,L’affitto ammonta sui 900 euro mensili e le spese condominiali sui 5000 all’anno.Il bambino e’legatissimo a questa casa e non puo’esserne tolto.
    Se l’assegnataria della casa diventa la madre deve quindi pagare lei affitto e spese?Teniamo presente che lei guadagna a tempo indeterminato 1600 al mese mentre lui ha un fatturato annuale di quasi 800 mila euro e ha un livello molto alto
    Di vita con casa di prorpieta’(come seconda) sul lago dal valore di 600 mila euro.
    La madre del bambino non puo’ pagare affitto e spese e non ha altra casa dove andare. Puo’il giudice condannare il padre del bambino a continuare a pagare per quella casa fino alla maggiore eta’del bambino senza assegno?o prevedere un assegno di mantenimeno cosi’alto?
    Se il padre del bambino rifiuta di andarsene cosa puo’fare la madre senza abbandonare il
    Tetto familiare?Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di separazione (anche di conviventi), il giudice tende a preservare il tenore di vita dei figli.
      Nel caso da lei sottoposto alla nostra attenzione quindi è probabile che l’assegno di mantenimento venga determinati tenendo in considerazione anche l ammontare del canone di locazione che dovrà sostenere la madre. Ma il giudice non potrà condannare il padre a pagare direttamente il canone.
      Sarebbe opportuno, per il padre, ridimensionare le spese prima di andare davanti ad un Giudice.
      Se vuole approfondiamo a fine agosto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  246. Luigi dice:

    Buonasera Avvocato,
    sono l’unico proprietario di un appartamento dove convivo con la mia compagna (non siamo sposati) e nostro figlio di 9 anni.
    Ho scoperto che lei si è frequentata con un altro, per questo motivo intendo mettere fine alla nostra convivenza. Quando l’ho scoperto ho fatto finta di nulla per prepararmi.
    Circa un mese fa ho venuto la casa dove viviamo e contestualmente alla vendita, l’acquirente mi ha fatto un contratto di affitto della durata di 6 mesi.
    In pratica in cambio di un prezzo leggermente più basso mi ha permesso di viverci altri 6 mesi pagandoci l’affitto (con un regolare contratto registrato).
    Una volta incassata la cifra della vendita, sono andato da un costruttore ed ho acquistato sulla carta una casa che verrà pronta solo tra un anno e mezzo (ho stipulato il compromesso dal notaio settimana scorsa) versando l’intero ammontare del valore e mi è stata rilasciata una fidejussione a garanzia. So che è una cosa insolita versare l’intero valore della casa, ma preferisco arrivare in tribunale avendo pochi soldi sul conto.
    La vendita è già stata registrata sul registro catastale, quindi al momento facendo una visura non risulto intestatario di nessun immobile.
    La mia compagna non sa nulla di tutto quello che ho fatto, nemmeno che so del tradimento. Mentre la persona che ha acquistato la casa, che mi ha trovato una agenzia immobiliare, non sa nulla che intendo separarmi.
    Ho fatto tutto questo per evitare che la mia casa, acquistata con il frutto dei risparmi di una vita dei miei genitori, venga assegnata a lei.
    Io a Settembre mi cercherò una casa dove andare in affitto dove penso che mi trasferirò ad Ottobre, in attesa che verrà pronta quella in costruzione. I 6 mesi di affitto della casa in cui vivo ora invece sono già stati pagati.
    Ora avrei le seguenti domande:
    1) Da un punto di vista strategico, mi conviene dire al momento in cui me ne vado a vivere da un’altra parte che la casa è stata venduta, oppure è meglio creare un effetto sorpresa e comunicarlo quando saremo davanti al giudice per quantificare l’ammontare del mantenimento del figlio e lei chiederà l’assegnazione della casa? Nella seconda ipotesi presumo che l’avvocato della mia convivente non avrebbe il tempo per preparare una strategia difensiva.
    2) Allo scadere dei 6 mesi di affitto io consegnerò le chiavi di casa alla persona che l’ha acquistata, firmando un documento davanti all’agente immobiliare a cui mi sono rivolto per vendere casa. Se in quel momento la mia compagna si rifiutasse di abbandonare l’appartamento, sarebbe un problema che si deve risolvere lei con il proprietario oppure verrei coinvolto pure io?
    3) Ci sarebbero i presupposti per annullare la vendita? L’agente immobiliare potrebbe testimoniare che io e l’acquirente non ci conoscevamo e che lui non sapeva nulla delle mie intenzioni (cosa vera) e oltretutto al momento della vendita mi ha stipulato un contratto d’affitto quindi era consapevole che la casa era occupata. Ed inoltre io tutti i soldi li ho dati al costruttore della mia nuova casa, quindi non potrei restituirli nemmeno volendo.
    PS: i genitori della mia compagna hanno una casa grande, quindi lei non rimarrebbe per strada.
    Grazie in anticipo per le risposte

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che il suo “piano” sembra ben architettato. Le consiglio soltanto di non comunicare alla sua compagna le ragioni che l hanno indotta ad interrompere la relazione affettiva.
      Se lo desidera, a settembre, quando saranno finite le mie vacanze possiamo ulteriormente approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  247. Giovanni dice:

    Salve, io e mio padre non siamo mai stati in ottimi rapporti(non starò qui ad elencare il perché). Mi ha sempre “obbligato” ad andare a lavoro con lui anche nei periodi scolastici per dargli una mano, questo ovviamente a nero o senza pagarmi, ma fin qui non ci sono troppi problemi, aiutare un mio familiare non mi ucciderà. Ho però da poco iniziato il servizio civile e da quando per l’appunto ho iniziato a percepire i 430 euro lui ha iniziato ad impormi di dargliene 300 perché “vivo sotto il suo tetto” e che “se non mi sta bene la porta è questa”. Io so che l’aiuto economico è legittimo per i figli, ma credo che debba avere delle motivazioni di fondo come magari problemi economici e non che da un giorno all’altro per abitare nella casa che da sempre mi ospita devo dare la quasi totalità del mio stipendio a lui con la paura di essere buttato fuori casa in caso contrario. Non la sto vivendo per niente bene e volevo sapere se, legalmente parlando, posso fare qualcosa perché vorrei iniziare a mettere dei soldi da parte per il mio futuro ma in questo modo sono in gabbia.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la sua famiglia ha il dovere di mantenerla sino a quando lei non raggiungerà l’autosufficienza economica. Per il momento, lei non l’ha raggiunta.
      Ma le consiglio di uscire presto di casa se non vuole contribuire al ménage familiare o quanto meno contribuire partecipando ad alcune spese.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  248. PAOLO VACCHINI dice:

    Buongiorno nel 2000 circa nostro padre ha intestato una casa in provincia di Varese a noi tre fratelli tenendo l’usufrutto. Alla sua morte 2018 due fratelli vogliono venderla mentre io vorrei tenerla. A milano sono in affitto. Per non vendere la casa ho donato la mia quota a mia moglie. Come puo fare la residenza la moglie? È necessario separarsi o esiste un’altra possibilità?
    Grazie per la Vs disponibilità e collaborazione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che la sua donazione alla moglie, non le consentirà di evitare un giudizio di divisione della comunione. Sempre che i suoi fratelli vogliano intraprese questo genere di iniziativa giudiziaria.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  249. Marina dice:

    Buon giorno avvocato sono una donna di 36 anni lavoro come segretaria in uno studio medico con contratto a tempo indeterminato le scrivo per avere un consulto che riguarda mia figlia di 11 anni. Da qualche tempo ho notato comportamenti strani del tipo che si mangiava le unghie si tirava la pelle del labbro ho che stava con lo sguardo perso nel vuoto ho cercato di capire cosa aveva ma lei mi diceva che era stanca avevo il dubbio che aveva un problema con il campo estivo che frequenta visto che lavoro a tempo pieno. Le ho messo un registratore vocale addosso. Quando ho sentito la registrazione ho affrontato mia figlia facendogli sentire la registrazione così si e aperta e mi ha raccontato tutto come il padre la offende con ingiurie di vario genere la chiama handicappata ritardata di mente la offende sulla salute la chiama difettosa perché la bambina ha una miopia ed è celiaca e a modo suo la rende imperfetta ai suoi occhi visto che vuole una bambina perfetta non malata. Mi ha raccontato che quando sono fuori non fa altro che ingiuriarla è dicendogli che per lui è un peso è che a causa sua è infelice che gli mangia i soldi se gli chiede un panino lui gli rinfaccia che ha trovato il pollo che gli compra tutto non le permette di stare con i suoi amichetti deve controllare tutto quello che fa. Mi ha raccontato che ha casa non può fare niente non può guardare il televisore se gioca con il tablet con i suoi amici la chiama drogata di tablet ecc se prende una merendina la umilia dicendogli che in casa mangia tutto lei e la obbliga ha mangiare quello che non piace. E in più la minaccia di picchiarla è farla morire dissanguata.Questo schifo succede quanto non sono in casa ma ha lavoro. Tra l’altro ho mia figlia mi ha riferito che era lui ad istigarla contro di me mi spiego meglio quando mia figlia aveva 3 e mezzo mi diceva cose molto pesanti mi augurava di morire così si prendeva una mamma migliore di me oppure sentiva il telegiornale e ripeteva peccato che non sei tu quella mamma che è morta così ti levavi dai piedi quanto andavamo a fare la spesa e passavano le macchine mi guardava e mi diceva perché non ti butti sotto é la storia non è finita qui più avanti e andata sempre peggio quanto aspettavamo il pullman cercava di spingermi a modo suo sotto oppure mi spingeva mentre scolavo la pasta per farmi bruciare mi tirava le cose in faccia e mi diceva che come mamma facevo schifo ecc mi dava della buxxxa in strada diceva che al lavoro avevo un amante quando gli chiedevo da chi sentiva queste cose lei mi rispondeva non ti interessa questa è solo una parte di quello che subivo. Ho rimproverato mia figlia per non avermi mai rivelato niente lei mi ha detto che il padre gli diceva di stare zitta e di non dire niente a nessuno se lei parlava sarebbe finita in una comunità.
    Faccio presente che suo padre non va d’accordo con nessuno a lavoro non fa che litigare con tutti. Non c’è bisogno di dire che lo buttato fuori di casa. Però lui ha minacciato di togliermi la piccola siccome ha parenti nelle forze dell’ordine. Tra un paio d’ore andrò dai servizi sociali e chiedere aiuto vorrei sapere se la legge mi tutela vorrei chiedere l’affido esclusivo della piccola e togliergli la patria podestà grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      I fatti che mi ha riferito, se privati in giudizio, giustificano la domanda di affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  250. Barbara dice:

    Buongiorno sono divorziata da qualche anno e mi domando se il mio ex marito possa rifiutarsi come ha già fatto in passato , di pagare la
    Metà delle spese straordinarie da
    Concordare.
    Parlo di nuoto o corsi di strumenti musicali con i quali è formalmente d’accordo, ma per i quali dice di non avere la possibilità economica per onorare la sua quota.mi chiedo se non debba dimostrare quanto dice, perché in tal
    Modo mi ritroverò sempre
    Io ( che guardavano meno di lui ndr) a
    Pagare queste attività e mi sembra un atteggiamento a dir poco di comodo e furbo.
    Non è comunqie tenuto a pagare? Oppure davvero basta che lui dia questa motivazione vaga per sottrarsi? Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le spese per le attività ricreative (salvo sia previsto diversamente nella separazione o nel divorzio) sono straordinarie e come tali devono essere concordate. In caso di disaccordo non vi è obbligo di onorarle per il genitore che ha negato il consenso.
      In giudizio si potrebbe comunque provare a chieder una revisione del contributo fisso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  251. alessandro iannone dice:

    Buonasera,ho un dubbio… durante il weekend in cui le figlie sono con me e decido di dormire fuori casa (da amici o in hotel).. devo comunicarlo alla madre? se si, devo comunicare anche l’indirizzo? Grazie.,sono separato da poco e non voglio problemi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il genitore separato deve sempre comunicare all altro genitore la dimora anche temporanea dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  252. Anna dice:

    Buongiorno,
    Ho eredito, insieme a mio padre, una casa dea mia madre. Io in quanto unica figlia e lui in quanto ancora formalmente sposato al momento della morte di mia madre. Al momento ci vive unicamente mio padre con la nuova moglie. Non siamo in rapporti idilliaci con mio padre. Io non posseggo le chiavi di casa e devo chiedere il permesso per entrare e uscire dalla mia proprietà (torno a casa solo in estate, per intenderci). Vengono fatti lavori nella mia abitazione senza il mio consenso (ad es. ho scoperto che sono state installate delle micro telecamere di cui nessuno mi ha avvisato e non so ancora dove sono state posizionate. Forse nel giardino, forse nella mia camera da letto. Chissà..) e vengo quotidianamente minacciata di essere buttata fuori di casa. A prescindere dalla bassezza delle minacce, vorrei conoscere i miei attuali diritti sulla mia proprietà nonché quelli post mortem di mio padre.
    Grazie per la sua disponibilità

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il codice civile riserva una specifica tutela al coniuge superstite (quello rimasto in vita). A quest’ultimo, infatti, l’art. 540 c.c. riserva, tra l’altro, il diritto di abitazione sulla residenza familiare ed il diritto di uso dei mobili che corredano la residenza familiare. Il diritto di abitazione è un legato ex lege: è un diritto che sorge automaticamente all’apertura della successione, laddove ricorrano alcuni presupposti. E’ infatti necessario che la casa familiare sia in proprietà del defunto alla sua morte o in comunione legale.
      Aggiungo che la Cassazione ha precisato che quando sorge conflitto tra coniuge titolare del diritto di abitazione e figlio maggiorenne autosufficiente, prevale necessariamente il diritto del primo, anche se il figlio convivente ha il possesso derivante dalla comproprietà ereditaria. Il diritto attribuito al coniuge, quindi, costituisce una deroga alla regola generale della comunione che prevede che ciascun comunista possa fare uso della cosa comune.
      Quando suo padre non ci sarà più il diritto di abitazione sopra descritto non potrà essere trasmesso per successione a soggetti terzi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Spero di avere risposta alla sua domanda anche se temo che non abbia

      Rispondi
  253. Fabio Donnarumma dice:

    Buongiorno mi chiamo Fabio, ho 51 anni e sono stato dichiarato invalido al 50% nel febbraio di quest’anno per due patologie diverse (artrodesi vertebrale e cefalea a Grappolo cronica).
    Successivamente ho presentato aggravamento per altra patologia (coxartrosi bilaterale grave con risonanza e varie visite in allegato), ma la commissione di fatto ha confermato lo stesso verbale e la stessa percentuale di invalidità 50% inserendo pero’ nella diagnosi anche quest’ ultima patologia,(per la quale sono in attesa di intervento), ma di cui non mi ha riconosciuto nessuna percentuale.
    Sono peraltro portatore di handicap con la legge 104 articolo 3 comma 1(cefalea a Grappolo).
    Ora mi chiedo ..quale è la maniera migliore di procedere per ottenere quel 35% previsto per la coxartrosi?

    Grazie mille per l’attenzione.

    Fabio D.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      temo abbiamo inserito la sua domanda nel forum sbagliato. Noi siamo esperti di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, convivenze, affidamento minori, etc.).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  254. patricia dice:

    Buongiorno, sono sposata con un residente e noi abbiamo una figlia di 7 mese.

    Il mio marito ha una figlia di 14 anni, che ogni anno arriva qui ver rinovare il suo permesso di soggiorno, ma adesso si trova nel nostro paese di origine.
    La mamma della figlia ha arrivato a questo paese con una visto turistico e si ha rimasto qui in altra cittá. Per il tempo che ha qui facendo conto il suo visto é giá scaduto, per quindi adesso si trova illegale in un’altra cittá lontana di noi, e vuole entrare indietro alla bambina con brutte intenzione per fare tutti i suei documenti atraverso di la figlia, senza comunicare niente al mio marito.

    La mia domanda é:
    Dopo la bambina sia qui indietro, quali sono gli impegni che avrebbe il mio marito sia con la bambina e la mamma di lei in caso di la ragazza volessi vivere insieme alla sua nonna (ch’é anche residente) e la sua mamma illegale in altra citta, e qualcosa possiamo aspettare di parte di loro?

    Grazie mille davvero,
    Cordiali Saluti!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Signora,
      faccio difficoltà a comprendere le sue richieste. Se vuole sono diponibile per un confronto telefonico.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  255. Antonella dice:

    Buongiorno sono di Milano dopo 17 anno mio marito mi ha chiesto all’improvviso separazione e divorzio vista la nuova legge io ho chiesto di fare un accordo tra di noi per un anno attraverso una mediazione visto il suo lavoro instabile e la paura che presentando al giudice la nostra situazione richieda di sentire nostro figlio di 16 anni.
    Mi può dire se i minori vengono chiamati in tribunale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i minori possono essere sentiti dal Giudice e tale facoltà è stata ampliata con la recente riforma Cartabia. Solo per fare un esempio le riferisco che ho assistito settimana scorsa all’audizione di due fratelli di 8 e 14 anni. Il Giudice è stato molto attento a non urtare l’equlibrio dei minori e non ha fatto domande dirette come “Con chi volete stare, con la mamma o con il papà?”. Ha cercato solamente di comprendere le abitudini familiari.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  256. Flavia dice:

    Salve sono sposata da 13 anni e ho due figlie minori,da 13 anni mantengo la famiglia completamente in quanto mio marito non ha mai lavorato e non intende farlo avanzando una serie di scuse , è succube dei genitori da sempre che lohanno manipolato sin da piccolo per metterlo nell’officina del padre quasi gratuitamente, li lui è praticamente uno schiavo del padre, io sono stanca di fare il capofamiglia e lui non provvede a nessuntipo di spesa, posso ottenere l’annullamento del matrimonio considerando che non ha mantenuto l’impegno preso di provvedere a noi? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ravviso i presupposti per l’annullamento del matrimonio, ma le consiglio di avviare un procedimento di separazione e poi divorzio. A lei verrà assegnata la casa se risulterà che lei si è occupato prevalentemente dei figli. Nel giudizio dovrà agire anche per chiedere un contributo da parte del padre per il mantenimento dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  257. Erika dice:

    Salve! Vorrei fare una semplice domanda… è possibile che un giudice faccia decadere la patria podestà’ ad un genitore su un solo figlio? Oppure quando decade la podestà’ genitoriale è da intendersi su tutti i figli ?

    Rispondi
  258. Mario dice:

    Buongiorno,
    vivo distante dai miei genitori (72 e 68 anni) da ormai piu’ di 10 anni. Da circa 4-5 anni abbiamo scoperto di alcune gravi patologie che affliggono mia madre la quale e’ costretta a restare a letto e necessita di qualcuno che se ne prenda cura. Finora se ne e’ occupato mio padre talvolta con l’aiuto di varie badanti, ma ultimamente has sempre piu’ ridotto l’ausilio di care givers esterni e si occupa lui stesso dell’igiene personale e della gestione in toto di mia madre. Mio padre non ha mai accettato l’insorgere di questa malattia e di mal grado e con molto negativismo fa comunque del suo meglio per prendersi cura di mia madre. Purtroppo pero’ la relazione fra i due e’ pressoché’ insostenibile ed ho altresi’ scoperto che da diverso tempo mio padre ha iniziato una relazione con una delle ex badanti non ancora 40enne, fra le altre cose facendole molti regali. Mia madre ovviamente non ha alcun modo di controllare le finanze familiari ne’ puo’ decidere come gestire le sue pensioni (di lavoro ed inv. civile). Mio padre in altre parole sta agendo come se ne fosse il tutore. Di recente mio padre mi ha chiesto se eventualmente sono disposto di prendermi carico di mia madre, ma comunque sempre con la sua supervisione su tutto. Io mi sono proposto in senso affermativo, ma allo stesso tempo e’ emerso un possibile desiderio di separarsi da mia madre. La mia preoccupazione e’ che mio padre stia scialacquando il patrimonio in comune anche con mia madre e che ella non sia in grado di opporsi ne’ di far valere i suoi diritti. Se mia madre chiede di volerlo lasciare e venire a vivere con me, può’ mio padre opporsi? che scenari si possono configurare? Grazie per l’aiuto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sua madre dovrebbe avviare un procedimento di separazione. DOPO la prima lettera dell’avvocato con la quale sua madre manifesta a suo padre l’intenzione di separarsi, l’eventuale trasferimento di sua madre non realizza l’abbandono del tetto coniugale. Poi ovviamente occorrerà coltivare il procedimento di separazione. Occorre anche verificare se i coniugi sono in regime di comunione dei beni al fine di avviare anche la divisione della cosiddetta comunione de residuo.
      Se sua madre non è in grado di intendere e volere, occorre valutare una interdizione o quanto meno la nomina di un amministratore di sostegno che potrà avviare per conto di sua madre il procedimento di separazione.
      Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
      Cordiali saluiti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  259. Paolo Bresciani dice:

    Buongiorno avvocato,
    la mia compagna con la quale NON sono sposato è incinta.
    Non essendo sposati non esiste la presunzione di paternità, quindi dopo aver partorito dovrò firmare un documento dove dichiaro di essere il padre (mi corregga se sbaglio).
    Vorrei capire se questo documento devo per forza firmarlo subito in ospedale oppure con qualche scusa posso temporeggiare per qualche giorno.
    Io vorrei eseguire un test di paternità prelevando un campione di saliva del figlio PRIMA di aver firmato il documento in cui dichiaro di essere il padre.
    Se lo facessi DOPO aver firmato, e non risultassi io il padre, subirei per anni un calvario giudiziario per poter effettuare il disconoscimento.
    Mentre invece se lo facessi prima di aver firmato, e non dovessi essere io il padre, mi basterebbe non firmare questa dichiarazione e sarebbe tutto finito senza ricorrere al tribunale e dover passare anni in causa.
    Ovviamente lo farei ad insaputa della mia compagna, perché se fossi io il padre non vorrei tirare su un polverone per nulla (se fosse per me il test di paternità dovrebbe essere obbligatorio per legge).
    Quindi la mia domanda è: devo per forza firmare in ospedale? Posso temporeggiare e firmare in un secondo momento?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci sarà qualcuno in ospedale che le dirà che lei è obbligato a firmare il riconoscimento. Ma ovviamente la sua compagna se ne accorgerà in fretta e potrebbe decidere di convocarla in giudizio per ottenere il riconoscimento che comnunque impicherebbe il test del DNA.
      Per il resto, effettivamente, se riesce a fare in fretta il test del DNA risolverà i suoi dubbi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  260. Claudia dice:

    Buongiorno, sono una mamma di due ragazzi uno di 16 anni e la piccola di 12. Dopo un matrimonio durato 18 anni, mi sono separata l’anno scorso, lasciando il tetto coniugale (in accordo col mio ex marito) e il paese in cui vivevamo da 7 anni, la Sicilia, tornando a casa , a Milano, con i ragazzi. Lallontananza ed il distacco mi ha fatto capire quanto mi avesse manipolata in questi anni sia a me che a mio figlio più grande. Ovviamente non ha accettato la separazione così mi ha citata in tribunale. Un vero e proprio narcisista manipolatore. In prima udienza a gennaio 2023 il giudice ha stabilito un assegno di mantenimento di 300€ per entrambi i figli e il versamento l’assegno unico universale. Il mantenimento me lo versa ma l’assegno unico no. È da gennaio 2023 che chiedo che faccia la rinuncia cosicché io possa rifare la domanda, ma lui si rifiuta dogliendo la possibilità di ricevere un aiuto economico dallo stato. Poi ha stabilito inoltre un weekend al mese di visita ai ragazzi che non ha mai mantenuto. Niente telefonate, niente visite. In seconda udienza, “quella definitiva”, afferma che sono scappata di nascosto portandogli via i ragazzi, cosa non vera dato che ci ha accompagnati alla stazione del treno lui con sua cugina, che è disposta a testimoniare, ancora non percepisco l’assegno unico e per giunta m’incolpa di avergli messo contro i ragazzi perché il grande non gli risponde più e la piccola risponde ai pochi messaggini per monosillabi.
    Praticamente è 1 anno che combatto con un uomo anaffettivo, vendicativo e manipolatore e per una separazione che pare vada ancora per le lunghe. Chiedo se avete un consiglio su come obbligarlo a fare la rinuncia dell’assegno unico dello stato che il giudice ha stabilito a mio favore al 100%. Grazie mille 🤗

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre relazionarsi con gli uffici dell’INPS per fare cancellare la domanda del padre relativa all’assegno unico universale rammostrando il provvedimento provvisorio del Giudice (quello in cui la madre viene indicata come beneficiario esclusivo dell’assegno.
      Poi si può anche ipotizzare una iniziativa (anche in corso di causa) ex art. 709 ter cod. proc. civ. per sanzionare l’indempimento del padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  261. Enza Gramuglia dice:

    Buongiorno con la presente per chiedere :
    Ex marito ha dato in comodato d’uso gratuito all ex moglie con due figli minorenni l’immobile di cui a sua volta proprietario dell’ex marito che ha concesso il comodato gratuito al figlio e il figlio l’ha concesso all ex moglie .L ex moglie per due anni non ha pagato le spese condominiali,il condominio ha sollecitato il proprietario di casa che ha mandato una lettera di sfratto all’ex nuora .La domanda è questa se decidesse di sfrattarla con i minori l’ex marito deve pagarle l’affitto visto che sulla sentenza c’è riportato che se lascia quella casa l’ex marito deve pagare l’affitto di un’altra ?Oppure essendo un caso particolare perché non paga le spese condominiale non ha diritto ad un’altra abitazione pagata dall’ex marito ?Ad oggi L ex moglie non lavora ma ha cambiato mille lavori solo perché non ha voglia di lavorare e oltretutto ha un appartamento a disposizione della madre malata rinchiusa in una clinica di igiene mentale e lei è L unica erede essendo figlia unica .
    Grazie della risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la madre non può più beneficiare di un alloggio (messo a disposizione da parte dell’ex marito), è assai probabile che agisca in giudizio al fine di ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  262. Tommaso dice:

    Salve,mia figlia ha 14 anni, l’ho divisa alla pari con la madre quasi dalla nascita, una convivenza breve e poi ognuno a vivere da solo con la figlia divisa tra casa mia e casa sua, l’ho tirata su io praticamente essendo un insegnante, tutti i santi pomeriggi sport musica e poi alla sera dalla mamma4 giorni su 7; ognuno comprava quello che serviva e ogni tanto qualche lite , per le festivita da dividere soprattutto! Poi stop, mia figlia prima interrompe lo sport, poi la musica ( un po anche grazie a questo maledetto covid) e alla fine un giorno mi dice” papa io da domani non dormo da te”; un incubo… vado davanti alla sua scuola e la vedo andare via con un autobus verso la casa della madre; e’ da santo stefano 2022 che non faccio una festa con mia figlia, nessun accordo sulle festivita, scuse futili per evitare di dormire da me; oggi che e’ in ferie con me e mia moglie( mi sono sposato 4 anni fa) gli chiedo di rientrare dalla spiaggia entro le 12 e lei mi risponde” lo capisci perche non voglio piu vivere con te?); mia figlia mi ricatta; la madre non solo non collabora ( dimostrare che e’ la regista di tutto mi sembra dura anche se io ne sono certo), ma prima mi scrive “ vuoi vedere la figlia? Allora paga le spese!”; poi mi manda il legale minacciandomi di chiamare gli assistenti sociali e il giudice se non pago; 1 la signora ha interrotto la mediazione familiare che io avevo chiesto perche non riuscivo piu a vedere mia figlia; 2 e tutte le fatture per gli sport e le gare mai pagati dalla madre? E le spese per il vitto quotidiano? Per anni?E le cure mediche per le sue cure ortopediche? Ho fatto da taxi per un decennio e questa signora mi dice” sto pagando l’autobus da tre mesi!”; e mia figlia? Che tutti gli sforzi educativi di anni sembrano svaniti e mi rifiuta con scuse futili, pero dopo 6 mesi viene in ferie con me solo perche qui nel paesino ha le amichette di sempre?E la madre che parte di nuovo per l’estero con mia figlia senza il mio consenso? Cosa mi consigliate di fare? Perche sinceramente mi sento confuso; distinti saluti! Tommaso

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei ha bisogno dell’assistenza di un difensore e di un regolamentazione dei tempi di permanenza con la figlia da parte di un Giudice.
      Ovviamente quest’ultimio stabilirà anche il contributo fisso mensile per il mantenimento e le percentuali di spesa da ripartirsi tra i genitori per le spese straordinarie.
      Per il resto io esercito a Milano e dintorni quindi non credo di poterle essere d’aiuto, quanto meno nella fase processuale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  263. stefano dice:

    Buongiorno,
    sono separato da 8 anni e verso come assegno di mantenimento 350€ e ai tempi mia figlia aveva 4 anni.
    Ora che mia figlia ne ha 12 la mia ex compagna mi chiede di pagare anche trattamenti estetici ricariche del cellulare.
    non rientrano nel valore dei 350€(anche se hai tempi non erano stati presi in considerazione questi aspetti)

    Ringrazio anticipatamente
    Stefano

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quelle che lei ha descritto sono spese straordinarie che dovete concordare. Se non le concordate possono non essere pagate. Mi permetto di aggiungere che le spese per la ricarica del cellulare potrebbero essere ritenute necessarie da un Giudice ma oggigiorno credo che una ricarica mensile con traffico quasi illimitato si aggiri tra i 7 ed i 10 euro al mese, quindi, forse, si tratta di una spesa che può essere sostenute (al 50% tra ciascun genitore). Faccio fatica, invece, ad immaginarmi un Giudice che ritenga le spese estetiche una spesa indispensabile per una ragazza di 12 anni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  264. Mattia Tolentino dice:

    Buongiorno,
    da quello che so, in caso di separazione di una coppia non sposata, non fa alcuna differenza se ci sia stato un tradimento o di chi sia la colpa della fine della relazione. Però vorrei capire se al lato pratico un giudice, al momento della quantificazione del mantenimento del figlio della coppia, possa tenere conto di un comportamento moralmente discutibile (ad esempio ripetuti tradimenti) di lui.
    Non potendo dare un mantenimento direttamente alla compagna (soprattutto sei lei lavora) é possibile che il giudice “gonfi” quello del figlio come risarcimento per il comportamento tenuto da lui?
    So che al livello teorico non é possibile, però mi chiedo se sono cose che poi effettivamente accadono in tribunale.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      una relazione extraconiugale potrebbe giustificare l’addebito della separazione che comporta l’immediata perdita dei diritti successori. Occorre, tuttavia, che il tradimento sia l’unica ragione che giustifica la separazione. Faccio un esempio, se due persone vivono separate (di fatto) nella casa coniugale per molti anni e poi uno dei due coniugi tradisce l’altro, in questo caso il tradimento non può giustificare l’addebito. Con l’addebito, in alcuni casi, vi è anche il rischio che il soggetto al quale è stata addebitata la separazone sia condannato al pagamento delle spese legali del giudizio. In ultimo, mi permetto di ricordare anche il rischio di condanna ad un risarcimento del danno in favore del coniuge che ha subito un grave pregiudizio alla propria integrità morale ovvero alla propria salute (si pensi al coniuge che, dopo il tradimento, cade in un grave stato di depressione provato a livello medico).
      Conosciuti i rischi (come sopra indicati) occorre organizzare i rimedi con una attenta strategia difensiva da impostare nel procedimento giudiziale di separazione e/o divorzio.
      Con riferimento, invece, all’assegno di mantenimento per i figli, quest’ultimo, almeno in linea teorica, non subisce alterazioni quantitative in ragione dell’addebito della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Mattia Tolentino dice:

        Buongiorno,
        nel mio caso siamo dei conviventi NON sposati.
        Riprendo il punto dai Lei scritto: “rischio di una condanna ad un risarcimento del danno in favore del coniuge che ha subito un grave pregiudizio alla propria integrità morale ovvero alla propria salute (si pensi al coniuge che, dopo il tradimento, cade in un grave stato di depressione provato a livello medico)”
        Corro questo rischio anche se non siamo sposati?
        Riprendo anche questo punto: “ Con riferimento, invece, all’assegno di mantenimento per i figli, quest’ultimo, almeno in linea teorica, non subisce alterazioni quantitative in ragione dell’addebito della separazione.”
        Significa che al lato pratico é una cosa che potrebbe invece accadere?
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          se non siete sposati, non sussistono rischi di addebito e, tanto meno, di risarcimento del danno.
          Con riferimento all’assegno di mantenimento per i figli posso solo ribadire che la quantificazione di tale contributo economico non deve essere influenzata dalle ragioni che hanno giustificato l’interruzione della convivenza.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  265. Francesco dice:

    Buongiorno,
    un anno fa la mia ex, mamma di nostro figlio 14enne, mi ha portato in tribunale di Lodi per chiedere un adeguamento dell’assegno di mantenimento e nonostante il mio cud fosse inferiore al suo, mi è stato aumentato l’assegno di mantenimento. Ora, a distanza di un anno esatto, mi è arrivato la richiesta di adeguamento istat di 7,2%. Vero che il costo della vita è aumentato per tutti, ma anche per il sottoscritto che non ha di certo avuto un adeguamento di stipendio. Grazie per la vs disponibilità

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      comprendo le difficoltà, ma l’adeguamento dell’assegno di matenimento agli indici ISTAT è obbligatorio per Legge, anche se non fosse precisato nel provvedimento con il quale è stata decisa la separazione. Anche la Sua busta paga in ogni caso si adeguerà agli indici ISTAT (con ritardo considerat l’attuale normativa).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Francesco dice:

        Grazie della celere risposta. Le chiedo un’altra delucidazione: considerando che partecipo a tutto, spese scolastiche, mediche e anche extra al 50%, vorrei capire se, a tali spesa extra, quali campi scuola, gite scolastiche (con pernottamento) posso non partecipare, in quanto ritengo che l’assegno mensile sia abbastanza corposo (25% del mio stipendio). Grazie ancora

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          occorre leggere le condizioni della separazione/divorzio, prima di risponderLe.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  266. Roberto dice:

    Buongiorno avvocato volevo sapere una cosa, sono divorziato e mia moglie percepisce da un anno e mezzo il 100%dell”assegno unico non so come ha fatto ad ottenere il 100%perche’ so che era necessario che io ero d’accordo ma a me non è stato chiesto niente poi in un secondo momento mi sono messo d’accordo in maniera solo verbale che avrei lasciato la mia parte dell’assegno unico come spese extra per uno sport che mia figlia pratica,la mia domanda è: è meglio che lo faccia mettere per scritto questo accordo o vado sulla fiducia poi oppure sarebbe meglio che io chiedo il mio 50% e quando la ex mi da ricevuta di pagamento dello sport io faccio il pagamento della metà con bonifico.grazie per una risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      due informazioni che spero possano aiutarla: se entrambi i genitori presentano domanda per l’assegno unico universale, l’INPS deve riconoscere il 50% a ciascun genitore; poi sempre meglio rispettare le intese raggiunte davanti al Giudice o quanto meno laciare una traccia documentale di eventuale modifiche di queste ultime.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  267. Alberta dice:

    Buonasera avvocato,
    alcuni mesi fa il mio fidanzato con il quale convivevo ha scoperto un mio tradimento e se ne é andato via da casa mia.
    Io sono incinta e lui mi ha già detto che non riconoscerà il figlio.
    Io non so se il figlio che sto aspettando sia suo o del ragazzo che ho frequentato temporaneamente.
    Se dopo la nascita decidessi di intraprendere un’azione di riconoscimento in tribunale obbligandolo a fare il test del dna, e dal test dovesse risultare che lui NON é il padre, potrei essere condannata a pagare le spese processuali e pure il suo avvocato?
    Tengo a precisare che lui si rifiuta di fare qualsiasi test del dna “informale” ma lo farà solo se richiesto in tribunale. L’altro ragazzo da quello che sono si é trasferito all’estero e non ho modo rintracciarlo.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che non ci siano i presupposti per una condanna alle spese legali. Soprattutto se lei prima di convocarlo in giudizio avanza una richiesta per iscritto a fare il test del DNA. Se si rifiuta di fare il test, il presunto padre poi non si può lamentare se viene convocato in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  268. Alessandra dice:

    Buonasera ho questo problema: devo fare richiesta all inps per dei disturbi di apprendimento di mia figlia al fine che valutino se ha diritto o meno all’indennità di frequenza. Nel momento della richiesta per procedere bisogna scegliere l eventuale metodo in cui inps può erogare tale contributo. Si può scegliere 1.che un genitori deleghi l altro al ritiro dei soldi (il mio ex non mi delega) 2. Che entrambi i genitori possano ricevere dalle poste il contante (lui andrebbe subito a prenderli non avendo vincoli di orari di lavoro) 3 che venga fatto un libretto a nome del bimbo e intestato a entrambi i genitori (lui preleverebbe subito la cifra e si può). Chiedo come uscirne, non voglio prenda lui i soldi che non tiene i bimbi, non paga spese extra, non si presenta alle visite… Senza andare dal giudice come si puio fare? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non è disposto diversamente da un Giudice, il contributo INPS è in favore di entrambi i genitori.
      Occorre anche verificare le condizioni della separazione che potrebbero effettivamente prevedere un versamento esclusivo in favore di uno solo dei genitori.
      Perchè non fa un atto di precetto ed un pignoramento per i pagamenti non effettuati da suo marito ?
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  269. Boris dice:

    Buongiorno avvocato.sono di lodi. Abbiamo acquistato un appartamento ristrutturato ma ancora vuoto, senza mobili, io gli lascio l’appartamento per poter andare con nostra figlia ma e priva di arredamento e ora lei mi chiede metà dei soldi che ha dovuto usare per arredarla. Può farlo? Può chiedermi i soldi dell’arredamento che ha scelto lei e utilizza lei?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      vi state separando ? Siete sposati ? C’è un giudizio in corso ? C’è un accordo di separazione omologato dal Tribunale ? Mi scusi le tante domande ma senza queste informazioni non posso rispondere alle Sue domande.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  270. Antonio dice:

    Salve avvocato volevo chiederle un informazione , ancora non c’è di mezzo un legale per la mia separazione , per tutelare la mia ex moglie le do mensilmente soldi di fitto 500€ , 600€ di mantenimento e spese extra per i miei due bambini per dopo scuola , per i 600€ di mantenimento i bambini ad oggi non escono mai, sempre chiusi in casa con i nonni , quando stanno con me li manda sempre in vestiti rotti bucati sporchi e mio figlio mi conferma che ogni loro richiesta la risposta della mia ex moglie è sempre no ed essendo lei disoccupata esce tutte le sere lasciandoli dai nonni e non a me, parlando male di me e della mia compagna davanti a loro provocando più volte disturbi nei bambini.
    Per tutelare i miei diritti posso chiedere di scontrinare tutte le spese del mantenimento e che nel momento in cui restano soldi si versano su una libretta intestata ai bambini che useranno ai 18 anni?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma il forum è riserato agli utenti di Milano e dintorni. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato familiarista a Napoli per regolamente davanti ad un Giudice, analiticamente, il contributo fisso mensile relativo al mantenimento dei figli, oltre al rimborso delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative); nonchè il diritto di visita e, se necessario, anche disciplinando sempre davanti ad un Giudice le attività ricreative.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  271. Giovanni dice:

    Buongiorno, Vi scrivo nel disperato tentativo di ricevere una risposta al livello legale per la mia difesa. omisiss “in parziale accoglimento determina in 600,00 oltre istat il mantenimento in favore di …a far data dalla pubblicazione della CdA pubb il 10 del mese. Fino al mese scorso ho pagato il dovuto sul iban della madre entro il 10 del mese. Per problemi di legge l’ex ha chiuso il c/c personale e quando i soldi del mantenimento sono tornati indietro il gg dopo ho fatto vaglia postale ordinario. Oggi lei pretende che debbo versare, senza l’autorizzazione del giudice, il mantenimento sul c/c di mia figlia e nella causale scrivere che il mantenimento e in favore suo quando la sentenza dice il contrario. Mantenimento mani alla madre in favore della figlia. Mi minaccia che se non dovrai fare come lei ordina rifiuterà il vaglia e mi denuncerà penalmente per non aver provveduto al mantenimento figlia maggiorenne ma non autosufficiente. Vi prego di aiutarmi a capire come mi devo comportare. Con stima vi saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie non ha più un conto corrente, il vaglia postale mi sembra una corretta soluzione.
      E’ anche vero tuttavia che se sua moglie l’autorizza per iscritto (conservi copia della comunicazione) a versare i soldi su un determinato conto (anche quello della figlia), Lei assolve i suoi obblighi versando sul conto indicatole (con la causale nel bonifico).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Giovanni dice:

        Egregio avv. Lei mi dice che la livello penale e civile l’ex e autorizzata di rifiutare il vaglia ma obbliga me senza un accordo a fare il contrario di una sentenza? Mi per doni l’ignoranza in materia che sicuramente Lei e molto più avanti di me, ma varie sentenze di cassazione dicono che il mantenimento diretto nelle mani del figlio maggiorenne deve essere deciso da un giudice e non dal genitore convivente. Per un periodo ho pagato nelle mani di mia figlia salvo poi ricevere un precetto di non adempimento per che mia figlia se lo ha negato e ho dovuto pagare nuovamente il mantenimento per un anno oltre il costo del precetto e spese legali e interessi. Come mi posso tutelare da tutto ciò?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          per fare tutto formalmnete e diligentemente le modalità di pagmaento dovrebbero essere stabilite da un Giudice.
          Io sto solo dicendo che lei non risulterebbe inadempiete se il creditore le indica (per iscritto) il conto corrente di un soggetto terzo sul quale effettuare il bonifico.
          In pratica lei non starebbe realizzando un mantenimento diretto in favore della figlia ma un pagamento su un conto di transito indicatole dalla moglie.
          Cordiali saluti,
          Marco Pola

          Rispondi
  272. Luca dice:

    Buongiorno,
    Sono un padre separato con due figli. Il giudice ha stabilito tra le varie cose che a me venisse corrisposto l’assegno unico al 100%.
    Ora la mia ex moglie ha richiesto il reddito di cittadinanza che ingloba anche il 50% dell’assegno unico. Cosa posso fare in merito? Io non percepisco più l’assegno unico per intero. Posso non pagare le spese extra per rientrare nella metà dell’importo che mi è stato sottratto.
    Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace, il forum è riservato agli utenti di Milano e dintorni. In ogni caso, senza vedere gli atti ed i provvedimenti giudiziari non avremmo potuto rispondere alla sua domanda.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  273. Bruno dice:

    Buongiorno, sono separato oramai da 8 anni volevo sapere se mi spetta il 50% dei libri di scuola veduti al libraccio visto che contribuisco al 50% dell acquisto.
    La mia domanda é mi spetta al il 50 % della vendita?
    Grazie
    Bruno

    Rispondi
  274. falou dice:

    Buongiorno,
    io non sono sposato ma ho 1 figlio di 5 anni da quando ne aveva 2 sono uscito di casa , ora sono in affitto ,non siamo andati dal giudice abbiamo concordato inizialmente un’assegno di 200 euro mensili più tutte le spese extra asilo ec, mio figlio sta con me dalle 19.00 alle 22 un giorno si e uno no e anche i weekend sono alternati,in estate sta con me 2 settimane piene in agosto, io guadagno 1500 ho 400 di affitto più ovviamente altre spese,secondo lei se mi rivolgessi ad un giudice riuscirei ad ottenere l’affidamento condiviso con il mantenimento diretto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra di capire che durante la settimana non ci sono pernottamenti del figlio con il padre. Salvo nel fine settimana. Difficile quindi ottenere un collocamento paritetito che comporterebbe 15 pernottamenti al mese con il padre con la conseguente possibilità di chiedere il mantenimento diretto. Occorre inoltre considerare anche il reddito della Sua ex convivente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola – 02.72022469

      Rispondi
  275. Giuseppe dice:

    Buonasera, sono un padre separato che è uscito da casa a storia conclusa perché il clima creatosi non era tranquillo ed idoneo per il bambino. Ora, dopo 2 anni di lettere tramite avvocati per cercare un accordo siamo sempre punto e a capo in quanto le sue richieste sono sempre di più e sempre più esagerate. Al momento siamo cointestati nella ex casa familiare di cui paghiamo un mutuo 50% ognuno, lei ora vuole trasferirsi con il figlio nell’abitazione del suo compagno attuale a 45km di distanza e vuole il mantenimento in quanto la permanenza del figlio sarà maggiore presso la madre. Così facendo però diminuirà il tempo che io passo con mio figlio che ad oggi sono 15 giorni alternati a testa arrivando a vederlo 2 week end si ed uno no mentre in settimana non lo vedrei mai. Cosa posso fare per non far trasferire mio figlio, per non sconvolgergli le abitudini e gli affetti che ormai ha nel paese dove è vissuto fin’ora? Oppure sarà possibile che un giudice mi affidi la casa coniugale con collocazione del minore presso di me e la madre si può trasferire senza problemi dove vuole?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la collocazione abitativa prevalente dei figli presso uno dei genitori è connesso ad alcuni dati oggettivi che comportano la risposta ai seguenti quesiti: chi, fra i genitori, ha maggiore disponibilità di tempo, per occuparsi dei figli; chi, in passato, è rimasto maggiormente in compagnia dei figli; chi, in futuro, ha maggiori possibilità di restare in loro compagnia.
      La casa familiare viene assegnata al genitore collocatario prevalentemente dei figli.
      Fatte queste considerazioni, nel suo caso, si può valutare se chiedere la collocazione prevalente dei figli presso il padre, anche in ragione di un interesse superiori dei figli a non mutare drasticamente le proprie abitudini. Occorre, però essere realisti e verificare se il padre avrà il tempo per dedicarsi alla crescita dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  276. Francesca dice:

    Buonasera,
    ho prenotato una crociera per me e mio figlio di 11 anni, che ha carta d’identità valida per espatrio, ma la compagnia di viaggio chiede anche dichiarazione di autorizzazione al viaggio da parte dell’altro genitore (dichiarazione che la Questura mi ha detto non essere necessaria per la legge, ma che la compagnia richiede). Il padre di mio figlio, con cui non sono mai stata sposata e con cui ho sottoscritto una scrittura privata per le condizioni di affido, non vuole rilasciarla per mero dispetto. Come posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      deve valutare una istanza urgente al Giudice. Se non trova l’accordo con il padre, non ci sono molte aleternative. Il benestare del padre non servirebbe soltanto se lei fosse stata riconosciuta affidaria super esclusiva del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  277. Simone dice:

    Buona sera, sono Simone e sono divorziato dal 2021, abbiamo una figlia di 9 anni. Il decreto ha descritto modalità di visita, orari calendario ecc. Vorrei cambiarlo perché la ex moglie applica alla lettera gli orari e durante l’estate quando mia figlia è a casa di scuola applica questi orari della scuola..
    La ex moglie non ci sente proprio a riguardo anzi…
    Vorrei solo stare di più con mia figlia e avere il weekend uguale.
    Potete darmi una dritta per favore, sono disperato.

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può presentare istanza di modifica delle condizioni del divorzio. E’ assolutamente plausibile e comprensibile anche agli occhi di un Giudice che durante le vacanze scolastiche estive vengano determinati altri orari.
      Siamo disponibili, se lo ritiene opportuno, per un primo confronto (gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  278. Sara dice:

    Buonasera,
    Avrei una domanda per conto di una terza persona divorziata.
    Se la persona in questione, riceve mensilmente un assegno divorzile(bonifico), ma non ha altre entrate finanziarie, quindi disoccupata poiché malata anche di salute, é obbligata a fare il 730 dichiarando ciò che percepisce? Stiamo parlando di cifre superiori agli 8mila euro annui.
    Ringrazio anticipatamente.
    Buona serata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il contributo per il mantenimento del coniiuge, si considera reddito imponibile IRPEF per il coniuge percipiente. Con 8.000 euro di entrate a tale titolo vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  279. Anonimo dice:

    Buongiorno,

    Sono separata già da più di 2 anni del mio ex-compagno. Abitiamo a Milano e abbiamo una figlia che adesso ha 9 anni, nel provvedimento del giudice lui ha diritto a visita due giorni a settimana (dalle 17.30 alle 20.00) e weekend alternati. Nonostante, per il bene della figlia, io sempre gli ho dato una stra flessibilità in settimana se la vuole vedere altri giorni. il problema è che questa flessibilità è diventata una propria e vera invasione della mia privacy, lui adesso vede questa flessibilità come un obbligo da parte mia, e tutti giorni dice che anche se non la vede, io devo fargliela sentire. Tutti i giorni mi scrive SMS o whatsapp per qualsiasi stupidaggine (tipo ricordati la borraccia, domani ha judo, ecc), cose che gli ho detto che non deve scrivere, ma cose importante. Poi tramite la bambina chiede cosa facciamo, cosa abbiamo fatto o cosa faremo, quindi tutti giorni lui sa dove andiamo, con chi siamo, dove andremo. Altre volte ha pianificato delle attività con mia figlia nel mio weekend, che poi io non posso cancellare perchè mia figlia diventa triste. Quando tocca il mio weekend fa le video chiamate con lei di 2 ore (rubandomi il mio tempo con lei) e tra altro lui lascia la videochiamata attiva mentre lui guarda la partita di calcio. Se non gliela faccio sentire mi arrivano una valanga di messaggi che io le sto negando il suo diritto di parlare con la figlia. Mi sento in ansia, senza privacy. Se un giorno gli dico io che la porto io a scuola, partono i messaggi da parte sua. Praticamente gli orari gli vuole decidere lui e io devo essere 24 ore disponibile per lui poter chiamare quando vuole e quanto vuole alla figlia.
    Come posso fermare questa situazione e trovare la tranquillità e serenità tutti i giorni. Anche questa situazione ha creato un po’ di ansia alla nostra figlia. è possibile fare una denuncia per molestia o stalking? a volte ci ha seguito, dichiarando che lui casualmente era in zona (certamente, sapendo dove siamo).

    Grazie anticipate per la risposta,

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che all’interno dell’accordo di separazione non sia stato previsto in quali orari, il padre può sentire telefonicamente la minore.
      Se lei lo desidera può chiedere ad un Giudice di fissare questi orari ma si tratta di una iniziativa giudiziaria che comporta delle spese legali.
      Al fine di contenere le spese dovrebbe concordare la fascia oraria in cui il padre può chiamare sua figlia. Per esempio, dalle 19.00 alle 20.00, oppure in altro orario predeterminato. Per il resto, può riferire a suo marito che il telefono resta acceso solo per le urgenze.
      Come ho precisato sarebbe meglio concordare ma se non riesce riferisca pure, sempre per iscritto, quali sono le fasce orarie in cui il padre potrà chiamare la figlia, confermando che per le urgenze lei sarà sempre disponibile. E se poi il padre non si adegua sarà quest’ultimo a dovere chiedere aiuto ad un Giudice. In giudizio, verranno stabilite fasce orarie prestabilite per queste telefonate.
      Con riferimento al diritto di visita, le consiglio di manifestare per iscritto il suo dissenso alle visite fuori dai giorni stabiliti con l’accordo di separazione, speficando che le modifiche devono essere una eccezione e non la normalità. Se il padre disattende tali indicazioni lei può negare il diritto di visita al di fuori dei giorni concordati.
      Tutto questo precede denunce di molestie stalking violenza privata; anzi queste prove nero su bianco sono indispensabili per poi eventualmente proporre denuncia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  280. Carmine dice:

    Buongiorno, sono separato da 7 anni,con 2 figli a cui regolarmente intorno al 15 di ogni mese pago l assegno di mantenimento, vorrei sapere se c e un termine mensile di pagamento per il mantenimento, se fosse possibile spostare tale data a fine mese ,invece che il 15 . grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non esiste un termine per Legge. Il mantentenimento deve essere pagato tempestivamente e nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di separazione. E’ in quest’ultimo che il Giudice, oppure i coniugi (in caso di separazione consensuale) hanno stabilito la data per il pagamento del contributo per il mantenimento.
      Per cambiare la data dovrebbe quindi mettersi d’accordo con sua moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  281. Renato dice:

    Buon giorno avvocato, sono sposato da 25 anni ed ho 2 figlie maggiorenni una studia e l altra lavora-
    Io vorrei separarmi ma temo il dover pagare gli alimenti a mia moglie che sono 18 anni che lavora in nero, facendo la colf, X SUA LIBERA SCELTA, anzi andando sempre contro il mio parere di trovarsi un lavoro-
    Chiedo: come posso provare che io ho sempre spinto mia moglie a cercarsi lavoro a tempi determinato e che x sua scelta è comodità ha sempre rifiutato?
    Dovrò ugualmente darle il mantenimento? E x quanti tempi?
    Ora lavora 4 ore al giorno e dice di guadagnare 800 euro in casa non passa niente e sono 18 anni che pago TUTTO io, spesa, bollette, vacanze,università ecc. Ecc.
    Grazie
    R

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie ha sempre lavorato, anche in nero, e riusciamo a dimostrarlo in giudizio, le possibilità che riesca ad ottenere un contributo al mantenimento sono ridotte.
      Siamo disponibili per un confronto se lo desidera. Il primo incontro non comporta spese a Suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  282. Amedeo dice:

    Avvocato buongiorno sono separato vorrei chiedere se esiste qualche legge che obblighi la mia ex moglie a farmi sentire telefonicamente mia figlia di 3 AnnI io pago sempre il mantenimento e straordinari ,la mia ex moglie mi ha bloccato da tre aNNi telefono.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano e dintorni.
      In ogni caso, il comportamento della madre deve essere stigmatizzato, denunciato e sanzionato. Ma occorre fare una iniziativa davanti a Giudice ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Poloa

      Rispondi
  283. Sabrina dice:

    Salve avvocato ho un problema convivo ormai da 15 anni col mio compagno abbiamo una bambina di 10 anni viviamo in affitto da anni in l’affitto e le bollette le paga lui visto che non mi permette di lavorare perché ha una mentalità da medioevo il classico uomo dove dice che la donna non può lavorare ma deve restare a casa a pulire cucinare e badare ai figli. In casa nonostante paghi tutto lui tutta la responsabilità è sulle mie spalle faccio un esempio lui in casa di mobili e arredamento non ha mai comprato nulla non ha uscito un euro di fatti tutto in casa hanno comprato i miei genitori come la cucina la camera da letto la camera della bimba ecc tutto comprato da i miei genitori per accertare il tutto ho le fatture con le carte di credito dei miei. Se si rompe qualcosa la devo comprare da me. Qualche tempo fa ho suggerito di acquistare una casa con un mutuo ma apriti cielo non ha voluto sentire ragioni mi ha accusato di volerlo rovinare ecc. Mia madre sta per ricevere un risarcimento è ho pensato di acquistare una piccola casa per darla un giorno quando non ci sarò più a mia figlia. Siccome il mio compagno cercherà di trarne beneficio per lui stesso vorrei chiedere se posso escluderlo dal atto di acquisto e intestare la casa solo a me stessa perché dopo quella sparata sto proprio pensando di lasciarlo visto che non mi da nulla in tutti i sensi vorrei tutelarmi in tutti i sensi ha dimenticavo che in caso che lo lasci dei miei amici mi assumono nei loro uffici come segretaria

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      in tutta sincerità credo che lei possa valutare se avviare una separazione.
      Per il resto, se siete solo conviventi, non vi è il rischio che un suo eventuale acquisto ricada nella comunione dei beni.
      Piuttosto mi sembra il caso di segnalare che in caso di separazione, se i figli verranno collocati presso la madre, sarà il padre a dovere uscire dalla casa familiare, anche se non siete sposati.
      Si cerchi un bravo avvocato a Bergamo. Io esercito la professione a Milano e dintorni ma non credo sia per lei economico nominare un difensore a Milano.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  284. Lea dice:

    Salve avvocato ho una domanda da porgli Convivo ormai da 10 anni e ho deciso di acquistare una casa con un eredità lasciata da mio nonno. La mia domanda è questa posso acquistare una casa senza intestarla anche a lui visto che il capitale lo metto io. Se si come posso fare per escluderlo dalla contratto di acquisto della casa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei non ha alcun obbligo di cointestare la casa alla sua compagna.
      Eventuali vincoli giuridici potrebbero sorgere se nascessero dei figli dalla convivenza e se quest’ultima venisse interrotta con conseguente possibilità in capo al genitore prevalentemente dei figli di chiedere l’assegnazione (esclusivamente) della casa familiare dove abitate.
      Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02-72022469)

      Rispondi
  285. Elisa dice:

    salve, se una madre e un padre si separano, perche lui è violento (quindi violenza domestica), cosa succede al minore se ha 16 anni e hanno un reddito mensile di 1300 da dividere in 4 con una casa in affitto di 450 euro?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre chiedere l’affidamento esclusivo del minore (con coseguente collocazione del minore presso la madre), assegnazione della casa familiare alla madre e contributo al mantenimento più alto possibile al padre; aggiungerei anche la richiesta di assegno unico figli in favore della madre. Ovviamente la violenza del padre deve essere dimostrata con prove in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  286. Roberto dice:

    Buongiorno volevo sapere se il mantenimento ad un minore con disabilità cambia. Prendendo invalidità e caregiver si arriva intorno a 1150 euro.
    È possibile che un genitore disoccupato debba pagare mantenimento e spese straordinarie? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un Giudice non può di certo prendere atto che uno dei genitori è disoccupato e per questa ragione giustificare il mancato pagamento del contributo per il mantenimento dei figli. I filgi devono mangiare, vestirsi, divertirsi. Esiste il reddito di cittadinanza e la NASPI per aiutare chi è in difficoltà. E poi sono certo che un padre o una madre al fine di dare da mangiare ai prori figli sono disposti a fare di tutto per mantenere i propri figli compreso lavare i vetri nei negozi, pulire cantine, scaricare la frutta alle 6 del mattino all’ortomercato. Ne ho tanti di clienti che si spezzano la schiena perchè sanno che i figi, in questo mondo, sono la cosa più importante che ci sia al mondo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  287. Adriano dice:

    Buongiorno, due coniugi con figli decidono di divorziare .
    La casa in cui vive la famiglia non è di proprietà, ma il marito ha l’usufrutto con la condizione contrattuale di non poterlo cedere ad altri.
    Il giudice può allontanare il marito dalla casa assegnandola alla madre e ai figli?
    La moglie potrebbe poi convivere con un altro uomo in quella casa?
    Grazie
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      rispondo affermativamente al primo quesito: anche una casa con usufrutto del quale beneficia uno dei genitori può essere assegnata all’altro genitore (collocatario prevalentemente dei figli).
      Sulla questione della convivenza con un altro partner, invece, non vi è una risposta univoca. Occorre analizzare diligentemente caso per caso e con il precipuo obbiettivo di salvaguardare l’interesse superiore dei minori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  288. M. dice:

    Buongiorno, sono divorziata, ho un figlio di 9 anni in affido condiviso e sono il genitore collocatario.
    Vorrei iscrivere mio figlio al servizio bus della scuola del nostro Comune.
    Il padre non da il consenso.
    Cosa posso fare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiornio,
      può rimettere questa decisione ad un Giudice. Non mi limiterei a rimettere la decisione ad un Giudice ma chiederei anche espressamente che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, venga autorizzato un solo genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale. E se il diniego del padre è ingiustificato chiederei anche che questo comportamento venga sanzionato come previsto dall’art. 709 ter del codice di procedura civile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  289. Maria Urbano dice:

    Buongiorno,vorrei sapere se la ex di mio marito appena deceduto e dalla quale aveva divorziato con un assegno mensile di euro 120,può vantare diritti in quanto risposto e non intestatario di beni immobil
    già pensionato ma con partita Iva ancora attiva.grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vi è già stato il divorzio, l’ex coniuge non vanta diritti successori.
      Tuttavia l’ex coniuge, in base all’art. 9 bis della l. n. 898/1970, prevede che il divorziato, possa chiedere che gli venga riconosciuto il diritto di ricevere un assegno periodico a carico dell’eredità purché egli sia titolare dell’assegno di divorzio e si trovi in stato di bisogno. L’assegno a carico dell’eredità costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che nasce dalla cessazione del diritto all’assegno di divorzio ma si fonda su presupposti che non coincidono con quelli dell’assegno divorzile. Tale diritto sorge con la pronuncia giudiziale che ne riconosce i presupposti e ne quantifica l’entità.
      Cordiali saluti,
      Avv Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  290. Enue Isabella Marigo dice:

    Buongiorno, chiedo cortesemente Come va effettuato l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento per i figli in particolare a fine anno 2019 è stato stabilito un assegno di €300 mensili. A quanto ammonta l’integrazione economica per il 2020 2021 e 2022. In particolare se l’incremento è negativo può il mio ex marito decurtarmi la somma dalle 300 euro mensili già versate? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      con un calcolo dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2023, il “nuovo” assegno ammonta ad € 345,30.
      Calcolo diverso occorre fare per gli arretrati non pagati per il 2020, 2021 e 2022 in quanto solo l’anno scorso la rivalutaizone è stata ingente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  291. francesca dice:

    Buongiorno
    sono separati da 10 anni (matrimonio in regime beni separati)
    Il mio ex gestisce un locale come presidente di associazione onlus, ha ricevuto una cartella esattoriale di 16 euro da Enel, perché nonostante i corretti pagamenti Enel si è accorta ed ha ammesso di aver sbagliato le fatture. Al momento è in trattativa ma non ha intenzione di pagare.
    Lui chiede ora il DIVORZIO (a cui io sono contraria) con la scusa che si potrebbero rivale sui miei beni (casa di proprietà e macchina ).
    e’ cosa possibile o solo una scusa per ottenere il divorzio?

    Grazie per l’attenzione
    Francesca

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non abbiamo modo di sapere le effettive inntezioni di Suo marito. Mi risulta, tuttavia, difficile pensare che ENEL possa intraprendere iniziative nei confronti della moglie per un debito personale del marito di quest’ultima. Ci sono tanti modi per tutelare il patrimonio della moglie senza per forza scegliere la strada del divorzio (preceduto dalla separazione, ovviamente).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  292. Claudia Cattelan dice:

    Buongiorno,
    mio marito e io siamo separati di fatto dal 2012. Ho sessant’anni e vorrei separarmi legalmente. Non ho redditi né patrimonio, a parte la prima casa in cui vivo da sola, acquistata grazie a un prestito infruttifero di mio fratello (versato con bonifico), la cui rata mensile fissa ammonta a 800 euro. Premesso che l’ultima rata scadrà tra 18 anni e che il contratto di mutuo è stato stipulato in forma scritta per corrispondenza, con data certa (timbri postali sul retro) per non pagare le maggiorazioni dell’imposta di registro in caso d’uso, volevo sapere se prima di iniziare la causa di separazione dovrò registrare il contratto di mutuo per ricevere un assegno di mantenimento che mi consenta di pagare tutte le rate del mutuo e di vivere dignitosamente. Il mio ex marito è un medico del servizio sanitario nazionale che guadagna circa 90.000 euro all’anno. Il suo reddito diminuirà tra 6 anni quando andrà in pensione. Vorrei depositare agli atti del giudizio di separazione il contratto di mutuo. Volevo sapere se il giudice lo riterrà valido anche in mancanza di registrazione o se invece sarà necessario registrarlo, pagando un’imposta di circa 10.000 euro. Volevo anche sapere: 1) se dovrei registrare il contratto prima oppure nel corso del processo di separazione; 2) se in alternativa alla registrazione potrei depositare una dichiarazione di mio marito con firma autenticata da un notaio, con cui lui riconosce che il mutuo dell’ importo (…) stipulato con mio fratello per acquistare la casa in cui abito è realmente esistente e che non è stato estinto anticipatamente. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non sono un tributarista ma ritengo che il rischio sussista: in caso d’uso del contratto di mutuo formalizzato tramite scambio di corrispondenza la sua produzione in giudizio potrebbe comportare il rischio di pagamento della tassa di registro.
      Fatta questa precisazione, ritengo che da un punto di vista meramente civilistico il contratto di mutuo non possa essere contestato davanti ad un Giudice. Si tratterebbe, quindi, di un rischio potenziale ma non automatico che potrebbe maturare quando e se l’Agenzia delle Entrate metterà le mani sulla sentenza. Il quesito, tuttavia, merita un approfondimento più analitico anche con un tributarista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      cosa intende con seconda firma al mio ex ? Quest’ultimo risulta comproprietario dell’immobile nel rogito e dalle risultanze catastali ?
      Sarebbe meglio ricevere maggiori informazioni. Il primo confronto in studio non comporta spese legali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  293. Barbara dice:

    Buongiorno avvocato mi chiamo barbara ho convissuto per dieci anni con il mio ex compagno, ora da tre anni non vastiamo più insieme… abbiamo due bimbi.
    Siccome la fine della relazione l’ho voluta io lui non si è ancora rassegnato… mi controlla, parla male di me ai bambini e dice cose orribili…vuole che io e i bambini frequentiamo chi dice lui e se non faccio come dice lui sono dispetti! Non mi minaccia di violenza ma sempre dice “vedrai” Mi insulta ma velatamente la maggior parte delle volte… io sono stanca e non mi sento di poter vivere la mia vita come vorrei perché lui è sempre in agguato… come posso comportarmi? Non voglio fare la vittima ma dopo tre anni dovrebbe essersi messo il cuore in pace invece no….
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come specificato nel sito, rendiamo una primissima consulenza senza oneri a carico di chi propone il proprio quesito nel forum soltanto agli utenti di Milano, Monza, Pavia, Lecco, Como e Varese.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  294. Giulia dice:

    Buongiorno innanzitutto grazie. Sto vivendo una separazione difficile (lui è avvocato) per arrivare ad una separazione consensuale ci sono voluti 12 mesi. Siamo sposati da 4 anni, io ho una figlia di 14 nata da precedente relazione(senza aiuto da parte del padre) e insieme a mio marito da quando lei aveva circa 7. Vivo nella casa coniugale (lui paga il mutuo) percepisco assegno di mantenimento ma adesso vuole il divorzio e mi minaccia continuamente e vuole darmi solo 600€ al mese. Sto cercando lavoro da tempo ho 48 anni e invalida. Periodicamente vengo umiliata. Volevo sapere se può decidere lui (lui è benestante e c’era accordo per lavorare per lui) io voglio lavorare. Lavoro da quando avevo 12 e in ultimo sia io e mia figlia siamo seguiti da specialisti perché ci siamo ritrovate in questa situazione senza motivo io ho perso un marito e mia figlia l’unico padre che abbia avuto che adesso dice non essere più sua figlia (sulla carta è così ma i fatti sono altri). Grazie per avermi dato possibilità di scriverle.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi permetto di segnalare che nella maggiore parte dei casi anche in sede divorzile vi sono buone possibilità di confermare le intese raggiunte in sede di separazione.
      Fatta questa precisazione, ovviamente, dovrei studiare le carte per fornire suggerimenti concreti.
      Se poi Lei ha già un difensore, è proprio quest’ultimo che potrà aiutarla. Diversamente, se vuole, può contattarmi (marcopola@npassociati.com – 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  295. Elena Bagnolesi dice:

    Buonasera avvocato, le vorrei sottoporre un quesito, io sono separata di fatto senza nessun accordo legale da mio marito da, tre anni e convivo con mio figlio quasi 24enne nella casa coniugale di proprietà di mio marito, che vive altrove.. Io non lavoro e nn ho mai lavorato durante il matrimonio per un nostro accordo specifico, fino a questo momento lui ci ha passato un mantenimento e ha pagato tutte le spese relative alla casa, adesso mio figlio lavora ma ha un contratto che scadrà fra tre anni, e mio marito ha detto che per lui sta diventando oneroso mantenere la casa è tutte le spese derivanti… Che diritti abbiamo in questa situazione? La ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Elena,
      se ho capito bene Lei è senza lavoro e rischia anche di non avere più la disponibilità della casa coniugale.
      E’ suo interesse fare in modo che l’accordo da lei menzionato (il padre lavora, la madre si occupa della casa e del figlio) debba essere confermato nero su bianco anche davanti ad un Giudice anche al fine di ottenere un mantenimento (in favore della moglie) quando suo figlio diventerà autosufficiente da un punto di vista economico.
      Se lo desidera mi contatti in studio (02.72022469 – marcopola@npassociati.com). Il primo confronto non comporta spese a Suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  296. Elvira dice:

    Buongiorno sono sposata da 17 anni e 11 di fidanzamento. Abbiamo 2 figli di 15 e 9 anni. La casa è di mio marito e io da quando ho avuto la prima figlia non ho più lavorato per colpa sua.
    Ora vorrei sapere cosa mi aspetta in caso di divorzio. Sono in mezzo a una strada? E i miei figli me li può togliere? Perfavore sono disperara. Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se è pur vero che l’assegno di mantenimento in favore della moglie è sempre meno riconosciuto nelle aule di Tribunale,è anche vero che se gli accordi tra marito e moglie hanno sempre comportato una suddivisione dei compiti (un genitore si occupa della casa e dei figlio, l’altro lavora), si può chiedere un assegno di mantenimento anche per la moglie che ha sacrificato la propria affermazione nel mondo del lavoro per occuparsi della famiglia.
      Se lo desideri mi contatti al 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          il genitore presso il quale i figli vengono collocati prevalentemente, ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare/coniugale.
          Ovviamente vi è anche il diritto di chiedere il mantenimento dei figli all’altro genitore.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  297. Melissa dice:

    Buongiorno ho un figlio di 8 anni con un uomo da cui sono stata convivente fino al 2019. Lui mi ha tradito e fatto 2 figli con la sua amante . Da quel momento abbiamo rapporti tesi quasi al
    Limite visto come si rivolge a me con appellativi da querela. Detto ciò alla comunione di nostro figlio nel 2024 ho chiesto di fare 2 feste divise per non rovinare il giorno al minore. In chiesa dovremo esserci entrambi ma alla festa io non lo
    Voglio e nemmeno la sua compagna e famiglia con cui non mi parlo da 4 anni . Lui dice che deve esserci una festa sola . Ma così rischiamo di finire alle mani . Cosa dice la legge ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      siete i genitori di Vostro figlio anche se non avete più una relazione affettiva tra di Voi.
      In chiesa dovrebbero esserci entrambi i genitori.
      Poi alla festa, dipende da chi l’ha organizzata, presso quale abitazione si svolge la festa, chi paga i costi per la festa. Se la festa si svolge a casa della madre, il suo compagno non è autorizzato ad accedervi.
      Io consiglio sempre, in questi casi, di regolamentare davanti ad un giudice, tutti gli aspetti relativi al mantenimento, al diritto di visita, alla collocazione, del figlio nato fuori dal matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  298. Andrea dice:

    Buona sera, problemi con la compagna che andata via di casa,da poco, mi vuole chiedere mantenimento per 2 bambini (10 e 6 anni)
    Sono dieci anni durante tutta la convivenza che vengo ricattato, nel senso- ti porto davanti ad un giudice, ti faccio scrivere dall avvocato perché secondo lei non facevo nulla in casa, non pagavo nulla, ecc. Io ho sempre lavorato (troppo) pagato mutuo dove abitavamo, spese condominiali, vacanze lei pagava il resto , quindi per me il mio dovere lo fatto. La mia domanda: potrei chiedere un risarcimento per questi continui ricatti? Per dieci anni almeno 2/3 volte al mese mi ha creato una marea di problemi. E possibile chiedere i danni psicologici?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se ha certificati medici che provano questi danni e trova uno specialista che accerti il nesso causale tra i comportamenti della sua compagnia ed il suo malessere psichico, allora si può avanzare una richiesta in giudizio.
      Il mantenimento dei figli, in ogni caso, per il futuro, sarà sicuramente dovuto e rammento anche che la casa familiare di solito viene assegnata al genitore presso il quale i figli vengono collocati prevalentemente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  299. Fabrizio dice:

    Buongiorno,
    Può essere uno svantaggio farsi seguire da un avvocato “ fuori regione” per una causa di separazione, considerando che probabilmente non si raggiungerà una consensuale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Fabrizio,
      è solo una questione di costi (per le trasferte dell’avvocato che ovviamente applicherà anche dei compensi maggiorati in ragione del tempo necessario per raggiungere il Tribunale). Se lei è disponibile a sostenere questi costi, non vedo controindicazioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  300. Alessandra dice:

    Buongiorno, io sono convivente (senza un contratto di convivenza) con quello che diventerà il mio ex compagno che è anche l’intestatario del contratto di affitto. Vuole sbattere fuori casa me e mio figlio e ci ha tolto la residenza in comune anche se il comune ha detto che ci vorrà un anno perché questo sia effettivo. La mia domanda è: posso mandare via lui che ha una pensione su cui contare, mentre io e mio figlio lavoriamo in nero? Posso tenermi questa casa pagando l’affitto e chiedendo al padrone di casa di fare la variazione? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare se il figlio verrà collocato con Lei prevalentemente.
      Si rivolga al più presto ad un avvocato. Io esercito a Milano e dintorni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  301. Iside Galluccio dice:

    Buon pomeriggio,
    Io e il mio ex compagno siamo separati ormai da più di 4 anni.
    Al tempo della nostra separazione ci siamo accordati verbalmente di gestire nostra figlia (ora di 7 anni) al 50%. E sempre verbalmente lui ha deciso di non darmi un assegno di mantenimento. La casa é di mia proprietà e quindi ho accettato l’accordo verbale, per evitare litigi e discussioni.
    In questi anni abbiamo sempre gestito la cosa più o meno senza problemi, anche se lui di tanto in tanto, avanzava richieste di mobilio, soldi di risarcimento spese mobili etc.
    L’unica cosa che avevo chiesto venisse rispettata é questa: nel momento in cui uno dei due avesse avuto una relazione stabile con un’altra persona, doveva comunicarlo all’ex per capire come dirlo a nostra figlia e introdurre gradualmente questa persona nella sua vita.
    Due settimane fa il mio ex senza dirmi nulla, decide di presentare la.sua nuova fiamma a nostra figlia e da allora, nei giorni che lui ha la bambina, é sempre con loro.
    Mi sta bene che lui si rifaccia una vita, ma io di questa persona non so nulla. Non sono stata messa al corrente di chi é e putroppo l’istinto protettivo di mamma ha avuto il sopravvento. Sono due settimane che mi sento erbosa e agitata all’idea che una sconosciuta stia assieme alla mia bambina.
    Posso fare qualcosa?
    Ho giá detto a lui che non mi stava bene il come ha deciso di fare questa cosa, soprattutto perché non si tratta di una relazione duratura e stabile e introdurre una figura nuova nella vita di una bambina molto sensibile senza avere la sicurezza che questa rimarrà a lungo mi spaventa.
    Mia figlia ha giá sofferto per la nostra separazione, fino al mese scorso chiedeva se mamma e papá sarebbero tornati insieme, e ora questo.
    Io non voglio che mia figlia si debba affezionare ad una persona che magari sparirà dalla sua vita fra un mese.
    Vi prego, aiutatemi a capire cosa devo fare.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non so se ho capito bene. Siete ancora sposati e non avete formalizzato una separazione, giusto? Siete separati di fatto o davanti ad un giudice.
      Se vuole mi scriva a questo indirizzo (marcopola@npassociati.com) e cerchiamo di capire come aiutarla.
      Lei ha diritto al mantenimento di sua figlia, ovviamente.
      Per il resto (presentazione nuovi compagni alla prole), devo prima comprendere bene la Vostra situazione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  302. Piera dice:

    Buon pomeriggio, il mio ex marito non vuole contribuire alla spesa dei testi scolastici e delle gite di istruzione di nostro figlio dicendo che avrei dovuto chiedere il bonus famiglia. Può farlo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non può farlo. Agisca con precetto e pignoramento ma prima suggerisco diffida dal parte del suo avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  303. Linda dice:

    Buona sera
    Io sto aspettando la prima udienza per la separazione giudiziaria perché con mio marito non sono riuscita a trovare nessuno accordo! Lui non vuole darmi null’altro che 300€ di mantenimento. Ci siamo sposati in regime dei comunione dei beni da 13 anni non abbiamo figli. Abbiamo una casa di proprietà di tutte e due, ma ora per sua decisione ci vive lui. La cosa che a me pesa moltissimo e il fattore economico perché non ho nulla e lui non mi sta dando niente. Ho le mie cose un casa, ma non posso andare a casa perché l’avvocato dice potrebbe anche denunciarmi.
    Cosa posso fare io ho due patologie ben gravi epilessia e un angioma che va tenuto sotto controllo! Sono 4 mesi che la mia alimentazione si è ridotta a nulla. Vi prego aiutatemi non so più cosa fare.
    Vi lascio anche il mio numero 347 623 5864
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo che possa veramente aiutarla il suo avvocato. Se c’è una prima udienza davanti ad un Giudice, infatti, posso solo immaginare che lei abbia già nominato un avvocato che depositerà la sua difesa. Io non ho letto le carte processuali, non conosco i vostri redditi, i vostri patrimoni, la durata del matrimonio, la vostra storia, i Vostri lavori, le ragioni specifiche per le quali lei non lavora, il regime del matrimonio, l’intestazione della casa coniugale, il mutuo, le ragioni che vi hanno indotto a separarvi, etc. Tutte informazioni necessarie per permettermi di darvi un consiglio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  304. Fabio dice:

    Buongiorno,sono separato da mia moglie devo pagare la mensa scolastica delle nostre tre figlie piccole sono all’incirca 2000euro all anno
    Volevo sapere se posso chiedere la metà alla mia ex moglie
    Tra il mantenimento e tutto il resto non c’è la faccio
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’orientamento prevalente della Cassazione tende a considerare la mensa scolastica al pari del vitto domestico la cui spesa è già ricompresa nell’assegno mensile erogato per il mantenimento del figlio. Ovviamente, occorre verificare le condizioni per iscritto che avete formalizzato davanti al Giudice prevedono diverse intese sul punto mensa scolastica.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  305. Francesco Critelli dice:

    Salve e grazie per la possibilita’ di porre un quesito, storia lunga che tagliero’ molto.
    Io e la mia ex compagna italiana ci trasferiamo a Londra, passati 23 anni abbiamo avuto 2 figli (16 anni il maschio che vive con me a Londra e 6 anni la piccola che vive con la mamma in Italia) entrambi passaporto Uk. Rapporti freddi ma per il bene dei figli continuativi, lei mi lasciava parlare con mia figlia quasi sempre in cambio di una piccola quantita’ di soldi… (ass macchina e bolletta cell) 1 anno fa’ si mette con uno che l’ ha resa come mussulmana ( non puo’ piu’ uscire, avere amici, andare alla festa della donna… e mille altre ) , ora lei secondo me sta’ vivendo una vera e propria sindrome di Stoccolma… alla bambina non e’ neanche permesso di mettere lo smalto alle unghie… giusto per dare un’ idea, la mia paura e’ che vengano attivati gli assistenti sociali e che diano la bambina via…. preciserei che un anno fa’ quest’ uomo mi ha promesso di spararmi in bocca alla prima occasione, io ho soltanto chiesto di farmi parlare con mia figlia altrimenti li denuncio ma come faccio a denunciare se sono cosi’ lontano? oggi questa persona mi ha telefonato per ricordarmi che mi aspetta quando scendo dall’ aereo per vederci a 4 occhi.. tutto registrato……. ho paura che faccio del male ai miei figli e non li rivedro’ piu’ se denuncio…
    grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le minacce che lei ha subito giustificano una denuncia penale. La farei in Italia, ancora meglio presso il Comune di residenza dove vive sua figlia. Il Tribunale competente, invece, per le richieste di affidamento e collocamento presso il padre, è sempre quello dove risiedono madre e figlia. I comportamenti della madre e quello del nuovo compagno di quest’ultima che pregiudicano la serena crescita della minore possono essere sottoposti alla attenzione di un Giudice in sede civile.
      Le consiglio anche di registrare l’incontro con il nuovo compagno della sua ex. In tutta sincerità, mi presenterei anche con un testimone. Ma se ha paura per la Sua incolumità fisica preallerti le forze dell’ordine.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  306. Roberto dice:

    Buongiorno, sono separato da alcuni anni, lavoro in un ente pubblico con turnistica di 24h su 24h 7 giorni su 7, ho l’affidamento dei due figli a weeekend alterni, capita pero che il più delle volte debba lavorare, demandando la loro cura a parenti o amici, chiedo a lei se esiste una legge od una sentenza che stabilisce che il datore di lavoro debba emettere dei turni tenendo conto di questa esigenza.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste la Legge 53/2000 che, in particolare, all’art. 9, prevede misure di sostegno in favore dei genitori anche in caso di turni di lavoro.
      Ovviamente occore prima analizzare affidamento e collocazione coì come previsti negli accordi di separazione per verificare se sussistono i presupposti per avanzare specifica domanda al Suo datore di lavoro.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  307. Cinzia dice:

    Buonasera,
    Mio marito nonostante il divieto assoluto di fumo da parte dei medici perché rischia seriamente la perdita delle gambe è già la seconda volta, lui continua a fumare, la mia domanda è posso mettere per iscritto che nel caso lui rimanesse sulla sedia a rotelle, vista la sua irresponsabilità, io non le prestero’ l’assistenza.? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      prima di tutto dovrebbe valutare se separarsi da suo marito. Gli obblighi di assistenza morale e materiale durante il matrimonio, infatti, non possono venire meno con una semplice dichiarazione per iscritto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  308. Roberto CANDATEN dice:

    Buongiorno,sono il nonno di un nipote con cittadinanza Italiana e Spagnola, mio nipote desidera venire in Italia dai nonni paterni ma la madre nega al piccolo la possibilità di venire in oltre nega il permesso di rinnovare la carta di identita italiana, il piccolo è residente in italia. Il piccolo viene condiviso una settimana si e una no per entrambe i genitori ma spesso vive con i nonni spagnoli perché detto dal bambino lavora pare in nero ma non lo comunica.
    Cosa posso fare? Vi ringrazio anticipatamente Roberto Candaten

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per chiedere il rispetto dei diritti di visita dei nonni, dovrebbe rivolgersi al Tribunale competente che in questo caso coincide con quello del luogo dove risiedono e vivono prevalentemente i suoi nipoti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  309. Simona Aliotta dice:

    buongiorno ho bisogno di mandare una lettera formale al mio ex marito che ha spesso di pagare gli alimenti come concordato in fase di sentenza e non ha mai adeguato l’importo dalla separazione (10 anni circa dal divorzio)
    avete un avvocato a cui affidarsi? il costo per una consulenza/lettera?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è alimentato esclusivamente con le risposte che pervengono dal sottoscritto: Avv. Marco Pola.
      Mi contatti, se lo desidera, e valutiamo insieme se potrò esserle di aiuto. Le lascio i miei recapiti personali: marcopola@npassociati.com; fisso in studio +390272022469; cell. +39349.8197797. La primna consulenza non comporta spese a suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  310. mario stuccill dice:

    Sono padre di una figlia separata dal mese di giugno 2022 xquanto riguarda il mantenimento di 2 bambini l’adeguamento istat come viene comunicato al coniuge separato grazie x l’eventuale risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno ISTAT,
      se il padre non provvede ogni anno ad adeguare l’assegno, suggerisco alla madre di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno con i conteggi esatti. Attenzione che l’aggiornamento ISTAT per il 2022 è stato molto consistente (quasi il 10%). Se il padre non soddisfa la richiesta occorre avanzare la richiesta tramite un avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  311. mariano dice:

    Salve,la mia situazione e la seguente ,truffato per una compravendita di una macchina di 10000 euro , domani 31 mi devo presentare al tribunale che e a 2 ore lontano da me , quindi giorno perso di lavoro , gasolio e autostrada da pagare, ce scritto che se non mi presento sara la rinuncia alla querela ,quindi non vanno avanti contro la persona che mi a truffato senza la mia presentazione ?grazie per una risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo abbia sbagliato forum. Possiamo dare consigli nell’ambito del diritto di famiglia. In ogni caso, se non coltiva (recandosi in udienza) la denuncia matureranno gli effetti della rinuncia. Ma ripeto, non sono un penalista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  312. Giuseppe dice:

    Salve la mia storia e un po’ travagliata. Dopo aver subito dalla mia ex moglie a stare muto e non prendere la decisione di andarmene via di casa pensando al bene dei 2 bambini ormai frustato e stanco ho fatto un grande sbaglio rifugiandomi nella cocaina. Premetto che non voglio addossare questa colpa a lei perché capisco che c’erano altri modi per affrontare la situazione lo ha scoperto ed è andata a vivere con i suoi. Ritrovandomi da solo ho toccato il fondo del barile e raschiandolo. Ho 2 denuncie penali per minaccie solo verbali. Ci hanno convocato gli assistenti sociali e ho raccontato come si comportava lei nei miei confronti e anche con bambini (comportamenti prima che io facessi uso di droga) sperando che verificassero come stavano i miei bambini spiegando specificamente che non volevo che i bambini andassero in affidamento ma solo verificare se stavano bene.molto gentili nei modi rassicurandomi che avrebbero fatto delle verifiche. dopo 15-20 giorni mi contattano chiedendo se volevo fare un colloquio insieme alla mia ex essendo ancora arrabbiato gli risposi che volevano singolarmente non c’era nessun problema ma con la mia ex no.non si sono fatti più sentire. Io intanto insisto con la mia ex di farmi vedere i bambini lei nega e mi dice se vuoi con qualcuno da solo no gli dico ok non c’è problema organizzati e fammi sapere quando risposta dimmi i giorni che mi or ganizzo.dopo qualche giorno gli scrivo dicendogli che il tale giorno che il bambino grande ha calcio se dopo il calcio potevo mangiare insieme a loro. Risposta no e troppo tardi dopo il calcio e che la mattina si dovevano alzare per la scuola.gli rispondo di organizzarsi lei e di farmelo sapere per organizzarmi anche io. Mai una risposta. Gli continuo a scrivere di farmi sapere ma ancora senza risposta. Qualche giorno fa vengo a sapere da altri che probabilmente a Pasqua andrà in vacanza fuori porta con i bambini. Subito ho pensato che lo fa apposta perché presuppone che i miei genitori verranno dalla Puglia per poter vedere i bambini. Chiamo gli assistenti sociali mi risponde la psicologa gli dico che la mia ex molto probabilmente vuole andare in Spagna dalla sorella e dunque doveva avere la mia approvazione per lasciare l’Italia mi dice che senza il mia approvazione non può e subito passa ai bambini che devono essere tutelati per il loro bene dobbiamo andare d’accordo e non fare ripicche perche i bambini soffrono io d’accordissimo con lei. Continuando a parlare mi rendo conto che tutto quello raccontato da me la prima volta le mie preoccupazioni non gli è fregato niente. Non hanno controllato niente come se noi padri raccontiamo cazzate. Non ho un avvocato perché oltre che non posso permettere leggendo e documentandomi con storie di altri padri che al contrario di me non facevano ne uso di alcool ne di droghe si ritrovano a non vedere i figli e pagando anche il mantenimento alla ex. Conoscendo la cattiveria della mia ex non ne vale la pena combattere contro di loro i figli se intelligenti un giorno capiranno i comportamenti dei papà. Ha qualche consiglio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è vero che tutti i padri si limitano a pagare il mantenimento ai figli. Ho tanti clienti di sesso maschile che hanno addirittura ottenuto la collocazione prevalente dei figli presso di sè. Fatta questa precisazione, senza un avvocato è molto difficile che lei riesca a fare rispettare i suoi diritti. Primo passo da fare, frequentare un SERD con assiduità e provare che lei ha risolto la dipendenza da cocaina. Non solo, dovrà anche dimostrare di avere un lavoro. Senza queste prove rischia che le venga tolto l’affidamento dei figli. Per il resto, gli assistenti sociali devono essere visti come i suoi alleati: gli unici che potranno testimoniare che lei si sta impegnando per riconquistare la fiducia dei suoi figli. Fossi in lei mi concetrerei di più su quello che lei può fare rispetto a quello che non sta facendo la Sua ex. Temo che penda un procedimento giudiziale per l’affidamento dei minori alla madre; anche se lei non me ne ha parlato nella sua lettera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  313. Rosario dice:

    Salve vorrei porvi una domanda un po particolare… il padre che viene tenuto all’oscuro per 11 anni della nascita del proprio figlio può chiedere un risarcimento per non aver potuto rispettare i propri doveri genitoriali verso quel figlio? Premessa non eravamo sposati, convivenza.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      secondo la Cassazione ha stabilito l’uomo a cui sia negato il proprio diritto a essere padre può chiedere il risarcimento dei danni morali alla donna che ha tenuto nascosta la gravidanza o il concepimento senza che ve ne fosse una giustificata ragione.
      Questo il principio elaborato dalla Suprema Corte, poi, ovviamente, occorre studiare il Vostro caso specifico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  314. Laura dice:

    Buonasera Avvocato,
    io ed il mio ex compagno abbiamo deciso di terminare la nostra convivenza. Abbiamo una figlia e la casa in cui abbiamo convissuto é di mia proprietà.
    Lui é tornato a vivere da solo nel suo appartamento da pochi giorni ed ha fatto il trasloco in un giorno in cui ero al lavoro. Mi sono però accorta che si é portato via il materasso del letto comprato pochi mesi fa (é un modello piuttosto costoso pagato più di 3.000 euro) e l’ha sostituito con uno comprato all’’Ikea di bassa qualità.
    Il materasso é stato pagato da lui e la fattura é intestata a suo nome per poterla scaricare dal 730 come spesa medica.
    Inizialmente al telefono ha provato a negare ma poi ha ammesso quello che ha fatto ma non intende restituirlo.
    Mi chiedo: ma quando sono presenti dei figli e la casa viene assegnata alla madre, tutti gli accessori non dovrebbero rimanere al collocatario dei figlio insieme alla casa?
    Il suo comportamento é stato lecito?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con l’assegnazione della casa familiare ad un genitore, in ragione della collocazione prevalente presso quest’ultimo della prole, gli arredi, seguono l’assegnazione dell’abitazione. Vi sono delle eccezioni che possono essere oggetto di specifiche condizioni della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio così come formalizzata davanti al Tribunale.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  315. Maria Valoni dice:

    Buongiorno, ho una questione per me molto importante. Io e mio marito viviamo a Milano. Lui ha dei parenti nel sud che purtroppo vengono spesso qua da noi, creando non pochi disagi , anche perché sono sempre io che devo pensare al letto, ai pasti e a tutto ciò che comporta ospitare gente in casa. Io gli ho fatto più volte presente che NON sono una casalinga e che ho già parecchie cose a cui pensare, oltretutto lui in casa fa poco e niente, ci mancano solo i suoi parenti. Come posso fare affinché non debba ricevere ancora questi ospiti sgraditi? Ho più volte parlato di separazione, se dovesse continuare a impormi i suoi parenti. Ringrazio anticipatamente
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi scusi forse posso sembrare sbrigativo ma non vi è una risposta con meri risvolti giuridici. Mi spiego, lei non è obbligata a cucinare, a lavare, a fare i letti, sia perché lei lavora sia perché siamo nel 2023 e questi compiti sono da suddividere in eguale misura tra marito e moglie. Quindi io inizierei a riferire a suo marito che se vuole ospitare qualcuno si dovrà occupare lui di letti e altro. Cordiali saluti,

      Rispondi
  316. Pablo dice:

    Buongiorno io avrei delle domande! Sono sposato da sette anni abbiamo due figli e ci siamo trasferiti in Francia da un anno e mezzo, da quando sono arrivato in Francia ho passato l’inferno con mia moglie le ho detto di andare a chiedere il divorzio ma lei non vuole perché non le conviene visto che non lavora, io attualmente ho tutto intestato a me affitto utenze e sto pensando di ritornare in Italia, vorrei sapere se rischio qualcosa di penale visto che dal momento che farò questa scelta può essere definita dalla legge abbandono della famiglia, visto che lei non vuole tornare in Italia essendo che le fa comodo vivere grazie allo stato, in più una volta ritornato in Italia posso chiedere il riavvicinamento dei bambini visto che lei qui e nulla tenente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      direi che cercherei anzitutto di individuare il Tribunale competente per decidere sull’affidamento e sulla collocazione dei minori. Solo separazione e divorzio dei coniugi, allo stato attuale (con la residenza abituale dei figli) a Strasburgo, verrebbero decise in Italia.
      Con riferimento all’abbandono del tetto coniugale, è sufficiente che manifesti l’intenzione di separarsi tramite avvocato con la conseguente successiva possibilità di uscire dalla casa familiare senza che si realizzi l’abbandono del tetto coniugale.In ogni caso quest’ultimo non è un reato. Se vuole approfondire: marcopola@npassociati.com; 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  317. Filippo dice:

    Salve, vi contatto per un’informazione, la mia ex ha percepisce l’assegno unico già dal 2022, da subito ho chiesto di sapere quando percepiva ma non mi ha mai risposto dopo 7 mesi ne sono venuto a conoscenza solo con la richiesta di accesso agli atti, il giudice all’udienza ha abbassato il contributo al mantenimento, adesso che c’è stato l’aumento sto chiedendo nuovamente ma lei non mi risponde, dovrò fare nuovamente avessi agli atti se continua così. Chiedo per informazione esiste per questi fatti una possibile denuncia visto il danno che mi causa non permettendomi di chiedere la revisione? Se si quale reato? Grazie

    Rispondi
  318. Sara Rolleri dice:

    Buongiorno voglio mia figlia torna a casa e non torna mai più anffs Sanremo da 3 anni io sono sola a casa non ho compagnia sto molto male senza mia figlia io e mia figlia siamo sorde ti prego aiutami tornare a casa grazie mille Sara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’anffass serve anche per assistere chi ha bisogno di aiuto come sua figlia.
      Per comprendere se sua figlia è stata collocata presso questa associazione per errore, ovvero, illegittimamente, occorre leggere tutti gli incartamenti relativi all’affidamento di sua figlia.
      Se non ha possibilità economiche per farsi assistere da un avvocato esiste il gratuito patrocinio per le famiglie che dispongono di un reddito al di sotto di euro 12.700,00.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  319. Manuela dice:

    Salve , contatto per chiedere se posso fare una revoca della bozza di separazione consensuale. Sposata da 20 anni due figlie una maggiorenne una minorenne . Con il mio ex marito abbiamo separazione dei beni. Ho lavorato x 7 anni da lui avendo un attività famigliare srl e nn ho mai tenuto nulla privatamente per me se nn insieme . Nel 2008 abbiamo aperto un conto cointestato dove si era deciso che gli utili li investivano e gestione famiglia si metteva la busta paga .Tre anni fa’ abbiamo avuto la crisi e il mio ex marito ha trovato in poco tempo l’alternativa a mia insaputa . Quando l’ ho scoperto dopo il tradimento avevamo già iniziato un percorso di coppia , il terapista dice che un periodo di riflessione serve e lui se ne và accanto a me 5 metri di distanza ,dai suoi genitori e di fatto lui nn l’ha mai lasciata tant’è che tutt’ora è la sua compagnia e nel periodo della riflessione dove diceva che aveva scelto me scopro la seconda volta . A mia insaputa sposta tutto il flusso dal conto corrente cointestato aprendo un suo conto lasciando solo una parte di eredità che hai tempo avevo avuto da mia madre ma quella somma è da dividere in due . Toglie soldi anche sul conto corrente famiglia parte lasciando il stretto necessario x le spese utenze . Mi manda la lettera di separazione consensuale e nn prendendo gli accordi lui continua a versare lo stipendio e come del resto io anche lui lo usa . Mi arriva la lettera del tribunale e mi preparo riscostruendo la questione economica ma fino al 2018 xchè altri documenti nn ho vendoli gettati da lui . Mi presento x chiedere nn una separazione consensuale ma giudiziale x Dar modo di una visura del patrimonio . Ull ultimo minuto il mio avvocato dopo aver parlato con l’avvocato mi dice che nn continuerà la causa si ferma a questo step. Alla fine mi sono ritrovata da sola andando in panico e emotivamente già provata di nn voler proseguire allorché prendiamo una pausa il mio avvocato continua a dirmi qui è solo mantenimento e collocamento e se decidere di dargli il concorso di colpa , questione patrimonio è in secondo momento che io nn me l’ha sento . Alla fine ho più panico e andiamo alla separazione consensuale il mio più grosso sbaglio . Posso richiedere il ritiro dell’omologa di separazione , ho sbagliato tutto in quel momento trovandomi sola sono andata in panico e andia emotiva. Cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con l’assistenza di un difensore, può chiedere la revoca delle condizioni della separazione. In verità, tuttavia, considerato che ha formalizzato una consensuale è sufficiente che trascorrano sei dalla omologa della separazione e lei potrà avviare le pratiche per il divorzio in occasione delle quali potrà chiedere anche la modifica delle condizioni della separazione.
      Ovviamente, per valutare se le sue domande potrebbero essere accolte occorre, anzitutto, analizzare tutte le circostanze che possono condizionare questa controversia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  320. Anna dice:

    Salve, vi contatto per un informazione. Convivo da 10 anni con il mio compagno. Lui ha due figlia dalla sua ex compagna che non fa altro che chiedere soldi e mollare le figlie a noi quando stanno male o per tutto il periodo estivo. Inoltre sono state qui per due anni nel periodo COVID e lei e venuta sono 2 volte a trovarle. Noi viviamo con circa 800 euro al mese e dobbiamo pagare l’affitto di 300, la luce e tutte le altre spese. Inoltre crea stress al mio compagno e anche a me. Sono in una fase depressiva ormai e piango sempre. La signora prende un sacco di soldi, vive in una casa grande, va in vacanza 2-3 volte all’anno, non si fa mancare nessun capriccio come andare dal parrucchiere, estetista,ecc… Io ormai non vivo più. Sono costretta a rinunciare a tutto perché non riesco nemmeno mettere via 10 euro. Vorrei sapere cosa si può fare e se si può fermare tutto questo. Abbiamo provato a chiedere per favore dimostrando che facciamo fatica ad arrivare a fine mese ma lei risponde sempre che non gli interessa nulla e che sono problemi nostri e non suoi. Spero che mi risponderete. Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il suo compagno potrebbe avanzare richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento dei suoi figli, tra l’altro presentando anche domanda di gratuito patrocinio (spese dell’avvocato a carico dello Stato) se il Vostro reddito è al di sotto di e 12.800 all’anno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  321. Massimiliano dice:

    È dal 28/11 che sono agli arresti domiciliari.
    Avevo mio babbo in gravi condizioni ricoverato in ospedale e già avevo avuto permesso x andarlo a trovare.
    Venerdì 10/03 ore 23,45 è deceduto.
    Sabato ho fatto istanza URGENTE x andarlo a vedere ed andare funerale (2 giorni di permesso) che non mi sono stati dati.
    Vorrei denunciare accaduto e chiedere i danni

    Rispondi
  322. Emanuela dice:

    Buongiorno io ho la delega di mia madre per ritirare la pensione e fare operazioni ci sono stati dei litigi con dei miei fratelli e mi anno detto che sono andati a controllare il conto non so come anno fatto volevo chiedere potevano farlo senza delega grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli estratti conto ed i movimenti sul conto possono essere visionati soltanto dall’intestatario del conto corrente. A meno che intervenga un ordine di un Giudice di esibizione ma mi sembra un’ipotesi poco percorribile perchè lei sarebbe stato informato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  323. maurizio dice:

    Salve,
    sono separato dal 2013 dalla mia ex compagna ed ho una figlia con lei di quasi 18 anni.
    Nell’accordo di affido, firmato dal giudice del tribunale di Milano, si recita – pur evitando di precisare data e ammontare per l’acquisto, che l’alloggio in comproprietà sarà venduto e divisi i proventi in parti uguali.

    Dopo 10 anni, vorrei – vista l’indisponibilità a vendere manifestata dalla mia ex che occupa con nostra figlia l’alloggio – chiedere alla mia ex di vendere finalmente l’alloggio eseguendo quanto scritto nell’atto d’affido.

    In caso di rifiutasse nuovamente sceglierei di aprire una procedure di conciliazione al trib. di Milano (non sono certo che si chiami conciliazione ma spero di essermi spiegato) nella quale giungere, con l’aiuto dell’avvocato terzo, a un accordo per la vendita dell’alloggio o l’acquisto da parte della mia ex della mia metà.

    In caso rifiutasse anche tale strada chiederei al tribunale di metterlo all’asta con la garanzia che fin quando mia figlia non sarà autonoma non verrà acquisito da chi vincesse l’asta.

    Mi chiedo se tale ultimo passo sarebbe automatico o, al contrario, se il giudice potrebbe negarmi tale richiesta di messa all’asta.

    Molte grazie
    Un cordiale saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni della separazione. Se la casa è stata assegnata alla madre non si può vendere la stessa sino a quando la figlia non raggiunge l’autosufficienza economica. Immagino, ma devo leggere le condizioni, che per vendere dovrete, quindi, di nuovo, manifestare la vostra comune volontà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
      • MAURIZIO GIORDANO dice:

        La ringrazio Egregio Avvocato.
        al punto 2 dell’atto di affido si legge testuale:

        la casa familiare, sita in …. cointestata tra le parti nelle misura del 50% è provvisoriamente asseganta, con tutti mi mobili ecc… alla madre, nell’interesse della figlia minore e si dà atto che il padre ha già lasciato l’abitazione, prelevando dalla stessa i propri effetti personali e beni di incontestata proprietà esclusiva.
        Si dà atto altresì che le parti hanno posto in vendita la predetta casa familiare, con l’intesa che non appena sarà individuato un acquirente, stabilito di comune accordo il presso di vendita e stipulato l’atto notarile (con la conseguente suddivisione in parti uguali del ricavato, otre dei mobili e delle suppellettili vhe compongono la stessa), la madre con la figlia lasceranno detta abitazione, per andare a vivere in altra dimora, confermando la collacazione prevalente di …. presso la madre.

        Se ho ben inteso secondo lei occorre formalizzare nuovamente quanto esposto a questo punto.
        Ciò non metterebbe automaticamente in dubbio quanto stabilito ai tempi?

        Molte grazie per la risposta.
        Un cordiale saluto

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          occorre chiedere il rispetto delle Vostre intese. Il punto è che a me quell’accordo non piace ma non vorrei essere frainteso.
          Un accordo deve essere facilmente realizzabile ed eseguibile. Questo accordo non lo è senza un comportamento collaborante della Sua ex moglie.
          Temo che dovrete andare nuovamente davanti ad un Giudice.
          Cordiali saluti,
          Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

          Rispondi
  324. pioldi filippo dice:

    da 40anni sono convivente con la mia compagna il 6.2.2023 e venuta a mancare stato di famiglia risultiamo come famiglia sempre nello stesso posto quando e andata in pensione ha fatto il mio nome come erede domanda inps.ho diritto alla reversibilita in base legge cirinna

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma senza una unione civile regolamente formalizzata e registrata i meri conviventi (anche inseriti nel medesimo stato di famiglia), il superstite, in caso di decesso di uno di loro, non matura il diritto alla pensione di reversibilità.
      In assenza di eredi legittimi (in pratica eredi che non si possono escludere nelle volontà testamentarie), e se esiste un testamento nel quale lei risulta unico erede, quanto meno potrà beneficiare dell’eredità (sempre che vi sia un patrimonio da ereditare).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  325. plak5 dice:

    Buonasera Avvocati, sono della provincia di Pavia, vi espongo il mio problema, sperando di avere delle risposte, convivo con la mia compagna da 16 anni, lei ha un figlio che oggi a 19anni, ha iniziato a lavorare da 5mesi, buon stipendio(1700€) ma è diventato violento fisicamente e verbalmente con la madre, gli abbiamo chiesto di allontanarsi ma non vuole, ci siamo rivolti ai carabinieri ma senza una denuncia non possono intervenire….possiamo chiedere di allontanarsi da casa senza doverlo denunciare? può bastare un’ avviso di avvocato dove gli si intima di lasciare casa entro un termine?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Il figlio è autosufficiente ed è maggiorenne. Direi che ci sono i presupposti per allontanarlo dalla abitazione familiare. Occorre, tuttavia, concedergli per iscritto un congruo preavviso nonché esporre sempre per iscritto le ragioni del richiesto allontanamento.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  326. Anna dice:

    Buongiorno egregi Avvocati. La sentenza di Appello ha decretato il mantenimento per mia figlia in mani al ex coniuge. Oggi l’ex coniuge mi manda una pec dove indica che il pagamento devo farlo sul conto di mia figlia e non più sul suo. Io mi rifiuto in quanto non c’è una richiesta da parte di mia figlia, al giudice per ottenere il mantenimento direttamente in mani sue. Lei minaccia una causa dicendomi che ha indicato il conto della figlia ma in realtà lei è la beneficiaria. Vi prego di aiutarmi per capire come mi devo comportare. Distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come precisato nel sito, il forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Rispondiamo a volte anche per l’intera Lombardia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  327. Stefano Fiorentino dice:

    Salve avvocato, ho 21 anni e da quando i miei si sono separati mio padre mi tratta male offendendomi e provocandomi ad ogni lite anche la più sciocca, per poi fare ricadere la responsabilità su di me. L’anno scorso in seguito ad una crisi di nervi ho frequentato per un po’ una psicologa che avendo anche invitato mio padre ha riscontrato che lui ingigantiva i problemi addossandomi sempre la colpa di tutto. Ci sono stati periodi di quiete fino a quando non ricominciava a cercare pretesti per litigare. Mia madre mi dava sempre ragione ma quando si trattava di difendermi dalle accuse di mio padre non apriva bocca anzi a volte lo difendeva e quindi non ho mai potuto farci affidamento. Una sera mio padre scatena una litigata enorme e io essendo veramente stufo lo minaccio di fargli del male, anche se ovviamente non ho mai avuto intenzione di agire, ovviamente. Lui chiama i carabinieri e fa passare ma per matto dato che in quel periodo prendevo anche dei psicofarmaci blandi per calmarmi. Mia madre ovviamente non mi ha difeso e addirittura supportava mio padre. Una situazione veramente incredibile. Ora ho una visita medica alla schiena che a detta del chirurgo sfocierà sicuramente in un intervento di artrodesi alla colonna, quindi un intervento davvero serio. All’ inizio avevo detto di no ma ora dato che i dolori sono insopportabili ho deciso di affrontare l’intervento. In questi giorni i miei mi stanno anche accusando di non essere una persona seria che non sono affidabile e che ho sfasciato una situazione di equilibrio. Mio padre l’ho disconosciuto dopo tutte le mostruosità che mi ha fatto e lui ha fatto altrettanto. Al momento abito ancora a casa sua ma mi ha detto che se farò l’intervento lui non mi farà rientrare a casa e mia madre ha detto che non ha il tempo e la capacità di assistermi nella degenza post operatoria. Ora dico c’è un modo legale di farmi vivere in pace e far pagare a questi due soggetti tutto quello che mi hanno fatto? Perché qui l’unico che ci ha rimesso e ci sta rimettendo tutt’ora sono io. Grazie in anticipo confido molto in una risposta. PS non ho un lavoro al momento quindi non posso andarmene di casa. A proposito in questi casi un genitore può cacciare di casa un figlio disoccupato anche se maggiorenne? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Rispondiamo a volte anche per l’intera Lombardia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  328. Anna dice:

    Buongiorno, sono una mamma di due bambini di 11 e 6 anni. Mi sono separata e successivamente divorziata nel 2019. In fase di divorzio abbiamo stabilito che l’assegno di mantenimento lo avrei percepito al 100%. Ora però, con l’introduzione dell’Assegno Unico, mio ex marito avanza pretese di corrispondere a lui il 50% dell’assegno. Ma mi chiedo:
    -può farmi causa e quindi pretendere il 50% quando da circolare Inps si equipara l’assegno unico al vecchio assegno per nucleo familiare?
    -se dovessi corrispondere il 50% dell’importo, a che importo si farà riferimento?ovviamente il mio isee è basso e per questo motivo gli assegni sono alti. Ma nella situazione in cui è lui, avrebbe diritto solo all’importo base senza alcuna maggiorazione.
    Grazie per la risposta.
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la divisione tra coniugi dell’assegno unico figli è previsto nella misura del 50% ciascuno in assenza di diverse intese sul punto.
      Quest’ultima, nel Vostro caso, esiste (nell’accordo di divorzio avete stabilità che gli assegni familiari dovevano essere da lei percepiti), quindi, si può sostenere, anche in una eventuale sede giudiziale, che non si devono modificare le suindicate intese considerato che gli assegni familiari e l’assegno unico figli hanno comunque il medesimo scopo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Poola

      Rispondi
  329. Roberto dice:

    Buonasera avvocato e complimenti per il servizio.
    Ho 45 anni convivo e ho una figlia di 10 anni, siamo in va di separazione ma ancora non abbiamo presentato nessuna domanda in tal senso.
    Viviamo al momento in casa cointestata e con mutuo cointestato tutto al 50%.
    Posso tranquillamente prendermi una casa in affito e uscire di casa o perdo in qualche modo “potere contrattuale” nella separazione che comunque vorremmo fare consensuale?
    Grazie mille
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      meglio uscire di casa dopo avere firmato l’accordo.
      Tra l’altro esiste ancora l’abbandono del tetto coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  330. Luca dice:

    Buongiorno,
    sono l’unico intestatario di un appartamento dove convivo con la mia compagna.
    Non siamo sposati e non abbiamo figli.
    E’ capitato che durante un litigio lei abbiamo minacciato di chiamare la polizia denunciandomi per percosse (ovviamente inesistenti).
    Ho provato ad informarmi su internet ed effettivamente ho visto che esiste questo codice rosso, che prevede l’allontanamento del presunto colpevole dalla casa famigliare.
    Ora però mi chiedo, se durante una litigata dovessi veramente ritrovarmi la polizia dentro casa, sarei io ad essere sfrattato da casa mia nonostante non abbiamo figli e sono io il proprietario di casa?
    Nel periodo di tempo in cui la polizia svolge le indagini per verificare se le accuse siano fondate o meno, lei potrebbe appropriarsi di casa mia?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per questo genere di provvedimenti (anche provvisori) servono prove (certificati pronto soccorso, testimoni, registrazioni audio e video).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  331. Giuliano dice:

    Durante la causa giudiziale della separazione, la moglie ha beneficiato del gratuito patrocinio nonostante superava il tetto massimo di reddito, ma non è stato possibile contestare questo al giudice nella causa di separazione e il mio avvocato mi ha detto che il compito è del giudice e dell’agenzia delle entrate.Come posso fare per contestare il suo gratuito patrocinio?
    Ora sono venuto a sapere che la moglie ha venduto un’appartamento in un paese al estero durante gli anni della causa di separazione, quindi ha avuto redditi maggiori di quelli dichiarati, quindi ha beneficiato magari anche di assegni di mantenimento maggiori.Come potrei fare per il divorzio per contestare il gratuito patrocinio e avere magari il rimborso parziale dell’assegno di mantenimento?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se riesce a provare quello che lei riferisce ci sono i presupposti per revocare il gratuito patrocinio ma anche per modificare le condizioni della separazione con apposita iniziativa giudiziaria (istanza modifica condizioni separazione o, ancora meglio, con il divorzio).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  332. Daniela dice:

    L’ex di moglie del mio compagno fa uso di droga pertanto i soldi che lui da per le figlie li spende tutti in droga può sospendere fino a che lei nn dinostra di uscirne pulita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può fare tante cose ma non può sospendere il pagamento del matenimento per i figli.
      Può avvisare gli assistenti sociali, può fare una denuncia penale in quanto l’assunzione di sostanze stupefacenti, ovviamente, non è compatibile con una figura genitoriale competente e responsabile. Può incardinare un giudizio, per chiedere che i suoi figli le vengano affidati in via esclusiva in quanto la collocazione abitativa presso il padre mette a repentaglio la loro sicurezza.
      Ovviamente servono prove ma si possono anche imporre test del capello presso il SERT in sede giudiziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  333. Roberto dice:

    Buongiorno, sono un papà separato con gli orari di visita del proprio figlio dalle 18 alle 21 a giorni alterni e weekend alterni. Il bimbo dall’uscita di scuola a quando io o la mia ex moglie lo preleva tornando da lavoro, è situato nella casa dei suoi genitori. Capita che nei giorni in cui non tocchi a me la visita, io passi a salutarlo per un bacetto, 5-10 minuti sempre prima che arrivi la mia ex per prelevarlo. Ovviamente lei ne è a conoscenza, spesso capita che arrivi, e fino ad oggi nessun problema, anzi tolleranza.
    Oggi, dopo la mia negazione per impegni già presi col bimbo, ad una sua richiesta di scambio weekend per far partecipare il bimbo al compleanno del figlio di una sua cugina, a cui tra l’altro mio figlio non vuole partecipare, ha comunicato ai suoi genitori di non farmi vedere il bimbo fino alle ore 18:00.
    Oggi, giorno non a me assegnato, ho chiamato i suoi e ho chiesto se potessi passare a salutarlo. Ovviamente la risposta è stata che hanno avuto “istruzioni” di negarmelo e così è stato.
    È lampante che si tratti di un capriccio. Volevo capire se i suoi genitori possono tenermi lontano da mio figlio anche per un saluto o se c’è un escamotage ad esempio farlo scendere giù al portone del palazzo per salutarlo… O peggio, avviare altre vie. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace, ma il genitore non collocatario prevalentemente del figlio, può incontrarlo solo quando è previsto nelle condizioni del diritto di visita. Ovvero, anche in altri orari, ma con l’intesa dei genitori.
      A questo punto, tuttavia, si potrebbe cercare di esasperare i toni nel senso che leggendo con attenzione le condizoni della separazione si possono valutare contestazioni inerenti i tempi di permanenza del figlio con i nonni materni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  334. Filippo dice:

    L’assegno fissato in sede di separazione era di Euro 600,00 mensili per i due figli oltre al 50% delle spese straordinarie, che abbiamo deciso di mantenere anche per il divorzio.
    Non abbiamo però mai guardato le dichiarazioni dei redditi o i patrimoni, che ci vengono invece chiesti ora dal tribunale prima dell’udienza di divorzio.
    Io ho uno stipendio di Euro 3.300,00 mensili, ai quali si possono aggiungere dei premi di produzione non contrattualizzati di entità variabile e negli ultimi due anni gli assegni di invalidità ricevuti per una grave malattia (terminati nel 2022), per cui le mie dichiarazioni dei redditi risultano più alte rispetto alla sola busta paga. Ho poi un patrimonio personale di circa Euro 200.000,00 sui conti correnti (tra azioni, obbligazioni, fondi).
    La mia ex moglie percepisce un reddito di Euro 2.000,00 mensili e non conosco l’entità del patrimonio.

    Abbiamo optato, fin dalla separazione del 2016 per un affido completamente paritario, per cui i bimbi passano esattamente il 50% del tempo con ciascuno di noi.

    Mi è venuto il dubbio che la cifra di Euro 600,00 (e 50% delle spese straordinarie) possa non essere congrua e che il giudica possa rivederla se non la ritiene consona agli interessi della prole.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Il giudice potrebbe contestare solo in presenza di un importo palesemente iniquo. E non è il vostro caso tanto più che c è la collocazione paritetica!
      Saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  335. LEA dice:

    Ho una situazione delicata. Stiamo tentando una separazione consensuale. MA lui non accetta nessuna proposta. Vuole la casa e mi minaccia di far sentire audio delle nostre liti, per ottenere affido esclusivo dei figli. Lui è sempre stato un marito assente, i figli hanno sempre trascorso quasi tutto il tempo con me, hanno un ottimo rendimento scolastico, sono educati e in salute. Noi abbiamo come coppia una conflittualità molto alta e durante quelle discussioni ho sicuramente dato il peggio di me. Ma ero esasperata. Ho vissuto con lui anche episodi di violenza fisica e psicologica, minacce che anche i bambini stessi ricordano. Lui ora continua a ripetermi che grazie a questi audio io non vedrò più i miei figli, che li ho deviati, che mi farà perdere il lavoro e che ha già fatto sentire queste registrazioni ad uno psichiatra. Io ho sinceramente paura. Io ho la certezza di essere una brava madre. Mi può realmente accadere ciò che lui dice? Grazie a chi saprà aiutarmi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Non si faccia intimidire ! Quando si litiga si dicono le cose peggiori ma poi contano i fatti. Si affidi ad un buon avvocato, chieda la collocazione prevalente dei figli presso la madre, l’assegnazione della casa familiare ed un congruo mantenimento per i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  336. Anna Ferrari dice:

    Buongiorno, la Corte di Cassazione ha negato l’assegno divorzile confermando così il primo grado è l’Appello obbligando l’ex coniuge al mantenimento figlio maggiorenne ma non autonomo. Nel frattempo mio figlio è diventato autonomo quindi nulla è più dovuto per il suo mantenimento. Nel frattempo l’ex si e risposato e ha avuto un’altra figlia. Visto che non è più dovuto il mantenimento posso richiedere che mi venga riconosciuto l’assegno divorzile negato in 3 gradi in precedenza sul assunto che ha migliorato la sua situazione economica nn dovendo più mantenere il figlio maggiorenne forte dal fatto che io nel frattempo sono diventata disoccupata? Grazi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per risponderle occorre leggere gli atti di causa. Mi sembra comunque strano che nella sentenza non sia previsto il pagamento dell’arretrato. Cordiali saluti

      Rispondi
  337. Debora dice:

    Salve,sono una donna separata consensualmente e con il collocamento del figlio minore da me e con l’affidamento congiunto…volevo chiedere…ora io vivo nello stesso paese di mio marito ma vorrei trasferirm a 40km…lui mi ha detto che allora lui verrebbe a prendere il bambino nei suoi giorni di visita ma che a riportarlo a casa ci devo pensare io…può fare una cosa del genere?Tenga presente che io la sera col buio non guido perché ho attacchi di ansia e potrei farlo scrivere dallo psicologo…basterebbe x costringere mio marito a riportarmi lui il figlio a casa?Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la richiesta del suo ex non incoerente da un punto di vista giuridico.
      Occorre, tutttavia, verificare con attenzione le condizioni della separazione nonchè le ragioni che la inducono a trasferirsi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  338. Eva Erika Cappellini dice:

    Buongiorno sono divorziata da mio marito dal 2021 abbiamo una figlia in comune.
    Nel gennaio di quest’anno 2023 mi è stata notificata una TARI non pagata del 2017 ,con mio marito eravamo amcora sposati in comunione dei beni.
    Vorrei capire se anche lui deve pagarmi la metà.
    In attesa si una Vostra gentile risposta,saluto cordialmente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi servono altre informazioni per risponderle (data separazione e condizioni di separazione e divorzio).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  339. Giovanni dice:

    Salve avvocato, sono separato consensualmente da circa 4 anni. Io e la mia ex abbiamo due figli di quasi undici anni il primo e quasi sei la seconda. La madre non lavora e da mesi ho scoperto che dorme sino a tardi e che mi figlia di cinque anni è andata all’asilo solo nel mese di settembre e ottobre e che si addormenta alle 3/4 di notte. L’altra figlia viene accompagnata dalla nonna paterna a scuola ed io vado a prenderla all’uscita. Ho tentato di parlare con la mia ex facendole presente che la bimba a settembre dovrà andare alla scuola dell’obbligo e che non è normale questo stile di vita ma lei non vuole saperne. L’altra bambina vive e dorme dai nonni materni che vivono nella casa adiacente alla mia ex moglie. Entrambi i bambini non hanno troppo piacere a stare con me perché mi trovano più severo rispetto alla madre che non fa nulla tutto il giorno. A questo punto vorrei chiedere la collocazione dei figli presso di me. Cosa posso fare? O posso rivolgermi al tribunale dei minori per comportamento pregiudizievole della madre?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si rivolga ad un avvocato esperito in diritto di famiglia dove Lei risiede.
      Io esercito a Milano (come precisato nel sito).
      Dovrete impostare una iniziativa giudiziaria tesa a dimostrare l’incapacità genitoriale della madre e chiedere il collocamento prevalente presso il padre. Un lungo percorso che comporterà anche una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) tesa ad accertare le responsabilità/capacità genitoriali di entrambi i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  340. Lucia dice:

    Buongiorno, convivo da alcuni anni con il mio compagno con il quale ho un figlio.
    Sto valutando la possibilità di mettere fine alla nostra convivenza.
    Avrei una domanda per quanto riguarda il mantenimento del figlio.
    Quando saremo davanti al giudice, oltre alle ultime dichiarazioni dei redditi, per me sarebbe possibile richiedere i suoi estratti conto bancari?
    In caso di risposta positiva potrei vedere solo i saldi totali oppure anche ogni singola voce di spesa?
    Mi interessa saperlo per vedere se ha fatto regali a qualche altra donna oppure se ha speso dei soldi per degli hotel. So che non essendo sposati non ha alcuna rilevanza in fase di giudizio, ma vorrei saperlo per me stessa.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vi confronterete in giudizio (per intenderci, in contenzioso, l’uno contro l’altro), è prevista una disclosure completa che riguarda non solo le dichiarazioni dei redditi ma anche i movimenti bancari, il patrimonio immobiliare, investimenti, altre proprietà. Dal 1 marzo 2023, queste produzioni documentali devono essere allegate agli atti introduttivi del giudizio. Prima del 1 marzo 2023 (grazie alla Riforma Cartabia), la disclosure si verifica in una fase successiva ma è in ogni caso obbligatoria.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  341. Bellani Cinzia dice:

    Buongiorno,mia suocera vedova ha redatto e depositato testamento a favore di mio marito figlio unico..con indicazioni in caso di premorienza di quest’ ultimo in mio favore,all’epoca convivente del figlio…ora ci siamo sposati e mia suocera teme che esposto in questo modo non sia più valido…io penso non sia cambiato nulla essendo i soggetti sempre gli stessi ma lei è molto preoccupata che i suoi beni possano andare “ad altri”….grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere il testamento. Devo capire se i beneficiari sono stati correttamenti individuati (indipendentemente dal fatto che dopo la redazione del testamento si siano sposati).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  342. Andrea dice:

    Buongiorno,
    nel marzo 2017 a seguito della separazione ho versato come da accordi sempre il mantenimento fino ad ora, dando una buonuscita alla madre di mia figlia di 5.000,00 € per aver contribuito alle spese dei mobili dato che la casa è intestata al sottoscritto, lasciata la macchina intestata al sottoscritto fino a ottobre 2018 di cui ho fatto un finanziamento durante la nostra convivenza e che poi lei dopo il trapasso dell’auto ha inserito nel nuovo acquisto del suo veicolo senza chiederle un € (avevamo un conto cioè il mio dove lei versava il suo stipendio) e sempre dal mio conto a fatto 2 assegni per pagare la cauzione e l’agenzia per la casa in cui è andata in affitto. Queso breve riassunto perché nel novembre 2018 abbiamo avuto un riavvicinamento stando del tempo insieme… durante questo periodo mi lesse una lettera scritta dal suo avvocato dove c’era scritto ciò che dovevo versare per mia figlia mensilmente e un risarcimento di 9.000,00 € sempre per il tempo trascorso a casa mia… ci ridemmo su perché erano cose che già facevamo senza problemi e che i 9.000,00 tra auto buonuscita e assegni erano già saldati… ci lasciammo ma lei mi costrinse a firmare ed io da uomo debole e innamorato firmai…. ora dopo 4 anni si presenta con questa lettera firmata dove chiede i benedetti 9.000,00… le chiedo quale sia la mia posizione e cosa posso fare… grazie 1000 davvero

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le consiglio di cercare un avvocato a Roma che possa diligentemente assisterla. Io esercito a Milano.
      Occorre comunque sostenere e provare che la scrittura è stata sottoscritta per errore, violenza o dolo. Non facile, ma è l’unica strada per contestare e poi avviare una trattativa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  343. Giampiero dice:

    Buona sera nel 2017 mi sono separato consensualmente con la mia ex moglie,abbiamo una figlia che a Marzo farà 19 anni,ai tempi avevo acconsentito a una mantenimento di 500 euro mensili e il 50% delle spese extra, ovviamente sono consapevole che e tanto ma forse per paura di perdere mia figlia ho acconsentito,ora non riesco più a mandar e quella cifra ,anche perché dal mio stipendio da militare dell’ esercito che e di circa 1900 devo togliere 3 rate di prestiti che ammontano a 900 euro circa quindi mi rimarrebbe per vivere davvero poco,cosa vado incontro se riduco a 300 senza avere ancora l autorizzazione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la riduzione dell’assegno di mantenimento non viene confermata da un GIudice, rischia precetto e pignoramento per le differenze da lei non pagate. Come saprà, con i pignoramenti la sua ex potrebbe anche rivolgersi al suo datore di lavoro, ovvero alla banca presso la quale lei deposita i suoi risparmi. In verità, la Sua ex potrebbe agire anche in sede penale e anche se non sono un penalista confermo che in presenza di un pagamento ridotto (rispetto all’ammontare complessivo) i rischi sono ridotti rispetto al caso lei cessi completamente di versare l’assegno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  344. FRANCESCO dice:

    Buongiorno sono un disabile di 47 anni e mi sto separando da mia moglie dopo averla perdonata una prima volta 5 anni fa per aver subito un tradimento coniugale, con gravi danni all’economia familiare.
    Abbiamo una bambina di 12 anni che è molto attaccata a me, premetto che ho una disabilità al 100% causa diabete grave e problemi di deambulazione.
    Sono titolare di un contratto con casa popolare del Comune di Milano e prendo una pensione di 324 € perché sono totale inabile al lavoro.
    Lei da circa 2 anni non vuole inserirsi nel mondo del lavoro ed è mantenuta in toto da me che vado avanti con lavoretti di smart working privati, con cui prendo delle mance. Per il resto sono assistito anche da servizi sociali del comune di Milano che mi erogano un contributo mensile di circa 400 euro. Inoltre 3 volte alla settimana sono in cura domiciliare per le medicazioni alla gamba ( che comunque fortunatamente sta guarendo).
    Adesso dopo circa 5 anni non siamo riusciti ad andare avanti come coppia e siamo arrivati al punto di contrarre la separazione consensuale (lei sta già frequentando altra gente).
    MI dice che adesso vuole tenersi la casa, mia figlia ed il cane che è intestato anche lui a me.
    La famiglia di lei possiede appartamenti e terreni, e loro in passato hanno provato a farmene di tutti i colori per farmi separare. Adesso ho piena consapevolezza che per il bene di tutti è arrivato il momento della vera separazione.
    Adesso il problema è mia figlia che assolutamente non vuole separarsi ne da ne dal suo cane.
    Insomma posso andare tranquillamente in mezzo alla strada, oppure visto che per la maggior parte delle volte la giustizia italiana è contro i padri e mia figlia avrebbe desiderio di rimanere con me in questa casa, conta il suo parere?

    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra che lei abbia già delineato le domande che dovranno essere avanzate in un giudizio di separazione: affidamento condiviso ma con collacazione prevalente della figia dodicenne presso il padre. Se queste domande verranno accolte la casa viene assegnata al padre. Se servirà e se proprio non si riuscirà ad evitarlo la figlia potrà essere sentita in Tribunale per eprimere le sue volontà e preferenze.
      Nel giudizio, verrà considerato anche quale sia il genitore più adatto ad occuparsi della figlia, anche esaminando chi ha la possibilità di stare in compagnia della figlia quando non è scuola.
      Si potrà anche valutare una richiesta di addebito della separazione in ragione del tradimento.
      Queste le prime riflessioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  345. Ivana dice:

    Buongiorno, anni fa (2003) in sede di divorzio mi venne rifiutata la richiesta di assegno divorzile perché per ignoranza non presentai il modello unico anche se il mio reddito non era alto. Non ne so se sarebbe stato possibile fare un ricorso dato che avevo dei crediti da prendere e mai visti. Adesso che il l’ex marito, risposati è morto e da anni siamo in trattative per crediti/debiti posso fare un ricorso per vedere se l’assegno divorzile mi sarebbe stato dovuto? Perché in questo caso avrei una parte di pensione di reversibilità. Quali sono i termini di scadenza per o ricorsi di questo tipo? Grazie. Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lei non ha avanzato prima d’ora la domanda di assegno divorzile, proporla oggi, dopo il decesso dell’obbligato, non è possibile.
      Il coniuge superstite, infatti, può rivolgersi al Tribunale chiedendo di ottenere il riconoscimento di un assegno periodico a carico degli eredi e dell’eredità del coniuge, ma solo in presenza di due presupposti: 1) essere già titolare di un assegno divorzile e 2) versare in stato di bisogno. Inoltre, l’assegno può incidere solo sulla quota disponibile dell’eredità, rimanendo intangibili le quote di legittima spettanti agli eredi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  346. Luca dice:

    Buongiorno avvocato, sono separato da qualche anno, ho denunciato la mia ex moglie perché usava i miei figli come strumento per farmi del male, es bugie nei miei confronti, un mese di vacanza senza il mio consenso e altro ancora.
    Sono stato condannato anche dalla corte d’appello, adesso mi ritrovo da pagare circa 8000 Euro, non ho le possibilità economiche di soccombere alla mia condanna, premetto che oltre al mantenimento pago il mutuo di casa dove lei risiede con i miei figli.
    Cosa mi consiglia?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le consiglio di pagare quello che può. Per contenere il rischio di condanna in ambito penale, sempre meglio pagare almeno in minima parte gli obblighi scaturenti dell’obbligo di mantenimento dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  347. Alessandro dice:

    Buongiorno, sono separato con sentenza da giugno 2021, non abito più nella casa coniugale, intestata a me, da novembre 2020, la casa è stata assegnata a lei e ai figli.
    Dopo un inizio di separazione consensuale, le cose sono peggiorate tanto da avermi denunciato e diffidato all’avvicinamento, è da giugno 2022 che non vedo i miei figli ora sono partite le pratiche con gli assistenti sociali.
    Ho chiesto la revisione dell’assegno di mantenimento ma mi è stata negata,nonostante il mio stipendio sia diminuito, abbia un mutuo da pagare e le varie utenze.
    La signora ,nonostante non sia stato concordato chi dovesse percepire l’assegno unico, ha deciso di prenderlo lei al 100%.
    Io sono stato sostituito in tutto e per tutto dal nuovo compagno, si miei figli, visto l’impossibilità di avvicinamento, è stato raccontato che io sono quello che non si interessa di loro.
    Dopo tutti i problemi che mi stanno creando, a livello civile e penale, sono arrivato ad un punto che non voglio più saperne di niente e nessuno.
    Posso in qualche modo disconoscerli e evitare il pagamento del mantenimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non credo di poterla aiutare. I doveri di mantenimento in favore dei figli non vengono meno nelle ipotesi da lei menzionate. Piuttosto, suggerisco di concentrarsi su una richiesta di modifica/revisione del provvedimento con il quale le è stato imposto di non avvicinarsi ai figli (se sussistono i presupposti).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  348. Francesco dice:

    Salve avvocato,
    La contatto perché purtroppo ho contratto matrimonio a luglio 2022…
    Premesso che abbiamo una figlia di quattro anni avuta prima ovviamente del matrimonio… E che in data maggio 2022 abbiamo acquistato in quota 150% cadauno un’abitaziOne gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di circa 550 €… Io ho ho due figlie avuto età precedente matrimonio che stando alla documentazione di separazione con la mia ex moglie sono collocate presso di me… sono venute meno dopo pochi mesi dalla nostra unione di matrimonio quelle che erano le basi della stessa… In particolar modo lei non accetta le mie figlie… Nonostante fosse consapevole della collocazione prevalente presso di me… Ho quindi deciso di porre fine al matrimonio… Volevo chiedere come funziona in questo caso l’assegnazione della casa (se soprattutto vengono prese in considerazione anche le mie due figlie) e la quantificazione di eventuali somme dovute di mantenimento per la donna che diventerà a breve la mia ex moglie..l’assegno le spetta anche se siamo stati sposati pochi mesi??e soprattutto potrei chiedere abitazione in assegnazione dato che ho due minuti collocate presso di me???
    Intanto ringrazio e buon lavoro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il Giudice considererà il fatto che lei risulta collocatario prevealente delle sue due precedenti figlie. Ovviamente la circostanza relativa alla collocazione delle sue figlie presso di Lei, deve essere effettiva e non solo sulla “carta”. Fatte queste precisazioni, consiglio di esaminare tutte le circostanze (reddito genitori, immobili di proprietà, tenore di vita, età delle figlie, etc.) prima di affrontare un giudizio.
      A disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  349. Maurizio dice:

    Buongiorno,
    il motivo del contendere è ormai sempre (e solo mi viene da aggiungere) lo stesso.

    Con la mia ex moglie ci siamo separati a settembre 2019 e abbiamo poi ratificato con divorzio ad agosto 2021.
    I termini dell’accordo finale di divorzio sono chiari e sui vari passaggi economici non c’è mai stato motivo di contendere.
    Quello che viene discusso con grande frequenza è l’accordo di frequentazione del figlio minore, che da sentenza risulta come segue:
    – lunedì e giovedì sempre con il padre
    – weekend alternati
    – fatto salvo eventuali altri accordi

    Ora, per quanto di norma questo venga rispettato da parte di entrambi, data la mia situazione lavorativa, può essere che io richieda, con largo anticipo, un cambio dei giorni di visita, sempre proponendo un’alternativa che vada di fatto a mantenere invariati i giorni mensili, che di fatto sono 15 giorni ciascuno.
    Allo stesso tempo ho sempre dato massima disponibilità a tenere il figlio quando la madre lo richiedeva a fronte di impegni lavorativi.
    In caso contrario questo non avviene praticamente mai, nonostante il tutto venga richiesta (faccio l’esempio dell’ultima richiesta) con un mese e mezzo di preavviso.
    Sottolineo che la madre è il genitore collocatario.

    La domanda fondamentale è: “esiste una norma che chiarifichi che è il genitore collocatario che si deve far cambio di gestire il figlio nel caso di questi cambiamenti?”

    Su questo tema ci arrovelliamo da tempo e non nego che è fronte di grande frustrazione, in quanto pur godendo dei vantaggi del collocamento (uno su tutti il cospicuo assegno per il figlio), non si fa carico di questi cambiamenti mai e vi si oppone con le motivazioni più astruse ), non si assume questo particolare obbligo.

    Non so se esiste modo di richiamarla e anche in definitiva di obbligarla ad occuparsi del figlio nel caso di queste modifiche.

    Detto questo mi rimetto a voi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non esiste un obbligo giuridico di assecondare una richiesta di spostamento del diritto di visita. E tanto di meno di recuperare, in caso di impossibilità, il diritto di visita. E’ vero che durante la pandemia si sono registrate sentenze che prevedevano la possibilità del recupero causa impossibilità oggettiva (divieto di spostamento causa restrizioni COVID) di esercitare il diritto di visita ma si tratta di casi abbastanza isolati.
      Al più potreste avere previsto qualcosa sul punto con il divorzio. Ma non ho visto le carte processuali …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • maurizio dice:

        questo quanto riportato in divorzio

        “I coniugi convengono che ognuna di queste pattuizioni potrà essere modificata concordemente nel rispetto degli orari scolastici e delle esigenze del figlio, con opportuno preavviso, sempre nell’ottica di privilegiare il benessere di Riccardo.”

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          sembra non essere stato previsto il recupero del diritto di visita in caso di impossibilità oggettiva e/o documentata.
          Se cambiano l’esigenze dei figli possono mutare anche le condizioni relative al diritto di visita ma dovete rivolgervi ad un Giudice per modificare tali condizioni.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  350. Roberto dice:

    Buongiorno, sono ormai 3 anni che io e la mia ex moglie ci siamo separati consensualmente (richiesta arrivata da parte sua) e si menziona sempre da parte sua anche un divorzio. Abbiamo un figlio di 7 anni e ho dei piccoli dubbi che mi piacerebbe sciogliere, utili credo anche ad altri utenti.

    1 – Ultimamente rileggendo le condizioni preparate dalla nostra avvocatessa (la stessa per entrambi), ho notato che tra le spese straordinarie da dividere a metà, vi sono “tasse scolastiche, universitarie, acquisto di libri e materiale scolastico…”. Fin ora libri e materiale per le elementari, li abbiamo sempre divisi a metà. Ma ho diviso a metà anche i classici farmaci da banco. Leggendo una sentenza della cassazione (n.1070 del 17/01/2018) mi pare di capire che sia i farmaci da banco che il materiale scolastico, rientrino perfettamente nell’assegno di mantenimento che verso mensilmente. In più credo di aver avuto conferma dal protocollo del tribunale di competenza. In caso di errore dell’avvocatessa, si possono richiedere danni? (anche se abbiamo firmato?)

    2 – Il secondo dubbio è proprio sull’importo dell’assegno di mantenimento figlio. Ho letto che dovrebbe essere del 25% del reddito. Non mi è ben chiaro a cosa si faccia riferimento questa percentuale, se all’importo “netto” indicato su in alto nella busta paga, o al “netto pagato”, o ancora al reddito annuale diviso poi mensilmente. Potremmo utilizzare un esempio veloce: busta “netto a pagare” 1000 euro. Netti 400 euro (indicato in alto). Come si calcolerebbe?

    3 – L’avvocatessa dice alla mia ex moglie, che l’assegno unico universale spetterebbe solo a lei. Non essendoci stato accordo, ho richiesto ed ottenuto al momento il 50% dall’inps, cosa che non fa felice lei in quanto ribadisce sempre che “quelli sono soldi suoi”.

    4 – Quando eravamo sotto lo stesso tetto (di sua proprietà), ho percepito la naspi che indicavo all’inps di versare sul nostro conto corrente in comune, utilizzato prettamente per versare le rate mensili del mutuo (ne ho coperte per 1 anno). In quel conto lei ne ha versati molti di più. Dopo un annetto dalla separazione, vi erano rimasti ancora dei soldi (qualche migliaio) che lei si è girata sul suo conto personale dicendo che erano soldi suoi. Successivamente ci siamo recati in banca per la chiusura del conto. Ho lasciato fare l’operazione del girconto in quanto avevo messo una pietra sopra dopo aver pagato le mensilità, pazienza visto che in quella casa ci abita anche il bimbo. Però sull’operazione del giroconto mi sorge un dubbio: i soldi rimasti, suoi o miei, indifferentemente…. si dovevano per “legge” dividere a metà? In tal caso, si potrebbe richiederne la somma?

    Grazie per la vostra cortesia.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      provo a rispondere ai suoi quattro quesiti ma occorre verificare con attenzione il Tribunale competente, l’accordo raggiunto davanti al Giudcie ed il Protocollo applicato per le spese straordinarie in quanto le risposte possono mutare in ragione di queste circostanze.
      Comunque, di solito, il corredo scolastico di inizio anno rientra tra le spese straordinarie; se si rompe l’astuccio (è un esempio) durante l’anno scolastico la spesa compete al genitore collocatario.
      Con riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento non esiste un criterio matematico predefinito per quantificare il contributo per il mantenimento. Il 25% è una generica indicazione che può cambiare in funzione del numero dei figli, del reddito, del patrimonio immobiliare dei coniugi, di altre esigenze dei figli, etc.
      L’assegno unico universale per i figli in difetto di diverse intese con la separazione o il divorzio spetta ad entrambi i coniugi in eguale misura tra di loro.
      Con riferimento ai soldi su un contro cointestato la presunzione legale comporta che gli importi depositati siano di titolarità dei cointestati nella misura del 50% ciascuno. Vi siete separati e avete diviso con altre percentuali i suddetti importi, direi che contestare oggi davanti ad un Giudice la predetta suddivisione è una iniziativa che risulterebbe tardiva sia da un punto di vista logico che giuridico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  351. Martino dice:

    Affittare una casa ad un parente, come ad esempio un figlio, (con contratto 3+2 o 4+4) è legale?

    Vorrei affittare una casa a mio figlio, e smettere di dargli soldi. Egli è sposato e a sua volta ha un figlio. Per lui e per me un contratto del genere sarebbe estremamente vantaggioso, dato che il suo ISEE crollerebbe, e con un contratto 3+2 su un canone di circa 300 euro con cedolare secca al 10% pagherei poco più di 360 € di imposta (con un Comodato d’uso gratuito pagherei un’imposta di 200 € per la registrazione), ma lui potrebbe accedere alle agevolazioni fiscali, per qualche migliaio di euro in fondo all’anno):

    Mensa scolastica del figlio gratuita, invece di € 3,00 a pasto (fanno qualche centinaia di euro/anno di risparmio)
    Bonus energetici significativi
    Riduzione TARI

    saluti

    Rispondi
  352. Taveralaurelina dice:

    Buongiorno avv. Voglio chiedere un parere , allora sono separata dal 10 dicembre del 2021 giudiziale , i bambini stanno con me 3 giorni della settimana e 2 weekend alternati e con il papà 2 giorni e due weekend alternati , abbiamo avuto anche gli asistenti sociali e stato molto difficile, il giudice a dicembre ci manda l’ordinanza per residenza mantenimento e collocamento dei bambini con me e dall’ora il padre in reunione con lasistente sociale ci dice che vuole cambiate le visite che vuole i bambini solo martedì per cena per 2/3 ore prendendoli da scuola e riportandoli da me e I weekend alternati pero prendendoli venerdì sera e riportandoli domenica sera , a questo punto io chiederei l’affido esclusivo ma l’avvocato mi dice di dimenticarlo perché i giudici non danno più affido esclusivo anche se è il papà stesso se ne libera.

    Poi io li ho lasciato la casa matrimoniale perché non ne potevo più sono sotto codice rosso lui e sotto investigazione con prove concrete di chat chiamate e audio più testimoni di maltrattamenti e violenza domestica , adesso abito in un’altra posto a 30 minuti da lui in macchina e ho un compagno e una bambina lui chiede l’accesso a i dati anagrafici dei bambini , io però sono preoccupata perché insieme a i bambini c’è anche la mia piccola e il mio compagno la mia avv dice che lui li deve avere per forza perché funziona così ma io ho un’altra piccola da tutelare e un’altra persona pure sapendo che il padre dei bambini non è da fidarsi non so cosa fare a questo punto .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vi sono ragioni giuridiche che giustificano l’allontanamento dal padre dei figli, queste ultime devono trovare conferma in un provvedimento giudidiario. Prima di allora il padre avrebbe il diritto di sapere dove abitano i suoi figli. Fatte queste considerazioni è ovvio che questo genere di pareri debba essere preceduto da una attenta lettura di tutte le “£carte processuali”.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  353. Morgana Deretis dice:

    Gentile Avvocato,
    Vivo a Milano e sono divorziata da alcuni anni, percepisco gli alimenti dal mio exmarito, per me e per i miei due figli di 29 e 30 anni, ma ho mai ricevuto l’adeguamento istat e gli ho richiesto, con diffida, di provvedere anche agli arretrati.
    Con mia grande sorpresa, il mio ex, mi ha fatto contattare da un avvocato e sostiene che da 3 anni percepisco gli alimenti destinati a mia figlia che vive all’estero con il suo compagno di cui è economicamente a carico, quindi può chiedermi la restituzione degli assegni di mantenimento che mi ha versato in questi tre anni e mi consiglia di trovare una accordo per gli arretrati dell’adeguamento Istat e di rinunciare al mantenimento per mia figlia o torniamo in tribunale e rivediamo tutto.
    Confermo che mia figlia vive con il suo compagno da tre anni, ma non credo che si possa dimostrare facilmente perché ha mantenuto la residenza a casa mia. A questo punto non so cosa fare. Forse mi conviene trovare un accordo, cosa mi consiglia?
    Cordialmente
    Morgana

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se Lei non ha modo di dimostrare che negli ultimi tre anni lei ha speso in favore di quest’ultima gli importi ricevuti a titolo di contributo per il mantenimento di sua figlia ci potrebbe essere qualche rischio. Occorre anche capire se sua figlia è diventata indipendente dal punto di vista economico in quanto la circostanza giustificherebbe la revoca dell’assegno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  354. massimiliano dice:

    Buongiorno,
    io e la mia ex compagna siamo separati già da 4 anni. in fase di separazione è stata concessa a lei e alle nostre 2 figlie la casa che abbiamo acquistato insieme. Lei a breve andrà a convivere con il suo nuovo compagno ma mi ha già anticipato che non ha intenzione di spostare l’indirizzo di residenza. Posso io, dal momento che lei si trasferisce, tornare a vivere in quella casa essendo anche mia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dal momento in cui la madre non abiterà più la casa coniugale, viene meno il diritto alla assegnazione di quest’ultima al genitore collocatario dei figli. L’importante è che il trasferimento non sia temporaneo e si consolidi nel tempo.
      Poi se volete potete chiedere ad un Giudice di accertare la nuova collocazione dei minori con conseguente revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  355. mario dice:

    Buongiorno Avvocato le chiedo un piccolo parere, sono separato da circa 3 mesi con negoziazione assistita. Abbiamo deciso in sede di separazione che i bimbi di 9 e 7 anni trascorrono 2 week alternati più un giorno a settimana con me, per un totale di 8 giorni al mese di cui 2 senza pernotto. Di fatto fuori accordo i bimbi trascorrono 12 giorni al mese con me, cioè 4 giorni in più con relativo pernotto. Volevo chiederle se il fatto di trascorrere più giorni con me rispetto a quelli prestabiliti nell’accordo può comportare una riduzione dell’assegno di mantenimento figli, in considerazione che quei 4 giorni in più penso a tutto io, grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in linea teorica, maggiori pernottamenti con il padre potrebbero comportare una riduzione del contributo per il mantenimento.
      Occorre, tuttavia, avanzare in Tribunale richiesta di rimodulazione del diritto di visita (rispetto alle precedenti pattuizioni) con conseguente richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  356. Gabriella Ottaviani dice:

    Buongiorno Avvocato,
    purtroppo da anni e ogni anno mi tocca richiedere con decreto ingiuntivo le spese extra non pagate che, mensilmente e con regolarità, invio al mio ex marito via pec, se nonché le spese di novembre 2022, non so come, ho dimenticato di inviarle. Sono spese concordate, posso comunque inviargliele anche se tardivamente rispetto ai 30 gg e richiedergliele e, se non dovesse pagarle come il solito posso richiederle con il prossimo decreto ingiuntivo?
    La ringrazio sin da subito per la risposta.
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ravviso gli estremi per la prescrizione o la decadenza della sua richiesta di rimborso. Quindi avanzi pure la richiesta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  357. Alfredo dice:

    Salve Avvocato. Le volevo porgere un quesito.
    Mi trovo a vivere un periodo difficile e la mia ragazza si è offerta di aiutarmi mensilmente con un bonifico di circa 800€ per permettermi di pagare l’affitto e sopravvivere nelle mie trasferte alla ricerca di lavoro. Sono un artista per intenderci.
    Lei ha trovato un lavoro stabile e ben pagato e mi aiuterebbe per un anno e non più anche perché non accetterei oltre. Dobbiamo sottoscrivere una scrittura privata di fronte ad un notaio per legittimare la cosa o è considerata una cifra non fiscalmente rilevante?
    Lei avrà una busta paga variabile intorno ai 2500€ al mese se può essere utile per una valutazione complessiva.
    Nell’attesa di un suo gentile riscontro le porgo i miei più cari saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non vi sono obblighi di formalizzare per iscritto la donazione periodica in suo favore. A meno che lei voglia farla assurgere a vero e proprio obbligo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  358. Jack dice:

    Avvocato buonasera. Vivo assieme alla mia compagna da svariati anni, è da 1 anno siamo diventati genitori di un piccolo, lei ha una precedente relazione dalle quale è nata una bambina di 12 anni, il suo ex compagno come da sentenza ogni lunedì dovrebbe riportare la bambina a casa alle 19.30, ma da accordi verbali poiché la bambina fa piscina ( non autorizzata dalla mia compagna) rientra sempre alle 22 ove ogni volta suonando il citofono e rincasando sveglia il piccolo che alle 21 va a dormire creando nel bambino uno stato di agitazione che poi lo porta a rimanere sveglio e piangere… come posso intervenire? GRAZIE in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in verità lei ha poco margine di intervento a meno che le iniziative dell’ex compagno della sua attuale convivente intraprenda iniziative con rilevanza penale (tale non si può considerare il suono geneato dal citofono alle 22.00).
      La piscina ? di solito devono essere concordate tra i genitori anche le attività ricreative ed in caso di dissenso si può chiedere che il comportamento del genitore inadempiente venga sanzionato ex art. 709 ter cod. proc. civ. Ovviamente iniziative che potrebbe intraprendere la sua nuova compagna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  359. Giovanni dice:

    Buongiorno sto lasciando la convivenza dalla mia compagna dopo 28 anni, avendo pagato parecchi soldi per la casa e anticipato per un box grande oltre ad altre migliorie per la casa che è intestata a lei come posso recuperare almeno una parte dei soldi spesi ( parecchi)
    Grazie e buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      una risposta al suo quesito comporta la raccolta di ulteriori informazioni (la casa a chi appartiene, a chi è intestata ? vi era un contributo per l’occupazione dell’immobile versato da un convivente in favore dell’altro ? chi si occupava del pagamento del menage familiare ?). Se lo desidera sono disponibile per tali approfondimenti (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  360. Norma dice:

    Gentile avvocato, ho regalato una moto dal valore di 17 Mila euro a un ex fidanzato, la moto è intestata a lui ma la fattura acquisto a me, visto che per comprarla ho dovuto fare un finanziamento che sto Attualmente pagando. La relazione e finita da mesi ed io ho necessità di recuperare la moto per venderla e pagare il prestito fatto. Che possibilità ho? E che tempi ci vogliono visto che ho paura che il soggetto possa lui stesso vendere la moto e io perderei tutto. Grazie di cuore per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre verificare se sussistono i presupposti per applicare la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801.
      Consideri che la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto per la revoca della donazione deve consistere in un comportamento che rechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona (a tal proposito cfr. Cass. n. 13632 del 5.11.2001; Cass. n. 7033 del 5.4.2005; Cass. n. 5310 del 29.5.1998 e Cass. n. 8165 del 28.8.1997).
      In linea di principio un tradimento non legittima un’azione di revoca della donazione, tuttavia, se l’adulterio si è consumato con particolare gravità, tale da ledere anche l’onore e la reputazione del donante si può procedere.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  361. Michela dice:

    Sono vittima di abusi fisici è psicologico, l’ultima aggressione è successo con un coltello, 16 anni di matrimonio, ho chiesto allontanamento ma niente, aspetto la prima udienza per la separazione, e sono disperata , come mi devo comportare col giudice?, cosa dovrei dire?, è fuori casa ma va e viene a piacere e ho paura. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si faccia assistere da un penalista. Denunci sempre in occasione di ogni singolo episodio di violenza fisica e psicologia. Se le aggressioni ci sono state e sono state provate, Lei ha il diritto di ottenere un provvedimento di allontanamento. Si rivolga anche agli assistenti sociali. Al giudice deve dire la pura e semplice verità.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  362. ale dice:

    Il periodo di vacanze estive da trascorrere con i bimbi del mio ex marito termina un week end in cui i bimbi spetterebbero a me, il week end dopo da calendario dovrebbe tenerli lui ma non vuole .. come faccio a fargli capire che nel periodo di ferie estive c’è solo sospensione del diritto di visita e che i weekend non vanno a modificarsi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lei ha la collocazione dei minori, deve solo dire all’altro genutore che durante il periodo estivo il diritto di visita si sospende e riprende il suo regolare decorso dopo la sospensione. Consideri, tuttavia, che non è viziato a livello logico il ragionamento dell’altro genitore che dopo 15 giorni che non vede il figlio, chieda che l’alternanza riprenda con l’esecizio del diritto di visita nel primo fine settimana disponibile. Quello che è certo è che non esistono norme che regolano questa ipotesi e solo il buon senso e la collaborazione tra genitori possono permettere di trovare un compromesso privilegiando l’interesse del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  363. Roberto dice:

    Buongiorno,
    Pochi giorni fa è terminata una convivenza con la mia ex ragazza. Quando sono andato a prendere le mie cose aveva fatto sparire decine di miei vestiti firmati, che ok erano suoi regali ma come io gli ho regalato degli anelli di valore. Io vorrei o riprendermi le mie cose o riavere gli anelli. Come è possibile procedere? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre verificare se un eventuale giudizio possa risultare o meno antieconomico.
      Occorre, inoltre, premurarsi di verificare se sussistono le prove dei doni ricevuti.
      In quest’ultimo caso si può agire per chiedere la restituzione dei beni mobili a Lei donati.
      Con riferimento invece agli anelli da lei donati alla Sua fidanzata occorre ricordare che si potrebbe agire in giudizio con domanda di revocazione per ingratitudine.
      Questa domanda è soggetta al termine di decadenza di un anno dal giorno in cui il donante sono venuti a conoscenza del fatto che ha generato i presupposti della domanda di revocazione per ingratitudine.
      Mi permetto di rammentare che in passato i giudici della Suprema Corte hanno escluso che l’infedeltà della donataria (chi ha ricevuto il dono) nascesse da un sentimento di avversione e di disprezzo nei confronti del ricorrente che potesse integrare la suindicata ingratitudine e, per l’effetto, hanno deciso che la relazione extraconiugale intrattenuta da Mevia, così come dedotta da Tizio, non poteva costituire motivo di revocazione della donazione per ingratitudine.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Roberto dice:

        Praticamente, entrando nel dettagli. Sono andato a portare via le mie cose da casa e mancavano i miei vestiti firmati per un valore sui 3/4 mila euro. Erano spariti. Così gli ho chiesto indietro i miei anelli del valore di 4 mila euro e mi è stato risposto che li aveva rivenduti. Praticamente si è tenuta sia i regali miei che i suoi. Come dovrei agire?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Credo di averle risposto con la mia precedente. Ovviamente siamo disponibili per un confronto per approfondire anche per verificare se sussistono i presupposti dell’ingratitudine che giustificherebbero una azione in giudizio per chiedere la restituzione degli anelli (ovvero, in mancanza di questi ultimi, del loro controvalore). Indispensabile, ovviamente anche la prova dell’acquisto da parte sua (scontrini fiscali).
          Cordiali saluti,
          Marco Pol

          Rispondi
  364. Fulvia dice:

    Gentili avvocati.
    Ho stipulato regolarmente un contratto di mantenimento con uno zio.Nel contratto stava scritto che dopo la sua morte sarei diventata proprietaria dei suoi beni.In questo contratto stava scritto che il defunto al momenti della stipula del contratto aveva in corso una causa per la vendita di un terreno(era stato raggirato da tre persone perche’ parzialmente incapace di intendere e volere) e che se avrebbe vinto la causa anche quei terreni avrebbero fatto parte del lascito.
    Purtroppo lo zio muore quando ancora la causa non e’finita.Io proseguo a nome suo vinco il primo e secondo grado.Ora aspetto la sentenza definitiva.
    La controparte vuole indietro i soldi pagati per il terreno da me,ma il contratto di mantenimento non prevede che io paghi i debiti del defunto.
    Anzi li avrei pagati solo se scritto sul contratto di mantenimento.
    Mi potete dare delle delucidazioni a riguardo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’accettazione dell’eredità comporta che l’erede diventa responsabile anche dei debiti del de cuius
      A meno che si possa qualificare come legato quanto ricevuto dal de cuius.
      Occorre leggere gli atti di disposizione del de cuius.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  365. Valeria dice:

    Salve avrei delle domande da farvi. Io e mio suocero abbiamo comprato una villetta al 50% cointestata in Lombardia , mio suocero vive in Sicilia, viene 2volte l’anno in villetta in Lombardia e utilizza solo il piano terra dove c’è un monolocale con bagno visto che io e mio marito viviamo nella restante parte della casa(sala cucina bagno e camere da letto). Se io mi lasciassi con mio marito la casa a chi va? Abbiamo un figlio di 2mesi, il rapporto con mio marito è insostenibile xk mi maltratta verbalmente.
    Il problema principale con mio marito è uno. Lui ha un figlio di 11anni avuto da precedente matrimonio e 2 volte al mese(weekend) dovrebbe tenere il figlio con sé come stabilito dal giudice ma lui dice all’ ex moglie che sarà presente x il bambino ma in realtà va a lavorare x tante ore anche di notte e sn costretta a badare a suo figlio anche se sa bene che gli assistenti sociali gli hanno consigliato di evitare che lo tenga io visto i dissidi con la sua ex moglie e le problematiche del bambino(èseguito da un neuropsichiatra). Cosa fare? Se assume una babysitter x suo figlio di 11anni contro il mio volere xk non voglio persone estranee a casa mia, possono accedere in qualsiasi area della casa o deve mettersi d’accordo con me?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la casa in cui vive coincide ovviamente con la residenza congiuale dei coniugi, quindi, in caso di separazione, il genitore presso il quale verranno collocati i figli, avrà anche il diritto di chiedere l’assegnazione esclusiva dell’abitazione coniugale.
      Per il resto, se siete sposati e intendete rimanerlo, trovate un compromesso, un accordo, perchè in verità un Giudice avrebbe poca voce in capitolo (non avrebbe il diritto di imporvi alcunchè). Se, invece, vi separate potrete coinvolgere il Giudice anche con riferimento alla decisione riguardante l’assegnazione della casa coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  366. Francesca dice:

    Buongiorno, leggo molti articoli sui genitori separati che ostacolano la relazione tra i figli e la nuova compagna/compagno dell’ex, nel mio caso invece è la nuova compagna dell’ex che per gelosia immotivata impedisce un rapporto sereno tra i genitori, in questo caso si può fare qualcosa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      eventuali consulenti, perizie e attività istruttorie, nella maggiore parte dei casi, sono orientate a valutare le capacità/responsabilità genitoriali senza ulteriori indagini sui nuovi compagni dei genitori salvo comportamenti gravi e/o dipendenze che possono pregiudicare la serena crescita dei minori.
      Se non siamo in questo ambito, il padre dei suoi figli potrebbe essere ritenuto responsabile della mancata salvaguardia del rapporto con i propri figli laddove non riesca a “contenere” le gelosie della sua nuova compagna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  367. Wendy dice:

    Salve,
    Io e il mio compagno stiamo comprando casa insieme ma le cose purtroppo vanno male e non credo miglioreranno.
    Siamo entrambi intestatari della casa, se volessimo metterla in affitto come potremmo fare? Lui potrebbe rimettere la residenza dalla madre senza pagare Imu? Io rimarrei nello stesso comune di residenza della casa acquistata, perderei agevolazioni prima casa? Potrei intestare il contratto di affitto solo a me?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il rischio di perdere le agevolazioni prima casa mi sembra molto concreto in quanto nell’abitazione acquistata dovreste vivervi e risiedervi (entro diciotto mesi dall’acquisto effettuato dal Notaio). Ricordo anche che non potete venderla prima dei cinque anni dalla data di acquisto.
      Prendete in considerazione una procedura di ravvedimento operoso per evitare le sanzioni e limitare il danno economico alla restituzione delle agevolazioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  368. Salvatore dice:

    Buongiorno, convivo con la mia compagna da ormai 5 anni. Con noi vivono anche i suoi 2 figli avuti dalla precedente relazione. La casa è stata acquistata da entrambi. Ho il sospetto che il padre dei ragazzi abbia fatto una copia della nostra abitazione ad insaputa di tutti. Come devo comportarmi se i miei sospetti fossero verità? Posso denunciare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      BUongiorno,
      teme che abbia fatto una copia delle chiavi? Se è solo un sospetto, non farei denuncia. Può sempre cambiare la serratura, ma questo lo sapeva già.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  369. Simon dice:

    Ciao ho invitato la mia ex a vederci lei accetta pranziamo insieme alla.fine andiamo a finire a letto insieme,dopo due giorni passo a trovarla ma l ho vista uscire da una macchina di un ragazzo,provo a chiamarla abbiamo una video chiamata molto tranquilla,il giorno dopo la ricontatto mi minaccia che vuole denunciarmi come posso tutelarmi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. In ogni caso, un consiglio: stia lontano dalla Sua ex, non la chiami, non le invii messaggi. Sparisca semplicemente dalla Sua vita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  370. Marco Rossi dice:

    Buonasera,

    Mia moglie ha lasciato la casa di mia proprietà con i suoi figli minori (del precedente matrimonio). Ha lasciato la casa dove ha residenza togliendosi anche l’anello perché non si sente più sposata. Al di là della situazione surreale, considerando che al momento lei non ha una fissa dimora (si sta appoggiando da suo fratello), cosa mi suggerisce di fare, visto che lei ha le chiavi di casa mia.
    Altra cosa vorrei capire se io ho alcun forma di responsabilità verso i suoi figli (non miei) e se lei potesse cambiando idea buttarmi fuori di casa mia.
    Siamo sposati da circa un anno.

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ai fini dell’assegnazione della casa familiare, i figli devono essere di entrambi i coniugi che stanno per separarsi, non comprendendosi i figli avuti da un precedente matrimonio. Ci possono essere delle eccezioni connesse ad un comprovato stato di bisogno ma che comportano solo un temporaneo venire meno dell’uso esclusivo da parte del proprietario della abitazione coniugale.
      Più il tempo passa (con sua moglie ed i figli al di fuori della casa di sua proprietà) e più la situazione si consoliderà da un punto di vista giuridico: facendo venire meno eventuali pretese della moglie sulla casa coniugale in ragione dell’eventuale stato di bisogno dei figli.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  371. Andrea dice:

    Buongiorno,
    mio figlio maggiorenne ha ancora la residenza dalla madre, la quale recepisce da me un assegno di mantenimento per lui. Ora non vanno piu’ daccordo e vuole fare il cambio di residenza da me. Quindi vorrei versare l’attuale assegno di mantenimento direttamente nel conto di mio figlio, cosi’ che possa provvedere a se’ stesso finche’ non si diploma ed inizia e lavorare. Stiamo facendo il cambio di residenza in comune, ma dopo cosa occorre fare, a livello legale ?
    Molte Grazie – Andrea

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per fare le cose fatte per bene, dovreste presentare in Tribunale istanza congiunta per modifica delle condizioni divorzili. Io ve la consiglio, infatti, se suo figlio cambiasse di nuovo idea, ci sarebbero sicuramente dei problemi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Andrea dice:

        Gentilissimo Avvocato,
        ok, una precisazione: la mia ex-moglie lavora e non percepisce da me assegno per il suo mantenimento. In sede di divorzio abbiamo previsto il solo assegno di mantenimento per il figlio minore, anche se in in affidamento congiunto al 50% del tempo, poiche’ io ho un reddito piu’ alto.
        Purtroppo neanche io vado d’accordo con la mia ex-moglie (oltre che mio figlio ora maggiorenne) per cui escludo di poter presentare istanza assieme. Potrei invece presentare richiesta solo io in tribunale, in modo che si prenda atto di questo trasferimento del figlio ed il versamento dei soldi a lui ? Mio figlio ci tiene molto perche’ sua madre si trattiene tutta la somma, trascurando le sue esigenze.
        Molte grazie, Cordialita’
        Andrea

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Nella situazione che ci ha descritto deve essere suo figlio ad intraprendere l’iniziativa giudiziaria. Non il padre. Così funziona … noi comunque non potremmo assisterla. Operiamo su Milano e dintorni.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  372. Erika dice:

    Salve, buonasera Avvocato, mi trovo in una situazione molto complicata da cui sembra non riesca ad uscirne. Sono quasi al termine della gravidanza e purtroppo oltre al fatto che la nostra relazione sia terminata, ho provato anche a far di tutto pur che si riuscisse a trovarne un equilibrio per il bene della creatura.. ma purtroppo sembra non essere interessato ad avere un rapporto sano e civile, oltre ad essere presente alla visita ginecologica una volta al mese, nei miei confronti è totalmente assente. Naturalmente questo mi porta a non potermi fidare di lui e non sopporterei mai che dovessi lasciare mio figlio a lui. Volevo avere qualche informazione sui diritti miei e della creatura, sperando di sentire qualcosa che mi conforti.
    Le auguro un buon anno nuovo a lei e famiglia e una buona serata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato gratuitamente agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  373. Federico dice:

    Buongiorno,
    verso alla madre, per il mantenimento del figlio minorenne che trascorre con me 10 giorni mese, un importo mensile.
    Dall’inizio di novembre, però, la madre sta ristrutturando la propria abitazione: è andata a vivere da un’amica e in questi due mesi e mezzo, il ragazzo è stato con me, vedendo la mamma solo qualche volta a pranzo o a cena.
    I lavori dureranno ancora circa un mese e poi il figlio riprenderà la convivenza prevalente con la madre.
    Io so che devo versare l’assegno anche per i periodi (Natale o estate) in cui il figlio sta con me perché sono già previsti nella quantificazione “complessiva” del mio contributo; ma mi chiedo se devo versarli anche per questo periodo (che alla fine sarà durato più di tre mesi) che è imprevisto ed eccezionale.
    Grazie e un saluto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi dispiace ma questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      In ogni caso, il principio logico da Lei espresso è corretto il problema è che dovrebbe essere condiviso anche dalla sua ex. Diversamente quest’ultima potrebbe semplicemente fare leva sul titolo esecutivo ignorando la situazione di fatto venutasi a creare negli ultimi due mesi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  374. stefano dice:

    buongiorno a tutt*, vorrei sapere se dopo 20 anni di mantenimento alla mia ex coniuge, a favore di nostro figlio oggi di anni 23 e con un contratto di apprendistato, sono ancora tenuto a passarlo , o x smettere devo per forza andare davanti ad un giudice e se ci posso andare senza avvocato, in quanto la mia situazione economica è a dir poco pessima e la mia ex coniuge, non ne vuol sapere di venirmi incontro nonostante lei lavori e guadagni più di me e mio figlio anche

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza avvocato, non può chiedere la modifica delle condizioni del divorzio.
      Un accordo con la Sua ex sul punto (cessazione pagamento mantenimento in favore del figlio divenuto autosufficiente) potrebbe in parte risolvere il problema.
      Altrimenti c’è anche il Gratuito Patrocinio !
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
      • STEFANO TONINELLI dice:

        Assurdo , comunque quali sono i parametri x richiedere il gratuito patrocinio e a chi mi devo rivolgere eventualmente ? grazie mille
        saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Se Lei ha un reddito al di sotto di € 11.746,00 può accedere al GP. Il nostro studio segue la domanda sin dall’inizio (per l’ammissione al GP). Se vuole ci contatti per un appuntamento (02.72022469). Diversamente, è sufficiente che chieda assistenza ad un avvocato iscritto anche alle liste di GP.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  375. Serenella dice:

    Buongiorno, ho comperato una seconda casa intestandola a figlio e nuora in comunione dei beni residenti all’estero, ora divorziano, si deve dare la metà del valore dell’immobile?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo poche informazioni. Non posso risponderle. Se divorziano si applicheranno le regole del Paese in cui risiede suo figlio con la nuora.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  376. Elisa dice:

    Salve mi chiamo Elisa ho 43 anni sto vivendo un momento difficile con mio marito io lavoro da soli due mesi con un contratto determinato non ho mai lavorato perché lui voleva che mi dedicassi ai figli adesso mi vorrei separare ma voglio capire a cosa vado incontro ovvero che ho una figlia di 11 anni lui è appena entrato in pensione e percepisce una pensione da ex carabiniere la casa in cui viviamo è in affitto e paghiamo 1000 euro al mese più le spese io percepisco 1100 euro volevo sapere come funziona in questi casi oltre che al mantenimento della figlia per le spese grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da quello che lei ci riferisce occorre cercare di ottenere l’assegnazione della casa familiare ma, considerato che l’immobile è in locazione, occorre chiedere ad un Giudice, oppure amichevolmente a Suo marito, un contributo per il pagamento del canone oltre a quello per il mantenimento della figlia.
      Sempre che lei voglia una collacazione prevalente della figlia presso di lei.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469)

      Rispondi
  377. Sara dice:

    Salve. Io sono attualmente separata per il comune italiano ma sposata con un altro coniuge nel mio paese. Cioè sono divorziata e risposata con un altra persona nel mio paese. Attualmente sono in Italia e sono in gravidanza. Volevo chiedere posso fare la registrazione del nuovo figlio con il padre attuale che sarebbe il mio coniuge/marito? O non posso non essendo divorziata in italia ma solo separata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il riconoscimento del figlio da parte del padre naturale non è condizionato dal suo matrimonio in Italia o in altro Paese. Ma deve essere il padre a riconoscere (registrare) il figlio.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  378. Giuseppe dice:

    Buongiorno avvocato sono in rotta con mia moglie per via che vuole ospitare senza il mio consenso a casa mia il fratello il quale è pluri pregiudicato con rapine a mano armata e percosse con maltrattamenti verso i genitori, in più si droga e beve. Gli ho detto che se lo ospita a mia insaputa e senza il mio consenso vado via io di casa. Ho una figlia maggiorenne e una minorenne e ho paura per la loro incolumità. Cosa devo fare? Bisogna che vado dai carabinieri a denunciare tutto ciò ? Cosa rischio se vado via di casa? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la casa è di proprietù di entrambi i coniugi ?
      Le sconsiglio in ogni caso di abbandonare il tetto coniugale.
      Se la presenza del fratello di sua moglie in casa pregiudica la serena crescita dei minori può avanzare una istanza al Giudice ma dovrebbe coinvolgere un penalista. Se vuole ne posso indicare uno di mia fiducia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  379. Domenico dice:

    Salve, sto attraversando un brutto periodo con la mia compagna, praticamente sto fingendo di non sapere che si sente con un altra persona e che è sentimentalmente molto coinvolta ( ciò influisce nel nostro rapporto tanto da esser attaccato verbalmente su ogni piccolo screzio ).
    Abbiamo un bambino di quasi 3 anni e che vivrebbe in modo inadeguato a mio parere da solo con lei ( ha altri 3 figli di cui 2 con ex marito e 1 con il suo ex che ha ottenuto l’affido esclusivo per carenze e instabilità di lei ).
    Ciò che vorrei capire è se convenga chiedere un affido condiviso o uno esclusivo perché voglio che il piccolo cresca con tutto il bene e le attenzioni che necessità e venga aiutato sia a casa che fuori con il giusto impegno.
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’affidamento esclusivo al padre è sempre un tema molto delicato da affrontare in giudizio e presuppone sempre una la prova e la valutazione negativa delle responsabilità genitoriali materne.
      Ci sono anche posizioni intermedie come la conservazione dell’affidamento condiviso ma con una collocazione prevalente del padre consentendo l’esercizio del diritto di visita alla madre nei limiti da concordare.
      Sono disponibile per un primo approfondimento (in videoconferenza o in studio). Il primo appunamento è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  380. Marina dice:

    Salve la mia 12 enne è poco disposta a frequentare la neo moglie di suo papà per questo motivo non si sente più di tornare a casa da lui e vorrebbe che trovassi una casa con la sua cameretta perché nella casa in affitto in cui abitiamo non ha la sua privacy.la casa familiare è abitata dal padre e dalla sua coniuge. Non sono sicura di volere la casa coniugale.cosa mi consiglia di fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in verità non capisco come potere vantare diritti sulla casa coniugale se oggi quest’ultima è abitata dal suo ex marito e dalla compagna di quest’ultima. Ma non vorrei essere frainteso, il diritto di chiedere l’assegnazione alla casa coniugale quando la madre diventa collocataria prevalente della figlia viene spesso riconosciuto in aula. Ma se adesso lei abita con sua figlia in un altra casa non esiste più quella stretta relazione tra l’abitazione coniugale e sua figlia. Sono disponibile per un confronto (in studio, in videoconferenza, telefonico) se lo ritiene opportuno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  381. Luigi Russo dice:

    Buongiorno Avvocato
    Mi trovo nella situazione di non essere mai stato convivente con la madre (siamo a 1000km di distanza)e con una bambina di 3 mesi riconosciuta.
    Abbiamo deciso non stare più insieme,lei lavora guadagna circa 1/3 del mio stipendio come si calcola il mantenimento per la bambina?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      avrei bisogno di altre informazioni per riuscire a fornire una indicazione sul contributo per il mantenimento della figlia. Devo ricevere indicaizoni sul reddito di entrambi i genitori ma anche sulle rispettive situazoni patrimoniali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  382. Sofia dice:

    Buongiorno,
    Se una donna non sposata si lascia con il compagno con cui a una figlia, può tornare a vivere con i genitori, la figlia potrà stare con la madre anche se non avrà una camera sua? Ma dormirà in una camera unica dov’è sono presenti anche le zie tutte minorenni? O bisogna vada in affitto? In caso vada in in altra casa la bambina deve avere camera sua? Ora ha 5 mesi
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      Non ci sono leggi che prevedano la necesserieya di una stanza singola per una figlia, qualsiasi età abbia quest ultima. Semmai si possono valutare il decoro e la pulizia dell abitazione per valutare se sia idoneo a farvi crescere un figlio. Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  383. Silvestro Giuseppe dice:

    Buongiorno Avvocato, trovo ingiusto la sentenza del collegio dei Giudici dichiarando l’addebito di separazione a mia colpa, cosa fare ?
    Inoltre, dopo il divorzio è possibile che la ex coniuge possa ancora chiedere i danni, perché attualmente continua a minacciarmi che procederà in tal senso.
    Non avendo figli e avendo tre case in comunione dei beni col divorzio posso chiedere la preferenza in un alloggio, la ex moglie è contraria alla spartizione degli alloggi. Vorrebbe dividere alla sua maniera preferendo a se stessa l’alloggio migliore.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Ho poche informazioni per dare suggerimenti. Se vuole mi chiami, la prima breve consulenza non comporta costi a suo carico. Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  384. Carla dice:

    Buonasera scusi nel 2018 lo zio di mio marito ha comprato la casa in Friuli ereditata dai genitori lui e 3 sorelle quindi divisa in 4.Ha pagato le 2 sorelle e l altra I soldi che doveva darle gli ha messi in un libretto postale e aperto Conto cointestato. Così lui da questa vendita 17mila e 500euro ogni tanto prelevata qualcosa in tutto 3000 euro.Invece di dividere per gli eredi come gli altri. È giusto visto che non erano soldi suoi ma di sua sorella oggi deceduta e quei soldi dovevano essere divisi per 3 fratelli .Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      una eventuale iniziativa per contestare i prelievi dovrebbe essere intrapresa esclusivamente dal cointestatario del conto. Oggi invece le pretese su quel conto degli eredi di sua sorella possono avere ad oggetto soltanto il 50 per cento del conto. Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  385. Silvestro Giuseppe dice:

    Buonasera Avvocato, se Lei permette ancora una domanda, la moglie che ha vinto la separazione con addebito giunti alla fase del divorzio potrebbe ancora chiedere danni, o potrebbe chiederli successivamente?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è improbabile una richiesta danni se la stessa non è stata già proposta con la separazione. A meno che siano emersi fatti nuovi dopo la separazione.
      Saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  386. Silvestro Giuseppe dice:

    Buongiorno Avvocato, chiedi anticipatamente scusa per il disturbo, è stato assegnato a mia moglie la separazione con addebito, ora lei vorrebbe annullare questa sentenza, può farlo tramite il suo Avvocato ?
    Auguri a Lei e famiglia un sereno Natale e Felice anno Nuovo.
    Cordiali saluti Silvestro La Torre

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Sua moglie può fare appello. In Italia ci sono tre gradi di giudizio.
      E l’appello va proposto tempestivamente dopo l’emissione della sentenza (termine lungo -sei mesi- o breve -30 giorni- se la sentenza è stata notificata a sua moglie).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  387. Cristina dice:

    Buongiorno,
    Sono separata da settembre ,dopo 1 anno di conflitti siamo arrivati ad una consensuale. Ho un nuovo compagno e vorremmo aprire un’attività insieme ma in Puglia, devo avviare delle pratiche finanziarie e per il benessere del bambino avuto dal mio ex marito ho già chiesto informazioni per scuola privata , informato neuropsichiatra infantile, parente del mio attuale compagno( mio figlio ha la sindrome di asperger),percepisco reddito di cittadinanza , sono disoccupata da 1 anno , ho rinunciato alla casa famigliare andando ad abitare con i miei genitori e il bambino, in quanto la separazione è avvenuta a causa della mia ex suocera che abita sotto la casa coniugale e rinunciato al mio mantenimento per poter garantire 500 euro di mantenimento a mio figlio .
    Ora abitiamo a 20 km dalla scuola , ho chiesto più volte al mio ex di poterlo avvicinare alla mia nuova residenza ma ha sempre negato consenso , questo per dirle che i rapporti sono irrimediabilmente compromessi .
    Dopo aver lavorato per quasi 10 anni nella ditta del mio ex marito , oggi mi ritrovo in grosse difficoltà economiche.
    Ora vorrei realizzarmi e dare a mio figlio un futuro migliore , dovrei quindi presentare domanda al giudice per avere consenso al nostro trasferimento , potrebbe secondo lei essermi negato?
    Aggiungo inoltre che il padre per sei mesi all’anno lavora in Francia e vede il bambino tutto i weekend in quel periodo, gli altri mesi nella sua ditta dalle 8 di mattina fino alle 19 di sera e non è in grado di seguirlo, e che il mio ex suocero 5 anni fa ha avuto una denuncia( andata però in prescrizione) per grave condotta nei confronti di una minore.
    Grazie anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      stiamo ipotizzando un trasferimento del minore in Puglia, ma non ho compreso dove abitate.
      In ogni caso, è consigliabile coinvolgere il Giudice prima del trasferimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  388. Silvestro Giuseppe dice:

    Buongiorno Avvocato, mi perdoni, è stato assegnato alla moglie separazione con addebito. Questo addebito a mio sfavore durerà a vita, fino alla mia morte?
    Grazie, Cordialità, Auguri per queste festività.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non è stata impugnata tempestivamente in appello la sentenza di separazione con addebito, quest’ultima deve ritenersi definitiva. In verità, tuttavia, gli effetti di tale addebito molto spesso non sono così rilevanti (si pensi per esempio che, in ogni caso, con il divorzio i coniugi perdono i rispettivi diritti successori che vengono meno con l’addebitod della separazione).
      Occorre leggere la sentenza per una disamina più approfondita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  389. Alex dice:

    Salve, sono proprietario al 100% di un appartamento…assegnato alla mia ex moglie gravato da ipoteca Agenzia delle entrate…dopo 8 anni dal divorzio mi sono risposato. La mia ex moglie vorrebbe trovare un accordo con L’AGENZIA delle entrate per pagare i debiti ed intestarsi la casa…oppure fare donazione ai figli. Il problema è che nelle condizioni attuali posso o non posso farlo? Mia moglie attuale potrebbe opporsi ? ledo in qualche modo le quote legittime?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il rischio della lesione della quota di eredità legittima di sua moglie per il momento è solo potenziale.
      Non vorrei tenere una lezione di diritto in questo forum, e cerco, quindi, di spiegare in maniera semplice: in assenza di testamento a sua moglie spetterà 1/3 del suo patrimonio ereditario ma quest’ultima potrà agire in giudizio per pretendere una lesione di propri diritti successori soltanto se non riceverà almeno 1/4 del patrimonio dopo una operazione di riunione fittizia di quanto lei ha donato in vita con quanto residua al momento del decesso.
      Occorre, infatti, ricordare che se la sua situazione familiare non cambierà, con due figli ed una moglie, lei con testamento potrà disporre come desidera di 1/4 del suo patrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  390. Silvestro Giuseppe dice:

    Gentile Avvocato buongiorno, Le chiedo, a mia moglie è stato assegnato la separazione con addebito, divorziando avrà ancora diritto sui miei beni futuri ? Inoltre abbiamo in condivisione 3 alloggi, di cui uno chalet gli ho fatto 4 anni fa una donazione, ora restono 3 alloggi, lei non vuole dividere e, tantomeno vuole il divorzio, a meno che sia le spese del divorzio e la procedura divisione alloggi dovranno essere solo a mie spese, a me sembra eccessivo.
    La ringrazio della Sua cortese risposta, Le invio Cordiali saluti con tanti Auguri di queste festività. Silvestro La Torre

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per il divorzio lei, ovviamente, può agire anche senza il consenso della Sua ex moglie.
      Rammento anche che la separazione determina, quale effetto patrimoniale, lo scioglimento del regime di comunione dei beni, per tale ragione qualora lei decidesse di acquistare una nuova casa, questa sarà di sua esclusiva proprietà.
      Aggiungo che in caso di comproprietà, se uno dei proprietari vuole vendere o dividere la proprietà, vi è la possibilità di avviare un procedimento giudiziale di divisione immobiliare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  391. Marco dice:

    Buongiorno, convivo, non sposato di Milano con figlia di 9 anni.
    Vorrei uscire di casa e andare in affitto.
    In una risposta sua che ho letto scrive:
    “La legge non obbliga nessuno a rimanere comproprietario di un immobile.”
    Questa cosa è vera anche in presenza di figli minorenni? Come funziona l’atto di divisione?
    Vorrei vedere se riesco a non pagare il mutuo al 50% visto che mi metterebbe in difficoltà economica.
    Grazie
    Marco

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con il procedimento giudiziale di divisione (possibile anche in presenza di figli), la casa verrà messa all’asta.
      Prima del giudizio, sarebbe opportuno cercare di raggiungere gli effetti del predetto giudizio cercando un componimento amichevole che comporti la vendita dell’immobile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  392. Silvestro Giuseppe dice:

    Gentile Avvocato buongiorno, Le chiedo una domanda mirata, mi è appena giunta la notizia che il collegio dei Giudici ha favorito mia moglie con separazione con addebito.
    La domanda è, se procedo col divorzio la separazione con addebito viene annullata in automatico. Grazie,Silvestro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’addebito della separazione non viene automaticamene cancellato/revocato con il procedimento divorzile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  393. Sara dice:

    Buonasera,
    3 anni fa’,io ed il mio ex compagno ci siamo separati con affido paritetico dei figli.
    I miei bimbi di 5 e 7 anni vivono con me nella casa di proprieta’ del padre.
    Nell’accordo ho firmato un divieto di convivenza con terze persone,ora però,ho una relazione stabile e mi piacerebbe convivere con lui.
    Il mio ex mi vieta la possibilità dicendo che ho firmato l’accordo e che,se voglio convivere,devo uscire dalla casa .
    Se dovessi chiedere al giudice la modifica degli accordi è possibile,o rischierei di perdere la residenza ?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un’istanza di modifica delle condizioni concordate, al fine di chiedere l’autorizzazione del Giudice con riferimento alla convivenza con il suo nuovo compagno presso la casa familiare, è possibile.
      Il giudice potrebbe vietare l’ingresso del nuovo compagno nella casa familiare se ciò costituisse un pregiudizio per la crescita dei figli, se cioè dovesse risultare che la sua presenza è causa di turbamento per la prole o che il suo comportamento è dannoso per la loro crescita psicofisica.
      Fatte queste precisazioni lei oggi ha due alternative: presenta lei ricorso al Giudice, per chiedere di essere autorizzata come sopra indicato; oppure, lascia che sia il suo ex marito ad intraprendere una iniziativa giudiziaria dopo avere permesso al Suo nuovo compagno di entrare nella casa coniugale.
      Al fine di rendere un parere maggiormente corrispondente alla Vostra realtà familiare, sarebbe opportuno quanto meno leggere quanto avete pattuito con la separazione consensuale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  394. Elena dice:

    Buongiorno
    Vivo a Milano col mio compagno,(casa dei suoi genitori dove io lui e il bimo abbiamo la residenza da 6 mesi)dopo diversi litigi e incomprensioni e offese vorrei chiudere il rapporto.
    Chiedo:
    In tante situazioni sua madre mi ha colpevolizata di essere cattiva provocatrice e soprattutto giudicata nel mio essere madre;adesso che siamo ancora vivendo assieme lui vuole portare il bimbo dai suoi,io sono in totale disaccordo per vari motivi cioè offese poste a me 3 sopratutto perché in casa loro ce sempre un via e vai di gente e non mi sento che mio figlio sia tutelato cosa posso fare?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anche in caso di separazioni di conviventi (non sposati) con figli il genitore collocatario prevalentemente del figlio potrebbe avere diritto all’assegnazione della casa familiare.
      Fatta questa considerazione, io suggerisco di non trasferire nè lei nè il figlio altrove.
      Esiste, come lei saprà, una procedura giudiziale per dirimere controversie tra i convviventi con figli che si vogliono separare denominato ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Ed è proprio questa la procedura con la quale lei potrebbe chiedere l’assegnazione della casa familiare anche se appartiene ai genitori del suo compagno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Elena dice:

        Avvocato mi perdoni ho un ultima domanda,se io rimanessi col bimbo di 7 mesi nella casa dove viviamo che è dai suoi genitori dove io e il bimbo abbiamo la residenza(in comune accordo con lui che me ne andrò quando trovo una sistemazione mia)posso lo stesso chiedere la “suddivisione”del bimbo?cioè i giorni dove lui può portarlo via e dove io posso portarlo via?
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          lei può chiedere l’assegnazione della casa familiare (anche se appartiene ai nonni paterni) laddove lei risulti (in un procedimento giudiziale) collocataria in maniera prevalente rispetto al padre, dei figli.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  395. Sara dice:

    Buonasera, ho un quesito da porre… può un padre imporre il nome del nascituro nonostante la moglie non sia d’accordo? Sembra una questione di poco conto ma è veramente causa di attrito

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la Legge non prevede la prevalenza della scelta del padre o della madre in caso di disaccordo sul nome del figlio.
      Potreste rivolgervi ad un Giudice che se non vi metterete d’accordo deciderà al posto Vostro.
      Per favore … fate una lista di 10/20 nomi a testa, e poi verificate se almeno qualche nome risulta in entrambe le liste … così risparmiate i soldi dell’avvocato !
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  396. Maria dice:

    Buongiorno, sono divorziata e con due bambini, il mio ex marito fino a giugno 2022 mi dava l assegno di mantenimento dei bambini, avevamo stabilito a voce che se prendevo l assegno unico al100% non mi avrebbe più corrisposto l assegno di mantenimento, adesso però lui vuole avere il 50% dell assegno unico, ho ripresentato domanda è fatto quello che ha chiesto, lui ora però non mi sta più corrispondendo l assegno di mantenimento, cosa posso fare? Lui mi minaccia che mi denuncia per il fatto Dell assegno unico che non mi ha dato il consenso, ma le posso assicurare che eravamo d accordo così… Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se esiste un provvedimento giudiziario in forza del quale il padre era obbligato a versare un assegno di mantenimento, in caso di inadempimento, lei può agire con un atto di precetto ed un successivo pignoramento.
      In forza del medesimo provvedimento, lei può anche presentare una denuncia penale per il mancato pagamento del contributo per i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  397. antonio dice:

    Gentile avvocato
    Vorrei il suo consiglio per quanto riguarda una separazione con 2 figli un maggiorenne e un minorenne il primo ha 19 anni e il secondo è di 15 anni causa di una richiesta di separazione fatta da parte della moglie, il padre e insieme ai figli sono usciti insieme a vivere in altra casa evitando cosi tanti problemi quotidiani con la moglie è diventata la convivenza molto difficile, e lei è rimasta a vivere da sola nel vecchia abitazione senza pagare nulla fino ora, come si deve comportare il intestatario del contratto d’affitto (visto che il contratto d’affitto intestato a mio cugino che lui vorrebbe ritornare insieme alla sua famiglia in questo appartamento) può cambiare la serratura e farla rimanere fuori, può inviarla una lettera da un legale .
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per liberare l’immobile sono consentite iniziative in sede giudiziario (sfratto per morosità e/o istanza per dimostrare una occupazione abusiva da parte di chi non risulta conduttore dell’immobile). Ritengo, tuttavia, che si debba fare un discorso più ampio considerando anche che dovreste instaurare un procedimento giudiziario teso a regolamentare la separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  398. Rita dice:

    Buongiorno, vivo in provincia di Monza. La convivenza col padre di mia figlia è finita nel 2014. Da allora non ha mai pagato il contributo al mantenimento di nostra figlia nonostante lo abbiamo ridotto a una cifra simbolica di 150 euro mensili. Il giudice mi ha dato la custodia esclusiva perché lui è sparito dalla sua vita ed era impossibile avere la sua firma in caso di necessità. C’è stata udienza penale per il mancato contributo con varie proroghe perché lui non si presentava mai. So che c’è stata l’ultima dove immagino sarà stato condannato. Ora vorrei cortesemente sapere come potrei fare per cercar di avere ciò che è un diritto di mia figlia…non so se lavora e non so come procedere e vorrei trovare una strada il più meno dispendiosa possibile perché se lui risultasse che non lavora sarebbero spese legali pagate per nulla…grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i pignoramenti necessitano un bene da aggredire: un conto corrente, un datore di lavoro del suo ex, una autovettura, un immobile, beni mobili in generale. Per fare una ricerca di conto corrente unita alla ricerca di un rapporto di lavoro, non spenderebbe meno di € 150,00.
      Se l’esito di tale ricerca fosse positivo ci sarebbero poi i costi per un atto di precetto e per il pignoramento. A meno che lei possa fruire del gratuito patrocinio (avvocato a spese dello Stato quando il reddito del richiedente, e della sua famiglia, sia al di sotto di € 11.746,68 all’anno).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  399. Eva Falabella dice:

    Buongiorno avvocato
    Ho appena terminato un divorzio giudiziale.
    Ho un problema dopo, la sentenza (ad ottobre 2022) del divorzio giudiziale, il mio ex marito mi dà l’assegno per il mantenimento dei figli (che sono quattro) di nuovo solo di €1000, ma era già stato rivalutata l’anno scorso a gennaio a €1038, e andrebbe rivalutato il prossimo gennaio 2023.
    Io ho fatto presente che il giudice in sentenza -a voce- avesse detto sì certo 1038 perché è stato rivalutato, ma devo scrivere €1000.
    Quindi sono rimasta stupita quando si a novembre che a dicembre mi ex marito mi ha dato solo €1000, però il mio avvocato sostiene che hanno ragione loro !!!!!
    Secondo loro adesso per un anno devo ricevere € 1000 e solo a ottobre 2023 si rivaluterà in base all’ISTAT.
    Cosa devo fare ?
    Mi può aiutare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se nella sentenza di divorzio è stato scritto 1.000 senza nulla specificare con riferimento alla decorrenza della rivalutazione istat, la rivalutazione si applica, per Legge, dall’anno successivo all’emissione della stessa.
      Direi che occorre leggere la sentenza per verificare cosa ha scritto il Giudice: se per esempio il GIudice avesse confermato esplicitamente gli importi oggetto di provvedimento presidenziale in prima udienza, allora si potrebbe sostenere la legittimità della immediata rivalutazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  400. Matteo dice:

    Buongiorno,
    convivo con la mia compagna con la quale ho un figlio di 15 anni, senza essere sposati.
    A seguito di alcuni sospetti, tramite un investigatore privato ho raccolto delle fotografie come prova di infedeltà. La mia compagna (quasi ex) non sa nulla a riguardo. Sono consapevole che non essendo sposati non ci sarà nessun divorzio e non bisognerà stabile nessun addebito della separazione.
    Se dovessi far vedere queste foto a mio figlio rischierei qualcosa?
    Oltre a lui vorrei anche farle avere alla moglie dell’amante della mia compagna. In questo caso rischio di avere problemi dal punto di vista civile o penale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non le farei vedere a suo figlio prima dei 18 anni. Prima della maggiore età la sua iniziativa potrebbe essere criticata da un punto di vista del rispetto delle responsabilità genitoriali. In tutta sincerità può tenerle nel cassetto ed utilizzarle solo se e quando dovrà dimostrare qualcosa a suo figlio (maggiorenne). Comprendo comunque il desiderio di dimostrare a tutti compresi i figli chi ha sbagliato nella coppia. Può farle comunque vedere a sua moglie sempre che l’investigatore sia regolarmente registrato come tale e se quest’ultimo l’autorizza ad esibirle a soggetti terzi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  401. Francesca dice:

    Io e mio marito stiamo insieme dal 2010 e sposati dal 2011. Abbiamo un bambino insieme e da quando è nato lui le cose tra noi hanno iniziato a degenerare. Sono due mesi che non ci parliamo e ormai sono stanca di questa situazione e di vedere mio figlio soffrire per questo. Ho deciso di rivolgermi ad un avvocato per avviare una pratica di separazione ma prima di farlo avrei bisogno di sapere se la custodia di mio figlio, ancora minorenne, andrà in automatico a me.
    La casa in cui viviamo è cointestata ma il mutuo e le spese varie vengono sostenute esclusivamente da lui.
    In caso di separazione la casa potrà restare a me e mio figlio? Le spese dovranno essere condivise o dovrò sostenerle da sola?
    Un anno fa ha deciso di licenziarsi per mettersi in proprio e ho paura che possa dichiararsi nullatenente per non dover versare il mantenimento e/o partecipare alle varie spese. Il mio stipendio non mi permetterebbe di sostenere tutte le spese e non ho parenti a cui potermi rivolgere per avere un qualsiasi tipo di aiuto.
    Vorrei precisare che ha una seconda casa in un’altra regione e una casa ereditata dal padre insieme alla madre e ai fratelli che ha affittato ma dalla quale percepisce solo lui l’affitto.
    Grazie.
    cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Francesca,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      In ogni caso, salvo domande di collocazione paritetica dei figli, ovvero di domanda di collocazione prevalente presso il padre, con accoglimento delle stesse da parte di un Giudice, nella maggiore parte dei casi la casa viene assegnata alla madre ed anche in assenza di reddito del genitore non collocatario del figlio, il Giudice stabilisce che quest’ultimo contribuisca economicamente al mantenimento del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  402. Gino dice:

    Salve
    Sono un padre separato, alla mia ex moglie nell’udienza di marzo 2021 gli veniva assegnato tutto l’importo dell’assegno unico.
    Nell’occasione il giudice chiedeva quando avrebbe percepito ma diceva di non saperlo perché ancora non aveva l’isee.
    Da maggio 2022 a fine settembre 2022 ho chiesto varie volte all’ex moglie di farmi sapere se percepiva l’assegno unico e l’importo per poter richiedere la modifica per abbassare l’importo del contributo per i figli, ma non ha mai risposto.
    L’ho saputo solo a fine settembre il giorno prima dell’udienza solo perché ho fatto richiesta di accesso agli atti all’INPS, se l’avrei saputo prima con la richiesta urgente avrei versato quasi il 50% in meno ed avrei potuto vivere degnamente.
    Secondo voi può esserci il resto di truffa o raggiro,

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi dispiace, ma non vedo gli estremi. L’accesso all’INPS, anche per presentare la domanda, è consentito ad entrambi i genitori. Ma può chiedere che la riduzione dell’assegno divorzile abbia effetto dal giorno in cui la madre ha ricevuto l’assegno unico universale figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  403. veronika dice:

    Salve,
    io e il mio compagno conviviamo(anche se non legalmente registrati come conviventi)lui,ha un bimbo di 3 anni e per il diritto di visita,è stata proposta e accettata la clausola di divieto di frequentazione dei nuovi compagni.
    E’ possibile ciò?Condividendo lo stesso tetto come ci si deve comportare in questi casi e a cosa si va eventualmente incontro?eventuali soluzioni?
    Grazie e buon lavoro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ci riferisce che il Suo compagno ha sottoscritto un accordo di separazione (divorzio?) nel quale è prevista “la clausola di divieto di frequentazione dei nuovi compagni”. Mi sembra strano che non ci sia un limite temporale nell’accordo. Occorre leggerlo con attenzione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  404. Enrico dallara dice:

    Buongiorno sono divorziato da mia moglie da ormai 11 anni o due bambini uno di 20 e l’altra di 24 ,sto avendo dei problemi con la ex, ho anche una casa di propietà al 50 x cento , ultimamente mi a pignorato lo stipendio x dei mantenimenti in ritardo ,la figlia si è trasferita fuori città e il maschia lavora .io posso chiedere la mia metà dell’immobile o in alternativa metterlo in vendita x risanare il debito grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci ha scritto se la casa coniugale è stata assegnata alla madre ma immaginiamo di sì.
      In questo caso, l’assegnazione matura i propri effetti sino alla autosufficienza economica dei figli. Circostanza quest’ultima che occorre verificare se si è realizzata, se necessario, anche in giudizio, al fine di liberare l’immobile prima della vendita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  405. Chiara dice:

    Buongiorno sono una madre divorziata e dopo il divorzio il mio nuovo compagno ha comprato un cucciolo di Lupo Cecoslovacco che vive con noi.
    Il mio ex marito minaccia di denunciarmi se alle mie figlie verrà fatto un solo graffio da parte del lupo, cucciolo, che gioca…
    Come mi posso comportare?
    Può obbligarmi a dar via il cane o può allontanare le bambine da me se il cane giocando con loro può far male e lasciare qualche segno sul corpo delle bambine?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un cane domestico non è un pericolo (neanche per le sue figlie).
      Tranne in caso di particolarità aggressività del cane da dimostrare in un eventuale giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giovanna,
      non esiste una regola matematica. A volte si tratta del 10% altre anche del 50%, a seconda dei casi (numero dei figli, reddito dei genitori, casa coniugale di proprietà, collocazione prevalente del figlio, etc.).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non può. Di solito, negli accordi di separazione si prevedono espresamente i familiari con i quali il genitore non collocatario può farsi aiutare anche con riferimento al diritto di visita. In quest’ultimo caso, Lei può ovviamente delegare. Ovviamente il diritto di visita non deve essere esercitato escluivamente tramite soggetti terzi.
      Con maggiori dettagli, in ogni caso, potremmo anche predisporre un riscontro più articolato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  406. Elisa dice:

    Buongiorno,
    Io e mia sorella siamo maggiorenni e nostra madre percepisce l’assegno degli alimenti per noi da nostro padre, c’é qualche possibilità che possiamo farli arrivare direttamente sui nostri conti e non su quello di nostra madre?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovreste intraprendere una iniziativa giudiziaria. Il versamento diretto al figlio maggiorenne non può nemmeno essere effettuato su accordo dei genitori. Deve esserci apposita richiesta in giudizio del figlio maggiorenne.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  407. Massimo sabella dice:

    Separati in casa ma non ancora legalmente fa dispettimettendo il figlio contro dime dicendogli di un tradimento mai avvenuto ma n. E questo l’urgenza il fatto che lei tutti i venerdì s3 ad oggi spariscono bambino per andare nn so dove e nonrisponde più al telefono né lei né il bambino samuele di 11 anni come posso muovermi urgentemente per risolvere questa situazione apparte l’iter di separazione che faremo devo subire questo fino a Chennai sarà l’udienza?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorono,
      formalizzerei una diffida, rammentantando che il figlio non è una proprietà. Stimolerei con invito per iscritto, fin da ora, di concordare i fine settimana alternati tra i genitori rammentando che se la madre non favorisce il criterio dell’accesso (permettendo il concreto realizzarsi della bigenitorialità) è soggetto a conseguenze in ambito civile anche con riferimento alla valutazione delle sue capacità genitoriali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  408. Federica dice:

    Buongiorno,
    io e il mio compagno stiamo prendendo in considerazione l’idea di porre fine alla nostra convivenza. Abbiamo una figlia.
    Ho scoperto che ha sul conto circa 70.000 euro, mentre lui mi ha sempre detto di non avere quasi nulla.
    Nel caso dovessimo decidere di separarci lui mi ha spiegato che spenderà circa 40.000 euro per una macchina nuova e con il resto intende comprarsi una moto, fare un intervento di rinoplastica, poi uno di correzione miopia e comprarsi dei vestiti firmati.
    A me sembra una cosa da egoista e vorrei che quella cifra la tenesse da parte per il futuro di nostra figlia, soprattutto tenendo conto che abbiamo uno stipendio di 1.500 euro per uno e che viviamo in affitto. Lui si rifiuta dicendo che quei soldi servono per iniziare una nuova vita. Inoltre per il mantenimento della figlia non intende darmi un solo centesimo in più oltre a quello che deciderà il giudice.
    Posso fare qualcosa per impedire che spenda tutti quei soldi?
    Quando saremo davanti al giudice per quantificare il mantenimento di nostra figlia cambia qualcosa il fatto che abbia svuotato il conto per sue cose personali?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      qualora decida di interrompere la convivenza, Le suggerisco di agire in giudizio (anche con ricorso congiunto se ve ne sono i presupposti), per formalizzare i diritti di Suo figlio tra l’altro connessi alla assegnazione della casa familiare, ad un contributo fisso mensile per il mantenimento, nonchè la collocazione e l’affidamento, di quest’ultimo.
      Sui risparmi personali, il figlio non vanta diritti ma l’entità degli stessi, insieme al reddito dei genitori, possono orientare la quantificazione del predetto contributo.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  409. Enrico dice:

    Buongiorno,
    Vi vorrei porre il mio quesito.
    Separato consensualmente (giurisdizione di Milano) con un bambino di appena 6 anni affidato alla mamma.
    Ho diritto di visita come segue:
    – Mercoledì dalla scuola fino al Giovedì sera ore 21.30 ogni settimana
    – weekend alterni da Sabato ore 10 a Domenica ore 21.30.

    Ho ricevuto lettera con minaccia di andare in giudizio poiché la madre vorrebbe aggiungere ad i week-end di mia competenza anche il Venerdì dall’uscita dalla scuola

    La lettera allude al fatto che il bambino fa fatica il Sabato a svegliarsi per essere pronto per le 10,avendo iniziato la scuola quest’anno.Sabato non va a scuola e le ore 10 sono considerate un orario traumatico per il bambino.

    Tralasciando la veridicità degli argomenti riportati( la proposta deriva infatti dalla necessità di effettuare straordinari di lavoro il venerdì pomeriggio da parte della madre -telefonata purtroppo non registrata da dove naque la richiesta),la richiesta non mi sembra corretta e desideri un vostro parere legale.

    La madre percepisce un lauto stipendio e non avrebbe bisogno di straordinari.
    I suoi orari sono più flessibili dei miei (9.00 -18.00) poiché è un medico di famiglia.
    Il bambino ancora noto che fatica a capire con la situazione attuale di orari dove e chi lo dovrà prendere (situazione non stabilizzata).

    Purtroppo,non riuscendo a poter dimostrare la vera ragione della richiesta,ho in mano solo il fatto che nell’ultimo mese ho tenuto OGNI venerdì il bambino per venire incontro ai suoi impegni lavorativi,quindi più del dovuto.

    Vorrei sapere se posso essere obbligato ad accettare questa modifica degli attuali orari concordati.

    Grazie
    Cordiali Saluti
    Enrico Ciferri

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dal punto di vista meramente procedurale, se c’è un accordo sugli orari ed i giorni del diritto di visita, lei è tenuto solo al rispetto di tale accordo.
      Se poi desidera evitare un dispendioso giudizio, può valutare se venire incontro alle richieste della madre di suo figlio considerato che gli orari di permanenza del padre con il figlio, che lei mi ha descritto, sono sicuramente contenuti rispetto a quello che sarebbe determinato se un Giudice dovesse decidere le predette tempistiche.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Henry dice:

        Grazie Avv. Pola della risposta.
        Sono d’accordo sul poter pensare di venire incontro ad una proposta bonaria ed evitare il giudizio, ma non ritengo, almeno per la mia sensazione, che gli attuali giorni di visita a me assegnati siano contenuti. Ne conto 12/13 al mese.
        Quello che sarebbe utile capire è se questa imposizione potrebbe essere vista come coercitiva e non attuabile.

        Grazie
        Saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          ho dedotto il numero di notti con suo figlio da quanto lei mi ha scritto: “– Mercoledì dalla scuola fino al Giovedì sera ore 21.30 ogni settimana – weekend alterni da Sabato ore 10 a Domenica ore 21.30.”
          Sono circa 8 notti.
          Per il resto credo di averle risposto. Lei è tenuto al rispetto dell’accordo di separazione. Se sua moglie ritiene che l’attuale situazione giustifichi una modifica dovrà chiederla in Tribunale.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  410. Grazia dice:

    Buongiorno,
    Sono italiana
    Mi sono sposata all’estero con uno straniero e ho avuto un figlio
    a causa di forza maggiore ho dovuto rientrare in Italia ma non ho potuto portare con me mio figlio perché suo padre non ha dato il consenso
    Per qualche mese inviavo dei soldi sul conto del padre di mio figlio.
    E lui in cambio inviava delle foto
    Dopo sono stata male e non ho potuto più inviare niente, durante il matrimonio mio marito mi minacciava e io ero terrorizzata da lui, ora dopo cinque anni circa mi sono rimessa in piedi, ma non risiede più all’indirizzo della casa coniugale, ho contattato il fratello che anche il risiede estero ma non ha voluto nemmeno mandarmi una foto.
    Risultiamo ancora sposati legalmente
    Volevo sapere se instaurando la causa in Italia potrei avere la possibilità di vedere mio figlio e anche se ci sono dei rischi legati a questa causa. Sono di Milano

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se suo figlio vive all’estero con il padre da oltre cinque anni e se lei si è allontanata spontaneamente dalla casa familiare dove vivono il padre e suo figlio, ci sono scarse possibilità che un Giudice disponga il rientro in Italia del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  411. Alessandro dice:

    Buongiorno,vorrei sapere se il giudice può visionare i conti correnti dei genitori separati ,visto che uno dei due genitori dichiara di non avere la possibilità economica per le spese scolastiche e sportive ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      su istanza di parte e o tramite iniziativa personale, il Giudice può ordinare le esibizioni dei conti correnti e dei relativi movimenti su questi conti. Se il destinatario dell’ordine non provvede, il Giudice può accogliere le domande domande anche di carattere economiche della controparte, in ragione di tale grave comportamento/inadempimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  412. Roberto dice:

    Buongiorno, vorrei sapere, secondo voi, in che modo influisce il cambio di weekend, sul calendario delle settimane a seguire.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dipende da cosa avete scritto negli accordi.
      Ma se un genitore non può esercitare il diritto di visita in un determinato fine settimana, tale circostanza, di solito, non muta l’alternanza dei successi fine settimana. Anche la previsione del recupero del diritto di visita deve essere specificatamente previsat nell’accordo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  413. Alice dice:

    Ho iniziato una convivenza a giugno 2019, diventata “convivenza riconosciuta dal comune” (per motivi familiari ho spostato la mia residenza e il mio domicilio solo un paio di mesi fa) solo pochi mesi fa. Il contratto d’affitto è intestato a me con garante mia madre. All’inizio ho rilasciato un’autocertificazione in cui dichiaravo di essere a conoscenza che il mio compagno vivesse nella casa da me affittata poiché lui era senza residenza. Durante questi anni ci siamo presi e lasciati mille volte ma ho sempre lasciato che restasse a vivere con me perché non avrebbe saputo dove altro andare a vivere. Un mese fa ha deciso di tentare un cambiamento ed è andato a vivere in Sicilia con i suoi genitori. Poiché il cambiamento non è andato bene mi ha chiesto di poter tornare a vivere con me come gli avevo detto avrebbe potuto fare ma nel frattempo erano ripresi liti e insulti ed io stanca di conflitti e ormai consapevole di una storia finito gli ho negato di ritornare a vivere con me. Ora mi tormenta dandomi della subdola e insistendo che la casa sarebbe tanto sua quanto mia poiché scelta insieme, perché resto ferma nella mia posizione di diniego. Lui ha qualche diritto sulla casa? Sto infrangendo qualche legge non permettendogli di tornare a vivere con me? Grazie
    Alice

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la convivenza si è interrotta quando il suo ex compagno è andato a vivere in Sicilia.
      Il contratto di locazione è intestato a Lei.
      Non mi preoccuperei. Cambi le chiavi della serratura per sicurezza.
      E al suo ex risponda che se ritiene di avere qualche diritto può anche rivolgersi ad un avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  414. Maria dice:

    Nel 1993 mi sono separata con rito consensuale.
    La separazione prevedeva l’obbligo di mio marito di pagare un assegno di mantenimento per me e per i 2 figli minori.
    Lui non ha mai pagato, anche perché è sempre stato disoccupato e ha vissuto con la madre.
    Lui nel 1994 ha ereditato dal padre una quota su una casa insieme ai fratelli e sorelle.
    Nel 2013 ho fatto ricorso per sequestro di questa sua quota sulla casa.
    Il Giudice lo ha concesso, per la somma di circa 40.000€.
    Il sequestro è stato trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari.
    Oggi finalmente i fratelli e sorelle stanno procedendo alla divisione del bene che possiedono in comune. E cioè una sorella ha chiesto al Tribunale l’attribuzione della casa, pagando le quote del mio ex marito e degli altri fratelli. Io sono stata convenuta nel giudizio essendo sequestrante della quota del mio ex marito.
    La CTU ha stabilito il valore della quota del mio ex marito, che è pari proprio a circa 40.000€. Quindi sarebbe perfettamente sufficiente a coprire il credito che ho maturato e per cui è stato fatto il sequestro.
    Però la sorella chiede che da questa somma sia detratto un credito che sostiene di vantare nei confronti di mio marito e cioè alcune spese che lei ha sostenuto per la casa dove fino ad oggi ha vissuto lei e il mio ex marito. Tra queste spese ci sono le bollette, spese condominiali ordinarie, spese straordinarie e tasse, che lei ha pagato anche per conto del mio ex marito dal 2010 ad oggi.
    Il mio diritto di credito per cui ho trascritto il sequestro nel 2013 ha priorità rispetto a questi crediti che la sorella sostiene oggi in questo giudizio ?
    Potrei forse iscrivere anche una ipoteca giudiziale prima che si conclude il procedimento di divisione, per rendere il mio credito di assegni di mantenimento “più forte” del credito che la sorella sostiene di vantare ?
    Vi ringrazio di cuore se vorrete rispondere, perché il mio avvocato sembra abbastanza confuso.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Maria,
      come specificato questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  415. aurora dice:

    mio figlio ha percepito una pensione di invalidita dai 5 anni fino ai 15 anni. il libretto di accredito e stato chiuso nel 2019 .il libretto era intestato solo a mio marito ,ed ha gestito il tutto solo lui-
    ora mio figlio maggiorenne ha chiesto al padre lo storico del libretto per vedere come sono stati spesi i soldi visto che la cifra totale era di 45000 €.
    al ragazzo le sono state date sole 7.000 € alla chiusura del conto.
    domanda ? il padre è tenuto a fornire tale informazione, e se ha speso soldi per lui anziche per il figlio e tenuto a restituira la cifra.
    grazie aurora

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il figlio ha diritto di rendicontazione analitica.
      Se il padre non risponde, il figlio può fare causa al padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  416. Alberto dice:

    Buonasera,
    mia moglie vuole separarsi. Abbiamo un figlio minore, io lavoro e lei no.
    So già che un giudice deciderà che dovrò pagare ogni mese un mantenimento per il figlio ed uno per la ex moglie.
    Io non ho proprietà immobiliari ed ho un lavoro autonomo nel quale potrei facilmente dichiararmi nullatenente.
    La mia intenzione sarebbe quella di pagare il mantenimento per il figlio ma non dare nulla alla ex moglie nonostante quello che deciderà il giudice.
    Avrei le seguenti domande:
    1) Mi conferma che da un punto vista penale non rischio nulla se pago solo il mantenimento al figlio e non alla ex moglie?
    2) Mi conferma che la mia ex moglie non potrebbe chiamare in causa i miei genitori per farsi pagare il suo mantenimento personale?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se un Giudice decide che sua moglie ha diritto ad un mantenimento e lei non paga quest’ultimo, la moglie può sporgere denuncia. E’ vero che il mancato pagamento dell’assegno per i minori potrebbe venire sanzionato più gravemente e che in quest’ultimo caso il procedimento penale potrebbe procedere d’ufficio (senza impulso del denunciante) ma il reato (anche nei confronti dell’ex moglie) sussiste lo stesso.
      Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, infatti, ricorre ogniqualvolta il mancato versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge e/o ai figli sia riconducibile alla coscienza e volontà del soggetto obbligato di privare il beneficiario, il quale versa in uno stato di bisogno, dei mezzi ordinari di sussistenza.
      Tuttavia, l’accertamento dell’integrazione degli estremi di reato richiede una valutazione comparativa delle capacità contributive rispettive dei coniugi, prendendo in considerazione eventi che possono incidere in senso peggiorativo sulle condizioni economiche degli stessi anche in costanza di matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  417. Alessia dice:

    Io ed il mio ex compagno (solo convivente, mai sposati) ci siamo separati sette anni fa ed abbiamo due figli di 10 e 12 anni con affidamento congiunto 50-50. I nostri rapporti dopo la separazione hanno sempre avuto alti e bassi, ma ultimamente sono degenerati notevolmente. Il mio ex compagno frequenta spesso un suo amico che ha avuto un ruolo pesante nella nostra separazione, con anche gesti cafoni nei miei confronti fatti davanti a persone della mia famiglia. Ora il mio ex ha cominciato anche a frequentarlo con i nostri ragazzi. Io sono contrarissima a questa frequentazione da parte dei miei ragazzi. Ne ho parlato con il mio ex dicendogli che ero contraria ma lui mi ha semplicemente ignorato. Ho diritto di impedire ai miei figli di vedere questa persona quando sono con il padre?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei ha il diritto di fare una istanza al Giudice per chiedere che il padre non frequenti questa persona quando in compagnia dei figli.
      Ovviamente le ragioni di tale richiesta devono essere provate in giudizio e non possono fondarsi si opinioni ma su fatti gravi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  418. Alessandro dice:

    Dalla sentenza emessa qualche giorno fa dal Giudice la mia ex moglie dove ci ha abitato 3 anni con mia figloa deve in 30 giorni lasciare la casa perche’ e’ stata assegnata a me e la minore. Mi ha lasciato tutto da pagare condominio bollette e tasse. Come mi posso tutelare?
    Grazie.

    Rispondi
  419. Carmen dice:

    Buongiorno avvocato,ho 51anni,sono insieme a mio marito da 29 anni di cui 1 di fidanzamento,16 di convivenza e 12 di matrimonio.Abbiamo 2 figlie di 20 e 15 anni,il nostro matrimonio è finito per decisione sua (relazione extraconiugale). Fortunatamente siamo civili e non stiamo facendo la guerra xchè non gioverebbe a nessuno soprattutto x il bene delle ragazze.Io sono casalinga da 20 anni per reciproca decisione, lui imprenditore vorremmo non separarci legalmente ma solo verbalmente facendo un comune accordo scritto privato dove esponiamo i nostri diritti, praticamente lui andrà via e io con le ragazze continueremo a vivere nella nostra casa e lui ci manterrebbe lo stesso tenore di vita che abbiamo accollandosi tutte le spese.Lui ha anche un’altra casa(delle vacanze),un capannone dove lavora (entrambi intestati a lui)e dei terreni (in condivisione con 2 fratelli)e desidera tutelarci in caso dovesse succedergli qualcosa vuole che tutto rimanga a me e alle nostre figlie senza che nessuno possa intercedere.Io devo tutelare prima le mie figlie e poi me stessa e facendo così e sufficiente o devo lo stesso andare x via legale? Grazie e buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho mezze misure: le promesse, le vstre intenzioni, le rassicurazioni di suo marito devono trovare confermare in una separazione consensuale davanti ad un Giudice. Altrimenti … parole al vento con le quali non potrà fare precetto, pignoramento, istanze per il rispetto del diritto di visita. Ed anche per tutelare in favore di alcuni eredi il patrimonio di suo marito occorre fare passi formali.
      Mi scuso per la perentorietà dei miei suggerimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  420. Francesco dice:

    Buongiorno, mi sono appena separato (dopo aver saputo che lei mi tradiva di più di due anni) , ho due bambini di 9 e 10 anni. Il Giudice ha assegnato la casa coniugale a lei con l’affido condiviso (potrò vederli a week end alternati, un giorno a settimana quando è il mio week end e due giorni quando è il suo), pagamento del mutuo al 50% e al 50% tutte le spese per i bambini, più un mantenimento per i figli pari a €450. Lavoriamo entrambi, io in ufficio, lei ha un lavoro turnante: mattina (7/14), pomeriggio (15/21) e mattina/notte (7/14 + 22/06) da lunedì a domenica. Mi sono sempre occupato dei bambini durante i suoi turni sia prima che dopo scuola che ovviamente di notte. Ora che siamo separati e che dovrò lasciare l’abitazione sono tenuto a “coprire” i suoi turni nei giorni in cui i bambini sono in carico a lei? o dovrà organizzarsi con baby sitter, nonni…. Grazie Francesco

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per dare risposte certe occorrerebbe leggere le condizioni del ricorso. Ma di solito il genitore non collocatario non ha il dovere di coprire le necessità della madre.
      Per le spese baby sitter, se nulla avete previsto sul punto nell’accordo, rimangono a carico della madre.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  421. Giulia dice:

    Buongiorno,
    Vorrei sottoporle un quesito.
    Sono di Milano ed ho 38 anni. Sette anni fa io e il mio ex marito abbiamo divorziato, dopo 4 anni dalla separazione consensuale; abbiamo un figlio che oggi ha 12 anni. Quattro anni fa ci siamo riavvicinati ed abbiamo deciso di ricompattare la nostra famiglia, superando il nostro trascorso.
    Non abbiamo ancora sistemato in alcun modo la nostra situazione a livello formale, anche perché ho avuto diversi problemi familiari a cui ho dedicato molta energia e tempo. Vorrei chiederle cosa accadrebbe nel caso in cui avessimo un altro figlio: torneremmo automaticamente a formare un nucleo familiare?
    Da pochi mesi stiamo vivendo sotto lo stesso tetto, fino a poco fa lui era in una stanza in affitto qui vicino a dove abitiamo ora tutti insieme, ma la sua residenza è ancora altrove (fuori Milano, qui ha solo il domicilio perché dal 2018 lavora a Milano).
    Spero di esser stata sufficientemente chiara pur nella sinteticità del messaggio e la ringrazio per il tempo che potrà dedicarmi.
    Cordiali saluti,
    Giulia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se foste stati semplicemente separati la riconciliazione (con ripresa della convivenza) avrebbe fatto venire meno gli effetti della separazione (come previto dall’art. 157 cod. civ.).
      Dopo il divorzio, invece, non è previsto identico meccanismo. Nulla vi vieta, tuttavia, di sposarvi di nuovo.
      La nascita di un figlio, in ogni caso, sia nella coppia sposata che in quella composta da meri conviventi fa discendere effetti giuridici a tutela della prole (mantenimento, assegnazione casa familiare al genitore collocatario, etc.).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  422. ANNA dice:

    Salve, ci sono casi previsti dalla legge, esclusa la morte, per cui è prevista la revoca dell’assegno di mantenimento senza che il beneficiario venga avvisato? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la revoca dell’assegno di mantenimento per i figli si verifica contestualmente al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli. Servirebbe l’accertamento in sede giudiziale di tale ultima circostanza, ma per risparmiare (le spese del giudizio), è prassi che ci si metta d’accordo tra genitori.
      Sull’assegno tra coniugi, invece, direi che serve sempre l’accertamento in sede giudiziale per fare venire meno l’obbligo.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  423. Linda dice:

    Buongiorno,
    convivo con il mio compagno da 21 anni, lui è separato, con accordo di separazione, da molto tempo ma non divorziato, vorrebbe comprare casa a nostra figlia (maggiorenne) intestandogliela, ci sono rischi che la moglie in futuro (sia che lui sia in vita o meno) possa arrogare diritti sulla casa?

    Grazie,
    Linda

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      i rischi, finchè non divorzia, sussistono.
      Le donazioni effettuate dal defunto quando era in vita, non incidono sul diritto dei chiamati a succedere nel suo patrimonio ereditario. Tuttavia, il donatario è gravato da alcuni oneri e dal rischio di subire l’azione di riduzione laddove la donazione lede i diritti di un erede legittimo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  424. Patrizia dice:

    Buongiorno sono proprietaria al 50 di un appartamento altro 50 mio fratello avendo vissuto lì ora ha dato mandato ad un agenzia che continua ad inviarci moduli per abbassare prezzo.appartamento è in Francia io vivo a Monza con mio fratello non ho più buoni rapporti lui ha dato esclusiva a questa agenzia che non trova clienti posso io fare qualcosa per recedere contratto grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mandato all’agenzia, se siete comproprietari, deve essere conferito da questi ultimi.
      In pratica, senza la sua firma non si vende.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  425. Giuseppe dice:

    Salve oggi ho portato mio figlioa gardaland da milano quindi fuori regione . Ho l obbligo di comunicare alla madre l uscita fuori regione ? Nonostante sia il wee and assegnato a me ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’onere di comunicare all’altro genitore i trasferimenti del minore dovrebbe essere sempre rispettato anche in assenza di apposita intesa sul punto nella separazione. Basta un Whatsapp: “Oggi porto nostro figlio a Gardaland”!
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  426. Silvia dice:

    Buonasera .sono di milano e scrivo per una situazione che però vive mio fratello .
    Ha una figlia autistica che prende la pensione di invalidità ,se non erro ammonta a 500€ all incirca .
    Mio fratello non è sposato ed ha preso un accordo (sbagliando) con la sua ex di versare ogni mese 350€…
    Lui percepisce una media di stipendio di 1300€ mensili. Calcolando rata della macchina (finanziamento) la sua manutenzione e consumo , oltre al fabbisogno personale non riesce a pagare quella quota. Non lavora vicino casa quindi il consumo è abbastanza alto.
    Con tutte queste spese non riesce a prendere una casa per se quindi come spesa per lui non è calcolata ( intendo un eventuale affitto) .mi chiedo. Lei percepisce uno stipendio piu alto di quello di nio fratello. Ha la 104 della bambina. Ha la pensione di invalidità della bambina e assegno unico.
    Si puo avere una revisione del mantenimento abbassando la rata ?.
    Ed eventualmente si può richiedere l affidamento paritario ,ovvero dividendo il mese 15gg collocata dalla madre e 15gg collocata dal padre , nonostante la problematica della bambina?

    Ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      tematiche da affrontare analizzando tutti i fatti con diligenza. Per il momento rilevo che la domanda di collocazione paritetica si può avanzare ma occorre valutare cosa è accaduto in passato (se per esempio della figlia si è sempre occupata la madre la strada è in salita).
      La revisione dell’assegno è possibile ma non mi aspetterei una drastica riduzione dell’importo mensile in quanto il contributo al mantenimento è in ogni caso dovuto.
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  427. Rossana dice:

    Tizio e Caia si separano. Dopo la separazione Caia inizia a lavorare. Caia muore e lascia 3 figli. Tizio ha diritto al TFR?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli eredi, non solo Tizio ma anche i figli, hanno diritto al TFR che sarebbe spettato a Caia.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  428. MariaD dice:

    Buongiorno. Sono una madre con due figli di 10 e 7 anni;io e il padre non siamo stati mai sposati.Abbiamo convisuto solo un anno prima di avere i figli,poi ognuno a casa sua,anche se abbiamo continuato frequentarci. Il primo figlio è stato affidato esclusivamente a me nel 2015 dal Tribunale di Monza,con il diritto di visita preso la mia abitazione due volte alla settimana da parte del padre.
    Invece quando ho partorito il secondo figlio lui si trovava al suo paese d’origine e anche per il fatto che non si è mai interessato di questa gravidanza,il bambino l’ho riconosciuto solo io. Ulteriormente lui mi ha fatto causa per il riconoscimento del bambino,ma da li sono usciti fuori altri diversi problemi(conflitti tra di noi diciamo) e anche in seguito del CTU richiesto da lui,il secondo figlio è stato affidato agli assistenti sociali con collocamento preso la madre,cioè io.
    Volevo chiedere se esistono possibilità che io potrei avere l’affidamento del mio figlio? Se è possibile fare ricorso dopo aver avuto questa sentenza o è una cosa praticamente impossibile cambiare qualcosa.
    Tengo a precisare che non ho avuto nessun tipo di problemi fino adesso:droga,alcool ecc. Sono una madre lavoratrice e li ho cresciuti praticamente da sola perché lui non ha versato mai niente fino al momento in cui ha iniziato con questa causa di riconoscimento.Nel tempo ho fatto 7 querele in cui denunciavo minacce e violenze da parte sua ,ma sono state tutte archiviate. E niente di tutto ciò non è stato ritenuto importante nei confronti dei miei figli e nei miei confronti davanti ai psicologi, avvocati o giudice.
    Vorrei capire se posso fare ancora qualcosa per la sentenza che ho ricevuto per mia figlia!
    Grazie!!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      due le strade:1) anzitutto, occorrebbe verificare se sono ancora pendenti i termini per fare appello; 2) se sono scaduti i termini per l’appello si può valutare un ricorso per la modifica delle condizioni che hanno determinato la collocazione della madre con la supervsione degli assistenti sociali. Occorre leggere i provvedimenti giudiziari.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  429. Massimiliano dice:

    Sono separato consensualmente da marzo del 2022, sto adempiendo ai miei obblighi stabiliti dal Tribunale, nonostante ciò la mia ex moglie mi ha messo i figli contro e specialmente con la figlia minore non ho più nessun tipo di rapporto, si rifiuta di parlarmi al telefono e non vuole più vedermi, cosa posso fare, sta diventando tutto molto pesante!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in sede giudiziale può essere chiesto di accertare e sanzionare il comportamento della madre inadempiente, sia con riferimento al mancato rispetto del criterio dell’accesso, sia con riguardo ad una eventuale sindrome da alienazione parentale. A questi accertamenti possono fare seguito anche provvedimenti più invasivi aventi ad oggetto nuova collocazione dei minori e revisione dell’affidamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  430. Giovanna dice:

    Mi chiamo Giovanna, mio marito lavora in Svizzera, io vivo con mia figlia a Lissone,sono attualmente disoccupata, ho appena saputo che mio marito convive ed ha avuta una figlia da un altra in Svizzera, vorrei sapere se è legale .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di un tradimento connesso ad un legale affettivo/sentimentale formalizzato con il matrimonio, senza conseguenze penali.
      Lei, da un punto di vista civilistico, ha il diritto di avviare una procedura di separazione con richiesta di addebito in ragione, per l’appunto, della relazione extraconiugale.
      Se vuole approfondiamo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  431. DOMENICO PARISE dice:

    Sono separato dalla mia compagna da circa 2 anni, con una bimba in comune, per motivi di lavoro miei solo i fine settimana Venerdi Sabato e Domenica è con me, da un pò di tempo sono senza casa e come abitazione temporanea uso il mio camper in attesa di trovare una nuova casa.
    La mia excompagna mi ha detto che non me la lascierà piu tenere per la mia situazione abitativa, perchè pensa che nel Camper non ci sia riscaldamento ecc… negli anni precendenti non aveva nulla a che dire quando io e mia figlia partivamo per andare in montagna e dormire anche in inverno. Non so cosa sia cambiato sarà una ripicca nei miei confronti. Ma chiedo se posso ugualmente pretendere che la bimba stia con me, anche se vivo in Camper? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che lei viva in un camper perchè non ha le risorse per permettersi una abitazione. In quest’ultima ipotesi, si potrebbe sostenere, anche davanti ad un Giudice, che non ci sono altre soluzioni e che il rapporto padre/figlia debba essere preservato indipendentemente dalla soluzione abitativa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  432. Luca dice:

    Buongiorno,
    intendo separarmi dalla mia convivente con la quale ho un figlio ma non siamo sposati.
    Viviamo in affitto ed il contratto è intestato ad entrambi.
    Io sono proprietario di un appartamento vicino alla casa dove al momento viviamo affitto, lasciato vuoto intenzionalmente per evitare future pretese in caso di separazione.
    Mi stavo chiedendo, dopo aver definito davanti ad un giudice gli accordi di mantenimento per il figlio, il contratto d’affitto rimane cointestato oppure subentrerà lei automaticamente? Se per qualsiasi motivo lei smettesse di pagare l’affitto (che sia valido o per ripicca) il proprietario potrebbe pretendere i soldi da me oppure è un problema solo di lei?
    Tra 2 anni quando scadrà il contratto d’affitto, se il proprietario non intende rinnovarlo (cosa probabile visto che vuole vendere), lei potrà avanzare pretese sul mio appartamento nel quale tornerò ad abitare?
    Visto l’aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti a Milano, sarebbe impossibile riaffittarne un altro nella stessa zona (e oltretutto sono introvabili). Potrebbe usare il pretesto di non voler “traumatizzare” il figlio allontanandolo dai propri affetti (scuola e amici) per ottenere tra 2 anni l’assegnazione della casa di mia proprietà?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’articolo 6 della legge sull’equo canone [1] stabilisce, per il caso di separazione o divorzio della coppia sposata, che: se il giudice assegna la casa al coniuge non firmatario del contratto (che così ottiene il diritto di abitazione), il contratto stesso si trasferisce in capo a quest’ultimo, mentre l’altro viene liberato. Ciò succede quando la coppia ha figli minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti;
      se il giudice non dispone nulla a riguardo del diritto di abitazione (il che avviene quando la coppia non ha figli minori o non autosufficienti), o in caso di separazione consensuale, il coniuge che continua ad abitare nell’appartamento succede nel contratto intestato all’ex solo se tra i due si è convenuto in tal senso. Quindi, è l’accordo tra marito e moglie che determina la voltura del contratto e non invece il provvedimento del giudice.
      La norma appena citata, per quanto dettata con riferimento esclusivo alle coppie unite in matrimonio, è stata poi estesa dalla Corte Costituzionale anche alle coppie di conviventi (la cosiddetta «famiglia di fatto»). In questo caso, però, la Corte ha previsto la “successione” nel contratto di locazione nel solo caso in cui i due partner conviventi abbiano avuto figli. Ciò a prescindere dal fatto che la coppia abbia registrato la convivenza in Comune.
      In buona sostanza, il giudice che stabilisca la collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti in capo a un genitore, può stabilire il subingresso di questi nel contratto di affitto dell’appartamento in cui la coppia viveva in precedenza, benché sottoscritto solo dall’altro partner.
      E’ quindi evidente una sentenza sul punto che non potrebbe invece essere raggiunto da un mero accordo tra i conviventi anche se formalizzato con ricorso congiunto da parte dei conviventi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  433. Federico Cocci dice:

    Buongiorno,
    circa 6 anni fa ho divorziato da mia moglie, dopo 5 anni di battaglia legale abbiamo raggiunto un accordo sulla vendita della casa e gli alimenti, ovvero avrei rinunciato alla mia parte della cifra restante dopo l’estinzione del mutuo, a condizione che fosse utilizzato per acquistare una casa per lei e i miei tre figli.
    La casa, secondo l’accordo stipulato con i rispettivi avvocati e firmato da tutte le parti, avrebbe dovuto essere intestata ai miei figli, ma ho scoperto, da poco, che la casa è stata intesta alla mia exmoglie.
    Mi sento ingannato e vorrei capire se a livello legale posso fare qualcosa per oppormi o riavere la cifra a cui ho rinunciato.
    Considerando che non è stato rispettato l’accordo su cui si è basato il nostro divorzio, potrei impugnare la sentenza e mettere in discussione anche la cifra degli alimenti?
    Attualmente vivo a Milano, la ringrazio per un parere.
    Federico

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quello che può contestare è l’inadempimento di Sua moglie con riferimento alle intese raggiunte in sede di separazione consensuale.
      Agirei in giudizio per chiedere che un Giudice riassegni la proprietà della abitazione coniugale ai figli.
      Occorre ovviamente leggere con attenzione quanto pattuito nelle condizioni della separazione per verificare se la predetta iniziativa è fondata.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  434. Marco p. dice:

    Salve, Sn di Milano. La mia fidanzata ha una figlia, si è lasciata con il. Suo ex anno fa, lui dice di aver subito 1 adulterio, il contratto di casa è intesto a luia la residenza invece alla mia fidanzata e figlia. Ora lei procederà x vie legali xke lui nn vuole concedere la casa (contratto nn rinnovabile scade prossimo ottobre 2023, cosa rischia la mia comapgna! Lui minaccia me. X messaggi, offese posso querelare? Lui è stato già chiamato dalla polizia x molestie lì a casa con la sua ex.cosa mi. Consiglia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se minaccia sporga denuncia.
      La madre ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare laddove risulta e risulterà in giudizio collocataria prevalente della figlia.
      In ogni caso consiglio di non trasferirsi altrove sino a quando un accordo non sarà formalizzato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  435. Antonio dice:

    Buongiorno,dopo 11 anni di convivenza e 5 di matrimonio mia figlia ha lasciato la sua compagna.Si stavano separado di comune accordo finché la compagna ha ventilato la richiesta di pagamento dell’affitto per gli 11 anni precedenti al matrimonio in quanto proprietaria della casa.Mia figlia per tutto il periodo della sua permanenza ha contribuito al vitto per entrambi.alla conduzione della casa come pagamento donna delle pulizie….facendo da mangiare….pagamento IMU…è via dicendo.Vorrei sapere per cortesia se la richiesta è legittima.Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la richiesta mi sembra tardiva, non provata documentalmente e difficilmente proponibile in sede giudiziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  436. Enrico Tivoli dice:

    Gentile Avvocato,
    sono di Lodi e divorziato dal 2013 verso il mantenimento a mia moglie e figlio di 1000 euro al mese, in questi anni non ho corrisposto l’adeguamento istat, purtroppo la mia situazione economica è peggiorata, mio figlio lavora con contratti a termine e io non ho voluto tornare in tribunale per chiedere una revisione, ma adesso con l’inflazione alle stelle ho un grosso dubbio, premetto che la mia ex , per ora non mi ha chiesto l’adeguamento istat, ma non siamo in buoni rapporti e in futuro potrebbe farlo e volevo capire alcune punti fondamentali. Premessa la prescrizione quinquennale, ho capito che la mia exmoglie potrebbe chiedermi l’adeguamento arretrato dal 2017 ad oggi.
    Non riesco a capire qual’è sarebbe la base di computo della rata al 2017, se sono prescritti i ratei e il relativo adeguamento istat dei 5 anni precedenti, la mia nuova base imponibile parte dal 2017 o rimane quella del 2013 cioè dell’anno del divorzio? L’ assegno di oggi deve essere essere adeguato dalla data di inizio della separazione / divorzio o (considerando la prescrizione) dal 2017?
    la ringrazio per un chiarimento
    Cordialmente
    Enrico

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ma se suo figlio lavora non comprendo perchè versa ancora un mantenimento per tale titolo.
      Comunque l’aggiornamento ISTAT dal 2017 deve essere parametrato all’assegno rivalutato nel 2017 con le successive maggiorazioni.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
      • Enrico T. dice:

        mi perdoni, ma non sono sicuro di aver capito, faccio un esempio pratico, se l’importo degli alimenti nel 2013 (data della sentenza di divorzio) era di 1000€, ipotizziamo che rivalutati al 2017 sarebbero dovuti essere 1100€, però avrò prescritti gli anni precedenti, quindi nel 2017 ripartirò da 1000€ o da 1100€ per il calcolo della rata dal 2017 ad oggi?

        Rispondi
  437. Salvatore dice:

    Salve avvocato.
    Ho due bimbi di 10 e 14 anni abbiamo un bel rapporto. Ci veniamo 1 giorno a settimana e i week end alternati. Viviamo a 17 km di distanza…… loro mi hanno riferito che questo non basta più e che vorrebbero trascorrere un mese con me ed 1 con la mamma. Ho proposto questo alla mamma ma lei non è assolutamente d’accordo , io penso perché ha paura di perdere i 600 euro di mantenimento che verso ogni mese.. Inoltre miei figli mi hanno detto che ne hanno parlato con la mamma ma lei vestendosi da furba ha detto “andate quando volete”… cosa posso fare?? lei dice che per avere questo devo aspettare i 18 anni …

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace. Il forum, come specificato, è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  438. Angelo dice:

    Buona sera , volevo un consiglio prima di intraprendere un azione legale.
    Verso mantenimento per 1 figlio minore di 300€ più spese straordinarie il mio reddito e’1400€circa pago un affitto di 850€ mentre lei non lavora attualmente è vive con i genitori (non siamo sposati)adesso ha partorito la mia nuova compagna , volevo sapere se mi conviene richiedere L abbassamento del mantenimento oppure no , visto che anni fa il mio reddito era inferiore 1200€. E’giusta la cifra che verso? Oppure il giudice potrebbe aumentare? Visto che adesso lei non lavora nemmeno? Grazie

    Rispondi
  439. stefano bruni dice:

    buongiorno,
    sono in fase di separazione con 2 bambini di 5 e sette anni.
    la casa è di proprietà di mia moglie ed io pago il mutuo di 800 euro al mese.
    io percepisco uno stipendio netto di 3300 euro . mia moglie uno stipendio netto di 1400 euro.
    in caso di divorzio , spetta a me pagare tutto la quota del mutuo ? o deve essere ripartita.
    ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      avete formalizzato un contratto di mutuo che prevede il pagamento integrale da parte del padre ma intestazione della proprietà in capo alla madre ?
      Se avete formalizzato due contratti con i seguenti contenuti mi permetto anche di chiedere se vi erano ragioni fiscali che vi hanno indotto a trovare una simile soluzione contrattuale.
      Attendo riscontro al fine di permettermi di rispondere.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  440. Giuseppe dice:

    Buongiorno.

    Sono separato da 5 anni. In fase di separazione (consensuale), abbiamo stabilito 250 euro per il bambino, mutuo a metà e spese extra ed il bambino a settimane alterne più 4 ore a settimana. Dopo la separazione ci eravamo messi d’accordo che il mutuo lo avrei pagato io per evitare passaggi di soldi con bonifici inutili ed il bambino lo avrei tenuto dal venerdì alla domenica tutti i week end.
    Adesso siamo in fase di divorzio, non consensuale. Io prendo pulite senza straordinari, circa 1600 euro al mese, lei 1100.
    Le sue richieste sono di pagare 500 per il bambino, tutto il mutuo io (circa 550 euro, casa e mutuo cointestato, casa a lei affidata con un minore di 12 anni), metà delle spese condominiali.
    Aggiungo che le mie condizioni non sono migliorate, le voci in busta paga non sono cambiate e per andare avanti devo fare gli straordinari che potrebbero togliermi da un momento all’altro, anzi, le mie condizioni sono gravate dai continui spostamenti perchè vivo a 80 km ed ho un affitto da pagare.
    Minaccia adesso di farmela pagare in tribunale, non capisco davvero tutto questo odio.
    Può andarmi davvero così male?
    PS vuole dividere adesso anche le spese ordinarie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie non dimostra cosa è cambiato rispetto all’accordo di separazione non puà avanzare sostanziali richieste di modifica delle condizioni in occasione del divorzio.
      Se la moglie, invece, ha perso il lavoro, oppure ha avuto concrete riduzioni del suo reddito, potrebbe avanzare una richiesta di modifica. Per essere più esaustivi occorre leggere gli atti con calma ovviamente.
      A presto,
      Marco Pola

      Rispondi
      • Giuseppe dice:

        Grazie Avv. Pola.
        Ho un’altra domanda da farle per piacere.
        Ma può ricattare di denunciarmi, anche se abbiamo preso accordi verbali per il pagamento del mutuo che coincide con l’assegno, al solo fine di evitare giri inutili di bonifici?
        Può essere applicabile il 570 bis c.p., e cosa rischio realmente se riesco a dimostrare che i fatti sono davvero andati come dico io? difatti la conferma è il fatto che lei non mi abbia mai ridato la metà del mutuo.

        La ringrazio in anticipo.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          il contributo per il matenimento non può e non deve essere compensato.
          Chi è onerato del pagamento deve eseguirlo.
          Se ci sono restituzioni o impegni relativi al pagamento del mutuo li dovrete eseguire separatamente (senza compensazioni).
          I fatti devono essere dimostrati. E denunciati, al fine di avere rilevanza penale. Per ora sono solo contestazioni.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  441. separatamente dice:

    Buongiorno,
    occorre valutare il superiore interesse del minore. Se è vero che la nuova convivenza o un nuovo matrimonio non fanno venire meno automaticamente il diritto di assegnazione è anche vero che il Giudice, laddove il Suo ex agirà in giudizio per chiedere la revoca dell’assegnazione, dovrà valutare attentamente la Vostra situazione. Ci sono due figli molto piccoli, quindi, ci sono buone speranze che il diritto di assegnazione non venga revocato.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola (02.72022469)

    Rispondi
  442. Emanuela dice:

    Buongiorno Avvocato volevo sapere: se il mio ex marito non si vuole presentare al matrimonio solo per il piacere di rendermi le cose più difficili, gli si può mandare una mail? Con quale procedura consensuale si può procedere? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non si vuole presentare al matrimonio ? voleva forse dire udienza per il divorzio ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  443. Enzo dice:

    Salve sono di Milano. La Mia ex moglie vive in casa in assegnazione in appartamento di mia proprietà. Con figlio minore di anni15. A breve si sposerà nuovamente.
    Cosa accadrà con il diritto d abitazione… potrà essere revocato con nuove nozze? Ho letto che in ogni caso le scelte di vita personali di una madre non possono penalizzare i figli e che quindi se lei conserva la residenza con il figlio la casa rimarrebbe a lei assegnata nonostante le nuove nozze. Mi chiarite questo mio dubbio?…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre valutare caso per caso gli interessi superiori del minore.
      Se è vero che il diritto di assegnazione della casa non viene meno, AUTOMATICAMENTE, con la nuova convivenza, è anche vero che si può cercare di convincere il Giudice che il venire meno dell’assegnazione della casa non sarebbe più un evento traumatico per un minore di anni 15.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  444. Chiara dice:

    Buongiorno Avvocato. Non è la prima volta che scrivo qui. Chiedo gentilmente un aiuto.
    Sono passati più di 2 anni che il nostro matrimonio è in crisi. Recentemente ho scoperto che c’è una videocamera nel nostro soggiorno. Potrebbe funzionare anche come stazione meteorologica ma è principalmente una videocamera. Mio figlio lo ha scoperto guardando il suo telefono e ha provato a dirmi due volte che mi guardavano ma lui ha bloccato mio figlio per dirmelo. Quindi sta anche facendo mentire nostro figlio che è popone. Ha negato di non sapere che è una videocamera (è un uomo molto intelligente e appassionato di tecnologia, quindi non è possibile). La sua storia su questo gadget non si sommava, era ovvio che stava mentendo. È illegale per un marito registrare una moglie in casa?

    Rispondi
  445. Anna dice:

    Buongiorno
    Vorrei separarmi da mio marito,perennemente è fuori casa non contribuisce né al d’atto economico né affettivo.
    Siamo sposato con la comunione dei beni.ol mutuo lo pago sul mio conto personale. Ci sono possibilità di rivendicare la casa?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ci sono figli e se lei non ha partecipato in quale modo all’acquisto, non ci sono ragioni, quanto meno da un punto di vista giuridico, per ottenere la proprietà ovvero l’assegnazione della casa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  446. Piero dice:

    Buonasera,
    convivo con la mia compagna nella sua casa con la quale ho un figlio.
    Io lavoro, mentre lei da qualche mese ha perso il lavoro e non intende cercarsene un altro (scelta da me non condivisa).
    Non siamo sposati ed in questo momento vorrei mettere fine alla convivenza.
    Sono consapevole che non sono tenuto a mantenere lei ma solo mio figlio.
    Però mi chiedo: il mantenimento del figlio deve ricadere per intero su di me?
    Visto che lei non lavora, non dovrebbe essere suddiviso al 50% tra me i suoceri?
    In giudizio sarebbe legittima una richiesta del genere?
    Nel caso la risposta sia no, perché un padre disoccupato (che non è il mio caso) è comunque obbligato a pagare il mantenimento mentre una madre disoccupata è esonerata?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la madre, se può lavorare, deve lavorare. I suoceri intervengono, con riferimento al mantenimento, solo in caso di evidente stato di bisogno. Se Lei lavora, non può chiamarli in causa. L’assegno di mantenimento verrà quantificato considerato tutte le circostanze compreso il fatto che Sua moglie non possa o non voglia lavorare.
      Se avete una casa di proprietà e la madre, in giudizio, risulterà collocataria prevalentemente della minore vi è anche il rischio che la casa venga assegnata alla madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  447. Lucia dice:

    Buongiorno,
    compimenti vivissimi per il blog.
    Scrivo per chiedere un parere. Convivo da qualche mese nella casa del mio compagno che ha comprato e ammobiliato a sue spese.
    Mensilmente verso una quota al mio compagno per il pagamento delle utenze e della spesa.
    Sono tenuta al pagamento delle spese condominiali e a pagare la metà di eventuali lavori di ristrutturazione o elettrodomestici da cambiare, visto che la casa non è di mia proprietà? in caso di risposta affermativa, potrei chiedere il rimborso delle spese sostenute in futuro?
    grazie per un gentile riscontro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è obbligato. Dovete trovare una intesa per la gestione del Vostro menage familiare.
      Io suggerisco un contributo fisso mensile non proporzionato alle spese di ristrutturazione o miglioria dell’abitazione se quest’ultima risulta intestata esclusivamente al Suo compagno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  448. Salvatore dice:

    Buongiorno,
    vivo in affitto in un appartamento con la mia compagna e nostro figlio.
    Siccome abbiamo necessità di una casa più grande, i miei genitori sono disposti a comprarmene una pagata da loro.
    Nel caso in cui in futuro dovessi separarmi, vorrei evitare l’assegnazione della casa alla mia compagna.
    Stavo pensando di procedere in questo modo: la casa sarà intestata interamente ai miei genitori, loro mi faranno un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di 6 mesi. Alla scadenza di ogni 6 mesi, mi faranno un nuovo contratto della stessa durata.
    In questo modo, in caso di separazione e conseguente assegnazione della casa alla madre e al figlio, allo scadere dei 6 mesi lei sarebbe obbligata a lasciare la casa?
    Ovviamente i miei genitori potrebbero dire che vorrebbero andare ad abitare in questa casa anche se poi non è vero.
    Nel contratto che tipo di destinazione d’uso devo inserire per tutelarmi?
    Esiste qualche cavillo legale che l’avvocato della ex potrebbe usare contro?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’escamotage da Lei proposto è già noto alle aule di Tribunale che, in presenza di minori e di necessità di separarsi, prevedono lo stesso l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole anche nel caso di comodato da lei delineato.
      Per altre ipotesi finalizzate ad evitare l’assegnazione della casa coniugale dovrebbe contattarmi via mail (marcopola@npassociati.com).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  449. Silvana dice:

    Buonasera, io e mio marito ci siamo separati consensualmente nel 2014; dal 2019 però siamo tornati a vivere insieme (abbiamo la residenza nella stessa casa). Possiamo annullare la separazione e tornare ad essere sposati? Figli maggiorenni e fuori casa. Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la nuova convivenza dei coniugi separati sotto lo stesso tetto con ripristino del legame affettivo, fa venire meno gli effetti della separazione. Consiglio di chiedere l’accertamento giudiziale di tale circostanza al fine di dorminre sonni tranquilli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  450. cristina dice:

    buongiorno
    sono divorziata con due figli maggiorenni, uno vive con me e una col padre.
    volevo chidere se il genitore convivenete è obbligato a dare tempestive notizie sulla salute del figlio convivente, in caso di ricoveri in ps
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      rientra sicuramente tra i doveri dei genitori informarsi reciprocamente in caso di ricoveri ospedalieri della prole.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  451. Enzo lamonica dice:

    Sono agli arresti domiciliari, ho patteggiato una pena di 4 anni per rapina aggravata ,ma rischio una volta arrivati i definitivi di finire dentro .e poi ho trovato lavoro cosa devo fare, mi può dare una mano ,ho fatto 6 mesi in carcere adesso agli arresti da 3 mesi ,cosa posso fare per andare ha lavorare ,ho un contratto di lavoro

    Rispondi
  452. Salve dice:

    Buongiorno, purtroppo non vado più d’accordo con la mia compagna e voglio separarmi, abbiamo avuto due figli uno di 10 e 12 la casa è di mia proprietà e lei non produce reddito credo più che altro che non abbia voglia di produrlo visto che dopo numerosi tentativi di farla entrare nella azienda dove lavoro e stata lasciata a casa dopo tre settimane. Quali sono i passi da fare per allontanarla da casa e lasciare qui i ragazzi in modo che continuino a frequentare la scuola e gli amici. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’assegnazione della casa coniugale (independentemente dal fatto se sia il padre o la madre il proprietario di quest’ultima) viene effettuata in favore del genitore che risulta ovvero che risulterà, collocatario prevalentemente della prole.
      Trovare una intesa con Sua moglie è possibile ma occorre prima raccogliere maggiori informazioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469).

      Rispondi
  453. separatamente dice:

    Buongiorno,
    la prassi comporta che il diritto di visita del genitore non collocatario dei figli venga esercitato andando a prendere e riportando i minori presso la casa del genitore collocatario, salvo diverse intese nell’accordo di separazione.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola

    Rispondi
  454. Alessandra dice:

    Buongiorno, fino a poco tempo fa convivevo con il mio compagno con il quale ho un figlio di 18 anni nella casa di mia proprietà.
    Dopo aver scoperto un mio tradimento passato se ne è andato via senza darmi nessun preavviso, sono tornata a casa dal lavoro e non l’ho più trovato.
    Non so nemmeno dove sia andato ad abitare.
    Prima di andarsene si è messo d’accordo con nostro figlio (senza prima dirmi nulla) per versargli un mantenimento ogni mese su un suo conto personale che gli ha fatto aprire, firmando una scrittura privata tra di loro.
    Io vorrei che una parte di quei soldi mio figlio li girasse a me per le spese varie, lui invece si rifiuta e usa il denaro per le sue spese personali.
    Sono riuscita a contattare telefonicamente il padre chiedendo di versare il mantenimento direttamente a me.
    Lui si rifiuta categoricamente dicendo che gli obblighi li ha solo verso il figlio e che a me non deve nulla. Riguardo alla gestione di quel denaro dice che ci dobbiamo mettere d’accordo io e mio figlio e che non è un suo problema. Mi dice pure di fargli causa che tanto lui ha tutte le ricevute dei bonifici fatti, quindi ha assolto ai suoi obblighi e che sicuramente davanti al giudice il figlio farà richiesta per avere il mantenimento versato direttamente sul suo conto personale.
    Se un figlio maggiorenne richiede il mantenimento diretto e la madre è contraria, in base a quali elementi prende la decisione il giudice?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se il figlio è maggiorenne ha diritto di chiedere il contributo al mantenimento diretto in suo favore.
      I genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio se quest’ultimo è impegnato negli studi anche universitari.
      In questo momento lei comunque ha il diritto di chiedere il contributo per il matenimento e se il figlio interverrà formalmente nel predetto giudizio, con un avvocato che difenda i suoi diritti, con richiesta di mantenimento diretto in suo favore, allora il Giudice sarà obbligato a privilegiare quest’ultimo tipo di pagamento.
      Occorre però verificare che il contributo sia equo e proporzionato ai redditi dei genitori ed al precedente tenore di vita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  455. Alessia dice:

    Buongiorno,
    sono divorziata da diversi anni e attualmente vivo nella casa di proprietà del mio ex marito a me assegnata con mio figlio.
    L’ex marito invece vive in un monolocale in affitto.
    Convivo da diversi anni con il mio attuale compagno.
    Mio figlio ha un cattivo rapporto con lui e attualmente è peggiorato molto.
    Mio figlio, che tra un mese diventerà maggiorenne, mi ha chiesto di mandare via di casa il mio compagno perché non lo vuole più viverci insieme.
    Ovviamente io sono totalmente contraria.
    Ora mio figlio mi sta ricattando dicendo che o mando via il mio compagno di casa oppure sceglierà di vivere con il padre e che quindi me ne dovrò andare pure io insieme a lui.
    Il padre di mio figlio è d’accordo con lui in quanto non dovrebbe più pagare l’affitto.
    Posso fare qualcosa per difendermi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quando sarà maggiorenne il figlio potrà fare quelle che desidera ivi incluso scegliere di andare a vivere con il padre.
      In questo caso verrà meno il diritto di assegnazione della casa familiare alla madre.
      Tutto questo indipendentemente da eventuali ricatti del figlio come da Lei descritti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  456. Elena dice:

    Buongiorno. Sono sposata da 4 anni e ho una bambina di due ma le cose non stanno andando bene, io vorrei tornare al mio paese natio e non più vivere a 120km dai miei affetti ma mio marito non vuole. Se ci separassimo io potrei andare a vivere là con la bimba e il papà vederla nei fine settimana? Anche i suoi genitori e parenti risiedono in quel paese. Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      sarebbe meglio costruire un accordo che preveda il trasferimento della madre con i figli.
      In difetto di accordo il Giudice decidera valutando prioritariamente l’interesse dei minori.
      Faccio un esempio: se i minori sono adolescenti con radicati rapporti amicali a Milano e con percorsi scolastici in corso, il Giudice potrebbe anche valutare che sia loro interesse restare a Milano. Nessun Giudice, tuttavia, potrà vietarle di trasferirsi a 120 km di distanza ma la sua decisione potrebbe avere conseguenze sulla collocazione dei minori presso uno o l’altro genitore.
      Se lo desidera possiamo approfondire con calma. In pratica occorre convincere il Giudice che il trasferimento è la migliore soluzione non solo per lei ma anche per i suoi figli sostenendo che il padre (per esempio) non avrebbe il tempo per dedicarsi al loro accudimento in caso di collocazione dei minori presso di lui.
      Cambierebbe non di poco gli equilibri sopra indicati un’offerta di lavoro per la madre nel luogo dove lei si vuole trasferire …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  457. Linda dice:

    Buongiorno Avvocato,
    scrivo da Milano. Mi sto separando, non sono spostata, e ho una figlia di 9 anni. dopo 2 lunghi anni da separati in casa, e dopo aver saputo che lui aveva già un altra relazione, abbiamo fatto mediazione non siamo arrivati ad un accordo. Andremo in giudizio. lui mi continua a pressare dicendomi che non vuole la Giudiziale e che mi conviene accettare la sua proposta (la casa è di sua proprietà) e lui continua a dirmi che i giudici negli ultimi anni danno la casa ai papà e anche il collocamento e che da settembre le cose cambieranno dice che avrà più flessibilità lavorativa e ce andrà 2 volte la settimana a prendere la figlia…..). Ho ricevuto l’atto con scritto cose inventate sulla sua flessibilità di orario e che si occupa della bambina equamente a me…..falso ( io sono libera professionista dal 2021 ( prima ero assunta a tempo indeterminato, ma con il COVID nel 2020 l’azienda per cui lavoravo ha chiuso) lavoro da casa prendo Euro 1400 per 12 mesi circa, negli ultimi 2 anni mi sono occupata io nel portare e prendere alle 16,30 tutti i giorni la bambina e portarla allo sport in settimana. lui è un dipendente con orario fisso prende Euro 2000 x 13 mesi ). le spese alimentari le abbiamo sempre divise a metà, poi lui si è occupato delle spese della casa e io delle 2 auto e dei vestiario e altro della bambina da quando è nata. Adesso io Non voglio fare la guerra, io sono convinta che lui mi stia trattando così perchè spinto dalla fretta della sua compagna, e mi sta trattando male. mi ha sempre voluto “sbattere” mi passi il termine, fuori casa non vede l’ora…… io mi chiedo, fa differenza agli occhi di un giudice chi portai n giudizio la parte?, quanto conta sapere che lui aveva un altra relazione prima di lasciarmi che mi ha nascosto e negato….per 1 anno? ho delle prove di sms rubati di nascosto, posso presentarli o servono a poco? quello che lui chiede è la casa il collocamento prevalente presso di lui e affidamento condiviso. Io ovviamente soffro ancora questa separazione, e sto subendo da 3 anni le sue scelte: i fine settimana alternati e da subito tutti i mercoledì notte esce e trona il gioved’ mattina alle 7,30 per svegliare la figlia, pensando che non si accorga che esce….. Io ripeto non voglio fare la guerra, vorrei solo avere la casa per 5 anni, la fine delle medie e il 60% della figlia per poi dopo arrivare al 50% e trovare una soluzione alternativa dove andare a vivere. Milano sta diventando sempre più cara. Grazie per la vostra attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      molto difficile che lei venga sbattuta fuori di casa, se il Vostro pregresso in ambito familiare è caratterizzato da un accudimento prevalente dei figli da parte della madre.
      Mi scusi la sintesi ma io fossi in lei continuerei a combattere anche davanti al Gidice per chiedere l’assegnazione della casa familiare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  458. Salvo dice:

    Vi vorrei chiedere un parere se posso.
    sono papa di un figlio di 8 anni, tre anni fa mia moglie mi aveva chiesto la separazione (ed ero uscito di casa 1 anno e mezzo) all epoca eravo in affitto, poi mi ha chiesto di tornare mi ha fatto ritiriare la separazione firmare un mutuo e ristrutturare un appartamento, ora dp due anni perche si e di nuovo accorta di nn amarmi piu mi ha chiesto di nuovo la separazione , 300 euro al mese per il figlio e vuole tenersi l appartamento . Lei prende 1200 io 2000 euro al mese. Puo farlo ? Conviene giudiziale? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se ci sono dei figli il genitore collocatario prevalentemente dei figli ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.
      A mio avviso non conviene una giudiziale salvo il fatto che in causa potrebbe sostenere che l’assegno per il mantenimento debba essere ridotto in ragione del fatto che lei dovrà continuare a pagare un mutuo nonchè un affito per la sua nuova abitazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  459. Chiara dice:

    Buongiorno,
    Sono una madre separata (non ci siamo mai sposati) e ho una bambina di 7 anni disabile.
    Quest’estate il padre l’ha portata al mare e dopo una settimana mi comunica che ha avuto un’infezione al mignolo del piede (ci tengo a precisare che la bambina non ha la sensibilità in quella zona e di conseguenza non si lamenta).
    Vorrei capire se giuridicamente il genitore è obbligato a comunicare tempestivamente sullo stato di saluto del figlio ed eventualmente se c’è un illecito.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Chiara,
      dipende tutto dalla gravità della patologia accusata da Sua figlia. Se il padre ha curato adeguatamente la figlia e non ha ritenuto l’infezione di tale gravità da dovere avvisare la madre potrebbe anche non essere sanzionato il comportamento di quest’ultimo. La procedura è quella prevista dall’art. 709 ter cod. proc. civ. per chiedere di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Chiara dice:

        Buongiorno,
        In data 24 il padre mi segnalava che la ferita sanguinava, gli chiesi una foto e in seguito la portai subito al pronto soccorso e il dermatologo ha refertato un’ulcera, tra l’altro non al mignolo come segnalato dal padre ma alla pianta del piede. Le ho somministrato l’antibiotico per 7 gg ed eseguo la medicazione alla ferita una volta al giorno. Le medicazioni effettuate dal padre si limitavano alla connettivina ma mi sembra evidente che la situazione non è andata a migliorare ma a peggiorare. Cordiali saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          se vuole fare un’istanza al Giudice per sanzionare il comportamento del padre con apposita iniziativa giudiziaria sono a disposizione. Vale il vecchio adagio se il gioco vale la candela. Per un giudizio ci sono spese da affrontare e occorrebbe anche che un medico documentasse con propria relazione la tardività e l’inadeguatezza perchè nè io, nè lei e, tanto meno, un Giudice, avremmo le competenze per valutare tali ultime circostanze.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  460. Fiorella dice:

    Salve avvocato mia madre 4 anni fa ha abbandonato la casa lasciando lì me e mia sorella ormai maggiorenni. Abbiamo una terza sorella più grande di noi, che ha rapporti con mia madre e che attualmente si è trasferita in quella casa perché ha dovuto lasciare la casa in affitto che la proprietaria ha venduto. In quella casa c’è la Mobilia che quando è stata acquistata il prestito è stato fatto a nome mio quindi tutti i bollettini sono a nome mio ovviamente la metà di quella cifra l’ho pagata anche io! Ora a me servirebbe. mia madre e mia sorella potrebbero opporsi a questo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può agire in giudizio per chiedere la restituzine del mobilio di sua proprietà ovvero degli importi che lei ha speso per i predetti arredi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  461. Ale dice:

    Salve,
    Sono madre di 2 minori e in fase di separazione. Da tempo il rapporto nn va e da qualche mese ho intrapreso una relazione con un’altra donna.moo marito 2 gg fa è arrivato a casa con una lettera di separazione consensuale ma ha preso a mia insaputa i bambini portandoli dai suoi e indicando nella lettera che si trstta di una vacanza per qualche settimana. Può farlo? Io cosa rischio? Potrei perdere l’affidamento dei bambini ? Lui nn permette adesso che io stia sola con i piccoli, solo in sua presenza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che lei abbia bisogno dell’assistenza di un avvocato.
      Se lei è bravo genitore non rischia di perdere l’affidamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  462. Patrizia dice:

    Buongiorno, sono divorziata da circa un anno con due figli. In vista di un imminente viaggio all’estero ho richiesto al padre di consegnare alla figlia la carta d’identità, ma essendo in vacanza ed avendola lasciata a casa, lui si rifiuta di rientrare appositamente e di riconsegnarmela. Come posso agire per ottenere il documento? Può rifiutarsi di consegnermelo?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può fare una istanza al Giudice per chiedere l’autorizzazione all’espatrio.
      Prima dell’istanza fare una richiesta formale per iscritto tramite avvocato al Suo ex.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  463. Ex moglie dice:

    Buongiorno, Il mio quasi ex Marito per tentare di ottenere che il divorzio avesse come foto di competenza la sua residenza ( é tornato dai genitori, mi ha iscritta all AIRE senza mio consenso.

    Noi lavoriamo per aziende tedesche ma io vivo 6 mesi l anno in Italia.
    Se ora tolgo l iscrizione all AIRE posso richiedere che il Foro competenze sia la mia città ( Torino) e non la sua ( Roma)?
    Non dovrebbe esser sempre la città del convenuto?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      avete dei figli ?
      se la riposta è positiva la competenza si radica dove è ubicata la residenza abituale dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  464. Carmela occhipinti dice:

    Salve avvocato ,
    Mi ritrovo in una situazione a dir poco pessima:convivo da 5 anni , abbiamo una bimba di 14 mesi , quando la bimba aveva solo un mese ci siamo trasferiti nella casa che abbiamo comprato (mutuo cointestato) ed è da quando ci siamo trasferiti che litighiamo sempre:anzi lui litiga con me sempre..cerca sempre un motivo anche banale per litigare dice sempre che sono superficiale,che sono sbadata,che sono depressa,che ogni volta io lo porto sempre ad arrabbiarsi ,che ogni volta che entra in questa casa soffre perché dice che pensa che con me non può avere futuro perché mi trova disinteressata ai suoi discorsi e a tutto quello che dice lui .mi accusa del fatto che io non segua i suoi consigli riguardanti nostra figlia:nell ultima settimana la.bimba piange perché nonnvuole mangiare.. da mamma ovviamente era normale che anche la sera dopo le preparo la cena ma lui dice che al.posto di buttar tutto le devo fare il biberon ma perché?cmq questo è solo uno dei motivi futili per cui lui inizia i litigi . Alza la voce sia che io gli rispondo (in questo caso dice che io mi devo statr zitta )sia che non gli rispondo (dice che sono maleducata e che io proprio lo ignoro e che non mi interessa nulla di lui ).dopo ogni litigi silenzio totale anche per una settimana intera . Tutto ciò devastante . Non considera nemmeno la bimba . Arriva da lavoro e sale in camera come se non esistessimo. La sera io mangio com la bimba e lui quando finiamonnoi mangia lui . Non riesco a descrivere quello che provo.
    Entrambi lavoriamo..facciamo giornata e la bimba frequenta il nido . Non sono felice davvero. Casa cointestata . Io vorrei andare via con la bimba proprio perché la situazione è molto pesante. Psicologicamente sono distrutta. Sono distratta sempre perché è lui che mi porta a questo. Mi dice sempre che non sono buona a niente .
    Gli ho detto che voglio andare dai miei genitori per qualche settimana che vivono in sicilia .(noi viviamo a lodi )ma lui mi dice che non vado da nessuna parte con la bimba se non gli porto un documento che attesti che io posso portare la bimba via anche senza il suo consenso . È così?devo davvero fare questo?
    Grazie in anticipo per la sua risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non vada dai suoi genitori: non farebbe altro che assecondare i desideri di suo marito in questo modo.
      Mantenga radicata la residenza di sua figlia (sia di fatto che a livello anagrafico) presso la casa familiare.
      Prensti ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio avanzando richiesta di assegnazione della casa familiare, collocazione prevalente della figlia presso la madre e mantenimento della figlia.
      Questi sono i suoi diritti.
      Se vuole approfondiamo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  465. Laura dice:

    Buongiorno, Sono divorziata dal mese di marzo con divorzio consensuale. mi sono stati affidati tre figli e la casa coniugale, Sulla quale grava un mutuo per i prossimi 10 anni che io e il mio ex marito abbiamo sempre pagato e stiamo ancora pagando a metà per ciascuno.nel mese di giugno ho provveduto a comunicare il mio ex marito che a breve mi risposerò dopo una relazione che dura da anni e di cui lui era già a conoscenza .i miei figli conoscono ovviamente il futuro marito e da qualche tempo già conviviamo felicemente.dopo due mesi dalla comunicazione il mio ex marito ha cominciato a infastidirmi con degli atteggiamenti estremamente arroganti e maleducati, l’ultimo dei quali è stato pochi giorni fa quando si è presentato senza alcun invito a casa mia pretendendo di salire e facendomi l’ennesima piazzata usando toni intimidatori e mandandomi a quel paese in presenza dei miei figli.La vera questione però è un’altra continua a infastidirmi chiedendomi degli accordi sulla casa in cui abito perché a detta sua non è dignitoso che io vi abiti con una persona che non sia lui , in un immobile che per metà paga anche lui.ovviamente ho tentato di spiegargli che l’immobile mi è stato assegnato perché ci abito con tre figli che tra parentesi mantengo praticamente in toto io con il mio nuovo compagno.ho provato a spiegargli che questa casa sarà sempre per metà sua e che domani quando i ragazzi saranno grandi se decideremo di venderla avrà la metà della sua quota ma lui insiste nel dire che dobbiamo trovare un accordo adesso e che se non lo faremo continuerà a telefonarmi e a venirmi a disturbare.io so di non avere alcun obbligo in questo senso perché la casa come ripeto è stata assegnata a me e perché io e il mio compagno ci occupiamo delle spese condominiali e di tutto ciò che riguarda l’appartamento senza chiaramente gravare in alcun modo su di lui.vi chiedo però se è possibile che io in qualche modo blocchi questi atteggiamenti arroganti e fastidiosi e se il mio ex marito ha qualche appiglio legale per cercare di sottrarmi l’assegnazione della casa magari facendo leva sul fatto che ho contratto nuovo matrimonio. Questi atteggiamenti mi disturbano molto ma soprattutto non tollero più di essere disturbata dopo che il signore ha firmato liberamente degli accordi di divorzio e ora pretende che io liquidi la sua parte e mi accolli il mutuo. Potessi farlo! L’operazione per me è troppo onerosa. grazie buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      c’è un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto le risposte ai suoi quesiti.
      In questa
      Buongiorno,
      c’è un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto le risposte ai suoi quesiti.
      In questa sede mi limito ad osservare che sSecondo l’art. 337-sexies cod. civ., primo comma, terza parte, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio58. Con riferimento alle suddette
      quattro ipotesi al verificarsi delle quali la legge (mediante una interpretazione letterale della stessa)
      sembra prevedere una automatica cessazione dell’assegnazione della casa familiare, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 308 del 2008 che si è pronunciata relativamente alle ultime due ipotesi (convivenza more uxorio o nuovo matrimonio) affermando che la norma va interpretata alla luce del criterio dell’interesse dei figli, cosicché, anche al verificarsi di queste due ipotesi, ben può il giudice ritenere di non revocare l’assegnazione della casa familiare. Può non deve. Quindi, in estrema sintesi, il diritto all’assegnazione della casa coniugla potrebbe essere rimesso in discussione dopo il suo nuovo matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  466. And77 dice:

    Salve vorrei un vostro parere sono separato con affido congiunto, mese di agosto da dividere 15 giorni ciascuno con il figlio (13 anni) ……. Primi 15 con la madre, ma senza andare da nessuna parte (provincia di Monza)……. io invece ho la possibilità di partire per il mare dal 10 fino al 31…..ovviamente mio figlio vorrebbe partire con me anticipatamente ( e non aspettare il 16)…..ovviamente la madre si oppone….. La volontà del figlio conta qualcosa o non posso fare altro che accettare l ostinazione della madre??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      mi spiace del ritardo con cui rispondo alla sua richiesta che mi era “sfuggita”. I provvedimenti giudizari vanno rispettati. Se non rispecchiano le esigenze del figlio si può provare a modificarli con apposita istanza sempre da rivolgere al Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  467. Alice dice:

    Buonasera 3 anni fa ho fatto richiesta dell’ assegno di mantenimento x nostro figlio, dopo 5 anni che non dava nulla( ho tentennato credendo alle sue false scuse) ho fatto richiesta anche degli arretrati x questi 5 anni ma non mi sono stati concessi in quanto serviva una sentenza a parte, a detta del giudice.
    Cosa devo fare x ottenere gli arretrati?
    Inoltre da 5 mesi non paga i 250€ stabiliti, come posso procedere.
    Grazie x il tempo che mi dedicherete.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      precetto, pignoramento e denuncia penale.
      Questi i rimedi in caso di mancato pagamento del mantenimento del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  468. Efimia dice:

    Buongiorno sono da 15 anni insieme a mio convivente italiano abbiamo sempre condiviso le spese e non ho ricevuto regali anno scorso ho fatto un prestito dal mio compagno e mi ha accordato un prestito ogni mese io ho rispettato i nostri accordi ma adesso dopo un litigio luì richiede i soldi e minaccia mio figlio il prestito e stato fatto a me io posso dare tutto indietro ma non voglio gli accordi erano di 400€al mese.Mi sono sempre presa cura di lui e non mi aspettavo questo.A che cosa vado incontro se rifiuto di dare tutti i soldi subito?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      il mio suggerimento è quello di agire in giudizio con ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Prima di tutto deve essere riconosciuto il mantenimento per suo figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  469. Piera vaiani dice:

    Buongiorno, mio figlio si sta separando dalla moglie, che ha abbandonato il tetto coniugale per un altro compagno. Hanno una bambina di 5 anni, che in orari lavorativi è sempre stata curata dai nonni paterni. La separazione è ancora agli inizi delle trattative. La bambina verrebbe affidata al papà. Lei adesso vorrebbe portare la bambina con lei qualche giorno. Lontano da casa e con un’altra persona estranea in casa. È possibile questo? È libera di farlo O ci vuole il permesso del papà, anche se gli atti della separazione non sono ancora conclusi? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che ci siano dei provvedimenti provvisori del Giudice e occorrerebbe verificarli.
      Allo stato attuale, comunque, padre e madre conservano i propri diritti di genitori e immagino li conserveranno anche in futuro (un tradimento non fa venire meno la responsabilità genitoriale di padre e madre). Compreso il diritto di stare in compagnia con i figli senza, tuttavia, turbare la loro serena crescita. Per esempio, è sconsigliabile presentare al figlio partner occasionali. Lo stesso non si può affermare laddove la relazione affettiva con il nuovo partner sia consolidata nel tempo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  470. Paolo dice:

    Buonasera avvocato,

    Io e la mia compagna (non siamo spostati) conviviamo e abbiamo una bambina di 3 anni.

    Stiamo procedendo con separazione consensuale. Io ho un reddito mensile netto di 2500€, lei ha un part-time da 800€ netti al mese.
    Finora ho sostenuto io le spese per asilo, piscina, centri estivi, abbigliamento, giochi. Non abbiamo la casa di proprietà ma siamo attualmente in affitto.

    La mia compagna andrebbe a vivere da sua madre con mia figlia e ipotizziamo di accordarci con un affidamento di 4 giorno alla settimana con la mia compagna e 3 giorni con me nell’attuale casa con affitto da 650€ al mese più spese condominiali si circa 2000€ all’anno.

    Non abbiamo alcuna priorità in comune.

    Potrebbe essere adeguato un assegno di mantenimento da parte mia per mia figlia di circa 500€ mensili? Cosa potrebbe chiedermi?

    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      davanti ad un Giudice rischia un assegno per un importo anche sensibilmente più alto.
      Il tutto dipende anche da come suddividerete le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  471. Luca dice:

    Buonasera,
    Io e mia moglie siamo sposati da 15 anni con un figlio di 5. Lei vorrebbe la separazione.
    Siamo in separazione dei beni e lei è proprietaria della casa coniugale senza mutuo. Ha sempre fatto la casalinga in quanto di famiglia benestante. Io ho un lavoro dipendente con stipendio fisso + variabile senza nessun tipo di altra liquidità o immobili.
    Il mantenimento verrà calcolato solo sulla parte fissa dello stipendio o anche su quella variabile?
    Visto che Lei ha un immobile potrebbe essere che il mantenimento sarà il contrario? Ossia che lei lo debba dare a me?
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Luca,
      il mantenimento verrà proporzionato al reddito ed al patrimonio dei coniugi. Con riferimento al reddito, il documento che si allega al giudizio è un CUD oppure la dichiarazione dei redditi (quindi, comprensivo del variabile).
      Il mantenimento per il figlio dovrà essere versato dal genitore che non risulterà collocatario prevalentemente di quest’ultimo, in favore dell’altro genitore. Ovviamete occorrerebbe mettere in evidenza la migliore situazione patrimoniale di sua moglie per cercare di contenere l’entità dell’assegno di mantenimento e sempre che non sia il padre ad occuparsi prevalentemente del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti

      Rispondi
  472. Roberta dice:

    Buonasera, vorrei sapere come chiedere il riproporzionamento del mantenimento dei figli.
    Ho una figlia di 7 anni, il papà versa un mantenimento minimo. Non ho mai richiesto il riproporzionamento e so che si dovrebbe fare ogni anno. Posso richiederlo direttamente senza passare per avvocati?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se sta parlando dell’aggiornamento ISTAT, Lei ha diritto di chiederlo ogni anno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  473. Sabrina dice:

    Buonasera, siamo due conviventi con 2 figli minorenni che abbiamo deciso di lasciarci. Abitiamo a milano ed essendo comunque in buone rapporti abbiamo trovato un accordo su tutto. Io ho comprato la metà della casa in cui risiediamo e lui con i soldi che ha preso si è comprato una casa per conto suo dove andrà a vivere a gennaio. Siamo d’accordo sul mantenimento e la gestione figli ma credo che comunque, soprattuto ai fine isee, sia necessario un documento legale che certifichi la separazione. Possiamo farlo adesso o dobbiamo comunque aspettare che lui cambi residenza a gennaio? Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ai fini isee, serve solo che gli ex conviventi non risultino più con la medesima residenza anagrafica.
      Ai fine della formalizzazione delle Vostre intese (sull’affidamento, sul collocamento dei minori, sul diritto di visita, sul contributo al mantenimento per i figli) potete presentare in Tribunale un ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori del matrimonio. Servono due avvocati, uno per parte.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  474. Micaela dice:

    Buongiorno,
    Scrivo dalla provincia di Monza Brianza. Mio padre ha un’appartamento di proprietà che in questo momento è in affitto con un contratto di affitto 4+4 ( con scadenza nel 2025) . L’affittuaria, paga il mese, ma non con eccellente regolarità, diciamo che possono passare anche 2 mesi e mezzo prima del pagamento degli arretrati. Ma, a prescindere da questa situazione, in questo momento ne avremmo bisogno per poter dare un alloggio alla badante di mia mamma, che in questo momento è praticamente disabile e assistita durante tutto il giorno.
    La badante è assunta con regolare contratto di lavoro, ha la residenza qui in casa ma avremmo piacere che anche lei possa avere uno spazio suo per poter vivere con la sua famiglia quando non lavora con mia mamma.
    Chiedo cortesemente se esistano delle possibilità a livello legale di intercedere facendo decadere il contratto di affitto con anticipo.
    Ringrazio in anticipo ,
    Cordiali Saluti
    Dott.ssa Micaela Placentino

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il locatore può dare disdetta per finita locazione, tramite una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o PEC al conduttore da inviare almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto se si tratta di beni immobili ad uso abitativo ma devono sussistere ragioni prestabilite: quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio ovvero del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;quando intenda destinare l’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto (il locatore deve essere persona giuridica società o ente pubblico e deve offrire al conduttore altro immobile idoneo di cui abbia la piena disponibilità); quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune; quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito (o deve esserne assicurata la stabilità) e la permanenza del conduttore è di ostacolo allo svolgimento dei lavori, ovvero quando lo stabile debba essere integralmente ristrutturato, demolito o trasformato e si renda quindi necessario, per ragioni tecniche, lo sgombero dell’immobile; se il conduttore senza giustificato motivo non occupa continuativamente l’immobile locato; quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso il conduttore ha il diritto di prelazione).
      Temo, quindi, che l’ipotesi da Lei esposta non possa includersi nelle suindicate ragioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  475. Marianna dice:

    Buonasera sono legalmente separata ma convivo con il mio ex e i tre figli sotto lo stesso tetto chiedo se io neI giorni in cui i figli devono stare con il padre posso allontanarmi da casa esenza rendere conto di dove vado grazie mille per la risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con la separazione è stato stabilito che marito e moglie possono convivere nella stessa abitazione ?
      Faccio questa domanda perchè con la ripresa della convivenza vi è il rischio che quest’ultima possa considerarsi riconciliazione facendo venire meno gli effetti della separazione.
      Sul punto la cassazione ha enunciato che per provare la riconciliazione tra coniugi separati, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
      Se siamo in quest’ultima situazione (convivenza senza ripresa dei materiali e spirituali tra i coniugi), quando i figli devono restare in compagnia del padre, lei può fare quello che desidera senza necessità di rendere conto a nessuno dei suoi spostamenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  476. Anna dice:

    Buongiorno, sono residente a Milano e mi sono sposata a Milano. È possibile chiedere la separazione consensuale in altro comune della lombardia?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lei si riferisce alla procedura di separazione in Comune senza l’assistenza di legali, deve rivolgersi nel comune dove avete la residenza oppure nel comune dove è stato celebrato il matrimonio. Non è possibile la seprazione presso il Comune di residenza se esistono figli non autosufficienti da un punto di vista economico e non si possono, con tale procedura, effettuare disposizioni patrimoniali tra i coniugi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  477. Antonio santoro dice:

    Buongriono sono genitore convivente (non sposato) padre di tre figli della provincia di Monza, che sta vivendo una situazione di crisi con l’attuale compagna.
    La mia compagna non lavora. Fino ad oggi ho proveduto io alle spese della famiglia in larga parte e lei percepisce tramite un affitto una somma mensile (circa 1000€ non dichiarata)
    La casa (con ancora mutuo in corso) è intestata a me ma con mutuo cointestato.
    Premesso che le condizioni lavorative mi permettono di poter seguire i figli regolarmente in misure uguale alla madre (cosa che desiderei) che scenari possono dilenearsi (partendo dal presupposto che la casa probabilmente verrà assegnatra a lei)?
    mi saranno chiesti solamente gli assegni mantenimento per i figli o dovrò corrispondere anche alla madre (premesso che è perfettamente in grado di trovare un lavoro) e il mutuo sarebbe da suddividere tra le parti o dovrei continuare a pagare in toto pur non abitando nella casa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non esistono obblighi di mantenimento in favore dell’ex convivente. Al massimo gli alimenti connessi ad una grave situaizone di indigenza economica che non mi sembra sussistere nel caso di specie.
      Sussistono, invece, come già a Sua conoscenza, obblighi di mantenimento in favore dei figli.
      Nel caso che ci ha rappresentato sembra suggeribile impostare un’eventuale trattativa avanzando richiesta di collocamento paritetitco (50 e 50) dei figli anche al fine di ridurre sensibilmente gli obblighi di mantenimento.
      La madre, molto probabilmente, avanzerà richiesta di collocamento prevalente dei figli presso di sè con conseguente richiesta di assegnazione della casa familiare. Se il mutuo è cointesato è improbabile se non addirittura impossibile che la banca rinuncia alla solidarietà passiva in capo ai conviventi anche dopo la procedura di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Nella maggior parte dei casi, il coniuge con il reddito più alto può scegliere di pagare per intero la rata del mutuo e detrarre tale spesa dall’assegno di mantenimento dovuto a favore dell’ex coniuge. Tale decisione deve essere espressamente menzionata all’interno dell’accordo consensuale di separazione.
      Se lo desidera, possiamo approfondire insieme.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  478. Andrea Scannavini dice:

    Buonasera,
    facciamo un ipotesi che una coppia decida di andare a convivere nella casa di lui, che é l’unico proprietario.
    Lei ha già un figlio nato da una precedente relazione, che andrà a vivere insieme alla coppia.
    Nel caso di una futura separazione lei potrà chiedere l’assegnazione della casa anche se il figlio non é del compagno?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la decisione venisse rimessa ad un Giudice è assai probabile che un Giudice conceda un congruo termine alla madre ed al figlio per trovare una nuova abitazione ma la Cassazione, in tema di assegnazione della casa familiare, ha escluso il diritto all’assegnazione al coniuge convivente con un figlio minore che non sia figlio anche dell’altro coniuge (Cass. Civ. sez. I, 2 ottobre 2007 n. 20688).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  479. Dayana dice:

    Buona sera
    Io scrivevo perché volvevo sapere gentilmente come comportarmi
    Il mio compagno ha avuto una figlia circa 9 anni fa in fino a due anni fa ha sempre dato il mantenimento da due anni a questa parte non ha avuto un lavoro fisso ne un reddito stabile fino ad ora che si ta recuperando nel frattempo noi abbiamo avuto una bimba che attualmente ha un anno
    Ora la madre di sua figli ha interpellato gli avvocati perché vuole percepire il suo assegno per la figlia
    Sapreste dirmi a quanto ammonterebbe
    Noi attualmente stiamo abitando con un nostro patente dove condividiamo la casa e diamo 500€ più spese di luce e gas per la casa però tra poco dovremmo cambiare casa e prendercene una tutta per noi che ammonterà a 600€ più spese di luce e gas. L’unico ha lavorare è il mio compagno mantenendo così me e la nostra bambina lui percepisce 1400€ al mese
    L’assegno per sua figlia all’incirca quanto sarebbe?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorrebbe conoscere maggiormente nel dettaglio la situaizone reddituale a patrimoniale degli obbligati al mantenimento (padre e madre). In ogni caso, se non è stata assegnata la casa familiare alla madre, un Giudice, difficilmente, scende sotto ad € 250,00 mensili per il mantenimento al quale occorre aggiungere il rimborso delle spese straordinarie nella misura (di solito) del 50%.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  480. Vanessa,antonella dice:

    Salve sono separata abbiamo solo convissuto e abbiamo avuto da poco una bambina abbiano un po’ di discussioni sono tenuta a chiedere al papà ad esempio se fare o no una cosa ? O ha solo diritto all’informazione ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      i genitori devono prendere insieme le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli (per es. scuola, salute, religione). Se vuole andare a prendersi un gelato con sua figlia non deve rendere conto a nessuno.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  481. maurizio dice:

    Buongiorno,

    In seguito all’inizio di una nuova convivenza, la mia ex moglie ha deciso di vendere la casa coniugale (cointestata al 50%) e di acquistarne nuova una insieme al suo compagno.
    In seguito a questo cambio di abitazione pero si è reso necessario il cambio di alcuni degli arredi interni (lasciati a lei a suo tempo insieme alla casa coniugale) fra cui la camera di mio figlio (acquistata giusto poco prima della separazione) ed ora la mia ex moglie mi chiede, quale spesa straordinaria, di contribuire al 50% alle sue spese d’acquisto.

    Io mi sono opposto perche non sono mai stato interpellato in merito, ne sulla reale necessita di cambiare la camera ( e ribadisco la camera aveva meno di 3 anni) ne sulla questione economica visto che la cifra che chiede è a mio avviso esorbitante.

    Ho cercato nei documenti di separazione e divorzio e nell’elenco delle varie spese ordinarie e straordinarie non si parla mai nello specifico di arredamento che secondo me è legato alla proprieta della casa e non al mantenimento in se del figlio, anche perche a questo punto essendo anch’io in procinto di acquistare “Finalmente” una nuova abitazione (con una camera per mio figlio), avro la necessita di acquistare una camera per lui
    Quindi dovrei chiederle a mia volta il 50%..

    Cosa ne pensa?
    Cordiali saluti
    Maurizio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buuongiorno,
      salvo pattuizioni specifiche nero su bianco, ritengo che si tratta di una spesa straordinaria che avrebbe dovuto essere concordata PRIMA di essere sostenuta. Ne consegue che non è tenuto al rimborso.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  482. Alessia dice:

    Salve, sto cessando una convivenza da cui è nato un figlio, ancora minore. La casa è cointestata, l’altra parte ha una quota del 65% e io del 35%. Il mutuo è invece al 50%. Per trovare una soluzione e non sradicare mio figlio vorrei acquistare la quota del mio ex convivente. Devo necessariamente dargli il 65% della eventuale valutazione oppure l’accordo può essere diverso visto che il mutuo era al 50%?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      fossi in Lei chiederei semplicemente l’assegnazione della casa familiare. Diritto riconosciuto in favore del genitore (convivente e/o coniugato) collocatario del minore.
      Esiste, ma sono certo che lei ne sia a conoscenza, un procedimento denominato ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio che le permette di avanzare la predetta richiesta.
      Se vuole approfondire: 349.8197797.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  483. Sara1985 dice:

    Buongiorno, mi chiamo Sara e ho una bambina di 3 anni. Io e il padre, non sposati, ci siamo lasciati, dopo una relazione di 5 anni. Il padre ha sempre lavorato fuori, ed é stato presente solo il finesettimana, presente fisicamente ma non mentalmente in quanto impegnato in altre attività ludiche…
    Non ha mai badato alla bambina, che anche se lo riconosce, non lo considera assolutamente una figura di riferimento. Non é mai stata da sola con lui.
    Ho ricevuto il ricorso dal padre per regolare il diritto di visita. Pretende che la bambina venga “sbatacchiata” da una casa all’altra e addirittura che IO debba, alternativamente, portargliela a casa sua (35km). Premetto che questa persona ha la patente e dispone di auto.
    Altro dettaglio: il padre della bambina, che lavora fuori regione dal lunedì al giovedí o venerdì, pretende che settimanalmente io mi senta con lui per vedere quando fa rientro.
    Inoltre, non vuole i weekend alternati (sono anche io una lavoratrice) ma vuole dividere la bambina ogni sabato e ogni domenica tra me e lui.
    Ovviamente ha chiesto anche il pernottamento.
    Potete farmi un pronostico della decisione del Giudice?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come precisato nel sito, il forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  484. Amedeo dice:

    Avvocato buongiorno vorrei chiedere se il suo avvocato può chiedermi di mandare la email a lei per fare un cambio turno da chiedere a mia moglie per vedere mia figlia.siamo separati

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi contatti anche per telefono (fisso: 02.72022469 – cell: 349.8197797) e ci metteremo d’accordo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  485. Monica dice:

    Buongiorno,
    Sono una mamma lavoratrice di 36 anni e sono divorziata dal padre di mio figlio di 9 anni.
    La scuola è terminata e la ho necessità di iscrivilo ad un centro estivo diurno (pubblico).
    Ho avvertito il mio ex marito circa la mie intenzioni, ho richiesto una risposta entro la data ultima per inoltrare l’iscrizione. La risposta, negativa, è arrivata tardi. Nel frattempo avevo iscritto mio figlio l’ultimo giorno utile per non perdere il posto: ho inoltrato l’iscrizione che è stata accettata dal Comune e successivamente ho provveduto autonomamente al pagamento.
    Ora, dopo due giorni di frequentazione, la cooperativa che gestisce il centro estivo rifiuta mio figlio perché manca il consenso del padre e l’amministrazione comunale si appella ad un regolamento nazionale dei centri estivi diurni….

    Il centro estivo rientra fra le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo…ma al di la di questo, perché non ci viene nemmeno data la possibilità di accedere alla struttura nei giorni in cui mio figlio è sotto la mia responsabilità?
    Potete gentilmente darmi Voi qualche indicazione?

    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il protocollo sulle spese straordinarie regola esclusivamente la ripartizione delle spese tra i genitori.
      Per l’iscrizione, invece, in presenza di affido condiviso tra i genitori, servono entrambe le firme e non si considerano i tempi di permanenza del figlio con uno dei genitori.
      Ci si può rivolgere ad un Giudice per sanzionare il comportamento del padre e chiedere che il Giudice si pronunci sulla predetta iscrizione. I tempi offerti dalla giustizia italiana permetterebbero soltanto di risolvere similari problemi per il 2023 non per l’anno in corso e tanto meno per il mese di luglio 2022. Ma il padre, se responsabile, verrebbe sanzionato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  486. Luca dice:

    Buongiorno,
    ho intenzione di cessare la convivenza dalla mia compagna con la quale ho una figlia (NON siamo sposati).
    La casa in cui viviamo è di esclusiva proprietà di lei. Invece, io sono proprietario di un appartamento dove vivevo da single che adesso è vuoto, dove ho intenzione di ritornare a breve. Lei ha perso il lavoro e non intende cercarsene un altro. Quindi solo l’unica fonte di reddito è il mio stipendio.
    Sono disponibile a pagare il mantenimento a mia figlia. Invece so che nelle coppie NON sposate non è possibile chiedere il mantenimento ma solo gli alimenti a causa la legge Cirinnà (intendo per il convivente, non per i figli). Ho i seguenti dubbi in merito alla legge appena citata:
    – La ex convivente può chiedere gli alimenti anche se ha dei genitori che potrebbero aiutarla senza problemi?
    – Nel caso fossi costretto a pagarli sarebbe per un tempo prestabilito oppure a tempo indeterminato?

    In questi anni non ho mai spostato la residenza dal mio appartamento. Quindi non sono mai risultato nello stato di famiglia. La cosa può andare a mio vantaggio o indifferente? In una eventuale causa potrei dire che in questi anni non ho mai convissuto ma ho solo provveduto a contribuire in modo diretto per il mantenimento della figlia? Questo mi esenterebbe dal pagare gli alimenti alla ex convivente?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non vi è obbligo di mantenimento della ex convivente.
      In occasione della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio (in sede congiunta oppure contenziosa) verrà quantificato il contributo per il mantenimento della figlia.
      Non ha rilevanza la Sua residenza anagrafica ma solo quella effettiva. Del resto tale circosanza non ha molta rilevanza considerato che la casa familiare appartiene alla sua ex compagna.
      Con riferimento al pagamento degli alimenti in favore della sua ex compagna il rischio è assai remoto, se non addirittura inesistente, in considerazione del fatto che sono in vita i genitori della sua ex compagna e che quest’ultima dovrebbe dimostrare una grave stato di indigenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  487. alessandro dice:

    Ho avuto una relazione di 4 anni con la mia compagna e durante la nostra relazione ho pagato personalemte debiti contratti da lei ancora prima che ci conoscessimo con la promessa sua (verbale) di restituirmeli appena possibile..La relazione si è interrotta qualche mese fa’ , posso chiedere il rimborso di tali pagamenti?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Alessandro,
      ha le prove del versamento in favore della Sua ex compagna delle somme relative ai prestiti ? Ovvero le prove che i debiti della sua ex sono stati da Lei onorati ? Se la risposta è affermativa, inizi a manifestare nero su bianco le richieste di restituzione. Poi anche tramite avvocato se non riceve soddisfazione. Cerchi di stimolare un riconoscimento di debito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  488. Barbara dice:

    Sono divorziata e ho assegnazione prevalente figli. Percepisco un assegno bassissimo perché nello stipulare gli accordi avevo tenuto conto dell’affitto che il mio ex doveva pagare e del nostro mutuo pagato metà da me e metà da lui. L’assegno purtroppo è insufficiente, anche perché lui non paga un centesimo di extra e nemmeno passa qualche euro ai ragazzi per le loro esigenze personali, alle quali devo provvedere io. Dopo l’estate so che andrà a vivere altrove a costo zero (appartamento di proprietà di un amico) ma da quanto so ha intenzione di subaffittare l’appartamento in cui abita ora, per continuare a figurare inquilino con affitto a carico. Dal momento che ho intenzione di chiedere adeguamento dell’assegno mensile, mi chiedo come si possa dimostrare che non abiterà più in tale appartamento e che quindi l’onere dell’affitto sarà venuto meno. Mi chiedo inoltre su che cifra dovrebbe assestarsi l’assegno mensile secondo le tabelle del tribunale ( so che dipende dal reddito ma vorrei avere una media per tre figli) Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Barbara,
      non esistono delle tabelle predeterminate per quantificare l’assegno di mantenimento per i figli.
      Contesti, comunque, in sede giudiziale, la diminuzione delle spese che deve sostenere il suo ex per giustificare l’aumento dell’importo versato a titolo di mantenimento. La residenza e la dimora, a livello anagrafico, devono coincidere di solito. Mi sembra antieconomico, comunque, incaricare un investigatore con riferimento a questo genere di accertamenti. Chiami a testimoniare i vicini, il custode e gli amici. Faccia foto del citofono.
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  489. Sara dice:

    Buonasera, mi sono sposato due anni fa ed ho un figlio da una precedete relazione. Il collocamento è presso la madre ma per accordi internos da giugno a metà agosto lo terrò con me. Ho necessità che per alcune ore il bambino stia con una tata, ma la tata sarebbe mia moglie (chiede un compenso in quanto si dovrebbe assentare dalla sua attività ) con regolare fattura può essere una spesa straordinaria da dividere ? Posso chiedere il rimborso alla madre ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra alquanto complesso chiedere il rimborso alla madre delle somme che lei stesso (spontaneamente) le verserà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  490. Loris dice:

    Buongiorno, mio figlio di 16 anni ha deciso di venire a vivere con me, a settembre andrò da un avvocato per procedere, vorrei però sapere se poi le decisioni che riguardano mio figlio dovranno comunque essere prese con il benestare della mia ex moglie. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se avete l’affidamento condiviso le decisioni di maggiore importanza riguardante il figlio dovranno sempre essere prese di comune accordo tra i genitori indidentemente dalla collocazione prevalente del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  491. Aurel dice:

    Buongiorno, io ho divorziato nel 2019, però sono sempre rimasto in casa con mia ex e mio figlio. Pago spese condominiale tutto io più spese x mio figlio scuola mensa, sport, e pago metà mutuo perché 50 %con mia ex moglie, pago vacanze insieme e 3 volte uscita ristorante in famiglia, spese da mangiare….. La mia domanda è che quando ho divorziato a Milano dopo la legge rumena con mio accordo mi è venuto assegnato un assegno mensile di 300 euro x mio figlio, solo che io non mi sono allontanato dalla familia e pago quasi tutto io in casa e spese, li devo pagare l’ostes se un domani lei mi chiede soldi? Grazie anticipato

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lei non si è mai allontanato dalla casa coniugale potrebbero venire meno gli accordi presi in sede di separazione. Se invece lei risulta anche divorziato la ripresa della convivenza può sicuramente giustificare la modifica delle condizioni del divorzio che le consiglio di formalizzare in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  492. Davide dice:

    buongiorno,
    sono un padre di due figlie legalmente divorziato, la madre si è risposata e ha formato una nuova famiglia. Io ora mi trovo a dover pagare l’università della figlia maggiore a metà pur essendo calcolata sull’Isee della madre che per via del suo reddito è molto più alto del mio. non mi sembra giusto, io faccio molta fatica a pagare rate così alte. Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vi è un accordo o una sentenza che prevede la suddivisione in misura percentuale delle spese straordinarie ed in quest’ultimo è previsto che anche le spese per l’università devono essere rimborsate.
      I Giudici, peraltro, sono sensibili al problema connesso al mancato pagamento di spese che il reddito dei genitori non consente di sostenere. Occorre verificare se quanto previsto in giudizio (nelle sentenze e nei Vostri accordi) consente di contestare il pagamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  493. S.A dice:

    Buongiorno sono separata a 7 Ann ha9 anni non vado al mio pause di origini, é lontano voglio stare 2 mesi però oh il bambino presso me come fare?? Appena comunico che starò 2 mese e lei tieni il piccolo? Come devo comportarmi?
    Grazie cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      forse non ho ben compreso la Sua domanda.
      Comunque se vuole uscire dall’Italia con Suo figlio per una vacanza, ed il padre non è d’accordo, può chiedere ad un Giudice di decidere al posto del padre. Si tratta di un procedimento giudiziale previsto dagli artt. 337 ter c.c. e 709 ter c.p.c.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  494. Natali dice:

    Buongiorno,avrei delle domande per quanto riguarda il mio attuale compagno.
    Lui ha un bambino di 4 anni con la sua ex(non sposati)
    Attualmente hanno entrambi un avvocato,lui ha uno stipendio su bustapaga di circa 800/900€ più qualche extra ,lei chiede 300 euro più assegni e 50%di spese asilo. È obbligato a dare questa cifra così alta per un solo bambino? In più ha mantenuto l affitto in cui loro vicevano,nonostante lui se ne sia andato dall appartamento . Vorrei capire se si arrivasse al penale quali sarebbero le cifre massime da versare,calcolando che anche lui deve rifarsi una vita e sarebbe quasi la metà del suo stipendio. Comunque lui tiene già il bambini 1 weekand a settimana . Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongionro,
      se non vi è stata una assegnazione della casa familiare alla madre, 300 euro non sono un importo iniquo per il mantenimento di un figlio. Se invece la madre benefica anche dell’assegnazione della casa familiare, se i redditi sono quelli da Lei indicati, potrebbe essere un po’ troppo alto. Immagino, tuttavia, che l’importo sia stato deciso da un Giudice e che vi sia provvedimento in tal senso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  495. Laura dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Mi sto separando dal mio ex compagno e abbiamo un figlio di 6 anni.
    Mi trovo in una situaizone comlplessa.
    Lho denunciato diverse volte per violenza privata e per maltrattamenti in famiglia poiché attua vioelnza psicologica su di me e sul bambino. Lui ha un altra casa ma non ci va dicendo che finche non ha un accordo cm dice lui mm andrà via. Io dopo mesi di sofferenza con mio figlio sottoposto continuamente a maltrattamenti ho deciso di andare dai miei genitori con il bambino. Il problema è che lui vuole a tt i costi il bambino e fa ti tutto pee tenerselo con lui. Io sono andata in un centro Antiviolenza e ho parlato con i servizi sociali con denuncie alla mano ma nessuno fa mulla. Non è arrivato mai un allontanamento per lui e i servizi sociali banalizzano dicendo che è solo conflittualità tra coniugi. Solo io so che vioelnze subisco io e il bambino . Il bambino nonostante cio è dipendente affettivamente dal padre perché plagiato e controllato con ricatti affettivi e aderisce a tutto ciò che dice il padre. Non essendo tranquilla ho piu volte chiamato i carabinieri perche volevo riprendere il figlio e portalo nelle casa in cui ora abito ma dicono che finche non c e provvedimento del giudice non intervengono.
    Non so come uscirr da questa situazione.
    Ha consigli?grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in questi casi occorre seguire i consigli del proprio avvocato. Ci scrive che ha avviato il procedimento di separaizone quindi ha già un difensore. Mi permetto solo di aggiungere che la madre non dovrebbe trasferirsi dalla casa familiare sulla quale vanta dei diritti (l’assegnazione della casa familiare nel caso in cui i figli vengano collocati presso la madre). Per il resto, non tolleri alcun genere di violenza (fisica o psicologica) e denunci sempre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  496. Silvia dice:

    Buongiorno, da quando ho comunicato al mio ex marito che mi risposerò a breve ha comunicato una campagna denigratoria di confronti miei e del mio fidanzato, che vive con me e i miei figli e al quale loro vogliono bene. Io e lui ci siamo conosciuti quando ero ancora sposata e il mio ex ha cominciato a raccontare ai miei figli (minorenni) questioni legate alla nostra vita di coppia, questioni vecchie di famiglia, distorcendole per gettare discredito e fango soprattutto su di me, ma anche sul mio compagno. Ovviamente vuole spingere i ragazzi a disaffezionarsi, ma mi chiedo se lo possa fare e se non c’è un modo per impedirgli legalmente questo comportamento, che mi viene riferito dalla figlia maggiore quasi diciottenne. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      suggerisco istanza di modifica delle condizioni del divorzio accompagnato da una istanza ex art. 709 ter cod. proc. civ. per sanzionare il comportamento del padre dei suoi figli. Ovviamente deve mettere in preventivo che molto probabilmente sarà disposta una consulenza tecnica d’ufficio sui genutori e, se necessario, anche sui figli.
      Si inizia, in ogni caso, con una lettera di diffida con la quale si chiede di cessare immediatamente la campagna denigratoria dell figura genitoriale materna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  497. Anna dice:

    Salve vorrei chiedere un consiglio . Io ho la residenza con il mio compagno in una casa in montagna nel nulla , dal momento che io nn posso lavorare perché affetta da fibromialgia malattia non riconosciuta ma nonostante il dolore continuo L ho sempre fatto x anni ma ultimamente sono peggiorata quindi vorrei accedere al reddito di cittadinanza ma non posso richiederlo perché nello stato di famiglia risultiamo tutte e due nonostante nn siamo sposati , ma è stato registrata come legame affettivo , si può togliere visto che io devo lasciare questa casa ,perché non è abitabile del tutto e senza doccia senza riscaldamento . Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se convive con un altra persona deve inserirlo nell’ISEE e la residenza, nel rispetto dell’attuale quadro normativo, deve coincidere con la sua dimora (attuale e prevalente). Per ottenere il reddito di cittandinanza, quindi, deve risolvere il problema convivenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  498. Amedeo dice:

    Avvocato sono un padre di una bimba 2 anni mia figlia vive lontano per poterla sentire devo chiamare la madre ma lei non risp mai che devo fare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      avete regolamentato il diritto di visita davanti ad un Giudice ?
      E’ un suo diritto e si potrebbero anche inserire nelle condizioni del ricorso fasce di reperibilità.
      Comunque a due anni di età, un Giudice privilegia incontri in presenza (se siete distanti con trasferte programmate).
      Cordali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  499. Roberto dice:

    Buongiorno, la mia situazione attuale é la seguente: mia moglie da circa 1 mese mi ha detto che non sente più amore verso di me. È uscita di casa da 1 mese. Non mi ha chiesto ancora nulla inteso come divorzio. Oggi ricevo telefonata del comune di cesano maderno, ho richiamato ma non mi hanno più risposto, dove mia moglie lavora presso un centro estetico.mi chiedevo il perché della telefonata e l unica cosa che mi viene in mente è che lei abbia cambiato la residenza. Ma da quanto so io il comune non deve chiamare me,ma fare tutto con il nostro comune di residenza attuale. E così o sbaglio a pensare in questo modo, anche perché non saprei perché il comune di cesano maderno mi possa chiamare. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il Comune non credo l’abbia chiamata per il trasferimento di Sua moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  500. Victoria dice:

    Salve . La situazione è questa . Il ex compagno ( Non ritengo più tale / non siamo sposati ) , l’ho denunciato ben si per 2 volte ( la 1 fu querela / la seconda con avvocato penalista ) , e ieri sono venuta a sapere che pure lui mi ha denunciato ( da precisare che fu in difesa propria , un paio di schiaffi ero stanca dei suoi maltrattamenti fisici e verbale) , fatto sta che un mese fa il mio avvocato si sta dando da fare , ma nel frattempo non posso neanche stare più qua visto e considerato che reputa tutto il tempo che è casa sua e che se non mi sta bene di andarmene, ma non è scelta semplice considerando che abbiamo una bambina piccola di anno mezzo . Al momento sono disoccupata perché a differenza mia della sua io non ho famiglia qui in Italia , lui si . Ma durante tutta la.mia vita non ho fatto altro che lavorare. Mi domandavano quanto saranno i tempi fino al momento di avere una sentenza ho molta paura che li possano dare più diritti a lui ( lui lo precisa non per qualcosa ) , sono Peruviana e lui calabrese spesso dice che nn sarò ascoltata da nessuno , tra l’altro in casa ci vivo sotto videocamera sorveglianza sia dentro che fuori dell’appartamento, mi sento osservata tutto il tempo , e possibile chiedere un’autorizzazione per potermi spostare dove ci sono sempre vissuta e lavorato ( città como ) , ora mi trovo a Brindisi e purtroppo non conosco nessuno e non ho nessuno , costantemente mi registra mi sembra uno psicopatico che vuole togliermi tutto ( mia figlia ) , chiedo consiglio su come.mi dovrei comportare, aspettare? E se fosse così, quante sono i tempi .o se eventualmente posso chiedere di tornare dove ci sono sempre vissuto per riprendere la mia vita e anche un lavoro visto che mi sento dire tutti i santi giorni che ci vivo a scrocco

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace ma se ha un difensore è a quest’ultimo che deve chiedere un consiglio. Io poi non sono un penalista.
      Di certo, però, le posso consigliare di non lasciare la casa familiare. Il genitore collocatario del minore ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare (anche se non siete sposati). Lei ha anche il diritto di non essere ripresa durante la sua quotidianità.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  501. Laura dice:

    Ormai divorziata, casa assegnata a me e affido prevalente dei figli.
    Due le questioni: se mi allontano due o tre giorni e affido i ragazzi alla nonna con la quale passano già parecchio tempo, lasciandoli comunque a casa nostra ( la nonna si sposterebbe da noi qualche giorno), devo informare il mio ex marito?
    Seconda questione: l’ex si rifiuta piccato di pagare gli extra ( campo estivo in oratorio, tasse scolastiche). Temo che se insisterò smetterà di pagare la sua parte di mutui mettendomi in difficoltà
    Come posso tutelarmi? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      per rispondere alle sue domande occorre leggere le condizioni del divorzio.
      Con riferimento alla prima domanda, in ogni caso, salvo quanto previsto nel divorzio, di solito il genitore collocatario deve rendere noto all’altro genitore quando non può occuparsi in prima persona dei figli.
      Per il secondo quesito, dobbiamo leggere le condizioni del divorzio. Il campo estivo era compreso nelle spese straordinarie descritte nelle condizioni del divorzio ? tra le spese da concordare previamente ?
      Il mancato pagamento del mutuo da parte di suo marito sarebbe comunque una iniziativa illegittima da un punto di vista civilistico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  502. Gabriella filippi dice:

    Ho convissuto per 26 anni con il mio compagno, io divorziata lui separato in una casa di mia proprietà dove entrambi avevamo la residenza. Nel corso degli anni lui ha comprato mobili e quadri ma non ha mai contribuito alle spese di casa bollette tasse ecc. Ora è morto senza lasciare testamento ed i figli sono convinti che appartenga tutto a loro perché pagati dal padre ma trovandosi tutto in una mia proprietà non ho qualche diritto anch’io? Grazie Gabriella filippi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forumè destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lordi.
      Comunque, se la casa risulta intestata a lei, almeno da un punto di vista giuridico, i figli non possono rivendicare alcunchè, salvo diritti sui beni mobili.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  503. Alessandra Salvioni dice:

    Buongiorno un informazione il mio ex mi ha bloccato pec e whatapp e non mi da nessuna mail così pretendendo che io invii una raccomandata per ogni spesa da rimborsarmi (dico ogni perché tra legali si era accordato che inviavo spesa per spesa). La raccomandata (anche fosse una al mese) mi costerebbe e già lui non rimborsa… Chiedo se valgono gli sms e mms (mms per foto scontrini). Il protocollo dice “mezzi che provino la ricezione” e fa come esempio pec raccomandate. Con gli sms e mms io posso visualizzare data e ora di invio e data e ora di ricezione. Il mio legale dice che lui potrebbe appellarsi e aver ragione a non rimborsare ma ho letto che la cassazione lo ha ritenuti validi se non sbaglio. Non voglio usare la raccomandata anche perché alcune questioni non possono attendere i tempi delle poste (esempio devoniscrivere i ragazzi all oratorio feriale e quindi condividere con lui il costo ma le iscrizioni si sono aperte dando notizia del costo e rimarranno aperte 10 gg. Siccome lii non risponde mai e io calcolo i 10 gg di silenzio assenso una raccomandata non Arriverebbe in tempo.) grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      semplifichiamo: invii tutto tramite SMS con la prova del pagamento (quindi, lo scotrino, la fattura). Poi quando gli importi diventano importanti invii tutto anche tramite raccomandata nella quale dovrà anche fare presente che lei è stata bloccata su WA. Mi risulta difficile capire come possa suo marito bloccare la ricezione delle sue mail. Non è possibile a livello telematico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  504. Rodolfo dice:

    Salve sono separato da 5 anni e mio figlio non mi vuole parlare e neanche vedere sono obbligato a versare il mantenimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è sempre suo figlio, quindi, è obbligato al mantenimento. Almeno sino a quando suo figlio non diventerà autosufficiente da un punto di vista economico (e ovviamente suo figlio dovrà dimostrare di adoperarsi per rendersi autonomo).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  505. Riccardo dice:

    Buongiorno. Sono un milanese che ha ereditato insieme a mio fratello e mio padre (che ha diritto all abitazione vita natural durante) l’appartamento di mamma venuta a mancare 4 anni fa. Io per non lasciare solo papà sono tornato ad abitare con lui nello stesso, lasciando la mia vita e professione all’estero, per accudirlo trovato si vedovo e solo, con diverse patologie e problematiche legate all’età. Da qualche tempo però la convivenza è diventata insostenibile e ora lui villanta il diritto all abitazione e in più di un occasione ha chiamato le forze Dell ordine per mandarmi via. Ora si sta organizzando con un avvocato per espormi una denuncia, viste le scarse riuscite con le forze Dell ordine le quali gli hanno sempre detto che non può cacciarmi di casa. Ora vorrei sapere se davvero non ha questo diritto o se un giudice può obbligarmi a lasciare la mia casa vista la incompatibilità di convivenza.
    Ringraziando anticipatamente, saluto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se suo padre è capace di intendere e volere, se effettivamente suo padre risulta l’esclusivo titolare del diritto di abitazione, se lei risulta soltanto nudo proprietario o comunque la proprietà risulta gravata dal suddetto diritto di abitazione, possiamo affermare che ci sono i presupposti, per suo padre, per chiedere il suo allontanamento dall’appartamento in cui lei vive.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  506. Elena dice:

    Buongiorno.Sono una mamma che vive col proprio figlio (stato di famiglia lo certifica)dopo che mi sono lasciata col padre ed ex convivente.Non abbiamo nessun accordo del giudice (ma solo tra di noi), perché il mio ex non ha voluto andare dall’avvocato.Ho fatto l’isee minori ai fini dell’ assegno unico: avendo dovuto presentare anche i dati fiscali del mio ex,non ho preso il massimo dell’assegno,ma 50€ in meno. Ho due domande:1-cosa devo fare per evitare che venga attratto al nucleo familiare?(evitando così di dover presentare anche i suoi dati fiscali ai fini ISEE); 2- è possibile in qualità di ex conviventi stabilire un accordo formale dal giudice senza bisogno di pagare avvocati? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei può procedere con un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio (e non serve che il padre di suo figlio sia d’accordo).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  507. Claudia Chiesa dice:

    Buongiorno,
    vorrei avere chiarimenti riguardo al calcolo isee. Sono separata senza sentenza e ho un figlio minorenne a carico. Come incide l’altro genitore che ha un reddito altissimo sulla domanda di assegno unico che ho effettuato e io avendo un reddito basso?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non siete ufficialmente separati dovete considerare il reddito di entrambi ai fini della dichiarazione ISEE.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  508. Paolo V dice:

    Buongiorno,
    scrivo da Bovisio Masciago (MB). Dopo la separazione con la mia ex moglie all’inizio del 2018, abbiamo concordato in una separazione consensulae che lei passi a me, mensilmente, 1.100 Euro per il mantenimento di nostro figlio adesso dodicenne.
    Non ho chiesto un assegno per me, anche se qualcuno (avvocato) mi consigliava diversamente.

    Io sono un ingegnere meccanico dipendente nel settore privato, che guadagna 3.100 Euro netti al mese, mentre lei è una dirigente pubblica che guadagna 8.500 Euro netti al mese.
    So che sono cifre importanti rispetto alla media, ma il fatto è che mia moglie mi continua a ripetere che non spendo abbastanza per nostro figlio, che vive prevalentemente con lei, ma che passa molto tempo anche con me (almeno 10 giorni al mese anche perché oltre ai weekend alternati lei viaggia molto per l’Italia).
    Ho sbagliato lo so ad avere accettato che il ragazzo rimanesse più con la madre e venisse scritto in sentenza, sarebbe stato meglio ottenere il 50% ma si sa quanto sia difficile per i papà in questi casi.
    E’ stato un errore però.

    Visto che il mio conto è sempre al limite dello zero, tranne 5.000 Euro di risparmio accantonato (che la mia ex moglie continua a dirmi che devo spendere per le spese quotidiane, vestiti continui, giochi playstation, uscite al ristorante con il ragazzo, perché “io faccio così” mi continua a ripetere, dall’alto del suo stipendio incomparabile con il mio), non posso più nemmeno permettermi non dico di cambiare la macchina, ma nemmeno di portare mio figlio in vacanza se non per brevi weekend (la madre fa viaggi di 10 giorni a New York con lui, io un week end a Firenze per intenderci).
    Anche perché abbiamo mantenuto un mutuo insieme (importante, di 1740 euro al mese, diviso in due, per una bella casa in Valle d’Aosta, di propietà di entrambi al 50 con la speranza che resti al nostro ragazzo) e io pago un affitto a Milano per poter lavorare (1300 Euro, piccolo appartamento semicentrale, di 55 metri, ma almeno quando viene il ragazzo ci stiamo decentemente nonostante non ci siano due stanze da letto e io dorma sul divano letto quando viene lui).
    Trovo davvero assurdo il continuo dirmi che non spendo abbastanza per il ragazzo, nonostante il suo assegno di mantenimento-figlio, visto che in realtà al ragazzo non manca nulla quando è con me (ci sta almeno 10 giorni al mese).

    Io sono esausto da queste continue accuse, come posso dimostrare di spendere tutto, ma proprio tutto, ogni mese?
    Lei minaccia continuamente di andare dal giudice per dimostrare questa assurdità.
    Per farla stare tranquilla, sbagliando ovviamente, ho smesso di andare in palestra, di spendere anche per mia madre anziana che ha bisogno di aiuto, tra non molto di una badante…
    Facevo volontariato con la parrocchia, mi ha detto che tolgo tempo al figlio. Dice che secondo lei faccio donazioni alla parrocchia e sono soldi che lei invece li passa a me per il ragazzo.
    Io le ho sempre detto che con il suo assegno affitto la casa, pago il mutuo in Val d’Aosta, cibo quando lui sta con me, cinema, macdonald, trasporti e poi le spese straordinarie… Lei ripete che vuole che i 1100 siano spesi ESCLUSIVAMENTE per il ragazzo quando è con me, senza conteggiare vitto e alloggio per dire…
    Io non bevo, non fumo, non gioco a poker, incensurato, insomma, una persona normalissima, ormai ultracinquantenne e sfiduciato…

    Per le spese straordinarie abbiamo un accordo 60/40, così avevamo pattuito.
    Di sicuro non riesco a risparmiare né per me né per il ragazzo, ma credo sia un mio diritto mettere via una cifra mensile per le necessità o imprevisti futuri o per la pensione…
    La mia ex moglie può addirittura dirmi che non devo mettere 300 euro nel fondo pensione percé li sto sottraendo al suo assegno mensile che mi passa per nostro fglio, quando pago affitto e mutuo dei due appartamenti?
    La domanda poi è questa: posso fare vedere i conti? L’estratto conto? Io non avrei problemi a mostrare tutti i miei conti in ordine, anzi spesso le mando le foto del conto quando in rosso (un mio amico mi dice che sbaglio anche a fare così).
    Posso ottenere che la mia ex moglie si plachi magari davanti a un giudice? Cosa posso fare?
    Scusate lo sfogo ma dopo quattro anni sta diventando una cosa davvero umiliante.

    P.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra che la Sua ex moglie voglia organizzare la vita del figlio anche quando quest’ultimo sta in compagnia del padre.
      Per il resto, devo essere sincero, non ho ben capito qualche sia la sua domanda.
      Io se fossi in lei comunque mi limiterei ad affermare che lei sta soltanto rispettando l’accordo in sede consensuale e che se sua moglie si lamenta lo faccia pure davanti ad un Giudice dove Lei potrà difendersi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Pietro V dice:

        Grazie Avvocato per la risposta e mi rendo conto che sono stato un po’ confusionario.
        Ma oltre a dire così, come lei suggerisce, alla mia ex moglie, le mie domande sono:

        – il suo assegno di mantenimento figli comprende quota parte dell’affitto che devo pagare (casa mia) per poter ospitare mio figlio?
        – comprende parte del mutuo che io pago per la casa in Valle d’Aosta?
        – comprende le bollette, i trasporti, il vitto quando sta con me e tutto il resto?

        Chiedo questo più semplicemente, perché la mia ex continua a dirmi che quelle sono spese che io affronterei comunque e che quindi tutto il suo assegno per il figlio deve andare in spese vive per lui (giochi, vestiti, ristoranti e così via).

        Ultima domanda: io posso mettere via 300 euro al mese per il mio fondo pensione? O aiutare mia madre anziane nelle spese per una badante? Perché lei sostiene che non posso, dovrei andare a guadagnare altri soldi per farlo…

        Grazie ancora e ringrazio per un ulteriore riscontro.

        P.

        Rispondi
  509. Anna dice:

    Buonsera, sono di Milano e sono separata (giudiziale)con figlia di 6 anni che a settembre inizierà la scuola elementare. Ho un compagno(mi accettato dal mio ex) che vive a Rimini e la mia intenzione sarebbe quella di trasferirmi il prossimo anno per avvicinarmi a lui e migliorare la mia situazione lavorativa (lavorando nella sua attività). Attualmente ho uno stipendio di 1200euro e il mio ex mi passa solo 200 euro al mese quindi faccio fatica ma so che non accetterebbe mai una richiesta di trasferimento. ho possibilità che il tribunale accetti il mio trasferimento e confermi il collocamento prevalente presso di me?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il tema è delicato ma facendo i passi giusti il trasferimento è possibile.
      La mia risposta, lo so, non è illuminante ma occorre analizzare analaticamente le condizioni della separazione, l’età dei figli, la volontà di quest’ultimi, la disponibilità del padre in caso di collocazione presso quest’ultimo, il percorso scolastico dei figli, le migliore condizioni lavorative a Lei offerte a Rimini, etc.
      A mente dell’art. 337 cod. civ. che prevede “In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice“, che, dunque, valuterà caso per caso nell’interesse del minore”, in ogni caso, sconsiglio un trasferimento senza avere raccolto il benestare del padre ovvero l’autorizzazione del Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Anna dice:

        No di certo non prenderei iniziative senza il consenso. Quello che chiedevo è appunto quali potrebbero essere i presupposti perché un giudice accetti di far trasferire la bimba con me. Il padre non sarebbe assolutamente d’accordo e farebbe di tutto per ottenere il collocamento presso di sé. La nostra non è stata una separazione consensuale e lui mi ostacola in qualsiasi ambito già ora. Ho bisogno di trovare un avvocato che mi assista in questa fase delicata e mi aiuti ad ottenere il mio risultato.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Gentile Azzurra,
          il Giudice valuta il trasferimento caso per caso. Certo che se lei oggi perde il lavoro e dopo pochi giorni ricevesse un’offerta di Lavoro da Rimini, comprenderà che i presupposti per il trasferimento si realizzerebbero più facilmente. Resto a disposizione per approfondimenti.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
  510. Anghel marcela dice:

    Si può aprire processo per la custodia di un cittadino Rumeno anche in Italia il mio figlio è con me dall 2019 e fa la scuola a Erba (Co) lui a la rezidenta con me e mio marito.

    Rispondi
  511. Valentina dice:

    Buongiorno,
    Ho da poco ottenuto il divorzio, con assegnazione della casa coniugale e affido condiviso con collocazione prevalente da me dei miei figli minorenni. Il mio ex li vede pochissimo e passa solo gli alimenti base senza mai pagare gli extra a metà come dovrebbe.
    In autunno mi risposerò: devo comunicarlo al mio ex marito, il quale non so bene come la prenderà, ma soprattutto mi sono chiesta se potrebbe intentami causa per l’affido dei ragazzi, per togliermi l’assegnazione della casa, dal momento in cui vivrò qui con il mio nuovo marito, se potrebbe rifiutarsi di pagare gli alimenti (solo ai figli , io non percepisco nulla) o se potrebbe contestare perché in una proprietà che per metà è sua io ospiterò il mio nuovo marito. Insomma, vorrei capire che cosa potrebbe fare, e se in qualche caso avrebbe la legge dalla sua parte, oppure se ho il diritto di fare questa scelta e sono inattaccabile dal punto di vista legale. I ragazzi sono a conoscenza del matrimonio e ne sono felici, sono affezionati al mio compagno e non voglio turbarli in alcun modo con guerre fra me e il mio ex. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      segnalo un precedente giurisprudenziale per rispondere alle sue domande.
      La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 79/2020, ha delineato la posizione di chi convive more uxorio con il genitore cui è stata assegnata la casa familiare in comproprietà con l’altro coniuge. La Corte ha, infatti, negato che il godimento da parte del terzo convivente possa comportare una compressione del diritto di godimento del comproprietario non assegnatario dell’immobile, il quale non ha quindi diritto di percepire alcuna remunerazione a fronte di tale stabile utilizzo.
      In particolare il marito, comproprietario, appunto, della casa familiare assegnata alla moglie separata, quale genitore collocatario di quattro figli minori, aveva proposto domanda al Tribunale di Trieste al fine di ottenere, nei confronti del convivente more uxorio della coniuge, “…il riconoscimento di indennità di occupazione senza titolo e, in via subordinata, … di indebito arrichimento…”.
      Il Tribunale, con sentenza n. 41 depositata il 28 gennaio 2019, ha rigettato entrambe le domande affermando che “…qualora il diritto di godere in via esclusiva dell’immobile sia stato riconosciuto al coniuge separato da un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale … nulla deve neppure il terzo con il quale il coniuge assegnatario conviva…”.
      La sentenza è stata impugnata dal marito sulla base di due motivi.
      Con il primo “…sull’assegnazione della casa coniugale – occupazione di terzi – violazione o falsa applicazione di legge e in particolare della normativa che disciplina i diritti personali di godimento e il diritto di assegnazione della casa familiare…”, l’appellante, richiamato il rispetto dell’art. 337 sexies c.c., ha sostenuto che, in assenza di valido titolo, si debba escludere la gratuità dell’occupazione da parte del terzo convivente, dal momento che “…non vi è alcuna previsione che manifesti la volontà di accordare al coniuge assegnatario l’esercizio di disponibilità della casa coniugale anche nei confronti dei terzi…”.
      Con il secondo motivo di impugnazione “…sull’arrichimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. …” ha rilevato la carenza di motivazione sul punto.
      La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione “…non consentendo le deduzioni dell’appellante di discostarsi dalle conclusioni della sentenza impugnata, che ha esattamente escluso il diritto del comproprietario … a ottenere l’indennità di occupazione senza titolo da parte del … convivente more uxorio della moglie assegnataria della casa coniugale…”.
      Per chiarimenti resto a disposizione (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  512. Piero dice:

    Buongiorno,
    nell’ipotesi in cui un padre disoccupato che non paga il mantenimento ai figli, venga condannato in sede penale per violazione degli obbliga familiari, la pena massima è un anno di reclusione?
    Nel caso in cui il padre è incensurato la pena viene attuata (cioè viene condotto in carcere) oppure rimane sospesa e l’unico effetto è aver macchiato la fedina penale?
    Nel caso la situazione di impossibilità a pagare si prolungasse anche dopo la condanna può essere processato a per lo stesso “reato” per una seconda volta?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di solito per questo genere di reati non si va in carcere. Se il padre si sottrae al pagamento anche in futuro potrà essere nuovamente condannato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  513. Francesca dice:

    Buonasera,
    Sono separata con separazione consensuale da quasi due anni.
    Ho una bambina di 8 anni collocata da me con affido condiviso con il padre che versa un mantenimento e la tiene a pernottare presso di sé 1 gg alla settimana e un weekend ogni 15 gg.
    Le vacanze estive prevedono che la bimba trascorra 3 settimane con il padre che generalmente si reca molto lontana da casa a trovare i genitori.
    Quest’anno, in aggiunta alle 3 settimane concordate per agosto, il padre mi ha chiesto di portare la bimba in vacanza dai genitori tutte le vacanze di Pasqua ed una settimana a giugno ed io ho accordato questa richiesta.
    Ora il padre mi chiede di mandare la bimba in vacanza presso i suoi genitori altre 3 settimane che si attaccherebbero a quelle di agosto perchè sostiene che la bimba lo desideri (cosa non vera) e per permettere ai nonni di stare di più con lei.
    Io non sono d’accordo. In questo modo rinuncerei a mia figlia per 6 settimane di fila, periodo nel quale, tra l’altro, anche io sono in vacanza e potrei godere della sua presenza.
    Posso oppormi a questa scelta?
    Io non concordo a questo prolungamento delle vacanze anche perché la bambina dovrebbe affrontare un viaggio in macchina di 16 ore con gli zii e poi, una volta dai nonni, oltre a lei ci sarebbero altri due cugini della stessa etá e non ritengo che i nonni ultra settantenni siano in grado di badare a tutti questi bambini contemporaneamente in una località di mare.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può opporsi. Ricordo che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  514. Marco dice:

    Buonasera.Un amica vive sotto lo stesso col marito,ma non ha ormai rapporti.Hanno 2 figli e, se così si può dire, lei comunque di nascosto frequenta un ragazzo, incensurato, ma ex tossicodipendente.Le chiedo, avendo figli minorenni, rischiano qualcosa loro, i bambini?!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un coniuge tradito potrebbe strumentalizzare i comportamenti dell’altro coniuge sino al punto di sostenere che quest’ultimo non ha le capacità genitoriali per occuparsi dei minori. Percorso assai difficile da percorrere in sede giudiziale. Il semplice tradimento non comporta di certo il venire meno di tali capacità.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  515. Federico Consolini dice:

    Ho appena ricevuto l’omologa di divorzio nella quale è ben scritto che “Nello specifico, per la puntuale suddivisione tra “spese comprese nell’assegno di mantenimento” e “spese extra” si richiama il contenuto della Circolare del Consiglio Nazionale Forense (“Linee Guida per la Regolamentazione delle modalità di Mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare”, protocollo AMM20/11, 17 030639U), da intendersi qui integralmente ritrascritte”. Preciso che la collocazione dei figli è al 50% (2 week con me e 2 con la mamma) e che verso come padre un assegno mantenimento figli di 600 Euro mensili. La mia ex moglie non vuole occuparsi di tutte le spese che nel documento indicato all’inizio risultano comprese al 100% nell’assegno di mantenimento indipendentemente dalla collazione dei figli. Porto un esempio: L’abbigliamento sarebbe tutto a carico delle mamma (che percepisce l’assegno) invece lei si rifiuta dicendo che ognuno se ne deve occupare quando i figli sono presso la propria abitazione. Ho già tentato con le buone di far riferimento al documento sopra, contenuto nell’atto di divorzio sottoscritto. Come posso fare per “costringere” la mia ex moglie ad occuparsi di queste spese (in particolare Abbigliamento, trasporti, parrucchiere, estetista e medicinali di banco)? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può agire in giudizio, ai sensi dell’art. 709 ter cod. proc. civ., chiedendo che venga sanzionato il genitore inadempiente.
      Prima di tale iniziativa potrebbe formalizzare una diffida sempre tramite avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  516. Liliana dice:

    Salve, volevo chiederle una cosa un po’ delicata, tempo fa mi sono lasciata con mio marito,abbiamo due figli, decidemmo di comune accordo che i figli restassero con il padre, visto che io non ho una buona situazione economica in primis e in secondo luogo forse un po’ per egoismo avevo bisogno di prendermi un po’ di spazi, i rapporti poi sono andati ad affievolirsi con tutti fino al punto che i rapporti si sono chiusi.
    Ora a distanza di tempo, nonostante i miei sbagli e nonostante i bambini sono stati affidati al padre, vorrei riallacciare i rapporti, soprattutto per quanto riguarda i figli, la mia domanda e’ che passo posso fare? lo chiedo per un benessere psicologico dei bambini che ormai non mi sentono da tempo…tendo a precisare che non vivono in Italia…potrei iniziare a sentirli telefonicamente allacciando un rapporto ”a distanza” sentendoli quotidianamente e proseguendo passo passo? vorrei un consiglio in merito a come potrei approcciarmi. la ringrazio in anticipo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      forse il consiglio dovrebbe chiederlo ad uno psicoterapeuta. Ovviamente occorre procedere per gradi. Un piccolo passo alla volta. Prima qualche telefonata e poi qualche visita. Consideri tuttavia che il Tribunale che, eventualmente, si dovrà occupare di decidere se la madre ha diritto ed in quale misura a stare con i figli è quello dell’attuale residenza abituale dei minori all’estero.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Liliana dice:

        Salve, la ringrazio, volevo specificare una cosa, loro stanno con il padre, e visto che so che stanno bene, che lui se ne prende cura con amore e che loro sono molto affezionati, non vorrei mai cambiare questa situazione portandoglieli via, io volevo semplicemente tornare a far parte della loro vita in maniera graduale, con qualche telefonata inizialmente, e poi magari con il tempo vederli, ( vista anche la distanza) … mi chiedevo solo se era consigliabile fare questo passo di farmi risentire dopo tempo,se per loro puo’ essere una cosa buona o turbarli…mi consiglia di chiedere un parere a un esperto prima di fare questo passo? la ringrazio

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Gentile Signora,
          sarebbe ottimale potere gestire i primi nuovi contatti con i suoi figli concordandoli previamente con il padre; e sarebbe altrettanto consigliato che lei si faccia assistere da uno psicoterapeuta prima di intraprendere queste iniziative.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  517. Georgeta Gina dice:

    Buongiorno vorrei chiedere un informazione. Se mia zia a donato una casa perché risulta ancora lei nel catasto? Ho sparisce dal catastò dopo la sua morte?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      molto strano. Il notaio che ha curato la donazione dovrebbe avere registrato al Catasto (agenzia del territorio) il trasferimento di proprietà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  518. Alessandro dice:

    Salve,mia moglie da circa due anni ha lasciato casa per accettare un lavoro a 700km di distanza,che doveva durare poco ma si sta protraendo nel tempo,di comune accordo ha portato con sé mio figlio di oramai 3anni,lei dichiara di non avere intenzione di tornare e spera in un contratto di lavoro definitivo, mentre io ho un’attività qui dove ci siamo conosciuti e ci siamo sposati e non ho intenzione di chiuderla.Può mia moglie fare questo, privandomi di mio figlio e sparendo per giorni interi,non rispondendo al cellulare semplicemente perché tanto indaffarata e stanca a detta sua?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ho mal compreso, Sua moglie si è trasferita con suo figlio con il suo benestare. Ci sono prove di tale circostanza? Sono trascorsi comunque due anni quindi devo evidenziare che la madre potrebbe sostenere, anche davanti ad un Giudice, che la nuova residenza abituale e casa familiare del minore non è più quella sita in Milano. Un padre a distanza, in ogni caso, ha il diritto di restare in compagnia del padre con modalità di esercizio di tale diritto modellato sulla distanza tra le due residenze e con periodi di vacanza prolungati rispetto ad altri genitori separati. Ovviamente in sede di separazione si dovrà anche regolamentare l’assegno di matenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Alessandro dice:

        Il realtà mia moglie ha avuto il mio benestare a parole,perché doveva restare lì per lavoro per sei mesi…ma siamo a due e la situazione è degenerata proprio perché lei non vuole tornare e a me non sta bene che mi ha provato di mio figlio,ho la possibilità di vederlo solo se decido di andare io da loro,lei con mille scuse in due anni è stata qui 3volte.La casa abituale è diventata quella dove vivono ora ma contro la mia volontà,io ho sempre avuto la speranza che tornasse e ho resistito ma oramai è stata esplicita che non vuole più tornare, lì hanno domicilio mentre dove ci siamo sposati abbiamo tutti e tre ancora la residenza.
        Io non ho scelto di non stare più con mia moglie,mi ritrovo solo e senza la possibilità di vivere mio figlio tranne se non vado lì,ma col mio lavoro non ho ampia possibilità di ferie, possibile che lei può privarmi di tutto a suo piacimento?quando le gira poi blocca anche il telefono senza avere neanche la possibilità di sentirli, legalmente non c’è nulla che io possa fare?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          agisca in giudizio. Non è giusto che sia il padre a sopportare le spese per la trasferta ed un Giudice le potrebbe anche riconoscere il diritto che sia la madre ad accompagnare il figlio a Milano al fine di consentire l’esercizio del diritto di visita del padre.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
      • Alessandro Luce dice:

        Mi scuso nell’eventualità che abbia risposto due volte ma non compare la mia risposta quindi la riformulo.Mia moglie è andata via con il mio consenso verbale ma con l’accordo che stesse via 6mesi.Abbiamo la residenza dove ci siamo sposati ma loro due ora hanno il domicilio dove lavora mia moglie.Io ho modo di vederli solo se vado lì,in due anni sono stati qui solo tre volte.Io per esigenze lavorative riesco ad andare da loro solo per pochi giorni al mese.Questa situazione non è più sostenibile e lei non vuole tornare,anzi spera in un contratto definitivo lì pur sapendo che io non ho intenzione di spostarmi.Possibile che io senza alcuna colpa debba ritrovarmi senza moglie e senza figlio senza poter avere la possibilità di godere almeno mio figlio a casa mia?in più per giorni non risponde al cellulare impedendomi di sapere di mio figlio.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          se non ho mal compreso, Sua moglie si è trasferita con suo figlio con il suo benestare. Ci sono prove di tale circostanza? Sono trascorsi comunque due anni quindi devo evidenziare che la madre potrebbe sostenere, anche davanti ad un Giudice, che la nuova residenza abituale e casa familiare del minore non è più quella sita in Milano. Un padre a distanza, in ogni caso, ha il diritto di restare in compagnia del padre con modalità di esercizio di tale diritto modellato sulla distanza tra le due residenze e con periodi di vacanza prolungati rispetto ad altri genitori separati. Ovviamente in sede di separazione si dovrà anche regolamentare l’assegno di matenimento.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
  519. Sabrina dice:

    Buongiorno, quest’estate il figlio di 10 anni del mio compagno verrà a stare con noi da giugno ai primi di settembre.
    È comunque tenuto a versare il mantenimento di euro 500 ?? Vorremmo inoltre chiedere una revisione dell’assegno in quanto abbiamo appena allargato la famiglia con 2 gemelli (io ho già un bambino di 9 anni) e, di conseguenza, siamo a breve costretti a cambiare casa..
    La ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da giugno a settembre, quindi, per 4 mesi ? consiglio una istanza di modifica delle condizioni della separazione.
      La prassi anche confermata dalla giurisprudenza comporta che il mese di agosto debba essere sempre pagato. Nel caso che lei ha sottoposto alla nostra attenzione ritengo che ci siano i presupposti per una richiesta di modifica.
      Saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  520. Mario dice:

    Buongiorno , sono separato e sto per richiedere il divorzio.
    La separazione prevede il collocamento al 60% alla mamma dei miei due bambini , assegnazione della casa in comproprietà (50%) a lei e mantenimento di 800 euro mensili per entrambi i bambini.
    Ho un netto mensile di circa 3200 euro , ho speranza di vedermi diminuito il mantenimento in sede giudiziale ? La mia ex moglie ha uno stipendio di circa 1500 euro mese , vorrei riuscire a tenere i bimbi al 50% .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovremmo fare una analisi molto più approfondita per verificare i presupposti di una modifica, con il divorzio, delle condizioni della separazione.
      Mi permetto solo di aggiungere che occorre sostenere che qualcosa è cambiato, rispetto a quando vi siete separati, per supportare una richiesta di modifica. Faccio degli esempi: nuove condizioni economiche di uno dei coniugi, nuovi sviluppi clinici e psicologici dell’evoluzione e della crescita dei figli, nuovi orari lavorativi, nuove esigenze dei figli, etc.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  521. Gianluca dice:

    Salve avvocato, volevo sapere se posso avere un risarcimento per tutti i lavori fatti da me (elettricità, pitturazione , muratura, falegnameria in più svuotamento rifiuti nella casa e cantina di ben 152 sacchi condominiali di roba inutile portata alla discarica): Sono due anni che ho litigato per futili motivi con la mia ex, con la speranza che si potesse aggiustare il tutto, invece non c’è speranza.
    Volevo chiedere un risarcimento per tutti i lavori da me fatti nella casa di sua madre dove vive anche lei, in 9 anni più volte l’ho rimessa al nuovo, per falle vivere nella normalità (sono due persone che vivono al limite dell’ indecenza ma il bene sorvola pure questo…ahimè), voglio precisare che non vivo in quella casa perché abito in un altra città (solo quando andavo ha trovarla per un paio di settimane), grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei aveva chiesto dei soldi per quegli adempimenti od erano mere donaizoni liberalità (prestazioni gratuite rese con spirito di liberalità) ?
      Se la risposta è quest’ultima difficile oggi chiedere di essere pagato per quegli adempimenti effettuati in costanza del matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  522. Artur dice:

    Buona sera, è da anni che vivo un matrimonio con alti e bassi con mia moglie ,ma negli ultimi 3 anni e mezzo lei continua a ribadire che non vuole lavorare più facendo la dipendente(lei è parrucchiera),espressamente dice che o apro una mia attività o ti arrangi ..ultimamente forse stufa di stare a casa era andata a parlare in un negozio di parrucchiere dove cercano lavoratrici esperte, per poi non andarci a fare la prova come accordato con il titolare, dicendo che no si è pentita ,non vuole fare più quella vita lavorativa. Dunque davanti alle mie sollecitazioni di compiere i suoi doveri come coniuge , lei risponde che non gli è ne frega niente, e se voglio posso anche chiedere d separarmi, sicura che se facessi una cosa del genere lei sarebbe in una posizione avvantaggiata con casa assegnata , assegno di mantenimento a lei come disoccupata e assegno a figlio(per mio figlio darei la vita), cose dette da lei in vari occasioni.
    Chiedo per favore .c’è via di uscita da questa situazione assurda? Abbiamo un mutuo ,un figlio di 14 anni con solo il mio stipendio di 1500 euro..
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      BUongiorno,
      confermo che il genitore collocatario prevalentemente dei figli ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare.
      Confermo che il gegnitore non collocatario dei figli debba versare un mantenimento per quest’ ultimi.
      Non confermo l’assegno in favore della moglie soprattutto quando quest’ultima è in grado di lavorare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  523. Barbara dice:

    Buongiorno, sono divorziata da poco, la casa coniugale che per metà è di mia proprietà, è stata assegnata a me dal tribunale e vi risiedo con i miei figli minorenni, dei quali mi occupo. Non percepisco un assegno di mantenimento personale , ma solo quello per i figli.
    Ho intenzione di risposarmi a breve e vorrei sapere se il mio ex marito può avanzare qualche rimostranza o richiesta ( i figli sono ben felici della cosa e vanno d’accordo col mio compagno), tipo un’indennità di occupazione dell’appartamento da parte del mio nuovo marito o simili. Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è vero che la legge (art. 337 sexies cod. civ.) prevede che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” ma occorre ricordare che la Corte Costituzionale ha statuito che la norma non può interpretarsi nel senso che dette circostanze devono considerarsi sempre idonee, di per sé, a determinare la cessazione dell’abitazione. Il giudice deve sempre valutare quale è il prioritario interesse del figlio minore. E dunque, la normativa va interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma la decadenza dall’assegnazione deve essere subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Barbara dice:

        Grazie della risposta, ma
        Non può pretendere nulla nemmeno dal mio nuovo marito? Avevo il pensiero su una richiesta economica dato che occuperà un appartamento che per metà è dell’ex. Devo pensare che il diritto di assegnazione prevale su questo? Che nulla
        Può pretendere?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          segnalo un precedente:
          La Corte d’Appello di Trieste, con l’interessante sentenza n. 79/2020, ha delineato la posizione di chi convive more uxorio con il genitore cui è stata assegnata la casa familiare in comproprietà con l’altro coniuge. La Corte ha, infatti, negato che il godimento da parte del terzo convivente possa comportare una compressione del diritto di godimento del comproprietario non assegnatario dell’immobile, il quale non ha quindi diritto di percepire alcuna remunerazione a fronte di tale stabile utilizzo.
          In particolare il marito, comproprietario, appunto, della casa familiare assegnata alla moglie separata, quale genitore collocatario di quattro figli minori, aveva proposto domanda al Tribunale di Trieste al fine di ottenere, nei confronti del convivente more uxorio della coniuge, “…il riconoscimento di indennità di occupazione senza titolo e, in via subordinata, … di indebito arrichimento…”.
          Il Tribunale, con sentenza n. 41 depositata il 28 gennaio 2019, ha rigettato entrambe le domande affermando che “…qualora il diritto di godere in via esclusiva dell’immobile sia stato riconosciuto al coniuge separato da un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale … nulla deve neppure il terzo con il quale il coniuge assegnatario conviva…”.
          La sentenza è stata impugnata dal marito sulla base di due motivi.
          Con il primo “…sull’assegnazione della casa coniugale – occupazione di terzi – violazione o falsa applicazione di legge e in particolare della normativa che disciplina i diritti personali di godimento e il diritto di assegnazione della casa familiare…”, l’appellante, richiamato il rispetto dell’art. 337 sexies c.c., ha sostenuto che, in assenza di valido titolo, si debba escludere la gratuità dell’occupazione da parte del terzo convivente, dal momento che “…non vi è alcuna previsione che manifesti la volontà di accordare al coniuge assegnatario l’esercizio di disponibilità della casa coniugale anche nei confronti dei terzi…”.
          Con il secondo motivo di impugnazione “…sull’arrichimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. …” ha rilevato la carenza di motivazione sul punto.
          La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione “…non consentendo le deduzioni dell’appellante di discostarsi dalle conclusioni della sentenza impugnata, che ha esattamente escluso il diritto del comproprietario … a ottenere l’indennità di occupazione senza titolo da parte del … convivente more uxorio della moglie assegnataria della casa coniugale…”.
          Per chiarimenti resto a disposizione (02.72022469).
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  524. Sergio dice:

    Mio suocero 90enne monoreddito intende aiutare economicamente il figlio 58enne che chiede sempre aiuto, come ha fatto da 30 anni a questa parte, con una nuova condizione, che ora non puó permetterselo. Mia suocera 87enne non ha voce in capitolo e la figlia 60enne ancora meno. Come facciamo a mantenere gli equilibri ? Ci sono strumenti legali?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in generale, dovrebbe esserci parità di trattamento tra i figli anche da un punto di vista economico.
      E sicuramente una verifica del rispetto di tale principio potrà essere effettuata al momento del decesso.
      In quel momento si deve fare una verifica di quanto donato ai figli durante la vita del padre e quanto residua nel patrimonio da suddividire tra gli eredi in sede successoria.
      A quel punto si possono quantificare le quote di spettanza di ciascun figlio e nel caso di tre eredi superstiti (madre, un figlio ed una figlia), la quota spettante alla figlia non può essere inferiore ad 1/4 (quota indisponibile per Legge).
      Resto a disposizione per chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  525. Oireni dice:

    Buongiorno,
    Sono figlio unico e vorrei acquistare la casa dei miei genitori (sono comproprietari al 50%) a un prezzo di 75.000/80.000€.
    La rendita catastale della casa + box è di 633,39€ che moltiplicato per 115,5 (essendo prima casa) fa circa 73.000€.
    Quindi anche se la dovessi acquistare a 75.000€ non dovrei avere problemi di accertamento giusto?
    Come faccio su questo valore a calcolare le imposte?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      confermo che non dovrebbero esserci accertamenti. Per le imposte, meglio rivolgersi ad un Notaio.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  526. mauro dice:

    buongiorno, sono un papà medico di famiglia di una bimba di quasi 3 anni. posseggo casa spaziosa di proprietà e aiuto dei miei genitori, la mia casa dista 1,4km dalla casa della mamma. ho possibilità di terminare il lavoro 3 giorni a settimana alle 15:30. Mia moglie sta facendo ostruzionismo per non armi vedere fin da ora la bambina (sto resistendo a conviverci). Ci sono possibilità di affido paritetico (50% del tempo) in giudiziaria?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la tendenza da parte dei Giudici a riconoscere l’affidamento paritetico è in costante auumento (soprattutto presso il Tribunale di Milano) ma resta ancora una soluzione in parte straordinaria con riferimento alla collocazione dei minori.
      Non ho compreso se sua moglie lavora.
      Preciso, tuttavia, che la collocazione prevalente presso un genitore non dovrebbe essere influenzata da questioni di genere. Se un genitore ha la possibilità concreta di occuparsi della minore (anche in ragione delle tempistiche relative alla propria occupazione lavorativa) in misura più efficiente (sempre in termini temporali) dell’altro genitore dovrebbe essere preferito con riferimento alla collocazione della prole.
      Ovviamente da approfondire … se lo desidera (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  527. franco dice:

    sono ormai divorziato da giugno 2019 ma nonostante mie figlie di cui una 27 anni che lavora una di 23 anni che lavora ed una di 22 che non so cosa faccia mi vengono prelevati direttamente dal mio stipendio 300,00 euro per loro mantenimento , che vengono dati nel conto della mia ex moglie , come e possibile cio? cosa devo fare per togliere mantenimento? mie figlie allontanate dalla madre nemmeno si avicinano a me ed anno fatto varie false accuse in caserma , oltre ad avermi incendiato la mia abitazione nella quale vivevano con la madre ed un compagno, cosa devo fare? consigli?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che abbia subito un pignoramento presso il datore di lavoro.
      Deve rivolgersi ad un avvocato e fare una istanza per la modifica delle condizioni della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  528. Oireni dice:

    Buongiorno,
    Attualmente abito con mio padre nella casa che è in comproprietà tra i miei genitori che sono separati (mia mamma vive in affitto in un’altra abitazione).
    La loro volontà è quella di regalarmi questa casa (mio padre si trasferirebbe altrove) in modo da abitarla con la mia compagna.
    Avrei 2 domande:
    1) loro possono regalarmela? Perché la dipendente della banca mi dice che lo stato potrebbe vedere questa cosa come una sorta di raggiro e quindi applicare tasse molto elevate (se non ho capito male da applicare all’atto notarile).
    2) io però vorrei riconoscergli qualcosa, per es. 80/100.000€ (Attraverso un mutuo) su una casa dal valore di 170.000€ circa, è possibile o risulterebbe sottostimato il valore?

    Per quanto riguarda invece la mia compagna, lei non sarebbe intestataria dell’abitazione e anche per questo mi occuperei io di tutte le spese di acquisto e di ristrutturazione.
    L’unico mio dubbio, in caso di separazione (magari anche con matrimonio), sopratutto con presenza di figli, sarò comunque obbligato io a lasciare casa?
    Perché noi saremmo d’accordo sul sottoscrivere un accordo tramite scrittura privata che in caso avvenga separazione anche con figli, essendo mia la casa, sarà lei a dover lasciare il tetto coniugale (per es. entro 1 anno di tempo), sarebbe ammissibile una cosa simile per legge?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con la nascita dei figli, il genitore collocatario di questi ultimi, in caso di separazione, può avanzare domanda di assegnazione della casa coniugale anche se non risulta proprietaria di quest’ultima.
      L’accordo che lei vorrebbe sottoscrivere non ha valenza giuridica in quanto si tratta di diritti indisponibili.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  529. Maria Angela dice:

    Buona sera mi scuso per l ora ma purtroppo i pensieri si affollano quattro anni fa è nato mio figlio da una relazione con un uomo che mi ha abbandonata al quinto mese di gravidanza dopo un anno e mezzo nato il bambino si è ripresentato il papà che ha chiesto il test di paternità ci ha frequentato per qualche mese e.poi è sparito io nel frattempo appena nato il bambino mi sono trasferita avvicinandomi ai miei per essere aiutata con il bambino mi sono allontanata di 1200 km ….ad oggi dopo due anni e mezzo che non viene a trovare il bambino accusa me di non permettergli di incontrare il bambino io di recente ho rifiutato perché il bambino non lo conosce …come faccio a dimostrare che lui non è venuto volontariamente il tutto è accompagnato da un anno di silenzio senza neanche una telefonata e soprattutto come posso mi legalmente? grazie per il consiglio..m.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      a mio avviso Lei ha bisogno della assistenza di un avvocato. Se non ha le risorse economiche esiste il Gratuito Patrocinio (avvocato pagato dallo Stato). Devete quindi procedere con ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. E lei ha anche diritto a ricevere un contributo dal padre per il mantenimento del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  530. Anonima dice:

    Buongiorno,
    mio figlio ha 11 anni e non vorrebbe più frequentare il padre o comunque decidere lui se vederlo e quando vederlo in quanto il padre si comporta in modo errato nei suoi confronti e nei miei, purtroppo è prepotente, urla contro, deve fare sempre ciò che dice, obblighi su obblighi, deve rinunciare a impegni personali per soddisfare quelli del padre.
    Volevo capire come muovermi.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vuole ne possiamo parlare in occasione di apposito incontro.
      Occorre capire se lei se la sente di avviare un procediemento di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  531. Vanessa dice:

    Buonasera, sono divorziata da 4 anni e il mio ex, oltre a non versarmi ciò che deve per le figlie e il mutuo mi chiede di restituirgli gli importi che i suoi genitori ci hanno dato per alcune spese sostenute quando eravamo sposati. Può farlo? grazie. Cordiali saluti. Vanessa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io le consiglio di agire in giudizio per il recupero del mantenimento non versato. Tra l’altro potrebbe tutelare anche in sede penale i suoi diritti.
      Con riferimento ai soldi che sarebbero stati prestati dai nonni paterni direi che spetta a loro dimostrare che si tratta di un prestito e non di una donazione.
      Cordiali saluti,
      avv. Marco Pola

      Rispondi
  532. Chiara dice:

    Buongiorno. Siamo sposati da 9 anni e insieme da 12 anni. Abbiamo 2 bambini, 10 e 6 anni. Ho chiesto a mio marito la separazione perché siamo entrambi molto infelici. Lui non vuole una separazione, ma continua a ferirmi emotivamente. La casa dove abitiamo è suo senza mutuo. In crisi ha comprato una nuova casa ‘per noi’ ma non mi ha mai coinvolto. Me ne ha parlato e poi ha proceduto all’acquisto con suo padre anche se ero contro. La casa sarà pronta in 1 anno. Le mie preoccupazioni sono 1. mi ha detto che sono io ad andare via della casa perché sono io che voglio separare. 2. ha detto che pensa che i ragazzi stiano meglio con lui perché ha una casa bella grande 3. ha detto che non mi darà nemmeno 1 euro. Guadagno 1600 e lui circa 2000. Ha un figlio maggiore da un precedente matrimonio di 21 anni che sostiene ancora. Ha detto che con tutte le sue spese abbiamo lo stesso reddito e quindi non mi dà niente. Posso prendermi cura di me stesso e non ho problema affittare una casa ma non posso permettermela nella zona dove abitiamo nel centro di milano. Preferisco stare in questa zona perché è vicino al mio lavoro e c’è sua madre che ci aiuta a prendere i bambini da scuola. Mi ha anche detto che sua madre non mi avrebbe aiutato con i bambini se ci fossimo separati.
    Mentre eravamo in crisi 2 anni fa l’ho tradito. Lo ha perdonato e abbiamo cercato di andare avanti, può usarlo contro di me per prendere i bambini? Io posso tranquillamente andare via della sua casa se può darmi qualcosa per aiutarmi con l’affitto cosi viviamo decentemente con bimbi, altrimenti le case della mia zona costano come il mio stipendio. Quanto posso aspettarmi da lui? Mi ha promesso la guerra. Preferirei che bimbi sono meta con me meta con lui perché è un bravo papa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      il genitore collocatario dei figli (in pratica il genitore con il quale i figli trascorreranno la maggiore parte del tempo dopo la separazione) ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Lei non deve trasferirsi e deve tutelarsi in giudizio.
      I figli hanno diritto al mantenimento. Con la Vostra situtazione reddituale, invece, non ci saranno obblighi di mantenimento tra coniugi.
      Per il resto, ritengo che sia il caso di approfondire con un avvocato. Tramite il sottoscritto o con un altro avvocato ma lei deve conoscere bene i suoi diritti prima di iniziare una separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Chiara dice:

        Grazie per la risposta avvocato. Per chiarezza se non voglio stare nella casa sua e preferisco affittare (ho zero sentimenti per questa casa mi fa anche stare male), lui è obbligato ad aiutarmi con l’affitto? E se volessi che abbiamo il 50/50 del tempo con (hanno una relazione molto stretta e lui riesce a curarli abbastanza bene), mi paga sempre la manutenzione per loro per i giorni in cui sono con me? Grazie.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Di solito io consiglio prima di dimostrare interesse per la casa familiare per poi fare concessioni non prima di avere stabilito una moneta di scambio. 50 e 50 del tempo dei figli con i genitori comporta mantenimento diretto dei genitori senza contributi al mantenimento. Ma si può trovare un accordo anche su questo.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
          • separatamente dice:

            Se il tradimento è un evento risalente nel tempo, ci sono molte pronunce che considerano la tolleranza (intesa come il notevole lasso di tempo trascorso senza intraprendere iniziative giudiziarie) rilevante, con la conseguenza che di solito una relazione extra coniugale non sposta di molto gli equilibri di una separazione.
            Cordiali saluti,
            Avv. Marco Pola

    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può cortesemente riformulare la domanda in modo più analiticio per favore ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  533. Mauro dice:

    Buongiorno Avvocato, sono il proprietario di un appartamento nei quali risiedono la mia compagna (non siamo sposati) con la quale abbiamo due figli minorenni. La mia compagna mi comunica di non voler proseguire la convivenza con me per cessazione della storia sentimentale (solo dalla sua parte). Lavoriamo entrambi e abbiamo un reddito equivalente. Rischio di perdere la proprietà dell’immobile?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      vi è il concreto rischio che la casa venga assegnata al genitore collocatario dei figli in un procedimento giudiziario di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Occorre “muoversi” con prudenza conoscendo questo rischio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  534. Jessica dice:

    Buongiorno avvocato
    Cerco di fare un riassunto di quello che è successo
    Dopo una convivenza di tre anni in affitto è un figlio in comune io e il mio ex compagno decidiamo di acquistare casa
    Causa le pendenze penali del mio ex non ci hanno passato il mutuo, quindi l’immobile è stato acquistato da mia suocera per poi lasciarlo a noi
    Tempo del rogito ecc io e lui ci siamo lasciati
    Io sono andata via e lui è tornato a casa dei suoi genitori
    La casa in discussione è rimasta disabitata per un anno
    In un periodo di bisogno dove non avevo un tetto dove stare con il bambino è non mi passavano il mutuo perché ho già finanziamenti in corso
    Il mio ex decide di darmi le chiavi di casa che doveva essere la nostra e farmi andare lì
    Al momento del cambio residenza mi confessa che sua mamma era all’oscuro di tutto e che le firme sono state falsificate da lui …
    Tra me e il ragazzo con cui convivevo è finita di conseguenza sono andata a vivere in quella casa con il bambino arredandola attaccando utenze ecc
    La mia domanda è può qualcuno mandarmi via da lì? Nonostante non sia colpa mia il fattore firme? Cosa posso fare? Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      mi risulta difficile immaginare che le firme, innanzi ad un Notaio, da parte di Sua suocera, siano false.
      Se esiste un mutuo, tuttavia, mi chiedo, chi lo sta pagando ? Le riferisco quello che lei sa già. Se esiste un mututo e non viene pagato, la banca erogante il mutuo si attiverà per rientrare in posseso dell’immobile in forza della ipoteca che sempre caratterizza la concessione di un mutuo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  535. marco dice:

    buongiorno sono un disabile emiplegico sto chiedendo la perazione da mia mogli causa angherie sopprusi nei mie confronti con umilizioni e insulti causa mia disabilità matimonio contratto sapendo della mia disabilità. ho casa di mia proprietà comprata prima del matrimonio subisco sempre richiesta di soldi non aiuta nella gestione familiare ci sono 2 figli dal suo primo matrimonio anche a loro chiede soldi per poter vivere in casa. ho legge 104 per mia disabilità ma che lei non usa per assistenza cosa devo fare grazie Marco

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le suggerisco di avviare una separazione.
      Lei è il soggetto che dovrebbe essere tutelato in sede giudiziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  536. dyka angelika dice:

    Buon giorno, voglio solo consultare per una soluzione al mio problema. Sono rimasta incinta da un uomo sposato ora non parla di responsabilità nemmeno vedendo suo figlio. ho appena partorito mio figlio 3 giorni fa e non riconoscerà nemmeno di essere il padre. cosa posso fare? vi prego aiutatemi grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il padre non può sottrarsi ai propri obblighi.
      Esistono procedimenti in giudizio affinchè il riconoscimento del figlio da parte del padre venga disposto da un Giudice (se necessario anche con la prova del DNA).
      Se vuole possiamo sentirci per un confronto telefonico gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  537. Nicoletta dice:

    Buonasera avvocato sono una nonna preoccupata in quanto mia figlia che convive il suo compagno è sempre ubriaco.Hanno un bambino di 6 anni e adesso mia figlia ha deciso di lasciarlo! La mia domanda è questa: può fargli vedere il bambino solamente in sua presenza visto che è sempre ubriaco?Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      La decisione deve essere presa da un giudice al quale sua figlia può rivolgersi, tramite un avvocato, per chiedere un affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  538. Emanuele dice:

    Buongiorno, mi trovo in una situazione tutt’altro che piacevole.
    Ho 26 anni e la mia famiglia vuole cacciarmi dì casa. Solo che non ho abbastanza risparmi per potermi permettere un appartamento in affitto e non ho un contratto a tempo indeterminato nonostante mi impegni sempre in tutti i lavori che trovo.
    Mia madre ha molti debiti e mi rivolge la parola solo per chiedermi soldi (per questo ancora non posso andarmene, perché non riesco a mettere via niente per colpa sua). Ha abbandonato me e mio fratello (28enne, disoccupato e che studia all’università) lasciandomi tutte le responsabilità e obbligandomi a mantenere pure lui, dopo un anno è tornata a casa perché ha finito tutti i soldi che le rimanevano e ora vorrebbe pure vendere la casa perché è tutto ciò che le è rimasto.
    Io voglio solo farmi la mia vita, mentre in casa ricevo solo minacce. Ho tutta la famiglia contro e non so più cosa fare…sinceramente ho paura possano farmi del male e/o ritrovarmi senza un posto dove stare.
    Io letteralmente lavoro e dormo. Non ho più una vita, manco mi hanno mai detto grazie per tutti i soldi che gli ho dato e che non vedrò mai più.
    Cosa posso fare? Dove posso andare se nessuno mi affitta senza avere un indeterminato o un garante? Non ho nessuno a cui chiedere aiuto… la situazione è molto più pesante dì quanto riesca a raccontare, tanto che certe volte mi ha fatto venire pensieri brutti, perché davvero non vedo più una via d’uscita.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum non è destinato agli utenti di Cremona, tuttavia, mi sento di consigliarle di fare i bagagli ed andarsene: i costi per una camera in affitto sono molto ridotti. E si rivolga anche a qualche associazione, con un piccolo esborso economico possono aiutarla a trovare una sistemazione provvisoria. Provi anche a contattare: https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/le/150
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  539. Pamela dice:

    Buongiorno io e il mio compagno abbiamo 2 figli di 14 e 17 anni e conviviamo. La casa dove viviamo è sua e non paga il mutuo mentre anni fa,di comune accordo,abbiamo comprato una casetta sulle colline intestata a me e dove pago il mutuo. Nella richiesta di mutuo il garante è lui. Ora non andiamo più d accordo e lui mi dice di andarmene perché la casa è sua e io ho l altra. Ma come faccio ad andare a vivere là essendo la casa a più di un ora e mezza da dove viviamo ora. Come faccio con i nostri figli e il lavoro? Aggiungo che abbiamo conti correnti separati e che purtroppo io non ho soldi neanche per sentire un un’avvocato

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il genitore collocatario dei figli ha diritto di chiedere in giudizio l’assegnazione della casa familiare (anche se siete conviventi).
      Fatta questa precisazione, a mio avviso, il suo convivente, conscio del rischio, sta cercando di convincerla ad uscire dalla casa familiare.
      A Castellanza o, se vuole, anche a Milano, si faccia assitere da un buon avvocato familiarista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  540. Elisabeth dice:

    Buongiorno sono una nonna e sono preoccupata per i miei nipoti e mio figlio si trova in una situazione dove la moglie ha lasciato la Casa per andare dalla zia e non occuparsi di due figli minorenni di 3 anni e di due e mio figlio che fa tutto vorrei chiedere se lui può chiedere l.affidamento dei suoi figli con l.aiuto dei nonni paterni lei si diverte in giro non pensando che ha due figli minori e un terzo figlio che allata che quello se lo e portato e gli altri due sono con mio figlio cosa possiamo fare perché nessuno dei due lavorano e io che sono la nonna lo aiuto a cresce questi bambini perché lui non trova lavora e non vuole lasciare I suoi figli.grazie se mi dite cosa possiamo fare.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Elisabeth,
      la collocazione dei figli al padre è sicuramente una ipotesi legittima se la madre non si occupa dei figli. In taluni casi anche con l’affidamento esclusivo al padre.
      Ovviamente occorre conoscere nel dettaglio i fatti per potere fornire consigli più attinenti alla realtà di questa coppia di genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  541. Nico dice:

    Ciao ho bisogno di chiarezza … mi sto separando in maniera sconfortante assolutamente non consensuale cioè guerra totale ,poiché sono stato tradito e ho scoperto il tradimento e ne ho tutte le prove. Ho un figlio piccolo di 7 anni e io lavoro e la mia ex lavora . Abbiamo un mutuo cointestato è una casa cointestata dove ora il giudice ha deciso di lasciare a lei ,questa casa che ho sempre e solo pagato io dal 2010 e ne ho tutte le prove poiché avevo il Rid bancario per il mutuo fino a qualche mese fa con conto corrente intestato solo a me. 1) posso riavere tutta la metà dei soldi che ho messo anche per la mia ex ? Visto che lei lavora e i soldi li spendeva solo per se ? Se e si come ?
    2) dato che ora sono costretto a vivere in affitto dove pago 550€ al mese , prendo come stipendio 1450 al mese e sono costretto a pagare ancora metà del mutuo 260€ circa al mese la mia metà quota , è mai possibile che devo riconoscere anche ben 400€ al mese di mantenimento per il bambino nonostante io lo veda un giorno sì e uno no è un week And alternato ??? Quindi 15 giorni su 30 sta con me . Mi sembra di essere diventato un barbone non riesco a vivere come posso fare ? Ecco che poi la gente si abbatte e ne vanno di mezzo anche i bambini

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra rilevante, da un punto di vista giuridico, il fatto che la collocazione del minore sia patitetica. Da questa circostanza, potrebbero discendere due condizioni della separazione: nessuno cotnributo per il mantenimento e assenza di assegnazione della casa cpniugale ad uno dei genitori.
      Cordilai saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  542. Anastasiya dice:

    Buongiorno. Come si può dimostrare al giudice l’assenza dei rapporti sessuali con il proprio marito (lui rifiuta sistematicamente di fare il sesso con me per diverse cause, dalla stanchezza al malessere, dal lavoro al guardare la tv)?
    Sono continuamente rifiutata non solo fisicamente ma anche psicologicamente, mi sento in trappola. Non posso tradire perché sono sposata, è non posso neanche consumare il matrimonio perché lui mi rifiuta.
    È ovvio che nessuno confessa mai una cosa del genere al giudice. Quindi, quali potrebbero essere le prove legittime per un giudice in assenza di una confessione? È una situazione che dure da anni.
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      forniamo una prima assistenza gratuita agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  543. Ros dice:

    Buona sera avvocato.
    Ho un figlio di sei anni con il mio ex compagno, e ci siamo lasciati quando nostro figlio aveva un anno ( non sono sposata). Siamo tramite avvocati..
    Io sto insieme al mio futuro compagno da un anno. Ora dobbiamo iniziare una convivenza e sono incinta.
    Vorrei capire se per questa mia situazione lui può chiedere di darmi meno di mantenimento (ovvero 200€) ? Lui vede il bimbo un week si è uno no è un giorno a settimana, può pretendere di tenerlo con se o chiedere il trasferimento di nostro figlio presso casa sua?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io consiglio sempre di regolamentare davanti ad un giudice anche la “separazione” dei conviventi con figli.
      Fatte queste premesse, di per sè, una nuova relazione affettiva ed una nuova gravidanza, non giustificano una richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento e, tanto meno, di collocazione prevalente presso il padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  544. Martina dice:

    Buongiorno ! Vorrei chiedere gentilmente un informazione per quello che riguarda mio compagno separato della ex moglie ed adesso in fase di divorzio giudiziale,essendo presente una figlia minorenne per quale lui paga l’assegno di mantenimento più le spese straordinarie è metà del mutuo cointestato della casa assegnata in fase di separazione alla madre. La mia domanda è se lui passa il tempo uguale è sì prende cura della bimba quanto la madre, in rispetto ai suoi orari del lavoro,gli weekend da venerdì al lunedì sono alternati, cioè se la bimba dorme in casa del padre lo stesso numero dei giorni che dorme dalla madre,lo stesso numero dei pasti offerti,la porta a scuola,in poche parole fanno i doveri dei genitori in modo uguale, perché sì può parlare ancora che la bimba sia collocata nella casa assegnata alla madre? Se la bimba sta 50% anche in casa del padre (la madre lavora su 2 turni) la ex moglie ha ancora dritto alla casa assegnata? È soprattutto chiedere un mantenimento più alto, esiste una ragione? Grazie mille in anticipo !

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è sicuramente vero che una collocazione della minore paritetica tra i genitori non dovrebbe comportare l’assegnazione della casa familiare alla madre e, tavolta, l’assenza di contributi economici per il mantenimento.
      Occorre, tuttavia, leggere con attenzione cosa hanno concordato con la separazione gli ex coniugi. Potrebbero avere previsto il mantenimento e l’assegnazione della casa di comune accordo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Martina dice:

        La ringrazio tanto per la risposta.4 anni fa quando sì sono separati consensualmente la ex moglie ha preteso dì restare nella casa avendo un reddito più basso rispetto a lui,dicendo anche che la bimba essendo molto piccola, dì soli 3 anni,non deve cambiare posto, dopodiché versare 250€ dì mantenimento è 250€ la sua parte del mutuo per la casa. Allora lui per il bene della bimba ha scelto di andare in affitto però cura della bimba sì è sempre preso,avendo un legame stretto,la prendeva ogni 2 giorni dal asilo,passava la notte da lui poi giorno dopo la portava al asilo. Sono quasi 2 anni che la ex moglie ha cambiato lavoro, facendo i turni,una settimana mattina è una dì pomeriggio,quindi mio compagno sì deve prendere cura di lei ogni giorno, quanto la madre.Da qualche mesi li ha chiesto il divorzio però lei pretende un mantenimento per la bimba più alto di 400€mensili ma s e la bimba è 50% collocata anche dal padre che lì offre alimenti,vestiti,giochi,la porta a scuola, pensiamo che assolutamente non ha diritto di avere dei soldi in più. Infatti per quello sì parte per un divorzio giudiziale è volevo sentire anche l’opinione di Lei.Cordiali saluti.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          consiglio di depositare domanda per la modifica delle condizioni della separazione.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  545. Dario dice:

    Salve, ho una relazione da tre mesi con una ragazza straniera, che allo scadere del suo lavoro come badante è venuta a stare da me, con la promessa che avrebbe trovato lavoro e una sistemazione al più presto, appena si fosse messa in regola con i documenti. Lei è sposata ma il marito non le ha concesso il divorzio nel suo paese ed è venuta in Italia. L’ho aiutata a fare il permesso di soggiorno temporaneo (è in attesa di chiamata per la richiesta di asilo politico) e a trovare qualche lavoretto. Ho pertanto dichiarato al comune che lei sarebbe stata residente a casa mia per i prossimi mesi ed avviato la procedura di iscrizione anagrafica, e lei ha eletto domicilio per le comunicazioni legali a casa mia. Con l’andare del tempo è apparsa la seguente situazione: non aveva nessuna intenzione di lavorare e tantomeno di trovare un’altra casa. La relazione non va più bene ed è motivo di continui litigi, di conseguenza le ho chiesto di andarsene. Lei dice che non ha dove andare, mi sono offerto di pagarle una stanza per un mese ma lei vuole un appartamento perché altrimenti non avrebbe una vita “normale”. Io credo di non dover nulla a questa donna ma non so come fare per farla andar via da casa mia. Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di una relazione amicale/affettiva che dura da pochi mesi, quindi, non è necessario un preavviso che invece dovrebbe contraddistinguere un rapporto di convivenza duraturo.
      Le invii un messaggio whatsapp o con SMS concedendole 10 giorni di preavviso per cercare un’altra sistemazione abitativa. Se non uscirà di casa può anche metterle i bagagli fuori di casa. Valuti Lei (non ci sono obblighi giuridici), invece, se donare a questa signora qualche euro per cercare una nuova sistemazione abitativa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  546. Matilde dice:

    Buongiorno mi sto separando ho due figli uno, adesso maggiorenne, avuto da un precedente matrimonio che ha vissuto con noi nella casa coniugale dall’età di 7 anni e il secondo figlio minorenne avuto nell’ambito di questo matrimonio.
    Il giudice mi ha assegnato la casa. Adesso il mio ex chiede che il mio primo figlio abbandoni la casa. Può farlo? Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Matilde,
      non può farlo nel senso che non riceverebbe soddisfazione davanti ad un Giudice una simile richiesta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  547. Ester dice:

    Salve voglio raccontarvi la mia storia . Ho una bimba di 3 anni e mezzo , mi è stata tolta dal mio ex compagno per problemi di depressione post parto che mi avevano portato ad alcool e di non avere una stabilità abitativo .
    Ero molto depressa perché dovevo arrangiarmi da sola con tutto anche economicamente senza l’aiuto di nessuno nemmeno della mia famiglia .
    fin dalla gravidanza lui mi ha sbattuta fuori casa e cuando ho partorito l’ho dato il cognome perché pensavo lui cambiasse e invece mi ha fatto vivere una vita d’inferno .
    Cuando  mi hanno citata in tribunale il suo avvocato mi ha fatto avere le carte in mia insaputa dopo 16 giorni che c’era stata l’udienza quindi di conseguenza non potendo sapere nulla non mi ero presentata .
    La seconda udienza che sono andata le hanno tolto la patria potestà genitoriale assoluta e mettendo un affido condiviso quindi facendomi vedere la bambina per 1 ora 1 volta al mese o ogni 2 mesi a spese mie , dipendendo la disponibilità anche degli assistenti sociali. ( la bimba e a Milano e io sono a Venezia lontane da moltissimi chilometri quindi non penso sia un affido condiviso questo ) .
    Ora nella terza udienza avuto da poco , il giudice ha definito che nonostante io avessi mandato video della bambina che viene portata in bar notturni e il padre bebe alcool come sempre e che l’assurdo di tutto ciò e che non ce l’ha lui la bambina sennò che la madrina di battesimo perché lui lavora spezzato in ristorante come lavapiatti , nonostante ciò la giudice ha ritenuto che una bambina di 3 anni venga lasciata su queste modalità di vivere con una sconosciuta che la porta al bar pure lei  piuttosto che con me ,che ora ho una casa con il mio compagno attuale , ho fatto un anno e mezzo di percorso psicologico e al SERD per alcolici (non bevo più )mentre  nemmeno lui ha fatto come se fosse un un percorso di nessun genere  .
    Io davvero mi chiedo come un giudice possa togliere la figlia ad una madre in base al fatto che la bambina si sia abituata lì e che può essere un trauma ; allora  non è stato un trauma cuando il padre me l’ha tolta senza procedimento ancora dal giudice per non farmela portare a Venezia e quindi sonodovuta andare via da Milano senza la mia piccola ? Non lo trovo giusto che solo a me venga fatto un percorso e a lui no… Cuando stavamo inseieme lì a milano lui mi picchiava e beveva alcolici come tutt’ora ma evidentemente persone cattive come vincono sempre e non viene mai fatto niente “dei santi “.  Io ho fatto tutto in mio potere per cambiare e stare stabilmente in questi ultimi due anni e pure ho comprato una cameretta per la bimba cosa che ne la madrina di battesimo né lui hanno per la piccola a spese mie anche nelle vacanze natalizie ho fatto su e giù …mai fatto mancare nulla alla piccola nonostante lavori solo stagionale.  il giudice non ci ha fatto caso al fatto che con me non verrà più sballottata non ha visto i miei cambiamenti nella mia posizione economica ne nulla perché prima lo so che  non ero in una situazione delle migliori ma era ciò che mi potevo permettermi senza l’aiuto di nessuno e senza potermi permettere una babysitter per poter lavorare appena partorito  ero in stanze in affitto  (mi pagavo da sola ) ma ora sono in una situazione ven diversa ma penso che nonostante faccia l’impossibile non mi verrà mai data la possibilità di vivere con mia figlia di nuovo , l’unica cosa che ha detto il giudice nel ultima udienza e che vuole che troviamo un accordo( perché questo affido dato che non vivo più lì e sono ritornata in Veneto non può essere 50 e 50 per le distanze almeno che non mi trasferisca lì ma non voglio ritornare al mio passato se già mi sono rifatta la mia vita qui ) quindi di arrivare ad un accordo fra di noi con l’assistenza sociale per come trascorrere le vacanze con la bimba facendola rimanere lì lontana da me nonostante io avessi chiesto che venisse ricoloccata qui con me .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ovvio che le distanze influenzeranno molto le scelte dei Giudici.
      Se lei vive a 300 km di distanza dalla bambina è molto difficile che un Giudice trasferisca la minore dalla Sua attuale casa familiare.
      Al massimo, potranno aumentare le tempistiche in cui la figlia resterà con la madre durante le vacanze.
      Se anche il padre ha una dipendenza da alcol, può segnalarlo agli assistenti sociali ed al Giudice tramite il Suo avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  548. Andrea dice:

    Buonasera, sono un padre con un figlio di 8 anni e mi trovo nella condizione di un affido condiviso con i canonici 2 fine settimana al mese e le vacanze alternate di anno in anno. La mia domanda é questa, se le vacanze di Pasqua 2022 (domenica e lunedì) da fare insieme al padre cadono nel week end della madre, il fine settimana successivo (che come alternanza spetterebbe al padre) a chi viene concesso?? Perché la madre afferma che spetterebbe a lei..

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      logica vuole che il we successivo a quello di Pasqua il figlio stia con la madre.
      Da un punto di vista giuridico, invece, l’alternanza non dovrebbe essere mutata se non è stato previsto tale effetto dalle condizioni della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  549. Tomas De Clerico dice:

    Buonasera,
    mio padre sta vendendo un immobile di cui è il proprietario dal 1994, l ex moglie si è presentata pretendendo il 50% della vendita perché avvisata dal notaio che si occupa del passaggio dell’ immobile. Questo notaio è convinto fermamente che spetti il 50% alla signora.
    Lui ha iniziato le pratiche di separazione nel 1993 che si sono concluse nel 2002. Le pratiche di divorzio sono andate avanti fino a concludersi nel 2010.
    Ora vorrei capire se davvero mio padre è obbligato nei confronti dell’ex moglie a dividere al 50% il suo patrimonio nonostante l’avvenuta separazione e divorzio.
    Grazie per la vostra attenzione
    Tomas

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza visionare le carte è impossibile fornire suggerimenti. Se la casa risultava cointestata tra i coniugi, comunque, la separazione non muta automaticamente la titolarità della proprietà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • Marcello cristiani dice:

      Buongiorno avvocato,

      Dopo aver rispettato tutte le clausole del divorzio (mai un solo ritardo a scuola, tutte le volte che ho dovuto pagare per il suo mantenimento ho eseguito, ecc ecc ) mio figlio, che compierà’ 17 anni a luglio, non vuole più vedermi, non risponde più ai watt app ecc ecc, dopo aver fatto denuncia al pronto soccorso per una presunta aggressione da parte mia.

      Mio figlio e’ disabile ( diplegia agli arti inferiori)

      Nelle clausole di divorzio entrambi abbiamo dichiarato di poter fare fronte al mantenimento di mio figlio, per cui non verso nulla se non quanto necessario al 50 % con la mia ex moglie (scuola privata, cure dentistiche, attività sportive ecc ecc)

      Sono disoccupato, mia ex moglie e’ quadro

      L’avvocato di mia moglie continua a minacciarmi senza che ad oggi ci sia un solo avviso di garanzia a mio carico.

      Non volendo interferire sulle questioni di mio figlio ( se non vuole più vedermi pazienza), e’ possibile chiedere al giudice una revisione delle clausole di divorzio? È giusto che sia l’avvocato di mia moglie a decidere del mio futuro con mio figlio?

      Il mio desiderata sarebbe: continuare a versare il 50% per il mantenimento di mio figlio perlomeno fino alla sua maggiore età’, totale disponibilita’ alle sue richieste, vendere mia casa non coniugale ( quella e’ già assegnata a mio figlio che ci vive con la mia ex moglie, mia al 100%, acquistata prima del matrimonio in separazione dei beni) per far fronte a tutte le necessità’, trasferirmi a vivere nella mia casa al mare acquistata in separazione dei beni al 50% con mia ex moglie il cui utilizzo e’ regolata dalle clausole di separazione / divorzio con utilizzo a mesi alterni ma che la mia ex moglie non frequenta più da tempo

      Le cose da dire sono moltissime ma mi limito a queste….

      Rispondi
      • separatamente dice:

        Buongiorno,
        mi spiace ma non esiste un Giudice che possa consentirle di provvedere al mantenimento di suo figlio soltanto sino ai 18 anni di età. Anche senza disabilità, un Giudice la condannerebbe a pagare il mantenimento sino al raggiungimemento dell’autosufficienza economica di suo figlio.
        Cordiali saluti,
        Avv. Marco Pola

        Rispondi
  550. Pietro dice:

    Buongiorno,
    mi sto separando dalla mia compagna (non siamo sposati) con la quale ho una figlia.
    Non riusciamo a trovare un accordo per quantificare il mantenimento della figlia, lei pretende una cifra sproporzionata al mio reddito e quindi andremo in causa.
    Siccome mia madre non è più nelle condizioni di vivere da sola e mio fratello non riesce più a seguirla, dovremo metterla in una RSA.
    La mia idea sarebbe quella di addebitare ogni mese una parte del costo della RSA direttamente sul mio conto corrente.
    Avrei le seguenti domande:
    1) Quando andremo davanti al giudice per quantificare il mantenimento della figlia, dovrà tenere conto del fatto che io ogni mese pago una cifra per la RSA di mia madre oppure la cosa sarà ininfluente?
    2) La mia ex compagna potrebbe chiedere al giudice di effettuare dei controlli del conto corrente di mia madre per dimostrare che è in grado di pagarsi la casa di riposo da sola oppure il controllo dei conti è possibile solo sul padre della figlia (cioè io) ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in questi casi dico sempre: avete nominato un avvocato che assiste i Vostri interessi, che conosce sicuramente meglio di me la causa e che pagate per tutelarvi. Quindi, a mio avviso, è quest’ultimo che dovrebbe darvi un consiglio. Comunque in un procedimento di separazione giudiziale la fase di disclosure (sui redditi, sul patrimonio, sui conti correnti, sugli investimenti …) riguarda entrambi i genitori e non coinvolge altri soggetti salvo casi eccezionali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  551. Marco dice:

    Buonasera, sono un papà di 2 bambine, 6 anni una 8 mesi l’altra. Non siamo sposati ma la mia ex compagna si è presa una pausa momentanea (dice).
    Al momento sono 2 mesi che è andata via e la bimba di 8 mesi me la fa vedere rarissimo. In compenso molto spesso lei esce e lascia la bimba di 8 mesi con la nonna. Volevo sapere se è legale oppure prima dovrebbe avere il mio consenso o altro. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mio consiglio è quello che dovreste pensare seriamente a regolamentare in giudizio la Vostra separazione (anche se non siete sposati).
      Non costituisce abbandono il fatto che la madre lascia la figlia con la nonna ma è anche vero che alla nonna andrebbe preferito il padre.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  552. Hillary dice:

    Buona sera, volevo capire bene cosa si può fare per il mio compagno.
    L’anno scorso ha chiesto la separazione alla moglie perché è stato tradito per oltre un anno e mezzo, con grande fatica è riuscito ad ottenere una separazione consensuale, hanno due figlie di 8 anni e lui deve passare 500€ al mese di mantenimento più il 50% delle spese extra..il problema è che lui ha uno stipendio di 1.300…e oltre i 500€ di mantenimento, non riesce a sostenere le spese di baby sitter e mensa della scuola…da premettere che lei prende al 100% l assegno unico delle bambine. Adesso manca il divorzio e siccome la ex moglie non è d’accordo ne sull abbassamento del mantenimento e nemmeno sugli assegni unico da dividere, cosa può fare il mio compagno che si ritrova a lavorare per dare tutto alle figlie, tra mantenimento, baby sitter e mensa gli partono via quasi 1.000€
    Oltretutto non è ben chiaro se la baby sitter lui sia obbligato a pagarla al 50%.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il Suo compagno può chiedere l’assegno unico figli intervenendo anche con riferimento alla domanda presentata dalla ex moglie. L’INPS in questi casi dovrebbe riconoscere l’assegno al 50% tra gli ex coniugi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  553. Marco dice:

    Buongiorno
    Sono un padre in via di separazione consensuale
    Abbiamo un mutuo che continuerò a pagare al 50%, ma visto che dovrò trasferirmi posso acquistare un altro appartamento e farlo risultare come mia prima casa? Solo in questo modo potrei chiedere un anticipo del Tfr.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Marco,
      sulla scorta dei prevalenti orientamenti giurisprudienziali, si può sostenere che il coniuge che si separa o divorzia e che non vive più nella casa oggetto di acquisto, perchè assegnata all’altro coniuge collocatario dei minori, può comprare un altro immobile invocando i benefici prima casa. Non possiamo, tuttavia, escludere una iniziativa della Agenzia delle Entrate ed in questo caso impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria al fine di ottenere l’annullamento della cartella. Tenuto conto che solitamente le somme risparmiate sono sempre parecchie migliaia di euro, spesso verosimilmente vale la pena rischiare l’accertamento per poi dare mandato ad un avvocato affinché impugni l’avviso di accertamento. Nel caso di vittoria le spese del legale talvolta vengono poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  554. Giada dice:

    Buongiorno, mia figlia è stata lasciata dal convivente e hanno una bambina di 4 anni .
    Purtroppo è discussione su qualunque cosa .
    Volevo sapere, è libera di cercare una babysitter che la sostituisca qualche ora nei suoi giorni pagandola solo lei? O comunque ha necessità del consenso dell ex, anche se non gli chiede i soldi ?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in teoria, il padre potrebbe sostenere che la baby sitter dovrebbe essere scelta insieme.
      In pratica, i Giudici sono poco sensibili alle rimostranze del padre sulla scelta della baby sitter soprattutto quando quest’ultima è pagata dalla madre.
      Per prudenza, lascerei traccia della richiesta della madre rivolta al padre di occuparsi della figlia quando la madre non può occuparsene e che in difetto di tale disponibilità dovrà cercare una baby sitter.
      Se il padre si rende disponibile, va preferito il padre. Se non è disponibile, si può sostenere che la madre è stata costretta a trovare altre soluzioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Giada dice:

        Grazie Avvocato,
        la domanda è nata dal fatto che già avviene così, il papà viene alla sera per tenere la bimba in casa di mia figlia 2/3 volte alla imana. ma purtroppo al rientro del lavoro alle 22 circa, quando mia figlia lo invita ad andarsene
        lui trova sempre scuse per non farlo e da lì partono discussioni dai toni molto accesi ( vessanti e denigranti)davanti alla bambina anche della durata di un ora e mezza .
        Ecco il perché della mia domanda: veramente non si può evitare questo?

        Grazie mille ancora
        Cordialmente

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          esiste, come saprete, un procedimento che si chiama regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
          Sempre consigliato in caso di interruzione di una convivenza con figli. Con questo procedimento si possono regolamnentare il diritto di visita del genitore non collocatario del minore, l’assegnazione della casa familiare (al genitore collocatario prevalentemente del minore), il contributo al mantenimento del minore, l’affidamento del minore ed anche dettagli come quelli riguardanti la baby sitter.
          Resto a disposizione se lo ritenete.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
  555. Luca dice:

    Salve..siamo una coppia con separazione consensuale avvenuta da poco ..i figli stanno con la moglie nella sua abitazione che affidata a lei anche se è intestata al 50% ..volevo solo sapere se posso fare richiesta al giudice di far fare fare una stima del valore di tutti i beni interni alla casa (mobili..elettrodomestici..apparati..etc..) dj cui anch’io a suo tempo avevo contribuito insieme a lei per l’acquisto in modo che mi possa restituire in soldi il 50% del loro valore.. è possibile ? Lo chiedo perché la moglie sostiene che la casa è stata affidata a lei e quindi anche tutto quello che c’è dentro le spetta ed eventualmente solo quando verrà venduta potremo dividerci le cose..inoltre sostiene che è per colpa mia la separazione e quindi non mi spetta …cosa posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la casa viene assegnata al genitore collocatario con arredi e pertinenze. Al più, beni personali e non strettamente riconducibili alle necessità dei minori potrebbero essere restituiti al legittimo proprietario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  556. Mara dice:

    Buongiorno
    Ho contribuito con parecchi soldi (ovviamente tutti documentati) alle spese di ristrutturazione nella casa di proprietà di mio marito, durante il matrimonio.
    Ci stiamo separando, tramite fatture ho la speranza di riavere ciò che ho messo?
    Grazie

    Rispondi
  557. Samanta dice:

    Buongiorno,
    Ho una figlia di 23 che porta il mio cognome in quanto non è stata riconosciuta. Da 19 anni ho una relazione con un uomo che ha due figli. Io posseggo una piccola casa e ho acquistato con il mio compagno una casa insieme.
    Adesso vorremmo sposarci però io vorrei assicurare a mia figlia il passaggio delle mie proprietà nel caso mi dovesse succedere qualcosa. Quale potrebbe essere la soluzione migliore? Posso donare il mio bilicare?
    E nel caso il mio compagno facesse, giustamente, la stessa cosa nei riguardi dei suoi figli, io potrei comunque vivere nella sua casa in caso succedesse qualcosa a lui ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con la separazione dei beni, ciò che è stato acquistato prima del matrimonio rimarrà di sua esclusiva proprietà. E’ però vero che in caso di Sua premorienza rispetto a suo marito, anche quest’ultimo risulterebbe erede al 50% con sua figlia, senza testamento; 1/3 a suo marito, invece, se lei farà testamento privilegiando sua figlia.
      Formalizzi donazione in favore della figlia prima del matrimonio (magari si riservi l’usufrutto, non si sa mai).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  558. carlo dice:

    buona sera ho una casa di proprietà dove ospito mio padre invalido dopo la perdita di mia mamma.non potendo stare lì con la mia compagna e bimbo abbiamo affittato una casa vicino dalla spesa di 650 euro mensili ora ho uno sfratto e tra 20 mesi e volevo vendere la mia casa di proprietà e mettere mio padre in una casa in affitto come funziona con i miei fratell ?devono partecipare alla spesa per la casa a papà?ma posso vendere casa mia se mio papà e in casa mia grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’accudimento e le spese per Suo padre dovrebbero essere suddivisi tra i fratelli.
      Se vende casa e non lascia senza un tetto suo padre, può vendere la casa di sua proprietà.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  559. Alba dice:

    Coppia non sposata, casa a me intestata con mutuo ancora per 4 anni da 1000€/mese. Lui ha sempre avuto la residenza in sua casa di proprietà senza mutuo (per questioni fiscali) anche se di fatto abbiamo sempre vissuto insieme. Due figli studenti 19 e 14 anni. Ci siamo separati da pochi giorni. Il suo reddito del 2019 è stato di 64000€, il mio la metà (non sono riuscita a verificare il reddito dell’ultimo anno). Mi ha sempre pagato la metà del mutuo e abbiamo sempre versato in un conto comune 1500€ a testa per le spese di gestione familiare. Abbiamo sempre pagato tutto a metà. Per il mantenimento dei figli gli ho chiesto 1000€/mese. Vorrei sapere se è congruo. Inoltre vorrei sapere se le spese straordinarie per i figli dobbiamo dividerle al 50% o se lui dovrebbe pagare una percentuale più alta, anche in vista dell’iscrizione all’università del figlio maggiore.
    Mi dice che se non mi va bene così, i figli possono vivere metà del tempo con lui e metà con me, così non mi paga nemmeno i 1000€ che gli ho chiesto. In più c’è anche l’affitto di un box che costa 180€ al mese e che mi ha già detto che non pagherà più, così come le spese condominiali di 2800€/anno. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      a mio avviso dovrebbe impostare la trattativa (mi auguro, per Voi, tramite avvocati) tesa a determinare le condizioni della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, avanzando richieste economiche sensibilmente più elevate. Sia con riguardo al contributo fisso. Sia con riguardo alle percentuali relative alla ripartizione delle spese straordinarie. Se è poi vero che il padre può chiedere di stare con i figli per metà del tempo è altrettanto vero che questa soluzione viene raramente adottata da un Giudice.
      Per suggerimenti più dettagliati, dovrei ricevere più informazioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Alba dice:

        Grazie per le risposte esaustive rispetto alle mie domande. Non saprei quali informazioni aggiuntive potrei darle per avere dei suoi suggerimenti aggiuntivi (cosa vorrebbe sapere?). Tuttavia aspetto di capire come si evolverà la situazione. Se dovessi trovarmi ad avere dei problemi sulla base degli accordi economici verbali (mi ha già anticipato che non è disposto a pagare più del 50% per le spese straordinarie dei ragazzi) penserò ad agire legalmente. Ho sempre paura che mi possa chiedere indietro i soldi che ha pagato in questi anni per la casa a me intestata (cosa che sarebbe impossibile per me) o che mi possa chiedere di rientrarne vendendola. Anche se questa casa è di fatto esclusivamente dei figli, miei eredi. Per ovviare a queste eventuali richieste, potrei magari fare a loro una donazione con diritto di usufrutto o sarebbe inutile? Ma tralasciando questi problemi che spero non si manifesteranno, in caso volessi agire rispetto alla ripartizione delle spese straordinarie, lei potrebbe rappresentarmi e quanto mi costerebbe? Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Gentile Alba,
          qualsiasi confronto in sede giudiziaria in ambito “famiglia” comporta spese legali non inferiori ad € 1.500,00 (oltre IVA).
          Per approfondire, quando e se lo riterrà opportuno, approfondiamo anche con confronto telefonico e/o incontro in studio.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  560. Filippo dice:

    Buongiorno,
    Sono divorziato, ho un bambino in affido condiviso per il quale ovviamente verso un mantenimento.
    Ho intenzione di convivere con la mia nuova compagna. Questa convivenza può essere interpretata come un aumento del mio patrimonio e quindi portare ad un aumento del mantenimento per mio figlio?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è prevista un automatico aumento del suo patrimonio e del suo redduti in caso di nuova convivenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  561. Denise dice:

    Buonasera, spiego la mia storia, il mio ex conpagno e padre di mia figlia di 4 anni e agli arresti domiciliari da un anno. Gli arresti domiciliari gli sono stati conceSsi a casa della madre perché nella casa in qui vivevamo nn gli e li hanno accettati, perché lui ha delle denuncie x violenza in famiglia, preciso io sn italiana lui no, per poter rinnovare i documenti mentre era hai domiciliari ho dovuto dire che lui abitava ancora cn me è la bambina per poterlo aiutare a rinnovare, il suo avvocato mi aveva assicurato che appena gli arrivavano i documenti gli avrebbe fatto togliere la residenza dall abitazione in cui ora vivo io cn le mie figlie (siamo in affitto e sn L intestataria del contratto) ora deve di nuovo rinnovare i documenti e nn vuole togliere la residenza ma io nn sn più disposta a fargli rinnovare i documenti tramite la bambina anche xk verso agosto finisce i domiciliari e nn vorrei che mi ritorna in casa, aiuto nn so che fare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si rechi in Comune e chieda che desidera togliere la residenza di suo marito dalla casa coniugale.
      Il Comune è tenuto a fare accertamenti sull’effettiva residenza di suo marito dopodichè dovrà procedere alla rettifica della residenza. Informerei in ogni caso l’avvocato che assiste il suo ex delle iniziative che intraprenderà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  562. Riconsegna. Figli dice:

    Buon giorno, mia figlia e’ separata da un anno e ora per problemi economici, in quanto il marito le passa 250€ mese per due figlie, cambia lavoro. Per questo motivo una o due volte al mese dovrà andare a Torino per lavoro. Ha cosi’ chiesto all’ex marito se in caso di ritardo può tenere le figlie fino al suo arrivo. La risposta è stata che se ritarda terrà le figlie a dormire, e che nemmeno le consegnerà noi che siamo i nonni paterni che gestiamo tutti i giorni le bambine. Come si deve comportare mia figlia? Grzie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lo desidera mi faccia chiamare da Sua figlia.
      Per rispondere le sue domande occorre verificare anzitutto cosa abbiamo previsto gli ex coniugi con la separazione.
      Per il resto, il padre non si può arrogare il diritto di tenere a dormire i minori quando staranno in sua compagnia la sera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  563. Simona dice:

    Buonasera, sono una donna sposata da 15 anni e due figlie 13 e 15 anni ma adesso con il tempo purtroppo ho deciso di separarmi per varie ragioni. Mio marito ha detto ok facciamo la separazione ma io non me ne vado di casa perché questa è anche casa mia (la casa è cointestata) potrebbe andare da sua madre e risparmierebbe anche soldi ma non vuole.. però io non voglio vivere con lui voglio gestirmi da sola. Lui ha detto quello che dice l’avvocato lo farà. Io purtroppo porto poco di stipendio 850 e ora per un pignoramento mi toglieranno un quinto ho detto che per farlo stare bene non volevo il mantenimento perché dopo la separazione il mio capo mi assumerà a tempo pieno. Ma finché non cambio orario è giusto che me lo da. Ma lui oltre al mantenimento deve anche darmi la metà della rata del mutuo? Noi abbiamo in sospeso delle pratiche comunali da pagare tipo tari /scuola che lui non ha mai voluto pagare quando avevamo i soldi in comune. Però io voglio sistemarle quelle cose ho detto facciamo metà e lui si è arrabbiato dice che lo voglio rovinare ma non è così. Se volevo rovinarlo non chiedevo di riassumermi a tempo pieno , mi prendevo il suo mantenimento e basta. Non voglio essere cattiva ma non voglio più vivere con lui. Non so cosa chiedere e come comportarmi. Avessi i soldi me ne sarei andata in affitto con le ragazze. Premetto che non avremmo problemi di affidamento perché starebbero cn me e lui è un padre presente le potrà vedere tutte le volte che vuole su questo siamo d accordo. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Simona,
      i diritti del genitore presso il quale i figli verranno collocati prevalentemente (di solito, la madre) ha dei diritti che non possono essere arbitrariamente ridotti dall’altro genitore. Questi diritti sono: 1) assegnazione della casa coniugale; 2) mantenimento figli da parte del genitore non collocatario di questi ultimi e, nel suo caso, 3) il cointestario della casa dovrà continuare a pagare il 50% del mutuo. Proprio per essere ancora più precisi, quanto previsto ai punti 2 e 3 di solito giustifica una rilevante riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  564. Franco dice:

    Gentile avvocato Buonasera, Non so se può chiarire un mio dubbio. Sono separato da circa un anno, in attesa di divorzio, la mia ex moglie sta attualmente iniziando di nascosto una convivenza con la persona che ha causato la nostra separazione, e in più nella casa coniugale Dove la mia ex moglie vive con le mie figlie entrambe minorenni .La persona suddetta è attualmente sposata, Penso sia una cosa deleterea Per l’educazione e lo sviluppo psicologico delle mie figlie, ne ho parlato con il mio avvocato ma non riesce a darmi una risposta, secondo lei è una cosa che in qualche modo la legge delinea?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Franco,
      il tema è noto nel senso che in molti si pongono la Sua stessa domanda: l’art. 337 sexies c.c. prevede “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. E’ intervenuta, tuttavia, la Corte costituzionale sancendo che il predetto articolo non può interpretarsi nel senso che convivenza more uxorio ed un nuovo matrimonio debbano considerarsi sempre idonei, di per sé, a determinare la cessazione dell’abitazione, ma occorre sempre che il giudice valuti quale è il prioritario interesse del figlio minore.
      Fatte queste precisazioni occorre valutare le circostanze del caso di specie (età dei figli, effettività e costante perduranza della convivenza, la relazione extacongiugale del convivente, situazione reddituale e patrimoniale dell’assegnatario della casa coniugale, etc.) per verificare che sussistono i presupposti per revocare l’assegnazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  565. Iryna dice:

    Gentilissimo Avvocato buonasera. Le scrivo dato che non ho potuto trovare niente su Google a riguardo del caso che presento sotto.
    Da un po’ di anni convivo con mio compagno che ha un figlio dal precedente matrimonio. Difatti con il bambino dal momento che mi aveva conosciuto avevamo istaurato un bel rapporto, ma la madre dopo la nostra partenza (loro abitano a Accettura MT e noi a Biella) ha fatto di tutto per allontanare il bambino sia da me che dal papa facendo passare il fatto per il desiderio del figlio, anche se durante il nostro soggiorno presso la residenza del figlio, il bambino aveva manifestato il disagio legato alle pressioni da parte della mamma. Aveva pianto più volte dicendo che mamma gli dice che lo mette in stanza buia se mostra il bene al papà. Avevamo tentato più volte far rispettare il provvedimento alla signora senza risultato. Ora siamo a buon punto dato che abbiamo avviato il processo per modifica delle condizioni. Ma la mia domanda è altra. Come si fa a definire questa azione della signora, dove lei impedendo rispondere al telefono al bambino nel mentre papà gli chiama o scrive accusa me dicendo che il bambino non risponde dato io sono con il padre, ciò è che siamo insieme.
    In attesa di un vostro cortese riscontro colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Non credo di avere ben compreso la Sua domanda. Comunque, credo sia meglio introdurre nel procedimento che avete già instaurato apposite istanze ex art. 709 ter c.p.c. per sanzione il genitore negligente nonchè introdurre apposite CTU (consulenze tecniche di ufficio) per valutare le responsabilità e le capacità genitoriali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  566. Paolo Bresciani dice:

    Buongiorno,
    in concreto cosa cambia tra un affido condiviso con collocazione presso la madre ed un affido esclusivo alla madre?
    Non comprendo dove sia la differenza visto che comunque al lato pratico il figlio continua a vivere con la madre anche con l’affido condiviso.
    Nel caso sia stato deciso un affido esclusivo alla madre, il diritto di visita del padre nei confronti del figlio è una facoltà oppure un obbligo?
    Nel caso il padre non passi i weekend con il figlio (oppure lo faccia saltuariamente) può essere sanzionato come avviene nei casi di affidamento condiviso?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le regole dell’affidamento esclusivo (che privilegia un genitore con riferimento alle tempistiche in compagnia della prole nonchè con riguardo alla gestione di quest’ultima) le stabilisce un Giudice con apposito provvedimento.
      Se lei non eserciterà il diritto di visita, il Suo comportamento potrebbe essere sanzinato ex art. 709 ter c.p.c.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  567. Mauro dice:

    Buongiorno, sono una sig.ra di 81 anni, per quasi 50 anni mi sono adeguata alle esigenze della famiglia e alle abitudini e tenore di vita di mio marito. Ora desidero solo stare più vicino ai miei figli senza escludere il padre. Purtroppo tutti e due i nostri figli vivono a mille chilometri di distanza e nel paese in cui viviamo, da sempre, non abbiamo nessuno (neanche un parente). Mio marito non vuole che io vada perchè lui non vuole spostarsi per stare più vicino ai figli e ai nipoti. Io sento questa necessità visto che ho anche diversi problemi di salute e i miei figli potrebbero essere per me un aiuto. In cosa vado incontro dal punto di vista legale se decidessi, contro la sua volontà, di andare per 6 mesi all’anno dai miei figli?
    Grazie per la disponibilità

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      Lei è libera di fare quello che desidera.
      Se suo marito non è d’accordo che lei si trasferisca temporaneamente non può di certo impedirle di partire.
      E’ però vero che potrebbe chiedere la separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  568. Gaia dice:

    Buon sera, ho intestata la casa con il mio ex compagno, abbiamo un figlio in comune, lui mi ha tradita tempo fa, ma poi si è accorto dell errore commesso ed è ritornato, ma io non ne voglio sapere, lui però ora non se ne vuole andare via di casa perché dice che la paga anche lui è ha tutto il diritto di viverci. Come mi devo comportare? Perché io non lo voglio avere più in casa.
    Attendo risposta Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può ottenere l’allontanamento del padre tramite iniziativa giudiziaria (ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio).
      Resto a disposizione per un preventivo dei costi se lo desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  569. Giovanni dice:

    Buongiorno avvocato,

    sono sposato da due anni in separazione dei beni e con mia moglie ho avuto un figlio che ha meno di un anno. Mi ha confessato di avermi tradito e vuole portare avanti la relazione con questa persona. Inoltre il figlio non è biologicamente mio (test del DNA spedito a casa e quindi senza valenza legale). Stiamo procedendo con una separazione consensuale e volevo procedere anche con il disconoscimento della paternità (d’accordo con la madre). Noi rientriamo sotto al tribunale di Monza, Lei ha idea di quali potrebbero essere le tempistiche per il disconoscimento?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un procedimento giudiziario relativo al disconoscimento può durare anche due anni. Mi preoccuperei piuttosto dì rispettare il termine dì prescrizione dì un anno che decorre dal momento in cui lei ha scoperto l’adulterio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  570. Angelica dice:

    Buongiorno, vorrei chiedere informazioni, con divorzio arrivato finalmente il 06/03/2022.
    Ho avuto un divorzio consensuale dopo 6 lunghissimi anni, ho un figlio di 8 anni, il padre non lo vuole mai tenere, non rispetta weekend e festività. A suo dire lavora 8 giorni su 7. Cosa posso fare in merito al fatto che lui non voglia mai tenerlo mettendomi in difficoltà la qualunque volta che dovrebbe? Difficoltà nel senso che lavorando il weekend devo organizzarmi in mille altri modi diversi. Si può denunciare? Grazie per l’attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Ci sono due strade: 1) procedimento 709 tre cpc per sanzionare il comportamento del padre; 2) istanza modifica condizioni divorzio per chiedere affidamento esclusivo e aumento assegno mantenimento per i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  571. Lucia dice:

    Buonasera. Sono divorziata dal 2016, precedentemente in regime di separazione dei beni. Attualmente l’unica proprietà immobiliare che abbiamo in comproprietà (per metà) è un’area edificabile. Considerando che vogliamo ora disporre individualmente della nostra parte di quell’area, vorrei sapere se è possibile integrare la sentenza di divorzio (in qualche modo) senza coinvolgere un Notaio oppure se l’atto notarile è l’unica modalità per sistemare la proprietà. Grazie anticipatamente e cordiali saluti

    Rispondi
  572. Silvia dice:

    Buongiorno, volevo sapere se in caso di separazione giudiziale con un figlio minorenne, il giudice può dire quando i due genitori facciano le ferie con il figlio e obbligare a farle in un deteterminato mese.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il diritto di visita, se stabilito dal Giudice, prevede periodi predeterminati in compagnia del figlio minorenne, da parte del genitore non collocatario di quest’ultimo, anche durante le vacanze estive.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  573. Silvia dice:

    Sono separata da due anni e mezzo e in attesa della sentenza di divorzio.il mio ex marito non rispetta gli orari degli accordi presi in sede di separazione e riconfermati in sede divorzio di visita i figli. Arriva con più di due ore di ritardo il venerdì sera e il sabato pomeriggio, Anche se spetta a lui la custodia dei figli, li riporta a casa mia lasciandomeli fino a ben oltre le 20. Il tutto, a suo dire, Per motivi di lavoro.vorrei sapere come posso rivalermi. Ovviamente non vorrei mettere in difficoltà i bambini perché loro in questa storia non centrano nulla però mi sembra che il mio ex se ne approfitti puntando sempre su di me anche quando non sarebbe il mio turno

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occore contestare gli inadempimenti dapprima con iniziativa stragiudiziale (lettera dell’avvocato), poi con iniziativa processuale ex art. 709 ter cod. proc. civ. (quest’ultimo procedimento al fine di sanzionare anche a livello economico il genitore inadempiente).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  574. Sara dice:

    Buonasera, io e mio marito ci siamo separati da pochi giorni, avendo la comunione dei beni e quindi il conto bancario in comune, ora da separata posso effettuare un bonifico bancario a una persona cara (amante)come regalo/donazione o verrà poi contestato o segnalato dal giudice essendo una separazione giudiziale ? grazie per la gentile risposta .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      suggerirei prudenza.
      Lei può disporre del Suo patrimonio come preferisce ma si ricordi che in sede divorzile, in caso di giudiziale, potrebbe essere tenuto ad esibire i movimenti bancari (disclosure nel divorzio).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  575. Vincenza dice:

    Buongiorno,
    Ho bisogno di sapere se posso ospitare, avendo 2 posti letto, 2 profughi ucraini nella casa assegantami dal giudice.
    Ci vivo con 2 figli minori sono divorziata.
    Ho bisogno dell’autorizzazione del mio ex marito?
    Grazie per l’eventuale risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se avete l’affidamento condiviso, in mera linea teorica, ritengo che la scelta debba essere condivisa con Suo marito.
      Fatta questa precisazione, sarei proprio curioso di verificare se esuste un Giudice che avrebbe il coraggio di sanzionare il suo comportamento.
      Fossi in lei, comunque, mi comporterei diligentemente: avviserei il padre dei suoi figli per chiedergli se ha qualcosa in contrario.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  576. Alessandro dice:

    Buonasera,
    avrei da sottoporle il seguente quesito:
    Ho 44 anni e sono figlio di genitori divorziati dai tempi della mia adolescenza. Ho sempre vissuto con mia madre e in sede di separazione è stato deciso un mantenimento (circa 230 euro) che ad oggi continuo a percepire da parte di mio padre, nonostante io abbia una mia indipendenza economia. La mancata revoca del mantenimento è stata voluta dallo stesso genitore come riconoscimento in quanto unico figlio presente nella sua assistenza oltre che supporto morale e fisico.
    Nonostante io viva da diversi anni a 800 km dalla mia città natale viaggio spesso per andare a trovare mio padre dedicangogli attenzioni e presenza e preoccupandomi del suo benenesse.
    Consideri che oltre a me ci sono altri due fratelli più grandi, di cui uno residente nella stessa città di mio padre, entrambi assolutamente assenti e responsabili nell’asssistenza del proprio genitore.
    A seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute di mio padre, ora è necessario assisterlo con la presenza di una badante che viva in casa con lui e per questo, da qualche mese, per necessità economiche (che prima non c’erano visto che con la pensione si riusciva a rientrare tranquillamente in tutte le sue spese di assistenza) verso sul conto di mio padre il mantenimento percepito.

    La mia domanda è la seguente: può essere mio fratello (lo stesso residente nella città di mio padre) a chiedere la revoca del mantenimento o addirittura richiedere una ricompensa per il mantenimento che mi è stato corrisposto nonostante io sia economicamente indipendente?

    Ringraziandola anticipatemente di un cortese riscontro, la saluto cordialmente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che il mantenimento che lei ha ricevuto possa considerarsi una donazione in vita (quanto meno da quando lei è divenuto autosufficiente da un punto di vista economica): dopo il decesso di Suo padre, solo ipoteticamente, c’è il rischio che i fratelli chiedano la collazione che consiste nella possibilità che i soggetti che accettano l’eredità e che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, potrebbero avere l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare legittime porzioni di eredità).
      Lei mii scrive da Padova: il forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  577. Maria dice:

    Buongiorno sono divorziata da 4 anni con il mio ex marito ho tre bambine una di 11 anni, 1 di 17, e una di 21. La più grande abita col padre le altre due vivono con me. La grande non ne vuole sapere di andare a lavorare e siccome ha una scarsa igiene personale deve ogni 4 mesi andare a fare una pulizia dei denti affinché non le vengono le innumerevoli carie dovute ad una salivazione acida. Siccome per la stessa abbiamo speso più di €11000 di dentista volevo capire considerando il fatto che il mio ex marito non mi passa €1 di mantenimento, e come da atto di divorzio si limita solo a darmi la differenza del dentista e della scuola, cosa del quale lui si lamenta, è considerato anche il fatto che non mi dà €1 neanche in merito a farmaci o vestiario volevo capire se potevo venir meno al pagamento da parte mia del dentista per la ragazza più grande. Consideri anche il fatto che io pago per entrambe le mie figlie la bolletta mensile del telefono di cui lui non ne vuole sentire parlare e che spesso se acquisto dei libri o materiale scolastico di piccola entità non richiedo la metà, o anche gite o biglietti, regali per compagne. Ecc grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se Sua figlia di 21 anni non studia dovrebbe cercarsi un posto di lavoro e rendersi autonoma (da un punto di vista economico).
      La ricerca di un posto di lavoro dovrebbe essere diligente; in difetto di tale comportamento, si potrebbe anche giustificare l’interruzione del mantenimento.
      Per il resto, senza leggere le condizioni del divorzio diventa difficile dare suggerimenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  578. Luca dice:

    Buongiorno,
    so che in fase di separazione se ci sono dei figli, il giudice può assegnare l’auto di proprietà del marito alla moglie, al quale segue il passaggio di proprietà.
    Nel caso l’auto fosse stata presa in leasing o con un noleggio a lungo termine (quindi il proprietario dell’auto è la società di leasing o di noleggio) il marito sarebbe tutelato?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      domanda interessante ma non ho una risposta certa. Se è vero che quando il coniuge collocatario dei minori non ha i mezzi per acquistare un’auto utilizzata per soddisfare le necessità della famiglia -come nel caso dei figli che debbano essere accompagnati presso scuole distanti, o nel caso dell’accompagnamento di un disabile- l’auto può essergli assegnata, altrettanto non posso confermare nel caso in cui l’auto sia in leasing. In teoria, tuttavia, l’assegnazione da parte del Giudice dell’auto non fa divenire proprietario di quest’ultima il genitore collocatario che ha diritto soltanto all’uso esclusivo dell’automezzo. Credo comunque che un Giudice al fine di non interferire su un rapporto contrattuale con un soggetto terzo (la società di leasing), possa privilegiare soluzioni che comportino un aumento dell’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  579. Bianca dice:

    Buongiorno, vorrei raccontare la mia storia..ho 25 anni e un bimbo di 8 anni..3 anni fa circa mi sono lasciata col mio compagno, praticamente da allora il figlio lo ha visto poche volte e chiama 2 volte all’anno..il mantenimento l’ho ricevuto pochi mesi e l’ultimo risale a dicembre 2020. Praticamente se ne frega del bimbo.
    Io invece attualmente vivo con il reddito di cittadinanza.
    Valevo chiedere, nella mia situazione gli assistenti sociali possono intervenire e portarmi via il bambino? (A mio figlio nonostante tutto non manca nulla).
    Posso chiedere e ricevere l’affidamento esclusivo? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si rivolga ad un avvocato a Roma. Potrà agire in giudizio (precetto e pignoramento) per gli arretrati non pagati. in verità, può anche denunciare penalmente il mancato pagamento. E se lei è una buona madre (non dubito) potrà anche chiedere l’affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  580. Eleonora nardi dice:

    Ho un amica che è separata legalmente da anni è proprietaria della casa Dove vive è vuole sapere se un ragazzo che le piace o se fosse il suo ragazzo (vuole sapere preciso cosa cambia fra le due cose) che è agli arresti domiciliari e finisce a luglio le ha chiesto se può fare un istanza al giudice dove si dice che i weekend li passa da lei non sa se fidarsi ha anche diversi profili Facebook la aiuti.al momento non lavora e vive in affitto con la mamma attualmente disoccupata. Lui per arresto domiciliare ha 2 ore di uscita libera al giorno dove comunica giornalmente entrata e uscita da casa sua ai carabinieri per arresto domiciliare urge risposta grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Eleonora,
      se lo desidera mi faccia chiamare dalla Sua amica. Il mio numero di cellualre è il seguente: 349.8197797.
      Comunque, madre, figlia e fidanzato (agli arresti domiciliari) nella stessa casa non mi sembra una soluzione ottimale soprattutto se la relazione affettiva è appena iniziata. Se litigano, non è immediato spostare l’abitazione dichiarata per gli arresti domiciliari.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  581. Ivan dice:

    Buongiorno oggi ho fatto la ultima udienza prima della separazione giudiziale da mia moglie volevo sapere dopo quanto tempo il giudice emette la sentenza di separazione grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi scusi ma penso sia meglio che rivolga questa domanda al suo avvocato che conosce le carte, le fasi processuali ed il nominativo del Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  582. Luigi mellano dice:

    Buongiorno,
    mi chiamo Luigi e sono di Lodi, la mia exmoglie mi inviato una Pec intimandomi di pagare entro 5 giorni la cifra di 3000 euro di spese mediche per mio figlio 24enne, tra queste ci sarebbe un operazione e varie visite specialistiche tutte effettuate in strutture private. Nella sentenza di divorzio è specificato che le spese straordinarie sanitarie, non coperte dal SSNN, concordate o necessarie vanno divise al 50%, ma ognuna di queste prestazioni poteva essere effettuata con il servizio sanitario nazionale, la scelta di andare in strutture private non è stata condivisa o concordata. Sono obbligato a pagare? per me la cifra non è indifferente, sono un operaio specializzato.
    Grazie per la vostra attenzione
    Luigi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la spesa poteva essere sostenuta tramite il Servizio Sanitario Nazionale e se la sua ex moglie non le ha rivolto richiesta per iscritto prima di sostenere la spesa, ci sono i presupposti per contestare la spesa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  583. Angela dice:

    Buongiorno sono separata dal 2017 ,con un omologa di separazione consensuale,il mio ex doveva versare 300 euro per il mantenimento di mia figlia ,allora quattordicenne.Lui non ha mai versato un euro.Io non ho mai fatto diffida,o decreto ingiuntivo.Adesso mia figlia ha 18 anni .Sono ancora in tempo?O si prescrive e non posso fare nulla?per richiedere gli arretrati

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      considerato che oggi sua figlia ha 18 anni non può più agire in sede penale ma può sicuramente farlo con precetto e successivo pignoramento (conto corrente, datore di lavoro, etc.).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  584. Fabi dice:

    Buongiorno, a luglio 2021 ho conosciuto il mio compagno, ad ottobre siamo andati a convivere (mi sono trasferita io a casa sua). Lui è titolare di una farmacia, io impiegata a tempo indeterminato in un’ agenzia immobiliare. A gennaio dopo continui litigi, lui mi chiede una prova d’ amore, lasciare il mio lavoro, quindi mi licenzio, e andare a lavorare da lui in farmacia. Dopo 15 giorni inizio a lavorare da lui in farmacia senza un contratto, a giugno ci saremmo dovuti anche sposare. 4 giorni fa decido di venire via di casa e tornare a casa mia perché lui ha continui atteggiamenti “strani” cerca di litigare tutti i giorni, esce di casa togliendomi il telefono, o chiudendomi in qualche stanza a qualunque ora, anche di notte, prende tranquillanti, beve e manda messaggi e audio dove dice che l’ ha fa finita, per sere ho dovuto cercarlo per poi trovarlo in giro a caso di notte. Tra l’ altro sono anche incinta di due mesi ma ho deciso di interrompere la gravidanza perché un bambino non può venire al mondo in una situazione così. Ad oggi sono tornata a casa mia, non ho più un lavoro e sono incinta volevo sapere se lui ha qualche responsabilità verso di me o può fare l indifferente come sta facendo. Grazie mille 🙏

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lei decide di tenere il bambino, il padre, volente (con iniziativa del padre) o nolente (in sede giudiziale), dovrà riconoscerlo e mantenerlo. Non spetta a me darle un consiglio, però, con riferimento alla prosecuzione della gravidanza. C’è comunque il rischio di un padre “assente”.
      Per il resto, nel Vostro caso, tra ex conviventi non esistono altri obblighi oltre quelli scaturenti dalla nascita di un figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  585. Annalisa dice:

    Buongiorno sono separata con due bambini il mio ex marito sono sei mesi che non mi passa il mantenimento presto dovra mandarmelo solo che la mia carta e pignorata per un’altra situazione, come faccio per ricevere

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      apra una carta di credito prepagata e se la faccia ricaricare da Suo marito. Oppure si faccia pagare in contanti ed emetta ricevuta per iscritto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  586. Simone dice:

    Buonasera avvocato avrei una domanda da porgli,
    Sono in fase di separazione e la casa coniugale è di mio padre inquanto possedevo un comodato d’uso a scadenza e già scaduto in fase di separazione.
    La mia ex moglie fecce richiesta per l’assegnazione della casa in quanto c’era il nostro bambino ma ciò gli è stato negato.
    Nuovamente la mia ex moglie ha fatto ricorso ma anche in questo caso gli è venuta negata l’assegnazione e specificandogli il giudice il cambio residenza e domicilio dove alloggia tutt’ora. Il problema sta nel fatto che lei abita da quasi 4 anni a casa della propria madre e non vuole togliere la residenza risultando ancora nel mio nucleo familiare e creando anche problemi a livello di documentazione tipo isee ecc. In quanto le cerco documenti visto che sta nel nucleo ma non me gli consegna perciò non riesco mai ad avere tale documento. Grazie per l’attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per denunciare una o più persone che hanno fissato una falsa residenza, bisogna rivolgersi al Comune in cui si trova l’immobile in questione. L’ufficio competente è l’anagrafe. Dopo la denuncia, il Comune, tramite la Polizia Municipale, farà delle verifiche e poi concellerà la residenza se quest’ultima non corrisponderà con la dimora di Sua moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  587. Giuse dice:

    Salve avvocato ho una domanda. Ho un figlio di 3 anni avuto dalla mia ex (con la quale non sono sposato ). Verso ogni mese il mantenimento per il figlio. Sono venuto a sapere che la mia ex è incinta del suo nuovo compagno , con la quale convive ed in più anche la mia attuale compagna è incinta.
    Quindi mi chiedevo se questi due fatti potessero eliminare il mio obbligo di mantenimento. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i fatti da Lei menzionati non comportano il venire meno dell’obbligo di mantenimento dei suoi figli.
      Al più, il fatto che lei abbia un secondo figlio potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  588. alessia dice:

    Salve ho un figlio di anni 15 che ha sempre vissuto con me dalla nascita. Il padre, pur essendo italiano, ha sempre scelto di vivere all’estero ed ha frequentato il figlio sporadicamente (circa 3/4 volte l’anno per un paio di giorni). Abbiamo sempre avuto un accordo verbale per il mantenimento mensile che corrispondeva: prima 250 euro e poi man mano che il bambino cresceva, sotto mia richiesta sono divenute 300, più spese straordinarie al 50%.
    Da qualche anno ritengo che questa cifra non sia più adeguata a mantenere un ragazzo di 15 anni e sempre meno lo sarà, ma il padre non intende aumentare l’importo, asserendo che di più non può dare. Io so che lui ha delle attività nella città in cui risiede, ma non ho assolutamente idea della sua situazione patrimoniale, nè tantomeno de suo reddito mensile. Lui sostiene che vivendo all’estero (unione europea) e avendo conti correnti esteri non subirà controlli. E’ corretto? E’ davvero così? Se facesse risultare che non ha redditi, ciò lo esorerebbe dal mantenere suo figlio? Vorrei rivolgermi ad un giudice e stabilire finalmente una cifra adeguata, ma sono spaventata che per ripicca lui smetterà di versare anche il poco che da adesso.
    Io sono impiegata e il mio reddito è inferiore a 20.000,00 annui.

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in seguito alla proposizione di un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrominio il padre di suo figlio potrà decidere se rimanere contumace (non presentarsi e non difendersi in giudizio), ovvero difendersi in giudizio. Nella prima ipotesi, è assai probabile che un Giudice accolga la Sua domanda laddove si sia perfezionata regolarmente la notifica e si sostenga che le necessità di suo figlio sono aumentate con prove in tal senso. Nella seconda ipotesi, il padre di Suo figlio deve dimostrare di avere un reddito molto contenuto al fine di giustificare il rigetto delle Sue domande.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  589. Chiara dice:

    Salve avvocato mi trovo in una situazione molto delicata ho due bambini piccoli un maschietto di 9 anni e una femminuccia di 5 anni il padre dei miei figli non c’è mai stato ci siamo lasciati quando la bambina non aveva nemmeno un anno ..la bambina nemmeno lo conosce gli ha letteralmente abbandonati. ..dal momento che ci siamo lasciati non mi ha mai dato un centesimo non gli ha mai fatto gli auguri nemmeno di compleanno veniva due volte l’hanno stava dieci minuti e se ne andava adesso si è creato un altra famiglia dove è diventato di nuovo padre e io ad oggi dopo tanti anni pur essendo stupida a non averlo fatto prima vorrei la tutela dei miei figli lui al momento si trova in carcere io ho affittato anche una nuova casa ma non posso nemmeno chiamarmi la residenza perché ci vuole il consenso del padre e mi ritrovo a casa dei miei genitori perché in quella che ho affittato non posso attivare nemmeno la luce e l acqua cosa dovrei fare per cercare almeno al quanto prima di poter avere la residenza?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      considerata la situazione lei ha il diritto di chiedere un affidamento superesclusivo. Con quest’ultimo, i problemi burocratici per la gestione dei figli vengono in buona parte risolti. Ovviamente, lei ha anche diritto al mantenimento dei figli. Sono stati riconosciuti dal padre ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  590. Chiara Sarati dice:

    Buongiorno, sono madre separata e fra poco divorziata di due ragazzini minorenni e la casa familiare (di proprietà al 100% del mio ex-compagno) è stata assegnata a me in quanto genitore collocatario dei due ragazzi, fino alla loro indipendenza economica. Mi trovo a dover considerare di acquistare una casa per me in vista di lasciare, tra 10-12 anni, l’appartamento dove attualmente risiedo coi miei figli. Ho 49 anni e non voglio considerare di pagare in futuro un affitto; disponendo di un piccolo risparmio vorrei procedere all’acquisto della mia 1° casa.
    Dunque, NON essendo attualmente titolare di alcuna 1° casa, posso godere delle agevolazioni per acquisto 1° casa?
    se acquistassi la mia 1° casa senza portarvi la residenza (comune dell’immobile acquistato diverso da quello dove ho la residenza) potrei comunque godere delle agevolazioni fiscali per acquisto prima casa?
    Per poter pagare il mutuo, dovrei tassativamente mettere in affitto l’immobile acquistato come prima casa, la legge me lo consente?
    Ringrazio e saluto cordialmente

    Chiara Sarati

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Chiara,
      se in sede di separazione o divorzio, il Giudice assegna la casa coniugale ad uno dei due coniugi non è preclusa la possibilità il coniuge assegnatario di richiedere l’agevolazione prima casa per l’acquisto di un altro immobile.
      La legge tuttavia prevede che la residenza dell’acquirente venga fissata all’interno dello stesso Comune ove è collocato il nuovo immobile acquistato con il bonus ma non anche al medesimo indirizzo. Pertanto, il contribuente ben potrebbe stabilire la propria residenza in un’altra via e/o numero civico. Quest’apertura consente di acquistare, con il bonus prima casa, un immobile da destinare a uso investimento, dandolo ad esempio in affitto a terzi e senza doverci necessariamente risiedere. L’importante, come detto, è che il contribuente non sia residente in un Comune differente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  591. Rocco dice:

    Gentile avvocato, sono in fase di separazione con il coniuge e con il quale ho due figlie di 4 e 6 anni, perfettamente integrate nella scuola materna che frequentano in prov di Milano. Tralasciando i motivi di incompatibilità, la signora ha superato un concorso nella sua regione di origine per lo stesso ente presso cui lavora e per la stessa posizione, dunque non migliorativa. Chiaramente lei, vista la situazione, vuole andare via portando le bambine lontano 800 km dal padre per vivere e far partecipare alla loro vita i suoi genitori. Mi chiedo se posso farle causa per impedirlo, scoraggiato da alcune sentenze di Cassazione che, a quanto pare, lo permetterebbero. E, visto il terrore che sto vivendo sia per colpa sua che per il pensiero di non poterle crescere, non dormo più, ho le palpitazioni, non riesco a concentrarmi al lavoro, vuoto totale, posso anche fare causa per la richiesta di risarcimento del danno morale? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sarà una battaglia, ma se non ci sono evidenti vantaggi economici e sua moglie ha già un lavoro, ci sono argomentazioni che giustificano anche la sua richiesta (divieto di trasferimento della madre con i figli e/o collocazione dei figli presso il padre).Occorre, infatti, anche salvaguardare il regime di visita del padre che non può essere immotivamente compresso.
      Dovrebbe, quindi, agire e contestare subito l’iniziativa (o la decisione) di Sua moglie rimettendo ad un Giudice ogni valutazione sulla liceità o meno del trasferimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  592. Matilde dice:

    Buongiorno sono in fase di divorzio, mi è stata assegnata la casa di proprietà del mio ex marito che comprende il box e la cantina. Adesso il mio ex ha deciso di venderlo e mi ha intimato di svuotarlo perché a fine mese lo vuole libero inoltre mi ha comunicato che cambierà la serratura. Il box Si trova nello stesso stabile dell’appartamento. Può farlo. Grazie infinite per la sua risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni del divorzio.
      Se è prevista semplicemente l’assegnazione della casa coniugale si intende incluso anche il box che è una pertinenza della casa familiare.
      Quindi non si può vendere.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  593. Gino Fiacosa dice:

    Gentile avvocato,
    mi trovo in una situazione delicata, le espongo il mio quesito. Ho ricevuto dalla mia exmoglie, alla quale verso mantenimento per lei e i miei due figli di 27 e 30 anni, una diffida a contribuire per il 50% della cifra di 2800 euro per una serie di visite e un intervento chirurgico a mio figli 27enne. Mio figlio è coperto dalla mia assicurazione sanitaria aziendale, che la mia ex conosce bene e che avrebbe rimborsato l’80% della cifra spesa, se avessimo seguito l’iter previsto dall’assicurazione. Io ho appreso dell’intervento il giorno stesso del ricovero, nonostante fosse un intervento necessario non era d’urgenza, quindi ci sarebbe stato tutto il tempo per fare la richiesta all’assicurazione e di condividere con me la scelta di una clinica privata. Ovviamente con la mia ex non siamo in buoni rapporti, ma il suo comportamento mi sembra dannoso per entrambe, in questa situazione sono obbligato a pagare il 50% delle spese oppure no?
    Per mio figlio, comunque, pagherò, ma vorrei capire come tutelarmi per il futuro, in modo che non ricapiti, perchè mi sembra assurdo il comportamento della ex, che pur di danneggiare me va contro il suo stesso interesse.
    Cordialmente
    Gino

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le spese mediche, se non urgenti, di solito, vanno concordate prima di essere eseguite.
      Prima di confermare questo principio, tuttavia, occorre leggere le condizioni della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  594. Karen dice:

    Buonasera
    Sono separata dal 2019 e mio figlio abita con il papà.ora lui mi chiede soldi per ripetizioni ma mi sono rifiutata in quanto non riesco a sostenere un altra spesa perché ora ho anche una bimba dal mio attuale compagno.lui con la disoccupazione paga l’affitto e la spesa.io con il mio lavoro guadagno 700 e pago le bollette il nido e la mensa più il mantenimento per mio figlio.ora però sono preoccupata che lui faccia ricorso.O posso stare tranquilla?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Karen,
      si tratta di spese che prima di essere sostenute devono essere concordate.
      Quindi direi che non è obbligata a sostenerle ma risponderei al padre motivando il suo diniego in ragione dell’impossibilità a livello finanziario di sostenere i relativi costi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • karen dice:

        buonasera
        sono di nuovo qui per farvi qualche domanda.mio figlio (avuto dal ex marito) dovrà portare l’apparecchio ai denti.il mio ex marito mi scrive e mi dice che costerà 4600 e che ha aperto un finanziamento di un anno,al mese 400€.(tutto fatto senza prima parlarne con me) mi scrive poi che posso pagare quanto posso dare ma che se un mese gli serve 200 io devo darli.io gli ho scritto che riesco a darli forse solo 100€ al mese oltre al mantenimento di 300€ (avendo uno stipendio solo di 600/700€)e ho aggiunto che se farà piscina quest’anno quella spesa non la pago. ma lui dice che non posso fare così. è vero questo? che non posso oppormi? perché anche io ho spese da pagare e ho anche una bimba di 3 anni.la piscina non è una spesa obbligatoria giusto?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          le spese pe la Piscina, sono spese straordinarie e da concordare tra i coniugi, salvo diverse condizioni nella separazione.
          Le spese per il dentista, invece, sono spese straordinarie inevitabili che, quindi, devono prevedere la compartecipazione dei genitori dopo la scelta concorde della struttura sanitaria che offre servizi odontoiatrici. Salvo diverse condizioni nella separazione.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  595. Chiara dice:

    Ho chiesto la separazione ad Ottobre 2021 perché le cose tra me e mio marito ai miei occhi non andavano bene.
    Dopo aver trovato il coraggio di dirgli la verità quest ultimo si è trasformato in un uomo che in 35 anni non avevo mai conosciuto: ha iniziato a minacciarmi, non farmi dormire, mi ha messo delle cimici sul posto di lavoro, diffamata con parole irripetibili con amici e familiari e mi ha detto che non avrebbe mai firmato una separazione consensuale, così ho deciso di andare da un avvocato, dalla quale sono seguita tutt’ora.
    Mio marito ormai da Novembre ha abbandonato il tetto coniugale e vive, si suppone, da sua sorella e più volte mi ha chiesto se uno dei miei figli abbia l’idea un domani di vivere con lui, ma entrambi non ne hanno la minima intenzione.
    Abbiamo sempre vissuto in una casa spaziosa con cortile in affitto intestata a lui con i nostri due figli maggiorenni (di cui una autosufficiente) e oggi mi ritrovo a tirare la corda da ormai 4 mesi facendo l’impossibile per mantenere la casa e le spese e inoltre a cercare casa disperatamente perché il mio ancora marito ha disdetto il contratto di affitto ed entro Aprile devo lasciare l’immobile.
    I proprietari di casa sono a conoscenza della situazione ma non intendono in nessun modo parlarne con me.
    Lui ha uno stipendio di circa 3000€ al mese mentre io ho un contratto a tempo determinato di 1200€ netti.
    Vorrei sapere come un giudice possa dare per scontato che io con questo reddito possa trovare una casa che ospiti 3 persone e 3 cani di 50kg l’uno, perché da quello che continuano a dirmi “dovrò arrangiarmi”.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      c’è già un difensore che tutela i suoi interessi.
      Sarebbe meglio chiedere consiglio a quest’ultimo.
      Io posso solo ricordare che esistono iniziative processuali con le quali si possono contestare e sanzionare i comportamenti del coniuge separato inadempiente (ex art. 709 ter cod. proc. civ.) e mi riferisco al fatto che Suo marito ha unilateralmente risolto il contratto di affitto. Il fatto, tuttavia, che i suoi figli siano vicini all’autousufficienza economica rende tutto più difficile con riferimento all’assegnazione della casa familiare. Le consiglio una interessante lettura su https://www.facebook.com/separazioneconviventi/. Legga l’ultimo post pubblicato con riferimento alla sentenza della casssazione di novembre 2021, potrebbe interessarle.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469).

      Rispondi
  596. melissa dice:

    Buongiorno, sono separata da un anno, separazione consensuale assistita da avvocati con accordo con condizioni firmato da entrambi i coniugi.
    Il mio ex marito ora chiede il divorzio pretendendo di cambiare l’accordo. Ha scoperto che avevo una relazione extraconiugale con il mio attuale compagno, questa non è stata comunque la causa scatenante la fine della nostra separazione, anche se lui ora addossa a me tutte le colpe.
    Se ha raccolto del “materiale”, sia prima, durante e anche dopo la separazione che attesti il mio tradimento io rischio qualcosa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Silvia,
      occorre, anzitutto, leggere le condizioni della separazione. Non mi ha riferito se lei riceve un mantenimento personale ovvero per i vostri eventuali figli. Comunque mi sembra tardiva la contestazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
      • Melissa dice:

        nell’accordo di separazione dichiariamo che la separazione è avvenuta per incompatibilità caratteriali. Sì ricevo un mantenimento mensile per l’unico figlio

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          l’ammontare del mantenimento per il figlio non deve essere influenzato dalle ragioni che giustificano la separazione.
          Se si trattasse del mantenimento del coniuge, allora, solo ipoteticamente, ci sarebbe margine per una revisione.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
  597. Annalisa dice:

    Buonasera,
    Convivo con il mio compagno nella casa di sua proprietà e abbiamo una figlia di 3 anni.
    Anche io ho un casa di mi proprietà a sesto San Giovanni.
    Le cose tra noi non vanno bene ma non vuole che me ne vada per la bimba. La domanda è: come posso tornare nella casa di mia proprietà portando con me la bambina senza essere denunciata?
    Grazie, Annalisa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Annalisa,
      io le consiglio di non spostarsi dalla casa familiare sino a quando non avrete trovato un accordo (sulle condizione della regolamentazione della figlia nata fuori dal matrimonio).
      Le ragioni di tale consiglio sono riconducibili al fatto che Lei, laddove diventi collocataria della minore, avrebbe il diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare con la conseguenza che dovrebbe essere il suo ex compagno a trasferirsi. Indipendentemente dal fatto che Lei ha un’altra proprietà immobiliare.
      Non vuole chiedere l’assegnazione della casa familiare? Io le dico va bene, ma ci carà spazio per tali concessioni in futuro. Con cognizione di causa le dico che le concessioni possono comportare una moneta di scambio. Si ricordi che lei dovrà anche concordare con il padre di sua figlia il contributo al mantenimento per quest’ultima, il diritto di visita (compresi i pernottamenti di sua figlia con il padre).
      Se vuole approfondire resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  598. maria dice:

    Buongiorno,
    il mio compagno e la sua ex moglie hanno deciso di rompere la relazione nel 2019, da tale data non si riesce a trovare un accordo consensuale sulla divisione delle proprietà e dei debiti ancora in corso. Il mio compagno ha sempre dato il mantenimento nonostante non ci fosse alcuna sentenza e i due figli maggiorenni e la ex moglie vivono nella casa coniugale di proprietà esclusiva del mio compagno. Ci sono in corso due finanziarie che il mio compagno sta continuando regolarmente a pagare ed un’assicurazione vita che è arrivata in scadenza. L’assicurazione è da dividere tra i due coniugi o è di diritto del solo coniuge intestatario? Inoltre le rate delle finanziare pagate ed in corso ,contratte durante il matrimonio, possono essere chieste al 50% all’altro coniuge?. Su uno stipendio di circa 2700,00 quanto potrebbe essere il mantenimento per i due figli maggiorenni?
    Cordiali saluti
    Gessica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      siamo spiacenti ma questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere il provvedimento del Giudice.
      Di solito, ci sono due casistiche: 1) affidamento super esclusivo, con indicazione nel provvedimento dell decisioni di maggiori interesse relative a determinati ambiti della sfera personale del minore, che possono essere prese da un solo genitor; 2) affidamento super esclusivo, senza indicazione specifiche ma precisando che il genitore affidatario potrà adottare autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse del minore. Nel secondo caso, non serve l’autorizzazione dell’altro genitore per ottnere un documento valido per l’espatrio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  599. Francesca dice:

    Salve,
    sono incinta al settimo mese di gravidanza, convivevo con il padre del bambino fino a 3 mesi fa, quando ho interrotto la relazione per il comportamento irresponsabile e immaturo della persona di cui sopra, che oltretutto non contribuiva alle spese domestiche, facendosi mantenere dalla sottoscritta sotto ogni punto di vista. Lui vuole riconoscere il bambino al momento della nascita e ho letto che il pernottamento presso il padre avviene circa al 2-4°anno di età del bambino. La mia domanda è la seguente: quando il padre può, per legge, trascorrere del tempo con il bambino presso la sua abitazione, durante le ore diurne, senza quindi la mia presenza? E in che modalità ciò può avvenire?

    Vi ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      se il figlio è neonato o comunque molto piccolo, il diritto di visita del padre deve essere bilanciato con le esigenze del bambino, in modo da garantirgli l’allattamento e una presenza preponderante della madre. È tuttavia giusto – secondo la più recente giurisprudenza – che, sin dalla tenera età il padre inizi a instaurare una relazione stabile con il figlio, prendendosi cura anche delle sue esigenze primarie (cambio pannolini, biberon, ecc.): da un lato perché una riduzione degli incontri potrebbe pregiudicare l’insorgere di quel rapporto affettivo imposto dalla legge, dall’altro lato perché è necessario promuovere la responsabilizzazione anche del padre.
      Quindi, in assenza di un accordo delle Parti, meglio rivolgersi celermente ad un Giudice che riconoscerà al padre diritto di visita limitato con qualche pomeriggio (o meglio qualche ora) al di fuori dei periodi allattamento. Periodi del padre con la figlia che aumenteranno in ragione del crescere dell’età del minore, fino a prevedere i primi pernottamenti dopo i due o tre anni di età.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  600. Val dice:

    Buongiorno,

    Il mio compagno è separato da 11 anni e passa alla moglie gli alimenti pari a 1100euro/mensili e le ha lasciato la casa della quale sono entrambi proprietari.
    Ora che la figlia di 30 anni ha una posizione, il mio compagno ha intenzione di chiedere il divorzio.
    Abbiamo qualche perplessità circa la possibile reazione alla richiesta di divorzio e dell’economia che ne consegue.

    Alla luce delle normative attuali, dopo il divorzio sarà obbligato a continuare a versare il mantenimento alla ex moglie?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere i provvedimenti in sede di separazione. Il mantenimento era previsto nell’interesse dei figli o della moglie ?
      In ogni caso, se la moglie è autosufficiente da un punto di vista economica quest’ultima non ha diritto ad un mantenimento personale.
      Occorrerebbe anche comprendere se la figlia di 30 anni lavora o meno per fornire un suggerimento utile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Val dice:

        Buongiorno Avvocato,

        Grazie per la risposta.

        La cifra è quella concordata al momento della separazione.
        La moglie ha un impiego part time dal 2019 quando ebbe un infarto.

        La figlia ha lasciato casa da più dì 4 anni e lavora con regolare contratto.

        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          sembrano sussistere, quindi, i presupposti per revocare l’assegno o ridurre sensibilmente l’assegno.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
  601. Emilio dice:

    salve , sono unito civilmente da 5 anni , al momento del suddetto abbiamo scelto la formula / separazione dei beni / vorrei sapere se in caso di morte il mio compagno ha diritto a una quota della mia abitazione , premetto che abbiamo due residenze diverse , io ho fatto testamento alografo nel quale specifico che la mia abitazione passa a un mio nipote. Grazie Emilio Barzaghi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima indipendentemente dal fatto che avete optato per la separazione dei beni. Il testamento che ha fatto, quindi, lede sicuramente i diritti del suo compagno e potrà essere impugnato da quest’ultimo in sede giudiziaria.
      Conosciuto il rischio, si possono cercare soluzioni per realizzare le sue volontà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Emilio dice:

        Grazie ,il mio compagno e’ disposto a redigere sul mio testamento la sua volontà di rifiutare qualsiasi lascito per legge . Ha valore?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          Non è possibile anticipare la rinuncia all’eredità a un momento anteriore al decesso, quando ancora il soggetto in questione è in vita. La rinuncia “anticipata” si considera nulla, come se non fosse mai avvenuta, e non produrrebbe pertanto alcun effetto. Con la conseguenza che il “presunto rinunciante”, se non reitera la rinuncia all’eredità dopo la morte del de cuius, si considera come erede puro e semplice.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  602. Lida dice:

    Buongiorno sono una mamma con 3 figli (20, 9 e 7 anni).
    Abito nella casa coniugale con mio marito e con il mio suocero, di proprietà mia e di mio marito (siamo noi che paghiamo il mutuo).
    È da 20 anni che faccio da badante al mio suocero e non ho privacy in casa mia perchè si permette di entrare in qualsiasi momento senza permesso.

    La situazione è diventatata per me insostenibile e vorrei separarmi ma non so da dove incominciare.

    L’ulteriore problema è che non vorrei mi fosse assegnata la casa coniugale perchè l’unica zona (legalmente) abitabile è occupata da mio suocero.

    Per ora il mio lavoro non mi consente di mantenermi completamente, però sto gia cercando una nuova occupazione.

    Vorrei sapere da dove iniziare per fare tutto in modo più pacifico possibile.
    Grazie, in attesa della sua risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sembra una strada in salita ma se non inizia il percorso non raggiungerà mai i suoi risultati.
      Per il momento mi limito a segnaalare che in sede giudiziale è assolutamente plausibile l’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli con il conseguente obbligo a carico del marito e del suocero a dovere uscire di casa !
      Si può partire da queste richieste per poi aprire un tavolo delle trattative.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  603. Ali dice:

    Buon giorno avrei bisogno di una informazione! Il mio compagno ed io stiamo per avere un bambino tra 2 mesi però lui a un problema con la sua ex ha richiesto il pignoramento nella busta paga del mantenimento dei suoi due figli quando nasce nostro figlio quel pignoramento si toglie o rimane visto che vogliamo comprare casa ? E il mantenimento dei suoi due figli con la sua ex si riduce così siamo informati

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non vi è alcun automatismo tra la nascita di Vostro figlio e la cancellazione del debito contratto dal suo compagno (finchè non verrà onorato il debito il pignoramento produrrà i suoi effetti).
      Qualche possibilità, invece, vi è con riferimento alla nascita del terzo figlio e la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore dei due precedenti figli (ovviamente, soltanto con richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento di fronte ad un Giudice).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  604. Francesco dice:

    Salve ho un figlio da coppia non convivente e non stiamo insieme, il bimbo ha un mese e fin’ora sono stato un mese affianco a lui e comprato tutto ciò che gli necessitava, ora dovrei iniziare a dare il mantenimento però la mamma vorrebbe andare a lavorare e mettere la babysitter mi spetta pagarla se già do la parte di mantenimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mio consiglio è quello di regolamentare (in Tribunale) il figlio nato fuori dal matrimonio che significa concordare o fare stabilire da un Giudice: a chi affidare il minore; il contributo fisso mensile per il mantenimento a carico del genitore non collocatario del minore oltre la percentuale di spese straordinarie che gravano sempre su quest’ultimo genitore; oltre al diritto di visita (di solito senza pernottamenti con il padre almeno sino al compimento di 2 o 3 anni del figlio).
      Si tratta di un procedimento giudiziale. Per intendersi non esiste una legge specifica sui costi per la baby sitter …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      non saprei come aiutarla. Un finanziamento o un prestito comporta obbligazioni restitutorie ovviamente a volte anche con gli interessi.
      Ma dovrei comprendere in quale contesto e con quale documentazione si formalizza il prestito per fornire suggerimenti utili.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  605. Luca dice:

    Buongiorno,

    Sono convivente non sposato con due figli minori di 8 e 13 anni. Residente in MB.

    Lavoro da sempre da casa (è mia sede di lavoro da contratto) con la possibilità di incasellare gli impegni in modo da pensare alla gestione dei bambini in tutto per tutto (sport, compiti, scuola..) E non solo, lavorando da casa poco a poco è diventato scontato fare la maggior parte delle faccende domestiche.

    Lei lavora part-time con orari che variano ogni settimana e mai prevedibili e includono anche il weekend.

    Cosi la mia ex compagna così è arrivata a chiedere sempre più con ricatti materiali e affettivi e alla prima rinuncia minaccia la separazione. È arrivata a chiudermi fuori casa obbligando i bambini a non aprirmi. Insomma, convivo in una situazione di violenza.

    Abbiamo casa cointestata e mutuo cointestato, ma sostenuti solo da me. Canone del mutuo è di 900 euro. Il mio reddito è molto alto. 5 volte superiore al suo.

    Domanda, quali sono le reali probabilità di ottenere collocamento figli e casa? C’è un limite massimo all’assegno di mantenimento figli?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la collocazione dei minori presso la casa familiare insieme al padre o alla madre non è qeustione di genere (maschio o femmina) ma la scelta è strettamente connessa alla possibilità di uno dei due genitori di occuparsi concretamente dei minori.
      Il procedimento per chiedere l’assegnazione della casa familiare al padre con il collocamento dei minori presso quest’ultimo, è un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Se ha necessità di assistenza noi operiamo anche presso il Tribunale di Monza ma abbiamo il nostro studio in via Larga 16 a Milano.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  606. Fedra dice:

    Buongiorno
    Non siamo una coppia di fatto, non siamo sposati, abbiamo un bimbo di 9 anni. La casa è mia e non ha qui la residenza. Gli ho già fatto mandare raccomandata da Avvocato ma non se ne va. (E mi deve anche dei soldi) posso cambiare la serratura?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io consiglio di agire in giudizio con ricordo per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Si rivolga ad un avvocato vicino alla Sua residenza (io esercito a Milano e dintorni).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  607. Johanna Jacqueline dice:

    Buongiorno volevo chiedere una informazione, io mi sono separata de mi ex marito, nell 2018, la nostra relazione non era così forti per intrare ei servizi sociale, il fatto que questa gente quando io nell 2020 sono ritornata con mi ex marito loro hanno scritto al giudice di avere la tuttela della mia figlia, io de queste servizi mai avuto aiuto in nessun senso, ansi sempre sono stas trattata molto male di parti dei servizi sociali sempre me hanno mezzo al loro piedi, a mi ex marito gli chiamano il signore a me quella, adesso che la situazione purtroppo no andata ancora bene, o lasciato quella casa, i mi sono tranfwrita dove mia madre, loro servizi non voleno che mia figlia frequentara la scuola da dove abitiamo adesso, non vogliono che mi porte la mia residenza, non sono una dona svabdata o cosa, per arrivare al punto che io non posa fare questo, chiedo gentilmente come dovre fare sono stanca gia de miei problemi per avere anche questa parte dei servizi cosi di m.. voglio cambiare residenza i cosi di deve vedermi un altro servizi va ben acetto ma io voglio portarmi la mia residenza i la de mia figlia i fare frequestare la scuela di que dove abitiamo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per darle un suggerimento occorre verificare con attenzione le ragioni per le quali i servizi sociali sono ancora presenti nella Vostra vita. C’è un procedimento giudiziario ancora in corso ? Gli asssistenti sociali devono fornire la loro relazione periodicamente ad un Giudice ? Per fare cessare l’intervento degli assistenti sociali, occorre la pronuncia di un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  608. Giorgi Angelo dice:

    salve…vorrei gentilmente un informazione….passo 673 euro di alimenti ai 2 figli una studia e lavora e percepisce 1000 euro al mese altra figlia non studia e percepisce 800 euro al mese…..preciso che hanno un lavoro continuativo da qualche anno ma sono in regola part-time..quindi solo una parte di stipendio viene dichiarata……la mia ex moglie lavora in regola e percepisce circa 800 euro…quindi le entrate sono consistenti…io lavoro come guardia giurata e guadagno circa sui 1500/1600…..pago 450 di affitto al mese + i 673 euro al mese di alimenti…..e possibile abbassare la rata o togliere gli alimenti……..grazie distinti saluti Angelo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Mi chiedo, tuttavia, per quale ragione lei stia ancora pagando un mantenimento considerato che le sue figlie sono autosufficienti da un punto di vista economico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  609. Veronica dice:

    Salve, volevo chiedere un informazione,
    come e’ possibile avere copia di una sentenza in tribunale, senza sapere quando e’ stata fatto o il numero in archivio?
    La ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      almeno le parti del giudizio le conosce ? e quanto meno servirebbe l’anno in cui è stata emessa la sentenza per restringere il campo della ricerca. Ci sono portale con accesso previo login (spid o carta d’identità digitale) che consentono la ricerca.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
      • Veronica dice:

        la ringrazio per la risposta, mi sa dire in questo caso su quali siti posso fare la ricerca? chiamando il tribunale sarebbe possibile facendo richiesta di una copia farsela spedire tramite mail? la ringrazio

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          lesentenze.it.
          Non mi risulta che il Tribunale di Milano spedisca via mail le sentenze.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  610. Annalisa dice:

    Buongiorno,
    Il padre di mio figlio si è trasferito da Firenze a casa mia circa 3 anni fa, il nostro bimbo ha 4 anni, per diversi motivi è da circa 2 anni che gli ho detto che nn voglio più stare con lui e che se ne deve andare da casa mia, ma lui fa finta di niente e continua a stare a casa mia. Mi dice che avendo la residenza a casa mia non posso cacciarlo via.
    Cosa posso fare per farlo uscire ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Annalisa,
      è sufficiente che lei tuteli i suoi diritti in Tribunale con ricorso per la regolamentazione dei figli fuori dal matrimonio, con domanda di collocamente presso di sè di suo figlio al quale fa seguito l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario e, per l’effetto, l’ordine, da parte del Giudice, al genitore non collocatario di trasferire altrove residenza e dimora.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  611. Andrea dice:

    Buongiorno

    nel mese di giugno io e la mia ex moglie abbiamo proceduto con la separazione consensuale in Comune. Abbiamo un figlio maggiorenne che lavora.
    Abbiamo inoltre firmato una scrittura privata non inserita nell’accordo di separazione consensuale con la quale mi sono impegnato a continuare a pagare tutto, ma proprio tutto lasciando a mia moglie una mia carta di credito per le spese sia sue che di mio figlio per circa 4 anni. Mia moglie vive nella villa che avevamo acquistato circa 10 anni fa ed intestata solo a lei, nella scrittura privata viene però riconosciuto che l’immobile è stato acquistato con i redditi di entrambi e che nonostante ciò io rinuncio a tutto. La domanda è : la scrittura privata che abbiamo sottoscritto ha valore giuridico anche se non menzionata nell’accordo di separazione consensuale fatto in Comune? mia moglie potrebbe richiedere (come sta affermando) l’annullamento di tale accordo per pretendere altri soldi? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  612. Ornella dice:

    Salve, in caso di coppia senza figli dove il marito ha una forte depressione ed aggressività verbale e fisica, cause civili pendenti tanto da far indebitare la coppia, in caso di separazione e debiti finanziari sottoscritti da entrambi, possono essere fatti pagare al marito?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se avete sottoscritto debiti e/o finanziamenti solidalmente per riuscire a dimostrare che Lei non è debitrice occorrerebbe sostenere che Lei ha sottoscritto il debito con l’inganno, dolo e/o violenza. Non è semplice, occorre verificare se vi sono prove di tali presupposti per l’annullamento del debito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  613. Gaia dice:

    Buongiorno, chiedo un’informazione io e il mio ex compagno abbiamo un bambino di due anni in comune. Quando è andato via, è andato a convivere con una ragazza alla quale è stato vietato dal giudice (in quanto relazione non stabile) di entrare a contatto con nostro figlio. A ottobre lui l’ha mandata via di casa e l’ha lasciata. Ad oggi lei non gli ridá le chiavi di casa ed io non mi sento sicura a lasciare il bambino dormire dal padre in quanto una totale sconosciuta ha appunto le chiavi di quella casa. È possibile sporgere denuncia verso questa persona che non vuole ridare indietro le chiavi? In più chiedo, finché lei non ridá indietro le chiavi, il bambino, anche alla soglia dei 3 anni non potrà dormire da lui non essendo in sicurezza data la situazione delle chiavi di casa? Grazie in anticipo.
    Gaia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi chiedo, anzitutto, se esiste una regolamentazione del figlio nato fuori dal matrimonio. In quest’ultima deve essere anche previsto il diritto di visita del padre.
      Poi faccio una sola considerazione forse ovvia ma per trovare in fretta una soluzione direi che il padre potrebbe cambiare la serratura (costo al di sotto di 100 euro).
      Comunque resto a disposizione anche per altro genere di approfondimenti laddove non sia stato regolamentato in giudizio il diritto di visita del padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  614. Monica dice:

    Salve una d’onda ho una figlia con il mio ex non siamo sposati. Ora sono incinta e il mio nuovo compagno ha avuto un offerta di lavoro abbastanza buona a 300 km da qua volevo sapere se potevo trasferirmi nonostante il padre non vuole. Premetto che anche adesso che abitiamo a 2 km di distanza lui la bambina la prende un week end si e uno no e 1/2 nella settimana che sta con me quindi non tantissimo mentre l’estate che lavora in un campeggio se io non litigo con la madre e la obbligo ha prenderla per portargliela lui non la vedrebbe. Comunque gli ho spiegato che gli verrei incontro in qualsiasi modo per fargliela vedere perché non glie la voglio negare ma lui dice solo no.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Le consiglio di contattare un avvocato esperto in diritto di famiglia con studio nel comune di residenza dei coniugi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  615. Walter dice:

    Buona sera,

    mi sto separando da mia moglie. Abbiamo due figlie di 12 e 15 anni. Io sono proprietario esclusivo dell’immobile dove adesso lei e le mie figlie vivono, mentre io sono tornato a vivere con mia madre. Anche lei possiede un appartamento di sua esclusiva proprietà. Siamo in separazione dei beni, io operaio, lei maestra di scuola elementare, redditi quindi di 1400 euro medi ciascuno mensili. I due immobili li stiamo pagando con mutuo cointestato. Lei mi ha obbligato di fatto a versare il 64% dell’intera rata mensile, poiché asserisce che all’atto di contrazione del mutuo tale era l’importo a me necessario sul totale richiesto per l’acquisto di entrambe le case. Chiede 800 euro di mantenimento per le figlie, di rimanere nella mia casa, ed intanto la sua le frutta mensilmente 500 euro poiché locato. Il mio avvocato dice che non posso fare nulla al riguardo. Mi chiedo, possibile che non si tenga conto che lei è in evidente stato di vantaggio così rispetto a me? come posso in futuro pagare 850 euro di mutuo e 800 di mantenimento mentre lei beneficia in pieno del suo stipendio poiché paga (per come ha estorto le cose al momento) solo 510 euro di mutuo?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Le consiglio di contattare un avvocato esperto in diritto di famiglia con studio nel comune di residenza dei coniugi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  616. daniela dice:

    Buongiorno volevo chiedere se il decreto legge sulla nuova misura ASSEGNO UNICO UNIVERSALE prevale sulle sentenze di divorzio antecedenti a tale misura.
    Ovvero se nella sentenza di divorzio consensuale gli ex coniugi si sono accordati per lasciare il 100% degli assegni familiari alla madre, ora è legittimo che il padre riceva il 50% dell’assegno unico universale? si consideri che questa misura abolisce le detrazioni figli a carico che erano finora divise al 50% tra gli ex coniugi
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la domanda che Lei sottopone alla nostra attenzione non ha ancora una risposta univoca.
      Giova, infatti, precisare che si possono prendere in considerazione due diverse ipotesi:
      – la prima, nella quale la separazione e/o il divorzio prevedevano per iscritto a favore di quale genitore dovevano versarsi gli assegni familiari (che saranno ancora in vigore sino a febbraio 2022). In questa ipotesi è assai probabile che anche l’Assegno Unico per i figli debba essere versato in favore del genitore indicato come beneficirio dell’assegno familiare nelle condizioni di separazione e/o divorzio.
      – la seconda, prevede che nulla sia previsto nelle condizioni di separazione e/o divorzio sugli assegni: in questo caso, laddove entrambi i genitori conservino integra la responsabilità genitoriale (e, quindi, non vi siano provvedimento di affidamento esclusivo), l’assegno andrà suddiviso in due parti uguali (a meno di accordi tra le due parti).
      Queste le conclusioni del nostro studio legale dopo una prima disamina delle novità legislative in tema di Assegno Unico per i figli che dovranno, tuttavia, essere verificate anche con riferimento alle future prassi giurisprudenziali.
      Resta sempre intesa che una modifica sostanziale delle condizioni economiche di una dei coniugi (anche con riferimento all’impossibilità di detrarre fiscalmente ingenti importi prima detraibili per legge), potrebbe giustificare una istanza di modifica delle condizioni della separazione in punto mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  617. Luca dice:

    Buongiorno,
    sono divorziato con 2 figli. Mia figlia di 16 anni dopo varie segnalazioni alla madre decide di trasferirsi da me, la madre non riesce a garantire l’ambiente tranquillo per lo studio, permettendo all’altro figlio maggiorenne (bocciato a scuola) di fare tutto ciò che vuole, ad esempio, fare rumore di notte in modo che la figlia sta sveglia tutta la notte prima di andare a scuola. La madre nonostante continue richieste della figlia di intervenire, non lo fa ed e’ aggressiva nei confronti della stessa.
    Il padre versa l’assegno per entrambi i figli + la madre con suo compagno e figlio maggiorenne stanno nella casa della famiglia del padre, per quale non pagano nulla.
    Domande:
    1. A chi posso rivolgermi per segnalare l’incapacità della madre ad educare i figli?
    2. E’ possibile sospendere fin da subito l’assegno, considerando che la figlia vive da me? E’ possibile farlo subito dal primo mese di trasloco della figlia ? Cosa bisogna fare, come devo comunicarlo alla ex-coniuge? Come già descritto, la figlia e’ andata via di casa a causa di impossibilità di trascorrere vita tranquilla, studiare etc.
    3. E’ possibile chiedere l’affitto alla madre e suo compagno?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli avvocati servono proprio a questo ! Se non vuole affidarsi ad un Avvocato a Milano, come lo scrivente, cerchi un bravo avvocato vicino a dove abita. Un bravo avvocato le consiglierà sicuramente di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente ex art. 709 ter cod proc. civ., ovvero, nei casi più gravi, si può cercare di coinvolgere anche gli assistenti sociali.
      Mi permetto, infine, di anticipare sin da ora che il presupposto del mantenimento della prole è la convivenza di quest’ultima con il genitore beneficiario dell’assegno. Se viene meno la convivenza, viene meno anche l’assegno. Aggiungo solo che, venuta meno la suindicata convivenza, potrebbe sorgere la necessità di un mantenimento diretto in favore di sua figlia, se quest’ultima non ha raggiunto l’autosufficienza economica.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  618. franco dice:

    Buonasera in merito al nuovo “assegno unico” in una coppia separata con due figli in affido congiunto al 50% si può fare richiesta del metà dell’assegno per entrambi i genitori?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Franco,
      si può. Potete decidere di percepirlo nella misura del 50% ciascuno o decidere che l’intera somma vado soltanto ad uno dei due al 100%.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  619. Angela dice:

    Vorrei tornare a casa mia con le mie figlie 2 minorenni ….in cui il giudice Rosa Muscio assurdo mi ha detto che a lei non interessa la violenza sulle donne …prima provvisoria sentenza io fuori lui dentro ….non ho ancir capito che manovre ha fatto io non l’ho denunciato mia colpa .il mio avvocato al momento di fare ricorso subito ….si è fatto comprare La Giudice ha sentenziato del perché dato che non ero d accordo perché non ho fatto ricorso Sono disperata ….mamma di 3 figlie dove le accudite in tutto e per tutto lui lavorava e basta .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sono certo che comprenderà che senza leggere le “carte” non è possibile fornirLe un suggerimento.
      Mi limito a riferire che il Giudice, Rosa Muscio, è sicuramente preparata e, per mia esperienza personale, imparziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  620. Rosalba dice:

    Buonasera,
    Vorrei chiedere un parere rispetto a questo problema che ci sta facendo dannare da molti anni: un fratello di mio padre ha intestatoregistrando al catasto a nostra insaputa a noi nipoti una casa contestualmente ad un altro zio ( reale proprietario) . Quando il proprietario si è accorto ha rifatto i documenti per usucapione al a nome suo. Noi nipoti ci siamo accorti di esssere sti problemi proprietari perché il comune. Ci chiede il pagamento dell IMU. Niente è servito spiegare e far redigere una dichiarazione al reale per prprietario.Che possiamo fare? Possibile non si possa risolvere in nessun modo? Ora addirittura arrivano minacce di espropriazione Forzata Noi siamo stati ingannati, possiamo fare qualcosa, possiamo diffidare il comune dal chiedere a noi le tasse per questa casa che non è mai stata nostra se non per un periodo a nostra insaputa. Grazie se potete darci un aiuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre, anzitutto, verificare se avete tempestivamente e formalmente contestato le richieste di pagamento IMU.
      Per il resto, il principio che si deve sostenere avverso le richieste è quello che riconduce l’IMU al diritto di abitazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  621. Rocco dice:

    Buongiorno, sono sposato da 6 anni con due bambine di 6 e 4 anni. Insieme al coniuge sono comproprietario al 50% di un immobile dove viviamo in prov. di Milano e per la quale quota soltanto io ho il mutuo. Siamo in una grave crisi coniugale, aggravata dal fatto che lei ha superato un concorso nella sua regione natia. Per cui ha intenzione di ritornarci con le figlie. Gradirei sapere se, anche prima di avviare le pratiche del procedimento di separazione, posso oppormi alla sua decisione in quanto ho diritto di stare con le mie figlie piuttosto che a 800 km di distanza.
    In caso negativo, come andrà poi a finire con la casa di comproprietà? Posso chiederla io in assegnazione fissando un prezzo considerando anche che ha una maggiore disponibilità patrimoniale? E ciò può valere anche ai fini dell’assegno di mantenimento pur avendo lo stesso stipendio?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il trasferimento del coniuge separato e collocatario dei figli, giustificato da ragioni lavorative potrebbe essere giustificato ma non deve compromettere completamente il diritto di visita dell’altro coniuge.
      Prima di parlare di trasferimento, quindi, dovreste separarvi e rimettere ad un Giudice le decisioni inerenti il mantenimento, la collocazione delle figlie e l’assegnazione della casa familiare. Se quest’ultima è intestata ad entrambi, l’assegnazione al padre potrebbe essere giustificata soltanto dalla collocazione delle minori presso il padre.
      Queste le prime riflessioni. Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  622. Alessandra dice:

    Buongiorno,
    io ed il mio compagno vorremmo cessare la nostra convivenza che dura da diversi anni. Non siamo sposati e abbiamo una figlia.
    La casa in cui viviamo è di mia proprietà, mentre lui è proprietario di un altro appartamento attualmente vuoto dove lui andrà vivere.
    Entrambi lavoriamo ed entrambi i nostri stipendi si aggirano a 1.500 euro circa. Il problema nasce per il fatto che dopo la separazione vorrei da lui 500 euro al mese per mia figlia, più metà delle spese extra. Invece lui è disposto a darmi solo 250 e metà delle spese extra solo se a sua discrezione sono indispensabili.
    Lui mi sta facendo un ricatto dicendomi che se andremo in giudizio ed il giudice gli imporrà più dei 250 da lui proposti, andrà da un notaio e depositerà un testamento in cui lui lascerà il 50% del suo appartamento (che ha un valore piuttosto elevato) e della futura liquidità alla figlia di sua sorella. Lui sostiene che non essendo sposato e avendo una sola figlia la sua quota disponibile è pari a metà del suo patrimonio e può lasciarla a chi vuole.
    Una volta che nostra figlia sarà maggiorenne gli dirà dell’esistenza del testamento e che se vuole che lo modifichi facendola diventare unica erede dovrà fare in modo che io gli restituisca indietro tutta la cifra eccedente ai 250 al mese da lui pagata negli anni a venire, ai quali ci aggiungerà gli interessi e le spese dell’avvocato.
    Se il giudice accettasse di farmi dare 500 euro al mese, moltiplicando i 250 euro al mese eccedenti per gli anni a venire fino all’indipendenza economica, la cifra che si raggiunge sarebbe comunque una minima parta del valore dell’appartamento, quindi se mi rifiutassi di cedere al ricatto mia figlia ci andrebbe a perdere moltissimo.
    Esiste un modo per potermi difendere?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra solo, proprio come Lei lo ha definito, un vero e proprio ricatto.
      Comunque nessuno può garantirle che un domani il Suo ex venda con la conseguenza che non ci sia più un’eredità.
      Se il Suo ex vuole costruire un rapporto con la figlia, in ogni caso, con questo ricatto sta veramente mettendo basi poche solide per questo rapporto.
      Si preoccupi, per ora, sotanto dal mantenimento. Troppo presto per pensare all’eredità di Sua figlia. In questo momento la quota disponibile del Suo ex compagno è effettivamente riconducibile ad 1/2. Ma ripeto, ora si preoccupi solo del breve periodo senza pensare all’eredità. Tra l’altro, la Vostra situazione potrebbe cambiare in futuro.
      Fossi in Lei insisterei anche in giudizio per un contribuo al mantenimento più elevato di € 250,00 fissi mensili.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  623. Christian dice:

    Buongiorno, sono proprietario di una casa dove pago il mutuo e vivo con la mia compagna ed un figlio minorenne. Vorrei lasciarla, perché le cose non vanno più bene, non siamo sposati, conviviamo. Lei è proprietaria di una casa, dove paga il mutuo, e convivevamo lì fino al primo anno di vita del bambino, per poi trasferirci nella casa attuale di mia proprietà. In questo momento la casa della mia compagna è in affitto da 2 anni. I suoi genitori vivono da 1 anno nello stesso condominio, del mio appartamento. In caso di separazione, ci sono possibilità che lei con il bambino o non, può tornarsene a vivere nella sua casa di proprietà, una volta chiesto agli affittuari di andarsene nei tempi prestabiliti, o andarsene dai genitori in attesa di una sistemazione migliore? Più che altro perché non avrei modo di vivere se rimane lei in casa mia e dovrei lasciare casa. Una domanda stupida, si può vendere casa prima di effettuare ciò, per non rischiare ciò? Spero che questo commento non venga esibito per una questione di privacy, ne sarei grato. Perché sono vicino a chiedergli di lasciarla. Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza troppi giri di parole, il genitore che risulterà collocatario della minore, avrà diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare sino all’utosufficienza economica della stessa.
      Le altre circostanze sono rilevanti ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento.
      Meglio trovare un accordo prima di rivolgersi ad un Giudice per poi formalizzarlo sempre innanzi a quest’ultimo.
      Occorre trovare la giusta formula che renda interessante proposte alternative all’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  624. Nicoletta Paone dice:

    Fatto: Nel 2014 a settembre mio marito (ci siamo sposati il 4 settembre 2021) rincorre insieme alla sua ex per una separazione consensuale. All’udienza a dicembre dello stesso anno il giudice acconsente la separazione dei coniugi e mette l’obbligo del marito al pagamento di 250,00 mantenimento coniuge e 350,00 mantenimento figlia all’epoca minorenne. Si va avanti con la causa di divorzio e alla udienza presidenziale (non definitiva) il giudice sentenzia il divorzio è aumenta di 50,00 mantenimento coniuge e 50,00 mantenimento figlia diventando così 300,00 mantenimento coniuge e 400,00 mantenimento figlia mandando tutto il resto delle ulteriori domande al giudice istruttorio.
    Ad aprile 2019 esce la sentenza di primo grado dove c’è riportato lo scioglimento del matrimonio non impugnato quindi passato in giudicato, rigetta la domanda dell’assegno divorzile e aumenta di 100,00 quello della figlia oramai divenuta maggiorenne.
    L’ex rincorre in Appello e la Corte di Appello accoglie parzialmente aumentando di ulteriori 100,00 il mantenimento figlia maggiorenne e rigetta il restante e quindi di nuovo rigetta la domanda del assegno divorzile.
    L’ex rincorre in cassazione dove mio marito e in attesa della sentenza, nel frattempo è arrivata una mail dove lei minaccia di precederlo in quanto lui non rispetta l’ordinanza urgente e temporanea nella sede presidenziale e pretende che lui continui a pagare i 600,00 del mantenimento figlia stabilito della Corte di Appello ma nello stesso tempo pretende di ricevere ancora (sic!) anche i 300,00 di mantenimento coniuge stabilito con l’ordinanza presidenziale urgente e temporanea.
    Domanda: È lecita la richiesta della ex o non ha fondamento?
    Grazie mile

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      ci sono stati tre gradi di giudizio ed immagino che siano bravi difensori che assistono suo marito e che conoscono sicuramente meglio di me le “carte” processuali. Solo leggendo queste ultime potrei darle una risposta. In ogni caso, il fatto di avere depositato il ricorso in cassazione, ovviamente, non è sufficiente per ritenere invalidi i precedenti provvedimenti in secondo grado: occorre un provvedimento giudiziario formale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Nicoletta Paone dice:

        Quindi possiamo stare tranquilli anche se la ex minaccia precetto per gli arretrati e presenti? Con l’opposizione blocchiamo tutto? Grazie

        Rispondi
  625. Patrizia Mattiello dice:

    Buona sera, sono una donna sposata da 39 anni e vivo in una villetta bifamiliare dove nell’ altro appartamento vive mia suocera con mia figlia ed il convivente di mia figlia. Premetto che mia suocera ha rovinato la nostra famiglia, non mi ha mai accettata, mi ha sempre criticata con chiunque, e messa in cattiva luce con ogni persona lei conoscesse anche in paese, mio marito non mi ha mai difesa anche se era palese che mia suocera sbagliasse, ora con la sua pensione e l’ invalidità che percepisce è riuscita ad allontanare da me anche mia figlia (comperandola) in pratica. Mio marito si alza al mattino e va di là da madre e figlia ed io sono sempre sola, anche a pranzo, per feste etc., sono completamente esclusa, lui viene di qui la sera per cena e per dormire, non abbiamo nessun dialogo quello che non sopporto più è la solitudine, ho provato a instaurare un rapporto amichevole con la suocera ma fino a che era vivo mio suocero la cosa funzionava più o meno, ma da 15 anni cioè da quando è venuto a mancare io mi trovo sola, anche mia figlia per i soldi preferisce stare con la nonna (sono convinta che abbia raccontato cose non vere sul mio conto, anche alla nipote). Insomma io in teoria avrei una famiglia, invece in pratica non ho nessuno, non ho più i genitori, ho un solo fratello che si è trasferito a km 1200, mi sento senza punti di riferimento, veramente sola, non ho rapporti con mia figlia se non dialoghi superficiali, ho 64 anni ho anche io i miei problemi, ma non interessano a nessuno, adesso hanno scoperto un cancro al polmone a mia suocera ed io sinceramente non me la sento di dare piu niente a nessuno, ho dato aiuto a suo tempo e tanto anche, ma adesso mi rendo conto che non è servito a niente, ho paura della solitudine, soffro di attacchi di panico e ansia, di pressione alta e tachicardia, sono trasparente a tutti, quello che conta per tutti è tenere in vita il più a lungo possibile la suocera per la pensione, io sono scontata, non so se questa è la sede giusta per il mio problema, ma nel matrimonio non dovrebbe essere ci l’ obbligo di assistenza morale e materiale anche tra coniugi? E non solo per la mamma? Grazie e scusate la lungaggine.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      nel matrimonio c’è l’obbligo di assistenza morale e materiale e se uno di queste viene meno, l’unica soluzione è la separazione personale dei coniugi e di seguito il divorzio. Se ci sono invece maltrattamenti si possono ipotizzare altri strumenti in ambito penale.
      Consiglio anche un supporto psicologico anche tramite assistenza pubblica. Nel momento del bisogno e giusto chiedere aiuto a persone competenti in grado di aiutarla anche dal punto di vista psicologico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  626. jessica dice:

    salve,
    volevo sapere un informazione gentilmente
    mia figlia che e’ autistica e’ stata affidata con mio consenso a mia mamma cioe’ la nonna, la bambina ha un libretto dove tutti i mesi arriva la sua pensione di invalidita’, vorrei sapere siccome ho ancora la firma io su quel libretto come poter passare tutto alla nonna di cui si occupa di tutto essendo l’affidataria.
    e’ possibile chiudere questo libretto e farne aprire uno nuovo direttamente dalla nonna?
    grazie spero di aver spiegato in maniera corretta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre approfondire cosa significa “è stata affidata alla nonna con il mio consenso”. Il padre ha perso le responsabilità genitoriali o le ha conservate ?
      Se le ha conservate, mi limiterei a fare una comunicazione (sottoscritte dal padre e dalla nonna) all’INAIL con le nuove coordinate bancarie.
      Ma non mi ha riferito se sua figlia è stata dichiarata, giuridicamente, interdetta o incapace. Anche questa circostanza è rilevante.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  627. Elena dice:

    Io e il padre di mio figlio siamo separati dal 2017. Mai stati sposati. Il padre non ha mai contribuito economicamente se non lasciando 50 € di mancia al ragazzo occasionalmente (tre volte all’anno). Quest’anno, in seguito alla mia richiesta di aiuto, ha contribuito alle spese scolastiche con 550 €. Vorrei sapere se ci sia la possibilità di ottenere gli assegni di mantenimento per mio figlio considerando che il padre non ha assolutamente intenzione di collaborare ai fini legali presentando la propria capacità economica. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il padre è obbligato a mantenere il figlio anche se disoccupato. E se non paga il mantenimento di un minore può essere perseguito anche penalmente. Io le consiglio di tutelarsi in giudizio con un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
        • separatamente dice:

          Gentile Signora,
          se Lei ha un reddito annuo inferiore ad € 11.746,00 (e non convive con persona con altri redditi) possiamo anche inoltrare domanda di gratuito patrocinio a spese dello Stato.
          Diversamente, non meno di € 2.000,00 oltre IVA (22%) e Cassa Avvocati (4%).
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

          Rispondi
  628. Antonella dice:

    Mi chiamo Antonella con il mio compagno abbiamo deciso di troncare la convivenza volevo chiedere il mio compagno e proprietario dell’abitazione io ho acquistato tutti mobili nel richiedere il rimborso della spesa dei mobili devo togliere l’Iva.Poi volevo chiedere con un tacito accordo scritto e firmato da ambe le parti possiamo evitare l’intervento di un avvocato o per tutela e meglio consultarlo distinti saluti Antonella

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Antonella,
      chiederebbe ad un idraulico posso riparare da sola il tubo rotto ?
      A parte gli scherzi, se non avete figli, dovete risolvere solo questioni economiche. Il mobilio, si valuta al prezzo dell’usato odierno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  629. Francesca dice:

    Salve. Soffro da qualche tempo di attacchi di panico e sto seguendo un percorso per stare meglio. Il mio ex ha cominciato a minacciarmi di togliermi mio figlio di 4 anni. È una persona molto abusiva verbalmente (anche se non mi ha mai colpita, fino ad ora almeno), ma mostra la sua natura solo in privato, mentre davanti ad altri appare gioviale e simpatico. Ho paura per me è per mio figlio, vorrei allontanarmi. Che possibilità ho di dimostrare che lui sia pericoloso?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei, ovviamente, ha diritto di interrompere la relazione affettiva. Lascerei traccia delle Sue paure con ogni mezzo: denuncia penali, lettere da parte del suo legale ed avvierei quanto prima un procedimento per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Da dove ci scrive ? O meglio, dove abita con suo figlio ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  630. antonio volpi dice:

    buongiorno volevo sottoporvi un a questione .Vivo in una casa in brianza di mia propieta dove pago il mutuo .Con la mia compagna e un anno che viviamo insieme le cose non vanno piu bene. lei ha acquistato tutti i mobili cucina su misura sala camera da letto come mi devo comportare per il pagamento dei mobili devo calcolare il valore effettivo della fatture o ce una perdita di valore dopo un anno di dal calcolo della fattura

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il valore è quello effettivo di mercato considerando l’usura. In pratica il valore dell’usato che nel caso di specie si avvicina molto al nuovo considerato che è trascorso solo un anno dall’acquisto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  631. kawtar dice:

    buongiorno

    sono cittadina italiano
    ho sposato un egiziano a Dubai nel 2015
    dopo poco tempo ho scoperto che era una messa in scena da parte del marito che era solamente interessato ad avere i documenti italiani nonché la cittadinanza
    davanti a un evento non calcolato all’inizio e la mia paura delle conseguenze ho lasciato Dubai per fare rotta in Italia
    preoccupata non sono più tornata a Dubai per chiedere il divorzio si no e stato richiesto da lui
    come faccio a saperlo e si il matrimonio e ancora sulla carta come devo iniziare per cancellarlo
    grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il matrimonio non è stato riconosciuto in italia, gli accertamenti devono essere svolti a Dubai.
      Deve interpellare, quindi, un avvocato a Dubai (anche tramite l’intermediazione di uno studio legale italiano).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  632. Marcello dice:

    Buonasera, ho sottoscritto una separazione consensuale con mia moglie, impegnandomi a versare un assegno di mantenimento per la sola moglie, di gran lunga superiore alle mie possibilità, dovendo anche versare il mantenimento per i nostri 2 figli, il mutuo della casa coniugale cointestata dove vivono loro , oltre a tutte le spese previste , tutte a carico mio. Orbene ho accettato tali condizioni perché preso dai sensi di colpa verso i figli. Per intenderci verso loro il 75% del mio stipendio. Con la parte restante è difficile andare avanti . Non posso permettermi nulla e non posso nemmeno pensare di rifarmi una nuova vita . Cosa posso fare per rivedere le condizioni sottoscritte e omologate?
    Grazie e buon lavoro .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      come precisato nel sito e nel forum, possiamo rispondere solo agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cerchi un bravo Avvocato a Palermo per valutare i presupposti di una istanza di modifica delle condizioni della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Katia,
      questo forum, come specificato nel sito, è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Se ha necessità di un confronto, comunque, resto a disposizione (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  633. Cristhian espinoza dice:

    Salve avvocato
    Sono separato legalmente ho due figlie con mia ex moglie abbiamo l’affidamento congiunto 15 giorni ciascuno, Dicembre del 2020 mi è arrivato un pignoramento allo stipendio per un mutuo di casa cointestato con mia ex moglie (che è stata venduta all’asta) ,questo pignoramento l’ho saldato facendo un prestito della cessione del quinto del totale di €18000 più €2000 per l’intermediari già che a mia ex moglie non le hanno pignorato nulla visto che li piace lavorare in nero e fare vedere che non ha tanto reddito
    La mia domanda è: posso farmi restituire o recuperare la metà dei soldi di tutto quello che ho pagato da mia ex moglie?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di fronte alla banca eravate obbligati solidali. Nel senso che la banca poteva scegliere nei confronti di chi agire per l’intero debito.
      Se lei oggi ha pagato l’intero debito ha il diritto di chiedere la restituzione del 50% di quanto pagato a Sua moglie. Quest’ultima non avrà un lavoro regolare ma immagino abbia un conto corrente sul quale ipotizzare un pignoramento immobiliare. Prima però occorre agire con decreto ingiuntivo e precetto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  634. nicola dice:

    Buonasera Avvocato,
    sono separato da 3 anni, padre di due figli sempre presente e disponibile e affidamento condiviso. Il bambino più piccolo, 4 anni e mezzo è malato e in questo momento si trova da una settimana presso la mia ex moglie, la quale non mi da notizie sul suo stato di salute e addirittura mi ha bloccato il telefono dopo che una sera, al quarto giorno di febbre, essendo molto preoccupato ho continuato a chiamare. Posso fare qualcosa per far rivalere i miei diritti di padre dopo questa situazione?
    Molte grazie
    N.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      in ambito civilistico, lo strumento per contestare e sanzionare i comportamenti dell’altro genitore lesivi dei diritti di visita ed educazione, è l’art. 709 ter c.p.c.
      Il procedimento si può proporrre in via incidentale in occasione di un procedimento di separazione o divorzio ma anche in via del tutto autonom. L’obbiettivo ultimo di tale strumento è quello di tutelare i minori in un’ottica di bi-genitorialità.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      La Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 9978/2016) ha recentemente riconosciuto l’art. 709 ter c.p.c. tra i «rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria» (c.d. “danni punitivi”), istituto non noto al nostro ordinamento, alimentando il vivace dibattito dottrinale sorto circa la natura e le norme applicabili al nuovo istituto.

      La scarna formulazione dell’articolo, che non prevede una disciplina sostanziale e procedurale di dettaglio, ha infatti portato a differenti interpretazioni ed opinioni in merito a diversi aspetti (quali competenza, impugnazioni, …), che l’articolo analizza tramite una disamina delle prime applicazioni giurisprudenziali.

      Rispondi
  635. Walkiria barbosa dice:

    Volevo solo chiarire e integrare il precedente quesito aggiungendo che ho messo il nome di mia moglie Walkiria ( brasiliana) perchè lei risiede a Milano invece io, per lavoro, sono in altra regione.
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovremmo leggere gli accordi divorzili. Senza, diventa molto difficile dare un suggerimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  636. Federica dice:

    Buongiorno
    Ho affidamento esclusivo di mio figlio, posso procedere con la vaccinazione anti Covid senza autorizzazione del padre no vax?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anche in caso di affidamento esclusivo è previsto che le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio siano condivise tra i genitori.
      Per uscire dall’impasse occorre rivolgersi ad un Giudice con l’ausilio di un avvocato, proedura che, nella maggiore parte dei casi, sino ad oggi, permette di ottenere l’autorizzazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  637. Valentina dice:

    Salve, non vivo con mio marito da circa tre anni, solo poco tempo fa abbiamo avviato le pratiche per il divorzio, volevo sapere, siccome lui in passato ha preso diverse multe con un auto pero’ intestata a me, se comporta problemi se io spostassi la residenza, nel senso, potrei avere pignoramenti o altro? vorrei sapere se in questo senso non corro alcun rischio o se potrei avere problemi. grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le sanzioni amministrative perverranno al proprietario dell’automezzo, presso la residenza anagrafica di quest’ultimo.
      Se Lei non era alla guida dell’automezzo, in occasione della notifica dell’infrazione si sarebbe dovuta comunicare la circostanza alla Polizia Municipale.
      Se sposta la residenza anagrafica, dovrebbero riuscire a notificare eventuali atti giudiziari al nuovo indirizzo.
      Se le somme sono ingenti, vi èanche il rischio di un pignoramento immobilare. Di solito, tuttavia, viene privilegiato il fermo amministrativo dell’automezzo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Valentina dice:

        Salve, la ringrazio per la risposta, volevo specificare che l’automezzo e’ stato venduto tempo fa, la residenza la sposterei in un immobile non di mia proprieta’, sarei come ospite e volevo sapere se chi mi ospita rischia qualcosa, la ringrazio

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          non ravviso rischi con riferimento al bene immobile, residuali rischi, invece, sussistono con riferimento ai beni mobili (per es quadri ed arredi) che si trovano nell’immobile. Presso la Sua residenza infatti potrebbero verificarsi dei pignoramenti mobiliari e lei dovrebbe dimostrare che i beni ivi ubicati non sono riconducibili a lei.
          Buona serata,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
          • Valentina dice:

            Grazie per la risposta gentilissimo,
            secondo un suo parere come dovrei muovermi per riuscire a eliminare questi debiti, non avendo modo di pagarli e essendo che non sono stata io a prendere le multe? dovrei rivolgermi all’agenzia delle entrate? c’è un modo per fare richiesta della cancellazione senza passare per vie legali ? la ringrazio del suo tempo

          • separatamente dice:

            Provi a recarsi presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate per chiedere una rateizzazione del debito.
            Cordiali saluti,
            Marco Pola

  638. Lavinia dice:

    Salve, ho intenzione di separarmi, volevo sapere se uno dei due coniugi in questo caso il marito ha un conto cointestato con un genitore e non vuole chiuderlo cosa può accadere in termini legali? Essendo sposato e non vuole chiuderlo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      il genitore affidatario può cambiare residenza con il figlio ed ha diritto di stabilire la propria residenza all’estero e di portare con sé il figlio minore. Così è inserito nell’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 1980 e richiamato da alcune pronunce della Corte di Cassazione tra cui Cassazione Penale 29 luglio 2008 n. 31717 che ha considerato legittimo l’esercizio del diritto dell’affidatario di cambiare la propria residenza. Il genitore non affidatario non può quindi impedire che il genitore affidatario porti con sé il minore all’estero stabilendone la residenza. Non può nemmeno pretendere l’immediato rientro del minore nello Stato. Il suo “potere” è limitato alla richiesta presso l’autorità competente di adoperarsi affinché egli possa esercitare il proprio diritto di visita senza ostacoli. Fatte queste precisazioni, per fornire suggerimenti maggiormente aderenti alla Vostra situazione sarebbe opportuno leggere i provvedimenti che hanno determinato l’affidamento esclusivo rafforzato. Cordiali saluti,
      Avv.Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02-72022469)

      Rispondi
  639. Milena dice:

    Buongiorno, sono separata dal 2016 con regolare sentenza al tribunale, oggi i miei figli hanno quasi 15 e quasi 18 anni, ho sempre avuto problemi con gli alimenti per i figli, il papà versa l’importo che vuole lui quando dice lui, io non ho voluto nessun mantenimento come coniuge, lui è un agente di polizia, sono mesi e mesi che non versa più nulla, lasciandomi in grosse difficoltà, ovviamente le spese extra non le ha mai pagate, ho chiesto il divorzio che non vuole concedere, come posso procedere velocemente per ottenere il divorzio e gli alimenti accantonati e anche il versamento mensile ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mancato pagamento del mantenimento dei minori è un inadempimento con rilevanza penale. Può sporgere denuncia. E può anche agire con precetto e pignoramento (anche presso il datore di lavoro del padre).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.720224669)

      Rispondi
  640. Isabel dice:

    Salve, io ho ottenuto l’affido esclusivo dei ragazzi e mio ex marito adesso che sa di essere condannato per i reati subiti mi ha denunciato per falsr testimonianza perché i ragazzi sono adolescenti e fanno qualche casino la più grande so che si fuma le canne e mio ex marito è venuto a sapere. Io ho creduto da solo i ragazzi da quando avevano 6 anni ora la grande ne a 17 io cosa rischio?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      dovremmo ricevere maggiori dettagli anche con riferimento alla denuncia per falsa testimonianza. Diversamente, diventa molto difficile fornire suggerimenti. Il fatto di per sè che la figlia abbia fatto uso o stia facendo uso di cannabinoidi di per sè non comporta una negligenza genitoriale ma occorre esaminare i comportamenti dei genitori per verificare che non vi siano possibili conseguenze sull’affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  641. Alessandro Sabatino dice:

    Buon giorno, mi sto separando con mia moglie disoccupata, io ho 27.000€ in buoni postali, in caso di separazioni questi soldi (avendo la comunione dei beni) devo dividerli con mia moglie? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro,
      se i buoni postali sono stati da lei acquistati con i guadagni del suo lavoro dopo avere contratto matrimonio, rientrano nella comunione dei beni. Se, invece, costituiscono un investimento effettuato con i soldi derivanti da un’eredità/donazione, da un risarcimento, ovvero se risultava già proprietario dei buoni postali prima del matrimonio, si può sicuramente sostenere che non rientrano nella comunione dei beni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  642. And77 dice:

    Salve….. Sono separato con un figlio di 13 anni con affidamento congiunto e locazione presso la madre…… il ragazzo pratica calcio 2 volte a settimana i nonni materni si occupano di accompagnarlo al campo, io invece vado a riprenderlo e lo accompagno a casa della madre, da 3 anni e così……ciò comporta un mio ritorno a casa intorno alle 21, la mia ex pretende anche che mi debba occupare del lavaggio degli indumenti sportivi, volevo cortesemente un chiarimento in merito grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non è diversamente pattuito, direi che quanto concerne il lavaggio degli indumenti è un compito che compete a chi è collocatario del minore, nonchè in occasione dell’esercizio del diritto di visita con pernottamento a carico del genitore che non è collocatario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  643. Stefania dice:

    Buongiorno,
    Mia figlia è stata affidata a me e al comune di residenza.
    Io vorrei battezzarla, visto che tra un udienza e l’altra, la piccola ha quasi 2 anni.
    Come mi devo comportare? Nel senso, quali firme mi servono per procedere?

    Grazie
    Buona giornata
    Stefania

    Rispondi
  644. debora dice:

    se acquisto un immobile in comproprietà con il mio compagno che ha due figli e lo graviamo di mutuo, in caso di premorienza i suoi figli possono obbligarmi a liquidarli della loro quota o si devono accollare il mutuo pro quota e pensare ad una vendita dell’immobile solo a mutuo estinto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di decesso del suo compagno, i figli di quest’ultimo diventeranno proprietari del 50 % dell’immobile (in assenza di altri eredi e/o figli), quindi, possono ritenere utile vendere l’immobile all’asta tramite un giudizio di divisione. Direi che potrebbe tutelarsi stilando testamento che non può certamente intaccare le quote legittime degli eredi ma che potrebbe prevedere un diritto di vivere nell’unità immobiliare anche dopo la morte del suo compagno. Ci sono anche altre possibilità giuridiche.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola – 02.72022469 – marcopola@npassociati.com

      Rispondi
  645. Roberto Bortoluzzi dice:

    Buongiorno mia madre è deceduta lo scorso mese di maggio io ho una sorella che per 20 anni si è disinteressata della mamma. Mia madre ha fatto testamento lasciandogli la legittima e a me il resto ora ho paura che mi metta il bastone tra le ruote per venderla visto che il funerale me lo ha fatto pagare tutto a me e ora dobbiamo fare la successione. La mia domanda è: come mi devo comportare? E se dovessi andare per via legale posso chiedere il risarcimento per tutti gli anni che ho fatto la mia e la sua parte visto che lei abita a circa 3/4km da dove abitava mia madre?
    È posso chiedere il risarcimento per le spese per un avvocato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      avete una casa in comproprietà Lei e Sua sorella ? Se non trovate un accordo, Lei può fare un giudizio di divisione che in seguito può anche comportare la vendita all’asta dell’immobile. Lei ha, peraltro, il diritto di chiedere il rimborso delle spese del funerale (per il 50% a carico di sua sorella). Per le spese legali, se vince il giudizio, c’è anche la possibilità che controparte paghi le spese legali che lei anticiperà al Suo difensore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  646. Alessandro Novara dice:

    Buonasera Avvocato,
    Mi trovo in fase di separazione e mia moglie ha giurato di volermi distruggere economicamente.
    Premetto che abbiamo la separazione dei beni; posseggo un paio di proprietà a mio nome e le vorrei coinstestare con i miei genitori nella speranza di ridurre un eventuale assegno di divorzio. Questo avverrebbe pochi mesi prima della giudiziale.
    I beni immobili sarebbero soggetti a valutazione per il 50% del valore in questo caso? Considerando l’altro 50 intestato a terzi.
    Abbiamo una figlia.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      In ogni caso, un trasferimento immobiliare ai suoi genitori poco prima del divorzio potrebbe risultare sospetto. Si faccia consigliare dal Suo avvocato che conosce meglio di me la Sua causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  647. Elisa dice:

    Buongiorno,sono convivente con una bambina di 1 anno e mezzo,io e il mio compagno siamo sempre andati d’accordo fino a quando mia suocera ha espresso la volontà di non vaccinarsi,e visto che ha altre due bambine in casa che vanno a scuola,ritengo che per mia figlia sia pericoloso.
    La mia domanda e’: posso rifiutarmi di far vedere mia figlia a mia suocera a meno che non abbia un tampone? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      a mio avviso ci sono i presupposti affinché sia limitato o escluso il diritto di visita della suocera laddove si coinvolga un Giudice.
      Mi sembra di capire che Lei ed il Suo convivente non siate allineati su questa decisione. Se ci fosse anche il parere favorevole del padre, direi che non sarebbe necessario rivolgersi ad un Giudice per accertare la legittimità del divieto. Io comunque per quel che può contare sono un pro vax, quindi, direi alla suocera che se vuole vedere la nipote deve rivolgersi ad un Giudice. Attenzione, tuttavia, se la suocera ha ragioni mediche che suggeriscono di non vaccinarsi (certificate dal medico curante), con apposito tampone potrebbe avere il diritto di vedere la nipote.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola – marcopola@npassociati.com – 02.72022469

      Rispondi
  648. Paolo dice:

    Buonasera,
    convivo da diversi anni con la mia ragazza nella casa di sua proprietà. Siccome le cose non stanno andando bene tra di noi, spesso quando litighiamo minaccia di chiamare i carabinieri per farmi a cacciare via di casa. Io ho sempre lasciato la residenza a casa dei miei genitori quindi sulla carta non risulta che io vivo qui. Nel caso lei decidesse di chiudere tra di noi a me andrebbe bene lasciare il suo appartamento ma avrei bisogno di almeno un paio di mesi per cercarmi una casa in affitto. Tenendo conto il fatto che non ho la residenza come posso tutelarmi? Nel caso dovesse veramente chiamare i carabinieri come faccio a dimostrare l’esistenza di una convivenza more uxorio?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un congruo preavviso è un suo diritto come statuito anche dalla prevalente giurisprudenza (in caso di interruzione della convivenza).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  649. Alessia dice:

    Buonasera,
    Il mio avvocato ha appena depositato al tribunale di Milano il ricorso per la separazione giudiziale voluta da mio marito che non ha accettato una consensuale. Quanti mesi passeranno per la prima udienza che ci permetterà di vivere separati?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se ha nominato un avvocato questa domanda la dovrebbe fare a quest’ultimo. Comunque, su Milano, di solito, non meno di quattro mesi, ma la fissazione della prima udienza potrebbe essere anticipata se sono state inserite nel ricorso richieste di trattazione urgente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  650. Emanuele dice:

    Passo alla ex compagna, madre di mio figlio, un assegno di mantenimento per il bimbo di 650 euro/mese, stabilito con sentenza del tribunale. Tale cifra comprende, come normale che sia, anche le spese per le esigenze abitative del minore, quindi compensa un quota di mutuo prima casa che la madre del bimbo estinguerà a dicembre 2023. Da parte mia sto aspettando quella data per rivedere al ribasso tale cifra. Premesso che la casa in questione è un abbondante trilocale di 100mq con ampia cameretta di 20mq edicata a mio figlio , che lo stabile e l’appartamento hanno subito lavori di ammodernamento e riqualificazione energetica, nel caso in cui la signora decidesse di acquistare una nuova casa e di richiedere un nuovo mutuo, ciò è da considerarsi una spesa che andrebbe calcolata nell’assegno di mantenimento oppure una scelta che la madre dovrà sostenere con le proprie risorse?
    Grazie, un saluto
    Emanuele

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le carte. Se è stato esplicitamente previsto che l’ammontare dell’assegno di mantenimento è stato quantificato anche in ragione degli oneri che la madre avrebbe dovuto sostenere per pagare il mutuo residuo, allora ritengo che sia possibile supportare una domanda di revisione dell’assegno. Diversamente, ritengo che la domanda debba essere supportata anche sotto altri punti di vista reddituali e patrimoniali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  651. rosa dice:

    Buongiorno. Chiedo se nel diritto è previsto il ricorso (o causa) da parte di un terzo soggetto (portatore di diritti e interessi) per fare revocare l’assegno di divorzio ad una prima ex-moglie che ha il reddito superiore a 25.000€ ?
    io sono la seconda ex-moglie; sono disoccupata e con seri problemi di salute.
    Ritengo che la prima ex-moglie non ha diritto ad avere l’assegno di divorzio, anche perchè nel mio procedimento di divorzio il mio ex-marito chiede che a me non venga dato l’assegno di divorzio, mentre lo ha sempre pagato e lo paga alla prima ex.moglie che ha il reddito altissimo;
    è per questo che vorrei fare una causa per fare emergere questa assurda situazione. ESISTE UN TIPO DI CAUSA CHE POSSO FARE io? GRAZIE

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Sua situazione, mi sembra degna di tutela ma potrà soltanto agire per tutelare i propri interessi con un procedimento nei confronti dell’ex marito. Ovviamente la circostanza relativa al mantenimento della prima moglie potrà essere fatto presente al Giudice di quest’ultimo procedimento.
      Tra i precedenti giurisprudenziali ricordo intervento volontario dei figli (maggiorenni e non autosufficienti da un punto di vista economico) in un giudizio di separazione e/o divorzio ma ritengo che non via siano precedenti con interventi della seconda moglie nel giudizio contro la prima moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  652. Marilena Carrieri dice:

    Conviventi non uniti civilmente. Lui violento,molto ultimamente. Due anni fa ha venduto la mia auto per comprarne un’altra. Con mia sorpresa però il libretto era intestato a me con lui cointestatario. La vettura è assicurata a mio nome. Sto andando via di casa perché la convivenza e il dialogo ormai sono impossibili. Come posso far valere i miei diritti e riavere la mia auto? Ultimamente beve troppo, ho paura che faccia dei danni seri in strada. È meglio fare una denuncia cautelativa? Abbiamo anche un cane col chip intestato a lui al quale vorrei evitare un amaro destino ( lo terrebbe solo per farmi dispetto e dispiacere) ma lo lascerà chiuso in casa in balia di sé stesso. …mi dia dei consigli.
    Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi concentro su una frase:”lui violento, molto, ultimamente”. Sporga denuncia senza esitazioni se queste violenze hanno coinvolto lei o il vostro cane.
      Per il resto, se è in grado di dimostrare che la prima macchina è stata acquistata con soldi di sua provenienza, può intentare una causa affinchè venga accertato che l’intestazione della seconda autovettura sia stata effettuata senza il suo benestare.
      Per il cane, in caso di separazione dei coniugi, esiste apposita disciplina (art. 455 ter cod civ) che prevede l’affidamento dell’animale domestico anche a chi non risulta formalmente intestatario dello stesso ma che riesce a dimostrare in giudizio di essersene occupato materialmente durante il matrimonio. Questa disciplina può essere applicata, non senza fatica, anche ai conviventi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  653. Nathalie dice:

    Buongiorno signor avv. Le scrivo per Chiederle Consiglio, mi spiego, sono una mamma di una bambina di un anno e convivo col mio compagno da 2 anni in una casa in affitto dove nel contratto siamo registrati entrambi. Purtroppo non riusciamo ad andare più d’accordo e le nostre liti sono sempre più frequenti e la situazione è diventata insostenibile (per farla breve lui non era pronto per formare una famiglia) e lo vorrei lasciare. La mia preoccupazione nasce nel momento in cui io non ho un lavoro e non so come si potrebbe evolvere il tutto, conviene prima che lo trovi per allontanarlo da casa!?! Cosa accadrà per l’affidamento della bimba!?! Cosa mi conviene fare!?! Grazie infinite

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Se desideri una consulenza, può contattare il n. 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  654. Luca dice:

    Buongiorno,
    La mia situazione è un pó particolare e la spiego di seguito:
    Quando ho conosciuto la mia attuale compagna lei aveva già due figli. Dopo essere venuti ad abitare nel mio bilocale ( di proprietà) ho acquistato anche il bilocale a fianco, dato che era vuoto, creando così un appartamento 4 locali. Il secondo appartamento è sempre intestato a me e pago io il mutuo, mentre il primo appartamento era stato acquistato senza mutuo. Nel frattempo abbiamo avuto una bambina che ora ha 5 anni.
    Ora abbiamo deciso di separarci, e mentre all inizio lei voleva la casa ora abbiamo trovato l accordo di venderla ma lei vuole la metá (la casa vale 350.000), mentre io vorrei liquidarla con una cifra inferiore (30.000). Vorrei sapere i possibili scenari qualora si andasse per vie legali.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il primo scenario comporta che il genitore collocatario dei figli avrà il diritto riconosciuto anche davanti ad un Giudice, di chiedere l’assegnazione della casa familiare sino all’autosufficienza dei figli.
      A questo punto, considerato che la madre è disponibile ad uscire di casa deve valutare in termini prettamente economici quanto vale la sua rinuncia. Lei quando spenderebbe per trovarsi una nuova casa sino alla autosufficienza economica di vostra figlia ? Credo la risposta a questa domanda le permetterà di trovare l’importo da proporre alla madre di sua figlia.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola – marcopola@npassociati.com – 02.72022469 –

      Rispondi
      • Luca dice:

        Grazie della risposta…ma se io dó la metá della vendita alla madre di mia figlia, poi mi toccherà anche il mantenumento della bambina?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          il mantenimento per la bambina è sempre dovuto e sarà composto da un importo fisso mensile e da un contributo in misura percentuale per le spese mediche, scolastiche e ricreative.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  655. Giordan dice:

    Buonasera avv.le scrivo per avere dei consigli di come gestire la la situazione e di cosa vado in contro..
    Per motivi di sentimento vorrei separarmi. abbiamo 2 figli non siamo sposati!!
    Cosa vado in contro ?
    La ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppe poche informazioni per dare consigli. Comunque, se avete una casa, questa verrà assegnata al genitore collocatario dei figli.
      Quest’ultimo avrà diritto anche al mantenimento per i figli nelle misure che verranno determinate in funzione dei vostri redditi.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti.
      Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  656. separatamente dice:

    Buongiorno,
    ho letto le “carte”. Siamo innanzi ad un provvedimento che è diventato definitivo perchè non reclamato nei termini di Legge. Questa riflessione mi sembra la più importante.
    E’ poi vero che un provvedimento del genere può essere modificato ma si deve sostenere che sono accaduti fatti nuovi (successivi alla emissione del provvedimento che giustificano un revisione.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola

    Rispondi
  657. grace dice:

    Buongiorno, mio marito e’ andato via di casa da un anno , non siamo ancora riusciti a trovare un accordo consensuale e ho paura ad andare in giudizio.Le nostre figlie di 17 e 16 anni vivono con me e ora hanno trovato i loro spazi in casa e stanno bene.
    Il mio dubbio e’ dovuto al fatto che lui vuole che si venda la casa cointestata a tutti e due entro due anni, perche’ lui non riesce a suo dire a pagare il mutuo, cosa che ha fatto fino ad ora da 7 anni a questa parte.il mutuo e’ alto,ma e’ stato lui anche se io ero contraria (on capivo niente come mi diceva all epoca) , a volerlo cosi alto.
    Io non ho la sufficienza economica , lavoro 20 ore a settimana, part time (condivisa insieme da quando loro avevano 3 e 4 anni per il suo lavoro che lo faceva e fa viaggiare spesso.)e non la possibilita’ neanche di pagare la meta del mutuo le bollette e il resto che per ora paga lui e non vuole poi piu’ pagare e nel caso di vendita vuole che con la meta’ circa 50 mila euro che mi rimarrebbe della vendita(visto l elevato importo di muuto) io compri per me e le miei figlie un; altra casa. Inoltre non so quanti enti mi darebbero il mutuo visto il reddito basso e il fatto che la casa dove lui vive ora ha come cointestario del mutuo anche me.
    Il mio dubbio se vado in giudizio quante sono con questi presupposti che rimaniamo in questa casa noi e le ragazze e che lui paghi mutuo e bollette?
    Grazie della disponibilta’.
    Buona giornata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Signora,
      Lei può chiedere l’assegnazione della casa coniugale in giudizio laddove le figlie verranno collocate presso di Lei e tale assegnazione perpetrerà i suoi effetti sino all’autosufficienza economica delle stesse.
      Deve valutare se l’offerta di suo marito, a livello economico, risulta interessante.
      Se vuole ne parliamo con calma.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (0272022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
      • grace dice:

        Buongiorno,le figlie vivono von me da un anno , da quando se ne sono andate,come da accordi e decisione sua che non ha intenzione di tenerle. le pongo le seguenti domande:
        Quindi lui per legge e’ obbligato a lasciare la casa coniugale a noi tre ?E a pagare il mutuo ,che anche se e’ alto,(l importo del mutuo e’ alto ,ma perche’ ha deciso lui di chiedere un importo elevato e di conseguenza la rata del mutuo) e che ha sempre pagato lui.
        Inoltre io prendo poco di stipendio lui prende 3 volte di me e in piu’ anche se lamenta di non avere soldi,si e’ comprato una casa dove abita da quando se ne e’ andato .e come contributo alle figlie da 200 euro a testa per un totale di 400 euro che e’ poco.
        tutto deciso da lui ovviamente che io piu’ volto per il mantenimento e altro ho contraddetto ma senza esito e’ una persona molto egoista.
        spero di essermi spiegata.
        grazie mille
        Buon Lavoro

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno Mary,
          suggerisco sempre di procedere in giudizio con la separazione quando la relazione affettiva tra marito e moglie è venuta meno.
          I vantaggi sono riconducibili al fatto che il mantenimento dei figli verrà confermato in un provvedimento giudiziario ed, in caso di inadempimento, lei potrà agire con precetto e pignoramento. Anche il diritto di visita del padre verrà regolamentato analiticamente con la separazione. Per il resto, l’importo a titolo di mantenimento mensile mi sembra troppo posso e si può cercare di farlo innalzare davanti ad un Giudice. La casa coniugale, come ho già riferito, verrà assegnata al genitore collocatario dei figli.
          Resto a disposizione.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

          Rispondi
  658. paolo dice:

    Buongiorno, sono divorziato e già sulla sentenza della separazione dovevo anticipare le spese condominiali di una seconda casa e al momento di una eventuale vendita , la mia ex moglie mi doveva restituire la metà. Adesso la casa è in vendita , è possibile già davanti al notaio fare in modo che l’acquirente possa emettere n2 assegni di diverso importo , anche se siamo al 50% di proprietà cd?? oppure c’è un’altra via da effettuare?? Ovvero lei contestualmente mi dovrebbe dare un assegno delle spettanze??? grazie mille

    Rispondi
  659. giuliana dice:

    Gentili Avv, vorrei sapere se l’obbligo di mantenimento figli permane in capo al padre anche se il figlio cambia cognome e non ha più quello del padre
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’obbligo permane, sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  660. Fabio dice:

    Mia moglie vuole la separazione, cosa che io non voglio. Non ha nessun motivo, non l’ho mai tradita, non le ho mai usato violenza, ho sempre contribuito economicamente alle esigenze familiari, non ho mai abbandonato il tetto. Può ottenerla?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le consiglio, anzitutto, di trovare un difensore che non appartenga, come il sottoscritto, al Foro di Milano.
      Per il resto, mi spiace, nessuno può obbligare una donna, o uomo, a restare legati in matrimoniale. Se sua moglie vuole la separazione ha il diritto di chiederla ed ottenerla. Fate una consensuale e risparmiate i soldi della giudiziale !
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  661. Sandra dice:

    Buonasera!
    Sono una madre sigle e ho un bambino di 10 anni , prima dovevo trasferirmi in Svizzera dato che avevo ricevuto una proposta di lavoro ma il padre del bambino non mi ha dato il consenso a portare il bimbo con me ; stavamo facendo una scrittura privata che mi avrebbe dato il consenso alla fine di quest’anno scolare per portare il bambino in Svizzera con me!. Io ho rinunciato all’offerta di lavoro ma adesso sono rimasta incinta del mio compagno svizzero e non so come fare non posso pensare di affrontare una gravidanza da sola e senza un lavoro e nemmeno di andare in Svizzera e lasciare qui mio figlio di 10 anni !!
    Potete aiutarmi a capire cosa dovrei fare !

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre anticipare i tempi e muoversi con prudenza: comunicare il trasferimento per iscritto al padre con le motivazioni che lei ci ha riferito e contemporaneamente avviare un procedimento giudiziale (nella quale chiedere l’accertamento e la conferma elle nuove esigenze abitative della madre e del figlio) al fine di costruire le base per opporsi ad una eventuale procedura di sottrazione di minore internazionale.
      Ovviamente questi sono solo i primi consigli. Ovviamente occorre approfondire.
      Resto se lo desidera a disposizione. Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  662. Giancarlo dice:

    L’avvocato di mia moglie dice che non posso vendere l’abitazione coniugale perché mio figlio maggiorenne lavora con contratto temporaneo quindi non auto sufficiente lavora da almeno tre anni la casa è sempre stata di mia proprietà molto prima del matrimonio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che ci sia un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale alla madre sino a quando il figlio non sarà autosufficiente. Suo figlio è autosufficiente indipendentemente dal fatto che il contratto sia a tempo determinato se, come Lei mi riferisce, lavora da ormai tre anni. Suggerisco di agire in giudizio per accertare lo stato di autosufficienza e revocare l’assegnazione della casa coniugale e contemporaneamente, se la casa risulta cointestata ai genitori, agire con un giudizio di divisione che può comportare la vendita all’asta dell’immobile. Di solito, intentato il giudizio, si riesce a mettersi d’accordo prima della sentenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  663. Giancarlo dice:

    Salve Avv., la situazione che le descriveró in basso è molto complessa e mi trovo a prendere la decisione più difficile della mia vita.
    Sono diventato padre di 2 gemelline a giugno 2019 e sono sposato da agosto 2017. Le mie meraviglie sono nate premature e, nel primo anno di vita e dopo mesi in terapia intensiva, sono state accudite prevalentemente dalla sola madre. Mia moglie è stata in gravidanza a rischio e per 2 volte io, uscendo di casa, ho chiuso la porta a chiave inconsapevolmente…in seguito dopo la nascita delle bimbe sono stato presente in casa post lavoro e non ho voluto prendere subito congedo straordinario per L104 (entrambe le mie figlie ne hanno goduto da gennaio 2020 al 29 settembre 2021) per motivi professionali. Ho preso il congedo straordinario da settembre 2020 fino al 29 settembre.

    Ora, la situazione familiare è degenerata e sto decidendo di divorziare. Le accuse che mi muove Mia moglie:
    1. Mi hai abbandonato chiudendo la porta di casa e non tornando indietro nonostante ti avessi chiamato. Questo è abbandono. Si configura un resto? È perseguibile anche se il fatto è accaduto nel 2019/2020?

    2. Il comportamento di mia moglie è fuori controllo da tempo…questa sera sono stato percosso per la 4 volta in un anno. Lei dice che è diventata così per il mio abbandono è per averla lasciata sola nella gestione delle mie figlie per un lungo periodo (7 mesi, tempo in cui avrei potuto prendere congedo straordinario). Sto reggendo in quanto stiamo inserendo le bimbe al nido è non voglio turbarle più di quanto stia già facendo il distacco da mamma e papà e dalla casa che hanno vissuto per 2 anni preassapoco in via esclusiva.

    Voglio separararmi ma ho timore per la sorte delle mie figlie e per la mia.
    Si può dedurre facilmente che mia moglie ha deciso di distruggermi e sta solo aspettando il momento migliore per farlo.
    Viviamo in una casa in affitto (800 euro) a Monza.
    Tutte le spese della casa le sostengo io.
    Le rette dall’asilo privato (scelta obbligata per via degli orari che ci permetteranno di lavorare entrambi) sono di 1.400 euro mensili compreso di pasti.
    Il mio stipendio è di circa 3.000 euro (rientro oggi a lavoro); mia moglie quando rientrerá percepirá circa 2.600 euro mensili.
    Ho un prestito di rata 375 euro mensili che si esaurirá nel 2026, prestito preso per arredare casa, caparra…
    Mia moglie ha un altro prestito acceso per esigenze personali di 250 euro.
    Non abbiamo patrimoni.

    Mia moglie vuole andare in giudiziale è togliermi tutto…distruggermi.
    Può davvero togliermi tutto? Con 3.000 euro riesco a pagare affitto, spese e prestito…se dovessi separararmi dovrei prendere un’altra casa in affitto.
    Come viene quantificato il mantenimento di 2 gemelli in termini finanziari?

    La differenza di reddito tra me e mia moglie è minima.

    Non so che fare, la situazione con lei è critica e ne stanno risentendo le mie figlie, ma se vado via rischio di non vederle più e di non avere più un quattrino per sopravvivere?

    Grazie mille per un cortese riscontro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come in tutte le separazioni, uno dei problemi economici più rilevanti è quello connesso al fatto che genitori e figli dovranno vivere in due abitazioni distinte con l’inevitabile moltiplicarsi di costi.
      Per il resto, la Sua situazione non mi sembra differente da quella di tanti altri padri nel senso che se i figli verranno collocati presso la madre, la casa coniugale verrà assegnata a quest’ultima con un mantenimento mensile delle figlie a carico del padre in una misura che potrebber oscillare da un minimo di € 400 per ciascuna figlia ad un massimo di € 600 forse anche € 700 oltre al rimborso in misura percentuale (credo che nel Vostro caso 50 e 50 sia equo) delle spese straordinarie.
      Ovviamente, nella fase stragiudiziale o in giudizio occorre adoperarsi per cercare di contenere il predetto importo. Alcuni accorgimenti al fine di contenere il predetto esborso per il mantenimento delle figlie sono sicuramente connessi alla prova delle spese mensili che lei deve sostenere per pagare il finanziamento.
      Per il resto, gli avvocati servono anche per trovare un compromesso non solo per fare una battaglia in giudizio. Se sua moglie ha nominato un difensore, quando riceverà la lettera di quest’ultimo, si può provare a dialogare al fine di raggiungere una intesa.
      Mi preoccuperei meno della questione del diritto di visita del padre, nel senso che la figura paterna non scompare con una separazione a meno che in giudizio emerga un grave inadempimento da parte del padre.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  664. Simona dice:

    Gentile Avv. mio marito mi ha chiesto dopo molti anni di matrimonio la separazione, abbiamo una figlia di 13 anni che vive con me …e a breve ricevero’ lettera del suo avvocato perchè da soli non siamo riusciti a metterci d’accordo su alcune questioni. La prima domanda è: se non posso permettermi un avvocato mio come devo procedere? Mi presento dal suo da sola? La seconda è la questione sul mantenimento che lui ritiene esagerato: gli ho chiesto solo quello per ns figlia, in quanto io lavoro part time per scelte prese di comune accordo e ho, cmq se pur piccolo, uno stipendio (mentre lui ha un attività in proprio ). Nel quantificare le spese di casa e per nostra figlia ho inserito anche quelle agonistiche in quanto mia figlia è (praticamente da sempre) un atleta agonista e pratica uno sport costoso che ‘prevede oltre alle iscrizioni gare anche le varie trasferte. Queste spese come possono venire classificate? Ordinarie o straordinarie? Puo’ quindi lui decidere di non fargli fare quello che piu ama della sua vita? Grazie! Un saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste il gratuito patrocinio (spese legali a carico dello Stato). Se il suo reddito annuo è inferiore ad € 11.700,00.
      Se vuole le indichiamo come formalizzare questa domanda e potrebbe essere assistita dallo scrivente e dal nostro studio.
      Le spese per lo sport di sua figlia sono quelle che il Protocollo di Milano per il pagamento delle spese straordinarie definisce spese per le attività ricreative.
      Le attività che devono fare le vostre figlie dovrebbero essere decise insieme tra i genitori ed in difetto di intesa si può coinvolgere il Giudice.
      Sempre meglio avere due distinti difensori, ovviamente !
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022468 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  665. Rosario dice:

    Salve…. non so come iniziare la domanda, siamo una coppia sposata in affitto. Mia moglie mi ha tradito e ancora non so se sta continuando a farlo. Nel caso dovessi scoprire che lo sta ancora facendo posso cacciarla fuori casa? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      può farlo, se non ci sono figli. L’unica accortezza è quella che la giurisprudenza ha definito il rispetto di un congruo preavviso.
      Quest’ultimo, peraltro, è consigliabile, venga rispettato potendone dare prova in futuro, quindi inviando apposita comunicazione per iscritto a Sua moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022468 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  666. Loredana dice:

    Salve,
    sono una donna con un bimbo di 3 anni abbiamo una casa in comproprietà ed abbiamo mandato con il mio avvocato diverse proposte economiche ma lui ha sempre rifiutato e intende andare dal giudice. Quale potrebbe essere il suo vantaggio? non abbiamo fatto proposte assurde anzi mi sono messa a disposizione nel dividere i debiti rimanenti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non posso fornirle un parere in ragione delle poche informazioni che mi sono state date.
      In ogni caso, rammento che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  667. Alessandra dice:

    Salve separata consensualmente,ho durante il matrimonio preso due prestiti uno.per migliorie casa ,uno.per pagare I debiti suoi di equitalia ,la casa e’sua..mi trovo a pagare questi due prestiti per altri anni ,lui lavora stagionale e in nero..posso avere il rimborso in sede di divorzio o non ho diritto a nulla?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ricordo sempre che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Se vuole assistenza legale, comunque resto a Sua disposizione.
      In ogni caso, servono altre informazioni ed occorre leggere gli accordi in sede di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  668. alessia dice:

    Ho inviato alla mia amica una mail con un account aninimo dove le dico che suo marito la tradisce, rischio qualcosa?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non rischia nulla, da un punto di vista penale, a meno che la notizia non sia vera. Però rischia di fare separare un coppia.
      Per il resto, se questa persona è Sua amica io le parlerei di persona. Io diffiderei di un messaggio anonimo.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  669. Alberto dice:

    Buonasera avvocato,
    mettiamo per ipotesi: c’é una coppia di conviventi non sposati con un figlio minore e la casa di esclusiva proprietà di lui. A seguito di un tradimento della compagna lui voglia interrompere la relazione ma evitare che la casa venga assegnata a lei a cui viene collocato il figlio. Lui mette in vendita la casa con la massima discrezione senza comunicare nulla alla compagna delle sue intenzioni. Nella fase di trattativa del prezzo, in cambio di uno sconto sul prezzo di vendita si inserisce una clausola che il venditore può abitare nella casa per altri 2 mesi dopo la data del rogito. Questo per fare in modo che il cambio di proprietà venga trascritto nel registro catastale prima di comunicare alla compagna l’intenzione di interrompere la convivenza. Pochi giorni prima della scadenza dei due mesi comunicare alla ex compagna che la casa é venduta e che deve liberarla nel giro di pochi giorni. A questo punto lui si trasferisce in una casa presa in affitto per 6 mesi o 1 anno e poi dopo una volta che la situazione si è stabilizzata compra una nuova casa con i soldi incassati dalla vendita dell’altra. Ovviamente lei ed il figlio potrebbero trasferirsi dai genitori in attesa di trovarsi una casa in affitto. Le domande sono:
    1) Una volta trascritto l’atto di vendita, la madre puó chiedere l’assegnazione della casa oppure prevale il diritto del nuovo proprietario?
    2) Nel caso lei non la liberi il nuovo proprietario potrà fare causa al venditore (cioè lui) oppure solo a lei che sta occupando abusivamente la casa?
    3) Nel caso prevalga il diritto del nuovo proprietario lei puó avanzare pretese sui soldi della vendita?
    4) Nel caso dopo 1 anno lui compri una nuova casa e lei ed il figlio non abbiano una situazione abitativa stabile (per esempio lei è ancora dai genitori), potrà avanzare pretese sulla nuova casa?
    Grazie per il riscontro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      siamo di fronte ad un piano ordito per aggirare degli obblighi di Legge (l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli in caso di separazione), dal quale potrebbe discendere un’azione risarcitoria (della moglie nei confronti del marito) laddove venisse dimostrato in giudizio che la moglie era stata tenuta all’oscuro della vendita.
      Il compratore, se fosse in buona fede (in pratica, se ignorava veramente gli intenti del venditore), potrebbe ottenere la liberazione dell’immobile agendo in giudizio, oppure invocando un grave inadempimento del venditore (il quale, in pratica, gli ha messo a disposizione una casa occupata conscio dei rischi che la moglie non fosse disposta facilmente a liberare la casa coniugale) e chiedere la risoluzione del contratto di compravendita.
      Fatte queste precisazioni sui rischi, direi che siamo di fronte ad un piano diabolico ben organizzato e che le tempistiche offerte dalla giustizia potrebbero anche permetterle di realizzare.
      La domanda però è un altra, Lei è disposto a comprimere i diritti di sua moglie e suo figlio mettendo in pratica il suddetto astuto (non lo nego) piano ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  670. Loredana dice:

    Buongiorno
    io e mio marito siamo separati di fatto da giugno, non abbiamo figli , io vivo in casa coniugale (che è sua) perchè avevamo preso accordo che fino a che non venisse pronta casa mia che attualmente è ristrutturazione mi avrebbe concesso di vivere lì lui vive da un’altra parte.
    Lui abitualmente entra in casa, fruga tra le mie cose personali violando la mia privacy, abbiamo avuto una discussione accesa a riguardo anche perchè non ha mai accettato questa separazione ed è arrivato a minacciarmi di lasciare casa sua entro 7 giorni , diversamente mi butta fuori casa con i carabinieri. Può farlo? Io non ho neanche il tempo di trovarmi un’altra sistemazione.
    Come mi devo comportare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può farlo ma deve rispettare un congruo preavviso connesso anche alla durata del Vostro matrimonio.
      In assenza di figli il matrimonio, infatti, non fa nascere diritti di assegnazione della casa coniugale, quindi, prevale il titolo di proprietà.
      Suo marito non può ovviamente curiosare tra i suoi effetti personali soprattutto se chiusi in sacche, borse, valigie di sua proprietà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  671. Elisabetta dice:

    Buongiorno, premetto, ho una figlia che vive con me con affidamento condiviso con suo padre, che vede pochissimo tra l’altro (non eravamo sposati) che mi versa 250€ mensili + una tantum per lo sport + teoricamente il 50% delle spese extra (definito di recente perchè gli extra e lo sport non me li versava mai in tutti questi anni). Ho richiesto il contributo regionale del bonus libri scolastici in base al mio ISEE (non quello del padre), sono obbligata qualora ricevessi dalla regione un rimborso, a dargli la metà ?Oppure posso tenermi l’importo interno senza obblighi nei suoi confronti ? A cosa vado incontro qualora non comunicassi di aver ricevuto i soldi ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Signora,
      quanto rigore. Lei è una brava persona. Ovviamente se chiede il rimborso a Suo marito di somme per le quali riceve un rimborso dallo Stato qualche residuale rischio esiste ma non vedo come possa emergere tale circostanza senza una sua esplicita ammissione sul punto.
      Piuttosto se ha diritto al rimborso delle spese extra al 50% quando l’importo diventa importate se fossi in lei agirei con atto di precetto e successivo, eventuale, pignoramento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  672. Stefano dice:

    Buongiorno.
    La mia domanda riguarda il diritto che la scuola ha di pretendere la doppia firma per le deleghe riguardanti il ritiro dei figli.
    Premessa :
    Sono un papà, divorziato dal 2019 con una giudiziale voluta dalla ex e da lei persa ( senza dilungarmi ha portato via mio figlio , ora di 9 anni, in altra città senza permesso, il giudice proponeva addirittura affidamento esclusivo a me per 3 anni ), con casa coniugale ormai acquistata da me, e il figlio appartenente al mio nucleo famigliare (stessa residenza).
    Comunque, i rapporti sono sempre da parte della ex, molto tesi e conflittuali

    Situazione attuale :
    La ex non firma i moduli per delegare altri 3 genitori di compagni di classe di nostro figlio senza alcun motivo. Sono persone rispettabili, che garantirebbero, in caso di mio ritardo la possibilità di farlo uscire da scuola.
    Io non pongo nessun veto in caso di deleghe proposte dalla madre, perchè penso che rientri nell’ordinaria amministrazione andare a prendere i figli a scuola.
    L’istituto però pretende la firma di entrambi. Scacco matto.

    Ne posso uscire in qualche modo?
    GRAZIE!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le consiglio di andare a parlare con il preside della Sua scola al quale esibirà la sentenza di separazione nel quale i genitori risultano ENTRAMBI affidatari del minore (affido condiviso). In questo caso, ovviamente, il genitore non convivente non necessiterà della delega dell’altro per prendere il proprio figlio da scuola, anche se sarebbe auspicabile informare in anticipo gli insegnanti su quale dei genitori ritirerà il bambino. Inoltre proprio perché l’affido è condiviso, ogni genitore potrà delegare autonomamente soggetti terzi al ritiro del figlio, restando sempre impregiudicato il diritto dell’altro genitore di rivolgersi all’autorità competente per opporsi a tale delega. Tali affermazioni sono l’effetto di quanto previsto con la legge 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” con la quale è stato introdotto introdotto nell’ordinamento italiano il principio della bigenitorialità inteso come diritto del minore alla presenza sia della figura materna sia di quella paterna, e come riconoscimento a entrambi i genitori di pari dignità e responsabilità nei confronti dei figli. E’ vero che alcuni istituti scolastici, per prudenza, chiedono la firma di entrambi. In questi casi, ritengo che un confronto con il Preside dovrebbe permetterle di rivendicare il suo diritto di delegare per il ritiro chi desidera quanto meno nei giorni in cui è previsto il diritto di visita del padre (con ritiro dei figli a scuola) nell’accordo di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  673. Tristan dice:

    Buonasera,
    Separazione consensuale non sposati con mantenimento per 2 figli di 3 e 6 anni di euro 300 (150 euro a figlio) spese straordinarie al 50%. la mamma collocataria prevalente non ha spese di affitto o mutuo con stipendio di circa 750 mensili. Il padre prende circa 1800 euro, paga affitto della casa dove lui vive. Non è poco questo mantenimento? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere tutte le carte processuali per valutare con attenzione.
      Di solito non si prevedono importi inferiori ad € 250,00 per ogni figlio. Questo importo può essere ridotto in ragione dell’assegnazione della casa coniugale alla madre. Direi che però il problema più grande consiste nel fatto che la madre ha firmato un accordo (se non c’era un matrimonio, ritengo che sia stato formalizzato un ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio), quindi, per chiedere una modifica occorre evidenziare bene quali sono le nuove ragioni che inducono la madre a sostenere che oggi (rispetto al momento in cui cui era stato firmato l’accordo) l’assegno di € 150,00 non va più bene.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  674. Daniela dice:

    Buongiorno, tra 2 gg io e il mio ex marito vendiamo casa cointestata, con mio dirittodi viverci fino alla vendita, ma ormai vuota da un anno, vistoche ho cambiatolavoroe mi sono trasferita. Se non si presentasse al rogito entrambi dovremmo pagare il doppio della caparra anche se io mi presento? Premetto che ho utilizzato la caparra per comprare un’altra casa. Attualmente ho ancora residenza nella casa in comunione dei beni.
    Resto in attesa. Grazie
    Daniela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Daniela,
      se la parte venditrice non si presenta al rogito rischia di perdere il doppio della caparra. Poi Lei avrà la possibilità di rivalersi sul suo ex marito con apposita richiesta risarcitoria. Fossi in lei comunque mi presenterei al rogito e chiederei al Notaio che venga confermata la Sua presenza anche se il suo ex marito non dovesse presentarsi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  675. BARBARA dice:

    Buongiorno,

    sono separata con una bambina di due anni, non ho un buon rapporto con i miei genitori, praticamente non ci sentiamo e vediamo quasi mai.
    volevo sapere una cosa, i miei genitori, e quindi i nonni della bambina, alla quale non ho alcuna intenzione di negare i rapporti con quest’ultima, sono loro che devono contattarmi per continuare la frequentazione della piccola oppure a livello legale devo essere io a contattarli? loro vedono la bambina tramite il padre, al momento stanno evitando di passare da me, solo vorrei accertarmi di non esser citata a giudizio. Ripeto, che non ho alcuna intenzione di negare loro la frequentazione della bambina.

    grazie mille Barbara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      assicuriamo un primo confronto gratuito agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Comunque il suo comportamento mi sembra esente da rischi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  676. Rachele dice:

    Buonasera avvocato
    Ho 42 anni ed un figlio di 8 anni sono sposata da più di 10 anni. Io e mio marito non andiamo d’accordo da anni e non abbiamo più rapporti intimi da più di 4 anni, davanti a questo problema lui beve tanto…a volte diventando anche un po’ aggressivo. Sono successi degli episodi due anni fa dove comunque proprio per il suo bere ha avuto reazioni aggressive facendo anche piangere e spaventare mio figlio che ad oggi comunque crescendo ha dimenticato….mio figlio vuole molto bene a suo padre lo cerca sempre, gli parla, lo rende partecipe in tutto.
    Ho paura a parlare a mio marito di separazione proprio per queste sue reazioni brutte.
    Da un anno ho aperto una ditta individuale ma ancora non ho un guadagno per mantenermi. Volevo chiederle considerando che la casa è intestata a lui e siamo in separazione dei beni potrebbe cacciarmi di casa ? In caso di separazione mio figlio starebbe comunque con me con la madre? L’unico motivo per cui ancora non ho fatto questo passo è per mio figlio.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come sempre in questi casi consiglio un consulto anche con uno psicoterapeuta il quale nella maggiore parte dei casi, le riferirà che oggi per Vostro figlio non siete un buon esempio. Stare insieme nell’interesse dei figli a mio avviso non è una scelta che farà crescere più sereno Vostro figlio. Vivere insieme a due genitori che non comunicano tra di loro e che hanno dei dissidi ormai insuperabili può creare danni (sull’equilibrio psicofisico di suo figlio) superiori a quelli provocati da una separazione. Sempre che quest’ultima sia la sua situazione, meglio fare chiarezza anche per Vostro figlio. Questa è la mia opinione professionale supportata anche in ambito psicoterapeutico. Per il resto non sopporti qualsiasi tipo di aggressione verbale o fisica da parte di suo marito. Denunci sempre. Non si deve neanche sentire in colpa perché non ha più il desiderio di intimità fisica con suo marito !
      Se vuole voltare pagina, si può cercare un accordo amichevole (con separazione consensuale). Sebbene ovvio, ribadisco anche che la casa coniugale le spetta di diritto se lei diventerà il genitore collocatario del figlio (il marito che sbatte fuori di casa la moglie deve averlo visto in qualche vecchio film ma non corrisponde alla realtà odierna e se suo marito mettesse in pratica questo comportamento non esiterei a denunciarlo penalmente); ed ovviamente lei ha anche diritto al mantenimento per suo figlio.
      Se desidera approfondire, il primo confronto in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  677. Mattia dice:

    Buonasera avvocato, la contatto poiché ho una figlia di 5 anni avvenuta da una pseudo relazione con una ragazza. Questa bambina vive con la madre dalla nascita, e la vedo un giorno ogni 15 gg visto il mio lavoro(pizzaiolo). Premetto che la madre non mi ha mai vietato di vedere la bambina ma sempre alle sue condizioni e orari, inizialmente drastici(8-10)di mattina e sempre sotto sorveglianza sua o della nonna… Visto che la madre tramite una lettera del mio legale mi ha avvisato un mese dopo che era nata, e tuttora non vuole farmela riconoscere legalmente, e possibile domandare una volta fatta la paternità riconosciuta, dei danni morali, visto che non ho assistito né alla nascita, né battesimo, né 1 gg di scuola?!
    Buona serata e grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia, Lodi. Lei può riconoscere il figlio indipendentemente dalla volontà della madre. Per il resto, se ha un avvocato a Verona è meglio che si rivolga a lui. Non mi fraintenda, se vuole assistenza da parte del nostro studio a Milano, liberissimo di contattarci.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassocti.com – 02.72022469)

      Rispondi
  678. Mariangela dice:

    Buongiorno i miei genitori divorziarono che io ero piccola e il giudice ci affidò a mio padre perché mia madre scappò di casa con un altro quindi abbandono del tetto coniugale e il giudice disse che era obbligata a versare il mantenimento ad entrambi i figli cosa che non ha mai fatto e mio padre ce lo diceva sempre purtroppo abbiamo vissuto una vita brutta mio padre beveva io scappavo di casa per chiamare a mia madre quand’ero piccola ma lei diceva che non dovevo chiamare perché ormai aveva la sua vita non si è mai preoccupata di noi il suo compagno era ricco ha fatto e fa ancora adesso una vita lussuosa a distanza di anni vorrei fare causa per gli assegni di mantenimento mai versati come posso muovermi? Distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può agire in giudizio chiedendo i danni subiti per il mancato pagamento del contributo al mantenimento.
      Io esercito a Milano e dintorni, non credo di poterla aiutare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  679. Gigi dice:

    Buongiorno, ho una separazione un complicata, è ex mi sta chieda il divorzio, una figlia che gli e stata affidata a lei dopo anni mi sta proponendo di prendermi mi a figlia io alla separazione ho dovuto lasciare la dimora dove abitavo,lei aveva un lavoro a tempo indeterminato è di e fatta licenziare ho sono senza lavoro ma lei si è allontanata da casa dove sta svolgendo un lavoro in nero domanda cosa posso!!!!
    la mia domanda se accetta che mia figlia viene a stare cn me posso chiedere di rientrare nella attuale dimora dove vive mia figlia visto che ha TT le comodità del suo ambiente tipo la sua stanzetta e altro in quanto io vivo in un piccolissimo monolocale e nn vorrei che si toccasse l’attuale ambiente anche xchè a livello psicologico questo gli comporterebbe un trauma visto che sta frequentando la seconda media
    posso fare questa richiesta in la MM e fuori sede torna 15/20 giorni tralaltro mi da di abbandono dei minori anche se rimane cn la figlia grande cioè chi ne fa le veci in questo caso nn capisco mi potrebbe dare delle indicazioni vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
    (situazione assurda x un MM che nn ha al cuore una figlia si fa licenziare su indicazione x cercare un qualcosa tralaltro un posto di lavoro indeterminato addirittura vicino casa nn capisco questa va Via e si presenta ogni 20 giorni e normale TT questo nn capisco cmq!!
    grazie x riscontro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ho avuto qualche difficoltà nel leggere la sua domanda.
      Comunque, l’assegnazione della casa coniugale ad un genitore è giustificata dalla collocazione abitativa del minore, quindi, anche il padre avrebbe questo diritto laddove il figlio viva con lui ed un Giudice approvi tale collocazione del minore con il padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sino a quando le Autorità non emetteranno provvedimenti che limitino i diritti di visita dei nonni, il padre può stare in compagnia dei figli insieme ai nonni. Forse è meglio chiede l’assistenza di un avvocato penalista. Se vuole posso suggerire dei nominativi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  680. ignazio dice:

    Buon giorno, vivo a san donato, sono in fase di separazione da circa 2 anni, pago un mantenimento puntualmente alla mia ex moglie di 400€ più mia figlia di 500€, loro sono rimaste nella casa famigliare in comproprietà ( ma solo perché ho costruito casa con i miei soldi su metà terreno suo e per l’accesso è diventata comproprietaria della casa) dove ho un mutuo di 1200€ mensili solo intestato a me fatto per la costruzione della casa. Io vorrei abbassare la rata di mutuo perché tra mantenimento e mutuo non riesco a pagarmi un altro mutuo, ma la mia ex moglie mi fa dispetti perché non vuole e non mi firma la rinegoziazione per il mutuo (firma necessaria per estendere l’ipoteca della casa metà intestata a lei). Tutto questo solo per dispetto perché a lei non tocca visto che lo pago interamente io. C’è un modo per costringerla a firmare? ho altre strade per ottenere questa benedetta firma per abbassare la rata di mutuo ormai insostenibile?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per valutare quali strategie adottare occorrerebbe conoscere meglio la Sua situazione reddituale e patrimoniale. Vorrei inoltre sapere se ci sono stati mutamenti del suo reddito dopo la firma della separazione. La “minaccia” di una domanda giudiziale per la modifica delle condizioni del mantenimento potrebbe aprire la strada ad una domanda di rinegoziazione del mutuo (peraltro, anche sui tassi ultimamente si riescono ad ottenere riduzioni interessanti degli interessi).
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  681. Rocco dice:

    Buongiorno..sono separato da 8 anni e ho 3 figli maggiorenni dal precedente matrimonio.convivo da 8 anni con la mia compagna che ha sua volta ha una figlia minorenne vogliamo comprare casa .la mia domanda è . Alla mia morte hai miei 3 figli del precedente matrimonio aspetta qualcosa della casa? Grazie cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non si sposa con la sua nuova compagna, ci saranno soltanto tre eredi (i suoi tre figli), quattro (anche sua moglie dalla quale le mi riferisce che risulta solo separato). Solo il divorzio permette di fare uscire dall’asse ereditario sua moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  682. Giancarlo dice:

    Suono in fase di separazione l’abitazione attuale è di mia sola proprietà dal 1996 noi sposati 2017 cosa posso fare con l’abitazione?Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ci sono figli nati dal matrimonio, non si pongono molti problemi. La casa è Sua e Sua moglie in fase di separazione non può chiedere l’assegnazione dell’abitazione coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
        • separatamente dice:

          Autosufficiente da un punto di vista economico ? Vive con la madre nell’abitazione coniugale ? Se ad entrambe le domande fornirà risposta positiva c’è il rischio che ancora per qualche anno la madre abbia diritto di chiedere l’assegnazione (ovviamente temporanea) della casa coniugale. Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola (02.72022469)

          Rispondi
  683. Teresa dice:

    Con la sentenza di divorzio viene revocato l’obbligo per il coniuge di versare l’assegno di mantenimento in quanto l’altro coniuge convive stabilmente con altra persona peraltro già dalla separazione. Questo dice la sentenza. Mi chidevo se il coniuge che ha versato il mantenimento possa chiedere la restituzione delle somme o nel caso di richiesta di arretrati da parte dell’altro coniuge chiedere la compensazione.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia, Lodi. In ogni caso, senza leggere atti e sentenza è impossibile fornire risposta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  684. G dice:

    Buongiorno avvocato ho una domanda da chiedere il mio compagno ha fatto la separazione consensuale in separazione dei bene. La casa coniugale è rimasta a lei la quale è proprietaria lui è proprietario di un box che ha lasciato in usufrutto alle figlie accollarsi le spese condominiali e imu avevano un fondo in comune di 43000 euro che si é intestata lei con scrittura privata che lui per 6 anni non doveva le spese straordinarie e da 300 euro per il mantenimento di una delle figlie perché l altra lavora. Adesso ha chiesto il divorzio e lei pretende l aumeto dell assegno a 500 euro lui non vuole e non può perché ha dovuto fare dei finanziamenti di un totale di 1300 euro con uno stipendio di 1800 se dovessero andare in giudiziaria lui dovendo motivare il perché di questi finanziamenti basta una descrizione dettagliata o bisogna presentare scontrini e fatture? E poi so che il massimo del mantenimento per un figlio è di 400 euro la ringrazio anticipatamente per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non corrisponde al vero che esiste un importo massimo per il mantenimento di un figlio. La quantificazione di questo contributo è connesso al tenore di vita della famiglia ed al reddito dei genitori. Qualsiasi informazione reddituale, patrimoniale, finanziaria, deve essere supportata da idoneo riscontro documentale. Per il resto, preciso che la richiesta maggiorazione dell’assegno di mantenimento deve essere conseguente a motivate ragioni economiche ed in particolare da sostanziali modifiche delle condizioni reddituali dei coniugi contestuale alla separazione e quella contestuale al divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  685. Anna dice:

    Buongiorno,
    sono divorziata con affido condiviso di mia figlia minorenne e sono genitore collocatario, viviamo a Milano. Se il genitore non collocatario decide di trasferirsi in alta Brianza (monte vecchia) come funziona il fatto di dover andare a prendere e portare la bambina nei giorni in cui ad esempio non c’è scuola ? Io non ho la macchina quindi per me sarebbe un vero e proprio problema. C’è’ la possibilità che si prenda lui la briga di portarmi la bambina a casa mia oppure devo prendere io treni o mezzi vari per andare a recuperarla ? Esiste un qualcosa che tuteli in questo caso anche il genitore collocatario che mantiene la residenza nello stesso comune e allo stesso indirizzo della figlia ? Tengo a precisare che il genitore che si trasferisce mantiene comunque il suo lavoro a Milano ma si trasferisce per un suo sfizio personale e non per necessità.

    Grazie mille per la sua risposta.

    Cordiali saluti
    Anna

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non conosco il contenuto della Vostra separazione ma in verità non comprendo la ragione per la quale il genitore collocatario, per permettere all’altro genitore di esercitare il diritto di visita, debba farsi carico dei trasferimenti della minore. Di solito, accade l’esatto contrario. Ripeto, però, precisata la regola si può trovare, forse, l’eccezione nel Vostro accordo di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469)

      Rispondi
  686. Jennifer dice:

    Salve, vorrei sapere gentilmente come ottenere una copia dell’atto di separazione semplice (non ho numero sentenza e neanche il nome del avvocato) . Quali sarebbero eventualmente i costi (marca da bollo?) presso il tribunale per ottenerla? Grazie per eventuale risposta

    Rispondi
  687. ALESSANDRO dice:

    Buongiorno, sono un padre divorziato con una figlia maggiorenne da mantenere che vive con sua mamma, ora mia figlia si lamenta che sua mamma nonostante percepisca da me l’assegno di mantenimento, non passa dei soldi a mia figlia.
    Purtroppo non ho la possibilità di prendere un avvocato, mia figlia essendo senza redito ha la possibilità di appoggiarsi a qualche struttura che la tuteli?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sua figlia, potrebbe fruire del gratuito patrocinio ed avanzare richiesta di pagamento diretto del mantenimento. L’iniziativa giudiziaria potrebbe considerarsi anche contro la mamma quindi il reddito di quest’ultima non andrebbe computato nel calcolo del reddito per il gratuito patrocinio.
      Magari da sviluppare ma penso sia una soluzione percorribile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  688. Buongiorno avvocato. dice:

    Buongiorno gentilissimo Avvocato!
    La mia è per esprimere migliori complimenti al forum che Lei ha creato.
    Non sono della zona indicata, ma ho vissuto e ho ancora i cugini che ci vivono.
    Leggendo le Sue risposte, mi riempie il sentimento d’orgoglio per i testi sinceri e sensati che leggo.
    Ho vissuto un procedimento alle spalle e ho ottenuto una modifica delle condizioni dell’affidamento a mio favore. Ciò che non reputo una vittoria, al quanto la semplificazione delle modalità di condizione delle fasi burocratiche nella gestione dei figli.
    Ho avuto la fortuna di conoscere incontrare l’avvocato onesto e stupendo d’animo. Per giunta ora è la mia amica, che mi ha sostenuta e supportata dalla n ogni fase di anni spesi per la modifica delle condizioni.
    Infatti, scrivo e mi inchino dentro dinanzi le persone come voi. Persone che non hanno l’interesse totale verso il suo, ma esercitano la professione per la fede scelta personalmente.
    GRAZIE!

    Rispondi
  689. Carlo dice:

    Salve, sono in fase di separazione e vorrei chiedere quali potrebbero essere i presupposti affinchè possa avvenire un affido paritetico. Premetto che io e la mia ex abitiamo circa a 600 metri di distanza, lavoriamo nella stessa città in cui i bambini frequentano la scuola e la loro vita ed entrambi abbiamo una professione che ci permette di seguirli durante la settimana senza problemi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di solito il Giudice cerca di privilegiare il genitore che ha maggiori disponibilità di tempo. Ovviamente i genitori, affinchè si realizzi un affidamento condiviso con collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, devono manifestare entrambi la volontà di occuparsi dei figli, andare a prenderli a scuola, fargli fare i compiti, insomma, sia il padre che la madre devono manifestare la volontà e la disponibilità di occuparsi dei figli (soprattutto quando non sono a scuola).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola – marcopola@npassociati.com – 02.72022469

      Rispondi
  690. Antonietta dice:

    B.sera vorrei chiedere gentilmente un’informazione mio figlio sta per separarsi alla moglie spetta la metà del.rimborso 730…..grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non credo di avere compreso correttamente la sua domanda.
      Se si riferisce invece alle detrazioni relative alle spese per i figli, che maturano i propri effetti anche dopo la separazione, la detrazione spetta al 100 % al genitore collocatario/affidatario dei figli; in caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 50 %.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com – 02.72022469)

      Rispondi
  691. Ranieri dice:

    Buongiorno,
    Circa 4 anni fa (data presupposta da me visto che la mia ex-moglie non mi ha mai rivelato/confessato nulla) la mia ex-moglie ha iniziato a tradirmi. Poco meno di 3 anni fa, quando io non sospettavo nulla dei tradimenti, mi ha chiesto di andarmene di casa minacciando altrimenti di denunciarmi per maltrattamenti su di lei e nostro figlio minorenne (che ora ha iniziato da pochi giorni la II media ed ha 12 anni ma all’epoca era un bambino delle elementari). Tali maltrattamenti seppur falsi (come lei ovviamente sapeva bene) avrebbero gettato un ombra su di me e costretto nostro figlio a testimoniare in tribunale con tutto ciò che può comportare in un bambino piccolo…
    Incredulo, spaesato di fronte ad un atteggiamento che apparteneva ad una donna che non riconoscevo più, terrorizzato dalle minacce che lei faceva coinvolgendo nostro figlio (oltre a quella di cui ho già detto, anche quella di trasferirsi all’estero o comunque molto lontano da Milano al solo scopo di impedire il rapporto con mio figlio) e volendo – stupidamente, ora me ne rendo conto – proteggere mio figlio da questo atteggiamento e dalle minacce ho ceduto troppo in fase di separazione.
    In pratica affido congiunto (lei voleva esclusivo ma il giudice ha negato immediatamente, nonostante io sempre per le minacce non mi sono opposto più di tanto) con collocamento presso di lei e a me diritto di visita a fine settimana alternati (da venerdì a domenica) e un pometiggio+sera quando non avevo il fine settima (in realtà ha inventato sempre 1000 trucchetti per cercare di impedire le visite e ricattava/insultava nostro figlio quando gli chiedeva di vederci o di stare qualche giorno in più con me; durante il lockdown/zone rosse con la scusa del possibile contagio non ho mai potuto vederlo e durante le chiamate via skype magicamente saltava sempre la corrente, ci sentivamo di nascosto al cellulare). Inoltre era stato disposto un assegno di mantenimento di 650/00€ in quanto parametrato al mio stipendio che è abbastanza alto.
    Ora sono in attesa di fissazione dell’udienza per finalizzare il divorzio e vorrei cambiare le disposizioni perché mio figlio mi supplica di venire a vivere a da me in quanto ha evidentemente aperto gli occhi sul comportamento subdolo della madre e non è più disposto a tollerare gli “amanti/fidanzati” della mia ex alcuni dei quali cercano di imporsi come figura paterna per prendere il mio posto.
    Io vivo in un appartamento di proprietà di ca. 140 mq2 da cui sono di strada per il lavoro nel portarlo a scuola oppure con il bus sono circa 15′ e a piedi si possono raggiungere, per quando sarà il momento, sia il liceo classico, lo scientifico o l’economico; qui ha una bella camera e lo spazio non manca.
    Mia moglie però si oppone sostenendo che solo dai 16 anni può essere ascoltato in udienza di collocamento e serve la maggiore età per poter decidere autonomamente con chi vivere. Inoltre mi ha minacciato che se nostro figlio verrà a vivere da me mi denuncerà per sottrazione di minore e successivamente lo porterà il più possibile lontano da Milano (temo in Sicilia dove ha delle conoscenze).
    Le mie domande sono:
    1. E’ possibile in sede di divorzio mutare radicalmente gli accordi di separazione?
    2. Davvero servono i 16 anni per essere ascoltati in sede di udienza di collocamento?
    3. Se mio figlio si trasferisse a vivere da me per più tempo di quello stabilito in sede di separazione può denunciarmi per sottrazione di minore?
    4. Posso impedirle di portare via mio figlio da Milano se lui proprio non vuole?

    Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima di tutto le consiglio di fidarsi del Suo avvocato. Se non si fida, cambi avvocato. Ci si separa e si divorzia, di solito, una volta sola nella vita. E la qualità e la direzione di quest’ultima, viene mutata radicalmente in questi processi, quindi, conviene essere ben consigliati.
      Provo a rispondere alle sue domande. Sì, è possibile mutare radicalmente le condizioni della separazione. Ovviamente occorre supportare adeguatamente, a livello probatorio, le proprie nuove domande introdotte con il divorzio. Seconda domanda: non servono 16 anni, ne bastano 14, ma in taluni casi il Giudice può autorizzare anche l’ascolto del minore di anni 14 anni. Se il fine ultimo è un nuovo regime di affidamento e collocamento del minore, io preferisco supportare le domande con apposite consulenze tecniche, anche sul minore. Terza domanda: le consiglio di rispettare l’esercizio del diritto di visita così come previsto nelle condizioni della separazione. Aggiungo anche che l’esercizio del diritto di visita non può essere limitato arbitrariamente da Sua moglie. Ci sono vari strumenti per fare rispettare i suoi diritti (art. 709 ter cod. proc. civ., diffide, denunce in sede penale, intervento delle forze dell’ordine in caso di limitazioni del diritto di visita). Quarto, la madre deve fare un procedimento giudiziale prima di trasferirsi. Se non lo fa, potranno essere valutate in sede giudiziale le sue responsabilità genitoriali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (www.separatamente.it – 02.72022469)

      Rispondi
  692. andrea dice:

    Buongiorno, la mia compagna, separata da 7 anni è in battaglia legale con l’ ex che non ha mai pagato gli alimenti, tra una sentenza passata in giudicato nel penale in cui stato condannato a pagare 30.000 e mancati alimenti ha un debito di circa 90.000 nei confronti della mia compagna; a carico della mia compagna ci sono 2 figli 1 minore e uno appena diventato maggiorenne; il suo ex è morto 2 mesi fa lasciando una assicurazione sulla vita a nome si sua madre (la suocera) che dovrà usare per le spese scolastiche o di apertura di eventuale azienda dei figli. Volevo chiedere se c’è un modo di richiedere questa somma da parte della mia compagna che si trova con 200.000 euro di mutuo su casa di proprietà sua e degli stessi figli? La mia domanda è se lui aveva i soldi per farsi l’ assicurazione poteva pagare anche gli alimenti dei figli, di tutto ciò ne è prova. cosa si può fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      L’acquisizione del beneficiario di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione per il caso morte, nonché la sua natura estranea al patrimonio ereditario del soggetto stipulante e delle regole di successione legittima, sono state confermate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26606 del 2016, nel senso che quanto ricevuto in virtù della polizza vita non può farsi rientrare nell’asse ereditario considerato che il diritto all’indennità è un diritto autonomo che non lede il patrimonio del disponente. Si rileva, tuttavia, che questo vale nei limiti in cui il soggetto beneficiario sia costretto a rimborsare agli eredi che dimostrino di aver subito una lesione dell’ammontare dei premi pagati in vita dal de cuius.
      Sicuramente da approfondire a livello documentale la presunta destinazione dell’indennità per le spese scolastiche e per i figli. Da dove emerge questa destinazione ?
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (wwww.separatamente.it – tel. 02.72022469)

      Rispondi
  693. Ruggero dice:

    Buongiorno,
    Sono divorziato con una figlia di 8 anni, che vive con mia ex moglie (nonostante l’affido sia condiviso), in quanto sono costretto a viaggiare molto per lavoro. Purtroppo la mia ex moglie ha problemi di alcol da qualche anno che non riesce a risolvere. Mia figlia che ha ora 8 anni ha iniziato a capire perfettamente la situazione e mi pare sempre più scossa. Il problema è che dall’esterno è difficile giudicare la gravità della situazione quotidiana (anche se ho testimoni, miei parenti, che hanno assistito a episodi di alcolismo grave della madre con la figlia presente). La mia ex moglie minimizza dicendo che gli eventi sono sporadici. Mia figlia non parla per difendere la madre. Io non so come appurare la situazione. Sono preoccupato per il futuro di mia e sono pronto a cambiare lavoro per avere l’affidamento. Però non saprei da che parte iniziare per intraprendere questo percorso. Come si prova se qualcuno ha problemi d’alcol e rischia di danneggiare un minore?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Vostra situazione, il problema della Sua ex moglie, è già stato oggetto, in altre famiglie, come può immaginare, di accertamento in sede giudiziale.
      Occorre intentare un giudizio nei confronti della Sua ex moglie sostenendo la dipendenza da alcol (se ci fossero delle prove testimoniali, magari confermate da una comunicazione per iscritto di qualche amico di famiglia) sarebbe meglio. Il Giudice dispone CTU (consulenza tecnica d’ufficio per valutare le responsabilità/capacità genitoriali) ed esami del sangue tesi a verificare la dipendenza. Poi spesso se la situazione è recuperabile si dispone un percorso di riabilitazione che laddove seguito con successo potrebbe permettere alla madre di non perdere l’affidamento.
      Io esercito a Milano e dintorni (Pavia, Monza, Lodi).
      Cordiali saluti (Avv. Marco Pola – wwww.separatamente.it – 02.72022469)

      Rispondi
  694. Simona dice:

    Buongiorno sono una mamma di una ” bimba ” di 13 anni e divorziata da 5 anni. Sono arrivata al punto di non poter più sopportare gli atteggiamenti del padre. Da quando mia figlia aveva 5 anni lui non si e mai interessato di lei, mai una chiamata per il compleanno, mai un natale, una pasqua o una vacanza con lei, lui si e risposato e la moglie non vuole mia figlia tra i piedi ( detto fatto ). Lui paga il mantenimento tutti i mesi ha la scadenza il 15 ma lo paga quando si ricorda. Se ho bisogno di qualche firma per mia figlia non si muove mai non le interesse, per inscrizione in prima media si doveva presentare a scuola per le firma non ce stato verso, dopo mille telefonate della scuola alla fine e andato. Ora problema carta d’identità, dato che mia figlia ora va in 3° media ha bisogno di un documento di riconoscimento ( anche per gite fuori comune ) glielo fatto presente e la sua risposta e stata : se firmi la mia autocertificazione per farmi la carta d’identità valida per espatrio ti faccio quella per la ragazza. Come già detto la storia va avanti da troppi anni ( di preciso 8 ). Cosa si può fare???
    Da chi devo andare??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia.
      In ogni caso, tenga traccia documentale di tutti gli inadempimenti di suo marito e prenda in considerazione una domanda di affidamento esclusiva oppure una domanda ex art. 709 ter cpc tesa a sanzionare il comportamento del padre che può anche comportare un risarcimento del danno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  695. Isabella Lomellini dice:

    Buongiorno avvocato,
    sono di Monza e sono divorziata da 8 anni e percepisco i mantenimento per mia figlia di 22 anni che da due anni convive con il suo ragazzo in un altro comune, ma non ha mai fatto il cambio di residenza all’anagrafe.
    Il mio ex marito ha saputo della situazione direttamente da mia figlia e vuole togliermi il mantenimento, si è rivolto ad un avvocato e mi ha intimato di rinunciare al mantenimento o procederà in giudizio chiamando mia figlia e il suo fidanzato a testimoniare, se non cedo, ho speranza di vincere in una causa? Mia figlia non vuole entrare nella controversia ma se chiamata da un giudice sarà costretta e a confermare la situazione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se sua figlia non vive più con lei è molto difficile che un Giudice le riconosca un mantenimento con versamento in favore della madre.
      Al massimo, sua figlia, se non lavora, potrà ipotizzare una domanda di mantenimento rivolta direttamente al padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  696. Filippo dice:

    Vivo in un piccolo paese hinterland di Monza da oltre 16 anni nella casa di proprieta di mia suocera al 50% e di mia moglie (25% e suo fratello 25%) nella quale vivo da quando sono sposato insieme a mia moglie e mia suocera ed i miei due figli (15/17)
    A causa di un litigio con mia suocera lei mi ha chiesto che lasciassi casa in quanto quella era casa sua…
    Ho trovato casa a Monza centro dove i mie figli vanno a scuola ed hanno i loro amici.
    Mia moglie che ha preso ztl ed e nel contratto condomniale non mi ha seguito, ma i figli hanno iniziato a passare piu tempo nel mio appartamento che nella casa “familiare”
    Questa estate visto la situazione familiare e i rendimenti scolastici dei figli ho detto che sarei tornato a casa: a qusto punto mia moglie ha chiesto prima la separazione adducendo che io ho la ho abbandonato da oltre un anno poi ha proposto una scrittura privata dove vuole la garanzia che io non ritorni nella casa di sua madre.
    Pur continuando a rimanere “sposati” ma da fidanzati, ossia vedendoci ogni tanto ma ognuno a casa nostra.
    Mia moglie in questi mesi di lontananza ha iniziato a frequentare amiche separate con le quali passa serate sempre nello stesso ristorante anche con altri uomini.e dice che si trova bene cosi a tornare a casa serena e deve pensare al benessere di sua madre…
    Mia moglie è dirigent d’azienda ed ha un reddito e patrimonio maggiore del mio che sono ex dirigente ma oggi a partita iva e con casa in affitto che pago per intero.
    Come mi devo comportare? Che diritti ho?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima di tutto dovete decidere se volete separarvi. Aggiungo poi che il genitore collocatario dei figli prevalentemente (bastano 16 notti su 30) ha diritto a percepire un aiuto economico dall’altro coniuge per il mantenimento dei figli. Anche i Vostri diversi redditi mi inducono a suggerire una simile soluzione. Se volete, invece, non formalizzare la separazione e proseguire la separazione di fatto le Vostre intese possono essere molteplici.
      Se ha bisogno di approfondire, lascio il mio contatto telefonico (02.72022469).
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  697. Giulia dice:

    Buonasera, sto per separarmi con una neonata di 7 mesi. Il padre chiede un affidamento condiviso con una ripartizione assolutamente paritetica e aritmetica dei giorni con la bambina. Potrebbe ottenerlo? La bimba è svezzata (non allatto) e anche lui si occupa di lei.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è impossibile che un Giudice conceda collocazione paritetica quanto meno per i primi anni di vita di vostra figli. Dopo due o tre anni di età del minore, invece, i Giudici tendono a concedere maggiore spazio al diritto di visita del padre.
      Suggerisco un accordo che preveda un aumento graduale dei tempi del padre con la figlia.
      E segnalo anche che con una collocazione 50 e 50 la madre non avrebbe diritto al mantenimento per la figlia. Non vorrei che il padre avesse proprio questo obbiettivo “economico”.
      Se vuole ne parliamo con calma per cercare altre soluzioni ed alternative.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Giulia dice:

        Gentile avvocato, La ringrazio tanto per la sua cortese e celere risposta, soprattutto per l’utile spunto di riflessione che mi ha fornito quanto alla sua eventuale intenzione di non provvedere al mantenimento in caso di collocazione equipollente. La contatterò per ulteriore consulenza. Saluti.

        Rispondi
  698. Bernardette dice:

    Salve,ho un gran problema che mi affligge,sn una ragazza madre,sn rimasta a casa dei miei quando ho saputo di essere incinta,lui aveva 6 anni meno di me e nn aveva nē arte e ne parte,insomma si ē lavato le manine,io stavo bene, i miei genitori hanno accettato con le braccia aperte mio figlio e me,lavoravo nei negozi dei miei,finchē abbiamo saputo del tumore di mia madre e da lī abbiamo perso le attivitā,perchē ci siamo dedicati alla malattia,siamo andati a fallimento,mia madre ē morta,mio fratello grande si ē sposato e vive con sua moglie,l altro convive con la sua compagna ,io sn rimasta a curare mio figlio e mio padre anziano,80anni,il pensiero che più mi fā paura e che una volta morto mio padre mio fratello maggiore quello sposato mi voglia togliere la casa,io ho un legame affettivo,mio padre e l altro fratello vogliono darmi la loro parte,ma lui dice sempre che se si lascia con la moglie vuole tornare quā,io voglio rifarmi una vita,nn voglio mio fratello quī a casa anche perchē nn lavora e nn contribuisce alle spese,nn vuole nemmeno vendere la sua parte,dice che vuole vivere quā ,ma io sinceramente voglio la mia privacy,come devo fare?cosa posso fare?la prego mi aiuti,anche perchē ho un figlio di 5 anni e lo stō crescendo sola.ho sacrificato tutto per lui e lo stō crescendo con tanti sacrifici ed educazione,nn vorrei che mi trovassi in mezzo alla strada,perchē nn voglio che vede litigi e preferirei sapere queste cose prima che succeda qualcosa a mio padre,posso fare qualcosa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      molto difficile che lei venga cacciata di casa.
      E’ anche vero tuttavia che lei come i suoi fratelli avete gli stessi diritti ereditari quando verrà a mancare vostro padre. Un terzo a testa in assenza di testamento. Se suo padre redige un testamento possiamo destinare una quota maggiore dell’eredità in suo favore: si tratta della quota disponibile di 1/3 nel Vostro caso (una sorella e due fratelli). In pratica oggetto di divisone tra gli eredi (lei compresa) dovrebbero rimanere i residui 2/3, con il risultato finale che lei diventerebbe proprietaria di oltre il 50 per cento dell’immobile (55% circa). Se poi il fratello intermedio rinuncerà all’eredità, lei potrebbe diventare proprietaria di circa il 78% dell’immobile.
      Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  699. Alessanndro dice:

    Buongiorno,
    io ho un problema io convivo da un’anno con la mia compagna che ci amiamo prima eravamo in affitto dove io e lei non avevamo problemi, ma per via dell’affitto abbastanza alto in quanto la mia compagna non riceveva lo stipendio regolarmente e ogni tanto la mettevano in cassa non riuscivamo a pagare l’affitto 1800 euro ogni tre mesi. Siccome la mia compagna dopo la morte del padre ha avuto una fetta della casa e il fettone a sua madre siamo andati a vivere li. Io prima sua madre non la conoscevo pensavo fosse diversa e gli ho raccontato dei miei debiti e che ora porto a casa 800 euro. Da li ha incominciato ad essere invadente a fare la doppia faccia con me che con me ride scherza ecc… quando non ci sono che sono a lavoro che va dalla figlia o la chiama parla male di me alla figlia in quanto stà facendo di tutto di farci litigare per lasciarci in quanto a lei non gli vado a genio perchè ho portato a casa i debiti nella sua casa, che mi vuole sbattere fuori di casa, che parla male di mia madre lei fa così in quanto ha paura che se ci sposiamo la casa poi se capita qualcosa alla mia compagna resta a me e per questo che stà facendo di tutto per farci lasciare e poi io e la mia compagna pensiamo che lei abbia messo delle telecamere in casa belle nascoste che noi non possiamo vedere. Io vorrei sapere come mi devo comportare in quanto anche se la mia compagna gli ha parlato non c’è verso lei continua. Pultroppo noi non possiamo ne acquistare e ne andare in affitto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la casa è di entrambi (sua suocera e sua moglie). Potreste decidere di vendere ed il ricavato dovrà essere diviso in base alle percentuali di proprietà. La suocera non si può rifiutare nel senso che esiste una procedura giudiziale denominata atto di divisione che consente di raggiungere la vendita dell’abitazione anche senza il consenso di uno dei comproprietari.
      Se vuole approfondire, resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  700. Daniela dice:

    Buongiorno, coppia non sposata con figlio. Lui ha un reddito importante, io sono disoccupata eravamo d’accordo che mi occupassi del bambino e della casa , ma non mi ha mai mantenuta ho usato i miei risparmi. La casa e’ mia. Devo chiedergli un mantenimento sulla base del suo reddito ? In che percentuale ? Non avendo io un lavoro le bollette chi le deve pagare ? Lui vuole darmi il mantenimento del figlio più il 50% delle bollette ma si parla di un decimo del suo stipendio. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il suo caso richiede una disamina più approfondita.
      Anche in caso di matrimonio, la recente giurisprudenza, salvo i casi di matrimoni di lunga durata e con un’età del genitore collocatario della prole molto avanzata, non prevede un mantenimento in favore del coniuge. Nel suo caso, peraltro, l’assenza di un matrimonio comporta l’impossibilità di chiedere un mantenimento personale del coniuge. Occorre concentrarsi sul mantenimento di suo figlio che deve essere proporzionato al Vostro tenore di vita durante la convivenza. Un Giudice quantificherebbe sia il contributo fisso mensile, sia la percentuale di rimborso delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative), a carico del padre. Il padre in questo caso, dopo la separazione dei conviventi, avrebbe anche il vantaggio di non avere perdite economiche connesse all’abitazione familiare, quindi, occorre tenerne conto in fase di quantificazione dell’assegno di mantenimento per suo figlio.
      Mi contatti per un primo consulto (gratuito) se lo desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  701. Emanuele dice:

    Buona sera
    La mia ex moglie si rifiuta di tenere il bambino perché non è vaccinato
    Tenga conto che c’è un atto di divorzio dove il bambino è affidato congiuntamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembrano circostanze molto gravi che potrebbero anche giustificare una valutazione delle capacità genitoriali della madre davanti ad un Giudice.
      Se vuole approfondiamo partendo anche dall’età del minore (il numero del mio studio: 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  702. Mara dice:

    Buongiorno sono mamma di tre bambini con doppia cittadinanza italiana e rumena siamo stati tre anni in Romania ora siamo tornati in Italia permetto che con il padre dei bambini non sono spostata e non risultiamo manco conviventi. Siamo ritornati in Italia tutti e cinque… Sono tornata qua perché in Romania non potevo più vivere le cose fra di noi non vanno più bene ora vorrei che ci lasciassimo ma lui non se ne vuole andare senza i bambini dice che vuole tornare con i bambini in Romania cosa potrei fare? Sono stufa di questa situazione potrei prendere i bambini e traafermi in un altra città come devo muovermi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      ritengo che si possano dare dei suggerimenti soltanto conoscendo più a fondo la Vostra situazione.
      Per ora posso suggerire di consolidare con il tempo e con le iscrizioni a scuola, la stabile residenza in Italia dei bambini. In pratica, dovrete consolidare la nuova residenza familiare. In questo modo, diventa competente il Tribunale dove risiedono le figlie con la madre per ogni decisione e si potrà sostenere che non è più possibile un trasferimento in Romania.
      Resto a disposizione per approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  703. Paola dice:

    Buonasera,
    convivo con il mio compagno da diversi anni e abbiamo una figlia minore. Di comune accordo abbiamo intenzione di cessare questa convivenza.
    Entrambi lavoriamo e abbiamo uno stipendio di 1.500 euro ciascuno. Viviamo in un appartamento in affitto e paghiamo ogni mese 700 euro.
    Il contratto d’affitto è intestato a me ed il bonifico lo eseguo dal mio conto corrente personale. Lui mi ha sempre rimborsato la metà dell’affitto in contanti rifiutandosi di fare un bonifico sul mio conto. Lui è proprietario di un appartamento che è vuoto e dove ha sempre lasciato la residenza, la sua intenzione è di tornare a viverci da solo.
    Nel momento in cui lui se ne andrà sarà obbligato a continuare a darmi la metà dell’affitto oppure no?
    Io vorrei da lui i 350 euro di metà dell’affitto più 500 euro per la figlia.
    Lui invece non ha intenzione di darmi nulla per l’affitto sostenendo che il contratto è intestato a me e non ha neppure la residenza e che quindi a lui non è tenuto a pagare, mentre per mia figlia intende darmi solo 250 euro. Siamo d’accordo sulla gestione della figlia tranne sulla questione dei soldi.
    Andando in giudizio versosimilmente quanto potrei chiedere e ottenere?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Paola,
      ritengo sia consigliabile formalizzare un accordo in sede giudiziaria che preveda assegno di mantenimento mensile per il mantenimento di sua figlia e la regolamentazione del diritto di visita.
      Il procedimento si chiama regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Si può trovare un accordo amichevole (da formalizzare davanti al Giudice) oppure rimettere la decisione al Giudice.
      Nel suo caso, ipotizzo che un Giudice riconoscerà un importo per il mantenimento che potrà oscillare tra euro 500,00 ed euro 800,00. Non posso essere più preciso per il momento ed in assenza di una analisi più accurata del Vostro caso.
      Resto a disposizione per approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  704. Al dice:

    Buongiorno vorrei fare una domanda ! Mio compagno a due bambini e il mantenimento di questi due bambini viene Tolto direttamente dalla sua busta paga e per questo motivo non li danno un mutuo per comprare la casa cosa si può fare per togliere il mantenimento dei figli dalla busta paga

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la rinuncia al pignoramento deve essere effettuato direttamente dalla madre dei due bambini.
      Se vi è stato un pignoramento significa che c’è stato un inadempimento del padre (che non pagava il mantenimento dei figli).
      Occorre, quindi, trovare un accordo con la madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  705. Meri dice:

    Salve.
    Sono una ragazza di 18 anni, i miei genitori vanno spesso in vacanza e mi obbligano ad andare da mia nonna mentre loro sono in vacanza…sono stanca di fare avanti indietro, non mi fa stare bene spostarmi ogni due settimane solo perché non vogliono che resti da sola a casa.
    Tra pochi giorni ho uno stage lavorativo, ho provato a parlargliene ma cominciano a urlarmi contro.. a 18 non mi fanno stare a casa da sola,mi obbligano ad andare da mia nonna nonostante sia maggiorenne e penso che sia mio diritto restare a casa.
    In merito a ciò, ho qualche diritto o mi devo subire queste ingiustizie ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita nell’ambito del diritto di famiglia.
      In ogni caso, Lei è maggiorenne, quindi, per la Legge Italiana, è libera di fare quello che vuole. Occorre ovviamente trovare un compromesso tra l’autosufficienza economica che Lei forse deve ancora raggiungere e le angherie che subisce restando a carico dei suoi genitori.
      Io manifesterei le Sue contestazioni tramite un avvocato, in questo modo i suoi genitori digeriranno il fatto che lei non è più una bambina.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  706. Silvana dice:

    Salva, io mio marito abbiamo comprato casa il 7 ottobre 2015 e il 22 ottobre ci siamo sposati con comunione di beni pero il mutuo e stato fatto solo al nome di mio marito perché io lavoro in nero pero lui ammette che io ho sempre pagato a metà ho una figlia di 17 anni dal primo matrimonio che probabilita che la casa rimane a me anche pago io il mutuo e dare a lui la meta di quando abbiamo speso fino adesso?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sino a quando la minore non sarà autosufficiente da un punto di vista economico, ci sono buone probabilità di chiedere l’assegnazione della casa coniugale anche se suo marito non è il padre.
      Per le questioni relative al mutuo, si può sostenere che trattasi di una intestazione fittizia (ad un solo individuo) considerato che lei paga regolarmente il 50% del mutuo.
      Se vuole sono disponibile per approfondire. Il primo confronto in studio (o in videoconferenza) è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  707. Emanuele dice:

    Buongiorno
    La mia ex Moglie vorrebbe vaccinare il bambino senza il mio assenso
    Vorrei capire lei che cosa rischierebbe
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la scelta di vaccinare un minore deve avere il consenso di entrambi i genitori. Infatti si tratta di una decisione che attiene la salute del figlio, di natura non ordinaria e come tale deve essere esercitata congiuntamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Questo vale sia per le famiglie nelle quali i genitori sia coniugati, conviventi o legalmente separati o divorziati. In caso di assenza dei genitori dovrà essere nominato un tutore che assumerà nell’interesse del figlio questa decisione.
      n tutte le ipotesi di contrasto, sia tra genitori (uno favorevole l’altro contrario) che con il figlio il conflitto se non riesce a comporsi all’interno della famiglia deve essere risolto con Ricorso al Tribunale per i Minorenni. Da valutare altrimenti il ricorso al Tribunale ordinario, anche ex art 709 ter cpc quando i genitori sono separati/divorziati e anche quando è pendente il relativo giudizio (giudice Tutelare o Giudice della separazione).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  708. Ferdinando Trugli dice:

    Salve buongiorno io vengo da una separazione consensuale e volevo sapere per quanto riguarda il dopo vacanze estive …
    Dopo aver compiuto i 15 giorni del mese di agosto mio figlio lo vedrò il mese seguente o nel mese corrente???

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita nell’ambito del diritto di famiglia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  709. Giuseppe Borini dice:

    Buongiorno gentile avvocato,
    sono di Milano e sono divorziato da 7 anni, verso gli alimenti per mia figlia di 26 anni alla mia exmoglie, ma ho scoperto che mia figlia non è più residente nella casa di famiglia dal 2020, ma che è residente in Francia e che convive con il suo fidanzato che attualmente la mantiene e che si è fatto garante per lei per farle avere la residenza. Ho provato a raggiungere un accordo amichevole con la mia ex, ma mi ha risposto che non è vero nulla e che ci vogliono le prove. Per questo ho richiesto uno “storico dello stato di famiglia” al comune dove risiede la mia exmoglie e non c’è dubbio che mia figlia non è più residente nella casa familiare. Vorrei procedere per vie legali a richiedere la revoca degli alimenti per mia figlia, ma mi chiedevo se posso richiedere anche la restituzione degli arretrati che ho versato dal 2020 ad oggi e che la mia exmoglie ha percepito, non avendone più il diritto e mentendomi sulla reale situazione di mia figlia?
    Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra sussistano tutti i presupposti per revocare l’assegno di mantenimento per la figlia.
      Mi sembra peraltro ovvio che sarebbe meglio raggiungere un accordo amichevole con sua moglie al fine di evitare gli aggravi spese legali riconducibili ad un procedimento giudiziario. Inizierei con una diffida contenente espressa richiesta di rinunciare al mantenimento; se non risponde o non vuole rinunciare al mantenimento allora occorre agire in giudizio.
      Se lo ritiene opportuno, resto a disposizione. Il primo confronto in studio (o in videoconferenza) è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  710. Elisa dice:

    Gentili Signori
    Sono una mamma che è andata via di casa, con la sua bambina quando questa aveva 4 mesi. Da quel momento sono passati 5 mesi e viviamo a casa dei miei genitori e fino a pochi giorni fa facevo vedere mia figlia regolarmente al mio ex compagno. Prima tutti i giorni, poi a giorni alterni.
    Motivo della nostra separazione sono le offese, le botte che mi ha dato durante e dopo la gravidanza e la sua mancanza di gestione della piccola.
    Giorni fa gli ho chiesto di firmare un foglio per il cambio di residenza di Anna nello stesso comune, ma anche li sono volate urla e insulti a me e i miei famigliari.
    Così ho scritto una raccomandata dove dico che in merito a quanto è accaduto i nostri rapporti riprenderanno davanti un avvocato.
    La mia domanda è: posso spingermi a tanto? Non voglio negare nessun diritto, ma quello che sopportiamo è davvero troppo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita nell’ambito del diritto di famiglia.
      Mi permetto solo di aggiungere che come madre non deve sopportare nessun genere di aggressione (verbale o fisica) da parte del Suo ex. Quindi denunci sempre i comportamenti del padre e valuti seriamente un affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  711. Sara dice:

    Buonasera Avvocato, ho un bambino di 3 anni ed ho un affidamento congiunto.
    Sono molto propositiva con il rapporto padre figlio, gli mando foto, gli scrivo cosa fa il bambino , gli scrivo se ha fatto il birichino e lo videochiamo.

    Solitamente quando lo tiene lui(2/3 gg la settimana) gli mando un messaggio a pranzo e chiedo una videochiamata dopo cena.
    il padre mi dice che disturbo il suo rapporto padre/figlio e che non gradisce le mie videochiamate (il bambino è tranquillo quando mi vede, non piange).

    Ps le videochiamate al massimo durano un minuto o due

    Visto che siamo nel 2021, ci sono bleggi che regolano questo argomento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita nell’ambito del diritto di famiglia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  712. Sara dice:

    Buonasera Avvocato, ho un bambino di 3 anni ed ho un affidamento congiunto.
    Sono molto propositiva con il rapporto padre figlio, gli mando foto, gli scrivo cosa fa il bambino , gli scrivo se ha fatto il birichino e lo videochiamo.

    Solitamente quando lo tiene lui(2/3 gg la settimana) gli mando un messaggio a pranzo e chiedo una videochiamata dopo cena.
    il padre mi dice che disturbo il suo rapporto padre/figlio e che non gradisce le mie videochiamate (il bambino è tranquillo quando mi vede, non piange).

    Ps le videochiamate al massimo durano un minuto o due

    Visto che siamo nel 2021, ci sono leggi che regolano questo argomento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita nell’ambito del diritto di famiglia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  713. Vincenzo dice:

    Salve nel 2017 ho fatto la separazione in comune a Faenza dove abitava mia moglie ora si tira indietro x il divorzio volevo chiedere se è possibile ottenere il divorzio in modo non consensuale senza dove rifare la separazione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita nell’ambito del diritto di famiglia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  714. Donatella dice:

    Buonasera vorrei porre una domanda. Mi sono separata consensualmente dal mio convivente a giugno. La casa intestata ad entrambi è stata assegnata a me avendo un figlio minorenne. Il mio ex compagno non ha portato via i suoi oggetti personali pur avendolo avvisato varie volte e dato anche molte possibilità. C’e un limite entro il quale se lui non viene a ritirarle posso liberarmene. Grazie distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non esiste una norma che preveda un tempo entro il quale il coniuge al quale non è stato assegnata l’abitazione coniugale debba liberare quest’ultima da arredi ed effetti personali. Anzi, di solito gli arredi vengono assegnati insieme alla abitazione al genitore collocatario dei figli.
      Per risolvere il problema, consiglio una diffida per iscritto concedendo un congruo termine (due mesi) entro il quale il Suo ex dovrà liberare l’appartamento prevedendo che in caso di inadempimento gli arredi verranno sistemati in un deposito con spese che verranno recuperate in sede giudiziale nei suoi confronti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  715. Marco dice:

    Buongiorno sono separato da mia moglie da 7 anni abbiamo un figlio di quasi 12 anni che nella separazione è affidato congiuntamente ma con residenza presso la il mio nucleo familiare composto da me che sono il padre mia madre e mia sorella .da 3 anni circa a questa parte la mia ex moglie ha iniziato a frequente un nuovo compagno che si è dimostrato da subito molto geloso e possessivo prima bei soli confronti di lei ora addirittura con mio figlio .mi ha minacciato di morte in modo lucido e scritto via messaggio e ho molte prove che prima del suo ( arrivo ) la mia ex moglie ed io andavamo molto d accordo e ci supportavamo a vicenda .io non ho un reddito fisso lavoro in nero ma ho possibilità di dimostrare in parte le mie entrate vorrei capire cosa è meglio fare per tutelare mio figlio .che da 10 anni oramai gestisco io scuola visite mediche ecc lo vediamo un giorno a testa ed un week end a testa perché lui è noi ci siamo abiyiato così ..anche se nella separazione c e scritto che dovrebbe stare con me tutti i giorni e i week end con la madre .
    Ora lei è incinta di 4 mesi e la mia paura è che potrebbe chiedere nel divorzio l affidamento del figlio perché io non ho un reddito fisso anche se come le ho scritto ho sempre provveduto io a tutto come posso risolvere?? Con la denuncia per minaccia di morte cosa comporta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  716. Marco dice:

    Buongiorno ..Vi pongo questa domanda ..vivo in caso popolare Aler con mio figlio /sua moglie e 2 loro figli minorenni -tutti ufficialmente residenti..il contratto di affitto è a mio nome .. purtroppo la convivenza è diventata insopportabile per entrambi ..posso richiedere una casa più piccola e lasciare questa a loro? .. posso in qualche modo toglierli dalla residenza e fare in modo che si trovino una casa loro?..un nonno con una discreta invalidità (HIV+) che in questi anni ha aiutato il figlio/nuora e nipoti può richiedere di poter ritornare a vivere solo? Tutto questo nell’ambito delle case Aler di Milano .. grazie anticipatamente..

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Quanto meno con riferimento ad una prima consulenza gratuita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  717. Roberto dice:

    Salve. Mio padre ultrottantenne negli ultimi dieci anni convive con la sua compagna, una signora dell’est più giovane di lui. Ora che mio padre sta peggiorando nelle condizioni di salute, la signora chiede un versamento mensile per accudire mio padre, asserendo che finora mio padre le avrebbe versato un contributo mensile per essere accudito da lei. Cosa a noi mai stata nota. Noi figli siamo contrari al versamento di tale importo in considerazione che la signora si è sempre dichiarata come compagna di nostro padre….. oltre ad avere una pensione sociale, NON ha mai partecipato ad alcuna spesa, compresi vitto ed utenze. Al nostro diniego, ora lei minaccia di fare una vertenza dichiarando che per tutti questi anni lei ha lavorato come badante a nero.
    Come potrei tutelarmi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi permetto di rammentare che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Pavia, Lodi e comunque zone limitrofe a questi territori.
      Per il resto, tutto dipende da cosa riusciranno a dimostrare in giudizio le parti. Se la coppia risulta effettivamente costituita e come tale percepita anche da soggetti terzi, la convivente potrebbe chiedere un sostentamento ridotto ai soli alimenti (solo se il convivente si trovi in stato di bisogno e non possa mantenersi da sé.
      Laddove, invece, dimostrasse di essere stata soltanto una badante in nero, la situazione si complica, con potenziale rischio di versamento degli arretrati (compresi contributi INPS).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  718. Sara dice:

    Buonasera,
    vorrei conoscere le tempistiche medie della procedura di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, sia in presenza che in assenza di accordo tra gli ex conviventi.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi permetto di rammentare che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Pavia, Lodi e comunque zone limitrofe a questi territori.
      In ogni caso, le tempistiche, sul Tribunale di Milano, dopo la presentazione del ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, comporta almeno 4 mesi di attesa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  719. Raffaella Del Vecchio dice:

    Buongiorno, ho una domanda da fare per capire come comportarmi. Ho una bambina di 10 mesi avuta da una relazione con un uomo con cui nn ero sposata e ne convivevo. Semplicemente fidanzati. Già da quando ero incinta nn ha quasi mai provveduto ne alle mie esigenze e ne a quelle della bambina se non su mia richiesta. La bambina non ha mai visto in maniera costante nonni e padre perché troppo impegnati o trovavano scuse perché nn avendo una casa mia ero dai miei. Ora in seguito alla nostra separazione il padre mi chiede di prendere la piccola per tutta la giornata. Io sostengo che potrebbe subire traumi perché nn è mai stata sola con loro e per le prime volte meglio che ci sia io. Ma lui nn vuole…. Come dovrei comportarmi? Attendo risposta grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ritengo sia consigliabile formalizzare un accordo in sede giudiziaria che preveda assegno di mantenimento mensile per il mantenimento di sua figlia e regolamentazione del diritto di visita.
      Il procedimento si chiama regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Si può trovare un accordo amichevole (da formalizzare davanti al Giudice) oppure rimettere la decisione al Giudice.
      Nel caso di una figlia di pochi mesi il Giudice, peraltro, autorizzerebbe soltanto, quanto meno fino al raggiungimento del secondo anno di età soltanto qualche ora con il padre in orario diurno.
      Resto a disposizione per approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  720. Salvatore Ferrandino dice:

    Buon giorno io vorrei separarmi da mia moglie abbiamo casa in affitto arredato e pago 480 euro mensili lei non lavora e abbiamo una figlia di 25 anni anche lei non lavora la mia domanda e con il mio stipendio di 1300 base con maggiorazione arrivo a 1500 1600 euro quanto mantenimento devo dare a mia moglie e a mia figlia l’altro figlio che vive con noi però lavora grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi permetto di rammentare che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Pavia, Lodi e comunque zone limitrofe a questi territori.
      Comunque posso risponderle per quanto riguarda sua figlia: 260/300 euro è l’importo minimo che stabilirebbe un Giudice. Per Sua moglie invece occorre fare ulteriori valutazioni connesse alla possibilità di sua moglie di trovare un lavoro, all’età di sua moglie, alla durata del matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  721. Carlos duman dice:

    Salve! Ho un figlio fuori dal matrimonio e l’ho riconosciuto, purtroppo questa donna sapendo la mia situazione coniugale è rimasta in cinta apposta così mi separavo di mia moglie e si come questo non è avvenuto lei adesso non mi vuole fare vedere il bambino do una manutenzione voluntaria di €150 e lei visto che lavora in un Caf patronato va a vedere quanto e dove lavoro sta invadendo la mia privacy e quella della mia famiglia! Cosa posso fare? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi permetto di rammentare che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Pavia, Lodi e comunque zone limitrofe a questi territori.
      In ogni caso, è molto difficile che un Giudice riconosca un mantenimento inferiore ad € 250 per ogni figlio.
      Le suggerisco di trovare un accordo da formalizzare in sede giudiziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  722. Silvia dice:

    Buongiorno,
    Vorrei separarmi da mio marito.
    Abbiamo un figlio di 18 anni che sta ancora studiando (probabilmente farà anche l’università) e viviamo nella casa di esclusiva proprietà di mio marito.
    Mio figlio mi ha già detto chiaramente che in caso di separazione continuerà a vivere con il padre.
    Vorrei che la casa venga a assegnata a me e che mio marito se ne vada. È possibile che il giudice assegni la casa coniugale a me nonostante mio figlio voglia vivere con il padre?
    Premetto che lavoriamo entrambi e guadagnamo circa 1.200 euro ciascuno.
    Nel caso non ciò non sia possibile mio marito dovrà pagarmi l’affitto di un appartamento?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho buone notizie. Con la maggiore età suo figlio può decidere se vivere con il padre e con la madre.
      Quindi se suo figlio decide di vivere con il padre viene meno il diritto della madre di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Da una prima disamina e salvo ulteriori approfondimenti sulle Vostre situazioni lavorative, l’autosufficienza economica di entrambi i coniugi non giustifica richieste di mantenimento personali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  723. Ninozka dice:

    Mio marito non lavora e non le abbiamo una casa coniugale abbitiamo con la madre io lui e miei 2 figli non ce la faccio più voglio separarmi come faccio. ….. io solo ho una busta paga di 700 messi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      primo problema, come pagare l’Avvocato ? con il gratuito patrocinio, se lei ha reddito al di sotto di € 11.756 all’anno ha diritto ad un avvocato a spese dello stato.
      Più complesso il secondo problema, dove vivere dopo la separazione? La madre di suo marito vi ha concesso in comodato gratuito una parte della sua proprietà. Per l’effetto possiamo chiedere in giudizio l’assegnazione della porzione di casa messa a Vostra disposizione laddove lei risulti collocataria di figli minori ovvero maggiorenni non autosufficienti con la separazione. Il tema è delicato da un punto di vista non solo giuridico, se vuole ne parliamo insieme e ci occupiamo noi della presentazione della domanda di gratuito patrocinio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72010622)

      Rispondi
  724. Rina dice:

    Buongiorno,
    Volevo chiedere, per cortesia, se posso chiedere l’ultima busta paga di mio marito prima del 15 settembre , data prevista per il divorzio, (ora siamo separati), per sapere a quanto ammonta il suo TFR perché ho il sospetto che abbia chiesto un anticipo nonostante ci fossimo accordati per la quota del 40% sia verbalmente che sull’atto di divorzio,, atto che firmeremo il 15.
    Grazie.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ha diritto di chiedere copia della busta paga direttamente al datore di lavoro di suo marito.
      Se c’è un procedimento in corso ha diritto di chiedere al giudice che venga autorizzato un ordine di esibizione nei confronti di suo marito e del datore di lavoro di quest’ultimo con riferimento alle buste paga e all’accantonamento del TFR.
      Ha diritto di inviare una diffida all’azienda di Suo marito chiedendo di congelare ogni versamento del TFR in attesa della pronuncia del divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469)

      Rispondi
  725. Natascia dice:

    Buongiorno mi sto separando da mio marito abbiamo la macchina cointestata e la sto usando io perché lavoro e lui a un’altra macchina intestata a lui ” in questo momento è disoccupato “mi a minacciato di voler sottrarmi la macchina per farmi un dispetto . Che cosa posso fare? Lui a la chiave di scorta . volevo sottolineare che lavoro solo io e passo anche il mantenimento alle figlie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Occorre comunque verificare anzitutto quando sono state comprate le auto e se siete in regime di comunione dei beni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  726. Antonio dice:

    Spett.le avvocato,
    Sono in procinto di separazione con la mia ex moglie, non voleva darmi la separazione. Una settimana fa settimana fa sono giunto ad un accordo pagando in contanti il mutuo e dando il mantenimento che gli spetta. Questa mattina si rifiuta nuovamente e vuole andare avanti. Premesso che ho una nuova compagna, lei sta facendo solo ostruzionismo alla mia vita anche se ci siamo lasciati da tempo. Le ho regalato la casa coniugale perché io ho acquistato una nuova casa e non vorrei pagare le tasse come seconda casa. Come posso procedere( ho un avvocato, che in questo momento non mi da indicazioni).

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      preciso che il forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Mi permetto tuttavia di segnalare come Lei sicuramente saprà che si può giungere ad una separazione anche senza previo accordo tra i coniugi ma tramite una iniziativa in contraddittorio delle parti (separazione giudiziale). Tra l’alto il Giudice, in occasione della prima udienza, emetterà i provvedimenti provvisori sia con riferimento alla casa coniugale (con eventuale assegnazione della casa ad uno dei coniugi, sempre che ci siano dei figli non autosufficienti), mantenimento, diritto di visita dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  727. Paolo dice:

    Buongiorno
    Sono divorziato da 7 anni e corrispondo assegno 400 euro mantenimento a mia figlia che ora ha 23 anni e studia master universita in francia (io rusiedo a Cornate d adda)
    La xasa coniugale è stata assegnata all epoca alla ex moglie.
    Posso revocare assrgno mantenimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le ragioni della revoca dell’assegno di mantenimento in favore dei figli sono connesse al raggiungimento dell’autosufficienza economica di questi ultimi. Se sua figlia studia all’università non ravviso ragioni per giustificare l’interruzione del mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  728. stefania dice:

    buongiorno,

    il mio compagno si è lasciato ormai da 2 anni con la ex compagna. Hanno in comune solo,una casa al 50%, non sono sposati, non hanno figli. Lui ha pagato metà mutuo fino a Marzo del 2021, poi la sig,ra arbritariamente ha deciso di pagare tutta la rata senza il nostro consenso, lui continua a pagare le rate totali dei mobili e non abita nella casa perchè la signora ha cambiato le serrature sostenendo che lui la picchiava (non ha prove da dimostrare infatti c’è in atto una causa penale per questo). La signora abita ormai da due anni a questa parte nella casa con i suoi figli nati da una precedente relazione e con il nuovo compagno. Non ha intenzione di vendere la casa e non vuole nemmeno liquidare il mio compagno, che avendo fatto tutti i conteggi, tramite avvocato, di quello che ha speso la cifra ammonterebbe a circa 70.000€ (c’è in atto una causa civile per questo). Secondo lei abbiamo probabilità di ottenere il risarcimento che ci spetta? attendo notizie . grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il suo compagno può incardinare un giudizio che si chiama atto di divisione finalizzato a vendere l’immobile all’asta. Se la comproprietaria volesse conservare l’esclusiva proprietà ed utilizzo dell’immobile sarebbe in questo modo costretta ad avanzare un’offerta economica.
      Dove è ubicato l’immobile ?
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  729. Simone Randazzo dice:

    buongiorno, dopo 6 anni di convivenza mi sono separato dalla mia ex compagna, ora lei da qualche giorno insieme a lei e i miei bambini di 6 e 4 anni vive un altro ragazzo di cui so solo il nome detto dai bambini, vivono in un monolocale in 4, chiedo alla mia ex almeno di sapere chi è e cosa fa nella vita dato che vive con i miei figli ma lei neanche risponde. posso obbligarla ad avere più info essendo i miei figli minorenni e dato che lo conosce solo da poche settimane?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vuole ne parliamo con calma. Anzitutto occorre capire per quale ragione la madre non ha rivendicato diritti sulla casa in cui lei abita. Si tratta di una casa in proprietà ? Immagino che sappiate che esiste la possibilità di regolamentare il mantenimento dei figli ed il diritto di visita del padre davanti ad un Giudice. Insomma senza maggiori dettagli sembra difficile fornire un suggerimento.
      Se vuole resto a Sua disposizione. Il primo confronto, anche in studio, è gratuito (02.72022469 – 349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  730. separatamente dice:

    Buongiorno,
    se lo desidera, Lei ha il diritto di separarsi. Ha il diritto di denunciare anche penalmente qualsiasi forma di violenza, non solo quella fisica. Se Lei è una buona madre, un Giudice non ha motivo di affidare i figli al padre. La strategia di difendersi avverso una moglie che vuole separarsi affermando “Ti porto via i figli, faccio intervenire gli assistenti sociali” a volte viene messa in atto da qualche Avvocato ma per valutare che si tratta solo di una minaccia e per dimostrare al Giudice che le critiche sono infondate occorre affrontare il giudizio.
    Se vuole resto a disposizione per un primo confronto gratuito anche in studio se lo desidera (02.72022469).
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola

    Rispondi
  731. separatamente dice:

    Buongiorno,
    un matrimonio celebrato all’estero trova riconoscimento in Italia soltanto quando viene registrato nel comune in Italia dove si sono trasferiti gli sposi.
    L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
    Per rispondere alla Sua domanda, quindi, occorre capire se i suoi genitori hanno rispettato quanto sopra indicato per chiedere il riconoscimento in Italia del matrimonio celebrato all’estero.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola

    In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).

    Rispondi
  732. pasquale dice:

    salve buonasera ,
    volevo rappresentare la mia situazione disastrosa che purtroppo si stà portando avanti da circa 4 anni di separazione giudiziale
    volevo sapere se è possibile che io con uno stipendio di circa 1800,00 euro e con un mutuo a mio carico di € 550,00 per l’abitazione in cui abito e un finanziamento per il mobilio per la stessa abitazione di €190,00 e con l’affido del mio primogenito io debba versare € 600,00 a mia moglie la quale vive con il nostro secondogenito affidatole …la somma del mantenimento è suddivisa € 200,00 per lei e € 400,00 per il secondogenito di converso mia moglie dovrebbe versare €100,00 al nostro primogenito….oggi mi ritrovo con un pignoramento che va ben oltre i limiti consentiti del 50% dello stipendio in quanto il giudice non ha tenuto conto del mutuo ma soltanto del finanziamento dei mobili per € 190,00 ASSURDO la cifra ad oggi che mi rimane togliendo il mantenimento, il quinto pignorato per l’omesso mantenimento parziale versato pari a 380 € circa ,il mutuo da 550,00 € il finanziamento dei mobili di € 190,00 e il mantenimento che da questo mese mi viene decurtato direttamente dalla busta paga sono alla soglia delle 1750,00 € circa ….come faccio io e il mio primogenito a vivere con € 50,00 ….il mio avvocato non fa nulla per aiutarmi …da premettere che mia moglie sono 7 mesi che non versa l’assegno per il mantenimento del nostro primogenito affidatomi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per un minore comporta la possibilità di denunciare penalmente l’inadempimento. Per il resto segnalo che questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  733. Valentin dice:

    Buongiorno
    Sono mamma di una bimba di 5 anni e sono divorziata da qualche giorno, il mio ex marito ha la compagna da diverso tempo ma quest ultima nell ultima settimana mi ha minacciata perche gelosa
    Posso impedire la frequentazione di mia figlia con la nuova compagna ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      uongiorno,
      credo che sia meglio rivolgere la sua domanda all’avvocato che le ha prestato assistenza durante il divorzio che conosce meglio di me la Vostra situazione familiare e le condizioni del divorzio.
      In ogni caso, rilevo che se siete divorziati il suo ex marito può frequentare chi desidera anche durante l’esercizio del diritto di visita sempre che si tratti di una compagna con la quale sta cercando di instaurare una relazione stabile. Si potrebbe sostenere davanti ad un Giudice che la nuova compagna non può stare in compagnia di sua figlia soltanto in presenza di gravi motivi (per es. tossicodipendenza, gravi patologie psichiche, delinquenza comprovata, della nuova compagna).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  734. Michele dice:

    Buonasera, la mia ex moglie non rispetta l’omologa di separazione. Questo weekend è il mio con le mie bambine, la mia ex moglie pretende che le porti in montagna nella casa vacanza dei nonni materni altrimenti le viene a prendere al mattino della domenica impedendomi di stare con loro. Nel periodo estivo le bambine si trasferiscono al mare con i nonni materni ed io le vado a prendere e a portare ogni 15 gg. Come da omologa invece in montagna deve occuparsi lei del trasferimento.. cosa posso fare? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Comunque ovviamente un genitore senza il consenso dell’altro non può arbitrariamente modificare le condizioni relative al diritto di visita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  735. Laura dice:

    Buongiorno sono proprietaria al 100% della casa in cui risiedo. Ho un figlio di 28 anni che pretenderebbe di abitare da solo in questa casa senza di me obbligandomi a trasferirmi da mia madre. Attualmente lui non lavora .Ovviamente sono contraria. Lui può pretendere questo? Grazie per la risposta.
    Laura

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      direi che invece di valutare se suo figlio può avanzare una simile pretesa (comunque, non ammissibile prima a livello morale e poi a livello giuridico), suggerisco di valutare se lei può invitare suo figlio ad allontanarsi dall’abitazione familiare, dapprima con richieste in via bonaria ed, in seguito, con richiesta davanti ad un Giudice.
      Per approfondimenti le lascio il mio cell. 349.8197797
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  736. Nikita dice:

    Buongiorno,
    sono un figlio di 17 anni e i miei genitori mi obbligano ad andare in vacanza con loro nonostante le mie continue richieste di non andare. La mia domanda è; loro possono obbligarmi ad andare con loro o posso fare qualcosa a mio favore? Eventualmente, la legge mi impedisce di rimanere da solo a casa per un periodo di circa 3 settimane?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei è ancora minorenne. Porti pazienza ancora per qualche mese. Anzi, ancora meglio, porti pazienza sino a quando non sarà in grado di mantenersi da solo. Di certo c’è che superati i 18 anni i Suoi genitori non la potranno obbligare ad andare in vacanza con loro. Ma consideri che l’autonomia e l’indipendenza sono una conquista che deve essere maturata anche tramite il duro lavoro, non soltanto con la maggiore età anagrafica.
      Buona fortuna,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  737. Azzurra dice:

    Buongiorno,
    Abbiamo un figlio di un anno e mezzo, ma ci stiamo lasciando. Lei non ha nessuna intenzione di lavorare, l’affitto fino ad ora è stato pagato da me e dai suoi genitori. Campavamo mensilmente con il mio stipendio. Sono appoggiato ora a casa dei miei, ma lei tra un litigio e un’altro minaccia di non farmi vedere più il bambino e di roVinarmi a livello economico. Dovrò mantenere anche lei e pagarle ancora l’affitto dato che non avrà intenzione di lavorare o può benissimo tornare a casa con i suoi ? È lecito che lei ogni giorno mi faccia correre li a 40 km di distanza per un problema inesistente altrimenti afferma che non sono un genitore presente? Ho un lavoro che non posso lasciare ogni due per tre. Grazie mille.. vorrei solo capire come muovermi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se ho ben compreso non siete sposati e sembra evidente che avete necessità di regolamentare la Vostra separazione con particolare riguardo al mantenimento del figlio ed al diritto di visita del padre. Per farlo potete trovare un accordo e poi farlo approvare da un Giudice (ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio), oppure tramite un ricorso in sede giudiziale se non trovate un accordo.
      La madre di suo figli non avrà diritto ad un mantenimento personale da parte sua.
      Se lo desidera sono disponibile per un primo confronto anche in studio (gratuito).
      Le lascio i miei recapiti (02.72022469 – 349.8197797)
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  738. Giuseppina Colpi dice:

    Sono separata dal padre di mia figlia da quando ha 2 anni e mezzo ne fa 16 ad agosto Il padre non l’ha mai mantenuta E nonostante Varie denunce di mancato mantenimento la legge italiana non ha mai fatto niente adesso il padre monta la testa alla figlia che siccome mi sono risposata due anni fa non è più obbligato a mantenerla cosa che però non ha mai fatto anche prima come posso procedere legalmente per farlo stare zitto una volta per tutte

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      denunce penali per il mancato pagamento del mantenimento, precetto e pignoramento e non ultima iniziativa giudiziaria con art. 709 ter codice procedura civile per sanzionare il padre inadempiente.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  739. Carmelo Cappuccio dice:

    Buongiorno volevo chiedere una informazione la mia ex compagna è andata a vivere col suo nuovo compagno e mia figlia e mi sta negando 15 giorni di ferie ad agosto è possibile dopo che io non ho mai negato nulla Attendo vostra risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      consiglio di regolamentare l’esercizio del diritto di visita ed il mantenimento di sua figlia con apposita iniziativa giudiziaria. Con quest’ultima, se sua figlia ha più di 2/3 anni verranno previsti, per esempio, quindici giorni durante le vacanze estive della figlia con il padre.
      Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  740. Pamela dice:

    Buongiorno mia sorella e il figlio sono stati cacciati di casa dal compsgno e padre del bambino. La casa è di proprietà del compagno cosa deve fare mia sorella? Grazie in attesa di un vostro gentile riscontro vi porgo i miei più cordiali saluti Pamela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Fatta questa precisazione consiglio immediata contestazione nero su bianco di quanto accaduto, anche tramite apposito esposto in Procura della Repubblica. Consiglio anche di rivolgervi immediatamente ad un Avvocato (in loco dove abitate forse è meglio). Io posso assistervi da Milano ma potrebbe risultare antieconomico laddove siano necessarie delle trasferte.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  741. Fabio dice:

    Salve,
    dopo 25 anni matrimonio mi sono separando consensualmente, avevamo comunione dei beni e acquistato casa nel 2004 beneficiando agevolazione IVA prima casa al 4% che ora è stata assegnata al figlio di 20 anni non ancora auto sufficiente e a mia moglie. Ora in fase di richiesta divorzio consensuale mia moglie non ha accettato la proposta di acquisto della mia quota proprietà 50% casa poichè per motivi finanziari vuole ancora attendere visto che comunque può.
    Ora io sono in affitto in altra città e desidero acquistare una nuova casa sempre fuori dal comune ove risiedono loro… leggendo i compromessi però il beneficio prima casa sarebbe escluso a chi possiede anche porzione di casa ove già aveva goduto del beneficio fiscale. Vista la situazione di divorzio e l’effettiva impossibilità di godere della mia attuale proprietà, posso comunque avvalermi in qualche maniera del beneficio richiedendo nuovamente l’IVA agevolata prima casa 4%? Ho sentito pareri discordanti e chiedo a lei gentilmente la sua opinione e qualche riferimento normativo specifico. Grazie. Cordialità Fabio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      premetto che non sono un tributarista ma un avvocato esperto in diritto di famiglia. Ciononostante sono al corrente di una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (n. 162/2001) che ha ammesso al beneficio un coniuge separato che aveva perso la disponibilità dell’abitazione principale proprio perché essa era stata assegnata all’altro coniuge. Per i giudici, il provvedimento di assegnazione ha effetti sia materiali sia giuridici: «è innegabile» infatti che il separato non può più usufruire per le proprie esigenze abitative di quell’immobile che aveva acquistato insieme all’ex coniuge con le agevolazioni prima casa.
      Nonostante il predetto precedente giurisprudenziale mi permetto di precisare che la questione non sembra ancora risolta definitivamente e che anche il Notaio coinvolto nell’acquisto della nuova abitazione potrà suggerire come comportarsi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  742. Tiziana dice:

    Buonasera mio marito sposato con me da 20 anni in separazione di beni sta acquistando casa con mutuo interamente intestato a lui è pertanto anche casa come posso tutelarmi in caso di separazione o nel caso che non abbia più facoltà di intendere o volere si può redigere un atto dove con il suo consenso si dichiari che nei casi sopra citati la casa sarà al 50 per cento anche di mia proprietà?
    In attesa invio distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi quanto con riferimento ad un primo consulto gratuito. Se ha necessità di ricevere una consulenza mi contatti pure al n. 02.72022469 o mi scriva a marcopola@npassociati.com.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  743. Nicolò dice:

    Buonasera, mi interessava sapere a cosa vado incontro per questa cosa che ora le descrivo, in sede di divorzio oltre al mantenimento per mio figlio di 400 euro al mese il giudice ha stabilito che dovevo versare a titolo di fondo sempre per mio figlio la somma di 5000,00 euro in circa 2 anni in un libretto postale con vincolo pupillare purtroppo per problemi di salute ho dovuto cambiare lavoro e non prendendo a livello di stipendio quello che prendevo prima non sono riuscito ad adempiere il versamento di queste 5000,00 euro per questo volevo sapere a cosa vado incontro?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sei il suo reddito si è ridotto ci sono i presupposti per avanzare istanza di modifica delle condizioni del divorzio. Questa iniziativa connota di diligenza il suo comportamento laddove immediatamente dopo la riduzione del suo reddito si adopera per chiedere ad un Giudice il contenimento delle spese (ivi incluse le forme di risparmio) in favore di suo figlio per l’appunto con istanza di modifica delle condizioni di divorzio.
      Con riferimento alle conseguenze, ritengo che non ci sia rilevanza penale del suo inadempimento considerato che lei non ha fatto mancare il sostentamento a suo figlio per le necessità primarie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il figlio di Suo marito non ha diritti successori sui beni a Lei intesati in via esclusiva che non rientrano nella comunione dei beni.
      Se invece la Sua domanda era attinente ad altra ipotesi resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  744. Domenica Mazzeo dice:

    Buonasera,ho un figlio di 14 anni.il padre è presente solo da 3 anni in cui versa 200€ mensili (spese extra a mio carico in quanto lii si rifiuta). 3 anni fa ho deciso di richiedere il mantenimento x vie amichevoli con un avvocato. Ora si sta rifiutando di pagare. Quello che vorrei sapere è se posso richiedere tutti gli anni arretrati (prima di questi ultimi 3 in cui ha versato 200€). E se x presentarmi dal giudice sono obbligata ad avere un avvocato ( non posso permettermelo). Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Sig.ra,
      se il suo reddito è al di sotto di € 11.700,00 all’anno ha diritto al gratuito patrocinio (spese legali a carico dello Stato).
      Aggiungo che esiste una prescrizione quinquennale per il mantenimento dei figli quindi può chiedere gli arretrati sino a cinque anni prima. In verità, non ho capito se esiste un provvedimento di un Giudice sul punto, nel caso potremmo anche ipotizzare una prescrizione decennale.
      Se lo desidera fissiamo appuntamento in studio (senza spese legali a suo carico) per valutare l’esistenza dei presupposti per la concessione del Gratuito Patrocinio con la presentazione della relativa domanda (che possiamo gestire noi recandoci in Tribunale al posto suo).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  745. Sabrina dice:

    buongiorno da circa 6 anni sto con il mio compagno che ha 2 figli di 17 e 9 anni. da 10 anni è separato e poi divorziato..il figlio di 17 vive con noi poiché non stava bene con sua mamma non per lei ma x il posto…da quando lui è qui la madre ha iniziato a farci la guerra soprattutto nei miei confronti nonostante io faccia da madre a suo figlio ..ora dopo avvocati e guerre ha deciso di venire a vivere sotto da noi nel nostro palazzo…c’è qualcosa che possiamo fare per evitarlo poiché lei lo sta facendo solo x rovinarci la vita in quanto è gelosa di noi…grazie..cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      deve valutare con un penalista se ci sono i presupposti per invocare il reato di stalking. Un penalista a Genova. Questo forum peraltro è destinato agli utenti di Milano, Lodi, Pavia, Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  746. Tatiana dice:

    Buongiorno sono mamma di un ragazzo di 14 anni, in tutto questo tempo non ho mai chiesto soldi a suo padre che sarebbe mio ex marito, siamo divorziato da 12 anni e adesso ho bisogno di essere aiutata, lui non vogle mandarmi i soldi perché vive in Spagna e ovviamente non lo spaventa nulla, come faccio noi siamo in Italia, come posso fare,? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      occorre verificare cosa vi è scritto nella sentenza di divorzio con riferimento al mantenimento.
      La sentenza può essere riconosciuta anche in Spagna e successivamente si può agire esecutivamente nei confronti del suo ex marito.
      Se suo marito non paga il mantenimento di un figlio minore è anche possibile sporgere denuncia penale.
      Prima di tutte queste iniziative occorrerebbe avanzare una richiesta per iscritto.
      Resto a disposizione (02.72022469 – 349.8197797).
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  747. Marcello dice:

    Salve vorrei sapere il 14 giugno 2021 ho finito le note conclusive riguardo il mantenimento e l’affidamento condiviso e il diritto di visita. Io premetto che sono il ricorrente per fare tutto il mio dovere. Solo la madre si e opposta x ripicca finora e andato tutto a mio favore..vorrei solo sapere sono due settimane che ancora non ho ricevuto la sentenza. Quanto tempo ci vuole? Devo preoccuparmi e se la madre cambia residenza in altra regione prima della sentenza. Il tribunale e di Brindisi. Se mi potete dare qualche risposta grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace ma questo forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  748. Gloria dice:

    Buongiorno.
    Sono spostata da 2 anni e mio marito non ha mai voluto che lavorassi da quando mi sono trasferita da lui nel 2014 dal piemonte.
    Le cose non vanno bene. Abbiamo una bimba di 4 anni e litighiamo in maniera molto pesante OGNI giorno.
    Se decidessi di separarmi avrei diritto ad un mantenimento? E se si, c’è un tempo limite per riceverlo siccome io al momento non lavoro e non ho ancora trovato nulla?
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i diritti del genitore collocatario del figlio si possono riassumere come segue: diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare, diritto (in ogni caso) di chiedere un contributo per il mantenimento per il figlio.
      Per il mantenimento personale, invece, è molto più difficile chiedere un contributo economico considerata la Sua (immagino) giovane età.
      Preciso che il primo confronto con lo scrivente è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469).

      Rispondi
  749. Vitto dice:

    Buongiorno
    Vivevo con una compagna straniera, colombiana in questa relazione é nato un figlio che adesso ha 8 mesi, di punto in bianco si è preso il figlio e se n’è andata prima a dire cose brutte sulla mia famiglia alla assistenza sociale del mio comune e poi andata a vivere in una Altra città con una vecchia, non so dove è situata la casa e che in condizione vive, e si rifiuta di farmi vedere mio figlio, sono già 14 giorni che non lo vedo , dicendomi che ha paura e si rifiuta di farlo vedere anche hai miei genitori, nonni che lo adorano, la mia ex compagna e il figlio sono sotto mia responsabilità e non é una cittadina Italiana , desideravo avevere dei consigli su come comportarmi? Potrei togliergli il figlio dato che non ha un lavoro ne casa? Si può rifiutare di farmi vedere il figlio? Quanto tempo mi aspetta di stare con lui? ancora non ho sporto denuncia perché desideravo un suo ritorno a casa che ancora oggi non è arrivato, grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      meglio rivolgersi ad un Avvocato in loco per instaurare un procedimento denominato ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Si rivolga anche lei agli assistenti sociali. Ci potrebbero essere anche dei risvolti penali.
      Se Lei era ed è un buon padre ha diritto di incontrare la bambina presso la casa della madre sino all’età di circa di 2 o tre anni. Dopodiché, durante l’esercizio del diritto di visita, potrà stare con la bambina anche a casa sua con pernottamento.
      Saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  750. Paolo dice:

    Buongiorno,chiedo il vostro aiuto per capire come comportarmi per uscire da questa situazione.
    Sono ormai diversi anni che pago gli alimenti per il mantenimento dei miei figli,circa 4000 euro tra assegno ed extra ,e fin qui tutto bene perché avevo un lavoro che mi permetteva di farlo.
    6 mesi fa sono stato licenziato a causa della crisi per il corona virus e, fortunatamente dopo qualche mese ho trovato un’altro lavoro però con una paga che è meno della metà di prima (2400 euro al mese).
    Ho quindi fatto ricorso per chiedere una riduzione dell’assegno per il mantenimento delle miei figlie perché per me impossibile onorarlo.
    Il giudice non ha accettato il ricorso perché sostiene che con il TFR ricevuto ed il nuovo lavoro posso continuare a pagare come prima.
    Ora,fatti i dovuti calcoli,guadagnando 2800 euro al mese e pagandone 4000, tra 14 mesi , senza fare vacanze o permettermi altri “lussi”, non avrò più niente.
    La mia domanda è: cosa ne sarà di me?Non potendo pagare l’assegno,sarò perseguibile penalmente?
    Ho già speso diverse migliaia di euro per i vari avvocati a cui ho chiesto aiuto,voi cosa mi consigliate di fare.
    Le mie figlie sono la mia priorità nella vita,ma obiettivamente…cosa posso fare?
    Grazie in anticipo per l’aiuto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le “carte” e soprattutto la sentenza. C’è una sentenza vera e propria ? Quando è stata emessa? Le è stata notificata la sentenza ? Se non le è stata notificata decorrono 6 mesi per l’appello. Diversamente, trenta giorni.
      Se vuole sono disponibile per un primo confronto anche da remoto con videochiamata, skype, teams, etc.
      Il primo confronto è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Desirè,
      mi spiace, non può agire in sede civile senza l’assistenza di un difensore per il genere di domanda che lei, immagino, voglia avanzare.
      Ma esiste il gratuito patrocinio (se non ha un reddito o ha un reddito basso, lo Stato paga le spese dell’Avvocato). Nel caso sia interessata possiamo gestire noi la domanda di Gratuito Patrocinio.
      In ogni caso, mi sembra opportuno ricordare che un primo confronto in studio per verificare insieme i presupposti della Sua domanda è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  751. Luca dice:

    Salve sono un padre, non sposato, in procinto di separazione da una convivenza da dove sono arrivati 2 figli 6/4 anni
    I miei orari lavorativi sono dalle 8alle17
    Mentre la mamma lavora su turnazioni (6/14-14/22-22/06. 7giorni su 7)
    La madre vorrebbe che io veda i figli solo ed esclusivamente in base ai suoi turni
    Quando fa la mattina devo andare a casa alle 5 a casa sua
    Quando fa il pomeriggio devo stare dalle 14 fino alle 23 a casa sua
    Quando fa la notte devo andare a dormire a casa sua con i bimbi
    A me. Non va di essere un dipendente dei suoi orari lavorativi ( che cambiano quasi giornalmente)
    Come ci si comporta?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di solito un Giudice non adegua l’esercizio del diritto di visita all’orario lavorativo di un solo genitore ma cerca di farlo nel rispetto degli orari di entrambi.
      Esiste la possibilità di regolamentare il diritto di visita con apposita procedura giudiziale. In questo giudizio verrebbe anche determinato il contributo economico in favore del genitore collocatario dei figli.
      Nella Vostra situazione, peraltro, non escluderei nemmeno una collocazione paritetica presso i genitori (sempre che il padre la desideri) con la conseguenza economica da non sottovalutare che non ci sarebbero forme di mantenimento (da un genitore in favore dell’altro) ma soltanto il mantenimento diretto dei figli durante i tempi di permanenza con ciascun genitore.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  752. Maria dice:

    Buongiorno,volevo delle informazioni il mio compagno abbiamo una nuova famiglia con una bambina di 10 mesi, lui ha un altro figlio mah, da accordi fatto con i rispettivi avvocati deve passare mantenimento di 300 euro , più paga mensa al altro figlio ma lui può dimostrare che comunque ha delle spese da affrontare quando ci fu l’accordo con i rispettivi avvocati era appoggiato ai suoi famigliari lui , ora le cose sono cambiate , noi abbiamo una nuova famiglia così come l’ex convivente( che non lavora) ha la sua famiglia , la mia domanda è , i figli sono di entrambi può dare una tempistica a lei per andare a lavorare ? E un’altra domanda è di può dimostrare che abbiamo spese anche noi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      per un figlio l’importo fisso mensile che dispone un Giudice raramente è al di sotto di € 250,00.
      Credo che questa sia l’informazione più importante per valutare se intraprendere la strada della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.
      Resto comunque a disposizione per ulteriori approfondimenti (02.72022469 – 349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  753. Marco dice:

    Buongiorno, in merito a questa sua gentile risposta (che riporto sotto): ringrazio e farò tesoro, sperando che la consensuale sia la strada giusta, magari vi contatterò nei prossimi giorni.
    Solo una domanda: visto che la questione più delicata è l’eventuale trasferimento a Monaco di mia figlia con la mamma, io potrei “oppormi” oppure no? La mamma ha il lavoro in Italia oggi, sarebbe solo per un avanzamento di carriera (stessa azienda) la sua scelta di trasferirsi.
    Io sono disponibile a tutto, ma si tratta pur sempre di un trasferimento non necessario per la piccola avendo lei gli affetti, i parenti e gli amici a Monza…
    Avrei molte difficoltà ad andarla a trovare, ovviamente, non solo per il tempo, ma anche per questioni economiche.
    Se la mamma fosse d’accordo anche mia figlia preferirebbe stare in Italia con me.
    Grazie.

    Buongiorno,
    una prima precisazione: le condizioni della separazione che Lei ipotizza potrebbero essere pattuite solo con un accordo in sede consensuale.
    Diversamente un Giudice prevede un mantenimento in favore del genitore presso il quale la figlia verrà prevalentemente collocata anche in presenza di un differenza di redditi come quella da Lei indicata.
    Il genitore può debole economicamente non ha diritto a chiedere un mantenimento personale se il suo reddito gli consente l’autosufficienza economica e nel suo caso rientriamo in questa ipotesi.
    Se la figlia verrà collocata prevalentemente con il padre un assegno congruo potrebbe anche aggirarsi intorno ad € 2.000,00 al mese ma anche 1.500,00 mi sembra un importo corretto. Se non verrà collocata presso il padre come ho già precisato un assegno di mantenimento in suo favore potrà essere solo previsto da un accordo amichevole tra i coniugi. Assegno che maturerà i propri effetti sino all’autosufficienza economica di Vostra figlia (con pagamento diretti in favore del genitore collocatario anche quando la figlia diventerà maggiorenne).
    Resto a disposizione per approfondimenti. Per un accordo in sede consensuale, possiamo anche ipotizzare un importo minimo di € 1.500,00 (oltre IVA 22% e Cassa Avvocati 4%).
    Queste le prime riflessioni ma resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797 – 02.72022469).
    Saluti,
    Avv. Marco Pola

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima di risponderle dovrei chiederle quanti anni ha sua figlia perché se ha superato i 12 anni potrebbe essere sentita in giudizio per sapere cosa ne pensa di questo trasferimento.
      In ogni caso, a mio avviso, se lei chiede la collocazione della figlia presso il padre, il Giudice dovrebbe tutelare gli interessi della minore senza sradicarla dalla sua residenza abituale, dai suoi affetti, dalla scuola …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  754. Antonia dice:

    Buongiorno, vorrei sapere se mio marito attuale può pignorare la casa che ha acquistato la sua ex ora, perché lui avanza un debito da lei riguardante i mobili acquistati in comunione di matrimonio, dove lei nel compromesso non ha voluto venire incontro. Ora mi chiedo, visto che lei si è rifiutata dicendo che non aveva soldi, ma ha acquistato questa casa di 40 mila euro, mio marito può pignorargli la casa avendo questo debito da parte dell’ex moglie in suo favore, e premetto anche che si vuole portare i mobili che ci sono dentro dove ha finito di pagare mio marito, nella sua casa nuova. Attendo una vostra risposta grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace ma come precisato nel disclaimer (Forum – l’avvocato risponde -RISERVATO AD UTENTI DI MILANO, MONZA, LODI E PAVIA) questo forum è riservato solo ad alcuni utenti dislocati nell’ambito territoriale operativo in cui esercito la professione di Avvocato.
      In ogni caso, se il debito è provato da un titolo esecutivo Suo marito può agire esecutivamente nei confronti della debitrice. Diversamente, dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo) prima di aggredire il patrimonio della debitrice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  755. Marco dice:

    Buongiorno,
    io e mia moglie abbiamo deciso di separarci e vorremmo fare una consensuale, ma nel frattempo ho un po’ di dubbi.
    Nostra figlia 11enne starà con la madre probabilmente, all’estero a Monaco di Baviera (lei può trasferirsi e ha già deciso di farlo fra poche settimane, appena separati, multinazionale tedesca. Mentre io lavoro in provincia di Monza e non posso spostarmi). Ovviamente la figlia preferirei stesse con me, ma non vorrei avere conflitti per il bene suo e nostro.
    Detto questo, mia moglie guadagna il quadruplo di quello che guadagno io, ovvero circa 9800 euro netti al mese contro i miei 2350 netti. Mai stato un problema, anzi.
    Vorremmo prevedere solo un assegno di mantenimento (girato al sottoscritto) per la figlia 15 enne, per avere modo di non avere troppa differenza nel tenore di vita nei periodi in cui lei starà con me, ma anche per poter pagare un affitto di una casa a Monza con una stanza in più per la figlia per quando verrà a trovarmi, disporre dei soldi per i viaggi per vederci, le vacanze, i regali, la scuola e così via). Inoltre vorremmo che al 18 esimo compleanno non lo ricevesse direttamente la ragazza questo assegno ma che resti al sottoscritto fino alla sua autonomia economica, tipo a 25/30 anni o quando sarà…
    In pratica, vorremmo che questo assegno sia girato al sottoscritto da parte della mia ex moglie fino al momento in cui non sarà autonoma nostra figlia (che avverrà dopo gli studi universitari e così via).
    Abbiamo una piccola casa in montagna in Val d’Aosta in comune che vogliamo mantenere al 50% come casa vacanze di entrambi e di nostra figlia (che vorremmo poi lasciare a lei).
    Obiettivamente, di quanto potrebbe essere l’entità di un tale assegno di mantenimeto della figlia, che starà di più con la mamma, crediamo? Pensavamo 600/700 Euro oppure può essere più alto? L’altro giorno, parlando serenamente, mia cognata (che è persona equilibrata molto più anziana di noi) aveva ipotizzato 1500 Euro al mese da girarmi ma ho capito che si stava per litigare così ha ritirato l’idea.
    Io preferirei NON ricevere un assegno di mantenimento per me (intendo mantenimento per il coniuge), ma in tal caso, avrebbe senso chiederlo? Ne avrei diritto? Non siamo molto avvezzi a questo genere di cose…
    Ci sono obblighi da parte della mia ex moglie nei miei confronti avendo lei un reddito molto maggiore del mio? E se sì, quanto durano? Anche dopo l’eventuale divorzio (che oggi non pensiamo ci sarà, ma un domani chissà…)?
    Sempre cercando di tenere bassa la conflittualità, mi chiedo però queste domande per avere ben chiaro tutto il quadro.
    Grazie in anticipo.
    Quanto costerebbe una consensuale di questo tipo su Monza con voi?
    Marco (Monza Brianza)

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      una prima precisazione: le condizioni della separazione che Lei ipotizza potrebbero essere pattuite solo con un accordo in sede consensuale.
      Diversamente un Giudice prevede un mantenimento in favore del genitore presso il quale la figlia verrà prevalentemente collocata anche in presenza di un differenza di redditi come quella da Lei indicata.
      Il genitore può debole economicamente non ha diritto a chiedere un mantenimento personale se il suo reddito gli consente l’autosufficienza economica e nel suo caso rientriamo in questa ipotesi.
      Se la figlia verrà collocata prevalentemente con il padre un assegno congruo potrebbe anche aggirarsi intorno ad € 2.000,00 al mese ma anche 1.500,00 mi sembra un importo corretto. Se non verrà collocata presso il padre come ho già precisato un assegno di mantenimento in suo favore potrà essere solo previsto da un accordo amichevole tra i coniugi. Assegno che maturerà i propri effetti sino all’autosufficienza economica di Vostra figlia (con pagamento diretti in favore del genitore collocatario anche quando la figlia diventerà maggiorenne).
      Resto a disposizione per approfondimenti. Per un accordo in sede consensuale, possiamo anche ipotizzare un importo minimo di € 1.500,00 (oltre IVA 22% e Cassa Avvocati 4%).
      Queste le prime riflessioni ma resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797 – 02.72022469).
      Saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  756. Elisabetta dice:

    Buonasera, una questione
    Separata con tre figli appena maggiorenni che ancora non hanno stabilità professionale ed economica, vivono stabilmente con me ed il mio nuovo compagno che partecipa attivamente al loro mantenimento. Con il padre mantengo un ottimo rapporto, purtroppo in questo periodo riesce con difficoltà a partecipare al loro mantenimento( imprenditore in grande difficoltà)
    Ora ho chiesto di ospitare per un mese i nostri figli per darci un po’ di respiro, la sua attuale compagna ha posto il veto adducendo che la casa dove convivono da otto anni more uxorio è sua e quindi decide lei… posso tutelarmi legalmente da questa azione? Premesso che il padre non ha problemi anzi sarebbe contento di tenerli e viverseli un po’ . Se serve è anche disposto a farsi fare una azione legale, al fine di dimostrare la sua buona fede.
    Grazie anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      ritengo che la compagna del Suo ex marito abbia espresso un veto che non può essere considerato illegittimo da un punto di vista giuridico.
      Ritengo che il padre se desidera stare con i figli per almeno un mese debba cercare di convincere la Sua compagna.
      Da un punto di vista strettamente giuridico, Lei può chiedere l’applicazione delle condizioni della separazione nella quale, come sempre, sono previsti i tempi di permanenza del padre con i figli ed il mantenimento di questi ultimi. Se queste condizioni vengono disattese si può agire in giudizio. Insomma ritengo che occorra partire da una lettura attenta delle suindicate condizioni per poi ipotizzare nuove iniziative giudiziarie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02-72022469)

      Rispondi
  757. Stura Alessandro dice:

    Salve! Sono un genitore convivente non sposato con un figlio di 5 anni!! Diciamo che le cose non vanno bene tra noi, lei continua a dirmi che essendoci il figlio se vuole può portarmi via tutto anche la casa di cui sono unico proprietario!
    Ora se dovesse succedere può veramente farlo sbattermi. Fuori Di casa?
    Grazie e arrivederci

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il rischio c’è: la madre collocataria del minore può chiedere al Tribunale l’assegnazione della casa familiare anche in caso di convivenza.
      Occorre, tuttavia, esaminare tutte le alternative valutando con attenzione, reddito e patrimonio dei genitori, nonché le volontà di questi ultimi con riferimento ad affidamento, mantenimento, collocamento in relazione al minore. Con collocazione paritetica del minore si potrebbe evitare l’assegnazione della casa familiare.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  758. Laura Sessa dice:

    buongiorno
    eravamo coppia convivente (non sposati). ora separati e io abito con la nostra figlia minore nella casa dove convivevamo . lui ha mantenuto la residenza x non pagare l’imu sulla casa ma vive in affitto in un’altra città.
    ho un nuovo compagno che non vive con me(risiede da un’altra parte) ma ogni tanto si ferma a dormire da me.
    la mia domanda è: il mio ex compagno può impedirmi di ospitarlo saltuariamente?
    grazie
    laura sessa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Laura,
      la Cassazione è intervenuta affermando che non è più necessario un nuovo matrimonio per perdere il diritto al mantenimento essendo sufficiente che l’ex coniuge costituisca una nuova famiglia di fatto. Non è indispensabile la convivenza ma è necessaria una stabile relazione.
      Si ritiene possano costituire prove della stabile relazione: la presenza di figli nati dalla nuova relazione, il certificato di residenza che attesti una convivenza duratura, l’esistenza di un conto corrente cointestato o altri elementi che possano attestare una relazione di tipo familiare; ma anche altri comportamenti che possano essere percepiti anche dalle terze persone sulla instaurazione di un legame affettivo duraturo (la relazione può anche essere dimostrata considerando le abitudini di vita dei due partner, i quali si potrebbero presentare alla gente ed agli amici come “il compagno” o “la compagna”, facendosi vedere in strada in atteggiamenti di confidenza e, allo stesso tempo, adottando stili di vita simili a una famiglia di fatto).
      Ribadisco, quindi, che quello che assume importanza non è l’elemento della coabitazione ma l’esistenza di una stabile e consolidata relazione con un’altra persona.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  759. Valeria dice:

    Buonasera io le scrivo in merito ad un quesito che da tempo mi balena per la testa:ora glie lo espongo,bene io sono una ragazza del 1993 e ad oggi ricevo tramite quinto dello stipendio il mantenimento mensile all’epoca stabilito da un giudice..ora la domanda al quale vorrei dare un po’ di chiarezza e se io posso richiedere un piccolo finanziamento o comunque mutuo che avendo questa entrata sicura avvalorata sia dalla mia banca che dalla ditta di mio padre in quanto è la medesima a provvedere ogni mese a elargire la somma stabilita in precedenza mediante cessione del quinto dello stipendio di mio padre… gradirei poter avere delle risposte in merito a queste mie domande…per ora la ringrazio attendo sue notizie a presto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo che possa fornirle una risposta più attendibile la Sua banca.
      A mio avviso si tratta di una entrata fissa che SINO A QUANDO il suo ex conserverà il posto di lavoro porta benefici al suo reddito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  760. Andrea dice:

    Sono separato di casa con mia moglie da ormai tre mesi
    Prima di andare da un avvocato ho scoperto che lei si è vista con un altro
    Separazione consensuale o con addebito?
    Lei si sta continuando a vedere anche se noi non abbiamo ancora finito con l’avvocato di fare le varie carte

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se esiste già un professionista che la segue per la separazione è a quest’ultimo che deve rivolgersi.
      L’addebito della separazione comporta “solo” due conseguenze: chi ha tradito non può chiedere il mantenimento personale e perdita dei diritti successori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  761. Walter dice:

    Mio nipote minorenne con sentenza del tribunale doveva ricevere dal padre naturale il mantenimento che non è mai stato versato. Adesso il padre è deceduto su chi ci di può rivalere? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il padre ha degli eredi, oltre ovviamente al figlio riconosciuto, che hanno accettato l’eredità e sempre che vi sia un’eredità, si può agire nei confronti degli eredi (la successione comporta non solo benefici ma anche oneri).
      Resto a disposizione per eventuali approfondimenti. Il primo confronto in studio o in videoconferenza sono gratuiti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  762. Celeste dice:

    Gentile Avvocato,
    mi chiamo Celeste e abito a Monza, sono divorziata da 5 anni, ho tre figli grandi ma che ancora non sono indipendenti, il mio exmarito versa il mantenimento per i ragazzi, ho constatato che non lo ha mai aggiornato al valore istat e quando gli ho chiesto spiegazione mi ha detto che negli anni mi ha fatto diversi bonifici con la voce “integrazione” che sono da considerarsi anche come adeguamento istat. In realta quei bonifici li ho ricevuti, ma dovevano essere regali di Natale, Pasqua e compleanni dei ragazzi, o almeno è quello che lui diceva ai miei figli. Adesso vorrei capire se lui può far valere quelle cifre come adeguamento istat oppure posso agire legalmente per recuperare quanto mi deve.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      direi che un bonifico con la causale integrazione non può essere ricondotto all’adeguamento ISTAT. Occorre verificare di che cifre stiamo parlando e se il gioco vale la candela .. in termini di spese legali .. cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  763. Remo dice:

    Buongiorno, convivenza di 10 anni, va via di casa improvvisamente perché non ha più sentimenti. Pretende che io aspetti i suoi tempi per prendere tutto ciò che è suo. Le ho recapitato tutte le sue cose, ma lei non vuole consegnarmi le chiavi perché vuole tornare a casa senza la mia presenza per controllare se ci sono ancora oggetti che le appartengono. Come faccio a diffidarla di entrare in casa (oramai solo mia) senza la mia presenza?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      SE la casa è solo sua e la sua sua ex compagna non ha partecipato economicamente all’acquisto, SE non avete figli, SE è stata la sua ex compagna ad uscire di casa, SE lei è certo di avere restituito tutto ciò che apparteneva alla Sua ex compagna, direi che è autorizzato a cambiare la serratura e risparmia anche le spese connesse al mio intervento (o a quello di un mio collega a Bergamo) per redigere una diffida.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  764. Giusy dice:

    Buona sera,
    Sono separata, tempo paritetico, il giudice ha dato un assegno di mantenimento per mio figlio e ripartito le spese straordinarie al 50%.
    Ora il padre mi manda gli scontrini della farmacia dei farmaci da banco di quando mio figlio é con lui pretendendo il 100% di tali scontrini. É corretta la sua richiesta o ognuno deve gestire le esigenze del figlio quando é con lui?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per rispondere alla Sua domanda occorre verificare cosa avete previsto con la separazione.
      In ogni caso, le spese per i farmaci si considerano spese mediche che devono essere ripartite tra i genitori nelle misure percentuali previste con la separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  765. Giorgio dice:

    Coppia non sposata con un figlio di 2 anni.
    Casa di proprietà della madre dove paga un mutuo.
    Il padre ha acquistato un altro immobile con mutuo.
    Padre dipendente 1800 con mutuo 400
    madre lavoratrice autonoma con l intestazione di quote di un azienda stipendio “dichiarato” 800 mutuo 400
    Quanto verrebbe quantificato l’assegno alimentare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ritengo che la quantificazione dell’assegno possa aggirarsi intorno ad € 400,00 oltre al contributo in misura percentuale per le spese straordinarie. Non mi stupirei in ogni caso di fronte alla determinazione di un assegno per un importo di € 500,00.
      Ovviamente, suggerisco un’analisi più approfondita a livello reddituale e patrimoniale per verificare i rischi connessi alla determinazione dell’assegno di mantenimento da parte di un Giudice. Occorre infatti analizzare le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei genitori per effettuare un approfondimento più diligente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  766. salvo dice:

    buongiorno, sono in procinto di separazione consensuale, possediamo una seconda casa acquistata in comunione di beni (al 50%) ed affittata per 400 euro mensili. Sulla casa gravava un mutuo di 15 anni pagato per l’85% con il mio stipendio ed il resto con quello part time di mia moglie che ha contribuito per 7 anni su 15.Volevo sapere se posso pretendere che oltre al mio 50 % lei mi debba anche un ulteriore 35% relativo alla differenza tra quanto a lei cointestato e quanto realmente da lei pagato con il suo stipendio.
    grazie, Salvo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace ma questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Posso offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale anche al di fuori di questi distretti del Tribunale ma senza garantire una prima consulenza gratuita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  767. alessandro dice:

    buonasera avvocato, sono separato e in presenza di due bambini minorenni la casa è stata assegnata a mia moglie. So che fino a quando i figli non saranno autosufficienti,economicamnete, non potrò più riavere la casa (è in comproprietà con mia moglie). Ma esiste un limite di età oltre il quale indipendentemente dal fatto che i figli siano economicamente autosufficienti, potrò riavere la possibilità di disporre nuovamente della casa? grazie Alessandro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Comunque non esiste un limite di età in una legge specifica anche se si è sviluppata una serie di importanti sentenze sui famosi figli “fannulloni” e poco disposti al sacrificio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  768. sergio dice:

    Salve ,
    volevo avere delle delucidazioni in merito alla seguente questione :
    mio padre conviveva con una donna all’interno di una abitazione di proprietà di mio padre,purtroppo un’anno fa è venuto a mancare,la compagna ancora tutt’oggi non mi ha fatto entrare in casa dopo averla ereditata ,e tramite legale mi chiede addirittura la restituzione di una somma considerevole perchè attesta che ha pagato numerose rate di mutuo con bonifico, condominio,e anche un piccolo prestito … la mia domanda è sono costretto a restituire la somma richiesta !?

    Rispondi
  769. Paoletta dice:

    Buongiorno a tutti, ho un figlio di 14 anni, nel 2010 ho avuto un udienza davanti ad un giudice per stabilire la cifra di mantenimento per mio figlio che allora aveva 3 anni.
    Sono riuscita ad ottenere la trattenuta su busta paga in quanto il padre non voleva tirare fuori un euro! Sottolineo che non eravamo sposati.
    All’inizio tutto bene ma dopo poco tempo si licenzia apposta! E così per due anni non ha dato niente per suo figlio.
    Alche’ finalmente trova lavoro in regola e così riparte la trattenuta su busta paga.
    Oggi purtroppo ci risiamo nel senso che, lui è in una sorta di cassa integrazione chiamato F.I.S. dovrebbe essere un fondo salariale dato dall’INPS, so che prende il 75% di stipendio ma in busta paga non compare l’importo, probabilmente gli viene versato direttamente su conto corrente, fatto sta che il mantenimento da €280 mi viene versato dalla ditta per cui lavora la modica cifra di €12!
    Siamo ai ferri corti non ci salutiamo neanche, tant’è che lui m’ha detto purè di fare i passi che devo fare ch’è super pulito!
    Potete darmi un consiglio sul da farsi? Cosa secondo voi è successo?
    Grazie mille in anticipo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace questo forum è riservato agli utenti di milano, monza, pavia e lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  770. Marco Civitella dice:

    Buongiorno
    E da più di 7 anni che sono in attesa di divorzio.
    La Mia causa è stata sempre considerata “particolare “poiché la mia ex moglie sitrovava in regime di protezione poiché il padre era un collaboratore di giustizia. Da circa 3 anni non fanno più parte a questo programma ma sono ancora in attesa di sentenza.
    Con il Covid le cose sono peggiorate e io inoltre non lavora da circa un anno ma con enorme sacrificio non ho mai interrotto il pagamento del mantenimento ma non posso quasi più affrontare tutto.
    Vi chiedo cone proseguire

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste il gratuito patrocinio se Lei ha un reddito al sotto di € 11.700,00 all’anno.
      Per il resto, mi spiace, ma questo forum è destinato agli utenti di milano, monza, pavia e lodi.
      Saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  771. Mario Pascariello dice:

    Salve mi chiamo Pascariello Mario, ho fatto la causa di separazione il giorno 24/ 06 il mio avvocato in quanto tempo mi puo dare la carta di separazione? Insomma dalla data di sentenza quando avrò il foglio di separazione dal mio avvocato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esercito la professione di Avvocato a Milano e dintorni.
      Meglio ricevere informazioni sulle tempistiche dei procedimenti pendenti a Napoli da parte del Suo Avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  772. Emiliano dice:

    Buongiorno avvocato e da circa tre anni che ho una relazione a distanza con la mia compagna che sta in sardegna ed io in toscana lei non sta più con suo marito da prima che ci conoscessimo e tornata con sua madre lei vorebbe venire a stare con me in toscana lei ha una figlia di 5anni con quest’uomo ma lui la stokerizza e ha usato violenza anche davanti la figlia non gli dà mantenimento e ancora non ha ottenuto la separazione la vorei portare qui a casa mia in toscana ma lui minaccia di fargli portare via la bambina pur avendo subito due denunce come posso fare mi aiuti la prego

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      consiglio di terminare il procedimento di separazione prima di rendere nota la Vostra relazione affettiva. La Sua compagna dovrebbe rivolgersi alle forze dell’Ordine e farsi assistere da un bravo avvocato specializzato in diritto di famiglia.
      Il mancato mantenimento, le violenze, le minacce, sono tutte circostanze che potrebbero anche giustificare un affidamento esclusivo della figlia alla madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  773. Antonella dice:

    Salve ho 29 anni i miei si sono separati quando io ne avevo 4 volevo sapere se posso fare causa a mio padre che non ha mai dato il mantenimento non si e mai preoccupato mi ha sempre trattato male volevo sapere se posso fare qualcosa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Antonella,
      lei può avanzare richiesta di risarcimento del danno nei confronti di suo padre che non ha provveduto al mantenimento. Ci sono parecchie sentenza che confermano tale diritto. Quello che si deve sostenere nel giudizio è un abbandono materiale e morale del figlio lasciato alle cure esclusive dell’altro genitore. In sede giudiziale potrebbe essere opportuno anche provare la sofferenza psicologica arrecato.
      Se il soggetto (il padre) è solvibile, io consiglio di procedere per gradi. Prima lettera di richiesta risarcitoria e poi azione in giudizio.
      Se vuole possiamo approfondire in studio (349.8197797 – 02.72022469). Il primo confronto in studio (oppure in videoconferenza) è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  774. Debora dice:

    Buonasera,il mio fidanzato si è separato dalla compagna con cui ha una figlia,da gennaio 2020.
    È stata lei ad allontanarlo dal tetto coniugale,poiché non andavano d accordo,nonostante lui,abbia cercato più volte di recuperare il rapporto ,per amore della figlia di 5 anni.
    Adesso lei chiede,oltre ad affidamento esclusivo, gli alimenti(cosa sacrosanta)se non fosse per il fatto che ha dichiarato di percepire 900 euro al mese,facendo figurare lui per quello maggiormente performante dal punto di vista salariale(lui ne guadagna 1200€).
    Peccato che la suddetta, percepisca dal suo datore di lavoro 2300,2400 al mese,di cui dichiarati in busta solo 900€Oltre a questo,non ha mai voluto sposarsi per usufruire dei bonus per ragazze madri(se non ho capito male)e non contenta ha assunto un avvocato tramite gratuito patrocinio..sempre in base alla sua busta.
    Io adesso vorrei sapere,curiosità mia,dato che lui ha un avvocato suo che lo segue..possibile che non sia possibile di fronte a un giudice,dimostrare che questa persona,ha uno stipendio da capogiro(visti i tempi che corrono),non dichiarando il suo vero percepito??possibile che una persona debba farla passare così a qualcuno che oltre a non avere considerazione del padre di sua figlia,non ha considerazione nemmeno per le istituzioni che offrono la possibilità a persone davvero in difficoltà economica per difendersi in aule di tribunale?grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in sede giudiziale se opportunamente motivata si possono delegare accertamenti alla Guardia di Finanza. Affermerei la circostanza nero su bianco nelle comunicazioni e nelle difese per iscritto costringendo la controparte a prendere posizione su queste affermazioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  775. Laura dice:

    Buongiorno io e il mio ex compagno ci siamo separati perche lui ha cominciato un comportamento adolescenziale… del tipo tornava alle 3-4 della notte senza avvisare… frequenta persone di 18-20 anni (lui ne ha 42).. Abbiamo due figli di 10 e 6 anni. La casa e di sua proprieta. Io voglio ritornare nella mia citta di origine a 70 km da qui. Le mie domande sono: 1. chi deve sborsare i soldi per la casa nella nuova citta visto che lascio libera questa di adesso 2. Non essendo sposata non ho diritto al mantenimento. Sto cercando lavoro ma e molto difficile. Come faccio a mantenermi se non trovo occupazione. 3. Lui non vuole separarsi tramite avvocati ma il rapporto e molto conflittuale. Se noi trovassimo degli accordi sul mamtenimento, degli accordi sui giorni per stare con i figli si potrebbe eventualmente metterli per iscritto davanti ad un notaio… grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non posso fornirle assistenza da Milano. Ma le consiglio di non uscire dalla casa familiare, che in sede giudiziale potrebbe essere assegnata al genitore collocatario dei figli sino a quando non avrà trovato una intesa con il suo compagno. La liberazione della casa familiare comporta un vantaggio economico rilevante per il suo compagno quindi deve riuscire ad ottenere ad una “moneta di scambio”. Si rivolga ad un legale in loco oppure al sottoscritto. Io posso assisterla anche da remoto (con videoconferenza ed altri strumenti) ma se mi vuole incontrare di persona diventa per lei molto complicato e forse antieconomico gestire le trasferte.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  776. Loris dice:

    Buongiorno io vivo a Milano e la mia fidanzata in Sicilia,lei ha una figlia di 5 anni per venire ha stare da me cosa dobbiamo fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in verità non avete obblighi giuridici. Nel senso che potete semplicemente vivere sotto lo stesso tetto ed iniziare un convivenza. Se la sua compagna ha una figlia immagino che sia collocata presso la madre (se i genitori sono separati). I problemi sorgono se il trasferimento della madre comprime sensibilmente il diritto di visita del padre.
      Se esiste un padre in Sicilia, direi che un matrimonio (il suo con la sua compagna) giustifica il trasferimento. Sempre che la sua compagna sia divorziata. Ma in verità non so neanche se esiste un padre … resto a disposizione per ulteriori approfondimenti qualora lei ritenga opportuno fornire ulteriori dettagli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  777. ludovico dice:

    buon giorno mi chiamo ludovico e vivo in germania….o una domanda molto intima da fare,io sono separato e la mia ex sta facendo di tutto per levarmi difitivamente mia figlia.in un modo bizzarro cioe mi spiego la mia ex sa che a me non piace fare dormire amici di genere uomo in casa mia fia a solo 14 anni e la mia ex ci a consentito al ragazzo di dormire insieme in un letto in cui anno fatto pure sesso.e quando mia figlia si trovava a caSa mia mi a detto papa sai mamma mi a consentito che il mio ragazzo puo dormire da me e io sono rimaso scoccato e o litigato con mia figlia cosi mia figlia se ne andata a stare da sua mamma,pero a dovuto lasciare il compiuter a casa mia perche e mio,qualcosa mi a detto di guardare nel compiuter e o trovato cose troppe brutte che mia figlia a fatto dei video tutta nuda e li a mandati alcuni di suoi amici come mi devo comportzare io ora come papa.dove vanno a finire in futuro questi video,io come papa sono molto preoccucato…per la mamma tutto questo e normale.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i comportamenti di sua figlia che lei ha descritto sono molto gravi.
      Potrebbero giustificare valutazioni negative della responsabilità/capacità genitoriali anche in sede giudiziaria.
      Sua figlia dovrebbe anche essere seguita da uno psicoterapeuta e questo percorso dovrebbe essere concordato tra i genitori; diversamente, imposto da un Giudice.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  778. Emanuela dice:

    Buongiorno, sono genitore divorziato, ho esigenza di vendere la casa coniugale assegnata a me perchè mia figlia è collocata presso di me. la proprietà è stata acquistata da entrambi i genitori, posso pretendere il 65% del ricavato. affinchè possa acquistare una camera per mia figlia?
    grazie
    Emanuela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      temo di avere necessità di ricevere maggiori informazioni.
      La informo in ogni caso che laddove Suo marito non voglia vendere l’abitazione familiare, Lei può incardinare un giudizio di divisione.
      Il ricavato della vendita, tuttavia, dovrà rispettare le quote di proprietà a meno che si trovi un accordo sul punto con il suo ex.
      Resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento. Il primo incontro (anche in videoconferenza se preferisce) non comporta costi a Suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  779. Bruna dice:

    Il mio ex vuole mandare mio figlio di dieci anni in vacanza da amici da solo io non sono d’accordo mi posso opporre?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Signora,
      come precisato, il forum è riservato agli utenti di Milano, Lodi, Pavia, Monza.
      Il tema comunque è interessante e di seguito mi permetto qualche considerazione: se non siete d’accordo sulla gestione del figlio vi è la possibilità di rivolgervi ad un Giudice con istanza ex art. 709 ter c.p.c.
      Non posso tuttavia negarle il rischio che un Giudice valuti negativamente la conflittualità tra i coniugi come dimostrato dall’impossibilità di prendere decisioni del genere (il figlio di 10 anni può andare in vacanza da amici senza la compagnia di un genitore ?). Non posso quindi escludere del tutto il rischio che un Giudice consideri il coinvolgimento degli assistenti sociali. Dipende dal Giudice al quale viene recapitata la domanda ed alcuni (abbastanza rigidi) utilizzano la “minaccia” dell’intervento degli assistenti sociali per cercare di indurre i genitori alla riflessione prima di avanzare una domanda giudiziaria. Io suggerisco un percorso di mediazione familiare prima di incardinare il giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  780. Melany dice:

    Buongiorno, ho 21 anni mi figlio ne ha 5 vive con la nonna paterna dato che gli hanno dato la tutela temporanea, volevo informarmi dato che gli assistenti sociali mi stanno chiedendo di lasciare il mio lavoro è la mia casa è andare a vivere più vicino a mio figlio. La mia domanda è: devo veramente lasciare tutto e riiniziare da zero o c’è un altra alternativa dove io posso riprendermelo!?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Signora,
      impossibile darle una risposta senza leggere le carte.
      Peraltro, il forum è riservato agli utenti di Milano, Lodi, Pavia, Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  781. Benedetto dice:

    Buongiorno
    io e la mia comagna ci siamo lasciati perché lei ha trovato un altra persona e con cui mi tradiva da tempo,abbiamo un bambino di 8 anni e la casa che è intestata a me per il 95% è ovviamente rimasta a lei..premetto che subito dopo il mio allontanamento lei ha cominciato a portare in casa il nuovo compagno non pensando secondo me al benessere del bambino. Adesso lei vuole intestarsi la casa e pretende da me che gli faccia da garante..può obbligarlo un giudice? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      semplicemente, un Giudice non può obbligarla a rilasciare una garanzia bancaria per un acquisto di un immobile da parte della Sua ex compagna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  782. Julia dice:

    divorziato da 5 anni con 2 figli, (11 e 14 anni) l’affidamento è stato dato alla madre, ma comunque la divisione dei giorni è uguale, nel senso che i bambini sono da noi 2 gg a settimana dopo scuola più il weekend, e viceversa dalla ex meglio il giorno dopo.
    Lei ha rifiutato ai tempi del divorzio la casa famigliare (perchè si frequentava con un altro uomo, causa del divorzio) e attualmente vive in affitto con l’assegno che versa il mio compagno, sia per il mantenimento che per la casa dove ‘vivono’ i figli.
    Le mie domande sono:
    – è giusto che la madre anche se parte più debole economicamente, (lavora comunque part time e percepisce stipendio) percepisca a pieno gli alimenti dei figli che passano e consumano i viveri nello stesso modo anche a casa del padre?
    -è giusto che se i figli son stati affidati alla madre passino comunque il tempo uguale in entrambe le case?
    -se un domani avremo un figlio, i figli del mio compagno potranno dopo la maggiore età venire quando vogliono nella nostra casa, o ci saranno delle regole?
    parlo chiaramente per un domani, pensando anche al tempo che mamma e figlio hanno diritto credo di trascorrere insieme.
    la ringrazio avoocato

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Giulia,
      tre domande, tre risposte:
      1) è giusto che la madre anche se parte più debole economicamente, (lavora comunque part time e percepisce stipendio) percepisca a pieno gli alimenti dei figli che passano e consumano i viveri nello stesso modo anche a casa del padre?
      Forse non è giusto ma cosa c’è scritto nel provvedimento del Giudice ? E su questo provvedimento che dovete parametrare le vostre valutazioni per vedere se non è stato rispettato quanto previsto con il divorzio. Immagino poi che vi sia una sentenza frutto di un divorzio contenzioso e non di un accordo tra i coniugi poi recepito dal Giudice in quanto in quest’ultimo caso la volontà del padre è stata manifestata nell’accordo.
      2) è giusto che se i figli son stati affidati alla madre passino comunque il tempo uguale in entrambe le case?
      Affidamento e collocazione abitativa sono due cose diverse: se nel provvedimento vi è scritto che i figli sono collocati con tempi paritetici presso la madre ed il madre oppure se il provvedimento ha previsto un diritto di visita del padre che coincide con il 50% del tempo con la madre, direi che padre e madre stanno soltanto rispettando quanto previsto con il divorzio.
      3) se un domani avremo un figlio, i figli del mio compagno potranno dopo la maggiore età venire quando vogliono nella nostra casa, o ci saranno delle regole?
      Questa circostanza dipende esclusivamente dalle intese che lei raggiungerà con il suo compagno. Il rapporto di un figlio con il padre, dopo la maggiore età, non viene regolamentato dal Giudice, quindi, dipende esclusivamente dalle decisioni di due persone maggiorenni (padre e figlio) e dal tipo di rapporto che questi ultimi hanno costruito nel tempo.
      Resto a disposizione per approfondimenti per i quali sarà comunque necessario leggere con attenzione le condizioni del divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  783. Luigi Perrone dice:

    Buongiorno Avvocato,
    sono di Milano, sono divorziato da 8 anni e verso gli alimenti alla mia exmoglie, che non lavora e a mia figlia di 26 anni.
    Da 2 anni mia figlia ha preso la residenza in Svizzera, non ha un lavoro a tempo indeterminato, ma fa lavoretti mentre cerca di imparare la lingua, da poco ho scoperto che convive con il suo ragazzo che la mantiene, ho provato a parlarne con la mia exmoglie chiedendole di riconoscere l’indipendenza di mia figlia, ma ha negato i fatti e mi ha intimato, tramite un avvocato, di fornire delle prove o continuare a versare il mantenimento.
    Posso procedere a richiedere legalmente la sospensione del mantenimento, dal momento che comunque posso provare che mia figlia è residente all’estero dal 2019 e che vive con il fidanzato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Carlo,
      il fatto che sua figlia viva conviva con il Suo fidanzato mi sembra abbastanza risolutivo: se sua figlia fosse veramente non autosufficiente potrebbe avanzare richiesta diretta nei suoi confronti ma non si giustifica più il pagamento del mantenimento in favore della madre.
      Occorre rispondere alle richieste dell’avvocato di sua moglie cercando di convincerlo a pervenire a più miti consigli anche per evitare se possibile le spese connesse ad una istanza di modifica delle condizioni del divorzio.
      Se lo desidera resto a disposizione per un primo confronto, anche di persona in studio se lo desidera. La prima chiacchera non comporta spese a suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  784. Giovanni Olivi dice:

    Buona giornata, una zia fa testamento con lasciato totale sia di immobile che conto corrente e titoli, non a nessun erede diretto, ma solo nipoti, può lasciare ad un solo nipote. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con il testamento, il nonno o lo zio possono decidere di lasciare, a uno o più nipoti, una parte qualsiasi del proprio patrimonio ma solo una volta soddisfatte le quote minime degli eredi legittimari (coniuge, figli o, in assenza di questi ultimi, genitori). Si tenga conto che le quote dei legittimari possono essere soddisfatte anche tramite donazioni eseguite in vita dal defunto.
      Quindi, in assenza di eredi legittimari, la zia può privilegiare un solo nipote in sede di testamento.
      Restiamo a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  785. Francesco dice:

    Buongiorno,
    Vi espongo il mio caso…Io e mia moglie ci siamo separati consensualmente a metà dicembre del 2020.(Abbiamo 3 figli) Lei ha voluto trasferirsi col lavoro e i due figli minori ( di 14 anni compiuti a giugno) nell’abitazione di sua proprietà esclusiva (e dove ha trasferito la sua residenza già dal 2018) presso i propri parenti in una città ad oltre 500km dall’abitazione coniugale. La figlia maggiorenne è rimasta con me. Negli accordi si è specificato un pò tutto, e l’affidamento dei due figli minori presso la madre. Ora, allo scadere dei sei mesi, mi arriva una missiva del suo legale che preannuncia la sua volontà di addivenire a divorzio e la sua intenzione di chiedere, laddove io non la conceda con iter consensuale, l’assegnazione della casa coniugale a me assegnata come da omologa del tribunale (tra l’altro, di mia esclusiva proprietà e con mutuo a me intestato e da me pagato). Ovviamente l’argomento di tale pretesa è di “essersi accorta” di presunti “gravi” problemi psicologici dei figli che, a quanto pare, vorrebbero tornare qui e pretendono di stare con la madre. Da quanto mi risulta, non vi sono ancora certificazioni o riscontri di tali danni, da quel che ho potuto constatare i ragazzi sono soltanto a volte malinconici. Preciso: sia io che mia moglie siamo autosufficienti sotto il profilo economico, perché dipendenti pubblici. In inciso: mia moglie avrebbe tutti i mezzi per trovarsi, anche in fitto, un’altra abitazione. Gradirei un vostro parere

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato agli utenti nei pressi dei distretti giudiziari dove opero abitualmente.
      In ogni caso, ciò che potrebbe indurre il Giudice a rigettare la richiesta della madre è il fatto che la residenza abituale dei figli minori non coincida più con la casa coniugale. Di poca rilevanza invece il fatto che la sua ex moglie avrebbe i mezzi per pagarsi un affitto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  786. Carmen dice:

    Buongiorno Avvocato, le scrivo perché mi trovo in estrema difficoltà e ho bisogno di un aiuto e capirci chiaro circa la sentenza accettata del giudice. Io e il mio ex compagno ci siamo lasciati e abbiamo una bambina di 2 anni e mezzo. Non siamo riusciti a trovare un accordo sulla gestione di nostra figlia e quindi siamo arrivati alle vie legali. Lui lavora su turni che cambiano di mese in mese e volte anche all’interno del mese stesso, io lavoro lun-ven su orario d’ufficio. Il giudice ha riportato quanto segue “considerati gli orari del padre della durata di 5 giorni, il padre potrà vedere la figlia al pomeriggio (dall’uscita del nido fino a cena) quando lavora di mattina e tenere la bambina con se a dormire dal pomeriggio in cui sta di riposo fino al giorno successivo accompagnandola a scuola e tenendola con se fino a cena, oltre 1 fine settimana al mese. Ora le mie domande sono due: 1) significa che io sto con mia figlia 3 fine settimana al mese indipendentemente dagli orari del padre. 2) posso spostarmi dalla citta di residenza i weekend o giorni di mia competenza? È da agosto 2020 che non mi lascia allontanare da lodi, consideri che io sono originaria di napoli e qui a lodi non ho nessuno se non mia figlia. Io ovviamente gli comunicherei per informazione gli spostamenti. Ho provato già a dirglielo ma mi dice che non mi lascia il permesso. Ho bisogno del suo permesso per andare dai miei genitori o per fare un weekend fuori porta con mia figlia? Mi aiuti la prego. Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovrei leggere il provvedimento comunque sembra che lei abbia diritto a tre fine settimana al mese con sua figlia (si vede che negli altri fine settimana il Giudice ha ritenuto che il padre debba lavorare). Per il resto, Lei può andare dove preferisce con sua figlia (è sufficiente che avvisi il padre e che non comprometta il diritto di visita di quest’ultimo).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  787. Molli dice:

    Salve,
    Mi sono sposata che ero piccola e non capivo molte dinamiche. Prima del matrimonio abbiamo acquistato una casa dando un anticipo ed e stata intestata a lui ( poiché mi diceva che era meglio nel caso in futuro volessimo acquistare altro) abbiamo la separazione dei beni, in seguito al matrimonio , ho provveduto io all’acquisto dei pavimenti mobili tutto ciò che era necessario e messo dei soldi su un conto in comune (per pagare l’extracapitolato) in questo conto arrivano i nostri stipendi e va giù il mutuo quindi che stiamo pagando insieme… deduco che io nel caso volessi terminare il mio matrimonio tutto
    Ciò a cui ho partecipato con i miei risparmi e i sacrifici dei miei genitori non mi resta niente vero? Neanche il mutuo che paghiamo insieme anche se non è intestato a me ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma il forum è destinato agli utenti di Milano, Monza, Pavia, Lodi. Il mio studio è a Milano e potrebbe essere antieconomico fornire assistenza nelle Marche.
      In ogni caso, considerato che lei pagava il mutuo nella misura del 50% occorre verificare se l’intestazione della casa coniugale in capo a suo marito sia riconducibile ad una simulazione contestabile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  788. Luca dice:

    Ho saputo dai miei figli che la mia ex moglie vuole fare dei lavori dentro casa,la mia domanda è lo può fare senza il mio permesso visto che la casa è di entrambi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la domanda è abbastanza complessa. Ritengo comunque che l’assegnazione della casa familiare sia riconducibile analogicamente all’usufrutto. E l’usufruttuario ha il diritto di apportare modifiche all’unità immobiliare nei limiti previsti dall’art. 896 cod. civ. che recita:
      “L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’ usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157)”.
      Pertanto, se l’usufruttuario si limita ad opere di “addizioni” e non cambia, cioè, destinazione d’uso, consistenza volumetrica o non apporti modifiche strutturali, ritengo che l’usufruttuario possa apportare modifiche all’appartamento senza dover chiedere autorizzazione al nudo proprietario.
      Utile ricordare anche che tra i soggetti legittimati a presentare richiesta di permesso di costruire o D.I.A. ci sono i titolari di un diritto reale di godimento e, dunque, di usufrutto. Nulla tuttavia è specificato con riguardo all’assegnatario dell’immobile, sebbene quest’ultimo possa essere paragonato al diritto in capo all’usufruttuario. L’assegnatario potrebbe quindi incontrare qualche difficoltà (burocratica) a presentare il permesso di costruire senza coinvolgere il proprietario. Tema quest’ultimo che merita ulteriore approfondimento normativo e giurisprudenziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  789. Federico dice:

    Buongiorno Avvocato allora mia madre nel 2007 con mio madre ha preso un credito bancario firmato da tutte e due però dopo anni di separazione che avvenuta nel 2013 oggi arriva a mia madre di pagare il credito che lei con centra niente chi lo deve pagare? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la separazione non ha effetti giuridici sui pregressi impegni finanziari dei coniugi formalizzati con istituti di credito.
      Occorre valutare se ci sono i presupposti per chiedere il rimborso all’ex marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  790. Barbara dice:

    Buongiorno sono mamma di un bambino di 4 anni, separata dal papà.
    Siamo seguiti da assistenti sociali da circa 3 anni, ad oggi lui non mi passa il mantenimento, non si interesse del figlio se non per venire a prenderlo nei giorni stabiliti dagli assistenti.
    Sono 5 mesi che ci siamo trasferiti a 30km di distanza da dove abita il papà e lui lamenta il fatto che quando ha le visite con il bambino debba sembra fare i viaggi lui avanti e indietro. Cosa che a me sembra giusta vista la partecipazione che ha nella vita del bambino no o meglio è il suo unico impegno visto che non fa altro. Io ovviamente mi sono opposta a ciò e vorrei sapere se ce una legge o qualcosa che dice che il genitore con diritto di visita non convivente con bambino della occuparsi dei viaggi per le visite.
    Attendo una risposta grazie!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      come lei mi ha riferito ci sono gli assistenti sociali che sono stati coinvolti nella vostra separazione. Poi vi è il problema del padre che non paga il mantenimento. Occorrerebbe poi comprendere le ragioni che l’hanno indotta a trasferirsi a trenta chilometri di distanza dal padre ma direi in ogni caso che quest’ultimo, se ci tiene veramente a stare con il figlio, debba solo armarsi di buona volontà e fare il padre, quindi, esercitare il diritto di visita con regolarità.
      Il trasferimento della madre in ogni caso è quasi sempre consentito soprattutto quando non è stato realizzato senza preavviso e quando non compromette irrimediabilmente il diritto del padre di stare in compagnia del figlio (magari lei si è trasferita perché ha trovato un aiuto da alcuni familiari oppure per ragioni lavorative ed in questi ultimi casi non è assolutamente contestabile la sua iniziativa).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  791. Tania dice:

    Buongiorno! Io sono divorziata da ben 12 anni, mio figlio ne ha 14,suo padre e in Spagna e quando si parla dei soldi dobbiamo sempre litigare…
    Il mio errore e stato quando abbiamo divorziato!
    Non avevo chiesto gli alimenti, addeso come devo fare? Aparte che mu sta dando 150 ero al mese solo da tre anni, come devo comportarmi grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      io esercito a Milano e “dintorni”. Mi sembra antieconomico per lei propormi come Suo difensore considerate le eventuali trasferte. E’ anche vero che oggi anche le udienze si tengono in videoconferenza con il PC quindi le distanze contano poco.
      Mi chiedo comunque come sia possibile che nell’accordo divorzile oppure nella sentenza di divorzio siano previsti solo 150 euro al mese per il mantenimento di suo figlio.
      In conclusione, Lei deve tutelare i Suoi diritti in giudizio con l’aiuto di un avvocato.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  792. Veronica dice:

    Buongiorno,

    avrei bisogno di alcuni chiarimenti, sono la quanto nuova compagna ( da circa 4 anni ) di un uomo divorziato con due bimbi.
    Volevo sapere se la ex moglie può obbligare in quale modo l’ex marito a trascorrere insieme Natale, Pasqua e compleanni ( estromettendomi ).

    Sull’ accordo di divorzio è riportato che ” i bambini trascorreranno in Natale con entrambi i genitori ”, fino a oggi la gestione è stata affrontata facendo trascorrere con noi il giorno della Vigilia e portando i bimbi il giorno di Natale dalla mamma per l’ora di pranzo.

    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la nuova relazione affettiva che lei ci riferisce suggerisce di apportare una modifica alle condizioni della separazione.
      Occorre anche leggere con attenzione la sentenza di divorzio. Il giorno di Natale, infatti, non è composto solo dal pranzo di Natale ed i figli potrebbero stare con il padre fino alle 15.00 (per esempio) per poi trascorrere il resto della giornata con la madre senza compresenza di entrambi i genitori per tutta la giornata.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  793. Lara dice:

    Buonasera io volevo un informazione,vorrei cambiare cognome a mia figlia dato che il padre non è presente da anni e io ho l’affidamento super esclusivo da un anno,posso farlo tranquillamente senza problemi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      la domanda per il cambio del cognome davanti al prefetto deve essere fondato su validi motivi e anche se può essere sottoscritta da un solo genitore è necessario l’assenso dell’altro genitore. La firma da parte di un solo genitore è prevista se l’altro genitore è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del giudice. Ma anche in questo caso l’esito della domanda non è scontato in quanto occorre dimostrare il pregiudizio ed il danno al minore derivante dal cognome del genitore escluso dalla responsabilità genitoriale.
      Si potrebbe obbiettare che sua figlia ha diritto al mantenimento e quanto diventerà maggiorenne potrebbe avere interesse ad avanzare richieste di mantenimento ovvero di risarcimento nei confronti del padre. Dettagli dei quali non siamo a conoscenza.
      Siamo a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  794. Giulia Pilar dice:

    Buongiorno, chiedo a titolo informativo. Abbiamo due bambini e non siamo sposati io sono disoccupata e ho tutta la famiglia a Livorno.
    In caso di separazione non avendo possibilità di rimanere in Lombardia posso andare a vivere coi bambini in toscana dai parenti per impossibilità di mantenimento sicuro per dove sono adesso ?
    Grazie Mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      lei ha diritto di trasferirsi ma deve anche salvaguardare il diritto del padre di esercitare il diritto di visita nel caso si interrompa la convivenza con quest’ultimo.
      Occorre evitare un trasferimento senza preavvisare il padre dei suoi figli (diversamente c’è anche il rischio di denuncia per sottrazione di minori) e senza un valido motivo. Quest’ultimo, per esempio, può essere riconducibile al fatto che a Livorno lei potrebbe lavorare mentre i nonni dei suoi figli si occupano dei bambini durante il giorno.
      Il mio consiglio (ispirato alle norme esistenti ed ai precedenti giurisprudenziali) è quello di motivare e costruire le ragioni che giustificano il trasferimento per cercare di soddisfare anzitutto la tutela della bigenitorialità con giustificazione della limitazione parziale di quest’ultima solo per validi motivi (ancora meglio, se questi ultimi sono connotati da rilevanza costituzionale).
      Consideri poi che in caso di interruzione della convivenza lei ha diritto all’assegno di mantenimento dei figli da parte dell’altro genitore e, se la casa familiare risulta di proprietà di uno dei due genitori o di entrambi, il genitore collocatario dei figli ha diritto di ricevere la casa in assegnazione sino all’autosufficienza economica di questi ultimi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  795. Paola dice:

    Buongiorno ho avuto una relazione extraconiugale dal quale è’ nata una bimba che porta il nome di mio marito , ora l ex amante che vive con i genitori ha precedenti per droga e non lavora rivendica la sua posizione cosa potrebbe succedere ?? Grazie mille dell aiuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la madre naturale potrebbe chiedere che venga riconosciuto in giudizio il rapporto di figliazione.
      Per comprendere se questa iniziativa possa anche avere effetti sulla collocazione della minore (e in subordine sul diritto di visita della madre) occorre esaminare con attenzione tutti i fatti che caratterizzano la vicenda da lei descritta. Difficile comunque che un Tribunale sradichi una minore dalla famiglia in cui è cresciuta.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  796. Daniela dice:

    Salve sono proprietaria di una casa ma il mutuo è diviso al 50% con il mio compagno con il quale pero convivo saltuariamente in quella casa ..
    Lui vive quindi nella mia casa in caso di rottura del rapporto posso mandarlo via da casa mia ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non avete diverse intese relative alla proprietà dell’immobile (che lei mi riferisce intestato a lei ma con mutuo cointestato con il suo compagno), direi che si può sostenere che la partecipazione per le spese di mutuo sia riconducibile ad un aiuto per il menage familiare.
      Quando e se deciderà di interrompere la relazione affettiva, la prassi giudiziaria prevede che lei conceda un congruo preavviso al suo compagno per liberare l’immobile (consiglio di farlo con raccomanda con ricevuta di ritorno).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  797. stefania dice:

    buongiorno,

    il mio compagno ha convissuto per 2 anni circa con la sua compagna, non si sono mai sposati, non hanno figli ma la casa è cointestata al 50% e il mutuo anche.
    visto che la sig.ra si è appropriata della casa vivendoci con i figli avuti da un’altra relazione e cambiando le serrature non dando più la possibilità di entrare al mio compagno, lui che continuava a pagare metà della rata del mutuo, adesso che sono in causa la sig.ra ha deciso di accollarsi lei tutta la rata. questo fatto può danneggiare il mio compagno cioè a dire, può non ricevere più il risarcimento di tutto quello che ha pagato e che sta ancora pagando senza poter usufruire dell’immobile (rate mobili + mutuo) e quindi può lei non pagare l’indennità di occupazione di lei e dei figli e da poco anche del nuovo compagno, che lui ha richiesto come risarcimento danni oltre a tutto il resto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste una iniziativa giudiziaria che a mio avviso il suo compagno doveva fare subito e che può fare anche adesso: un atto di divisione di fronte ad un Giudice. La legge non obbliga nessuno a rimanere comproprietario di un immobile. Se poi in giudizio le parti si mettono d’accordo sulle questioni economiche il problema si risolve in fretta, diversamente la casa viene venuta all’asta ed il ricavato viene ripartito tra i comproprietari.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  798. Alessio dice:

    Ciao sono Alessio,ho una bambina di 4anni e sono separato da circa sei mesi,con atto già omologato,non mi trovo d’accordo su quanto ripartito come mantenimento alla bambina,ho un reddito medio sui 1500€,mi trovo a versare 400€ al mese.Vorrei sapere se è una giusta ripartizione oppure no,considerando che ho un affitto di casa da 400€ in quanto lei è andata via da casa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovrei leggere le carte per dare un giudizio sulla correttezza o meno del provvedimento giudiziale.
      Se vuole resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  799. Martina dice:

    Buongiorno,

    un mio caro amico si sta separando dalla sua compagna dopo 8 anni di storia e 3 di convivenza. La casa è stata pagata al 50 come anche il mutuo ma sia casa che mutuo sono intestate a lei. Come può lui fare valere i suoi diritti? La casa va a lei a livello legale se non si accordano?

    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la revocatoria della donazione indiretta (nel caso da lei descritto la cointestazione della casa tra coniugi rientra in questa fattispecie), può essere giustificata per ingratitudine (anche tra coniugi). Ma in questo caso la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave (che giustifica la revocatoria) solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante. In pratica, deve sfociare in un’offesa all’onore e al decoro della persona che si concretizzi in una manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità di questo. Così si è espressa la cassazione nel 2018.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  800. Marwa dice:

    Buongiorno ho un quisito se mi potete aiutare…il mio compagno o ex compagno perché ci siamo lasciati da poco(le condizioni i problemi le pressioni)lui è tutt’ora sposato legalmenTe,abbiamo due figlie piccole insieme e adesso a giorni dobbiamo comprare casa che intesterà a me con usufrutto delle due bimbe avute insieme…premetto lui ha già due figlie(vipere)dal matrimonio …sotto che forma è preferibile i passi i soldi dell’acquisto senza che loro vengano a reclamare niente ne adesso ne in futuro come eredità ecc??
    Ps:Stiamo insieme da 12anni

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      quello che il padre delle sue figlie vorrebbe fare è a tutti gli effetti una donazione.
      Le figlie nate dal matrimonio e quelle del rapporto con lei intercorrente hanno uguali diritti.
      Nessuno potrà essere privilegiato. L’unica che non ha diritti successori in questa complessa situazione è proprio lei signora. Quindi in caso di premorienza del suo compagno dovete solo augurarvi che i movimenti di banca non vengano analizzati con attenzione dagli eredi (le sue figlie, le figlie nate dal matrimonio che ci ha descritto e dalla moglie del suo compagno). Per una analisi più dettagliata e mirata ad evitare problemi di collazione e revocatoria, occorre ricevere maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale del suo compagno.
      Ricordo che la collazione è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria – intesa come l’insieme dei beni che saranno oggetto di eredità – tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. Le donazioni fatte dal defunto quando era in vita possono infatti incidere anche significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal defunto, sia, di conseguenza, sull’entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi. Con la collazione, la legge intende pertanto ripristinare, a favore dei parenti più stretti del defunto, l’uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  801. Elisabetta dice:

    Buongiorno, mi chiamo Elisabetta. Il giorno 10 gennaio di quest’anno io e il mio ex fidanzato ci siamo lasciati per un continuo tradimento da parte sua oltretutto mettendo a rischio sia la mia che la salute di un mio zio ammalato visto il dramma COVID. Inoltre la sua attuale fidanzata commenta in modo sgradevole la mia persona sui social. Tengo precisare che questa rottura mi sta sconvolgendo molto obbligandomi ad andare anche da uno psicologo perché ho perso molto peso devo prendere degli ansiolitici. Avevo chiesto delle scuse da parte di entrambi per poter tornare alla serenità ma questo non si è mai verificato posso fare causa ad entrambi ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ingiurie e diffamazione possono giustificare una causa di risarcimento del danno se Lei ha subito un pregiudizio tramutato in una vera e propria sofferenze psico-fisica accertata in ambito medico-legale.
      Il semplice tradimento, di per sé, non giustifica un risarcimento del danno. Quest’ultimo matura soltanto quando il tradimento, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento provocate nell’altro coniuge/fidanzato, si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto. La risarcibilità, quindi, potrebbe trovare applicazione nel caso in cui vengono violati alcuni diritti fondamentali: diritto alla dignità; diritto alla salute; diritto all’onore.
      Solo un approfondito del caso di specie ci potrebbe permettere di verificare se nel suo caso sussistono i presupposti del risarcimento del danno.
      Restiamo a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  802. Marilena dice:

    Buongiorno,
    Sto affrontando una separazione giudiziale, in cui dopo l udienza presidenziale mi è stata assegnata la casa coniugale, di proprietà del mio ex compagno, con collocamento xella bambina, e 400 euro di mantenimento. In più il giudice ha nominato ctu fiscale per il mio ex. Ora stiamo tentando un accordo perché stanchi entrambi e volevo sapere visto che il mio ex, si offre di acquistare una casa per me e nostra figlia, in modo da lascirgli la coniugale, come posso tutelarmi? E quanto mantenimento posso chiedere considerando che il mio reddito è di 1000 eurp ed il suo di 3000,oltre a beni immobiliari?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      c’è un legale che l’assiste immagino. Dovrebbe fidarsi del consiglio di quest’ultimo.
      In ogni caso, se la nuova casa viene intestata a Lei direi che occorre valutare i vantaggi rispetto all’assegnazione della casa coniugale da parte di un Giudice (temporanea sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica di sua figli).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  803. Elena dice:

    Buongiorno, ho convissuto per 4 anni con il mio compagno. La relazione purtroppo si è conclusa, in modo pessimo. Ho ancora vestiti e mobili di mia proprietà da recuperare, ma lui mi nega l’accesso dicendo che imballerà e spedirà tutto. Io non desidero che i miei effetti personali vengano toccati da altri. Come posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’accesso all’abitazione privata del Suo compagno, senza benestare da parte di quest’ultimo, comporta violazione di domicilio.
      Se non vuole che i suoi effetti personali vengano toccati dal Suo ex, potete provare a cercare un compromesso nominando di comune accordo la persona che si occuperà di asportare i suoi effetti personali ed il mobilio.
      Utile anche una diffida che preveda il termine entro il quale dovranno essere restituiti i suoi effetti personali ed il mobilio riservandosi di agire per appropriazione indebita in caso di mancato riscontro.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  804. Lola Lucia dice:

    Buongiorno, sto acquistando casa a mio figlio, convive ed ha un bambina di pochi mesi, vorrei tutelarlo perché in caso di separazione non avrebbe le condizioni economiche da potersi permettere un altra abitazione. Stavo pensando di tenermi L usufrutto, questo lo tutelerebbe in caso di separazione ? O non serve a nulla
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      conservare l’usufrutto della casa in cui poi lei farà entrare suo figlio, la sua compagna e suo nipote, direi che non la tutela innanzi ad un futuro provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli.
      Prevale la situazione di fatto: il diritto di abitazione, infatti, lei lo concederebbe alla famiglia di suo figlio conscio del fatto che esiste anche un minore con dei diritti da salvaguardare in base alla legge italiana.
      Già solo per questa ragione, laddove suo figlio voglia interrompere la relazione affettiva ci sarebbero i presupposti affinché il genitore collocatario dei figli possa chiedere l’assegnazione della casa familiare. Ci sono varie sentenze sul punto che legittimano la riduzione del diritto del proprietario o dell’usufruttario per tutelare il genitore collocatario dei figli – soprattutto quanto il proprietario o l’usufruttuario coincidano con una parente della famiglia che vive nell’abitazione oggetto di contesa -.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  805. Giordano dice:

    Buongiorno Avvocato, mi sono separato 7 anni fà (mai sposato) e nella casa di comproprietà ci vive lei e i nostri figli. io partecipo al loro mantenimento ma vorrei farle una domanda: si sono rotti i rubinetti della casa e una parete è scrostata, da intonacare. Essendo parti non strutturali e io per molti anni non potrò tornare in possesso della mia parte, sono obbligato a partecipare a queste spese?
    La ringrazio in anticipo
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per rispondere alla Sua domanda dovrei visionare gli atti della separazione.
      In ogni caso, di solito, le spese ordinarie di manutenzione competono al genitore che abita la casa coniugale con il figlio e quelle straordinarie a chi risulta proprietario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  806. Beatrice dice:

    Buongiorno,
    Convivo con mio compagno in una casa intestata a lui con mutuo che va sul suo conto , ma di cui io do sempre la metà.
    Abbiamo un figlio di 12 anni . Non siamo sposati.
    I rapporti sono molto tesi e vorrei che lui uscisse di casa, ma lui non sente ragione . Come posso mandarlo via di casa ? Premetto che mi offende denigra ed insulta in continuazione, percui non ci sono i presupposti per una crescita in un ambiente sereno per il bambino. Quanto mi costa intraprendere una azione legale in tal senso nei suoi confronti ? La ringrazio B.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Barbara,
      in sede giudiziale Lei otterebbe (senza dubbi) il rispetto di alcuni diritti nella sua qualità di madre: assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli; mantenimento dei figli; regolamentazione del diritto di visita del padre.
      Di solito, dopo la prima lettera dell’avvocato anche un padre “ostinato” perviene a più miti consigli.
      Mi può contattare telefonicamente per avere le indicazioni relative alle spese legali. Comunque se raggiungiamo un accordo potremmo sicuramente contenere le spese legali.
      Se lo desidera (senza impegno) mi può contattare al numero 349.8197797 oppure in studio al n. 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  807. Eugenio dice:

    Buongiorno mi chiamo sivieri Eugenio sono ormai divorziato pago mensilmente gli alimenti miei figli La mia domanda è in questo momento ho bisogno di mettermi a posto i denti mi stanno cadendo e non ho i soldi per andare dal dentista potrei bloccare gli assegni per i figli e mettermi a posto i denti premetto che la separazione divorzio non è stata colpa mia visto che sono dovuto uscire di casa per una colpa che non ho visto che la giustizia tutte dalle donne premetto che lei mi ha tradito che incinta di mio figlio grazie alla giustizia italiana sono dovuto uscire di casa io

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che anche i vostri figli non hanno colpe per la vostra separazione.
      Se comunque sussiste una grave motivo l’assegno può essere ridotto ma la riduzione deve essere ammessa da un Giudice. In difetto di provvedimento giudiziale dovrebbe trovare una intesa con la Sua ex moglie.
      Potrei fornire ulteriori informazioni dopo avere appreso l’età dei suoi figli e la loro situazione scolastico/lavorativa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  808. Elena Mea dice:

    Buongiorno
    Il mio ex non vuole togliere la residenza dalla abitazione dove vivo.
    Ho fatto domanda all’anagrafe ma mi hanno detto che i tempi sono lunghissimi perché devono uscire i vigili a controllare che lui effettivamente non viva più con me.
    Nel frattempo io non posso fare l’isee perché sono nel suo stato di famiglia e non ho entrate in quanto ho perso il lavoro a marzo 2020 e ho finito la disoccupazione.
    Vorrei sapere se c’è un modo per uscire da questa situazione.
    Potrei chiedergli un risarcimento per tutti i bonus statali a cui non ho e a cui non potrò accedere fino a quando lui risulterà residente da me??
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      ha mai fatto una diffida al Suo ex intimandogli per iscritto di cambiare residenza.
      In questa diffida è sicuramente opportuno ricordare che chi dichiara una residenza diversa da quella reale commette il reato di Falso. La Cassazione penale (sentenza n. 29469/2018) ha ricompreso la falsa dichiarazione di residenza all’interno del reato di “Falso ideologico” previsto all’articolo 483 del Codice penale per il quale è prevista la reclusione fino a due anni (se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi).
      Dopo la diffida, se il suo ex non cambia residenza, reputo che sia anche coerente e giustificata un’azione di risarcimento del danno per il nocumento economico che Lei sta subendo correlata alla residenza fittizia del Suo ex marito. Ovviamente nella diffida preciserei anche quest’ultima circostanza.
      Queste iniziative che si sommano ovviamente alla indispensabile segnalazione presso l’anagrafe comunale.
      Restiamo a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  809. Marco dice:

    Buonasera, purtroppo abito da anni in un paese che non mi fa sentire bene, sto morendo dentro, sto cadendo in depressione. Abito a casa della mia compagna, ed abbiamo una bambina di 3 anni. Abbiamo sempre contributo in parti abbastanza uguali alle spese( dico abbastanza perché io avendo lo stipendio più alto,mettevo qualcosa in più..). Ora le cose non vanno bene , non sopporto più di vivere in una zona artigianale in un luogo turistico, non mi sembra il posto adatto dove far crescere la mia bambina. La mia compagna non è dell’idea di cambiare casa e mi ha invitato ad andarmene per trovare la mia felicità…come scritto prima, tutte le spese di casa , come ad esempio il divano, la lavatrice, l’aspirapolvere, le abbiamo sempre sostenute con la cassa comune, ora mi ritrovo ad andarmene con uno zaino… la mia domanda è la seguente , la mia compagna dovrebbe liquidarmi con una somma di denaro ? Dopotutto qualsiasi oggetto rimane a lei, non possiamo tagliare a metà tutte le cose che abbiamo acquistato negli anni, né tantomeno lasciare la mia bambina senza lavatrice aspirapolvere ecc…in che modo potremmo procedere senza giungere alla discussione? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anche in caso di convivenza la Legge prevede che la casa familiare venga assegnata (con i mobili che l’arredano) al genitore collocatario dei figli.
      Il consiglio è quello di disciplinare con apposito ricorso congiunto presso il Tribunale, il suo diritto di visita ed il mantenimento di sua figlia, quest’ultimo tenendo in considerazione che Lei dovrà sostenere le spese per un affitto. Solo una riflessione in più: a San Zeno Naviglio vive sua figlia di 3 anni quindi suggerisco di non trasferirsi troppo lontano da tale località. Per almeno venti anni o più sua figlia avrà ancora bisogno di lei.
      In questi frangenti mi permetto anche di consigliare un supporto psicologico per entrambi i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  810. Eddy dice:

    Buongiorno.
    La mia ex compagna mi ha lasciato ed è andata a vivere con il suo nuovo compagno e le mie 3 bambine in un residence in cerca di una casa in affitto.
    Domanda: Considerato che la casa dove vivevamo e dove pago il mutuo è intestata solo a me e loro risultavano altrove, a qualche diretto di rivalsa o comunque potrebbe tornare all’attacco per casa?
    resto in attesa..
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Non credo di porterla aiutare (esercito principalmente a Milano). Comunque se la sua compagna si consulterà con un legale molto probabilmente riceverà il consiglio di fare immediatamente ritorno nella casa familiare sulla quale potrebbe avere diritti di abitazione (con i figli) in caso di assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli. Se invece non farà ritorno in quella abitazione perderà ogni diritto di chiederne l’assegnazione. A meno che si sia allontanata per motivi gravi che possano giustificare il temporaneo allontanamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  811. Pasquale dice:

    Mia figlia. Minore è stata colocaata prso la mia abitazione e nonostante il cambio di residenza la mia ex continua a prendere gli assegni e nn vuole firmare la dovuta documentazione per poter girare a me gli assegni cosa si fa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è sicuramente vero che gli assegni familiari spettano al genitore collocatario dei figli.
      Occorre, tuttavia, verificare che con i provvedimenti giudiziari (separazoone conseunsuale e/o giudiziale, divorzio congiunto e/o giudiziale) non siano state previste disposizioni diverse con riferimento alla percezione di assegni.
      Fatte queste verifiche, si può agire con atto di precetto e, in seguito, pignoramento (anche presso il datore di lavoro del coniuge) per chiedere gli importi maturati a titolo di assegno di mantenimento non versati al genitore non collocatario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02..72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  812. ross dice:

    Buonasera,
    in caso di genitori separati, come ci si deve comportare in caso di dad del figlio e possibilità di uno dei due genitori di gestirlo anche se non è previsto dall’accordo di separazione ? ho letto ovunque che piuttosto che lasciarlo ai nonni, in questa situazione emergenziale, è preferibile che venga gestito dal genitore in smart working.
    E’ corretto ? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anche in caso di DAD, con riferimento alla collocazione dei minori ed all’esercizio del diritto di visita, non sono previste diverse indicazioni rispetto a quelle indicate negli accordi di separazione e/o divorzio.
      E’ anche vero però che in taluni casi si può agire in giudizio per chiedere una modifica delle condizioni della separazione laddove la collocazione dei minori non soddisfi gli interessi di questi ultimi come per esempio quando la collocazione comporti molte ore con persone e/o familiari diversi dal genitore collocatario ed in presenza di un genitore non collocatario più disponibile per occuparsi dei minori.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  813. Adriana dice:

    Salve avvocato sono una mamma con una bambina di tre anni e mezzo che non va ancora al asilo perche a settembreho rifiutato un posto in un asili lontano da casa mia e diverso da quello che avevo infocato nel iscrizione al asilo quindi impossibilitata di portarci la bambina ho rifiutato adesso da sei mesi sono in crisi con mio marito che in questi mesi mi ha fatto violenza psicologica e fisica per un mio adulterio lui mi ha chiesto la separazione adesso ma io sono senza lavoro e nn ho un avvocato ho la bambina con me in casa siamo comproprietari dell casa coniugale e anche del mutuo possono togliermi il collocamento di mia figlia perché sono senza lavoro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      cerchi un avvocato a Brescia che possa aiutarla. Se non sa come pagarlo ci sono gli avvocati iscritti alle liste di gratuito patrocinio che possono assisterla.
      comunque si ricordi che lei ha il diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento per sua figlia. Magari sarà più difficile ottenere un mantenimento personale ma chieda anche quello in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  814. Mario dice:

    Buongiorno

    Volevo promuovere un indagine finanziaria di controllo sul conto di mia nonna.
    Mio padre è morto e restano 2 fratelli e una sorella.
    La sorella è avida e so che da anni ha la delega sul conto di mia nonna , la quale prima era al fratello più affidabile.
    La mia domanda è posso avviare una indagine finanziaria di controllo sui prelievi del conto di mia nonna? Sono sicuro che lei prelevi tutta la pensione e si nasconda i soldi come è già successo. Palesemente un giorno mi disse che a me non spettava nulla perché io non sono parte della famiglia e che avrebbe fatto sparire tutto. Infatti così sta succedendo.
    Come potrei muovermi ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli eredi legittimi, per intendersi, i figli ed il coniuge della persona deceduta, ma nel suo caso, anche Lei, considerato che in virtù dell’istituto della rappresentazione, lei ha uguali diritti, a livello ereditario, a suo padre, potrà avanzare richiesta, personalmente o tramite un avvocato, alla banca per chiedere i movimenti del conto intestato al nonno. Di solito io avanzo questa richiesta per gli ultimi tre anni di movimenti ma si può fare richiesta anche per gli ultimi dieci anni. Ovviamente la banca chiede un rimborso delle spese vive per raccogliere queste informazioni.
      Se, dopo la disamina di questi documenti si evincono delle irregolarità si può valutare se agire in giudizio nei confronti dell’erede che ha beneficiato di una quota di eredità superiore a quella che gli spetterebbe per Legge.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (3498197797)

      Rispondi
  815. IVANOM91 dice:

    Buongiorno giorno avvocato volevo chiedere un informazione io ho avuto una figlia con la mia ex fidanzata non siamo sposati, poco prima che la bambina fece un anno ci siamo lasciati per adulterio nei miei confronti da parte della mia ex. Da quel momento la mi oa ex non mi ha mai fatto tenere la bambina con me neanche per qualche ora ma dovevo vederla in sua presenza anche in luoghi come casa sua o in presenza del suo compagno …. tutto questo senza una sentenza di un giudice io nel mio piccolo siccome lavoravo con poca continuità passavo qualche soldino per mia figlia ma mai ho avuto la possibilità di tenerla con me ora mi è arrivata una lettera del suo avvocato dove mi chiede arretrati e che vuole togliere il mio cognome alla bimba come posso procedere? Grazie per la pazienza distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se Lei è di Roma cerchi un avvocato a Roma senza esitazioni.
      In giudizio verrà regolamentato il collocamento della minore, l’affidamento di quest’ultima, l’ammontare dell’assegno di mantenimento e non ultimo il diritto di visita del genitore non collocatario di Sua figlia.
      Di solito, un Giudice non stabilisce importi inferiori ad 250,00 al mese per ogni figlio, oltre al rimborso delle spese straordinarie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  816. C.C. dice:

    buongiorno,
    11 anni fa mi sono lasciata con un uomo con cui dovevo sposarmi, abbiamo una casa mia al 30% e sua al 70%, siamo cointestati nel mutuo che paga lui, i miei genitori sono garanti del mutuo. Lui ha sistemato la casa ed entrerà a viverci a breve, io voglio essere liquidata e tolta dal mutuo e dalla proprietà ma lui fa finta di niente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      semplicemente … il comproprietario non può fare finta di niente. Esiste la possibilità che si arrivi addirittura alla vendita all’asta dell’immobile se il suo ex non si vuole mettere d’accordo. Lo strumento giudiziario è un atto di divisione. Di solito, dopo la lettera dell’avvocato il comproprietario potrebbe essere indotto a fare un’offerta economica per diventare proprietario esclusivo.
      Se vuole possiamo approfondire (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  817. stefano dice:

    Buongiorno;
    sono separato da tanti anni e mensilmente verso assegno di mantenimento per figlia.
    La mia ex compagna (non eravamo sposati), andrà a convivere con una nuova persona.
    l`assegno di mantenimento di nostra figlia rimane invariato? se si cosa devo fare per attivare iter? basta mettersi d accordo tra le parti?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Stefano,
      il mantenimento per Sua figlia è sempre dovuto anche in caso di nuova convivenza della madre di sua figlia.
      Un eventuale riduzione per difetto dell’assegno dipende da quali concreti vantaggi economici potrà trarre dalla nuova convivenza la sua ex compagna.
      Occorre anche leggere tutte i precedenti provvedimenti ed accordi per verificare su quali presupposti avete quantificato l’ammontare del mantenimento in favore di sua figlia.
      Le consiglio, tuttavia, di rivolgersi ad un difensore in loco, io esercito a Milano e dintorni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  818. Marcela Caiza dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Premettendo che sono Ecuadoriana, mio padre ci ha comunicato che avrà un figlio con un altra donna.
    Lui è legalmente sposato con mi madre. Mi madre è casalinga e non possiede nessun reddito. La casa dove viviamo ha il mutuo a nome dei due. Mia madre ha quasi 60 anni. Come dobbiamo comportarci legalmente? Attualmente io e mia sorella a causa della pandemia non abbiamo più lavoro. Può buttarci fuori di casa? La prego per favore di aiutarci.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da dove ci scrive Marcela ?
      Occorre valutare una separazione dei coniugi con richiesta di assegnazione della casa coniugale (quindi, con richiesta che sia il padre ad uscire di casa).
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  819. Carlotta dice:

    Buon giorno
    vorrei separarmi da delle sorelle nonché parenti ,i quali per costruire una comproprietà anche se c’è un testamento un po’ particolare perché non assegna , hanno fatto fare variazioni catastali a un geometra inoltrando una mia firma falsa e un documento scaduto , questo atto sembra sia stato effettuato dal marito di una sorella . Mi dicono , notai, che anche uno solo può far fare variazioni catastali . Mi domando ma devo accettare tale falsa variazione e accatastamento e pagare nella misura di 1/3 imu tari tasi per immobili inabitabili ma non resi da loro non abitabili ? Devo pagare nella misura di 1/3 tale geometra da loro ( cognato?) istituito ? Non riesco a capire ed accettare il senso ne della comproprietà che utilizzano per farmi pignoramenti di ogni genere perché mi oppongo ad essa e alle loro volontà senza risultati però ! Ne il senso di effettuare accatastamenti e variazioni catastali senza consenso o accordo ! Ma poi occorre accordo per dividersi se no si va in causa sulla base dei loro accatastamenti anche ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sono disponibile per un confronto telefonico se lo desidera.
      Occorre comprendere i suoi obbiettivi. Se non vuole accettare l’eredità si può formalizzare tale rinuncia con accrescimento delle quote degli altri eredi. Se vuole invece beneficiare dell’eredità vorrei capire con quali scopi.
      Se vuole ci possiamo sentire per un approfondimento (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  820. Isabelle dice:

    Come si fa quando il padre abita a l’estero e adesso con il Covid il figlio si rifiuta a fare un test COVID per il rientro in Italia dopo il week-end? Il papà non ha la possibilità di rimanere in una stanza d’albergo tutto il week-end, la madre non vuole sapere niente. Anche per le vacanze di pasqua visto che c’è lokdown il padre non può prendre il figlio da lui a l’estero cosa si deve fare? La madre non vuole tenere la propria figlia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non mi risulta che ci siano divieti di trasferimento (anche transfrontalieri) che facciano maturare i propri effetti anche con riferimento al diritto di visita dei figli da parte del genitore non collocatario.
      Per il resto mi spiace ma faccio fatica a comprendere tutti i suoi quesiti. Sono disponibile per un confronto telefonico. La madre ed il padre dove vivono e risiedono ?
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  821. Sal dice:

    Buongiorno Avvocato ,
    sono divorziato legalmente ed ho due figli uno 19 anni e uno di 16 anni.
    Io mi sono trasferito in UK , e mio figlio minore ha deciso di vivere con me e si e’ trasferito , purtoppo il figlio maggiore per via dello studio e’ stato costretto a rimanere con la madre.
    La madre da quest’anno convive con il suo nuovo compagno e quindi sta creando un pregiudizio visto che mio figlio vive con loro.

    Mio figlio tra qualche mese si trasferira’ anche lui qui in UK con me e quindi mi ponevo questo quesito.
    L’assegno di mantenimento che io sto pagamento per mio figlio maggiore visto che vive in italia con la madre , quando si trasferisce qui in UK , la madre e’ tenuta ha versare l’assegno di mantenimento ?
    Premetto che mio figlio maggiore verra’ in UK per studiare e lavorare ma vivra’ con me.

    Cordiali saluti
    Sal

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’obbligo di mantenimento del figlio a carico del genitore non collocatario viene meno laddove il figlio (maggiorenne) decida di vivere con il genitore onerato dell’obbligo di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  822. Loredana Giampa' dice:

    Salve il mio compagno ha fatto da garante alla sua ex moglie lei ovviamente non ha pagato nulla ed ora tocca a lui pagare…vorrei sapere può rivalersi sull’attuale marito di lei visto che lei non lavora? grazie mille
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i debiti sono contratti a titolo personale e non estendono i propri effetti su soggetti che non hanno contratto quel debito, salvo che questi ultimi siano comproprietari di beni con il debitore con possibilità dei creditori di quest’ultimo di aggredire i suindicati beni in comproprietà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  823. Laura Pirelli dice:

    Buongiorno, posso denunciare e magari chiedere il risarcimento a una donna che ha chiamato in ospedale alla mia insaputa chiedendo informazioni su come stava mio marito( ricovero per covid )ovviamente facendosi passare per una parente o addirittura per me sua moglie ? L’unico legame è un bambino non riconosciuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non credo ci siano gli estremi per una denuncia e/o un risarcimento.
      Se Suo marito è il padre naturale direi anche che si tratterebbe di un legame di una certa rilevanza che giustifica una visita in ospedale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  824. Francesca dice:

    Buongiorno,
    Ho una separazione consensuale già omologata. Per evitare una giudiziale, ho acquistato io la nostra casa dove ora risiedo con la bambina. Casa mia é piena di cose del mio ex marito. Più volte gli ho chiesto a voce o tramite messaggi, di venire a prendersele. Ma lui non lo fa. Ho impacchettato tutto bene e messo in magazzino. Ma non riesco nemmeno ad entrarci ormai ed io necessito di ulteriore spazio. Come posso obbligarlo a prendersi le sue cose? Lui ormai ha casa sua da mesi e il rogito di casa mia duale a Novembre.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      farei una diffida stragiudiziale indicando la data ultima entro la quale dovrà ritirare gli oggetti che sono di proprietà del Suo ex. Non mi riferisco agli arredi ovviamente che molto probabilmente le sono stati assegnati insieme alla abitazione coniugiale. Nella diffida preciserei che se entro sessanta giorni non provvederà all’asporto Lei farà trasferire il tutto in un deposito con servizi di magazzinaggio pagando solo il primo mese di canone e specificando che non sarà assolutamente responsabile di quello che accadrà ai predetti beni in caso di mancato pagamento (da parte di Suo marito) degli ulteriori canoni. Poi specificherei che agirà in giudizio anche per il pagamento del canone per il predetto deposito.
      Quest’ultimo ritengo che sia un approccio prudenziale ma potrebbe anche essere più aggressiva: inviare la predetta raccomandata sempre con ricevuta di ritorno e precisare che dopo 60 giorni, i beni mobili verranno recapitati all’indirizzo del suo ex e scaricati davanti a casa sua se lui non sarà disponibile a riceverli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  825. Giovanni dice:

    Buonasera,
    mi sto per separare da mia moglie e abbiamo un figlio di 3 anni. Inizio ad avere dei dubbi che il figlio sia effettivamente mio e vorrei richiedere un test del DNA. Mia moglie ha già detto che si opporrà in ogni modo a tale richiesta. Tengo a precisare che non ho alcuna prova di eventuali tradimenti.
    Per avviare la pratica ti disconoscimento della paternità ed effettuare il test del dna è sufficiente una mia richiesta basata su un mio semplice dubbio oppure il giudice richiede delle prove concrete?
    Nel caso il giudice approvi tale richiesta ma la madre si opponga fisicamente al prelievo dei campioni del dna del figlio cosa succede?
    Voglio evitare di affidarmi ai test su internet perché non mi sembrano molto affidabili e in ogni caso non avrebbero alcun valore legale.
    Procedimenti di questo tipo generalmente quanti mesi o anni durano?
    I miei migliori saluti
    Giovanni

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il giudizio che lei vorrebbe incardinare è previsto dall’art. 235 del codice civile:

      L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
      1) se i coniugi non hanno coabitato (3) nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita;
      2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
      3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
      In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
      La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

      Servono delle prove, è vero, ma anche semplici indizi. Se il Giudice dispone l’esame e poi la madre si oppone al test potrebbe maturare il disconoscimento anche in assenza del test.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  826. Gloria dice:

    Buongiorno.
    Sono sposata da 2 anni e ho una bimba di 4 anni. Viviamo nella casa di proprietà di mio marito e io non lavoro.
    In caso di separazione è vero che entro 6 mesi devo trovare un lavoro altrimenti vengo mandata via e lui non darebbe più il mantenimento?
    Posso avere informazioni a riguardo?
    La ringrazio tanto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      nel 99% dei casi la casa coniugale viene assegnato al genitore collocatario del figlio (spesso la madre).
      Il diritto di assegnazione della casa coniugale NON viene condizionato od influenzato dal fatto che lei abbia o meno un lavoro.
      Quest’ultima circostanza potrebbe essere rilevante laddove lei voglia avanzare una richiesta di mantenimento anche a titolo personale (oltre a quello per il figlio).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  827. Didi dice:

    Buonasera Avvocato, la ringrazio per le risposte celeri ed esaustive ad alcune domande fatte un pò di tempo fa in relazione a un accordo di separazione tra conviventi con prole e non raggiunto dopo otto mesi di ritrattazioni. Le espongo la situazione: io e il mio ex compagno abbiamo convissuto per quasi 18 anni, di cui 10 nella casa nella quale vivo adesso con le mie figlie; lui è uscito di casa due settimane fa. La casa è intestata a lui, ma io ho contribuito con l’anticipo del 20 per cento, purtroppo non provabile perché il versamento effettuato su conto cointestato riporta la dicitura “in contanti” e non ha causale. Se ricordo, tale cifra è stata poi versata sul suo conto corrente per emettere gli assegni circolari dati ai venditori, potrei chiedere di verificare i passaggi. Inoltre, ho sempre pagato il 50 per cento del mutuo, e questo è provabile dal fatto che gli addebiti venivano effettuati sul conto corrente cointestato, sul quale venivano accreditati i nostri stipendi. Ora, il fatto è che nell’accordo io ho chiesto 400 euro per due figlie (9 e 16 anni) più metà mutuo (150 euro) più la metà della mensa e della babysitter che al momento è necessaria per portare piccola a scuola, non avendo il comune attivato il servizio di prescuola. Ovviamente nell’accordo avevo chiesto di dettagliare il più possibile le spese comprese nel mantenimento e quelle straordinarie perchè ogni volta che chiedo qualcosa devo sempre far notare che si tratta di spese da condividere. Ora, nonostante l’accordo sia saltato, lui ha detto che mi avrebbe comunque versato quanto pattuito (pattuito in un accordo non firmato e decaduto), ovvero 400 euro, dai quali devo scalare 180 euro di babysitter, ma io devo pagare la metà del mutuo (150 euro) di una casa che non è neanche intestata a me. Questa situazione andrebbe avanti fino all’udienza col Giudice, che non so quando avverrà.
    Mi chiedo, ma io DEVO pagare metà del mutuo senza aver firmato nessun accordo? E la quota intera della babysitter? Come faccio con 400 euro a pagare babysitter, vitto, abbigliamento, mensa, telefono, e altre spese?
    Inoltre, Avvocato, andando in giudiziale, posso richiedere che mi venga ceduto il 50 per cento della casa?
    La ringrazio
    Cordialmente
    Didi
    Carate Brianza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      in sede giudiziale, potrà chiedere che venga confermata l’assegnazione della casa familiare. Non conosco i vostri redditi ma di solito l’importo minimo per ogni figlio risulta intorno ad € 250,00 / 300,00.
      Per la casa non è davanti al Giudice della sezione famiglia che potrete risolvere eventuali questioni inerenti la proprietà dell’immobile ed eventuali pretese restitutorie.
      Per le spese straordinarie ormai in quasi tutti i procedimenti di separazione anche con riferimento ai conviventi con figli si richiama espressamente il Protocollo di Milano sulle spese straordinarie per i figli che regolamenta analiticamente quali spese devono essere rimborsate.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  828. Vincenza dice:

    Buonasera,
    un parente è stato denunciato ai carabinieri dalla ex compagna per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento in quanto durante il lockdown è stato messo in cassa integrazione e non ha percepito lo stipendio se ritardo rilevante. Nel corso di questo periodo a causa della situazione lavorativa ha avuto un forte esaurimento nervoso che si è protratto da agosto 2020 a dicembre 2021. A gennaio ha cambiato lavoro e ha ripreso il versamento non integrale di quanto dovuto.
    1) cosa succederà ?
    2) il versamento degli arretrati può essere un elemento in suo favore in sede di processo ?
    3) come deve comportarsi?
    ringrazio anticipatamente.
    V

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un penalista risponderebbe meglio di me alla Sua domanda. Comunque, le difficoltà sono state temporanee ed il pagamento dell’arretrato possono sicuramente ridurre il rischio di una condanna. Meglio ancora, sempre da un punto di vista penalistico, sarebbe stato non cessare completamente il pagamento dell’assegno mensile ma ridurlo in ragione delle temporanee difficoltà economiche.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  829. Giselle dice:

    Ho vissuto per tre anni e 4 mesi insieme a mio figlio di 17 anni (solo mio), e un compagno divorziato sono ancora sposata con il mio marito che non ha accettato la separazione e io soldi per farla giudiziale non ne ho, ho la residenza anche mío figlio in casa del mio compagno ma litighiamo speso e ieri stato brutto per tante offese e umiliazioni verso di me chiamandomi puttana ecc che a questo punto mio figlio non se e trattenuto e l’ho ha insultato chiamandolo vecchio di merda che non ne può più del suo atteggiamento ecc ci ha mandato via di casa sua io lavoro nel suo ristorante così che rimarrò anche senza lavoro ma lui mi ha lasciato una lettera dove c’era scritto che io e mio figlio siamo ospiti fino ad oggi è che dobbiamo lasciare l’immobile o pagare il 50% per cento dell’affitto e spese varie ma io ho la Residenza cosa dovrei fare ??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non posso assisterla da Milano.
      Comunque, non lasci l’immobile. Ci resti dentro con Suo figlio. E’ un suo diritto.
      Si rivolga ad un legale. Lei se ha reddito sotto € 11.500,00 all’anno ha diritto ad un avvocato con il grauito patrocinio !
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  830. TRIGILA VALENTINA dice:

    Buongiorno, volevo fare due quesiti.
    1) Io so che i ragazzi vanno dalla nonna, ubicazione attuale del padre, ma vengo a sapere che invece di andare dai nonni il padre li porta a dormire dalla nuova compagna è corretto? o dovrei comunque essere informata.

    2) I ragazzi vengono portati dal venerdì sera dai nonni (con il padre presente) ma vengo a sapere che i ragazzi vengono lasciati dal sabato pm alla domenica mattina dai nonni (in quanto il padre è andato dalla compagna, per poi la mattina della domenica tornare con lei).

    Volevo sapere se sono cose che il padre può fare essendo il suo week coi ragazzi, e soprattutto senza dire nulla.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre subito precisare che Lei ha il diritto di sapere dove dimorano i figli quando sono in presenza dei figli.
      L’esercizio del diritto di visita del padre, infine, potrebbe anche essere realizzato, in talune situazioni, in presenza della nuova compagna, soprattutto quando la nuova relazione affettiva è consolidata nel tempo.
      Infine, l’esercizio del diritto di visita può essere realizzato con l’aiuto dei nonni paterni ma non delegato esclusivamente a questi ultimi.
      Resto a disposizione per chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  831. Vivi dice:

    Buongiorno
    la mia ex compagna ha deciso tenere la casa di proprietà intestata a entrambi (con mutuo) e di liquidarmi la mia parte, accollandosi l’intero mutuo.
    Al momento è in cassa integrazione e non le concedono l’accollo del mutuo, nemmeno con i garanti. Io sto per acquistare un altro appartamento e ho bisogno di svincolarmi dal precedente.
    sul rogito di vendita della mia parte di casa è possibile indicare che lei si impegna ad accollarsi il mutuo entro tot mesi? se dovesse essere ancora in cassa integrazione e la banca non glielo dovesse concedere, cosa succederebbe? c’è un modo per svincolarmi?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la banca con la quale avete contratto il primo mutuo in questo momento ha due debitori. Non credo che la banca si accontenterà di un impegno per il futuro da parte della sua ex al fine dell’accollo esclusivo del mutuo a carico di quest’ultima.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  832. Sara dice:

    Salve avvocato ne sarei grata se mi rispondesse da un anno e due mesi vive con noi mio cognato che si è rivelato un psicopatico continua a minacciare a morte sia me che il mio marito ma la cosa più terribile che è successo stamattina e che ho trovato con un coltello in cucina messo al collo la mia figlia di 6 anni Lui però ha la residenza con noi parlando con il mio marito abbiamo deciso che è l’ora di liberarsene però vorremmo evitare di fare la denuncia visto che lui non se ne vuole assolutamente andare Come possiamo procedere dobbiamo fare per forza la denuncia dai carabinieri se si Come funziona grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      denunciare, denunciare, denunciare. Non posso darle altro suggerimento che questo. Consiglio anche di farsi assistere da un penalista.
      Per farlo uscire di casa il procedimenti in sede civile è piuttosto lungo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  833. TINO TERESA dice:

    Mio marito sta per perdere una causa e sicuramente dovrà pagare dei dammi alla controparte, mi chiedevo se il tribunale per saldare la somma pattuita per i danni può rivalersi sui figli.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Teresa,
      se suo marito non ha beni in comune con Lei ed i suoi figli non ci sono rischi che una causa persa da suo marito abbia conseguenze dirette per i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  834. Ester Iuliano dice:

    Buon giorno… io e il mio ex marito siamo legalmente separati mi ha dato sempre il mantenimento ma adesso mia figlia(che ha19anni ma nn lavora) è partita un mese per il Brasile dal suo ragazzo e per questo mese lui non vuole darmi il mantenimento.. è giusto?
    Vorrei precisare che mia figlia per le spese del viaggio è stata aiutata dal ragazzo e in più ha fatto qualche lavoretto… la ringrazio in attesa di una Sua risposta .saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l mantenimento deve essere corrisposto anche per il periodo durante il quale la prole è in vacanza, o comunque permane per un lungo periodo, col genitore obbligato al relativo versamento. E’ quanto stabilito della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Sez. I Civile, sentenza del 8 settembre 2014, n. 18869) e confermato nelle recenti pronunce di altri importanti Tribunali, tra i quali Milano (sentenza 1 Luglio 2015).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  835. Gloria dice:

    Buongiorno,
    Io e mio marito non andiamo d’accordo da tempo. Abbiamo una bimba di 4 anni e io NON lavoro.
    Viviamo a lodi ma io sono piemontese e i miei genitori e tutti i miei affetti sono li.
    Io potrei tornare nella mia città in caso di separazione anche se lui non fosse d’accordo?
    Io lì avrei l’appoggio dei miei genitori mentre qui sono sola (sua mamma non può badare alla bambina per problemi di salute) e avrei possibilità di vivere con loro avendo lo spazio a casa (inizialmente ) e in più avrei molte possibilità in più di trovare lavoro.

    Un’altra domanda se posso, mio marito sostiene che se ci separassimo io potrei rimanere in casa (di sua proprietà) ma ENTRO 6 MESI devo lavorare altrimenti non potrei più rimanere. È vero???
    Premetto che chi ha spinto per il non lavorare è badare a casa e figli è stato proprio lui.
    La ringrazio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i trasferimenti del genitore separato collocatario dei figli è consentito se supportato da comprovate ragioni, in particolare, quelle di lavoro.
      In ogni caso, sembra opportuno che si sia in presenza di un’offerta di lavoro per iscritto.
      In questi casi, infatti, l’occasione di lavoro ed il contesto in cui la madre può beneficare di relazioni parentali dovrebbe consentire alla madre il trasferimento.
      Per approfondimenti, restiamo a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  836. Gloria dice:

    Buonasera. Avrei bisogno di una informazione.
    Ho una bimba di 4 anni e con mio marito non si va per nulla d’accordo. Avrei bisogno di andare dai miei genitori per un po ma purtroppo vivono fuori regione.. come si può fare se una donna ha problemi in casa col marito?? È una situazione pesantissima. Vorrei solo stare almeno 1 settimana dai miei genitori anche per dare serenità e allegria alla mia bimba che non li vede ormai da mesi.
    C’è un modo per avere un permesso??
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      immagino che Lei stia ipotizzando un trasferimento tra Regioni di colore diverso. Come sa, invece, i trasferimenti tra regioni dello stesso colore giallo sono consentiti. Ricordo anche che il transito (in una zona rossa o arancione) per trasferirsi da una zona gialla ad un altra gialla, è consentito. Dopo il DPCM del 21 febbraio 2021 sono gialle le seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  837. Beatrice dice:

    Buongiorno,
    La situazione è la seguente: lui e lei divorziati con figlia di 16 anni. A seguito del divorzio i due genitori hanno stipulato una scrittura privata in cui la madre è d’accordo sul fatto che il padre si disinteressi anche a livello economico della figlia. In sostanza non pretende nulla dall’ex coniuge.
    Ora la donna è malata terminale e vorrebbe che l’ex coniuge cominciasse a mantenere la figlia!
    Che fare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che l’accordo sottoscritto tra i genitori è criticabile sotto diversi punti di vista, primo fra tutti, quello relativo alla lesione dei diritti della minore.
      Non mi ha riferito quale sia stata la motivazione della rinuncia al pagamento del mantenimento ma ritengo sussistano i presupposti per chiedere il pagamento del mantenimento al padre.
      Occorre dapprima inviare una comunicazione tramite avvocato ed in seguito, in caso di riscontro negativo, agire in giudizio nei confronti del padre.
      Resto a disposizione.
      cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  838. jenje dice:

    Salve,
    posso inserire negli accordi di una separazione consensuale un trasferimento immobiliare alla moglie a titolo gratuito e successivamente ricorrere al notaio solo per la trascrizione nei registri immobiliari?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quanto da Lei riferito è abbastanza abituale nei procedimenti di separazione.
      Tra l’altro il trasferimento gode di agevolazioni fiscali se occasionato da una separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  839. Paolo dice:

    Buonasera
    Mia figlia maggiorente si è ritirata da scuola e non viene piu a trovarmi da 8 mesi
    Debbo ancora pagare il mantenimento
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli obblighi di mantenimento sono connessi al raggiungimento dell’autosufficienza economica di sua figlia.
      Come già precisato più volte, tuttavia, laddove si sia in presenza di figli maggiorenni, questi ultimi, per mantenere il diritto al mantenimento, devono dimostrare di frequentare attivamente gli studi universitari ovvero di adoperarsi concretamente per cercare un lavoro.
      Se lo desidera possiamo approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  840. GIAMPIERO MARINO dice:

    Buongiorno. Io e mia moglie siamo in una fase di separazione di fatto. Lei sta percependo una pensione di invalidità di importo minimo perché è mia moglie ed a mio carico. Vista la separazione di fatto, potrebbe richiedere un adeguamento della pensione di invalidità non avendo altri redditi? Vi ringrazio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per fare in modo che i Vostri redditi siano autonomi a tutti gli effetti non è sufficiente la separazione di fatto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  841. daria dice:

    Buongiorno,
    convivo con il mio compagno dal 2005, abbiamo due figlie di 8 anni. Vorrei tantissimo separarmi da lui, da tempo ormai, e ora la situazione in casa è diventata insopportabile. Il problema che lui mi da della matta e dice che “non se ne andrà mai”. Le bambine risentono la situazione, non sono serene, il rapporto con loro sta deteriorando velocemente e non riesco più a controllarlo. Io al momento non lavoro, abitiamo in una casa in affitto ma lui ne ha un’altra casa di proprietà sua nello stesso comune e non lontano da qui dove volendo potrebbe trasferirsi. Come devo procedere, quali sono i passi da compiere? Vorrei che se ne vada e ci lascia in pace senza danneggiare le nostre figlie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ne ho visti tanti di padri che dicono non me andrò mai di casa ma prima o dopo escono: il genitore collocatario dei bambini ha diritto a ricevere l’assegnazione della casa familiare (senza se e senza ma).
      Prima si deve provare a farlo ragionare con le buone (con una lettera) se non si trova l’intesa si chiederà l’aiuto al Giudice.
      Se lo ritiene possiamo approfondire (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  842. Samuele dice:

    Buonasera , mi chiamo samuele , convivo con la
    Mia compagna e ho un bimbo di 4 anni .
    Ci stiamo separando .

    Vorrei capire a grandi linee come funziona ..
    Abbiamo due case , una sua completamente intestata al100 % a lei ora in affitto con mutuo intestato a Lei una insieme intesta 90% me e 10%a lei con mutuo cointestato .
    Ci vorremmo separare quale può essere la soluzione migliore ?
    Posso rimanere nella mia casa accollandomi il mutuo e lei ritornare nel sua con il bimbo?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Samuele,
      quello che deve considerare è che la madre collocataria dei figli può chiedere in giudizio l’assegnazione della casa familiare sino all’autosufficienza economica dei figli.
      In questi casi, considerati i rischi del giudizio, meglio trovare una intesa amichevole che dovrà essere formalizzata davanti al Giudice con apposito ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  843. Angelica dice:

    Buongiorno, ho una figlia di un anno e mezzo nata in provincia di Milano. Dato che io e il mio compagno non andiamo d’accordo, vorrei sapere se decido di lasciarlo sono costretta a vivere in Lombardia?oppure posso ritornare nella mia città natale al Sud? Non vorrei perdere mia figlia prima di fare un passo del genere.
    Grazie tante.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Angelica,
      il trasferimento di un genitore con la prole della quale risulta collocatario in sede giudiziale, deve essere giustificato e preavvisato (con apposita comunicazione all’altro genitore). Meglio ancora, se il trasferimento viene prima autorizzato da un Giudice (come potrebbe avvenire in occasione di un procedimento per la regolamentazione della prole nata fuori dal matrimonio).
      Tra le giustificazioni, quella principale consiste nel fatto che la madre ha trovato un lavoro nel luogo di destinazione dove, come nel suo caso, può contare sull’aiuto dei propri parenti per l’accudimento del figlio.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  844. Monica dice:

    Buongiorno ho un quesito da porle e forse lei mi può chiarire le idee. La ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi. Il quesito in questione tratta di eredità e donazioni. Le spiego. Mia mamma era proprietaria di una rivendita di giornali e ci lavoravano mamma e papà. Quando hanno raggiunto l’età pensionabile i miei si sono ritirati ma, invece che vendere è subentrata mia sorella perché sia lei che il marito erano senza lavoro, ma ovviamente sono riusciti a farla fallire. So che mia madre non risultava più proprietaria ma bensì mia sorella. Perché lei non aveva più nulla di intestato. Può aver fatto una donazione a favore di mia sorella? Ora mi domando, mio papà aveva una casa intestata solo a lui, anche se comprata dopo il matromonio, e ovviamente dopo la sua morte noi tre figlie e la mamma siamo rientrate nell’asse ereditario. Quando verrà a mancare la mamma la sua quota dovrà essere divisa per tutte e tre in eguale misura o visto che mia sorella ha già percepito qualcosa, anche se poi ormai ha perso tutto il suo valore, si dovrà procedere ad una suddivisione diversa? Mi spiace ma buona si fessa no!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come Lei mi sembra abbia già compreso la donazione può essere contestata dagli eredi del donante dopo il decesso di quest’ultimo. Gli eredi hanno a disposizione tre diverse azioni: 1) Azione di lesione di legittima (se la donazione ha sottratto agli eredi quelle quote minime che riserva la legge al coniuge e ai figli o, in loro assenza, ai genitori, essi possono chiedere la revoca della donazione entro dieci anni, e dividere il bene nel rispetto delle predette quote; 2) Azione di simulazione (se il proprietario ha venduto il bene con atto formale a un’altra persona, ma a un prezzo irrisorio o se lo stesso prezzo non è mai stato pagato, gli eredi legittimari possono impugnare l’atto perché simulato); 3) Azione di inadempimento (se il titolare di un bene, per esempio una casa, ne ceda la proprietà, a volte riservandosi l’usufrutto, in cambio di assistenza morale e materiale sino alla sua morte laddove l’assistenza in questione non sia mai avvenuta o se la donazione è avvenuta quando il donante era sul punto di morire), c’è sproporzione tra le due prestazioni e gli eredi potranno impugnare la donazione.
      Occorre, quindi, verificare con attenzione le modalità e le caratteristiche con le quali è stata realizzata la donazione per poi individuare l’azione più opportuna.
      Restiamo a sua disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  845. matteo dice:

    buongiorno avv.
    premessa sono divorziato dal 2016 co due figli 12 e 10 anni, sono da qualche mese in trasfeta e torno ogni 15 giorni, la mia ex moglie ora chiede un contributo per fare la spesa, nonostante io gli abbia proposto far venire a prendere i ragazzi due volte alla settimana dai nonni.
    questa idea è stata bocciata ed in più nega ai ragazzi di incotrare i nonni.

    ora chiedo è possibile fare ciò?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra di capire che la richiesta di sua moglie sia connessa al fatto che i figli non cenino con il padre quando quest’ultimo potrebbe esercitare il diritto di visita ma, con la nuova situazione lavorativa, è impossibilitato a farlo.
      Su queste premesse la richiesta della madre potrebbe considerarsi fondata ma occorre considerare che per ottnere la modifica delle condizioni del divorzio occorre agire in giudizio con apposita istanza di modifica.
      Ha mai pensato di suggerire ai nonni di fare una autonoma iniziativa giudiziaria per chiedere di stare in compagnia delle nipoti ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  846. Gianluca dice:

    Buongiorno Avvocato, ho visto la Sua esplicita risposta sull’obbligo di mantenimento dei figli dell’altro utente. Vorrei chiedere, come si regola la questione del mantenimento se il figlio rifiuta di vedere il padre (purtroppo, la mia ex-moglie fa di tutto per mettermi contro il mio figlio). Abbiamo il figlio di 17 anni e la sua madre continua a dire che ”dopo 18 anni può non andare dal padre, intanto ti deve mantenere lo stesso”. Dunque, dopo 18 anni come si regola la questione di mantenimento: se il mio figlio rifiuta di venire da me, anche io posso rifiutare di darli il mantenimento? Vorrei precisare che non ho nessuna intenzione di non pagare l’università al mio figlio o di non aiutarlo, però voglio conoscere i miei diritti. Anche perchè a questa età il mio figlio purtroppo non ragiona ancora con la propria testa ma è influenzato dalla madre con chi per legge passa la maggior parte di tempo . Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo di avere già messo in evidenza gli obblighi dei genitori in caso di figli cosiddetti fannulloni. Nel suo caso posso aggiungere che quando suo figlio raggiungerà la maggiore età sarà libero di scegliere se stare con la madre e/o con il padre. Le suggerisco un percorso di avvicinamento a suo figlio tramite supporto psicologico per comprendere se il fatto che suo figlio si rifiuti di stare in sua compagnia è riconducibile soltanto alla volontà della madre ovvero se vi siano altre ragioni. Se anche lo specialista converrà che le colpe sono della madre allora ricordo che esiste la possibilità di agire (anche a livello risarcitorio) nei confronti del genitore che ha causato volontariamente una sindrome da alienazione parentale.
      Resto a sua disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  847. Chiara dice:

    Buonasera, sono all ottavo mese di gravidanza e il mio compagno (non siamo sposati) mi ha detto che per tutelare i suoi 2 figli ( dal 1 matrimonio) devo uscire di casa prima che nasca (finito in trasloco da 2 mesi e altri 2 figli minori dal 1 matrimonio) cosa posso fare? Abbiamo qualche diritto e lui qualche dovere?
    Grazie buona serata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non forsnisco assistenza al di fuori della Lombardia salvo rare eccezioni.
      Comunque, LEI NON DEVE LASCIARE QUELLA CASA.LA CASA FAMILIARE DOVE LEI RADICHERA’ LA SUA RESIDENZA CON LE MINORI E’ QUELLA SULLA QUALE POTRA’ VANTARE DIRITTI DI ASSEGNAZINE IN SEDE GUDIZIALE (se necessario).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  848. Carmn dice:

    Buongiorno avvocato sono una mamma divorziata con 2 figli disabili il mio ex marito con modifica di diorzio abbiamo chiesto aumento degli alimenti per i figli cosa che lui a solo dato il primo mese poi i mesi succesivi a dato quello che vuoleva abbiamo gia fatto il pignoramento al suo stipendio ma da ottobre il giudice ancora non a emanato il decreto per farmi addebitare i soldi ora a breve dovremmo tornare dinanzi al giudice peche vedra le relazioni del servizio per la genitorialita io dal anno scorso mi e scaduto il contratto di lavoro a termine al epoca il giudice mi avveva sospeso visto che lavoravo il mio mantenimento ora io potrei richiedere il mantenimento e chiedere che sia il datore di lavoro a darmk gli alimenti visto che lui fa cio xhe vuole e un mese paga la kmeta della cifra e il mwse dopo non paga perché continua a far prestitk che non si sa per cosa e non cintribuisce la ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Carmela,
      lei ha già studiato la soluzione del problema e le confermo che lei può chiedere, davanti ad un Giudice, il pagamento del contributo per il mantenimento familiare direttamente al datore di lavoro del coniuge, qualora il suo ex persista nel suo inadempimento. Il Giudice deve emettere specifico provvedimento in tal senso se viene confermato l’inadempimento del genitore.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  849. Vincenzo dice:

    Salve, sono un un papà separato che trova ostacoli ogni qualvolta cerca di vedere i figli minori. Vorrei sapere se cambiare il numero di telefono del figlio minore senza comunicarlo all’altro genitore sia possibile e legale? All’ex moglie viene giustamente assegnato la casa coniugale, ma vengo a sapere con certezza che lei ha acquistato un’alta casa. Con questo vorrei sapere se è giusto che lei abbia a disposizione due case e io in fitto?
    Grazie per l’attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      dove risiedono sua moglie ed i suoi figli ? In ogni caso, la madre non può cambiare la numerazione telefonica del figlio senza fornirle il numero.
      Davanti ad un Giudice si può chiedere che questo comportamento venga sanzionato ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Se serve approfondire, resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  850. Antonietta Di Ponziano dice:

    Se si partorisce a Milano e subito dopo vi e’ separazione dal marito, la moglie e costretta a vivere a Milano o può raggiungere la casa paterna in Puglia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      Mi servirebbe qualche altra informazione.
      Vi siete separati? Quindi, c’è un provvedimento giudiziario che regola la separazione.
      Ed è in quest’ultimo che si deve indicare la caa familiare dove il genitore collocatario dei figli vive con i figli.
      Le lascio i miei recapiti (349.8197797), così forse riusciamo ad aiutarla concretamente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  851. Silvano dice:

    Buongiorno, mio padre a breve acquisterà un appartamento e convive con una donna straniera.
    Io sono l’unico figlio avuto da mio padre e da mia madre deceduta anni fa.
    Chiedo un consiglio per come intestare la proprietà dell’appartamento per avere la garanzia totale di poterla ereditare quando, spero più tardi possibile, mio padre decederà. Non vorrei che prima di questo triste evento mio padre si sposi con la sua convivente ed io perda una buona parte del valore dell’appartamento se dovessimo intestarlo a mio padre.
    Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno
      se suo padre si sposa, tra gli eredi, come lei sa già, deve essere inclusa la moglie.
      Anche se la nuova casa che vuole comprare suo padre fosse intestata solo a quest’ultimo, la moglie diventerebbe erede (insieme ai figli), al momento del decesso del coniuge.
      Per quanto ovvio, l’unico modo in cui lei potrebbe non vedere pregiudicata la sua porzione di eredità è quella di essere nominato (da parte di suo padre) intestatario dell’abitazione.
      Sono comunque disponibile per approfondire. Mi chiedo infatti se al momento del decesso di sua madre avete suddiviso correttamente il patrimonio ereditario. Lei è diventato erede di qualcosa ?
      Se lo ritiene possiamo approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  852. Pamela dice:

    Buongiorno
    Chiedo per mio fratello:
    Puo’ la ex convivente ,e madre della bimba che hanno in comune, voler andare a controllare la casa in cui mio fratello e’ andato ad abitare con la scusa di voler vedere dove sta la bambina bei giorni a lui spettanti?
    Ed in più se posso, si sono aggiunte le spese della casa che prima non aveva, e lei non vuole scendere con la cifra che le passa per il mantenimento, perché la madre e’ sempre tutelata e il papà deve arrivare a fine mese con L acqua alla gola, pure essendo un padre presente, attento e partecipante in tutto?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Pamela,
      mi sembra che lei voglia manifestare il suo dissenso contro un sistema giuridico che tutela la madre a volte in maniera che potrebbe apparire eccessiva.
      Le argomentazioni per limitare il contributo del padre alla madre per il mantenimento dei figli sono molteplici. Anzitutto si considerano il reddito ed il patrimonio dei coniugi poi si possono anche prendere in considerazione altre circostanze (le spese che deve sostenere il padre per una sistemazione abitativa e le altre spese che quest’ultimo sostiene per provvedere ai suoi bisogni primari). Con riferimento alla abitazione dove vive il padre e dove quest’ultimo eserciterà il diritto di visita, occorre precisare che la madre può chiedere informazioni aventi ad oggetto la sicurezza e la salubrità di quest’ultima (una cartina dell’abitazione ed alcune foto sono sufficienti a tale scopo) ma non può esigere di accedervi fisicamente.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  853. Gianluca dice:

    Buongiorno ,mia moglie mi ha chiesto la separazione il grosso problema e’ che abbiamo 2 figli(minorenni) e la casa dove abitiamo e dei suoi genitori . Noi siamo in usufrutto gratuito senza contratto scritto. Non ho la possibilità di andare altrove cosa posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste giurisprudenza che salvaguardia il diritto del genitore collocatario dei figli di abitare la casa coniugale anche con restrizione dei diritti di proprietà dei parenti che hanno concesso in comodato la predetta abitazione (gratuito ed anche senza contratto).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  854. Letizia Cappelli dice:

    Buongiorno! Vorrei sapere se posso lasciare la notte saltuariamente mio figlio 14enne con sua sorella maggiorenne.
    Grazie, Elisa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la sorella maggiorenne può sicuramente accudire suo figlio senza problemi di natura legale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  855. Barbara Marchese dice:

    Buongiorno, ho un figlio 21enne con poca voglia di fare, si è scritto all università e dopo un anno aveva dato solo due esami spingendolo, lavoricchia, ma nulla di che e sempre tramite contatti trovati da me, in casa non fa praticamente nulla. la sua maggiore attività è stare al pc a giocare, nonostante sia iscritto per prendere la patente, non studia. che obblighi legali ho nei suoi confronti? Sinceramente vorrei si responsabilizzasse ed agire in un modo che lui capisca che non può andare avanti così non facendo nulla con noi che lo manteniamo in tutto e per tutto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Barbara,
      l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio non cessa dopo i suoi 18 anni, ma solo quando questi raggiunge l’indipendenza economica.
      Questo non vuol dire neanche che l’obbligo di versare l’assegno dura in eterno se il giovane non ha voglia di studiare o di intraprendere un’attività lavorativa. In altre parole: nessun mantenimento al figlio fannullone. È infatti possibile negare l’assegno mensile al figlio che, puntualmente, non supera gli esami.
      Il genitore si libera dall’obbligo di versare il mantenimento se dà prova di una delle due seguenti circostanze:
      1. che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica
      2. oppure che è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però approfittato per sua colpa o per sua scelta.
      Aggiungo che non siete obbligati a pagare l’università se non ci sono i risultati sperati e che l’obbligo di mantenimento viene meno quando i figli iniziano un’attività lavorativa che consente loro di mantenersi: non necessariamente un contratto di lavoro full time, potendo essere anche part time. Non deve però trattarsi di lavoro precario o occasionale (come quello a tempo determinato o stagionale). L’obbligo del mantenimento viene altresì meno se il mancato svolgimento di un lavoro dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio.
      Dunque il figlio maggiorenne fannullone dipende dai genitori perché non svolge un’attività lavorativa per inerzia nella ricerca o perché rifiuta ingiustificatamente offerte o abbandona volontariamente i posti di lavoro, non ha più diritto al mantenimento.
      Nell’eventuale giudizio spetta al genitore provare la condotta colpevole del figlio per potersi liberare dall’obbligo di mantenimento. In particolare il genitore deve dimostrare che il figlio è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
      Se il figlio non ha terminato gli studi e ha immotivatamente rifiutato un’offerta di lavoro anche se fuori sede non ha diritto al mantenimento; lo stesso dicasi per il figlio in forte ritardo con gli studi universitari che rifiuta ingiustificatamente un posto di lavoro.
      Mi auguro di esserle stato di aiuto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  856. Grimaldi Carlo dice:

    Buonasera
    Premetto che non vivo nei posti sopra indicati,ma mi trovo in una situazione molto particolare e non so a chi rivolgermi perché non mi fido più di nessuno.
    Ho avuto problemi con la madre dei miei figli accadute tante cose ma mai non ho fatto alcuna cosa di male,anche se non e stato firmato ancora nessun accordo ,dovremmo farlo questo mese,ho sempre dato il mantenimento chiesto dall’avvocato della mia ex
    Per varie avvenimenti accaduti, comportamenti e risposte date indicatemi dai miei legali mi è stata sospesa la patria genitoriale fino al 1 marzo data di un udienza al tribunale minorile
    Ora il 12 febbraio dovremmo firmare l’accordo che già da tempo e stato fatto e solo per emergenza covid non si era ancora potuto firmare,
    Cosa devo fare andare lo stesso il 12 febbraio a firmare l’accordo o rimandare attendendo il 1marzo?
    In tutto questo ora i rapporti con la mamma dei bambini sono buoni li vedo tutti i giorni,gi do sia il mantenimento e qualsiasi cosa le serve io ci sono.
    Spero in una vostra risposta non so come fare.grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non conosco i provvedimenti (provvisori) che hanno comportato la sospensione della responsabilità genitoriale.
      Dovrei leggere gli atti di causa, quindi, per esprimere un opinione.
      Immagino comunque che siate davanti allo stesso Giudice che ha sospeso la responsabilità genitoriale, quindi, se questo giudice ratifica l’accordo, in pratica, sta anche provvedendo a modificare i suoi precedenti provvedimenti.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  857. Nazli Birgen dice:

    Sono una donna di 40 anni, sono stata lasciata dalla mia compagna dopo circa 4 anni di relazione e circa 3 di convivenza. Ci tengo a precisare che non eravamo una coppia di fatto, nel senso che non avevamo fatto nessun’unione civile ma stavamo semplicemente insieme e vivevamo con i suoi 2 figli in casa. Durante la convivenza ho sempre pagato la metà del mutuo per le case in cui abbiamo vissuto, che erano però intestate a lei. Adesso con la separazione le ho chiesto di restituirmi i soldi del mutuo, dato che la casa rimane a lei, ma lei si è rifiutata dicendomi che non avevo pagato il notaio né l’agenzia e quindi e che durante i primi anni di mutuo si pagano solo gli interessi, quindi non sono mai realmente arrivata a pagare la casa.
    Esiste un modo per poter riavere quei soldi, o devo considerarli persi?
    Attendo un Vostro cortese riscontro, grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dipende da quelle che sono state le Vostre intese (il suo contributo era da considerarsi un prestito?) ed in verità anche dalle prove che possono essere allegate in un eventuale giudizio.
      Davanti ad un Giudice, ritengo anche che sia rilevante anche considerare quali sarebbero stati i costi che lei avrebbe dovuto sostenere per una sistemazione abitativa durante il periodo di convivenza. Costi che Lei ha evitato in considerazione del fatto che viveva nella abitazione intestata alla Sua ex compagna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  858. Marianna Nobiletti dice:

    Salve vorrei un informazione e da un mese che sto dall avvocato e a breve ci deve chiamare per la firma del consenso..io mi sto rivedendo cn il mio ex anche padre dei miei figli…la domanda e questa se nn metto la firma si puo annullare tutto?e quindi nn andare dal giudice?fino adesso ho dato dei soldi poi devo pagatr lo stesso il lavoro concluso?grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Fino a quando non firmate la consensuale (lei ha scritto consenso forse intendeva separazione consensuale) non avete formalmente manifestato l’intenzione di separarvi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  859. Stefania dice:

    Buon giorno vorrei sapere io vivo con mia mamma che ha una pensione di 800 euro al mese il suo compagno che non lavora e io che guadagno 500 euro al mese e ho una figlia di 14 anni dovrei fare il divorzio posso fruire dell avvocato di libero patrocinio? Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sussistono i presupposti reddituali per fruire del gratuito patrocinio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  860. Manu dice:

    Buonasera, dalla relazione con il mio compagno è nata una bambina che adesso ha due anni, ci siamo lasciati che lei aveva pochi mesi. Nel frattempo io ho acquistato una casa per noi( me e la bambina) ed il padre dorme dalla madre e da poco mi ha comunicato che ha intenzione di prendere una casa in affitto con un suo amico. É possibile che la bambina possa andare a dormire in quella casa con anche L amico del padre che personalmente conosco proprio poco?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Anna,
      alcuni Giudici non concedono pernottamenti del figlio con il padre prima dei tre anni altri già dopo i due anni concedono questa possibilità.
      Il padre deve mantenere la bambina ed esercitare il diritto di visita che è anche un dovere non solo un diritto. Il tutto può essere regolamentato con ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. E quest’ultima iniziativa io ve la consiglio anche alla luce dell’instabilità abitativa del padre.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  861. GIOVANNA dice:

    Buongiorno avrei bisogno di una risposta a quanto segue,io e mio marito in separazione consensuale abbiamo dichiarato che la figlia maggiorenne sarebbe rimasta a vivere con me e mio marito avrebbe dovuto dare un mantenimento,che puntualmente ha sempre dato fino a quando la ragazza ha aperto partita iva ed è diventata autonoma. Ma in questo caso va fatta una modifica in tribunale? Premetto che in seguito abbiamo divorziato e in comune abbiamo dichiarato a voce che la ragazza era maggiorenne e autonoma.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se nelle condizioni di divorzio non avete disciplinato il mantenimento della figlia maggiorenne direi proprio che non servono altre iniziative.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  862. Marilyn dice:

    Buongiorno
    Una domanda, mio ex compagno ha minacciato mia figlia di 17 anni, un anno fa, non è sua figlia, posso fare ancora le denuncia contro di lui? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non sono un penalista comunque ritengo che la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro 90 giorni dal ricevimento dalle intimidazioni.
      Magari, parlandone con un penalista si potrebbe sostenere che il timore causato dalle minacce vi abbia indotto a tacere sino ad oggi. Ma ripeto, meglio parlarne con un penalista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  863. Luca dice:

    Buongiorno, sono divorziato con 2 figli minorenni. La mia ex moglie e i figli stanno in casa del mio zio deceduto alcuni mesi fa. Fra la mia ex e mio zio è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito. Gli eredi della casa (i miei zii) chiedono alla mia ex-moglie pagamento dell’affitto. Io come da accordo di divorzio devo partecipare con una quota all’affitto. Ma la ex-moglie rifiuta la sua parte del pagamento. Il contratto probabilmente aveva la scadenza alla età di 18 anni di ragazzi. Manca 1 anno e 3 anni. La mia ex può rifiutare a non pagare la casa ? Vorrei precisare che nella casa vive anche suo compagno. Cosa si può fare, gli zii (gli eredi) pretendono (giustamente) l’affitto. Qual’è la procedura per richiedere l’annullamento del comodato a causa del decesso dello zio, nonostante cè il termine di scadenza?
    grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di morte del comodatario, infatti, non vi sono dubbi sul fatto che il contratto di comodato si estingua automaticamente: infatti, ciò e sancito a chiare lettere dal codice civile all’art. 1811 cod. civ.
      Gli eredi, quindi, possono risolvere il contratto di comodato ed agire in giudizio per la liberazione dell’immobile. In alternativa possono provare a formalizzare un contratto di affitto ma non sono obbligati in tal senso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  864. NICOLETTA dice:

    Buongiorno,
    convivo dal 2002 con il mio compagno, trasferendomi dall’Emilia alla Lombardia. oggi vorrei separarmi ed abbiamo tre figli minorenni.
    Separandomi tornerei in Emilia e lui rimarrebbe in Lombardia. Vorrei una separazione congiunta ( dove entrambi i genitori si occupano dei figli e non solo io) ma come può avvenire se siamo in due regioni differenti? Volevo inoltre capire cosa devo fare per andarmene dalla casa di nostra proprietà in modo regolare e senza che diventi abbandono del tetto coniugale. ( devo per forza avere un avvocato o posso farlo personalmente?). inoltre volevo capire, siccome in Emilia abbiamo una cosa intestata solo a lui, se posso ottenerla per viverci con i bambini o se non mi spetta, se lui è obbligato a darci un’altra dimora. Io non posso permettermi nulla!!!
    Ovviamente in questi anni per accudire ai bambini, non avendo nessuno, ho un lavoro part-time e non ho messo via nessun soldo, cosa che lui, invece ha potuto fare. Non ho nulla se non la cointestazione della casa di Milano dove risiediamo.
    Mi spetta qualcosa? Mantenimento anche con un affidamento a due?
    grazie saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso risponderle con alcuni punti fermi in diritto ed in giurisprudenza: Lei ha diritto a chiedere ad un Giudice la collocazione dei figli presso di lei e la conseguente assegnazione della casa familiare ma quest’ultima coincide esclusivamente con quella da Voi abitata sino ad oggi.
      Non mi sembra opportuno un trasferimento prima che ci sia un provvedimento di un Giudice ovvero prima di avere raggiunto un accordo tra i conviventi formalizzato davanti ad un Giudice perchè lei, come madre, ha anche il dovere di non compromettere il diritto di visita del padre. L’abbandono del tetto coniugale non c’entra, non siete sposati.
      Aggiungo che se lei oggi esce di casa in un certo senso sta facendo un favore al suo compagno nel senso che perderebbe i diritti di chiedere l’assegnazione della casa familiare con un prolungato allontanamento da quest’ultima.
      Una soluzione si può trovare e gli avvocati servono anche a firmare armistizi non solo a dare battaglia.
      Il mio consiglio, quindi, è quello di trovare un accordo con il Suo compagno da formalizzare davanti ad un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  865. Renato Baldissera dice:

    Buongiorno,
    Non ho ben capito se mi trovo nel posto giusto ma ho una domanda che mi sta molto a cuore.
    Siamo una coppia felicemente convivente con 2 bambini di 1 e 5 anni. Cosa succederebbe se uno dei due dovesse morire? Mi sembra di avere capito che che la persona convivente non avrebbe diritto alla pensione di reversibilita’ ma i figli si. In questo caso il genitore sopravvissuto diventerebbe il soggetto che gestisce autonomamente la quota alla quale pensione hanno diritto ai figli? A quale percentuale avrebbero diritto?

    Grazie mille

    Rispondi
  866. Giusi dice:

    Buongiorno,
    Mi scusi il disturbo, mio padre mi ha abbandonata quando avevo 16 anni, ora ne ho 40 e per tutto questo tempo non si è mai preoccupato di sapere se fossi viva o meno.Il mese scorso si è fatto vivo comunicando alla mia famiglia, io non intendo avere rapporti con lui, di avere un tumore e di vivere in macchina. Cosa mi consiglia di fare? Io non ho nessuna intenzione di assisterlo in nessun modo, però non voglio neanche avere problemi legali dovuti alla mancata assistenza.
    Grazie mille e scusi ancora

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se quanto mi riferisce corrisponde a verità (Suo padre non ha avuto contatti diretti con Lei per avanzare richieste di aiuto e non fa parte della Sua vita da oltre 24 anni) in assenza di una richiesta formale e per iscritto da parte di Suo padre, ovvero, quanto meno a Lei rivolta, non mi preoccuperei (quanto meno da un punto di vista legale).
      Se pervenisse una richiesta formale, ovviamente, occorrerebbe approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  867. Loredana dice:

    Salve,
    sono separata dal mio ex marito da circa un anno. Il giudice ha deciso che il mio ex deve versare un mantenimento di 400 euro ogni mese per la figlia. Lui invece non vuole pagare perché ritiene la cifra troppo alta. Ora mi sta versando circa 100-150 euro ogni 2 o 3 mesi giusto per non cadere nel penale. Ho saputo che si è licenziato dal lavoro ed ha svuotato il suo conto in banca e venduto la macchina. L’unico bene che gli è rimasto è la casa coniugale di sua esclusiva proprietà a me assegnata. Ora se procedo in tribunale con la richiesta di pignoramento la casa dovrebbe essere messa all’asta, ma una volta venduta io e mia figlia saremmo costrette a lasciare la casa al nuovo proprietario?
    Il mio ex mi dice che se procedo in questo modo la casa sarà venduta per una piccola parte del suo valore, ed ammesso che ci viene permesso di stare dentro dopo la vendita, in questo modo starei bruciando la futura eredità di mia figlia.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Loredana,
      ritengo che la denuncia penale possa essere avanzata ugualmente (per il mancato pagmento del mantenimento del minore).
      Per il resto, agire sul conto corrente anche se non ci sono fondi arreca un pregiudizio al debitore che rischia di diventare un “cattivo pagatore”, con svariate possibili conseguenze:
      – la revoca dell’autorizzazione all’emissione di assegni;
      – la revoca delle carte di credito e del bancomat;
      – la segnalazione alla Centrale Rischi, alla Crif e alle altre società che registrano la “reputazione” dei correntisti (solo quando è in atto una conclamata difficoltà economica);
      – la revoca dei fidi e dei prestiti in essere (solo nei casi di inadempienza particolarmente grave);
      – segnalazione al CRIF.
      In pratica, dopo il pignoramento il suo ex potrebbe avere difficoltà per ottenere un prestito o comprare un elettrodomestico con rateizzazione finanziata.
      Per evitare tutto questo, potrebbe, quindi, essere indotto a pagare quanto dovuto.
      Mi permetto, infine, di ricordare che si possono effettuare indagini mirate a scoprire nuovi conti correnti e nuovo posto di lavoro.
      Mi auguro di esserle stato utile e rimango a disposizione (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  868. Desire dice:

    Buongiorno
    Io vorrei separarmi dal mio compagno (non siamo sposati),ma abbiamo la casa di nostra proprietà è intestata a entrambi, io non sono interessata alla casa e vorrei tornare a vivere vicino ai miei genitori…. posso chiedere la mia parte in soldi e lasciare la casa a lui?
    E avendo due bimbi piccoli c’è possibilità che me li portano via solo perché non ho un lavoro? Io avevo il mio lavoro, ma L ho perso perché sono rimasta incinta…. e non avendo nessuno che mi cura i bambini, non ho più potuto cercarmi un lavoro ed essere indipendente…

    Grazie

    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi ha riferito che ha due figli e questo comporta che Lei può chiedere l’assegnazione della casa familiare sino a quando i figli non diventareranno autosufficienti.
      Se poi non è interessata alla casa ma ai soldi, direi che la strategia migliore sia quella di ottenere i soldi sostenendo almeno in un primo momento che vuole restare nella casa.
      Se esce di casa con i figli, diventerà sicuramente più difficile per lei ottenere una contropartita in denaro.
      Occorre ovviamente siglare le intese davanti ad un Giudice con le condizioni del mantenimento dei figli, il diritto di visita e .. la regolamentazione dell’assegnazione della casa familiare.
      Resto a disposizione per approfondimenti. Il primo consulto è gratuito (3498197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  869. Giuseppe Indelicato dice:

    Buonasera.
    Convivo da sei anni con la
    Mia compagna, nella casa che le ho “regalato” io…
    Circa un mese fa mi ha lasciato fuori di casa mentre stavo facendo il controllo dei contatori.
    Ho da poco anche un tumore in corso di trattamento terapeutico.
    Vorrei sapere se posso denunciarla per violenza privata o qualcosa del genere

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’interruzione della convivenza deve essere preceduta da una comunicazione per iscritto fornendo un preavviso. Preavviso proporzionato alla durata della convivenza e che potrebbe essere ampliato laddove la sua malattia sia particolarmente debilitante.
      Per una risposta più esauriente occorre analizzare la Vostra situazione reddituale e patrimoniale.
      Direi che si potrebbe anche valutare la revoca della donazione per ingratitudine.
      Resto a disposizione. Il primo consulto è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  870. vincenzo enzo nigro dice:

    Avv. Buongiorno, io sono separato da una convivenza ed ho un figlio di anni 13 che vive con la mamma a casa dei nonni a Milano. ieri il nonno di mio figlio ha cacciato di casa mio figlio e la mamma, a questo punto gli ho presi e portati da me.preciso che il signore, nel tempo ha fatto pressioni psicologiche, su mio figlio, sulla madre tanto da renderlo insicuro di sè. mi so o recato presso i Carabinieri che non hanno accolto una denuncia querela, preciso che mio figlio è residente e nello stato di famiglia di costui. la domanda è lo poteva fare? è reato perchè voglio adire per le vie giudiziarie. In attesa porgo Cordiali ed Ossequiosi saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi servono maggiori dettagli per fornirle una consulenza.
      Vorrei comprendere se esiste un provvedimento del Tribunale che regolamenta il mantenimento di suo figlio da parte sua ed il diritto di visita.
      Vorrei anche ricevere maggiori dettagli sul fatto che sino ad oggi sia stato il nonno ad offrire una soluzione abitativa a madre e figlio.
      Da una prima disamina direi che se non esistesse un padre, il comportamento del suocero sarebbe molto grave.
      Se vuole possiamo incontrarci in studio oppure mi può contattare telefonicamente. Il primo confronto è gratuito (3498197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  871. Elisa dice:

    Salve, io e mio marito abbiamo un bimbo di tre mesi, lui aveva già un figlio di 6 anni da precedente relazione.
    Il figlio e la ex non fanno altro che creare motivo di litigio tra noi due rendendo la situazione pesante sia per me che per il nostro bambino che ne risente del cattivo umore di entrambi. Nel corso degli anni ci sono stati parecchi episodi da parte della ex per cercare in tutti i modi di allontanarci.
    Voglio tutelare la mia famiglia e fare a mio figlio un futuro sereno con entrambi al suo fianco.
    È possibile da parte mia, chiedere un “allontanamento” per il figlio di mio marito?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Elisa,

      lei può decidere di separarsi da Suo marito non può di certo chiedere l’allontanamento del figlio di quest’ultimo nato dalla precedente relazione. Se ho ben compreso, questo figlio ha poco più di sei anni. Vi consiglio un percorso con uno psicoterapeuta per affrontare insieme la ricerca della migliore soluzione dei Vostri problemi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  872. GUIDO dice:

    Buonasera, mi sono separato ormai da tre anni , con figlia di 11 anni,sono un lavoratore precario della scuola, guadagno ora 1400 euro di media (compreso tfr), generalmente perdo circa un mese di lavoro ogni anno per i ritardi nelle chiamate del Ministero dell’istruzione.La mia ex convivente, proprietaria di casa, mentre io sono in affitto, ha ottenuto 350 euro al mese, più spese straordinarie al 50% (in cui vengono messi pure i libri scolastici e il materiale scolastico, il bollo della sua auto, seppur spese normalmente considerate ordinarie), ha rifiutato la possibilità di una gestione al 50% della figlia. La mia ex convivente ha un lavoro fisso statale, dove percepisce più del mio stipendio, quando trovo lavoro, più relativi bonus, ed ha intestato villa in Sicilia alla madre, x ottenere mutuo su prima casa. Da quella villa prende (o prendeva) affitto in nero, e la clausula di donazione implica che non si possa dividere la proprietà con suo fratello nel caso di eredità. Una vera e propria truffa ai danni del fisco e nei miei confronti. il giudice dell’epoca non tenne conto dei miei cud dei tre anni precedenti, nei quali restai disoccupato per diverso tempo, ma, cosa incredibile a dirsi, si basò sulla possibilità futura di poter essere assunto di ruolo. Quindi il calcolo è stato fatto sul futuro,e in barba ai debiti legati al mantenimento di un alloggio dove vivere , più altre difficoltà della stessa natura. Sono nullatenente ed ho accumulato debiti con i famigliari ed amici di 4000 euro, che sto cercando di restituire a fatica. Purtroppo non ho potuto curarmi i denti in questi anni e pochi giorni fa ho perso un altro molare, indebolito dal buco che c’è di fianco dovuto ad un dente perso anni fa, prima della separazione. A breve non sarò neppure presentabile sul luogo di lavoro, e mi risulta impossibile vivere una vita dignitosa. Ora la mia ex vuole aumentare a 400 l’assegno di mantenimento, perché il giudice ha ritenuto corretto correggere il mantenimento dal momento che ho finito di pagare un prestito alla banca di 5000 euro (utilizzato per sopravvivere). La mia giacenza media mostrerà con evidenza il mio stato di indigenza. Vorrei chiedere se a voi risulti una sentenza corretta e se ci sia modo di rivedere l’accordo. Grazie per la risposta.

    Rispondi
  873. Silvia dice:

    Buona sera il mio quesito riguarda in fase di separazione L abitazione ad uso familiare :vivo con il coniuge in un immobile di proprietà di mio padre a cui tutte le spese ordinarie e straordinarie adempie il coniuge stesso.non ho nessun contratto con mio padre,neanche un comodato d uso gratuito.
    Sono disoccupata e nulla tenente pee colpa del coniuge avevo un lavoro che ho dovuto lasciare poiché in fase di seconda maternità il coniuge aveva la possibilità di fare carriera all estero ed è partito lasciandomi con due bambini molto piccoli da accudire.dopo 22 anni quindi non potendo garantire le mie presenze in ufficio mi hanno lasciato a casa nell interesse dei mie bambini.
    La domanda qui di e’ la seguente :chi pagherebbe le spese dell immobile in fase di separazione???se fosse il proprietario cioe mio padre,ci potrebbe essere un modo peeche non fosse così e lo continuasse a fare il coniuge come ha sempre fatto????ho letto che anche facendo un comodato d uso gratuito spetterebbe comunque all assegnatario il mantenimento della casa (in qiesto caso io che non posso permettermi )
    Grazie Avvocato

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Silvia,
      nel caso che Lei mi ha descritto sembrano sussistere i presupposti per chiedere, ovviamente, il mantenimento per i figli ma anche il mantenimento personale del coniuge che ha dovuto fare delle rinunce per fare crescere i figli.
      Questi sono i provvedimenti che possono essere richiesti ad un Giudice in sede di separazione; per il resto, l’entità del mantenimento potrebbe essere influenzata dalle spese che Lei deve sostenere per abitare nella casa di proprietà di Suo padre.
      Resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797 – 02.72022469).
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  874. Roberto dice:

    Buongiorno, gentilmente vorrei sapere se sono obbligato a sostenere le spese del figlio per master di 2 anni all’estero quando da omologa di divorzio risulta una spesa extra che deve essere concordata. Nel caso di obligatorieta’ il mantenimento mensile che viene erogato al genitore affidatario viene sospeso?
    Grazie per gentile risposta
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      trattasi di una spesa straordinaria che per essere sostenuta da entrambi i genitori deve essere prima concordata.
      Occorre, tuttavia, leggere con attenzione il ricorso prima di affermare quanto sopra con certezza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  875. Veronica dice:

    Buongiorno avvocato… Io mi sono separata dal mio compagno e abbiamo un bambino di due anni e mezzo insieme.. Abbiamo firmato un accordo tramite avvocati e siamo in attesa della forma del giudice.. Nel accordo mi è stata inserita una clausole che dice che non si può fare entrare nella vita del bambino nuovi partner decorsi almeno sei mesi da una frequentazione stabile… Clausola che io non avevo accettato ma che mi hanno detto che non aveva molta importanza… La mia domanda è se dovesse succedere di conoscere una persona e iniziare a farla entrare nella vita del bambino prima dei sei mesi ovviamente prendendo tutte le precauzioni per il bambino come mi devo comportare? Perché mio figlio dice tutto e questo mi impedisce anche di far venire in casa amici (maschili) perché quando poi lo dice a suo papà lui pensa che io faccio venire in casa tutti in presenza del bambino grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      c’è un difensore che l’assiste e che ha redatto la clausola, dovrebbe chiedere consiglio a quest’ultimo.
      In linea di massima, di solito, queste clausole mirano a non fare entrare nella casa familiare il nuovo compagno per un limitato periodo di tempo con la possibilità di frequentare nuovi compagni al di fuori delle mure domestiche. Comunque, sei mesi, non mi sembrano molti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  876. Concetta dice:

    Buonasera,sono divorziata da parecchi anni,il mio ex marito però da quando mia figlia ha compiuto 18 anni non le passa più l assegno di mantenimento e mia figlia dato che sono una monoreddito si cerca dei lavoretti per potersi mantenere astento!!cosa devo fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Concetta,
      se sua figlia, anche tramite un lavoro part-time, raggiunge a fine mese un importo che le consente di provvedere a sè stessa l’interruzione del mantenimento potrebbe considerarsi lecita.
      Se sua figlia (18 anni), invece, sta proseguendo gli studi e saltuariamente fa qualche lavoretto, persiste il diritto al mantenimento.
      Questo è l’orientamento attuale della giurisprudenza, infatti, il giudice di merito deve valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. Civ. n. 12952/2016).
      Con maggiori informazioni, potrei essere più preciso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  877. Francesca dice:

    Buongiorno Avvocati.
    Sono una monzese separata da due anni, e il mio buonsenso è prevalso sui momenti di rabbia, tanto da accordarmi con il mio ex marito (stesso stipendio da dipendente da 1500 euro mensili) per 100 euro al mese più spese straordinarie per il mantenimento del nostro bambino di 8 anni.
    La casa è sempre stata solo di mia proprietà e ho sempre provveduto io al paamento del mutuo. Quella che per voi è una separazione facile, insomma.
    Il contrario sta accadendo al mio attuale compagno, che è proprietario di una ditta individuale (tassista) ed è fermo . completamente fermo – da marzo causa Covid.
    Lui dovrebbe versare 450 euro mensili alla ex moglie per la “bambina” di 12 anni, di cui 100 per un mutuo di una casa di cui lui non è intestatario e in cui è già residente il nuovo compagno di lei.
    Tra marzo e aprile, considerate le entrate pari a ZERO, lui (SBAGLIANDO) ha preso accordi verbali e ha costantemente versato 150/200 euro mensili per la figlia, fino a ricevere, una settimana fa, la richiesta della ex moglie di 2000 euro di arretrati più, a partire da questo mese, i 450 euro pieni.
    Inutile dirvi che questi soldi NON CI SONO e che io, con 1500 euro al mese, sto già mantenendo me stessa, mio figlio, la casa e pure il mio compagno.
    Lei ha minacciato di andare in causa nonostante il tentativo di accordo fra avvocati, e non cede di mezzo millimetro. Vuole tutti i soldi e da subito.
    Io vorrei quindi sapere a cosa andremmo incontro io e il mio compagno, se lei si potrebbe rivalere su di me considerato che lui è nullatenente (ha di proprietà solo la macchina, ma che gli serve per lavoro, e dei conti correnti che sono praticamente a secco).
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i debiti del Suo compagno non sono i suoi debiti.
      La ex del suo compagno può agire con precetto e pignoramenti ma questi ultimi potranno agredire solo il patrominio ed il reddito del Suo compagno. La macchina è uno strumento di lavoro e non può essere pignorata nel caso di occupazione lavorativa come conducente taxi.
      Ci sono comunque i presupposti per agire in giudizio e chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia. Preciso, tuttavia, che gli effetti di una simile domanda potrebbero avere effetti positivi solo per il futuro non per il passato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  878. Yulia dice:

    Salve,posso levare il cognome del padre a mia figlia di 5 anni visto che non la sostiene ni economicamente ni fisicamente,da l primo mese di vita è andato via è non sia più fatto vedere, grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      può chiedere l’affidamento esclusivo della minore che presso di lei è collocata. Può denunciare suo marito per mancato pagamento del mantenimento della minore. Può agire con precetti e pignoramenti se esiste un provvedimento giudiziario che obbliga il padre di sua figlia a pagare il mantenimento. Per il cognome, la decisione spetta a sua figlia quando diventerà maggiorennne a meno che lei riesca ad ottenere in giudizio l’affidamento esclusivo rafforzato e la decadenza della responsabilità genitoriale del padre (concessa in casi MOLTO gravi) di sua figlia. In quest’ultimo caso, Lei potrebbe presentare la domanda per il cambio del cognome senza il consenso del padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  879. Elisa dice:

    Buongiorno
    Sono una mamma di 3 figli vivo a Milano ma sono romana con lui siamo hai ferri corti
    Non ho nessuno qui sono sola … senza lavoro vorrei tornare da mia madre con i bambini e ricominciare
    Ma lui non mi dà il consenso
    Cosa mi consiglia grazie buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre lavorarci sopra, nel senso che il trasferimento è possibile ma deve essere coerentemente giustificato.
      Possono giustificare il trasferimento 1) la necessità di una sua occupazione lavorativa che consenta ai suoi figli una vita più dignitosa, considerato che non ha trovato analoghe opportunità lavorative nel luogo in cui attualmente vive; 2) l’esigenza di continuare a collocare i minori presso di lei visto il forte legame affettivo che vi lega; 3) un eventuale distacco dalla figura materna potrebbe comportare un trauma per gli stessi; 4) la distanza non eccessiva tra il luogo di residenza del padre e la città dove vorrebbe trasferirsi con i minori; 5) tale distanza non pregiudicherebbe il rapporto del padre con i figli stessi; basterebbe apportare delle modifiche al provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita del genitore non collocatario che pertanto potrebbe vedere i figli nel weekend; 6) la presenza di parenti, la nonna dei minori nella città dove verrebbe a trasferirsi, che costituirebbe un importante sostegno ed aiuto anche affettivo, utile per lo sviluppo e la crescita dei minori.
      Queste argomentazioni dovrebbero essere esposte e supportate in un procedimento giudiziario se non siete già separati (giudizio di separazione ovvero ricorso per la regolamentazione nati fuori dal matrimonio se siete solo conviventi con figli).
      Resto a disposizione per un primo confronto gratuito (349.8197797).
      Cordiali saluti.
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  880. Laura Pirotta dice:

    Buongiorno, io vorrei chiedere come posso fare con il mio ex marito che continua ad avere atteggiamenti oppositivi su ogni decisione da prendersi a discapito del bene dei figli per fare ripicche alla madre. Inoltre versa sempre il mantenimento figli in ritardo e a volte non paga le spese straordinarie dei figli a lui imposte dal giudice per il 70%. Cosa si puo’ fare sono ormai 5 anni che si va avanti cosi!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il procedimento che può intentare è quello previsto dall’art. 709 ter cod. proc. civ. utilizzato per sanzionare i comportamenti del (ex) coniuge in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore. Le circostanze che mi ha riferito, laddove vengano provate in giudizio, potrebbero rientrare in queste ipotesi.
      Per i pagamenti non rimborsati si può agire con atto di precetto e pignoramento e non ultimo c’è anche la possibilità di presentare denuncia penale per il mancato pagamento del mantenimento del minore.
      Restiamo a disposizione per approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  881. Tiziana dice:

    Buongiorno, Mio marito ha 2 figli maggiorenni che vivono con la madre in un altra citta e che non ha mai mantenuto , uno dei figli ha fatto sempre lavori precari ma non è stato mai in alcun modo aiutato dal padre.
    Io e mio marito siamo tutt’ ora sposati ma stiamo cercando di separarci, c è una minore e io sono in cassa integrazione e non percepisco stipendio da 2 mesi, in questo momento mio marito facendo il furbo della situazione non ha pagato le visite e i farmaci a mia figlia 15 anni e neppure il PC per la dad e ha ritardato 2 mesi l acconto sul mantenimento non passando nulla neppure a me che ancora non ho percepito nulla dall’ Inps adducendo al fatto che ha dovuto aiutare il figlio.
    Mai aiutato fino ad oggi.
    Può lasciare noi nell’ indigenza e aiutare un figlio maggiorenne?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se Lei ha un avvocato, se esiste un accordo di separazione (quanto dei provvedimenti giudiziari provvisori con riferimento al mantenimentod della figlia), Lei può denunciare suo marito e può anche chiedere, con procedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ., che il comportamento di Suo marito venga sanzionato a livello pecuniario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  882. Tradito dice:

    Buongiorno, vorrei cortesemente chiedervi secondo quella che può essere la giurisprudenza consolidata/vostra esperienza da professionisti, a quanto può ammontare la somma a titolo di risarcimento definita dal giudice in sede civile, addebitata alla persona che ha comunicato ad un coniuge il tradimento da parte dell’altro. In sede civile mi sembra di aver capito non esistano delle “tabelle” (o almeno non le ho trovate) ma è possibile avere un ordine di grandezza dell’importo cui si può essere chiamati a risarcire in sede civile (ovviamente sarebbe solamente indicativo e sulla base della vostra esperienza). Grazie in ogni caso. Distinti saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la mia risposta è semplice: raramente un tradimento durante il matrimonio determina anche un risarcimento del danno. Occorrerebbe dimostrare il grave patimento psico-fisico subito da chi è stato tradito provato tramite supporti medico-legali. Cosa diversa è l’addebito della separazione in caso di separazione che comporta differenti quantificazione dell’assegno di mantenimento/per alimenti in favore del coniuge che ha tradito, nonchè le note in ambito successorio in caso di decesso di uno dei coniugi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  883. Alessandra dice:

    Può una madre imporre di vedere i propri figli solo a casa dove vivono con la madre e obbligare a non andare a casa del padre? (Coppia non sposata)

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano e dintorni. Comunque no, una madre non può obbligare il padre a vedere i figli presso la casa materna, salvo che si tratti di neonati o di figli veramente molto piccoli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  884. Tiziana Formiconi dice:

    Buongiorno, sto cercando di separarmi da mesi e forse mi ritroverò a fare un ricorso giudiziale, io ho chiesto un prestito a nome mio per aiutare mio marito(lui ne è garante) a estromettere i fratelli(liquidandoli)da un eredità e essere unico erede di una casa lasciatagli dalla madre.
    Il prestito doveva essere chiuso con la vendita di quella casa per comprarne un altra da adibire a casa coniugale, adesso che ci stiamo separando si è trasferito in quella casa e non sta più pagando le rate del prestito e sono costretta a pagare io.
    Inoltre Abbiamo fatto un 730 congiunto il cui rimborso spettava a me, invece avendolo ricevuto il rimborso lui sulla sua busta paga, se lo è trattenuto e non me lo rimborsa.
    Cosa posso fare?
    Vado in giudiziale sperando che il giudice valuti anche questi aspetti , oppure devo fare prima una causa.
    Mi sento frodata e forse il mio avvocato non riesce a trovare la giusta direzione.
    Mi può illuminare la strada da percorrere.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il Giudice della separazione non ha potere di dirimere le controversie che riguardano accordi di carattere finanziario. Siete coniugi ma siete anche due persone fisiche che hanno raggiunto delle intese con riflessi economici che ora devono essere rispettati.
      Nel giudizio della separazione occorre fare presente al Giudice queste circostanze ma occorre agire con separato giudizio.
      Per eventuali approfondimenti, il primo incontro in studio è gratuito (02.72022469 – 349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  885. Federico dice:

    Buongiorno avvocato,

    Chiedo delucidazioni riguardo la mia situazione con la mia ex compagna e mio figlio di 9 mesi.
    Convivevo con lei con il piccolo e la casa era intasata completamente a lei.
    Io sono tornato a vivere da mia madre dove ho il domicilio e ovviamente vedo il bambino 2 giorni a settimana più un weekend ogni 14 giorni ma nulla di scritto, al momento non siamo andati da avvocati.
    Volevo chiedere se, siccome la nonna del bambino si rifiuta di tenerlo a casa nostra perché dice che è troppo piccolo ( tutto ciò nel mio weekend ) e la mamma si rifiuta di tenermi in casa sua nel mio weekend per stare con il bambino, cosa posso fare?
    Grazie per l’attenzione e consigli eventuali.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io consiglio sempre di regolamentare la separazione dei conviventi con figli al fine di evitare di litigare in futuro.
      La procedura è un ricorso congiunto (se avete un’intesa) per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio con specifiche pattuizioni aventi ad oggetto il diritto di visita ed il mantenimento del figlio.
      In caso di disaccordo, Le anticipo sin da ora che è praticamente impossibile che un Giudice consenta l’esercizio del diritto di visita del padre presso la casa dove vive la madre con il figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  886. Rita dice:

    Vorrei un informazione per conto di un’amica
    Il suo ragazzo ha 19 anni, e lei ne ha16, ed a febbraio compirà 17 anni..
    Vorrebbero andare a vivere insieme perché i loro genitori non vogliono che stiano insieme, vivono in due paesi diversi, c’è qualche problema se andranno a stare insieme? Può succedere qualcosa? Ci sono delle conseguenze?

    Rispondi
  887. Alessia dice:

    Buonasera.. Da 4 anni sono fidanzata, ho il mio ragazzo che sta vivendo un momento difficile perché ha subito un intervento ed ha la gamba rotta, quindi non può muoversi.. Comunque andiamo al punto, ho trovato un lavoro da mio zio, mi paga 400 e faccio più ore di quelle che facevo in un altro posto con lo stesso salario o anche più, ed ho accettato di lavorarlo proprio quando lui é a letto senza muoversi, noi due non conviviamo e non conosciamo i rispettivi genitori, quindi non vuole che vado quando ci sono i suoi, ma allo stesso tempo si a arrabbia perché non ci sono nel momento del bisogno perché ci possiamo vedere solo la domenica e crede che me ne frego di lui e che dovrei lasciare il lavoro o trovare un compromesso con mio zio per lavorare solo la mattina (lui dice che il problema non è il lavoro ma il momento in cui ho scelto di trovarlo).. Ma io non so come dire a mio zio che non lavoro proprio nel periodo delle feste natalizie eppure a capodanno… Ora lui ha intenzione di lasciarmi, mi avvisa che “ciò che trascuro diventa di qualcun altro”, dice di amarmi ma non si può stare così.. Io lo voglio sono disperata e non so come fare, piango da giorni ma non riesce a capire, dice che é colpa mia se la relazione finisce.. Ditemi cosa fare.. Tutti a dire che lui é egoista e che se mi lascia me ne dovrei fregar perché devo lavorare, ma questo lavoro comunque avevo intenzione di lasciarlo subito dopo le feste, ma non vuole aspettare perché dice che quando lo lascerò lui starà e bene e io non mi sono presa cura di lui… Mi sento in colpa perché sembra avere ragione, ed io voglio stare con lui.. Ditemi cosa fare

    Rispondi
  888. Raffaello dice:

    Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento per una banalità che si trascina da oltre 2 anni:
    Sono un padre separato non collocatario ma affidatario al 50% dei miei 2 figli di 11 e 15 anni.
    Sono intervenuto sempre io per le esigenze della mia prima figlia riguardo le spese per le sue uscite serali ( feste di compleanno, giostre,ecc), alla richiesta di rimborso fatta alla ex moglie mi è stato risposto che sono “fatti miei”…. non dovrebbero essere spese da suddividere o peggio che facciano parte della quotidianità e quindi spese ordinarie?
    Grazie mille della disponibilità, spero di fare chiarezza.
    Buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per rispondere è indispensabile leggere i Vostri accordi ovvero la sentenza di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  889. Ikhechi Mohamed dice:

    La mia ex moglie ha cambiato il luogo di residenza per quasi un mese e mezzo, e non mi ha informato del nuovo indirizzo. Oggi ho visitato i bambini, ma non li ho trovati, quindi l’indirizzo lo so , Quali sono le procedure legali in questa materia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti di Milano e dintorni.
      In ogni caso, occorre procedere con una diffida per iscritto; se non riscontra, si può procedere per chiedere una sanzione del comportamento della madre ex art. 709 ter c.p.c.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  890. Mirko dice:

    Buongiorno avvocato le ho già scritto un po’ di tempo fa il problema è che mia moglie nn vuole liquidare il mio 50 %e nn ha intenzione di fare nessuna offerta io sono andato via di casa sapendo che lei aveva un amante e comunque loro adesso vivono lì io sono proprietario al 50% e sono tornato a vivere da mamma e posssibile che sia così grazie avvocato mi Sto arrivando! Che la contatterò telefonicamente per un appunta,entro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo di avere già trattato forse proprio con Lei questo argomento.
      Lei ha uno strumento per stimolare la vendita dell’immobile, si tratta di un’azione di divisione, una vera e propria causa che come fine ultimo può condurre le parti del giudizio a vendere l’immobile del quale risultano cointestari. Di solito, prima di questa iniziativa si cerca di fare ragionare il comproprietario con una formale comunicazione tramite avvocato.
      Resto a disposizione. Il primo confronto è gratuito.
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – marcopola@npassociati.com).

      Rispondi
  891. Silvia dice:

    Buongiorno, espongo la mia situazione, il mio compagno ha un figlio di 9 anni da una precedente relazione, a inizio 2019 gli è stato alzato il mantenimento e per via di tale aumento, non ha potuto piu sostenere le spese di affitto di una casa ed è dovuto tornare a vivere con i genitori, il giudice ha ritenuto di non tener conto delle spese sostenute per la casa nella determinazione dell’assegno, la mia domanda é, nel caso di un mutuo vale la stessa cosa? Perché se una persona accende un mutuo per comprare una casa, con fatica e magari con i soldi tirati, dopo tot mesi/anni viene richiesto l aumento del mantenimento, e l eventuale aumento rende non più sostenibili tutte le spese, non credo sia corretto. Il giudice nell’accordare o negare l aumento del mantenimento tiene conto dell’eventuale mutuo o no?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le spese sostenute per una locazione ovvero per il pagamento della rata del mutuo hanno sicuramente rilevanza con riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento. E’ tuttavia veramente difficile esprimere un parere su quanto Lei ci riferisce perchè non conosciamo le condizioni che hanno giustificato l’aumento dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, nè tanto meno conosciamo i redditi dei genitori (sia quelli che hanno giustificato la prima quantificazione dell’assegno di mantenimento sia quelli esistenti al momento della modifica dell’assegno di mantenimento).
      Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  892. Sabrina dice:

    Sono una donna divorziata molto depressa non ho un lavoro i miei figli vivono in un altra regione con il loro padre benestante . Non so più cosa fare per poter riconquistare un po’ di fiducia da parte dei miei figli, nn lavorando li vedo pochissimo,la prego mi può aiutare, la ringrazio tanto.
    Sabrina

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Sabrina,
      se lo desidera le possiamo fornire i dati di una psicoterapeuta che merita la nostra stima professionale che lavora con tariffe convenzionate e calmierate. Se interessata potreste avere un primo colloquio conoscitivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  893. Roby dice:

    Buongiorno,
    Vorrei sapere se quando due genitori separati con un minore disabile , i soldi dell invalidità possono essere totalmente gestiti dalla solo mamma senza far sapere al padre su che conto vanno e come vengono gestiti ? Inoltre, se la mamma percepisce il caragiver, questi soldi li può gestire in assoluta autonomia senza dare conto al padre? Purtroppo mi trovo un questa situazione inverosimile.. potete darmi informazioni certe? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Roberto,
      se siete separati ci sarà anche un accordo di separazione o una sentenza di separazione. Occorre esaminare questo documento prima di fornire suggerimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  894. Inga dice:

    Buongiorno.. Io vorrei sapere cosa posso fare nella nostra situazione. Io con mio compagno abbiamo 8anni da quando siamo insieme ma da tre ani conviviamo e abbiamo una figlia da 2 anni e lui da prima sua compagna ha una figlia di 9anni dove lui con la sua ex compagna ha fatto una casa per la sua figlia dove adesso la figlia sta inseme alla sua mamma in più lui gli dà il mantenimento. Adesso io con mio compagno vogliamo comprare una casa ma io vorrei sapere se possiamo fare che quandnto compriamo la casa di fare un testamento che la casa gli lasciamo solo alla nostra figlia non voglio che la sua griglia dalla sua ex compagna non c’entra se niente.. si po fare? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      difficile, anzi illegittimo, escludere un erede legittimo (come un figlio o una figlia) dal proprio testamento.
      Io inizierei con l’intestare la casa a Lei.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  895. Fiorella Lettieri dice:

    Buongiorno, sono una ragazza di 22 anni ed ho un bimbo di quasi due mesi, riconosciuto dal padre con il quale non ho mai convissuto. Da circa un mese abbiamo rotto la relazione ed il padre vorrebbe prelevare il bimbo per portarlo a casa sua nella giornata che ha libera dal lavoro. Non vuole venire a vederlo a casa mia in quanto dice di non volermi vedere. La mia domanda è: nonostante sia così piccolo, il padre può prelevare il bimbo e portarlo nella casa in cui vive con i suoi per l’intera giornata? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il bimbo è troppo piccolo. Al massimo, un Giudice, con un neonato, concede un giretto al parco con il bambino ma tutta la giornata no.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  896. Paola dice:

    Sono una ragazza di 16 anni, ho scoperto di essere incinta da pochi mesi, a febbraio compio 17 anni, a fine maggio dovrà nascare il mio bambino. Volevo chiedere siccome il padre ha 20 anni, alla nascita del bambino sono insicura a mettere il cognome del padre, perché ho paura che potrà portarselo e levarmelo. Non so più cosa fare, mi potreste aiutare a dirmi chi ha più diritti per il bambino.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Paola,
      di solito non rispondo agli utenti fuori distretto: io esercito la professione di Avvocato a Milano e dintorni. Faccio una eccezione per Lei.
      Lei è la madre ma è anche minorenne quindi prima di tutto deve farsi aiutare da persone che possono accompagnarla durante questo percorso che l’avvicinerà alla nascita di Suo figlio. Ci sono tante associazioni a Catania che possono aiutarla tra le altre anche questa: http://www.accoglienzaesolidarieta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=113.
      Poi i suoi diritti: il padre ha ovviamente il dovere di riconoscere il figlio, nonchè di mantenerlo. Quindi il nostro suggerimento è quello di lottare per garantire a Suo figlio una madre ed anche un padre. Il padre, peraltrom son può sottrarsi ai propri obblighi neanche se ha ricevuto il consenso della madre. L’uomo che non riconosce il figlio nato da un rapporto di fatto può essere citato in causa dalla madre del bambino o dal figlio stesso divenuto maggiorenne, con la cosiddetta «azione di riconoscimento della paternità».
      La prova della paternità non può essere costituita dal semplice fatto che l’uomo e la donna si frequentavano, né dall’esistenza di rapporti sessuali tra questi. Pertanto, di solito, si procede all’esame del Dna. Ma se il padre rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue il suo comportamento viene considerato una sorta di ammissione di responsabilità e tanto basta al giudice per dichiarare la sua paternità.
      La donna può cioè esigere che l’uomo le dia i soldi per provvedere a far crescere il bambino. L’obbligo di mantenimento ricade su entrambi in genitori, ma in proporzione alle rispettive capacità economiche. Il fatto che l’uomo sia senza reddito, disoccupato o con stipendio basso non lo giustifica dal trovare una occupazione che gli consenta di versare il mantenimento al figlio. Diversamente risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Peraltro sul tema è di recente intervenuta la Cassazione stabilendo che la responsabilità penale per il genitore che non mantiene il figlio scatta anche se il minore non si trova in condizioni di estremo bisogno. Se il padre non vuol provvedere al mantenimento del figlio, la ragazza madre può agire nei suoi confronti in due modi: con una denuncia ai carabinieri e con un ricorso al giudice civile affinché quantifichi l’importo da versare in favore del figlio. Lo può fare con il gratuito patrocinio se il suo reddito annuo non supera 11.369,24 euro. Nel caso in cui, anche all’esito della condanna, il padre non voglia provvedere al mantenimento, contro di lui potrà essere promosso il pignoramento.
      Al di là dei rapporti con il padre, lo Stato riconosce alcuni diritti alla ragazza madre in ambito di assistenza sociale. Il primo è l’assegno di maternità (anche detto bonus bebè). Attualmente, chi ha un Isee non superiore a 7mila euro ha diritto a 320 euro al mese per il primo figlio ed a 400 euro al mese per il secondo; invece chi ha l’Isee superiore a 7mila euro ma inferiore a 25mila euro ha diritto a 160 euro mensili. Il bonus può essere erogato solo se il bambino non ha più di 5 anni.
      La domanda va inoltrata all’Inps anche in via telematica o con il contact center.
      Alcuni Comuni riconoscono un assegno speciale per le ragazze madri da chiedersi entro 6 mesi dalla nascita del bambino purché non si superino i limiti di reddito fissati dal Comune stesso. A tal fine sarà necessario informarsi presso l’ufficio comunale di propria residenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  897. Angela dice:

    Buongiorno,
    ho una figlia di due anni. Io e il padre di mia figlia ci siamo lasciati un paio di mesi fa(non siamo sposati). Ora viviamo dai miei genitori. Il padre non dá il mantenimento ma compra dei beni alimentari per la bimba quando capita. Si presenta quando vuole e si fa sentire quando capita. Si presente a scuola un giorno e sparisce per altri 3/4 giorni senza farsi sentire. In questo caso io da madre quali sono i miei diritti nei confronti di mia figlia.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste un procedimento giudiziario (ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio). Lei ha diritto di ricevere un contributo fisso mensile per il mantenimento di Sua figlia oltre al rimborso delle spese straordinarie nelle misure percentuali da concordarsi.
      Se vuole siamo disponibili per un primo confronto gratuito (di persona in studio, in teleconferenza, oppure, semplicemente, telefonicamente).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469)

      Rispondi
  898. Cristina dice:

    Buongiorno,
    sono separata consensualmente dopo una negoziazione assistita dal luglio 2019, con una figlia piccola. Da subito ho avuto problemi di ogni sorta sia nel fare rispettare gli accordi sottoscritti che nella quotidiana comunicazione e gestione di nostra figlia.
    A seguito della mia richiesta di scioglimento del matrimonio la situazione è peggiorata ulteriormente arrivando il papà di mia figlia addirittura a bloccare il mio profilo whatsapp impedendomi di poter comunicare con mia figlia (5anni) in quanto da 3 anni mezzo utilizzato per fare chiamate e soprattutto videochiamate tra noi. È legittimo da parte sua? Ho richiesto di essere riabilitata ma invano. Cosa posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i comportamenti del padre possono essere sottoposti alla attenzione di un Giudice con un procedimento ex art 709 ter cod. proc. civ. al fine di essere eventualmente sanzionati laddove contrari agli interessi ed alla serena crescrita dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  899. Giulia dice:

    Salve,
    attualmente sto cercando casa con il mio compagno con il quale non sono sposata.
    Lui ha una buona disponibilità economica e metterebbe circa l’80% della cifra necessaria, io invece potrei mettere solo la parte rimanente.
    Lui non vuole cointestare la casa nemmeno nelle percentuali di 80-20 ma vorrebbe che la casa fosse intestata solo a lui.
    E’ invece disponibile a fare una scrittura privata in cui dice che se la nostra relazione dovesse finire si impegna a restituirmi la cifra che io ho messo per l’acquisto della casa.
    In questo modo sarei tutelata? In casa la relazione dovesse finire riavrei i soldi spesi?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le quote di intestazione della casa dovrebbero rispettare l’entità degli investimenti dei conviventi.
      Anche se non ho capito le ragioni, laddove non vi sia questa possibilità, una scrittura privata nella quale viene espressamente previsto che in caso di interruzione della convivenza il suo compagno dovrà restituirle gli importi da lei versati è una possibile soluzione. Mi permetto solo di aggiungere che la scrittura dovrà essere stilata diligentemente. E si ricordi, laddove nascano figli, cambia tutto: lei può chiedere l’assegnazione della casa familiare in quest’ultimo caso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  900. Luisella dice:

    Buongiorno, ho bisogno di avere una conferma su un fatto che sta capitando a una mia conoscente. Separata con due figli, con collocamento anagrafico presso di lei ma affidamento condiviso. I lavori di sistemazione della casa sono andati per il lungo e ad oggi non è ancora pronta. Per ora vive a casa di parenti con un figlio (che si alterna i giorni con il padre come da sentenza) mentre l’altro figlio è stabile tutti i giorni da quasi tre mesi con il padre. É probabile che la casa non sarà pronta per altri due mesi (al momento non è ancora definibile)
    Lui ora vorrebbe decurtare il mantentimento del 50%, cioè della quota di un figlio oppure richiedere che lei versi a lui il 50% del mantenimento ( finché non si insediereanno nella nuova casa) poiché al momento lui si sta facendo carico della gestione ordinaria del figlio e anche di quella straordinaria al 50%. Può richiedere ciò alla sua ex moglie?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se c’è un accordo o una sentenza occorre rispettare le condizioni di mantenimento ivi indicate.
      Ovvio, poi, che la collocazione dei figli non rispetta le predette condizioni possa essere avanzata (anche in giudizio, se necessario) domanda per diversamente quantificare l’assegno di mantenimento per i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  901. Sara dice:

    Buongiorno avvocato, convivente da 9 anni con una figlia di 7 anni e mezzo ,lui ha scoperto il tradimento e minaccia di portarmi via la bambina.
    Ultimamente sta manipolando la bambina parlando male di me e istigandola a venirmi contro.
    Come mi devo comportare?perdo mia figlia per un tradimento?ha detto che mi devo fare le valigie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      NON ABBANDONI LA CASA FAMILIARE. Il tradimento, di per sè, non le fa pardere diritti (e doveri) nei confronti dei figli. Si rivolga ad un avvocato a Treviso. Io esercito a Milano e dintorni e la mia assistenza potrebbe per lei risultare antieconomica.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  902. Anna dice:

    Salve ho un problema molto confusionale,ho una figlia piccola con il mio convivente, sono rimasta incinta Da poco glie l’ho detto ed ha deciso di andarsene, mi vuole obbligare ad abortire ma io non voglio; mi stava per comprare una casa ma ancora non siamo andati a roggito..premetto avevamo dei problemi di sua i fedeltà crudele quasi ed altri problemi caratteriali,la gravidanza è successa e io a prescindere ho deciso di tenerlo/a… lui è benestante ma molto tirchio passatemi la parola,stiamo insieme da 15anni con nessun avere materiale proprio due cuori e una capanna… quali diritti potrei avere io e i miei figli quali richieste?! Se volete contattarmi sulla mia mail perché avrei bisogno di un avvocato visto che anche lui si vuole rivolgere a uno. È imbarazzante da parte sua, mi ha fatto tanto male in anni insieme e nno c’è mai limite al peggio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anzitutto, occorre capire se avete firmato una proposta di acquisto per la casa. Lei avrebbe diritto all’assegnazione della casa familiare oltre ad un assegno di mantenimento per le sue figlie. Sarebbe opportuna una intesa tra avvocati. In difetto, in ogni caso, si può chiedere aiuto ad un Giudice. Quindici anni di convivenza non sono pochi ed il padre, ovviamente, non può sparire da un giorno all’altro.
      Sono disponibile per approfondimenti. Occorre, infatti, esaminare con attenzione reddito e patrimonio dei genitori per comprendere gli importi dovuti a titolo di mantenimento per i figli (anche per il nascituro).
      Il primo confronto (al telefono, in studio o in teleconferenza) è gratuito (02.72022469 – 349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  903. Miriam Ficarra dice:

    Buonasera, vorrei sapere se in caso di divorzio, la moglie può decidere di lasciare i figli col marito, anche lui risulta essere il genitore più vecchio e senza un lavoro sicuro????grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di solito ci si trova di fronte a genitori che si contendono i figli in caso di separazione. In caso di contenzioso, comunque la collocazione dei figli sarà quella della separazione salvo che la madre per ragioni gravi (salute, assenza di una abitazione in cui vivere con i figli, altri motivi gravi) non sia più in grado di tenerli con sè.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  904. Dell'oro massimo dice:

    Buonasera. Sono probabilmente di fronte ad un caso di alienazione genitoriale. Separati e divorziati da 12 anni. Da anni l’ex moglie ha parlato male di me ai miei figli nonostante la mia puntualità nel fornire il mantenimento. Ad oggi causa covid inutile dire che si sono create delle serie difficoltà per tutti, ma ho adempito come potevo versando la quasi totalità dell’assegno. Da marzo è nata l’ennesima guerra nella quale sono stati coinvolti come sempre i miei figli (da parte della mia ex). Da luglio non li vedo, non riesco quasi più a comunicare con loro. Sicuramente sono stati “obbligati” dalla madre ad avere questo cambiamento repentino nei miei confronti.. e sicuramente non ci sono giustificazioni ad un atteggiamento così svantaggioso e doloroso per me e per i miei figli, che a fine giugno nel mentre sono diventati maggiorenni.
    Mi chiedo se la prole verrebbe tutela in egual modo.. cioè potrebbe considerarsi scorretto il comportamento della madre anche con figli di maggiore età?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con figli di maggiore età, ritengo che si possa ipotizzare una alienazione parentale soltanto se tale opera di convincimento da parte del genitore collocatario sia iniziato in data precedente al raggiungimento della maggiore età. Ma se tale accertamento potrebbe sortire qualche risultato con riferimento alla PAS da un punto di vista psicologico, ben diverso sarebbe l’utilità di un simile accertamento da un punto di visita legale. Meglio ipotizzare procedure sanzionatorie ex art. 709 ter cod. proc. civ. laddove ne sussistano i presupposti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  905. Marina dice:

    Buona sera avrei bisogno di un chiarimento se possibile da parte vostra,sono divorziata dal 2018,da questo divorzio ho ottenuto una cifra di denaro chiamato “Una tantum” ,io ho 50 anni e non lavoro da diversi anni, lavoravo con il mio ex marito, essendo disoccupata dopo la somma che mi spetta nn percepirò più nulla da lui? Premetto che il mio ex è una persona molto agiata economicamente, io nn ho nessuna proprietà e pago un affitto mensile.
    Grazie dell’ ascolto, chiedo gentilmente una vostra risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per rispondere esaustivamente e diligentemente alla Sua domanda dovrei leggere le condizioni del divorzio.
      Comunque se avete concordato un assegno una tantum la natura e le ragioni di quest’assegno non giustificano, salvo casi eccezzionali (grave stato di bisogno per esempio), altri importi in favore del coniuge divorziato beneficario dell’una tantum.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  906. Lara Sartorio dice:

    Buon giorno sono una donna divorziata, risiedo in Lombardia zona rossa,i miei figli in Emilia Romagna zona gialla, chiedo è possibile in questo periodo vedere i miei figli?
    Grazie, attendo una vostra risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Lara,
      se i suoi figli sono autosufficienti e maggiorenni direi che sussiste il divieto. Se invece esercita il diritto di visita come stabilito nell’accordo divorzile ritengo che ci siano spazi per giustificare il trasferimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  907. Mirko dice:

    Buongiorno io sono padrone del 40%per cento di una casa dove è io e mia moglie abbiamo passato circa 10anni me ne sona andato sapendo che lei aveva un amante subito dopo lui è entrato in casa anche mia convivere con lei premetto che nn abbiamo figli e circa 2 anni che vivono lì insieme e anche dopo la separazione nn ha voluto farmi nessuna offerta per il mio 40% e mi ha pure denunciato per minacce vorrei una consulenza per sapere come fare ad arrivare al più presto ha una soluzione grazie 🙏

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mirko,
      se non ci sono figli, non vi sono ragioni per le quali la casa non possa essere venduta (con il ricavato suddiviso nel rispetto del quote di proprietà). Se non si trova un accordo amichevole (che si può stimolare con lettera del legale), suggerisco di intraprendere due iniziative giudiziarie: la separazione e la divisione. Con la seconda si ottiene la vendita all’asta della moglie.
      Resto a disposizione e saluto cordialmente,
      Avv. Marco Pola (349.8197797).

      Rispondi
  908. Angelo dice:

    Buongiorno,in,caso di separazione un coniuge puo’ abbandonare la propria citta’ di residenza con 2 minori senza il consenso dell’altro genitore?per raggiungere il nuovo fidanzato?pur non avendo un lavoro?sto leggendo su internet ma senza trovare la giusta risposta.

    Grazie saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le confermo il divieto. Chi vive nelle regioni che rientrano nello scenario rosso («massima gravità e alto rischio») ma anche chi risiede in fascia arancione («elevata gravità e alto rischio») non può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Quindi gli spostamenti tra regioni rosse (per esempio tra Lombardia e Piemonte) e arancioni, o tra una regione rossa e una arancione sono vietati. A meno di «comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute». Ci si chiede se la visita ai congiunti possa rientrare tra le esigenze di necessità. La risposta è negativa. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso. Questo significa che la “visita ai congiunti” non solo non è ammessa per un fidanzato che voglia da Verona (zona gialla) raggiungere la sua fidanzata a Mantova (zona rossa), bensì persino due fidanzati che abitino nella stessa città di una Regione rossa, ma senza essere conviventi, non possono incontrarsi. Stessa cosa anche per quanto riguarda l’eventualità (non ammessa) di spostamenti in zona rossa, o da zona gialla a zona rossa e viceversa, per fare visite ai parenti. Pervengo a queste conclusioni leggendo le FAQ rivolte al Governo dopo l’emissione del recente DPCM.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  909. jenje dice:

    Salve. Coppia sposata (figli ormai maggiorenni e indipendenti) vive da anni in immobile di cui la sola moglie ha nuda proprietà e il di lei padre ha l’usufrutto (attualmente risiede in una RSA). La signora è intenzionata a separarsi a causa anche delle violenze verbali e fisiche del marito (mai denunciate) ma, visti i tempi lunghi della separazione, vorrebbe nel frattempo far uscire di casa il marito “in via indiretta”: può e come il padre di lei diffidare il marito ad andarsene anche in costanza di matrimonio? E con quali motivazioni?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’usufruttuario sino ad oggi ha tollerato la presenza della coppia sposata, quindi, coerenza (giuridica) comporta che sia il coniuge a prendere iniziativa con apposita procedura di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  910. Andrea dice:

    Buongiorno
    Sono separato ed essendo in zona rossa vorrei capire se la mia ex moglie residente a Torino come me, può andare nel week end dal suo compagno fuori Torino con mia figlia eludendo il decreto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Le confermo il divieto. Chi vive nelle regioni che rientrano nello scenario rosso («massima gravità e alto rischio») ma anche chi risiede in fascia arancione («elevata gravità e alto rischio») non può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Quindi gli spostamenti tra regioni rosse (per esempio tra Lombardia e Piemonte) e arancioni, o tra una regione rossa e una arancione sono vietati. A meno di «comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute». Ci si chiede se la visita ai congiunti possa rientrare tra le esigenze di necessità. La risposta è negativa. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso. Questo significa che la “visita ai congiunti” non solo non è ammessa per un fidanzato che voglia da Verona (zona gialla) raggiungere la sua fidanzata a Mantova (zona rossa), bensì persino due fidanzati che abitino nella stessa città di una Regione rossa, ma senza essere conviventi, non possono incontrarsi. Stessa cosa anche per quanto riguarda l’eventualità (non ammessa) di spostamenti in zona rossa, o da zona gialla a zona rossa e viceversa, per fare visite ai parenti. Pervengo a queste conclusioni leggendo le FAQ rivolte al Governo dopo l’emissione del recente DPCM.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  911. Valentina dice:

    Buongiorno
    Vorrei cortesemente delle delucidazioni in quanto mi trovo in una situazione in cui capisco poco.
    Mi sono lasciata con il papà di mia figlia di 5 anni non siamo sposati ma abbiamo un mutuo e una casa cointestata. Lavoriamo entrambi indeterminati e percepiamo 1200€ io e 1400€ lui.
    Per ora siamo separati in casa ma per me questa situazione è assurda lui ha detto che se ne andrà di casa se gli do la parte che ha pagato fino ad ora e che il mutuo lo dovrò accollare da sola( ma è quasi impossibile che me lo lascino finché non trovo un garante) e per quanto riguarda il mantenimento per la bambina dato che ho un lavoro a turni e lavoro sia il week che a volte in settimana finisco anche alle 22 la terrà spesso anche lui quindi praticamente per il mantenimento saranno massimo 200€.
    È giusto così? Io vorrei rimanere in buoni rapporti ma così mi sembra assurdo.
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      anzitutto, se rimette la decisione ad un Giudice la casa familiare verrà assegnata a Lei insieme a Sua figlia. Questo epilogo nel 99% dei casi (salvo che lei sia una madre irresponsabile …).
      Per il mantenimento, direi che occorre anche ricordarsi che il padre è tenuto al rimborso in misura percentuale di molte spese cosiddette straordinarie per i figli indipendentemente dal fatto che esista un contributo fisso mensile.
      Il procedimento giudiziario si chiama ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Si può evitare una fase contenziosa (un genitore contro l’altro) con il medesimo ricorso presentato congiutamente. Quindi dopo avere trovato un accordo che sarebbe poi la strada per risparmiare tempo e denaro.
      Resto a disposizione (02.72022469). Il primo confronto è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  912. Valentina dice:

    Buongiorno
    Vorrei cortesemente delle delucidazioni in quanto mi trovo in una situazione in cui capisco poco.
    Mi sono lasciata con il papà di mia figlia di 5 anni non siamo sposati ma abbiamo un mutuo e una casa cointestata. Lavoriamo entrambi indeterminati e percepiamo 1200€ io e 1400€ lui.
    Per ora siamo separati in casa ma per me questa situazione è assurda lui ha detto che se ne andrà di casa se gli do la parte che ha pagato fino ad ora e che il mutuo lo dovrò accollare da sola( ma è quasi impossibile che me lo lascino finché non trovo un garante) e per quanto riguarda il mantenimento per la bambina dato che ho un lavoro a turni e lavoro sia il week che a volte in settimana finisco anche alle 22 la terrà spesso anche lui quindi praticamente per il mantenimento saranno massimo 200€.
    È giusto così? Io vorrei rimanere in buoni rapporti ma così mi sembra assurdo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      anzitutto, se rimette la decisione ad un Giudice la casa familiare verrà assegnata a Lei insieme a Sua figlia. Questo epilogo nel 99% dei casi (salvo che lei sia una madre irresponsabile …).
      Per il mantenimento, direi che occorre anche ricordarsi che il padre è tenuto al rimborso in misura percentuale di molte spese cosiddette straordinarie per i figli indipendentemente dal fatto che esista un contributo fisso mensile.
      Il procedimento giudiziario si chiama ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Si può evitare una fase contenziosa (un genitore contro l’altro) con il medesimo ricorso presentato congiutamente. Quindi dopo avere trovato un accordo che sarebbe poi la strada per risparmiare tempo e denaro.
      Resto a disposizione (02.72022469). Il primo confronto è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  913. marcella lisi dice:

    Buongiorno,
    il mio ex compagno vive in liguria. Io e mio figlio quindicenne viviamo in Lombardia.
    Con il nuovo decreto (3.11.20), mio figlio può recarsi presso il padre come sempre o non è un motivo valido?
    Andrebbe col treno.
    Deve venire il padre a prenderlo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si era acceso un interessante dibattito sul punto agli inizi del primo lockdown.
      Buona parte dei Tribunali (primo fra tutti quello di Milano, con decreto dell’11 marzo 2020) avevano deciso che il regime del diritto di visita non era sospeso durante il lockdown ma non sono mancate sentenze di parere contrario.
      Ritengo che il problema sia stato superato dalle precisazioni (credo di aprile 2020) del Ministero della Salute che ha confermato tale diritto del genitore non collocatario. Precisazioni confermate anche dopo il recente DPCM: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.” Io consiglio di fare portare con sè al minore il provvedimento del Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  914. Michele Buongiorno. dice:

    Buongiorno. La mia ex moglie, con la quale sono divorziato e a cui passo 600€ per il mantenimento dei figli, continua a chiedere extra non dovuti ossia spese di cancelleria , che non sono previsti secondo la sentenza del tribunale. La cosa mi causa continui litigi e stress. Ho pensato di risolvere la questione per via legale per dare fine a questa situazione. Vorrei un consiglio. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre valutare se il gioco vale la candela. Mi spiego meglio: esiste un procedimento, previsto dall’art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale può essere contestato e sanzionato il comportamento del coniuge separato.
      I compensi per questo procedimento di solito non sono alti ma si tratta pur sempre di una causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  915. Alessandro Sabatino dice:

    Buongiorno, perdendo la responsabilità genitoriale decretata dal Tribunale dei minori, non si ha più diritto agli assegni familiari, pure se i figli risultano ancora come residenza nella mia abitazione e risultano ancora sullo stato di famiglia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quanto risulta nei certificati di residenza dovrebbe coincidere con le statuizioni dei Giudici. Sarebbe molto anomalo se un Giudice avesse tolto la responsabilità genitoriale ad uno dei genitori e gli permettesse di vivere sotto lo stesso tetto con i figli. Le risultanze anagrafiche, peraltro, se non corrispondono alla realtà delle effettive dimore dei componenti della famiglia, potrebbe essere oggetto di sanzioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  916. Giovanna Frusteri dice:

    Buonasera volevo sapere per gentilezza quando avviene la separazione tra 2 coniugi e uno dei 2 è in una struttura di riabilitazione mentale dove però in quest ultima non può mettere la residenza, la può lasciare nella casa coniugale dove vive la moglie con figli? E cosa si deve dichiarare per fare l isee? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giovanna,
      la residenza deve coincidere con la dimora abituale per buona parte dell’anno.
      Le faccio un esempio: se Lei dimora nella struttura di riabilitazione per oltre un anno dovrà mutare la sua residenza.
      E’ un obbligo giuridico con conseguenze civili ed ammnistrative se non rispettato.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  917. Marisa dice:

    Buongiorno,
    Due conviventi senza figli, in cui Uno dei due ha tradito ed entrambi sono proprietari della casa ci sono delle conseguenze legali per quanto riguarda la casa ?? Se il convivente tradito vuole rimanere nella sua abitazione come funziona? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Marisa,
      il tradimento, nella coppia non sposata, non ha conseguenze giuridiche.
      I conviventi si devono mettere d’accordo, con riferimento alla casa, per decidere chi deve continuare a viverci. Se non trovate una intesa un Giudice può aiutarvi a venderla ma non deciderà chi dei due deve restare in quella casa. Con un atto di divisione arriverete alla vendita all’asta dell’immobile. Di solito, dopo le prime schermaglie, parlando tra legali, si riesce a trovare una intesa.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  918. Simo dice:

    Buongiorno, la storia e un po contorta e complicata, proverò a spiegarmi.
    Dopo un primo divorzio in Spagna ho ritrovato uno dei miei primi amori , e si e riaccesa la fiamma, io abitavo in Spagna lei a modena dove abitava col suo compagno padre di suo figlio.dopo una relazione a distanza x un anno ,abbiamo deciso di vivere insieme, così io ho lasciato il mio lavoro in Spagna ho venduto le mie cose x racimolare un po di fondi e l ho raggiunta a modena.lei aveva una casa di proprietà acquistata con il suo compagno cointestatario, quindi io ho preferito prendere un apoartamento in affitto.quindi x un anno abbiamo vissuto in un appartamento pagando affitto e meta mutuo della sua casa dove ha continuato a vivere il suo ex compagno.
    Io mi sono integrato subito un buon lavoro ,e abbiamo vissuto come una famiglia io lei e suo figlio.dopo un anno circa, il compagno ha chiesto di vendere la proprietà, e siccome i prezzi di mercato si erano notevolmente abbassati , vendendo e pagando il residuo del mutuo rimanevano solo 10000€ abbiamo deciso di liquidare l ex e prenderci noi la casa.ovviamente per facilitare le cose e pagare meno spese l abbiamo intestata a lei ,anche perché io venivo da un divorzio e quindi pensavo fosse meglio cosi, insomma tutto bene…e stata una grande storia , per più di 5 anni abbiamo vissuto come una famiglia e addirittura ci siamo sposati, ma solo in chiesa x vari motivi in attesa di trascrivere l atto civilmente,ho lavorato e fatto tanti sacrifici , ma ora che le cose sono andate male, lei mi ha costretto ad andare via e che tutto e di sua proprietà, lo trovo profondamente ingiusto, perché a 47 anni mi sono ritrovato con 2 valige in mano guoti dalla porta…..ho diritto a qualcosa o come dice lei e tutto suo perché e lei l inteststaria…..ribadisco che ho sempre lavorato e portato lo stipendio a casa cercando fi montare mancare niente ne a lei ne a suo figlio.
    Spero di essermi spiegato….
    Gradirei una risposta
    Un saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato ai clienti di Milano e dintorni (Monza, Lecco, Como, Varese, Pavia).
      Direi comunque che il problema nasce dal fatto che l’intestazione della casa coniugale è stata fatta in capo a Sua moglie. Occorre dimostrare in giudizio che si trattava di una intestazione fittiza e che la proprietà è invece riconducibile ad entrambi. Non è semplice ma non impossibile. Si trovi un bravo avvocato a Modena, io da Milano dovrei gravare di troppi costi la sua assistenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  919. Francesco dice:

    Buongiorno,
    al momento sto valutando l’acquisto di un auto costosa da intestare soltanto a me e pagandola di tasca mia.
    Ho letto su internet che in caso di separazione e divorzio l’auto può essere assegnata al coniuge non proprietario nel caso ci siano figli, anche se si è in regime di separazione dei beni. Subito dopo l’assegnazione è necessario fare un passaggio di proprietà e intestarla al coniuge.
    Mi conferma la veridicità?
    Se invece non dovessi sposarmi e semplicemente continuare a convivere con un figlio rischierei comunque che un giudice possa espropriarmi la macchina se l’unica del nucleo famigliare?
    Grazie per la risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la coppia risulta sposata in regime di comunione dei beni e l’auto acquistata dopo il matrimonio, quest’ultima rientra tra le proprietà comuni dei genitori.
      Anche laddove, tuttavia, si sia optato per il regime della separazione dei beni, un Giudice potrebbe assegnare l’autovettura al genitore collocatario del figlio quando quest’ultima abbia particolari necessità (disabilità, lunghe distanze da percorrere per portare il figlio a scuola in assenza di mezzi pubblici, etc.). Sebbene non credo esistano dei precedenti giurisprudenziali ritengo che i medesimi principi, in presenza di figli, si possano applicare anche alle coppie non sposate.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  920. serena lenarduzzi dice:

    buongiorno
    vorrei chiedere delucidazioni in merito alla tari. sono separata e ognuno di noi vive in casa di proprietà e teniamo i figli al 50%. i figli per il comune risultano formalmente residenti da me (madre) addebitandomi la tari al 100% nonostante loro per sentenza di separazione stiano, nello stesso comune, al 50%.
    sto cercando di capire se è corretto spartire la tari, per quanto concerne la quota relativa ai figli.
    vi ringrazio
    serena

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ritengo che la sede dove avreste dovuto trattare l’argomento relativo alla ripartizione della TARI (con le maggiorazioni derivanti dal fatto che lei risulta residente con i figli nell’abitazione oggetto della tassa TARI) avrebbe dovuto essere il Tribunale in occasione del procedimento di separazione. Oggi, potrebbe considerarsi una richiesta tardiva. In ogni caso, ritengo che non si possa mettere in discussione che buona parte del tributo sia esclusivamente a lei imputabile (quello riconducibile alla proprietà dell’immobile ed alla sua presenza nello stesso). Si può eventualmente disquisire sulla differenza tra questo costo e la maggiorazione della TARI riconducibile alla presenza di due figli che risultano residenti in quella abitazione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  921. Patrizia dice:

    Buongiorno, mio figlio 24 lavora a tempo determinato part time guadagna 800€ al mese ,ha deciso di andare a convivere con la compagna, dato che sono disoccupata momentaneamente ho scritto 2 righe al suo avv. chiedendo la rinuncia, se il mio ex vuole la modifica dinanzi al giudice può farlo a spese sue? Grazie per L attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      suo marito può depositare istanza di modifica delle condizioni della separazione e se è disposto a pagare le spese legali potreste anche fare una istanza congiunta con un unico avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  922. Gianfranco dice:

    Volevo sapere se in caso di tradimenti virtuali con un secondo fine per proseguire la relazione fisica con l’amante (anche se non si riescono ad accettare) se si può accedere pure a chat, web, telefonate e applicazioni anche se cancellate dal telefono…ovviamente ed eventualmente richieste dal giudice. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      tramite autorizzazione del Giudice si potrebbe accedere ai tabulati telefonici. Difficile tuttavia che un Giudice autorizzi una simile iniziativa in un procedimento di separazione. Meglio rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata: i risultati delle indagini sono producibili in giudizio.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  923. Simone Di Giacomo dice:

    Buongiorno,
    La mia convivenza è terminata, attualmente con la mia ex stiamo discutendo su due cose:
    La divisione di affitto e utenze della casa dove abbiamo vissuto(nella pratica lei sostiene di dover pagare solo metà dell’affitto e non vuole pagare metà delle utenze).
    Il fatto che io negli ultimi 5 anni ho pagato tutte le spese per la macchina che era ed è intestata a lei
    (Bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria per un totale di 11000€).
    Ho diritto al rimborso di queste somme?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la ripartizione che si è verificata in passato delle spese (anche non pariteticamente tra i conviventi) relative alla Vosrta convivenza può essere messa in discussione tramite prove che dimostrino che le vostre intese erano diverse. Riavvolgere il nastro e sostenere che in considerazione dell’interruzione del legame affettivo si devono rivedere tutte le ripartizioni delle spese fatte durante la convivenza non è semplice soprattutto se non si hanno prove che i pagamenti non erano riconducibili a liberalità/donazioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  924. Antonella dice:

    Buongiorno il mio compagno e’ separati da 11 anni , un mese fa il mio compagno ha chiesto il divorzio, e firmato entrambi davanti all’avvocato, dopo aver accettato tutte le richieste da lei chieste, rinunciando all’assegno divorzi le. Dopo alcuni giorni la ex moglie manda messaggi minacciosi dicendo di non essere più convinta e di volere l’assegno perché lei deve tutelarsi e che davanti al giudice si opporrà a ciò che ha sottoscritto. Premetto che non ha mai preso neppure l’assegno di separazione e che la casa coniugale acquistata dal mio compagno e intestata metà a lei ha deciso di non venderla fino a che il figlio 21 enne non diventi indipendente e di sostenere al 100% tutte le spese dell’immobile come ha sempre fatto in questi anni perché lei non lavora e neppure ne ha voglia . Grazie mille . Attento un riscontro . Buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      abbiamo pochi elementi per valutare l’attendibilità delle minacce/pretese della ex moglie del suo attuale compagno.
      Possiamo comunque confermare che se non vi è stato un assegno di mantenimento per 11 anni, il coniuge che avanza la richiesta di mantenimento dovrebbe dimostrare una grave peggioramento della propria situazione economica (reddituale e patrimoniale).
      Occorre poi verificare se la firma delle nuove intese è stata raggiunta con l’aiuto di due distinti avvocati. In quest’ultima ipotesi diventa difficile sostenere che dopo pochi giorni uno dei coniugi ha cambiato “idea”.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  925. Fabiola dice:

    Salve volevo un chiarimento.. Posso chiedere il mantenimento arretrato abbiamo avuto una prima udienza a settembre ma non ho fatto richiesta per gli arretrati posso provare a chiederla? Anche perché a marzo ne abbiamo un altra di udienza!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli effetti dei provvedimenti che riguardano il mantenimento (di coniugi e/o figli) maturano i propri effetti dal momento in cui è stata depositata la domanda giudiziale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  926. Angelica dice:

    Salve, cortesemente come posso scrivere una lettera di rinuncia per mantenimento figlio Maggiorenne ? Grazie per L attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se suo figlio è diventato autosufficiente può semplicemente scrivere al Suo ex marito il verificarsi di tale circostanza esonerandolo dal pagamento di quanto dovuto.
      Aggiungo che Suo marito potrebbe pretendere una modifica in sede giudiziale ma per risparmiare potete anche procedere come sopra indicato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  927. Salvatore Savastano dice:

    Buongiorno , mio figlio convive con una donna che non mi da tanto affidamento . A mio figlio avevo promesso di donare una casa . Dovranno chiedere un mutuo perché quella da loro scelta va oltre le mie possibilità economiche . La casa a questo punto viene cointestata .
    Ho il dubbio che una volta comprata la casa possano lasciarsi e mio figlio potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche , visto che io gli darei circa il 70% come posso tutelare mio figlio .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      il rischio c’è se e quando nascerà un figlio. Ma forse è giusto così, i bambini vanno tutelati prima di ogni altra cosa.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  928. Monica dice:

    Buongiorno sono Monica e vivo a Senago in provincia di Milano. Ho un po’ di domande da porle e se potesse illuminarmi avvocato le sarei grata…
    Io e il padre di mio figlio di 4 anni non conviviamo più da gennaio 2020 e ci siamo lasciati a marzo 2019, la casa è mia di proprietà e pago il mutuo, lui mi dà un mantenimento di 250 euro per accordi nostri e il suo stipendio prima della pandemia era 1,100 euro… Che già a me sembravano pochi ma ho accettato ugualmente per quieto vivere senza mettere avvocati in mezzo… Ma ora mi chiedo, è stato giusto percepire quella cifra? Io non ho più un lavoro, lui ora è in cassa integrazione e mi dà comunque quella cifra… Pur vivendo con i suoi genitori pensionati e un fratello con un lavoro a tempo indeterminato…
    Un’altra domanda, sempre in accordo tra di noi lui vede il bambino 5 giorni ogni 10, ora non gli va bene più niente, ne quanto mi dà di mantenimento e cioè che vuole darmi meno e ne che veda il figlio così poco che a mio parere non è così poco… Secondo la legge lui avrebbe gli stessi diritti che abbiamo concordato?
    Ultima domanda mi perdoni…
    Posso decidere di non fare vedere mio figlio alla partner del fratello del mio ex compagno? In quanto è una persona che crea dinamiche di litigio sia per me che per il mio ex e siamo entrambi i genitori d’accordo? La ringrazio in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io consiglio sempre di regolamentare davanti ad un giudice, il mantenimento (comprensivo di una quota fissa mensile ma anche del rimborso in misura percentuale delle spese straordinarie in favore del figlio), della collocazione abitativa, dell’affidamento e del diritto di visita. Spesso, con le intese raggiunte “amichevolmente” accade che prima o poi si litiga. Lei deve sapere esattamente quando il padre di suo figlio potrà stare con quest’ultimo senza che questi incontri siano rimessi al libero arbritrio dei genitori.
      Esiste un procedimento giudiziaro utile a tali scopi: ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  929. Faustina dice:

    Gentile avv. vorrei fare la rinuncia al mantenimento di mio figlio che è andato a convivere con la fidanzata qual è là procedura ? Posso scrivere all avv. del mio ex chiedendo il rifiuto? Voglio stare nel giusto e non incorrere a troppe spese legali. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è sufficiente una sua dichiarazione per iscritto da rivolgere al Suo ex. In questo modo risparmiate i soldi di una modifica delle condizioni della separazione innanzi ad un Giudice che alcuni avvocati consigliano ….
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  930. Ale dice:

    Buonasera, una mia amica vorrebbe portare la famiglia in tribunale per fargli causa. Tuttavia non lavora quindi non si può permetter un avvocato. inoltre non può richiedere il patrocinio gratuito in quanto il reddito dell’intera famiglia è superiore a quello consentito per fare domanda. Cosa potrebbe fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      per la domanda di gratuito patrocinio, non si deve guardare il reddito del nucleo familiare per i procedimenti di separazione e divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  931. Alberto dice:

    Buongiorno,

    ho letto in alcuni articoli su internet che in fase di separazione la moglie può chiedere in banca gli estratti conto del marito senza la sua l’autorizzazione e senza nemmeno quella del giudice. Questi estratti conto sono poi usati per ottenere un mantenimento più alto.
    Ora avrei alcune domande a proposito:
    1) Nel mio caso siamo una coppia di conviventi NON sposati con un figlio. Nel caso cessassimo la convivenza, vista la presenza di un figlio, la mia compagna può farsi dare in banca gli estratti conto del mio conto personale senza prima avere l’autorizzazione del giudice pur non essendo sposati?
    2) Nel caso il giudice dia l’autorizzazione la banca fornisce solo i saldi di entrate e uscite mensili oppure viene indicata ogni singola voce di spesa? Per esempio se ho pagato con la carta un ristorante sarà indicato il nome dell’esercizio commerciale, giorno e ora della spesa?
    3) Se affittassi una cassetta di sicurezza in un’altra banca senza dire nulla alla mia compagna sarebbe facilmente tracciabile durante la causa di mantenimento? Il giudice potrebbe ordinare di verificarne il contenuto solo in fase di un processo penale oppure anche in un procedimento come quello di quantificazione del mantenimento?

    Grazie per le risposte

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’accesso ai dati relativi al suo conto corrente sono consentiti soltanto se un Giudice autorizza tale indagine. Tra l’altro in un procedimento giudiziario in cui la disclosure relativa ai redditi ed al patrimonio dei genitori viene fatta in maniera trasparente, il Giudice, di solito, non autorizza ulteriori indagini.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  932. Federica Grassi dice:

    Buongiorno,
    abito in provincia di Como.
    In sede di separazione (2917) io e il mio ex marito abbiamo concordato un mantenimento a favore di nostro figlio pari a 360,00 euro. Tale cifra fu proposta dall’Avvocato sulla base dei nostri stipendi: il mio di 1200,00 euro è quello drl mio ex pari a 1500,00 euro.
    Ora ci accingiamo al divorzio. In primis il mio ex chiede che venga ridotto l’importo del mantenimento.
    Di fronte al mio no chiede di inserire nel ricorso una clausola con la quale si specifica che: qualora il figlio raggiunta la maggiore età non abbia concluso il percorso di studi e/o abbia risultati scarsi, i genitori devono impegnarsi a trovargli un’occupazione per essere indipendente e che comunque il padre sarà esonerato dal mantenimento.
    Chiaramente io rispondo picche: ho torto o ragione a riguardo?
    Le richieste del mio ex potrebbero essere accolte da un giudice?
    Grazie per la delucidazione
    Federica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      quel genere di clausole non viene mai inserita da un Giuidice ed ho anche qualche dubbio che sia legittima anche se frutto d’intesa tra i genitori.
      Sino a quando il figlio non avrà raggiunto l’autosufficienza economica non sarà possibile evitare il mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  933. Manuela dice:

    Buongiorno
    Siamo divorziati senza comunione dei beni.
    La casa l ho pagata io per il 70% , non mi vuole più dare mantenimento figli, io disoccupata.
    Potrei richiedere revisione o causa per rogito impari?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mantenimento dei minori in capo ai genitori è un obbligo di legge. Sanzionato civilmente e penalmente laddove non si ottemperi al relativo obbligo. A meno che i figli siano diventati autosufficienti …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  934. Stefano dice:

    Buonasera… Cercherò di descrivere brevemente la situazione. Sono padre di due figli divorziato da 7 anni e verso regolarmente assegno di mantenimento figli frequentando regolarmente come da sentenza del giudice.
    La ex nel frattempo (a cui ho lasciato la casa coniugale che ora tiene in affitto… vendendole la mia parte) si è trasferita a Milano col l attuale uomo da cui ha avuto da poco una figlia.
    La donna oltre ad aver notevolmente migliorato il suo tenore di vita ora, dopo 7 anni appunto pretende che io mi prenda i bambini…. Perché lei è STUFA…. Che diritto ha di chiedermi questo? Io nel frattempo mi sono fidanzato e vivo con la mia compagna. E di certo non voglio dare un nuovo scossone alla mia vita… Oltretutto i bambini dove vivono hanno camerette separate e vanno a scuola mentre noi non abbiamo nemmeno una cameretta.
    Grazie a presto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le condizioni di divorzio sono quelle che regolano affidamento, collocazione e diritto di visita.
      Per chiedere la modifica di quanto stabilito con il divorzio, la Sua ex dovrebbe dimostrare di avere serie difficoltà a gestire le minori. Non basta dire, ovviamente, che si è stufata. Mi sembra una causa in salita … per la sua ex.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  935. Loredana dice:

    Buona sera , si può parlare di indipendenza economica per un ragazzo 24 anni che lavora a part time tempo determinato 1 mese? Il mio ex vuole fare ricorso perché mi sono rifiutata di richiedere L annullamento dei 230€ mensili che versa , inoltre a me non è stato rinnovato il contratto quindi sono disoccupata , ha detto che gliela suggerito il suo legale e verrà sicuramente accolta la sua richiesta , ma è possibile? Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      occorre capire quanto guadagna suo figlio ogni mese. Importi intorno ad € 800/1000 sono stati ritenuti sufficienti per rienere autosufficiente un figlio, soprattutto laddove i genitori non abbiano redditi medio/alti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      forse la sua domanda è ironica. Comunque, laddove ci siano più denunce di solito vengono riunite in un unico procedimento. Lei ha provato ad agire per il recupero dell’assegno di mantenimento in sede civile con atto di precetto e pignoramenti (presso il datore di lavoro, presso un istituto di credito dove il suo ex ha aperto un conto)?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  936. Diego dice:

    Buonasera ,volevo chiedere gentilmente,se i miei genitori non pagano più l’affitto da almeno un paio di anni il proprietario può rivalersi su di me visto che sono l’unico figlio che vive in una casa di proprietà,con moglie e figli a carico? Grazie per l’attenzione e buonasera.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei non è responsabile per i debiti dei suoi genitori. Lo potrebbe diventare in caso di decesso di questi ultimi ed accettazione, da parte sua, dell’eredità.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  937. Francesca dice:

    Buona sera volevo un informazione è un consiglio come difendermi : ricevo regolarmente un assegno per un figlio 24 enne di 250€ il mio ex invia continuamente lettere dell avv. per togliermi il mantenimento sostenendo insieme al suo avv. che mio figlio ha raggiunto L indipendenza economica con un lavoro part time a tempo determinato di 1 mese tramite agenzia , io attualmente sono disoccupata e non me la sento di rifiutare , gli ho chiesto vediamo se almeno glielo rinnovano di 1 anno, ma no sta situazione e continua in 1 anno mi sono arrivate 4 lettere , in un mese 3 , volevo sapere c’è un modo per difendersi da queste persecuzioni? Mio figlio sta entrando in depressione per questa situazione , cosa mi consigliate? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le richieste del Suo ex potrebbero considerarsi fondate laddove suo figlio riesca a guadagnare importi di una certa rilevanza. Non esiste un importo ben preciso: uno stage con un rimborso spese di 3/400 al mese euro non dovrebbe essere considerato sufficiente per considerare autonomo ed autosufficiente suo figlio; diversamente, un contratto di apprendistato, ovvero un contratto della durata di un anno, con compenso mensile di euro 800,00 potrebbe considerarsi sufficiente per escludere l’assegno di mantenimento in favore del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  938. Amelie dice:

    buongiorno avvocato vorrei avere alcune informazioni sono in procinto di separarmi da mio marito, non ho figli con lui, io e il mio ex abbiamo comprato una casa dopo esserci sposati non avevo un lavoro quella volta quindi non sono in grado di condividere le spese, lui paga tutte le spese per la casa e tutto, voglio sapere se ho dei diritti su quella casa anche se non spendo soldi per costruirla? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo che ci servano ulteriori informazioni: se avete comprato la casa coniugale dopo il matrimonio e siete in regime di comunione dei beni, esistono i presupposti per sostenere che quella casa è anche sua.
      Restiamo a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  939. Sara dice:

    Buongiorno, sono una donna con due bambini di 3 e 5 anni. Durante la convivenza il mio compagno ha scoperto un mio tradimento e vuole la separazione. Abbiamo un mutuo cointestato per 25 anni, ma metà della casa l’ha pagata lui. Questo il motivo per cui vuole che da casa esca io ovviamente senza figli.
    I ns stipendi sono simili, 1200 io e 1400 lui, con la differenza che io ho un contratto a tempo determinato e lui indeterminato.
    È vero che probabilmente i figli saranno collocati presso di lui nella sua/ns casa??
    Cosa posso fare per avere l’affido dei figli?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non esca di casa. La madre collocataria dei minori ha diritto alla assegnazione della casa familiare ed il tradimento non fa venire meno questo diritto. Non eravate sposati.
      Esiste un procedimento che permette di tutelare i suoi diritti di madre ed è il ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Se vuole il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  940. Valeria dice:

    Buonasera, io e il mio ex compagno ci siamo separati a dicembre 2019. non eravamo sposati, lui è uscito di casa a fine anno scorso. Ha diritto di vedere il bimbo di 8 anni 1 volta ogni 15 gg e 1 volta la settimana. Il bambino non vorrebbe mai stare con il padre, tant’è che ha episodi di vomito e pianto prima di uscire con lui. Ieri il padre mi comunica che per il ponte di Sant’Ambogio, porterà via il bambino per un week end. il bambino insiste nel non volerci andare e il padre dice il contrario. La mia domanda è: fino a che punto può spingersi, il padre, nel volerlo portare con sè, se il figlio si rifiuta? Può portarlo fuori di casa anche con maniere brusche? Vorrei capire come funziona e se mi posso opporre in qualche modo.
    Grazie dell’informazione, cordiali saluti.
    Valeria

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il forum è riservato agli utenti vicino al mio distretto giudiziario (Milano). Le rispondo in sintesi che avete bisogno di un affiancamento specialistico (uno psicoterapeuta). Di solito la madre non può negare o limitare il diritto del padre di stare con il figlio a meno che ci siano circostanze gravi che possano indurre un Giudice a restringere i diritti del padre con un affidamento esclusivo in favore della madre ovvero con un esercizio del diritto di visitato limitato in ragione di supporti clinici/medici per l’appunto forniti da uno specialista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  941. Roberto C. dice:

    Buonasera avvocato, sono un uomo separato da circa due anni. La mia ex moglie, lavora e da poco e’ andata a convivere con il compagno. Ho due figli che mi hanno letteralmente voltato le spalle. Ho un lavoro partime ma la mia azienda da domani mi metterà in cassa integrazione. Vorrei chiederle, visto che io fatico ad arrivare a fine mese, posso non dare più il mantenimento di 300€ per i miei figli ?? O in caso darne la metà. Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sconsiglio vivamente di cessare il pagamento dell’assegno di mantenimento. Se sussistono i presupposti a livello economico (riduzione delle sue entrate) lei potrebbe agire in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni della separazione ma raramente si scende al di sotto del contributo fisso mensile di € 250,00 per ciascun figlio. Fra non pagare nulla e pagare qualcosa meglio quest’ultimo comportamento, anche al fine di contenere la rilevanza penale del mancato pagamento del mantenimento per i figli minorenni (e sempre che sua moglie sporga denuncia penale sul punto).
      Esercito a Milano, se ha bisogno, resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  942. Paolo dice:

    Buongiorno
    Siamo in fase di separazione e in attesa della data di prima udienza, viviamo nella stessa abitazione al momento.
    Nel frattempo mia moglie mi impedisce di gestire la figlia disabile
    Mi estromette dalla sua vita
    Non mi consegna i documenti medici della bambina
    Non mi comunica gli orari della scuola e del centro dove la bimba va dopo la scuola.
    Non mi comunica eventuali esami medici che la bimba deve sostenere.

    Esiste un articolo di legge per poterla denunciare ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      c’è una causa in corso, c’è un difensore che l’assiste, chieda a quest’ultimo come comportarsi. Io non conosco a sufficienza il caso.
      Vedrà che dopo l’udienza presidenziale sarà più semplice vedere sua figlia e per ora discuta con il suo avvocato delle iniziative che potreste intraprendere ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  943. Luca dice:

    Buongiorno, sono un padre separato, non sposato con un figlio di poco più di 2 anni.
    La mia ex compagna da 2 mesi è tornata a vivere con sua madre col minore ( Anche lei è in possesso di una sua casa di proprieta dove residenza e domicilio suo è del minore risultano li) di lasciando la mia casa di proprietà. Io vorrei chiedere affidamento paritario, settimane alterne, in quanto lavoro su turni e prima della separazione ero sempre presente nella vita di mio figlio avendo sempre più di mezza giornata libera E ho i miei genitori pensionati che mi aiutrtebbero.
    tra casa mia È della mia ex sono meno di 10 km. Potrei farcela ad ottenerlo? Nel caso di una giudiziale rischierei di perdere la mia casa? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la residenza abituale del minore presso un’abitazione giustifica eventuali domande di assegnazione di quest’ultima da parte del genitore collocatario del figlio. Sulla scorta delle informazioni che lei ci ha fornito e con il tempo che passa la residenza abituale del minore si stabilizzerà presso un’unità abitativa diversa da quella di sua proprietà.
      Difficile, inoltre, che un padre riesca ad ottenere una collocazione paritetica del figlio con la madre in un eventuale confronto giudiziario. Si consideri anche che nel caso di specie la tenera età del minore giustifica almeno un altro anno con presenza materna prevalente rispetto a quella del padre (secondo alcuni giudici, anche senza pernottamento del padre con il figlio sino al raggiungimento dell’età di tre anni).
      In queste situazioni, suggerisco di trovare un’intesa amichevole con la madre di sua figlia da riversare in un ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Resto a disposizione qualora abbia bisogno dell’aiuto del nostro studio (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  944. Anonima dice:

    Buongiorno
    In un caso di separazione giudiziale, il giudice può imporre collocamento paritario di tre figli con il padre che negli anni ha sempre delegato alla madre e adesso si sveglia che vuole essere padre?
    La gestione paritaria di tre figli è complicata e non permette loro di avere ritmi consolidati ma sempre diversi.
    Esistono tribunali che impongono la collocazione paritaria anche se uno dei due genitori non è d’accordo per il bene dei figli?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace ma questo forum è riservato agli utenti di Milano e dintorni (Monza, Como, Pavia, Lodi).
      Comunque è improbabile che un Giudice disponga un collocamento paritetico dei figli presso i genitori nella situazione che Lei ci ha descritto.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  945. Lucrezia dice:

    Buongiorno, convivo col padre di mia figlia e di mio figlio che nascera tra pochi giorni. Da un mese ha incominciato a dire che non mi ama, fatto sta che ho trovato che il motivo era per una ragazza de suo lavoro. Ora io vorrei sapere visto che non lo voglio più in casa , cosa mi potra aspettare per i miei figli e per la casa? Noi abitiamo in un affitto , lui ha un lavoro di 8 ore indeterminata e io un lavoro di 3 ore indeterminado ma ora sn in maternità e mi vorrei dedicare a mio figlio che nascerà. Spero possa aiutarmi.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei ha il diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale chiedendo l’allontanamento di Suo marito dalla predetta abitazione; Lei ha il diritto di chiedere il mantenimento per i suoi figli che tenga in considerazione il tradimento (addebito della separazione), le esigenze del nascituro (che per un bel po’ avrà bisogno della mamma) e dell’ammontare dell’affitto.
      Potrei essere più preciso dopo avere raccolto maggior informazioni (soprattutto reddito e patrimonio dei genitori).
      Resto a disposizione. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  946. Alberto dice:

    Buonasera,
    vivo con la mia compagna da 20 anni ma non siamo sposati. Abbiamo un figlio che tra poche settimane sarà maggiorenne.
    Ho scoperto che ha avuto una relazione parallela, quindi vorrei chiudere il rapporto.
    La casa dove viviamo con nostro figlio è di esclusiva proprietà della mia compagna senza mutuo, mentre io ho un piccolo appartamento di mia proprietà vuoto. Lavoriamo entrambi.
    La mia intenzione è di trasferirmi lasciando la casa dove vivo e andare a vivere nel mio appartamento a breve, appena mio figlio sarà maggiorenne.
    Vorrei procedere in questo modo: appena compiuti i 18 anni comunicare solo a mio figlio le mie intenzioni e trovare un accordo con lui per il mantenimento fino a quando non lavorerà. Lui continuerebbe a vivere dalla madre visto che l’altro mio appartamento è piccolo. Mettere l’accordo per inscritto davanti un avvocato (o un giudice) e versare la cifra concordata sul suo conto corrente personale che gli farò aprire. Il tutto senza coinvolgere la mia compagna.
    Una volta firmato lascerei casa e metterei la mia compagna sul fatto compiuto (non essendo sposati non dovrebbe esserci il reato di abbandono del tetto coniugale?)
    Io non so se mio figlio vorrà dare una parte di quei soldi alla madre per le spese varie (tipo mangiare) oppure se deciderà di tenere tutto per se, io della cosa voglio disinteressarmene completamente.
    Le miei domande sono:
    1) Se io e mio figlio maggiorenne troviamo un accordo sulla cifra, possiamo firmare questo accordo senza informare la madre?
    2) Una volta messo in pratica quanto descritto sopra la madre volesse che questi soldi (tutti o una parte) fossero dati a lei potrebbe fare causa a me? Oppure io avendo assolto il mio obbligo di mantenimento sarebbe una faccenda che riguarda che riguarda mio figlio e la madre, quindi dovrebbe fare causa a lui senza coinvolgere me?
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho controindicazioni sui suoi progetti tranne una: non lasci la sua compagna all’oscuro delle sue intenzioni, più che altro perchè è con quest’ultima che dovrà raggiungere un’intesa avente ad oggetto il mantenimento del figlio. E’ vero che il figlio maggiorenne potrebbe beneficiare direttamente del mantenimento ma è anche vero che un Giudice può disporre il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne solo su istanza del figlio stesso (Cass. 25300/2013); il coniuge obbligato al mantenimento non può, quindi, chiedere di versarlo direttamente al figlio. Cerco di spiegarmi meglio: lei inizia il procedimento giudiziario (regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio), ovviamente nei confronti della Sua compagna; a quel punto suo figlio DEVE intervenire nel giudizio per avanzare richiesta di mantenimento diretto. Diversamente, meglio trovare una intesa con la sua compagna e formalizzarlo davanti ad un GIudice.
      Spero di esserle stato utile .
      Saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace, il forum è riservato agli utenti residenti nei pressi dei distretti giudiziari dove opero (Milano, Lombardia).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  947. Roberto Valentini dice:

    Buonasera, la domanda e’: l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, prossimo alla laurea, puo’ essere rivisto, ridotto, dovuto al fatto che il reddito della madre affidataria e’ raddoppiato dal divorzio , mentre quello del padre obbligato pensionato e’ rimasto invariato. Il mantenimento era stato calcolato in fase di divorzio 5 anni fa.
    Grazie per vs risposta
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Roberto,
      sembrano sussistere i presupposti per presentare una domanda di modifica delle condizioni del divorzio giustificata dalle novità sul reddito dei genutori da Lei evidenziate.
      Restiamo a disposizione (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  948. Annuzzo Marlene dice:

    Buongiorno,
    Volevo sapere se è giusto cje in attesa di prima udienza per separazione giudiziale, il mio ex compagno paghi le utenze della casa familiare, di sua proprietà, ma dove vivo io con nostra figlia di 8 anni, ma non versi alcun mantenimento. Considerando che tra il suo reddito e il mio c è molta sproporzione.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quando il Giudice emetterà i provvedimenti provvisori, il suo avvocato dovrà avere l’accortezza di ricordare al Giudice che l’assegno di matenimento venga onorato con decorrenza dalla deposito del ricorso giudiziale. I Giudici di solito se lo ricordano ma sempre meglio non rischiare …
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  949. Alberto dice:

    Salve,
    ho una relazione con una donna da circa 3 anni. Io ho una casa di mia esclusiva proprietà mentre lei vive con i genitori e non è proprietaria di altri immobili.
    Lei veniva quasi tutti i weekend a casa mia ma non si è mai trasferita in modo stabile.
    Da pochi mesi è nata nostra figlia, però purtroppo il rapporto si è deteriorato in modo irrimediabile.
    Io ho intenzione di dare una cifra a lei ogni mese per nostra figlia. Vorrei però capire cosa succede per il mio appartamento.
    Lei può avere pretese per la mia casa?
    Lei non ci ha più messo piede da quando è nata nostra figlia, mentre prima veniva da me solo nel weekend.
    La sua idea sarebbe quella di venire ad abitare a casa mia con la figlia e secondo lei io me ne dovrei andare via. Ovviamente io sono contrario e vorrei che continuasse a vivere con i genitori ed io gli verso solo il mantenimento della figlia.
    Nel mio singolo caso può chiedere al giudice di assegnare la casa a lei?
    Rischio di perdere la casa?

    Grazie in anticipo per il riscontro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la sua ex compagna può fare il tentativo in giudizio di chiedere l’assegnazione della casa familiare ma dovrebbe essere ben motivata.
      Cerco di spiegarmi meglio: il diritto della madre di vedersi assegnata la casa familiare (in ragione della collocazione della figlia presso di sè) dipende dalla esatta individuazione di quest’ultima. Si tratta di individuare la residenza abituale (di fatto) della madre e della minore.
      Se questa non coincide con la Sua abitazione, la madre non ha diritti di chiedere l’assegnazione. A meno che la madre si stata cacciata di casa e non possa farvi ritorno perchè qualcuno le vieta di entrarvi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  950. Paolo dice:

    Buongiorno,
    convivo con la mia compagna da alcuni anni, sto prendendo la decisione di interrompere la relazione ed andarmene a vivere da un’altra parte.
    Siamo senza figli.
    Io lavoro, mentre lei è da poco disoccupata. Il contratto d’affitto è intestato solamente a lei e i pagamenti partono da sul suo conto corrente. Non ho nessuna intenzione di tenermi l’appartamento.
    So che con la legge Cirinnà si è obbligati a versare gli alimenti all’ex convivente in caso si trovi in stato di indigenza (ma non il mantenimento).
    I suoi genitori hanno risorse sufficienti per pagarle l’affitto e dargli qualcosa per le spese per vivere oppure in alternativa lei potrebbe benissimo interrompere il contratto d’affitto e tornare a casa dei genitori nella stessa città dove avrebbe la sua stanza.
    Ora la domanda è questa: visto che dal momento in cui lascio l’appartamento lei si ritroverebbe in stato di indigenza, l’obbligo ricadrebbe prima su di me oppure prima sui genitori?
    Io sono obbligato a versargli gli alimenti anche sei lei potrebbe benissimo tornare a vivere dai genitori a costo zero?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei può ovviamente interrompere la convivenza. Non avete figli. Potete fare quello che volete.
      L’obbligo degli alimenti tra l’altro viene meno proprio in ragione della presenza di ascendenti (i genitori della Sua ex compagna) che, se richiesto ad un Giudice, potranno essere obbligati al pagamento degli alimenti.
      Magari dare un preavviso (basta un whatsapp) mi sembra corretto … indipendentemente dagli obblighi di legge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  951. Valter dice:

    Mia madre stava a casa mia ora dopo tre anni che cerco di aiutarla lei a deciso di mettersi un estraneo in casa può farlo .
    La casa di mio padre defunto non a testamento io e mia sorella possiamo fermarla essendo eredi come lei

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è vero che siete eredi in eguale misura ma è anche vero che Vostra madre ha un diritto di abitazione che prevale sui diritti delle figlie.
      Mi spiego meglio, Alla morte di una persona, il coniuge superstite – quello cioè rimasto in vita e, per l’effetto, anche vedovo/a – ha diritto a continuare ad abitare nella casa intestata al defunto e di utilizzare la relativa mobilia.
      Se stiamo quindi parlando della casa coniugale, queste sono le regole e sua madre può anche decidere di ospitare qualcuno, o un nuovo compagno. Se stiamo invece parlando della casa della figlia (mi scusi ma nella sua domanda non si comprendeva bene quest’ultima circostanza) cambia tutto e sua madre non può fare quello che vuole a casa sua.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  952. mauro dice:

    buonasera. sono sposato e vivo con mia mamma e (in teoria con mia moglie e mia figlia)
    dico in teoria perche’ praticamente sono 3 anni che mia moglie sta a casa dalla madre (mia suocera).
    se chiedo la separazione lei puo rivalere il diritto della casa o no? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno questo sito è riservato agli utenti del mio distretto giudiziario, in ogni caso, non troppo distanti da Milano.
      Fatta questa precisazione, in sintesi, se la figlia vive da tre anni in un altra abitazione con la madre, quest’ultima deve considerarsi l’abitazione familiare con conseguente venire meno della possibilità per la la madre di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  953. GIOVANNA dice:

    Non ho avuto risposte in merito ?Non ho compreso bene riassumo niente patto di convivenza niente figli ha solo residenza per essere certo e averne prova interrotto da 2 anni con lettera da parte di un avvocato mi sembra un congruo tempo! relazione diciamo che verbalmente sono più di 7 anni casa di proprietà di lui! lui intraprende un altra convivenza ma lei non se ne vuole andare chiede denaro dicendogli che non sa dove andare e vuole denaro per andarsene peccato che lui non ne ha già paga tutte le spese in più lei occupa tutta casa e lui pur di non avere rapporti che possono sfociare in liti e costretto a vivere in una stanza e non gli consente di vivere la casa di sua proprietà e disporla a suo piacimento non è essere sotto sequestro?mi chiedo non é normale perché spendere tempo 1 anno ancora e denaro con un’azione di rilascio che costa e non avendo denaro non puo pagare? Non esiste altro modo per mandarla via questa opportunista ? sono passati quasi tre anni e non sente ragioni ma la legge dov’è? rimango sempre in attesa grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sono disponibile per un confronto telefonico. Comunque l’iniziativa giudiziaria che lei può fare è per l’appunto un atto di citaizone teso al rilascio dell’immobile. Altre strade sono quelle che non prevedono l’intervento di un Giudice e della Forza pubblica …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  954. Vincenzo dice:

    Buongiorno, mia figlia ha percepito il reddito di cittadinanza con residenza insieme al marito e figlia di 5 anni.
    Da pochi mesi si sono separati ed hanno già avuto la sentenza dal giudice, lei ora deve provvedere a inoltrare al comune la richiesta per il cambio di residenza presso la mia abitazione, che sono il genitore e percepisco un reddito da lavoro di pubblico dipendente .
    c’e il rischio che non gli venga riconosciuto più il reddito attuale?
    se cosi fosse dovrebbe cercare un’altra residenza che al momento non ha trovato ancora e che richiederebbe un po di tempo (3 mesi circa)
    Nel frattempo considerato che dovrà inoltrare la domanda di rinnovo presso quale indirizzo dovrebbe fare residenza?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace ma questo forum (come specificato nel sito) è riservato agli utenti territorialmete vicini al mio distretto giudiziario di compentenza (Milano).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  955. GIOVANNA dice:

    Non ce una soluzione ?interrotta convivenza da anni ma ultima lettera 2anni fa congruo termine per lasciare casa di sua proprietà senza figli ma niente minacce se vuoi che me ne vado devi darmi soldi figura che non può mantenersi e non può prendersi casa con la scusa della residenza ora io sono forzatamente recluso in casa mia ho intrapreso con un altra compagna che per aspettare che lei se ne andasse tre anni ha perso casa vorrei farla venire da ME ma si può che proprietario debba vivere recluso lei non se ne va e io non posso vivere non voglio piu avere questa persona in casa e con la scusa se vuoi che me ne vada devi darmi soldi ma se non ce l’ha lui non ha più neanche denaro per pagare tutte le spese di casa e fare un’azione di rilascio e neanche più tempo anni?cosa si può fare ? senza violenza le ha provate tutte in forma bonaria ma sequestrato in casa sua e lei la occupa tutta e non sente ragioni non se ne va gli impedisce di vivere e subire la sua presenza? Chi la fa uscire non so con un documento con la legge?rimango in attesa grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo di avere compreso solo in parte la Sua richiesta. Se vuole sono disponibile per un confronto telefonico per i primi chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace ma questo forum (come specificato nel sito) è riservato agli utenti territorialmete vicini al mio distretto giudiziario di compentenza (Milano).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  956. Simona dice:

    Buongiorno,Il mio compagno si è separato e ed è in attesa di divorzio,con la sua ex moglie ha avuto due gemelle che al momento hanno 17 anni,paga regolarmente 600 euro mensili per le ragazze ,lei si tiene gli assegni familiari,vive nella casa in cui lui paga il mutuo e non le interessa trovare un nuovo appartamento,lui guadagna 220 euro mensili ,lei 1300 ma da prossimo mese avrà una promozione e arriverà a guadagnare 1800 euro mensili.
    Lui può chiedere una riduzione degli assegni per le ragazze?
    E la ex moglie è obbligata a dichiarare il suo innalzamento di stipendio?tra mutuo e mantenimento paga 1100 euro mensili
    Grazie mille
    Simona

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace ma questo forum (come specificato nel sito) è riservato agli utenti territorialmete vicini al mio distretto giudiziario di compentenza (Milano).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  957. Isabella dice:

    Buongiorno, il mio compagno ha una casa di proprietà di cui paga ancora il mutuo. Questa casa è intestata solo a nome suo, dopo averla comprata ha conosciuto la sua ex da cui ha avuto un figlio. Si sono lasciati e la sua ex vive in casa sua con sua figlia di 18 anni e il bambino nato dalla loro relazione di 7 anni. Lui paga mutuo e mantenimento e lei nn paga nulla, solo le bollette nonostante lei abbia un lavoro e due mantenimenti, uno dal padre della figlia e uno per il bambino del mio compagno….. la cosa è diventata insostenibile dato che il mio compagno oltre mantenere lei deve vivere lui… cosa fare? Come buttarla fuori visto che lei ha la possibilità di mantenersi? (Non erano sposati)

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      buttarla fuori ? Molto, molto difficile. Il diritto di abitazione sulla casa del Suo compagno discende dal fatto che c’è una figlia. Poi si può rivedere il contributo per il mantenimento ma occorre valutare con attenzione l’attuale situazione di entrambi i genitori e le carte dei giudizi che hanno coinvolto il suo compagno.
      Forse meglio rivolgersi ad un avvocato a Brescia. Io esercito a Milano, qualche volta anche a Brescia ma potrebbe risultare antieconomico affidarsi al sottoscritto considerati i costi delle trasferte.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  958. elisabetta muzzi dice:

    Buongiorno,
    Sono divorziata da quando mia figlia aveva 3 anni, soffre di un ritardo psichico e cognitivo ed è invalida al 46%, e’ in corso il procedimento di aggravamento.
    Nel frattempo il padre ha cominciato a versare un terzo degli alimenti approfittando del lockdown.
    L’udienza davanti al giudice deve ancora essere fissata e i tempi sono lunghi.
    Inoltre sto perdendo il lavoro e tra meno di due mesi, non lo so come faremo.
    Vorrei sapere se posso denunciarlo ai carabinieri, tenendo conto che è un uomo benestante con Villa a Roma e in Sardegna.
    Spero in una vostra risposta.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che ci sono i presupposti per una denuncia penale (tra l’altro, considerato lo stato di salute di Vostra figli, il Giudice potrebbe non essere molto magnanimo).
      Capisco tuttavia che Lei ha un avvocato: si faccia consigliare da lui e se non si fida cambi avvocato. Non pensi al sottoscritto: esercito a Milano.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  959. Annalisa dice:

    Sono ospitata a casa di mia figlia e no ho reditto ma la casa stessa e stata acquistata anche con una grossa somma di denaro che ho aggiunto senza atto notarile alla minaccia di cacciarli che diritti ho legalmente? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo poche informazioni. Se la casa è intestata a Sua figlia, comunque si potrebbe ipotizzare una iniziativa giudiziaria per sostenere il grave stato di bisogno che potrebbe giustificare un aiuto alimentare (a volte sostituibile da prestazione alternativa come per esempio, il diritto di coabitazione).
      Resto a disposizione. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469).

      Rispondi
  960. Edmondo dice:

    Vorrei un informazione per quanto riguarda il mantenimento di 2 figli maggiorenni. Stiamo facendo una separazione consensuale. Se ci sono i presupposti per un’affidamento condiviso, cioè vivono 15 con me e 15 giorni con la mia ex, ho obblighi di assegni di mantenimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie lavora, ed i figli stanno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, ci sono i presupposti per chiedere ad un Giudice che non ci siano contributi fissi mensili in favore della madre.
      Consideri tuttavia che le spese straordinarie, invece, possono essere ripartite in diversa misura percentuale in funzione del diverso reddito dei genitori.
      Da Milano, non credo di poterla ulteriormente aiutare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  961. Tabata dice:

    Buona sera sono madre si una ragazza di 16 anni emmezzo,con il padre sono separata ma mai sposata,da anni,oramai..lui ha sempre ostacolato il nostro stare insieme.. abbiamo la affido condiviso..mia figlia abita con lui e i Nonni,perché io sono una ragazza sola e senza aiuti famigliari..risiedono in Piemonte,mentre io le lavoro in Liguria..ha fatto 2 mesi di vacanza con me..ora bisognerà rientrare pr le inizio della scuola..ma lei nn vuole tornare..mi chiede di cambiare scuola e di voler stare con me..in questi ultimi GG al risveglio vomita dallo stress del rientro..se nn dovessi riportarla cosa capita?…e anziché punirmi perché nn mi aiuterebbero a mettermi in condizioni (siccome ho un lavoro precario)di poter stare insieme a mia figlia?( Siamo affiancati da assistenti sociali e psicologi).. grazie per il vostro tempo…attendo con ansia una vostra risposta…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non credo che io posso esserle di aiuto. Esercito a Milano, al massimo nei distretti giudiziari intorno a Milano (Monza, Como, Lecco, Pavia, Varese, etc.).
      In ogni caso, Lei, oggi, deve avvisare gli assistenti sociali, telefonicamente e soprattutto per iscritto. Deve informarli che sua figlia non vuole tornare a casa dal padre. Poi tramite il suo avvocato deve fare un’istanza al Giudice per rivedere l’affidamento e la collocazione di sua figlia. Un’ultima riflessione: sua figlia tra 18 mesi sarà maggiorenne, quindi, deciderà in autonomia con chi vivere. Resistere ancora per 18 mesi ?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  962. Allegra dice:

    Buongiorno,

    convivo con il mio compagno da 5 anni. Non siamo sposati.
    Lui ha un figlio di 10 anni avuto dalla relazione precedente (non si sono sposati).
    Il figlio di 10 anni ha la residenza con lui (e non con la madre). La casa è di proprietà del mio compagno.
    Io e lui abbiamo avuto un figlio 2 anni fa.
    Io ho in essere un mutuo di un’altra casa (ho acquistato parte della casa di un parente)
    Premesso ciò, se ci lasciamo, dato che il figlio avuto prima della nostra relazione ha la residenza nella stessa casa dove viviamo io, lui e nostro figlio piccolo… chi rimane in quella casa e chi se ne deve andare?

    Grazie!
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      devo ammettere che si tratta di una domanda complicata: comunque dovrebbe prevalere l’interesse del minore e del genitore che hanno maggiore necessità (anche a livello economico) di beneficiare dell’abitazione. Mi sembra, tuttavia, indispensabile domandare se il figlio del suo compagno è stato collocato (con provvedimento giudiziario) presso il padre. Non è rilevante, infatti, la residenza anagrafica del figlio ma la effettiva collocazione prevalente del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  963. Sole dice:

    Salve,
    Sono di Milano, convivo da 13 anni con il mio compagno in casa in affitto a mio nome, abbiamo un figlio di 3 anni.
    Da anni ormai non andiamo d’accordo perché lui é poco collaborativo e non ha un lavoro proprio, io ho un attività.
    Voglio lasciarlo perché é una persona aggressiva e asociale e non lavora.
    Cosa succede in questi casi? Se ci separiamo ho qualche dovere nei suoi confronti?
    Io ho già intenzione di lasciare a lui l’auto di cui sto pagando il leasing. Non ho altro…
    Se non vuole andare via di casa che faccio? Il bambino a chi verrà affidato?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      siete meri conviventi quindi da tale rapporto non discendono obbligazioni di mantenimento, salvo quelli nell’interesse del figlio.
      Esiste un procedimento giudiziario (regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio) con il quale viene disciplinata l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli ed il diritto di visita dei figli da parte del genitore che esce di casa.
      Mi permetto di aggiungere che di solito si cerca di privilegiare un accordo amichevole da formalizzare con ricorso congiunto.
      Quindi, il suo convivente DEVE uscire di casa, volente (con accordo) o nolente (dopo iniziativa giudiziaria).
      Resto a disposizione per un primo confronto (gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  964. Andrea dice:

    Salve vorrei capire cosa fare nella famiglia mia, a casa siamo 3 fratelli e una sorella, io da circa 5 anni non vivo più con loro, vorrei che gli altri facessero la stessa cosa, posso dire che mia madre è molto influenzata da loro, o provato a spiegare che se lei li obligasse ad andare via le farebbe solo del bene ma lei sembra non ascoltarmi, ho sempre casini ogni volta che vado a trovare i miei addirittura si sono permessi di buttarmi via anche alcuni oggetti di mia proprietà senza permesso, mia madre non vuole capire io non so cosa fare? Per favore mi potete dire cosa devo fare grazie?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di scelte rimesse all’individuo (sua madre) sindacabili ma non giuridicamente coercibili. Senza usare il giuridichese: sua madre può fare quello che vuole, se desidera ospitare in casa i figli anche se autosufficienti da un punto di vista economico può farlo. Ciò che potrebbe essere giuridicamente rilevante sono le donazioni effettuate da sua madre privilegiando solo alcuni figli.
      E’ anche vero che con gli anni che passano potrebbe arrivare un giorno in cui sua madre avrà bisogno di assistenza giorno e notte e, quindi, i familiari in casa potrebbero essere utili. Per i beni di sua proprietà (che sono stati buttati via dai suoi fratelli), trattasi di iniziativa illegittima; se il valore di questi beni è ingente può agire in giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  965. Buongiorno dice:

    Buona sera , è possibile in presenza di figli e di totale accordo tra le parti separarsi anche senza ricorrere al supporto di un avvocato ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      L’assistenza degli avvocati è sempre richiesta nella circostanza in cui i figli della coppia siano minori o, benché maggiorenni, non siano economicamente autosufficienti. Ove dalla coppia non siano nati figli o questi siano economicamente autosufficienti, è possibile separarsi anche senza l’assistenza dell’avvocato, laddove non siano previsti trasferimenti patrimoniali. In questo caso ai coniugi sarà sufficiente recarsi, senza avvocato, presso l’ufficio di stato civile del Comune dove risiedono oppure in quello dove hanno contratto matrimonio. I costi, senza l’assistenza dell’avvocato quando ciò è possibile, sono di 16 euro da versarsi all’ufficio di stato civile del Comune competente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  966. Simone dice:

    Buongiorno, vorrei porre una domanda che penso sia frequente ma sulla quale ho trovato risposte discordanti.
    Mi sto separando da mia moglie con un procedimento giudiziale che va avanti da 3 anni. La casa coniugale è di mia proprietà esclusiva ma è stata assegnata alla mia ex moglie perché collocataria prevalente dei figli.
    Io sono quindi dovuto uscire da casa mia 2 anni fa, che era della mia famiglia, affittarmene una nuova ed arredarmela da zero.
    La mia ex moglie ha posto in essere, dal lockdown, una convivenza con il suo amante ed ha portato dentro casa il suo compagno con la figlia che ha preso possesso della stanza di mio figlio che a sua volta è andato a dormire con la madre.
    Casa mia che è stata quindi assegnata alla mia ex moglie per i miei figli, viene in realtà utilizzata da mia moglie, dal suo compagno e della figlia.
    Vorrei capire se la legge consente alla mia ex moglie di porre in essere una convivenza con il suo compagno o se posso fare qualche cosa (chiedere la restituzione della casa? chiedere che mi paghino un affitto? altro?)
    Vorrei anche capire se la convivenza si configura come tale solo se il suo compagno prende la residenza/domicilio in detta abitazione o basta semplicemente che viva in quella casa anche senza residenza/domicilio formale?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace: possiamo riservare risposta gratuite agli utenti della Lombardia.
      La nuova convivenza ha comunque effetti sulle condizioni della separazione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  967. paki dice:

    salve, sono separata da circa due anni, e ho una bambina di 3anni e mezzo, la nostra sentenza di separazione é congiunta,
    ma il mio ex poteva vedere la bambina solo in presenza di un assistente sociale.
    Il mio ex ha diverse denunce per stalker, e aggressione,
    Siccome vivo con mio padre, e il mio ex non mi passa nessun alimento per la bimba, e comunque vivo sempre con l’ansia di poterlo incontrare, la mia domanda e : come posso fare per trasferirmi a l’estero cioè quali diritti o? Grazie anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo poche informazioni. E poi non capisco assolutamente perchè lei non avrebbe diritto al mantenimento di sua figlia da parte del padre !
      Se Lei risiede in Lombardia, ci possiamo sentire per un primo confronto gratuito (349.8197797 – 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  968. Maria dice:

    Buongiorno,
    sono incinta, scappata da un marito violento e ora vivo a casa dei miei genitori. Lui attualmente occupa un appartamento di proprietà dei miei genitori concesso a me in comodato d’uso e si rifiuta di pagare le bollette. Come posso fare? Inoltre, tra 4 mesi è previsto il parto come potrò riavere casa mia? Mi hanno intanto consigliato di sporgere denuncia contro di lui…
    Grazie
    Saluti
    M.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile M.
      gli strumenti per tutelare i suoi diritti ci sono sia in ambito civilistico sia in ambito penale.
      Lei ha diritto di riprendere possesso della Sua casa. Ovviamente deve avviare una pratica di separazione richiedendo l’immediata fissazione di un’udienza affinchè venga ordinato a Suo marito di lasciare l’abitazione coniugale.
      Se non ha un reddito, possiamo gestire la sua posizione con un gratuito patrocinio (spese legali a carico dello stato).
      Il primo incontro in studio è gratuito (349.8197797 – 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  969. Marle dice:

    Buongiorno,
    Sono separata dopo 7 anni di convivenza, con un bimbo di 6 anni. Abbiamo tentato consensuale, ma lui vuole che io lasci casa perché di sua proprietà e quindi abbiamo iniziato una giudiziale. Causa covid tutto è a rilento, lui paga le bollette di casa, ma da febbraio non dà mantenimento, è giusto denunciarlo? E poi lui può usare il fatto che io abbia una nuova relazione per screditarmi?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la cosa più giusta da fare in questi casi è chiedere consiglio a chi la sta seguendo come professionista per la giudiziale.
      Al momento, infatti, io non ho sufficienti informazioni: per esempio, c’è stata la prima udienza presidenziale ?
      Se intende cambiare avvocato, sono a disposizione se Lei risiede in Lombardia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  970. Marzia Demarte dice:

    Salve, sono una mamma separata, ho una figlia di quasi 11 anni, la separazione avvenuta in maniera pacifica, senza ricorrere a vie legali. Lavoro in supermercato, e i turni mettono in difficoltà la gestione del tempo con mia figlia, posso nella mia situazione ricorre ad una lettera fatta da un legale che regolamenti la turnazione per poter svolgere più serenamente il ruolo di genitore?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      non credo di poterle essere utile da Milano. Soprattutto perché io suggerisco sempre di formalizzare una separazione (se possibile, consensuale) davanti ad un Giudice in questi casi. Il diritto di visita a mio avviso deve trasformarsi talvolta in un obbligo perché, senza un provvedimento giudiziario, alcuni genitori se ne infischiano delle regole …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  971. Mario dice:

    Buonasera,
    la domanda in questione riguarda un padre ed una figlia, la quale soffre di possibili disturbi della personalita’ e viverci assieme e’ veramente difficile. Il padre le ha acquistato una casetta attigua alla sua,ma ogni tanto esplode e minaccia di mandarla “sotto i ponti”. Se veramente attuerebbe tal proposito, a cosa va incontro, quali sarebbero le conseguenze?
    La ringrazio anticipatamente e le auguro un buon weekend.
    Mario

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mario,
      “una figlia maggiorenne con disturbi della personalità” per me è un’informazione troppo generica. Ha una invalidità accertata sua figlia ? Ha un posto di lavoro sua figlia ? E’ in grado di autodeterminarsi, di intendere e volere, Sua figlia ?
      Con queste risposte potrei cercare di ipotizzare un quadro giuridico dei rapporti padre e figli molto più corrispondente alla realtà.
      Se ha un lavoro ed è in grado di mantenersi lei non dovrebbe avere obbligo di mantenimento. Ma mi chiedo anche se Lei ha formalizzato una donazione in favore della figlia con riferimento alla abitazione che lei menzionava.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  972. Tati dice:

    Salve avvocato. Le scrivo perchè vorrei sapere come comportarmi con i miei suoceri. Ho un bambino autistico di 8 anni, con la L.104 art.3 comma 3; di sicuro vorrei che continuasse a frequentare i nonni, ma il minimo indispensabile. Loro sono persone fuori luogo, che mi hanno calunniata, oltraggiata e trattata male durante un periodo di rilflessione che ho avuto con il mio compagno (lui mi ha tradita, ha contratto malattie veneree, che mi ha anche attaccato). Nonostante fossi dalla parte della ragione si sono scagliati contro di me, pretendendo che perdonassi il figlio, “perchè le donne devono capire”. Tendo a precisare che prima di questo tradimento del mio compagno, i rapporti con i suoceri erano distesi e affettuosi. Adesso sono tornata insieme al mio compagno, vorrei mettere in chiaro che i suoi genitori non faranno più parte della mia vita, e che potranno vedere il bambino, ma a determinate regole. Sono disposta anche a “ufficializzare” la cosa con un documento scritto (tra me e il mio compagno). Mi dia un consiglio. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, questo sito è riservato agli utenti di Milano e Monza; al più, Pavia, Varese, Como, Bergamo, Lodi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  973. Luca dice:

    Salve, convivo da 6 anni con la mia compagna nella casa di mia proprietà di cui io pago il mutuo. Abbiamo un bimbo di 5 anni. Tra noi le cose vanno malissimo da anni tanto che dormiamo in letti separati, non resisto più così e mi vorrei separare, ma ho paura per mio figlio, non vorrei non me lo facesse più vedere. Posso chiedere l’affidamento io visto che vive nella casa di mia e solo mia proprietà e fare uscire la mia compagna da casa?
    Grazie per l’attenzione
    Luca

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non voglio illuederla: chiedere l’affidamento e la collocazione del minore presso il padre presuppone mancanza gravi (da un punto di vista genitoriale) della madre. Detto questo, la madre commette un reato laddove non consente al padre di esercitare il diritto di visita che, per fortuna, oggi, è molto esteso sino ad arrivare quasi al 40% del tempo con il padre ed il 60% con la madre.
      Nell’interesse del minore occorre prima infondere energie nella ricerca di una soluzione amichevole per formalizzare un ricorso congiunto per la regolamentazione del minore da presentare in giudizio. Gli avvocati, spesso, servono anche per trovare soluzioni amichevoli non solo per fare guerra in Tribunale.
      Resto a disposizione. Il primo incontro in Studio non comporta spese (02.72022469-349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  974. Antonella dice:

    Buongiorno , il mio compagno e’ separato da 11 anni ma da poco ha chiesto il divorzio da un ex moglie a cui ha lasciato casa , pagandogli tutte le spese di essa più bollette e mantenimento al figlio di 21 anni. Perché tale signora con rispettivi figlio non hanno molta voglia di lavorare. Da tre anni a questa parte , ovvero da quando nella sua vita sono presente io, ha il timore che questi benefici non obbligati le vengano tolti , quindi minaccia di non firmare , di farle la guerra e manda spesso messaggi lunghi e offensivi , facendogli pressione psicologica dicendogli che perde il figlio ormai maggiorenne da tre anni . Tutto perché il mio compagno caratterialmente succube di questa donna . Vorrei sapere se è considerato stalking e se è il caso di mostrare tutti i messaggi all’avvocato a cui si è rivolto per il divorzio così da richiamare la ex moglie . Grazie infinite e buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Giulia,
      spetta al Suo compagno prendere iniziativa. Io se fossi il difensore di quest’ultimo leggerei con attenzione i predetti messaggi, cercherei eventuali minacce negli SMS, nei messaggi Whatsapp, osserverei la tempistica con la quale vengono inviati e valuterei se produrli in giudizio nel procedimento divorzile. Ovviamente come dice lei valuterei anche se il comportamento della madre integra i presupposti del reato di stalking per una eventuale denuncia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  975. Francesca dice:

    Buongiorno Avvocato. Convivevo fino a due anni fa con il mio compagno da cui ho avuto due figlie, una di sei è l’altra di 15 anni. Entrambi lavoriamo nella pubblica amministrazione. Per risolvere vari problemi organizzativi ci siamo rivolti a due avvocati che ci hanno fatto firmare un accordo ( 1 week end libero a testa e altre clausole) in attesa della sentenza del giudice. Purtroppo la controparte non è molto collaborativa e non rispetta gli accordi presi. Come si può risolvere questo problema secondo lei? Le sarei davvero grata avere un suo parere in quanto c’è molta confusione a riguardo. Distinti saluti.
    Francesca.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, io non conosco lo stato del procedimento da voi incardinato. Il Suo difensore, invece, dovrebbe conoscere le tempistiche per l’emissione del provvedimento finale. Sino a quel momento le intese raggiunte informalmente non sono coercibili come invece lo sarebbero se fossero contenute nel provvedimento giudiziario che recepisce le intese raggiunte tra i genitori, ex conviventi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  976. matteo dice:

    Buongiorno, io e la mia convivente abbiamo avuto 2 bambine, poi per motivi di idee contrastanti abbiamo fatto una carta dall’avvocato e poi in tribunale (ordinanza) nella quale è riportato che io in qualità di padre devo corrispondere alla madre delle bambine 250€ a bambina per un totale di 500€ mensili.
    Dopo qualche anni i rapporti sono migliorati molto e adesso abbiamo deciso di sposarci in comune, è fattibile la cosa con l’ordinanza in essere oppure prima bisogna fare qualcosa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il matrimonio farà venire meno gli effetti del provvedimento del Giudice ed ovviamente gli obblighi di mantenimento in favore dei figli saranno quelli previsti dal Codice Civile.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  977. Paolo dice:

    Buongiorno,
    convivo da alcuni anni con la mia compagna e abbiamo un figlio ma NON siamo sposati.
    La casa in cui viviamo è di esclusiva proprietà della mia compagna sulla quale lei sta pagando il mutuo di tasca sua. Tengo a precisare che lavoriamo entrambi.
    Io ho un altro piccolo appartamento dove vivevo prima da solo, sul quale non ho nessun mutuo o debito.
    Vorrei separarmi e tornare ad abitare nel mio appartamento. Sono sicuro che separandoci ci sarà un affido condiviso con collocazione principalmente dalla madre e la cosa mi va bene cosi. Ho intenzione di dare un contributo per mantenere mio figlio e su questo non ho intenzione di sottrarmi.
    Avrei però due dubbi:
    1) Con la scusa di avere la collocazione principale del figlio, la mia compagna può pretendere che paghi in tutto o in parte il mutuo di casa sua?
    2) Nel caso lei perda il lavoro (viene licenziata, da le dimissioni, chiude l’azienda ecc.) può avere pretese economiche per lei o che gli paghi il mutuo di casa sua?
    Saluti
    Paolo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la quantificazione del contributo per il mantenimento di Suo figlio è influenzato da parecchi fattori tra i quali rientra sicuramente la pendenza di un mutuo a carico esclusivo di un solo genitore, la sproporzione dei redditi tra i genitori, le spese che deve sostenere il genitore che è costretto ad abbandonare la casa familiare, non ultimo, il tempo di permanenza mensile del figlio con il padre e con la madre. In pratica, lei non sarà mai obbligato a pagare il mutuo della casa di sua moglie ma la circostanza potrebbe influire sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento per il figlio.
      Per il resto ricordo che esiste sempre la facoltà di fare istanza al Giudice per chiedere la modifica delle condizioni economiche stabilite con il procedimento di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza di rilevanti mutamenti delle condizioni economiche dei genitori.
      Se avrà bisogno di assistenza, resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  978. Kikka dice:

    Salve siamo una coppia di conviventi con una figlia di 13 mesi, entrambi lavoriamo e guadagniamo lo stesso stipendio.. La casa è di lui e paga ancora il muto, volevo sapere se spetta casa familiare più mantenimento.. Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Francesca,
      in caso desideriate interrompere la convivenza, Lei può chiedere l’assegnazione della casa familiare oltre ad un contributo al mantenimento della figlia.
      Sempre che la figlia venga collocata presso la madre, come capita nel 99% del casi.
      Il procedimento giudiziale per pretendere il rispetto di queste regole è un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio che potrebbe essere presentato al Giudice anche congiuntamente (con l’intesa già raggiunta tra i genitori).
      Resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797 – 02-72022469).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  979. PAOLA dice:

    Buongiorno, ho avuto una relazione durata 20 anni con un uomo che si è separato 15 anni fa. Dalla nostra relazione è nato un figlio e lui ne ha due dal suo matrimonio. Non vuole chiedere il divorzio, posso io in qualche modo tutelare mio figlio rispetto ad una futura eredità che non verrà divisa in parti uguali fra i tre fratelli ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace, questo forum è riservato agli utenti di Milano, Monza, Bergamo, Como, Varese ma questa volta faccio un’eccezione. Il figlio naturale ha gli stessi diritti successori degli altri figli (una volta definiti legittimi).
      Fino a poco tempo fa, le norme del codice civile che disciplinavano la successione dei figli del defunto specificavano la distinzione fra “figli legittimi”, ossia nati in costanza di matrimonio, e “figli naturali”, ossia nati fuori dal matrimonio. In materia di filiazione, il Legislatore ha tuttavia progressivamente abolito ogni distinzione fra figli nati in costanza di matrimonio e non.
      Inizialmente, a seguito dell’emanazione della Legge 10 dicembre 2012 n. 219, il Legislatore ha introdotto il principio della piena uguaglianza fra figli legittimi e figli naturali: ai figli legittimi erano già equiparati (ai sensi dell’art. 567 cod. civ.) i figli adottati e i figli legittimati, ossia nati fuori dal matrimonio da due persone unitesi poi in matrimonio. La Legge 219/2012 aveva quindi abrogato lo strumento della legittimazione dei figli naturali.
      Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione, sono state apportate numerose modifiche al codice civile ed è venuto definitivamente meno ogni genere di distinzione tra figlio legittimo, legittimato o naturale, per cui ora la legge parla semplicemente di “figlio”. Il padre comunque potrà riservarsi il diritto di disporre come vuole della quota disponibile se farà testamento. Si potrebbe anche aprire lo scenario di revocatorie post mortem laddove si scoprisse che il genitore in vita ha effettuato donazioni per privilegiare un figlio rispetto ad un altro ma mi sembra oggi prematuro ipotizzare questi scenari. Buona vita,
      Marco Pola

      Rispondi
  980. Daniele dice:

    Salve, convivo con la mia compagna da 8 anni e da 7 risiedo nella sua proprietà come da comune accordo. Ultimamente ho perso il mio lavoro e lei vuole che vada via da casa sua senza nessun motivo, il suo unico vizio e quello di bere ed io l’ho richiamata spesso perché è fuori controllo quando lo fa.
    Premetto che nell’abitazione ho le mie cose vestiti e mobili di antiquariato di famiglia
    Volevo gentilmente chiedere come dovrei comportarmi in questa situazione tenendo presente che al momento lei a un posto di lavoro fisso ed io sono senza lavoro e senza soldi.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Sua compagna, laddove risulti proprietaria della casa familiare e laddove desideri cessare al convivenza ha il diritto di chiedere il suo allontanamento dalla casa familiare ma ha l’obbligo di rispettare un congruo preavviso per iscritto.
      Nel suo caso, inoltre, laddove venga dimostrato che la sua impossibilità di provvedere a sè stesso non dipenda da colpa, potrà adire il Tribunale per chiedere un piccolo aiuto finanziario dimostrando lo stato di bisogno.
      L’elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti è tassativo e la legge prevede che l’alimentando si debba rivolgere all’obbligato più prossimo e solo in caso di impossibilità procedere con gli obbligati di grado più remoto.
      La legge 2016, n. 76, nota come legge Cirinnà, prevede il riconoscimento, all’articolo 1, comma 65, del diritto del convivente, che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall’altro, in caso di cessazione della convivenza, un assegno alimentare a suo favore.
      La legge 2016, n. 76, nota come legge Cirinnà (costituita da un solo articolo e 69 commi), prevede, fra le sue novità, il riconoscimento, all’articolo 1, comma 65, del diritto del convivente, che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall’altro, in caso di cessazione della convivenza, un assegno alimentare a suo favore.
      L’assegno va corrisposto per un periodo limitato, proporzionale alla durata della convivenza. L’obbligo di versamento durerà quindi tanto più a lungo quanto più la stessa si è protratta nel tempo.
      Al fine della determinazione dell’ordine degli obbligati di cui all’articolo 433 codice civile, l’obbligo del convivente è adempiuto con precedenza su fratelli e sorelle, rimanendo comunque posposto a quello di discendenti e ascendenti ed eventualmente a quello dell’ex coniuge in caso di annullamento del matrimonio (articolo 129 bis c.c.).
      La domanda può essere avanzata anche beneficiando del gratuito patrocinio (spese legali a carico dello Stato) ed il nostro studio può curare la presentazione sia della domanda di gratuito patrocinio sia della richiesta del contributo per il contributo economico. A volte quest’ultimo può essere sostituito da una obbligazione in natura (ospitare a casa l’alimentato) ma solo in casi eccezionali.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797).

      Rispondi
  981. Martina dice:

    Buongiorno, abito in provincia di Cremona ma non avrei problemi a venire a Milano. Sono sposata da 15 anni in separazione dei beni, ho due figli di 11 e 10 anni. Ho subito maltrattamenti dai primi mesi di matrimonio, fino a quando l’anno scorso ho sporto denuncia, ora il PM ha aperto un processo penale nei confronti di mio marito. Ho lavorato nella didda individuale di mio marito per quasi 4 anni senza nessun contratto (in nero), ma ho tanti testimoni, e per 5 anni come collaboratore familiare. Ora dopo aver sopportato di tutto e di più voglio separarmi, lui ti è tenuto tutto il guadagno dell’impresa, io nel frattempo ho trovato un lavoro per disperazione perché stanca dei continui insulti. Lui ha acquistato la casa in cui viviamo intestandola solo a lui con i soldi dell’impresa, fa molto nero e dice che vuole riconoscermi solo gli utili che ho maturato nei 5 anni e mezzo di impresa familiare come posso tutelarmi e dimostrare che anche la casa è frutto anche del mio lavoro e che i soldi guadagnati con il mio lavoro sono lti di più di quelli che vuole riconoscermi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho compreso se lei ha già incardinato il procedimento di separazione. Lei vive ancora con Suo marito ? Con la separazione avrebbe diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento per i figli ed in alcuni casi il matenimento personale.
      Per la causa di lavoro, occorre semplicemente verificare se ci sono le prove della sua collaborazione e verificare se quanto da lei percepito è inferiore alle sue spettanze come previste dalla contrattazione collettiva applicabile al caso di specie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  982. Isabella dice:

    Buonasera,
    sono Isabella da Milano e, mi spiace ma non sono in grado di dare un mio parere
    Invece vorrei sottoporre un mio quesito all’ Avvocato Pola:
    Alla mia nascita (1964), mio padre al battesimo ha firmato con il cognome del marito di mia madre (divorziati) Lui non mi ha mai riconosciuto (e, dopo la sua morte ho intentato una causa x il riconoscimento di “post paternità” ma, ho perso in partenza) Adesso all’ età di 55 anni vorrei prendere il cognome della mia mamma deceduta (almeno avrei un vero cognome da portarmi a dietro)
    È possibile tutto questo e, se sì qual è la procedura?
    Nell’attesa di una Sua gentile risposta, Le porgo i miei più cordiali saluti
    Isabella

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      faccio fatica a comprendere le ragioni per le quali non è riuscita ad ottenere il riconoscimento della paternità naturale: con la prova del DNA (anche post-mortem) si può ottenere quello che desidera.
      Per il resto, un procedimento di disconoscimento di paternità ai sensi dell’art. 234 bis cod. civ. dovrebbe consentirle di cambiare il suo cognome dopo l’esito positivo del procedimento. Ci sono anche altre strade, se vuole approfondiamo.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  983. andrea dice:

    buongiorno sono Andrea da Padova, sono papa’ di una bimba di 3 anni avuta da una ragazza brasiliana e conviviamo nella casa di mia proprieta. E’ stata per lei una gravidanza indesiderata fin da subito tante’ vero che non pendeva i farmaci per correggere i valori molto sfasati del sangue mettendo in grave pericolo il feto..la bimba e’ nata per fortuna sana, insomma ne ha combinate di tutti i colori, mi dilungherei all infinito nel descriverle tutte. Lei soffre di disturbi del comportamento alimentare (bulimia nervosa non controllata)e ha subito l intervento di by pass gastrico Un anno fa mi e’ arrivata una raccomandata dalla sua avvocata nella quale c era la richiesta da parte sua della separazione e dell affido della bimba. Tra la mia avvocata e la sua stiamo da 1 anno cercando soluzioni bonarie ma siamo ancora al punto di partenza. Da 3 mesi ha una relazione e si assenta da casa per 3-4 giorni alla settimana, dunque per meta’ del tempo lasciando la custodia della bimba a me e limitandosi a un paio di messaggi whatsapp al giorno quand si assenta nel sapere come sta’ la bimba. Avrei tanta voglia di buttarla fuori di casa, cambiare le serrature e farle trovare la porta chiusa all arrivo dal consueto weekend prolungato dal suo fidanzato . Lo potrei fare legalmente? grazie anticipato se mi risponde

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io da Milano non credo di poterle prestare assistenza.
      Comunque lei non può cambiare le chiavi di casa nel senso che semmai è la madre di sua figlia che potrebbe chiedere l’assegnazione della casa familiare e farla uscire di casa.
      Quindi, il mio consiglio è quello di nominare un avvocato e trovare una intesa con la madre di sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  984. Maria dice:

    Buongiorno, dopo storia di 3 anni rimango incinta lui mi abbandona, ha una azienda e sta con un’altra donna oggi io, chiedo alimenti per la bambina, ho saputo che cambierà intestazione azienda la intesterà a lei, e in più convive già con questa donna cosa mi aspetta, per la bimba che nascerà?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sua figlia ha diritto di essere mantenuta dal padre.
      Ed il mantenimento sarà commisurato al reddito del padre.
      Esiste un procedimento giudiziario con il quale il padre sarà obbligato a presentare le sue ultime dichiarazioni dei redditi. E aggiungo anche che in giudizio si potrà sicuramente rendere edotto il giudice con riferimento ai trasferimenti patrimoniali che sta attuando in questo momento il padre.
      Se vuole possiamo assisterla.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  985. Maria dice:

    Mio marito ha avuto una figlia dalla amante ora la donna pretende il mantenimento si è rivolta a un avvocato. Lui ha riconosciuto la bimba? È giusto che lui sia obbligato a dargli ogni mese dei soldi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la figlia naturale deve essere mantenuta dal padre naturale. Aggiungo che questa figlia ha medesimi diritti (anche a livello successorio) qualora esistessero altre figlie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  986. paolo dice:

    Buon giorno
    Sono un padre separato da 5 anni con sentenza di un giudice che mi ha addebitato la separazione.
    I miei figli hanno 19 e 21 anni.
    Il matrimonio era già finito da tempo e il mio avvocato ha cercato di spiegarlo al giudice . Purtroppo il Giudice non considerò , tra le altre cose, le due più grosse:1) La sig.ra, laureata ma casalinga per scelta sua non condivisa, si appropriò indebitamente 3 anni prima del saldo del conto comune della famiglia e spostandoli su un proprio conto personale, fatto denunciato ai carabinieri, 2) Cambiò la serratura di casa della casa coniugale, senza che io avessi fatto nulla di male.
    Ora vorrei presentare il divorzio , ma mi dicono che le nuove normative sulla quantificazione dell’assegno divorziale non si applicano ai casi di separazione con addebito e vale ancora la giurisprudenza arcaica che prevede il mantenimento del tenore di vita.
    Che speranze ho di essere trattato come un ex marito normale e ottenere la cancellazione del mantenimento ? Posso in sede di divorzio cercare di far valere quelle motivazioni che in sede di separazione sono state ignorate?

    Paolo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che le variabili che possono influire e determinare la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di sua moglie non possano ricondursi soltanto all’addebito della separazione. I criteri perequativi per la determinazione dell’assegno di mantenimento, infatti, non vengono meno anche in presenza di addebito. La durata del matrimonio, il tempo dedicato dai genitori alla crescita dei figli a discapito della propria occupazione lavorativa, il numero dei figli, l’età di questi ultimi, i redditi dei coniugi, infatti, saranno sempre tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno divorzile anche in caso di addebito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  987. Dorotes dice:

    Ho la macchina acquistata doppo matrimonio, per risparmi di assicurazione abbiamo messo solo il proprietario mio marito, ci siamo lasciati, sto facciendo la separazione legale. Mio marito ha preso il furgone io la macchina, doppo una litiga lui mi ha detto che mi ritira la machina, che mi serve perché vado a lavoro e le bambini mi impegno solo io. Può fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sebbene lei sia di Roma rispondo lo stesso perchè la risposta potrebbe essere utile ad altri utenti.
      Se avete optato per la comunione dei beni in occasione del matrimonio l’acquisto della autovettura (effettuato dopo il matrimonio) ricade nel patrimonio comune.
      Quindi siete entrambi legittimati ad utilizzarla.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  988. Cristina dice:

    Buongiorno, ho una mamma invalida in carrozzina, io sono disoccupata, provvedo solo a lei che percepisce una piccola pensione.da parecchi anni abitiamo in una casa comunale dove io fin dal principio ho sempre fatto parte del nucleo familiare. La mia domanda è.. se mi sposo con il mio compagno, e continuo a vivere in quella casa con mia mamma e mio marito, una volta che mia mamma non ci sarà più, la casa mi verrà sottratta o potrò continuare a vivere in quella casa con mio marito? Premetto che lui percepisce 1000 euro al mese. Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’estensione del nucleo familiare deve essere resa nota all’ALER o alla diversa entità che gestisce le case in ediliza popolare. Ovviamente con l”estensione del nucleo devono comunque sussistere i requisiti redditurali che giustificano l’assegnazione della abitaizone con canone agevolato/calmierato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  989. Leslie Lucherini dice:

    Buona sera, ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Premetto che non sono riuscito a trovare un consiglio per una casistica come quella che le sto per presentare.
    Sono un ragazzo di 35 anni e scrivo da Cologno Monzese (MI).
    Vorrei prendere casa con la fidanzata, e i presupposti sono ottimi ma entrambi abbiamo figli avuti da precedenti relazioni. Ora vorremmo fare un mutuo intestato al 50%, mentre la proprietà della casa sarebbe al 60% mia per un aiuto familiare ed al 40% sua.

    la domanda che mi pongo è: se un domani le cose dovessero andare male sono tutelato in qualche modo? oppure lei potrebbe stare nella casa e io dover continuare a pagare la metà del mutuo oltre a dover lasciare l’immobile?

    se esiste questa possibilità, seppur remota, mi posso tutelare con una scrittura privata dal notaio/avvocato?

    Preciso: lei è una ragazza madre di minore e il padre non è presente(questa è la particolarità che più mi preoccupa);io padre con minore autistico grave a carico ma con residenza dalla madre.

    Ho sentito opinioni di avvocati di diverso parare e sono confuso; le premesse sono ovviamente di stare bene con la mia ragazza e i nostri bimbi però nn essendo sposati e non avendo figli in comune per un passo del genere volevo essere certo di tutelarmi sotto ogni fronte.
    Magari prendendo anche la residenza di mio figlio??
    Ho anche letto del contratto di convivenza in base alla legge Cirinnà; potrebbe essere una soluzione?!
    Grazie mille

    Leslie Lucherini

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso rispondere ad alcune delle Sue domande.
      Partiamo da questa: “se un domani le cose dovessero andare male sono tutelato in qualche modo? oppure lei potrebbe stare nella casa e io dover continuare a pagare la metà del mutuo oltre a dover lasciare l’immobile?” Vi è il rischio concreto che la madre dei suoi figli chieda l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione e/o cessazione della mera convivenza. La casa resta intestata ai genitori, ma la madre avrebbe lo sfruttamento esclusivo sino all’autosufficienza economica dei figli.
      Il fatto che Lei abbia un figlio autistico ritengo possa influenzare non poco il Giudice con riferimento al contributo al mantenimento a suo carico degli altri figli.
      Se state ipotizzando un progetto di vita insieme, potreste anche ipotizzare di adottare i figli dell’uno e dell’altro. Ci sarebbe maggiore paretiticità di diritti dei figli. Ma questa è solo una ipotesi.
      Si scordi l’ipotesi di evitare gli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione con una scrittura privata.
      Anche l’accordo di convivenza, peraltro, non potrebbe nuocere i diritti dei figli.
      Occorrebbe un po’ più di tempo per approfondire meglio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  990. Fabiola dice:

    Buonasera mi sono separata da un anno e mezzo da mio marito ho una bimba di cinque .Vorrei un altro figlio ma vorrei fosse come mia figlia potrei chiedere tramite il mio avvocato se mio marito mi aiutasse donandomi il seme e fare una fecondazione assistita?Mia figlia vuole un fratellino o sorellina ed io mi sento legata ancora a lui e non voglio fare figli con altri uomini..Potresti darmi un parere .GRAZIE

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Fabiola,
      la legge italiana sulla riproduzione assistita permette solo alle coppie eterosessuali, e a certe condizioni, di beneficiare di un trattamento in un centro di fertilità se non hanno altra scelta a disposizione.
      Le coppie omosessuali, così come le donne single, non possono usufruire di una clinica di fertilità.
      Fatte queste precisazioni, in ogni caso, l’ipotesi da Lei ventilata (donazione del seme da parte del Suo ex marito) non garantirebbe nemmeno il requisito della donazione anomima del seme (la ricevente non deve conoscere l’identità del padre).
      Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  991. Laura dice:

    Mi sono lasciata con il mio compagno con cui vivevo,sono tornata a casa dei miei genitori con il nostro bimbo di3 anni.io non lavoro lui è artigiano.ha deciso di passarmi 300 euro x il mantenimento del figlio .volevo sapere se potevo chiedere qualcosa in più non potendo ancora andare a lavorare .almeno finché non trovo un lavoro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non conosco il reddito del Suo compagno, quindi, è difficile quantificare il contributo per suo figlio.
      Mi permetto però di considerare che se lei fosse rimasta nella casa familiare (quella del suo ex), avrebbe addittura avuto diritto di chiedere l’assegnazione di quella casa sino a quando suo non sarebbe diventato autosufficiente !
      Se vuole ne parliamo con calma.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  992. Maria dice:

    Buongiorno il mio ex mi ha lasciata ed sono incinta al 7 mese ora è insieme ad un altra. Io vivo da sola guadagno 1000 euro al mese e pago 400 di affitto…mi devo impegnare a fare riconoscere almeno la bimba, lui lavora in proprio con 6 dipenti quanto mi dovrà dare di mantenimento? Ovviamente do’per scontato che almeno il DNA lo faccia.. mah anche se non lo fa’ spero che qualcosa posso fare! Io con affido esclusivo quanti soldini mi deve ? Per curiosità?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maria,
      Lei ha diritto al riconoscimento di suo figlio.
      Lei ha diritto al mantenimento di suo figlio (mantenimento che dovrà tenere in considerazione il reddito del Suo ex compagno ed il fatto che quest’ultimo non sta provvedendo al pagamento di una abitazione dove vivrà suo figlio).
      Non si preoccupi, la Legge è dalla Sua parte. Non si faccia intimorire dal Suo ex.
      In questi casi, di solito si avanza una richiesta al padre tramite una lettera di un legale.
      In seguito, lo strumento processuale è un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio (anche congiunto, previo accordo tra i genitori).
      Se vuole resto a disposizione. Preciso che il primo incontro in studio è gratuito.
      Grazie e saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      affinché un terzo soggetto possa ottenere la voltura del contratto di assegnazione della casa popolare in proprio favore occorre che, prima del decesso, sia stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  993. Mattia dice:

    Buonasera! Vi scrivo per sparire più informazioni riguardo a una lunga storia extraconiugale riguardante mio padre. Mio padre ormai da due anni ha un’altra donna, e solo da pochi mesi abbiamo scoperto questo.
    Da quando questa nuova donna è presente, in casa sono iniziati i debiti, perché sono spariti migliaia di euro, molto probabilmente dati a questa nuova compagna.
    Moglie e figli di quest’uomo, possiamo fare qualcosa per rivalere i nostri soldi? È possibile denunciare o far iniziare delle indagini in modo da vedere dove sono spariti miglia e miglia di euro?
    È in corso una separazione giudiziale.
    Grazie!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se è in corso una separazione, significa anche che c’è già un avvocato che conosce meglio di me la “pratica” e saprà consigliarvi al meglio.
      Ricordo che moglie e figli hanno diritto al mantenimento, nonchè alla assegnazione della casa coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  994. Lorenzo dice:

    Buonasera, vorrei sapere io convivo con la mia compagna con 2 figli nostri non siamo sposati ma abbiamo la casa al 50%. Il mutuo lo pago io poiché lei non lavora meglio non vuole lavorare. Le cose non vanno più bene cosa succede se ci separiamo? Io da padre che diritti avrei?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      io consiglio sempre di regolamentare l’interruzione del legame affettivo con un procedimento giudiziale.
      Considerato che ci sono dei figli, sembra opportuno ricordare che la convivente ha gli stessi diritti della moglie: può chiedere l’assegnazione della casa in cui vivete sino a quando i figli non diventeranno autosufficienti.
      Il resto (la quatificazione dell’assegno di mantenimento per il figlio) dipende da vari fattori tra cui il reddito dei conviventi.
      Resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  995. Renato dice:

    Buongiorno,
    Io e la mia compagna siamo in una fase di rottura in quanto le cose tra di noi non vanno più.La casa in cui viviamo è a nome suo e quindi più volte mi ha detto di andarmene e di cercarmi un altro casa.
    A questo punto avrei due domande:
    La prima è che mio figlio ha quasi 3 anni e vorrei sapere se esiste già la possibilità che lui possa venire a giorni prestabiliti a dormire nella mia eventuale nuova casa?io e lui siamo molto legati e nn sarebbe la prima volta che dormiamo insieme da soli. La seconda domanda è se mi devo per forza trovare una casa con due camere da letto per poter avere in affido lui nei giorni e notti prestabiliti?
    Grazie mille
    Renato

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mio primo consiglio è quello di formalizzare le Vostre intese. Il procedimento si chiama regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio (con regolamentazione del diritto di visita e quantificazione dell’assegno di mantenimento).
      Tre anni sono sufficienti per prevedere dei pernotti con il padre che dovrà trovare una sistemazione nel rispetto delle proprie condizioni economiche.
      Per approfondire sono disponibile anche telefonicmente (349.8197797).
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  996. Alberto dice:

    Buongiorno, sono divorziato da 6 anni, separato da 10, vivo in provincia di Milano, ho 2 figli dal precedente matrimonio che ora hanno 15 e 16 anni, affidamento congiunto, verso 660euro al mese alla mia ex moglie per i figli. Negli ultimi 5 anni sono cambiate molte cose, la mia ex moglie convive con un nuovo compagno praticamente dalla settimana dopo il divorzio, lei aveva un lavoro autonomo e da 3anni invece è stata assunta ed ha voluto che gli assegni inps dei figli fossero percepiti da lei (perché dice che prende di più) io quelli che percepivo (70euro) li davo a lei in percentuale del 70% oltre l’assegno di mantenimento, lei non vuole darmi nulla…. io in questi anni per poter “sopravvivere” ho dovuto richiedere prestiti etc che mi hanno portato ad avere spese fisse, oltre alle bollette, di 800euro al mese (compreso mutuo prima casa), percependo uno stipendio di 1900euro. Dopo anni ho finalmente trovato una donna che da 2 anni frequento stabilmente e di cui sono innamorato, a settembre formeremo una nuova famiglia, con la nascita di nostro figlio, per ora non conviviamo, ma stiamo cercando casa, lei ha un isee inferiore agli 8000euro…. Visti i cambiamenti, cosa posso fare a livello giuridico, che aiuti posso avere e sopratutto, posso richiedere di versare meno ai miei figli, a malincuore, ma perché non riesco ad arrivare a fine mese. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alberto,
      la creazione di una nuova famiglia, la nascita di un figlio con i conseguenti obblighi di mantenimento possono giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento previsto in favore dei figli nati dalla precedente relazione affettiva, anche se tali circostanze non costituiscono presupposti automatici per la rideterminazione dell’assegno, ma devono essere valutati dal giudice.
      Con un procedimento teso alla modifica delle condizioni del divorzio verranno inoltre esaminate nuovamente le dichiarazioni degli ex coniugi per valutare se ci sono modifiche che possano giustificare la riduzione dell’assegno.
      Per una disamina più approfondita, occorre esaminare la separazione, il divorzio, anche al fine di comprendere quali sono le percentuali di rimborso per le spese straordinarie a carico dei genitori.
      Resto a disposizione per approfondimenti anche in occasione di un primo incontro (gratuito) in studio o tramite altra modalità (telefono, teleconferenza).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  997. Giuseppe dice:

    Salve.
    Vorrei sapere se si può revocare l’assegno che verso a mia figlia dato che ha residenza in un ‘altra città e risulta convivere con il compagno in casa di lui.
    Tra l’altro al CAF mentre facevo il 730,è risultato che ha percepito reddito che non mi è dato sapere in che misura.
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che sussistono i presupposti per la revoca dell’assegno di mantenimento.
      Noi da Milano non possiamo prestarLe assistenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  998. Mirko dice:

    Buongiorno
    vi scrivo da Milano per avere un vostro parere. Sono sposato da 25 anni, ora io ho 51 anni e lei 47, un figlio di 17 anni; quando ci si sposa da giovani si crede (o spera) che l’amore sia per sempre ma molte volte finisce. Nel mio caso è finito un anno fa quando ho conosciuto una nuova persona (lei divorziata con un figlio) con la quale vorrei crearmi una nuova vita.
    La mia situazione è la seguente: mia moglie non ha mai lavorato in quanto insegnante precaria (francamente non c’è mai stato da parte sua un impegno a cercarsi un posto di lavoro), io sono l’unica fonte di reddito, il figlio inizierà la quarta superiore e non intende proseguire all’università.
    Tutto in condivisione (casa/auto/cc/etc.); io vorrei separarmi ma, a parte le problematiche psicologiche di un cambio di vita del genere dopo 25 anni tutto sommato decenti, a cos’altro potrei andare in contro?
    Ovvero:
    -) per la parte economica quanto dovrei corrispondere (indicativamente)? Non ho intenzione di lasciarli senza mezzi di sostentamento però devo pensare anche a me stesso
    -) In questi anni le ho sempre versato una quota per un fondo pensionistico: un giudice potrebbe obbligarmi a continuare con questi versamenti?
    -) oltre alle spese straordinarie, dovrei riconoscere altro per il figlio (a parte la quota di mantenimento)?
    -) la casa (ovviamente) la manterrebbe lei; a questo punto il 50% delle spese condominiali sarebbero a mio carico?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sarei ben lieto di fornirle le prime indicazioni anche con riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.
      A tale scopo mi servono i dati relativi al Suo reddito. Quello di sua moglie (ma mi ha già detto che non lavora).
      Per il mantenimento del figlio, oltre al contributo fisso mensile, è previsto anche un contributo in misura percentuale per il rimborso delle spese straordinarie.
      Occorre anche considerare che la madre ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare sino a quando suo figlio non avrà raggiunto l’autosufficienza economica.
      Ritengo che in un confronto in studio, oppure telefonicamente, sarei in grado di fornirle maggiori informazioni. Ovviamente il primo incontro è gratuito.
      A presto,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  999. Rita dice:

    Buonasera, Convivo con il mio compagno, Mi sono trasferita in un’altra città dunque non faccio più parte dello stato di famiglia di mia madre. Volevo capire se mio padre, dato che io non lavoro, potrà percepire ancora l’assegno familiare da parte di mio padre e questo effettivamente quando lo perde. Grazie buona serata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      questo forum è riservato ad utenti di Milano e Monza (al più, residenti in Lombardia).
      Rispondo ugualmente al Suo quesito: si può beneficiare degli assegni familiari per i figli a carico residenti nella abitazione (medesimo nucleo familiare).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1000. MARINA dice:

    Buongiorno,
    nel 2010 mi sono separata e nel 2013 ho divorziato. Allora mia figlio era monorenne, ora ha 20 anni e sta per iscriversi all’università.
    Da circa un anno e mezzo il mio ex marito non mi riconosce più determinate spese straordinarie, come, ad esempio, le spese per l’abbonamento ATM del tesserino studenti, che mio figlio ha sempre utilizzato per recarsi a scuola. Ed ora, dopo che ha conseguito la patente, pagata al 50% per accordo tra le parti, non intende versare un centesimo per il carburante (ad oggi mio figlio utilizza la mia auto, non gli ho mai chiesto alcun contributo se non di partecipare alle spese benzina, che sono notevolmente aumentate da quando mio figlio utilizza il mezzo). Per il tesserino ATM sostiene di non avere più alcun obbligo poichè il protocollo del Tribunale di Monza, dove noi abbiamo divorziato, è cambiato a maggio 2018. Cosa vera, ma non dovrebbe fare fede il protocollo dell’anno di separazione o divorzio?
    Oppure mi sbaglio?
    Relativamente alle spese di carburante sostiene che l’uso dell’auto è promiscuo, poichè la utilizziamo sia io che mio figlio, quindi non intende versare nulla. Ci tengo a precisare che attualmente l’auto viene usata indicativamente al 70% da mio figlio, il restante 30% da me. E’ lecito che lui si opponga? Grazie mille.
    Marina Bono

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiono,
      direi che Lei ha ragione. Il nuovo protocollo del Tribunale di Monza NON si applica al Vostro divorzio.
      Se, quindi, ci sono spese straordinarie da Lei sostenute per Suo figlio non onorate (debitamente documentate e già inviate al Suo ex marito), possiamo agire con atto di precetto e se necessario un pignoramento. In questi casi, per contenere le spese legali, il nostro studio, prima di notificare l’atto di precetto, invia una diffida con raccomandata per verificare se ci sono margini per comporre amichevolmente la controversia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1001. Marco dice:

    Buongiorno avvocato
    Convivo con la mia compagna e con nostro figlio di 20 mesi nella casa di mia proprietà appena acquistata e dove pago ancora un mutuo..
    Preciso che la mia compagna risulta essere ancora di nazionalità extracomunitaria in quanto il suo permesso di soggiorno sarà pronto solo per il mese di agosto dove è previsto appuntamento in questura.
    Purtroppo i rapporti tra di noi si sono decisamente inclinati da qualche mese e nel mentre continuo a ricevere minacce da parte sua di tutti i tipi e tra le tante quella di buttarmi fuori di casa perché essendo la mamma di mio figlio crede di avere tutti i diritti pensando di potersi fare scudo con lui..
    Premetto che l’unico che lavora in famiglia sono io in quanto lei è disoccupata e lo è sempre stata da quando si trova in Italia Grazie anche grazie anche ad una mia dichiarazione di ospitalità..
    Sinceramente sto pensando di usare la stessa moneta rimandandola a casa sua in Ucraina anche se lei giustamente non vorrebbe ma per me la cosa è diventata davvero insostenibile, l’unica cosa che mi preoccupa è la posizione di mio figlio..
    Non essendo ancora sposati,lei non risulta ancora residente in Italia,posso prendere questa decisione e fare questo? E lei può veramente inventare una qualsiasi scusa per mandarmi fuori da casa facendosi anche scudo solo con mio figlio?
    Resto in attesa di una sua risposta
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      devo confermarle che la madre di suo figlio ha il diritto di chiedere in giudizio l’assegnazione della casa familiare sino a quando suo figlio non diventerà autosufficiente.
      La tutela dei minori estende i propri effetti anche alle coppie di conviventi.
      A questo punto, consci del rischio, occorre percorrere altre strade per trovare soluzioni alternative all’assegnazione della casa alla Sua ex compagna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1002. alessandro dice:

    buongiorno, sono separato e non divorziato da circa 20 anni (la mia ex vive all’estero). Circa 5 anni fa è morto mio padre, lasciando la casa di famiglia a me, mia mamma e i miei tre fratelli. Dato che i rapporti con la mia ex sono pessimi ed il divorzio sembra un miraggio, volevo tutelare la mia famiglia. Da quanto è a mia conoscenza, infatti, in caso di mio decesso la quota della casa andrebbe alla mia ex. Volevo perciò donare la quota ad un membro della famiglia (senza alcun corrispettivo): è possibile? Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      non forniamo assistenza gratuita per gli utenti al di fuori della Lombardia. Ciononostante, la soluzione da Lei prospettata non mi sembra esente da rischi. Meglio la procedura di divorzio che si può incardinare anche se sua moglie vive all’estero.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1003. Francesca dice:

    Buongiorno, io (24 anni, studentessa) e mia madre abitiamo nella casa assegnata dal giudice al momento della separazione. La casa è di proprietà di mio padre e gravata da mutuo (già anni fa aveva manifestato la volontà di venderla ma abbiamo trascritto il provvedimento di assegnazione quindi ha dovuto desistere).
    Ora mia madre vuole andare a convivere con il suo compagno (senza di me) abbandonando di fatto la casa assegnata.
    Con mio padre non abbiamo rapporti da 8 anni (sebbene mi corrisponda un mantenimento mensile di €600 in quanto mia madre è disoccupata)
    Quali saranno le conseguenze? Potrà vendere la casa e costringermi ad andare a vivere con lui? O peggio, lasciarmi senza casa?
    La ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esiste un rischio concreto che Lei debba cercare una nuova sistemazione abitativa. Dipende da cosa deciderà suo padre. In questo momento, tuttavia, Lei è ancora studentessa, quindi, ha diritto di ricevere un aiuto economico da parte di Suo padre e da Sua madre indipendetemente dal fatto che sua madre abbia deciso di rinunciare alla assegnazione della casa familiare. Diritto, quest’ultimo, che non può essere richiesto dal figlio. Io consiglio di trovare una intesa con suo padre con l’aiuto di un avvocato. La procedura per liberare un immobile è lunga quindi si può fare leva anche su questa circostanza. Non ho letto l’accordo di separazione, quindi, sembra il caso di rivalutare le mie considerazioni dopo un eventuale confronto. Con il sottoscritto o con un altro difensore, ma si faccia aiutare da un avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1004. Carla dice:

    Buongiorno. Da 10 anni convivo con un uomo che non si è’ mai separato o divorziato. Abbiamo una palestra in affitto in cui lavoriamo tutti e due. Non abbiamo figli. Vorrei sapere se ho qualche diritto nel caso ci separassimo. Grazie per la gentilezza.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Bungiorno,
      il nostro consiglio è quello di formalizzare un contratto di convivenza.
      Con questo contratto potete disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vostra loro vita in comune, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Successivamente, il professionista provvederà a trasmettere il contratto al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’ufficio anagrafe. In sintesi, il contratto può contenere: indicazione della residenza dei conviventi; modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo diverso accordo tra i conviventi.
      Il Contratto di convivenza tuttavia non vi tutela in caso di cessazione della convivenza. E’ previsto un contributo economico a titolo di alimenti (molto contenuto) soltanto se viene dimostrato lo stato di bisogno (gravi difficoltà economiche) di chi chiede l’aiuto economico.
      Utile anche la lettura del seguente contributo: http://www.separazioneconviventi.it/le-convivenze-di-fatto-legge-n-762016-vigore-dal-5-giugno-2016/
      Resto a disposizione per altri approfondimenti. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1005. valentina dice:

    Genitori non sposati.La madre non ha mai lavorato dalla nascita del figlio(14 anni) dal quale percepisce assegno di invalidità. Il padre paga interamente l’ affitto e interamente spese condominiali della casa nei pressi dei Navigli in cui ex compagna e figlio vivono.paga interamente energia elettrica, interamente metano, interamente acqua. Per fare ciò lavora 60 ore alla settimana. la madre può pretendere che il padre visiti il figlio per 12 ore la settimana? Il padre ha diritto ad avere del tempo libero? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace assicuriamo un riscontro gratuito agli utenti di Milano e Monza nonchè Pavia e Bergamo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1006. Daliani poli antonella dice:

    Salve,sono separata da mio marito dal 2017, separazione avvenuta in comune e in attesa che lui di decida per il divorzio..in questi anni mi sono occupata io dei miei figli, mio figlio disoccupato di 27 anni e mia figlia 20…la ragazza frequenta un corso di estetica a pagamento..che ovviamente pago io,ora io non posso più sostenere da sola questa spesa perché ho bisogno di cure mediche a pagamento,lui è disoccupato ma lavora a nero..posso ottenere qualcosa senza sopportare grosse spese legali?… grazie sono disperata,!…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace ma non riusciamo a garantire risposte gratuite agli utenti di tutta Italia. Questo Forum è riservato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1007. Roberta dice:

    Salve, convivo da tre anni con il mio compagno e abbiamo una bambina di 15 mesi.
    Da quando è nata la bambina, il nostro rapporto è molto conflittuale, addirittura siamo arrivati a vivere nell’indifferenza reciproca. Parliamo solo di ciò che concerne la bimba.
    Viviamo a Milano, ed io momentaneamente lavoro con un contratto part-time di 16 ore, quindi anche lo stipendio è poco. Ad agosto mi scade il contratto di lavoro e vorrei poter tornare in Puglia, affinché, mi possano aiutare economicamente i miei genitori, e soprattutto perche qui a milano, nessuno mi intesterebbe un contratto di casa.
    in Puglia ho una casa di mia proprietà e quindi non pagherei fitto.
    Il mio compagno non so se sia d’accordo sul trasferimento della bambina in Puglia, (premetto che lui lavora a tempo determinato e, nelle sue prospettive future c’è la voglia di tornare in Campania ).
    Adesso c’è il problema ferie, lui e la sua famiglia, pretendono che la bambina di 15 mesi ( che non ha mai dormito lontana da me, vada in vacanza con loro,) io non sono d’accordo nel fare dormire la bambina una settimana senza me, perché è in fase di dentizione e secondo me è ancora troppo piccola. Mi sapete dire in questi casi se è possibile che la bambina stia una settimana senza vedere la mamma, e soprattutto se è possibile che il giudice possa negarmi il trasferimento a vivere in un altra regione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      il forum, senza maturazione di spese legali, è riservato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1008. Francesco Buscemi dice:

    Salve, io sono in separazione consensuale con mia moglie dal 1998 confermata con atto del giudice Dott.ssa Cucca del Tribunale di Tempio Pausania nel 2017, che, oltretutto vista la mia pensione bassa, ha sentenziato la cancellazione dei 500 Euro al mese da me dovuti a mia moglie. Ho in possesso anche un contratta di Comodato Gratuito del 2010 timbrato e certificato dall’Agenzia delle Entrate che mia moglie, usufruttuaria, e mio figlio, che gode della nuda proprietà, mi hanno concesso di abitare, nella loro palazzina, in una stanza con bagno. A distanza di anni l’INPS di Olbia, famosa acchiappa soldi, non ha riconosciuto valida la separazione consensuale e il contratto di Comodato gratuito, affermando che io dovevo vivere in un immobile diverso. Addebitandomi una cifra Contenzioso di circa 3.000.000 a rate, facendomi vivere da alcuni mesi da miserabile. Secondo mio nipote, giovane magistrato, l’INPS è passibile di truffa ed estorsione. Mi piacerebbe avere il Vostro parere. Grazie. Francesco.

    Rispondi
  1009. Maria dice:

    Ho presentato richiesta di separazione giudiziaria e dopo provvedimento presidenziale urgente ho firmato per consensuale per un eventuale riconciliazione prima che il giudice omologhi la separazione posso ritirare la richiesta di separazione o devo aspettare al giorno dell’udienza?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace. Questo forum è riservato agli utenti di Milano (oltre Monza e Bergamo).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1010. Monica dice:

    Buonasera
    La mia ex moglie parte in vacanza e porta con sé i figli.
    Dopo 15 giorni gli stessi toccano a me ma lei si fermerà ancora in villeggiatura con il nuovo compagno e pretende che sia io a pagare il rientro degli stessi presso la mia abitazione dal luogo in cui passeranno la vacanza con la stessa. Cosa devo rispondere? Come devo compartarmi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la prima consulenza gratuita è riservata agli utenti di Milano e Monza.
      Per rispondere alla Sua domanda occorre preliminarmente leggere quanto precisato nelle condizioni della separazione.
      Se nulla è previsto la Sua ex è tenuta a riportare i figli dove risiedono dopo il termine del periodo di vacanza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1011. Francesco dice:

    Buongiorno dott. Pola, vorrei un suo preliminare parere.
    Sono in procinto di separarmi, la situazione è questa:
    -siamo in separazione dei beni
    -Due figli di 10 e 7 anni di cui ci prenderemmo cura entrambi al 50%
    -io lavoro mia moglie al momento è disoccupata
    -casa coniugale di mia esclusiva proprietà (gravata da mutuo di 750,00€/mese)
    -sono disponibile a pagare per intero un affitto alla coniuge o acquistare un appartamento in cui farla vivere a patto di continuare ad abitare la casa coniugale, per essere libero di venderla qualora ne fossi costretto, causa eventuale difficoltà a pagare il mutuo, e ricomprarmene un altro più piccolo con i proventi ricavati (il valore attuale è simufficientemente superiore al debito residuo).
    Ciò detto lei vorrebbe rimanere nella casa coniugale ed io, per i motivi sopra evidenziati, altrettanto. Secondo lei potrei sperare di avere riconosciuto quanto da me considerata una legittima aspettativa?
    Grazie,
    Francesco.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre avviare una trattativa con Sua moglie. Difficile che un Giudice non assegni la casa coniugale alla madre con i figli. Ma vi sono argomenti che a volte inducono il coniuge collocatario dei figli a prendere in considerazione delle alternative. Si tratta tuttavia di mere questioni economiche e di quanto viene offerto come contropartita della rinuncia a vivere nella casa coniugale sino a quando i figli avranno raggiunto l’autosufficienza economica.
      Resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1012. Gianni dice:

    Buongiorno
    Sono un padre separato ormai da 15 anni, non eravamo sposati, quindi per tutti questi anni ho passato l’assegno di mantenimento mensile di Euro 350 compreso di extra alla figlia che ora ha 18 anni e ha terminato gli studi. Premetto che è un accordo privato fra me e la mia ex. Nessun tribunale. Io nel frattempo mi sono sposato e ho avuto un altro figlio. Alla nascita di mio figlio non ho chiesto la riduzione dell assegno anche se di mio diritto. Ora però che la ragazza è a casa e ha terminato gli studi si deve trovare lavoro ovviamente. Ho chiesto alla mia ex di poter dare Euro 200 ora e ha rifiutato inviandomi lettera dal suo avvocato che pretendono la stessa cifra data in precedenza. Non essendoci nessun accordo tramite tribunale cosa potrebbero farmi? Sono perseguibile penalmente? Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è perseguibile penalmente. La madre, tuttavia, è molto probabile che chiederà la tutela dei suoi diritti in Tribunale con un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio: sino a quando la figlia non sarà autosufficiente il padre è tenuto al mantenimento. Se la figlia deciderà di proseguire gli studi, per esempio, sussiste l’obbligo del padre di mantenerla. E aggiungo che il Giudice per quantificare il contributo fisso mensile è molto probabile che prenda come riferimento quello che avete fatto fino ad oggi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1013. silvia dice:

    Buonasera,
    sono divorziata congiuntamente da 5 anni. Abbiamo una figlia di 14 anni con affidamento congiunto e con residenza (al momento) presso la mia abitazione. Ora la bambina (di comune accordo) ha deciso di andare ad abitare dal padre e di frequentare le scuole superiori nel Comune di residenza del padre (abitiamo in due città diverse). Per questo motivo ho deciso di rinunciare al mantenimento del minore ma di dividere comunque le spese extra (scolastiche, mediche, ecc.) . Per evitare costi e tempi, cosa possiamo fare? ricorso al Giudice per le modifiche della sentenza di divorzio mantenimento minore? o possiamo fare una scrittura privata depositandola alla Procura di Stato Civile?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sempre meglio che un provvedimento di un Giudice confermi i Vostri nuovi accordi. Nell’istanza di modifica delle condizioni del divorzio potrete inserire il diritto di visita della madre (in determinate occasioni, regolando anche le festività e le vacanze scolastiche della minore), nonchè il pagamento delle spese straordinarie. Tutto questo per evitare qualsiasi conflitto in futuro tra i genitori laddove non si trovino le intese, per esempio, su chi deve stare con la figlia il giorno di Natale (è solo un esempio). Si può fare una istanza congiunta con un solo difensore per entambi i genutori. Presso il nostro studio il costo di una simile iniziativa ammonta complessivamente ad € 1.000,00 per compensi professionali (oltre iva e cassa avvocati); quindi, € 500,00 per ogni genitore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797)

      Rispondi
  1014. Iuliana s. dice:

    Salve.Sono stata convocata come testimone in un processo penale .Il problema e che il tribunale e a Roma ed io abito a Milano ,in piu ho due bambini :uno di 2 anni ed uno di 13 .Non ho nessuno con qui lasciare i bambini per potermi presentare all tribunale.Essiste la posibilita di farmi sentire da Milano senza andare a Roma?Se scrivo al giudice il l’impossibilità di andare causa bambini verra presa in considerazione?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace non sono un penalista. Comunque credo che la sua richiesta possa essere accolta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1015. Michela dice:

    Buongiorno,
    Sono separata da quasi un anno abbiamo raggiunto un accordo dopo 9 mesi. Abbiamo un bambino di 5 anni io per affrontare al meglio la separazione mi sto rivolgendo ad una psicologa dell’Età evolutiva il padre (un narcisista maligno) non partecipa non ha dato il consenso ha cambiato già due donne in pochi mesi l’ultima con cui è ritornato da un mese circa l’ha fatta trasferire in casa sua e io ho saputo il tutto al telefono dal bimbo che mi ha comunicato il fatto in modo agitato. Io posso fare qualcosa visto che l’affido è congiunto ammonirlo in qualche modo tramite avvocato e per non avermi informata direttamente e per non aver condiviso un’informazione così importante per per tutela del bimbo? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho ben compreso se siete separati di fatto e se avete formalizzato una separazione in Tribunale.
      in ogni caso, Il comportamento del padre che cambia repentinamente partner e non concorda con la madre le modalità con le quali comunicare al figlio la nuova relazione affettiva possono essere rimesse alla valutazione di un Giudice e di un consulente tecnico d’ufficio, nonchè essere sanzionate in forza dell’art. 709 ter cod. proc. civ.
      Restiamo a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (349.8197797 – 02.72022469)
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1016. andrea dice:

    Buongiorno,
    sono separato, abbiamo due figli. Non eravamo sposati. Alla ex è stata assegnata la casa totalmente pagata da me, ma per amore l’ho cointestata anche alla ex e abbiamo un mutuo al 50% sul rimanente. Le bambine vivono tempo paritetico con i genitori, una settimana con il papa ed una con la mamma. Ho proposto di acquistare la sua quota (15 mila euro) ma ha rifiutato, ho proposto che lei comprasse la mia quota (124 mila euro) ma ha rifiutato, ho proposto la parificazione delle quote (dovrebbe darmi circa 60 mila euro) ma ha rifiutato…coso posso fare? sono costretto ad andare in tribunale? posso richiedere l’indebito arricchimento da parte della ex e costringerla a darmi i 60 mila euro? La casa non vogliamo venderla…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi spiace, come precisato, il Forum è riservato agli utenti di Milano e Monza.
      Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato in loco per avviare un procedimento di divisione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1017. Eleonora dice:

    Salve,
    io e la mia ex partner ci siamo lasciate dopo 7 anni, attualmente viviamo a Sydney e qui stiamo facendo le pratiche per l’annullamento della relazione “de facto”. In Italia eravamo soltanto conviventi nella casa di mia proprietà. La mia ex partner tornerà in Italia e vuole riprendere le sue cose, io però vorrei essere presente al momento in cui prederà la roba per assicurarmi che non ci siano fraintendimenti sulle proprietà degli oggetti, mi domandavo se lei ha diritto ad entrare in casa senza di me o dovrà aspettare che io ritorni in Italia (anche se magari sarà tra molto tempo)?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che trattasi di una violazione di domicilio a tutti gli effetti. Risolverei il problema facendo cambiare le chiavi da una persona di fiducia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1018. Livia dice:

    Vivo da 35 anni nella casa di mio marito separata e divorziata da 19 anni adesso i figli vivono dassoli lui mi vuole buttare fuori io ho una pensione di 800 euro non posso permettermi un affitto lui non ha bisogno della casa e sta bene come può finire questa storia??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile signora,
      come Lei credo sia a conoscenza l’assegnazione della casa coniugale è concessa al genitore collocatario dei figli non autosufficiente da un punto di vista economico.
      Sembrerebbe, quindi, che il diritto sia dalla parte del Suo ex ma mi permetto di rilevare, sempre in mero diritto, che la tolleranza, da parte di Suo marito, della Sua presenza nell’abitazione coniugale ha rilevanza giuridica. Occorre approfondire (vorrei capire da quanti anni i figli sono usciti di casa, vorrei vedere l’accordo di divorzio, vorrei vedere, se ve ne sono, le richieste di suo marito di rientrare in possesso della casa).
      Resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1019. Heydi dice:

    Buongiorno.
    Mi sono lasciato con il padre di mio figlio quando ero incinta di 8 mesi perché lui aveva un altra, adesso il bimbo è nato e ha due mesi, lui questi primi mesi mi aiutava con 500€ al mese giacche io ho un lavoro part time e non guadagno tanto E una casa in affitto da pagare dove abitavamo prima tutti e due, e adesso che il bimbo entra al terzo mese mi vuole dare la metà solo 250€
    Vorrei sapere come posso fare per chiedere la manutenzione del bimbo giacché lui guadagna quasi 2000€ al mese

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      mi sembra abbastanza riprovevole il comportamento del padre e direi che 250 euro al mese sono veramente pochi per il mantenimento di un figlio.
      Lei ha la possibilità di adire le autorità giudiziarie con un procedimento denominato ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Con questo procedimento regolerà il mantenimento del figlio ed anche il diritto di visita del padre.
      Se lo desidera mi chiami per approfondire (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1020. Rodolfo dice:

    buonasera.dopo 18anni di convivenza la mia convivente mi ha lasciato per un altro e se ne andata di casa per abitare con lui(una casa in affito).abbiamo una figlia di 7anni.fino adesso ci siamo occupati tutti due di lei.la casa dove abitavamo insieme era di proprietà di tutti due.dopo che se ne andata ho intestato la casa sul mio nome con il suo accordo(mutuo 700euro).una volta andata via di casa abbiamo fatto un accordo davanti al tribunale che che tutti due ci prendiamo cura della bimba.per via di lavoro perché tutti due lavoriamo in turni la bimba gira da un casa al altra.adesso io vorrei che la bimba come giusto che sia stare sempre dalla sua mama.io guadagno 1300euro più 150euro in ticket .la mia domanda è.come ho de debiti pure il mutuo da pagare quanto mantenimento devo dare alla mia figlia?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      possiamo verificare se ci sono margini per modificare la collocazione abitativa della minore.
      Occorre leggere con attenzione l’accordo di separazione e verificare se oggi ci sono stati dei cambiamenti (rispetto a quando avete sottoscritto la separazione) che possano giustificare la modifica.
      Difficile comunque ipotizzare meno di 250 eruo al mese per il mantenimento (oltre al 50% delle spese straordinarie).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1021. Giuseppe dice:

    Salve avv. POLA, mua figlia sposata e con una figlia di 18 mesi, abitano con il marito presso l’abitazione della nonna di lui. Adesso hanno deciso di separarsi, la mia domanda è la seguente: mia figlia può rimanere il quell’appartamento finchè il marito non le trova un’altra casa? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, considerato l’alto numero di richieste, confermiamo che il forum è dedicato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1022. Laura dice:

    Buongiorno vorrei sapere se è possibile vendere una casa assegnata ad un ex moglie convivente cin il figlio oramai maggiorenne sostituendola con una più economica che sarebbe possibile acquistare con la vendita di un altro immobile così da permette l estinzione del mutuo per la stessa dal momento che il mio compagno è costretto a pagarlo per intero unitamente al condominio ordinario e straordinario e che lacspesa comincia a diventare insostenibile. Ovviamente il mio compagno è unico proprietario dell immobile, l ex moglie ce l ha solo in uso dal 2011 fino all indipendenza economica del figlio, ma nella sostituzione si pensava all usufrutto esclusivo del figlio o addirittura la proprietà. Certa di una vostra risposta. Ringrazio e saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, considerato l’alto numero di richieste, confermiamo che il forum è dedicato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1023. Ludovico dice:

    Gentilissimi,
    io e la mia ex mia moglie siamo separati (separazione giudiziale poi trasformata in consensuale in sede di giudizio) da dicembre 2018. Non abbiamo figli. Io le corrispondo un assegno mensile di 500 euro.
    Io ho mantenuto e vivo nella casa di mia esclusiva proprietà (dove abbiamo convissuto per 15 anni), lei è andata a vivere in affitto in un’altra abitazione dove ha preso residenza. Dopo un anno, scaduto il suo contratto e per esigenze economiche (non lavora), si è trasferita in una stanza e condivide l’appartamento con altri coinquilini. Ora è subentrata la crisi dovuta al Covid 19 e ci troviamo entrambi in difficoltà economiche.
    La mia domanda è: può l’ex coniuge rientrare in casa mia (dormendo in una stanza separata) ed eventualmente prendervi residenza, mantenendo lo status di separati in quanto nessuno dei 2 ha intenzione di riprendere la vita coniugale? Si tratterebbe di una convivenza temporanea (è ovviamente difficile stabilire una scadenza al momento) dettata da situazioni economiche. Legalmente è fattibile o ci sono delle controindicazioni/impedimenti?
    Vi ringrazio fin d’ora per l’attenzione e per la risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, considerato l’alto numero di richieste, confermiamo che il forum è dedicato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, considerato l’alto numero di richieste, confermiamo che il forum è dedicato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1024. Rossella dice:

    Buongiorno, scrivo per chiarire un dubbio che ho, che riguarda la madre naturale della figlia di mio marito, una ragazza di 12 anni che vive con noi da circa due anni (in precedenza viveva con la madre e mio marito ha sempre versato il mantenimento, circa 300€ al mese + spese extra).
    A differenza delle situazioni più diffuse, ho un dubbio sul mantenimento che una madre dovrebbe versare al padre per il mantenimento della figlia.
    La ragazza, ha espresso qualche anno fa (aveva 8anni), la volontà di venire a vivere con noi e, dopo due anni, la madre ha dato il suo consenso ed ora vive felicemente con noi, vedendo la madre ogni 15 giorni.
    La madre ha accettato il trasferimento della figlia solo “avendo la garanzia” che il padre non le avrebbe chiesto il mantenimento della figlia.
    Mio marito e la madre della ragazza hanno raggiunto un accordo (validato dal giudice), in cui si dice che “allo stato attuale (due anni fa), si richiede alla madre il pagamento mensile di una cifra simbolica pari a 100€ come mantenimento della figlia, ma considerando che la madre si trova in una situazione lavorativa ed economica difficile, si concorda che essa non versi il mantenimento, ma che comunque si impegni a migliorare la sua situazione lavorativa, in modo che possa in futuro contribuire”.
    Il punto è questo: negli ultimi due anni la madre non ha minimamente cercato lavoro e da qualche mese non vede e non sente neanche telefonicamente la figlia (da gennaio di quest’anno).
    Mio marito ora, sentendosi preso in giro, vorrebbe iniziare a chiedere 150/200€ al mese (simbolici) alla madre per il mantenimento. Potrebbe farlo? Anche se lei ancora non lavora? (O meglio lavora solo nei mesi di luglio, agosto e di dicembre come commessa in un negozio, con relativo stipendio). Per il resto dell’anno va avanti con assegni di disoccupazione o similari (scusate ma non me ne intendo).
    Come possiamo “chiederle” di cercare un lavoro in modo che possa iniziare a contribuire?
    Non ha alcuna disabilità o problema di salute che le potrebbe impedire di lavorare. È una sanissima donna di 41 anni, nullatenente, che vive nella residenza del nuovo compagno e da lui si fa mantenere.
    Preciso inoltre che io, mio marito e sua figlia siamo una “famiglia normale”, entrambi liberi professionisti con reddito medio (lui), basso (io).
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, considerato anche l’alto numero di richieste, confermiamo che non possiamo rispondere agli utenti al di fuori della provincia di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi dispiace, considerato l’alto numero di richieste, confermiamo che il forum è dedicato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1025. Nicoletta dice:

    Io sono legalmente separata consensualmente ma ho ancora la residenza con mio marito e mi da 350 euro al mese perché non ho mai potuto lavorare perché avevo da seguire mia figlia disabile che mi è mancata l’anno scorso aveva 34 anni.purtroppo il mio compagno ha una casa popolare e non posso richiedere la residenza li perché non sono divorziata.mi trovo in una situazione strana anche perché io ho seguito mia figlia per tanti anni e mio marito ha la sua bella pensione e io sono in un limbo diciamo .non so più che fare se mi date un consiglio grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Nicoletta,
      in ragione della durata del matrimonio e del fatto che lei si è sempre occupata di sua figlia può chiedere un contrubito al mantenimento da parte del Suo ex marito, in occasione del procedimento di divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1026. Rossella dice:

    Buongiorno,sono Polacca e vivo in Italia da circa 20 anni come assistente e badante. Dieci anni fa nella mia vita è entrato un uomo con il quale è inizata una relazione sentimentale, io vivevo in altro paese e su suo invito mi sono trasferita nella sua casa che era spoglia di tutto vivendo lui solo. Ho arredato la casa con mobili di proprietà e ho contribuito alle spese in quanto nei primi anni lui non aveva lavoro stabile.Ho la residenza presso la sua casa, ma oggi avendo lui altra relazione, mi vuole cacciare senza riconoscermi niente. Ho qualche diritto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei ha il diritto di portare con sè gli arredi di sua proprietà.
      Lei ha anche diritto di chiedere ed ottenere un congruo preavviso prima di lasciare l’abitazione.
      Senza figli, tuttavia, non ha diritti sull’immobile.
      Se lei lavora, non ha diritto di chiedere nemmeno un aiuto economico al suo ex compagno; auto riservato a quei casi in cui vi sia una vera e propria indigenza di chi chiede l’aiuto economico e non vi siano altri parenti che la possono aiutare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1027. Domenico dice:

    Buongiorno,
    ho una situazione di persona quale mia moglie che negli ultimi 8 anni ha avuto 3 aborti,nascita di un figlio, tradimento da parte di lei, ripresa coniugale e nuovamente ricontatto sui social con la persona con cui mi ha tradito.
    Il finale tra l’altro accaduto nel recente periodo del covid19.
    Ove la stessa ha vanificato ogni allontanamento dai suoi genitori mettendo a rischio vendita e acquisto casa nuova x la quale ho fatto intervenite(reiterato dal 2019) un legale.
    La situazione si ripercuote da anni, dove la signora (madre di un figlio di ca 6 anni) ha passato ca 10 anni a fare ciò che voleva. Usare violenza fisica sullo scrivente,violenza verbale sul minore.
    Prima di diventare madre gli eventi di aborti hanno dato a eventi di tentato suicidio e autolesionismo.
    Ora, non avendo prove ma sapendo che vi è una forma di malessere psicologico pesante, quali sono i passi da quando venderemo la casa e staremo in affitto in due case.
    La richiesta di separazione la voglio richiedere per colpa di lei. Il figlio è nomofobico,dipende esclusivamente da un telefono mobile.
    Voglio richiedere laffido esclusivo perché questa persona risulta dipendente dai genitori ad un’età prossima ai 35/40.
    Ci sono possibilità oggettive visto che il padre, in quanto tale ha poche tutele x se stesso,mentre la madre è già scontato affido,mantenimento ect.
    La signora ha problemi evidenti testimoniabili.
    Risulta immatura,irresponsabile perché già il fatto di un flirt reiterato, un annullamento di vendita e acquisto casa reiterato.
    Posso ottenere il più possibile e se si che cosa?
    È una bambina in un corpo di adulto ed necessario effettuare una visita psichiatrica per e psicologica x il figlio.
    Ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i casi in cui una madre può essere ritenuta negligente da un punto di vista genitoriale con conseguente affidamento della prole all’altro genitore sono molteplici e tra questi rientra sicuramente una deficienza da un punto di vista psicologico/psichico della madre. Nei giudizi che hanno ad oggetto una contestazione sul genitore affidatario dei figli interviene quasi sempre uno specialista (uno psicoterapeuta o talvolta uno psichiatra) per valutare l’equilibrio psichico dei genitori per poi decidere (insieme al Giudice) a chi affidare i figli.
      Si può quindi chiedere un aiuto ad un Giudice con un procedimento di separazione giudiziale.
      Per maggiori dettagli ed un primo consulto telefonico, rimango a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 349.8197797)

      Rispondi
  1028. Matteo dice:

    Salve vi ringrazio fin da subito per il tempo che perderete riguardo la mia domanda, da conviventi abbiamo avuto una figlia e poi ci siamo separati alla separazione aveva 2 anni e mezzo e ora ne ha 16 di anni, vorrei smettere di versare l’assegno di mantenimento alla madre per la figlia per poi comprarle l’ appartamento dove io risiedo. Si può fare utilizzare la somma del mantenimento per pagare la rata del mutuo che poi diventerà di proprietà della figlia?
    Grazie ancora Saluti F. Matteo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi scusi ma questo forum è riservato, come precisato, agli utenti di Milano e Monza.
      In ogni caso preciso che l’obbligo di mantenimento della prole persisterà sino a quando Sua figlia non diventerà autosufficiente. Dopo la maggiore età della figlia, lei potrebbe trovare un accordo con sua figlia da sottoporre al vaglio di un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1029. Andrea dice:

    Buongiorno, sono in procinto di separazione. La situazione è la seguente:
    Io: stipendio circa 1800/2000 (+200 assegni familiari), casa intestata a me (con mutuo residuo 68000 a carico mio e sempre sostenuto da me con rate semestrali equivalenti a 520mensili). Ho sempre pagato bollette, spese di casa, assicurazioni, auto ecc. Massima presenza coi bambini.
    Lei: occupata di dicembre part-time a 490/mese.
    Figli: 11 e 9 (disabile per diabete).
    Proposta di separazione:
    500 euro per bambini (2×250)
    mutuo pago io fino al termine e cedo la proprietà ai figli minori con usufrutto a lei.
    Spese straordinarie al 50%
    Assegno familiare al 50%
    Mi ritroverei, quindi a vivere con 800/1000, pensate sia sufficiente?
    Vorremmo ricorrere alla separazione consensuale senza avvocati, direttamente al tribunale.
    Io sarei presente ogni giorno o quasi per prenderli a scuola e attività sportive, week end alternati.
    Cosa ne pensate?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi dispiace ma sono un avvocato e sconsiglio sempre di fare un passo così importante senza una assistenza qualificata.
      Tra l’altro se ci sono dei figli l’assistenza dei difensori è obbligatoria per Legge.
      Se avete un accordo di massima da correggere nei dettagli e rendere presentabile in Tribunale, con il nostro studio potreste anche contenere i costi ad € 1.000,00 (500 a testa). E saremmo noi ad occuparci della presentazione in Tribunale del ricorso e dei documenti.
      In questo periodo peraltro il primo incontro si potrebbe svolgere tramite teleconferenza via Whatsapp, zoom, skype, jitsi, teams, insomma l’app che preferite.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – 3498197797)

      Rispondi
  1030. Sara Brembilla dice:

    Buongiorno,
    ex convivente (12 anni di convivenza) due figli 9 e 5 anni.
    Casa familiare appartamento sopra quello dei suoceri per il quale è stato acceso mutuo (io intestata 1% immobile, lui 99%) con obbligazione solidale nel mutuo con rata di circa 400,00 euro.
    28.12.2018 cessazione della convivenza, lui va abitare dai genitori sotto di lui.
    02.2018 lui inizia relazione con nuova persona.
    Gennaio 2019- Agosto 2019 versa per mantenimento bambini 400,00 euro di media.
    Da Agosto 2019 600,00 euro che spesso e volentieri si compensano con le spese straordinarie.
    Bambini con me martedì, giovedì venerdì e sabato e domenica (alterni).
    Bambini con papà lunedì sera e mercoledì sera e sabato e domenica (alterni).
    Scuola: Monza
    Mio stipendio 1500,00.
    Nessun risparmio (sempre messo busta paga sul conto cointestato)
    Spese fisse: 2100,00.
    Papa’ bambini: artigiano con molto lavoro in nero.
    Ha 200.000,00 euro su c/c
    vende energia elettrica con impianti fotovoltaici presenti sulla casa;
    sicure entrate extra non dichiarate
    investimento in Brasile con zio.
    Ultimi tre mesi ha fatturato 38.000,00 euro con costi di 5000,00.

    Dopo quasi due anni di quasi convivenza forzata tra io bambini, lui e i suoi vorrei rinunciare alla casa familiare e trasferirmi o nelle vicinanze dellla scuola dei bambini o cambiare totalmente.

    Quesito: Se io rinuncio alla casa familiare, ma non ho altro posto in cui stare lui può essere obbligato ad aiutarmi per affitto / mutuo.
    Con i 600,00 euro che mi versa ora non riesco a permettermi nulla ne’ per me ne’ per i bambini (non c’è perequazione rispetto al suo stipendio e alla sua proprietà immobiliare).

    Ringrazio per il cortese riscontro.
    Sara Brembilla

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la rinuncia alla casa familiare da parte della madre collocataria dei minori, può sicuramente comportare una contropartita economica in suo favore.
      Mi permetto di aggiungere che anche la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli non è correttamente calcolato: le spese straordinarie non devono incidere negativamente sul contributo fisso mensile. Aggiungo anche che nell’interesse dei figli gli accordi economici ed il diritto di visita del padre dovrebbe essere oggetto di apposita iniziativa giudiziaria (anche congiunta se trovate un accordo): ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. In questo modo, in caso di mancato pagamento del contributo fisso mensile, il beneficiario di quest’ultimo avrebbe possibilità di agire in giudizio nei confronti dell’obbligato anche con atti di precetto e pignoramenti.
      Resto a disposizione per approfondimenti. Il primo incontro presso il nostro studio è gratuito (anche in teleconferenza).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469-3498197797)

      Rispondi
  1031. Silvia dice:

    Buongiorno,
    sono della provincia di Monza Brianza, convivo da 15 anni col padre delle mie due bimbe di 8 e 15 anni. Sono diversi anni che siamo “separati” in casa e abbiamo deciso che la convivenza non è più possibile. L’appartamento nel quale viviamo è di sua proprietà e per poter andare via e acquistare una nuova casa, il mio ex compagno mi ha proposto di accollarmi il mutuo e restituirgli la quota finora versata in 10 anni di mutuo. Io ho sempre pagato la mia parte di mutuo al 50% e tale pagamento credo sia comprovabile dal fatto che abbiamo il conto cointestato sul quale vengono accreditati il mio e il suo stipendio e dal quale conto viene tutt’ora pagata la rata di mutuo, (ho anche anticipato il 20% iniziale per l’acquisto, ma quest’ultimo non risulta da nessuna parte), inoltre, mi ha chiesto di restituirgli anche la metà di ciò che è stato speso per la ristrutturazione della casa (fatta in nero), come suggeritogli dal suo avvocato.
    Ha anche ipotizzato di restituirgli la quota del mutuo e delle spese di ristrutturazione scalandole dall’importo dell’assegno di mantenimento delle bimbe che lui ha dichiarato essere di 250€ e dalle spese ordinarie e straordinarie.
    Il suo stipendio si aggira sui 1800 euro mensili, il mio sui 1400. Tra mutuo, utenze, spese ordinarie e straordinarie fino al raggiungimento della quota da lui richiesta io farei estrema fatica ad arrivare non a fine mese ma a metà mese.
    Sono ipotizzabili tali richieste? Ma soprattutto, sono legali?
    Cordialmente
    S. V.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile signora,
      il Suo compagno sta ignorando i suoi diritti di madre.
      Lei ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare sino a quando i figli non diventeranno autosufficienti. Sotto questo punto di vista non ci sono differenze tra le coppie sposate ed i conviventi.
      Non solo, Lei ha anche diritto a ricevere un contributo per il mantenimento dei figli da parte del padre.
      Non esca di casa ! E’ suo marito che deve uscire di casa.
      Resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797 – 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1032. Davide dice:

    Buonasera
    Io e la mia ex compagna abbiamo comprato casa, con mutuo, 9 anni fa. Ora ci stiamo lasciando e lei non è intenzionata a vendere. La casa negli anni ha acquistato valore.. di quanto mi dovrebbe liquidare? Solo delle rate di mutuo pagate fino ad ora o l’importo si calcola sul valore attuale della casa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non trovate un accordo sul valore dell’immobile e sulla liquidazione della quota del 50% di quest’ultimo, potete rivolgervi ad un giudice (è sufficiente l’iniziativa di uno dei due comproprietari): si tratta di un atto di divisione dell’immobile; in pratica, dopo avere stimato l’immobile con una consulenza tecnica gestita dal Giudice, l’immobile viene venduto all’asta.
      Resto a disposizione per approfondimenti (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1033. ANGELINA dice:

    Buongiorno, una informazione per il mio cognato.
    Lui e su ex convivono in affitto e hanno un bimbo di un anno, ora mai non vanno più d’accordo e lei lo ha mandato via da casa dicendogli che resterà lì per un anno in quel affitto e che dovrà pagare tutto lui le spese. Invece il bimbo dovrà vederlo solo 1 volta al fine settimana.
    Come si può procedere?
    Deve pagare tutte le spese lui?
    Per quanto tempo lei può restare in quel affitto dato che il mio cognato vuole fare la disdetta di contratto?
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il contributo per il mantenimento della prole deve essere definito valutando i redditi dei genitori. Quello con reddito maggiore (considerando anche l’eventuale assegnazione della casa familiare al genitore collocatario de figli) sarà tenuto al relativo pagamento. Laddove i genitori non trovino un accordo potrà essere incardinato un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio rimettendo ad un giudice anche il diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario del minore.
      Resto a disposizione (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1034. IRENE dice:

    Buongiorno, sono una ragazza iscritta all’università che abita con il padre, mia madre manda mensilmente un assegno di mantenimento del valore di 200euro(al momento della sentenza non lavorava). Dopo che si è risposata e fatto altri due figli con il nuovo compagno non abbiamo più rapporti, ma negli ultimi due anni ha ricevuto in eredità parecchi beni immobili e denaro, so che hanno fatto la separazione dei beni e lei ha addirittura venduto la casa a lui, ora stiamo iniziando la pratica per farmi aumentare l’assegno essendo che sono cambiate le sue condizioni patrimoniali ed economiche. Il reddito del nuovo marito è possibile conteggiarlo per laumento? con la riforma genitoriale del 2012 si parla di sostegno morale oltre che economico, si può chiedere un ”indenizzo\risarcimento” per questi anni dove è stata assente?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      comprenderà che non sarebbe corretto sovrappormi al suo avvocato.
      In ogni caso, il contributo al mantenimento mi sembra troppo basso e, sì, è ipotizzabile una domanda di risarcimento nel caso in cui il padre non sia stato presente nella sua vita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (3498197797)

      Rispondi
  1035. Roby dice:

    Buonasera,
    Sono separato dalla mamma di mia figlia disabile, senza mai essermi sposato.
    Da qualche mese, senza che io fossi stato messo al corrente , la mamma percepisce il carivinger , 600 euro dalla regione, oltre la pensione di invalidità di 500. Io verso da sempre 300 euro. Dato che la mia situazione economica è cambiata , in quanto io adesso ho una compagna che nn lavora e abbiamo un bimbo di 20 mesi, e la mamma di mia figlia , che ha un attività e un figlio maggiorenne che vive cn lei e lavora, cosa potrei ottenere da un giudice ,ci sono margini di azione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i margini per ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento per sua figlia ci sono ma per importi solo in parte rilevanti: i Giudici, salvo situazioni reddituali dei genitori con evidenti disparità, non concedono riduzioni per importi al di sotto di 250 euro mensili per ogni figlio.
      Importo che potrebbe ridursi ulteriormente laddove ci sia stata l’assegnazione della casa familiare alla madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (3498197797 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1036. Alessandro dice:

    Buongiorno sono un papà di un bimbo di quasi 3 anni sono separato non legalmente visto che non eravamo sposati ci siamo lasciati con la mia ex dopo qualche mese dalla nascita del bimbo. Senza andare dai legali abbiamo deciso di fare carte scritte con firma che io versavo ogni mese 250 euro al mese per il mantenimento di mio figlio e che collocava da lei e io lo prendevo du volte a settimana senza pernottamento da lei deciso fino a quando non compie 3 anni..lei in questo momento abita con un compagno di cui e insieme in casa con mio figlio fin da subito che ci siamo lasciati e che anche lui ha dei figli..adesso in questi ultimi mesi lavoravo a chiamata e a causa coronavirus non ho nessuna entrata l unica cosa che ho potuto fare e richiesta di reddito di cittadinanza ma ancora niente sono al lastrico prima di poter iniziare a lavorare..quindi e la prima volta in quasi 3 anni del bimbo che salto un alimento…lei adesso adesso ha incominciato a non rispondermi più al cellulare e a non farmi fare videochiamate con mio figlio come devo comportarm?i cosa posso fare per vedere mio figlio?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro,
      un momento di difficoltà può capitare a tutti.
      E’ evidente che la Sua ex compagna sta mettendo in atto un comportamento ritorsivo a fronte del fatto che Lei non ha onorato una mensilità del mantenimento.
      Se non ha le possibilità economiche per pagare un legale, ricordiamo che esiste il gratuito patrocinio (spese legali a carico dello Stato). Se richiesto possiamo verificare insieme se possiamo agire in giudizio per sanzionare il comportamento della madre e se lei può beneficiare del gratuito patrocinio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1037. Catia dice:

    Buonasera,
    Io e il mio compagno conviviamo da 7 anni,abbiamo un bimbo di quasi 6 anni.
    La casa dove viviamo è’ di proprietà di lui.
    Ora non riusciamo più a trovare un modo per andare d accordo,ma questo anche prima del coronavirus.
    La mia domanda è’:
    Io posso,nel caso mi venga dato il bimbo in affidamento rinunciare a vivere a casa sua,ma nello stesso tempo farmi pagare almeno metà affitto?
    Consideri che io lavoro. In partita iva e lui come dipendente,ma lui guadagna più di me.
    Le chiedo questo perché non vorrei vivere per conto mio,ma ho paura di non poter sobbarcarmi un affitto e relative spese.
    La ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Katia,
      occorre distinguere quello che Lei può ottenere di fronte ad un giudice (collocazione del figlio presso di Lei nella abitazione del padre che le verrebbe assegnata sino al raggiungimento della autosufficienza economica di suo figlio) da quello che potete concordare Lei ed il suo ex compagno. Queste ultime intese possono anche prevedere un contributo per il mantenimento proporzionato al fatto che laddove lei decida di non vivere più nella casa familiare, dovrà pagare un canone di locazione. Sempre meglio avviare le trattative ricordando i suoi diritti tra i quali vi è quello della assegnazione della casa familiare.
      Quindi sempre meglio non uscire di casa prima di avere trovato un accordo formale (di fronte ad un Giudice con un ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio).
      Esercito a Milano, quindi, meglio trovare un buon avvocato esperto in diritto di famiglia dove lei risiede.
      cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1038. Marco dice:

    Buonasera,
    Io e la mia compagna non stiamo vivendo un bel periodo.
    I litigi sono frequenti, e la sopportazione da parte di entrambi é giunta al termine.
    Abbiamo un bimbo di 6 mesi.
    Abbiamo una casa intestata solo a lei, ma con mutuo cointestato.
    Una nel dicembre-2019 sera mi ha spinto e sono caduto sbattendo la testa, di questo episodio ho referto del 118 che é venuto a domicilio.
    Il referto me lo aveva fatto sparire, ma ho ritrovato e fotocopiato per sicurezza.
    Oggi mi ha tirato i capelli mentre avevo mio figlio in braccio.
    Minaccia di andarsene via. (Di questo sono cosciente che c’è il per lei il rischio di allontanamento con minore).
    Io sono un lavoratore dipendente con contratto indeterminato.
    Lei é autonoma con Piva che non sta fatturando e non ha mai fatturato, quindi non ha stabilità economica.
    Volevo sapere, se posso chiedere di rimanere in casa ed ovviamente quanta possibilità ho di avere l’assegnazione del bimbo.
    Inoltre, se può servire, la mia compagna é una persona ansiosa ed in passato é seguita da una psicoterapeuta, e fatto uso di psicofarmaci per i suoi attacchi di panico.
    Grazie per una risposta e disponibilità.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sebbene questo forum sia riservato agli utenti di Milano e Monza, questa volta faccio una eccezione perché ritengo utile fornire una risposta che potrebbe servire anche ad altri utenti.
      Le famiglie italiane stanno affrontando in questi giorni di emergenza sanitaria (connessa alla diffusione del corona virus) una situazione straordinaria che crea molteplici tensioni connesse ai tempi di permanenza prolungati negli spazi ristretti dei propri appartamenti ed alle nuove modalità di svolgimento delle giornate lavorative in modalità smart working. Nel Vostro caso, c’è anche un neonato di 6 mesi che anche senza considerare l’emergenza, può molto facilmente stravolgere la routine di una coppia. Il mio consiglio, in questo frangente, è quello di avere molta pazienza e resistere sino a quando questa emergenza non cesserà. Se proprio non riuscite a trovare una compromesso per superare i Vostri problemi, potete chiedere aiuto a chi fornisce assistenza alle coppie con problemi relazionali (psicologhi e psicoterapeuti) e avvocati.
      Se la situazione è definitivamente compromessa, potete formalizzare innanzi al Tribunale un ricorso per la regolamentazione della coppia nata fuori dal matrimonio. A tale ultimo proposito, tuttavia, Le ricordo che il genitore collocatario della minore (spesso o, quasi sempre, la madre) ha diritto di chiedere ed ottenere l’assegnazione della casa familiare nonché un contributo economico per il mantenimento del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1039. Serena dice:

    Buongiorno,vorrei un’informazione…ormai con mio marito le cose non vanno più,litighiamo di continuo e lui usa termini abbastanza pesanti nei miei confronti e delle volte minacciando di alzarmi le mani…io vorrei andare via di casa e abbiamo 2 bambine di 2 anni e 6 mesi…è possibile o meglio sarebbe valida legalmente una dichiarazione firmata da lui ke rinuncia a denunciarmi per abbandono di tetto coniugale e sequestro minori?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Serena,
      un accordo per iscritto tra i coniugi con riferimento al Suo trasferimento autorizzato dalla casa familiare con i figli, specificando che non implica un abbandono del tetto coniugale può sicuramente essere utile, anzi, la metterebbe al riparto da eventuali contestazioni future.
      Mi chiedo tuttavia per quale ragione non sia suo marito a trasferirsi ! Credo che Lei sappia che ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare laddove (come probabile) Lei venga riconosciuta collocataria dei figli. Trasferirsi oggi significherebbe sopportare il rischio che la sua nuova dimora venga ritenuta la sua nuova casa familiare, quindi, facendo venire meno il diritto di chiedere l’assegnazione della casa dove adesso vive con suo marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1040. felice dice:

    salve volevo una delucidazione. non sono sposato. io e la mia compagna abbiamo due case.la mia di proprietà, lei con un mutuo a suo carico che ha in parte in affito.pur avendo residenze diverse lei vive in casa mia con nostro figlio di sei mesi. entrambi abbiamo un lavoro a tempo indeterminato. Visto che vorremmo lasciarci lei puo accampare richieste su casa mia di proprietà? o devo dare solo mantenimento al bimbo. Potrei per evitare rischi fare donazione di casa mia ai miei genitori? grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Felice,
      Le confermo che anche nei rapporti di convivenza la madre di suo figlio può chiedere ad un Giudice di restare nella casa familiare (anche se non è di sua proprietà) sino alla autosufficienza economica del minore con ulteriore diritto di pretendere che il padre esca di casa. In verità, sarebbe più corretto parlare di diritti in capo al genitore collocatario della prole anche se nella maggiore parte dei casi quest’ultimo coincide con la madre. Non mi sembra una buona soluzione la donazione ai suoi genitori.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1041. Giovanna dice:

    Salve, volevo chiedere una informazione.
    I miei genitori nn stanno più bene insieme, mio padre si ubriaca e dopo una lite mia mamma ha chiamato i carabinieri ed è scattata la denuncia. Mia mamma è andata dallavvocato che le. Ha detto che con una separazione consensuale I tempi sono più rapidi, mio padre ha accettato( premetto che cerchiamo di stare in stanze differenti per non vederci dormendo in tre in un letto con mia sorella e mia madre) ma dopo 8mesi che lui è in casa, nn vuole andarsene(noi siamo state due mesi in albergo ma ora nn abbiamo più soldi) stiamo aspettando ludienza di separazione, sono andata io a fare la denuncia perché la notte lo sentiamo urlare, si ubriaca ancora e nn sappiamo più che fare. Rischio qualcosa io che ho fatto la seconda denuncia visto che i miei avevano iniziato una separazione consensuale?
    Grazie mille Giovanna

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Giovanna,
      Lei ha fatto bene a denunciare e continui a farlo. Lo so è Suo padre ma qualsiasi violenza verbale o fisica non deve mai essere tollerata senza chiedere aiuto a terzi e alle Forze dell’Ordine.
      La causa di separazione potrebbe essere trattata anche in questo frangente temporale di emergenza sanitaria: l’Avvocato di sua madre dovrebbe inviare apposita istanza per una trattazione urgente della causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1042. Gianluca dice:

    Salve vorrei sapere io pago un muto di 500 € a me intestato la casa e intestata solo a me e mia moglie lavora e percepisce uno stipendio di 650/ 700 le spetta il mantenimento? il mio stipendi e di 1600 con assegno e detrazioni. Con due bambini.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Gianluca,
      i diritti del genitore collocatario dei minori in sede di separazione sono essenzialmente riconducibili alla possibilità di chiedere ad un Giudice l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli, e qualora non indipendente da un punto di vista economico, anche un contributo per il proprio mantenimento. Nel Suo caso direi che un giudice, qualora la casa familiare venisse assegnata alla madre, e lei uscisse di casa, si potrebbe limitare a stabilire solo il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1043. Anna dice:

    Buongiorno, ho bisogno di un consiglio. Convivo con il mio compagno in una casa di sua proprietà. Abbiamo una figlia di due anni. Abbiamo deciso di separarci, dopo continui litigi. Io ho una casa di famiglia dove potrei andare a vivere, portando mia figlia con me. Il problema è che il mio compagno non mi fa fisicamente andare via con mia figlia. Come posso fare? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Annalena,
      ritengo che Lei debba rimodulare i suoi obbiettivi in funzione dei suoi diritti e degli interessi di suo figlio: entrambi suggeriscono che lei resti nella casa familiare e sia il padre ad uscire di casa. Questo è quello che lei può chiedere ad un Giudice e che le verrebbe riconosciuto.
      Conosciuti i suoi diritti, il mio consiglio, almeno per ora, è quello di avanzare le sue richieste al suo ex compagno tramite un avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1044. Veronica dice:

    Buongiorno io e il mio ex compagno abbiamo comprato casa intestata al 50% a testa con mutuo cointestato. Ora ci stiamo separando e vorrei tenere io la casa liquidandolo della sua parte e accollandomi l intero mutuo. Come si calcola la sua metà? Dobbiamo far valutare l immobile e detrarre le rate pagate fino ad ora? O fa fede il prezzo di acquisto dell immobile? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci sono regole predeterminate. Dovete mettervi d’accordo e per farlo potreste semplicemente fare valutare l’immobile per stabilire l’attuale valore di mercato e stabilire poi quanto vale la quota del Suo ex. Si dovrebbe inoltre valutare se la quota parte del mutuo onorata sino ad oggi dal suo ex, sia più o meno corrispondete a qello che avrebbe dovuto pagare per una locazione. In quest’ultimo caso non si dovrebbero ipotizzare restituzioni, diversamente dovreste trovare un accordo amichevole. Un giudizio di divisione con vendita all’asta dell’immobile mi sembra inopportuno nel Vostro caso considerato che potreste trovare un accordo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1045. Marleen dice:

    Buongiorno avvocato, dopo una convivenza di 7 anni io ed il mio ex ci siamo separati. Abbiamo una splendida bimba di 6 anni e ad agosto 2019 lui è uscito do casa. Abbiamo tentato una consensuale con un unico legale in cui avevamo deciso che io avrei lasciato la casa, di sua proprietà, x amdare in affitto, con il suo assegno di 1000 euro al mese. Io guadagno 1100 euro e guardando gli affitti jo capito che non sarebbe una scelta giusta x nostra figlia, visto che lui è benestante. Ora ho chiesto di poter rimanere in casa con la piccola e un assegno di 1000 euro x la bimba. Lui pur di riavere la casa minaccia di chiedere il collocamento presso di lui della piccola, sbattendomi fuori. Secondo lei può farlo? Io sono sempre stata una mamma presente.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      salvo casi eccezionali, la madre viene designata quale collocataria della prole: sua figlia deve restare con la madre salvo che lei abbia, per esempio, gravi precedenti penali, patologie gravi anche a livello psicologico ovvero dipendenze da alcol o da stupefacenti.
      Giusta (e tutelabile innanzi ad un Giudice), quindi, la Sua decisione di restare presso la casa familiare con sua figlia e chiedere un mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1046. Maria Ciliberti dice:

    Buonasera. Sono separata da 7 anni. Al momento della separazione io ho rinunciato all’assegno di mantenimento e all’assegno famigliare, ho lasciato tutto a mio marito perché mio figlio che all’epoca aveva 9 anni ha espresso il desiderio di restare a vivere con il papà e la sorella maggiorenne. Adesso mio genero mi minaccia dicendomi che mi fa scrivere dai suoi avvocati perché io non verso un mantenimento a mio figlio. Faccio presente che io non lavoro mi mantirne il mio attuale compagno. Ma il mio compagno ha l’obbligo di versare lui il mantenimento per mio figlio come dice mio genero? Grazie in anticipo per la risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      devo purtroppo sottolineare che l’obbligo di mantenimento ricade su entrambi i genitori. Se poi lei non ha un reddito ed un lavoro questo contributo sarà contenuto nel suo complessivo ammontare ma davanti ad un Giudice Lei potrebbe essere obbligata a pagare tale contributo. Non è invece ipotizzabile una domanda diretta nei confronti del suo nuovo compagno da parte del Suo ex.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1047. Alessandra dice:

    Buonasera volevo un consiglio,

    Il mio compagno ha avuto un figlio da una donna 6 anni fa con cui non conviveva è stato un rapporto casuale. Non sono arrivati ad un accordo ed il giudice gli ha richiesto di pagare 350€ al mese di mantenimento del bambino che lui paga regolarmente. Ora noi conviviamo con un regolare contratto di affitto e da 13 mesi abbiamo avuto un bambino. La sua situazione economica non e’ mai mutata e prende 1200€ al mese. Può richiedere di abbassare l’assegno che hanno pattuito in precedenza alla nostra attuale situazione?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un peggioramento della propria situazione finanziaria giustifica una revisione della quantificazione dell’assegno di mantenimento.
      Non le nego, tuttavia, che alcuni Giudici considerano un secondo figlio un “lusso” che taluni padri non possono permettersi ovvero affermano che la nascita del secondo figlio non deve influenzare il mantenimento del primo.
      Il mio consiglio è quello di non giustificare innanzi al Giudice la riduzione dell’assegno soltanto in ragione della nascita di un secondo figlio.
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1048. lucia esposito dice:

    Buongiorno sono la compagna di un uomo divorziato con due figli, uno di 24 anni che, da qualche mese lavora al nord Garda dove ha in affitto un’abitazione; un ragazzo di 17 anni che vive con la madre al centro Italia dove lavora. Noi non viviamo a circa 200 km, il figlio piccolo, a settimane alterne, trascorre il sabato e la domenica con noi. Ora la madre, senza darne notizia, si trasferisce in una città del nord. Può farlo? Il mio compagno puù impedirglielo o comunque agire penalmente nei suoi confronti? In attesa di una risposta, ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il trasferimento del genitore collocatario dei figli in un altro comune (con cambio della residenza e dimora) è consentito sempre che sia connesso a comprovate e giustificate ragione, prima fra tutte un’esigenza lavorativa. Occorre anche ricordare che il trasferimento non deve essere repentino ma preannunciato anche per iscritto all’altro genitore anche al fine di concordare nuove modalità per l’esercizio del diritto di visita, ivi incluse quelle che regolano il trasferimento del minore in occasione dell’esercizio del predetto diritto di visita che, spesso, innanzi ad un Giudice, in considerazione delle distanze tra il genitore non collocatario del minore ed il figlio, vengono diversamente regolate (per esempio un Giudice, o i genitori, possono pattuire un solo fine settimana al mese ma periodi più lunghi con il figlio durante le festività e le vacanze estive.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1049. Giusy dice:

    Buonasera,
    Ho un decreto Ormai da 2 anni dove stabilito che il mio ex deve versarmi 250€ mensili più spese extra… ho avuto anche L affido super esclusivo…premetto che in quel periodo Il mio ex percepiva la disoccupazione ora non più e nel tempo ha fatto qualche lavoretto ma non mi ha mai dato niente, vivevo in affitto e purtroppo ho avuto lo sfratto perché ho perso il lavoro (tutt ora sono senza lavoro) sono quasi 2 anni che non mi passa niente e non si interessa del figlio… cosa posso fare per avere tutto il mantenimento e le spese extra arretrati??
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giusi,
      esistono varie iniziative che lei può intraprendere, riassumiamole brevemente: può agire con atto di precetto e poi con pignoramento (anche dell’auto e del conto corrente del Suo ex); intuisco inoltre che l’assegno sia stato determinato per il mantenimento di suo figlio, quindi, se quest’ultimo è minore di anni 18 il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento comporta conseguenze penali e lei può fare una denuncia. Prima di tutto questo, di solito, si interviene con una prima lettera tramite avvocato per cercare di capire se si possono evitare le lungaggini ed i costi di una procedura di recupero in sede giudiziale.
      Resto a sua disposizione. Il primo confronto con lo scrivente (anche telefonico, tramite skype, tramite zoom, o altri strumenti di teleconferenza) è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1050. Federica dice:

    Buongiorno vi spiego la nostra situazione. Il mio compagno è padre di due figli avuti con una compagna con la quale aveva iniziato un rapporto famigliare; quindi una casa in affitto ,dove lei in accordo con lui si è preoccupata di arredare con mobili di sua proprietà e lui si è occupato di pagare l affitto fino ad un equilbrio equo .Però da Gennaio del 2007 fino all Agosto 2012 lui ha dovuto pagare oltre all’affitto anche tutte le utenze e le spese alimentari per un totale di € 75000 circa perché lei, lavorando per l’azienda vinicola dei genitori non ha mai “voluto”percepire reddito. In seguito lei lo ha tradito e di conseguenza ha abbandonato la casa portandosi via i figli di 3,5 e 5 anni e anche tutto il mobilio. Nello stesso anno lo ha portato in giudizio per stabilire quindi il termini del mantenimento ( che sono: € 600 mensili con due weekend al mese , una settimana di vacanze estive e le festività alternate). Io e lui conviviamo dal Marzo del 2014 e da allora fino a due settimane fa, ci siamo sempre preoccupati di tutelare il benessere dei figli e anche il rapporto con la madre . Da parte nostra c’è sempre stato di massima disponibilità per darle spazio perché potesse sviluppare i suoi interessi lavorativi e ludici. Infatti in tutti questi anni , ci siamo occupati del loro tempo/divertimento e anche di istruzione tutti i weekend  di tutti i mesi di tutti gli anni e per weekend  intendo dal Venerdì  pomeriggio fino alla Domenica sera e per diversi anni anche il Lunedì mattina. Tutte le estati in particolare il mese di Agosto i bambini sono stati a carico nostro per 20 giorni di vacanze in località turistiche e culturali per arricchimento e anche i rimanenti weekend; Tutte le festività  suddivise senza obiezioni . I bonifici sono stati effettuati tutti i mesi anche in Agosto nonostante i bambini fossero solo a carico nostro . Da parte del mio compagno non c’è mai stata una presa di posizione neanche sull’ arroganza e la presunzione da parte della madre sul trasferimento dei figli imposto a noi . Ci siamo dovuti organizzare sempre noi per prenderli da casa o da altrove e poi riportarli, oppure fare avanti e indietro per sua negligenza nella preparazione della loro valigia . Anche in questo caso abbiamo sempre soprasseduto per agevolare il tempo della madre. Abbiamo condiviso le sue esigenze organizzative anche quando si prestava a fare i mercatini di antiquariato . Per le feste di compleanno festeggiate in settimana, abbiamo sempre contribuito mentre dalla sua parte questo non é mai avvenuto. Tutto quello che ha sempre comprato il mio compagno per i bambini lo ha fatto sempre da padre senza pretendere la sua partecipazione, dentista, parrucchiere ,biciclette,  libri , sport agonistico ecc.. oltre a pagare la sua parte di extra quando gli veniva richiesto dalla madre.
    Per quanto riguarda la correttezza nell’organizzazione del nostro spazio tempo di coppia, abbiamo sempre lasciato correre li dove lei prendeva accordi per i bambini nel weekend  senza prima interpellarci, oppure stabilire il sabato di catechismo senza confrontarsi con noi ma mettendoci di fronte al dato di fatto. Insomma tutto questo per dire che adesso ci è stata recapitata tramite mail una diffida di pagamento da parte del suo avvocato per il mancato compenso di tutti gli anni dal 2014 ad oggi con recupero coattivo della somma di circa 11.000€ e spese legali di 800€ . Il mio compagno ha versato tutti i mesi dell ‘anno quando 450€ e quando 500 e la differenza che non ha versato a lei l’ha comunque spesa per i suoi figli. Vi chiedo come ci dobbiamo comportare? Può essere che con un tacito accordo tra le parti lei possa adesso arrivare con una diffida e avere ragione?attendo un vostro utile e gentile riscontro grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima alcune informazioni di base considerato che è stato notificato un precetto: dalla notifica decorrono tre mesi durante i quali il presunto creditore può agire esecutivamente (aggredire i conti correnti oppure intentare pignoramenti mobiliari, anche delle automobili intestate al suo compagno). Nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo occorre anche ricordare che i termini delle azioni esecutive sono sospesi sino al 15 aprile e ricominceranno a decorrere dopo questa data salvo ulteriori deroghe e rinvii.
      Occorre quindi proporre opposizione al precetto cercando di provare i pagamenti extra che sono stati effettuati che devono essere restituiti e, quindi, portati in compensazione con le richieste di pagamento azionate con atto di precetto.
      Resto a disposizione per eventuali approfondimenti. Il primo confronto è gratuito (349.8197797).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1051. Marina dice:

    Espongo una questione un pò spinosa. Ad una persona che conosco è stata notificata una citazione dal figlio naturale maggiorenne (avuto 20 anni fa da una relazione occasionale con una donna) per ottenere il riconoscimento della paternità.Il padre biologico non nega che sia il vero padre, anzi, c’è anche un test del dna che lo conferma….il punto è: questo ragazzo, che per un breve periodo ha anche vissuto con il vero padre, non ha mai studiato, non lavora, è sempre stato negligente e da diversi anni è un delinquente perché spaccia droga…per questo il padre non l’ha mai riconosciuto come suo figlio e l’ha cacciato di casa. Il ragazzo non vive nemmeno con la madre, perciò ora questo ragazzo vive dove e come gli capita.
    In questo caso, il padre deve per forza mantenere il figlio se all’esito del giudizio ci dovesse essere una sentenza che riconosce il cognome paterno?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con le poche informazioni a mia disposizione, mi sento di dire che l’assenza del padre, sin dalla nascita se ho capito bene, potrebbe concretare sia da un punto affettivo che da un punto di vista materiale un vero e proprio inadempimento del genitore con conseguente facoltà del figlio di chiedere anche un risarcimento del danno, non solo il mantenimento. Mi spingo oltre e raccomando al Suo amico di raggiungere una intesa amichevole con il figlio in quanto un Giudice potrebbe anche ritenere che se il padre fosse stato presente nella vita del figlio forse oggi quest’ultimo non sarebbe diventato uno spacciatore e tossicodipendente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1052. Giuseppe dice:

    Salve io convivevo con la mia compagna nella casa famigliare poi ci siamo lasciati io ho lasciato lei tutto la casa con 2 anni di contratto e passando 200 euro di mantenimento per mio figlio di 4 anni e mi sono tolto dal contratto di locazione e tolto la residenza ho comprato casa di proprietà cn mutuo e dopo 5 mesi che stavo da solo e metà settimana cn il bimbo mi contatta lei che era in difficoltà con la casa che doveva lasciarla perche sfrattata nonostante potesse chiedere di rispettare il contratto e che da la a poco le sarebbe finita la dissocapazione io gli l’ ho ospitata essendo madre di mio figlio e ad oggi nonostante nn sia neanche residente puo usufruire della casa se lo mandata via ad oggi lavora ma con contratto determinato

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ci sono difese di interessi personali che a volte vengono vanificate dalla tutela di interessi superiori ed inderogabili e tra questi ultimi rientra sicuramente il diritto di assicurare un tetto sotto cui vivere ai propri figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1053. Marco dice:

    Buongiorno,io e mia ex moglie siamo ormai divisi da qualche tempo,io vivo da un altra parte fuori dal comune dove vivevo con lei,non abbiamo intrapreso nessuna azione per la separazione e ancora io sono residente dove vive lei con i flgli entrambi maggiorenni che lavorano nell’azienda della quale sono socio,la mia domanda è questa,posso continuare a vivere cosi o devo obbligatoriamente cambiare residenza e intraprendere le azioni legali che porteranno al divorzio?premetto che do alla mia ex 1500,00 mensili.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non siete obbligati a formalizzare la separazione. Ma attualmente risultate a tutti gli effett di legge marito e moglie perchè la separazione di fatto non scioglie il vincolo matrimoniale (scioglimento che si ottiene solo con il divorzio).
      Con riferimento alla Sua residenza ricordo soltanto che fissare la propria residenza nel luogo nel quale si vive abitualmente è obbligatorio per legge (legge n. 1228/1954). Non provvedere alle necessarie dichiarazioni presso i competenti uffici comunali, nel caso di verifiche, può comportare, oltre alla correzione d’ufficio delle iscrizioni anagrafiche esistenti, anche all’applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 11. l. n. 1228/1954).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1054. Concetta dice:

    Buonasera mi scusi il mio ex e in carcere x il divorzio e solo necessario inviare le carte o ci vuole la mka presenza grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Concetta,
      mi permetto di ricordare anzitutto che non è possibile divorziare senza un avvocato. Il Suo ex sebbene in carcere deve conferire un mandato ad un avvocato. Se avete intenzione di firmare un divorzio congiunto il difensore può essere lo stesso sia per Lei che per il Suo ex. A queste condizioni, il suo ex può firmare tutto in carcere. Di solito è l’avvocato che raccoglie le firme.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1055. Fabio dice:

    Sono divorziato da 5 anni, la mia ex moglie e il suo nuovo compagno continuano a parlare male di me davanti ai miei figli, insultandomi e dicendo loro che sono un pessimo padre. Ci tengo a sottolineare che non ho mai mancato nemmeno un giorno di mia pertinenza con i figli ne mai saltato il mantenimento mensile. Vorrei sapere se posso denunciare questa situazione. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può agire e tutelarsi sia in sede civile che penale.
      Dal primo punto di vista si possono ipotizzare revisioni delle condizioni del divorzio, e sull’affidamento dei minori, sulla scorta dei comportamenti dei genitori perpetrati con pregiudizio dei minori.
      Sempre dal punto di vista civilistico può ipotizzare una iniziativa ex art. 709 ter codice di procedura civile, per sanzionare i comportamenti di un genitore che non rispetta le condizioni del divorzio.
      Dal punto di vista penale si può valutare una denuncia per ingiurie e diffamazione.
      In ogni caso, sempre meglio partire con una “semplice” diffida per iscritto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1056. Rosa dice:

    Buongiorno avvocato,
    Vivo a Milano. Le scrivo per chiederle se l’assegno di mantenimento deciso nell’udienza presidenziale di una separazione giudiziale sarà lo stesso della sentenza finale.
    Grazie infinite

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno.
      questo forum è destinato agli utenti di Milano e Monza. Comunque le confermo che il Giudice ha sicuramente facoltà di modificare con la sentenza finale il contributo per il mantenimento stabilito con provvedimenti provvisori in occasione della prima udienza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1057. Michela dice:

    Buongiorno, vi scrivo per liberarmi di un dubbio. Il mio compagno è divorziato e ha 2 figli per i quali versa mensilmente il mantenimento stabilito nella causa di divorzio.
    Ora l ex moglie chiede un forte aumento del mantenimento commisurato al reddito del nostro nucleo familiare.
    Mi chiedo, ma io cosa c entro con il mantenimento dei loro figli? È assurdo oltre al fatto che ho un figlio ed una casa a cui penso io perché con il residuo dello stipendio del mio compagno non riusciamo nemmeno a pagare il mutuo.
    Lei può far riproporzionato gli assegni in base anche al mio reddito?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che non abbia diretta rilevanza giuridica il suo reddito (nuova compagna dell’obbligato al mantenimento figli) sulla quantificazione del contributo per i figli.
      Consideri, tuttavia, che una risposta più dettagliata dovrebbe comportare una disamina di più informazioni compreso lo studio di tutti gli atti di causa e del precedente divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1058. Cristian dice:

    Buongiorno , sono separato legalmente da ormai 7 anni, fin’ora secondo l’affidamento congiunto avuto dal tribunale mi spetta il diritto di vedere e prelevare i miei figli un giorno alla settimana ed i week end in modo altornato, durante il giorno settimanale abbiamo sempre fatto che io li prendo e li riporto nella propria dimora collocatariaria, e nei miei weekend io li prendo e la mia ex moglie li ritira dalla mia dimora, siccome sulle carte del tribunale non c’è specificato nulla, e siccome ora da circa 2 anni abitiamo a circa 20 km di distanza poco più, con la scusa che la sera circa le 21 non ci vede bene , ma non porta gli occhiali e non ha referti medici , appunto è una scusa , chiede tramite il proprio legale che io riporti a casa anche nel mio weekend i figli. C’è una legge in materia che stabilisca il quesito?
    Grazie
    Distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non c’è una legge sul punto. Ci si può mettere d’accordo con apposita clausola nelle condizioni della separazione consensuale. Nella maggiore parte dei casi è il genitore che esercita il diritto di visita che va a prendere i minori e poi, dopo l’esercizio del diritto di visita, li riporta presso la casa del genitore collocatario dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1059. Monica dice:

    Buonasera, il mio convivente padre di nostro figlio di 4 anni mi ha appena comunicato la fine della relazione e la volontà di andare a vivere da un altra parte lasciando a me bambino e cane, la casa in cui vivo sto pagando il mutuo ancora con il mio ex fidanzato. Ora mi chiedo che diritti di mantenimento ho? Economicamente percepiamo come stipendio più o meno la stessa cifra. A chi mi posso rivolgere per sapere i miei diritti e sopratutto i doveri che lui ha verso mio figlio?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Monica,
      esiste un procedimento denominato ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio che per molti aspetti è simile ad un ricorso per la separazione dei coniugi. La più grande differenza consiste nel fatto che Lei non ha diritto ad un mantenimento ma lo ha sicuramente Suo figlio. Mantenimento che deve sicuramente tenere in considerazione il fatto che Suo figlio ha diritto ad una casa in cui vivere.
      Se lo desidera, per una prima chiacchera in studio, consideri che non maturano costi a suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1060. Maddalena dice:

    Buongiorno,
    Mi sono separata a dicembre 2018 con consensuale scrivendo che la casa coniugale sarebbe stata venduta e il ricavato diviso al 50 per cento.
    Peccato che mentre firmavo il preliminare con caparra confirmatoria ho perso il lavoro che avevo. Volevo tirarmi indietro ma purtroppo non avevo le forze economiche ne per pagare avvocati ne per restituire la caparra . Ho omesso un particolare, sono mamma di un bambino di 10 anni. Appena ricevuta la caparra il mio ex marito l’ha usata subito per fermare una casa lì vicino senza preoccuparsi del fatto che io non avessi lavoro. Attualmente ho un lavoro a tempo determinato, ho i soldi della casa e sto vivendo nella casa di fianco ai miei che affittano con air b&b con mio figlio nel frattempo di avere una garanziablavorativa che mi permetta di accedere ad un mutuo per ricomprarmi casa o andare in affitto. Lui prende 1800€ mensili ed è socio dipendente della società di famiglia. Io ho un lavoro a 6 ore a tempo determinato. Mi da 300€ di mantenimento solo per un bambino. Siamo stati sposati in comunione dei beni per 15 anni. Ma se io non avevo i miei è normale che mi sarei ritrovata in mezzo ad una strada senza che il mio ex marito si è preoccupato per la madre di suo figlio? Alla fine le cause della separazione sono di entrambi e in ogni caso non esiste. Io ho firmato la vendita della casa perché ho avuto paura di non riuscire a pagare le spese in quanto lui mi minacciava dicendomi che anche lui si doveva rifare una vita e non poteva mantenermi. Premetto che nel frattempo ho fatto lavoro saltuari quindi minsono sempre mantenuta da sola. Ho avuto un’attività mia per 15 anni che ho lasciato quando i miei sono andati in pensione quindi ho fatto fatica a rimettermi nel mondo lavorativo attuale.
    Datemi un consiglio.
    Gli ho chiesto 100€ in più al mese ( lui ha un mutuo sulle 350€ al mese e lui mi ha risposto che io ho i soldi della casa e che non mi dovrebbe nemmeno darevle 300€ di mantenimento perché non ho spese. Ma per il momento sto occupando la casa dei miei e contribuisco alle spese ma non è un mio diritto comprare una casa per me e mio figlio? Alla fine la casa coniugale l’avrebbero assegnata a me. Mi ha chiesto anche il divorzio in questa situazione!!! Aiutatemi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      la situazione reddituale che Lei ci ha descritto potrebbe giustificare un aumento dell’assegno di mantenimento per Suo figlio.
      E’ rilevante tuttavia comprendere quando avete sottoscritto la consensuale: prima o dopo che Lei ha perso il lavoro ?
      Nel primo caso, non avrei dubbi sulla fondatezza della Sua richiesta di aumentare l’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1061. anonimo 51 dice:

    buona sera sono separato da 11 anni sono un pensionato do come mantenimento mensile do 800 prendo come pensione 1700 euro dal 2014 da una relazione ho un bimbo di 5 anni, ho chiesto il divorzio e la riduzione dell’assegno mensile a 500 euro,mentre la controparte vuole 800 euro più istat pari a 850 euro al mese la controparte ha 65 e vive in una casa dell’istituto case popolari di mq 84 e vive da sola, i figli sono grandi sposati e autonomi
    .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho ben compreso la Sua domanda. Comunque se i figli sono autosufficienti e se l’assegno di mantenimento era stato stabilito almeno in parte per il mantenimento di questi ultimi, dovrebbero sussistere i presupposti per una riduzione dell’assegno in sede divorzile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1062. nicola dice:

    Io ho comprato un’auto per la famiglia, mia moglie ha contribuito con 3500,00 €, io con i restanti 15.000,00.
    Eravamo in separazione dei beni ed il veicolo è a me intestato.
    Ora dopo 5 anni siamo in sede di separazione e mia moglie mi chiede la restituzione dei 3500€.
    Premetto che detta auto rimarrà in mio possesso ma io la userò, oltre che per il lavoro, per soddisfare le esigenze dei nostri 3 figli.
    secondo Voi è giusto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso affermare che la richiesta di Sua moglie non coglie nel segno: al più si potrebbe prospettare la restituzione di un importo che tenga in considerazione la perdita di valore dell’automezzo dopo l’acquisto; in ogni caso, la presunzione giuridica più coerente con il fatto che eravate coniugati, comporta che l’importo di € 3.500,00 sia riconducibile ad una mera liberalità (una donazione di sua moglie in suo favore), confermata dalla intestazione dell’autovettura. Fatta salva l’ipotesi che la Sua moglie riesca a dimostrare con riscontri documentali che l’importo di € 3.500,00 le era stato versato a titolo di prestito.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1063. Samanta dice:

    Buonasera,

    Vi scrivo per avere un consiglio.

    Io e il mio fidanzato abbiamo comprato casa 2 anni fa, cointestandola e stiamo pagando il mutuo al 50%.
    Lo scorso mese lui mi ha lasciato e ha deciso di sua sponte di andare via e si e’ affittato una casa per conto suo. Abbiamo concordato verbalmente che io mi accolera’ il pagamento di una parte in piu del mutuo e il resto delle spese saranno pagate in parti uguali.
    Pochi giorni fa mi ha chiesto di prendere una decisione in poco tempo su come procedere in merito alla casa: venderla a terzi o se uno dei 2 deve tenerla
    Io in questo momento per impegni di famiglia, avendo mio padre in ospedale in gravi condizioni sono impossibilitata nel prendere una decisione velocemente.
    Lui non vuole aspettare e dice che tra qualche giorno la mettera’ in vendita.
    Inoltre dopo una discussione in merito, gli ho chiesto di darmi anche le sue chiavi in quanto dati gli accordi lui ha la sua privacy ed io vorrei avere la mia.
    Si e’ rifiutato dicendo che e’ casa sua.

    Vorrei un consiglio in merito su cosa posso fare e se sto sbagliando io in qualcosa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      siete cointestati di una abitazione. Avete entrambi diritto di abitarvi. Non ci sono figli se ho ben compreso quindi non vi è un genitore collocatario dei figli che potrebbe chiedere l’assegnazione della casa familiare. Il suo ex fidanzato potrebbe incardinare un giudizio di divisione per mettere all’asta la casa (se il giudizio è veloce non meno di due o tre anni di causa). Per ora siete entrambi obbligati a pagare il mutuo nelle misure derivanti dalla cointestazione dello stesso. Forse è meglio trovare un accordo amichevole. Se non pagate finite entrambi nei debitori insolventi …
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  1064. LOREDANA dice:

    io e mio marito abbiamo chiesto il mutuoo per l acquisto della nuova casa,ma poi neo corso dei mesi le cose sono precipitate e non andiamo piu d accordo ormai siamo al rogito e lui dice che forse non firmirà ho paura di perdere tutti i soldi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      dovremmo ricevere qualche informazione in più. Avete firmato un contratto preliminare ? Il mutuo è stato concesso ? siete in comunione dei beni ? Avete versato una caparra ? Chi ha versato la caparra ? Il mutuo è cointestato al 50% tra i coniugi ?
      Se vuole possiamo sentirci telefonicamente (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1065. francesca ivaldi dice:

    Buon giorno, sono una sorella in ansia per un fratello di 63 anni al quale 2 anni or sono è stata amputata una gamba, in seguito a complicazioni vascolari durante un’operazione di sostituzione di aorta addominale, mio fratello è sposato e senza figli e ovviamente la moglie avrebbe dovuto occuparsi lei della sua assistenza, ma da subito, mia madre ed io abbiamo riscontrato che, lo faceva e lo fa tuttora in modo svogliato lasciando mancare all’ammalato le cure necessarie e convincendolo che, oramai la sua condizione è quella di invalido con la vita appesa ad un filo e che nessuna miglioria come ad esempio: fornirlo di una carozzina per spostarsi con un reggi moncone o sedute fisioterapiche, sia perfettamente inutile per le sue brevi aspettative di vita e così via … privandolo delle cure e del supporto psicologico necessari, e condizioni igieniche poco consone ad un malato in quelle condizioni e relegandolo per gran parte della giornata e a volte notte,n un casolare sperduto in aperta campagna. solo abbandonato a se stesso mentre lei si reca al lavoro. Con ciò non voglio dire che mio fratello non sia capace di intendere e volere ma da quando gli è accaduta questa disgrazia pare essere scivolato in una fase depressiva che la moglie non contribuisce in nessun modo a risollevare, e noi parenti temiamo il peggio per lui. allora chied gentilmente: c’è qualcosa che si possa fare per far controllare da persone competenti questa incresciosa situazione senza necessariamente doverci scontrare con mia cognata la quale le anticipo ha sempre avuto un carattere molto difficile? Grazie in anticipo per quanto vorrà risponderci cordialmente Francesca Ivaldi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      considerate le circostanze in fatto da Lei riferite, l’obbligo di assistenza materiale e morale tra coniugi sembra essere stato parzialmente violato. Lei, tuttavia, ha precisato che Suo fratello, sebbene depresso, sia perfettamente capace di intendere e volere e, quindi, è quest’ultimo che dovrebbe prendere iniziative anche giudiziarie nei confronti della moglie che ha cessato (parzialmente) l’assistenza materiale e morale.
      Sembra anche il caso di agevolare l’autonomia e l’autosufficienza di Suo marito che potrebbe essere raggiunto anche avanzando domanda di invalidità con i conseguenti vantaggi economici che permetterebbero all’invalido di non dovere dipendere economicamente dal Coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1066. Fabrizio dice:

    Buongiorno,
    la mia sentenza di separazione riporta che la casa coniugale di mia unica proprietà fosse assegnata alla mia ex moglie “fino alla maggiore età del figlio”.
    Mio figlio ha da poco compiuto 24 anni, è ancora uno studente e di conseguenza non ancora economicamente indipendente e la mia ex moglie ha un reddito e fascia ISEE basso.
    Considerando la loro difficoltà economica, ad oggi la casa per mia scelta è ancora in uso a loro.
    Recentemente ho ricevuto una notifica di pagamento da parte del comune di residenza relativa a IMU e TARI del 2014, che essendo retroattiva sarà poi da considerarsi anche gli anni successivi…..
    Contattando telefonicamente l’ufficio preposto del comune, mi era stato anticipato che avrei dovuto presentarmi in comune con l’atto di separazione e che una volta notificato, la sentenza di pagamento ricevuto sarebbe stata annullata.
    Il problema è nato al momento della lettura della sentenza di separazione da parte dell’impiegato comunale, dove la casa era assegnata alla ex moglie “fino alla maggiore età del figlio” e per questo non poteva essere considerato valido al fine di annullamento della notifica di pagamento.
    Come posso risolvere la cosa?

    Grazie,
    cordialmente
    Fabrizio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno la sentenza di separazione (fino alla maggiore età del figlio) verrebbe modificata senza troppo dubbi da parte di qualsiasi giudice con la più corretta espressone sino alla autosufficienza economica del figlio.
      Detto questo, per la TARI deve fare ricorso in commissione tributaria sostenendo e dimostrando che lei non fruisce dell’immobile. Non semplice ma possibile.
      Cordiali saluti,
      Avv- Marco Pola

      Rispondi
  1067. Feederica dice:

    Buongiorno, volevo chiedervi un aiuto e qualche informazione per capire come muovermi.
    Io ed il mio compagno siamo in procinto di separarci dopo 19 anni di frequentazione e 12 anni di convivenza. Abbiamo un figlio di 8 anni. Attualmente viviamo nella casa di sua proprietà. La mia intenzione sarebbe di tornare nella mia vecchia residenza di proprietà di mia madre. Al momento della ristrutturazione della casa del mio compagno io ho speso circa Euro 30.000 per lavori vari (pavimenti, sanitari e bagno, cucina, mobilia varia). Ogni mese abbiamo sempre contribuivano entrambi in egual misura alle spese di gestione domestica, pur avendo due entrate molto diverse e questo accadeva anche quando io riscontravo difficoltà economiche dovuto ad un lungo periodo di crisi della mia azienda. Il mio stipendio è di Euro 1.000 (compresi 130 euro di assegni familiari INPS) mentre lo stipendio del mio compagno è di Euro 3.000. Lavorando io in proprio il mio stipendio non è sempre garantito purtroppo in quanto ci sono mesi in cui non si riesce a ricavare. Nel caso in cui si opti per affidamento condiviso con collocamento principale del bambino presso di me (cercando di lasciare molta libertà di visita assecondando anche i desideri del bimbo di volta in volta)… vorrei capire quando segue: 1) quanto potrei richiedere come assegno di mantenimento del bambino? 2) Posso in qualche modo richiedere un risarcimento per le spese che ho effettuato in casa sua? Vi ringrazio molto per l’aiuto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      la mia opinione è che Lei sino ad oggi è già stata fin troppo generosa.
      Io punterei a chiedere l’assegnazione della casa familiare e se lo desidera metta in affitto la casa di sua madre così ha una rendita in più. Non si trasferisca ! E’ un suo diritto pretendere che suo figlio sino alla autosufficienza economica viva nella casa familiare anche se di esclusiva proprietà del padre.
      E può anche chiedere un giudizio il mantenimento per il figlio (a mio avviso non meno di € 300,00 ma in giudizio, ovviamente, proverei a chiedere qualcosa in più oltre al rimborso delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) nella misura del 60/70 % a carico del padre e 30/40 % a carico della madre.
      Detto questo di solito si parte con una lettera cercando un accordo amichevole al fine di evitare le lungaggini ed i costi di un confronto in sede giudiziaria.
      Il primo incontro in studio è gratuito (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1068. Gilberto dice:

    Sono convivente con una ragazza da 4 anni, abbiamo acquistato una casa insieme al 50% e stiamo pagando le rate del mutuo al 50%, io però ho dato qualche euro in più per l’acquisto dei mobili. (circa € 20000) A questo punto abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada per vari problemi, quali sono le possibili soluzioni che si prospettano per dividersi i beni in maniera equa? Chi si tiene la casa, cosa deve corrispondere all’altro?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      in una convivenza con figli, il genitore collocatario dei figli, che spesso coincide con la madre ha molti diritti identici a genitore unito in matrimonio con figli: l’assegnazione della casa familiare, per esempio. Quest’ultima viene assegnata al genitore presso il quale il minore resta a vivere e tale diritto si protrae sino alla autosufficienza economica di quest’ultimo.
      Occorre fare i giusti passi per cercare di ottenere questo risultato cercando, per quanto possibile, di evitare un procedimento giudiziario.
      Nel rammentarLe che il primo incontro in studio è gratuito, porgo i miei migliori saluti.
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1069. Rossetti R. dice:

    buongiorno, ho acquistato la casa insieme alla mia ,ormai ex compagna nel 2000, abbiamo avuto un figlio nel 2004 e l’anno dopo ci siamo separati, la casa ovviamente e’ rimasta a lei ,dove ci vive tuttora.
    quello che vorrei sapere e’ questo” al compimento dei 18 anni di mio figlio posso richiedere legalmente, alla mia ex, la meta’ del valore dell’immobile visto che la casa e’ anche di mia proprieta’ e ogni anno ci pago le tasse?
    rimango in attesa di una vostra risposta
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      potrà chiedere che la casa venga messa in vendita, se necessario anche con apposito procedimento di divisione, quando il figlio sarà diventato autosufficiente, non prima.
      Non vi sono i presupposti per altre iniziative prima del realizzarsi di tale condizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1070. Riccardo dice:

    Salve,
    avendo la casa coniugale esclusivamente di mia proprietà è possibile in fase di istanza di separazione decidere consensualmente di darla il comodato d’uso gratuito alla figlia minorenne e dare l’usufrutto alla ex coniuge affidataria della figlia ?
    In qualche modo dando la casa in usufrutto o addirittura intestarla alla ex moglie può ridurre l’ ammontare dell’ assegno di mantenimento ?
    Grazie
    Riccardo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in tutta sincerità, non comprendo le ragioni per le quali si debbano utilizzare strumenti (il comodato e l’usufrutto) invece che concordare ed utilizzare strumenti tipici della separazione: un diritto di assegnazione della casa familiare alla moglie sino alla autosufficienza economica della figlia. Ed il diritto di assegnazione alla moglie incide sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento (sicuramente con riferimento all’assegno per la moglie con minori). Donare la casa alla moglie? sarebbe un atto estremamente generoso da parte Sua, ci pensi bene !
      Siamo a sua disposizione per ulteriori approfondimenti.
      Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72024269)

      Rispondi
  1071. Alessia dice:

    Buongiorno convivo con il mio a breve ex compagno intestatario di una casa popolare da tre anni ma io e i bambini non abbiamo qui la residenzae abbiamo 1 figlio in comune. Ci stiamo separando ma non siamo sposati. Io posso richiedere di mantenere la stessa abitazione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prevalgono, rispetto alla residenza anagrafica, le situazioni reali: se lei vive presso la casa popolare dove non ha la residenza in un eventuale giudizio potrà in ogni caso chiedere l’assegnazione della casa familiare.
      Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti (il primo incontro in studio è gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1072. Ivan dice:

    Buongiorno,
    io e la mia excompagna (convivenza non registrata more uxorio) abbiamo una figlia di 16 anni ed abbiamo vissuto assieme in affitto per 20 anni.
    A Giugno 2019 la mia ex compagna mi propone di acquistare una casa nel condominio di un suo amico molto stretto.
    Chiedendo un prestito a mia mamma per far fronte alle spese accessorie per l’acquisto (agenzia, rogito, atto di mutuo, ecc) riusciamo ad acquistare questo immobile al 50% ognuno e chiediamo contestualmente mutuo del 100%
    Ad Agosto, dopo lavori di ristrutturazione finanziati con i risparmi di entrambi, entriamo in questa casa e dopo una settimana la mia ex compagna mi dice che vuole interrompere la relazione, che la figlia ha già detto che vuole stare con lei.
    Mi chiede uscire, lei si accollerà il mutuo restante e contestualmente vuole diventare proprietaria al 100%.
    Io chiedo che venga valutata la casa (a seguito dei lavori di ristrutturazione) e che mi venga riconosciuto il 50% del nuovo valore. In alternativa , se la mia ex compagna non ha le risorse per liquidarmi, chiedo la vendita della casa e di dividere al 50% il ricavato.
    Ho qualche speranza o per l’evidente truffa messa in atto non posso avere giustizia?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie le offre di acquistare la Sua metà e di divenire esclusiva titolare del mutuo, direi che si può accantonare l’ipotesi della truffa. Piuttosto mi sento di suggerire di trovare un accordo proprio nell’alveo della proposta di Sua moglie in quanto in una eventuale sede giudiziale potrebbero essere emanati provvedimenti (assegnazione della casa familiare alla madre di sua figlia) che potrebbero essere peggiorativi rispetto alle anzidette ipotesi di accordo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se eravate in comuniuone di beni gli effetti di quest’ultima si estendono anche ai conti correnti, ovviamente, solo sulla quota parte di suo marito.
      Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore esigenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1073. Lilly dice:

    Salve, sono una donna di 30 Anni separata con una figlia di 6 anni..il mio ex marito vuole portarmi via la bambina perche mi sono messa con un uomo da pochi mesi.. è possibile questa cosa??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      una relazione extra coniugale non giustifica domande di affidamento esclusivo dei figli in favore di chi ha subito il tradimento.
      Salvo alcuni casi eccezzionali, per esempio laddove il suo nuovo compagno sia un delinquente o un tossico dipendente ma anche in questi casi occorre valutare insieme al Giudice la fondatezza della richiesta di Suo marito.
      Cercherei comunque di introdurre la nuova relazione con i dovuti accorgimenti per la serena crescita di Suo figlio. Sul punto ovviamente siamo disponibili per assisterla se lo desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1074. Katya dice:

    Io e mio marito siamo separati solo fisicamente perché lui vive in un altra città facendo la sua vita e mantenendo la residenza a casa mia…io volevo sapere se ha obbligo di mantenermi perché io nn lavoro e in più sono anche una cat.protetta da cui derivano maggiori problemi a trovare una occupazione..lui mi dice che nn ha nessun obbligo perché nn viviamo più insieme e se mi invia denaro lo fa solo per piacere (100/150 euro al mese).siccome sono in grandi difficoltà economiche vorrei avere un chiarimento in merito…grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ci servono ulteriore informazioni per valutare come risponderLe. Anzitutto, la durata del matrimonio, il Vostro reddito, da quanto tempo suo marito è uscito di casa, per quale ragione la residenza dei coniugi è ancora nella stessa abitazione, documentazione che comprovi la separazione di fatto, etc.
      Con queste risposte potremo aiutarla.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1075. Roberto dice:

    vorrei sapere se è possibile registrare un’unione civile tra un cittadino italiano residente in Italia e un cittadino spagnolo con residenza in Spagna ma domiciliato in Germania per motivi di lavoro. Mancherebbe quindi il requisito della coabitazione, o meglio della coabitazione continua
    grazie
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per formalizzare una unione civile occorre anche indicare la residenza comune in quanto, come da Lei precisato, vige l’obbligo di coabitazione per gli Uniti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1076. fausto dice:

    Buongiorno,

    Ho chiesto divorzio a ex moglie. Abbiamo firmato accordo per divorzio consensuale davanti al giudice (che ci ha lasciato un mese per deciderne i dettagli. Se questo accordo viene meno (a causa di non accordo sulla casa coniugale, al momento intestata ad entrambi ma assegnata con separazione consensuale alla ex moglie) il processo è estinguibile? E’ vero che il giudice in questo caso può solo indicare una strada ma non può imporre nulla??
    abbiamo tre figlie minori

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Mi trovo in difficoltà a dare consigli quando è evidente che esistono difensori dei vostri interessi. In ogni caso, se non troverete un accordo il procedimento resterà giudiziale, in pratica, un coniuge contro l’altro, con decisioni finali rimesse al Giudice. Il Giudice può suggerire nel caso si stia ipotizzando la trasformazione da giudiziale a consensuale, ma è anche vero che poi lo stesso Giudice, se non trovate un accordo (separazione consensuale), sarà quello che decide la giudiziale !
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1077. Paolo dice:

    Buongiorno gradirei sapere,se la mia ex convivente da cui ho avuto una figlia ora 16 anni frequenta scuola superiore alla quale passo mantenimento,puo’ la mia ex richiederli ulteriori euro per libri e altro riguardante la scuola riferiti all’anno scolastico 18-19, visto che nn li ha richiesti a suo tempo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza avere visionato le condizioni che regolano la Vostra separazione non siamo in grado di risponderVi.
      Se ci limitiamo ad analizzare le norme codicistiche, la richiesta di sua moglie comunque non è ancora prescritta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1078. Anastasiia dice:

    Buona sera,
    Volevo chiedere:
    se marito e moglie sono separati da quasi due anni, la quale aveva ottenuto il mantenimento per lei e uno dei suoi figli maggiorenni che stava studiando, l’altro invece lavorava.
    Ora la ex moglie ha il lavoro , guadagna quasi 1800€, il suo ex è in pensione prende 1900€, passa a lei 250€, al figlio che ha concluso gli studi 350€.
    Adesso vorrebbe fare un ricorso e tirare via il mantenimento alla moglie, ma figlio che lavorava è rimasto disoccupato. La domanda è: il figlio( ha 21 anni) che rimasto disoccupato può chiedere il mantenimento ora al padre?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il quesito da Lei trattato è stato oggetto di una recente sentenza della Cassazione del 16/05/2017 n 12063: la S.C. è stata chiamata a decidere un caso in cui il figlio di una coppia di coniugi, ormai divorziati, era ritornato a vivere con la madre, costretto a fare tale scelta a seguito di un licenziamento che lo aveva reso disoccupato. Di qui, la decisione della madre di chiedere un contributo all’ex coniuge, padre del ragazzo, per il mantenimento di quest’ultimo. La Cassazione ha ritenuto infondata la richiesta della madre, considerando irrilevante il fatto che il figlio sia tornato ad essere economicamente dipendente, dopo aver perduto il posto di lavoro. Tale conclusione è ricavabile, dice la Cassazione, alla luce del seguente principio:” Il diritto del coniuge separato (o in questo caso dell’ex coniuge), di ottenere dall’altro coniuge, o ex coniuge, un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori, come nella specie il licenziamento, le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
      Le Corti di merito dovrebbero adeguarsi a questa pronuncia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1079. mauro dice:

    Buongiorno,vorrei gentilmente porre una domanda;io e la mia donna ci amiamo ormai da 8 anni, per rispetto della sua famiglia,(con la quale io ho pessimi rapporti),non ci siamo ancora sposati.Vorrei sapere in caso di ricovero ospedaliero,i parenti possono vietarmi le visite?Se si,in che modo posso farmi valere?Può esser valido uno scritto firmato?
    Grazie,attendo risposta.

    Rispondi
  1080. Benedetta dice:

    Buongiorno, il mio ex compagno lasciato 5 anni fa oltre ad essere senza fissa dimora e non pagare gli alimenti alla figlia pretende di vederla dentro casa di mia proprietà. Lui dice che ce una legge ma io non ne sono convinta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Benedetta,
      non c’è nessuna legge sul punto: il padre esercita il diritto di visita quasi sempre al di fuori dell’abitazione familiare assegnata alla ex compagna. L’eccezione è riconducibile all’eventuale accordo tra i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1081. KOLL dice:

    SALVE E DA PIU DI UN ANNO CHE MI SONO SEPARATA NELLA SEPARAZIONE IL MIO EX MARITO HA MESSO CHE NELLA CASA CONIUGALE MIA OLTRETUTTO AL 50% NON POSSO PORTARE EVENTUALI COMPAGNI, NON RICORDO BENE LA DICITURA, COMUNQUE FATTO STA CHE IERI SERA MI HA ACCOMPAGNATO UN AMICO E RIMASTO A CASA PER 50 MIN . E ANDATO VIA HO INSERITO L’ALLARME CHE E SCATTATO ,OGG IL MIO EX MARITO I MI CHIAMA DICENDOMI CHE PARTIRA LA QUERELA POICHE E SCATTATO L’ALLARME ELA VIGILANZA HA RILEVATO UNA MACCHINA SOSPETTA , E ENTRATO UN UOMO A CASA ,E IO NON HO TENUTO FEDE ALLE CLAUSOLE DELLA SEPARAZIONE
    E POSSIBILE? PUO DAVVERO QUERELARMI?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      da Milano non credo che sarà possibile prestarle assistenza.
      Occorre in ogni caso leggere quanto avete concordato con la separazione per verificare gli obblighi ed i divieti previsti nella clausola.
      Una querela mi sembra in ogni caso poco utile: i Pubblici Ministeri hanno altro a cui pensare e potrebbe diventare solo una perdita di tempo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1082. Barbara Chiesa dice:

    Buongiorno
    Sono genitore ad affido esclusivo.
    Mio figlio ha 10 anni e il padre , che vive in Svizzera, vorrebbe portarlo la e iscriverlo la’ a scuola.
    Io sono assolutamente contraria.
    Come devo muovermi?
    Grazie
    Barbara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se Lei ha come riferisce l’affidamento esclusivo di suo figlio, il padre non ha alcun diritto di decidere dove iscriverlo a scuola.
      Questa considerazione viene avanzata senza avere letto le “carte”, quindi, potenzialmente oggetto di eventuale rettifica.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1083. Veronica dice:

    Buonasera chiedo un un’informazione per un amica che convive da 11 anni ed ha una figlia minorenne
    Lei è disoccupata mentre l ex compagno ha un lavoro autonomo. Cosa le spetta a livello di mantenimento? Vivono in una casa in affitto
    Ma lei non avendo reddito non sa come fare
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre valutare le condizioni economiche del padre che comunque sarà sempre tenuto al mantenimento del figlio sino alla autosufficienza economica di quest’ultimo. La misura minima di tale mantenimento a Milano si aggira intorno ad euro 250,00 (oltre ad un contributo in misura percentuale per le spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche).
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1084. gigi dice:

    sono separato da quasi nove anni.a causa della crisi economica sono in serie difficoltà debitoria con banche .la casa assegnata alla mia ex con i figli di 27 e 24 anni e di mia proprietà.posso chiedere la revoca di assegnazione casa per poter far fronte ai debiti?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sottoponesse le sue intenzioni ad un Giudice, è quasi certo che i debiti per il mantenimento dei figli, nonchè la soluzione abitativa per questi ultimi, abbiano la massima priorità rispetto al resto (gli altri debiti), con la conseguenza che sino a quando i figli non diventeranno autosufficienti non potrà mettere in vendita la casa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1085. Roberto dice:

    Buongiorno,
    Volevo sapere se ho diritto agli assegni familiari perché ho lavoro dipendente.
    Nn sono sposato, la mamma della bimba ha lavoro autonomo. L affidamento è condiviso e la piccola vive cn la mamma.
    Preciso che ho sempre avuto io gli assegni familiari, fino all introduzione della nuova procedura Inps ( telematica, tramite Caf ) .
    La mamma ha compilato la rinuncia agli assegni, ma l Inps continua a rigettare la richiesta.
    Potete dirmi come mai nn mi spettano più?
    Grazie per l’ eventuale risposta,
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Roberto,
      in caso di divorzio o di separazione legale con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare è in capo ad entrambi i coniugi affidatari.

      I coniugi possono stabilire di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione al trattamento di famiglia. E quindi regolare i loro rapporti sulla base dell’erogazione ad uno solo dei due dell’assegno per il nucleo familiare.

      In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, caso purtroppo comune, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare: in pratica si controlla dove sono collocati i figli. Ciò è stabilito dalla circolare Inps n. 210 del 1999 : qualora i figli restino affidati ad entrambi i genitori, questi ultimi devono stabilire, di comune accordo, chi dei due effettuerà la richiesta ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. In mancanza di accordo fra gli affidatari, l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare viene concessa al genitore con il quale il figlio risulta convivente, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 903 del 1977.

      Cordiali saluti,

      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1086. Aniello dice:

    Salve,io e mia moglie vogliamo separarci .lei ha 3 bambini avuti con il suo ex compagno ( non sposati)lei può chiedermi gli assegni di mantenimento delle bambine? E se e SI di quanto sono?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per rispondere alla sua domanda occorrerebbe conoscere la vostra situazione reddituale e patrimoniale.
      Occorre anche capire se il padre naturale contribuisce al mantenimento delle bambine e da quanto tempo lei convive con le bambine.
      Ci sono, infatti, dei casi in cui l’obbligo di mantenimento potrebbe anche ricadere a carico di chi ha accolto in casa madre e figlie.
      Siamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1087. TONY dice:

    Buongiorno Avvocati,
    Mi sono separato nel 2005,divorzio avvenuto 2011, sia io che la mia ex moglie guadagnamo circa E.1900. All’epoca si concordò contributo al mantenimento della nostra unica figlia pari ad E.400. Io abito in casa di mia proprietà, ho inoltre un piccolo immobile che affittavo per E.400 al mese. La mia ex ha mutuo pari ad Euro 700 mensili per la casa in cui risiede con ns figlia. Ad oggi sono cambiate alcune cose: ho diminuito la rata al mio locatario scendendo a 300 Euro, poi mia figlia è ora universitaria (ha 21 anni) ed inoltre da nuova convivenza sono papà di 2 gemelle di 3 anni. I miei risparmi in banca sono ridotti al minimo, ho chiesto anche prestiti..ci sono gli estremi per chiedere una modifica del mantenimento? Mia figlia maggiore non è più figlia unica come all’epoca del divorzio…..Distinti saluti,Tony

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come sempre precisiamo che questo forum è riservato agli utenti che risiedono nelle province di Milano e Monza.
      In ogni caso, con riferimento al Suo quesito, precisiamo che una riduzione delle Sue entrate potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento. Per contro, i Giudici non sono molto inclini ad accogliere richieste di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli laddove la stessa sia giustificata dalla nascita di nuovi figli nati da altra relazione.
      Il fatto invece che oggi Vostra figlia faccia l’università non mi sembra un argomento che giustifichi la riduzione dell’assegno di mantenimento; anzi, a volte, capita che il genitore collocatario del figlio giustifica la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento proprio in ragione dei nuovi ed ingenti costi riconducibili alla frequentazione dell’università.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1088. Giorgio dice:

    Salve,
    ho una separazione giudiziale in corso con una presidenziale già emanata, la mia ex moglie ha abbandonato la casa coniugale per vivere dal compagno con mio figlio e tra l’altro non paga da 1 anno più il mutuo e questo è andato in sofferenza, io vivo in una casa in affitto e al momento la casa coniugale seppur non pagata è abbandonata, in questa situazione potrei recedere dall’affitto e andare a stare nella casa coniugale così da poter racimolare qualche soldo per risolvere la questione della casa con le banche? o rischio che mi chieda di più di mantenimento ? già le verso 300 al mese per la prole in più sto lavando debiti cointestati per sistemare la situazione economica.
    Inoltre in corso di giudiziale con una presidenziale già emanata può richiedere modifica ?
    Grazie anticipatamente
    Giorgio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quando c’è un difensore nominato diventa a volte inopportuno fornire consigli anche in ragione del fatto che solo quest’ultimo potrebbe conoscere nel dettaglio la Vostra controversia.
      Comunque, effettivamente, per risparmiare, Lei potrebbe abitare la casa coniugale. Occorrerebbe poi conoscere tutti i numeri (per esempio residuo mutuo, costo abitazione, contributo dei coniugi per l’acquisto, etc.) per fornire consigli più precisi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1089. giuseppe dice:

    Puo’ un figlio che ha rinunciato volontariamente agli studi universitari, rispetto agli altri fratelli, pretendere qualcosa in piu’ sull’eredita’?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      in linea teorica e strettamente giuridica il figlio che non ha ricevuto il contributo economico per gli studi universitari potrebbe sostenere che il genitore deceduto che, in vita, ha effettuato il predetto pagamento ha realizzto delle donazioni privilegiando il figlio che ha frequentato l’università rispetto a quello che non l’ha frequentata. Donazioni delle quali si deve quindi tenere conto ai fini della suddivisione tra i figli del patrimonio del genitore. Occorerebbe però anche verificare se siamo in presenza di una successione con o senza testamento. Nel secondo caso, infatti, il de cuius (in questo caso il genitore deceduto) ha facoltà di privilegiare (nei limiti consentiti dalla legge) un figlio rispetto ad un altro.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola
      Siamo disponibili per eventuali approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Marco Pola
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1090. Giovanni dice:

    Sono residente a Cologno. 250 euro a figlio sono ulteriormente riducibili se la casa familiare viene assegnata a mia moglie che comunque è proprietaria della stessa al 100%? Io ho un’altra casa tutta mia a Vizzolo che è in affitto.
    In questo caso essendo tutti e due statali con stesso reddito di lavoro dipendente di circa 2000 euro (al mio però si aggiunge il reddito di locazione di 400 euro che comunque mi servirà a prendere in locazione un terzo appartamento nella zona almeno sino alla scadenza naturale del contratto in essere sulla casa di Vizzolo che scade tra 3 anni mentre sulla casa di mia moglie grava un mutuo a lei interamente intestato di 700 euro sulla sua casa), l’accordo sui figli è buono? O lo posso ridurre ancora nell’ambito di una consensuale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’importo di euro 250 mensili a suo carico per ogni figlio può essere ridotto in considerazione dell’assegnazione della casa familiare in favore del genitore collocatario dei figli.
      In verità, tuttavia, da quello che lei mi riferisce, per valutare l’entità del suo reddito, dobbiamo anche valutare l’entità del guadagno derivante dalla locazione di un secondo immobile di Sua proprietà che riduce – ritengo, non di poco – le possibilità di ridurre ulteriormente l’assegno di mantenimento per i figli.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1091. Jessica dice:

    Buongiorno sono una ragazza di 36 anni mamma di una bambina di 6 anni avuta da una precedente relazione a quella per la quale vorrei sottoporvi una domanda. Ormai un anno e mezzo fa io e quello che era il mio nuovo compagno da due anni “quindi regolarmente presente nella mia vita e in quella di mia figlia” decidiamo di andare a convivere. Ci trasferiamo quindi al rientro dalle vacanze estive il 18 Agosto 2018 dopo una settimana di convivenza senza alcun apparente motivazione il suddetto decide di interrompere la relazione con me intrapresa sbattendo me e mia figlia letteralmente fuori di casa ( beni e effetti personali miei e di mia figlia messi in sacchi della spazzatura e nel box di casa mentre io ero in ufficio) premetto che la casa era si di sua proprietà e per questo so perfettamente di non poter esercitare alcun diritto, il punto è che l azione compiuta senza il ben che minimo preavviso ha causato a me parecchi disagi ovvero per circa un mese e mezzo ho dovuto lasciare la mia bambina che intanto era tornata a frequentare l asilo al padre biologico e io sono stata costretta ad appoggiarmi temporaneamente a casa dei miei genitori e a cercare freneticamente un appartamento dove poter ristabilire l equilibrio familiare tra me e la mia bambina cosa che con estrema fatica ho fatto in un mese e mezzo per l appunto. Tutto quanto accaduto ha creato in me stati d ansia e depressione tanto da faticare anche a compiere il mio dovere di madre per i 3 mesi seguenti. La situazione ora si è assolutamente ristabilita sono nuovamente serena fortunatamente ma vorrei sapere se è possibile denunciare il mio ex fidanzato per il danno subito a causa sua.
    Grazie infinite

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      l’iniziativa che ha preso il Suo ex compagno (mettendo alla porta madre e figlia) è sicuramente illegittima.
      Tra l’altro si registrano precedenti giurisprudenziali che hanno disposto l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore collocatario della prole, limitando il diritto di proprietà del convivente, sebbene quest’ultimo non sia il genitore naturale dei figli.
      Dunque sì, a mio avviso ci sono gli estremi per avanzare una richiesta quanto meno risarcitoria.
      Siamo disponibili per un primo confronto (gratuito) in studio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1092. Michele dice:

    buongiorno sono divorziato da 4 anni verso dalla data di separazione (2006) un assegno di mantenimento,direttamente prelevato dallo stipendio di 600 euro per due figli ora entrambi maggiorenni,oggi si apre nella mia azienda la procedura di cassa integrazione straordinaria ,per chiusura produzione.
    come faccio ,e se e possibile bloccare l’addebito diretto ,il mio compenso in cigs sara’ di 1300 euro,ho un affitto da 250 piu spese che portano le mie spese fisse a 500 mensili, la mia attuale moglie e’ disoccupata da tre anni,sinora tiravo avanti con 40/50 ore di straordinario che mi aumentava lo stipendio,ma ora?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      laddove le sua situazione economica sia peggiorata si può proporre istanza per la modifica delle condizioni della separazione. Non credo, tuttavia, che si possa ottenere una riduzione consisistente rispetto al precedente impegno finanziario per il mantenimento dei figli: il minimo per ogni figlio di solito ammonta ad euro 250,00 ulteriormente riducibile se in occasione della separazione vi è stata l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario degi figli.
      Se lo desidera possiamo apprfondire in studio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Marco Pola
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  1093. Maurizio dice:

    Buongiorno!
    Mi chiedo avvocato, perché con la mia ex moglie siamo già divorziati da più 2 anni. Disoccupati entrambi.
    Siamo genitori di tre figli adulti.
    Sia io che lei abbiamo presentato domanda per il reddito di cittadinanza a lei e stata accettata prendendo anche i miei soldi perché mi chiedo? in quando noi due non abbiamo più nulla da spartire siamo divorziati consensualmente in tribunale.
    Le non mi riconosce il mio diritto del reddito di cittadinanza dicendomi che non mi appartiene io credo che sia una truffa nei miei confronti.Singor avvocato come posso risolvere questo problema per un mio diritto?.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maurizio,
      per riuscire a rispondere al Suo quesito dovremmo sapere se vivete ancora nella stessa abitazione nonchè conoscere le condizioni del divorzio congiunto.
      Su quest’ultimo punto, infatti, come riporta la circolare Inps 100/2019, i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.Diversamente, potrà essere proposta soltanto una domanda di reddito di cittadinanza.
      Non solo: se la separazione è avvenuta successivamente al primo settembre 2018, per avere diritto al Reddito di cittadinanza il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1094. Gabriele dice:

    Buongiorno,ho convissuto per 5 mesi con la mia ormai ex fidanzata nell’ appartamento di mia esclusiva proprietà,dopo una storia durata tre anni.Dopo pochissimo ci siamo lasciati visto il suo comportamento poco consono alla normale convivenza di due persone che hanno deciso di vivere insieme.Essendo che lei aveva acquistato quasi tutto l’arredamento della casa,ora lei mi ha fatto sapere tramite via legale che rivorrebbe indietro tutta la somma di denaro da lei spesa per l’acquisto dei mobili oltre che le spese legali da lei affrontate per farsi risarcire di questi soldi.Essendo che i mobili hanno ormai un anno,vorrei riacquistarli ma ad un prezzo minore (diciamo prezzo meno l’iva) e a rate(3 rate) e senza ovviamente pagare il suo legale…in alternativa,restituirei tutti i suoi mobili, attraverso ovviamente un’azienda privata da lei pagata per la rimozione, ma richiedendole però tutte le spese dovute a danni provocati dalla rimozione dei mobili al mio appartamento… è possibile farlo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Gabriele,
      mi spiace questo forum è riservato agli utenti di Milano e Monza.
      Comunque la sua richiesta è lecita. Dovete trovare un accordo anche sul prezzo. Altrimenti, meglio restituire gli arredi.
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1095. Antonia dice:

    Buongiorno! Io ho convissuto 7 anni con un uomo. Senza essere sposati solo insieme sullo stato famiglia. Il 6 novembre se ne è andato perché ha l amante . Io non lavoro attualmente e ho mio figlio in affidamento esclusivo . Volevo capire se mi spetta qualcosa da lui? Lui guadagna 2500 euro al mese . Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      noi possiamo aiutarla a Milano e Monza.
      Comunque il padre è sempre obbligato al mantenimento del figlio.
      Non capisco, tuttavia, per quale ragione vi sia un affidamento esclusivo senza previsioni sul mantenimento come sarebbe logico aspettarsi in un procedimento giudiziario che disponga in merito all’affidamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1096. Stefano dice:

    Ho un caso spinoso. Per motivi fiscali Mia moglie mi ha “ceduto“ la quota della sua casa a Milano e adesso io sono unico proprietario nonostante però lei l’abbia pagata con me fino all’ultimo. Adesso ci stiamo separando, oltre a stabilire il mantenimento dei figli le vuole che io le restituisca la sua metà. Siccome non ho la cifra a disposizione e quella casa è in locazione fino al 2023 e quindi non la posso vendere le ho proposto di prendere il valore di mercato attuale dividerlo in due è la meta a lei spettante gliela restituisco in 12 anni a €300 al mese. Di mantenimento figli abbiamo concordato €450 che si aggiungono quindi ai €300 mensili. Si può fare tutto questo mettendo tutto il contenuto nell’accordo di separazione? Per la verità meriterebbe che io me ne appropriarsi Ma se faccio così non me la tolgo dal collo per tutta la vita.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      un accordo di separazione consensuale, formalizzato davanti al Giudice (anche con procedura di negoziazione assistita per risparmiare tempo e denaro), può prevedere anche intese aventi ad oggetto proprietà immobiliari, oltre, ovviamente, il mantenimento dei figli.
      Siamo disponibili per apprfondire in studio (primo incontro gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1097. Francesco dice:

    Risiedo a Milano. 225 a figlio due figli di anni 12 di anni 17 è buono come contributo di mantenimento? prendo €2000 al mese mentre mia moglie ne prende 1900 ( con gli assegni familiari che chiederà solo lei arriverà a 2000). lei però ha un mutuo di €700 al mese intestato solo a lei per la casa (di cui è proprietaria al 100%) dove vivrà con i figli in quanto genitore prevalente. Le spese straordinarie sono al 50% Per quanto riguarda il diritto di visita io li vedrò due weekend al mese alternati (prendendo i ragazzi o il venerdì dopo la scuola o il sabato fino alla domenica sera prima di cena) e un paio di pomeriggi a settimana senza pernotto. se vado ad una giudiziale con addebito (tradimento) cosa rischio? o mi conviene chiudere d’accordo in questo modo? Preciso che entrambi abbiamo due lavori nel settore pubblico stabili quindi non devo mantenimento a mia moglie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da quello che Lei mi riferisce si tratta di un buon accordo nel senso che vi è il rischio che un Giudice imponga a Suo carico un contributo al mantenimento dei figli più alto !
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1098. ROBERTO MONTEMERLO dice:

    Buongiorno Avvocato,
    le sottopongo il seguente quesito ….
    Sono un padre divorziato da 5 anni e mensilmente erogo alla mia ex-moglie gli alimenti per le mie due figlie (così come stabilito dall’atto del divorzio c/o il tribunale di Monza); in aggiunta però agli alimenti la mia ex-moglie ha preteso che mi facessi carico anche della quota dell’affitto e delle bollette per una delle due figlie, cosa che ho acconsentito ad erogare. Arrivo adesso alla domanda per lei Avvocato: la mia ex-moglie si è risposata un paio di anni fa (quindi vive con suo marito nell’appartamento in affitto per il quale contribuisco come le ho spiegato a pagare le spese in aggiunta agli alimenti) e quindi le chiedo se è corretto che continuo a contribuire alle spese dell’affitto/bollette per la quota in carico ad una delle due figlie come sto facendo attualmente.
    La ringrazio in anticipo per la sua risposta.
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ovviamente occorre approfondire insieme ma da quello che mi riferisce mi sembra evidente ci siano i presupposti per interrompere, previa istanza della modifica delle condizioni del divorzio innanzi ad un Giudice, il contributo per le spese di affitto e bollette.
      Vorrei comunque leggere le “carte”.
      Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1099. Marcello dice:

    Buongiorno,
    Sono un Padre convivente con un figlio di ca. 14 mesi.
    Io e la mia (ex)compagna siamo in procinto di separarci perchè non andiamo più d’accordo. Vorrei cortesemente sapere quali saranno le conseguenze economiche e di affido di ns. figlio.
    La situazione specifica è la seguente:
    – Attualmente abitiamo tutti e 3 in un immobile con regolare contratto di locazione in provincia di Milano ma ns. figlio e la madre hanno residenza anagrafica in provincia di Brescia perchè lei possiede lì un immobile di proprietà che affitta stagionalmente.
    – La mia (ex)compagna ha inoltre la sede della sua società (SRLS) all’interno dell’immobile nel quale abitiamo in provincia di Milano.
    – Per parte del tempo lavorativo, lavoro per la mia (ex)compagna (fatturo direttamente alla sua società le mie competenze con P.IVA in regime forfettario) e per un’altra parte del tempo ho un contratto a tempo determinato part-time
    – La mia (ex)compagna guadagna molto più di me (almeno più del triplo)
    – Possediamo entrambi un immobile di proprietà (il mio è attualmente locato ed il suo, come già specificato, sito in provincia di Brescia dove ha anche la residenza che viene affittato stagionalmente

    Come verrà regolamentato l’affido di ns. figlio?
    Dovrò trasferirmi in altro immobile o lo dovrà fare lei? Lei potrà trasferirsi liberamente insieme a ns. figlio in provincia di Brescia?
    Cosa ne sarà del mantenimento? Io mi ritroverò almeno momentaneamente con solo un contratto determinato part-time.. mi aspetta qualche mantenimento dato che fatturavo alla sua società e da un momento all’altro non lavorerò più per lei?
    Quali saranno i costi che dovrò sostenere?

    Resto in attesa di cortese riscontro.
    Sarei interessato anche ad approfondire attraverso una telefonata o una vs. consulenza diretta.

    Grazie
    Cordiali saluti
    Marcello

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ci sono molti quesiti che Lei propone che richiedono un approfondimento, se lo riterrà opportuno, possiamo approfondire in studio.
      In estrema sintesi, sin da ora ricordiamo che in sede giudiziale la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario del figlio (indipendentemente dal fatto che vi siano altri immobili intestati ai genitori); in ogni caso, anche il genitore più debole dal punto di vista economico
      deve partecipare al mantenimento della prole (il minimo contributo di solito ammonta ad € 300,00 oltre al rimborso in misura percentuale da concordare delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1100. Alessandra dice:

    Buongiorno,
    Se il coniuge muore e la casa dove abitavano è intestata ai suoceri, la moglie va a vivere in un altra città con i figli e un conpagno….ma non lascia le chiavi di casa ai suoceri anzi le da a qualcuno che ogni tanto va a prendersi il mobilio per venderlo….. la domanda è questa: i suoceri proprietari della casa possono sfondare la porta e cambiare serratura? Senza avvertire nessuno?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      questo forum è riservato ai clienti di Milano e Monza.
      Sembrerebbe comunque che Lei abbia abbandonato la casa coniugale con possibilità per i suocerti di rientrare in possesso dell’immobile.
      Il Suo quesito in ogni caso merita un approfondimento ulteriore che consigliamo di effettuare con un avvocato che opera dove è ubicato l’immobile.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1101. Luosa vitale dice:

    Sono divorziata da 3 anni.
    Il mio ex marito deve versarmi 4000 euro ad ottobre e 2000 a gennaio di ogni anno come da accordi divorzili.
    Considerato che ad ottobre nn mi ha versato nulla e neppure ha intenzione di farlo, vorrei sapere se devo obbligatoriamente rivolgermi ad un avvocato o posso fare una semplice raccomandata al mio ex marito?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per fare una raccomandata non serve per forza un avvocato.
      Quest’ultimo serve per l’atto di precetto ed il pignormento che potrà fare per chiedere il pagamento del dovuto.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1102. leonarda dice:

    salve io vorrei un chiarimento ,il mio ex e da 6 anni che non passa l’assegno di mantenimento per nostra figlia.
    Pero da qualche mese ha comprato una casa e la intestata alla convivente si puo impugnare l’atto ..Posso fare
    qualcosa legalmente ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si rivolga ad un avvocato a Palermo, per agire esecutivamente nei confronti del suo ex marito con precetto e pignoramento immobiliare.
      Può anche denunciare penalmente il mancato pagamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1103. Francesca dice:

    Salve,

    Siamo in fase di separazione.
    Mio marito mi ha mandato la lettera di separazione scritta dal suo avvocato un anno e mezzo fa circa e in questo periodo ho scoperto che mi sta tradendo con un’altra donna.
    Lui mi da la colpa per la separazione anche se io non ho prove dell’infedeltà datate prima della lettera inviata da lui.
    La mia domanda è se la lettera di separazione annulla l’obbligo di fedeltà e di coabitazione(lui si è preso un’altra casa e ha cambiato residenza pur rimanendo nella nostra finché saranno finiti i lavori nella nuova) dal momento in cui è stata inviata anche se ho i biglietti di viaggio risalenti prima della lettera che attestano il loro viaggiare insieme frequentemente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      laddove esista già un difensore di Sua fiducia il migliore consigliere è quest’ultimo perché conosce meglio le vicende connesse alla Vostra separazione.
      In ogni caso, l’invio della lettera con la richiesta di separarsi giustifica il successivo allontanamento dalla casa coniugale che non può, quindi, considerarsi abbandono del tetto coniugale.
      L’eventuale relazione extraconiugale ha rilevanza al fine dell’addebito se intrattenuto prima della effettiva separazione legale, ma con diversa/inferiore gravità laddove sia iniziata dopo l’invio della lettera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1104. fabio resti dice:

    io mia madre e mio fratello vogliamo vendere o affittare la casa mia sorella no,la odia augurandogli la morte
    il prezzo stimato dell’agenzia 210000 euro avevamo fatto tutto e trovato acquirente che versò anche caparra e rogitare a novembre. Mia sorella non firma perché ovviamente la sua quota è di 1/9 . per altre ragioni che non sto a spiegare l’avvocato mi ha fatto capire che lei pensa che fine faranno i soldi ricavati dalla vendita quando , spero il piu tardi possibile morirà. I soldi son suoi e per me puo spenderli come crede.
    voglio trovare una soluzione per per vendere in fretta (tutte le opzioni sono possibili).
    Ricodo che 30000 euro di retta in casa di riposo sono stati pagati iteremante da me è mia madre conto cointestato.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se Lei ha già un difensore è meglio che si rivolga a quest’ultimo per i consigli. In ogni caso, anche il Suo avvocato le avrà riferito che si può fare una causa in Tribunale definito giudizio di divisione con l’effetto che la casa verrà venduta all’asta indipendemente dalla volontà di non vendere di sua sorella.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1105. Stefania dice:

    Buon pomeriggio,
    Avrei bisogno di un vostro riscontro in merito alla mia situazione, convivo con il mio compagno da 11 anni ed abbiamo avuto una bimba che oggi ha 6 anni, abbiamo comprato la nostra casa intestata a me al 90% de al mio compagno al 10% in base alle disponibilità economiche, il mio compagno è divorziato ed ha una figlia di 26 anni, la domanda è, se mi sposo la figlia del primo matrimonio può avanzare diritti sulla nostra attuale situazione patrimoniale? Visto che io ed il mio compagno abbiamo 21 anni di differenza se ci sposiamo ho diritto alla sua pensione? Oppure spreterà alla prima moglie perché nonostante 11 anni non ci siamo ancora sposati?
    Grazie per il riscontro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se Lei si sposa con il Suo compagno, nel caso di decesso di quest’ultimo, senza un testamento, ci saranno tre eredi, Lei e le due figlie nella misura di 1/3 ciascuna. Nel caso in cui suo marito decida, invece, di fare testamento, la quota disponibile (che può riservare a chiunque) è calcolata nella misura del 25%, quindi, il residuo importo deve essere suddiviso tra i tre eredi, nella misura del 25% ciascuna.
      Per il suo secondo quesito occorre ricercare la soluzione nella giurisprudenza e sembra adatta al Suo caso la soluzione del Tribunale di Roma del 2017: “Alla seconda moglie del de cuius spetta il 75% della pensione di reversibilità anche se il matrimonio è durato molto meno del primo: 14 anni contro i 24 con la prima moglie. Questo perché a pesare è anche la lunga convivenza tra i due, culminata nelle nuove nozze ben 20 anni dopo proprio perché la donna non voleva perdere a sua volta la reversibilità del primo marito. Ad affermarlo è il tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 13642/2017, ricordando che, ai fini della determinazione delle quote di reversibilità, non rileva soltanto la durata del matrimonio ma anche la convivenza prematrimoniale. Alla seconda moglie del de cuius spetta il 75% della pensione di reversibilità anche se il matrimonio è durato molto meno del primo: 14 anni contro i 24 con la prima moglie. Questo perché a pesare è anche la lunga convivenza tra i due, culminata nelle nuove nozze ben 20 anni dopo proprio perché la donna non voleva perdere a sua volta la reversibilità del primo marito.” Sembra, quindi, affermato il principio che ai fini della determinazione delle quote di reversibilità, non rileva soltanto la durata del matrimonio ma anche la convivenza prematrimoniale.
      Siamo disponibili per ulteriori approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1106. SAU PUEYO ALEXANDRA dice:

    Buongiorno,

    sono divorziata da aprile 2017 e vivo in francia (sono francese).
    i 2 figli di 16 e 18 anni sono rimasti in Italia a Roma.
    il figlio di 16 anni dall’anno scorso non studia, rimane spesso da solo, non è seguito, sospenesioni di scuola e da poco frequenta lo stadio dove ha degli atteggiamenti fascisti.

    come posso fare per farlo venire a vivere da me (sono sua madre) affidamento condiviso.

    grazie della sua risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se il procedimento di divorzio si è svolto a Roma e se i figli vivono a Roma, meglio che Lei cerchi un avvocato a Roma.
      Noi come specificato nel forum operiamo su Milano e Monza.
      Comunque considerato che mancano due anni alla maggiore età del figlio, meglio puntare su una assistenza domiciliare minori da richiedere al Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1107. Susanna dice:

    Buongiorno,
    Vorrei sapere se esiste un obbligo di comunicare alla ex moglie, nonché madre di un figlio ancora minore, la gravidanza della nuova compagna considerato che ad oggi non vi è tra gli ex coniugi alcun dialogo dovuto ai continui dispetti della ex moglie.
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se vuole sapere se esiste una norma che preveda un simile obbligo devo rispondere di no.
      Devo, tuttavia, ricordare che se Lei ha già un figlio è doveroso, in qualità di padre diligente, che Suo figlio venga a conoscenza di tale circostanza con tutte le necessarie attenzioni.
      Quindi, non esiste un obbligo ma suggerisco di riferirlo alla Sua ex moglie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1108. Andrea dice:

    Buongiorno,
    dopo la separazione il giudice invia urgente ha stabilito €600 poi in seconda udienza ha decretato 750 adesso la moglie chiede gli arretrati da quando ha fatto domanda.
    Può richiedere gli arretrati?
    Grazie Andrea

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli effetti della domanda giudiziale, salvo diverse indicazioni del giudice, maturano dalla data del deposito del ricorso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1109. Michelle Waibl dice:

    Buongiorno,

    chiedo in nome di una persona amica, che risiede in Provincia di Milano: in fase di separazione i coniugi avevano concordato il mantenimento dei due figli e fissato l’importo di € 250 a figlio (quindi non fissato da un Giudice), oltre al pagamento da parte del padre del 50% delle spese straordinarie. Uno dei figli è disabile. Intanto i due sono anche divorziati e il mantenimento dopo 6 anni è rimasto lo stesso, a parte l’incremento Istat. Per recuperare la quota di spese straordinarie la madre è dovuta ricorrere più volte al Giudice. Ora il padre si rifiuta improvvisamente di pagare le spese mediche per il figlio minorenne invalido, perché secondo lui sono comprese nel mantenimento.
    Può la madre richiedere la revisione del mantenimento per il figlio minorenne disabile e lo può richiedere retroattivamente? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se quanto ci riferisce corrisponde a quanto previsto nel divorzio, ci sono i presupposti per proporre denuncia penale nei confronti del marito per mancato pagamento del mantenimento di un minore per di più disabile, oltre che tutelare il credito tramite atto di precetto e pignoramento. Aggiungo anche che di solito le spese mediche non sono ricomprese nell’importo fisso mensile per il mantenimento. Sarebbe comunque meglio leggere le condizioni del divorzio.
      Se la madre avanza richiesta di revisione dell’assegno per il mantenimento gli effetti della eventuale modifica decorrono dalla presentazione in giudizio della domanda di modifica dell’assegno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1110. Paolo dice:

    Buongiorno, sono da poco separato e sto cercando di capire bene cosa è ordinario e cosa no, in termini di spese.
    Mio figlio vorrebbe conseguire una certificazione ECDL (fa la prima superiore). Tale certificazione non è obbligatoria, ma come tante altre… è “caldamente” consigliata.
    Trattasi di spesa ordinaria o straordinaria?

    Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza leggere le carte è impossibile rispondere al Suo quesito.
      Di solito rientra tra le spese straordinarie.
      Ricordo che il presente forum è riservato agli utenti di Milano e Monza.
      Cordiali saluti,
      Avvv. Marco Pola

      Rispondi
  1111. Alberto dice:

    Chiedo in informazione per mia cognata.
    Ha una bambina di 5 anni avuta da un compagno non sposato, ora si sono separati da 2 anni e consensualmente da 1 anno le viene riconosciuto un mantenimento mensile da 150 euro. Lei dopo la separazione si è spostata in una casa in affitto in quanto hanno lasciato la precedente abitazione in affitto più grande e lui si è trasferito in un’altra abitazione sempre in affitto. Ovviamente lei con questo mantenimento non riesce a far fronte ne alle spese per la bambina ne all’affitto. A quanto avrebbe diritto di mantenimento e le spetterebbe una quota necessaria per l’affitto o mutuo che sia???

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato agli utenti di Milano e Monza come specificato nel sito.
      In ogni caso, 150 euro per il mantenimento del figlio mi sembrano veramente pochi. Di solito il minimo che viene riconosciuto è un importo di € 250,00 oltre al rimborso in misura percentuale delle spese mediche, scolastiche e ricreative.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1112. Roberto dice:

    Buon giorno… Sono separato da mia moglie da circa due anni. La casa di proprietà al 50% è stata affidata a lei in quanto abbiamo un figlio di 12 anni .
    ora lei si è trasferita ed è andata ad abitare con la sua compagna. ora la mia ex moglie mi chiede di pagare le spese condominiali al 50%.. è giusto questo? se si da quando dovrei pagarle? da quando ha cambiato residenza ? sempre che l’ abbia cambiata..
    grazie
    Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato agli utenti di Milano e Monza.
      In ogni caso, suggerisco di presentare istanza di modifica congiunta delle condizioni della separazione per revocare l’assegnazione della casa familiare.
      Sino a quando il provvedimento sarà valido la Sua ex potrebbe anche cambiare idea e fare ritorno a casa. Quindi, si potrebbe sostenere che l’obbligo di partecipare alle spese condominiali non è ancora in vigore perché l’immobile non è ancora nella Sua disponibilità giuridica.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1113. Monika dice:

    Salve mi chiamo Monika. Dopo 4 anni di separazione abbiamo deciso di fare il divorzio. Ho 2 bambini di 14 e 6 anni che vivono con me nella casa di mia suocera che ci e stata consentita dal giudice( comodato d’uso).
    Ora che vogliamo il divorzio l’avvocato Ci ha detto che io e bambini dopo il divorzio non possiamo più stare in questa casa senza aver contratto d’affitto. La casa è grande e il prezzo dell affitto sarebbe 400/500€ al mese. Ma chi stabilisce il prezzo? Geometra ci ha fatto questo prezzo di mercato ma poi è il avvocato o la mia ex suocera a decidere? Il mantanimento dei bambini è di 500€. Il mio stipendio 1.600€ quello di ex marito quasi 3.000€ posso in caso chiedere aiuto dalla sua parte o aumenti di mantenimento?
    Cordiali saluti
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi verrebbe la tentazione di suggerirle semplicemente di cambiare avvocato.
      Ma evolvo il pensiero: se la casa è stata assegnata gratuitamente alla madre con la separazione non vi sono ragioni giuridiche che possano giustificare, in caso di divorzio, il pagamento di un affitto ! Occorre in ogni caso confrontare la vostra situazione reddituale quando vi siete separati con quella attuale per essere sicuri al 100%.
      Rammento che in questo forum si cerca di dispensare suggerimenti gratuiti ma limitatamente agli utenti di Milano e Monza
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1114. Dodo dice:

    Buonasera, tre anni fa ho acquistato con la mia compagna una casa al 50%. Mio padre per l’acquisto ci aveva prestato una bella somma e nonostante questo la casa è stata intestata al 50%. In questi tre anni ho fatto tanti lavori di ristrutturazione comprando i materiali al 50% con la mia compagna ma lavorando all’immobile da solo. Il valore della casa è aumentato notevolmente ed ora che le cose non vanno bene Lei vuole venderla e pretende il 50% del ricavato senza riconoscere che il merito del surplus è mio. Le spetta veramente il 50% ? Possibile che ci rimetto anche tutto il lavoro investito? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è molto difficile che Lei riesca ad ottenere in una sede giudiziale il rimborso per la manodopera relativa ai lavori di ristrutturazione laddove non ci sia un riscontro contabile/fiscale di questi ultimi. Lei mi dirà ovviamente che non poteva fare fattura a sé stesso. L’unica strada, quindi, se non trova un accordo amichevole con la Sua ex compagna, è quella di fare periziare i lavori di ristrutturazione (da un consulente tecnico). Consideri, tuttavia, che in questi casi spesso ci si trova di fronte una difesa che tende a valorizzare il contributo lavorativo in casa (lavare, stirare, cucinare, fare la spesa, pulire) che in qualche caso viene fatta dalle compagne/mogli nella casa familiare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1115. Noemi dice:

    Buongiorno, io e il papà del mio bambino 2 mesi ci siamo lasciati o meglio mi ha lasciato, dicendo che vuole farsi la sua vita ma vuole dare il mantenimento del figlio, il bambino vive in casa con me e ovviamente tutti i costi della casa sono pagati tutti da me, il padre deve solo dare il mantenimento o c’è la possibilità che debba dare la metà anche per le spese della casa? Cordialità

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Noemi,
      la Legge è molto chiara: lei ha il diritto di ricevere un contributo per il mantenimento del figlio e mi permetto di precisare che lasciare una famiglia, come ha fatto il Suo ex compagno, con un bimbo in tenera età potrebbe anche essere valutato severamente da parte di un Giudice.
      Per essere più precisi dovremmo anche valutare i Vostri redditi e la Vostra situazione patrimoniale. L’obbiettivo è quello di ottenere un contributo fisso per il mantenimento di Vostro figlio, più alto possibile, con rimborso, nelle misure percentuali da determinare, anche delle spese mediche, scolastiche e ricreative oltre ad un aiuto per le spese condominiali ordinarie.
      Con una procedura giudiziale denominata regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio verrà anche deciso quando il padre potrà vedere il bambino (senza pernottamento nella casa del padre sino a quando il minore non avrà al meno di 2/3 anni).
      Se lo desidera, il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1116. Antonella dice:

    Buongiorno, vorrei un informazione, il figlio del mio compagno con cui sto da due anni , per un pretesto ( che non gli ho fatto le condoglianze per la morte della zia materna ) , e che se decide di convivere , lui perdera’ un figlio, ha riscattato il padre con una sua regola , ovvero che quando fa il weekend dal lui non vuole la mia presenza, Considerando che ad agosto sono stata in ferie dai genitori del mio compagno , dove c’era anche lui. Credo sia spinto dalla madre a tanta cattiveria , perché vorrebbe chiedere il divorzio da lei. Premetto che le ha intestato metà casa , dove ora vivono nonostante nella separazione l’avvocato decise che dovevano venderla, ma lui fini di dogare mutuo e tutt’ora paga spese condominiali e tutte le bollette , e si è fatto carico di tutte le spese extra del figlio oltre mantenimento . Io sono vedova con due figli . La situazione mi fa tanto male perché è tutto ingiusto questi capricci e il mio compagno lo asseconda. Ma fino a che età c’è l’ Obbligo del weekend , in cui il figlio la domenica non esce e lo costringe tutto il giorno a stare in casa a guardare partite , quando vorrebbe uscire con me come una coppia normale. Attendo gentilmente una sua risposta al riguardo anche tramite email . Se lei ha lo studio a Milano , lo riferirò al
    Mio compagno per una consulenza in merito al divorzio . Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      cerco di rispondere alla sue domande anche se credo sia meglio che lei trovi un accordo con il suo nuovo compagno che dovrebbe essere in grado di autoderminare le proprie azioni indipendentemente dalla volontà del figlio nato dal primo matrimonio.
      Da un punto di vista giuridico, il diritto di visita non è sicueramente un obbligo quando il figlio diventa maggiorenne. Resta invece fermo l’obbligo di mantenimento sino a quando il figlio non diventa autosufficiente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1117. Sonia dice:

    Buongiorno.
    Sposata con il mio attuale marito (stipendio medio da operaio circa euro 1400) che da oltre 14 anni versa assegno di mantenimento per la figlia ora 18enne che vive con la madre (ex convivente con casa di proprietà), quota di 350 euro, figlia che a giugno di quest’anno ha terminato gli studi ed ora è a casa ed in cerca di lavoro.
    Noi abbiamo avuto un figlio, casa di proprietà al 50%, mio marito paga il mutuo (circa 655 euro/mese), ed io tutte le altre spese quali mensa scuola materna ecc…
    mio marito potrebbe richiedere riduzione assegno di mantenimento ora che la figlia ha terminato gli studi e dovrebbe cercarsi lavoro? Essendo in separazione dei beni, con conti correnti separati, potrebbe la legge avvalersi comunque anche del mio reddito? grazie Sonia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      quando la figlia avrà trovato un lavoro, ci saranno sicuramente i presupposti per chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento. Avanzare richiesta di modifica in data anteriore mi sembra rischioso a meno che si dimostri che la figlia non si stia adopearndo diligentemente per trovare un lavoro.
      Lei non risponde per i debiti del Suo nuovo marito. Ma i creditori di suo marito potrebbero cercare di aggredire l’immobile a voi due cointestato.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1118. Matteo dice:

    Buongiorno,
    mi sono separato da mia moglie il a febbraio (la separazione davanti al giudice c’è stata il 4 giugno). Mia moglie non ha rispettato alcune clausole del contratto di separazione:
    “A tal fine, convengono reciprocamente di non iniziare nuove convivenze coinvolgendo i minori prima che sia decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.”
    Sono passati solo 6 mesi e lei è gia andata in vacanza con il suo nuovo compagno coinvolgendo i miei figli e la figlia sua…… passa già le notti a dormire a casa sua e a casa del suo compagno coinvolgendo i figli. Ho provato a dirglielo ma non mi ascoltano. Cosa Posso fare????
    Secondo aspetto……avevamo 2 gatti comprati assieme…..di razza che ce li siamo litigati poi alla fine sono rimasti a lei questo quello scritto nel contratto:
    “I due gatti della famiglia, cresciuti insieme, rimarranno entrambi alla moglie” Adesso lei li ha regalati per farmi una ripicca nonostante io gli avessi detto per i figli (visto che li avevamo presi per lei) che ero disponibile a tenerli…….Cosa posso fare???

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il procedimento che può intentare è quello previsto dall’art. 709 ter cod. proc. civ. utilizzato per sanzionare i comportamenti del (ex) coniuge in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore. Le circostanze che mi ha riferito, laddove vengano provate in giudizio, potrebbero rientrare in queste ipotesi.
      Restiamo a disposizione per approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1119. Gino dice:

    Buongiorno,
    questa la situazione
    Separato, 2 figli minorenni, casa di mia proprietà 100% assegnata alla mia ex moglie al 1 piano. Abito ora con mia madre al ( piano di sotto ).
    la mia ex moglie ha intrapreso una nuova relazione e spesso nella casa coniugale assegnatale, ospita il compagno e la figlia di lui ( piano sopra al mio )
    tra l’altro il nuovo compagno è proprietario di una casa dove vive solo con la figlia.
    le domande :
    questa situazione, alquanto inopportuna, potrebbe determinare seri problemi ai miei figli ? ( confusione di ruolo genitoriale ), e se vogliamo, anche a me che spesso incrocio i miei figli col nuovo compagno e la mia ex nel vano scale o in cortile? siccome non credo vi siano gli estremi per una revisione della separazione con revoca dell’assegnazione della casa, potrei vista la situazione oggettiva, chiedere in sede di divorzio ( iter avviato ) l’inserimento di un vincolo a non intraprendere una nuova relazione nella ex casa coniugale ?
    grazie in anticipo e saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Aldo,
      l’instaurazione da parte di Sua moglie di una nuova convivenza con un nuovo partner non fa venire meno automaticamente il diritto al godimento della casa, ma occorre sempre valutare prioritariamente gli interessi della prole.
      Tale circostanza potrebbe, invece, comportare una modifica dell’assegno di mantenimento in favore di sua moglie sempre che sia stato previsto tale dovere nella separazione.
      Per valutare eventuali pregiudizi arrecati ai figli derivanti dalla nuova convivenza occorre approfondire insieme tutte le circostanze se lo desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1120. Stella dice:

    Buongiorno sono Stella e ponevo questo quesito mia figlia lo scorso anno è andata a convivere hanno acquistato casa intestandola a lei e al compagno. Mia figlia ha anticipato le spese iniziali relative al notaio, all’intermediario e ai mobili (circa 15.000 euro) e noi l’abbiamo aiutata con un anticipo sul valore della casa (16.000 euro) (volevo precisare che il totale di queste spese sono ovviamente partite dal conto a loro cointestato che è quello aperto presso la banca dov’è stato stipulato il mutuo e dove arriva mensilmente lo stipendio del convivente mentre mia figlia ha un altro conto) e per la differenza hanno stipulato un mutuo cointestato (euro 290 mese) con me come terza intestataria (la banca ha avuto bisogno di un garante visto che mia figlia ha un contratto a tempo indeterminato a part_time e lui al momento della stipula contratto part_time a tempo determinato a oggi diventato a tempo indeterminato sempre part-time ) . Di comune accordo hanno deciso che lui, per “pareggiare” quanto da mia figlia anticipato, pagasse la rata mensile del mutuo e insieme pagano le spese di quotidiana convivenza. Ora le cose non vanno più come devono andare e dopo le solite discussioni lui le risponde se vuoi vai tu fuori casa. Riuscendo a farlo ragionare visto che fondamentalmente lui fino ad oggi per la casa ha solo pagato le rate di mutuo, possiamo proporgli solo il rimborso delle rate da lui pagate e fare la pratica per intestare casa e mutuo a mia figlia? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      qualsiasi modifica del contratto di mutuo comporta trovare un accordo non solo tra i conviventi ma anche con la Banca. Mi spiego: se i conviventi, anzi, i futuri ex convviventi, decidono che la casa resterà di proprietà solo di uno dei due non è detto che la banca sia d’accordo per fare uscire dal mutuo chi non resterà proprietario della casa. La banca in questo momento ha tre debitori, compreso, il garante. La banca non passa da tre a due debitori senza chiedere qualcosa in cambio. Di solito per trovare una accordo con la banca occorre trovare un terzo garante in grado di bilanciare l’uscita dal mutuo di uno degli ex conviventi. In questi casi spesso si cambia anche banca con surroga per cercare nuovi condizioni del mutuo. Ovviamente, anche il convivente deve essere d’accordo. Se non firma resta proprietario. Se non si trova un accordo tra i conviventi si può fare un giudizio di divisione davanti ad un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1121. Ester dice:

    Buon giorno mi sono accorta cercando alcuni documenti e trovando la sentenza di separazione che il mio ex marito mi ha dato sempre la cifra a metà di quello che mi deve da oltre 10 anni …posso richiedere gli arretrati pur non avendo in mano nessuna ricevuta? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      Lei può sicuramente agire per le differenze, invocando semplicemente il mancato pagamento. Dovrà essere poi il Suo ex a dimostrare di avere pagato l’intero.
      L’iter per il recupero prevede, nella prassi, una lettera di sollecito, un precetto e se necessario un pignoramento.
      L’unica precisazione che è necessario fare è che il credito derivante dal diritto di percepire l’assegno di mantenimento si prescrive in 5 anni quindi potrà agire solo per questo lasso termporale.
      Restiamo a disposizione. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1122. Johanna dice:

    Buon giorno, sono una donna separata legalmente del 7 di giugno la qualle giudici a lasciato a me i a miei figli la casa dove abbitavamo con mi ex marito, i anche dei mantenimento che lui doveva dare, alla fine dopo di 15 giorni di averci lasciato la casa el giudici mi sono trovata senza mettano senza luce i acqua, o chiamato al carabinieri per fare sapere tutto questo la qualle la loro risposta a stato che doveva andarmene via di quella casa ia che la mi ex suocera poteva fare tutto ciò che lei voleva, poi anche non potevamo più salire perché quella casa era con catenacci sulla porta principale a noi nessuno fino adesso ci anno aiutato, loro mi anno cacciato via con due bambini piccole, i puré el mantenimento non mi da ni per la bambina mi per le cose mediicni i scolastici, dove sono le leggi dove e che dicono che proteggono ai bambini i alle donne,
    Vorrei chieder si e possibili chiederla patria potestà de mia figlia, sinceramente sono stanca ma molto stanca mai o visto en vità mia gente così cattiva

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per valutare se ci sono i presupposti per diventare l’esclusiva affidataria e collocataria dei minori, nonchè per togliere la responsabilità gentitoriale al padre, occorre dimostrare in giudizio uno o più comportamenti pregiudizievoli di quest’ultimo nei confronti dei figli. Se vuole possiamo parlarne insieme in studio, a Milano. Diversamente le consiglio di trovare un professionista a Napoli da dove Lei ci scrive. Se ha difficoltà economiche può chiedere in Tribunale la lista dei difensori che sono disponibili ad assisterla anche tramite il gratuito patrocinio (“Avvocato a spese dello Stato”) sempre che lei abbia un reddito inferiore ad € 11.493,20 all’anno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1123. Lun32 dice:

    Buongiorno vorrei un informazione da un esperto. Se una coppia non sposata decide di comprare casa ma il compagno si intesta la casa e il mutuo da pagare. Nel caso in cui la relazione va male e nel corso degli anni si è fatto un figlio. Ci sono diritti per le donne che non sono sposate ma hanno figli, convivono, hanno la residenza nella casa comprata anni precedentemente e anche lo stato di famiglia insieme. Oppure la donna non ha diritti e deve andare via dalla casa? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come precisato, in questo Forum, sono invitati gli utenti di Milano (e provincia) nonchè Monza per il semplice fatto che non potremmo prestare assistenza al di fuori di questi ambiti territoriali. In ogni caso, considerato che il quesito è sicuramente pertinente con l’oggetto del Forum, Le confermiamo che il genitore collocatario dei figli, anche in assenza di relazione coniugale, ha diritto di pretendere ed ottenere l’assegnazione della casa familiare. Il procedimento giudiziario teso ad ottenere l’assegnazione della casa familiare è la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1124. Alessandra dice:

    Buonasera, sono sposata da un anno in separazione di beni con un uomo che ha due figli da un precedente matrimonio ad oggi divorziato da 2 anni.
    Abbiamo comprato casa , mutuo al 50% che pago io dal mio conto e casa intestata a me … la sua ex moglie e i suoi figli possono rivalersi su di me per mantenimento e casa ?
    Lui attualmente ha chiesto di rivalutare il compenso perché per situazione lavorativa cambiata non riesce più a garantire i 1000 € al mese che ha sempre versato …
    Tutto ciò potrebbe ricadere su di me ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      il Suo patrimonio (la casa intestata a Lei) ed il suo reddito, non possono essere aggrediti dall’ex moglie di Suo marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1125. Lorena dice:

    Buongiorno,
    non so come uscire da questa situazione avrei bisogno di un consiglio.
    Convivo da 20 anni con il padre di mio figlio che oggi ha 18 anni. Siamo conviventi. L’appartamento é di proprietà del papà di mio figlio.
    Purtroppo viviamo separati sotto lo stesso tetto da anni da quando ns figlio era minorenne. Io lavoro e lui ha un’attività commerciale.
    Ho un appartamentino a 25km da Milano in un paese dove ci sono pochi servizi acquistato 25 anni fa aiutata dai miei genitori senza il quale non avrei potuto permettermelo.
    Ora dovremmo prendere una decisione definitiva: come potremmo procedere per rendere la situazione più vivibile? Lui non ha mai avuto intenzione di uscire e considerare un affitto (dice che costa troppo a Milano) ed io men che meno. Non so come uscirne considerando che vorrei poter stare accanto a mio figlio pur essendo maggiorenne. Può cortesemente darmi un consiglio? Nel caso potrei fornire altre informazioni se dovessero servire. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in virtù della convivenza e della esistenza di un figlio, c’è la possibilità di agire in giudizio e chiedere un aiuto per il mantenimento di Suo figlio e per l’assegnazione della casa familiare ma, si badi bene, tale richiesta potrà essere accolta e maturare i propri effetti soltanto sino a quando suo figlio non avrà raggiunto l’autosufficienza economica.
      Se Lei ha un reddito annuo al di sotto di € 11.493,00, possiamo assisterla per il tramite del gratuito patrocinio.
      Restiamo a Sua disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1126. Lulù dice:

    Salve, sono sposata da più di 10 anni, ma dal 2011 non ho più rapporti con mio marito.
    Abbiamo 2 figli e vivo nell’appartamento dove lui viene a va quando vuole.
    Ho chiesto la separazione ma lui non ha intenzione.
    Mi sono decisa a cercarmi una nuova abitazione x me e i bambini, ma mi hanno minacciato di denunciarmi per abbandono del tetto coniugale e per sequestro di minori.
    Non so come fare.
    La situazione è invivibile e lui cambia umore in pochi attimi, sempre più spesso.
    Ho bisogno di un aiuto e consiglio legale per tutelare me e i bambini.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buogiorno,
      prestiamo assistenza legale anche a Busto Arsizio ma dipende da Lei.
      Noi abbiamo lo studio a Milano.
      In ogni caso, Lei non deve lasciare l’abitazione coniugale. Nella maggiore parte dei casi – quando nella coppia il soggetto più debole economicamente è la moglie -, è il padre che deve abbandonare la casa familiare continuando a contribuire ai bisogni della famiglia.
      Altro, ovvio, suggerimento: non tolleri alcun genere di violenza (fisica o psicologica) denunciando suo marito senza remore quando diventa violento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1127. Anna Lambo dice:

    Ho due figli del precedente matrimonio adesso sono divorziata e vorrei sposarmi con il mio attuale compagno dalla quale e nato un bambino. Vorremmo sposarci con separazione dei beni perché in passato io e il mio primo marito abbiamo avuto problemi relativi alla casa comprata. Mi sorge un dubbio se mi sposo con separazione dei beni se il mio attuale compagno dovesse venire a mancare la casa che e di sua proprietà passerebbe al 50/: a lui e l’altro 50 a me non c’è rischio che prendano questo 50 percento così da creare problemi al bambino

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di decesso del suo attuale secondo marito, in assenza di testamento, ed in presenza di un figlio nato dalla nuova relazione coniugale, gli eredi sarete Lei ed il terzo figlio (quello nato dalla nuova relazione coniugale) nella misura del 50% ciascuno. Sempre che anche il suo nuovo marito non abbia altri figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1128. Antonella dice:

    Buonasera , il mio compagno è separato da 10 anni , e vorrebbe chiedere il divorzio . Premetto che ha lasciato la casa coniugale acquistata da lui , ma intestata metà alla sua ex , a lei e al figlio che ha 20 anni . Ha sempre provveduto a pagare bollette , spese condominiali , che non erano stabilite nella separazione , nonché al mantenimento del figlio e a provvedere a prendersi carico anche alla metà delle spese toccanti anche alla ex moglie riguardanti spese extra del ragazzo. Da due anni il mio compagno ha deciso di rifarsi una vita , ma la ex ha già detto che non vuole dargli il divorzio ed il figlio pretende ancora di fare i weekend di fine settimana , ricattandolo che non deve esserci la mia presenza e che se deciderà di convivere o prendersi una nuova casa con me , lui gli gira le spalle. Vorrei sapere se un no di un divorzio può ostacolare dopo tanti anni di ottenerlo e se i weekend stabiliti quando il ragazzo era bambino , ora decade l’obbligo ormai maggiorenne . Ovvero se la frequentazione diventa libera e non come impedimento al padre di passare un fine settimana si e uno no senza la mia presenza. Può fare questi ricatti ? Premetto che ho due figli anch’io , sono vedova e ho una casa mia, e penso abbiamo entrambi il diritto di riprovare a quasi 50 anni di avere un’altra possibilità per essere felici , nel rispetto di tutti , cosa che stiamo facendo. Questa situazione mi rattrista perché questo ragazzo è viziato , arrogante , irrispettoso, cinico e opportunista. Mi può dare un consiglio? Grazie infinite

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il divorzio non deve essere concesso. Nel senso che si agisce in giudizio ed il giudizio provvede sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se uno dei coniugi non lo vuole “concedere”. Per il figlio, sino a quando non avrà raggiunto l’autosufficienza economica, il padre è tenuto al mantenimento.
      Per il diritto di visita, siamo in presenza di due persona (il padre ed il figlio) maggiorenni, quindi, un Giudice può fare poco o niente sul punto. Dipende tutto dalla volontà di padre e figlio.
      Se il Suo compagno avrà bisogno della nostra assistenza restiamo a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1129. Bertini Fabrizio dice:

    Buonasera, avendo in comunione dei beni una casa con usufruttuario, mia moglie è disoccupata ma lavora in nero, in più ha avuto in eredità alla morte dei genitori 150mila euro,
    In caso di divorzio devo pagare il mantenimento?
    Percepisco uno stipendio di 1500euro al mese.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di divorzio, alla luce dei recenti orientamenti della cassazione, il mantenimento del coniuge più debole a livello economico è dovuto considerando non la solo il reddito di quest’ultimo ma anche la mera possibilità di guadagnarlo; poi occorre considerare la durata del matrimonio, le intese economiche dei coniugi durante il matrimonio, il patrimonio di ciascun coniuge, l’assegnazione (o meno) della casa familiare. Si tratta del cosiddetto criterio perequativo. Posso anche aggiungere che non si considera più il tenore di vita durante il matrimonio. Nel suo caso, laddove si riuscisse a fare emergere il lavoro in nero in sede di divorzio. Mi permetto inoltre di precisare che in caso di separazione i criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento (ma non è il Suo caso considerato che lei ha citato solo il divorzio) sono in parte diversi e, in estrema sintesi, più generosi, nei confronti del coniuge più debole.
      A Vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, salutiamo cordialmente.
      Avv. Marco Pola (02.72022469).

      Rispondi
  1130. Elisa dice:

    Buongiorno,
    Avrei bisogno di lucidazioni.
    Convivo con il mio compagno dal quale aspetto una bambina. Lui ha già una bambina da una precedente relazione e con questa donna risulta essere ancora sposato perchè lei non gli concede il divorzio. Siccome la moglie non gli permette di vedere la bambina, lui non le paga gli alimenti.
    Quando nascerà la mia bambina, quali rischi posso correre? La moglie può rivalersi su me o sulla mia bambina?
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Elisa,
      mi permetto di precisare che la frase “Lei non gli concede il divorzio” è una frase senza senso giuridico, per la semplice ragione che il divorzio non presuppone l’accordo dei coniugi e che il divorzio viene in ogni caso concesso dal Giudice anche se uno dei coniugi non vuole divorziare. Il padre se vuole vedere la figlia, può rivolgersi ad un Giudice. Ed è strano che non lo abbia ancora fatto a mio modo di vedere.
      Per il resto, Lei non corre rischi, sempre che il Suo compagno sia una brava persona e provveda senza mai tirarsi indietro al mantenimento di Sua figlia.
      A presto,
      Marco Pola
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1131. Jose Rodríguez dice:

    Anni fa ho avuto una relazione con una donna che è ancora sposata con qualcun altro. Abbiamo avuto una figlia, ci siamo separati e lei mi sta accusando di andarmene di casa. Puoi farlo? Non l’ho mai sposata perché è sposata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      questo forum è riservato ad utenti delle province di Milano e Monza. Ciò premesso, la filiazione comporta obblighi di mantenimento in favore del genitore più devole economicamente.
      Se Lei rispetta quest’obbligo di legge, può anche decidere di interrompere la relazione affettiva e trasferirsi altrove. L’importante, lo ribadiamo è assicurare al figlio la figura paterna non solo a livello economico. Per meglio apparire davanti ad un eventuale GIudice, sarebbe meglio iniziare la procedura (ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio), prima del suo trasferimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1132. cesare dice:

    salve volevo chiedere se mi potete aiutare io sono rimasto senza figlia per decesso e ho saputo che suo marito visto che era sposata dalla vecchia casa dove abitavano e dove lui non abita a dato i mobili hai genitori della sua nuova compagna (non sono sposati ma aspettano un figlio ) ancora prima di fare le divisioni senza consultarci ne senza esserci testamento puo fare una cosa cosi senza farlo sapere a noi eredi ho anche un figlio e mia moglie non ce il bene mobileo immobile (spero si chiami cosi quello che si separa le cose tipo esempio armadio letto ecc per capirci ) grazie se mi potete aiutare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Cesare,
      se sua figlia è deceduta senza lasciare testamento direi che gli unici eredi sono il marito ed eventuali figli della coppia. In assenza di figli eredita tutto il marito. Gli ascendenti (lei, cioè il padre) non hanno diritti successori.
      Mi spiace per la sintesi e spero di avere ben compreso il quesito sottoposto alla nostra attenzione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1133. Alessandra dice:

    Buongiorno, vorrei sottoporre questo caso alla vostra gentile attenzione. Mio fratello si è separato dalla sua compagna dalla quale ha avuto in figlio che adesso ha otto anni Entrambi vivevano ad Urbino e lei risultava titolare di un alloggio popolare. La mia ex cognata ha intrapreso le vie giudiziarie per spostare la sua residenza insieme al figlio nel 2017 e trasferirsi in casa del nuovo compagno a Trento adducendo ai fini di una benevola accoglienza l’apertura in loco di una nuova attività lavorativa (centro estetico). Mio nipote ha avuto un forte disagio relativo all’abituarsi alla nuova vita a Trento dovuta al cambio di scuola e alla mancanza di affetti (a Urbino oltre il padre ci sono i nonni paterni) visto che l’unica figura di riferimento è la madre. Al momento mio nipote sembra essere più tranquillo nonostante desideri stare ad Urbino con il padre. Mio fratello vorrebbe rivedere le spese di mantenimento del minore dal momento che una volta al mese si reca a Trento sostenendo oltre il viaggio le spese di vitto e alloggio che la mia ex cognata non sopporta in quanto ospitata ad Urbino. Inoltre, sarebbe possibile rivolgersi presso il Tribunale di Urbino ai fini di una revisione della sentenza in quanto la motivazione del provvedimento di trasferimento è venuta meno visto che il centro estetico è stato chiuso definitivamente dopo solo 10 mesi di attività e attualmente la mia ex cognata risulta disoccupata? Non si sono mai spostati.
    Grazie per la vostra attenzione.
    Alessandra

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il trasferimento della madre a Trento giustifica, a nostro avviso, una revisione dell’assegno di mantenimento.
      Per il resto, la nuova collocazione abitativa del minore dovrebbe essersi consolidata a Trento nonostante il fallimento del centro estetico.
      Una analisi più approfondita potrà essere predisposta solo alla luce della lettura dei provvedimenti giudiziari che regolano la separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1134. Mattia dice:

    Buongiorno, purtroppo mi trovo in una situazione dove non vado più d’accordo con la mia compagna (convivente) con la quale ho un figlio di anni 2, purtroppo non andando più d’accordo non riusciamo a trovare un accordo per chi deve lasciare la casa in affitto in cui conviviamo (la quale l’affitto e intestato a me) e chi tiene il bambino.
    Io lavoro come barman ma purtroppo nessun contratto di collaborazione in quanto faccio parte di una società dove risulto Consigliere, il contributo associativo che percepisco e di 300€ settimanali, la mia compagna ha appena iniziato a lavorare da circa 2 settimane come cameriera con un contratto part time con retribuzione di €500. Vi chiedo come cosa fare e come potrebbe finire. Una cosa è sicura io voglio tenere mio figlio con me, Anche perché la mia compagna e straniera non e cittadina italiana ma rumena e la mia paura è che possa portare via il bambino e non vederlo più.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Caro Mattia,
      in Italia, la Legge privilegia la madre con riferimento alla collocazione abitativa del minore. Nel senso che un Giudice potrebbe assegnare la casa familiare alla madre (anche se in affitto) con onere a carico del padre di contribuire al pagamento del canone di locazione e del mantenimento del figlio.
      Fatte queste precisazioni, il nostro suggerimento è quello di trovare una intesa amichevole con la Sua convivente.
      E’ possibile presentare un ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio che ha la stessa valenza di una sentenza.
      Se lo desidera possiamo prestarle assistenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1135. rita dice:

    Salve, sono divorziata, e residente nella casa come genitore collocatario.La casa è stata acquistata dopo il matrimonio in regime di separazione dei beni, dal mio ex con ,mutuo intestato a lui, ma con addebito sul c/c cointestato.
    Ora il mio quesito:
    se la casa era e sarebbe stata esclusivamente di proprieta’ sua, ma l’addebito del mutuo contratto per l’acquisto era sul conto corrente COINTESTATO, dove peraltro c’era l’accredito del mio stipendio (esclusiva entrata familiare per alcuni periodi), puo’ essere ora richesto il rimborso di quelle somme prelevate per arricchimento esclusivo suo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Rita,
      per rispondere al Suo quesito occorre ricostruire le volontà dei coniugi con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie.
      In linea teorica, si potrebbe sostenere che queste ultime prevedevano una intestazione fittiza della abitazione familiare solo ad uno dei coniugi, dimostrando la simulazione con il pagamento effettivo della rata del mutuo da parte di entrambi i coniugi. Consideri, tuttavia, che da quanto Lei ci ha riferito non sembra essere stata proposta questa domanda in sede di separazione e divorzio, circostanza che rende la Sua domanda molto probabilmente tardiva. Per una disamina più attenta occorre leggere i provvedimenti aventi ad oggetto la separazione ed il divorzio.
      Restiamo a Sua disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (0272022469)

      Rispondi
  1136. sandro dice:

    Buongiorno, sono separato dal 2013 ed ho una figlia di 19 anni ed una di 14 anni che vivono con la madre e per le quali verso un mantenimento. Da precisare che da sei mesi vivo all’estero per lavoro e rientrerò definitivamente tra 2 anni e mezzo. La figlia maggiorenne ha espresso la volontà di andare via di casa per incompatibilità con la madre. Gradirei sapere se può farlo e se io posso versare il mantenimento direttamente a lei visto che le servirà per pagare una stanza e per il suo sostentamento. La stessa frequenta un corso da estetista e la retta è a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Se la figlia andasse via la madre è tenuta a contribuire al pagamento della retta scolastica?
    Nell’attesa di una gradita risposta porgo distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per fare le cose fatte per bene dovrebbe avanzare una istanza di modifica delle condizioni della separazione.
      Ma in questo caso direi anche che sua figlia, maggiorenne, può fare quello che vuole. Quest’ultima può decidere in autonomia dove abitare ed il fatto che non stia più sotto lo stesso tetto con la madre può giustificare il mancato pagamento da parte Sua in favore della stessa dell’assegno di mantenimento per la figlia. I genitori sono obbligati a mantenere i figli sino a quando non diventano autosufficienti ed a patto che si stiano attivando per diventarlo. Ho riassunto forse in modo troppo semplicistica una variegata giurisprudenza sul punto.
      Ribadisco, infine, che sarebbe opportuno, ma non indispensabile, formalizzare quanto sopra con una modifica delle condizioni di separaione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1137. loredana rocchio dice:

    Mio figlio, separato consensualmente e padre di due gemelli di 7 anni. L’affidamento dei bimbi è al 50% con la mamma, con una turnazione giornaliera che comporta la gestione dei minori per 15 giorni al mese ciascuno. Entrambi i genitori hanno un reddito medio – alto (circa 50.000 euro /anno pro-capite). Chiedo se, nella situazione descritta, mio figlio è comunque tenuto a versare l’assegno di mantenimento dal momento che già sostiene al pari della mamma i costi dovuti per l’alimentazione, le utenze di casa, ecc. al netto del fatto che le spese per abbigliamento, scuola, mensa scolastica, attività sportive ecc. sono già ripartite al 50%. Infine chiedo ancora: dal momento che mio figlio ha lasciato l’abitazione di proprietà alla ex moglie e ai figli e paga l’affitto dell’appartamento in cui si è trasferito, ha diritto ad una riduzione della percentuale di contributo (oggi al 50%) del mutuo ancora acceso? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      ci sarebbero ipoteticamente i presupposti per presentare una istanza di modifica, ma oltre alle circostanze in fatto che Lei ha correttamente citato nella sua domanda, dobbiamo approfondire le ragioni che hanno indotto Suo figlio a firmare una CONSENSUALE. Non ha deciso un Giudice i contributi economici a carico dei genitori ma questi ultimi sono stati frutto di una intesa dei genitori di suo figlio e la moglie di quest’ultimo. Ed è quest’ultima circostanza che potrebbe complicare l’accoglimento di una istanza per la modifica delle condizioni della separazione. Comunque, meglio leggere le carte ed eventualmente discuterne in studio con il diretto interessato, se ne sentite la necessità.
      Il primo incontro è gratuito !
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1138. marco dice:

    Buongiorno,
    convivo con una donna da 7 anni presso un abitazione intestata ad entrambi e con il pagamento del mutuo condiviso.abbiamo due bambini di 6 anni uno e l ‘altro di 5 mesi.
    vorrei sapere nel caso doi separazione quali sono i diritti e doveri dei bambini,conviventi ed obblighi da rispettare nel caso.la casa resterebbe a qualcuno?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Lele,
      laddove intendiate cessare la convivenza sarebbe opportuno trovare una intesa amichevole con la Sua compagna, tenendo in considerazione che se rimettete la decisione ad un Giudice, nella maggiore parte dei casi, la casa familiare viene assegnata alla madre con collocamento dei figli presso quest’ultima. Al padre viene garantito un ampio diritto di visita dei figli. Esaminando le situazioni reddituali dei conviventi potremmo anche valutare l’entità dell’assegno di mantenimento per i figli da parte del padre che dovrà però tenere conto del fatto che quest’ultimo deve uscire di casa, deve pagare un mutuo per una casa in cui non sarà più per lui disponibile sino a quando i figli non diventeranno autosufficienti e deve pagarsi un affitto.
      Se lo desidera approfondiamo in studio (il primo incontro è gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola /(02.72022469)

      Rispondi
  1139. angel dice:

    buonasara,
    sono separata dal mio convivente da 4 anni, il giudice ha stabilito l assegnazione della casa a me e a nostra figlia minore di 7 anni ( casa intestata solo a lui, lui continua a pagare il mutuo di 600,00 piu 200,00 al mese per la figlia. da un anno ha cambiato lavoro e lavora a tempo indeterminato percepisce 1300,00 e vive col la madre.
    ora dice che non ce la fa a pagare tutte le spese e vuole vendere la casa può?
    la ringrazio per la l aiuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Roberta,
      il Suo ex compagno non può vendere la casa o, più precisamente, anche se prendesse questa iniziativa il Suo diritto di vivere in quella casa sino alla autosufficienza economica di Sua figlia verrebbe in un certo senso “ereditato” dal nuovo acquirente.
      In ogni caso, riferisca al Suo che se è convinto di essere nel giusto chieda aiuto ad un Giudice per modificare le condizioni che regolano la cessazione della convivenza per verificare se fa sul serio.
      Noi restiamo a disposizione per qualsivoglia approfondimento se lo riterrà opportuno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1140. Lucia dice:

    Buongiorno,
    vorrei separarmi dal mio compagno e vorrei sapere se ha diritto a pretendere dei soldi su spese che ha fatto durante la convivenza. In breve:
    la casa l’ho acquistata io al 100% e con i miei soldi. Il mutuo lo pago io. Lui utilizza il garage di casa mia per custodire la sua macchina. Grazie al fato che vive da me, percepisce i soldi di casa sua, che ha dato in affitto. Dividiamo solo le spese vive: luce, gas, cibo…. Inizialmente ha acquistato dei mobili e ha fatto fare qualche lavoro per la casa, ma ritengo, a conti fatti, che sia stato tutto ampiamente compensato dai soldi che ha percepito con l’affitto e dall’uso esclusivo del garage. Mi può dire se sono fondate le sue pretese? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Sonia,
      le pretese del Suo compagno non sembrano fondate.
      A nostro avviso, con congruo preavviso (da documentare, con raccomandata a.r.), lo può invitare ad allontanarsi da casa e liberare il box.
      Se non libera l’immobile spontaneamente può rivolgersi ad un Giudice. Non credo invece che potremo assisterla: il nostro studio è a Milano e di solito, tra l’altro, non rispondiamo a richieste che arrivano da fuori distretto. Abbiamo fatto una eccezione per Lei.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1141. Arturo dice:

    Salve,
    Ho comprato casa al 50% con la mia compagna e poi mi sono separato, ho messo l’anticipo io in contanti. Al momento della separazione, io sono stato cacciato dall’abitazione e mi sono dovuto trovare un affitto, lei ha cambiato la serratura e mi impedisce tutt’ora l’accesso a casa. Io dopo il cambio serratura ho anche smesso di pagare il mutuo, mi chiedo, ho diritto a riavere indietro i miei soldi messi in contati se lei decide di tenersi casa? Il mio mancato pagamento del mutuo si pareggia con il mancato utilizzo della mia parte a 50%? Ulteriore domanda, se lei non disponesse della cifra da rimborsarmi, come faccio a riavere i soldi e soprattutto ad uscire dal mutuo così da non essere perseguibile in caso di mancati pagamenti? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima considerazione con riferimento ai Suoi quesiti: se non avete figli e la casa risulta intestata ad entrambi, la Sua compagna non aveva il diritto di cacciarla di casa.
      Seconda considerazione: se non avete figli e la casa risulta intestata ad entrambi, Lei ha facoltà di chiedere la vendita della casa tramite un giudizio di divisione.
      Nei confronti della banca, fate attenzione, perchè il mancato pagamento delle rate, come sapete comporta il rischio che la casa venga venduta all’asta per iniziativa della banca.
      Di solito, in queste situazioni, si cerca un dialogo con l’ex convivente anche tramite legali al fine di trovare un componimento amichevole per evitare il confronto giudiziale.
      Restiamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1142. Manuela dice:

    Buongiorno,
    sono in fase di separazione da mio marito e non ci troviamo d’accordo sull’affidamento della nostra bambina di 4 anni.
    Lui vorrebbe un affidamento condiviso nella casa coniugale, pretendendo che io nei suoi giorni di visita alla bambina mi trovi un altro alloggio, così come lui dovrebbe fare uscendo di casa; anche perchè lui vorrebbe prendere un appartamento nel paese di sua madre (a 50km da casa nostra) e non vorrebbe sradicare la piccola dai suoi luoghi.
    Io non sono d’accordo, primo perchè non ho i mezzi per pagarmi un secondo appartamento, e secondo perchè se un domani dovessi rifarmi una vita vedo impossibile mantenere questa modalità in cui i genitori a turno escono di casa.
    Secondo me sarebbe più ragionevole che mio marito acquistasse un appartamento vicino a noi in modo che possa vedere la bimba liberamente (anche nella casa coniugale), restando anche a cena se lo gradisce – e in tal caso sarei disposta a cenare altrove – ma portandola a casa sua nelle sue sere di competenza, in modo che io non debba trovarmi un alloggio per la notte.
    Lui sostiene che io potrei andare a dormire sul divano dai miei genitori o a casa della mia nonna novantenne, che ha una camera libera.
    Vi chiedo se una sua tale richiesta è lecita e se in caso di una mia futura convivenza posso stare tranquilla che la bambina tornerà a vivere con me, con visite e soggiorni dal padre, ovviamente, ma senza più alternanza nella casa coniugale.
    Mio marito minaccia che in caso di un mio futuro rifarmi una vita chiederebbe l’affidamento esclusivo.
    Grazie per l’attenzione e buona giornata.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se non è ancora assistita da un legale siamo a Sua disposizione per fornirle tutte le informazioni che desidera.
      Il primo incontro in studio è gratuito ! Noi siamo a Milano, in centro, in Via Larga n. 16.
      Sin da ora, tuttavia, voglio precisare che l’alternanza dei genitori nella casa coniugale può essere decisa solo di comune accordo tra i coniugi. Un Giudice, invece, come di consueto, assegnerà la casa coniugale ad un solo genitore presso il quale collocherà il minore (di solito la madre) ed il diritto di visita dell’altro genitore dovrà essere esercitato al di fuori della casa coniugale.
      Restiamo a Sua disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1143. Lorenza Brambilla dice:

    Mio fratello, 39 anni, risiede da sempre con i miei genitori. Lavora con un regolare contratto a tempo indeterminato ormai da vent’anni e NON ha mai contribuito in casa alle spese familiari (neanche una tantum).
    Io mi sono sposata nel 2003 (15 anni fa) ho un figlio di tredici anni e dal 2016 sono vedova. Ora nel 2012 ho acquistato casa e i miei genitori hanno contribuito all’anticipo dell’acquisto dell’immobile con circa cinquantamila euro e il resto sto pagando mensilmente il mutuo.
    La mia domanda è la seguente: spetta comunque a mio fratello la sua parte? Cioè anche a lui sarebbero dovuti questi cinquantamila euro, nonostante in tutti questi anni non abbia mai contribuito alle spese di casa e non abbia mai dato niente per il suo mantenimento?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      davanti ad un Giudice si potrebbe supporre una compensazione (parziale ?) tra il mantenimento ricevuto (vitto ed alloggio) da parte dei genitori con la donazione che Lei ha ricevuto.
      Dico davanti ad un Giudice perché sino a quando i suoi genitori saranno in vita compete a questi ultimi decidere il da farsi. Dopo il loro decesso invece si potrà cercare di ricostruire analiticamente le donazioni ed i benefici che avete ricevuto (lei e Suo fratello) durante la vita dei vostri genitori per verificare eventuali pregiudizi dei vostri diritti successori ed eventualmente pretendere anche in sede giudiziale ristoro del danno subito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1144. Giovanni Baracchi dice:

    Buongiorno, ho convissuto per 15 anni con la mia ex convivente, ci siamo lasciati da poco. Premetto che lei ha una figlia di 15 anni, non mia ma nata da precedente relazione e che ho accolto e cresciuto come se fosse mia ma che non ho mai riconosciuto legalmente come tale.

    Conviviamo ma senza alcuna regolamentazione, no matrimonio, no convivenza di fatto, quindi tecnicamente per la legge ora siamo due estranei con la figlia di lei in casa.

    Con lei però c.a. 3 anni fa ho stipulato un mutuo per acquisto di una casa, con proprietà dell’immobile suddiviso a 70% (mio) e 30% (suo) con aggiunta di scrittura notarile dove lei afferma di essere d’accordo ad una eventuale vendita se la coppia dovesse sciogliersi.

    Ora la coppia si è sciolta e ovviamente lei non vuole vendere l’immobile, pretendendo che io lasci l’abitazione, paghi ancora il mutuo e una cifra simbolica di “alimenti” perchè la figlia è minorenne e perchè lei, sola non può mantenere la stessa qualità della vita di quando stava con me.

    Ovviamente non pagherò nulla relativo ad alimenti, perchè per la legge siamo 2 estranei, ma mi preoccupano 2 cose, il fatto che non assolva alcun obbligo di vendita dell’immobile come concordato da una scrittura privata fatta da un notaio, che usi la figlia come assicurazione per occupare l’immobile e cacciarmi dall’abitazione.

    La mia domanda è se ho possibilità di far valere la scrittura privata, quindi far vendere l’immobile di cui ho il 70% di proprietà.

    Grazie per la risposta

    Giovanni

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il nostro suggerimento è quello di trovare un componimento amichevole con la Sua ex convivente.
      Riteniamo, infatti, che la durata della convivenza, sia con riferimento all’assegno di mantenimento per la figlia (anche se non è Sua figlia), sia con riferimento all’assegnazione della casa familiare, avrà un peso rilevante nel procedimento giudiziale che potrà essere intentato dalla Sua ex compagna.
      Siamo comunque disponibili, se Lei lo ritiene oppportuno, a visionare l’atto notarile/scrittura privata con le intese da Lei riferite.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1145. Alessio dice:

    Buonasera,

    Siamo sposati con un regime di separazione dei beni, con due figli a carico.
    Siamo in fase di acquisto e intestazione della prima casa;
    I coniugi contribuiscono non equamente al reddito familiare e il mutuo sara’ a carico di un solo coniuge (padre) in quanto ha la maggiore entrata.
    Láltro coniuge (madre) contribuisce in maniera molto minore, quasi marginale, alle spese familiari.
    La mia domanda e’: puo’ láltro coniuge esigere di intestare in fase di acquisto il 50% della proprieta’ della casa a suo nome? Questo perche’, láltro coniuge non ha la stessa partecipazione finanziaria al mutuo per lácquisto della casa. E’legittima questa richiesta oppure no?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro,
      ci sta scrivendo da Parigi ? Noi abbiamo lo studio legale a Milano !
      In ogni caso, direi che l’intestazione della casa ed i criteri di ripartizione del mutuo dovrebbero essere ispirati (a livello matematico) dall’effettivo contributo economico di ciascun coniuge per l’acquisto della casa. Soprattutto perché siete in regime di separazione dei beni.
      Poi ovviamente d’intesa fra di Voi potete decidere diversamente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1146. Andrea dice:

    Buongiorno, circa una settimana fa, dopo un acceso diverbio con la mia compagna dove io ho alzato molto la voce e sbattuto qualche rivista a terra e nulla di più, lei il giorno dopo, senza preavviso, ha preso nostra figlia e si è allontanata da casa andandomi a denunciare ai carabinieri (che dopo una settimana non mi hanno ancora mandato a chiamare).
    In una settimana mi ha fatto vedere pochissimo nostra figlia e solo in presenza dei suoi parenti (zio e zia, sorella separata e nuovo compagno della suddetta) i quali mi hanno addirittura nel primo incontro separato fisicamente da mia figlia minacciato e pedinato per tutto il tempo che ho passato con lei e la mia compagna.
    Io per ora non sto facendo nulla ed ho ingoiato il rospo. Per curare gli attacchi di ira di cui soffro da bambino (sporadici ma piuttosto forti senza mai conseguenze fisiche o minacce per nessuno) ho deciso finalmente di intraprendere un percorso terapeutico da uno psicologo che mi segue due volte alla settimana anche per dimostrarle la mia buona volontà di curarmi visto che l’autocontrollo funziona per un po’ ma poi sotto stress il rischio di esagerare con il volume della voce aumenta.
    Ora sono disperato perchè vorrei ricucire il rapporto con la mia compagna che amo ancora, siamo insieme da 17 anni e conviviamo da 11, tutti i nostri amici sono dispiaciuti e tifano per noi. Lei a tratti sembra dare qualche possibilità e a tratti sembra confusa. Io le ho detto che lascio casa subito purchè lei e la bambina (3 anni e mezzo) tornino qui ma per ora non ne vuole sapere; dice che lo farà ma non subito. Dal giorno stesso parlava già di documenti per la separazione pronti ecc ecc le ho detto di farmeli vedere che li avrei anche firmati se tornava a casa con la figlia (sempre fermo il fatto che mi sarei allontanato io) ma nulla. Ho paura che qualcuno la stia consigliando per il peggio, non è da lei ma sembra quasi una tattica, non so cosa fare, la assecondo sperando che con il tempo si riprenda e ragioni più lucidamente.
    Non so cosa pensare, vi sembra normale tutto questo? Secondo voi dovrei tutelarmi in qualche modo? Non sono una persona assolutamente pericolosa per nessuno, non ho mai aggredito nessuno e sono una persona stimata e rispettata da tutti. Mi sembra di essere precipitato in un incubo e non so se aspettare fa bene.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che abbia fatto bene ad intraprendere un percorso di assistenza psicologica. Lo faccia sapere alla Sua convivente. Ci sembra evidente che il motivo dell’allontamento sia riconducibili ai suoi scatti di ira che Lei stesso ci ha riferito. In questo caso l’allontamento sembra giustificato; intendo in mero diritto.
      La cessazione di una convivenza con figli può essere oggetto di un Ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio con il quale si chiede la quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del minore e il diritto di visita del figlio (da parte del genitore non collocatario del minore. Il percorso giudiziario si può intraprendere anche per sottoporre al Giudice un accordo tra gli ex conviventi aventi ad oggetto i tre punti sopra richiamati.
      Faccia comprendere alla Sua compagna che l’ama ancora senza tuttavia pressarla troppo e lasciandole del tempo per riflettere.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1147. Andrea dice:

    Salve. Ho una carissima amica in difficoltà e non sa proprio come uscire da una brutta situazione. È donna separata con figlia minorenne che spesso necessita di cure costose all’ospedale Gaslini di Genova. Praticamente il suo ex marito si è trasferito all’estero (Svizzera) con la sua nuova compagna e non gli passa più nulla… Lei abita nella casa coniugale di cui lei non è proprietaria e le spese condominiali sono insostenibili. Lei lavora ma non riesce più a sostenere tutte le spese, io talvolta gli do qualcosa ma anche io non ho una buona situazione economica. Volevo chiedere: non so se c’è la possibilità di ottenere qualcosa dal suo ex tramite vie legali… Ma con una certa sicurezza perché non può permettersi di spendere denaro inutilmente. Grazie cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Sua amica, mi auguro, sarà in possesso di un provvedimento giudiziario che regola la separazione. Se quest’ultimo esiste, trattasi di titolo esecutivo che con gli opportuni accorgimenti può essere fatto valere anche in Svizzera con le azioni esecutive ritenute più adeguate al caso di specie. Se la Sua amica ha un reddito annuo al di sotto di € 11.400 può anche chiedere il gratuito patrocinio (l’Avvocato lo paga lo Stato Italiano), e noi, come studio legale, seguiamo anche il deposito di questa domanda.
      Esiste anche la possibilità di denunciare penalmente il comportamento del padre.
      Restiamo a disposizione, eventualmente anche tramite apposito incontro, della Sua amica.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1148. FRANCESCO CARIA dice:

    buongiorno, in caso di separazione giudiziale, a chi spetta la casa coniugale, considerando che il marito e l’unico proprietario, avendo acquistato la casa prima del matrimonio, e con due figli maggiorenni e economicamente indipendenti e residenti da tempo in altre abitazioni, grazie della vostra gentile risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Caro Francesco,
      credo che Lei conosca già la risposta considerati i termini in cui ha posto la domanda: con i figli (economicamente autosufficienti) fuori dalla casa coniugale, quest’ultima rientra nella piena disponibilità del genitore proprietario esclusivo. La moglie, se ne sussistono i presupposti, potrà chiedere un aiuto economico (mantenimento) all’ex marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1149. Manola dice:

    Buonasera Avvocato,
    mi chiamo Manola dopo una convivenza di 15 anni il padre di mio figlio si è allontanato e sono emersi innumerevoli reati in mio danno regolarmente denunciati.
    La mia domanda è questa però, durante la nostra convivenza circa 4 annia prima che lui se ne andasse ho aperto una partita iva con doppia attività edilizia (così lavorava lui) e consulenza fiscale (con la quale lavoravo io).
    Purtroppo lui continuava a farmi fare fatture per lavori che diceva di non incassare. Solo dopo il suo allontamento ho scoperto che invece si era fatto pagare personalmente. Io sono rimasta debitrice del fisco per imposte e tasse non versate.
    C’è un modo per far riconoscere anche a lui una parte di questi debiti contratti durante la convivenza?
    Grazie infinite
    Manola

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Manola,
      da un punto di vista civilistico, si può intentare una richiesta di risarcimento per i danni che Lei ha subito nei confronti del Suo ex compagno.
      Ritengo che per il Fisco però ci sia un unico debitore. Poi lei potrà agire per il rimborso di quanto sta pagando con la necessaria raccolta delle prove a fondamento della Sua domanda.
      Se vuole approfondiamo insieme in studio. Il primo incontro è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1150. Anna Maria dice:

    Buongiorno Avvocato, mi chiamo Anna Maria e risiedo a Ravenna so che non dovrei rivolgermi a Lei ma Le chiedo la cortesia di rispondere ad alcune domande da parte di una mamma disperata. Mia figlia convive da diversi anni in casa intestata solo a Lei: invece mutuo cointestato col compagno, il quale ha di sua volontà accettato le firme in banca e dal notaio per il pagamento del mutuo. Ci sono ben tre tradimenti da parte di lui, è sempre andato via di sua sponte da casa all’improvviso.e ora pretende di ritornarci altrimenti non pagherà più la rata mensile del mutuo anzi pretende le sue rate pagate ad oggi. Come può mia figlia riprenderselo in casa dopo 3 tradimenti? Non ha piu affetto e fiducia per quella persona che l’ha tradita. Spero tanto capisca la mia disperazione. Dato che non vi è matrimonio ne figli, solo una convivenza che ormai non è più sostenibile ne moralmente ne materialmente, mia figlia è, oppure no, in una posizione legale a lei completamente favorevole per gli sviluppi futuri? Voglia darmi un consiglio ed un parere. La ringrazio tanto. Anna Maria

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Anna,
      Sua figlia cosa vuole fare ? sua figlia vuole riprendere la convivenza ? Il questito più importante è proprio questo.
      Se invece hanno deciso di interrompere la convivenza sua figlia non ha diritto a restare in quella casa da sola. E la casa dovrà essere venduta. Meglio mettersi d’accordo.
      In quest’ultima ipotesi, meglio sostenere che le intese economiche nella coppia comportavano una equa ripartizione delle spese anche se poi il mutuo cointestato era pagato dal compagno di Sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)
      A presto,
      Marco Pola

      Rispondi
  1151. Arnaldo dice:

    Buongiorno vi spiego la situazione:
    separazione consensuale nel 2011 con mantenimento ai figli (2) 300 euro cadauno più gli assegni familiari per un totale attuale 655 euro, casa coniugale assegnata al coniuge, intero mutuo a mio carico (è interamente intestato a me – 500 euro al mese), nessun mantenimento all’ex coniuge, spese straordinarie al 50%, il coniuge non lavora.
    Io pago un affitto di euro 500 + spese di condominio 35 euro
    ps: casa coniugale proprietà al 50% ex moglie ed io 50%
    L’ex coniuge ha instaurato una nuova relazione da cui è nato un figlio
    Nel mentre ho ottenuto il divorzio (la causa è tutt’ora in corso in giudiziale)
    Io mi sono risposato così anche la mia ex moglie
    Con la mia nuova moglie abbiamo avuto una bambina.
    Stando così le cose cosa potrei fare per migliorare la mia situazione economica visto che attualmente il mio stipendio di circa 1900 euro è decurtato di euro 655 (mantenimento figli) + 500 (mutuo casa affidata all’ex coniuge, ove è frequentata dal nuovo marito e del nuovo figlio + il suo figlio nato da una precedente relazione) + 500 euro di affitto?
    Arnaldo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Egregio Arnaldo,
      abbiamo qualche difficoltà a rispondere al Suo quesito in quanto è evidente che pende un mandato in favore di un altro difensore.
      Comunque in sede divorzile, occorrerebbe sostenere che la nuova convivenza ha rilevanza con riguardo agli aspetti economici che regolano la precedente relazione ma c’è anche da aggiungere che non esiste nel caso di specie un assegno in favore dell’ex moglie, quindi, non ci saranno rivoluzioni in sede divorzile. Credo comunque che sia fondata la richiesta di riduzione del contributo, da parte Sua, per il pagamento del mutuo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1152. Anna dice:

    Buongiorno.Avrei bisogno di un informazione.Convivenza da quasi 10 anni ed è nato un figlio da 5.La convivenza fallisce e muore per colpa di un solo coniuge in quanto anche se non riconosciuti in convivenza non adempia ai doveri coniugali da sempre.La casa è di proprietà di lui. Decido per star bene dopo anni di sofferenza morale sentendomi solo una badante di lasciare la casa e trasferirmi dai miei genitori. Lui vuole casa e affido paritetico ma seppur nella stessa città la distanza è di circa 25 km. volevo capire se andando davanti al giudice e rinunciando alla casa quante possibilità di un affido così possano esserci. La preoccupazione nasce dal fatto che non essendo vicini la scuola,le varie attività e il tenore di questa vita possano influire sul benessere del bambino non donandogli stabilità e serenità per quanto in queste situazioni sia già difficile garantire. grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Anna,
      allo stato attuale, l’impianto normativo in Italia tutela le madri, coniugate o conviventi, nel senso che nel 95% dei casi i figli vengono collocati presso l’abitazione materna. In verità lei aveva anche diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale sino alla autosiffucienza economica di suo figlio. E mi auguro che il padre stia mantenendo il minore ! Lei riceve un assegno mensile dal padre ? Se vuole approfondiamo in studio, il primo incontro è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1153. anna dice:

    Se un marito vive in casa di cui è proprietaria la moglie, non ha figli con la stessa ma per anni non partecipa nè in modo materiale nè in modo pratico al menage familiare ( se non sporadicamente ed in minimissima parte rispetto alla moglie), in caso di separazione potrebbe essere obbligato a riconoscere le spese pregresse e come quantificarle? NEl caso specifico lui ha un lavoro fisso e ben remunerato, la moglie una libera professionista.
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Anna,
      direi che dobbiamo approcciare il problema chiedendoci chi è il soggetto debole e chi è il soggetto forte, da un mero punto di vista economico, ricordandoci che in un procedimento di separazione è quasi sempre il secondo che rischia di più da un punto di vista economico. Con questa informazione forse non l’ho aiutata e cerco di aggiungere che durante la vigenza del matrimonio si presume che vi siano reciproche liberalità proprio in ragione della pendenza del vincolo affettivo e matrimoniale. Per superare questa presunzione è sufficiente una mail tra i coniugi che riconduca ad un prestito, anche tra coniugi, qualsivoglia elargizione economica.
      Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti (marcopola@npassociati.com).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1154. LILIANA BAMBOI dice:

    Buona sera sono Liliana rumena in italia di 13 anni ho anche io una domanda con il vostro permesso. 4 Anni fa ho conosciuto una persona e abbiamo deciso di stare in seme siamo andati anche in romania dove lui mi ha regalato una soma di soldi di 5000 euro per motivi personali e adesso lui mi chiedi soldi in dietro . Ma in tutto questo tempo non mi ha lascciato lavorare ( io faccio la badante ) dicendo che mi paga lui contributi e mi manteni lui .OK io come una donna inamorata ho accetato tuto ma la fine sa comportato molto male e tante offese e molto altro… LA MIA DOMANDA E SE LUI MIA REGALATO UNA SOMA DI SOLDI PER COMPRARE UNA CASA ADESSO MI DICE DI DARE IN DIETRO SOLDI SE NU DI DONARE A LUI LA CASA IO CHE COSA POSSO FARE IN QUESTO CASO? RIPETTO SONO STATI SOLDI IN REGALO UN AIUTTO ECCONOMICO CHE CERTAMENTE LUI MI HA DATO IO NON AVENDO LAVORO PER SUA COLPA . GRAZIE TANTO E CHIEDO SCUSA ANCHE PER LA SCRITORA NON CORETA SPERO CHE SONO FATTA PIU MENO CAPIRE UN SALUTO . LILIANA

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Liliana,
      un regalo è un regalo ! Se vi era spirito di liberalità non credo proprio che il Suo compagno possa avanzare pretese di qualsivoglia tipo. Occorre ricordare che esiste la revoca della donazione per ingratidune (art. 801 cod. civ.) ma da qullo che mi ha riferito non siamo in questa ipotesi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1155. Luca dice:

    Buongiorno,
    mi sono separato più di 10 anni fa con omologa di separazione. Ora vorrei ottenere il divorzio senza rimetterci un patrimonio. Abbiamo una figlia maggiorenne che vive ancora con lei e il suo compagno da cui ha avuto un altro figlio. Inoltre abbiamo due case in comproprietà. Posso chiedere divorzio anche senza il suo consenso? E soprattutto, come bisogna procedere? … Premetto che ho una nuova compagna e che conviviamo stabilmente. Vorrei risposarmi e fare una famiglia con lei, ma ho paura che tutto questo mi costerà molto caro anche perché io in tutti questi anni non ho rispettato l’assegno mensile da versare per il mantenimento di mia figlia. Cosa rischio in tal senso? Grazie, cordiali saluti.
    Luca

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Luca,
      per divorziare non serve il consenso dell’altro coniuge.
      A fronte del mancato pagamento da parte Sua dell’assegno di mantenimento per la figlia, in sede divorzile, in verità, non rischia più di quello che rischia ogni giorno. Mi spiego, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia giustificherebbe una denuncia penale ed iniziative di recupero (precetti e pignoramenti) nei suoi confronti. La situazione non peggiora in caso di divorzio. Un divorzio ha costi variabili. Si va da un minimo di € 1.500,00 per un ricorso congiunto con procedura di negoziazione assistita (più veloce e più economica) sino ad importo più elevati per i casi in contenzioso tra le parti (il divorzio giudiziale) e con patrimoni da suddividere.
      Occorre inviare una lettera per manifestare le sue intenzioni. Il nostro approccio, almeno all’inizio, è sempre quello di trovare una intesa amichevole con la controparte, proprio al fine di evitare lungaggini giudiziarie e spese legali eccessive.
      Se necessità della nostra assistenza ci può contattare per un primo appuntamento (gratuito) al n. 02.72022469.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1156. alessio dice:

    Buonasera,
    I coniugi contribuiscono non equamente al reddito familiare e il mutuo e’ a carico di un solo coniuge in quanto ha la maggiore entrata.
    Láltro coniuge contribuisce in maniera molto minore alle spese familiari.
    Siamo in fase di intestazione della casa; puo’ láltro coniuge esigere il 50% della proprieta della casa ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessio,
      dovremmo avere maggiori informazioni per potere rispondere alla Sua domanda. Non si comprende se Vi state separando.
      Comunque se siete in comunione dei beni e la casa è stata acquistata dopo il matrimonio ricade nel patrimonio comune dei coniugi. In caso di separazione, di regola, si deve dividere (con una eventuale vendita) il bene 50 e 50. Se invece ci sono dei figli diventa improbabile la possibilità di vendere e nella maggiore parte dei casi l’abitazione coniugale viene assegnata alla madre sino alla autosufficienza economica dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1157. Luana dice:

    Buona sera mi chiamo luana io e mio marito abbiamo deciso di separarci
    Abbiamo un figlio di 2 anni
    Abbiamo deciso che in casa rimarrà lui e io e il bambino andremo dai miei genitori.
    La mia domanda è nel momento in cui andremo dall’avvocato x gli accordi sul bambino la casa ecc….
    Io che sn il coniuge che andrà via devo aspettare l’ordinanza del giudice x andare via o basta avvio delle pratiche dell’avvocato?
    Grazie in anticipo x la risposta buona sera

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Luana,
      Lei rappresenta una eccezione ! Mi spiego, di solito è la madre che resta nella casa familiare con il figlio. E questa prassi peraltro è tutelata dalla Legge che permette alla madre di rivolgersi ad un Giudice per chiedere l’assegnazione della casa familiare !
      Prima si firmano le intese, che mi auguro bilancino in suo favore la circostanza sopra riferita, poi si firma davanti al Giudice. Io di solito suggerisco di non “mollare” la casa prima di avere confermato gli accordi davanti al Giudice !!!
      Senza leggere il ricorso diventa difficile darle ulteriori suggerimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1158. Katarzyna dice:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di aiuto per reccuperare mancati alimenti per mia figlia ( 15 anni – minore) dal 31/07/2013 di 500€/mese +50% spese straordinari .
    – sono riuscita con mio avvocato pignorare immobili , come la risposta hanno presentato la opposizione da parte di padre di mia figlia ( presentato contratto comodato di sua madre , nonna di mia figlia , adesso sarà in breve la causa di opposizione agli atti esecutivi – ps: padre cambiato la residenza fra tempo.
    A parte chiedo aiuto di reccupero la quota di erredita’ per mia figlia perche’ stata exlusa – igniorata dal testamento del suo nonno, dove ho letto che tutti beni sono donati suo fratellastro per evitare avere quota di ereddità da suo padre , cosi si diechiara nulla tenente.
    Sono riuscita avere ipoteca giudiziale della casa Ischia- sentenza esecutiva per mantenimento della prole , la mia domanda se mia figlia puo usufruire la casa a Ischia in estate per fare le vacanze?
    Ho dennunciato mio ex da carabinieri nel 2014 , adesso avuto la raccomandata dal tribunale che processo penale sarà 04/04/2018 ,
    Tutti passi ma niente risultati concreti , alimenti dovuti non sono mai stati versati dal 2013. la tutela di migniori dove?
    PERCHE LO STATO ITALIANO NON PAGA ALIMENTI SE IL PADRE NON VERSA ASEGNO DI MANTENIMENTO?
    Cosa altro devo fare per reccuperare alimenti?
    Cordiali saluti

    Con fiducia aspetto le vostre notizie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ho qualche difficoltà a suggerire strategie difensive quando vi è già un altro difensore nominato.
      Cerco quindi di farlo senza criticare l’operato del Suo attuale difensore. Io avrei anche tentato il pignoramento dei compensi/stipendio del Suo ex. E avrei coltivato la fase penale andando a parlare direttamente con il Pubblico Ministero. Aggiungo che la nipote può essere esclusa dal testamento dal nonno paterno almeno in base alla legge italiana che tutela soltanto i figli e la moglie. In quest’ultimo caso, stiamo parlando di eredi legittimi tra i quali non rientra la nipote. Non può, quindi, invece, essere escluso dal predetto testamento il padre di Sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1159. Adriano dice:

    Buongiorno, nel 2000 ho messo un boiler a gas nuovo nella casa di mia esclusiva proprietà che due anni dopo il giudice ha affidato alla ex moglie. Ora il boiler è da sostituire, considerando che l’ha usato lei per 18 anni, devo sostenere io le spese di sostituzione?
    Le sarei davvero grato se potesse rispondermi.
    Cordialmente, Adriano

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la riparazione del boiler è una spesa ordinaria che salvo diverso accordo per iscritto è a carico del conduttore e del genitore assegnatario della casa. La sostituzione, invece, è una spesa straordinaria a carico della proprietà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1160. Maria dice:

    Buongiorno,
    vorrei separarmi da mio marito e chiedere l’assegno di mantenimento dal momento che non ho mai lavorato.
    E’ possibile ? La casa è intestata a lui, ma in caso di separazione verrebbe assegnata a me?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maria,
      in verità l’assegnazione della casa familiare è di solito condizionato dalla presenza di minori con collocazione di questi ultimo (nel suo caso) presso la madre.
      In assenza di prole, dovremmo cercare una intesa con suo marito. Siete in regime di comunione o di separazione dei beni ? Circostanza molto rilevante. Per l’assegno di mantenimento, se la situazione è quella che ci ha descritto la pretesa è legittima.
      Restiamo a Sua disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1161. Giuseppe dice:

    Buongiorno,
    convivo da 19 anni con la mia compagna che ha una figlia oggi di 22 anni che è la causa dei nostri problemi.
    Negli ultimi anni questa sua figlia, ha rubato tutto l’oro che c’era in casa, ci sono stati molti episodi di risse nei locali, dove la mia compagna è intervenutae e anche i carabinieri, e al culmine di una situazione dove tornava a casa ubriaca e non solo, gli ho detto che non la volevo più a casa.
    Mi ha più volte minacciato di uccidermi o di picchiarmi.
    La figlia ha un lavoro dipendente a tempo indeterminato.
    La mia compagna l’ha sempre difesa ed è arrivata più volte a mettermi le mani addosso.
    Adesso ho proibito alla figlia di tornare a casa, e si è stabilita dalla sorella della mia compagna e mi son fatto dare le chiavi di casa.
    La casa è di mia proprietà, ho sempre pagato tutte le spese e le bollette, le vacanze.
    Alcuni mobili sono stati comprati dalla mia compagna.
    Adesso dopo anni di convivenza allucinante, la nostra convivenza è finita, ma la mia compagna non se ne vuole andare.
    Ho scoperto recentemente che a mia insaputa, si sono iscritte nel mio stato di famiglia.
    La mia ormai excompagna lavora a tempo indeterminato.Vorrebbe comprarsi una casa dove sistemare la figlia, ma da qui non se ne va.
    Le ho detto che le do due mesi di tempo per andarsene, poi chiudo casa e me ne vado anche io.
    Come posso fare? E cosa?
    Grazie della gentile attenzione
    Giuseppe

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di interruzione della convivenza, la Legge e la giurisprudenza, prevedono che si conceda al convivente non proprietario un congruo preavviso, con l’invito ad abbandonare la casa familiare, proporzionato alla durata della convivenza.
      Se la Sua compagna non esce di casa si può anche fare un giudizio per liberare l’immobile ma è dispendioso in termini di tempo e di denaro.
      Il primo suggerimento, però, è quello di lasciare traccia documentale (con raccomandata con ricevuta di ritorno e ogni altro strumento – mail, sms, wa -).
      Lo so che comporta dei costi, ma lasciare traccia di tale iniziativa con una lettera di un avvocato, a mio modesto avviso, permette di provare in futuro che Lei si è comportato molto diligentemente.
      Poi con un confronto verbale, possiamo ipotizzare anche altre strade alternative al giudizio. Anche se la prima lettera è indispensabile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1162. Monica dice:

    Salve,
    a settembre è terminata la relazione con il padre della mia bambina. Da settembre il padre non contribuisce al mantenimento della bambina che è completamente a carico mio. Nonostante questo e per il bene della minore ho cercato di non escludere il padre dalla sua vita permettendo che possa passare dei week end alternati con lui. Il problema è che i tempi della giustizia sono piuttosto lunghi io non posso permettermi di sostenere da sola tutte le spese per la bimba. Mi hanno riferito che si può procedere per la sola questione economica con il procedimento d’urgenza ex. art 148 c.c. per il mancato mantenimento . e volevo capire se questo può essere eseguito paralllelamente al procedimento di richiesta di regolamentazione delle visite della minore e i tempi e se è possibile che possa essere rigettato visto che non sono in condizioni di indigenza.
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Monica,
      le sue richieste possono essere soddisfatte con gli strumenti tipici del rito camerale previsti nei casi di regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio, anche in considerazione del fatto che in prima udienza il Giudice dispone, soprattutto se sollecitati nel ricorso, i provvedimenti provvisori (incluso il quantum del mantenimento).
      Se non ha un reddito che le permetta di sostenere le spese del giudizio esiste il gratuito patrocinio e noi siamo difensori iscritti alle liste del gratuito patrocino a spese dello Stato.
      Il primo incontro in studio, in ogni caso, è gratuito.
      Restiamo a Sua disposizione se lo ritiene opportuno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1163. Ivo dice:

    Buongiorno!
    Sono divorziato da molti anni ed ho due figli di 23 e 21 anni. Mio figlio usufruisce spesso della mia automobile, ma ha avuto un incidente: fortunatamente senza conseguenze per lui, ma ho dovuto rottamare l’auto (valore di circa €5000). La responsabilità economica ricade su entrambi i genitori? Rientra nelle spese straordinarie? La mia ex moglie deve rispondere per il 50% del danno?
    Grazie tante!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      potrebbe esserci una eventuale responsabilità della madre solo l’auto fosse stata da quest’ultima concessa in uso a suo figlio senza l’autorizzazione del padre e proprietario (esclusivo ?) dell’auto.
      E rileva anche che suo figlio è maggiorenne, quindi, potenzialmente, responsabile anche economicamente del danno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1164. dunia pace dice:

    Buongiorno,
    ho convissuto per 9 anni (non siamo sposati) con un uomo che da ormai 3 settimane ha lasciato l’abitazione.
    Non so esattamente dove viva (“sta a casa di un amico”) ma lo posso contattare telefonicamente.
    Abbiamo 2 figli di 4 e 7 anni che ha praticamente abbandonato: in queste settimane si è fatto sentire al telefono da loro solo una volta (e in questa occasione ha potuto parlare solo con la figlia più grande) e per 10 minuti al massimo.
    Non li cerca nè chiede di loro nè passa aiuti economici, ma d’altra parte al momento non potrebbe.
    La casa è intestata a me che ho un lavoro da dipendente mentre lui al momento è in cerca di lavoro e con debiti con la sua banca. Più esattamente stiamo cercando di vendere un bar tavola calda il cui acquisto/avviamento ho pagato io per cercare di aiutarlo (era rimasto disoccupato con madre a carico malata e un prestito personale in corso richiesto presso la sua banca) e in cui ormai lavora e non lavora. Il locale è fallito e io mi sto accollando tutte le spese.
    A questo punto mi chiedo cosa fare: la mia situazione economica come può capire è critica e sono molto addolorata e arrabbiata per la mancanza di cure e sostegno morale che rivolge non solo a me ma anche e soprattutto ai figli.
    Lui sostiene che tanto i figli starebbero con me che li ho plagiati (anzi, addirittura tutta la mia famiglia li ha plagiati….)
    e comunque lui non ha soldi da dare loro e quindi …se ne lava le mani!
    Cosa dovrei fare secondo lei? Faccio presente che da sempre discutiamo perchè non sono d’accordo sulle poche attenzioni che dà ai figli, non è un problema di adesso.
    Possibile che debba accollarmi anche le spese per l’avvocato e lasciargli fare quello che più gli piace dopo i mille sacrifici che ho fatto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi dispiace ma questo forum, come specificato nel sito, è riservato agli utenti dislocati a Milano e Monza. Utenti nei confronti dei quali riusciamo a garantire una prima consulenza gratuita.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1165. ELENA dice:

    Buongiorno,
    convivo da 17 anni con una figlia di anni 12 vorrei “separarmi” abitiamo in casa di proprietà del mio compagno. Attualmente sono disoccupata e non potrei permettermi di trovare altra abitazione e mantenere mia figlia. Potete consigliarmi la via meno dolorosa per mia figlia e per me, vorrei comunque trovare il modo per crescere ns. figlia insieme.
    Grazie.
    Elena

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ha un reddito può chiedere il gratuito patrocinio (l’Avvocato lo paga lo Stato). Il nostro studio può occuparsi del deposito della predetta domanda in Tribunale per Suo conto.
      Per il resto Lei ha diritto di chiedere l’assegnazione della casa familiare sino alla autosufficienza economica di Sua figlia, oltre ad un contributo per il mantenimento di sua figlia. Dovrà anche essere regolamentato il diritto di visita del padrea.
      Il procedimento che noi suggeriamo è un ricorso congiuto (d’intesa con il Suo compagno). Se invece il suo compagno non vuole firmare un ricorso congiunto chiediamo aiuto al Giudice.
      Se di Suo interesse, possiamo incontrarci in studio (il primo incontro non comporta spese a Suo carico). Siamo in centro a Milano (Via Larga n. 16).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1166. Lara dice:

    Salve sono in regime di separazione giudiziale il giudice ha stabilito nei provvedimenti urgenti l affido condiviso di nostro figlio minore attualmente redidente presso la mia abitazione e gli incontri protetti con il padre a causa di un procedimento penale a carick drl padre con ipotesi di maltrattamento dovendo io cambiare casa sono tenuta ad informarlo? Devi chiedere un consensi scritto al padre o posso chiederlo al giudice che si occupa della separazione? In piu dovrebbe versarmi il mantenimento ma non lo fa in che modo posso agire a parte le denunce che hanno archiviato per omesso adempimento degli obblighi di assiatenza. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Se dovrà cambiare casa, deve soltanto comunicare per iscritto (con raccomandata con ricevuta di ritorno) la nuova residenza al padre. Se rimanete nella provincia di Milano non ci sono problemi.
      Per il mancato pagamento del contributo per il mantenimento del figlio minore si può agire sia in sede penale (denuncia) sia in sede civile (precetto e pignoramento). Magari sarebbe il caso, prima di intraprendere queste iniziative di scrivere una lettera al padre tramite legale.
      Siamo a Sua disposizione qualora avesse necessità di fruire dei nostri servizi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  1167. Elena dice:

    Buongiorno,
    ho un figlio di 13 anni e il padre non è mai stato presente e non è affidabile, è da quanto mio figlio ha 5 anni che ho deciso di separarmi …non è un buon esempio di genitore anche percè ha sempre usato la scusa di avere un figlio per avere le agevolazioni giudiziarie viste che ha sempre fatto fuori e dentro dal carcere….Non ho mai fatto un discorso economico anche percè non ha mai contribuito con il mantenimento ma visto l’episodio che è successo questo fine settimana che era con lui (ubriaco) come posso agire legalmente per allontanarlo definitivamente e togliergli tutti i diritti di genitore? E’ una richiesta che è stata fatta anche da mio figlio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Elena,
      E’ sufficiente presentare ricorso in Tribunale. Nel 95% dei casi la casa familiare viene assegnata alla madre insieme alla prole (sino alla autosufficienza economica di quest’ultima). Per la questione dell’affidamento, occorre avanzare sempre specifica domanda sul punto. La dipendenza da alcol ed il fatto che il padre ha il casellario penale con precedenti può giustificare un affidamento esclusivo alla madre.
      Se la madre non ha un reddito sufficiente per potersi permettere un Avvocato esiste il gratuito patrocino (difensore a spese dello Stato).
      Se vuole approfondire siamo a Sua disposizione. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (0272022469)

      Rispondi
  1168. Daniela dice:

    Buongiorno viviamo in affitto contratto intestato al mio compagno io ho due figli a carico uno minore vorrei sapere se è possibile far intestare a me il contratto visto che il mio compagno ha Seri problemi di dipendenza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Daniela,
      cerchiamo, anzitutto, di capire se abbiamo ben compreso la sua domanda: vuole separarsi dal Suo compagno con il quale non risulta sposata e divenire unica titolare del contratto di affitto ? oppure in pendenza del rapporto affettivo vorrebbe divenire unica titolare del rapporto locatizio ? Nel primo caso, possiamo certamente chiedere un aiuto al Giudice per ottenere la nuova intestazione del contratto. Nel secondo caso, è più complesso, senza l’intesa con la proprietà e con il Suo compagno, sembra improbabile che un Giudice intervenga (d’imperio/di forza) nel rapporto contrattuale.
      La situazione che ci ha descritto, peraltro, desta non poche perplessità anche con riguardo alla sicurezza dei minori (aspetto prioritario se vengono coinvolte -come sembra opportuno- le Autorità giudiziarie).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1169. Nello dice:

    Buongiorno,
    sono già stato fregato dalla mia vecchia convivente quindi chiedo consulto essendo un pò prevenuto.
    (Ho riscattato la metà casa dalla mia ex, casa che è stata sopravvalutata dal suo tecnico per prendere di più, inoltre la controparte aveva preventivamente tenuto tutte le ricevute del mobilio e delle spese di casa, io invece non avevo tenuto nulla.. così lei ha sostenuto di aver fatto tutte le spese, ha portato via tutto, e del resto non recuperabile ha voluto il rimborso di molte spese sostenute in casa. io avevo appena finito un’altra mediazione tra familiari, e per non andare per vie legali.. ho lasciato correre).
    Ora ho arredato nuovamente casa, ho una nuova compagna, è al corrente del mio passato, da qualche tempo lei insiste che vorrebbe trasferirsi e venire a vivere da me, ed ha una figlia minore a carico.
    Volevo sapere se dovevo tutelarmi in qualche modo, come comportarmi, per la divisione delle spese quotidiane, cibo, spese per la manutenzione della casa, se devo conservare ricevute… se devo segnare cosa paga lei, o se si considerano sostenute a metà indipendentemente da quello effettivamente versato. Se c’è qualche criterio per stabilire quanto spetta pagare a me, quanto a lei, e quanto per la figlia.. e quali spese per la figlia devono continuare a essere coperte dal suo padre (da quello che ho capito, gli passa uno sputo per gli alimenti, e spesso fa fatica ad averli).
    E se la compagna dovesse spostare la residenza in casa mia, con la figlia, posso avere problemi in futuro in caso (spero di no) disaccordi? possono opporsi a lasciare l’appartamento?
    inoltre rischio qualcosa con una minore ‘figlia altrui’ in giro per casa?
    eventuali spese sostenute assieme per casa mia, devono essere rimborsate?
    insomma sto cercando di ricominciare, ma non vorrei altre fregature specialmente ‘premeditate’.
    Grazie.

    Rispondi
  1170. Carmen dice:

    Buonasera, vorrei sottoporle la mia situazione, ho un mutuo cointestato con il mio ex compagno, non abbiamo figli ed ora l’appartamento è in vendita perchè la nostra storia è finita da tempo, attualmente l’appartamento è in vendita ma il mercato immobiliare è al ribasso e cosi abbiamo deciso di metterla in anche in affitto ad un inquilino regolare con tanto di contratto, ma vorrei capire come procedere per l’accollo del mutuo per far si che la casa diventi solo mia dato che a lui non interessa minimamente. Non si è mai interessato di nulla e sul conto del mutuo c’è solo il suo nominativo senza nessun versamento notificato.
    La sua parte di rata me l’ha sempre pagata in contanti senza versare nulla a suo nome.
    Potrebbe darmi qualche dritta?
    Ovviamente i rapporti con l’altro proprietario sono ai ferri corti, mi ha proposto di liquidarlo ma proprio a questo proposito che vorrei sapere come si procede.
    grazie per l’attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il nostro suggerimento è molto semplice: trovate una intesa insieme. Ma ricordatevi che anche la banca deve essere d’accordo. Allo stato attuale l’Istituto erogante il mutuo ha due debitori, difficile che rinunci a questa “garanzia”.
      A parte il mutuo, in ogni caso, se non trova una intesa con il Suo compagno si può sempre fare un giudizio di divisione.
      Per approfondire, se lo desidera, ci può contattare in studio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)
      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1171. Anna dice:

    Buongiorno
    Convivo da 10 anni e ho un bambino di 3 anni
    Io ,solo io voglio la separazione .
    Vivo nella casa di proprietà del mio compagno
    Non mi interessa rimanere in questa casa ,andrei dai miei 500mt di distanza e poi con i soldi che ho messo da parte prenderei una casa .
    Come ci si separe se l altra persona non vuole e ti ride in faccia quando gli dici: io me ne voglio andare!!
    Posso andare via di casa con il mio bambino e poi rivolgermi ad un avvocato?
    La situazione è insostenibile , io sono d accordo X una separazione congiunta.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Anna,
      Lei può interrompere la relazione affettiva con il suo compagno quando vuole. In estrema sintesi, è sufficiente non compromettere i diritti del padre. Per farlo occorre soltanto preavvisarlo per iscritto delle sue intenzioni specificando che il padre potrà continuare a vedere il figlio.
      Considerato che cè un minore è necessario o quanto meno opportuno regolamentare il diritto di visita del padre, il mantenimento del figlio e la collocazione abitativa del figlio con un ricorso giudiziario (congiunto, se vi è intesa tra i genitori, disgiunto, non non vi è intesa). Il mio suggerimento con riferimento alla abitazione familiare è quello di non fare subito grandi concessioni al padre. Mi spiego meglio: Lei ha il diritto di chiedere ad un Giudice l’assegnazione in suo favore della casa familiare !!! Prima di uscire di casa, quindi, sarebbe meglio “trattare”.
      Mi chiami in studio o fissi un appuntamento (il primo incontro è gratuito) per approfondire se lo desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (0272022469)

      Rispondi
  1172. Dario dice:

    Buonasera,dopo 18 anni di matrimonio lei ha deciso di separarsi.Premettendo che:
    io : 1700 di stipendio, eta’ 40
    lei; 800 di stipendio (part time) eta’ 36
    mutuo di 500 euro
    in oltre mensilmente ci sono160 di carta di credito,260 di finanziamento cointestato
    2 figli minorenni
    lei mi chiede 750 al mese (500 per i figli e 250 per meta’ mutuo) e mi da soltanto la meta’del finanziamento cointestato
    la casa rimane a lei.
    a conti fatti io rimarrei con 600 euro circa al mese ma devo anche pagarmi un affitto che va dai 350 in su , rimarrendo con 250 euro per campare al mese.Secondo lei e possibile??
    Gli assegni familiari a chi vanno?
    Grazie buonasera

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli assegni familiari, in mancanza di intese, vanno suddivisi equamente tra i genitori. Per il resto gli importi richiesti da Sua moglie sono alti ma potrebbero trovare riconoscimento anche in sede giudiziale.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1173. Milena dice:

    Buongiorno,
    convivo con un uomo da ormai 18 anni. Abbiamo un figlio minore di 12 anni, riconosciuto da entrambi. Nel 2013 il mio compagno mi versava una somma a restituzione del prestito da me a lui elargito dal 2004 al 2013 per il supporto e copertura spese (direi copertura casini) da lui fatti in quegli anni con la sua attività in proprio (considerato anche il mancato mantenimento proprio e del figlio nonostante l’attività professionale svolta). Con quella somma ho acquistato un immobile a me intestato e che verrà pertanto ereditato da nostro figlio alla mia morte.
    Dal 2011 ho chiesto al mio compagno quanto meno di farmi risparmiare sulle baby sitter per nostro figlio, chiedendo lui di rimanere a casa con il bambino dopo la scuola e nei casi di malattia. Sottolineo fin da subito che questo supporto casalingo è stato più che esiguo: andava sì a prendere il bambino a scuola, ma non lo assisteva nei compiti né si occupava delle incombenze domestiche,che spettavano pertanto a me al mio rientro la sera dopo il lavoro. Il mio compagno passava il tempo sui social invece che seguire nostro figlio e fare un minimo in casa.
    Con il 2013 i patti erano che, azzerati i conti tra di noi, ognuno dovesse contribuire alla gestione familiare e che pertanto lui avrebbe dovuto trovarsi un lavoro che gli garantisse un’entrata mensile. Lui ha preferito continuare a svolgere la sua attività professionale non guadagnando niente ed anzi creandosi un debito fiscale ed economico consistente (circa 80 mila euro di debiti con il fisco e svariati decreti ingiuntivi da parte di privati e circa 17 assegni bancari a vuoto). Il tutto senza versare mai un euro alla sua famiglia, anzi facendosi anticipare soldi, mai restituiti, per l’acquisto di vetture che distruggeva da lì a poco. Senza parlare poi del clima terribile che ha creato in famiglia con la sua miriade di balle per poter tenere in piedi la sua principale menzogna, ossia l’attività professionale (è arrivato a versare un assegno scoperto anche alla scuola di nostro figlio….o far finta di pagare utenze che ci venivano poi da lì a poco staccate). La ciliegina sulla torta è arrivata nel 2017 con processo penale a suo carico per truffa (art 640 c.p.), falsità in scrittura privata (art 485 c.p.) e sostituzione di persona (art 494 c.p.), conclusosi con la sua condanna. A tutto questo aggiungo che ho saputo da suo fratello che in questi anni mi ha sempre accusata di essere una fuori di testa e suo zio mi ha dato della stalker. E’ facile capire che non ne posso più e vorrei procedere con la separazione quanto prima. Mi preoccupano due cose: il diritto agli alimenti e eventuali diritti che può vantare sull’immobile. Non sto a chiedere un mantenimento per mio figlio (non lo mantiene ora che viviamo sotto lo stesso tetto, figuriamoci dopo).

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Milena,
      in verità non comprendiamo i suoi timori sulla abitazione. La casa da quello che abbiamo capito, risulta a lei intestata. Lei peraltro risulterà (in futuro) collocataria di suo figlio (nel senso che suo figlio vivrà con lei ed il suo compagno dovrà vivere altrove). Ovviamente occorre gestire lo scioglimento del vincolo affettivo con diligenza. Considerato che c’è un minore è assai consigliato regolamentare la collocazione abitativa del minore, il mantenimento di quest’ultimo ed il diritto di visita del padre con una iniziativa giudiziaria. Un ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio in caso di intese sul punto con il suo compagno. Un ricorso disgiunto, nel caso non esistano intese sul punto. Mi permetto anche di ricordare che non partecipare al mantenimento di un figlio è un reato di una certa gravità.
      Se vuole siamo a disposizione per un primo consulto (il primo incontro in studio è gratuito).
      Il nostro studio si trova in centro a Milano (via Larga n. 16, tel. 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (www.npassociati.com)

      Rispondi
  1174. Anna dice:

    Buongiorno, avrei un quesito da porvi. Sono in procinto di separazione dal mio compagno (convivente) ed abbiamo una bimba di due anni. Entrambi viviamo a milano in un appartamento in affito. Io tornerei con la bimba nella mia citta’ d’origine a circa 350 km di distanza. Il mio compagno sarebbe d’accordo sul punto ma abbiamo difficolta’ nel calcolare l’assegno di mantenimento per nostra figlia. Io trasferendomi rinuncerei alla casa coniugale e andrei ad abitare in una casa di mia proprieta’ (rinunciando al canone di locazione attualmente percepito). Considerando che il suo reddito netto e’ di 3500€ e il mio di 680€ a quanto dovrebbe corrispondere l’assegno? Conta il fatto che la casa sia di mia proprieta’? Grazie anna

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il nostro consiglio è quello di regolamentare le Vostre intese in un specifico ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio che deve essere presentato in Tribunale. Solo con il successivo provvedimento del Tribunale Lei avrà modo di rendere esecutive le intese in caso di inadempimento del Suo compagno. E consigliamo anche che venga confermato nel ricorso il suo trasferimento in altra città con la figlia con il CONSENSO ESPLICITO del Suo compagno. Per l’assegno di mantenimento la quantificazione comporta una disamina più attenta dei redditi e del patromonio dei conviventi; in ogni caso, considerato quanto da Lei precisato si può ipotizzare un range tra € 500,00 ed € 1.000,00 per l’assegno di mantenimento a carico del padre. Siamo a Sua disposizione per eventuali approfondimenti ed adempimenti.
      Il primo confronto presso il nostro studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1175. Davide dice:

    Salve, sono un padre disoccupato con una pensione di invalidità di 500 euro, convivevo con la mia ex compagna anche lei con pensione di invalidità come la mia, lei pugliese e io romano. Abbiamo avuto una figlia che ora ha 2 anni, prendemmo casa in affitto che ammonta mensilmente 350 euro mese. Non siamo sposati.
    Non abbiamo entrambi casa di proprietà, lei chiede separazione consensuale con mantenimento di 350 euro, mi chiedo poi io come farò poi a dare 350 euro se devo venire a trovare mia figlia in Puglia e pagarmi un posto per dormire vicino a mia figlia? È giusto quel che dice la mia ex compagna?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Davide,
      per rispondere esaurientemente alla Sua domanda occorrerebbe anche sapere le ragioni che inducono la Sua compagna a trasferirci in Puglia visto che ora vivete a Milano. Un contributo dell’importo di circa € 300,00 per il mantenimento di Sua figlia, comunque, potrebbe essere ritenuto congruo da un Giudice laddove la sua compagna provveda da sola al pagamento del canone di affitto della abitazione presso la quale vive o vivrà con la figlia.
      Siamo a disposizione per approfondimenti in studio (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1176. Davide dice:

    Salve,
    volevo avere un info.
    Mutuo cointestato, 10 anni fa finisce la convivenza e lascio abitare lei con accordo che paghi tutto lei, dal mutuo alle bollette.
    Ora lei dopo tutto questo tempo decide di smettere di pagare mutuo e dice che mi farà scrivere dall’avvocato.
    Lei abita dentro con la mamma inferma e figli minori non mia e non vuole vendere.
    Come vedete questa situazione e come conviene muovermi?
    Grazie

    PS:l’accordo è stato fatto su un foglio dal notaio dove avrebbe pagato lei il mutuo visto che avrebbe usufruito solo lei pur rimanendo il mutuo cointestato….il notaio a quel tempo disse che non.sapeva che valore poteva aver quel foglio in futuro…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      nei confronti della Banca, le Vostre intese formalizzate innanzi ad un Notaio, non hanno efficacia.
      Nei confronti della Banca Lei risulta obbligato nella misura del 50% ma dovrei leggere con attenzione il contratto di mutuo.
      Lei risulta tuttora proprietario dell’immobile al 50%.
      Quanto formalizzato davanti al Notaio può avere efficacia solo con riguardo ai rapporti di debito e credito tra i due ex conviventi.
      Queste le brutte notizie. Le buone notizie, invece, sono riconducibili al fatto che Lei può chiedere ad un Giudice la vendita all’asta dell’immobile intentando un giudizio di divisione. Sempre che non si trovi un accordo amichevole con la Sua compagna.
      Se vuole approfondire in studio, siamo a Sua disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1177. silvana dice:

    Buongiorno,
    mio padre (79 anni separato consensualmente da 5anni ) vive da 5 anni con una signora di nazionalità Russa (60enne ) residente nella casa di mia proprietà. (lui non ha usufrutto).
    La mia paura è che quando mio padre non ci sarà più la sig.ra in questione possa occuparmi la casa ed io non riesca più a riappropriarmi dell’immobile senza aprire una causa per non parlare che potrebbe denunciarmi x pagarle i contributi se le venisse in mente di dichiarare che in tutti questi anni sia stata la badante di mio padre….cosa che non è assolutamente.
    Le chiedo, cortesemente, quale contratto di affitto mi tutelerebbe di pù e a quali rischi posso andare incontro?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      liberare l’immobile, dopo il decesso di suo padre, sarà possibile ma comporta ovviamente una iniziativa giudiziaria.
      Considerato che suo padre e la signora di cittadinanza russa sono unite da un rapporto di convivenza, per agire correttamente sarà sufficiente anticipare l’iniziativa giudiziaria con una comunicazione per iscritto e l’invito a liberare l’immobile con un congruo preavviso.
      Se la sig.ra volesse sostenere che il rapporto che lo lega/legava a Suo padre era lavorativo e non meramente affettivo, dovrà farlo in giudizio cercando di dimostrare anche con testimoni che Lei era una mera badante, e non una vera e propria badante.
      Restiamo a Sua disposizione per qualsivoglia chiarimento.
      Con riferimento, invece, all’attuale occupazione dell’immobile sarebbe forse il caso che suo padre confermasse nero su bianco le ragioni che giustifichino il suo possesso (e connesso diritto di abitazione) dell’immobile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1178. TIZIANA dice:

    Buongiorno
    avrei da chiedere due quesiti.
    Io convivo con il mio compagno da 6 anni, non abbiamo fatto il contratto in comune, ma risultiamo nello stesso stato di famiglia.
    Il mio compagno è senza occupazione e l’unica che lavora sono io. Lui ha anche una figlia di 16 anni avuta da una convivenza precedente, legalmente riconosciuta.
    Sto provvedendo io a tutto il nostro management familiare, e contribuisco anche alle spese di mantenimento della figlia per aiutarlo.
    La mia prima domanda è, sono io obbligata a sostenere queste spese di mantenimento della figlia?
    La seconda questione è che, avendo lui ancora i genitori, che hanno un buon livello economico, io posso fare una sorta di ricorso su di loro per poter rientrare nelle spese sostenute da 6 anni ad oggi per mantenere figlio e nipote?
    Ringrazio per la gentile attenzione ripostami, e cordialmente saluto.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Tiziana,
      ci sembra molto difficile ricondurre ad un finanziamento l’elargizione economica da Lei versata in favore del suo compagno in costanza del rapporto di convivenza. Per fare in modo che sorga un debito, Lei ed il Suo compagno dovreste ricondurre i pagamenti ad un prestito quanto meno con una scrittura privata.
      Ci sembra invece più probabile che il suo compagno intraprenda una iniziativa giudiziaria tesa ad ottenere il sostentamento per sè e per la figlia, dai propri genitori, invocando la disciplina dell’art. 433 cod. civ. che espressamente prevede:
      “All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
      1) il coniuge;
      2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi[, anche naturali];
      3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;
      4) i generi e le nuore;
      5) il suocero e la suocera ;
      6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
      Si consideri che in base alla recente riforma della Convivenza, ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è anteposto a quello che grava sui fratelli e sorelle della persona in stato di bisogno, quindi non vi sono dubbi che tra gli obbligati, prima del convivente, vi siano i genitori del suo compagno. Considerate le sue domande sembra anche il caso di ribadire che lei non è legittimata ad agire in giudizio sulla scorta dell’art. 433 cod. civ. ma lo è soltanto il suo compagno. Se vuole approfondire siamo disponibili per un confronto in studio (02.72022469).
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1179. Enrico dice:

    Salve io convivo da poco con la mia attuale compagna in una casa di mia propieta intestata a me e tra poco avremmo un figlio…la mia domanda è ma se tra anni spero che nn accada dovessimo lasciarci la casa andrebbe a lei potrei chiedere l’affido del bambino e la casa rimane mia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Enrico,
      nella maggiore parte dei casi, il figlio viene affidato alla madre. Le eccezzioni sono connesse a gravi problemi della madre (salute, tossicodipendenza, detenzione, gravi patologie psico-fisiche, etc.) All’affidamento segue anche l’assegnazione della casa familiare (anche se siete solo conviventi).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1180. Davide dice:

    Buongiorno, sono separato consensualmente dall’anno 2013, ho due figli, uno maggiorenne e l’altro minorenne, che vivono con la madre nella casa cointesta a me e alla mia ex moglie. Si è rotta la caldaia dell’appartamento e mi viene richiesto di contribuire al 50% alla spesa di sostituzione in quanto ritenuta una spesa straordinaria. Devo contribuire?
    Grato della risposta anticipatamente ringrazio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Davide,
      per rispondere al suo quesito dovremmo leggere l’accordo di separazione.
      In ogni caso, se nulla fosse previsto sul punto, restano a carico della proprietà le spese di carattere straordinario. Quindi, se Lei e Sua moglie foste proprietari al 50% ciascuno dell’immobile, la suddivisione delle spese straordinarie deve essere ripartito nel rispetto delle anzidette quote di proprietà.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1181. Leonardo dice:

    Buonasera, la mia compagna desidera cointestarmi la propria abitazione ma avendo io due figli non vorrei che al mio decesso potessero pretendere qualcosa da Lei e quindi solo se non possono pretendere nulla fino al suo decesso accetterò. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la soluzione è la donazione con riserva di usufrutto vitalizio. Quindi lei diventa proprietario ma la sua compagna finchè resterà in vita avrà il possesso dell’immobile.
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1182. cecilia dice:

    Buongiorno, sono una donna separata con una figlia minorenne.
    Ho rinunciato alla casa coniugale perchè economicamente insostenibile per me e ho preso un appartamento in affitto dove viviamo io e mia figlia.
    Il mio ex marito mi ha proposto di acquistarci una casa, che intesterebbe a me e mia figlia e in contro dare un mantenimento inferiore (considerando che non avrei più affitto da pagare).
    Premesso che sicuramente sarebbe un bel sollievo di pensiero, posso sapere quali sarebbero i pro e i contro di un immobile cointestato con mia figlia? e quali diritti avrebbe il mio ex marito in caso io mi rifacessi una vita e il mio ipotetico compagno venisse a vivere con noi? Cosa inciderebbe a livello di tasse?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la proposta di acquistare una casa da intestare a lei ed a sua figlia è sicuramente interessante.
      Non conosciamo, tuttavia, le condizioni alle quali si è separata nè tanto meno l’età di sua figlia, ed il valore dell’immobile da acquistare. Tutte circostanze che potrebbero permetterci di meglio valutare la proposta del Suo ex marito.
      Le nuove intese, ovviamente, dovrebbero essere oggetto di intese formali, magari proprio in occasione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). Laddove il possesso ed il diritto di abitazione della casa familiare fossero riconducibili ad un titolo di proprietà e non, invece, ad un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, Lei sarebbe legittimata ad ospitare il suo nuovo convivente.
      I quesiti proposti meritano un confronto più approfondito. Le consigliamo un confronto con un legale di Sua fiducia e, in alternativa, laddove anche lei lo ritenga opportuno, con lo scrivente (il primo incontro è gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1183. eleonora dice:

    Buongiorno,
    Venerdi scorso ho finalmente firmato l’accordo di mediazione obbligatoria con il mio ex marito.
    Il quale dal mese di novembre rinuncio all’assegno di mantenimento e mi accollo per intero la casa del mutuo. Il suo 50% della casa lo acquisto io per una misera somma.
    A fine mese mi depositano il ricorso del divorzio quindi andro’ in udienza per febbraio /marzo dell’anno prossimo e poi al rogito nel mese di maggio.
    Io attualmente ho la residenza nella casa coniugale, se vado a convivere dopo il divorzio perdo la detrazione degli interessi sul mutuo ?E diventa seconda casa?
    Se invece lasciassi la residenza li e mi rifaccio una vita , cosa succede se arrivasse un bambino?
    Non so come mi devo comportare.
    ELEONORA

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Eleonora,
      Lei hai un difensore e non vorremmo sostituirsci ad un Collega regolarmente da Lei nominato con le nostre osservazioni.
      In ogni caso, le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa si mantengono se Lei conserva residenza e dimora nell’abitazione acquistata per almeno cinque anni.
      Se vende invece prima dei cinque anni deve riacquistare entro un anno per non perdere le agevolazioni.
      Con i migliori saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  1184. Corrado dice:

    Buongiorno, se possibile vorrei porre questa domanda, sono separato consensuale e ho dovuto abbandonare io la casa, della quale sono comproprietario con la mia ex al 50%, abbiamo un figlio maggiorenne che studia e che vive con lei, io sto’ sostenenedo un affitto purtroppo, a mia volta posso chiedere l’ affitto alla mia ex moglie che vive nel mio 50% di casa? In attesa di venderla. Rimango in attesa di Vs.gentile riscontro. Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Corrado,
      se Lei risulta formalmente separato, dovreste avere regolamentato anche l’assegnazione della casa familiare alla madre di suo figlio.
      Traiamo queste conclusioni alla luce del fatto che lei ci riferisce che nella abitazione coniugale vivono ora sua moglie e suo figlio.
      Se fossero confermate queste circostanze difficile ipotizzare un canone di locazione a carico di sua moglie in suo favore.
      Siamo in ogni caso a Sua disposizione (02.72022469) per approfondimenti dopo avere letto l’omologa della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1185. salvatore dice:

    buon giorno Avvocato Le volevo formulare un quesito:
    Premessa dopo circa 10 anni di convivenza ho deciso di mettere fine a questo rapporto affettivo faccio presente che la convivenza non era registrata e che la casa e di proprietà esclusiva mia.
    Le espongo i fatti il 26 settembre comunico alla mia convivente che non intendo più proseguire questo rapporto che andro’ via circa 5 giorni e lei possa iniziare a trasferire i suoi effetti personali presso la sua abitazione personale ( dove e proprietaria) tanto e vero che quando torno il 3 di ottobre non e più presso la mia abitazione ma ha provveduto a portare via parzialmente i suoi affetti personali .
    Se non che il 4 ottobre viene a casa anzi che provvedere a continuare il trasloco mi chiede E. 15.000 per avermi stirato e lavato ( premetto che ha partecipato alla arredamento della casa che io intendo riconoscergli ) ma questo evento mi ha causato un attimo di sbandamento sostituendo la serratura ho provveduto entro una settima a farle avere le chiavi di casa ( anche se potrei dire che le ho smarrite e sostituite in quando lei già abita presso la sua abitazione dove e anche residente)
    2^ domanda l’arredamento devo pagalo con lo stesso valore di acquisto o ha un degrado.

    la ringrazio moltissimo e rimango in attesa di conoscere il suo parere

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la giusrisprudenza prima, e la legge Cirinnà del maggio 2016, hanno sancito, in caso di cessazione della convivenza, un diritto del convivente che deve abbandonare la casa familiare di proprietà esclusiva del proprio partners, a ricevere un congruo preavviso (correlato e proporzionato alla durata della convivenza).
      Ovvio poi che gli arredi posso essere rimborsati tenendo conto della loro effetiva usura.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1186. Aurelia dice:

    Buongiorno Avvocato, vorrei un consiglio, mia figlia aspetta un bambino dall’ex convivente, adesso si è sistemata da noi, lasciando la casa dove ha vissuto con il suo compagno per circa 5 anni. Lui deve trasferirsi fuori per lavoro e vuole dare in affitto la casa ( di sua proprietà e per la quale paga un muto a lui intestato) .
    Mia figlia non può stare da noi, la casa è piccola e con una bimba in arrivo ha bisogno di sistemarsi in modo più comodo.
    Cosa può fare? Può chiedere all’ex compagno di pagare l’affitto di una casa per lei e la bambina che ancora non è nata? Può impedire che l’ex convivente affitti la casa ad altri, chiedendo l’assegnazione della casa di lui come casa familiare per lei e la bimba che porta in grembo?
    Grazie.

    Rispondi
  1187. BECHER dice:

    Buonasera mio marito malato mentale grave io ho dovuto allontanarmi da casa perché violento vuole la separazione non vuole esser curato da un psichiatra ma da medico di base il suo psichiatra ha deciso di fare TSO ma non’e servito niente anzi peggio.la casa di mio marito ha anche un’altro appartamenti gli affitta.disoccupato da 12 anni non ha voglia di lavorare stato mantenuto da me per tutti questi anni adesso vuole assegno di mantenimento gli aspetta?perche lui dice mi hai abbandonato lui giorno notte in giro per locali di milano spacciandosi per PR.visto che io devo cercare un appartamento pagare un affitto gli aspetta.grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Signora,
      il mantenimento del coniuge più debole da parte dell’altro coniuge, da un punto di vista economico, è connesso anche alle effettive capacità lavorative di Suo marito.
      Mi permetto anche di rilevare che nel caso da Lei descritto potrebbe avere una sensibile rilevanza il comportamento violento di Suo marito.
      Dopo una attenta disamina della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi potrei darLe qualche ulteriore indicazione.
      Siamo disponibili per un primo confronto (gratutito) presso il nostro studio, se lo desidera (02.72022469 – http://www.npassociati.com).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1188. alfredo dice:

    buongiorno convivo da oltre 20 anni . nel 2005 abbiamo acquistato una casa al 50%. Nel 2016 ho ceduto ( gratuitamente )
    la mia quota di casa alla mia compagna con accollo, non liberatorio, del mutuo esistente. Ora lei vuole separarsi . Abbiamo due figli di anni 16 e 14.
    E’ possibile per me chiedere un ristoro sull’immobile a suo tempo ceduto?
    tutto cio’ all’interno dell’immobile e’ stato acquistato al 50%
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alfredo,
      abbiamo letto il suo quesito.
      La situazione è complessa. Ma le date (quella della Sua donazione alla compagna) e la data in cui la sua compagna chiede di cessare la convivenza, sono molto ravvicinate, quindi, si potrebbe ipotizzare una revoca della donazione per ingratitudine.
      Si rilevi in ogni caso che la casa familiare in caso di “separazione” di conviventi viene assegnata al genitore collocatario dei figli sino a quando questi ultimi non diventino autonomi da un punto di vista economico. Si consideri altresì che il percorso per ottenere la revoca della donazione è in salita : occorre dimostrare l’ingratitudine del coniuge che si separa che non può consistere nel solo fatto di avere posto fine alla convivenza e di avere intrecciato una nuova relazione, ma va individuata nell’eventuale modo ingiurioso con cui tali fatti, eventualmente, sono stati compiuti. E la ingiuria grave richiesta dal codice civile quale presupposto della revocazione, è ravvisabile in un comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona e che denoti una ingratitudine tale da ripugnare alla coscienza comune.
      Siamo a disposizione per approfondire con apposito incontro in studio (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1189. Andre'e dice:

    buongiorno
    sono sposata da fine dicembre 2016 dopo anni di convivenza e 2 figli di 6 e 2 anni.
    La casa e’ intestata a me come tutte le utenze. Mio marito e’ disoccupato e si fa mantenere, e non fa molto per cercarsi un’altro lavoro… Posso cacciarlo di casa? Lui ha una casa a lui intestata al momento affittata.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Signora,
      considerato che la casa coniugale viene assegnata quasi sempre alla madre con i figli, considerato altresì che la casa risulta a Lei intestata, ci sono tutti i presupposti affinché Lei possa incardinare un giudizio nel quale chiedere la separazione con richiesta che suo marito trasferisca altrove la propria residenza.
      Ovviamente se rimanete sposati quest’ultima richiesta/iniziativa non è possibile.
      Siamo a Sua disposizione per un primo incontro gratuito e per maggiori dettagli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1190. Pier dice:

    Sono separato dal 2012. Alla mia ex moglie era stata concessa la casa – di mia proprietà – in uso con i figli fintantoché avesse trovato un lavoro per andarsene altrove. Lo scorso Marzo 2017 ha deciso spontaneamente di lasciare la casa e trasferirsi con i figli a qualche decina di km di distanza. Nel frattempo ha anche trovato lavoro.
    Ha firmato un accordo privato tra me e lei per il quale non ha più nulla a pretendere sulla casa che ha lasciato.
    Ora a distanza di mesi sia dall’uscita da casa, sia dall’accordo, pare che il lavoro possa venire a mancare di nuovo.
    Nel frattempo io ho iniziato dei lavori nella mia casa col presupposto di ritornarci a breve, ma ora ho il dubbio che fa nascere le seguenti domande:
    1) può avere qualche diritto a pretendere di rientrare nella casa che ha lasciato spontaneamente, nonostante anche l’accordo privato?
    2) potrebbe avanzare pretese su un ulteriore mantenimento (ergo affitto) se non ce la dovesse fare con affitto o altro nella nuova sistemazione?
    Aggiungo che i figli sono in affido congiunto, sono minori e risiedono con lei, ma ho già dato la disponibilità di tenerli con me.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Pier,
      le intese informali, raggiunte tra i coniugi, senza che le stesse siano state oggetto di un un provvedimento di omologa (per la modifica delle condizioni della separazione), ovvero di un provvedimento giudiziale (in caso di divorzio), possono essere ritrattate. Al massimo possono fungere da indizio di una intesa. Ma nulla vieta a Tua moglie oggi di avanzare una richiesta di mantenimento nei limiti della recente sentenza della Cassazione che mi permetto di ricordare qui di seguito con recente nostro commento: http://www.separazioneconviventi.it/divorzio/addio-al-tenore-di-vita-nellassegno-divorzile/
      Mi chiedo poi perchè non avete ancora formalizzato il divorzio. POssiamo approfondire questi ed altri argomnenti in occasione di apposito incontro in studio (se lo ritiene opportuno).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1191. Letizia dice:

    Buongiorno vi contatto per un’ informazione.
    si tratta di due ex conviventi more uxorio. Dalla separazione l’ ex convivente ha provveduto ad un mantenimento di 250€ per il figlio (nato dalla lor convivenza) mantenimento stabilito dal giudice e inoltre alle spese straordinarie ( abiti firmati, cellulari, scarpe firmate, scuola ecc.). La ex convivente in quanto disoccupata ( proprietaria dell’ immobile in cui vive con il figlio e non intenzionata a trovare un lavoro) richiede un aumento del mantenimento prima pari alla somma di 1.000€ e poi di 600€. L’ ex convivente non basandosi su quantp stabilitp dal giudice, non intende elargire tale somma, in quanto provvede in tutto cio che serve al figlil dal punto di vista economico, morale e affettivo. La signora quindi vuole fare causa per detrarre la somma rimanente dalla pensione della ex suocera. È possibile una cosa del genere??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Letizia,
      l’obbligato al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio è il padre. La suocera non può assolutamente essere coinvolta. E poi non comprendiamo neanche quali siano le giustificazioni della pretesa della madre avente ad oggetto l’aumento del contributo. Se lo ha stabilito il Giudice questo contributo, devono per forza essersi verificate circostanze nuove (nuove rispetto alla data del provvedimento del Giudice con il quale è stato fissato il contributo) per giustificare una modifica del mantenimento.
      Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
      Saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1192. cinzia carugati dice:

    Buonasera, mio figlio vive con il padre da 4 anni è minorenne a metà luglio per tutto agosto e fino al 10 settembre verrà da me. La mia domanda è : può il mio ex marito ridurre o sospendere l assegno di mantenimento per il periodo che mio figlio starà con me? C è eventualmente una legge che lo vieta? Tengo a precisare che fino a quando mio figlio viveva con me e passava le vacanze con il padre per due mesi non ricevevo l assegno di mantenimento come voluto da mio marito nella sentenza di separazione. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Cinzia,
      siamo disponibili per rispondere al Suo quesito. In verità, dovremmo prima leggere le carte (la sentenza di separazione).
      Se abbiamo capito bene, il Suo ex, collocatario di Vostro figlio, non paga il mantenimento (in favore suo ? in favore del figlio), durante l’esercizio del diritto di visita da parte della madre.
      Se non è previsto nell’accordo di separazione (e ci sembrerebbe contrario ad ogni logica una tale ipotesi) non può farlo.
      Ci auguriamo di avere ben compreso il suo quesito. In ogni caso restiamo a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola(02.72022469)

      Rispondi
  1193. Alice dice:

    Buongiorno vorrei una informazione ho 60 anni e da 20 anni convivo con una persona facoltosa ……. io sono separata con figli ormai adulti lui single senza figli …….come posso tutelarmi qualora lui ed io decidessimo di separarci tenga conto che tutto è intestato a lui grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alice,
      la situazione che Lei ci ha descritto (lunga convivenza) comporta un solo suggerimento: la redazione di un contratto di convivenza.
      Si tratta di un accordo redatto con l’assitenza di un avvocato o di un notaio e con firme autenticate dai predetti professionisti.

      Infatti, sia la sua sottoscrizione che l’eventuale modifica che la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l’assistenza di uno dei due predetti professionisti e con l’ulteriore iscrizione del contratto all’anagrafe.
      Gli accordi possono prevedere il regime patrimoniale prescelto, le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune e, come di suo interesse, l’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
      Restiamo a Sua disposizione per eventuale assitenza nella formazione del contratto di convivenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1194. Francesca dice:

    Buongiorno,
    convivenza finita dopo 5 anni nella quale è nato nostro figlio che adesso vive con me; il padre nonostante gli abbia lasciato la possibilità di vederlo quando vuole durante la settimana, questi lo vede a sua scelta solamente in week end alterni.
    Dopo due anni di “separazione” volevo trasferirmi in un altro paese a km 600 di distanza e ricominciare una nuova vita, il padre si oppone alla mia decisione, posso ugualmente trasferirmi o devo in questo caso seguire un certo iter?
    grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      la Sua è una domanda che merita un approfondimento ulteriore prima di rispondere.
      Possiamo, tuttavia, anticipare sin da ora che la liberta di trasferirsi altrove è garantita dalla Costituzione. Considerato che il trasferimento, tuttavia,comporta una evidente limitazione del diritto di visita è necessario che sia coerentemente giustificato e previamente comunicato al padre anche al fine di concordare come esercitare il diritto di visita.
      Siamo a disposizione per approfondimenti anche tramite incontro in studio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1195. Laura dice:

    Buogiorno… Da circa 1 anno convivo con una persona, abbiamo messo la residenza insieme e al comune abbiamo dichiarato che siamo conviventi ma non abbiamo nessun tipo di contratto, abbiamo solo detto che andavamo a vivere insieme come coppia. Adesso ci stiamo lasciando e lui non vuole andare via. Il contratto d’affitto è intestato a me, le utenze anche, è tutto a nome mio perché lui non voleva niente intestato a lui. L’accordo verbale era che lui avrebbe pagato le bollette e io tutto il resto perché lui non lavora, cioè lavora ma prende dei rimborsi spese di circa 400 euro ogni 3 mesi. Adesso io vorrei che andasse via, lui non vuole, non prima di 1 anno…… e conoscendolo neppure dopo, dice che non sa dove andare, ha dei soldi da parte (circa 9k euro, una donazione di sua madre) quello che prende ogni 3 mesi ovviamente non gli permette di mantenersi da solo. Posso toglierlo dallo stato di famiglia da sola o serve una sua firma? E soprattutto se lo faccio posso obbligarlo ad andarsene o quantomeno a pagare a metà con me le spese di tutta la casa? Lui continua a voler pagare solo le bollette ogni 3 mesi, ma io non ci sto perché quando andrà via non sarò in grado di pagare tutto da sola e credo di non doverlo mantenere dato che non siamo sposati. Volevo evitare di mettere di mezzo avvocati ma non so come fare ad obbligarlo a pagare o andare… Credo di avere il diritto di chiedergli metà affitto almeno…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Laura,
      l’interruzione della convivenza è possibile, ovviamente, anche con riferimento alla condivisione della abitazione.
      Se il contratto di locazione è intestato a Lei, Le suggeriamo di inviare una raccomandata al Suo compagno per invitarlo a liberare l’immobile. In questo modo rispetterebbe anche i recenti obblighi di legge (Legge Cirinnà) che comportano il rispetto di un congruo preavviso per intimare la liberazione dell’immobile al proprio ex convivente.
      Il nostro suggerimento è quello di fare intervenire un legale anche per questa prima comunicazione.
      Se l’ex convivente non libera spontaneamente dovrà agire in giudizio per la liberazione dell’immobile.
      Credo sia inevitabile rivolgersi ad un legale soprattutto alla luce del comportamento ostruzionistico del Suo ex.
      Siamo a disposizione per un primo incontro se lo riterrà opportuno (tel. 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1196. Alessio dice:

    Convivo con la mia compagna in casa in affitto. Abbiamo un figlio minore .. non riusciamo a raggiungere l’accordo per una separazione ^consensuale^ perché lei oltre al mantenimento del figlio (su cui ovviamente siamo d’accordo) pretende un congruo contributo per affitto e spese condominiali .. e’ corretto ? Io le ho suggerito almeno di prendere appartamento più economico e più piccolo ma non ne vuol sapere .grazie .

    Rispondi
  1197. marta dice:

    Buongiorno, volevo un chiarimento su questa situazione.
    una coppia non sposata con figlio di due anni ha comprato casa ed hanno un mutuo cointestato che fino adesso ha pagato solo una delle due persone (la madre). Ciò che mi chiedo è: può continuare a vivere nella casa la madre con il figlio? o l’unica soluzione è di vendere la casa e dividere al 50%?
    Grazie molte per una risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la madre è tutelata nel senso che può chiedere ad un Giudice l’assegnazione della casa familiare sino a quando il minore non diventerà autonomo da un punto di vista economico. Ed anche la maggior parte delle intese che vengono formalizzate con un ricorso congiunto davanti al Tribunale prevedono l’assegnazione della casa familiare alla madre. Non ci devono essere discussioni sul punto è un suo diritto.
      Ed il suo compagno dovrà abbandondare la casa familiare. Rammentiamo, inoltre, che il figlio ha diritto anche al mantenimento da parte del padre.
      Ci chiami, se lo desidera, per un primo consulto in studio (il primo incontro è gratuito).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1198. Francesca dice:

    Dopo 6 anni dì convivenza niente matrimonio e niente figli siamo arrivati al capolinea.La casa è intestata a me…..la macchina l’ho pagata completamente io con assegno circolare ma è intestata a lui.Può portarsela via e rivenderla senza che io abbia nessun diritto??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la macchina è intestata al suo compagno, quest’ultimo potrebbe sostenere di averla ricevuta in regalo da parte Sua.
      Meglio intervenire subito con una comunicazione nella quale si rivendica la restituzione degli importi versati per l’acquisto dell’automobile sostenendo che si trattava di un mero prestito.
      Restiamo a Sua disposizione per qualsivoglia approfondimento. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1199. separatamente dice:

    Buonasera Maria,
    Lei ha dei diritti in qualità di madre e suo figlio ha diritto al mantenimento da parte del padre.
    Se il padre si costruisce una nuova famiglia con altri figli persistono gli obblighi di mantenimento in in favore del primo figlio.
    Il rispetto di questi obblighi possono essere richiesti di fronte ad un Giudice.
    Se vuole possiamo parlarne in studio (il primo incontro in studio è gratuito).
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola
    https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726
    http://www.npassociati.com

    Rispondi
  1200. Angela dice:

    Buona sera,
    Sono un ragazzo che ha lasciato la sua casa per andare a convivere con una ragazza madre. Io ho comperato’ l’ arredamento e lei la casa ovvero le spese dei mobili le pago io il resto ( spasa , mutuo, ecc) dividiamo . Tra l’ altro io pago da solo la mia casa che ha un mutuo . Faremo in comune i documenti per unione di coppia di fatto. Vorrei sapere a cosa andrei incontro se la cosa finisse:
    -dovrei darle il mantenimento?
    – dovrei mantenere poi la bimba che nn è mia e nn , ancora per ora, riconosciuta?
    O con la convivenza di fatto viene direttamente riconosciuta?
    -i mobili alla fine rimarebbero a lei?
    Spero in una sua risposta…
    Perché in questo periodo con la mia attuale compagna nn andavamo molto d’ accordo e vedermi spuntare queste carte …l’ avrei sposata ma tra due anni.Come da accordi presi. Nn capisco l’ esigenza subito di queste carte…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      per risponderle con precisione vorremo capire cosa intende quando riferisce “faremo in comune i documenti per unione di coppia di fatto”. Intende dire che andrete a dichiarare in Comune la Vostra comune residenza, o intendete addirittura che state formalizzando un contratto di convivenza ?
      In ogni caso, Le confermiamo che in caso di cessazione della convivenza anche di fatto, il giudice ha il potere di stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Lo stato di bisogno, peraltro, si potrebbe in parte fare discendere dalla presenza di un minore. Non si dovrebbe, peraltro, trattare di un obbligo economico che riverbera i suoi effetti per tutta la vista dei beneficiari ma proporzionato al periodo di vita trascorso insieme. E non si tratterebbe di un vero e proprio obbligo di mantenimento in favore del minore che compete invece al padre naturale.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1201. alessandro dice:

    buongiorno mi chiamo alessandro
    Spono separato e mia moglia ha un in affidamento nostro figlio di 2 anni.
    A pochi giorni dalla separazione lei ha clandestinamente iniziato una convivenza con un altro uomo sconvolgendo i miei rapporti con mio figlio che ora ha 4 anni e chiama papa` questa altra persona.

    Esiste una qualche legge che possa tutelarmi nel chiedere che questa persona venga allontanata o che mi venga riconosciuto un risarcimento per danni morali?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro,
      l’educazione di Vostro figlio è sicuramente rimessa, principalmente, ai genitori naturali, responsabili, peraltro, nella maggiore parte dei casi, dell’affidamento condiviso.
      Il fatto che la Sua ex moglie tolleri o incentivi comportamenti che possano indurre il minore a chiamare papà del suo nuovo compagno è sicuramente criticabile a tal punto da giustificare una richiesta di revisione dell’affidamento condiviso.
      Queste sono solo prime riflessioni. Come può immaginare il tema è delicato e deve essere analiticamente approfondito.
      Più che concentrarsi sui danni morali mi concentrerei sul minore e sul suo diritto di quest’ultima alla bigenitorialità (da intendersi riferita ai genitori naturali) anche in caso di separazione dei coniugi.
      Siamo disponibili per un primo confronto gratuito in studio.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1202. Daniela dice:

    Buongiorno, volevo un chiarimento alla mia situazione soprattutto per tutelare mio figlio.
    Sono convivente da più di vent’anni e con il mio partner abbiamo un figlio. Col mio partner ho una casa di proprietà acquistata in egual misura da entrambi e altri beni acquistati in comune. Ciò che mi chiedo è: qualora uno di noi due genitori dovesse mancare, l’erede unico sarebbe nostro figlio?
    Grazie molte per una risposta
    Daniela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Daniela,
      sono l’Avv. Marco Pola, partner di Natale, Pola e associati (www.npassociati.com).
      Le confermo che, per ora, la convivenza, non comporta diritti in ambito successorio.
      Quindi in caso di dipartita di uno dei due conviventi, l’unico erede sarebbe Vostro figlio.
      Vi è però possibilità per ciascun convivente di fare testamento e disporre (nel caso di un figlio senza coniuge), con riferimento ad ½ del patrimonio di ciascun convivente, come meglio si crede.
      A disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1203. alessandra dice:

    Buonasera, vi scrivo per avere informazioni su questa situazione:
    anni fa mi sono separata dal mio convivente dal quale ho avuto un figlio, io sono andata in una casa in affitto con il.bimbo in quanto dove vivevamo insieme era della zia del mio ex e l ha venduta.
    Non siamo andati tramite avvocati, ma abbiamo deciso una cifra al mese che lui mi ha sempre dato dove si includeva una quota dell affitto (visto che ci viVò con il figlio) e.il resto per il bimbo.
    Adesso però io ho comprato la casa, e volevo sapere se lui puo togliermi la parte dei soldi che mi dava per l affitto in quanto la casa è solo intestata a me.

    vi ringrazio per la disponibilità
    saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Alessandra,
      senza un accordo in Tribunale (introdotto tramite ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio), dove, nero su bianco, si quantifica il contributo al mantenimento per il figlio ed il diritto di visita del padre, con l’avvallo, peraltro, di un Giudice (un Pubblico Ministero) è molto più difficile ottenere il rispetto delle intese (verbali) economiche aventi ad oggetto il mantenimento di vostro figlio.
      In verità, vi sono anche sentenze che pregiudicano l’interesse del terzo che mette a disposizione di una coppia con figli una abitazione, con conseguente assegnazione della abitazione (la casa familiare) alla madre collocataria del bambino sino a quando quest’ultimo non raggiunge l’autosufficienza economica.
      Il primo colloquio presso il nostro studio è gratuito, se vuole approfondire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1204. Alberto dice:

    Buongiorno
    io sono sposato con figli ed il matrimonio è in crisi; ho intenzione di abbandonare l’abitazione per un po’, pur non sottraendomi ai doveri coniugali (accudimento figli, spese). In sostanza sto dando inizio ad una separazione di fatto; come viene valutata in fase di successiva separazione? C’è un periodo minimo o massimo per non far scattare l’addebito, in una successiva separazione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alberto,
      Le sconsigliamo di abbandonare il tetto coniugale. La circostanza giustifica l’addebito della separazione (con conseguente anche sugli equilibri economici della separazione).
      Se proprio ritiene che sia indispensabile abbandonare la casa coniugale deve premurarsi che questa iniziativa sia stata intrapresa dopo che le Sue intezione di separarsi siano state messe nero su bianco con una raccomanda con ricevuta di ritorno ricevuta da Sua moglie.
      Se lo desidera possiamo approfondire in studio. Il primo incontro è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

      Rispondi
  1205. Lucia dice:

    Salve,Sono sposata dal 1995 in comunione dei beni,una casa con il mutuo di 30 anni di cui pagati gia’ 4 anni,2 figli di 18 e 21 anni,voglio separarmi perché per tutti questi anni ho sofferto per i continui litigi con mio marito,mancanza di rispetto per me in tutti i sensi anche davanti ai figli piccoli,che hanno visto di tutti i colori,ma adesso che ormai sono grandi è arrivato il momento,io sono disoccupata e in cerca di lavoro,visto che ho dovuto crescere i miei figli e ho rifiutato lavoro in ditte,e mi devo sentire dire che io non valgo niente non porto soldi a casa (che non e ‘ vero perché ho sempre fatto lavoretti)che quello che abbiamo è solo merito suo ecc..ci siamo capiti….volevo anche precisare che io da lui non voglio niente ne’ la casa ne’un euro,che mi spetterebbero di diritto,ma voglio solo pace e tranquillità lontano da lui.Volevo chiedervi cosa devo fare per non portarmi danno e lasciare la casa,a chi devo rivolgermi.Grazie mille per la risposta,cordialmente Lucia.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Lucia,
      chi ha dedicato la propria vita a crescere i figli, per fortuna, in caso di separazione, ha il diritto di chiedere un contributo all’altro coniuge anche per il proprio mantenimento. E se siete in comunione dei beni non vedo ragioni per non vantare dei diritti anche sulla abitazione coniugale. C’è sempre tempo per essere generosi nei confronti del proprio ex ma non è proprio il caso di esserlo quando si devono ancora formalizzare le condizioni della separazione.
      A chi rivolgersi ? Ad un avvocato.
      Se lo ritiene possiamo incontrarci. Il primo incontro in studio è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1206. fabio dice:

    buongiorno,
    ho convissuto con la mia ex fidanzata per 8 anni durante i quali lei ha comprato una macchina con un finanziamento intestato a mio nome. poi sempre mentre eravamo conviventi abbiamo venduto l’auto per comprarne un’altra sempre intestata a lei ma il finanziamento della prima auto è rimasto da pagare. abbiamo venduto la seconda auto. ora ci siamo lasciati e lei non vuole più pagare il finanziamento della prima auto che pago io. cosa posso fare? posso chiedere a lei i soldi? posso chiedere la restituzione anche di quelli già pagati?
    grazie
    fabio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Fabio,

      in linea generale dalla convivenza non nascono obblighi restitutori trattandosi di obbligazioni naturali (per cui tutto ciò che viene conferito è considerato in adempimento di doveri morali e sociali).
      E ciò a meno che non sia stato chiaramente stabilito (deve trattarsi di volontà espressa ed inequivocabile), tra le parti, che l’esborso di denaro a favore dell’altro convivente avveniva esclusivamente a titolo di prestito momentaneo e/o risulti del tutto sproporzionato rispetto al menage quotidiano.
      La deroga, pertanto, andrà individuata caso per caso avendo riguardo anche alle reciproche elargizioni/contribuzioni.
      Significativa è la massima più autorevole in materia che riportiamo qui di seguito (Cass. civ. Sez. I, 22/01/2014, n. 1277).

      “Le attribuzioni patrimoniali del convivente more uxorio alla compagna durante la convivenza costituiscono adempimento di doveri morali e sociali, che trovano la loro regolamentazione nell’art. 2034 del codice civile, che disciplina le obbligazioni naturali, le quali determinano, come effetto, la soluti retentio, ovvero l’impossibilità di ottenere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato, a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze nonché proporzionata all’entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens. Il discrimine fra l’adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al menage quotidiano ovvero espressione della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l’atto di liberalità, va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare. Orbene, tale requisito, riconosciuto in relazione alle obbligazioni naturali in generale, deve essere ribadito in riferimento all’adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio”.
      Se vuole approfondiamo l’argomento in Studio, il primo incontro è gratuito.
      Un cordiale saluto
      Avv. Laura Natale

      Rispondi
  1207. dario dice:

    buongiorno,
    mi sono sposato 8 anni fa ma qualche anno fa il mio matrimonio è andato in crisi perché mia moglie non provava più quello di prima e così dopo aver fatto un figlio mi sono separato. dopo 4 anni ricevo unaemail anonima il cui contenuto era tutta la chat di facebook della mia ex moglie con il suo amante (tra l’altro il mio testimone di nozze) nella quale si raccontavano i bei momenti passati la sera prima nel mio letto. il periodo è risalenti al periodo in cui eravamo sposati e addirittura a soli pochi mesi di distanza dalla nascita di nostro figlio.
    volevo sapere se questa chat mi può tornare utile. io non passo gli alimenti alla mia ex moglie ma solo a nostro figlio. posso chiedere un risarvimento danni a lei o al suo amante dell’epoca? o cos’altro potrei fare
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il tradimento, oggi venuto alla luce, avrebbe avuto rilevanza ai fini della riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della Sua ex moglie, riconducendo quest’ultimo ad un mero assegno per alimenti (sensibilmente inferiore all’assegno per il mantenimento connesso al tenore di vita).
      Il mantenimento in favore del figlio, invece, come Lei sicuramente comprenderà non può essere influenzato da queste circostanze in quanto è sempre dovuto nella Sua mera qualità di genitore.
      Domanda di risarcimento dei danni connessa al tradimento ? Sì è possibile in presenza di determinate circostanze.
      Per ora ci limitiamo a ricordare un precedente che ha riconosciuto il risarcimento in presenza di un tradimento coniugale: trattasi di Cass. Civ. n. 18853/2011 allegata alla presente che per molti aspetti da una prima disamina sembra molto attinente al caso sottoposto alla nostra attenzione.
      Se vuole approfondiamo l’argomento in studio. Il primo incontro è gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1208. alberto dice:

    Questa è la mia situazione, sono separato, due figli, dall’anno 2012, consensualmente, con questi accordi:
    casa assegnata alla mia ex moglie ( la casa è al 50% intestata alla mia ex ed a me, il mutuo è intestato interamente a me).
    Il mutuo devo pagarlo per intero io.(circa 500 euro al mese);
    mantenimento per i due figli (700 euro)
    spese straordinarie al 50%
    nessun mantenimento alla mia ex moglie
    IO prendo uno stipendio di 1.900 euro.
    Pago un affitto di 400 euro
    La mia ex moglie con la separazione ha “…ufficializzato…” la relazione, che aveva instaurato ante separazione (ante 2012), con un uomo che ha un figlio. Questo Uomo lavorando fuori dalla regione dove è ubicata la casa coniugale, ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica, parecchie volte anche il lunedì e tutte le festività anche estive) vive nella casa coniugale, insieme a suo figlio, lasciandolo qualche volta li, anche senza di lui. Da questa loro duratura relazione ad inizio anno 2016 è nato un figlio, da lui riconosciuto che raggiunge come ha sempre fatto i fine settimana, insieme a l’altro figlio, solo perché lavora fuori.
    Dovrò iniziare la causa di divorzio, con questa situazione posso chiedere che lei si paghi la quota di mutuo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alberto,
      quanto da Lei riferito giustificherebbe sicuramente una riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della sua ex. Più raramente una riduzione dell’assegno in favore dei figli ma se sua moglie riceve un sostanziale vantaggio economico dalla nuova (parziale) convivenza, dalla quale, peraltro, è nato un figlio, in sede di divorzio, cercherei sicuramente di avanzare la domanda di riduzione.
      Direi, inoltre, che è percorribile la richiesta di contributo al pagamento del mutuo da parte di Sua moglie anche in ragione del fatto che la casa è cointestata.
      Non conosciamo, tuttavia, i dettagli sulle condizioni della separazione: come si è arrivati a stabilire che sua moglie non ha diritto ad un assegno di mantenimento ? Qual è il reddito di sua moglie? Che lavoro svolge il nuovo compagno di sua moglie ?
      Se lo ritiene siamo a disposizione per un incontro in studio (Via Larga n. 16, Milano).
      Il primo incontro è gratuito ed in questa occasione potremo stilare un preventivo analitico per il divorzio con istanza per la modifica delle condizioni della separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola
      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1209. separatamente dice:

    Buongiorno Alessandro,
    la sua compagna ha diritto di difendersi anche in giudizio a fronte di uno spoglio violento e repentino.
    Il nostro consiglio è quello di scrivere una raccomandata concedendo un congruo termine alla Sua compagna per trovare una nuova abitazione.
    Resta il problema del cotratto di locazione. Se è intestato ad entrambi la Sua compagna deve contribuire nella misura del 50%. Se non partecipa alle spese della convivenza e non lascia l’abitazione familiare si può ipotizzare una iniziativa giudiziaria nei suoi confronti.
    Se risiedete a Milano possiamo ulteriormente approfondire.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola (02.72022469)

    Rispondi
  1210. Giulia dice:

    Buongiorno

    il mio compagno e separato ormai da 11 anni, ha una figlia con la sua ex moglie che ora chiede il divorzio. Loro erano in separazione dei beni e il mio compagno ha venduto da poco la casa a lui intestata. Ora la ex moglie puo chiedere una parte di tale vendita ( notare che la moglie ha sempre vissuto all’interno ma le utenze e tutto il resto lo ha sempre pagato lui). Ora noi siamo in società la ex moglie puo pretendere qualcosa dalla nostra società?

    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giulia,

      In linea di massima, i beni acquistati da un coniuge in regime di separazione dei beni rimangono di sua esclusiva proprietà.
      Ciò comporta che l’atro coniuge non abbia diritto ad ottenere una parte del ricavato dell’eventuale e successiva rivendita del bene.
      Diverse considerazioni dovrebbero trarsi, tuttavia, laddove il coniuge separato riuscisse a dimostrare di aver in qualche modo contribuito all’acquisto del bene.
      Con riferimento, invece, all’eventuale corresponsione di parte del ricavato dell’attività d’impresa, la risposta varia in relazione a quanto stabilito nell’accordo di separazione (peraltro, sempre soggetto a modifiche).
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1211. separatamente dice:

    Buongiorno Elena,
    non risultare intestataria dell’immobile al fine di avere uno sconto sugli interessi non mi sembra proprio un comportamento prudente.
    Ed in ogni caso se proprio volete intestare la casa al Suo compagno è indispensabile fare una scrittura privata con data certa nella quale emerga l’effettiva proprietà dell’unità immobiliare.
    Il nostro studio è a disposizione per assistervi.
    Con i migliori saltui,
    Avv. Marco Pola

    Rispondi
  1212. Cristana dice:

    Sono ancora sposata legalmente! Ma da 2 anni abbito con un altro uomo! Si può chiedere la convivenza ? O devo divorziare ! Grazie mille!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Cristiana,
      per stipulare un contratto di convivenza, ovvero al fine di potere sostenere in futuro che Lei convive con un altro compagno, è indispensabile che Lei risulti almeno formalmente separata.
      Con i migliori saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1213. Sara dice:

    Buonasera, vorrei cortesemente una conferma per il seguente problema. Caso di convivenza more uxorio con figli minori. I due conviventi vivono ancora sotto lo stesso tetto ma solo perche’ nessuno dei due vuole lasciare la casa (contratto di locazione). La relazione sentimentale e’ pero’ in crisi da tempo e ormai finita. La signora vorrebbe porre fine a questa convivenza solo non vuole lasciare la casa perche’ la vorrebbe assegnata a lei con collocamento dei figli minori. Il padre dei minori invece non rilascia l’ immobile spontaneamente. Lei gli ha gia’ mandato raccomandata per cercare di trovare un accordo su affido e mantenimento dei figli ma lui non va da un legale e non collabora per cercare di trovare un accordo. Lei vuole proporre ricorso giudiziale, puo’ farlo anche se di fatto i due vivono ancora sotto lo stesso tetto ma solo per le ragioni suindicate? Volevo solo una conferma di questo. Grazie mille per la cortese risposta..

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Sara,
      Lei ha il diritto di agire in giudizio (per chiedere il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa familiare) anche se il Suo compagno non si è ancora trasferito in altra abitazione.
      Per eventuali approfondimenti mi può contattare in studio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1214. sara dice:

    salve

    Io vorrei fare una domanda.
    Marito e moglie che sono sposati da 17 anni fa; hanno 2 figli: 16 e 12 anni; e che da 12 anni non vivono come marito e moglie, pure hanno residenza separata da 17 anni – questo matrimonio e` valido? la moglie puo pretendere vincere divorzio?
    (Secondo le regole il matrimonio valido quando tutte due hanno stessa residenza)
    La ringrazio della risposta

    distinti saluti
    Sara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Sara,
      considerato che avete avuto due figli il matrimonio è valido. Oggi peró non vivete più sotto lo stesso tetto (sper di avere capito bene) o comunque siete separati fatto. Potete quindi separarvi. Se raggiungete un accordo per una separazione consensuale dopo seimrsi potrete anche divorziare. Non conoscendo i redditi dei coniugi non posso valutate l’eventuale entità del mantenimento per il coniuge più debole da un punto di vista economico e quello per il mantenimento dei figli. Per ulteriori approfondimenti, se vuole, siamo disponibili per un primo incontro gratuito (www.npassociati.com – tel. 02.72022469). Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1215. Franca dice:

    Buongiorno,
    Convivo dal 1996 con il mio compagno. Abbiamo avuto nel 2000 un figlio. Io ho divorziato molti anni fa, dato che il mio ex marito doveva sposarsi con la sua nuova compagna, il mio compagno invece è solo separato. La sua è stata una separazione giudiziale molto combattuta, ma solo per soldi da parte della ex moglie. Lui ha un figlio dal matrimonio che ora ha 29 anni. La separazione e l’ultima udienza davanti al giudice risale almeno a più’ di dieci anni fa. Se ora lui volesse il divorzio cosa deve fare dato che è trascorso tutto questo tempo? È facile ottenerlo? È come deve agire? Può la ex moglie rifiutarsi? Grazie 1000.
    Cordiali saluti

    Franca

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Franca,

      considerato il tempo trascorso dalla separazione, il Suo compagno potrà sicuramente richiedere il divorzio. Esistono due strade alternative, a seconda che i coniugi riescano o meno a trovare un accordo: nel primo caso, si potrà procedere con la domanda di un divorzio congiunto da parte di entrambi i coniugi, assistiti anche da un unico legale. In questo caso si svolgerà una sola udienza, durante la quale il Giudice ascolterà entrambi e, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti, emetterà la sentenza di divorzio. Sempre nel caso in cui i coniugi siano d’accordo, questi potranno divorziare anche senza recarsi dinanzi al Giudice, tramite la negoziazione assistita. E’ una procedura introdotta recentemente ed estremamente veloce che consiste in un accordo con cui le parti, con l’assistenza dei propri difensori, decidono di cooperare al fine di pervenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio senza presenziare personalmente in Tribunale (precisiamo, tuttavia, che la negoziazione assistita non potrà essere utilizzata da coloro i quali richiedano il gratuito patrocinio). Qualora, invece, i coniugi non siano d’accordo, si potrà procedere con un divorzio giudiziale. Bisognerà, pertanto, provvedere al deposito presso il Tribunale competente di un ricorso; si aprirà a quel punto un procedimento ordinario, con tempi necessariamente più lunghi, in cui i due coniugi saranno assistiti da un proprio difensore e al termine del quale il Giudice emetterà una sentenza di divorzio.
      Se il suo compagno ha bisogno di assistenza, ci contatti al n. 02.72022469, per un primo incontro gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1216. loredana dice:

    buon giorno :avrei bisogno di sapere ,essendo io disabile affetta da sm
    avendo convissuto x oltre 10 anni in casa di proprieta’ di entrambi ;ma ha causa di varie vicissitudini ,l’ho fatta intestare solo a lui;cosa posso fare x avere cio’ che mi spetta? vi chiedo gentilmente di aiutarmi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Loredana,
      se Lei ha contribuito al pagamento della abitazione in cui vivete occorre dimostrare davanti ad un Giudice che l’intestazione della casa familiare al Suo convivente è fittizia.
      Oppure occorre cercare di trovare una intesa con il Suo compagno.
      Se ha bisogno di assistenza, ci contatti al n. 02.72022469, per un primo incontro gratuito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (www.npassociati.com – https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726)

      Rispondi
  1217. separatamente dice:

    Buongiorno Andrea,
    nel caso in cui la convivenza cesserà, il genitore collocatario dei figli (nel 95 per cento dei casi la madre) ha il diritto di abitare la casa familiare ricevendo aiuto economico dall’altro genitore per il pagamento dell’affitto e per il mantenimento dei figli.
    Detto questo si può cercare di trovare una diversa intesa con la Sua compagna.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)
    https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

    Rispondi
  1218. Margherita dice:

    Buonasera mi chiamo margherita vorrei farle una domanda. Io convivo da 7 anni ho due figli piccoli. E non lavoro. Lavora solo il mio compagno.e paga affitto. Se un domani ci lasciano l affitto chi lo paga io o lui quali diritti posso avere se non lavoro e lui va via di casa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Margherita,
      nel caso in cui la convivenza cesserà, il genitore collocatario dei figli (nel 95 per cento dei casi la madre) ha il diritto di abitare la casa familiare ricevendo aiuto economico dall’altro genitore per il pagamento dell’affitto e per il mantenimento dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

      Rispondi
  1219. renata dice:

    Buingiorno
    il mio compagno, deceduto da poco tempo, mi ha lasciato un testamento olografico nel quale dispone per me una somma di denaro. ho portato il testamento dal notaio che lo ha considerato valido e lo pubblicherà insieme ad altri lasciti che il mio compagno aveva diposto. Si è fatta viva ex moglie separata e convivente con un altro uomo ma non divorziata. Gli altri famigliari sono la mamma e la sorella. Il notaio mi ha detto che devo aspttare la successione (fatta da mamma – sorella e ex moglie) e poi concordare con loro. Ma ciò non mi è molto chiaro. Che passsi devo fare? quelle erano le sue volontà che mi ha ribadito proprio una settimana prima di morire quando pensavano comunque che non sarebbe accaduto così a breve. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Renata,
      i diritti del convivente in caso di morte del compagno possono essere riassunti come segue:
      1) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
      2) in caso di morte del convivente di fatto conduttore della casa di comune residenza il convivente superstite ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione.
      Precisato quanto sopra, esiste la possibilità per il convivente, di esprimere le proprie volontà in un testamento, nei limiti della quota disponibile.
      Quest’ultima, ammonta ad 1/4 del patrimonio del suo compagno.
      Le quote riservate in favore della ex moglie e della madre del suo compagno, infatti, sono le seguenti : legittima del coniuge = 2/4 ; legittima degli ascendenti = 1/4 (da dividere in parti uguali tra i genitori o per intero al genitore superstite).
      Diversa la situazione se alla ex moglie fosse stata addebitata la separazione.
      Questa la teoria. Quello che potrebbe nel concreto realizzarsi dipende anche dalle Sue iniziative. Se lo ritiene opportuno possiamo incontrarci in studio (02.72022469). Il primo incontro è gratuito.
      Cordiali saluti,
      per conto di Separatamente
      Avv. Marco Pola
      https://it.linkedin.com/in/marco-pola-78056726

      Rispondi
  1220. davide dice:

    buongiorno avvocato..io convivo con una donna da 15 anni ho avuto due figli 11 e 6 anni..la mia compagna aveva gia un figlio che aveva 5 anni…adesso ne ha 20 e vive con noi..lei vuole separasi da me per motivi di liti continue ma io non voglio perché il figlio suo e una persona pocco affidabile..ne ho passate tante ma e incorregibile..dedito spesso agli alcolici a atteggiamenti aggressivi verso tutti compreso la mamma e i fratelli…in passato sono andato a prenderlo in questura per casini che aveva combinato..a scuola lo ritiravo in presenza dei carabinieri..e rimasto tale..ho 100 testimoni di queste cose..come potrei evitare che i miei figli crescono con questa persona…se vanno via so che vivranno una brutta situazione come posso evitare questo?la prego mi aiuti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Davide,
      quella che ci ha descritto è una situazione molto delicata da un punto di vista sociale.
      Occorre valuatare se può giustificare un assegnazione esclusiva dei minori in capo al padre.
      Se lo desidera può prendere contatto con il nostro studio (02.72022469). Il primo incontro è gratuito.
      Con i migliori saluti,
      Per conto di Separatamente
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1221. serena dice:

    Salve..Non Sono Sposata,e abito da convivente con Il mio ex compagno e nostra figlia(il mio ex compagno non è quasi mai a casa e avendo una casa molto grande su due piani abbiamo deciso per la convivenza da separati in casa,perchè nessuno dei due vuole lasciare la casa all altro).Ora,quando mia figlia compieà 18 anni,lui,possessore della casa,può rivendicare tale diritto e quindi sbattermi fuori di casa..?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Serena,
      sino a quando sua figlia non avrà raggiunto l’indipendenza economica non perderá il diritto ad abitare la casa familiare. Ci contatti al n. 02.72022469 per un primo incontro gratuito se lo ritiene opportuno. Cordiali saluti,
      Per separatamente.it
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1222. Maria dice:

    Buongiorno avvocato! Son convivente da 20 anni. Il mio compagno e vedovo da 22anni, e ha un figlio dal matrimonio precedente che oggi il figlio e sposato e ha 2 figlie. Noi due abbiamo una figlia di 19 anni. Il mio compagno ha la casa che un tempo il padre in comprato a lui mettendo anche il della defunta moglie. Il mio compagno con la prima moglie in questoa casa hanno vissuto solo quasi tre anni. Noi due viviamo da 20 anni. Che diritto ho Io come convivente ( voglio sapere diritto di reversibilità,casa mobili e altro ). Come compilare un testamento? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      forse c’è stato un problema con l’invio della sua richiesta perché la comprendo solo in parte.
      Comunque i diritti dei conviventi alla assegnazione della casa familiare sono connessi all’esistenza di prole che vive con il genitore collocatario.
      I meri diritti del convivente, invece, si possono riassumere nell’articolo pubblicato sul nostro sito (fra questi diritti non rientra la reversibilità) del quale riportiamo il link: http://www.separazioneconviventi.it/convivenza/le-convivenze-di-fatto-legge-n-762016-vigore-dal-5-giugno-2016/.
      Infine, per la redazione di un testamento, il nostro studio può fornirLe adeguata assistenza con tariffe calmierate.
      Per un primo incontro in studio, ci può contattare al n. 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      per conto di Separatamente
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1223. Silvia dice:

    Buongiorno
    convivo da 19 anni con il mio compagno e abbiamo un figlio di 8 anni. La nostra storia è giunta al termine e le reiterate liti, nonchè la convivenza forzata non rendono sereno lo sviluppo psichico del bambino. Siamo entrambi proprietari (50%) della casa in cui abitiamo e per la quale è stato acceso un mutuo trentennale.
    In caso me ne andassi da casa con nostro figlio, avrei delle ripercussioni circa l’affidamento del figlio? Nel caso, avrei diritto al mantenimento del bambino? Come di procede in questi casi? Mi scuso per le tante domande
    grazie
    Silvia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Silvia,
      perchè vuole andarsene di casa quando vi sono norme che prevedono l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole (nel 95% dei casi la madre)?
      Scusi la domanda ma nell’interesse di suo figlio dovrebbe anzitutto fare capire al suo compagno che è lui che deve uscire di casa. E ovviamente suo figlio ha diritto al mantenimento da parte del padre. Esiste una procedura (congiunta o in contenzioso) davanti al Tribunale per lasciare nero su bianco le intese con la stessa efficacia di una sentenza in caso di accordo amichevole tra i conviventi; oppure, nel caso i conviventi non abbiano trovato una intesa amichevole, si rimette la regolamentazione (scusi il termine ma è quello previsto dalle norme) del figlio al Tribunale.
      Ci contatti, se lo ritiene opportuno, per un incontro con i nostri legali a Milano (Avv. Marco Pola, tel. 02.72022469). Il primo incontro non fa maturare spese a suo carico.
      Cordiali saluti,
      per Separatamente
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1224. anna dice:

    buongiorno avvocato, convivo da tre anni e mezzo con il mio compagno, lui ha deciso di rompere questa convivenza.Io non ho nessun reddito pur arrangiandomi con lavori saltuari non posso affrontare un canone d’affitto. Lui ha il diritto di mandarmi via essendo lui il proprietario dell’abitazione? La ringrazio e spero di ricevere una sua risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Rita,
      in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. E aggiungo anche che Lei non può essere mandata di via di casa senza un congruo preavviso. C’è giurisprudenza sul punto. Se vuole può approfondire il tema con i nostri legali a Milano (NPA studio legale -02.72022469). Il primo appuntamento non fa maturare spese a suo carico.
      Con i migliori saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1225. Alessio dice:

    Buon giorno…volevo sapere io ho preso casa da 1 anno..la casa e’ cointestata a meta per uno…la nostra relazione sta finendo siamo conviventi non sposati…come mi devo comportare lei vuole andare via di casa…e deve a me una somma che ho messo per la casa e per l arredamento..all inizio lei ha firmato un foglio ke attesta questa cifra che deve a me con le varie voci per i soldi spesi…chiedevo come devo fare per questo motivo amche xk la casa rimarebbe a me. Come mi dovrei muovere e..lei cosa dovrebbe pagare?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessio,
      occorre adoperarsi affinchè si raggiunga un accordo con la Sua ex compagna avente ad oggetto la valorizzazione (attuale) della quota di Sua proprietà con conseguente acquisto da parte Sua. In difetto, di tali intese si potrebbe valutare la vendita dell’immobile in sede di giudizio di divisione laddove la Sua ex compagna non sia d’accordo sulla vendita.
      Ci contatti per un incontro presso i nostri professionisti a Milano per maggiori approfondimenti (NPA studio legale – tel 02.72022469). Il primo incontro non fa maturare spese a Suo carico. Cordiali saluti,
      Per lo staff di Separatamente.it
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1226. Sergio dice:

    Buonasera,
    vorrei acquistare casa con la mia compagna ma il contributo della mia quota parte sarà di un terzo (comproprietà al 33% io e lei i restanti 2/3 ). Vorrei sapere se in caso di problemi in futuro la mia compagna possa “sbattermi fuori” togliendomi il diritto di abitazione in virtù della maggior quota (2/3) e cosa consigliate per tutelarmi, grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Sergio,

      in linea di massima, ciascun comproprietario di un immobile ha il diritto – come forma iniziale di tutela –a che nell’atto di compravendita risulti la quota del bene che ha concorso ad acquistare.
      Da tale accortezza derivano, poi, una serie di garanzie giuridiche in capo al comproprietario di una quota dell’immobile.
      Ad esempio, in caso di successiva rivendita dell’immobile, il comproprietario con una quota inferiore al 50% avrà diritto ad avere una percentuale del prezzo ricavato (rapportato alla quota di sua proprietà).
      O, ancora, ciascun comproprietario avrà diritto di esprimere il proprio eventuale dissenso in caso di locazione ad un terzo dell’immobile.
      Detto ciò, è innegabile che il proprietario “di maggioranza” abbia ulteriori e particolari diritti.
      Ci si riferisce, ad esempio, al fatto che in presenza di una duplice richiesta di attribuzione del bene (una del comproprietario maggioritario ed una del minoritario) verrà tendenzialmente accolta la domanda del comproprietario maggioritario.
      In tal caso, però, il comproprietario maggioritario acquisterà la totale proprietà del bene solo previa corresponsione del valore economico della quota di proprietà del bene al comproprietario minoritario.
      Alla luce di quanto detto, nel caso di specie e allo stato attuale delle cose, l’unica forma di tutela a Sue mani è quella di aver cura di inserire nell’atto di compravendita il Suo apporto economico per l’acquisto del bene e, soprattutto, la Sua quota di proprietà dell’immobile.
      Le ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui ci saranno dei figli nati dalla convivenza, in caso di cessazione della convivenza, nel 90% dei casi la casa viene assegnata alla madre con i figli.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatamente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1227. Mario dice:

    Salve ho una figlia di due anni con una donna che non ho mai sposato. Lei mi permette di vederlo sartuariamente e solo in sua presenza dopo però essermi imbattuto in lunghi litigi ..tutto questo solo perché teme che io possa farlo stare in presenza della mia nuova compagna . Volevo sapere in linea di massima che diritti mi spettano. Gliene sarai davvero grato .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mario,

      in linea di massima, la legge prevede che i bambini, nonostante la separazione dei genitori, abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun genitore.
      Ne deriva che, sia Lei che la Sua ex compagna, avete il dovere di collaborare nella cura, educazione ed istruzione di Vostra figlia, secondo le regole convenute tra di voi o date dal giudice, e queste regole devono essere osservate. Qualora la Sua ex compagna non le rispetti, Lei potrà rivolgersi ad un Giudice che potrà comminare sanzioni a carico del genitore inadempiente: sanzioni che vanno dall’ammonizione, al risarcimento dei danni, a favore del figlio e/o a favore dell’altro genitore, alla multa.
      Siamo a disposizione al numero di telefono 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1228. Max dice:

    Buongiorno!
    Vi racconto la mia storia: ho una figlia(da me riconosciuta) di quasi 3 anni con una donna extracomunitaria che aveva avuto già una figlia da precedente rapporto.
    Il punto è questo; ho preso una casa in affitto in cui convivo e sostengo tutte le spese economiche anche per la figlia, ma ho mantenuto la mia vecchia residenza , quindi sono residenti solo lei, la figllia e mia figlia nella casa che conviviamo.
    Io sono arrivato al punto di non tollerare più questa donna….vorrei sapere a cosa vado incontro……
    Potrei avere l’affidamento unico di mia figlia, in quanto la madre non percepisce uno stipendio?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Max.

      In linea di massima, soprattutto a seguito della riforma del 2006, il Giudice predilige l’affidamento condiviso del minore.
      L’affidamento esclusivo viene, infatti, concesso solo in casi limite nei quali il Tribunale valuti che l’affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore stesso:
      1) in caso di violenza sui figli;
      2) in caso di violenza sul coniuge (o compagno) anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell’altro;
      3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.…)
      4) In caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
      Pertanto, nel caso di specie e sulla base degli elementi da Lei forniteci, riteniamo che non Le sia possibile ottenere l’affidamento esclusivo della minore solo perché la madre non percepisce uno stipendio.
      Siamo a disposizione al numero di telefono 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1229. Daniela dice:

    Buongiorno convivo con i Un uomo agressivo ha voluto prendere una casa in affitto insieme ma il contratto per motivi di stipendio e ‘intestato a lui io sono il suo garante
    Ho due figli del precedente matrimonio uno dei quali è minorenne lui minaccia spesso di vutrarci fuori di casa. Ho qualche tutela nei suoi confronti o no
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Daniela,

      prima di tutto, Le consigliamo vivamente, nel caso Lei sia vittima di violenza, di sporgere denuncia in sede penale.
      Per quanto riguarda invece i Suoi diritti in relazione all’appartamento in cui attualmente risiede, precisiamo che nonostante i Suoi figli non siano figli del Suo compagno, non si può non tenere in considerazione che, quest’ultimo, ha acconsentito a convivere per un certo periodo di tempo con Lei e i bambini, con tutte le responsabailità conseguenti. Ne deriva che, seppur il Suo compagno non sarà tenuto a corrispondere alcun assegno di mantenimento né a Lei né ai Suoi figli, non potà certamente obbligarVi ad abbandonare l’appartamento dall’oggi al domani: l’interesse dei minori ed il loro conseguente diritto alla salvaguardia del medesimo habitat familiare in cui si è esplicata la vita domestica sono infatti sempre oggetto di principale tutela.
      Ci contatti in studio al numero di telefono 02.72022469, per ulteriori approfondimenti o per un incontro in studio (primo incontro gratis).
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1230. patrizia dice:

    buongiorno
    sono sposata da una ventina di anni, ho 3 figli (2 conviventi una all’estero).
    casa in comproprietà e debiti vari. comunione dei beni.
    lui ha la fidanzata ed io lo lascerei andare molto volentieri.
    unico dilemma il lato finanziario.
    ovviamente servirà la separazione dei redditi.
    pensavo ad una scrittura privata per delimitare i rispettivi impegni economici col pregresso e che riporti la destinazione finale della casa (ovviamente ai figli).
    è una via percorribile? rimane comunque l’obbligo di adempiere al restante 50% se lui non paga? può ricadere sui figli qualche onere economico?
    grazie1000
    saluti
    p

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Patrizia,
      in sede di separazione Lei ha diritto alla assegnazione della casa coniugale almeno sino a quando i figli con Lei conviventi non diventeranno autonomi da un punto di vista finanziario.
      Il tradimento perpetrato da suo marito giustifica l’addebito della separazione che ha rilevanza anche con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in suo favore.
      Se vuole percorrere la strada della separazione di fatto con una semplice scrittura privata rischia di non tutelare adeguatamente i suoi diritti e quelli dei suoi figli.
      Si possono prendere in considerazione soluzioni alternative alla separazione in occasione di apposito incontro con i nostri Avvocati a Milano (02.72022469). Primo incontro gratis !
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1231. Sabrina dice:

    Buongiorno, sono separata dal mio ex marito da novembre. A fine giugno devo trasferirmi di solo 23 km dalla abitazione del padre. Ieri comunicandoglielo mi ha fatto un casino dicendomi che io non porto la bambina da nessuna parte. La bambina ha 4 anni e L anno prossimo la iscriverei all asilo comunale del nuovo paese. Lui può farmi realmente storie?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Sabrina,

      in linea generale il diritto a trasferirsi è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Nel caso in cui sia un genitore a volersi trasferire con il figlio tuttavia questo diritto potrebbe essere in parte contemperato soprattutto in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei minori. In questi casi la scelta è rimessa al Giudice: nella controversia, l’organo giudicante dovrà valutare e decidere tenendo in considerazione esclusivamente il preminente interesse del minore ad una crescita armonica e sana; fermo restando, pertanto, il principio di diritto, ribadito anche da recenti sentenze della Cassazione, secondo cui l’affidamento condiviso non preclude il trasferimento del coniuge, il giudice di legittimità dovrà limitarsi a valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro genitore.
      In parole pavore: se Lei si trasferisce perché ha trovato un nuovo lavoro, se vuole stare più vicino ai nonni materni, non ci sono problemi.
      Ed in verità riteniamo che non ci siano problemi anche se si trasferisce perché ha instaurato in quel paese una nuova relazione affettiva. Di certo, in quest’ultima ipotesi, è probabile che un Giudice la obblighi a portare i suoi figli dal padre quando quest’ultimo deve esercitare il diritto di visita.
      Aggiungiamo anche che 23 km non sono molto ed un Giudice potrebbe anche ritenerlo un trasferimento con inconvenienti tollerabili ai fini dell’esercizio del diritto di visita.
      Cordialità.
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1232. ilaria dice:

    Buongiorno. Mi trovo in una situazione difficile da risolvere. Sto convivendo col mio compagno da otto anni. Abbiamo un bimbo di 4 anni e mezzo. La casa è di sua esclusiva proprietà. Non ha mutuo. Lavoriamo entrambi a tempo indeterminato. Lui full time e io part time. È tempo che abbiamo problemi e, dopo moltissime discussioni , finalmente si e’ convinto che la separazione è la cosa migliore. Ora, apparentemente, non ci sono problemi. Se non che mi ha fatto una “proposta” ai miei occhi sospetta (considerando che fino a pochi giorni fa la sua idea era quella di “sbattermi fuori casa” e spendere tutti i suoi soldi per portarmi via il bambino e lasciarmi senza nulla, o “sbatterlo” dagli assistenti sociali pur di non saperlo con me). La proposta ultima consiste nel vendere l’abitazione nella quale stiamo; col ricavato vorrebbe comprare un appartamento per se’ (che ha già visto più volte, anche con me e figlio presente , e già fermato con una piccola cifra) e dare una parte a me per poter prendere una piccola casa aggiungendo un mutuo. Questo “buonismo generoso” mi ha insospettita. La mia domanda è: È vero che l’abitazione è sua, ma può venderla essendoci la presenza di un minore? Se si, può scegliere lui quanto darmi del ricavato o c’è una percentuale ben precisa e regolamentata alla quale si deve attenere per darmi la possibilita’ di acquistarne un’altra? O mi deve pagare una parte di mutuo, o una parte di affitto? Se non può vendere, ma ci si vuole separare, come mi devo comportare? A chi rimane l’abitazione? Si può fare un ” accordo ” scritto tra noi e andare a farlo firmare direttamente dal giudice ( co.e vorrebbe fare) o si deve avere un avvocato?
    Mi scuso per essermi dilungata.
    Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
    Cordiali saluti. Ilaria

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Ilaria,
      non ci sono dubbi che la casa le spetta ! C’è un diritto alla assegnazione della casa familiare in favore del genitore collocatario della prole (sino a quando quest’ultima non diventerà autonoma). Questo non significa che Lei non possa prendere in considerazione altre soluzioni. Ma occorre valutare i “numeri” della proposta del suo convivente con attenzione.
      E come da Lei già suggerito occorre che l’accordo in sede di separazione consensuale sia formalizzato nero su bianco innanzi ad un Giudice.
      Ci contatti al n. 02.72022469 per un appuntamento (il primo incontro non fa maturare spese a suo carico) se lo desidera. Se Lei personalmente non ha redditi può chiedere la nomina di un difensore con il gratuito patrocinio. Ed i nostri professionisti possono aiutarla anche in occasione della redazione e deposito in Tribunale della domanda di gratuito patrocinio.
      Cordiali saluti,
      per lo staff di Separatamente
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1233. simona dice:

    Buongiorno, mi trovo in questa situazione: casa con mutuo cointestato a me e al mio ex convivente padre di nostra figlia che vive con me. Non siamo sposati e ora da 3 anni siamo separati nel senso che lui e’ fuori casa. Ora ho un nuovo compagno e mi chiedo se posso farlo entrare in casa visto che mia figlia e’ d’accordo, ma il mio ex compagno no. Che diritti ho ? Grazie per una risposta. Simona

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Simona,

      in linea di massima, a differenza del matrimonio, la fine della convivenza non comporta particolari obblighi reciproci tra gli ex compagni.
      In particolare, l’ex convivente in stato di bisogno non ha diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte dell’altro compagno che lavori e percepisca un reddito.
      Per quanto riguarda i figli, invece, i diritti di questi ultimi sono totalmente equiparati ai diritti sorti in capo alla prole nata all’interno del matrimonio.
      Detto ciò, nel caso di specie, non sembra che il Suo ex compagno possa in alcun modo impedirLe di iniziare una nuova relazione, proprio perché tra gli ex conviventi non sussistono quegli obblighi civili che invece permangono a seguito della separazione tra coniugi.
      Da ultimo, con riferimento a Sua figlia, bisognerebbe – innanzitutto – comprendere l’età della stessa, distinguendo a seconda che sia ancora minorenne o maggiorenne.
      In ogni caso, tendenzialmente, il Suo compagno potrebbe ostacolare una Sua nuova convivenza soltanto laddove sia in grado di provare un effettivo turbamento della ragazza.
      Se poi la sua nuova convivenza determinerà un sostanziale miglioramento del suo tenore di vita in ragione del fatto che il nuovo convivente contribuisce economicamente al ménage familiare, il suo ex convivente potrebbe intentare causa per provare a chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia.
      Siamo a disposizione al numero di telefono 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1234. Emanuele dice:

    Salve
    Io mi sto separando da mia moglie e abbiamo una figlia di 3 anni..
    Io faccio l’infermiere e quindi faccio straordinari tutti i mesi con una busta paga in media di 1800 euro..
    Per l’assegno di mantenimento di mia figlia devo calcolare la busta paga con straordinari o la retribuzione basa di circa 1500 euro??
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Emanuele,
      in linea di massima non esistono regole immutabili e univoche per il calcolo dell’assegno di mantenimento ma, piuttosto, è il Giudice, secondo il proprio libero convincimento, a determinarlo.
      Il Giudice determina l’assegno di mantenimento tenendo conto del reddito complessivo della famiglia, tutelando il coniuge economicamente più debole ed i figli nonché eliminando quegli squilibri reddituali che possono incidere sul tenore di vita al momento della cessazione del rapporto coniugale.
      Per fare ciò, il Giudice si avvale dei documenti contabili/fiscali delle parti (es. Certificazione Unica dei Redditi, Busta paga ecc.) e, pertanto, le indennità accessorie e gli straordinari incidono sul calcolo dell’importo dell’assegno.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatamente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1235. Sonia dice:

    Buongiorno,
    Io ed il mio compagno conviviamo da 3 anni ed abbiamo un figlio di 2 anni(non abbiamo mai sottoscritto un contratto ed io e mio figlio abbiamo la residenza anagrafica iscritta in un altro comune). Mi ha detto che non mi ama più e di andarmene di casa (che è di sua proprietà) io però in questo momento non ho un lavoro, posso chiedere l’assegnazione della casa con affidamento del bambino? Oltre all’assegno di mantenimento del bambino e’ tenuto anche a mantenere me fino a che non troverò un lavoro.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Sonia,
      in linea di massima, nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio, è prassi che il giudice disponga l’affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso uno dei genitori al quale verrà anche assegnata la casa familiare, anche se, come nel suo caso, è di proprietà esclusiva dell’altro genitore. La casa familiare, infatti, appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario; tuttavia, in presenza di figli, l’assegnazione in godimento della casa familiare può essere riconosciuta dal giudice al genitore naturale affidatario del minore, al fine di garantirgli il diritto a conservare l’habitat domestico, fino al raggiungimento della maggiore età o dell’indipendenza economica.
      Infine, il tuo compagno sarà tenuto al mantenimento di vostro figlio fino a quando non diventi economicamente autosufficiente. Tuttavia, Lei, anche se sprovvista di mezzi economici sufficienti per il suo sostentamento e indipendentemente dalla durata del periodo di convivenza, non può vantare nei confronti del suo ex compagno alcuna pretesa di ordine economico, pertanto, non avrà diritto a vedersi riconoscere alcun assegno di mantenimento.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1236. Tamiro dice:

    Buongiorno
    dopo 8 anni di convivenza dalla quale ho avuto 2 figli dalla mia ex compagna , la convivenza si e’ interrotta tramutandosi in coabitazione a causa di un tradimento . La coabitazione implica dormire in letti diversi , in stanze diverse e non avere alcun tipo di rapporto sentimentale /affettivo.Nella coabitazione continuo a garantire spese illimitate e un cash mensile [ 750 euro ] alla mia ex convivente che non ha alcun reddito/lavoro o proprietà’.
    Lei continua ad insistere perché’ io me ne vada – con relativa sofferenza dei figli – ma io non intendo farlo ne tanto meno voglio che lei se ne vada sempre per mantenere la serenata’ dei figli e privarli della presenza di una madre.
    Potrebbe obbligarmi a farlo ? Potrebbe chiedere degli alimenti ?
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Tamiro,

      in linea di massima la fine della convivenza comporta gli stessi obblighi della fine di un matrimonio relativamente a quanto dovuto nei confronti dei figli.
      Diversa è, invece, la situazione relativa ad un eventuale assegno di mantenimento o agli alimenti da corrispondere all’ex partner, dovuti esclusivamente in caso di separazione a seguito di un matrimonio.
      Nel Suo caso, dunque, la Sua ex compagna non avrà diritto ad ottenere né un assegno di mantenimento né gli alimenti, al contrario dei bambini.
      Con riferimento, invece, alla casa in cui abitate, la Sua ex compagna potrebbe obbligarLa ad andare via solo nel momento in cui il Giudice dovesse decidere ( come di solito avviene) di disporre l’affido prevalente dei minori alla madre. In tale situazione la Sua ex avrebbe diritto di abitare con i bambini, senza di Lei, indipendentemente dalla proprietà dell’abitazione.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1237. francesco dice:

    Buonasera volevo chiedere io sono separato da molti anni,volevo chiedere il divorzio ma ho una figlia,di qui passo tutti i mesi un assegno di mantenimento di 275 euro. Mia figlia lavora so che lei percepisce sulle 500 euro al mese inoltre adesso vive con il ragazzo però senza contratto di casa. Mi è stato detto che se faccio il divorzio dovranno rivedere anche il discorso di mia figlia e io devo continuare a passare questi soldi fino a quando mia figlia non trova un lavoro più soddisfacente.Sinceramente non so che fare potete consigliarmi grazie buongiorno

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesco,

      ebbene sì, il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa con la maggiore età ma solo quando questi raggiungono l’autosufficienza economica.
      Nel caso di specie, dunque, in sede di divorzio dovrà essere tenuto in considerazione il tipo di lavoro di sua figlia, la remunerazione e la Sua capacità economica.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1238. Stefano dice:

    Salve
    Convivo con la mia ragazza da 6 anni in una casa di proprietà con mutuo cointestato e da 2 abbiamo una bambina,io ho un lavoro a tempo indeterminato mentre lei no lavora saltuariamente..io non mi trovo più bene con lei e vorrei andarmene a cosa vado incontro oltre all obbligo di mantenere mia figlia? Devo dare soldi anche a lei?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Stefano,

      in caso di separazione, lei sarà sicuramente tenuto al mantenimento di sua figlia fino a quando non diventi economicamente autosufficiente, mentre alla sua compagna non dovrà riconoscere alcun mantenimento. Tuttavia è bene chiarire che, in caso di cessazione di convivenza more uxorio, è prassi che il giudice disponga l’affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso uno dei genitori (generalmente la madre) al quale potrà essere assegnata la casa familiare, anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore. La casa familiare, infatti, appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario. Tuttavia, in presenza di figli, l’assegnazione in godimento della casa familiare può essere riconosciuta dal giudice al genitore naturale affidatario del minore, al fine di garantirgli il diritto a conservare l’habitat domestico.
      In questi casi, comunque, è opportuno che le parti raggiungano un accordo in relazione alla casa familiare, all’affidamento dei figli e al loro mantenimento dinanzi ad un Giudice. A tal fine, le consigliamo di leggere i nostri contributi http://www.separazioneconviventi.it/separazione-conviventi/affidamento-esclusivo-e-condiviso-dei-figli-nati-dalla-convivenza/ e http://www.separazioneconviventi.it/separazione-conviventi/assegnazione-della-casa-familiare-in-presenza-di-figli-nati-dalla-convivenza/
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1239. Maurizio dice:

    Buon giorno,
    Vi espongo la mia situazione per chiedervi un aiuto:
    Con la mia ex fidanzata nel 2000 abbiamo acquistato un immobile cointestando sia la casa che il mutuo. Lei ha versato una piccola somma iniziale ma poi non ha più pagato nulla e io ho sopperito a tutte le spese. Dopo 7 anni ci siamo lasciati e lei ha abbandonato la casa e tolto la residenza. Io ho dovuto pagare comunque l’intero mutuo e le varie spese condominiali oltre alle spese che l’immobile nel tempo ha richiesto. Oggi (7 anni dopo) sono riuscito ad estinguere il mutuo e vorrei vendere la casa e chiudere questo capitolo della mia vita recuperando tutto il denaro speso. Posso farlo? La mia ex compagna potrebbe impedirmelo o peggio pretendere soldi?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maurizio,

      in linea di massima, un immobile in comproprietà può essere venduto soltanto con il consenso di tutti i proprietari, i quali avranno diritto ad avere parte del ricavato secondo la rispettiva quota.
      Nel caso di specie, dunque, la Sua ex compagna dovrebbe prestare il consenso alla vendita dell’immobile.
      Con riguardo al ricavato della vendita, invece, in un eventuale confronto, dapprima stragiudiziale, ed in seguito, laddove non si raggiunga un accordo amichevole, in giudizio, occorrerà dimostrare che lo spirito di liberalità che sussisteva al momento del rogito ora non sussiste più, nonché che Lei ha pagato la maggiore parte del corrispettivo e del mutuo, ovvero che la sua ex ha disatteso le Vostre intese con riguardo ad un ripartizione al 50% delle spese per l’acquisto.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1240. Gabriella dice:

    Nel caso di separazione di conviventi con una figlia, affidata alla madre, alla quale è stata assegnata dal tribunale anche la casa familiare che era di proprietà esclusiva del padre.
    Si può ritenere che la madre in questo caso abbia il possesso dell’immobile al 100% ai fini IMU/TASI , come succede per gli ex coniugi ? In effetti se il padre non ha la disponibilità dell’immobile per ordine di un giudice, non ne ha nemmeno il Possesso (requisito sul quale si paga IMU e Tasi), per cui non dovrebbe pagare l’imu su questo immobile.
    D’altra parte per la madre, che ne ha il possesso, questa è l’abitazione principale per cui ne sarebbe esonerata.
    Così è ? oppure così sarebbe solo se fossero stati sposati ?
    Sembra impossibile al giorno d’oggi …
    Grazie

    Gabriella

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Gabriella,
      in linea generale, l’assegnazione della casa familiare al genitore con il quale vivono i figli, a seguito del provvedimento di un giudice, configura l’insorgere di un diritto di abitazione a favore del genitore stesso, indipendentemente dalla proprietà sull’immobile. Tale diritto fa sorgere l’obbligo del versamento Imu in capo all’assegnatario dell’immobile. Tuttavia, poiché dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata abolita l’Imu sull’abitazione principale, l’assegnatario dell’immobile nulla dovrà pagare per la suddetta imposta. Inoltre, la casa in cui vive la madre assegnataria della casa, non deve essere considerata una seconda casa per il proprietario dell’immobile, in quanto la ex compagna ne ha un diritto reale di godimento, indipendentemente da chi sia il proprietario.
      La legge di stabilità 2016, inoltre, ha previsto l’abolizione anche della Tasi sulla prima casa, pertanto, anche quest’ultima, per l’anno 2016 non dovrà essere versata né dal proprietario dell’appartamento né dalla sua ex compagna. Al proprietario dell’immobile, tuttavia, rimangono gli obblighi di pagamento connessi alla Tari, che viene richiesta direttamente dal Comune.
      Siamo a disposizione (mail : info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialmente,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1241. daniele dice:

    buongiorno io sono sposato con tre figli di cui due minorenni ho lasciato mia moglie per un altra donna anche lei sposata e separata ma non legalmente con un figlio minore.possiamo iniziare una convivenza? che problemi potrebbero sorgere a livello giuridico?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Daniele,

      il matrimonio comporta il sorgere di obblighi reciproci, tra cui la fedeltà.
      Di conseguenza, sarebbe consigliabile intraprendere una nuova convivenza dopo la separazione o, in caso di separazione giudiziale, dopo l’udienza presidenziale.
      Ad ogni modo, estremamente opportuno, sarebbe non violare l’obbligo di fedeltà prima che sia di fatto cessata la convivenza con il coniuge, pena il rischio di addebito della separazione in capo all’adultero.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1242. david dice:

    Buongiorno ho una separazione consesuale firmata solo davanti agli avvocati e a fine maggio ho la sentenza, ma gia so che è stata depositata una giudiziale per fine luglio , ieri sono venuto a sapere che sta vendendo la casa coniugare, che in teoria aspetta a mia figlia di tre anni che già risente della separazione, la domanda lo può fare, grazie anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno David,

      Sua moglie non può vendere la casa coniugale soprattutto se anche Lei è proprietario dell’immobile e/o se la casa è stata comprata in comunione dei beni.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1243. silvano dice:

    salve vorrei sapere ,sicome mia moglie mi ha chiesto il divorzio ,volendo restare nella mia casa con i figli ed io andare via ,se le spese della casa luce gas ec ecsono a carico di lei o mie sicome io non usufruisco più grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Silvano,

      in caso di divorzio, è prassi che il Giudice assegni la casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori, al fine di garantire a questi ultimi il mantenimento dell’habitat domestico in cui sono cresciuti. In questo caso, quindi, Lei, in qualità di proprietario dell’immobile, nella maggiore parte dei casi, sarà tenuto al pagamento delle imposte e delle spese condominiali straordinarie, esattamente come avviene nei rapporti tra locatore e conduttore. Tuttavia, tutte le spese di ordinaria amministrazione, così come le spese di utilizzo della casa, dovrebbero rimanere di spettanza esclusiva del soggetto assegnatario, quindi di sua moglie. Chiarissima, sul punto, la Cassazione: “l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato. La gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario”.
      Diverse regole potrebbero trovare applicazione solo laddove, vi sia notevole disparità tra i redditi dei coniugi, ovvero, laddove, per esempio, la moglie non abbia alcun reddito.
      Se lo ritiene, può venire a trovarci in studio (il primo incontro è gratuito, Tel. 02.72022469).
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1244. Alessandro dice:

    Buongiorno,
    ho alle spalle una convivenza con una cittadina extracomunitaria. Dalla nostra unione è nata una figlia. Attualmente la madre e mia figlia vivono nella casa di mia proprietà di cui pago il mutuo al 100% e tutte le spese e passo pure il mantenimento di 400€ al mese. Io mi sono rifugiato dai miei genitori dopo che sono stato aggredito fisicamente ripetutamente di fronte a mia figlia, la madre si è beccata una denuncia per aggressione che poi ho ritirato per il bene della nostra piccola. Ora sua madre lavora, vorrei impossessarmi della mia casa, visto che non ricevo un centesimo dalla sua permanenza, sarei anche disposto ad aiutarla nel fare un contratto di affitto nel caso se ne andasse, ma lei si ostina a non volere uscire dalla mia casa perchè dice che quella è la casa di nostra figlia e sua madre deve stare con lei.
    1. Posso chiudere il mutuo e vendere la casa o obbligarla ad uscire?
    2. Essendo lei nullatenente posso chiedere l’affidamento esclusivo di mia figlia dato che pago tutto io al 100% e fare in modo che lei si organizzi la sua vita?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro.

      In linea di massima, soprattutto a seguito della riforma del 2006, il Giudice predilige l’affidamento condiviso del minore.
      L’affidamento esclusivo viene, infatti, concesso solo in casi limite nei quali il Tribunale valuti che l’affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore stesso:
      1) in caso di violenza sui figli;
      2) in caso di violenza sul coniuge (o compagno) anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell’altro;
      3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.…)
      4) In caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
      Nel suo caso, da quello che Lei descrive, potrebbe forse ricorrere il caso indicato nell’ipotesi n. 2.
      Consideri, però, che l’affido esclusivo è un provvedimento limite, difficilmente concesso.
      Con riguardo alla casa, invece, questa viene solitamente garantita al genitore con cui convivono i figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti, indipendentemente dal fatto che l’abitazione sia di proprietà esclusiva di un coniuge/convivente, di proprietà comune oppure in locazione.
      Di conseguenza, laddove Lei decidesse di adire la via giudiziaria ed il Giudice disponesse l’affidamento condiviso, la sua ex convivente molto probabilmente sarebbe legittimata ad occupare la casa con la bambina.
      Peraltro, a parere della Cassazione, una volta che la casa sia stata affidata ad uno dei coniugi/ conviventi, l’altro – seppur legittimo proprietario – non può venderla perché ciò impedirebbe ai minori di continuare a vivere in un ambiente a loro familiare, cosa importantissima a seguito del trauma che hanno subito a causa della rottura del rapporto tra i genitori. (nell’ipotesi, invece, in cui il coniuge proprietario decidesse comunque di vendere, l’acquirente avrebbe il diritto di occupare l’immobile solo dopo aver dimostrato il venir meno dei presupposti che avevano portato all’affidamento della casa all’altro coniuge).
      Da ultimo, nell’eventualità in cui Lei decidesse di vendere la casa prima dell’intervento di un giudice o dell’accodo tra le parti, in ogni caso, in quanto unico percettore di reddito dovrebbe comunque garantire un’abitazione alla sua bambina e alla sua ex compagna.
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1245. Giovanni dice:

    Buongiorno avvocato, sono sposato da circa due anni, io e la mia attuale moglie stiamo attraversando un brutto periodo, tanto che stiamo pensando alla separazione, la quale però non sembra essere molto accettata da mia moglie, la stessa ogni volta che affrontiamo l’argomento minaccia di volere andare dinnanzi al giudice per il mantenimento che secondo lei ammonterebbe alla metà di quello che guadagno io cioè 1300 netti al mese senza calcolare il mutuo di 500. Bello stesso tempo reclama anche la casa dove noi abitiamo e che acquistai io durante il matrimonio. Lei non lavora, avrebbe delle occasioni ma purtroppo ha deciso di non volerne sapere, non abbiamo figli. Detto ciò a questo punto cosa davvero spetterebbe a lei?casa pagata da me? Alimenti più casa? Alimento senza casa? Nel caso in cui il giudice decida di dare a lei alimenti più casa io sono obbligato ad andare via? E dove no avendo altro posto?
    Grazie mille per la sua attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giovanni,
      se non ci sono figli, la casa coniugale non viene assegnata dal giudice; il diritto di abitazione segue pertanto il titolo di proprietà.
      Detto ciò, è necessario precisare che esistono dei doveri di solidarietà tra coniugi e conviventi e la signora non potrà certo uscire di casa da un momento all’altro, ma avrà bisogno di un congruo periodo di preavviso.
      Per quanto riguarda l’assegno a favore della signora non esistono criteri quantitativi così certi come le vorrebbe far credere sua moglie, ma dovrà essere valutato caso per caso in relazione alla durata del matrimonio (nel vostro caso brevissima) e alla capacità di reddito (anche solo potenziale) della signora. Da quel che ci dice (matrimonio di brevissima durata e assenza di figli), i fatti non giustificano un assegno a tempo indeterminato a favore di sua moglie; mentre un assegno di mantenimento limitato nel tempo (per dar tempo alla signora di inserirsi nel mondo del lavoro) possa essere la soluzione da caldeggiare in caso di separazione giudiziale.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialmente,
      lo staff di separatamente

      Rispondi
  1246. Pietro dice:

    Buonasera. Sono un padre di una splendida figlia quindicenne. Dopo quattro anni di separazione io e la madre abbiamo deciso di divorziare.
    Chiedo semplicemente se esiste la tutela dei padri. Ho perso il lavoro da novembre 2015 ed ad oggi ancora non ho percepito uno stipendio . Ad aprile forse comincerò a prenderlo. Sarà di circa 950,00 euro per un anno in quanto sono in cigs e dopo l’anno non si sa come andrà a finire.
    La mamma lavora in un azienda privata e percepisce circa 1.500 euro mensili oltre a percepire 600,00 di fitto di un locale, mentre come costi paga un fitto di 450,00 per la casa dove vive con mia figlia .
    Nonostante le mie serie difficoltà economiche (pago anche un mutuo di 450,00 euro mensili per l’acquisto di casa mia) continuo a versare solo per mia figlia 500,00 euro mensili come assegno per il mantenimento del minore come stabilito dalla sentenza di separazione.
    In base alla mia situazione economica se facessi una causa di divorzio in questo momento quanto sarebbe “giusto” che io versassi per mia figlia considerando anche che se facessi valere il mio diritto di visita a mia figlia dovrei fare 400 km per andare a trovarla dove vive?
    Grazie per la risposta e Vi auguro buon lavoro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Pietro,
      il calcolo dell’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli, mancando nella disciplina legislativa un criterio matematico o tabelle precise che consentano di individuarlo con certezza, andrà effettuato considerando principalmente: la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, l’eventuale presenza di un assegno di mantenimento del coniuge presso il quale sono collocati i figli e l’eventuale beneficio dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli.
      Ciò premesso, Ti informiamo, tuttavia, che la legge sancisce il principio secondo il quale quando, successivamente alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, si verificano, come nel Tuo caso, variazioni sopravvenute nella situazione economica dei coniugi, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell’importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione.
      Ciò detto, nel Tuo caso, Ti consigliamo di intraprendere una causa di divorzio e, in quella sede, rivolgerti al Giudice civile per chiedere una riduzione dell’importo stabilito con la sentenza di separazione, dando prova delle difficoltà finanziarie in atto, nello specifico, della perdita di lavoro.
      Tieni presente però che, per giurisprudenza costante, non basta la sola perdita di un’attività produttiva di reddito per giustificare una modifica delle condizioni stabilite al tempo della separazione. Ciò in quanto, permane a carico dell’interessato, l’onere di dimostrare che la perdita del rapporto di lavoro abbia determinato una riduzione complessiva delle proprie risorse economiche, venendo poi in considerazione anche la capacità effettiva di reperire un’ulteriore occupazione, anche saltuaria, oltre ad altre variabili, quale l’età dell’obbligato.
      Siamo a disposizione all’indirizzo info@separatamente.it per qualsivoglia ulteriore necessità.

      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1247. Antonio dice:

    la mia ex moglie mi ha comunicato che vuole trasferirsi nel paese dove ha attualmente una attività lavorativa (con i nostri figli di cui uno minorenne) e mi ha chiesto la stessa somma dell’affitto che pago ora dove vivo da solo, nel contribuire all’affitto che andrebbe ha pagare visto che ritornerei nella casa che lascerebbe di mia proprietà acquistata prima del matrimonio. Vorrei sapere se sono tenuto ha dare questo contributo visto che è una sua scelta di trasferirsi.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Antonio,

      in linea di massima, la scelta di uno dei coniugi di trasferirsi in un altro paese è così importante da richiedere, prima di essere attuata, una formale modifica delle condizioni di separazione e, dunque, anche dell’assegno di mantenimento.
      Ad ogni modo, nel Suo caso, è indubbio che nelle condizioni patrimoniali di separazione abbia inciso l’assegnazione della casa alla moglie e ai bambini.
      In altre parole, molto probabilmente, laddove Sua moglie non fosse rimasta nella casa coniugale, Lei sarebbe stato tenuto a corrispondere un importo mensile maggiore rispetto a quello poi concordato.
      Detto ciò, fino alla formale modifica delle condizioni di separazione Lei non è giuridicamente tenuto a versare nulla di più di quanto precedentemente stabilito.
      Tuttavia, se Sua moglie chiedesse una modifica delle condizioni di separazione avrebbe facoltà di chiedere un aumento dell’assegno
      Siamo a disposizione al per qualsivoglia ulteriore necessità all’indirizzo mail info@separatemente.it.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1248. Federico dice:

    Salve,
    Ho una domanda: dovrei andare a vivere con la mia fidanzata a casa sua. La casa è da ristrutturare completamente, io ho un po di liquidità e abbiamo deciso che pagherò io i lavori. La mia domanda è la seguente: come posso tutelarmi? Lei proponeva o di fare una scrittura privata autenticata dove diciamo che le ho dato tot soldi, oppure diceva di intestarmi una parte di casa, in base a quanto spendiamo. Il problema è che, nel a caso le cose vadano male e la casa si rivaluta, mi dovrebbe dare più di quanto ho speso, mentre se facciamo la scrittura, abbiamo pura che non sia tutelato al 100%! Come possiamo fare per essere legalmente tutelato? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Federico.
      fornire data certa alle Vostre intese con l’autentica delle firme è sicuramente utile.
      La scrittura privata autentica ha valore di prova legale solo relativamente alla sottoscrizione delle parti ed alla data, tuttavia determina una presunzione di veridicità (superabile con gli ordinari mezzi di prova) anche riguardo al contenuto.
      Peraltro, per quanto La riguarda, un’effettiva e adeguata forma di tutela potrebbe aversi, come correttamente da Lei individuato, tramite l’intestazione di una porzione dell’immobile.
      Al riguardo, ci permettiamo di ricordarLe come le oscillazioni del mercato non comportino necessariamente che nel corso del tempo vi sia una rivalutazione del bene.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1249. anna dice:

    Un mio amico ha ricevuto un precetto per il mancato pagamento del mantenimento alla moglie a seguito di sentenza di separazione stabilito in Euro 150,00 mensili ma con il precetto vengono richiesti i mesi dalla domanda di separazione. E’ giusto? Dovrà pagare in ogni caso? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Anna,

      secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda giudiziale (ossia da quando viene presentato l’atto in tribunale) e non dalla data di emissione della sentenza e tanto meno dalla prima udienza presidenziale nella quale vengono emessi i provvedimenti provvisori.
      In considerazione di quanto sopra, il Tuo amico sarà tenuto a pagare in ogni caso dalla data della domanda di separazione e non dalla sentenza.

      Siamo a disposizione all’indirizzo info@separatamente.it per qualsivoglia ulteriore necessità.

      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1250. sergio dice:

    Salve, considerando l’ultima legge sui diritti civili, dove se non erro si prevedono assegni di mantenimento anche per la cessazione di convivenze, vorrei sapere se è prevista anche in questo caso la possibilità di una somma una tantum per la convivente e la figlia(figlia avuta dalla relazione tra i 2 conviventi). Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Sergio,

      in primo luogo, Ti informiamo che la legge sulle unioni civili non è ancora entrata in vigore (ad oggi, esiste solo una proposta di legge “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” approvata dal Senato il 25 febbraio 2016, ed attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati).

      Riteniamo opportuno approfondire l’argomento non appena la legge verrà pubblicata ma, nel frattempo, Ti comunichiamo che, secondo la nuova proposta di legge, ai conviventi “di fatto” viene data la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un ‘contratto di convivenza’, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Tuttavia, ai sensi dell’art. 65 del progetto di legge: “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza”.
      Personalmente riteniamo che sarà compatibile con il citato dettato legislativo l’una tantum da Te menzionata (ovviamente frutto di intesa tra i conviventi e mai unilateralmente determinata dal Giudice).
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1251. patrizia dice:

    salve,avevamo una casa in comunione dei beni con mio marito e due anni fa abbiamo dato la casa alla nostra unica figlia con un contratto di mantenimento, ora io vorrei separarmi da mio marito posso chiedere l allontanamento da quella casa e chiedere il mantenimento per me e mia figlia …grazie mille

    Rispondi
  1252. antonio dice:

    Buonasera avv.Volevo chiedere io sono separato da circa 2anni ogni mese da allora verso regolare assegnò alla bambina tutti i mesi pure essendo disoccupato,ma non ho mai versato il mantenimento a mia moglie,mo tramite il suo avv.mi hanno chiesto gli arretrati che io non posso dare cosa rischio?e poi devono corrispondere la mia famiglia?mi scuso e la ringraziò anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Antonio,

      per rispondere alla Tua domanda abbiamo bisogno di sapere, innanzitutto, se l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per Tua moglie oltre che per la bambina rientra tra le condizioni indicate nel ricorso per separazione personale che avete presentato dinnanzi al Giudice circa due anni fa. Nel caso in cui non ci fosse alcun riferimento in tal senso, NON sei tenuto a versare alcun assegno di mantenimento a Tua moglie.
      In caso contrario, sei obbligato a corrispondere il mantenimento. Tuttavia, l’unica possibilità che hai per sottrarti a tale obbligo è quella di presentare, tramite un avvocato, un ricorso in Tribunale ex art. 711 cod. proc. civ., per chiedere al giudice la modifica delle condizioni di separazione dimostrando che sei disoccupato e non hai la possibilità di contribuire al mantenimento di Tua moglie.
      Siamo a disposizione(info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1253. Federica dice:

    Salve, sono una ragazza di 19 anni. Scrivo riguardo la mia questione familiare. Mio padre è dipendente e mia madre casalinga da quando si è fidanzata e sposata con lui. 3 figli: 28anni, 26anni e 19anni. Vorrei avere dei chiarimenti riguardo un’ipotetica separazione. Cosa toccherebbe a mia madre e a noi figli?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Federica,

      in caso di separazione, tua madre avrà diritto ad un assegno di mantenimento.

      Tieni presente che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’importo dell’assegno deve tenere conto del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale. Tuttavia, la legge garantisce il diritto ad un assegno di mantenimento anche per i figli minori o i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti.

      Nel vostro caso, quindi, se non siete ancora autonomi ed autosufficienti avrete senz’altro diritto ad un assegno di mantenimento da parte di vostro padre. Per quanto riguarda la casa coniugale, l’assegnazione della casa di famiglia è possibile solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti (indipendentemente dal fatto che la casa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi o in comproprietà).

      A tal proposito, Ti consigliamo di leggere il nostro contributo all’indirizzo web: http://www.separazioneconviventi.it/separazione-coniugi/assegnazione-della-casa-coniugale-in-presenza-di-figli-2/

      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1254. GIULIA dice:

    Salve mi chiamo Giulia,mio marito ha un figlio con un precedente matrimonio, ora ha 16 anni ,la domanda é questa fino a che età bisogna dare il mantenimento? Premetto che ho due bambine di 9 anni ed economicamente é difficile andare avanti.Quali sono i miei diritti?Mio marito può smettere di dare gli alimenti all’età di 18 anni? o fino a che età dovrà continuare a pagare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giulia,
      l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggior età, ma persiste finché essi non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, che si ritiene conseguita quando sia provato lo svolgimento di un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza. Tale obbligo, tuttavia, viene meno se il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento dei figli colposo o inerte. E’ il genitore interessato alla cessazione dell’obbligo, a dover fornire la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza, o che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un suo rifiuto.
      Precisiamo che, ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento, non occorre necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma neppure basta un lavoro precario, limitato nel tempo, non potendosi affermare, in tal caso, che i figli abbiano raggiunto quell’indipendenza economica che, invece, richiede una concreta prospettiva di continuità.
      Se lo ritiene può contattarci per ulteriori approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1255. Monica dice:

    Buongiorno, devo effettuare divorzio, essendo trascorsi i tre anni di separazione, avvenuta in modo consensuale il 19/11/2012. Durante le pratiche per la separazione mi era stato riconosciuto dall’avv.to assegno di mantenimento in quanto percepivo stipendio nettamente inferiore rispetto all’ex coniuge, anche se prima di fissare udienza io persi il lavoro, ma non venne preso in considerazione in quanto il licenziamento partì da parte mia, anche se era per giusta causa, aiutata da sindacati, in quanto non venivo più stipendiata e c’era un probabile fallimento della società per cui lavoravo. Da gennaio 2015 convivo con una persona. Non ci sono figli né dall’unione coniugale, né dalla convivenza. Senza avvisi ricevo poco tempo fa una raccomandata da parte di un avv.to interpellato dall’ex coniuge. Contatto l’avv.to e telefonicamente mi dice che avendo scoperto della mia convivenza non sono più tenuta a percepire mantenimento, d’accordo con l’ex coniuge che non vuole più sostenerlo. Premetto che la mia convivenza non mi permette di avere una vita agiata a livello economico, altrimenti sarei stata io stessa a non voler più mantenimento, non abbiamo una casa di proprietà, non ho ad oggi un impiego e non ho nessun’altra entrata al di fuori dell’assegno dell”ex. Quindi vi chiedo gentilmente, è possibile che perda il mantenimento a causa di una convivenza? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Monica,

      la ratio dell’assegno di mantenimento è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole di fronte agli squilibri determinati dalla separazione, garantendo il mantenimento del tenore di vita esistente prima della cessazione del matrimonio. Tuttavia, l’assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma, al contrario, può essere modificato o revocato.
      In particolare, quando l’avente diritto all’assegno di mantenimento costituisce un nuovo nucleo familiare (sia che si tratti del passaggio a nuove nozze, sia che si tratti di una convivenza), si crea una situazione di sostanziale modifica della condizione personale dell’ex coniuge che implica il venir meno dell’assegno di mantenimento.
      Sul punto, infatti, la Cassazione ha affermato che il diritto al mantenimento viene meno quando si crea una nuova famiglia (anche di fatto), la quale rescinde ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, poiché la convivenza e la relativa prestazione di assistenza da parte del convivente medesimo, costituisce un nuovo elemento da valutare in ordine alla disponibilità di “mezzi adeguati”, rispetto al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso delle nozze. Ovviamente, deve trattarsi di una relazione avente i caratteri della stabilità e della continuità, mentre una convivenza priva di questi requisiti non potrà avere alcun effetto sull’esclusione del contributo al mantenimento.
      Se lo ritiene, può venire a trovarci in studio (il primo incontro è gratuito, Tel. 02.72022469).
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1256. maria teresa dice:

    buonasera, sono Maria Teresa, sono sposata dal 26 luglio 2016, ho due figli uno di 29 anni e uno di 27 anni, ho sopportato il mio matrimonio per amore dei figli, oggi vuoi che sono cresciuti, e spero si facciano una loro vita sto meditando di lasciare il mio coniuge, stanca, di essere umiliata e non rispettata,lavoro come impiegata statale da oltre 37 anni, mio marito ha lavorato in fabbrica poi cassa integrazione, mobilità e poi pensionamento da circa dieci anni,ma il suo carattere è peggiorato negli ultimi dieci. Da premettere che ho sempre dato il mio stipendio a lui, un anno prima del matrimonio abbiamo comprato una casa quindi 50% proprietari entrambi. Nel 2005 abbiamo comprato una seconda casa, a questo punto abbiamo fatto separazione dei beni e la casa antecedente al nostro matrimonio è passata a me come unica proprietaria, oggi non sono padrona di un gelato, una piazza e qualcosa per me. Quindi sto meditando di separarmi spero con il suo consenso in quanto mi sento molto umiliata, offesa nella mia persona come donna. Vorrei sapere se sussistono motivazioni per lasciarlo visto che non dormiamo neanche più nello stesso letto e non dialoghiamo da mesi perchè mi ha trovato con una sigaretta. Chiedo consiglio a come comportarmi. ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maria Teresa.

      Dal momento della celebrazione del matrimonio i coniugi assumono reciprocamente tra loro alcuni doveri, emblematicamente riassunti dal nostro legislatore in : fedeltà, assistenza, coabitazione e collaborazione. Tali doveri vengono, poi, meglio interpretati dalla giurisprudenza anche al fine di comprendere se la separazione possa essere addebitata ad uno dei coniugi.
      Detto ciò, Le ricordiamo che la separazione non sempre deve avvenire tramite accordo tra coniugi ( separazione consensuale) ma, al contrario, rientra nella libera scelta di ciascuno chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a prescindere da ogni qualsiasi forma di giustificazione sul comportamento tenuto dall’altro.
      In altre parole, Lei ha in ogni caso la possibilità di chiedere ed ottenere la separazione a prescindere dalle motivazioni che La portano a tale decisione e dal consenso di Suo marito.
      (fermo restando che, laddove il coniuge non fosse d’accordo, sarà necessario avvalersi della più lunga e tortuosa separazione giudiziale).
      Quanto, invece, ad un possibile addebito della separazione a Suo marito, purtroppo, i dati da Lei forniteci sono veramente troppo pochi per poter dare una risposta precisa.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1257. Pietro dice:

    Egr. Avvocato,
    Scrivo per conto di un amica di famiglia che è stata convivente da più di 15 anni con un uomo, con il quale ha avuto 2 figli minorenni e con loro conviventi (che hanno assunto il cognome del padre). Tuttavia 2 mesi fa l’uomo è tornato con i figli (maggiorenni) del precedente matrimonio da cui si trovava in stato di separazione. La nostra amica è chiaramente disperata, per adesso continua a vivere nella casa del comune intestata all’uomo ma teme di dove essere sfrattata o dall’uomo stesso o dal comune. Inoltre da quando l’uomo è andato via non riceve assolutamente nulla. Può darci un consiglio?
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Pietro,

      in questi casi, è opportuno che le parti raggiungano un accordo in relazione alla casa familiare, all’affidamento dei figli e al loro mantenimento dinanzi ad un Giudice. In linea generale, comunque, nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio, per quanto riguarda l’affidamento dei figli, è prassi che il giudice disponga l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei genitori al quale potrà essere assegnata la casa familiare. In presenza di figli, infatti, l’assegnazione in godimento della casa familiare viene solitamente riconosciuta dal Giudice al genitore naturale affidatario del minore, al fine di garantirgli il diritto a conservare l’habitat domestico. Il godimento della casa familiare, verrà meno solo nel caso in cui l’assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Tuttavia, è bene precisare che, laddove nel provvedimento del Giudice nulla sia riferito con riferimento alle spese della casa familiare, nel caso in cui il contratto di locazione sia stato originariamente stipulato dal soggetto diverso da quello a cui poi il giudice assegna l’appartamento, si ha una estinzione del rapporto d’affitto in capo all’originario conduttore e una successione automatica nel contratto dell’assegnatario. Pertanto, sarà l’assegnatario dell’immobile e non invece l’originario conduttore a essere tenuto all’onere del canone di locazione.
      Precisiamo, infine, che l’ex compagno della signora sarà sicuramente tenuto al mantenimento dei figli fino a quando non diventino economicamente autosufficienti.
      Se lo ritiene può contattarci per ulteriori approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1258. Silvia dice:

    Buonasera, avrei un dubbio in merito alla prima udienza del divorzio giudiziale, il mio legale non si è costituito, l’ udienza si è comunque tenuta io ero presente , nonostante abbia chiesto un rinvio dell’ udienza sono stata ascoltata e dichiarata in contumacia inoltre è stato messo a verbale da parte mia di oppormi alla proposta dell’ex coniuge. La procedura è valida dato che il mio legale era assente e io sono stata ascoltata e dichiarata allo stesso tempo in contumacia? Oppure verrò richiamata in altra seduta per poter parlare nuovamente ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Silvia.

      Salvo alcuni specifici procedimenti, Il nostro diritto procedurale prevede che una parte possa stare in giudizio solo rappresentata da un procuratore legittimato.
      Proprio per questo motivo Lei, in quanto non costituita in giudizio a mezzo di un difensore, è stata correttamente dichiarata contumace.
      Il fatto, poi, che sia stata ascoltata e sia stato messo a verbale quanto da Lei riferito non incide sulla Sua situazione processuale.
      Per questi motivi, in linea di massima, Lei non dovrebbe/potrebbe esprimere personalmente le proprie difese.
      Consideri che può valutare se costituirsi tardivamente nel procedimento (con un difensore).
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1259. Paolo dice:

    Buonegiorno, mi chiamo Paolo ho 39 anni e e sono prossimo alla separazione; ho una figlia di 2 anni.
    Siamo in regime di separazione dei beni, e la casa coniugale è interamente di mia proprietà senza mutuo,
    La legge prevede che la casa coniugale rimanga alla moglie per la piccola, e che io paghi un mantenimento, fin qui non ci sarebbe nessun problema; il problema è che essendo una villetta a schiera alle porte di Milano, mia moglie NON LA VUOLE (in quanto troppo grande e scomoda da Milano) e pretende che gliene compri una apposita di x metri quadri a Milano, e vicino ai mezzi pubblici, perché lei da sola con la bimba nella casa coniugale è disagiata o che in alternativo all’ acquisto della seconda casa gli dia al limite dei soldi sufficienti per comprarsi un’ altra casa.
    Io sono pronto a vendere la casa coniugale per comprargliene una vicino ai nonni e a Milano, e come lei vuole, ma senza la vendita della casa coniugale (che di una villetta non è facile in questi tempi) se dessi retta alle sue richieste dovrei dare fondo a tutti i miei risparmi, e un mutuo o un affitto considerando il mio stipendio e le mie uscite (compreso un eventuale mantenimento) non sono per me sostenibili.

    Il problema è che con qualche risparmio posso permettermi di rifarmi una vita, di mantenere mia figlia e anche le spese scolastiche, senza risparmi finisce (se dovessi dar seguito alla sua richiesta) andrei a svendere la casa coniugale con gravi danni patrimoniali perché non avrei soldi per mantenere la bambina ne per mantenermi(se devo comprargli un’ altra casa oltre a quella coniugale che lei non vuole)

    Volevo sapere se è lecito pretendere che io gli compri una casa se non vuole la casa coniugale, considerando che ho uno stipendio normale e qualche risparmio (ma non cifre importantissime).

    Grazie e saluti
    Paolo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Paolo,
      dal mio punto di vista, questa per Lei è una occasione.
      Sua figlia ha due anni. Lei avrebbe di nuovo la disponibilità dell’immobile, se sua figlia frequenterà l’università e se uscirà di casa intorno (per esempio) a 28 anni, nel 2042 (!).
      Quindi, cercare insieme altre soluzioni potrebbe essere una opportunità anche per Lei. Altre soluzioni potrebbero essere un contributo economico oppure il corrispettivo per la locazione di un altro immobile.
      Per tornare alla casa familiare, in ogni caso, nessuno può obbligarla a comprare un altro appartamento.
      La casa familiare, l’unica sulla quale sua moglie può vantare dei diritti di abitazione insieme a Sua figlia, è la villetta a schiera da Lei menzionata.
      Se lo ritiene può contattarci per ulteriori approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1260. Raffaele dice:

    Ho là separazioni di beni ho comprato una casa prima del matrimonio adesso non vado d’accordo con mia moglie dovremmo separarci la casa la posso vendere

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Raffaele.

      In linea di massima i beni acquistati prima del matrimonio rimangono della proprietà individuale ed esclusiva del coniuge che li ha acquistati.
      Quanto detto è, a maggior ragione, confermato nel Suo caso in cui, oltre all’acquisto della proprietà prima del matrimonio, si aggiunge il regime della separazione dei beni.
      Questo non significa però che il coniuge proprietario possa, a seguito della separazione, disporre in ogni caso e liberamente dei beni.
      Ad esempio, per quanto riguarda la casa coniugale, laddove i coniugi avessero della prole minorenne o comunque non autosufficiente, l’interesse dei figli ed il loro conseguente diritto alla salvaguardia del medesimo habitat familiare in cui si è esplicata la vita domestica potrebbe impedire la vendita dell’immobile al coniuge proprietario.
      Alla luce di quanto detto, non avendo tutti i dati relativi alla Sua situazione coniugale, non possiamo dare una risposta certa alla Sua domanda.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1261. angelo dice:

    Buongiorno, sono un ragazzo di 35 e da circa un anno e mezzo mi sono separato in modo consensuale.La mia ex moglie mi ha lasciato per un altro uomo e mentre io ho dovuto accollarmi tutto il mutuo e tutto il resto lei ha lasciato tutto e mi ha chiesto i soldi dei beni che erano in comune.Inizialmente pensavo che riuscissi a sostenere tutto tra mutuo spese e mettere da parte i soldi da dare a lei ma nel quotidiano con il mio stipendio non arrivo a fine mese.La mia domanda è se potrei chiedere un mantenimento ora prima del divorzio anche se gia abbiamo fatto una separazione consensuale.Lei guadagna sui 2800 al mese io appena 1200.Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Angelo.
      In linea di massima le condizioni di separazione dopo l’omologazione possono essere modificate solamente quando, nel corso del tempo, la situazione personale/patrimoniale dei coniugi risulti cambiata rispetto a quella di fatto esistente al momento dell’accordo.
      Si richiede, in altre parole, che vi sia un mutamento delle iniziali condizioni di separazione tale da comportare una situazione di squilibrio nel rapporto tra coniugi.
      Per questi motivi, nel Suo caso, non avendo tutti i dati relativi all’accordo di separazione né alla Sua attuale situazione economica, non possiamo dare una risposta esaustiva sull’ effettiva possibilità di modificare quanto inizialmente stabilito consensualmente tra i coniugi.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore approfondimento.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1262. Lia dice:

    Salve , le espongo la mia questione , mio padre anziché darmi il denaro dell’ ASSEGNO DI mantenimento appunto con assegno ,me li dà in contanti . Questa pratica è valida ? O si incorre in sanzioni ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Lia,
      lei non rischia niente. Suo padre, invece, rischia che lei chieda due volte le stesse somme in futuro. A meno che si faccia rilasciare una ricevuta ogni volta che le versa il mantenimento in contanti.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessita.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1263. Valentina dice:

    Convivo con il mio compagno da circa 4 anni, abbiamo una bimba di 15 mesi, e qualche gg fa ho scoperto l’ennesimo tradimento, con la sua ammissione di tale fatto, dicendo che adesso è, fidanzato! Noi viviamo nella casa che mia suocera ha acquistato per noi è di cui lei paga il mutuo, poiché risulta proprietaria. Io ho un lavoro da commessa da 1100€ , lui è disoccupato da tre anni ca , lavora saltuariamente presso privati come oss .vorrei sapere se io devo andar via da casa con la bambina , o se devo rimanere in quella casa con mantenimento alla bimba? Grazie mille
    Valentina

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Valentina,
      in linea di massima, nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio, per quanto riguarda l’affidamento dei figli, è prassi che il giudice disponga l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei genitori al quale potrà essere assegnata la casa familiare, anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore (o, come nel suo caso, dei suoceri). La casa familiare, infatti, appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario. Tuttavia, in presenza di figli, l’assegnazione in godimento della casa familiare può essere riconosciuta dal giudice al genitore naturale affidatario del minore, al fine di garantirgli il diritto a conservare l’habitat domestico.
      Infine, il tuo compagno sarà tenuto al mantenimento di vostro figlio fino a quando non diventi economicamente autosufficiente. In questi casi, comunque, è opportuno che le parti raggiungano un accordo in relazione alla casa familiare, all’affidamento dei figli e al loro mantenimento dinanzi ad un Giudice. A tal fine, le consigliamo di leggere i nostri contributi http://www.separazioneconviventi.it/separazione-conviventi/affidamento-esclusivo-e-condiviso-dei-figli-nati-dalla-convivenza/ e http://www.separazioneconviventi.it/separazione-conviventi/assegnazione-della-casa-familiare-in-presenza-di-figli-nati-dalla-convivenza/
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1264. eugenio dice:

    Buongiorno,
    più di un anno fa, dopo 8 anni di convivenza, la mia compagna senza preavviso di nulla, mi ha detto:”non ti amo più”.

    Da quel giorno vivo in un appartamento adiacente e di sua proprietà, non ho reddito per problemi legati alla crisi, non posseggo nulla e ora vuole che io lasci l’appartamento.

    Purtroppo la mia residenza è altrove e in nessun atto risulta che io sia stato il convivente.

    Lei ha un’attività e ha beni immobili.

    Cosa posso fare?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Eugenio,

      purtroppo non sussiste alcuna obbligazione fra i conviventi more uxorio, mancando qualsiasi tutela giuridica in tal senso, in assenza di figli.
      Il fatto che manchi una regolamentazione, comporta notevoli conseguenze nella differenziazione di una coppia sposata ed una non sposata, soprattutto nel caso di crisi nel rapporto.
      Preme evidenziare, tuttavia, che secondo un recente orientamento giurisprudenziale, i conviventi possono comunque regolamentare, con la stipula di un contratto, preferibilmente autenticato da un notaio, i rapporti patrimoniali tra loro, costituire un fondo comune per far fronte alle spese e prevedere altri accordi in tema di gestione del denaro o dell’utilizzazione della casa comune, nell’ipotesi in cui il rapporto dovesse interrompersi.
      In mancanza di tutto ciò, il convivente non ha diritto ad alcun sostegno economico da parte dell’altro convivente e non viene tutelato giuridicamente anche se si trovi in stato di bisogno.
      Ad ogni modo, Ti consigliamo di leggere il nostro contributo all’indirizzo web: http://www.separazioneconviventi.it/convivenza/le-coppie-di-fatto-in-italia-la-convivenza-more-uxorio/
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1265. raffaele dice:

    Gent.mi, mio figlio sposato dal 2004 fino al 2014 con signora con due figli e con figlio proprio nato il 14-08-2007, ha ottenuto la separazione consensuale (2014) ed è in fase di separazione con udienza in tribunale a breve. La moglie professoressa di ruolo da sempre stipendio intorno €2000 e mio figlio tecnico impiegato in una industria con stipendio iniziale intorno a € 2500-3000 fino al 2012 e, successivamente promosso a direttore con uno stipendio raddoppiato
    € 5000.
    L’azienda, come benefit, ha fornito il fitto di casa ed una macchina dal 2010 in poi.
    A parte i soldi che dovrà dare alla ex per il figlio, stante tale situazione reddituale, deve versare il “Mantenimento” alla ex? Nella speranza di conoscere la risposta, mi scuso per il disturbo e ringrazio per l’attenzione. Saluti cordiali raffaele

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Raffaele.

      In linea di massima le condizioni di separazione (compresi gli aspetti patrimoniali) sono già ricompresi nell’accordo di separazione.
      Di conseguenza, essendo Suo figlio già separato, dovrebbe essere venuto a conoscenza delle condizioni patrimoniali della separazione sin dal momento dell’omologa.
      Se così non fosse, di certo la ex moglie potrebbe chiedere al giudice la corresponsione di un assegno di mantenimento, diretto a ripristinare le condizioni economiche e il tenore di vita esistente prima della cessazione del rapporto coniugale.
      Da ultimo, Le precisiamo che le condizioni patrimoniali di separazione anche se previamente stabilite possono essere sempre modificate previo accordo delle parti o, previa richiesta di un coniuge, da un provvedimento del giudice.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1266. Barbara dice:

    Buonasera ho pagato x dieci anni un mutuo cointestato con il mio ex convivente x una ristrutturazione sulla casa dei suoi genitori .Vorrei riavere indietro la mia parte ho qualche possibilità di avere qualcosa indietro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Barbara,
      più volte, le sentenze della Cassazione hanno affermato che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Quindi, le spese effettuate a favore del un convivente, potrebbero fare parte delle cosiddette obbligazioni naturali espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo. Tuttavia non sempre è così, poiché a volte è possibile che vi sia un ingiustificato arricchimento da parte del convivente: ciò accade quando le prestazioni economiche di uno dei componenti della coppia a favore dell’altro esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza. E vi sono sentenze che hanno confermato l’onnligatorietà della restituzione di tali importi pagati da un convivente per la ristrutturazione dell’immobile in cui viveva con il suo compagno. Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti (info@separatamente.it).
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1267. Salvatore dice:

    Buonasera …..sono separato da 6 anni circa e il mio lavoro e molto saltuario con contratti a termine,la mia ex lavora con un contratto indeterminato,volevo sapere se ha ancora diritto all’assegno di mantenimento di nostro figlio o posso revocarlo?

    Rispondi
  1268. Antonio dice:

    Buongiorno,
    il comune di residenza reclama il pagamento dell’IMU di un immobile interamente di mia proprietà, di cui pago le rate di mutuo e non ho alcuna disponibilità essendo l’immobile assegnato con decreto del Giudice, in esclusiva alla mia EX CONVIVENTE, collocataria della minore nata da questa relazione. il Comune sostiene che l’esenzione è prevista solo per l’EX CONIUGE e NON ex convivente. Potete confermarmi se questa paradossale posizione dell’amministrazione trovo riscontro nel nostro ordinamento giuridico l’ultima legge di stabilità ha modificato qualcosa come ho sentito dire?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Antonio,
      in linea generale, l’assegnazione della casa familiare al genitore con il quale vivono i figli, a seguito del provvedimento di un giudice, configura l’insorgere di un diritto di abitazione a favore di quest’ultimo genitore, indipendentemente dalla proprietà sull’immobile. Tale diritto fa sorgere l’obbligo del versamento Imu in capo all’assegnatario dell’immobile (indipendentemente dal fatto che sia ex convivente o ex coniuge). Tuttavia, poiché dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata abolita l’Imu sull’abitazione principale, l’assegnatario dell’immobile nulla dovrà pagare per la suddetta imposta. Inoltre, la casa in cui vive la sua ex convivente, non deve essere considerata una seconda casa di cui è lei proprietario, in quanto la sua ex compagna ne ha un diritto reale di godimento, indipendentemente da chi sia il proprietario. La legge di stabilità 2016, inoltre, ha previsto l’abolizione anche della Tasi sulla prima casa, pertanto, anche quest’ultima, per l’anno 2016 non dovrà essere versata né da lei né dalla sua ex compagna. Al proprietario dell’immobile, tuttavia, rimangono gli obblighi di pagamento connessi alla Tari, che viene richiesta direttamente dal Comune.
      Siamo a disposizione (mail: info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialmente,
      Per lo Staff di Separatamente
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

      Rispondi
  1269. Franca dice:

    Salve.
    nella stesura dell’atto di separazione legale, il mio ex marito ed io abbiamo scritto che mi versa gli emolumenti per il sostentamento dei figli in contanti il 30 di ogni mese. Non abbiamo specificato pero’ che per tale corresponsione dovesse essere rilasciata da parte mia una ricevuta. Fin ora tutto è stato fatto in forma regolare nel senso che mio marito mi ha sempre versato quanto dovuto ed io non ho mai rilasciato una ricevuta ne lui me l’ha mai chiesta. Ma se un giorno non dovesse piu’ onorare l’impegno come faccio a dimostrare che non mi ha dato i soldi?
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      In tutta sincerità il problema é un altro: senza ricevuta come farà suo marito a dimostrare di avere onorato il pagamento ? Se e quando smetterà di pagare, é sufficiente che lei contesti la circostanza per iscritto con una raccomandata di cui si conserverà copia.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1270. gabriella dice:

    Io sono separata legalmente ma quando ero sposata mio marito aveva ricevuto in eredità un suolo dove poi abbiamo costruito una casa chiedendo un mutuo..io per il mutuo che ho pagato insieme a lui fino alla separazione posso chiedere la mia parte???attendo risposta e in anticipo vi ringraziò.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Gabriella,
      riteniamo vi siano i presupposti per chiedere la restituzione delle somme da lei onorate per il pagamento del mutuo soprattutto in ragione del fatto che Lei attualmente non risulta proprietaria dell’immobile da Lei descritto.
      Ci contatti (02.72022460) se lo ritiene opportuno per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1271. Alessandro dice:

    In caso di separazione con due bambini minorenni la casa a chi aspetta faccio presente che lei a già una casa intestata e un lavoro da mille euro al mese un auto abbiamo la separazione dei beni e la casa dove viviamo e dei miei genitori noi siamo in uso gratuito

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro,

      nei casi di separazione dei coniugi, il godimento della casa familiare viene attribuito dal Giudice tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione della casa coniugale, infatti, è finalizzata a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell’immobile costituente l’habitat familiare. Proprio per questo motivo, in presenza di figli, l’assegnazione in godimento della casa familiare viene, solitamente, riconosciuta dal giudice al genitore affidatario del minore, anche se è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, ovvero dei genitori di quest’ultimo.
      Conosciuti i rischi in giudizio occorre muoversi con accortezza e coltivare una intesa con sua moglie che includa la liberazione della casa familiare.
      Le consigliamo anche di leggere il nostro contributo: http://www.separazioneconviventi.it/separazione-coniugi/assegnazione-della-casa-coniugale-in-presenza-di-figli-2/
      Siamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialmente,
      Per lo Staff di Separatamente
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Roby,
      se avete già regolamentato l’affido del minore, il fatto che il convivente separato frequenti una persona sposata, dal punto di vista legale, non incide sull’affidamento congiunto del figlio minorenne. Per quanto riguarda l’inserimento del nuovo partner di uno dei conviventi separati nella vita del figlio minorenne, gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari hanno sancito un vero e proprio “diritto” del genitore a coinvolgere il figlio nella propria nuova unione sentimentale, in assenza di pregiudizio purché l’inserimento sia “graduale”.
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1272. Simonetta dice:

    Mia madre ha il morbo di parkinson e vive in sardegna.io sono figlia unica. Vorrei portarla in casa con me e la mia famiglia. Ma mia suocera e mio marito non mi concedono un domicilio o una residenza.premetto che la casa in cui vivo è nostra con l usufrutto della suocera.se x questo motivo fossi costretta a trasferirmi in Sardegna a casa di mia madre potrebbe mio marito accusarmi di abbandono del tetto coniugale e chiedere la separazione. ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Simonetta,
      l’abbandono del tetto coniugale non si conclama laddove vi siano necessità urgenti di assistere un altro familiare. Lei lasci traccia documentale di quello che sta accadendo (è sufficiente una mail a suo marito) e non sorgeranno problemi.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1273. maria dice:

    Buongiorno sono separata da quattro anni e il mio ex non vuole concedermi il divorzio.in fase di separazione avevano deciso di dividere la casa ma la cosa non è stata fattibile sia per motivibeconomivi sia perché il mio ex quando da qndo ho un nuovo compagno di ha reso la vita ompossibile con minacce inseguimenti e altro a cui sono seguite delle denunce. Con una modifica della separazione lui ha rinunciato alla casa fino alla maggiore età dei ragazzi…..ma ora lui vuole rientrare in casa….io voglio comprare la sua quota ma si rifiuta come faccio? Inoltre devo fare dei lavori in casa , come mi comporto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maria,
      le iniziative e le richieste del Suo ex non trovano conforto nelle norme esistenti. Il divorzio non si concede. E’ un suo diritto. Difficile ipotizzare un rientro nella casa coniugale se esiste una sentenza di assegnazione di quest’ultima a lei ed ai suoi figli. Le minacce, peraltro, devono essere immediatamente rese note all’autorità giudiziarie (senza esitazioni e con apposita denuncia). E per la casa le suggeriamo un giudizio di divisione con l’assistenza di un legale.
      Con i migliori saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1274. nadia dice:

    Buongiorno sono separata dal 16 novembre 2015 con omologa il 23 dicembre 2015 io e il mio ex abbiamo fatto una separazione consensuale …o Lasciato tutto a lui casa mobili e non o chiesto neanche il mantenimento per mia figlia di 12 anni pero adesso sono in difficoltà economiche …posso chiedere il mantenimento x lei ,?se è si cosa devo fare ?Xche il mio ex marito oltre che controllarmi mi a detto che visto che me ne sono andata io non mi deve niente …cosa devo fare come mi devo proteggere grazie

    Rispondi
  1275. rosalba dice:

    Buongiorno,volevo chiedere io sono separata non legalmente da ormai otto anni,vorrei inoltrare la separazione ,ma il mio ex marito non ha un documento valido,ne tantomeno residenza,come posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Rosalba,
      occorre munirsi di un certificato di irreperibilità di questa persona. Poi si potrà notificare il ricorso per la separazione all’ultima residenza conosciuta di suo marito.
      E si farà un giudizio in contumacia (senza la presenza di suo marito).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1276. sonia dice:

    Salve..dopo 8 mesi di matrimonio ci siamo lasciati..un anno fa sono andata via e abbiamo una bambina..da pochi mesi ho un nuovo compagno e ho scoperto di essere incinta..a breve inizioil divorzio..cosa potrebbe ssuccedere? ? Mi portano via la bambina?? Ho 25 anni aiutatemi x favore

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Sonia,
      nelle poche righe che ci ha scritto non ravvisiamo estremi per una collocazione di sua figlia presso il suo ex. É importante essere ben consigliati considerato il nuovo arrivo. Conoscere nel dettaglio la data del concepimento rispetto alla data della separazione potrebbe essere utile per più approfonditi suggerimenti. Se lo desidera ci contatti al n. 02.72022469. Cordiali saluti, Marco Pola

      Rispondi
  1277. Cristiano dice:

    Io e la mia convivente abbiamo una casa cointestata al 50% con mutuo ipotecario. La nostra storia è giunta al termine ed io a breve andrò via lasciando a lei il diritto di comprare la mia parte con conseguente addebito totale delle restanti rate del. mutuo lei.Visto che la proprietaria diventerà lei a tutti gli effetti e visto che io comunque per 5 anni ho pagato la mia parte delle rate del mutuo…come mi devo comportare? Mi spetta qualcosa? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Cristiano,
      Da un punto di vista civilistico lei ha diritto, ora, o quando la casa verrá venduta ad un rimborso delle rate del mutuo. D’altro canto occorre considerare che Lei, per cinque anni, ha abitato quella casa. Quindi la sua ex convivente potrebbe pretendere una specie di canone di locazione. Quest’ultima richiesta, tuttavia, ha scarso fondamento giuridico. Occorre anche verificare se la banca che ha concesso il mutuo le consente di recedere dal contratto senza pretendere ulteriori garanzie. Ci contatti per ulteriori approfondimenti (02.72022469). Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1278. Francesca dice:

    Il mio convivente non sposati mi ha tradita e andato via di casa lasciandomi in gravi condizioni economiche che devo fare per non suicidarmi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      In mero diritto una convivenza senza figli non genera obblighi giuridici. Questo non significa che il comportamento del suo ex convivente non sia biasimevole. Ci chiediamo, se avevate un contratto di locazione ovvero un mutuo cointestato per verificare eventuali residuali obblighi giuridici a carico del suo ex. Comunque Lei ha sicuramente bisogno di assistenza da un punto di vista morale e psicologico. Ci chiami e la metteremo in contatto con uno psicoterapeuta che potrá aiutarla (02.72022469). Cordiali saluti, Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1279. Simona dice:

    Salve, da poco più di un anno ho terminato una convivenza di 5 anni. Sono in possesso di fatture a me intestate per l’acquisto di mobili. Il mio ex si rifiuta di rimborsarmi. La casa è di sua proprietà,io però contribuivo pagando tutte le bollette, la spesa alimentare,e seguivo le faccende domestiche.lui mi ha risposto che se rivoglio i soldi dei mobili, lui mi chiederà dei soldi “d’affitto” per tutti i mesi che ho convissuto insieme (con residenza) nell’immobile di sua proprietà. Può realmente richiedermi questo? O è solamente una sua tattica per spaventarmi? Grazie
    Simona

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Simona,
      Ovviamente durante la convivenza si presume che lei sia stata ospitata gratuitamente. Per i mobili ha il diritto alla divisione od al rimborso (considerata l’usura degli arredi). Cordiali saluti. Lo staff di Separatamente.

      Rispondi
  1280. Giovanni dice:

    Volevo sapere visto che devo contrarre matrimonio io se scegliendo la comunione dei beni ciò che si possiede prima del matrimonio come case soldi ecc resta di mia esclusiva propieta o vi entra a far parte anche la futura miglia grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giovanni,
      Il regime della comunione dei beni matura i propri effetti soltanto con riferimento ai beni comprati dopo il matrimonio. Per maggiori chiarimenti siamo a disposizione (info@separatamente.it). Cordialitá. Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1281. maria dice:

    Il mio compagno porta la residenza a casa mia d’ accordo con me mi da un rimborso spese di 700. Visto che io ho un mutuo di 550 uno stipendio di poco piu.come faccio a dimostrare che lui ha queste spese visto che sta divorziando basta la prova di un bonifico sul mio conto?

    Rispondi
  1282. rosalba dice:

    Buongiorno. A settembre 2004 mi separo dal mio ex marito, con sentenza a marzo 2015. Resto con mio figlio di 10 anni nella casa coniugale, 700 euro di mantenimento per il bimbo e 300 per me (laureata ma scelto di non lavorare per la famiglia. marito medico ospedaliero con turni e genitori lontani). Dopo circa un anno dalla separazione, da una mia ex amica, il padre di mio figlio viene a sapere che il mio attuale compagno esisteva già al momento della separazione e che ho avuto anche un’altra relazione extraconiugale. Minaccia una sorta di giudiziale con addebito di colpa e affido del bimbo perchè io inaffidabile visto l’infedeltà. Per non creare nesssun disagio al bimbo e d’accordo con gli avvocati firmo una scrittura privata (il mio avvocato in realtà non era d’accordo, mi ha accontentata) dove rinuncio ai 300 euro. ovviamente per tre volte viene rigettata dal PM. Nostro figlio ora ha quasi 12 anni sta bene, ottimo andamento scolastico e sportivo, buon rapporto amichevole con il mio compagno (con il quale non convivo) e rapporto molto difficile con il padre, direi molto conflittuale, tant’è che io devo praticamente costringerlo a vederlo. Il padre tende a rinchiuderlo e allontanarlo dagli amichetti o da tutto ciò che non è lui. Ora, visto il rigetto del PM il padre minaccia nuovamente una giudiziale per addebito e affido minore. Dico subito 2 punti: non ci siamo lasciati per infedeltà, noi eravamo già 4/5 anni in forte crisi, senza nessun rapporto affettivo, solo molte litigate e tanta rabbia. Incompatibilità estrema e anaffettività totale. Il mio compagno ho iniziato a frequentarlo dopo qualche mese dalla separazione. L’altra infedeltà di cui parla non è altro che una fortissima amicizia, probabilmente molto affettuosa con cui ci si scambiava in particolar modo complimenti, frasi gentili, tenerezze, ma nulla di più. In un matrimonio ormai concluso di fatto. Oltrettutto di queste vicende avrei diverse testimonianze. Lui solo quella della mia ex amica. Altro punto importante non c’è un conflitto per una giudiziale, io non ho mai più avuto i 300 euro e nemmeno li voglio e lui mai più me li ha dati, dalla firma della scrittura privata, seppur rigettata. Chiedo il vostro parere su questa storia, soprattutto per quanto concerne il bambino che amo più di me stessa. Che il padre sta usando per vendicare non so quale torto e al quale parla continuamente male di me. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Rosalba,
      l’impressione è che che Lei abbia fatto tutto il possibile per preservare il rapporto tra il padre ed il figlio. E riteniamo che lo farà anche in futuro perchè una figura paterna, per quanto problematica, è sempre meglio che la completa assenza di quest’ultima. Deve stringere i denti ancora per qualche anno. Poi a 18 anni lascerà libero suo figlio di scegliere. Per il resto, affrontare una giudiziale non è la fine del mondo. Ed anche se Lei avesse tradito, ma così non è, non le toglierebbero l’affidamento del bambino.
      A Roma abbiamo un bravo legale. Se vuole le inviamo i suoi recapiti. Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1283. separatamente dice:

    Buongiorno Elisabetta,
    anzitutto per il mantenimento dei figli vale il principio di diritto (e di solidarietà) per cui ciascun genitore partecipa in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo (in sostanza, in base ai redditi, ma anche ai diversi sforzi profusi nell’allevare ed educare i figli). Senz’altro, quindi sarà utile rivedere la suddivisione delle spese tra di voi proprio alla luce della diversa capacità di reddito e della distrubuzione dei compiti all’interno della famiglia. In caso di separazione, questa quantificazione la farà il Giudice, sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, ma anche valutando il tenore di vita (la barca di 10 metri potrà essere un chiaro indice…). Per la casa coniugale, potrebbero esserci insistenze da parte di tuo marito per la divisione; ma – se, come ci pare, nel caso concreto – è da sempre (e per lungo tempo) stata utilizzata nell’insieme, e rappresenta il centro di affetti, interessi e relazioni interpersonali della famiglia, vi sarà l’assegnazione da parte del Giudice in favore del genitore collocatario dei figli.
    Lo Staff di Separatamente

    Rispondi
  1284. Elisa dice:

    Sono sposata con due bambini minori in separazione dei beni. La casa coniugale è formata da 2 appartamenti attigui riuniti, ma in realtà i 2 appartamenti non sono mai stati catastalmente uniti e dunque risultano dalle carte ancora due entità separate, di cui 1 intestato a me e 1 a mio marito. Ognuno di noi si è accollato il proprio muto (siamo entrambi lavoratori full-time), mentre dividiamo le spese delle utenze (lui telefono ed elettricità; io gas). I mobili erano stati acquistati da me per 1 appartamento e poi integrati da mio marito con l’acquisto e ristrutturazione del successivo appartamento. Ad oggi, mi chiedo perché io debba spendere il 100% del mio stipendio per le spese familiari, compresa la spesa, la baby-sitter, la donna delle pulizie, l’asilo di un figlio (l’altro lo paga lui) e tutto ciò che serve ai bimbi di vestiario ecc… Mentre lui, che guadagna 10 volte il mio stipendio, si rifiuta di aiutarmi con queste spese sostenendo di contribuire alle spese familiari già in misura più che sufficiente (paga il prestito di un’auto che uso io, mentre io ho finito di pagare il prestito di un’auto che usa lui). Inoltre, lui possiede una barca a vela 10m (senza passaggio di proprietà) che sta però rinovando da cima a fondo di tasca propria. Non è possibile riequilibrare la situazione???? Io non riesco a mettere da parte 1€ e mi sento anche dire che non devo chiedergli sempre soldi a fine mese e che devo arrangiarmi col mio stipendio. Però a lui fa comodo quando è in viaggio per lavoro poter fare affidamento sempre sulla sottoscritta che è casa a mandare avanti alla baracca con somma fatica….. Cosa mi spetterebbe in caso di separazione? La casa inquadrata come sopra sarebbe un problema? Grazie.

    Rispondi
  1285. paola dice:

    Buongiorno,
    mi sto separando da mio marito e ho una bambina di 4 anni.
    vorrei sapere se io dovessi acquistare casa con il mio nuovo compagno, il padre quando la bambina è malata ha il diritto di visita in casa anche del compagno?
    che consiglio puo’ darmi in quanto il mio compagno non consentirebbe mai il suo ingresso in casa?
    grazie mille
    paola

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Paola,
      i diritti di visita possono essere esercitati anche via skype. Prevedetelo (o fattelo autorizzare dal Giudice) per il caso della malattia della bimba.
      Lo Staff di Separatamente.it

      Rispondi
  1286. matteo dice:

    Salve a tutti , sono stato sposato con mia moglie 13 anni da cui ho avuto due figli di 18 e 17 anni. Sette anni fa lei se n’è andata da casa mia (lasciandomi i figli )
    per andare a vivere con un altro.Ho sempre cercato di mantenere un rapporto civile tanto che le ho sempre permesso di venire i pomeriggi per stare con i figli.
    Un giorno lei ci ripensa e vuole tornare ma dopo il mio tassativo rifiuto ha continuato a vivere con il suo compagno.
    Io mi sono sempre dedicato solo ai figli e quest’anno ho conosciuto la mia compagna , la mia ex non lo ha accettato , mai avrebbe pensato che mi potessi rifare una vita
    senza di lei e così ha cominciato a fare dispetti insultare e minacciare. Così ho chiesto la separazione offrendole per ben 2 volte 100.000 euro per una consensuale da lei
    rifiutata in quanto ha il solo scopo di rendermi la vita impossibile.
    Adesso si andrà in giudiziale. Vorrei sapere se è possibile in attesa dell’udienza non permetterle più di entrare in casa mia e se avendo lei abbandonato il tetto coniugale le
    dovrò passare un mantenimento .
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno, oltre all’abbandono del tetto, immaginiamo che il ricorso preveda l’addebito della separazione a carico di sua moglie. E forse ne esistono davvero i presupposti. Quanto all’impedimento all’ingresso nella casa coniugale (di chi è tra l’altro, esclusivamente tua?), saremmo più prudenti, se non altro per il fatto che fino ad ora sua moglie ha potuto entrare liberamente. Mutare improvvisamente regime sarebbe controproducente, piuttosto stabilite delle regole ferree e la necessità del preavviso.
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1287. Giorgio dice:

    Buon giorno,
    convivo da 3 anni con una ragazza con la quale sto per avere un figlio. Ora in previsione della nascita la madre della mia compagna è sempre più presente in casa e purtroppo, abitando a 1000 km da noi, quando viene a trovarci (per periodi sempre più lunghi ed indeterminati) viene a stare in casa con noi. Ora visto che tra le altre cose sta progettando di crescere lei nostro figlio (premetto che non ha il mio permesso) e visto i malumori nella coppia che si stanno creando a causa della sua presenza e modo di fare a dir poco invadente vorrei sapere se la legge tutela mia volontà di averla in casa il meno possibile. Mia suocera ha un attaccamento morboso con i propri figli e ottiene tutto da loro piangendo e ed ostentando i suoi piccolissimi problemi di salute. Purtroppo però la mia compagna è sempre più dalla sua parte e ho sentito che sua madre ha intenzione di venire a stare da noi quando andrà in pensione ( cioè tra un anno). Che diritto ha la mia compagna di impormi la presenza di sua madre per lunghi periodi di tempo?
    Grazie mille.
    Saluti Giorgio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giorgio,
      la mamma della Sua compagna non vanta alcun diritto di fare ingresso nella abitazione familiare senza il Vostro consenso. Il problema, nel caso di specie, tuttavia, è riconducibile al fatto che la sua compagna gradisce la presenza della madre nella casa familiare. Dovete trovare una intesa nella coppia. Se intesa non vi è temiamo che il contrasto possa generare motivo per sciogliere la convivenza. E’ quello che vuole ? Forse sarebbe meglio trovare un compromesso. Ricordiamo che in caso di cessazione della convivenza, spesso accade che la casa familiare venga assegnata alla madre insieme ai figli. Comunque, se ne ha bisogno, i nostri legali sono a Sua disposizione per ulteriori approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1288. valeria dice:

    Buonasera sono sposata da quasi dieci anni in separazione dei beni abbiamo tre figli, mio marito possedeva una villa fuori città zona balneare donatagli dalla madre , alla nascita del primo figlio ho manifestato il bisogno di spostarci in città per vari motivi in virtù del fatto che lui lavoro e costretto a viaggiare e a trasferirsi in altre città ed io mi ritrovo a vivere sola in una zona quasi sprovvista di servizi le mie esigenze sono aumentate maggiormente con l’arrivo degli altri figli ma cio nonostante lui appoggiato dalla madre si è voluto indebitare per una cifra considerevole per costruire il primo piano di questa villetta. Arrivo al dunque qualche mese dopo l’essersi caricato due prestiti con un totale di rate di circa 1400€ al mese non ha lavorato per piu di un anno di conseguenza mi sono vista costretta a trasferirmi da mia madre per poter f”far mangiare i miei figli” successivamente ha ripreso a lavorare ma il suo stipendio non basta per coprire le spese o meglio copre i suoi debiti ma non basta per mantenere noi che continuiamo a vivere da mia madre ho supplicato mio marito di mettere in vendita la villa per estinguere i prestiti e comprare un appartamento in città in modo che oltre a sollevarci dal peso di questi debiti io potrei vivere in città e usufruirne dei vantaggi visto che sono quasi sempre sola, ma lui non vuole venirmi incontro. Mi chiedo se esiste una via legale che possa tutelarmi in tal senso e convincere lui a vendere la sua casa grazie

    Rispondi
  1289. monica dice:

    Sono una donna di 37 anni sposata da quasi 10 anni con un bambino di 7. Sono una libera professionista e mi marito è socio e dipendente della srl di famiglia. La casa coniugale è in comodato gratuito da parte dei miei suoceri adiacente alla loro abitazione. Conduciamo uno stile di vita buono non ci siamo mai fatti mancare nulla. Lui ha da sempre provveduto economicamente ai bisogni famigliari, a tutte le spese di gestione domestica, tata e donna delle pulizie. Vorrei sapere, come poter fare in caso di separazione, in quanto è ovvio che non potrei risiedere presso la nostra casa coniugale e contestualmente mi dispiacerebbe togliere mio figlio dal proprio habitat naturale. Potrebbe lui acquistare un immobile in mio favore accollandosi tutte le spese? Come potrei fare per farmi dare una somma mensile tale da farci mantenere il medesimo tenore di vita senza arrivare a discussioni?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      vi sono molteplici pronunce che estendono i diritti della madre e dei figli di quest’ultima anche sulla casa concessa in comodato dai suoceri. Anzi, possiamo confermarle, che salvo eventi sporadici, la casa familiare, in caso di separazione, verrà assegnata a Lei, e potrà rientrare in possesso dei suoceri soltanto quanto i figli saranno autosufficienti. Per maggiori approfondimenti ci contatti via mail (info@separatamente.it).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1290. ely dice:

    Buonasera, sono sposata da 13 anni ho un figlio di 7 anni. siamo sposati con comunione dei beni. abbiamo una casa dove paghiamo ancora il mutuo macchina e una moto. Da un po di anni abbiamo dei problemi. Lui qualche giorno fa mi ha proposto di separarci ma ovviamnete dice io non vado da un avvocato e le spese li devo pagare io. nello stesso tempo ora mi chiede soldi per pagare il mutuo e in piu mi chiede di mettere la firma che la macchina e solo sua. non so come comportarmi. In piu mi maltratta e io non ho mai fatto denuncia. ora dormo con mio figlio nella sua stanza chiusa con la chiave. Mi chiede la separazione ma a casa mi chiede ancora i doveri di una moglie, che li preparo da mangiare lavor e stiro.lui di casa non esce anche se ha i genitori a 100 mt da noi. >Ogni giorno viene a casa con qualche nuova idea. Non vorrei prendendo io per prima il passo per chiedere il divorzio e la colpa cadesse su di me. mi aiutate come devo fare? grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Elsa,
      se Lei ha fatto per 13 anni la casalinga e si è occupata di Vostro figlio, ha tutto il diritto di continuare ad abitare in quella casa con suo figlio anche in caso di separazione.
      Se non ha un reddito per pagare un Avvocato, ovvero se il Suo reddito annuo imponibile (risultante dall’ultima dichiarazione) non supera euro 11.528,41, può chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. I professionisti di Separatamente sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio e saranno lieti di assisterti anche nella redazione e presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Per semplificarti la procedura, se preferisci, presentiamo noi per te al Consiglio dell’Ordine la tua domanda (sottoscritta e autenticata dall’avvocato che nominerai). Gli unici documenti che dovrai fornirci sono la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (relativa all’anno precedente la domanda di ammissione) e la copia di un documento di identità valido. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini italiani che gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Considerati i maltrattamenti, con i nostri legali di fiducia, ovvero con altri legali, Lei ha necessità di essere subito assistita da un Avvocato. Fare il primo passo (chiedere la separazione formalmente prima di Suo marito) non comporta alcun pregiudizio giuridico. Per approfondimenti, ci contatti al n. 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Cordiali saluti, lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1291. Sonia dice:

    Buonasera, vorrei chiedere un parere legale.
    Mio fratello dalla sua convivente ha avuto una figlia ancora minore. La convivente vanta la casa e il mantenimento della figlia mio fratello ha fatto qualche anno fa donazione alla minore con sentenza del giudici ha diritto di abitazione. Può il giudice assegnare la casa alla convivente e alla figlia minore e togliere diritto di abitazione a lui? Sta ancora pagando il mutuo e non può permettersi di pagare anche un fitto. Confido ina rispost e ringrazio anticipatamente. Sonia bianchi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Sonia,
      il rischio che un Giudice assegni la casa alla madre ed alla figlia si fonda su basi giuridiche. Dobbiamo, quindi, confermarle il rischio che suo fratello venga fatto allontare da casa (dopo la sentenza del Tribunale).
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1292. alessandra dice:

    Buongiorno, la contatto per chiedere un parere sulla situazione del mio attuale compagno. Il mio compagno ha avuto una relazione di 14 anni che non è sfociata in un matrimonio. Insieme alla sua ragazza di allora ha comprato una casa, intestandola però solo a lei in quanto lui aveva gia intestato un altro appartamento. Il mio compagno ha contribuito con una ingente somma all’acquisto dell’appartamento non riportandola però in nessun atto scritto. Ha anche aperto un mutuo per la casa che però è stato intestato a lei, lui risulta solo come garante. Anche in questo caso lui ha contribuito ha pagare metà rata del mutuo pur essendo tutto intestato a lei. Da due anni la relazione del mio attuale compagno con la sua allora compagna è cessata. Il mio compagno ha aperto due cause: una per riavere i soldi messi per l’acquisto della casa e una per riavere i soldi dati nel mutuo. Ieri è arrivata la sentenza sulla prima causa, quella per riavere i soldi versati nel mutuo e il giudice ha dato ragione a lei dicendo che lui non era costretto a pagare e se lo ha fatto è stato una sua volontà. Ora le chiedo: visto come stanno le cose e come è andata questa sentenza il mio compagno non riavrà mai nulla di tutto quello che ha speso??? La sentenza del giudice puo essere ribaltata? cosa è il caso di fare???
    grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandra,
      in linea di massima una sentenza emessa in primo grado di giudizio può essere appellata, vale a dire può essere chiesto ad un collegio di giudicanti di entrare nel merito di una questione già decisa.
      Naturalmente, decidere di proporre appello significa valutare una serie di circostanze, quali: tempi, costi della giustizia e, soprattutto, la probabilità di ribaltare la sentenza di primo grado.
      Nel Suo caso, purtroppo, dai pochi elementi che si evincono dalla e-mail, ci sembra poco professionale esprimere un giudizio senza avere letto tutti gli atti di causa.
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1293. Cory dice:

    Buonasera,io e mio marito stiamo attraversando un periodo di pausa di riflessione, di conseguenza lui vorrebbe al più presto cambiare domicilio e spostare la sua residenza in un abitazione prestatagli da un caro amico .Essendo di comune accordo non vogliamo separarci per vie legali,vorremmo solo fare una separazione di fatto,in attesa che si sistemino le cose tra di noi.La mia domanda è: è possibile fare la separazione di fatto tra coniugi (quindi senza ricorrere a vie legali)se ci sono figli minorenni ? Grazie per l’attenzione e buona giornata

    Rispondi
  1294. Nunzia dice:

    Sono convivente e ho due bimbe minori,non ho un lavoro,se mi separo a chi vengono affidate le bambine? Cosa mi aspetta? Grazie in anticipo,ho paura che mi levino le bimbe perché’ non lavoro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Nunzia,

      in linea di massima, nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio, per quanto riguarda l’affidamento dei figli, è prassi che il giudice disponga l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei genitori al quale potrà essere assegnata la casa familiare, anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore. La casa familiare, infatti, appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario. Tuttavia, in presenza di figli, l’assegnazione in godimento della casa familiare può essere riconosciuta dal giudice al genitore naturale affidatario del minore, al fine di garantirgli il diritto a conservare l’habitat domestico.
      Precisiamo inoltre che, i casi in cui il padre diviene affidatario esclusivo dei figli nonché collocatario degli stessi sono abbastanza rari. Si tratta di casi in cui il Giudice ritiene la madre non affidabile dal punto di vista educativo per ragioni fisiche, psichiche o sociali.
      Infine, il tuo compagno sarà sicuramente tenuto al mantenimento dei vostri figli fino a quando non diventino economicamente autosufficienti. In questi casi, comunque, è opportuno che le parti raggiungano un accordo in relazione alla casa familiare, all’affidamento dei figli e al loro mantenimento dinanzi ad un Giudice. A tal fine, le consigliamo di leggere i nostri contributi http://www.separazioneconviventi.it/separazione-conviventi/affidamento-esclusivo-e-condiviso-dei-figli-nati-dalla-convivenza/ e http://www.separazioneconviventi.it/separazione-conviventi/assegnazione-della-casa-familiare-in-presenza-di-figli-nati-dalla-convivenza/
      Siamo a disposizione (info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1295. Rosy dice:

    Buonasera, chiedo info su richiesta gratuito patrocinio. Mi sto per separare consensualmente da mio marito, preciso che abbiamo in comune la casa di proprietà e siamo in comunione di beni. Io non percepisco nessun reddito mentre lui è un lavoratore dipendente. Abbiamo 2 figli minorenni.
    In questo caso, essendo proprietaria di metà immobile ma non percependo reddito, posso comunque richiedere allo stato il pagamento dell’avvocato?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Rosy, se non hai redditi, o se il tuo reddito annuo imponibile (risultante dall’ultima dichiarazione) non supera euro 11.528,41, puoi richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. I professionisti di Separatamente sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio e saranno lieti di assisterti anche nella redazione e presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
      Per semplificarti la procedura, se preferisci, presentiamo noi per te al Consiglio dell’Ordine la tua domanda (sottoscritta e autenticata dall’avvocato che nominerai). Gli unici documenti che dovrai fornirci sono la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (relativa all’anno precedente la domanda di ammissione) e la copia di un documento di identità valido. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini italiani che gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Cordiali saluti, lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1296. Caterina dice:

    Buona sera, sono separata da tre anni con un bimbo di 10 anni. Da due anni ho un compagno e stiamo decidendo di andare a conviver, vogliamo trovare una casa in affitto a meta strada sia x me che x lui, perche il mio compagno ha un lavoro suo nel suo paese e non si puo allontanare troppo..se io lascio la casa coniugale che mi e stata assegnata posso perdere il diritto ? Il mio ex puo rientrare a vivere nella casa coniugale? Posso chiedere qualvosa di affitto al mio ex dato che ho diritto di abitare fino alla maggior eta di mio figlio? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Cara Caterina,
      il diritto alla assegnazone della casa coniugale deve essere correlato ad una specifica ed attuale necessità di abitare la stessa.
      Se Lei, quindi, non risulta proprietaria (anche parzialmente), Vi è il rischio di perdere tale diritto.
      Sembra opportuno, come da lei suggerito, trovare una intesa anche di carattere economico con il Suo ex compagno prima di spostare dimora e residenza altrove.
      Ci contatti per eventuali approfondimenti (info@separatamente.it; tel- 02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1297. Angelica dice:

    Ho convissuto per 23 anni con un’uomo separato legalmente dalla ex moglie,nella quale aveva avuto 3 figli con lei!!!
    Lui è deceduto da 1 mese e fino adesso non’e venuto fuori nessun testamento,desidero sapere se, i mobili della casa che ho convissuto con lui,appartengono a me o ai suoi figli!!!
    Grazie per l’attenzione ….tanti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Angelica,
      in Italia, per ora, la convivenza non fa sorgere obbligazioni economiche ed in caso di decesso di uno dei partner, l’altro convivente non matura diritti successori. Ci sembra, tuttavia, di potere affermare con serenità che diventerà difficile per i figli del partner, oggi deceduto, dimostrare che i mobili erano stato comprati da quest’ultimo. Quindi, si può ipotizzare l’asporto degli stessi sostenendo che sono suoi. Lei, tra l’altro, matura anche dei diritti sulla abitazione familiare nel senso che la giurisprudenza più recente conferma la necessità di un congruo preavviso (a lei concesso prima di lasciare l’abitazione familiare) da parte dei legittimi eredi del suo compagno. Ci contatti al n. 02.72022469 per eventuali approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1298. giuseppe dice:

    buona sera i miei sono proprietari di una casa, dove vivo io dentro con la mia convivente e due figli nati dalla ns relazione, siccome non andiamo piu d’accordo . la posso cacciare di casa visto che e dei miei genitori. lei mi fa delle minaccie che si prende la casa e va dai carabinieri a denunciarmi se la caccio . come posso fare per allontanarla dalla casa.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giuseppe,
      il diritto della madre di restare con i figli nella casa coniugale (anche se quest’ultima appartiene ai suoi genitori) è confermato dalla Cassazione. Le consigliamo di trovare una intesa amichevole con la Sua ex compagna. Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1299. Roberto dice:

    Buonasera,
    mi trovo in questa situazione:
    mio figlio è stato affidato da tempo a mia moglie e verso euro 350.00 al mese come pattuito.
    Sono sei mesi che mio figlio 22enne si è trasferito da me perchè con la madre non va d’accordo. Io sto continuando a versare i soldi comunque, perchè lei mi dice che non posso rifiutarmi di pagare. Qual’è la procedura e il costo per rivedere questa situazione che si è venuta a creare? Grazie Roberto Villalta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Roberto,
      nella situazione che ci ha descritto ci sono tutti i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni della separazione. L’iniziativa giudiziaria comporta costi da € 1.000,00 ad € a2.000,00 a seconda della difficoltà e della durata del procedimento; si consideri, tuttavia, che si potrebbero contenere le spese in caso di accordo. Si potrebbe anche valutare di interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento ed attendere le iniziative giudiziarie di controparte. Ma è più rischioso.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1300. Cristian dice:

    Buongiorno,
    un anno fa io e le mia ex convivente abbiamo deciso di comune accordo di separarci dopo che io ho scoperto un suo ripetuto tradimento.

    Attualmente io vivo nella casa in affitto dove abbiamo convissuto per 3 anni.
    Lei ha preso un’altro appartamento in affitto.
    Quando avevamo deciso di fare il passo della convivenza abbiamo diviso tutte le spese a metà (cauzione, fieiussione, arredamento).
    Nel contratto di affitto è da sempre risultato solo ed esclusivamente il mio nome, ed inoltre lei non ha mai avuto la residenza nella casa in cui convivevamo ma ha sempre tenuto la residenza presso casa dei genitori.

    Ora, ha distanza di un anno (io abito ancora nella casa in affitto) si è rifatta viva chiedendomi la metà dei soldi che lei ha investito per cauzione, fideiussione ed arredamento.
    La metà dei soldi che lei ha messo per queste operazioni e successivamente mensilmente per contribuire nella metà dell’affitto, sono sempre stati versati da lei a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comune in banca che avevamo aperto per le spese legate alla casa (conto corrente chiuso assieme subito dopo la separazione).

    Quello che chiedo è se alla mia ex convivente aspetta di diritto quanto da lai richiesto o se non c’è nessun obbligo da parte mia (tranne che morale) nel concederle quanto richiesto.

    Ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
    Saluti
    Cristian

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Cristian,
      la breve convivenza con la Sua ex compagna non comporta doveri reciproci di alcun tipo. Per quanto riguarda gli arredi, chi ne fruisce oggi dovrà restituire il valore degli stessi in considerazione dell’effettivo contributo economico della sua ex convivente ma ad un prezzo che consideri anche il degrado dei mobili.
      Con riferimento alla abitazione, invece, chi oggi l’abita deve sostenerne i costi di locazione (inclusa la cauzione). Per la fideiussione diventa più difficile ritirarla. In quanto il beneficiarlo potrebbe non essere d’accordo.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1301. giulio dice:

    Salve..sono separato legalnente ho conosciuto una donna.Lei e in fase di separazione giudiziale e ha paura di uscire con me perche pensa che suo marito possa usare questa relazione che si sta maturando tra noi contro di lei in tribbunale.Ka donanda è puo lei avere un altra relazione sentimentale in fase di separazione giudizuale in corso?..Da premettere ke nn vivono più nella stessa casa..grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giulio,

      è possibile avere una nuova relazione in pendenza del giudizio di separazione purché venga rispettato il limite del “mutuo rispetto”. In linea generale, potrebbe creare problemi (all’esito del giudizio ed in relazione all’eventuale pronuncia sull’addebito della separazione) l’eventuale relazione extraconiugale sorta prima dell’instaurazione del giudizio e che sia stata determinate come causa della separazione stessa. Tuttavia, se la relazione extraconiugale nasce successivamente alla separazione di fatto dei due ex coniugi, il peso della stessa è sicuramente ridotto se non del tutto escluso.
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1302. maria dice:

    Buonasera convivo da 2 anni col mio compagno separato alla moglie da un assegno di 400€ più 300alla figlia 20enne che vive con lei .il giudice le ha assegnato la casa x la figlia.intanto il mio compagno sta in affitto .può mettere in vendita la casa?almeno la sua meta’? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maria,

      l’assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento (generalmente trascritto nei registri immobiliari) ma non è assimilabile ad un diritto reale. Di conseguenza, l’immobile oggetto dell’assegnazione può essere legittimamente venduto. Ovviamente, all’acquirente sarà sempre opponibile il diritto dell’assegnatario ad utilizzare il bene finché ne sussistano i presupposti previsti dalla legge (in particolare, convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti). Ne consegue che il coniuge proprietario o comproprietario del bene assegnato all’altro coniuge può vendere il bene o la propria quota parte, avendo tuttavia ben presente che si tratta di un immobile occupato, pertanto, il terzo acquisterà la proprietà ma non potrà entrare in possesso dell’immobile in virtù del provvedimento di assegnazione del giudice.
      Siamo a disposizione (mail info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Per lo staff di separatamente
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

      Rispondi
  1303. Virginia dice:

    Buongiorno, le vorrei porre una domanda per la mia situazione alquanto delicata.
    Premetto che sono un invalida civile,il mio convivente dopo più di dieci anni vissuti insieme nella casa di sua proprietà (ma di cui la madre è usufruttaria) ha deciso dalla notte al giorno di “sbattermi fuori di casa”. Io sto cercando in tutti i modi di trovare una soluzione,ma nella mia situazione di disabilità con un entrata economica di neanche 300,00 al mese, è davvero arduo riuscire in poco tempo a lasciargli il campo libero. Tra l’altro,nonostante i miei problemi di salute,ho sempre adempiuto ai miei doveri di domestica anche se con grande fatica ( convivo con i dolori da anni). Io sono disperata,non posso permettermi un avvocato a pagamento, cerco di farmi prestare qualche soldo in modo da pagare le spese di casa e mantenermi, continuo a pulire e tenere in ordine. Sono arrivata a chiedere con le lacrime agli occhi di lasciarmi più tempo, (oltretutto le mie condizioni fisiche sono peggiorate) ho subito un intervento due mesi e mezzo fa e mi appresto ad averne un altro a febbraio. Lui sicuramente ha il diritto di cambiare vita se non vuole più condividerla con me. Ma quali sono i miei di diritti? ogni giorno vivo con tanti punti di domanda nella testa e dolori nel corpo, ho 51 anni e mi sento fragile più che mai. Come una barca in balie delle onde. Scusi se sono entrata nel personale. Aspetto con ansia una risposta, e la ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Virginia,

      in linea di massima, nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio, la casa familiare appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario. Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha recentemente sottolineato che il convivente more uxorio non è un semplice ospite nell’immobile di proprietà esclusiva del partner adibito a casa familiare durante la convivenza, ma è un “detentore qualificato”. Ne consegue che, una volta insorta la crisi, il convivente proprietario dell’immobile adibito a casa familiare non può, improvvisamente, allontanare l’ex partner, dovendo invece concedere un congruo lasso di tempo per consentirgli di trovare un’altra soluzione abitativa. Considerando, pertanto, anche la sua delicata condizione fisica, nel rispetto dei doveri di solidarietà che devono sussistere tra conviventi, il suo ex compagno è obbligato a darle un congruo preavviso. In particolare, la Corte ha ribadito che “… d’altra parte, l’assenza di un Giudice della dissoluzione del menage non consente al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, come è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione”.
      Ci permettiamo, comunque, di suggerirle di richiedere il gratuito patrocinio: se non ha redditi (o i suoi redditi non superano euro 11.528,41), può richiedere la nomina di un avvocato a spese dello stato. I professionisti di separatamente sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio e saranno lieti di aiutarla anche nella richiesta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza.
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Per lo staff di separatamente
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  1304. separatamente dice:

    Buonasera Laura,
    avere contratto un mutuo insieme al suo ex convivente comporta degli obblighi nei confronti dell’Istituto di credito.
    L’interruzione di un rapporto di convivenza, invece, laddove non vi siano dei figli nati dalla relazione affettiva, non è regolamentato a livello normativo.
    Sarebbe utile in questo caso, indirizzare al suo ex compagno una comunicazione formale tramite legale per chiedere quali intenzioni lui abbia con riferimento alla casa con il mutuo. Ci permettiamo, altresì, di segnalare che in questi frangenti un supporto psicologico è sicuramente utile. Se lo desidera, saremmo lieti di segnalarle un professionista (un legale ed un psicologo con tariffe calmierate) che possano stare al suo fianco in questo momento di difficoltà.
    Cordiali saluti,
    Lo staff di Separatamente

    Rispondi
  1305. antonio dice:

    Salve
    Vorrei questa delucidazione:
    Mi sto’ separando dalla mia compagna e abbiamo un figlio di 6 anni inolrre abbiamo un mutuo e casa cointestata da due anni dovremmo fare la separazione consensuale e lei e’ dispista a vendermi il 50% della casa con il mio successivo accollo del mutuo pertanto nella consensuale e’ obbligatorio o no inserire suddetto accordo nella consensuale o basta l’atto notarile per non avere piu’ problemi futuri? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Antonio,
      se ha raggiunto un accordo con la Sua ex compagna, sempre meglio formalizzarlo per iscritto anche innanzi alle Autorità giudiziarie contestualmente alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed alla quantificazione del mantenimento del figlio. In questo momento la Sua ex compagna sembra disposta a non rivendicare un uso esclusivo della abitazione familiare come invece potrebbe fare se suo figlio venisse affidato e collocato presso la madre. Quindi sembra utile formalizzare tali intese prima che cambi idea.
      Se lo desidera possiamo segnarle un legale che applica tariffe calmierate e concordate con Separatamente.it.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1306. mariana dice:

    buona sera.sono una donna straniera con domicilio in italia dal 2008 ,ho 2 figlie minorenne ,una nata in romania e la piccolina di 4 anni con compagno italiano .vorrei sapere che diritti posso avere se ci separiamo ,non siamo sposati.io non lavoro.perchè la piccola cresce con me.non con lui.lui beve e diventa violento quando beve.abitiamo in casa sua ha pure 2 case .vorrei sapere se mi devo separare di lui anche se non voglio ,qualle mi sono i diritti e che la figlia piccola cresce con me.miei genitori abitano con noi ci minaccia sempre che ci caccia di casa a tutti .miei genitori hanno residenza con me.quale sono anche diritti loro,gli possono cacciare di casa.io come sono senza lavoro ,senza un tasca.e un rischio da perdermi le figlie,che diritto posso avere,perchècertamente le miei figlie sono la mia vita?grazie mille

    Rispondi
  1307. Claudia dice:

    Buonasera. .io e il mio compagno ci siamo separati lo scorso marzo ….non siamo sposati e abbiamo un bimbo di 6 anni….entrambi abbiamo un lavoro con uno stipendio sui 1400euro e abitiamo in case in affitto ..vorrei sapere se il papà mi deve un mantenimento per mio figlio e di quanto potrebbe ammontare……grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Claudia,
      il diritto al mantenimento della prole (figli) è a carico di entrambi i genitori anche dopo la cessazione della convivenza di questi ultimi. Ed anche nel suo caso, considerai i Vostri redditi, il padre è tenuto al mantenimento del figlio. Riteniamo che si possa prevedere un obbligo nella misura minima di € 300,00 ma in un eventuale giudizio noi proveremmo sicuramente a chiedere qualcosa in più.
      Cordiali saluti,
      Per lo Staff di Separatamente
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  1308. Andrea dice:

    Salve,
    sono convivente, con una figlia di 6 anni legalmente riconosciuta, e prossimo alla separazione.
    L’abitazione in questione è stata da me acquistata, con parte dell’anticipo versato dalla mia compagna che ha partecipato inizialmente in parte alle rate del mutuo (pagamento a me in contanti) totalmente a me intestato.
    L’abitazione presumibilmente rimarrà alla mia compagna e mia figlia, io continuerò a pagare le rate del mutuo, e provvederò a corrispondere un importo per mia figlia, e andrò ad abitare presumibilmente o dai miei genitori, o se avrò la possibilità economica in affitto in un’altra abitazione.

    Vorrei sapere in proposito, se cambiando io residenza, dovrò pagare l’IMU sull’immobile, per me prima e unica casa, e cosa accade per TASI e TARI, e la eventuale procedura amministrativa da usare.

    Inoltre mia figlia è al momento al 100% in carico a me e percepisco assegni familiari in busta paga, vorrei sapere se questi potrò continuare a riceverli o meno.

    Grazie.
    Andrea

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Andrea,
      in questi casi, è opportuno che le parti formalizzino un’intesa avente ad oggetto l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli e il loro mantenimento davanti ad un giudice.
      In linea generale, l’assegnazione della casa familiare al genitore con il quale vivono i figli, a seguito del provvedimento di un giudice, configura l’insorgere di un diritto di abitazione a favore del genitore stesso, indipendentemente dalla proprietà sull’immobile. Tale diritto fa sorgere l’obbligo del versamento Imu in capo all’assegnatario dell’immobile. Tuttavia, poiché dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata abolita l’Imu sull’abitazione principale, l’assegnatario dell’immobile nulla dovrà pagare per la suddetta imposta. Inoltre, la casa in cui vive la sua ex convivente, non deve essere considerata una seconda casa di cui è lei proprietario, in quanto la sua ex compagna ne ha un diritto reale di godimento, indipendentemente da chi sia il proprietario.
      La legge di stabilità 2016, inoltre, ha previsto l’abolizione anche della Tasi sulla prima casa, pertanto, anche quest’ultima, per l’anno 2016 non dovrà essere versata né da lei né dalla sua ex compagna. Al proprietario dell’immobile, tuttavia, rimangono gli obblighi di pagamento connessi alla Tari, che viene richiesta direttamente dal Comune.
      Per quanto riguarda l’assegno familiare, nel caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’assegno e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
      Siamo a disposizione (mail : info@separatamente.it) per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialmente,
      Per lo Staff di Separatamente
      Avv. Marco Pola (tel. 02.72022469)

      Rispondi
  1309. Ivan dice:

    Buonasera
    La mia ex compagna ha conosciuto un ex tossicodipendente che ha per altro frequentato un centro di riabilitazione. Non conosco direttamente che tipo di droghe possa aver usato, sta di fatto che questo tizio è stato allontanato dai suoi genitori e ora vive in un appartamento all’oratorio che gli ha dato il sacerdote. Non ha lavoro e vive facendo dei lavoretti per il sacerdote del paese retribuendolo lui direttamente. Sta di fatto che la mia ex non mi ha comunicato di aver già invitato questo ragazzo a casa propria a soggiornare di notte, cene e pranzi circa una decina di volte, in più sono stati anche via insieme, tutto questo con mio figlio di 10 anni e a mia insaputa.
    Come mi devo comportare per tutelare mio figlio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Ivan,
      la sua ex compagna dovrebbe avere l’accortezza di presentare Suo figlio soltanto a quei compagni con i quali ha instaurato una relazione duratura. C’è poi il problema della tossicodipendenza che, se provato, potrebbe indurre un Giudice a vietare che il nuovo compagno della madre di suo figlio frequenti il minore. Si tratta di raggiungere quest’ultimo risultato tramite accordi amichevoli (eventualmente da formalizzare davanti ad una Autorità giudiziaria), ovvero, tramite una iniziativa giudiziaria unilaterale.
      Immaginiamo che non vi sia un accordo di separazione che regoli il diritto di visita del padre. Occorrerebbe partire da quest’ultimo per poi occuparsi di come regolamentare le frequentazioni della sua ex compagna. Consideri che in taluni gravi casi le frequentazioni della sua ex compagna potrebbero anche incidere sull’affidamento d suo figlio. Ci contatti al n. 02.72022469 per eventuali ulteriori approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1310. Stefania dice:

    Sono separata da 2 anni e il giudice ha assegnato l’abitazione di mio figlio disabile , a me che vivo con lui, adesso il mio ex vuole l’apparente sotto x non lavora e sono 2 anni che non dà il mantenimento ne a me ne a il figlio , come mi devo comportare ?

    Rispondi
  1311. Marco dice:

    Salve, sono sposato da poco piu’ di tre anni ma da parte mai c’è la volonta di separami o di divorziare, insomma di provare ad allontanarmi perchè la situazione non è pù sostenibile e rischia di diventare pesante e non educativa anche per mio figlio di 6 anni.
    Viviamo per il momento in un appartamento di mia proprietà sul quale ho un mutuo di acquisto, tutte le spese del mutuo sono sempre state a carico mio, cosi’ come tutte le altre spese di gestione della casa (condominio, bollette etc….) e in generale della famiglia; mia moglie ha un lavoro part time e quindi uno stipendio piu’ baso del mio.
    Avrei per questo alcune domande da porre:
    – A chi andrà l’affidamento di mio figlio (so che è quasi sempre affidato alla madre spero non sia vero)
    – A chi andrà la casa (e se spettasse a lei come devo fare con il mutuo?)
    – Oltre a continuare a pagare il mutuo sulla casa dovrei versare anche degli assegni a mia moglie? e ovviamente quello di mantenimento per mio figlio? e anche tutte e spese di gestione della casa dato che lei non ce la farebbe con il suo stipendio?
    – Affidamento di casa e figlio sono “permanenti” o sono legati all’età del figlio?
    – Se riuscissimo a trovare degli accordi fra noi mi dovrei tutelare in qualche modo (per esempio per non perdere definitivamente la casa?)
    Grazi mille per il vostro servizio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Marco,
      nella situazione che Lei ci ha descritto è probabile che un Giudice assegni la casa coniugale alla moglie con collocazione abitativa presso quest’ultima del figlio e determinazione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio.
      Per ovviare la collocazione abitativa del figlio presso la madre occorre dimostrare, per esempio, un grave stato di disagio psico fisico della moglie.
      Per evitare un assegno di mantenimento (connesso al tenore di vita durante il matrimonio), ovvero per contenerlo ai soli alimenti, si può provare a chiedere l’addebito della separazione (sul punto sembra utile il nostro contributo http://www.separazioneconviventi.it/separazione-coniugi/la-separazione-con-addebito/).
      Altra via, sempre preferibile, per contenere le spese e ridurre le tempistiche di un lungo confronto giudiziario, è quella di trovare una intesa con Sua moglie da formalizzare in Tribunale, ovvero, con procedura di negoziazione assistita, con nulla osta del Pubblico Ministero.
      Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti (info@separatamente.it).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1312. mario dice:

    Buongiorno,
    io e la mia compagna (non sposati) abbiamo un figlio di 3 anni, lei con ns figlio è tornata a vivere da sua madre, convivevamo in una casa di proprietà dei miei genitori dove io sono rimasto. Io ho un lavoro fisso e guadagno circa 1500 euro al mese mentre lei non ha mai lavorato.
    Al momento le sto dando 300 euro/mese per ns figlio. Se dovesse prendere una casa in affitto, visto che lei non lavora dovrei pagarlo io per intero? In generale, cosa può pretendere da me? Per quanto riguarda il bambino invece, se non me lo fa vedere posso fare qualcosa in merito e devo aspettare la decisione del tribunale?
    Grazie
    Distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mario,
      direi che Le conviene trovare una intesa con la Sua ex compagna, considerato che quest’ultima, nonostante ne avesse facoltà e diritto, non ha avanzato pretese, per il momento, sulla assegnazione della casa familiare (anche se non è di proprietà del padre). In sede giudiziale potrà essere regolamento il diritto di visita. Ma vi consigliamo una consensuale formalizzata in Tribunale.
      Restiamo a disposizione (info@separatamente.it) per ulteriori eventuali approfondimenti.
      Con i migliori saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1313. tania dice:

    salve
    Sono separata da quasi tre anni e ho avuto l’affidamento dei bimbi e l’assegnazione della casa,mio ex abita nella stessa cittá ma il mio nuovo compagno anche se ha cercato di trasferisi da me ha dovuto tornare nella sua regione non trovando da me un lavoro,una domanda,ma se io volesse raggiungerlo insieme ai miei figli e farmi una vita in un’altra cittá,posso?,o dovrei rinunciare a farmi una vitá?.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Tania,
      è libera di trasferirsi dove vuole. Anche con i figli. Ma non Le consigliamo di farlo senza averlo previamente comunicato al padre dei Suoi figli. Ovviamente non dovrà essere ostacolato il diritto di visita da parte del padre dei figli quindi Le ricordiamo che vi è giurisprudenza che prevede l’alternanza della trasferta (tra padre e madre) per garantire il diritto di visita dei figli da parte del genitore che non si è trasferito.
      Per ulteriori approfondimenti, con eventuali riferimenti giurisprudenziali, ci contatti su info@separatamente.it.
      Con i migliori saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1314. Ilaria dice:

    Buongiorno,
    mia sorella ha lasciato il suo compagno martedì scorso dopo 10 anni di convivenza per vari motivi, tra i quali il mancato lavoro e quindi mancato sostentamento o aiuto domestico e i tanti soldi che spendeva in giro nei bar quotidianamente. Nel 2012 io e mia sorella abbiamo acquistato una casa con due appartamenti, il suo intestato interamente a lei (sia casa sia mutuo) poichè lui non lavorava e non lavora tutt’ora. Sottolineo che non sono sposati, non hanno figli e non hanno nulla cointestato. Ora lei gli ha chiesto di prendere le sue cose ed andare via, di appoggiarsi magari momentaneamente da qualche suo parente e poi, appena sistemato, gli avrebbe lasciato la possibilità di potersi prendere alcune sue cose (un paio di mobili e alcune scatole). Ora lui sta prendendo del tempo e non vuole andare via, mia sorella non sa che fare anche perchè non vuole stare da sola con lui perchè ha paura (lui tentò il suicidio anni fa e non è un tipo tranquillo), non l’ha mai sfiorata però ovviamente ha paura e vuole che vada via. Vorrei chiedere gentilmente se questa persona può avere qualche diritto e come mia sorella può tutelarsi, soprattutto nel caso lui non voglia andare via per ancora tanto tempo. Ringrazio e porgo cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Ilaria,
      la situazione che ci ha descritto non sembra destare dubbi : l’ex compagno di sua sorella deve lasciare l’abitazione familiare al più presto. Se non lo farà volontariamente è possibile adire le vie legali per chiedere la liberazione dell’immobile.
      Ci contatti, se lo ritiene, per ulteriori approfondimenti (info@separatamente.it).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1315. angela dice:

    Buon giorno, vorrei sapere dopo la convivenza finita nel 2007 nostro figlio riconosciuto lo manteniamo a meta’ ma io faccio solo dei lavori saltuari e il mio stipendio e di 700eurocirca. Il padre ha un lavoro fisso e lo stipendio dovrebbe essereintorno ai 2.000 euro. Tra noi c’è solo un accordo parlato. l suo contributo mensile è di 360 euro. Io faccio fatica a mantenere il ragazzo (14 anni) e pagare meta’ delle spese di scuola salute vestiti. Ho qualche diritto a chiedere qualcosa in piu’ e se si come lo calcolo . Grazie Angela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Angela,
      il contributo per il mantenimento di Suo figlio versato dal padre dovrebbe considerare la disparità dei redditi dei genitori. E anche il contributo in misura percentuale per le spese mediche, scolastiche e ricreative potrebbe essere rivisto (rispetto alla canonica suddivisione al 50% tra i genitori) in considerazione di detta disparità.
      Ci contatti, se lo ritiene, per ulteriori approfondimenti (info@separatamente.it).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1316. patrizia dice:

    Salve!Vorrei chiederVi un informazione, ho conosciuto un uomo che dice di essere separato da 3 anni e che passa alla ex 450 euro di mantenimento la quale convive pero’con un altro uomo….quando però ho saputo che la figlia di 28 anni senza lavoro vive col padre non ci ho visto dal nervoso!!COME!???LA FIGLIA MANTENUTA DAL PADRE E L ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA EX MENTRE STA CON UN ALTRO!!! QUESTO POVERO CRISTO POTREBBE CHIEDERE L ANNULLAMENTO DEL MANTENIMENTO? PREMETTO NEL DIRE CHE SONO SEPARATA E DAL MIO EX NON HO MAI VOLUTO UN CENTESIMO … ho cercato di vivere solo con il mio stipendio part time …e ho pensato fosse più intelligente risparmiare e gestire al meglio i pochi soldi che mi entravano piuttosto di spennare gli ex da non riuscire poi a permettersi neanche piu a comprare un regalino al proprio figlio…un padre distrutto economicamente sarebbe una sofferenza anche per i figli… grazie per l attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Patrizia,
      la situazione che Lei ci ha descritto desta qualche perplessità soprattutto con riguardo al mantenimento versato dal Suo compagno in favore della ex moglie, oggi convivente con un altro uomo. E proprio quest’ultima circostanza giustifica una domanda in giudizio per modificare le condizioni della separazione. Ci contatti per un eventuale ulteriore approfondimento. Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1317. Salvatore dice:

    Io e mia moglie non andiamo più d’accordo,con ogni probabilità ci separeremo a breve,sia io che lei abbiamo regolare stipendio con regolari buste paga,io percepisco circa 1300 e lei circa 1000, viviamo in casa d’affitto, dividendo il pagamento a metà,non abbiamo figli, vorrei sapere quanto devo versare (e se devo) di assegno mensile, considerando il fatto che lei vuole andare da un avvocato e di volerlo a tutti i costi, cosa dovrei fare e quali sono i costi? Grazie anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Salvatore,
      sarebbe utile conoscere anche la durata del matrimonio, e le rispettive posizioni patrimoniali (eventuali proprietà). Di certo, tuttavia, possiamo già affermare sin da ora che l’iniziativa giudiziaria di Sua moglie potrà sortire effetti economici di scarsa rilevanza (€ 150.00) se non addirittura nessun risultato. Salvo il caso di addebito della separazione. Sul punto la invitiamo a leggere il nostro approfondimento http://www.separazioneconviventi.it/separazione-coniugi/la-separazione-con-addebito/.
      Restiamo a disposiozione per eventuali approfondimenti (mail : info@separatamente.it).
      Per la difesa, innanzi alla iniziativa di Sua moglie, riteniamo che si possano contenere le spese legali al di sotto di € 1.000,00.
      Cordialità,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1318. federica dice:

    Buongiorno
    dopo 11 anni di convivenza il mio compagno se n’e’ andato con un’altra, abbiamo 2 figlie di 9 e di 4 anni. io sono proprietaria dell’appartamento dove vivo e pago un mutuo di 450 euro, il mio stipendio e’ di 1000 euro in quanto lavoro part time lui percepisce uno stipendio all’incirca di 2400 all’incirca quanto si aggirerebbe l’assegno di mantenimento x le due bimbe?
    Grazie per l’attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Federica,
      per fare una concreta valutazione dell’importo dovuto dal Suo ex convivente a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al reddito del padre e della madre, dovremmo anche verificare il tenore di vita durante la convivenza, nonchè il patrimonio complessivo dei due conviventi. In ogni caso, con i dati a disposizione, sembra congruo un importo al di sopra del minimo (€ 250,00/300,00) per ogni figlia. Se si dovesse impostare un giudizio sul punto si potrebbe cercare di chiedere € 600,00 per ogni figlia per poi convincere il Giudice a stabilire un importo intorno ad € 400,00. Occorre, inoltre, concordare il contributo (in misura percentuale) per le spese mediche, scolastiche e ricreative (di solito al 50% tra i conviventi ma si possono anche stabilire percentuali diverse). Ci contatti su info@separatamente.it per eventuali ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1319. Stella dice:

    Coppia di fatto separata con figlia di sei anni. Abitiamo in una casa in affitto da 1000 euro al mese, presa in precedenza perché lui benestante. Io non riuscirei a far fronte all’affitto. Cosa dice la legge?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Stella,
      in caso di separazione di coppia di fatto con figli, la legge prevede sempre che il convivente presso il quale viene collocata la prole (abitualmente la madre) riceva un contributo per il mantenimento di quest’ultima. Per determinare l’ammontare del contributo il Giudice verifica il tenore di vita durante la convivenza e la durata di quest’ultima.
      Ed ovviamente rileva anche l’entità dei redditi dei conviventi. Se vuole approfondire (e fornirci i dati testè indicati) ci scriva a info@separatamente.it.
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1320. franca dice:

    Se dopo l’appello e la Cassazione ho ottenuto un assegno divorzile che mi e’ stato dato per 10 anni dal mio ex coniuge, mentre adesso lui mi chiede di riaprire una causa per togliermi l’assegno di 200 euro mensili perche’ frequento costantemente un altro uomo e vivo meglio, sono costretta a rifiutare per non ricominciare con le udienze e testimonianze, cosa succede?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Paola,
      una proposta di modifica delle condizioni anche economiche stabilite con il divorzio, può essere avanzata in ogni momento a condizioni che siano sopravvenuti fatti nuovi: per esempio la perdita del lavoro; o, nel suo caso, una una stabile convivenza. Se Lei rimane contumace nel giudizio, non avrà modo di difendersi e non potrà sostenere che la sua nuova relazione non implica una stabile convivenza (per intendersi, nella stessa casa), e non riceve un supporto economico dal suo nuovo compagno/amico. Aggiungiamo solo che le nuove amicizie non possono comportare alcun genere di modifica delle condizioni stabilite nel divorzio.
      Per eventuali ulteriori approfondimenti, ci contatti al n. 02.72022469.
      Saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1321. Vina Felix dice:

    Buonasera.

    La ex compagna del mio fidanzato si e’ recata ad un avvocato per la separazione legale ( regolarizzazione del mantenimento dei figli e per le visite genitoriale) L’avvocato adesso sta chiedendo al mio fidanzato di pagare la metà delle spese legali, è normale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se l’assistenza legale è fornita da un solo legale spesso avviene che il compenso di quest’ultimo venga ripartito tra i due conviventi che vogliono interrompere la relazione. Occorre, tuttavia, verificare se il suo compagno ha sottoscritto un mandato specifico a questo avvocato e se la separazione è già stata formalizzata.
      Ci contatti per ulteriori approfondimenti con apposita mail ad info@separatamente.it.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1322. Rocco dice:

    Vorrei sapere se una figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, vive con il padre, in possesso di proprio reddit( 1500 euro circa), ha ugualmente diritto all’assegno di mantenimento?
    Faccio presente che il padre provvede a tutti i bisogni della figlia. La madre ha un reddito di circa 300 euro e vive con i propri genitori.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Rocco,

      l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggior età, ma persiste finché essi non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, che si assume conseguita quando sia provato lo svolgimento di un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza. Per ulteriori approfondimenti la invitiamo a consultare il nostro contributo http://www.separazioneconviventi.it/alimenti-e-mantenimento/leventuale-estinzione-dellobbligo-di-mantenimento-per-i-figli-maggiorenni/.
      Ci permettiamo anche di aggiungere che una figlia per avere diritto al mantenimento non deve soltanto frequentare gli studi ma anche superare qualche esame; diversamente, se non studia, deve quanto meno dimostrare di essersi attivata per cercare un posto di lavoro.
      E non esiti a contattarci per ulteriori approfondimenti (02.72022469)
      Cordialmente,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1323. FABIO dice:

    Buonasera! Mi sono separato dalla mia compagna e abbiamo due figli. Siamo entrambi lavoratori e guadagnamo circa 1800 euro al mese. Volevo gentilmente chiedere se per il mantenimento prole bisogna obbligatoriamente rivolgersi ad avvocato e/o tribunale per la tutela dei minori oppure si può dare mensilmente tot cifra concordata tra padre e madre.
    Tale cifra (anche se una cifra minore e variabile a secondo dei mesi), eventualmente si può considerare ufficialmente per legge mantenimento? Basta scriverlo forse nel bonifico?
    Ultima domanda: 250 euro a figlio oppure si preleva percentuale su stipendio?
    Grazie moltissimo!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Caro Fabio,
      esiste la possibilità di instaurare un regime di separazione di fatto senza adire le vie legali. Se un giorno, invece, avrete la necessità di formalizzare le intese ricordatevi che queste ultime (in particolare, quelle a carattere patrimoniale), saranno sicuramente utili per quantificare l’entità degli obblighi di mantenimento.
      La variabilità dell’importo, invece, se il suo intento è quello di creare un precedente, una prova per il futuro, sarebbe meglio fosse sostituita da un importo sempre uguale con un eventuale ulteriore esborso (con separato bonifico) per le spese “extra”.
      Con i migliori saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1324. Mauro dice:

    Salve sono Mauro sposato con 2 figli di 3 e 8 anni mia moglie ha una relazione con un altro uomo sposato e mi vuole lasciare. Io ho casa di proprietà e un reddito di 32000 euro, lei lavora in nero e guadagna credo 1500-1600 euro mensili. Se lei in consensuale rifiuta la casa e il mantenimento e accetta un assegno di 250 euro per figlio, il giudice lo modificherà per troppa differenza di reddito? In quanto il suo reddito non è dimostrabile. Cosa posso fare per uscire di scena senza che gravi troppo sulle mie tasche? .per lei va bene la consensuale ma io ho paura che venga modificata.Grazie. ….

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Mauro,
      il Giudice potrebbe intervenire e non omologare l’accordo di separazione laddove quest’ultimo comprometta i diritti e gli interessi dei minori. Se l’accordo invece salvaguarda il diritto dei minori di abitare la casa familiare, nonchè, preserva la possibilità di mantenere, sempre per i minori, un tenore di vita similare a quello esistente durante il matrimonio, il Giudice omologherà l’accordo.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1325. FRANCESCA dice:

    SALVE,
    CHIEDO UN’INFORMAZIONE, DOPO UNA CONVIVENZA TERMINATA, UN FIGLIO MINORENNE E UNA CONSENSUALE FIRMATA IN TRIBUNALE è NECESSARIO COMUNICARE IN MANIERA “UFFICIALE” AL TRIBUNALE E AL PADRE LA NUOVA CONVIVENZA DELLA MADRE?
    GRAZIE MILLE.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesca,
      non vi è una norma che preveda un obbligo specifico di dichiarare all’ex convivente ovvero al Tribunale l’inizio di una nuova convivenza. Ma ovviamente celare questa circostanza al padre di suo figlio potrebbe essere considerato un comportamento biasimevole in sede di revisione delle condizioni della separazione dei conviventi con prole. Siamo a disposizione per approfondimenti. Cordiali saluti, Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1326. Maurizio dice:

    Salve, ho intenzione di lasciare mia moglie a causa di un nuovo amore. Siamo sposati dal 1991 e abbiamo un figlio del 1993. Entrambi lavoriamo e guadagnamo all’incirca 1.900 euro al mese. Cosa sono tenuto a versare a moglie e figlia (studente universitario)? Solo assegno mensile al figlio o anche altro? Mia moglie è al corrente della mia relazione, rischio qualcosa lato civile? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maurizio,
      se sia Lei che Sua moglie guadagnate € 1900 a testa è assai probabile che Lei non sia tenuto ad un assegno di mantenimento in favore di Sua moglie. Per Suo figlio, invece, sarebbe anche utile capire il Vostro tenore di vita. In ogni caso, è probabile che l’assegno non sia inferiore ad euro 400, oltre al contributo al 50% per le spese universitarie, mediche e ricreative (queste ultime concordate tra i genitori). Una relazione extraconiugale giustifica l’addebito della separazione. Sul punto suggeriamo la lettura del nostro contributo http://www.separazioneconviventi.it/separazione-coniugi/la-separazione-con-addebito/
      Cordialità,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1327. sonia dice:

    Salve, vorrei sapere se il mantenimento si può versare anche in una quota giornaliera….cioè dividere l’importo totale per 30 gg e fare 30/15 bonifici.grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Sonia,
      riteniamo che non ci siano ragioni che giustifichino il versamento giornaliero anzichè mensile come prevede la legge. Ed occorre anche considerare gli oneri per il bonifico che graverebbero ingiustificatamente sul soggetto onerato del pagamento.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1328. Roberto dice:

    Buongiorno. In sede di separazione la casa coniugale è stata assegnata a mia moglie in quanto ns figlia 23 anni studentessa conviveva con lei. Dopo 7 anni ns figlia è andata a convivere more uxorio con il suo fidanzato. Nella sentenza provvisoria di divorzio il giudice, in mancanza di prove della convivenza, riassrgnavs la casa a mia moglie. Siccome io ho certezza che mia mia convive stabilmente con il suo compagno, quali prove posso portare in tribunale per farmi credere dal giudice ? Rivolgermi ad una ag. investigativa, peraltro molto costosa, e fotografare l’andirivieni di mia figlia per un paio di settimane nella casa del fidanzato, o che altro ? Molte grazie, Roberto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Roberto,
      la convivenza di sua figlia con un altra persona può essere provata tramite testimonianza. I portinai che abitano nella casa dove vive la sua ex moglie e quello dove ora vive sua figlia. I certificati di residenza sono un altro utile indizio (non una vera e propria prova). E sebbene costoso un agente investigativo è la soluzione migliore. Utile anche chidere in giudizio dimostri che sta cercando un posto di lavoro. Altrimenti la permanenza nella casa coniugale, se sua figlia ha terminato gli studi universitari, potrebbe non risultare giustificata. Ci contatti per eventuali approfondimenti.
      Cordialità,
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1329. Michela dice:

    Gent.mo avvocato

    Le scrivo perchè il mio compagno si è separato ed ora vive dai suoi genitori in quanto la sua ex compagna (non sono sposati) vive nella sua casa di proprietà con la figlia di 4 anni e mezzo. Lui può pretendere di rientrare in possesso del suo immobile?
    Lei lavora come insegnate precaria e lui ha un contratto a tempo indeterminato
    Lui deve obbligatoriamente farsi affidare la figlia totalmente per riprendersi la casa?

    Le chiedo di chiarirmi cosa dice la legge in proposito e di quali siano le varie soluzioni perchè prima di mettermi in una situazione complicata se si rifletterebbe anche su di me, ci vorrei pensare bene.

    Grazie infinite di cuore avvocato

    Michela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Michela,
      la collocazione della bambina presso il genitore affidatario nella casa di proprietà del Suo compagno è la regola. Ci sono delle rare eccezioni nei casi di evidente disagio economico che giustificano la revisione delle condizoni della separazione. Meglio ancora, in questi casi, trovare una intesa amichevole con la ex compagna da formalizzare nelle sedi opportune. Se vuole approfondire ci contatti al n. 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1330. Catia dice:

    Salve, Io e mio marito abbiamo deciso di separarci. Nel frattempo però lui è andato via x lavoro, ma comunque appena rientra andremo avanti con i documenti. Io ora sto sentendo e vedendo un’altra persona…potrebbe essere rischioso a fini legali? Devo aspettare??? Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Catia,

      in via generale, in seguito ad una separazione, al fine di tutelare il coniuge economicamente più debole di fronte agli squilibri determinati dalla separazione, è prassi che venga versato, a favore di quest’ultimo, un assegno di mantenimento che, in caso di relazione extraconiugale dimostrata in giudizio, potrebbe essere ricondotto ad un mero assegno per gli alimenti – quindi, non riconducibile al tenore di vita ma ad un mero strumento di sostentamento per le necessità primarie -. In concreto, si rischia di ricevere meno soldi. Ci sono anche pronunce di separazione che giustificano il tradimento in ragione di un pregresso comportamento dell’altro coniuge che di fatto aveva già instaurato un regime di separazione di fatto. Ma ovviamente occorre provarlo in giudizio.
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1331. Serena dice:

    Buongiorno,

    sono andata via di casa dopo circa due anni e mezzo di convivenza (no figli).
    La casa é di proprietá di lui, ma abbiamo aperto un mutuo comune per la ristutturazione e l’acquisto dei mobili.
    Il mutuo é stato pagato da entrami al 50%.

    Volevo capire inanzitutto se é un mio diritto chiedere indietro la parte pagata a fronte degli acquisti effettuati (rimanendo a lui) ed inoltre l’importo che posso richiedere:
    nella percentuale dei pagamenti eseguiti (50%) o in una percentuale minore?

    Ringrazio anticipatamente per la Vostra corstese risposta.

    Serena

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Serena,

      ad oggi non esiste una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coppie di fatto. Per cui, in linea di principio, anche dopo una lunga convivenza, ciascuna delle parti nulla può pretendere dall’altra, a meno che non abbia stipulato un contratto (cosiddetto contratto di convivenza) per disciplinare il regime degli acquisti compiuti dalla coppia. Ultimamente, tuttavia, la Cassazione ha stabilito che, in casi del genere, chi abbia versato somme per l’acquisto di una casa intestata all’ex convivente oppure abbia impiegato denari per l’acquisto di beni e mobili poi rimasti all’ex convivente, potendo dimostrare l’esborso di denaro ed il suo utilizzo per i motivi suddetti, potrà agire in giudizio per richiederne la restituzione sulla base del principio dell’ingiustificato arricchimento. Sul punto, ti consigliamo di leggere i nostri contributi http://www.separazioneconviventi.it/argomenti/convivenza/

      Rispondi
  1332. Patrizia dice:

    Buongiorno
    mi è stata proposta tramite raccomandata dall’avvocato di mio marito la negozizione assistita. Premetto che non era stata ancora tentata nessuna discussione per giungere ad un accordo. La discussione verterebbe sull’ammontare degli alimenti (io non lavoro) e sulla casa in comune. Non abbiamo figli.
    All’inizio mio marito mi proponeva una consensuale assumendosi lui l’onere dell’avvocato. Con questa nuova modalità invece sembra che io debba avere un mio legale e a questo punto mi chiedo se mi si può obbligare.
    Vorrei chiedervi maggiori informazioni a riguardo, grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Patrizia,

      la negoziazione assistita è una novità legislativa che ha introdotto la possibilità per i coniugi di far ricorso ad una procedura estremamente veloce. In particolare, la negoziazione consiste in un accordo con cui le parti con l’assistenza dei propri difensori decidono di cooperare al fine di pervenire ad una separazione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio senza presenziare personalmente in Tribunale. Resta inteso che è una procedura facoltativa. A tal fine, le consigliamo di leggere i nostri contributi http://www.separazioneconviventi.it/curiosita-e-novita-legislative/separazione-divorzio-senza-giudice/
      Siamo a disposizione al n. 02.72022469 per qualsivoglia ulteriore necessità.
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1333. Wendy dice:

    Buonasera,
    io e il mio compagno conviviamo in un appartamento intestato a sua madre da circa un anno,
    dove ho affrontato delle spese importanti per l’arredamento.
    Ora siccome stò aprendo gli occhi sulla falsità della relazione da parte sua, stò decidendo di ritornare a vivere da sola, però sono intenzionata anche a portar via i mobili che ho pagato di tasca mia…
    Vorrei sapere come mi devo muovere: posso semplicemente parlargliene a voce oppure serve una lettera di un legale? nell’eventualità nonostante io ho pagato tutto con la mia carta di credito/bancomat/finanziamenti a mio nome, potrebbe denunciarmi? cosa posso fare per tutelarmi? Non so da dove cominciare.
    Attendo un vostro aiuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Wendy,

      nei casi di convivenza, qualora si possa dimostrare (ad esempio con bonifici), di aver effettivamente acquistato il mobilio, si è legittimati a portare via quanto è stato personalmente comprato. In questi casi, nel rispetto dei doveri di solidarietà che devono sussistere tra conviventi, è opportuno trovare un accordo con l’ex compagno e dare un congruo preavviso. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, è possibile procedere gradualmente assegnando un termine per l’asporto dei beni, meglio se con l’invio di una lettera da parte di un avvocato.
      Cordialità,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1334. olga dice:

    buongiorno,
    mio marito ha deciso di abbandonare il tetto coniugale perché non ho voluto accogliere nella nostra casa la figlia maggiorenne, anche se ero disposta ad aiutarla economicamente con i suoi studi universitari e nelle spese di locazione di un appartamento. Mi ha lasciato da un giorno all altro sola con la mia bimba di 7 anni in un paesino che dista 50km dal mio posto di lavoro, ma il problema e che sono una turnista e non ho ne i genitori ne i suoceri a darmi una mano, oltre al fatto che guadagnò solo 850 euro e visto che paga il mutuo della casa dove vivo non può darmi il mantenimento per mia figlia. Ma un padre può decidere di abbandonare in una situazione così difficile una bimba. Oltre al fatto che questa situazione mi ha creato un forte stress e la perdita della vista con il rischio di perdita della patente e quindi del posto di lavoro, vedo sei decimi da un occhio e meno dall altro. La mia vita è sconvolta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Olga,
      l’abbandono del domicilio coniugale è causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui era intollerabile la prosecuzione della convivenza. La situazione che ci ha descritto sembra rientrare nella prima ipotesi con conseguente possibilità di chiedere un assegno di mantenimento parametrato al tenore di vita dei coniugi. Per maggiori approfondimenti consulti il nostro articolo pubblicato su http://www.separamente.it al seguente link http://www.separazioneconviventi.it/separazione-coniugi/la-separazione-con-addebito/
      Non esiti a contattarci (tel. 02.72022469) per maggiori approfondimenti.
      Cordialità,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1335. Mike dice:

    Buonasera. Mi sono lasciato da un anno, dopo 8 anni di convivenza, con la madre di mio figlio. Lei si è rifatta subito una vita e sta per partorire il figlio dell attuale compagno. Si è trasferita subito altrove e da 15gg ha portato con se nostro figlio, con il mio consenso dato che dovrei andare all estero per lavoro. Abbiamo sempre fatto metà per le spese giornaliere di nostro figlio, tranne che per vestiti, visite mediche,sport ecc. che mi sono accollato io. Ora vuole anche soldi in piu visto che ha lasciato il lavoro in quanto sta per partorire. Io cosa devo fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mike,
      la richiesta di modifica delle condizioni della separazione devono essere giustificate da mutate condizioni (soprattutto di carattere economico e patrimoniale). Tra queste ultime tuttavia non può includersi il fatto che la sua ex moglie stia portando alla luce un figlio con un nuovo compagno. Anzi, la convivenza con quest’ultimo, se dimostrata, potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale. Ci contatti per ulteriori approfondimenti (02.72022469).
      Cordialmente,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1336. Andrea dice:

    Salve la mia compagna si vuole separare abbiamo 2 figli 16 e 13 anni non siamo sposati la casa è di mia proprietà se lei se ne vuole andare che cosa le spetta di diritto ricordo che lavorativa mente lei guadagna più di me però io percepisco 2 affitti cosa potrebbe chiedere lei al massimo? Grazie buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Andrea,

      in linea di massima, nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio, la casa familiare appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario. Tuttavia, in presenza di figli, l’assegnazione in godimento della casa familiare può essere riconosciuta dal giudice al genitore naturale affidatario dei minori, al fine di garantirgli il diritto a conservare l’habitat domestico.
      Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, è prassi che il giudice disponga l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei genitori, generalmente la madre, alla quale potrà, quindi, essere assegnata la casa familiare, anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore.
      Infine, tu sarai sicuramente tenuto al mantenimento nei confronti dei vostri figli fino a quando non diventino economicamente autosufficienti ma non nei confronti della tua compagna. In questi casi, comunque, è opportuno che le parti raggiungano un accordo in relazione alla casa familiare, all’affidamento dei figli e al loro mantenimento dinanzi ad un Giudice.

      Rispondi
  1337. sebastiana dice:

    sono separata da 5 anni ed ho un figlio disabilie per cui il mio ex marito paga 200 euro di mantenimento …ora vorrei avviare le pratiche per il divorzio….il mio ex dopo la separazione ha donato la sua casa di proprieta alla madre…chiusa l’officina meccanica di sua proprieta..insomma dichiara di non lavorare e di non possedere nulla…ora vorrebbe non solo che io rinunciassi all’assegno di mentenimento di 200 euro per il figlio disabile che vive con me e lui non vede da 5 anni ma chiede che sia io a versargli un assegno di mantenimento perche lui non lavora e dice di stare male…io percepisco un reddito di 1600 euro…ed ho un mutuo di 500 euro per la casa ….lui potra pure non lavorare ma in realta se non lavora è perchè la sua famiglia è benestante e vivendo con la madre puo anche permettersi di non lavorare…..corro veramente il rischio che il giudice assegni a lui un assegno di mantenimento ??grazie per la risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Sebastiana,

      in questo caso, riteniamo opportuno focalizzare la nostra attenzione su una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che “non vi è alcuna differenza tra uomo e donna nel momento in cui deve essere garantito alla famiglia il medesimo tenore di vita, pertanto l’obbligo di corrispondere il mantenimento può incombere anche all’ex coniuge privo di reddito da lavoro, ma possessore di un ingente patrimonio personale che ha influito sullo stile di vita della famiglia durante l’unione matrimoniale.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 29 aprile 2015 n. 8716)
      Alla luce di ciò, riteniamo che il suo ex coniuge sia obbligato a corrisponderle l’assegno di mantenimento a prescindere dal fatto che abbia chiuso l’officina meccanica di sua proprietà, donato la casa alla madre e che, quindi, risulti attualmente privo di reddito.

      Rispondi
  1338. Patrizia dice:

    Buongiorno
    espongo la mia situazione. Sposati in seconde nozze da 7 anni e senza figli, mio marito mi ha lasciata abbandonando me e la casa. Io ho un lavoro precario e in nero (600 al mese) e sono affetta da una malattia cronica e incurabile che mi impedirà nel tempo di lavorare.
    Siamo comproprietari della casa io il 70% e lui il 30% sulla quale c’è un mutuo.
    Lui è docente e percepisce uno stipendio di ca. 1900 euro per 13 mensilità.
    Il suo avvocato mi chiede di formulare una richiesta, che giro prima a voi per capire se può essere legittima: la cessione della sua quota di casa a me e un assegno di mantenimento pari a 450 euro.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Patrizia,

      la tua domanda è complessa e sarebbe necessario conoscere più dettagli. In particolare, per poterti fornire una risposta esaustiva sarebbe opportuno conoscere, in primo luogo, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, oltre che eventuali accordi tra te e tuo marito in merito al tuo contributo casalingo alla vita familiare. Sulla base degli elementi che ci hai fornito, la richiesta della cessione, a tuo favore, della quota di tuo marito della casa familiare, appare legittima. Per quanto riguarda, invece, l’ammontare del mantenimento, considerando anche che sei affetta da una malattia cronica, si potrebbe valutare, conoscendo più dettagli, una richiesta maggiore.
      Ci permettiamo, inoltre, di suggerirti di richiedere il gratuito patrocinio: se non hai redditi (o i tuoi redditi non superano euro 11.528,41), puoi richiedere la nomina di un avvocato a spese dello stato. I professionisti di separatamente sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio e saranno lieti di aiutarti anche nella richiesta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1339. Veronica dice:

    Buona sera vorrei chiedere gentilmente un consiglio per la mia situazione. A marzo di quest’anno ho finito i tre anni previsti per la separazione io e il mio ex marito abbiamo 2bimbe di 9 e 8 anni, premetto che il mio ex è’ moroso per il mantenimento per le bimbe e il mio legale mi ha consigliato tramite ufficiale giudiziario di fare un pignoramento sullo stipendio, il mio ex invece di chiedere il divorzio ha preferito provare a chiedere la modifica di sentenza di separazione ma il giudice per vari motivi ha lasciato tutto com’è’ ora la mia domanda è’ :può’ il mio ex fare ricorso per questa decisione presa ora dal giudice o non concedermi il divorzio congiunto?grazie mille anticipatamente per l’attenzione è un vostro cortese riscontro

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Veronica,

      contro il decreto che pronuncia sulla richiesta di modificazione delle condizioni della separazione, è ammesso reclamo alla Corte d’Appello entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto stesso.
      In ogni caso, qualora tu e tuo marito non raggiungiate un accordo in merito alla possibilità di procedere con un divorzio congiunto, potrai comunque depositare, con l’assistenza di un avvocato, ricorso per divorzio giudiziale. In quell’occasione, sarà possibile rivedere le condizioni stabilite in sede di separazione.
      Cordialità.
      Lo staff di separatamente

      Rispondi
  1340. vanessa dice:

    Mio marito questa estate è andato via di casa per andare a convivere con l amante,è ritornato perché lei è tossicodipendente e la vita con lei era un inferno.l amante ora è incinta ,volevo sapere se posso oppormi al fatto che se gli viene affidato il figlio lo porti a vivere a casa. Ho due figli piccoli,la casa è di mia suocera.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Vanessa,
      Lei ha il diritto di chiedere la separazione, l’assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento per lei e per i suoi figli.
      Nel caso in cui invece decida di non separarsi vi è il rischio che suo marito diventi affidatario del terzo figlio considerata la difficile situazione della madre di quest’ultimo; e quindi padre e terzo figlio vivrebbero sotto lo stesso tetto ovviamente.
      Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1341. chiara dice:

    buonasera,
    ho avuto un figlio con un uomo che credevo mi amasse ma che mi ha raccontato un mucchio di balle: lui percepisce uno stipendio molto alto (76000euro lordi annui) mentre io ho perso il lavoro dalla gravidanza e, fino ad ora, il bimbo ha tre anni, non ho mai percepito nulla da lui!! …..come scusa sta fingendo una battaglia giudiziale con l’ex-moglie che dura da tre anni senza aver ottenuto nemmeno una minima riduzione del mantenimento (per lei e gli altri due figli) nonostante la stessa lavori abbondantemente ed abbia i figli quasi maggiorenni….si è fatto fare il prelievo alla fonte dall’ex moglie ed in più il pignoramento di un quinto dello stipendio, più il mutuo, i soldi per quando i figli sono con lui ed inoltre le paga ed il 75% delle spese extra: in poche parole (credo in accordo con l’ex) si è impegnato TUTTO lo stipendio e mi dice che non ha un euro per nostro figlio in comune.
    Io ho terminato tutti i miei risparmi e ho un affitto da pagare, non so come fare!!……E’ possibile tutto questo?
    grazie
    chiara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Chiara,
      i suoi diritti e quelli di suo figlio possono essere tutelati in sede giudiziale.
      La convivenza di fatto con prole ovviamente comporta degli obblighi economici a carico del padre per il mantenimento del figlio.
      Ovviamente stiamo parlando una iniziativa giudiziaria tesa a chiedere il mantenimento in favore di suo figlio.
      Per approfondimenti ci contatti al n. 02.72022469. Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1342. Doriana dice:

    Salve, vorrei separarmi da mio marito. Siamo sposati in comune con comunione dei beni (preciso che io non posseggo niente), abbiamo una bimba di 5 anni. Lui ha acquistato l’appartamento in cui viviamo sopra la madre dopo il matrimonio. Io vorrei andarmene da qua, non mi importa se è casa mia, non ci voglio stare ma il problema è che non ho un lavoro e non potrei pagarmi un affitto. Premetto che assisto mia suocera e lei mi riconosce un guadagno ma non adeguato in caso fossi sola. Voglio separarmi perché ormai non ne posso più di lui, continua a trattarmi male, mi prende a voci e la sua famiglia si mette sempre in mezzo. Non voglio più stare qua anche perché sotto con la madre abita suo fratello (mentalmente instabile) il cui mi ha avvelenato il cane e io ho denunciato. Essendo una persona non stabile ho paura per mia figlia perché lo stesso mi ha picchiata ma purtroppo la legge è dalla sua parte (finché non ci scappa il morto). Comunque vorrei sapere quali diritto ho se mi separo? La bambina a chi resta? Come faccio ad andare in un altra casa in affitto non avendo la possibilità di pagare niente? Vi ringrazio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Doriana,
      la tua domanda è complessa e sarebbe necessario conoscere più dettagli. Non ultimo, l’accordo tra te e tuo marito in merito al tuo contributo casalingo alla vita familiare.
      Comunque in sintesi: se ti separi hai diritto a vederti riconoscere un assegno di mantenimento sia per la bambina che per te. La bambina verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e verranno determinati i diritti di visita (per bambini così piccoli, oltre ai week end alternati, si può prevedere un giorno infrasettimanale nel week end di non spettanza).
      L’assegnazione della casa familiare (che non vorresti) è riconosciuta al genitore collocatario della prole, generalmente la madre.
      Ma questo è solo ciò che generalmente avviene, il tuo caso andrà analizzato nello specifico.
      Ci permettiamo di suggerirti di richiedere il gratuito patrocinio: se non hai redditi (o i tuoi redditi non superano euro 11.528,41), puoi richiedere la nomina di un avvocato a spese dello stato.
      I professionisti di separatamente sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio e saranno lieti di aiutarti anche nella richiesta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza.

      Rispondi
  1343. stefania dice:

    Salve io e il mio compagno,conviventi da quasi sei anni,ci stiamo separando,lui dice per incompatibilità di carattere ma si fa vedere in giro con un’altra donna con la quale ha una relazione da 4 anni.Ora lui dice di non volere andare da un avvocato,ma di metterci d’accordo civilmente noi,per il bene di nostro figlio che ha 5 anni.Cosa mi consigliate?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Stefania,
      ci sembra che ci siamo tutti i presupposti per chiedere l’addebito della separazione (con conseguente innalzamento dell’assegno per il mantenimento). Firmare una consensuale in questi casi è sicuramente meno dispendioso in termini di tempo e di denaro ma i contenuti dell’accordo devono essere previamente da Lei concosciuti e comunicati ad un legale per ricevere rassicurazioni che non siano stati sacrificati i Suoi diritti.

      Rispondi
  1344. sheila dice:

    Salve,io e il mio compagno conviviamo e abbiamo un bimbo di 5 mesi.nel caso in cui volessi andare via,mi può portare via il bambino?grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Sheila,
      i casi in cui il padre diviene affidatario esclusivo dei figli nonché collocata rio degli stessi é abbastanza raro. Si tratta di casi in cui il Giudice ritiene la madre non affidabile dal punto di vista educativo sia per ragioni fisiche, psichiche o sociali. Per esempio madri con gravi patologie fisiche ovvero madri con una grave stato depressivo; e anche madri con problemi di tossicodipenza. Casi quindi rari. Ci contatti al n. 0272022469 se vuole approfondire. Cordialità. Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1345. Daniele dice:

    Buongiorno,
    voglio separarmi dalla mia compagna, abbiamo due bambini di 9 e 5 anni viviamo in un appartamento con mutuo da condividere al 50%. Guadagno 1500 euro al mese e la mia domanda io devo pagare mantenimento dei miei figli (questo io lo so) ma in più devo pagare anche mutuo della casa? Non posso vendere la casa (se lei non vuole?).. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la convivenza con figli comporta quasi sempre la collocazione abitativa dei figli nella casa familiare con la madre (indipendentemente da chi sia proprietario della casa familiare). Quindi il mutuo dovrà essere pagato come avrebbe fatto prima e quest’ultima circostanza rileva soltanto ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Ed il possesso (l’effettiva disponibilità della casa familiare) potrà da Lei essere rivendicato soltanto quando i figli raggiungeranno l’autonomia economica. Laddove vi sia interesse a vendere la casa si può comunque cercare di trovare una intesa con la sua convivente. Se lo desidera può contattare i nostri professionisti al n. 02.72022469.
      Cordiali saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1346. Maria Teresa dice:

    Aver riscoperto il proprio marito fedifrago per l’ennesima volta sul suo cellulare si va in contro alla violazione di privacy,e, se così e’, come procedere alla richiesta di separazione?Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Maria Teresa,
      nel caso di decesso di suo marito, successivamente alla separazione e/o al divorzio, il tribunale, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità in suo favore. I presupposti affinché la richiesta dell'”assegno successorio” possa essere legittimamente avanzata sono: la titolarità del diritto all’assegno di mantenimento o divorzile e lo stato di bisogno, da intendersi come incapacità a soddisfare i bisogni primari essenziali. Tuttavia, la valutazione è comunque rimessa al giudice.
      Con riferimento alla richiesta di separazione, l’utilizzo della corrispondenza personale (anche via mail) come da lei descritta, è da considerarsi un reato di lieve entità, punibile in taluni casi con semplice ammenda; è, quindi, prassi utilizzare in sede giudiziale la corrispondenza al fine di dimostrare una relazione extraconiugale.
      Cordialmente,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1347. Maria Teresa dice:

    Buongiorno vorrei sapere se ,una volta separata da mio marito avro’ diritto all’assegno di mantenimento anche dopo la sua morte.Tengo a precisare che non ho nessun reddito e che ho un figlio ormai grande e sistemato. Grazie a voi e buona giornata!!!!!!

    Rispondi
  1348. lady dice:

    Buonasera io convivo da sette anni ho due figlie da 6 e 4 anni vorrei separarmi il mio convivente pero non mi lascia tenere le mie figlie me le lascia vedere una volta ogni 15giorni io sono la madre che diritto ho?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i diritti della madre, con riguardo al diritto di restare in compagnia dei propri figli (affidamento e diritto di visita) sono molto estesi nella nostra legislazione. Salvo rare eccezioni, anche nel caso di convivenza, i figli restano nella casa familiare (senza considerare a chi appartiene quest’ultima) con la madre ed il padre può esercitare il diritto di visita. Quello che Lei ci ha descritto è una situazione del tutto diversa che merita sicuramente di essere indagata a fondo perchè sembra evidente la lesione dei Suoi diritti di madre. Ci contatti se vuole approfondire 02.72022469.
      Cordialmente,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1349. Anna Maria dice:

    Volevo aggiungere che con il mio compagno non abbiamo figli insieme…..e che io sono divorziata …ma lui in questi 18 anni di vita insieme ha solamente la separazione con la sua X moglie! Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Annamaria,
      la convivenza senza figli non fa nascere obblighi di mantenimento in caso di interruzione della stessa.
      Ma occorre verificare l’entità del contributo economico che Lei ha versato negli anni nei quali ha pagato il mutuo. Questo importo potrebbe essere oggetto di una richiesta di restituzione rivolta al Suo ex compagno. Ci contatti (02.72022469) e verifichiamo con quali modalità avanzare questa richiesta per il tramite dei nostri professionisti.
      Cordialità,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1350. Gianni dice:

    Gentilissimi , domanda interessante!
    Copia convivente con figlio non sposati abitano nella casa di propieta di lui , la Signora afferma con testimonianze “sapevo benissimo che non era l uomo giusto il figlio l ho fatto perché diventavo vecchia”
    Tale dinamica mette in discussione il diritto alla abitazione coniugale i figli si possono avere con l inseminazione assistita non con l inganno di sfruttare arbitrariamente una legge.
    Il concetto è interessante e si presta per una completa disamina Vostra.
    Che contributo portate?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il diritto di suo figlio, e indirittamente della madre di quest’ultimo, di vivere nella abitazione familiare non può essere condizionato dalle ragioni che vi hanno indotto ad avere un figlio (anche laddove la madre abbia sottaciuto le sue vere intenzioni prima del concepimento). Più che altro il comportamento della madre potrebbe influire e determinare condizioni di migliore favore, per il padre, con riguardo all’ affidamento di suo figlio ed anche con riguardo al diritto di visita.
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1351. Federica dice:

    Buongiorno,
    sposati da 10 anni e con 2 bimbe di 12 e 4 anni ci stiamo per separare.
    Il mio reddito 1500 €, il suo “ufficiale” uguale al mio ma essendo un artigiano che ha altre entrate (fisse) in realtà è quasi il doppio (intorno ai 3000 €), tutte dimostrabili in quanto i suoi conti del lavoro li ho sempre tenuti io e pertanto ho prove x dimostrare l’importo.
    Sul mio stipendio inoltre gravano 700 € di rate mensili fino al 2019 x scelte fatte in comune prima della disfatta (auto e mobili di casa appena cambiata)
    La casa è in affitto e costa oltre 700 € al mese.
    Nell’assegno per il mantenimento viene tenuto in considerazione che a me rimangono solo 800 € per vivere con 2 bimbe e il solo affitto senza considerare tutto quello che serve x mantenere una casa e 2 bimbe? (tenendo dietro a tutto io ho potuto constatare che la gestione famigliare prima “costava” circa 3000 € al mese fra affitto/bollette/condominio/spesa/scuola/visite/sport /vestiti/assicurazione e tutto quello che serve alla vita di tutti i gg… i miei 1500 + altri 1500 suoi)
    Cosa mi devo aspettare?
    Sono molto preoccupata…

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Federica,

      nella determinazione dell’assegno di mantenimento è necessario tenere conto di tutti gli aspetti economici dei coniugi, il reddito di ciascuno, la proprietà della casa familiare, eventuali mutui, l’affitto, le esigenze dei bambini, ulteriori consistenze patrimoniali dei coniugi, etc.
      Considerato che di solito i coniugi optano per l’affidamento condiviso con collocazione presso la madre, avrai certamente diritto all’assegno di mantenimento che sarà calcolato in modo da garantire sia a te che ai bambini lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
      Sarà necessario, dunque, dimostrare l’”effettivo” reddito di tuo marito (e le risultanze del conto corrente sono molto utili) e tentare di trovare un accordo sull’importo che dovrà corrispondere in tuo favore; in difetto di un accordo si può certamente fare valere le tue ragioni davanti ad un Giudice.
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1352. Alessandro dice:

    Salve la mia situazione separato dal 2011 con un figlio di 9 anni pago. alimenti.e mutuo della casa. La Mia Ex moglie convive con un altro e a una bambina di due anni . Volevo sapere se devo pagare ancora gli alimenti di mio figlio.grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Alessandro,

      sarebbe utile ricevere qualche informazione in più riguardo ai redditi dei coniugi, nonché con riguardo al tenore di vita del nuovo nucleo famigliare costituito dalla tua ex moglie. Ed anche l’età dei figli ha il suo peso nella determinazione dell’assegno.
      Comunque ti informiamo sin da ora che in determinate situazioni è possibile modificare e ridurre l’assegno di mantenimento in favore della prole. Se per esempio, le Tue condizioni economiche sono peggiorate rispetto a quando avete determinato l’ammontare dell’assegno, ovvero se quelle della Tua ex moglie sono sensibilmente migliorate.
      In sede di divorzio non è inusuale una rettifica dell’assegno di mantenimento. Ma occorre raccogliere e costruire insieme le prove e gli indizi che giustificano la tua richiesta.
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1353. Gianluca dice:

    Buongiorno,
    mi sto separando e vorrei avere una consulenza circa l’assegno di mantenimento per mia figlia.
    Io percepisco 2500 euro e mia moglie 2000, pago attualmente 320 euro mensili per un prestito che ho ottenuto per la sistemazione della casa di proprietà di mia moglie. Sto comprando casa e quindi a breve avrò da pagare ulteriori 310 euro (circa) per il mutuo. Mi figlia vive con me nei weekend, quindi due giorni a settimana. Ci eravamo accordati bonariamente per 300 euro al mese ma ora, dopo essere stata dal suo avvocato me ne chiede 500, cifra che ritengo eccessiva. Vorrei quindi un altro parere.
    Grazie
    Distinti saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Gianluca,

      prima di rispondere alla tua domanda dovremmo sapere se l’accordo sul mantenimento di tuo figlio è stato formalizzato per iscritto e in quale data davanti ad un Giudice.
      In ogni caso, per giustificare un aumento dell’assegno tua moglie deve dimostrare che sono cambiate le condizioni economiche esistenti quando avete raggiunto il precedente accordo (a titolo esemplificativo ricordiamo la perdita del posto di lavoro, ovvero una riduzione dello stipendio).
      Cordiali saluti,
      Lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1354. rossella dice:

    Buongiorno,
    io ed il mio compagno abbiamo convissuto per 15 anni, dalla convivenza è nato un bambino che oggi ha 11 anni. Ci siamo separati, il bambino continua a vivere con me e vede il padre a week end alterni e 2 volte durante la settimana (gli incontri settimanali avvengono sempre presso la mia casa).
    L’abitazione in cui viviamo io ed il bambino è in affitto (circa 800,00 mensili). La mia domanda è:
    “nell’assegno di mantenimento al figlio è compresa anche una parte riguardante l’affitto a cui io devo far fronte?”
    Sia io che il mio ex compagno lavoriamo, entrambi quindi con reddito da impiegati.
    RIngrazio anticipatamente
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Rossella,

      normalmente l’assegno di mantenimento in favore del figlio, tiene conto anche di eventuali canoni di locazione che il genitore, presso cui il figlio è collocato, deve corrispondere. Ovviamente, per capire se si tratta di una somma congrua è necessario capire quali siano gli importi, così da valutare se quanto versato mensilmente dal tuo ex compagno sia sufficiente e possa considerarsi comprensivo anche dell’affitto.
      Cordialità,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1355. Fabrizio dice:

    Salve sono un padre di 42 anni , la mia ex convivente ha 40 anni , abbiamo due bambini uno di 3 anni una di 5.

    Prima della nascita del secondo bambino rientrando a casa ho trovato la mia ex compagna con un altro uomo .

    Ovviamente ci siamo separati.

    Lei ha fatto delle richieste per il mantenimento dei bambini , ho accettato tutte le richieste.

    Ci siamo accordati che io gli debba 500€ mese per i bambini.

    io guadagno 1700€ mensili , lei libera professionista guadagna di più oltre ad avere una casa di 200 Mq io di 50 Mq (sulla casa di 50Mq c’e un mutuo a mio carico)

    ovviamente fatti Test paternità i bambini sono miei e poi li amo.

    Ci siamo accordati secondo le sue richieste per un fine settimana a testa e la settimana in cui non li ho li tengo il giovedì e venerdì.

    nei vari anni spesso capitava che arbitrariamente decidesse di non portarmeli o di lasciarli a mio padre così il venerdì sera perchè lei non c’era .

    Ho accettato tutto di buon grado anche perchè mi presentava spesso la minaccia di non farmeli vedere.

    anche in questi giorni che io aspettavo i bambini come da accordo non li ha portati senza avvisarmi e minacciandomi che se così non mi va bene che non me li avrebbe fatti vedere più.

    Non siamo mai stati in tribunale in quanto ho accettato le sue richieste.

    Volevo sapere se non vi siano strade o sistemi per far si che rispetti gli accordi che lei stesso ha voluto stipulare.

    Grazie per le gentili risposte

    Fabrizio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Caro Fabrizio,
      la nostra opinione è presto svelata : senza un accordo formalizzato davanti ad un Giudice se litigate o se uno dei due conviventi disattende le intese con riguardo all’esercizio del diritto di visita dei figli diventa difficile fare valere i propri diritti di padre o di madre. Con una intesa formalizzata davanti ad un Giudice che dettaglia analiticamente l’esercizio del diritto di visita potresti ricevere, più agevolmente, tutela da parte delle Autorità Giudiziarie nonché dalle Forze dell’Ordine – quindi, anche in ambito penale – se la Tua ex compagna non vuole farti vedere i bambini. Sul punto ricordiamo quanto recentemente statuito dalla Cassazione (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611): “Commette reato il coniuge affidatario che impedisce, anche con comportamenti omissivi, lo svolgimento dell’incontro tra i figli minori ed il coniuge separato. Assume rilevanza penale la condotta tenuta dalla madre che abbia, di fatto, eluso l’esecuzione del provvedimento giudiziale concernente l’affidamento dei figli minori e, in particolare, il diritto di visita da parte del genitore non affidatario. L’elusione, in questo specifico settore, può sostanziarsi in un qualsiasi comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, posto che deve esaltarsi la polarizzazione della tutela attorno all’interesse all’osservanza del provvedimento. Sussiste infatti obbligo per il genitore affidatario di attivarsi concretamente e positivamente al fine di favorire lo svolgimento dell’incontro con il genitore non affidatario in nome «dell’equilibrato sviluppo psicologico del minore che contempla la permanenza di rapporti anche con il genitore non convivente».”
      Cordialità,
      Lo staff di Separatamente
      _____________________________

      Rispondi
  1356. Gae dice:

    Salve, le spiego la mia situazione, siamo due conviventi, stiamo iniseme da 4 anni e mezzo, abbiamo un bimbo di 14 mesi che’ e’ capitato ma rientrava nei nostri progetti futuri e quindi accolto con tanto amore, siamo in affitto, adesso abbiamo deciso (Anche se piu’ per volere suo) di abitare in case separate, cioe’ io devo andare in un’altra casa sempre in affitto, per il bene del bimbo che anche se piccolo gia’ capisce quando siamo nervosi per i vari litigi, e quindi per evitare il peggio abbiamo preso questa decisione.
    Ora io le chiedo, essendo che vado via dall’abitazione, devo tutelarmi in qualche modo? o e’ agli occhi della legge un’abbandono del tetto? per il mantenimento del bimbo chi stabilisce quanti soldi dare alla madre per i viveri del bimbo? adesso la madre lavora, e se non lavora piu’ dovrei mantenere aanche la madre?
    Se vuole approfondire qualcosa che mi sfugge mi dica pure.
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,

      lei ha degli obblighi di mantenimento solo nei confronti del bambino e non della sua compagna.
      Per stabilire, invece, in modo preciso tutti gli aspetti legati al mantenimento del bambino e al diritto di visita dell’altro genitore, è possibile (caldamente consigliato) rivolgersi al Tribunale (oggi non è più il Tribunale dei Minori, ma bisogna recarsi direttamente al Giudice Ordinario). Qualora riusciate a trovare un accordo, sarebbe opportuno formalizzarlo davanti al Giudice, in caso contrario, è possibile recarsi in Tribunale, previo deposito di un apposito ricorso, per stabilire tutto ciò che riguarda vostro figlio.

      Lo staff di Separatamente è a disposizione per ulteriori consigli.

      Cordiali saluti

      Rispondi
  1357. Anna Maria dice:

    Sono legalmente separata dal 2008, ho tre bambini e mi è stata assegnata la casa di proprietà del mio ex marito. Sono disoccupata anche se mi aiuto con piccoli lavoretti. Da cinque anni è tornato a vivere nello stesso stabile, un piano sopra di noi. I rapporti sono sempre stati civili. Da un anno circa frequenta una donna che praticamente tutti i giorni sono costretta ad incontrare poichè quasi convive con lui. Per me questa situazione è diventata fonte di malessere e forte imbarazzo e ho preso la decisione di rinunciare alla casa ed andare in affitto altrove. Ho provato a parlarne con lui ma non c’è alternativa. Ho facoltà di chiedere un piccolo contributo al mio ex per sostenere le spese d’affitto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Annamaria,

      dalla situazione che descrivi, non ci pare vi siano gravi conflittualità tra di voi, né pare che tale situazione sia pregiudizievole per i figli che anzi – nelle intenzioni del tuo ex marito – potrebbero trarre vantaggio dalla vicinanza con il padre. Ciascuno degli ex coniugi ha, infatti, diritto di ricostituire un proprio nucleo familiare e di introdurre gradatamente (nel tuo caso sono passati cinque anni dalla separazione) le nuove relazioni affettive nella vita dei propri figli. Riteniamo comunque che la tua richiesta sia ragionevole e possa essere avanzata in sede di divorzio, ma il tutto passa attraverso un accordo con il tuo ex marito che, una volta ri-impossesatosi dell’immobile di sua proprietà, e venuto meno il canone di locazione che paga attualmente, potrà riconoscere a te un contributo.

      Lo staff di Separatamente è a disposizione per ulteriori consigli.

      Rispondi
  1358. Sandra dice:

    La mia sentenza di separazione a riguardo di mio figlio minorenne prevede che tutte le spese mediche, ludiche, sportive, scolastiche sono considerate straordinarie e vanno condivise previo accordo oppure distingue le classiche spese ordinarie da quelle straordinarie? Cito un estratto della sentenza “Il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie di tipo medico (mediche non coperte dal ssn, anche specialistiche, se richieste espressamente dal medico curante, e odontoiatriche, il tutto purchè conconrdato tra le parti, salva l’urgenza e purché documentate) compresi tickests medici e farmaceutici), di tipo scolastico, sportivo e ludico relativamente al figlio.”
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      è abbastanza consueto che in sede di separazione o divorzio le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche vengano poste a carico dei genitori in parti uguali tra di loro; e spesso accade che venga previsto un assegno di mantenimento per i figli posto a carico del coniuge con redditi superiori rispetto all’altro coniuge.
      Una intesa che includa nelle spese ordinarie quelle mediche e scolastiche è alquanto anomala. Sarebbe, quindi, opportuno esaminare con attenzione la pronuncia da lei citata.
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1359. Andrew dice:

    b giorno.
    nel Mese di Aprile 2013 mi sono separato dal mia moglie(dopo circa due anni e mezzo di matrimonio). Nell’accordo di separazione consensuale, abbiamo trovato l’accordo per un mantenimento di euro 200 mensili e che lei si impegnava a trovare lavoro. Nel frattempo la mia EX signora, più precisamente nell’ottobre 2014 ha avuto un figlio dal nuovo fidanzato. Il nuovo fidanzato è un dipendente statale anch’esso separato e con due figli. Arrivati al momento del divorzio vorrei sapere se lei ha il diritto di ricevere l’assegno divorzile o meno, visto che è ancora giovane di età (37 anni) e senza problemi o impedimenti fisici. Da precisare che durate il periodo matrimoniale la mia ex lavorara come commessa dell’attiviata della mia famiglia, e che poi, a causa della separazione giustamente è stata licenzia dandole tutti i diritti come ferie non godute ma retribute tfr ecc. ecc. Lei è stata con lo stato di disoccupazione corristosta dall INPS e poi il sussidio di Cassa integrazione in deroga..

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Andrew,
      considerato che la sua ex moglie ha una instaurato una nuova convivenza (e se la circostanza fosse provata in giudizio) e che il suo nuovo compagno percepisce un reddito in grado di far fronte ai bisogni della famiglia, riteniamo che in sede di divorzio sia possa avanzare richiesta di soppressione dell’assegno di mantenimento. Le ricordiamo, inoltre, che è stata approvata la legge sul “divorzio breve”, oggi, infatti, non è più necessario attendere tre anni dalla separazione per presentare domanda di divorzio; se la separazione è stata consensuale sono sufficienti sei mesi per passare al divorzio e, nel suuo caso, ci sembra che siano ampiamente decorsi. Le consigliamo anche un’altra via percorribile, quella della “convenzione di negoziazione assistita” (sempre che si sia in presenza di un accordo tra i coniugi che conduca al cosiddetto “divorzio congiunto”); per un maggiore approfondimento, La invitiamo a leggere il nostro articolo “Separazione e divorzio senza giudice”.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1360. vincenzo dice:

    Buonasera,

    voglio separarmi dalla mia compagna per incompatibilità e disaffezione nei suoi confronti (non ci sono altre situazioni sentimentali di mezzo), abbiamo un bambino di 9 anni viviamo in un appartamento che è di mia proprietà solo al 50%, l’altra metà è di mia sorella. La mia compagna lavora e percepisce uno stipendio elevato, ha un appartamento con mutuo, che dista più o meno 1km da quello in cui viviamo e tra non molto sarà libero dall’affittuario. Lei però non vuole rinunciare a stare nella mia casa, nonostante le abbia dato la disponibilità e l’impegno di garantire al bambino, a cui sono legatissimo, una stabilità psicologica mantenendo inalterata l’accoglienza nella casa in qualsiasi momento e per tutto il tempo che desidera, di passarle gli alimenti per il bambino che spettano e assolvere alle mie responsabilità nei confronti di mio figlio. Nonostante lei sia specializzata nel campo psicologico, continua ad avere atteggiamenti inadeguati in casa, a inveire nei miei confronti in presenza del bambino intanto mi sono rivolto ad uno psicologo affinché mi possa seguire in questo difficile percorso. La mia domanda è se non si riesce a breve a divenire ad un’intesa che la convinca a trasferirsi nel vicino appartamento di sua proprietà, quali strumenti ho per far sì che possa lasciare il mio appartamento? Grazie per l’ascolto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Vincenzo,

      di solito, in caso di cessazione del rapporto di convivenza, il diritto a continuare ad abitare nella casa familiare, in presenza di figli, spetta al genitore presso il quale sono collocati i figli, che nella maggior parte dei casi è la madre, non avendo rilievo il fatto che la casa sia per metà di una persona estranea al nucleo familiare (in questa circostanza, tua sorella), la quale potrà far valere il suo diritto solo in presenza di gravi motivi; per un maggiore approfondimento, ti consigliamo di leggere il nostro articolo . Questa è la regola generale che può subire delle eccezioni, laddove i coniugi riescano a trovare una soluzione alternativa in grado di garantire al bambino una serena crescita. A tal proposito, Ti segnaliamo un’altra via percorribile, come quella che prevede la collocazione del figlio presso la casa familiare con la perfetta alternanza dei genitori presso l’abitazione. In pratica, i genitori si alternano presso la casa coniugale restando in compagnia dei propri figli e quando sono fuori dalla casa si organizzano in modo autonomo. Tale soluzione, di fatto, consente ai bambini di non essere costretti a spostarsi da una casa all’altra, perché saranno i genitori a farlo; su questa soluzione, ti consigliamo, di leggere il nostro articolo “Affido materialmente condiviso- phisicall joint custody”.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1361. Riccardo dice:

    Buongiorno, avrei bisogno di sapere se per fare un divorzio consensuale con affidamento esclusivo alla madre, dopo molti anni di separazione, è obbligatorio da parte mia versare un assegno di mantenimento al minore o se si può procedere al divorzio anche senza, grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Riccardo, al fine di ridurre il contributo per il mantenimento di Tuo figlio (minorenne), devono verificarsi circostanze nuove con conseguenze reddituali e patrimoniali rispetto a quelle che esistevano in occasione della separazione (perdita del posto di lavoro, diminuzione dello stipendio, etc., aumento dello stipendio della Tua ex moglie, etc.). Anche una nuova convivenza della Tua ex moglie può comportare una riduzione del contributo per il mantenimento di Tuo figlio.
      Saluti, Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1362. Anita dice:

    Buonasera, io e il mio compagno abbiamo una bambina di cinque anni e da quale che mese ci siamo lasciati. Io e la bambina siamo rimasti nella casa ma ho paura che lui possa dirci di andare via, visto che è sua. c’è un modo per evitarlo?

    grazie
    Anita

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Anita,

      la casa appartiene a tutti gli effetti solo ed esclusivamente al legittimo proprietario; tuttavia, in caso di cessazione del rapporto di convivenza da cui siano nati dei figli, il giudice salvo rare eccezioni assegna in godimento la casa al genitore affidatario – molto spesso la madre – dei figli minorenni (ovvero in presenza di figli conviventi maggiorenni non economicamente autosufficienti). Per un maggiore approfondimento, ti consigliamo di leggere il nostro articolo “Assegnazione della casa familiare in presenza di figli nati dalla convivenza”

      cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1363. marina dice:

    sono separata e vivo con nuovo compagno a casa sua e dal quale ho avuto una bambina.ora sono in fase di divorzio dal mio ex e vorrei sapere se per richiedere gratuito patrocinio fa testo il reddito del mio nuovo compagno.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Marina,

      per l’ammissione al gratuito patrocinio rileva solo ed esclusivamente il reddito del richiedente; la legge prevede che chi ne faccia richiesta abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.369,24. Qualora abbia bisogno di un confronto, i nostri professionisti non esiti a contattare i nostri professionsti, rispondendo a questa mail oppure telefonando al seguente numero 02.72.02.24.69. Tra i nostri professionisti ce ne sono alcuni iscritti alle liste del gratuito patrocinio e che potrebbero aiutarla a seguire la procedura per l’ammissione.
      Il nostro consiglio, tuttavia, anche per risparmiare tempo e denaro, è quello di sfruttare un’altra novità legislativa avviando l’iter per la “convenzione di negoziazione assistita” (sempre che si sia in presenza di un accordo tra i coniugi che conduca al cosiddetto “divorzio congiuntohttp://www.separazioneconviventi.it/divorzio/il-divorzio-congiunto/ per un maggiore approfondimento, la invitiamo a leggere il nostro articolo “Separazione e divorzio senza giudicehttp://www.separazioneconviventi.it/curiosita-e-novita-legislative/separazione-divorzio-senza-giudice/ .
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1364. Roberto dice:

    Buongiorno avvocato, sembra sia stata approvato il DL sul divorzio breve, è gia attuativo ?
    Quali sono le novità? Io sono separato da mia moglie da due anni con separazione consensuale, cosa devo fare per avviare la richiesta ?
    Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Roberto,

      la legge sul divorzio breve sarà pubblicata a breve in Gazzetta Ufficiale (ipotizziamo entro la fine di maggio 2015) e solo da quel momento lei potrà avviare la procedura abbreviata mediante il deposito in Tribunale di apposito ricorso, senza necessità di aspettare il compimento dei tre anni dalla separazione; per un maggiore approfondimento la invitiamo a leggere il nostro articolo “Divorzio breve”.
      Il nostro consiglio, tuttavia, anche per risparmiare tempo e denaro, una volta verificatasi la pubblicazione in gazzetta ufficiale sul divorzio breve, è quello di sfruttare un’altra novità legislativa avviando l’iter per la “convenzione di negoziazione assistita” (sempre che si sia in presenza di un accordo tra i coniugi che conduca al cosiddetto “divorzio congiunto”; per un maggiore approfondimento, la invitiamo a leggere il nostro articolo “Separazione e divorzio senza giudice”.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1365. Giovanna dice:

    Buonasera,
    io e il mio ex marito abbiamo divorziato nel 2013 e al momento del divorzio il tribunale ha stabilito che lui mi erogasse ogni mese un assegno di mantenimento. Purtroppo, lui di recente è venuto a mancare, per cui io da qualche mese non ricevo più nulla. Ma in questi casi non c’è alcuna tutela?

    grazie
    Giovanna

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Giovanna,
      lei ha diritto a continuare a percepire l’assegno di mantenimento posto in suo favore dal Tribunale in sede di divorzio. La legge sul divorzio, infatti, prevede che in caso di decesso dell’obbligato, nel suo caso del suo ex marito, il tribunale può porre a carico dell’eredità (e quindi degli eredi di suo marito) un assegno periodico da erogare in suo favore, che dovrà tenere conto dell’importo a cui lei aveva diritto mensilmente, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, della consistenza del patrimonio ereditario, del numero di eredi e del loro grado di parentela con il defunto. Ovviamente, qualora decidesse di risposarsi o venisse meno il suo stato di bisogno (ad esempio perchè trova un lavoro ben remunerato) non avrebbe più diritto a percepire tali somme.
      Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1366. Sara dice:

    Buonasera,

    convivo da cinque anni con il mio compagno e l’anno scorso abbiamo avuto una figlia; lui è divorziato e ha già avuto una bambina da quel matrimonio. Ma mia figlia avrà gli stessi diritti della figlia del mio compagno sulla sua eredità?

    grazie,
    Sara

    Rispondi
  1367. Paolo dice:

    Buongiorno,
    mia figlia è maggiorenne, non frequenta l’università e saltuariamente fa qualche lavoretto …sono costretto a continuare a versarle l’assegno di mantenimento?
    grazie
    Paolo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Paolo,
      la legge prevede che il genitore sia obbligato a mantenere il figlio fino a quando non raggiunga l’indipendenza economica. Tuttavia, i giudici sono concordi nel ritenere che se il figlio maggiorenne non raggiunga un’indipendenza economica per sua inerzia o per un rifiuto ingiustificato di accettare un lavoro allora può cessare l’obbligo in capo al genitore.
      Il genitore che chiede di essere esonerato, ha l’onere di provare che il figlio è divenuto autosufficiente o che sussistano ragioni unicamente a lui imputabili per il mancato svolgimento di un’attività lavorativa. Pertanto, se tua figlia per sua colpa, non ha ancora trovato un lavoro stabile che le consenta di essere autonoma da un punto di vista economico, puoi agire in giudizioper chiedere la revoca dell’assegno nei suoi confronti.
      La legge, prevede, infine, che il giudice possa stabilire, valutate le circostanze del caso concreto, che il figlio maggiorenne e non indipendente abbia comunque diritto ad un assegno periodico che viene versato direttamente nei suoi confronti.
      Per un maggiore approfondimento, ti consigliamo di leggere il nostro articolo “L’eventuale estinzione dell’obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1368. Michele dice:

    Buongiorno,

    io e mia moglie ci stiamo separando e abbiamo un bambino, la casa in cui viviamo è di mia proprietà ma sono consapevole che in questi casi viene stabilito che continui ad abitarla il genitore con cui staranno i figli. Non esistono soluzioni alternative?
    grazie
    Michele

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Michele,
      gli accordi che in sede di separazione vengono solitamente stipulati (tranne in casi gravi) prevedono che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre. In forza di questo accordo, si prevede che la casa coniugale sia assegnata al genitore presso cui sono collocati i figli. Tuttavia, è possibile perseguire soluzioni alternative, come quella che prevede la collocazione abitativa dei figli presso la casa coniugale e l’alternanza, in eguale misura, dei genitori, presso tale abitazione. In sostanza, i coniugi si alternano presso la casa coniugale restando in compagnia dei propri figli e quando sono fuori dalla abitazione coniugale si organizzano autonomamente (magari affittando un piccola abitazione). Una soluzione di questo tipo, consente di garantire ai bambini di non essere costretti a spostarsi da una casa all’altra, perchè saranno i genitori a farlo. A tal proposito ti consigliamo di leggere il nostro articolo “Affido materialmente condiviso- phisicall joint custody”

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Sara,

      sua figlia avrà gli stessi diritti della figlia del suo compagno nata dal matrimonio. Di recente, infatti, con il d.lgs. 153/2013, la legge ha abolito la distinzione tra figli legittimi (nati all’interno del matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio), prevedendo per entrambi gli stessi diritti sia a livello successorio che patrimoniale (per es. il diritto al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, anche nel caso in cui la Vostra convivenza dovesse cessare).
      Per un ulteriore approfondimento, le consigliamo di leggere i nostri articoli “I figli nel rapporto di convivenza“e “Le princioali novità della riforma 2013” in cui trova un approfondimento sulle ultime novità legislative sul tema.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1369. francesco dice:

    Buonasera avvocato…mia moglie ha chiesto la separazione perchè sospetto abbia un altro, ma non ne ho le prove quindi presumo di non potere richiedere l’addebbito a lei. Ho almeno diritto al patrocinio legale gratuito, visto che in quanto piccolo artigiano di ditta individuale le mie entrate del momento sono purtroppo ridotte a meno di 5.000 euro l’anno, mentre lei guadagna 5 volte tanto? Non abbiamo figli e abitiamo in affitto. Cordiali saluti e grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Francesco,

      l’addebito della separazione potrebbe essere richiesto provando in giudizio la relazione extraconiugale anche tramite testimonianze. I costi, invece, per un pedinamento e la raccolta delle prove dell’adulterio, nel lungo periodo, potrebbero essere ammortizzati e giustificati dalle migliori condizioni economiche della separazione che lei potrebbe ottenere in ragione dell’addebito. Con riferimento alle condizioni economiche, se le dichiarazioni di reddito confermeranno quanto da lei dichiarato, nel caso da lei prospettato ci sarebbero anche i presupposti per chiedere il mantenimento in suo favore. E se lei ha un reddito inferiore ad € 11.369,24 ha diritto al Gratuito Patrocinio. Infine, ricordiamo che lo Staff di Separatamente si relaziona solo con validi e stimati professionisti e taluni di questi sono anche iscritti nelle liste del Gratuito Patrocinio.
      Saluti,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1370. angela dice:

    Buongiorno! Dopo 29 anni di matrimonio, mio marito mi ha convocato in giudizio per mandarmi via di casa (di proprietà di sua madre) perchè presumo perchè abbia un’altra, ma io non ho possibilità di mantenermi, in quanto pur essendo titolare di un negozio (che non posso chiudere per via di un finanziamento) di questi tempi riesco a malapena a pagare le spese, tutto testimoniato dal modello Unico. C’è un figlio maggiorenne e autosufficiente che resterebbe a vivere col padre per comodità di spostamenti di lavoro. L’avvocato interpellato (che non so come riuscirò a pagare) dice che non ho alcuna possibilità di farmi dare un contributo da lui (dipendente statale con ottimo stipendio, nonché parecchi investimenti) perchè si presume che come autonoma io abbia un certo reddito. Ma non è possibile che oltre che cornuta sia anche mazziata, non è giusto che persone nelle mie condizioni non siano tutelate! Aspetto con ansia un Vs parere, grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Angela,
      per quanto riguarda la casa, purtroppo, lei non avrà diritto all’assegnazione anche in considerazione del fatto che vostro figlio è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
      Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, le sono state rese informazioni inesatte in quanto la circostanza che lei sia una lavoratrice autonoma non esclude a priori la possibilità di avere diritto ad un assegno di mantenimento.
      Nella determinazione di un’eventuale assegno di mantenimento in sede di separazione, infatti, il giudice dovrà tenere conto di diversi fattori, tra cui:
      – le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi negli ultimi tre anni, in particolare, se da queste risulta che lei ha un reddito effettivamente inferiore a quello di suo marito;
      – la circostanza che lei dopo la separazione non potrà mantenere il tenore di vita che sussisteva in costanza di matrimonio;
      – il fatto che suo marito abbia deciso di separarsi da lei perché ha un’altra relazione, comporterebbe l’addebito della separazione, con conseguente possibilità di pretendere un assegno di mantenimento proporzionato al suindicato tenore di vita;
      – la circostanza che lei sia costretta a trovare un’altra soluzione abitativa influisce sulla determinazione degli importi a titolo assegno di mantenimento che dovranno essere riconosciuti in suo favore;
      – 29 anni di matrimonio sono tanti, ed i Giudici in questi casi hanno un occhio di riguardo per il coniuge che deve abbandonare la casa coniugale.

      Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1371. Luca dice:

    Buonasera,

    ho sentito parlare di divorzio breve…ma in Italia è ancora possibile divorziare dopo tre anni dala separazione?

    grazie
    Luca

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Luca,
      le confermiamo che attualmente la legislazione italiana prevede che si possa procedere con il divorzio solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione e i coniugi abbiano vissuto ininterrottamente separati per tre anni.

      cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1372. Sara dice:

    Buonasera,
    ho divorziato da mio marito due anni fa da cui ho avuto una figlia, oggi maggiorenne, che vive con me ed è ancora studente. il mio ex marito negli ultimi mesi non ha pagato l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale per mia figlia. Posso agire da sola per recuperare le somme, o deve farlo mia figlia in proprio?
    grazie
    Sara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Sara,

      per recuperare le somme dovute dal suo ex marito a titolo di mantenimento per Vostra figlia, oggi maggiorenne, può agire sia sua figlia che lei, in quanto la ragazza non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica e vive ancora con lei. Ciò è stato confermato, di recente, anche dalla Corte di Cassazione.
      Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

      Cordialmente,
      lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1373. paolo dice:

    salve,mi sto separando dopo una convivenza di 5 anni.Abbiamo una bimba di 3 anni e da un anno vivevamo in affitto.Sono tenuto a pagare una quota parte dell’affitto di questo appartamento con contratto di locazione intestato alla madre?La madre possiede anche una casa di proprieta piu’ piccolina e ceduta in comodato d’uso ad un suo famigliare.
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      a seguito della separazione con la sua compagna, lei sarà tenuto solo al mantenimento nei confronti della bambina. Nel caso di cessazione della convivenza, infatti, non sussiste alcun obbligo economico nei confronti della propria compagna.
      L’importo del mantenimento verrà determinato dal giudice sulla base del suo reddito e sicuramente, nella determinazione dell’ammontare, terrà conto che la sua compagna dovrà sostenere anche i costi dell’affitto.
      Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1374. Ludovica dice:

    Buonasera,

    convivo da un anno con il mio compagno e stiamo pensando anche di avere un bambino. ho sentito dire che è possibile fare degli accordi di convivenza, ma vorrei avere qualche informazione in più. Ad esempio, è possibile regolare anche questioni successorie? e regole sull’affidamento dei figli in caso di separazione?

    Grazie,
    Ludovica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Ludovica,
      confermiamo che è assolutamente possibile stipulare degli accordi di convivenza con il proprio compagno. Ad esempio, il contratto di convivenza può riguardare la disciplina relativa all’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento del convivente in caso di bisogno. Tutto ciò, invece, che rientra nell’ambito delle successioni, del dovere di fedeltà, dell’affidamento dei figli in caso di cessazione della convivenza, non può essere oggetto del contratto. Per un maggiore approfondimento ti consigliamo di leggere il nostro articolo

      Cordialmente,
      lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1375. Chiara dice:

    Buongiorno,
    voglio separarmi da mio marito. Lui lavora in nero e ho paura di non aver diritto al mantenimento visto che ufficialmente lui non percepisce reddito. Abbiamo anche due bambini e la casa in cui viviamo è di mio suocero. Cosa potrei ottenere dalla separazione?
    grazie
    Chiara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Chiara,
      la circostanza che suo marito non lavori “ufficialmente” è irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento a cui lei e i suoi figli avete diritto;in sede di separazione , infatti, il giudice disporrà comunque a carico di suo marito l’importo da versare per il mantenimento. Va precisato che è preferibile riuscire a dimostrare il tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, anche al fine di determinare adeguatamente le somme che suo marito dovrà versarle. Inoltre, considerato che normalmente, se non ci sono conflitti gravi tra i coniugi, i figli vengono affidati ad entrambi con collocazione presso la madre, la legge prevede che l’abitazione adibita a casa coniugale rimanga al coniuge con cui i figli continueranno ad abitare. Può essere, quindi, contestata l’iniziativa del suocero di rientrare in possesso della casa adibita ad abitazione coniugale.
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1376. Claudia dice:

    Buonasera,
    una mia amica ha da poco perso il marito che non ha lasciato alcun testamento e da cui ha avuto due figli. Lei a cosa ha diritto nella divisione dell’eredità? Può continuare ad abitare nella casa coniugale di proprietà del marito?
    Grazie
    Claudia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Claudia,
      la legge (art. 540 cod. civ.) in questi casi prevede che al coniuge superstite vengano riconosciuti i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare, compreso il diritto di uso dei mobili che la corredano. In particolare, la tua amica avrà diritto sia a continuare ad abitare nella casa coniugale che, in aggiunta, alla quota di eredità nella misura prevista dalla legge; nel caso in questione spetterà 1/3 al coniuge superstite e 1/3 a ciascuno dei figli.

      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1377. Paolo dice:

    Buongiorno, non sono separato, ma con mia moglie la relazione sta degenerando a causa del suo disinteresse verso di me. Mutuo 500 euro al mese 50%, casa cointestata, separazione dei beni. Stipendio 1400 al mese.Mia moglie guadagna leggermente di più. Non riesco a mettere da parte nulla, mutuo, bollette e spese esauriscono tutte le entrate. Scusate la banalità della domanda, ma vorrei sapere se in caso di separazione verrà tenuto conto del fatto che andrei praticamente sulla strada dopo avere pagato la mia quota al 50% di mutuo, gli alimenti per la bambina ( 6 anni) e ovviamente la casa andrebbe a mia figlia e a mia moglie. Cioè non avendo possibilità di reagire economicamente dopo la separazione, di pagarmi un affitto, non posso nemmeno separarmi ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Paolo,

      considerato che Sua moglie guadagna qualcosa in più si potrebbe cercare di contenere al minimo il suo contributo al mantenimento di Sua figlia.
      Ma in questi casi sarebbe meglio raggiungere un accordo per la vendita della casa coniugale. Poi con il ricavato, da dividere equamente tra i coniugi, si potrebbe convenire il contributo da parte sua per il pagamento di un affitto. I metodi per cercare di convincere il coniuge non sono molto convenzionali (niente di illecito ovviamente) ma se vuole possiamo parlarne.
      Cordialità,
      lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1378. Giulia dice:

    Buonasera,

    il mio ex compagno, con cui ho convissuto per 10 anni, pretende la resituzione di somme che mi aveva dato quando eravamo conviventi che io ho utilizzato anche per far fronte alle esigenze della famiglia. sono obbligata alla restituzione?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Giulia,
      nell’ambito di una relazione sentimentale consolidata nel tempo (sia con un matrimonio, sia con una convivenza), si deve presumere che i pagamenti effettuati in favore del partner siano obbligazioni naturali. In pratica, lo spirito liberale del pagamento è la regola che può trovare delle eccezioni soltanto in presenza di prove documentali che possano, invece, dimostrare che il pagamento era stato effettuato a titolo di prestito.
      Cordialità,
      lo staff di separatamente

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,

      la sua ex moglie non può utilizzare il cognome maritale, perché con la pronuncia della sentenza di divorzio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. L’unica eccezione a questa regola si verifica laddove nella sentenza di divorzio è richiamata l’autorizzazione della moglie a conservare il cognome dell’ex marito.
      Pertanto, lei può inibirne l’esercizio a sua moglie provando che tale uso illegittimo le arreca un danno (sia con riferimento all’onore, al decoro, alla reputazione, ma anche con riferimento ad ogni altro profilo morale ed economico, nonché al diritto alla riservatezza).
      Per un approfondimento maggiore circa la sua richiesta la invitiamo a consultare l’articolo “l’autorizzazione all’uso del cognome maritale”
      Cordialmente,
      lo Staff di Separatamente

      Rispondi
  1379. Carolina dice:

    Buongiorno,
    In caso di convivenza con un figlio,qualora i conviventi si lasciassero,la casa resterebbe alla madre e al figlio anche se risultasse di proprietà per metà del compagno e per metà della sorella del compagno?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Carolina,

      i giudici da tempo si sono espressi stabilendo che se la casa familiare è stata concessa dal terzo (nel suo caso, la sorella, per la propria quota) in comodato d’uso gratutito alla coppia, oggi separata, l’assegnazione della casa da parte del Giudice al coniuge affidatario dei figli permette di succedere al coniuge comodatario nel godimento dell’immobile. In pratica, se il comodato è stato concesso affinchè i comodatari adibiscano il bene a casa familiare, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto anche laddove i coniugi si separino. E quanto previsto per i coniugi vale anche per i conviventi per i figli in quanto l’interesse superiore che si cerca di salvaguardare è quello della serena crescita dei minori indipendentemente dal fatto che il vincolo affettivo tra i genitori sia stato formalizzato con il matrimonio. Tuttavia, dobbiamo anche ricordare l’esistenza di alcune pronunce che ammettono la restituzione laddove il comodante (la sorella del coniuge sopra menzionata) abbia bisogno urgente della casa, cioè qualora sopravvenga uno stato di bisogno imprevisto che prevalga sul provvedimento con cui il giudice ha disposto l’assegnazione della casa familiare.

      Cordialmente,
      lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1380. Elena dice:

    Esistono, in sede di separazione, delle tutele per il coniuge che ha il dovere di mantenere l’altro, laddove non fosse più in grado di farlo?
    Conosco casi di uomini che, dovendo mantenere l’impegno economico preso con la ex moglie, non sono più in grado di ricostruirsi una vita personale e faticano ad essere autonomi economicamente.

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      qualora il coniuge obbligato ad onorare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, non fosse più in grado di pagare, per intero o parzialmente, il dovuto, può presentare un ricorso al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di separazione (o divorzio), chiedendo, quindi, la revisione per difetto degli importi da versare. Ovviamente, la necessità di ricorrere a tale modifica, deve essere supportata da prove in grado di dimostrare che le condizioni economiche in cui versa il coniuge siano mutate (per es. a causa di licenziamento, riduzione dello stipendio, grave incidente, aumento delle spese per il pagamento della propria abitazione, etc.) rispetto al periodo in cui era stato quantificato l’assegno di mantenimento.
      Parimenti occorre ricordare che la modifica dell’assegno di mantenimento può essere fondata dalla nuova convivenza dell’ex coniuge dalla quale quest’ultimo tragga comprovati benefici economici.

      Cordialmente,
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1381. Giulia dice:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di sapere se la violazione del dovere di fedeltà può costituire o meno causa di addebito.
    Grazie sin d’ora
    I miei migliori saluti
    GC

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la violazione del dovere di fedeltà coniugale è certamente una causa di addebito in sede di separazione a carico del coniuge infedele, perché il suo comportamento si è rilevato “contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
      Tuttavia, è necessario che tale infedeltà, in sede di separazione sia sufficientemente provata e, l’onere della prova ricade su chi ritiene di aver subito il tradimento. Ricordiamo, tuttavia, che se l’infedeltà si verifica all’interno di una coppia già in crisi, il Giudice potrebbe anche decidere di non pronunciarsi nel senso di un addebito a carico del coniuge infedele.

      Cordialmente,
      lo staff di Separatamente

      Rispondi
  1382. giovanni dice:

    Sapete dirmi cosa rischio con riguardo alla mia pensione se divorzio da mia moglie. Lei può vantare dei diritti sulla mia pensione ? Vi sarei grato per una risposta. saluti, Giovanni

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      a seguito della separazione e/o divorzio, se è stato previsto un contributo di mantenimento in favore dell’ex coniuge, qualora il contributo non venga versato o venga versato saltuariamente e per importi inferiori, la legge consente di tutelare l’anzidetto credito con un recupero sulla pensione dell’ex coniuge. Non solo, in caso di divorzio la Legge prevede anche che, all’ex coniuge (che non sia passato a nuove nozze), spetta una quota del TFR, nella misura del 40% (calcolata comunque in base al periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro).
      In ogni caso, il coniuge può sempre pignorare la pensione nella misura di 1/5 e può anche chiedere l’assegnazione diretta, sempre nella misura di 1/5 della pensione. In pratica, ogni mese, l’ente previdenziale, su ordine del Giudice, potrebbe obbligarla a versare 1/5 della pensione direttamente in favore della sua ex moglie.

      Cordialmente
      Lo staff di Separatamente

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Matteo,
      prova a consultare il nostro preventivo on line disponibile sul sito. In ogni caso, il costo complessivo dipende da molti fattori (esistenza di figli, di proprietà immobiliari e mobiliari, del reddito del nucleo familiare, etc.). Per rispondere alla Tua domanda: con € 500,00 i nostri consulenti Ti assistono sino alla omologa di una separazione consensuale con figli.
      Saluti,
      lo staff di separatamente.it

      Rispondi
    • Manuela dice:

      Buongiorno,
      Io e il mio ex marito abbiamo una bambina di 7 anni in affidamento congiunto.
      Come da accordi di separazione, “considerando la maggiore disponibilità dovuta al lavoro part-time della madre, la bambina rimarrà con la mamma anche nelle giornate feriali di pertinenza del padre, dal termine della scuola fino al rientro dal lavoro del padre”.
      Ora, il padre lavora quasi sempre in Smart working ormai, e capita molto frequentemente che sua madre, che non vive vicino, si fermi per intere settimane a trovare il figlio.
      Lui sostiene che i pomeriggi antecedenti alle sue serate con la bambina sono di sua competenza, e quindi pretende che io non vada a ritirare mia figlia a scuola in quanto è già presente la nonna.
      Secondo voi è una pretesa legittima?

      Io lavoro part-time proprio per potermi occupare della mia bambina nei pomeriggi dopo la scuola, e ora che questa situazione diventa frequente inizio ad essere un po’ infastidita, considerando che le sere infrasettimanali del papà sono due a settimana.
      Preciso che la bambina in questi casi è gestita dalla nonna dopo la scuola, perché il papà continua a lavorare in Smart working fino almeno alle 18.
      Preciso anche che ho proposto al mio ex marito di andare insieme io e sua madre a prendere la bambina a scuola, ma la proposta è stata rifiutata.
      Grazie per la vostra attenzione.

      Rispondi
      • separatamente dice:

        Buonasera,
        leggerei nel complesso l’intero accordo di separazione prima di esprimere un parere. In ogni caso, ritengo utile ricordare che le condizioni pattuite nel predetto accordo possono mutarsi solo tramite nuove intese tra i genitori ovvero tramite provvedimento giudiziario.
        Quindi, se la clausola da lei citata non trova diversa eccezione o interpretazione nell’accordo di separazione, direi che il padre deve agire in giudizio per pretendere che lei non possa ritirare da scuola sua figlia e che la nonna sia invece autorizzata a farlo.
        Cordiali saluti,
        Avv. Marco Pola (02.72022468 – marcopola@npassociati.com)

        Rispondi
        • Giuditta dice:

          Buongiorno avvocato.
          In fase di separazione (giudiziale) con un matrimonio pregresso completamente distruttivo ed un rapporto tossico basato su tradimenti da ambo le parti, il coniuge che ha rifiutato la consensuale proposta in un primo momento dalla controparte, può fino alla prima udienza (fissata a dicembre) impedire ai figli (16 e 8 anni) di vedere con una diffida una semplice amica che reputa, senza fondamento alcuno, essere l’amante? Tengo a precisare che i figli chiedono di poter vedere e godere della presenza di quest’ultima a gran voce. Come si può rispondere eventualmente a questa presa di posizione in termini legali?
          La ringrazio molto.

          Rispondi
          • separatamente dice:

            Buongiorno,
            una mera diffida non vieta al coniuge di frequentare chicchessia. Occorre, tuttavia, rispondere alla diffida specificando il legame che intercorre con questa persona.
            Precisiamo, inoltre, precisare che in caso di separazione i genitori avrebbero l’onere di salvaguardare il superiore interesse dei minori che in pratica comporta anche il dovere di introdurre nella propria vita di relazione affettivo/sentimentale, con gradualità, un nuovo compagno o una nuova compagna.
            In pratica, se si tratta solo di una mera amicizia, non vi sono vincoli che possano essere imposti da terzi (anche un Giudice non avrebbe questo potere).
            Cordiali saluti,
            Avv. Marco Pola

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